U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

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MODELLO GRATUITO Modello 730/2010 Redditi 2009 1. INTRODUZIONE 2 1.1 Perché conviene il Mod. 730 2 1.2 La prima cosa da fare 2 1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730 2 1.4 I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730 2 1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730 2 1.6 La dichiarazione congiunta Mod. 730 3 1.7 A chi si presenta 3 1.8 Come si presenta 3 1.9 Il visto di conformità 3 1.10 Quando si presenta 4 1.11 Cosa c’è di nuovo 4 1.12 Come si compila il modello 4 1.13 Altre istruzioni per la compilazione 5 1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze 6 1.15 Le date da ricordare 7 1.16 Sanzioni 7 2. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE 7 3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 8 4. DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 9 5. COME SI COMPILANO I QUADRI 10 5.1 Compilazione del frontespizio 10 5.2 Quadro A - Redditi dei terreni 14 5.3 Quadro B - Redditi dei fabbricati 15 5.4 Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati 18 5.5 Quadro D - Altri redditi 22 5.6 Quadro E - Oneri e Spese 27 5.7 Quadro F - Acconti, ritenute e eccedenze 47 5.8 Quadro G - Crediti d’imposta 50 5.9 Quadro I - ICI 53 6. APPENDICE 54 CODICI CATASTALI COMUNALI I-XII genzia ntrate 730 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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MOD

ELLO

GRA

TUIT

O

Modello 730/2010Redditi 2009

1. INTRODUZIONE 2

1.1 Perché conviene il Mod. 730 2

1.2 La prima cosa da fare 2

1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730 2

1.4 I redditi che possono essere

dichiarati con il Mod. 730 2

1.5 Chi non può utilizzare il Mod. 730 2

1.6 La dichiarazione

congiunta Mod. 730 3

1.7 A chi si presenta 3

1.8 Come si presenta 3

1.9 Il visto di conformità 3

1.10 Quando si presenta 4

1.11 Cosa c’è di nuovo 4

1.12 Come si compila il modello 4

1.13 Altre istruzioni per la compilazione 5

1.14 Il controllo del prospetto

di liquidazione.

Errori e dimenticanze 6

1.15 Le date da ricordare 7

1.16 Sanzioni 7

2. CHI NON È OBBLIGATO

A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE 7

3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13

DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 8

4. DESTINAZIONE DELL’OTTO E

DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 9

5. COME SI COMPILANO I QUADRI 10

5.1 Compilazione del frontespizio 10

5.2 Quadro A - Redditi dei terreni 14

5.3 Quadro B - Redditi dei fabbricati 15

5.4 Quadro C - Redditi di lavoro

dipendente ed assimilati 18

5.5 Quadro D - Altri redditi 22

5.6 Quadro E - Oneri e Spese 27

5.7 Quadro F - Acconti,

ritenute e eccedenze 47

5.8 Quadro G - Crediti d’imposta 50

5.9 Quadro I - ICI 53

6. APPENDICE 54

CODICI CATASTALI COMUNALI I-XII

genziantrate 730

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

2

1 - INTRODUZIONE

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è facile da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere i rim-borsi direttamente in busta paga o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio per l’indicazione deidati anagrafici e da alcuni quadri.

Il contribuente deve controllare se è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se ne è esonerato (tutti i casi so-no indicati nel paragrafo 2). Il contribuente ha comunque la possibilità di presentare la dichiarazione per far valere eventuali one-ri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure di chiedere il rimborso di eccedenze di imposta che risultano da dichiarazioni pre-sentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2009.Il contribuente che ha l’obbligo (oppure l’interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può utilizzare il modello 730o se invece deve presentare il modello UNICO PF.Prima di compilare la dichiarazione è necessario leggere attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sen-si dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenuta nel successivo paragrafo 3.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2010 sono: • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’in-

dennità di mobilità, ecc.);• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;• sacerdoti della Chiesa cattolica;• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comu-

nali, ecc.);• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;• lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:

– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2010;– a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di la-

voro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2010 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettua-re il conguaglio;

• personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o aun professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2009 al mese di giugno dell’anno 2010;

• soggetti che nel 2010 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir)– redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio2010 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a unprofessionista abilitato;

• produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario),Irap e Iva.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod.730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2009:• redditi di lavoro dipendente;• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);• redditi dei terreni e dei fabbricati;• redditi di capitale;• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;• alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2009 hanno:• prodotto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;• prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;• prodotto redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i pro-

venti derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);• realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qua-

lificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;• percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad

es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);• non sono residenti in Italia nel 2009 e/o nel 2010;• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;• nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ri-

tenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

1.5Chi non può utilizzareil Mod. 730

1.4I redditi che possonoessere dichiarati con il Mod. 730

ATTENZIONE se i contribuenti sopra descritti per dichiarare i redditi percepiti nel 2009 scelgono di utilizzare il Mod. UNICO2010 persone fisiche, sono obbligati a presentarlo esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, non essendo pos-sibile la presentazione in forma cartacea presso gli uffici postali.

Per maggiori informazionivedere in Appendice lavoce “Stipendi,redditi e pensioni prodotti all’estero”

1.3Chi può utilizzareil Mod. 730

1.2La primacosa da fare

1.1Perché convieneil Mod. 730

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nelpunto 1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730 (vedi punto 1.3).Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in formacongiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi oppure a un Caf o a un professionista abilitato.Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugiavvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di volerprestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore com-mercialista, ragioniere o perito commerciale).I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’impo-sta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svol-ge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Si segnala che il sostituto d’imposta non esegue, con riferimento alla singola imposta o addizionale, il versamento del debito o il rim-borso del credito d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

Presentazione al sostituto d’impostaChi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa conte-nente il Mod. 730-1 con cui il contribuente esprime la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e quella per la destina-zione del 5 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destina-zione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef ”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. La scheda va consegnataanche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione pre-sentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un’uni-ca busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante. Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.

Presentazione al CAF o al professionista abilitatoChi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello già compilato e in tal caso nessun compenso èdovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della pre-sentazione della dichiarazione che gli vengano comunicati i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuentedeve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef edel 5 per mille dell’Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica del-la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:• dalle certificazioni (quali il CUD 2010 o il CUD 2009) attestanti le ritenute;• da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione riguardante gli oneri deducibili ri-

conosciuti dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, inoltre, esibita la documentazione degli oneri chehanno dato diritto a una detrazione d’imposta, già attribuita dal sostituto d’imposta al momento dell’effettuazione delle operazioni diconguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;

• per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pa-gamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei pro-fessionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condominoe, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione della data di inizio lavorial Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara. Per gli interventi sulle particomuni, la documentazione può essere sostituita da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di aver adem-piuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 per cento e indichi la somma di cui il contribuente può te-ner conto per la detrazione;

• dagli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente con modello F24;• dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d’imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiara-

zione dei redditi.Deve essere, inoltre, esibita la documentazione necessaria a verificare il diritto al riconoscimento degli oneri sostenuti alle condi-zioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I Caf o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alla documentazioneesibita dai contribuenti.Nei Mod. 730 elaborati dai Caf o dai professionisti, quindi, sono correttamente indicati, sulla base della documentazione esibi-ta e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta spettanti, le ritenute operate, nonché gli importi do-vuti a titolo di saldo o di acconto oppure i rimborsi spettanti.

1.9Visto di conformità

ATTENZIONE La documentazione va conservata per il periodo entro cui l’Amministrazione può richiederla e cioè, per la di-chiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2014.

1.8Come sipresenta

ATTENZIONE I sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio re-lative alle dichiarazioni Mod. 730.

1.7A chi sipresenta

ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il sog-getto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazioneviene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

1.6Ladichiarazionecongiunta Mod. 730

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l’Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri, diver-sificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d’imposta per le quali nonè stato rilasciato il visto di conformità.

I termini per la presentazione sono:• entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d’imposta;• entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.

La dichiarazione dei redditi modello 730/2010 relativo ai redditi dell’anno 2009 presenta alcune novità, tra cui in particolaresi evidenziano:

FrontespizioNella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi aifamiliari a carico.

Quadro A (redditi dei terreni)Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)Questo quadro è diviso in due sezioni. La prima deve essere compilata dai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, an-che se derivanti unicamente dal possesso dell’abitazione principale. Nella seconda vanno indicati i dati necessari per usufruire del-le agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)Questo quadro è diviso in cinque sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli as-similati ai redditi di lavoro dipendente per i quali la detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro. Nella seconda vanno in-seriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali la detrazione spettante non è rapportata al periodo di lavoro. Nella terza va indicatol’ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute all’addizionale regionale all’Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II. Nel-la quarta va indicato l’ammontare delle trattenute per l’addizionale comunale all’Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.Nella quinta va indicata la detrazione d’imposta riconosciuta dal sostituto ai dipendenti del comparto sicurezza e difesa.

Quadro D (altri redditi) Questo quadro è diviso in due sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi. Nel-la seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e quelle che possono essere sottratte dalreddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze)Il quadro F è diviso in otto sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati: • nella prima, i versamenti di acconto Irpef e addizionale comunale relativi all’anno 2009;• nella seconda, le ritenute e le addizionali regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;

ATTENZIONE I contribuenti, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta, devono sempre indicare in questoquadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione percepiti nel 2009.

1.12Come sicompila il modello

• la possibilità di fruire della detrazione del 20 per cento per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati al-l’arredo di immobili ristrutturati (quadro ‘E’- rigo E37 col. 4);

• la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficien-za e variatori di velocità (quadro ‘E’- rigo E37 col. 1, 2 e 3);

• la previsione di una detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (quadro ‘C’ - rigo C14);• la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti e, in

taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue (quadro ‘E’- righida E38 a E40);

• la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (quadro ‘E’- righi da E33 a E36);• la possibilità per i soggetti colpiti dall’evento sismico verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009 di fruire del credito d’imposta per

la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto degli immobili danneggiati (quadro ‘G’- righi da G5 a G6);• la proroga della detrazione d’imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti (quadro ‘E’- righi

da E19 a E21);• la proroga della detrazione d’imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico lo-

cale, regionale e interregionale (quadro ‘E’ - righi da E19 a E21);• la possibilità di fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido (quadro ‘E’- ri-

ghi da E19 a E21);• l’opportunità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per incremento

della produttività per cui è prevista un’imposta sostitutiva dell’Irpef, di scegliere una differente modalità di tassazione di detti com-pensi (quadro ‘C’- rigo C5);

• la possibilità per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo di fruire della riduzione del 30% del reddito derivante dal-la locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibiliin conseguenza del sisma del 6 aprile (quadro ‘B’).

1.11Cosa c’è di nuovo

1.10Quando si presenta

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

5

• nella terza, le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di la-voro per l’Irpef e per l’addizionale regionale, per l’addizionale comunale e il credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di na-tura finanziaria;

• nella quarta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all’Irpef sospese per effetto delle disposizio-ni emanate a seguito di eventi eccezionali;

• nella quinta, gli importi dell’acconto Irpef e dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2010, che il contribuente può chiedere ditrattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per chiedere larateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;

• nella sesta, le soglie di esenzione stabilite dai Comuni con riferimento all’addizionale comunale;• nella settima, da compilare solo se si presenta il Mod. 730 Integrativo, gli importi rimborsati dal sostituto d’imposta e i crediti uti-

lizzati con il modello F24 per il versamento dell’ICI;• nell’ottava, i crediti riconosciuti dal sostituto per determinate detrazioni che non hanno trovato capienza, nonché le somme da

restituire per fruizione indebita del “Bonus fiscale” e/o del “Bonus straordinario”.

Quadro G (crediti d’imposta)Il quadro G è diviso in quattro sezioni, in cui vanno rispettivamente indicati:• nella prima, i crediti d’imposta relativi ai fabbricati;• nella seconda, il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;• nella terza, il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero;• nella quarta, il credito d’imposta per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo.

Quadro I (ICI)Questo quadro è riservato ai contribuenti che vogliono utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con ilmodello F24, dell’ICI dovuta per l’anno 2010.

Firma della dichiarazione Questo riquadro contiene:• la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;• la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali co-

municazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di di-chiarazione congiunta, l’eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per contodi altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contri-buente di volere o meno effettuare questo servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto diliquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare la decisione all’Agenzia delle Entrate;

• lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

Scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef (Modello 730-1)Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari all’8 per mille dell’Irpef allo Stato o ad Istituzioni reli-giose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.Ha, inoltre, la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle per-sone fisiche a sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale, del-le associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni riconosciute nonché al sostegno delle attività sociali svolte dal Co-mune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università e al finanziamento della ricerca sanitaria.

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquantacentesimi di euro o per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi. Si ricorda che 1 euro è pari a lire 1.936,27.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2010 e CUD 2009 da riportare nel Mod. 730Si precisa che le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di certificazione unica ed in particolare ai punti del:• CUD 2010, in possesso della generalità dei contribuenti;• CUD 2009 , rilasciato, per i redditi percepiti nel 2009, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fos-

se disponibile lo schema di certificazione CUD 2010 .

Modelli aggiuntiviSe lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, nume-randoli progressivamente nell’apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata, riportando sempre il codice fiscale nel-l’apposito spazio e il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra del-la quarta facciata dell’ultimo modello compilato.

Proventi sostitutivi e interessiI proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi qua-dri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euroIn tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utiliz-zato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedentepiù prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle prin-cipali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie delloStato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell’U-nità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (www.uif.bancaditalia.it) che dal 1° gennaio 2008 esercita le funzioni del-l’Ufficio Italiano Cambi.

Per maggiori informazionivedere in Appendicela voce “Proventi sostitutivi e interessi”

1.13Altreistruzioni per lacompilazione

Page 6: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

Istruzioni per la compilazione Modello 730

6

Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello Unico 2010 Persone fisiche I contribuenti che presentano il Mod. 730/2010 devono, inoltre, presentare:• il quadro RM del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche:

– se hanno percepito nel 2009 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta neicasi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, peri quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

– se hanno percepito nel 2009 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;– se nel 2009 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al

20%, ai sensi dell’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

• il quadro RT del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, se nel 2009 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni nonqualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata,i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato peril regime amministrato o gestito.Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2009 hanno realizzato solo minusva-lenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri red-diti diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi;

• il modulo RW, se nel 2009 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria per un valore superiorea 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero attraverso soggetto non residente senza il tramite di inter-mediari per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, neimodi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempreutilizzare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche.

Amministratori di condominioGli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadroAC del Mod. UNICO 2010 relativo all’elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2010Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

Entro il 31 maggio il sostituto d’imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elabo-rata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il 15 giugno il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiara-zione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel pro-spetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professio-nista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, si forniscono, inAppendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell’imposta.Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che haprestato assistenza fiscale per riscontrare eventuali errori.

CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL MOD. 730Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione,affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”. Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazio-ne della originaria dichiarazione sono diverse a seconda che l’integrazione comporti o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariataSe il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettificacomportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’impostapari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delleimposte, purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:• presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella

“730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionistaabilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrati-vo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integra-zione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;

• presentare un Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini) ovvero entro iltermine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’impostaSe il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o diaverli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. Intal caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve con-tenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati delsostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Mod. 730integrativo

1.14Il controllo del prospettodiliquidazione.Errori edimenticanze

ATTENZIONE I contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche alla presentazione del quadro RMdel Modello UNICO 2010 Persone fisiche, non possono in tale sede usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria pre-vista per alcuni dei redditi ivi indicati.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cuiscaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta invariata Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (odi averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la ret-tifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 ori-ginario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indica-re il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debitoSe il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica com-porta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2010 Perso-ne fisiche può essere presentato:• entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente

dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornalierae della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);

• entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In que-sto caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tribu-to dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e delle sanzioni in misura ridotta previste in mate-ria di ravvedimento operoso;

• entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione dellesanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d’imposta deveeffettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo ac-conto Irpef, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione se-parata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateiz-zazione).Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza,sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quan-to indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovutedovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indi-cando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce “Sanzioni” in Appendice.

2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2009 ha posseduto:• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale con-

corre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta nonha operato ritenute;

• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale con-corre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;

• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorreun reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;

• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale con-corre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;

• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale con-corre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di la-voro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario na-zionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nonesercitate abitualmente)

• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effet-tuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventualipertinenze (box, cantina, ecc.);

• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventual-mente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione prin-cipale e relative pertinenze;

• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;

1.16Sanzioni

Le scadenzesono riepilogatenegli appositiprospetti postiin fondoall’Appendice

1.15Le date da ricordare

ATTENZIONE La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna delMod. 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovutein base al Mod. 730.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di accon-to ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;

• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse distudio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese leindennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidia favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00derivanti da attività sportive dilettantistiche);

• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditierogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;

• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno odiversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionaledi natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

• solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, can-tina, ecc.);

• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un im-porto fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);

• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tuteladei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenutinella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciòtenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e del-le Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di impo-sta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle im-poste e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri sog-getti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando talecomunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di leg-ge o di regolamento.La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari perla determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carat-tere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.Indicando il numero di telefono, di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delleEntrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta) possono, invece, essereconferiti facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della leg-ge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 2, comma250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”. L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere fa-coltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d’imposta, i quali tra-smettono i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. In particolare:• il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia

delle Entrate;• i sostituti d’imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia del-

le Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (agenzie postali, Caf o professionista abilitato, as-sociazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da persegui-re anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di

legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di com-

mercio, P.R.A.).

Modalità deltrattamento

Dati sensibili

Dati personali

Finalità deltrattamento

ATTENZIONE L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell’ipotesi in cui le addizionali regio-nale e comunale all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni ca-so esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lordacorrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, che diminui-ta delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delleritenute, non supera euro 10,33.

Vedere inAppendice levoci “Redditiesenti e renditeche noncostituisconoreddito” e“Compensipercepiti per attività sportivedilettantistiche”

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamentodei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.In particolare sono titolari:• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l’elenco

dei responsabili;• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli

interessati.I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quan-to partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propridati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per can-cellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso

degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligato-rio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’8 permille e del 5 per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta, e per poterli inol-tre comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la sceltadell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef.La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

4 - DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

Il contribuente può destinare:• l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;• il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, per-tanto, essere entrambe espresse.Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel ca-so in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.Anche i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono co-munque effettuare la scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzandol’apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2010) o al modello UNICO Persone Fisiche 2010 e se-guendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEFIl contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:• a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;• a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; • ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente

costituito da parte dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; • ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia; • a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese

metodiste e Valdesi; • agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Ita-

lia e attraverso le Comunità ad essa collegate;• alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali

ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché adinterventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo a diretta gestione dell’Unione del-le Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta non attribuita viene ri-partita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assembleedi Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette isti-tuzioni beneficiarie dell’otto per mille dell’IRPEF.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEFIl contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall’articolo 10 del decreto legisla-

tivo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registrinazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delleassociazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4dicembre 1997, n. 460;

Consenso

Dirittidell’interessato

Responsabilidel trattamento

Titolari deltrattamento

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università.c) finanziamento della ricerca sanitaria;d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.La scelta va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intendedestinare la quota del cinque per mille dell’IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggettocui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF.Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agen-ziaentrate.gov.it

5 - COME SI COMPILANO I QUADRI

Codice fiscale, dati del contribuente, residenza anagrafica, domicilio fiscale e domicilio per la notificazione degli atti La casella “Dichiarante” deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi. Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio sosti-tuto d’imposta deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare soloquella “Coniuge dichiarante”. La casella “Rappresentante o tutore” va barrata dal soggetto che presenta la dichiarazione perconto di persone incapaci compreso il minore e, in tal caso, la casella “Dichiarante” non deve essere barrata. Nella casella “Codice fiscale” deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.La casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo non superiore aeuro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili che è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi.La casella “730 integrativo” deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando:– il codice ‘1’ se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione origina-

ria o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;– il codice ‘2’ se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto

d’imposta che effettuerà il conguaglio”;– il codice ‘3’ se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta

che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior im-porto a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino èerrato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quandola variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di conse-gna del Mod. 730.La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio2009 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel casodi variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.Pertanto, se la residenza è stata variata occorre indicare:• i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso, i

dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), all’indirizzo, al numerocivico ed eventualmente alla frazione;

• il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.Inoltre, la residenza anagrafica deve essere indicata dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei red-diti, che devono anche barrare la casella “Vedere istruzioni”.L’indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefo-no o cellulare e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed ag-giornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.Il domicilio fiscale del contribuente alle date richieste va indicato negli appositi spazi. Si segnala a tal proposito che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di va-riazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunalePer individuare la regione e il comune per cui è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale, se il contribuentenon ha variato la propria residenza o la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, basta compilare il solo rigo“Domicilio fiscale al 01/01/2009”.

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessariocompilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.Si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertan-to il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al do-micilio fiscale.Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domi-cilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.

Residenza variata

Residenza non variata

ATTENZIONE Per presentare correttamente la dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tesserasanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, nell’apposito tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.

5.1Compilazionedelfrontespizio

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Domicilio fiscale al 31 dicembre 2009: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2009 indicare il precedente do-micilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 indicare il precedente domi-cilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2009 indicare il nuovo domicilio.

La casella “Casi particolari addizionale regionale” interessa esclusivamente coloro che hanno il domicilio fiscale nella regioneVeneto purché si trovino nelle condizioni riportate in appendice alla voce “Addizionale regionale - casi particolari”.Questi contribuenti dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda della particolare condizione in cui si trova-no. Per individuare le condizioni e il codice corrispondente vedere in Appendice la voce “Addizionale regionale - casi particolari”.

Il riquadro “Domicilio per la notificazione degli atti” deve essere compilato solo dai contribuenti che intendono farsi notificare gliatti o gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale (si ricorda che il domiciliofiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica).È prevista, infatti, la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate presso unapersona o un ufficio situati nello stesso comune del domicilio fiscale del contribuente. Si fa presente che è possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della di-chiarazione, mediante l’invio al competente ufficio locale di una comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente può compilare il presente riquadro anche per modificare il domicilio per la notificazione precedentemente eletto, in-viando al competente ufficio locale l’apposita comunicazione.Il contribuente deve indicare nel riquadro il codice fiscale, il cognome e il nome della persona oppure il codice fiscale e la deno-minazione dell’ufficio presso il quale intende farsi notificare gli atti nonché il Comune, la Provincia, la tipologia (via, viale, largo),l’indirizzo, il numero civico, il CAP ed eventualmente la frazione.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuenteI soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730,purché nei confronti del contribuente per il quale si presenta la dichiarazione sussistano le condizioni per usare il modello sempli-ficato (cfr. par. 1.3). I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contri-buente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.Sul primo Mod. 730, inoltre, si deve: • barrare la casella “Dichiarante”; • barrare, nel riquadro “Stato civile”, la casella:

‘7’, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore disostegno per la persona con limitata capacità di agire;

‘8’, nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale;• riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Sul secondo Mod. 730 è necessario: • barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore”; • compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica” riportando i dati del rappresentante o tutore o ammi-

nistratore di sostegno. Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella“Vedere istruzioni”.Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto che presenta la di-chiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.

Coniuge e familiari a caricoPer i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigonei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2009 non han-no posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51:• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;• i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;• i seguenti altri familiari:

– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;– i discendenti dei figli;– i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;– i genitori adottivi;– i generi e le nuore;– il suocero e la suocera;– i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono esse-re computate anche:• le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Se-

de, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e co-

me oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

ATTENZIONE La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta se, nel corso dell’anno, il reddito del familiare hasuperato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Per maggiori informazionivedere in Appendice la voce“Addizionaleregionale -casi particolari”

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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• il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto percontribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.

Si ricorda che queste retribuzioni, anche se esenti, devono considerarsi fiscalmente rilevanti soltanto per l’eventuale attribuzione del-le detrazioni per carichi di famiglia.Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti dietà o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione gli stessi nonrientrano mai nella categoria di altri familiari.Per poter fruire della detrazione per “altri familiari a carico” è necessario inoltre che questi convivano con il contribuente oppurericevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Le detrazioni per carichi di famigliaLe detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontaredelle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della si-tuazione reddituale del contribuente (vedere in Appendice la “tabella 4” – detrazioni per coniuge a carico, la “tabella 5” – de-trazione ordinaria per figli a carico, la “tabella 6” – detrazioni per altri familiari a carico).

Coniuge a caricoLa detrazione prevista per il coniuge a carico è:a) euro 800,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;b) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;c) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del red-dito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a eu-ro 29.000,00 e inferiore a euro 35.200,00 la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da euro 10 a euro 30.

Figli a caricoLa detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di euro 800,00.Tale detrazione è sostituita da:– euro 900,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;– euro 1.020,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;– euro 1.120,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di euro 200,00 per ciascun figlio e pertanto ri-sultano pari a: – euro 1.000,00 per ciascun figlio di età superiore a tre anni;– euro 1.100,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;– euro 1.220,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;– euro 1.320,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare delreddito.Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successiva-mente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il co-niuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sonoalternative tra loro.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del50% ciascuno.Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più ele-vato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detra-zione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento con-giunto nella misura del 50% ciascuno.Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito com-plessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un redditobasso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione. Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:• figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;• figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all’intera detrazione pre-vista per i figli a carico quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, af-fidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli è superiore a tre il soggetto che presta l’assistenza fiscale rico-nosce un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. L’ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l’esistenza di almenoquattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei me-si a carico è inferiore a 12). Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numerodei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettiva-mente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la per-centuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nella casella “Percentuale ulteriore detrazione per fa-miglie con almeno 4 figli” del prospetto “Coniuge e familiari a carico”. Qualora l’ulteriore detrazione per figli a carico risulti superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo parialla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e,pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Altri familiari a caricoLa detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di euro 750,00.Tale detrazione, nei casi in cui l’obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi di-ritto. Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni pre-viste per averne diritto. Le detrazioni previste per altri familiari a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spet-tante diminuisce all’aumentare del reddito.

Come si compila il rigo relativo al coniugeBarrare la casella ‘C’.Nella casella “Codice fiscale” scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.La casella “Mesi a carico” è da utilizzare solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere ‘12’ se il coniuge è stato a carico per tuttoil 2009 . In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessa-zione dei suoi effetti civili nel corso del 2009, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, incaso di matrimonio celebrato a giugno del 2009, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere ‘7’.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a caricoRighi da 1 a 5Se nel corso del 2009 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.Barrare la casella ‘F1’ per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Il ri-go 2, contenente la casella ‘F1’, è riservato esclusivamente all’esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico.Barrare la casella ‘F’ se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo.Barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.Barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario bar-rare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerata portatrice di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5febbraio 1992 n. 104.Nella casella “Codice fiscale” scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non si fruiscedelle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente a un altro soggetto.Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia potuto indicare il codice fiscale dei figli inquanto residenti all’estero (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella “F” o “D”), è necessario compilare la casella “Numerofigli residenti all’estero a carico del contribuente” posta in alto al prospetto “Coniuge e familiari a carico”. In questo caso, oltrea compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare nella citata casella il numero di figli residenti all’estero per iquali non è stato indicato il codice fiscale. Questa informazione è necessaria per determinare correttamente la detrazione per figlia carico essendo diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio, se nel prospetto familiari a carico sono stati com-pilati tre righi relativi a tre figli residenti all’estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nella casella “Numerofigli residenti all’estero a carico del contribuente” dovrà essere indicato il valore 2.I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione at-testante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da par-

te del prefetto competente per territorio;b) documentazione con apposizione dell’apostille , per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione del-

l’Aja del 5 ottobre 1961;c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata

come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.Nella casella “Mesi a carico” indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere ‘12’ se il fa-miliare è stato a carico per tutto il 2009; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2009, scrivere il numero dei mesi corri-spondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2009 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere ‘5’.Nella casella ”Minore di 3 anni” indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 an-ni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2009, nella casella scrivere ‘7’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settem-bre 2009, indicare ‘9’.Nella casella “Percentuale” indicare la percentuale di detrazione spettante ed in particolare:• per ogni figlio a carico indicare:

– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all’ammontare delle de-trazioni previste per figli a carico;

– ’50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;– la lettera ‘C‘ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione

non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesiin cui spetta la detrazione come coniuge;

• per ogni altro familiare a carico indicare: – ‘100‘ se l’onere grava per intero;– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale

tra i soggetti che ne hanno diritto.

Per maggiorichiarimentivedere in Appendice lavoce “Casiparticolari dicompilazione della casella F1del prospetto«Coniuge e familiari a carico»”

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Casella “Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli”Questa casella è riservata ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre. In questa casella indicare la percentuale riferita alla ulte-riore detrazione (vedere le istruzioni precedentemente fornite con riferimento all’ammontare delle detrazioni previste per figli a carico).

Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglioIl contribuente è tenuto sempre a indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti posses-sori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalCUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile orga-nizzazione in Italia che effettua le ritenute). Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti alnuovo sostituto.Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiaran-te non va compilato il riquadro.Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel mo-dello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

Questo quadro deve essere utilizzato:• da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che

sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nu-da proprietà” non deve dichiarare il terreno;

• dagli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. Intal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a parti-re dalla data in cui ha effetto il contratto;

• dal socio, dal partecipante dell’impresa familiare o dal titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiareche conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se questi contribuenti non possiedono ilterreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole per la determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce “Atti-vità agricole”.I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corri-sponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”. Per determinare il reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce “Terreni adi-biti a colture in serra o alla funghicoltura“.Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:• i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;• i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Cultu-

rali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d’imposta alcun reddito dalla loro utilizza-zione. Questa circostanza deve essere denunciata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la pro-prietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso nonagricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

Come si compila il Quadro APer ciascun terreno indicare:• nelle colonne 1 e 3, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamen-

te dell’80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale dipartecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gliassociati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono com-presi nei limiti fissati dall’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono propor-zionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costitu-zione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari che operano in agricoltura vedere in appendice la voce “Societàsemplici e imprese familiari in agricoltura”;

• nella colonna 2 uno dei sottoelencati codici:– ‘1’ proprietario del terreno;– ‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;– ‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;– ‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;– ‘5’ socio di società semplice;– ‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare;– ‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresafamiliare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7;

ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2009, gli im-porti di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

5.2Quadro ARedditi dei terreni

ATTENZIONE È necessario compilare anche la casella “Codice sede” nel caso in cui nel CUD/2010 risulti compilata la casella“Codice sede” presente nella sezione relativa al datore di lavoro. In tal caso riportare il “Codice sede” indicato nel CUD 2010.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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• nella colonna 4 il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno);• nella colonna 5 la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);• nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l’am-

montare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;• nella colonna 7 uno dei sottoelencati codici per i seguenti casi particolari:

– ‘1‘ mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, delfondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;

– ‘2‘ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneg-giato ha denunciato all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è ve-rificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto;

– ‘3’ terreno in conduzione associata;– ‘4’ terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che hanno la quali-

fica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesidalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni. In relazione al terreno ilsoggetto che presta l’assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;

– ‘5‘ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 1 e al codice 4;– ‘6‘ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Nel caso in cui è presente uno di questi codici il soggetto che presta l’assistenza fiscale provvede a riconoscere l’agevolazionespettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.Se nel corso del 2009 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato inaffitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, barrarela casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del red-dito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto ein alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”.

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricatisituati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite aisensi dell’art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir,che producono reddito di fabbricati.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, so-no tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della coo-perativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: Iacp,ex Incis).Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno dichiarati:• le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli

usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devonoessere dichiarate utilizzando la rendita presunta in assenza di quella definitiva. Sono comunque considerate produttive di reddi-to dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori pre-cisazioni vedere in Appendice la voce “Costruzioni rurali”;

• le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei pro-dotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati de-stinati all’agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce “Attività agricole”;

• le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autoriz-zazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento,durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;

• gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando alpossessore non deriva alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile per l’intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata al-l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;

• le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di lo-cazione, e le loro pertinenze.

Inoltre, non vanno dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i reddi-ti dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nelrispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previstidalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.Questa disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbiauna durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal7 maggio 2004).

SEZIONE I – Redditi dei fabbricati - Compilazione dei righi da B1 a B8In questa sezione vanno indicati i dati necessari per determinare i redditi dei fabbricati, nonché il codice catastale del Comune incui è situata l’unità immobiliare e l’importo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) se dovuta per il 2009.

ATTENZIONE I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è at-tribuibile un’autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spet-tante per ciascuna unità immobiliare supera euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione eper i negozi.

5.3Quadro BRedditi dei fabbricati

Per ulterioriinformazionivedere in Appendice la voce “Agevolazioniimprenditoriagiovanile inagricoltura”

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Se nel corso del 2009 è variato l’utilizzo dell’immobile (abi-tazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguitodi eventi calamitosi, con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più righi, uno per ogni diversa situazione, barrando lacasella continuazione di colonna 7.Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle colonne da 1 a 9.Nella colonna 1 indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1997, verrà effettuata diret-tamente da chi presta l’assistenza fiscale.

I soci di società semplici e di società equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver com-pilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 “Uti-lizzo” il codice 7, senza compilare le successive colonne.Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce “Immobili inagibili”.

Nella colonna 2 indicare uno dei codici previsti per individuare l’utilizzo dell’immobile.

I codici che individuano l’utilizzo dell’immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:• ‘1’ se l’immobile è utilizzato come abitazione principale;• ‘2’ se l’ immobile è tenuto a disposizione per il quale si applica l’aumento di un terzo;• ‘3’ se l’immobile è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga“);• ‘4’ se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone);• ‘5’ se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;• ‘7’ se l’immobile è di società semplici o di società equiparate, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, che producono redditi di fabbricati;• ’8’ se l’immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone “convenzionale” (leg-

ge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della pro-prietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.L’indicazione di tale codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito che sarà operata da chi presta l’assistenza fi-scale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per icontratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11);

• ’9’ se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel ca-so di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione chetali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se ac-compagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;

• ’10’ se l’immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmen-te e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di unoo più comproprietari diversi dal dichiarante;

• ’11’ se l’immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;• ’12’ se l’immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già

utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;• ’13’ se l’immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è di-

chiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;• ’14’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei ter-

ritori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quantoprevisto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;

• ’15’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti neiterritori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quan-to previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

L’indicazione dei codici di utilizzo “14” e “15” comporta la riduzione del 30% del reddito che sarà operata dal soggetto che pre-sta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazio-ni previste per i contratti di locazione o comodato” (righi B9, B10 e B11)

Con riferimento al codice ‘1’, Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale, si precisa che abitazione principale è quel-la in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità im-mobiliare e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell’anno in cui l’immobile (e relative perti-nenze) è stato adibito ad abitazione principale. La deduzione sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale.

Per ulterioriinformazionivedere in Appendice levoci “Comuni ad alta densità abitativa”

ATTENZIONE Quest’anno l’elenco dei codici di utilizzo degli immobili è stato integrato. In particolare con riferimento ad al-cune tipologie di utilizzo dell’immobile che negli anni passati erano comprese nel codice residuale “9” sono stati introdotti icodici “10”, “11”, “12” e “13”. Si precisa che il codice “9” deve comunque essere utilizzato qualora l’immobile non rientri innessuno dei casi individuati con i nuovi codici. Si ricorda che in presenza di uno dei codici di utilizzo da “9” a “13” non siapplica l’aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione.Infine sono stati introdotti i codici “14” e “15” per fruire dell’agevolazione prevista per gli immobili situati nella regione Abruz-zo, concessi in locazione o in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma le cui abita-zioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili.

ATTENZIONE Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2009 l’impor-to di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stes-so, ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui seil contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la de-duzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricove-ro permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata.Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice “5“, le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse daquelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se nonappartengono allo stesso fabbricato).Con riferimento al codice ‘2’, Unità immobiliari tenute a disposizione, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per lequali il soggetto che presta l’assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 percento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione princi-pale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Unità immobiliari tenute a disposizione“.Nella colonna 3 indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l’intero anno).Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’uso cui èdestinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.Nella colonna 4 indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).Nella colonna 5, da compilare nel caso in cui il fabbricato è dato in locazione, indicare l’85 per cento del canone di locazione(per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento delcanone) se l’unità immobiliare, o una sua parte è data in locazione. L’ammontare del canone è quello che risulta dal contratto dilocazione (aumentato dell’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e della maggiorazione spettante in casodi sublocazione e diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se compresenel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipen-dentemente dalla quota di possesso.Se l’immobile si possiede in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.:immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo dilocazione spettante al contribuente e nella colonna 6 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”. Si ricorda che i canoni che derivano da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere di-chiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convali-da di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.Se si fruisce dell’agevolazione prevista dalla L. n. 9/2007 (locazione a soggetti destinatari della procedura esecutiva di sfratto so-spesa dall’art. 1 del D.L. n. 158/2008) indicare il canone di locazione e nella colonna 6 “Casi particolari” indicare il codice“6” (vedere istruzioni di colonna 6).Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catastocon autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la relativa quota del canone; quest’ultima va de-terminata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Quota proporzionale del canone = canone totale x singola renditatotale delle rendite

Esempio:Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: 464,81Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 51,65Canone di locazione totale: 10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione: 10.329,14 x 464,81 = 9.296,15(464,81 + 51,65)

Quota del canone relativo alla pertinenza: 10.329,14 x 51,65 = 1.032,99(464,81 + 51,65)

Nella colonna 6, da compilare solo in alcuni casi particolari, indicare uno dei codici sottoelencati:• ‘1’ se il fabbricato è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, e per legge è stato escluso da im-

posizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità del fab-bricato);

• ‘3’ se per l’unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita;• ‘4’ se per l’unità immobiliare locata non sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdiziona-

le di convalida di sfratto per morosità;• ‘5’ se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota

(es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 5 va indicatasoltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente;

• ‘6’ se l’immobile è locato a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto che si trovano in particolaricondizioni di disagio abitativo per i quali l’art. 1 del D.L. 158/2008 ha previsto la proroga dei termini della sospensione del-la procedura esecutiva di sfratto. Tali termini sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009 e per l’intero anno 2009continua ad applicarsi l’agevolazione che prevede l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato locato.

La colonna 7 deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato.Nella colonna 8 deve essere indicato il codice catastale del Comune dove si trova l’unità immobiliare; il codice è rilevabile dal-l’Elenco codici catastali comunali presente in calce all’Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice ca-tastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.Nella colonna 9 deve essere indicato, con riferimento all’unità immobiliare indicata nel rigo, l’importo dell’imposta comunale sugliimmobili (ICI) dovuta dal contribuente per l’anno 2009.

Per ulterioriinformazionivedere inAppendice lavoce “Immobililocati a soggettidestinatari del-la sospensionedella proceduraesecutiva di sfratto”

Al riguardo vedere in Appendice lavoce “Immobiliinagibili”

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comproprietà va indicato l’importo dell’ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso;pertanto, solo se l’immobile è posseduto al 100% nella colonna dovrà essere indicato l’importo totale dell’ICI dovuta sull’intero immobile. Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’ICI deve essere indicata l’imposta “dovuta” anche se non versata o versata inmisura inferiore.Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro Bin cui il fabbricato è stato indicato.La colonna deve essere compilata se per l’immobile esposto nel rigo è dovuta l’ICI.Se, invece, sono stati previsti casi di esonero dal pagamento dell’imposta, nella colonna non va indicato alcun importo. Tali casidi esonero sono quelli eventualmente previsti dal Comune dove è ubicato l’immobile nonché quello disposto dalla norma che haintrodotto, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dell’ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente unacategoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (art. 1 del Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dal-la Legge n. 126 del 24 luglio 2008).La colonna può non essere compilata nel caso di immobili condominiali la cui ICI sia stata versata dall’amministratore di condominio.

SEZIONE II – Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodatoPer fruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 o codice 14 o 15 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati o dati in co-modato è necessario compilare nell’apposito riquadro i righi B9, B10 e B11, nel modo seguente:• nella colonna 1 indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato

o dato in comodato;• nella colonna 2 scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato o dato in comodato, solo

se sono stati compilati più modelli;• nelle colonne 3, 4 e 5 riportare i dati della registrazione del contratto di locazione, o di comodato (data, numero di registra-

zione e codice identificativo dell’Ufficio delle Entrate, o dell’ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 conil quale è stata pagata l’imposta di registro);

• nella colonna 6 scrivere l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione.

L’articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d’imposta. Que-ste detrazioni sono “teoriche” e, quindi, chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamentespettanti (vedere in Appendice la tabella 7 - detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, la tabella 8 - detrazioni perredditi di pensione, la tabella 9 - detrazioni per alcuni redditi diversi).In base al risultato del calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze,tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Il quadro C è diviso in cinque Sezioni:• nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per cui

la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.In questa sezione vanno anche indicate, in presenza di situazioni particolari, le somme percepite come compenso per premi diproduttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva;

• nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per cui la detrazione non è rapportataal periodo di lavoro nell’anno;

• nella terza vanno indicati l’ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute all’addizionale regionale all’Irpef relative ai redditi in-dicati nelle Sezioni I e II;

• nella quarta va indicato l’ammontare delle trattenute per l’addizionale comunale all’Irpef relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;• nella quinta va indicata la detrazione d’imposta riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilatiIn questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C3:• i redditi di lavoro dipendente e di pensione;• i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce “Sti-

pendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;• le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti; in Ap-

pendice alla voce “Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti“ sono elencate le indennità più comuni;• le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale

qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per leg-ge devono essere riversati allo Stato;

• i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l’ammontare imponi-bile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi del-l’art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoroper mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);

• i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;• le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni

sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;• i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti

agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;• le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le

quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rap-porto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce“Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito“;

In Appendicesotto la voce“Stipendi,redditi e pensioniprodottiall’estero“ sonocontenuteinformazioni sul trattamentofiscale distipendi, pensionie redditiassimilatiprodotti all’estero

ATTENZIONE I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti, anche sesi avvalgono dell’assistenza del sostituto d’imposta che ha erogato i redditi.

5.4Quadro CRedditi di lavorodipendenteed assimilati

Per informazionivedere in Appendice le voci “Comuniad alta densitàabitativa”

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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• le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le in-dennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapportoo se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);

• le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7°giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il so-stentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamentodei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evange-lica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;

• i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipen-dente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’e-mergenza sanitaria territoriale, ecc.);

• le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di col-laborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione edi impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:– cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;– partecipazioni a collegi e a commissioni.Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e colla-borazioni che rientrino:a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell’ordinamento pro-

fessionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revi-sore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnereper l’amministrazione di una società edile);

b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associa-

zioni sportive dilettantistiche.Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi deri-vanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati oaffiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

I righi da C1 a C3 comprendono tre colonne.

Nella casella di colonna 1 riportare il codice:‘1’ se si indicano redditi di pensione; Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai

fondi pensione previsti dal D.Lgs. n. 252 del 2005) deve riportare il codice 2;‘2’ se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati; ‘3’ se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato che hanno raggiunto

l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. La pre-senza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2010 in cui è riportata sia la parte di com-pensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi soggetta a tassazione (quota imponibile). In tal caso nel-la colonna 3 deve essere riportata la somma di tali due importi. Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2010 è riportato sia l’am-montare delle ritenute IRPEF, che l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta operate sui compensi erogati per lavori so-cialmente utili in regime agevolato.L’ammontare delle ritenute IRPEF deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro “F” (e non nel rigo C9 del qua-dro C), e l’addizionale regionale trattenuta deve essere riportata nella colonna 6 del rigo F2 del quadro “F” (e non nel rigoC10 del quadro C).Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate queste indicazioni, i compensi percepiti per lavori socialmente utilinon hanno usufruito del regime agevolato e sono state pertanto assoggettate a regime ordinario. In questo caso i compensi per-cepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2010 e le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale ri-spettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2010. L’ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportatonella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef el’addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.Si ricorda che se i compensi erogati per lavori socialmente utili hanno fruito del regime agevolato in sede di rilascio del CUDe, pertanto, è stato indicato il codice 3 nella casella di colonna 1, qualora il reddito complessivo del contribuente risulti supe-riore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saran-no assoggettati a Irpef e all’addizionale regionale e comunale all’Irpef.Inoltre, se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d’im-posta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

La casella di colonna 2, dei righi da C1 a C3, deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente o di compensi perlavori socialmente utili indicando il codice:‘1’ se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato; ‘2’ se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

ATTENZIONE La compilazione della casella di colonna 1 è obbligatoria e, pertanto, il contribuente deve indicarvi uno deipredetti codici.

ATTENZIONE I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell’anno hanno intrattenuto più rapporti dilavoro e hanno chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare idati risultanti dalla certificazione consegnata da quest’ultimo.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Nella colonna 3 indicare l’importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2010 o del CUD 2009).Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione della presente colonnasi rinvia alle indicazioni fornite per la compilazione della colonna 1 con riferimento al codice 3. In presenza di un CUD 2010 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato ilconguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2010. In questo caso,nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2010 e a colonna 2 ilnumero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2010.

Il rigo C4 comprende due colonne:• nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per cui è prevista la detra-

zione per i lavoratori dipendenti (365 per l’intero anno). In questo numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i ri-posi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (adesempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).In caso di rapporto di lavoro part-time le detrazioni spettano per l’intero periodo anche se la prestazione lavorativa viene resaper un orario ridotto.In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni in-dicato nel punto 3 del CUD 2010 o del CUD 2009.Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni com-presi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola. In Appendice alla voce “Periodo di lavoro - casi particolari” sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni chedanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dal-l’INPS o da altri enti e di borse di studio;

• nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per cui è prevista la detrazione per i pensionati(365 per l’intero anno).

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 delCUD 2010. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i gior-ni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e incolonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Il rigo C5 interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato oindeterminato che con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 hanno percepito compensi per in-crementi della produttività e il datore di lavoro ha assoggettato tali compensi ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di euro6.000, (punti 90 e 91 del CUD 2010 e/o punti 77 e 78 del CUD 2009 compilati) ovvero ha assoggettato gli stessi a tassa-zione ordinaria (punti 90 e 93 del CUD 2010 e/o punti 77 e 80 del CUD 2009 compilati).In quest’ultimo caso il sostituto non ha applicato la tassazione agevolata a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratoreoppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole.La compilazione di questo rigo C5 può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il la-voratore dipendente.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIALa compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:1) avere percepito i compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2010 e/o 2009 non congua-

gliati, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 90 dei CUD 2010 e/o al punto 77 dei CUD 2009 (“Totaleredditi”) anche il punto 91 dei CUD 2010 e/o il punto 78 dei CUD 2009 (“Totale ritenute operate”) e la somma degli importidei punti 90 del CUD 2010 e/o dei punti 77 dei CUD 2009 (compensi assoggettati a imposta sostitutiva) risulta superiore aeuro 6.000. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per incrementi di produttività a im-posta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepitieccedenti euro 6.000;

2) avere percepito i compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2010 o 2009 nel qualerisulta compilato, nel caso di CUD 2010, oltre al punto 90 (“Totale redditi”) anche il punto 91 (“Totale ritenute operate”), onel caso di CUD 2009, oltre al punto 77 anche il punto 78, e l’importo indicato al punto 90 del CUD 2010 o al punto 77del CUD 2009 risulta superiore a euro 6000. In questo caso il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per in-crementi di produttività a imposta sostitutiva su un ammontare di compensi eccedenti euro 6.000;

3) avere percepito i compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2010 e/o di uno opiù CUD 2009, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 90 del CUD 2010 e/o il punto 77 del CUD2009 anche il punto 91 del CUD 2010 e/o il punto 78 del CUD 2009 (anche se la somma degli importi presenti nel punto90 del CUD 2010 e/o nel punto 77 del CUD 2009 non è superiore a euro 6.000) ma il datore di lavoro ha assoggettatoquesti compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L’ipotesi è quella in cui il lavoratore nell’anno 2008 ave-va percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro 35.000 e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tas-sazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti.

In presenza di uno dei sopraelencati casi il contribuente per compilare questo rigo C5 dovrà: • indicare nella colonna 2 l’importo risultante dal punto 90 del CUD 2010 e/o dal punto 77 del CUD 2009 ovvero, in presen-

za di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 90 dei CUD 2010 e/o nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta-no anche compilati i punti 91 dei CUD 2010 e/o i punti 78 dei CUD 2009;

• indicare nella colonna 3 l’importo risultante dal punto 91 del CUD 2010 o dal punto 78 del CUD 2009 ovvero, in presenzadi più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 91 dei CUD 2010 e/o nei punti 78 dei CUD 2009;

• barrare la casella di colonna 4, “Tassazione ordinaria”, se si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che nonha le condizioni per fruire dell’imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell’agevolazione);

• barrare la casella di colonna 5, “Tassazione sostitutiva”, se si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che in-tende confermare la tassazione con imposta sostitutiva)

La compilazione delle colonne 4 e 5 è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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COMPILAZIONE FACOLTATIVAI lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi per incremento della produttività, pur non essendo obbligatialla compilazione del rigo, possono optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal sostituto d’impostase ritengono quest’ultima meno vantaggiosa.In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle seguenti due condizioni:1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore

di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 90 e 91 del o dei CUD 2010 compilati e/o punti 77 e 78 del o dei CUD2009). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetticompensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d’acconto;

2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di la-voro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 90 e 93 del o dei CUD 2010 compilati e/o punti 77 e 80 del o dei CUD2009 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2008 un reddito dilavoro dipendente non superiore a euro 35.000. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà dal reddito com-plessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 6.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10%.

In entrambi i casi compilare il rigo C5 nel seguente modo:• indicare nella colonna 1 l’importo risultante dal punto 90 del CUD 2010 nel quale risulta compilato anche il punto 93, o dal

punto 77 del CUD 2009 nel quale risulta compilato anche il punto 80; ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importiindicati nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risulta compilato anche il punto 93 e/o nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali ri-sulta compilato anche il punto 80;

• indicare nella colonna 2 l’importo risultante dal punto 90 del CUD 2010 nel quale risulta compilato anche il punto 91 o l’im-porto risultante dal punto 77 del CUD 2009 nel quale risulta compilato anche il punto 78; ovvero, in presenza di più CUD, lasomma degli importi indicati nei punti 90 dei CUD 2010 nei quali risulta compilato anche il punto 91 e/o la somma degli im-porti indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 78;

• indicare nella colonna 3 l’importo risultante dal punto 91 del CUD 2010 o dal punto 78 del CUD 2009, ovvero, in presen-za di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 91 del CUD 2010 e/o la somma degli importi indicati nei punti 78del CUD 2009;

• barrare la casella di colonna 4 “Tassazione ordinaria” se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al pun-to 1) ovvero barrare la casella di colonna 5 “Tassazione sostitutiva” se si intende optare per la tassazione dei compensi ad im-posta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro In questa sezione, nella colonna 2 dei righi da C6 a C8, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (pun-to 2 del CUD 2010 o del CUD 2009):a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazio-

ne legale, divorzio o annullamento del matrimonio;b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite per-

petue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;c) i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzio-

ni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR),e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai compo-nenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali co-munali, ecc.);

d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive

(consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

g) i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario na-zionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.La casella di colonna 1 deve essere barrata se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (so-pra contraddistinti dalla lettera a).

SEZIONE III - Ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef Nel rigo C9 indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo del pun-to 5 del CUD 2010 o del CUD 2009).Nel rigo C10 indicare il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II(importo del punto 6 del CUD 2009 o del CUD 2009 ).Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili ai fini della compilazione dei righi C9 e C10 si rimandaalle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da C1 a C3.

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all’IrpefNel rigo C11 indicare l’acconto dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II(importo del punto 10 del CUD 2010 o del CUD 2009). Nel rigo C12 indicare il saldo dell’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II(importo del punto 11 del CUD 2010 o del CUD 2009). Nel rigo C13 indicare l’acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2010 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 13del CUD 2010).

Per le condizionie le categorieprofessionali allequali si applicala disciplina fiscale dell’atti-vità intramurariavedere in Appen-dice alla voce“Attività liberoprofessionaleintramuraria“

ATTENZIONE Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% del-l’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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SEZIONE V - Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorsoQuesta sezione è riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una ri-duzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del decreto legge n. 185/2008). L’agevolazione spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell’anno 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendentenon superiore a 35.000,00 euro.Inoltre, il DPCM del 27 febbraio 2009 ha previsto che la riduzione d’imposta, il cui importo non può essere superiore a 134,00euro, è determinata dal sostituto sul trattamento economico accessorio erogato (punti 50 e 51 del CUD 2010 compilati). Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gliallievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d’im-posta è determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito (punti 50 e 51 del CUD 2010 compilati).Nel rigo C14 riportare l’importo del punto 50 del CUD 2010 (detrazione fruita). Nel caso di più CUD indicare la somma dei punti 50 dei CUD 2010; se il risultato è superiore a euro 134,00 (detrazione mas-sima prevista) riportare euro 134,00. L’indicazione in questo rigo della detrazione riconosciuta dal sostituto consente la fruizione della stessa in sede di liquidazione del-la dichiarazione.

Il quadro D è diviso in due Sezioni:• nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;• nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversiRedditi di capitaleI righi D1 e D2 devono essere utilizzati per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contri-buente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri diogni tipo, insieme a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2009, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto apercepirli. Si precisa che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificatain società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno espor-re nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili daaltra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.Questi proventi concorrono alla formazione della base imponibile e dovranno, pertanto, essere indicati nella dichiarazione dei red-diti nella misura del 49,72% solo se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre2007, oppure nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a impo-sta sostitutiva.Per la determinazione e il versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare ancheil quadro RM del Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2009 redditi di capitale di fonte estera su cui nonsono state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventidelle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° apri-le 1996, n. 239 e successive modificazioni.Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti com-merciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione o desumibili da altra documentazione. Tra gli utili e i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche:– quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito

esclusivamente dalla prestazione di lavoro;– quelli derivanti dai contratti di cointeressenza;– quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti

indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la delibe-razione di riduzione del capitale o l’inizio della liquidazione.

In particolare, indicare:• nella colonna 1:

– il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residen-ti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al31 dicembre 2007;

– il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate inStati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;

– il codice 3 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliatein Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che incaso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dal-l’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essereindicati nella sezione V del quadro RM del Modello Unico PF;

– il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indica-ti con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello propostoai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir;

In Appendice, alla voce “Utilie proventiequiparatiprodottiall’estero”sono contenute le informazionisul trattamentofiscale degliutili prodottiall’estero

5.5Quadro DAltri redditi

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali re-gionale e comunale all’Irpef a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi re-lativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all’Irpef comprensivi di quelle non operate per ef-fetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F5 del quadro F indicare l’importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendi-ce la voce “Eventi eccezionali”.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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– il codice 5 in caso di utile e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventiun regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicem-bre 2007;

– il codice 6, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguitodi interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5 del TUIR;

• nella colonna 2:– il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2009 e derivanti da utili prodotti fino all’e-

sercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualorasia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;

– il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2009 e derivanti da utili prodotti a par-tire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai pun-ti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6;

– il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2009 da imprese residenti o domiciliatein Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti da 28 a 34, qualorasia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;

• nella colonna 4 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 38 della certificazione degli utili.Si precisa che, per la compilazione del rigo D1, nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti uti-li e/o proventi aventi la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi rela-tivi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i qua-li è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2009 , al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.In particolare indicare:• nella colonna 1:

– il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti)compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si pre-cisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso incui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’im-posta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

– il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un ca-pitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute,anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);

– il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) as-sunte in favore di terzi;

– il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’interesse collettivo diuna pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relati-vi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere,inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle di-rettive comunitarie;

– il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro proven-to in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri proventi che derivano da altri rapporti aventi per og-getto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipen-denza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concor-rono a formare il reddito complessivo del contribuente, oppure dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concor-rono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi di mora e per dilazio-ne di pagamento relativi a redditi di capitale;

– il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, edelle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

– il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett.f), del Tuir se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell’imposizione sul reddito dellesocietà (D.Lgs. 344/2003).

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cuiai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presentequadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo D7,evidenziando il codice 8 (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

• nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato; • nella colonna 4 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subìte.Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionalePer i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale da indicare nel rigo D3 sono previste delle detrazionidall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, so-no teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 9 riportata dopol’Appendice).

Nel rigo D3 indicare:• nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

‘1’ per i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte del-l’autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.),

ATTENZIONE L’elenco dei Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddettaBlack list) è riportato in Appendice alla voce “Utili provenienti da Paesi o territori a regime fiscale privilegiato”.

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vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’auto-re, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività.

‘2’ per i compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;‘3’ per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l’apporto è costituito esclu-

sivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in acco-mandita per azioni e a responsabilità limitata;

• nella colonna 2 l’importo del reddito percepito nel 2009 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata da chi pre-sta l’assistenza fiscale. Nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice 1 (utilizzazione economica di opere dell’in-gegno) e il contribuente abbia un’età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40%, e non del 25% co-me normalmente previsto;

• nella colonna 4 l’importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazioneNel rigo D4 indicare: • nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

‘1’ per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni odell’esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di “lottizzazione”vedere in Appendice la relativa voce;

‘2’ per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruitida non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte delperiodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o deisuoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinqueanni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati icorrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessio-ne, l’imposta sostitutiva;

‘3’ per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio oconcessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

‘4’ per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in pro-dotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

‘5’ per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero;‘6’ per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e infor-

mazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi cau-sa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i di-ritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell’intera misura, senza deduzioni di spe-sa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;

‘7’ – per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratoritecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono fi-nalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazionisportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sporti-va, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia ri-conosciuto;

– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale dinatura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

I compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente euro 7.500,00. Per maggiori informazioni vedere in Appendicela voce “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche”;

• nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2009. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 deve essere indicato l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Sta-to estero per il 2009 o, in caso di difformità dei periodi d’imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso diquello italiano; se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione quest’ultimo non deve essere dichiarato acondizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili applicandotariffe d’estimo o in base a criteri simili, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto del-le spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteristabiliti dall’art. 165 del Tuir. Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta suiredditi nel Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzioneforfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato nello Stato sen-za alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Se è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell’intera misura, senza deduzione di spe-se, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.Se è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di euro 7.500,00;

• nella colonna 3 le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che nonsono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d’acquisto o dal costo di costruzione delbene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o diopere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle operazioni, si assu-me come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricaticostruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni chedanno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta le spe-se vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anche se già sostenute, con ulteriore lo-ro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d’imposta in cui ha luogo la relati-va percezione.

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• nella colonna 4 l’importo delle ritenute di acconto subìte.Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell’addizionale regionale trattenutadeve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Redditi diversi per i quali è prevista la detrazionePer i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciuteda chi presta l’assistenza fiscale. Dette detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione red-dituale del contribuente. (vedere la tabella 9 riportata dopo l’Appendice). Nel rigo D5 indicare: • nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

‘1’ per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;‘2’ per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

‘3’ per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia per-cepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

• nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2009; • nella colonna 3 le spese inerenti la produzione dei redditi;

• nella colonna 4 l’importo delle ritenute di acconto subite.

SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separataRedditi percepiti da eredi e legatariNel rigo D6 devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2009 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell’avente diritto,ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipa-zione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi deri-vanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dallapartecipazione di natura non qualificata in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negozia-ti in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumi-bili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazioneanche concorsuale di società ed enti. Qualora al percipiente, erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenentiutili e/o proventi aventi la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri pro-venti equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessarioindicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti. Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:• i ratei di pensione e di stipendio;• i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;• gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;• le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta

da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella colonna 1:– il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o do-

miciliate in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;– il codice2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Sta-

ti o Territori a regime fiscale privilegiato;– il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in

Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di uti-li e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia del-le Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir, questi importi dovranno essere indicati nellasezione V quadro RM del Modello UNICO PF;

– il codice 4, in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati conil codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sen-si dell’art. 167, comma 5, del Tuir;

– il codice 5, per gli altri redditi di capitale;

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e,nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compi-lare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l’am-montare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.

ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età opermanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente resenei confronti dell’artista o professionista.

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’am-bito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conser-vare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni ese-guite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questoprospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditicontraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

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– il codice 6, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare opermettere;

– il codice 7, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto chenon devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;

– il codice 8, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2009 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degliaventi diritto, derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autoreo inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);

– il codice 9, per i redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;– il codice 10, per gli altri redditi percepiti nel 2009 ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti

e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;– il codice 11, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non pri-

vilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;– il codice 12, in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,

che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguitodi interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5 del TUIR.

Nella colonna 2 barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei red-diti contraddistinti dal codice 10.Nella colonna 3 indicare l’anno di apertura della successione.Nella colonna 4 indicare:– il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario, e derivanti da utili prodotti fi-

no all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qua-lora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;

– il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell’anno 2009 e derivanti da utili prodotti a partiredall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29,31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 11 o 12;

– il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall’erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nel-la colonna 1 il codice 2 o 3;

– le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;– l’importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;– l’importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzio-

ne forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice7, 8 o 9;

– la quota di reddito percepito dall’erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di apparte-nenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.

Nella colonna 5 indicare l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.Nella colonna 6 indicare la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.Nella colonna 7 indicare l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2009 e altri redditi soggetti a tassazione separataNel rigo D7 indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:• nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

‘1’ per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggettonon obbligato per legge ad effettuare le ritenute d’acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;

‘2’ per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di la-voro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;

‘3’ per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l’ILOR,che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali “oneri deducibili”, nell’anno 2009 sono stati oggetto di sgra-vio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, com-preso il sostituto d’imposta nell’ambito della procedura di assistenza fiscale;

‘4’ per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell’anno 2009, sono stati og-getto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d’imposta. Rientrano in tali somme anche icontributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quelloin cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto di questi contributi.Rientra, inoltre, in queste somme la quota di interessi passivi per cui il contribuente ha usufruito della detrazione in anni pre-cedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all’importo del mutuo non utilizzato per il sosteni-mento delle spese relative agli interventi di recupero;

‘5’ per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;‘6’ per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli

strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelliqualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momentodella cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazioneoppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

‘7’ per le plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimentoespropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L‘indicazione nella dichiarazione di que-sto reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e in-tendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordi-naria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Per approfondi-menti consultare in Appendice la voce “Indennità di esproprio”;

‘8’ redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli indicati alle lett.a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad impostasostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

• nella colonna 2 barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;

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• nella colonna 3 indicare:– l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;– l’anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;– l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;

• nella colonna 4 l’importo del reddito. Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fi-no a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d’imposta. Se si è indicato il co-dice 4 e l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazio-ne in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente do-vrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si èbeneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2004 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono sta-ti oggetto di rimborso nel 2009 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dalrisultato della seguente operazione:

5.000 x 5 (numero di rate detratte nel 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008) – 2.500 euro10

Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizial-mente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell’esempio 20.000 – 5.000 = 15.000 euro). Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze determinate secondo icriteri indicati alla voce in Appendice “Calcolo delle plusvalenze”;

• nella colonna 7 l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati.

Nel quadro E indicare:• nella sezione I le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento (per es. spese sanitarie);• nella sezione II le spese per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo (per es. contributi previdenziali);• nella sezione III le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o

del 36 per cento; • nella sezione IV le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento;• nella sezione V le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione

del 55 per cento; • nella sezione VI i dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione;• nella sezione VII i dati per fruire di altre detrazioni come quelle per il mantenimento dei cani guida, per la borsa di studio rico-

nosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome, per le erogazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova.Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel 2009. Le spese sanitarie, i premi di assicura-zione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali e assistenziali danno dirit-to alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il do-cumento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivi-se tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversadal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Ovviamente, se uno deidue coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta per calcolare la detra-zione o la deduzione.La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da pa-tologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non tro-va capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servi-zio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo5.1 (per es. il coniuge a carico), per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del TUIR, della corri-spondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri soste-nuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici” e vanno indicati neicorrispondenti righi del quadro E.

SEZIONE I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 per centoVanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 2 in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che ri-sultano dal CUD 2010.

Spese sanitarieNei righi E1, E2 ed E3 indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2009 per il loro intero importo. Il soggetto che prestal’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentitase l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno 2009 indicate nei righi E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.A questo scopo è necessario barrare l’apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad operare la rateiz-zazione e quindi ad attribuire la detrazione spettante.

ATTENZIONE Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) perle spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso.

5.6Quadro EOneri e spese

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Nel rigo E1, colonna 2, indicare le spese sostenute per:• prestazioni chirurgiche;• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;• prestazioni specialistiche;• acquisto o affitto di protesi sanitarie;• prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);• ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e rico-

vero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che de-vono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di han-dicap vedere le istruzioni del rigo E26);

• acquisto di medicinali;• spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della

pressione sanguigna);• spese relative al trapianto di organi;• importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:• assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico

assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.Per quanto riguarda le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certifi-cata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantitàdei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario. In particolare, la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione incommercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.

Nella colonna 1 di questo rigo indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Tali spese, seindicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale hariconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Se il contribuente si è rivolto a strutture che pre-vedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia esente, la relativa spesa sostenuta va indicata in que-sta colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).Se per una parte di queste spese la detrazione non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, l’eccedenza sarà riportata nello spa-zio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie in modoche possa essere detratta dal familiare che le ha sostenute.Il rigo E2 deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto, per conto di familiari non a carico, le spese sanitarierelative a patologie esenti, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. La parte didetrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RNdel Modello UNICO di quest’ultimo.L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare euro 6.197,48.La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che supera l’importo dieuro 129,11.Nel rigo E3 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il solle-vamento e quelle per sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori dihandicap, individuati ai sensi dell’ art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica,psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavo-rativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione). Sono portatori di handicap non solo i sog-getti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992, ma an-che tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico d riconoscere l’invali-dità civile, di lavoro, di guerra, ecc.I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori dihandicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della con-cessione dei benefici pensionistici.I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle con-dizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione so-stitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento diidentità del sottoscrittore).

ATTENZIONE Vanno comprese nell’importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazionidel CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Nell’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle anno-tazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

ATTENZIONE Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno com-pilare il rigo E6.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Nel rigo E4 indicare le spese sostenute per l’acquisto: • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie

dei portatori di handicap (art. 3 della L. n. 104 del 1992);• di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità ta-

le da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità dideambulazione e di soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto) a patto che sia utiliz-zato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico re-gistro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso del-l’assicurazione.In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la diffe-renza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che il trasferimentonon sia avvenuto in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veico-lo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel rigo E4 l’intero importo dellaspesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2006, nel 2007 o nel 2008 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la de-trazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:• l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2006, 2007 o 2008); • il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2009 (4, 3 o 2), nell’apposita casella.Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusio-ne, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro18.075,99.Nel caso in cui siano stati compilati due righi E4, di cui uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordi-naria dello stesso, la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali è prevista solo per l’acquisto e non per la manu-tenzione straordinaria. Di conseguenza, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per lamanutenzione dell’autoveicolo.

Non vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 le spese sanitarie sostenute nel 2009 che hanno dato luogo nello stesso anno a unrimborso da parte di terzi, come ad esempio:• le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;• le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito a enti o casse aven-

ti esclusivamente fine assistenziale sulla base di disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un im-porto non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipen-dente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 60 del CUD 2010 o al punto 51 del CUD 2009. Se nelle annota-zioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare ilreddito, possono, invece, essere indicate proporzionalmente le spese sanitarie eventualmente rimborsate.Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

• le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’im-posta del 19 per cento);

• le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate direttamente dallo stes-so con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per questeassicurazioni è segnalata al punto 62 del CUD 2010 o al punto 53 del CUD 2009.

Nel rigo E5 indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in unperiodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.La detrazione, che spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto, può essere ri-partita in quattro rate annuali di pari importo. In questo caso indicare nell’apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente al-la rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un impor-to superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2006, nel 2007 e/o nel 2008 per la rateizzazione. In questo rigo indicarel’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell’apposita casella il numero della rata di cui si intendefruire. Per le spese sostenute nel 2008 l’importo da indicare è desumibile dal rigo 62 del prospetto 730-3/2009 mentre nella ca-sella delle rate va indicato il numero 2. Per le spese sostenute nel 2006 e/o nel 2007 l’importo da indicare in questo rigo è de-sumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2009. Se è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l’importo daindicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relati-vo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione, deve compila-re più righi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazionidel CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazionidel CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Ulterioriinformazionisulle spesesanitarie,compresequelle relativeagli autoveicolie motoveicoli,e chiarimentisulle spesesostenuteall’estero sonoriportate inAppendice allavoce “Spesesanitarie”

ATTENZIONE Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazionidel CUD 2010 e/o del CUD 2009.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Interessi passiviNei righi da E7 a E11, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2009 peri mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gliinteressi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cam-bio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, glioneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la co-siddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendonosia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita)che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:• mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);• mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una re-

sidenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipoteca-ri stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendioe, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanziaipotecaria su immobili.Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla par-te del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determina-re la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagaticapitale dato in mutuo

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Nel rigo E7 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazioneper mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detra-zione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principa-le di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientratra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detra-zione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti dimutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per es.i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale ac-quistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato conil coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote diinteressi passivi. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed èammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acqui-sto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale deri-vanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia sta-ta adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto, a eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse giàdecorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione èammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’ac-quisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi disurrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. In questa ipotesi, come pu-re in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere la voce dell’appendice “Rinegoziazione del contratto di mutuo”) il diritto alla de-trazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mu-tuo maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.Se l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abita-zione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall’acquisto.Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione cheentro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal ri-lascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un tra-sferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato comeabitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanita-ri). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere daquel momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

ATTENZIONE Nei righi E7 e E8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i co-dici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazio-ne principale.La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanen-te delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordina-mento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendodal requisito della dimora abituale.Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascunintestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione prin-cipale per motivi diversi da quelli di lavoro.In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavo-ro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continuaad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Rinegoziazione diun contratto di mutuo”.

Nel rigo E8 indicare, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, glioneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quel-li utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propriaabitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variatatale condizione (per es. si verifica una variazione se l’immobile viene concesso in locazione).In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo E7 o nel rigo E8 le somme pagate dagli acquirenti di unitàimmobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri acces-sori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietàdivisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della deli-bera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel pos-sesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dallacooperativa intestataria del mutuo.Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha di-ritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casiper data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquistodell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato daun soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice lavoce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo“.

Nel rigo E9 indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui(anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detra-zione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo que-sto limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto dimutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

Nel rigo E10 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazioneper mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire adabitazione principale.La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà oaltro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, o nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanen-te delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordina-mento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescin-dendo dal requisito della dimora abituale.

Nel rigo E11 indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di in-dicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà cal-colata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE Nel rigo E11 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Nel rigo E10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle anno-tazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Per ulterioriinformazionivedere in Appendice lavoce “Mutuoipotecario relativo alla costruzione eristrutturazioneedilizia dell’abitazioneprincipale”

ATTENZIONE Nel rigo E9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD2010 e/o del CUD 2009.

Per ulterioriinformazionivedere inAppendicela voce “Mutuicontratti nel1997 per interventi di recupero edilizio“

Contratti di mutuostipulati primadel 1993

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Premi di assicurazioneNel rigo E12 indicare:– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche

se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizioneche il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di mor-te, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli attiquotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di re-cedere dal contratto.

L’importo da indicare nel rigo E12 non deve complessivamente superare euro 1.291,14.

Spese per istruzioneNel rigo E13 indicare le spese sostenute nel 2009, anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), per lafrequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti pressoistituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degliistituti statali italiani.

Spese funebriNel rigo E14 indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.

Spese per addetti all’assistenza personaleNel rigo E15 indicare le spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all’assistenza personalenei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1. Non è necessario, tuttavia, che il fa-miliare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, per esempio,di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indu-menti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, per esempio, i bambini, quan-do la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetticui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare inquesto rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal-l’addetto all’assistenza.La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello chepresta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi ana-grafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Spese per attività sportive praticate dai ragazziNel rigo E16 indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00, sostenute per l’iscrizione an-nuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre struttu-re e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se queste spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quie-tanza di pagamento da cui risulti:– la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il co-

dice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;– la causale del pagamento;– l’attività sportiva esercitata;– l’importo corrisposto per la prestazione resa;– i dati anagrafici del praticante dell’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

ATTENZIONE Nel rigo E15 vanno comprese le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Nel rigo E13 vanno comprese le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Vanno compresi nell’importo da indicare nel rigo E12 anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertantodevono essere indicati nel rigo E22.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Spese per intermediazione immobiliareNel rigo E17 indicare i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’u-nità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00. Se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000,00 euro, va ripartita tra i comproprietari inbase alla percentuale di proprietà.

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede Nel rigo E18 indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di una università situata in un Comu-ne diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della leg-ge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di asse-gnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciu-ti, enti senza fine di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenzadello studente e comunque in una Provincia diversa.L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Altri oneri per i quali spetta la detrazioneNei righi E19, E20 e E21 vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli riportatinei precedenti righi della sezione. In questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 36,utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E19. A questo proposito si può consultare la apposita tabella 2“Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%”.Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.In particolare, indicare con il codice: – “19” le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e

un importo massimo di euro 103.291,38. L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario afavore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale chein più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2008 ha di-chiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono diusufruire della detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avu-to almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

– “20” le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilitàsociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuaticon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e loSviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da cala-mità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

• ONLUS;• organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;• altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata au-

tenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamitàpubbliche o da altri eventi straordinari;

• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;• associazioni sindacali di categoria.Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2009 è prevista, in al-ternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione IIrelativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal red-dito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

– “21” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e asso-ciazioni sportive dilettantistiche;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE Nel rigo E18 vanno comprese le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2010e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Nel rigo E17 vanno comprese le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2010e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Nel rigo E16 vanno comprese le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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– “22” i contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso cheoperano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, unaiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versaticon riferimento alla propria posizione;

– “23” le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L’importo di tale erogazione non può superare eu-ro 2.065,83;

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23Queste erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, o mediante carte di debito, carte di credito, car-te prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizio-ne, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

– “24” le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”. Il soggetto che presta l’assistenza fi-scale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo;

– “25” le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolisti-co, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 set-tembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quan-do non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entrola data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell’anno d’im-posta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.Si ricorda che questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ri-dotta del 50 per cento. Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2009, per le quali si èchiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quan-to speso nelle annualità precedenti.Le spese superiori a euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate inquesto rigo per il loro intero ammontare;

– “26” le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associa-zioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazionedi rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzio-ne, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnograficoindividuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n.1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mo-stre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente ne-cessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-pro-mozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le ini-ziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il co-sto specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.

– “27” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favoredi enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusiva-mente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle struttureesistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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– “28” le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favoredegli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni didiritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:• al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;• come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in

fondazione;• come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto

decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma co-stante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazionein fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;

– “29” le spese veterinarie, nel limite massimo di euro 387,34, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compa-gnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11.Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del19 per cento su un importo di euro 258,23;

– “30” le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381.Si considerano sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia com-promesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o di-pendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006);

– “31” le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che ap-partengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e finalizza-te all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato mediante versamento postale o bancario o mediante cartedi debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

– “32” le spese, nel limite massimo di euro 500,00, sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruo-lo con incarico annuale, per l’autoaggiornamento e per la formazione.

– “33” le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale resida enti pubblici o da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 250,00 e, entro questo limite, può essere fruita anche se le spese sono statesostenute per i familiari fiscalmente a carico.Se queste spese sono state sostenute per più soggetti, l’importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare com-plessivamente il limite di euro 250,00. Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2009 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2010. Per abbonamento si intende il titolo di trasporto che consente di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, suun determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazionei titoli di viaggio che hanno una durata oraria. Per fruire della detrazione è necessario acquisire e conservare il biglietto di trasporto da esibire in caso di richiesta da parte del-l’Amministrazione Finanziaria da cui risulti:• la ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica o il logo distintivo dell’impresa e numero di

partita IVA del soggetto che emette il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto; • la descrizione delle caratteristiche del trasporto;• l’ammontare dei corrispettivi dovuti;• il numero progressivo;• la data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.Se il titolo di viaggio è nominativo, devono essere evidenti la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta. Inoltre, se il contri-buente ha richiesto la fattura al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data di pagamen-to, i documenti devono essere conservati, altrimenti la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validitàdell’abbonamento.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Se invece il titolo di viaggio non è nominativo, deve essere conservato e accompagnato da un’autocertificazione (dichiarazionesostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un fami-liare a carico.

“34” i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (art. 1, c. 77, legge 24/12/2007, n.247). Se i contributi siano stati versati dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, devono inve-ce essere dedotti dal reddito di quest’ultimo (vedere istruzioni del rigo E22).

– “35” le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessiva-mente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio;

– “36” gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.

SEZIONE II - Oneri deducibili dal reddito complessivoIn questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le sommeche non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate atassazione.

Contributi previdenziali e assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenzaNel rigo E22 indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati sulla base di disposizioni di legge e i contributi volontari ver-sati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per i fa-miliari fiscalmente a carico.Rientrano in questa voce anche:• i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2009

con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli; • i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale

(è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).• i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infor-

tuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);• i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di apparte-

nenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosid-detto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionisticiche ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Assegno periodico corrisposto al coniugeNel rigo E23 indicare:• nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del

codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all’importo indicato nella colonna 2; • nella colonna 2 gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al

mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazionedegli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se tale provvedimentonon distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si con-sidera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione alconiuge separato.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiariNel rigo E24 indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personaleo familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo mas-simo di euro 1.549,37.

ATTENZIONE Per il riconoscimento della deduzione, nei righi da E22 a E32 non devono essere riportati gli oneri deducibiliconsiderati dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato e indicati nel punto 58del CUD 2010 o nel punto 44 del CUD 2009, oltre che nel punto 52 del CUD 2010 o nel punto 45 del CUD 2009. Per quan-to riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 53 del CUD 2010 o al punto 46 del CUD 2009, si rinvia alle istruzioni deirighi da E28 a E32.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 36 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o con ilcodice 35 nelle annotazioni del CUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2010. Nel CUD2009 queste spese sono riportate insieme a quelle relative agli “Altri oneri detraibili” con il codice 35.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2010 e/o delCUD 2009.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religioseNel rigo E25 indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:– Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;– Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e speci-

fiche esigenze di culto e di evangelizzazione;– Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di

amministrazione ecclesiastica;– Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli

stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell’ordinamento valdese;– Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini del-

le Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione;– Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche

esigenze di culto e di evangelizzazione;– Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.Ciascuna di queste erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro1.032,91.I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei boni-fici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicapNel rigo E26 indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e per-manente invalidità o menomazione (lett. b) dell’art. 10 del TUIR) sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 feb-braio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che ècausa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio so-ciale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n.104 del 1992, sia anche quelli ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, incaricate ai fini del riconoscimento del-l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti a essi equiparati sono considerati portatori dihandicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della conces-sione dei benefici pensionistici.I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle con-dizioni personali richieste anche mediante autocertificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazionesostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento diidentità del sottoscrittore).Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:– all’assistenza infermieristica e riabilitativa;– al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclu-

sivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;– al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;– al personale con la qualifica di educatore professionale;– al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’interaretta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è neces-sario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificatada fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità deiprodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. In particolare si precisa che la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione al-l’immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale. Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute nell’interesse dei seguenti familiari, pure se non fiscalmente a carico:– coniuge;– figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;– discendenti dei figli;– genitori e ascendenti prossimi, anche naturali;– genitori adottivi;– generi e nuore;– suocero e suocera;– fratelli e sorelle, anche unilaterali.

Altri oneri deducibiliNel rigo E27 indicare tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici. Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.In particolare, indicare con il codice:“1” i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento sta-

biliti con decreto del Ministro della salute. Tali contributi sono deducibili nel limite di euro 3.615,20. Nel computo del limiteconcorre l’importo indicato nel punto 60 del CUD 2010.

ATTENZIONE Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di ac-compagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitarel’autosufficienza e l’integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indi-care nella Sezione I nei righi E1, E2, E3 e E4.

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La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo5.1 per la sola parte da queste ultime non dedotta;

“2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che ope-rano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per que-ste liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l’assistenza fiscale dedurràgli importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nel limite di 70.000 euro.I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ri-cevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

“3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni dipromozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.Tali liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:• organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);• associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 di-

cembre 2000, n. 383; • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di

interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scien-

tifica, individuate dal DPCM 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e,comunque, nella misura massima di 70.000 euro;

“4” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, nonché degli enti parcoregionali e nazionali.Tali liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:• università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388); • istituzioni universitarie pubbliche; • enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’I-

stituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; • enti parco regionali e nazionali;

“5” gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi e assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; inden-nità corrisposte per la perdita dell’avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il redditoin anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che,invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai ge-nitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previ-sto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4 Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepa-gate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, incaso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che la gestisce.

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individualiNei righi da E28 a E32 vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali siaa fondi individuali.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negliStati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiorea euro 5.164,57. Tale limite non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e appro-vato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza li-miti i contributi versati nell’anno d’imposta.Si precisa, infine, che per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettanteil contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Il contribuente che abbia aderitoa più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di unrigo; tale ipotesi, in presenza di CUD 2010 conguagliato, è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Se-zione “Dati generali” del CUD 2010 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2010 .Il rigo E28 è riservato all’indicazione di contributi e premi che hanno un limite di deducibilità ordinario di euro 5.164,57. In parti-colare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia a fondiindividuali. Per i contributi versati a fondi negoziali i dati sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e46 del CUD 2009 se è indicato il codice 1 nella casella 8 “Previdenza complementare”, presente nella Sezione “Dati generali” delCUD 2010 e/o del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi)per la compilazione del rigo E28 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni CUD 2010 e/o del CUD 2009.

ATTENZIONE Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E28 a E32 se non ha contributi per previdenza com-plementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o pre-mi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2010, in cui non sia certificatoalcun importo al punto 53, o di un CUD 2009 in cui non sia certificato alcun importo al punto46

ATTENZIONE Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le ero-gazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

Maggioriinformazionisu questi oneri sono contenute inAppendice,alla voce “Altri oneri deducibili“

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Si fa presente che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i qualinon rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati deve esse-re compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).In particolare: • nella colonna 1 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile, di cui al punto 52 del CUD

2010 e/o al punto 45 del CUD 2009. Qualora risulti compilato il punto 56 del CUD 2010 e/o il punto 48 del CUD 2009(previdenza per familiari a carico) l’ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 52 del CUD 2010 e/onel punto 45 del CUD 2009 diminuito dell’importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari acarico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;

• nella colonna 2 indicare l’ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiara-zione; pertanto, riportare l’importo del punto 53 del CUD 2010 e/o del punto 46 del CUD 2009, nonché le somme versatealle forme pensionistiche individuali. Qualora risulti compilato il punto 56 del CUD 2010 e/o il punto 48 del CUD 2009 (pre-videnza per familiari a carico) l’ammontare da riportare nella colonna 2 è quello indicato nel punto 53 del CUD 2010 e/o nelpunto 46 del CUD 2009, diminuito dell’importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiaria carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009.

Il rigo E29 è riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ovvero a quei soggetti cha a tale datanon risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggettipossono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pen-sionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, apartire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cin-que anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 seè indicato il codice 3 nella casella 8 “Previdenza complementare”, presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2010 e/o delCUD 2009. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi), per la compilazione del rigoE29 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2010 e/o al CUD 2009.In particolare:• nella colonna 1 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto 52 del CUD

2010 e/o al punto 45 del CUD 2009; • nella colonna 2 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile di cui al punto 53 del

CUD 2010 e/o al punto 46 del CUD 2009. Il rigo 30 è riservato all’indicazione dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario, per i quali non è previsto alcun limite dideducibilità. I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 delCUD 2009 se è indicato il codice 2 nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD2010 e/o del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi), perla compilazione del rigo E30 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2010 e/o al CUD 2009. In particolare:• nella colonna 1 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile, di cui al punto 52 del CUD

2010 e/o al punto 45 del CUD 2009;• nella colonna 2 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile, di cui al punto 53 del

CUD 2010 e/o al punto 46 del CUD 2009. Il rigo E31 è riservato all’indicazione delle somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta.Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 56 del CUD 2010 e/oil punto 48 del CUD 2009 è compilato, indicare:• nella colonna 1 l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile; tale importo è desumibile dalle an-

notazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;• nella colonna 2 l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile; tale importo è desumibile dalle

annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;Il rigo E32 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale dicui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad ap-plicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto, l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per centodel reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione nonpuò superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, i dipen-denti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio, ade-sione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo E28 .I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 52 e 53 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 seè indicato il codice 4 nella casella 8 “Previdenza complementare”, presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2010 e/o delCUD 2009. Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi), per la compilazione del rigoE32 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2010 e/o al CUD 2009.In particolare: • nella colonna 1 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile, di cui al punto 52 del CUD

2010 e/o al punto 45 del CUD 2009;• nella colonna 2 riportare l’importo indicato nelle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009 relativo all’ammontare della

quota del TFR destinata al fondo;• nella colonna 3 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile, di cui al punto 53 del

CUD 2010 e/o al punto 46 del CUD 2009;

SEZIONE III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per centoe/o del 36 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2009 o negli anni precedenti, relative – alla ristrutturazione di immobili;– all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

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In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzioneo salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:– le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, an-

che rurali e sulle loro pertinenze;– le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;– le spese di restauro e risanamento conservativo;– altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).Possono usufruire di tale agevolazione coloro che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recu-pero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché ab-bia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativodi Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione com-pete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attesta-zione rilasciata dal venditore.In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara puòessere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione), macomunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruiredella detrazione.La detrazione d’imposta è pari:

• al 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ot-tobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2009;

• al 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:– euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;– euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare sulla quale sonostati effettuati gli interventi di recupero e vale separatamente per ciascun periodo d’imposta. Si fa presente che per le spese soste-nute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliaresulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Quindi se più soggetti hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.),il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra loro.Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare,per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, perle spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per laquale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo. Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’inter-vento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:– coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 75 anni, possono optare per la ripartizione in 5 rate annuali di

pari importo (invece che in 10);– coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno compiuto 80 anni, possono optare per la ripartizione in 3 o 5 rate annua-

li di pari importo (invece che in 10).Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del31 dicembre 2009 ha compiuto 80 anni di età e ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa de-traibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione in tre quote di pari importo, da far valere neisuccessivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011.In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene tra-sferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. In caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamenteall’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall’inquilino odal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquili-no o al comodatario.

Spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturatiDal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edifi-cio interamente sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazioneimmobiliare o da cooperative edilizie.All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un ammontare forfetario pari al25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. In particolare la de-trazione spetta nella misura:

• del 36 per cento se il rogito è avvenuto nel 2009 o nel 2008 e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a partire dal 2008(o nel caso di lavori iniziati in anni precedenti è necessario che gli stessi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006). Con ri-ferimento agli anni passati la detrazione spetta a condizione che il rogito sia avvenuto negli anni dal 2002 al 2005 o dal 1°ottobre 2006 al 30 giugno 2007 e che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;

• del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La fruizione di questa detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristruttura-zione relativi all’intero edificio siano stati o vengano ultimati entro determinate date.

Condizioni edocumentazionenecessaria aifini delriconoscimentodelladetrazione,sono riportatein Appendicealla voce“Spese perinterventi direcupero del patrimonioedilizio”

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In particolare, l’importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:– euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità im-

mobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;– euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2009 o nel 2008 e riguardi unità immobiliari si-

tuate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti a partire dal 1° gennaio 2008, o nel caso in cui l’acquisto o l’as-segnazione sia avvenuta negli anni dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazionesiano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002. .

Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentualeva riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) illimite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra loro.Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimen-to del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito, l’ammontare sul quale cal-colare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconosci-mento del beneficio.La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 annipossono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Questa modalità di ripartizione può essereutilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 “rideter-minazione rate”).

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschiPer gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico la detrazio-ne spetta limitatamente alle spese sostenute dal 2002 al 2006. La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:– euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002;– euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. La detrazione deve essere stata ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detra-zione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Compilazione dei righi da E33 a E36

Per la compilazione dei righi da E33 a E36 seguire le seguenti istruzioni:• nella colonna 1 indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;• nella colonna 2, da compilare solo se le spese sono state sostenute nell’anno 2006, indicare il codice 1 se le spese sono rela-

tive a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 oppure il codice 2 se sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre2006 e a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferisconoa interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 è stato indicato il codice 3;

• nella colonna 3 indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l’ap-posito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’im-mobile, le società semplici e gli altri soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata nel caso in cui la comu-nicazione sia stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato ilcodice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifi-ci ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effet-tuato i lavori;

• nella colonna 4 indicare il codice:“1” nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2009 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in

tale anno;“2” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i

quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;“3” nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);“4” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 o ristrutturati entro il 31

dicembre 2002, ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:– l’atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2008 o del 2009;– sono stati versati acconti nel corso del 2009;– nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti dichiarazioni) dei redditi ha già indicato il codice “4” per l’acquisto di un im-mobile ristrutturato. Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.Le colonne 5, 6 e 7 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Queste co-lonne, infatti, sono riservate ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile o ai contribuenti dietà non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno2009 o hanno rideterminato negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008 il numero delle rate.In particolare:• nella colonna 5 indicare il codice:

“1” nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendoun’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;

“2” nel caso in cui il contribuente abbia compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2009 e intenda rideterminare in 3 rate la detra-zione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, o aveva compiuto 80 anni nell’anno 2007 o2008 e aveva rideterminato nello stesso anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;

ATTENZIONE Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio de-ve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero delpatrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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“3” nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendocompiuto 80 anni nel corso dell’anno 2007 o 2008, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza ave-va rideterminato in 5 rate;

“4” nel caso in cui il contribuente nell’anno 2009 abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggettoche aveva rateizzato la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra nei casi di cui ai codici ‘1’ e ‘3’. In questa ipotesi non van-no compilate le colonne ‘6’ e ‘7’;

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra in nessuno dei casi precedenti;• nella colonna 6 deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente

ha compilato la colonna 5 indicando i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideter-minazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;

• nella colonna 7 che interessa solo se è stata compilata la colonna ‘6’, deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cuiè stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non può essere compilata qualorail numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);

• nella colonna 8 indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il con-tribuente utilizza per il 2009. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2009, indicare il numero ‘1’; per una spesa sostenuta nel2005 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indi-cato il numero ‘5’ nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate;

• nella colonna 9 indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata ef-fettuata la rideterminazione delle rate.Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici ‘2’ o ‘4’ in colonna 4), l’importo da indicarein questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di euro 77.468,53 (codice ‘2’ in colonna 4) o dieuro 48.000,00 (codice ‘4’ in colonna 4).

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione riferiti alle ipotesi di rideterminazione del numero delle rate.

Esempio 1 Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nell’anno 2009 e intende avvalersi della rideterminazio-ne in tre rate.Spesa sostenuta nel 2003 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Esempio 2 Esempio di compilazione per un contribuente che nell’anno 2009 ha ereditato ovvero ha acquistato un immobile da un sogget-to che nell’anno 2008, e quindi nella precedente dichiarazione, ha rideterminato in tre il numero delle rate avendo in tale an-no un’età pari o superiore ad 80 anni. Spesa sostenuta nel 2006 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2009 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti,su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l’importo da indicare nella colonna 9 non può essere superio-re alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti.

Esempio 1 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 euro 30.000,00;spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.L’importo da indicare in colonna 9 è di euro 10.000,00.

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00;spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, l’importo da indicare a colonna 9 è di euro8.000,00, dato dalla seguente operazione:48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2007 e 2008) .

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 euro 30.000,00;spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;spese di ristrutturazione sostenute nel 2009, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.In questo caso l’importo da indicare a colonna 9 è di euro 48.000,00. Infatti, occorre determinare l’importo massimo su cui cal-colare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all’esempio precedente:48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2008) = 18.000,00.

Codice fiscale Anno9

,003

N. rate3 5 10 Importo

881

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%

Vedereistruzioni Codice

Situazioni particolari

54

Rideterminazione rate

876

Anno

2006 XXXXXXXXXXXXXXXX 10.0002008 10 21

Periodo20062

Codice fiscale Anno9

,003

N. rate

3 5 10 Importo881

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%

Vedereistruzioni Codice

Situazioni particolari

54

Rideterminazione rate

876

Anno

2003 XXXXXXXXXXXXXXXX 10.0002009 10 1

Periodo20062

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2009 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pariad euro 40.000,00 deve essere sommata all’importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l’importo risultante da tale sommato-ria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione,l’importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

SEZIONE IV – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2009 per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20 per cento.Si precisa che la detrazione spettante per le spese indicate nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo E37 viene fruita per intero, mentre ladetrazione spettante per le spese indicate nella colonna 4 dello stesso rigo verrà ripartita in cinque rate di pari importo dal sog-getto che presta l’assistenza fiscale

Spese per la sostituzione di frigoriferi , congelatori e loro combinazioni Nel rigo E37, colonna 1, indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro com-binazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di tra-sporto e le eventuali spese di smaltimento dell’elettrodomestico dismesso, purché debitamente documentati. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00per ciascun apparecchio. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della de-trazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati iden-tificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico, nonché predisporre un’autodichiara-zione da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione el’indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico. In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni con il codice ‘AZ’ del CUD 2010 e/o del CUD 2009e individuate con il codice 1 (v. tabella 3, posta in Appendice).

Spese per acquisto motori ad elevata efficienzaNel rigo E37, colonna 2, indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata effi-cienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell’allegato A al Decreto In-terministeriale del 9 aprile 2008. Tale decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparec-chi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai va-lori riportati nella tabella 1, prevista dall’articolo 3 del decreto, l’aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di ac-quisto ammissibile indicata nella tabella stessa.L’importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante èpari a euro 1.500,00. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un motore e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessa-rio compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura, contenente l’indicazione della potenza e dei codi-ci di identificazione dei singoli motori, nonché la copia della certificazione del produttore del motore. È necessario, altresì, che il con-tribuente abbia compilato l’apposita scheda raccolta dati e l’abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2010 all’ENEA, anche medianteun unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all’ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (laricevuta in tal caso è quella rilasciata dall’ENEA per via informatica) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice. In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni con il codice ‘AZ’ del CUD 2010 e/o del CUD 2009e individuate con il codice 3 (v. tabella 3, posta in Appendice).

Spese per acquisto variatori di velocitàNel rigo E37, colonna 3, indicare le spese sostenute nel corso del 2009 per l’acquisto di variatori di velocità ovvero di appa-recchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimen-tazione (inverter). Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchie stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nel-la tabella 2, prevista dall’art. 6 del decreto, l’aliquota del 20 % si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicatanella tabella stessa L’importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante è paria euro 1.500,00 per ciascun variatore. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intendefruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici diidentificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.È necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l’apposita scheda raccolta dati e l’abbia trasmessa, entro il 28 febbraio2010 all’ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all’ENEAattraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall’ENEA per via informatica) oppure a mezzo racco-mandata con ricevuta semplice. In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni con il codice ‘AZ’ del CUD 2010 e/o del CUD 2009e individuate con il codice 4 (v. tabella 3, posta in Appendice).

Spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer Nel rigo E37, colonna 4, indicare le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, apparecchitelevisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati.Condizione necessaria per usufruire di questa detrazione è che il contribuente a partire dal 1° luglio 2008 abbia sostenuto spe-se di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali fruisce delle agevolazioni fiscali previste per il re-cupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazio-ne che abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o cheriguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.Si ricorda che l’agevolazione non potrà essere fruita nell’ipotesi di spese sostenute per l’arredo dell’unità abitativa residenziale ac-quistata dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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La detrazione, prevista su una spesa massima complessiva di 10.000 euro da suddividere tra gli aventi diritto, verrà ripartita incinque rate di pari importo dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative potrà fruire del beneficio con riferimento a ciascuna unitàabitativa e in tal caso l’importo massimo previsto (10.000 euro) si intende riferito a ciascuna di esse.L’importo di 10.000 euro deve essere riferito, infatti, alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal nu-mero di contribuenti che partecipano alla spesa.L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 10.000 euro. Nel caso in cui siano state sostenute spese per l’arredo dipiù unità abitative ristrutturate è necessario compilare più moduli (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita a ciascun im-mobile ristrutturato). Il pagamento dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato deve avvenire mediante bonifico bancario o postale da cui risul-tino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario.Si precisa che dalla categoria degli elettrodomestici sono esclusi i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, in quanto perquesti spetta la detrazione del 20 per cento, da fruire per intero nell’anno di sostenimento della spesa (vedere le istruzioni della col1). Quest’ultima dovrà essere indicata nella colonna 1 di questo rigo e, quindi, non deve essere considerata ai fini dell’importomassimo previsto per le spese di acquisto degli arredi destinati all’immobile ristrutturato da indicare in questa colonna 4. Pertanto,le due agevolazioni sono cumulabili. Per avvalersi dell’agevolazione, il contribuente deve avere eseguito tutti gli adempimenti preliminari secondo quanto disposto daldecreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici n. 41 del 18 febbraio 1998 e successive mo-dificazioni. Questa norma contiene il regolamento attuativo per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.In particolare, il contribuente deve aver inviato l’apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara, anche in data ante-riore al 1° luglio 2008, indicando nel riquadro riservato ai “dati relativi ai lavori di ristrutturazione” la data del 1° luglio 2008o una data successiva.

SEZIONE V - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2009 e/o negli anni 2008 e 2007 per interventi finalizzati al ri-sparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la detrazione d’imposta del55 per cento. Per le spese sostenute dall’anno 2009, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (entro il li-mite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale.Questa modalità di ripartizione delle spese non si estende agli anni precedenti per i quali continua a valere la ripartizione opera-ta nell’anno di sostenimento della spesa. Di conseguenza per le spese sostenute nel 2007 le rate annuali continuano a essere tree per quelle sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci). Le tipologie di interventi previste sono la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro di edifici esistenti,l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pa-gamento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (adesempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuatigli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condomi-niali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’interven-to, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita, o di donazione prima chesia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito rispettivamente all’acquirente e aldonatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la deten-zione materiale e diretta del bene. In questi casi l’acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ri-partire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell’anno 2008. Nel caso in cui le spese sianostate sostenute dall’inquilino o dal comodatario, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il di-ritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, co-me ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio. È compatibile, invece, con altre agevola-zioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In questo caso, tuttavia, i contributi o incentivi ricevuti per la realizza-zione di interventi per il risparmio energetico, per i quali si fruisce della detrazione del 55 per cento, dovranno successivamenteessere assoggettati a tassazione separata.Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi cheper la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmioenergetico. Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, ilcodice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore delquale il bonifico è effettuato.Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o posses-sori dell’immobile che partecipano alla spesa, in base all’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condo-miniali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, a ec-cezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazionePer fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito:– la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;– l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Questa as-

severazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati realizzati più interventi sullo stes-so edificio (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassainerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW);

– l’attestato di certificazione energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate da-gli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema ri-portato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Per ulterioriinformazionisugli adempi-menti relativialla detrazionedel 55% vederein Appendicela voce “Speseper interventi diriqualificazioneenergetica”

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Ulteriore condizione per fruire dell’agevolazione è la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati che deve con-tenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di in-tervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, oltre al relativo costo, specificando quello delle spese professio-nali, e all’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecniciabilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze definite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettiviordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it,ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o nell’attestato di qualificazione energeti-ca, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazionepuò essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente,cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come ri-ferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Documenti da conservare Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione,la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bo-nifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata co-pia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuatedal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.

Compilazione dei righi da E 38 a E 40 Nella colonna 1 indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato.In particolare indicare:“1” - per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistentiSono tali gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un usostandard dell’edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore dialmeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all’Allegato C del citato decreto del 19 febbraio 2007. Rientra-no in questo tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a con-densazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione,rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusio-ne negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzon-tali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall’anno 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatiz-zazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. “2” - per interventi sull’involucro degli edifici esistentiSono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (co-perture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infis-si, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che sia-no rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nella tabella di cui all’allegato D del citatodecreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall’anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministrodello sviluppo economico 11 marzo 2008. “3” - per installazione di pannelli solariSono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elet-trici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. “4” - per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o par-ziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a pun-to del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impiantidi climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Nella colonna 2 indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.Nella colonna 3 indicare nella relativa casella il codice:‘1’ - nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e/o nel 2008 e ancora in corso nel 2009;‘2’ - nel caso in cui le spese sostenute riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione; ‘3’ - nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte nei codici ‘1’ e ‘2’ (continuazione lavori ed immobile ereditato, ac-

quistato o ricevuto in donazione);La colonna 4 è riservata ai contribuenti che nell’anno 2009 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, og-getto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che intendono rideterminare il numero delle rate. La detrazione potrà essere rideterminata solo in cinque rate. Infatti, dal 1° gennaio 2009 è obbligatorio ripartire la detrazione incinque quote annuali di pari importo. Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra indicate, in questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è sta-ta inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l’immobile è stato ereditato o acquistato).

ATTENZIONE Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione dipannelli solari, realizzati a partire dall’anno 2008, non è richiesto l’attestato di qualificazione energetica.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Nella colonna 5 indicare il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione:• se la spesa è stata sostenuta nel 2009 indicare ‘5’ (numero delle rate in cui è possibile ripartire la detrazione);• se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il numero di rate, compreso tra ‘3’ e ‘10’, in cui si è scelto di ripartire la detra-

zione. La scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 4 (“ride-terminazione rate”) in questa colonna indicare ‘5’ (numero rate in cui è possibile rideterminare);

• se la spesa è stata sostenuta nel 2007 indicare ‘3’ (numero delle rate in cui era possibile ripartire la detrazione).Nella colonna 6 indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2009.Pertanto, se le spese sono state sostenute: nel 2007 indicare 3, nel 2008 indicare 2 (o 1 nel caso in cui sia stata compilata la co-lonna 4), nel 2009 indicare 1. Nella colonna 7 indicare l’ammontare della spesa sostenuta entro i seguenti limiti: – per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice “1”) l’importo da indicare non può essere superiore a

euro 181.818,18, in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00;– per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e l’installazione di pannelli solari (codice “3”) l’importo da indi-

care non può essere superiore a euro 109.090,90, in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00; – per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) l’importo da indicare non può essere superiore a euro

54.545,45, in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00.

SEZIONE VI - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE Per le detrazioni indicate in questa sezione è previsto che qualora le stesse risultino superiori all’imposta lorda, diminuita delle de-trazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, l’importo pari alla quota della de-trazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un mag-gior rimborso o un minor importo a debito.

RIGO E41 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principaleIl rigo E41 deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principaleche si trovano in uno dei seguenti casi:1. hanno stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che disciplina le locazioni di immobili

ad uso abitativo;2. hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e

3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;3. hanno un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998,

n. 431. In tal caso è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori odi coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Per compilare il rigo indicare:• nella colonna 1 (tipologia) il codice:

‘1’ se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 1;‘2’ se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 2;‘3’ se il contribuente si trova nel caso descritto al punto 3.Qualora nel corso dell’anno il contribuente si trovi in situazioni identificate con codici differenti, occorre compilare per ognunadi esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi nonpuò essere superiore a 365;

• nella colonna 2 (N. di giorni) il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;• nella colonna 3 (Percentuale) la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato

a più soggetti. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto indicare ‘100’ perché la detrazione spetta per intero.Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse unrigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può esse-re superiore a 365.

La detrazione d’imposta sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi so-pra descritti. In particolare:• se il caso è quello individuato dal codice ‘1’ la detrazione spettante è:

– di euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;– di euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito comples-

sivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;• se il caso è quello individuato dal codice ‘2’ la detrazione spettante è:

– di euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;– di euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito complessi-

vo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;• se il caso è quello individuato dal codice ‘3’ la detrazione spettante è:

– di euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo im-porto non spetta alcuna detrazione.

Tale detrazione d’imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2009la detrazione potrà essere fruita oltre che per l’anno in corso anche per il 2010 e il 2011.

ATTENZIONE Le detrazioni sopra indicate non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favo-revole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una partedell’anno e in una delle altre per la restante parte dell’anno, potrà compilare più righi E41 utilizzando più modelli. In tale ca-so il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi non può essere superiore a 365 giorni.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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RIGO E42 - Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza permotivi di lavoro

Il rigo E42 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uncomune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di lo-cazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre an-ni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2007,potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009.La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contrat-to di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il dirit-to alla detrazione a partire dall’anno successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.Per compilare il rigo indicare:• nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;• nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più sogget-

ti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in pos-sesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E42.In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:– euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;– euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41.

SEZIONE VII - Altre detrazioni Nel rigo E43 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida, barrare la casella per usufruire della detrazione forfe-taria di euro 516,46. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fi-scalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.Nel rigo E44 - Altre detrazioni, indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal re-lativo codice. In particolare:– con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento

e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento del-la richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;

– con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova fi-nalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà-questa detrazione nei limiti del 30% dell’imposta lorda dovuta.

SEZIONE I - Acconti Irpef relativi al 2009Nel rigo F1 indicare l’importo dei versamenti di acconto relativi all’anno 2009, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazio-ne o ritardato pagamento.

Se il contribuente nell’anno precedente ha fruito dell’assistenza fiscale presentando il Mod. 730/ 2009, per i versamenti di ac-conto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d’imposta, deve riportare:• nel rigo F1, colonna 1, l’importo del punto 21 del CUD 2010 o del CUD 2009;• nel rigo F1, colonna 2, l’importo del punto 22 del CUD 2010 o del CUD 2009;Gli eventuali versamenti integrativi relativi all’Irpef eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto devono essere som-mati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.• nel rigo F1, colonna 3, l’importo del punto 24 del CUD 2010 o del CUD 2009; • nel rigo F1, colonna 4, l’importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a ti-

tolo d’acconto dell’addizionale comunale 2009.Poiché in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso,se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti21, 22 e 24 del CUD 2010 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota dovuta da ciascuno. L’ammontare degli accon-ti Irpef e addizionale comunale per l’anno 2009 relativi al dichiarante e al coniuge sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2010.Nel rigo F1, colonna 5, va riportata l’eccedenza di acconto Irpef compensata nel mod. F24 che deriva dal pagamento dell’ac-conto Irpef in misura pari al 99 per cento invece che al 79 per cento (Art. 1 del decreto legge 23 novembre 2009).

ATTENZIONE Devono essere indicati anche gli acconti dell’Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni ema-nate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”. L’importo di questi accontisarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall’apposito decreto per la ripresa della riscos-sione delle somme sospese.

ATTENZIONE I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio mo-dello il rigo F1, indicando l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comu-nale all’Irpef.

5.7Quadro FAcconti,ritenute edeccedenze

ATTENZIONE La detrazione sopra indicata non è cumulabile con quelle del rigo E41 ma il contribuente ha diritto di sceglierequella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situa-zioni per una parte dell’anno e in una delle altre per la restante parte dell’anno, potrà compilare più righi utilizzando più mo-delli. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi compilati non può essere superiore a 365 giorni.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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SEZIONE II - Altre ritenute subiteNel rigo F2 indicare:• nelle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d’acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali di-

verse da quelle indicate nei quadri C e D del presente modello (quali, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali ero-gati dall’Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’Unire come in-centivo all’allevamento);

• nella colonna 4, il totale dell’addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha ero-gato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna1 del rigo D4;

• nella colonna 5, le ritenute all’Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime age-volato. Queste informazioni sono desumibili dalle annotazioni del CUD 2010. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimentoalla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3;

• nella colonna 6, l’addizionale regionale all’Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utiliin regime agevolato. Queste informazioni sono desumibili dalle annotazioni del CUD 2010. Si rimanda alle indicazioni fornitecon riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioniNel rigo F3 indicare:• nella colonna 1 l’eventuale eccedenza dell’Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2008 (importo di colonna 4 del

rigo RX1e di colonna 4 del rigo RX5 del Mod. UNICO 2009 ) o dal punto 30 del CUD 2010 o 26 del CUD 2009 o dalledichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, nonha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNI-CO 2009 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4 e rigo RX5 colonna 4): – se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare l’importo comunicato;– se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all’importo dichiarato (es: 1.000,00), riportare l’importo inferiore (es:

800,00). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiaratoe il credito riconosciuto (200,00, nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (es: 1.000,00). Inol-tre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla di-chiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, riportare inquesta colonna 1 anche l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-32009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 2 di questo rigo F3 riportare l’eventuale credi-to IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24;

• nella colonna 2 l’importo dell’eccedenza Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio1997, n. 241). Nella stessa colonna deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazio-ne dell’Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione;

• nella colonna 3 l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO2009), riportato nella colonna 4 del rigo RX6 del Mod. UNICO 2009;

• nella colonna 4 l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 delD.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Nel rigo F4 indicare:• nella colonna 1 il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008. Questa indicazione è obbligatoria solo nel

caso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce “Tabella Co-dici Regione”;

• nella colonna 2 l’eventuale eccedenza dell’addizionale regionale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal pun-to 31 del CUD 2010 o 27 del CUD 2009 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2008 (importo di colonna 4 del rigo RX2del Mod. UNICO 2009). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare ilcredito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento dell’Ici con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tuttoo in parte, riportare in questa colonna 2 anche l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 68del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 diquesto rigo F4 riportare l’eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;

• nella colonna 3 l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 delD.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);

• nella colonna 4 il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2008. Questa indicazione è obbligatoria solo nelcaso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l’Appendice l’elenco dei“Codici Catastali Comunali”;

• nella colonna 5 l’eventuale eccedenza dell’addizionale comunale all’Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal pun-to 32 del CUD 2010 o 28 del CUD 2009 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2008 (importo di colonna 4 del rigo RX3del Mod. UNICO 2009). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2009 ed è stato chiesto di utilizzare ilcredito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici, ma tale credito non è stato utilizzato del tuttoo in parte, riportare in questa colonna 4 anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 69del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2009 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 6 diquesto rigo F4 riportare l’eventuale credito addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24;

• nella colonna 6 l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24 (art. 17 delD.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali Nel rigo F5 indicare:• nella colonna 1 il codice dell’evento riportato in Appendice alla voce “Eventi eccezionali”, per il quale si è usufruito della so-

spensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle colonne 2, 3 e 4;• nella colonna 2 l’ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di even-

ti eccezionali;• nella colonna 3 l’addizionale regionale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;

Per ulterioriinformazionivedere in Appendice la voce “Eventieccezionali”

Per ulterioriinformazionivedere in Appendice la voce “Eccedenze risultanti dallaprecedente dichiarazione“

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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• nella colonna 4 l’addizionale comunale all’Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;• nella colonna 5 l’imposta sostitutiva per l’incremento della produttività sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito

di eventi eccezionali.

SEZIONE V - Trattenute del saldo dovuto per il 2009 e degli eventuali acconti relativi al 2010Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) di non dover versare alcuna som-ma a titolo di acconto Irpef, deve barrare l’apposita casella 1 del rigo F6.Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2010, deve indicare nella colonna 2 del rigo F6 la minore som-ma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2010 e non barrare la casella 1.Inoltre, il contribuente, se ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto addizionale comunale, deve barrare l’ap-posita casella 3 del rigo F6. Se invece ritiene che sia dovuto un minore acconto dell’addizionale comunale per il 2010, deve indicare nella colonna 4 del ri-go F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta nel corso del 2010 e non barrare la casella 3.Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell’Irpef, delle addizionaliregionale e comunale Irpef, per l’acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, per l’imposta sostitutiva sul-l’incremento della produttività e per la prima rata di acconto Irpef, nonché per l’acconto dell’addizionale comunale, deve indica-re in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella casella 5 del rigo F6.In questo caso il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pa-ri allo 0,33 per cento mensile.

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunaleQuesta sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei Comuni che, con riferimento all’addizionalecomunale dovuta per il 2009 e/o per il 2010, hanno stabilito una soglia di esenzione (o un’aliquota agevolata) con riferimentoa particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio quelle riferite alla com-posizione del nucleo familiare o al calcolo dell’ISEE) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito det-ta soglia di esenzione (o l’aliquota agevolata). Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito “www.finanze.gov.it” (area tematica: “FiscalitàLocale, Addizionale Comunale all’Irpef”).http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.htmlCon la compilazione del rigo F7 e/o del rigo F8 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunaleper usufruire dell’agevolazione prevista se il suo reddito imponibile in sede di dichiarazione risulta inferiore o uguale alla soglia diesenzione. Compilare il rigo F7 indicando nella colonna 1 del rigo l’importo della soglia di esenzione deliberata dal Comune con riferimen-to all’anno 2009. Compilare il rigo F8 indicando nella colonna 1 del rigo l’importo della soglia di esenzione deliberata dal Comune con riferimen-to all’anno 2010.

SEZIONE VII - Dati da indicare nel mod. 730 integrativoQuesta sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2010 integrativo e, che nella casella “730 integra-tivo”, presente nel frontespizio, hanno indicato il codice ‘1’.Nel rigo F9 indicare:• nella colonna 1 l’importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d’imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-

3/2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 91, colonna 4, del 730-3/2010. Nel casoin cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniugedichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 111, colonna 4, del 730-3/2010;

• nella colonna 2 l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’Irpef rimborsato dal sostituto d’imposta risultante dalprospetto di liquidazione Mod. 730-3/2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 92, co-lonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazioneintegrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 112, colonna 4,del 730-3/2010;

• nella colonna 3 l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’Irpef rimborsato dal sostituto d’imposta risultante dalprospetto di liquidazione Mod. 730-3/2010 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 93, co-lonna 4, del 730-3/2010. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiara-zione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l’importo del rigo 113, co-lonna 4, del 730-3/2010.

Nel rigo F10 indicare:• nella colonna 1 l’ammontare del credito Irpef indicato nella colonna 3 del rigo 91 (o nella colonna 3 del rigo 111 per il co-

niuge dichiarante) del Mod. 730-3/2010 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato uti-lizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell’ICI. Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 91 del Mod. 730-3/2010 originario è indicato un credito Irpef di euro 100 ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il cre-dito utilizzato in compensazione è pari a euro 60, riportare in questa colonna 3 l’importo di euro 60;

• nella colonna 2 l’ammontare del credito per addizionale regionale indicato nella colonna 3 del rigo 92 (o nella colonna 3 delrigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2010 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 inte-grativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell’ICI;

• nella colonna 3 l’ammontare del credito per addizionale comunale indicato nella colonna 3 del rigo 93 (o nella colonna 3 delrigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2010 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 inte-grativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell’ICI.

SEZIONE VIII - Altri Dati Il rigo F11 deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d’imposta ha rimborsato per l’anno 2009 delle somme perdetrazioni che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda (punto 36 e/o punto 42 del CUD 2010 compilati, o punto 32 e/opunto 37 del CUD 2009 compilati).

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Nella colonna 1 deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto per l’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha tro-vato capienza nell’imposta lorda. Tale credito è quello indicato nel punto 36 del CUD 2010 e/o nel punto 32 del CUD 2009(“Credito riconosciuto per famiglie numerose”).Nella colonna 2 deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto con riferimento alla detrazione per canoni di locazioneche non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Tale credito è quello indicato nel punto 42 del CUD 2010 e/o nel punto 37 delCUD 2009 (“Credito riconosciuto per canoni di locazione”).

Il rigo F12 deve essere compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito il “bonus fiscale”, con riferimento ai reddi-ti posseduti nell’anno 2006, o che hanno indebitamente percepito il “bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessi-vo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008. Nella colonna 1 deve essere indicato l’importo relativo al “bonus fiscale”, fruito con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006(art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo relativo al “bonus straordinario”, fruito con riferimento al reddito complessivo delnucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

In questo quadro vanno indicati i crediti d’imposta relativi ai fabbricati, il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, ilcredito d’imposta per i redditi prodotti all’estero e il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

SEZIONE I - Crediti d’imposta relativi ai fabbricatiIn questa sezione devono essere indicati il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d’imposta per i canonidi locazione non percepiti.

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casaIl rigo G1 deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Questo rigo si compone di tre colonne:• nella colonna 1 deve essere riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nel-

l’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 60 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod.730/2009, o quello indicato nel rigo RN42, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2009, persone fisiche;

• nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2009, che spetta ai soggetti che si trova-no nelle seguenti condizioni:– che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un im-

mobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;– che l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima

casa. Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sullabase della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d.“prima casa”) se dimostrano che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti richiestidalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immo-bile per il quale il credito è concesso;

– che non siano decaduti dal beneficio prima casa. L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquistoagevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondoacquisto;

• nella colonna 3 deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presen-tazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:• in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;• in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli at-

ti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepitiNel rigo G2 va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobiliad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del provvedimento giurisdizio-nale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce “Credito d’imposta per canoni di locazionenon percepiti”.

SEZIONE II - Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazioneNel rigo G3 deve essere indicato il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione maturato nell’anno 2009, come previstodall’art. 2, commi da 539 a 547, della Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007). Il credito d’imposta è riconosciuto ai datori dilavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numerodi lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria,Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, e alcune zone delle regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. Si rammenta che possono bene-ficiare del credito d’imposta maturato nel 2009 i datori di lavoro che, avendo ottenuto dall’Agenzia delle Entrate l’accoglimentodella istanza di attribuzione del credito d’imposta (mod. IAL), hanno presentato alla medesima Agenzia l’apposita comunicazione,utilizzando il modello C/IAL. Inoltre, beneficiano del credito nell’anno 2009 i soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’i-stanza di rinnovo presentata con il mod. R/IALNello stesso rigo deve essere indicato il residuo per l’incremento dell’occupazione spettante ai contribuenti che, a seguito di nuo-ve assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, hanno incrementano entro tale pe-riodo il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.In particolare indicare:• nella colonna 1 il credito d’imposta residuo per l’incremento dell’occupazione che non ha trovato capienza nell’imposta risul-

tante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 61 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2009,o quello indicato nel rigo RN42, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO 2009, persone fisiche;

Per individuarele condizioniper fruire deibenefici sullaprima casa vedere in Appendice lavoce “Acquistoprima casa”

5.8Quadro GCreditid’imposta

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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• nella colonna 2 il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione maturato nell’anno 2009 ai sensi della Legge n.244/2007;

• nella colonna 3 il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presentedichiarazione.

SEZIONE III - Dati relativi ai redditi prodotti all’esteroLa compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono statepagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta. Siconsiderano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, leimposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2009 (se non già indicate nella dichiara-zione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Queste possono riferirsi anche a redditi percepitinegli anni precedenti.Nel rigo G4 indicare:• nella colonna 1 il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 11 allegata in Ap-

pendice;• nella colonna 2 l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2009 indicare

“2009 ”;• nella colonna 3 il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato pro-

dotto nel 2009 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete il credi-to. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del presente rigo. Per i redditi del quadro C certificatinel CUD 2010 o nel CUD 2009 l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;

• nella colonna 4 le imposte pagate all’estero divenute definitive a partire dal 2009 e fino alla data di presentazione della pre-sente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esem-pio, se per redditi prodotti all’estero nel 2007 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 300, di cuieuro 200 resa definitiva entro il 31/12/2008 (e pertanto già riportata nel rigo G4 del modello 730/2009) ed euro 100resa definitiva entro il 31/12/2009, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l’importo di euro 100 relativoalla sola imposta divenuta definitiva nel 2009. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2010 o nel CUD 2009 l’impor-to da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’e-stero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l’imposta estera va ridotta in misu-ra corrispondente;

• nella colonna 5 il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta suidividendi, se ancora vigenti nell’anno di produzione del reddito. Per l’anno 2007 questo importo è dato dalla somma delle co-lonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO 2008-PF o dal rigo 6 del mod. 730-3/2008. Per l’anno 2008 l’importo è datodalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO 2009- PF o dal rigo 6 del mod. 730-3/2009 ;

• nella colonna 6 l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato in colonna 2. Per l’anno 2007 il dato è desumibiledal rigo RN5 del mod. UNICO- PF 2008 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2008. Per l’anno 2008 il dato è desumibile dal rigoRN5 del mod. UNICO Persone Fisiche 2009 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2009.

• nella colonna 7 l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato in colonna 2. Per l’anno 2007 il dato è desumibiledal rigo RN25 del Mod. UNICO- PF 2008 o dal rigo 27 del Mod. 730-3/2008. Per l’anno 2008 il dato è desumibile dal ri-go RN26 del Mod. UNICO Persone Fisiche 2009 o dal rigo 27 del Mod. 730-3/2009;

• nella colonna 8 il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’an-no indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questacolonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d’imposta per redditi prodotti al-l’estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2009 o del Mod. 730/2008 o quadro CR, Sez. I del Mod. UNICO- PF/2009o del Mod. UNICO- PF/2008).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazionedei redditi relativa all’anno d’imposta 2008I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2009 devono compilare questa colonna se l’anno indicatoin colonna 2 del rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente di-chiarazione. In tale caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 “To-tale credito utilizzato” del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2009 relativo allo stesso anno di produ-zione del reddito. I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2009 devono compilare questa colonnase l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2009. In questo caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in que-sta colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2009 relativo allo stes-so anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazionedei redditi relativa all’anno d’imposta 2007I contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero presentando il modello 730/2008 devo-no compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in co-lonna 2 del rigo G4 del quadro G del modello 730/2008. In questo caso l’importo del credito già utilizzato da indicare inquesta colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) delmod. 730-3/2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito. I contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero presentando il modello UNICO Persone Fi-siche 2008 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quel-lo indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2008. In questo caso l’importo del cre-dito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del mo-dello UNICO PF 2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito;

• nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato incolonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilatase non risulta compilata la colonna 8.La compilazione di questa colonna è necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitivain diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d’imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2008 perla parte d’imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2008Se nella dichiarazione mod. 730/2008 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno diproduzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 63 (o 64 peril coniuge) del mod. 730-3/2008, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” riferitaal medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2009Se nella dichiarazione mod. 730/2009 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno diproduzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 63 (o 64 peril coniuge) del mod. 730-3/ 2009, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” riferitaal medesimo Stato estero.

SEZIONE IV – Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in AbruzzoQuesta sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito diapposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute relativeagli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazioneprincipale equivalente a quella distrutta (art. 3, c. 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790del 9 luglio 2009, e successive modificazioni).Nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca all’abitazione principale compilare il rigo G5; nel caso in cui, invece, il creditoriconosciuto riguardi un immobile diverso dall’abitazione principale compilare il rigo G6.

Rigo G5 - Abitazione principaleIl credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è sta-ta sostenuta e ai successivi anni.Si precisa che nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti co-muni dell’immobile devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo. Nella colonna 2 indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito domandaper l’accesso al contributo, secondo quanto previsto dall’art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va com-pilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codi-ce fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indica-to il codice fiscale della cooperativa.Nella colonna 4 (Totale credito) indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione oricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abi-tazione principale distrutta.Si fa presente che nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2009 risulti superiore all’imposta netta, ilsoggetto che presta l’assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l’ammontare del credito che non ha trovato capienzae che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobiliPer gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contri-buente in 5 ovvero in 10 quote costanti.Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobileutilizzando quadri aggiuntivi. Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.La casella di colonna 1 (Casi particolari) deve essere barrata se l’immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adi-bito all’esercizio d’impresa o della professione.Nella colonna 2 indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito domandaper l’accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 2 del rigo G5.Nella colonna 3 (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.Nella colonna 4 (Totale credito) indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione oricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.Il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito spettante per l’anno d’imposta 2009 nei limiti dell’impo-sta netta.

ATTENZIONE Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto model-lo. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

Imposta esteraStatoestero

Anno di produzionedel reddito

Reddito prodotto all’estero

Imposta pagataall’estero

di cui resasi definitiva nel corso del 2008

di cui resasi definitivanel corso del 2009

A 2008 1.000 350 200 150

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Istruzioni per la compilazione Modello 730

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Questo quadro è riservato ai contribuenti che vogliono utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi model-lo 730/2010 per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2010 mediante compensazione nelmod. F24 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per l’esercizio di tale facoltà è necessario compilare il presente quadro I.Il contribuente che esercita questa facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d’imposta il rimborso de-gli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all’importo del credito che ha chiesto di utilizzareper il pagamento dell’ICI mediante compensazione nel mod. F24. A tal fine compilare:• la casella 1, barrandola, se si intende utilizzare l’intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versa-

mento dell’ICI;• la casella 2, indicandovi l’importo dell’eventuale credito risultante dalla presente dichiarazione che si intende utilizzare in com-

pensazione per il pagamento dell’ICI dovuta per l’anno 2010. Tale importo può essere inferiore o uguale all’ICI dovuta per l’acconto e/o per il saldo. In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misurautilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell’ICI dovuta da ciascuno di essi;pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell’ICI dovuta dall’altro coniuge. Se il contribuente ha indicato un importo nella casella 2 e dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore al-l’importo indicato, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d’imposta; se invece il credito risultante dalla dichiarazione èinferiore all’importo indicato, il contribuente per il pagamento dell’ICI con il modello F24 oltre a utilizzare tale credito dovrà effet-tuare un versamento per la restante parte dell’ICI dovuta.Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla presente dichiarazione ai fini del pagamento dell’ICI, il contribuente de-ve compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazio-ne eseguita, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.L’ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’ICI potrebbe non coincidere conl’importo indicato dal contribuente nel quadro I, in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione della di-chiarazione e, in particolare, dal prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l’assistenza Mod. 730-3/2010 ri-ghi 161 (credito Irpef), 162 (credito addizionale regionale) e 163 (credito addizionale comunale). In questi righi sono riportateanche le informazioni relative al codice tributo, all’anno di riferimento, al codice regione ed al codice Comune che devono esse-re utilizzate per la compilazione del modello F24.I termini per il versamento dell’ICI sono:• entro il 16 giugno deve essere effettuato il pagamento dell’acconto;• entro il 16 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo.Il contribuente può effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell’acconto che del saldo.In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro ICI eche entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito ri-sultante dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro ICI del modello 730 integrativo un importo non inferiore al cre-dito già utilizzato in compensazione. Se, invece, il contribuente non ha compilato il quadro ICI nel modello 730 originario, ovve-ro pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito risultante dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare an-che in modo diverso il quadro ICI del modello integrativo.

5.9Quadro IICI

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Abbreviazioni

Art. ArticoloA.s.l. Azienda Sanitaria LocaleCaf Centri di Assistenza Fiscalec.c. Codice CivileCud Certificazione unificata dei dipendentiD.L. Decreto leggeD.Lgs. Decreto legislativoD.M. Decreto MinisterialeD.P.C.M.Decreto del Presidente del

Consiglio dei MinistriD.P.R. Decreto del Presidente della RepubblicaG.U. Gazzetta UfficialeIci Imposta comunale sugli immobiliIlor Imposta locale sui redditiIres Imposta sul reddito delle societàIrpef Imposta sui redditi delle persone fisicheIrpeg Imposta sui redditi delle persone

giuridiche Iva Imposta sul valore aggiuntoLett. LetteraL. LeggeMod. Modellon. NumeroS.O. Supplemento ordinarioTuir Testo unico delle imposte sui redditiUE Unione Europea

Acquisto prima casa

Ai fini dell’applicazione delle aliquote agevo-late del 3 per cento per l’imposta di registro,del 4 per cento per l’imposta sul valore ag-giunto e in misura fissa per le imposte ipote-caria e catastale (euro 168 per ciascuna im-posta), agli atti traslativi a titolo oneroso dellaproprietà di case di abitazione non di lusso(D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi ocostitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto,dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse,la nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte pri-ma, allegata al Testo Unico delle disposizioniconcernenti l’imposta di registro, approvatocon D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disponeche devono ricorrere le seguenti condizioni:a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del

comune in cui l’acquirente ha o stabiliscaentro diciotto mesi dall’acquisto la propriaresidenza o, se diverso, in quello in cui l’ac-quirente svolge la propria attività ovvero, setrasferito all’estero per ragioni di lavoro, inquello in cui ha sede o esercita l’attività ilsoggetto da cui dipende ovvero, nel casoin cui l’acquirente sia cittadino italiano emi-grato all’estero, che l’immobile sia acquista-to come prima casa sul territorio italiano. Ladichiarazione di voler stabilire la residenzanel comune ove è ubicato l’immobile acqui-stato deve essere resa, a pena di decaden-za, dall’acquirente nell’atto di acquisto. Lacondizione del trasferimento della residen-za nel comune ove è situata l’unità abitativanon è richiesta per il personale in serviziopermanente appartenente alle Forze armateed alle Forze di polizia ad ordinamento mi-litare, per il personale dipendente dalle For-ze di polizia ad ordinamento civile nonchéper i cittadini italiani emigrati all’estero;

b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichia-ri di non essere titolare esclusivo o in comu-nione con il coniuge dei diritti di proprietà,usufrutto, uso e abitazione di altra casa di

abitazione nel territorio del comune in cui èsituato l’immobile da acquistare;

c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiaridi non essere titolare, neppure per quote,anche in regime di comunione legale, su tut-to il territorio nazionale, dei diritti di pro-prietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda pro-prietà su altra casa di abitazione acquistatadallo stesso soggetto o dal coniuge con leagevolazioni di cui al presente articolo ov-vero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio1985, n. 12, convertito, con modificazioni,dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3,comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n.415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n.237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art.2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992,n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n.455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gen-naio 1993, n. 16, convertito, con modifica-zioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e al-l’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n.155, convertito, con modificazioni, dalla L.19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul va-lore aggiunto le dichiarazioni di cui alle letterea), b) e c) comunque riferite al momento in cuisi realizza l’effetto traslativo, possono essereeffettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anchein sede di contratto preliminare.Le agevolazioni suddette, sussistendo le con-dizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettanoper l’acquisto, anche se con atto separato,delle pertinenze dell’immobile di cui alla lette-ra a). Sono comprese tra le pertinenze, limita-tamente ad una per ciascuna categoria, leunità immobiliari classificate o classificabilinelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,che siano destinate al servizio della casa diabitazione oggetto dell’acquisto agevolato.In caso di dichiarazione mendace o di trasferi-mento per atto a titolo oneroso o gratuito degliimmobili acquistati con i benefici in questioneprima del decorso del termine di cinque annidalla data del loro acquisto, sono dovute leimposte di registro, ipotecaria e catastale nellamisura ordinaria, nonché una sanzione pari al30 per cento delle stesse imposte. Se si trattadi cessioni soggette all’imposta sul valore ag-giunto, l’ufficio presso cui sono stati registrati irelativi atti deve recuperare nei confronti degliacquirenti una penalità pari alla differenza fral’imposta calcolata in base all’aliquota appli-cabile in assenza di agevolazioni e quella ri-sultante dall’applicazione dell’aliquota agevo-lata, aumentata del 30 per cento. Sono dovutigli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art.55 del citato Testo Unico. Le predette regolenon si applicano nel caso in cui il contribuen-te, entro un anno dall’alienazione dell’immobi-le acquistato con i benefici in questione, pro-ceda all’acquisto di altro immobile da adibirea propria abitazione principale.

Addizionale regionale - casi particolari

La casella “Casi particolari - Addizionale re-gionale” è riservata solo ai contribuenti resi-denti nella regione Veneto.

La regione Veneto ha previsto una aliquotaagevolata dello 0,9% a favore di:– soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge

5/2/92, n. 104, con un reddito imponibi-le per l’anno 2009 non superiore ad euro45.000,00;

– contribuenti con un familiare disabile aisensi della citata legge 104, fiscalmente acarico con un reddito imponibile non supe-riore ad euro 45.000,00. In questo casoqualora il disabile sia fiscalmente a caricodi più soggetti l’aliquota dello 0,9% si ap-plica a condizione che la somma dei red-diti delle persone di cui è a carico, non siasuperiore ad euro 45.000,00;

– contribuenti aventi un reddito imponibile, aifini dell’addizionale regionale, non superio-re ad euro 50.000,00 e aventi tre figli fi-scalmente a carico. Qualora i figli siano acarico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9%si applica solo nel caso in cui la cui la som-ma dei redditi imponibili ai fini dell’addi-zionale regionale, non sia superiore ad eu-ro 50.000,00. La soglia di reddito imponi-bile è innalzata di euro 10.000,00 perogni figlio a carico oltre il terzo.

Per usufruire dell’aliquota agevolata del 0,9%detti contribuenti dovranno compilare la casel-la “Casi particolari addizionale regionale” in-dicando il codice 1 se rientrano nei primi duecasi, il codice 2 se rientrano nel terzo caso.

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre1998, n. 441, prevede che non si applica,ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivaluta-zione dei redditi dominicali e agrari (previstarispettivamente nella misura dell’80 per centoe del 70 per cento) per i periodi d’impostadurante i quali i terreni sono concessi in affit-to per usi agricoli, con contratti di durata noninferiore a cinque anni, a giovani che:• non hanno ancora compiuto quaranta anni;• hanno la qualifica di coltivatore diretto o im-

prenditore agricolo a titolo principale o cheacquisiscono una di tali qualifiche entro do-dici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:• per i contratti d’affitto stipulati a partire dal

6 gennaio 1999 (data di entrata in vigoredella L. 441 del 1998) questa agevolazio-ne spetta a partire dal periodo d’impostain cui sono stipulati fino a quello di scaden-za del contratto stesso;

• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio1999 ed aventi durata di almeno cinqueanni, l’agevolazione si applica a decorre-re dal periodo d’imposta 1999;

• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio1999 ed aventi durata inferiore a cinqueanni, l’agevolazione spetta a decorreredal periodo d’imposta in cui il contratto èeventualmente rinnovato a condizione che:

– l’affittuario non abbia compiuto quarantaanni alla data del 6 gennaio 1999;

– l’affittuario possegga la qualifica di coltivato-re diretto o imprenditore agricolo a titolo prin-cipale al momento del rinnovo del contratto ol’acquisisca entro dodici mesi da tale data;

– la durata del contratto rinnovato non sia in-feriore a cinque anni.

Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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6 - APPENDICE

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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Per beneficiare del diritto alla non rivalutazio-ne del reddito dominicale, ai fini delle impo-ste sui redditi, il proprietario del terreno affit-tato deve accertare l’acquisita qualifica dicoltivatore diretto o di imprenditore agricolodell’affittuario, a pena di decadenza dal be-neficio stesso.

Altri oneri deducibili

Nel rigo E27 con il codice “5” vanno indicati:• gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.)

corrisposti dal dichiarante in forza di testa-mento o di donazione modale e, nella misu-ra in cui risultano da provvedimenti dell’auto-rità giudiziaria, gli assegni alimentari corri-sposti ai familiari indicati nell’art. 433 c.c.;

• i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravantisui redditi degli immobili che concorrono aformare il reddito complessivo, compresi icontributi ai consorzi obbligatori per leggeo in dipendenza di provvedimenti dellapubblica amministrazione, esclusi i contri-buti agricoli unificati;

• le indennità per perdita dell’avviamentocorrisposte per disposizioni di legge alconduttore in caso di cessazione della lo-cazione di immobili urbani utilizzati per usidiversi da quello di abitazione;

• le somme che in precedenti periodi d’impo-sta sono state assoggettate a tassazione,anche separata, e che nel 2009 sono staterestituite al soggetto erogatore. Può trattarsi,oltre che dei redditi di lavoro dipendenteanche di compensi di lavoro autonomo pro-fessionale, di redditi diversi (lavoro autono-mo occasionale o altro);

• il 50 per cento delle imposte sul redditodovute per gli anni anteriori al 1974(esclusa l’imposta complementare) iscrittenei ruoli la cui riscossione ha avuto inizionel 2009 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n.42 del 1988);

• le somme che non avrebbero dovuto con-correre a formare i redditi di lavoro dipen-dente e assimilati e che, invece, sono statiassoggettati a tassazione;

• il 50 per cento delle spese sostenute daigenitori adottivi per l’espletamento delleprocedure di adozione di minori straniericertificate nell’ammontare complessivo dal-l’ente autorizzato che ha ricevuto l’incaricodi curare la procedura di adozione disci-plinata dalle disposizioni contenute nell’art.3 della legge 476 del 1998.

L’albo degli enti autorizzati è stato approvatodalla Commissione per le adozioni interna-zionali della Presidenza del Consiglio deiMinistri con delibera del 18 ottobre 2000,pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255del 31 ottobre 2000 e successive modifica-zioni. L’albo degli enti autorizzati è, comun-que, consultabile sul sito Internet www.com-missioneadozioni.it.È ammessa inoltre nella medesima misura del50 per cento la deduzione anche delle spesesostenute dagli aspiranti genitori che, avendoiniziato le procedure prima del 16 novembre2000, data di approvazione dell’albo deglienti autorizzati dalla Commissione per le ado-zioni internazionali, si siano avvalsi di entinon autorizzati o abbiano posto in essere pro-cedure di adozione senza l’aiuto di interme-diari, a condizione, però, che la prosecuzio-ne della procedura sia consentita dalla Com-misssione stessa. In tal caso l’inerenza della

spesa alla procedura di adozione dovrà esse-re autocertificata dai contribuenti.Si precisa che tra le spese deducibili sono com-prese anche quelle riferibili all’assistenza chegli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazio-ne o traduzione dei documenti, alla richiesta divisti, ai trasferimenti, al soggiorno all’estero, al-l’eventuale quota associativa nel caso in cui laprocedura sia stata curata da enti, ad altre spe-se documentate finalizzate all’adozione del mi-nore. Le spese sostenute in valuta estera devo-no essere convertite seguendo le indicazioni ri-portate nel par. 1.13 delle istruzioni;• le erogazioni liberali per oneri difensivi dei

soggetti ammessi al patrocinio a spese del-lo Stato.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agra-rio sono considerate attività agricole:a) le attività dirette alla coltivazione del terre-

no e alla silvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi otte-

nibili per almeno un quarto dal terreno e leattività dirette alla produzione di vegetalitramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili,anche provvisorie, se la superficie adibitaalla produzione non eccede il doppio diquella del terreno su cui la produzionestessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell’art.2135 del codice civile, dirette alla mani-polazione, conservazione, trasformazione,commercializzazione e valorizzazione, an-corché non svolte sul terreno, di prodotti ot-tenuti prevalentemente dalla coltivazionedel fondo o del bosco o dall’allevamentodi animali, con riferimento ai beni indivi-duati, ogni due anni con decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze su pro-posta del Ministro delle politiche agricolee forestali. Si considerano altresì produttivedi reddito agrario la produzione e la ces-sione di energia elettrica e calorica di fon-ti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,nonché di carburanti ottenuti da produzio-ni vegetali provenienti prevalentemente dalfondo e di prodotti chimici derivanti daprodotti agricoli provenienti prevalente-mente dal fondo, nonché le attività di colti-vazione di prodotti vegetali per conto terzinei limiti di cui all’art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c)eccedono i limiti stabiliti, la parte di redditoimputabile all’attività eccedente è considera-ta reddito d’impresa da determinarsi in basealle norme contenute nella sez. I del capo IIdel titolo II del Tuir e per questo motivo non èpossibile utilizzare il presente modello.Con riferimento alle attività dirette alla produ-zione di vegetali (ad esempio, piante, fiori,ortaggi, funghi), si fa presente che per verifi-care la condizione posta alla lettera b), ai fi-ni del calcolo della superficie adibita allaproduzione, occorre fare riferimento alla su-perficie sulla quale insiste la produzione stes-sa (ripiani o bancali) e non già a quella co-perta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolonon venga utilizzato per la coltivazione, rien-trano nel ciclo agrario soltanto le produzionisvolte su non più di due ripiani o bancali.

Attività libero professionale intramuraria

In base all’art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir,sono considerati redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente i compensi per l’attività in-tramuraria del personale dipendente del ser-vizio sanitario nazionale delle seguenti cate-gorie professionali:• il personale appartenente ai profili di medi-

co-chirurgo, odontoiatra e veterinario e al-tre professionalità della dirigenza del ruolosanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici epsicologi) dipendente dal Servizio sanita-rio nazionale;

• il personale docente universitario e i ricer-catori che esplicano attività assistenzialepresso cliniche ed istituti universitari di rico-vero e cura anche se gestiti direttamentedall’Università;

• il personale laureato medico di ruolo in ser-vizio nelle strutture delle facoltà di medici-na e chirurgia delle aree tecnico-scientificae sociosanitaria;

• il personale dipendente degli istituti di rico-vero e cura a carattere scientifico con perso-nalità giuridica di diritto privato, degli entied istituti di cui all’art. 4, comma 12, delD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delleistituzioni pubbliche di assistenza e benefi-cenza, che svolgono attività sanitaria e de-gli enti pubblici che già applicano al pro-prio personale l’istituto dell’attività libero-pro-fessionale intramuraria della dirigenza delServizio Sanitario, semprechè i predetti entie istituti abbiano adeguato i propri ordina-menti ai principi di cui all’art. 1, commi da5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n.662 ed a quelli contenuti nel decreto delMinistro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell’inquadramento nell’ambito deiredditi assimilati a quelli di lavoro dipendenteè necessario che venga rispettata la discipli-na amministrativa dell’attività libero professio-nale intramuraria in questione contenuta nel-l’art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicem-bre 1996, n. 662, nell’art. 72 della L. 23dicembre 1998, n. 448 e nel decreto delMinistro della Sanità 31 luglio 1997.La disciplina vigente per l’attività libero pro-fessionale intramuraria si applica anche aicompensi relativi alle attività di ricerca e con-sulenza stabiliti mediante contratti e conven-zioni con enti pubblici e privati, poste in esse-re dalle Università con la collaborazione dipersonale docente e non docente.Resta fermo che le restanti attività non rien-tranti tra quelle svolte secondo le condizio-ni e i limiti sopra precisati, costituisconoreddito di lavoro autonomo ai sensi dell’ar-ticolo 53, comma 1, del Tuir e per questonon può essere utilizzato questo modello. Icompensi percepiti nel 2009, per attivitàappositamente autorizzata all’eserciziopresso studi privati, costituiscono redditonella misura del 75%.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terrenisuscettibili di utilizzazione edificatoria e delleindennità di esproprio e simili, il costo di ac-quisto deve essere prima aumentato di tutti glialtri costi inerenti e poi rivalutato sulla base del-la variazione dell’indice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai ed impiegati. Al costocosì determinato e rivalutato va poi sommatal’eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreniacquistati per effetto di successione o donazio-ne si assume come prezzo di acquisto il valore

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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dichiarato nelle relative denunce ed atti regi-strati, e in seguito definito e liquidato, aumen-tato di ogni altro costo inerente. Al costo cosìdeterminato e rivalutato deve essere aggiuntal’Invim e l’imposta di successione pagata. A partire dall’anno 2002 è consentito assu-mere, ai fini della determinazione della plu-svalenza in luogo del costo d’acquisto o delvalore dei terreni edificabili, il valore ad essiattribuito mediante una perizia giurata di sti-ma, previo pagamento di un’imposta sostituti-va del 4%. L’amministrazione finanziaria puòprendere visione degli atti di stima giurata edei dati identificativi dell’estensore richieden-doli al contribuente il quale, pertanto, è tenu-to a conservarli.I costi sostenuti per la relazione giurata di sti-ma, qualora siano stati effettivamente sostenutie rimasti a carico del contribuente, possono es-sere portati in aumento del valore iniziale daassumere ai fini del calcolo della plusvalenzain quanto costituiscono costo inerente del bene.

Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto “Coniuge ed altri familiari a carico”

Si precisa che, anche se le detrazioni per fa-miliari a carico, non prevedono una distinzio-ne tra il primo figlio e i figli successivi, la ca-sella F1 del prospetto “Familiari a carico” de-ve, comunque, essere compilata per consen-tire al soggetto che presta l’assistenza fiscalel’applicazione al primo figlio in caso di man-canza del coniuge, della detrazione previstaper quest’ultimo se più favorevole.Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcu-ni casi particolari:

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico,di cui il primo abbia contratto matrimo-nio il 31 luglio 2009 e da tale data siadivenuto a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di mino-re età anagrafica, riveste fiscalmente per iprimi sette mesi la qualifica di “secondo fi-glio”, mentre per i successivi cinque mesi es-so assume la veste di “primo figlio”.Pertanto, ai fini della compilazione del pro-spetto “Coniuge ed altri familiari a carico” delmod. 730/2010 occorre utilizzare due righiF1 e, conseguentemente, compilare due distin-ti prospetti del predetto modello: uno per de-scrivere la situazione del primo periodo, indi-cando il codice fiscale del figlio che ha con-tratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sinoa tale data; l’altro per rappresentare la situa-zione del secondo periodo, indicando il codi-ce fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente acarico ed il numero dei mesi (5) per i qualiquest’ultimo viene considerato “primo figlio”.

2. Contribuente con un unico figlio fiscal-mente a carico al 50% per i primi 4 mesied al 100% per i successivi 8 mesi del-l’anno.

Qualora nel corso dell’anno 2009 si sia verifi-cata una variazione della percentuale di spet-tanza della detrazione, per la compilazionedel prospetto “Coniuge ed altri familiari a cari-co” del Mod. 730/2010 occorre procederecome precisato nel caso precedente e, quindi,utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corri-spondente ai diversi periodi.In tali prospetti va indicato in entrambi il codi-ce fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, inparticolare, nel rigo F1 relativo al primo pro-

spetto, il numero di mesi (4) e la relativa per-centuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 rela-tivo al secondo prospetto, il numero di mesi (8)e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovodel coniuge fiscalmente a carico nel corsodel mese di luglio dell’anno 2009.

Nel caso in esame, relativamente al primo fi-glio possono spettare nel corso dell’anno duedetrazioni diverse: quella relativa al primo fi-glio per il periodo in cui il coniuge è in vita equella relativa al coniuge per il periodo suc-cessivo al suo decesso.Nella compilazione del prospetto “Coniugeed altri familiari a carico” del Mod.730/2010 occorre tenere presente che es-sendo stato il coniuge in vita solo nei primi me-si dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti adesso riservato va indicato il codice fiscale delconiuge a carico ed il numero di mesi in cuiquesto è stato in vita (in questo caso 7) in corri-spondenza della colonna “mesi a carico”.Per il primo figlio occorre compilare due ri-ghi: un primo rigo in cui va qualificato comeprimo figlio, barrando la casella F1 ed indi-cando “7” nella colonna dedicata al numerodi mesi a carico; un secondo rigo in cui nellacasella percentuale va riportata la lettera “C”ed il numero dei mesi corrispondenti al se-condo periodo dell’anno (in questo caso 5)nella colonna relativa al periodo in cui spettala detrazione.Per il secondo figlio deve, invece, esserecompilato un unico rigo in cui va riportato ilnumero “12” quale numero di mesi a carico,non essendo intervenuta per tale figlio alcunavariazione nel corso dell’anno 2009.

Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassa-zione relativamente:– alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari

di spesa, i premi e i compensi erogati nel-l’esercizio diretto di attività sportive dilettan-tistiche dal CONI, dalle federazioni sporti-ve nazionali, dall’Unione Nazionale perl’Incremento delle Razze Equine (UNIRE),dagli enti di promozione sportiva e da qua-lunque organismo, comunque denominato,che persegua finalità sportive dilettantisti-che e che da essi sia riconosciuto;

– ai compensi derivanti da rapporti di colla-borazione coordinata e continuativa di ca-rattere amministrativo-gestionale di naturanon professionale resi in favore di società eassociazioni sportive dilettantistiche e dicori, bande e filodrammatiche da parte deldirettore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del21 novembre 2000 e successive modifica-zioni) è previsto che:– i primi 7.500,00 euro, complessivamente

percepiti nel periodo d’imposta non con-corrono alla formazione del reddito;

– sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operatauna ritenuta a titolo di imposta (con aliquo-ta del 23%);

– sulle somme eccedenti, è operata una ritenu-ta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell’imponibile assoggettata a ritenutaa titolo d’imposta concorre alla formazione delreddito complessivo ai soli fini della determina-zione delle aliquote per scaglioni di reddito.Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i

rimborsi di spese documentate relative al vit-to, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto,sostenute in occasione di prestazioni effettua-te fuori dal territorio comunale.

Comuni ad alta densità abitativa

Nell’ambito applicativo delle agevolazionipreviste dall’ articolo 8 della legge n. 431del 1998, rientrano unicamente le unità im-mobiliari concesse in locazione a canoneconvenzionale sulla base di appositi accordidefiniti in sede locale fra le organizzazionidella proprietà edilizia e le organizzazionidei conduttori maggiormente rappresentativea livello nazionale situate nei comuni di cuiall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre1988, n. 551, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, esuccessive modificazioni.Si tratta, in particolare, degli immobili situati:• nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Fi-

renze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,Roma, Torino e Venezia, nonché nei comu-ni confinanti con gli stessi;

• negli altri comuni capoluoghi di provincia;• nei comuni, considerati ad alta tensione

abitativa, individuati nella delibera CIPE30 maggio 1985, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno1985, non compresi nei punti precedenti;

• nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 apri-le 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzet-ta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, noncompresi nei punti precedenti;

• nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 no-vembre 2003, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, noncompresi nei punti precedenti;

• nei comuni della Campania e della Basili-cata colpiti dagli eventi tellurici dei primianni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al com-ma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comu-ni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fapresente che, se in seguito all’aggiornamentoperiodico operato dal CIPE, il comune ove èsito l’immobile non rientri più nell’elenco diquelli ad alta tensione abitativa, il locatorenon è più ammesso a fruire dell’agevolazio-ne fiscale prevista ai fini dell’Irpef sin dall’ini-zio del periodo d’imposta in cui interviene ladelibera del CIPE.

Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delleseguenti categorie sono considerate residentiin Italia ai fini tributari:1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popola-

zione residente per la maggior parte delperiodo d’imposta;

2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, chehanno nello Stato il domicilio per la mag-gior parte del periodo d’imposta (il domi-cilio di una persona è nel luogo in cui es-sa ha stabilito la sede principale dei suoiaffari e interessi, art. 43 c.c.);

3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che han-no nello Stato la residenza per la maggiorparte del periodo d’imposta (la residenzaè il luogo in cui la persona ha la dimoraabituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior partedel periodo d’imposta se sussistono per oltre183 giorni anche non continuativi o per oltre la

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metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’an-no e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisache il riferimento temporale all’iscrizione ana-grafica, al domicilio o alla residenza delsoggetto va verificato anche tenendo contodella sussistenza di un legame affettivo con ilterritorio italiano. Tale legame sussiste qualo-ra la persona abbia mantenuto in Italia i pro-pri legami familiari o il centro dei propri inte-ressi patrimoniali e sociali.In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana,sono sempre considerati residenti, salvo provacontraria, coloro che sono stati cancellati dalleanagrafi della popolazione residente in quantoemigrati in territori aventi un regime fiscale privi-legiato, individuati con DM 4/5/99.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati enon vanno, pertanto, dichiarate in quanto ilrelativo reddito è già compreso in quello cata-stale del terreno, le costruzioni rurali ed even-tuali pertinenze ad uso abitativo, in presenzadi determinate condizioni di seguito descritte. I requisiti per il riconoscimento della ruralitàdell’immobile, contenuti nell’art. 9 del D.L. n.557/93 come modificato dall’art. 42-bisdel D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1, c. 275della legge n. 244/2007 sono i seguenti:a) il fabbricato deve essere utilizzato quale

abitazione:1) dal soggetto titolare del diritto di pro-

prietà o di altro diritto reale sul terrenoper esigenze connesse all’attività agri-cola svolta;

2) dall’affittuario del terreno stesso o dalsoggetto che con altro titolo idoneo con-duce il terreno a cui l’immobile è asser-vito;

3) dai familiari conviventi a carico dei sog-getti di cui ai numeri 1) e 2) risultantidalle certificazioni anagrafiche; da coa-diuvanti iscritti come tali a fini previden-ziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensio-nistici corrisposti a seguito di attivitàsvolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori dellesocietà agricole di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, aventi la qualifica di imprenditoreagricolo professionale;

b) I soggetti di cui ai precedenti numeri 1), 2)e 5) devono rivestire la qualifica di impren-ditore agricolo ed essere iscritti nel registrodelle imprese di cui all’articolo 8 della leg-ge 29 dicembre 1993, n. 580.

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deveavere una superficie non inferiore a10.000 metri quadrati ed essere censito alcatasto terreni con attribuzione del redditoagrario. Qualora sul terreno siano praticatecolture specializzate in serra o la funghicol-tura, o altra coltura intensiva, ovvero il terre-no è ubicato in comune considerato monta-no ai sensi dell’art. 1, comma 3, della leg-ge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto li-mite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume diaffari derivante da attività agri-cole del soggetto che conduce il fondo de-ve risultare superiore alla metà del suo red-dito complessivo, determinato senza farconfluire in esso i trattamenti pensionisticicorrisposti a seguito di attività svolta inagricoltura. Se il terreno è ubicato in comu-

ne considerato montano ai sensi della cita-ta legge n. 97 del 1994, il volume di af-fari derivante da attività agricole del sog-getto che conduce il fondo deve risultaresuperiore ad un quarto del suo redditocomplessivo, determinato secondo la di-sposizione del periodo precedente. Il volu-me d’affari dei soggetti che non presenta-no la dichiarazione ai fini dell’IVA si presu-me pari al limite massimo previsto per l’eso-nero dall’obbligo di presentazione della di-chiarazione (euro 7.000,00). Con riferi-mento al requisito richiesto nel punto d) sisottolinea che lo stesso è riferito esclusiva-mente al soggetto che conduce il fondo eche tale soggetto può essere diverso daquello che utilizza l’immobile ad uso abita-tivo sulla base di un titolo idoneo. Così, adesempio, se il fabbricato è utilizzato aduso abitativo dal titolare di trattamenti pen-sionistici corrisposti a seguito di attività svol-te in agricoltura e il fondo è condotto da al-tri soggetti, il requisito di cui al presentepunto deve sussistere nei confronti di chiconduce il fondo. In caso di unità immobi-liari utilizzate congiuntamente da più perso-ne, i requisiti devono essere posseduti daalmeno una di esse. Se sul terreno esistonopiù unità immobiliari ad uso abitativo i re-quisiti di ruralità devono essere soddisfattidistintamente per ciascuna di esse.Nel caso che più unità abitative siano uti-lizzate da più persone dello stesso nucleofamiliare, in aggiunta ai precedenti requi-siti è necessario che sia rispettato anche illimite massimo di cinque vani catastali odi 80 metri quadrati per un abitante e diun vano catastale o di 20 metri quadratiper ogni abitante oltre il primo.

Si fa presente che i fabbricati ad uso abitati-vo appartenenti alle categorie A/1 ed A/8,ovvero aventi le caratteristiche di lusso previ-ste dal decreto del Ministro dei lavori pubbli-ci 2 agosto 1969, non possono comunqueessere considerati rurali. Ai fini fiscali il carattere di ruralità alle costru-zioni strumentali necessarie allo svolgimentodell’attività agricola di cui all’articolo 2135del codice civile è riconosciuto a condizioneche le stesse vengano destinate:– alla protezione delle piante;– alla conservazione dei prodotti agricoli;– alla custodia delle macchine agricole, de-

gli attrezzi e delle scorte occorrenti per lacoltivazione e l’allevamento;

– all’allevamento e al ricovero degli animali;– all’agriturismo in conformità a quanto previ-

sto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;– ad abitazione dei dipendenti esercenti atti-

vità agricole nell’azienda a tempo indeter-minato o a tempo determinato per un nu-mero annuo di giornate lavorative superio-re a cento, assunti in conformità alla nor-mativa vigente in materia di collocamento;

– alle persone addette all’attività di alpeggioin zona di montagna;

– ad uso di ufficio dell’azienda agricola;– alla manipolazione, trasformazione, con-

servazione, valorizzazione o commercializ-zazione dei prodotti agricoli, anche se ef-fettuate da cooperative e loro consorzi dicui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-gislativo 18 maggio 2001, n. 228;

– all’esercizio dell’attività agricola in masochiuso.

Si fa presente che le porzioni di immobili de-stinate allo svolgimento delle attività agricole

sopra citate, destinate ad abitazione, sonocensite in catasto, autonomamente, in unadelle categorie del gruppo A.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, chehanno i requisiti in precedenza precisati peressere considerate rurali, non si consideranoproduttive di reddito di fabbricati.La mancata utilizzazione deve essere com-provata da un’autocertificazione effettuatanei modi e nei termini previsti dalla legge (di-chiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cuisottoscrizione può non essere autenticata seaccompagnata da copia fotostatica del do-cumento di identità del sottoscrittore) da forni-re a richiesta degli organi competenti. L’auto-certificazione deve attestare l’assenza di al-lacciamento alle reti della energia elettrica,dell’acqua e del gas.I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze aduso abitativo iscritti al catasto fabbricati conattribuzione di rendita, conservano il requisi-to della ruralità e non vanno dichiarati sehanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

I fabbricati iscritti al Catasto Terreni chehanno perso i requisiti di ruralità perché èvenuto meno il requisito soggettivo di “im-prenditore agricolo iscritto nel registro delleimprese”, devono essere stati dichiarati alCatasto Urbano a cura dei titolari dei dirittireali entro il 30 giugno 2009. Il mancatoadempimento entro tale data da parte deisoggetti interessati farebbe rientrare gli im-mobili non ancora regolarizzati nel proces-so generale di aggiornamento dei dati cata-stali riferibili alle costruzioni che hanno per-so i requisiti di ruralità. In tal caso l’Agenziadel territorio, avvalendosi delle informazionifornite dall’AGEA (Agenzia per le erogazio-ni in agricoltura), nonché di quelle fornitedai soggetti interessati alle richieste di con-tributi agricoli, presentate a partire dall’an-no 2009, pubblica con apposito comunica-to, avente carattere periodico, un elencodei Comuni nei quali è stata accertata lapresenza di immobili pei i quali sono venutimeno i requisiti di ruralità. Gli elenchi di taliimmobili, consultabili per i successivi 60giorni dalla pubblicazione presso ciascuncomune interessato, presso le sedi dei com-petenti uffici provinciali dell’Agenzia del Ter-ritorio e sul sito della stessa Agenzia, assu-mono per i titolari dei diritti reali valore di ri-chiesta della presentazione degli atti di ag-giornamento catastale. In caso di mancatoadempimento provvederà direttamente l’A-genzia del Territorio con oneri carico deisoggetti inadempienti e conseguente appli-cazione delle sanzioni previste.

Credito d’imposta per canoni di locazionenon percepiti

L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposteversate sui canoni venuti a scadenza e nonpercepiti, come da accertamento avvenutonell’ambito del procedimento giurisdizionaledi convalida di sfratto per morosità, è ricono-sciuto un credito d’imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d’imposta spettanteè necessario calcolare le imposte pagate inpiù relativamente ai canoni non percepiti rili-quidando la dichiarazione dei redditi di cia-scuno degli anni per i quali in base all’accer-tamento avvenuto nell’ambito del procedi-

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mento giurisdizionale di convalida di sfrattoper morosità del conduttore, sono state paga-te maggiori imposte per effetto di canoni dilocazione non riscossi.Nell’effettuare le operazioni di riliquidazionesi deve tener conto della rendita catastale de-gli immobili e di eventuali rettifiche ed accer-tamenti operati dagli uffici.Ai fini del calcolo del credito d’imposta spet-tante non rileva, invece, quanto pagato ai finidel contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l’eventuale successiva riscos-sione totale o parziale dei canoni per iquali si è usufruito del credito d’imposta co-me sopra determinato, comporterà l’obbli-go di dichiarare tra i redditi soggetti a tas-sazione separata (salvo opzione per la tas-sazione ordinaria) il maggior reddito impo-nibile rideterminato.Il credito d’imposta in questione può essereindicato nella prima dichiarazione dei redditiutile successiva alla conclusione del procedi-mento giurisdizionale di convalida dello sfrat-to e comunque non oltre il termine ordinariodi prescrizione decennale.In ogni caso, qualora il contribuente non in-tenda avvalersi del credito d’imposta nell’am-bito della dichiarazione dei redditi, ha la fa-coltà di presentare agli uffici finanziari com-petenti, entro i termini di prescrizione sopraindicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamenteai periodi d’imposta utili cui fare riferimentoper la rideterminazione delle imposte e delconseguente credito vale il termine di prescri-zione ordinaria di dieci anni e, pertanto, sipuò effettuare detto calcolo con riferimentoalle dichiarazioni presentate negli anni pre-cedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi2000, sempreché per ciascuna delle annua-lità risulti accertata la morosità del conduttorenell’ambito del procedimento di convalidadello sfratto conclusosi nel 2009.

Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l’eccedenzarisultante dalla precedente dichiarazione nel-la dichiarazione dei redditi successiva, o sequesta non è presentata perché ricorrono lecondizioni di esonero, può chiederne il rim-borso presentando un’apposita istanza agliuffici dell’Agenzia delle Entrate competenti inbase al domicilio fiscale.Resta fermo che se il contribuente nell’annosuccessivo a quello in cui dalla dichiarazioneè emerso un credito, ricorrendo le condizionidi esonero, non presenta la dichiarazionedei redditi, può indicare il credito in questio-ne nella prima dichiarazione successivamen-te presentata.

Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la so-spensione dei termini relativi all’adempimen-to degli obblighi di natura tributaria sonoidentificati dai seguenti codici:1 per i soggetti vittime di richieste estorsive

per i quali l’articolo 20, comma 2, dellalegge 23 febbraio 1999, n. 44, ha dispo-sto la proroga di tre anni dei termini di sca-

denza degli adempimenti fiscali ricadentientro un anno dalla data dell’evento lesivo,con conseguente ripercussione anche sultermine di presentazione della dichiarazio-ne annuale;

3 per i soggetti residenti alla data del 6 apri-le 2009 nei comuni colpiti dagli eventi si-smici verificatisi in tale data nella regioneAbruzzo per i quali la Ordinanza ministe-riale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha pre-visto la sospensione, dal 6 aprile al 30 no-vembre 2009, dei termini relativi agliadempimenti ed ai versamenti tributari sca-denti nel medesimo periodo. Detti terminisono stati prorogati al 30 giugno 2010dall’Ordinanza Ministeriale n. 3837 del30 dicembre 2009;

4 per i soggetti residenti alla data del 1° otto-bre 2009 nei comuni colpiti dall’alluvioneverificatasi in tale data nella provincia diMessina per i quali il decreto 8 ottobre2009, ha previsto la sospensione, dal 1°ot-tobre 2009 al 1°novembre 2009, dei termi-ni relativi agli adempimenti ed ai versamentitributari scadenti nel medesimo periodo;

5 per i soggetti colpiti da altri eventi ecce-zionali.

Ai predetti contribuenti che usufruisconodell’assistenza fiscale non sono applicabilianche le eventuali proroghe dei termini perla presentazione delle dichiarazioni deiredditi. Infatti, l’applicazione di tali proro-ghe non è attuabile in un sistema comples-so, quale quello dell’assistenza fiscale chevede coinvolti oltre al contribuente e all’am-ministrazione finanziaria altri soggetti, qua-li i sostituti d’imposta ed i Centri di assisten-za fiscale.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degradofisico (immobili diroccati, pericolanti o fati-scenti) e per obsolescenza funzionale, struttu-rale e tecnologica (non superabile con inter-venti di manutenzione) è possibile attivareuna procedura catastale volta a far risultarela mancanza dei requisiti che determina l’or-dinaria destinazione del cespite immobiliaree, quindi, ad ottenere la variazione dell’ac-certamento catastale.Tale procedura consiste nell’inoltro all’ufficiodel Territorio (ex ufficio tecnico erariale) diuna denuncia di variazione, corredata dal-l’attestazione degli organi comunali o dieventuali ulteriori organi competenti, entro il31 gennaio, con effetto per l’anno in cui ladenuncia è stata prodotta e per gli anni suc-cessivi; ciò, naturalmente, semprechè l’unitàimmobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloroche hanno attivato tale procedura, oltre adindicare il valore 3 nella casella relativa aicasi particolari, devono dichiarare la nuovarendita attribuita dall’ufficio del Territorio (exufficio tecnico erariale) e, in mancanza, larendita presunta.Se il contribuente non ha messo in atto la pro-cedura di variazione, il reddito di dette unitàimmobiliari deve essere assoggettato a imposi-zione secondo i criteri ordinari.L’obbligo di produrre la predetta denuncia divariazione viene meno qualora l’immobile èdistrutto o reso inagibile a seguito di eventi ca-

lamitosi e ciò risulta da un certificato del Co-mune attestante la distruzione ovvero l’inagibi-lità totale o parziale del fabbricato. Nel casoin cui l’evento calamitoso si sia verificato nelcorso del 2009 è necessario compilare due ri-ghi per lo stesso immobile: uno per il periodoantecedente alla data della calamità, ed un al-tro per il periodo successivo (sino alla definiti-va ricostruzione ed agibilità dell’immobile) in-dicando in colonna 6 il codice 1 e barrandola casella di colonna 7 al fine di specificareche si tratta dello stesso fabbricato.

Immobili locati a soggetti destinataridella sospensione della proceduraesecutiva di sfratto

Per i proprietari di immobili locati a soggettiche si trovano nelle particolari condizioni didisagio abitativo individuati dall’art. 1, com-ma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 eche sono destinatari della sospensione deiprovvedimenti di rilascio per finita locazione,è stato previsto che il relativo reddito dei fab-bricati non concorre alla formazione del red-dito imponibile per tutta la durata del perio-do di sospensione legale dell’esecuzione.In particolare, l’art. 1 del Decreto Legge n.158 del 20 ottobre 2008, come modificatodall’art. 23 comma 1 del D.L. n. 78 del 1° lu-glio 2009, convertito dalla legge n. 102 del3 agosto 2009, ha previsto, al comma 1, ildifferimento al 31 dicembre 2009 della so-spensione dell’esecuzione dei provvedimentidi rilascio per finita locazione degli immobiliadibiti ad uso abitativo per le particolari cate-gorie sociali individuate dal sopracitato art. 1della legge n. 9/2007 e, al comma 2, l’ap-plicazione dei benefici fiscali di cui all’artico-lo 2 della medesima legge n. 9/2007. Si precisa che il suddetto differimento dellasospensione è stato limitato ai comuni di cuiall’art. 1, c. 2 del decreto-legge 27 maggio2005, n. 86, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.L’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio2007, n. 9 nell’individuare le categorie so-ciali che si trovano nelle particolari condizio-ni di disagio abitativo (“...categorie sociali,soggette a procedure esecutive di rilascioper finita locazione degli immobili adibiti aduso di abitazione e residenti nei comuni ca-poluoghi di provincia, nei comuni con essiconfinanti con popolazione superiore a10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensio-ne abitativa di cui alla delibera CIPE n.87/03 del 13 novembre 2003, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 feb-braio 2004 …. ) precisa che i conduttori de-vono possedere un reddito annuo lordo com-plessivo familiare inferiore a 27.000 euro edessere o avere nel proprio nucleo familiare ul-trasessantacinquenni, malati terminali ovverohandicappati con invalidità superiore al66%, purché non posseggano altra abitazio-ne adeguata al nucleo familiare nella regio-ne di residenza.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plu-svalenze ed alle altre somme di cui all’art.11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre1991, n. 413, percepite a titolo di indennitàdi esproprio o ad altro titolo nel corso del

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procedimento espropriativo e a seguito di oc-cupazione acquisitiva, compresi gli interessisu tali somme e la rivalutazione.Per la nozione di occupazione acquisitivadeve farsi riferimento all’espropriazione difatto che si verifica quando la pubblica auto-rità, occupando illegittimamente un suolo pri-vato e destinandolo irreversibilmente a realiz-zazioni di interesse pubblico, crea i presup-posti per la emanazione di un provvedimentogiudiziario che riconosce al privato una som-ma a titolo di risarcimento per la privazionedel suolo stesso.In forza delle citate disposizioni, le indennitàe le altre somme devono essere dichiarate acondizione che siano state corrisposte relati-vamente ad aree destinate alla realizzazionedi opere pubbliche o di infrastrutture urbaneall’interno di zone omogenee di tipo A, B, Ce D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definitedagli strumenti urbanistici, e di interventi diedilizia residenziale pubblica ed economicae popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni.Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertan-to, non vanno dichiarate le indennità percepi-te in relazione all’esproprio di aree diverse daquelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) in-dipendentemente dall’uso cui sono destinate.Va precisato che le somme percepite a titolodi indennità di esproprio o ad altro titolo nel-l’ambito del procedimento espropriativo, non-ché quelle comunque riscosse a titolo di risar-cimento del danno a seguito di acquisizionecoattiva conseguente a occupazioni d’urgen-za divenute illegittime, come avanti indivi-duate, compresa la rivalutazione, danno luo-go a plusvalenze ai sensi dell’art. 11, com-ma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413,e vanno, pertanto, determinate secondo i cri-teri di cui all’art. 68, comma 2, ultimi dueperiodi, del Tuir. Vedere in questa Appendicela voce “Calcolo delle plusvalenze”.Invece le somme percepite a titolo di inden-nità di occupazione, diverse da quelle primaconsiderate, nonché gli interessi comunquedovuti sulle somme da cui derivano le anzi-dette plusvalenze, danno luogo, ai sensi del-l’art. 11, comma 6, della citata L. n. 413del 1991, a redditi diversi di cui all’art. 67del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazioneper il loro intero ammontare.Non danno luogo a plusvalenza le sommecorrisposte a titolo di indennità di servitù inquanto nei casi di specie il contribuente con-serva la proprietà del cespite. Conseguente-mente, in questi casi non si applica la ritenu-ta di cui all’art. 11, comma 7, della citata L.n. 413 del 1991. Non devono, altresì, esse-re assoggettate a tassazione quali indennitàdi esproprio le somme relative ad indennitàdi esproprio di fabbricati ed annesse perti-nenze, né le indennità aggiuntive spettanti aisensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 865del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed al-tri coltivatori diretti del terreno espropriato.Per ulteriori informazioni sulle indennità inquestione si rinvia ai chiarimenti forniti dal-l’Amministrazione finanziaria con la circolaren. 194/E del 24 luglio 1998.

Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcunedelle più frequenti indennità e somme eroga-

te ai lavoratori dipendenti dall’INPS o da altriEnti, direttamente o tramite il datore di lavo-ro, che sono assoggettate a tassazione:• cassa integrazione guadagni;• mobilità;• disoccupazione ordinaria e speciale (ad

esempio nell’edilizia e nell’agricoltura,ecc.);

• malattia;• maternità ed allattamento;• TBC e post-tubercolare;• donazione di sangue;• congedo matrimoniale.Le indennità e le somme già assoggettate atassazione dal datore di lavoro non vannoautonomamente dichiarate nel Mod. 730.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i sog-getti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cuiall’art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.Al riguardo si sottolinea che la nozione tecni-ca di lottizzazione è desumibile dall’art. 8della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha so-stituito i primi due commi dell’art. 28 dellalegge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 otto-bre 1967 con la quale il Ministero dei LavoriPubblici, in sede di istruzioni alle disposizionidi cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha pre-cisato che costituisce lottizzazione non il me-ro frazionamento dei terreni, ma qualsiasi uti-lizzazione del suolo che, indipendentementedal frazionamento fondiario e dal numerodei proprietari preveda la realizzazione con-temporanea o successiva di una pluralità diedifici a scopo residenziale, turistico o indu-striale e, conseguentemente, comporti la pre-disposizione delle opere di urbanizzazioneoccorrenti per le necessità primarie e secon-darie dell’insediamento.Assume rilievo, ai fini della normativa in esame,ogni operazione obiettivamente considerata dilottizzazione o di esecuzione di opere per l’edi-ficabilità di terreni, anche se realizzata al difuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.A tal fine si richiama l’art. 18 della legge 28febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizza-zione qualsiasi trasformazione urbanistica oedilizia dei terreni anche quando tale trasfor-mazione venga predisposta attraverso il frazio-namento e la vendita, o atti equivalenti, del ter-reno in lotti che, per le loro caratteristiche qua-li la dimensione in relazione alla natura del ter-reno e alla sua destinazione secondo gli stru-menti urbanistici, il numero, l’ubicazione o laeventuale previsione di opere di urbanizzazio-ne ed in rapporto ad elementi riferiti agli ac-quirenti, denuncino in modo non equivoco ladestinazione a scopo edificatorio.

Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall’art. 1, comma4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, con-vertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fi-ni dell’imposta sul reddito delle persone fisichesi detrae dall’imposta lorda, e fino a concor-renza del suo ammontare, un importo pari al19 per cento dell’ammontare complessivo nonsuperiore a euro 2.582,28, degli interessipassivi e relativi oneri accessori, nonché dellequote di rivalutazione dipendenti da clausole

di indicizzazione pagati a soggetti residentinel territorio dello Stato o di uno Stato membrodella Comunità europea, ovvero a stabili orga-nizzazioni nel territorio dello Stato di soggettinon residenti in dipendenza di mutui contrattinel 1997 per effettuare interventi di recuperodi cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31,comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.Gli interventi di recupero del patrimonio edili-zio relativamente ai quali compete la predet-ta detrazione, sono i seguenti:• interventi di manutenzione ordinaria, cioè

quelli che riguardano opere di riparazio-ne, rinnovamento e sostituzione delle finitu-re degli edifici e quelle necessarie ad inte-grare o mantenere in efficienza gli impiantitecnologici esistenti;

• interventi di manutenzione straordinaria,cioè le opere e le modifiche necessarie perrinnovare e sostituire parti anche strutturalidegli edifici, nonché per realizzare ed inte-grare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,sempreché non alterino i volumi e le superfi-ci delle singole unità immobiliari e non com-portino modifiche delle destinazioni d’uso;

• interventi di restauro e di risanamento con-servativo, cioè quelli rivolti ad assicurare lefunzionalità mediante un insieme sistemati-co di opere che, nel rispetto degli elementitipologici, formali e strutturali dell’organi-smo stesso, ne consentano destinazionid’uso con essi compatibili. Tali interventicomprendono il consolidamento, il ripristi-no e il rinnovo degli elementi costitutivi del-l’edificio, l’inserimento degli elementi ac-cessori e degli impianti richiesti dalle esi-genze dell’uso, l’eliminazione degli ele-menti estranei all’organismo edilizio;

• interventi di ristrutturazione edilizia, cioèquelli rivolti a trasformare gli organismi edili-zi mediante un insieme sistematico di opereche possono portare ad un organismo edili-zio in tutto o in parte diverso dal preceden-te. Tali interventi comprendono il ripristino ola sostituzione di alcuni elementi costitutividell’edificio, l’eliminazione, la modifica el’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è neces-sario che il contratto di mutuo – così comedefinito dall’art. 1813 c.c. – sia stato stipula-to nel 1997 con lo specifico scopo di finan-ziare i predetti interventi di recupero edilizioche possono riguardare immobili adibiti adabitazione, sia principale che secondaria,ma anche unità immobiliari adibite ad usi di-versi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sem-prechè gli interventi stessi siano posti in esse-re su immobili situati nel territorio nazionale enel rispetto degli adempimenti previsti dallanormativa che disciplina l’attività edilizia.Non sono ammessi altri tipi di finanziamentocome ad es. aperture di credito, cambialiipotecarie, ecc.La detrazione in questione può coesistere conquella prevista per gli interessi relativi a mutuiipotecari contratti per l’acquisto o la costruzio-ne di unità immobiliari utilizzate come abita-zione principale e spetta oltre che in riferimen-to agli immobili di proprietà del contribuente,anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzatidal contribuente sulla base di un contratto a ti-tolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.L’art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attua-zione dell’art. 1, comma 4, della Legge 28febbraio n. 30/1997) stabilisce che per

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fruire della detrazione è necessario che ilcontribuente conservi, esibisca o trasmetta arichiesta degli uffici finanziari, la seguentedocumentazione:• le quietanze di pagamento degli interessi

passivi relativi al mutuo;• copia del contratto di mutuo dal quale risul-

ti che lo stesso è stato stipulato per realizza-re gli interventi di recupero sopra descritti;

• copia della documentazione comprovantele spese di realizzazione degli interventimedesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativa-mente agli interessi calcolati sull’importo delmutuo effettivamente utilizzato per il sosteni-mento, nel 1997 e negli anni successivi, dellespese relative agli interventi di recupero per lacui realizzazione è stato stipulato il contratto dimutuo. Pertanto, nel caso in cui l’ammontaredel mutuo sia superiore alle menzionate spesedocumentate la detrazione non spetta sugli in-teressi che si riferiscono alla parte di mutuo ec-cedente l’ammontare delle stesse. Qualora perquesti ultimi per gli anni precedenti si è fruitodella detrazione è necessario che vengano di-chiarati nella sezione II “Redditi soggetti a tas-sazione separata” del quadro D al rigo D7.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzionee ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale

L’art. 15 del Testo unico delle imposte sui red-diti approvato con D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917 prevede che si detrae dall’im-posta lorda, e fino alla concorrenza del suoammontare, un importo pari al 19 per centodell’ammontare complessivo non superiore aeuro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri soste-nuti per interessi passivi e relativi oneri acces-sori, nonché per quote di rivalutazione dipen-denti da clausole di indicizzazione pagati asoggetti residenti nel territorio dello Stato o diuno Stato membro della Comunità europea,ovvero a stabili organizzazioni nel territoriodello Stato di soggetti non residenti, in dipen-denza di mutui contratti a partire dal 1° gen-naio 1998 e garantiti da ipoteca, per la co-struzione dell’unità immobiliare da adibire adabitazione principale. Per abitazione princi-pale si intende quella nella quale il contri-buente o i suoi familiari dimorano abitualmen-te. A tal fine rilevano le risultanze dei registrianagrafici o l’autocertificazione effettuata aisensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,con la quale il contribuente può attestare an-che che dimora abitualmente in luogo diversoda quello indicato nei registri anagrafici.Per costruzione di unità immobiliare si inten-dono tutti gli interventi realizzati in conformitàal provvedimento di abilitazione comunaleche autorizzi una nuova costruzione, compre-si gli interventi di ristrutturazione edilizia dicui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5agosto 1978, n. 457.Per poter usufruire della detrazione in questio-ne è necessario che vengano rispettate le se-guenti condizioni:– l’unità immobiliare che si costruisce deve es-

sere quella nella quale il contribuente o i suoifamiliari intendono dimorare abitualmente;

– l’immobile deve essere adibito ad abitazio-ne principale entro sei mesi dal termine deilavori di costruzione;

– il contratto di mutuo deve essere stipulatodal soggetto che avrà il possesso dell’unità

immobiliare a titolo di proprietà o di altrodiritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei me-si antecedenti, ovvero nei diciotto mesi suc-cessivi alla data di inizio dei lavori di costru-zione; se invece si tratta di mutui stipulati indata antecedente al 1° dicembre 2007, i ter-mini sono di sei mesi, antecedenti o successi-vi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento del-la dimora abituale nell’immobile destinato adabitazione principale non è richiesta per il per-sonale in servizio permanente appartenente al-le Forze armate ed alle Forze di polizia ad or-dinamento militare,nonché a quello dipendentedalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con rife-rimento agli interessi e relativi oneri accessorinonché alle quote di rivalutazione derivantida contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sen-si dell’art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio1998 e limitatamente all’ammontare di essiriguardante l’importo del mutuo effettivamen-te utilizzato in ciascun anno per la costruzio-ne dell’immobile.In caso di contitolarità del contratto di mutuoo di più contratti di mutuo, il limite di euro2.582,28, si riferisce all’ammontare com-plessivo degli interessi, oneri accessori e quo-te di rivalutazione sostenuti.La detrazione è cumulabile con quella previ-sta per gli interessi passivi relativi ai mutuiipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazio-ne principale di cui all’art. 15, comma 1, let-tera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo didurata dei lavori di costruzione dell’unità im-mobiliare, nonché per il periodo di sei mesisuccessivi al termine dei lavori stessi.Il diritto alla detrazione viene meno a partiredal periodo d’imposta successivo a quello incui l’immobile non è più utilizzato per abitazio-ne principale. Non si tiene conto delle variazio-ni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavo-ro. La mancata destinazione ad abitazioneprincipale dell’unità immobiliare entro sei mesidalla conclusione dei lavori di costruzione dellastessa comporta la perdita del diritto alla detra-zione. In tal caso è dalla data di conclusionedei lavori di costruzione che decorre il termineper la rettifica della dichiarazione dei redditida parte dell’Agenzia delle Entrate.La detrazione non spetta se i lavori di costru-zione dell’unità immobiliare da adibire adabitazione principale non sono ultimati entro iltermine previsto dal provvedimento ammini-strativo previsto dalla vigente legislazione inmateria edilizia che ha consentito la costruzio-ne dell’immobile stesso (salva la possibilità diproroga); in tal caso è da tale data che iniziaa decorrere il termine per la rettifica della di-chiarazione dei redditi da parte dell’Agenziadelle Entrate. Il diritto alla detrazione non vie-ne meno se per ritardi imputabili esclusiva-mente all’Amministrazione comunale, nel rila-scio delle abilitazioni amministrative richiestedalla vigente legislazione edilizia, i lavori dicostruzione non sono iniziati nei sei mesi ante-cedenti o successivi alla data di stipula delcontratto di mutuo o i termini previsti nel pre-cedente periodo non sono rispettati.Per fruire della detrazione occorre conserva-re, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffi-ci finanziari, le quietanze di pagamento de-

gli interessi passivi relativi al mutuo, la copiadel contratto di mutuo ipotecario (dal quale ri-sulti che lo stesso è assistito da ipoteca e cheè stato stipulato per la costruzione dell’immo-bile da destinare ad abitazione principale),le abilitazioni amministrative richieste dalla vi-gente legislazione edilizia e le copie dellefatture o ricevute fiscali comprovanti le spesedi costruzione dell’immobile stesso.Le condizioni e modalità applicative della de-trazione in questione appena illustrate, sonocontenute nel regolamento n. 311 del 30 lu-glio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativa-mente agli interessi calcolati sull’importo delmutuo effettivamente utilizzato per il sosteni-mento delle spese relative alla costruzionedell’immobile. Pertanto, nel caso in cui l’am-montare del mutuo sia superiore alle menzio-nate spese documentate la detrazione nonspetta sugli interessi che si riferiscono allaparte di mutuo eccedente l’ammontare dellestesse. Qualora per questi ultimi per gli anniprecedenti si è fruito della detrazione è ne-cessario che siano dichiarati nella Sezione II“Redditi soggetti a tassazione separata” delquadro D al rigo D7.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società sempli-ci sono deducibili dal reddito complessivodei singoli soci proporzionalmente alla quotadi partecipazione agli utili:• somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad

adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;• contributi, donazioni e oblazioni corrisposti

per i paesi in via di sviluppo per un impor-to non superiore al 2 per cento del redditocomplessivo dichiarato;

• indennità per perdita di avviamento corri-sposte per disposizione di legge al condut-tore in caso di cessazione della locazionedi immobili urbani adibiti ad uso diversoda quello di abitazione;

• Invim decennale pagata dalle società perquote costanti nel periodo d’imposta incui avviene il pagamento e nei quattrosuccessivi.

Ai singoli soci sono riconosciute inoltre pro-porzionalmente alla quota di partecipazioneagli utili, detrazioni d’imposta: • nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:

– interessi passivi in dipendenza di prestitie mutui agrari;

– interessi passivi fino complessivi, euro2.065,83 per mutui ipotecari stipulatiprima del 1° gennaio 1993 per l’acqui-sto di immobili;

– interessi passivi, oneri accessori e quotedi rivalutazione fino a euro 2.582,28per mutui stipulati nel 1997 per effettua-re interventi di manutenzione, restauro eristrutturazione degli edifici;

– spese sostenute per la manutenzione,protezione o restauro del patrimonio sto-rico, artistico e archivistico;

– erogazioni liberali in denaro a favoredello Stato, delle regioni, degli enti loca-li e territoriali, di enti o istituzioni pubbli-che che senza scopo di lucro svolgono opromuovono attività di studio, di ricercae di documentazione di rilevante valoreculturale e artistico;

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– erogazioni liberali in denaro a favore dienti o istituzioni pubbliche, di fondazio-ni, di associazioni legalmente riconosciu-te che senza scopo di lucro svolgonoesclusivamente attività nello spettacolo;

– erogazioni liberali in denaro a favore de-gli enti di prioritario interesse nazionaleoperanti nel settore musicale, per i quali èprevista la trasformazione in fondazionidi diritto privato ai sensi dell’art.1 delD.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;

– erogazioni liberali fino a euro 2.065,83a favore di organizzazioni non lucrativedi utilità sociale (ONLUS) e di popolazio-ni colpite da calamità pubblica o da altrieventi straordinari, anche se avvenuti inaltri Stati;

– costo specifico o il valore normale dei be-ni ceduti gratuitamente, in base ad appo-sita convenzione a favore dello Stato del-le regioni, degli enti locali e territoriali, dienti o istituzioni pubbliche che senza finedi lucro svolgono o promuovono attivitàdi studio di ricerca e di documentazionedi rilevante valore culturale e artistico;

– erogazioni liberali alle società di mutuosoccorso per un importo non superiore aeuro 1.291,14;

– erogazioni liberali alle associazioni dipromozione sociale per un importo nonsuperiore a euro 2.065,83;

– erogazioni liberali in denaro, per un impor-to non superiore al 30 per cento del reddi-to complessivo dichiarato, a favore dellaSocietà di cultura La Biennale di Venezia.

Al riguardo vedere la tabella 2 “Oneri per iquali spetta la detrazione del 19 per cento”.• nella misura del 20 per cento per i seguen-

ti oneri sostenuti nel 2009:– spese per la sostituzione di frigoriferi,

congelatori e loro combinazioni;– spese per l’acquisto di motori ad elevata

efficienza;spese per l’acquisto di variatori di velocità;• nella misura del 41 e/o 36 per cento per le

spese sostenute relativamente agli interventidi recupero del patrimonio edilizio secondoquanto previsto dall’art. 1, commi da 1 a 7,della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

• nella misura del 36 per cento per le speseriguardanti gli interventi di manutenzione esalvaguardia dei boschi sostenute sino al31/12/2006;

• nella misura del 55 per cento per le spesesostenute dal 2007 al 2009 relative a:– riqualificazione energetica di edifici esistenti;– interventi sull’involucro di edifici esistenti;– installazione di pannelli solari;– sostituzione di impianti di climatizzazio-

ne invernale.

Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente atempo determinato che prevedono prestazioni“a giornata” (ad es. per i lavoratori edili e ibraccianti agricoli) le festività, i giorni di ripososettimanale e i giorni non lavorativi compresinel periodo che intercorre tra la data di inizioe quella di fine di tali rapporti di lavoro devo-no essere determinati proporzionalmente alrapporto esistente tra le giornate effettivamentelavorate e quelle previste come lavorative daicontratti collettivi nazionali di lavoro e dai con-tratti integrativi territoriali applicabili per i con-tratti a tempo indeterminato delle medesime

categorie. Il risultato del rapporto, se decima-le, va arrotondato alla unità successiva.In caso di indennità o somme erogate dal-l’INPS o da altri Enti le detrazioni per lavorodipendente spettano nell’anno in cui si di-chiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigoC4 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cuisomma non può essere superiore a 365) chehanno dato diritto a tali indennità, anche serelativi ad anni precedenti.Per le borse di studio il numero dei giorni daindicare nel rigo C4 colonna 1 è quello com-preso nel periodo dedicato allo studio (an-che se relativo ad anni precedenti) per il qua-le è stata concessa la borsa di studio. Pertan-to, se la borsa di studio è stata erogata per ilrendimento scolastico o accademico, la de-trazione spetta per l’intero anno; se, invece,è stata corrisposta in relazione alla frequenzadi un particolare corso, spetta per il periododi frequenza obbligatoria prevista.Per l’indennità speciale in agricoltura i giornida indicare nel rigo C4 colonna 1 sonoquelli risultanti dalla relativa certificazione eper i quali il contribuente ha percepito l’in-dennità di disoccupazione.Si ricorda che tra i giorni relativi ad anniprecedenti, per i quali spetta il diritto alle de-trazioni, non vanno considerati quelli com-presi in periodi di lavoro per i quali già si èfruito in precedenza delle deduzioni o delledetrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi,anche per effetto di cessione dei relativi cre-diti, le indennità conseguite, anche in formaassicurativa, a titolo di risarcimento di danniconsistenti nella perdita di redditi, esclusiquelli dipendenti da invalidità permanente oda morte, gli interessi moratori e gli interessiper dilazione di pagamento, costituisconoredditi della stessa categoria di quelli sostitui-ti o perduti ovvero di quelli da cui derivano icrediti su cui tali interessi sono maturati. Inqueste ipotesi devono essere utilizzati gli stes-si quadri del modello di dichiarazione neiquali sarebbero stati dichiarati i redditi sosti-tuiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.Rientrano tra gli altri in questa categoria: lacassa integrazione, l’indennità di disoccu-pazione, la mobilità, l’indennità di mater-nità, le somme che derivano da transazionidi qualunque tipo e l’assegno alimentarecorrisposto in via provvisoria a dipendentiper i quali pende il giudizio innanzi all’Au-torità giudiziaria.Le indennità spettanti a titolo di risarcimentodei danni consistenti nella perdita di redditirelativi a più anni vanno dichiarate nella Se-zione II “Redditi soggetti a tassazione separa-ta” del quadro D al rigo D7.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell’esenzione sono equiparate allepensioni privilegiate ordinarie corrisposte aimilitari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio1989 della Corte Costituzionale):• le pensioni tabellari spettanti per menoma-

zioni subite durante il servizio di leva pre-stato in qualità di allievo ufficiale e/o di uf-ficiale di complemento nonché di sottuffi-ciali (militari di leva promossi sergenti nellafase terminale del servizio);

• le pensioni tabellari corrisposte ai Carabi-nieri ausiliari (militari di leva presso l’Armadei Carabinieri) e a coloro che assolvonoil servizio di leva nella Polizia di Stato, nelcorpo della Guardia di Finanza, nel corpodei Vigili del Fuoco e ai militari volontarisemprechè la menomazione che ha datoluogo alla pensione sia stata contratta du-rante e in dipendenza del servizio di levao del periodo corrispondente al servizio dileva obbligatorio.

Sono altresì esenti:• la maggiorazione sociale dei trattamenti

pensionistici prevista dall’articolo 1 della L.29 dicembre 1988, n. 544;

• l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, com-ma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223,per la parte reinvestita nella costituzione disocietà cooperative;

• l’assegno di maternità, previsto dalla L. n.448 del 1998, per la donna non lavoratrice;

• le pensioni corrisposte ai cittadini italianidivenuti invalidi e ai congiunti di cittadiniitaliani deceduti a seguito di scoppio di ar-mi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi oabbandonati dalle Forze armate in tempodi pace in occasione di esercitazioni com-binate o isolate;

• le pensioni corrisposte ai cittadini italiani,agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidinell’adempimento del loro dovere o a se-guito di atti terroristici o di criminalità orga-nizzata ed il trattamento speciale di reversi-bilità corrisposto ai superstiti delle vittimedel dovere, del terrorismo o della crimina-lità organizzata;

• gli assegni per la collaborazione ad attivitàdi ricerca conferiti dalle università, dagli os-servatori astronomici, astrofisici e vesuviano,dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricer-ca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicem-bre 1993, n. 593, e successive modifica-zioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sonoesenti:• le borse di studio corrisposte dalle regioni

a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicem-bre 1991, n. 390, agli studenti universitarie quelle corrisposte dalle regioni a statutospeciale e dalle province autonome diTrento e Bolzano allo stesso titolo;

• le borse di studio corrisposte dalle univer-sità e dagli istituti di istruzione universitaria,in base alla L. 30 novembre 1989, n.398, per la frequenza dei corsi di perfe-zionamento e delle scuole di specializza-zione, per i corsi di dottorato di ricerca,per attività di ricerca post-dottorato e per icorsi di perfezionamento all’estero;

• le borse di studio bandite dal 1° gennaio2000 nell’ambito del programma “Socra-tes” istituito con decisione n. 819/95/CEdel Parlamento Europeo e del Consigliodel 14 marzo 1995, come modificata dal-la decisione n. 576/98/CE del Parlamen-to Europeo e del Consiglio, nonché le som-me aggiuntive corrisposte dall’Università, acondizione che l’importo complessivo an-nuo non sia superiore a euro 7.746,85;

• le borse di studio corrisposte ai sensi delD.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la fre-quenza delle scuole universitarie di specializ-zazione delle facoltà di medicina e chirurgia;

• borse di studio a vittime del terrorismo edella criminalità organizzata nonché agliorfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23novembre 1998 n. 407).

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Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornalie-ra per inabilità temporanea assoluta, non co-stituiscono reddito e quindi non hanno alcunarilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costitui-scono reddito le rendite aventi analoga natu-ra corrisposte da organismi non residenti.Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevanouna rendita dall’Ente previdenziale estero atitolo risarcitorio per un danno subito a segui-to di incidente sul lavoro o malattia professio-nale contratta durante la vita lavorativa do-vranno produrre all’Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Accertamento – una auto-certificazione nella quale viene dichiarata lanatura risarcitoria della somma percepita. Ta-le autocertificazione deve essere presentatauna sola volta, e quindi se presentata per an-ni precedenti non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto dimutuo per l’acquisto di propria abitazione simodificano per mutuo consenso alcune condi-zioni del contratto di mutuo in essere, come adesempio il tasso d’interesse. In tal caso le partioriginarie (banca mutuante e soggetto mutua-tario) e il cespite immobiliare concesso in ga-ranzia restano invariati. Il diritto alla detrazio-ne degli interessi compete nei limiti riferiti allaresidua quota di capitale (incrementata delleeventuali rate scadute e non pagate, del rateodi interessi del semestre in corso rivalutati alcambio del giorno in cui avviene la conversio-ne nonché degli oneri susseguenti all’estinzio-ne anticipata della provvista in valuta estera).Le parti contraenti si considerano invariate an-che nel caso in cui la rinegoziazione avviene,anziché con il contraente originario, tra labanca e colui che nel frattempo è subentratonel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecu-niaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, senella dichiarazione sono omessi o non sonoindicati in maniera esatta e completa dati rile-vanti per l’individuazione del contribuente o,se diverso da persona fisica, del suo rappre-sentante, dati rilevanti per la determinazionedel tributo, oppure non è indicato in manieraesatta e completa ogni altro elemento prescrit-to per il compimento dei controlli (art. 8 delD.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).Se nella dichiarazione è indicato un redditoimponibile inferiore a quello accertato, o, co-munque, un’imposta inferiore a quella dovutao un credito superiore a quello spettante, si ap-plica la sanzione amministrativa dal 100 al200 per cento della maggiore imposta o delladifferenza del credito. La stessa sanzione siapplica se nella dichiarazione sono esposteindebite detrazioni d’imposta ovvero indebitededuzioni dall’imponibile, anche se esse sonostate attribuite in sede di ritenute alla fonte (art.1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).Nei casi di omesso, insufficiente o ritardatoversamento in acconto o a saldo delle impo-ste risultanti dalla dichiarazione si applica lasanzione amministrativa pari al 30 per centodi ogni importo non versato o versato in ritar-do. Identica sanzione si applica sulle mag-giori imposte risultanti dai controlli automaticie formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre1997, n. 471).La sanzione del 30 per cento è ridotta:• al 10 per cento nel caso in cui le somme

dovute siano pagate entro trenta giorni dalricevimento della comunicazione dell’esitodella liquidazione automatica effettuata aisensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre1997, n. 462);

• al 20 per cento nel caso in cui le sommedovute siano pagate entro trenta giorni dalricevimento dell’esito del controllo formaledella dichiarazione, effettuato ai sensi del-l’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre1997, n. 462).

La violazione dell’obbligo di corretta indica-zione del proprio numero di codice fiscale,dell’obbligo di corretta comunicazione a ter-zi del proprio numero di codice fiscale, del-l’obbligo di indicazione del numero di codi-ce fiscale comunicato da altri soggetti, è pu-nita con la sanzione amministrativa da euro103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 605).Si richiama l’attenzione dei contribuenti sul-le specifiche sanzioni, previste dall’art. 4della L. 24 aprile 1980, n. 146, in mate-ria di dichiarazione dei redditi di fabbrica-ti. In particolare, sono previste le ipotesi diomessa denuncia di accatastamento di fab-bricati e conseguente omissione di dichia-razione del relativo reddito, di omessa di-chiarazione del reddito delle costruzioni ru-rali che non hanno più i requisiti per essereconsiderate tali.

Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, aifini della dichiarazione dei redditi, compila-no il Mod. Unico Società di persone ed equi-parate, indicando il reddito agrario del terre-no in conduzione e il reddito dominicale,qualora ne siano anche proprietarie.Il socio che intende avvalersi dell’assistenzafiscale, compila il Mod. 730, indicando nelquadro A la quota di spettanza risultante dalMod. Unico Società di persone ed equipara-te, per il reddito agrario e, qualora i terrenisiano in proprietà, la propria quota per quan-to concerne il reddito dominicale.In presenza di costituzione di impresa familia-re, avvenuta con le modalità previste dall’art.5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917, il titolare della medesima impresanon può avvalersi dell’assistenza fiscale, ma ètenuto a presentare il Mod. Unico 2010 Per-sone fisiche indicando la quota spettante delreddito agrario sulla base di quanto risultadall’atto di costituzione dell’impresa familiaree la propria quota per quanto concerne il red-dito dominicale. Nella stessa dichiarazioneprovvede ad imputare ai familiari partecipantila quota di partecipazione agli utili sulla basedi quanto risulta dal predetto atto di costituzio-ne dell’impresa familiare, nonché ad attestareche le quote stesse sono proporzionate allaqualità e quantità del lavoro effettivamenteprestato nell’impresa, in modo continuativo eprevalente, nel periodo d’imposta.Gli altri componenti l’impresa familiare, diver-samente dal titolare, possono presentare ilMod. 730 indicando nel quadro A la quota

di spettanza del reddito agrario, nel limitenon eccedente il 49 per cento, oltre la pro-pria quota di proprietà per quanto riguarda ilreddito dominicale.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicem-bre 1997, n. 449, e successive modificazio-ni, prevede la detrazione del 41 o del 36 percento dall’Irpef dovuta, fino a concorrenzadel suo ammontare, a fronte delle spese soste-nute dal 2000 al 2009, ed effettivamente ri-maste a carico, per la realizzazione sulle par-ti comuni di edifici residenziali e sulle singoleunità immobiliari residenziali di qualunque ca-tegoria, anche rurale, di una serie di interven-ti di recupero del patrimonio edilizio. La detra-zione del 41 o del 36 per cento spetta a tuttii soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non re-sidenti nel territorio dello Stato, che possiedo-no o detengono sulla base di un titolo idoneo(ad esempio, proprietà, altro diritto reale, con-cessione demaniale, locazione o comodato),l’immobile sul quale sono stati effettuati gli in-terventi di recupero edilizio.Ha diritto alla detrazione anche il familiareconvivente del possessore o detentore del-l’immobile oggetto dell’intervento purchè so-stenga le spese e le fatture e i bonifici sianoa lui intestati.Qualora gli interventi siano eseguiti su immo-bili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 otto-bre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939,n. 1089 e successive modificazioni e inte-grazioni) si può fruire, per le spese sostenute,anche della detrazione d’imposta del 19 percento, ridotta del 50 per cento.Le categorie di intervento edilizio ammesse afruire della detrazione in questione sono:– manutenzione ordinaria (solo sulle parti co-

muni di edifici residenziali);– manutenzione straordinaria;– restauro e risanamento conservativo;– ristrutturazione edilizia;– eliminazione delle barriere architettoniche

(su tali spese non si può fruire contempora-neamente della detrazione per spese sani-tarie prevista in alcune ipotesi indicate allavoce spese sanitarie);

– opere finalizzate alla cablatura degli edifici;– opere finalizzate al contenimento dell’inqui-

namento acustico;– opere finalizzate al risparmio energetico;– opere finalizzate alla sicurezza statica ed

antisismica;– interventi di messa a norma degli edifici;– opere interne;– opere finalizzate alla prevenzione di atti il-

leciti da parte di terzi;– opere finalizzate alla prevenzione d’infortu-

ni domestici;– realizzazione di parcheggi pertinenziali;– le spese sostenute al fine di adottare misure

di manutenzione e salvaguardia dei boschi;– interventi di bonifica dall’amianto.Tra le spese che danno diritto alla detrazionerientrano quelle sostenute per:– progettazione dei lavori;– acquisto dei materiali;– esecuzione dei lavori;– altre prestazioni professionali richieste dal

tipo d’intervento;– relazione di conformità degli stessi alle leg-

gi vigenti;

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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– perizie e sopralluoghi;– imposta sul valore aggiunto, imposta di

bollo e diritti pagati per le concessioni, leautorizzazioni, le denunce di inizio lavori;

– oneri di urbanizzazione;– la redazione della documentazione obbli-

gatoria atta a comprovare la sicurezza sta-tica del patrimonio edilizio;

– altri eventuali costi strettamente inerenti larealizzazione degli interventi e gli adempi-menti posti dal regolamento n. 41 del 18febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partiredalla dichiarazione dei redditi relativa all’an-no nel quale le spese sono state sostenute acondizione che:• il contribuente abbia trasmesso la comuni-

cazione preventiva di inizio lavori, relativaad ogni singola unità immobiliare iscritta alcatasto o per la quale sia stata presentatadomanda di accatastamento in relazionealla quale s’intende fruire della detrazione.La comunicazione, redatta su apposito mo-dulo, deve riportare la data di inizio lavorie contenere, in allegato, la prescritta docu-mentazione. In luogo della trasmissionedella documentazione prevista il contri-buente può rendere una dichiarazione so-stitutiva attestante il possesso della stessa ela disponibilità ad esibirla se richiesta da-gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Tale di-chiarazione sostitutiva va resa sullo stessomodello di comunicazione di inizio lavoribarrando l’apposita casella. Fino al 31 dicembre 2001 le comunica-zioni di inizio lavori dovevano essere tra-smesse al Centro di Servizio delle ImposteDirette o Indirette competente per territorio.A decorrere dal 1° gennaio 2002, inve-ce, a seguito della progressiva soppressio-ne dei suddetti centri di servizio, tutte leistanze devono essere inviate al seguenteindirizzo: Agenzia delle Entrate, CentroOperativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21– 65100 Pescara. Le istanze eventualmen-te già trasmesse ai precedenti indirizzi ver-ranno comunque fatte pervenire al CentroOperativo di Pescara per la successiva la-vorazione;

• le spese siano effettuate tramite bonificobancario o postale da cui risulti la causaledel versamento, il codice fiscale del sog-getto beneficiario della detrazione ed il nu-mero di partita Iva o il codice fiscale delsoggetto a favore del quale il bonifico è ef-fettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del18 febbraio 1998, attuativo delle normedettate dall’art. 1 della L. 449/97;

• per le spese sostenute a partire dal 4 luglio2006 le fatture dell’impresa che esegue ilavori devono evidenziare, in maniera di-stinta, il costo della manodopera utilizzata.

Si ricorda che non è necessario attestare me-diante bonifico bancario:– le spese relative agli oneri di urbanizzazione;– le ritenute di acconto operate sui compensi;– l’imposta di bollo;– i diritti pagati per le concessioni, le autoriz-

zazioni e le denunce di inizio lavori.Si precisa che la trasmissione del modulo dicomunicazione al Centro Operativo di Pesca-ra deve essere effettuata prima di iniziare i la-vori ma non necessariamente prima di aver ef-fettuato tutti i pagamenti delle relative spese diristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti pos-sono essere precedenti all’invio del modulo

come ad esempio quelli relativi alle praticheamministrative per l’esecuzione dei lavori.Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno2000 si considerano validamente presentatele comunicazioni trasmesse entro 90 giornidall’inizio dei lavori.In caso di lavori di ristrutturazione e/o paga-menti a cavallo di due anni non è necessarioinviare una nuova comunicazione, anche seresta fermo che, ai fini della detrazione, lespese devono essere imputate all’anno nelcorso del quale sono state sostenute (criteriodi cassa), che determinerà anche la diversamisura della detrazione spettante (41 percento o 36 per cento).In presenza di una pluralità di soggetti aventidiritto alla detrazione e dell’indicazione sulbonifico bancario del solo codice fiscale delsoggetto che ha trasmesso il modulo di comu-nicazione al Centro di Servizio delle impostedirette e indirette o al Centro Operativo di Pe-scara, la detrazione è consentita anche nell’i-potesi in cui non ci sia coincidenza tra intesta-zione della fattura e ordinanti del bonificobancario se nell’apposito spazio della dichia-razione dei redditi viene esposto il codice fi-scale già riportato sul bonifico bancario, fer-mo restando il rispetto delle altre condizioni.Il contribuente ha l’obbligo di conservare edesibire, a richiesta degli uffici dell’Agenziadelle Entrate, le fatture o le ricevute fiscaliidonee a comprovare il sostenimento dellespese di realizzazione degli interventi effet-tuati, la ricevuta del bonifico bancario attra-verso il quale è stato eseguito il pagamento,nonché ogni altra prevista documentazione.In luogo di detta documentazione, per gli in-terventi realizzati sulle parti comuni la detra-zione è ammessa anche nelle ipotesi in cui ilcontribuente utilizzi una certificazione del-l’amministratore del condominio che attesti diavere adempiuto a tutti gli obblighi previsti ela somma di cui il contribuente può tener con-to ai fini della detrazione.In tutti i casi descritti, va indicato il codice fi-scale del soggetto che ha eventualmente pre-sentato anche per conto del dichiarante ilmodulo di comunicazione (ad es. il compro-prietario o contitolare di diritto reale sull’im-mobile); in caso di interventi sulle parti comu-ni di edifici residenziali, deve essere indicatoil codice fiscale del condominio o della coo-perativa se la dichiarazione è presentata dauno dei soci.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:• spese per mezzi necessari all’accompagna-

mento, alla deambulazione, alla locomozio-ne e al sollevamento di portatori di handi-cap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 dellaL. n. 104 del 1992, per le quali spetta ladetrazione sull’intero importo (rigo E3). So-no tali, ad esempio, le spese sostenute per:– l’acquisto di poltrone per inabili e minorati

non deambulanti e apparecchi per il con-tenimento di fratture, ernie e per la corre-zione dei difetti della colonna vertebrale;

– le spese sostenute in occasione del tra-sporto in autoambulanza del soggettoportatore di handicap (spesa di accom-pagnamento). In questo caso resta fermoche le prestazioni specialistiche o generi-che effettuate durante il predetto trasportocostituiscono spese sanitarie che danno

diritto ad una detrazione solo sulla parteche eccede la somma di euro 129,11;

– l’acquisto di arti artificiali per la deambu-lazione;

– la trasformazione dell’ascensore adattatoal contenimento della carrozzella;

– la costruzione di rampe per l’eliminazio-ne di barriere architettoniche esterne edinterne alle abitazioni;

– l’installazione e/o la manutenzione dellepedane di sollevamento per portatori dihandicap.

Attenzione: si può fruire della detrazione sutali spese solo sulla parte che eccede quellaper la quale eventualmente si intende fruireanche della detrazione del 41 per cento odel 36 per cento per le spese sostenute perinterventi finalizzati alla eliminazione dellebarriere architettoniche (righi da E33 a E36);

• spese per sussidi tecnici informatici rivolti a fa-cilitare l’autosufficienza e le possibilità d’inte-grazione dei portatori di handicap riconosciu-ti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del1992. Sono tali ad esempio, le spese soste-nute per l’acquisto di un fax, un modem, uncomputer o un sussidio telematico (rigo E3);

• spese per i mezzi necessari alla locomo-zione di portatori di handicap con ridotteo impedite capacità motorie per le qualispetta la detrazione sull’intero importo (rigoE4). Sono tali le spese sostenute per l’ac-quisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, ri-spettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett.b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f)ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,anche se prodotti in serie e adattati in fun-zione delle suddette limitazioni permanentidelle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti de-vono risultare dalla certificazione medica rila-sciata dalla Commissione medica istituita aisensi dell’art. 4 della legge n. 104 del1992. Sono tali non solo i soggetti che han-no ottenuto il riconoscimento dalle commissio-ni di cui sopra, ma anche tutti coloro che so-no stati ritenuti invalidi da altre commissionimediche pubbliche incaricate ai fini del rico-noscimento dell’invalidità civile, di lavoro, diguerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la loco-mozione sono compresi anche gli autoveicolinon adattati destinati alla locomozione deinon vedenti e dei sordi, individuati dall’art. 1,della L. 12 marzo 1999, n. 68.La detrazione sui veicoli spetta, a prescinde-re dall’adattamento, anche:1) ai soggetti con handicap psichico o men-

tale per cui è stata riconosciuta l’indennitàdi accompagnamento;

2) agli invalidi con grave limitazione dellacapacità di deambulazione;

3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.Per fruire della detrazione è necessario unhandicap grave, così come definito dall’art.3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivanteda patologie che comportano una limitazio-ne permanente della deambulazione.La gravità dell’handicap deve essere certifi-cata con verbale dalla commissione per l’ac-certamento dell’handicap di cui all’art. 4 del-la L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui alpunto 1) è, inoltre, necessario il certificato diattribuzione dell’indennità di accompagna-mento, emesso dalla commissione per l’ac-certamento dell’invalidità civile.

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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Per i disabili che non risultano contempora-neamente “affetti da grave limitazione dellacapacità di deambulazione”, le “ridotte o im-pedite capacità motorie permanenti” sussisto-no ogni qualvolta l’invalidità accertata com-porti di per sé l’impossibilità o la difficoltà dideambulazione per patologie che escludonoo limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso,pertanto, non si rende necessaria l’esplicitaindicazione della ridotta o impedita capacitàmotoria sul certificato di invalidità.Vi possono comunque essere altre fattispeciedi patologie che comportano “ridotte o impe-dite capacità motorie permanenti” la cui valu-tazione richiedendo specifiche conoscenzemediche non può essere effettuata dagli ufficidell’Agenzia delle Entrate.In tali casi è necessaria una certificazione ag-giuntiva attestante le ridotte o impedite capa-cità motorie permanenti, rilasciata dalla Com-missione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del1992, o in alternativa la copia della richiestaavanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla pre-detta Commissione la certificazione aggiuntivada cui risulti che la minorazione comporta ridot-te o impedite capacità motorie permanenti, aisensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997.Tra i veicoli adattati alla guida sono compre-si anche quelli dotati di cambio automaticodi serie, purché prescritto dalla commissionemedica locale di cui all’articolo 119 delD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferitisia al sistema di guida che alla struttura dellacarrozzeria, che devono risultare dalla cartadi circolazione a seguito del collaudo effet-tuato presso gli uffici periferici del Diparti-mento dei trasporti terrestre del Ministero del-le infrastrutture e dei trasporti, rientrano:• pedana sollevatrice ad azionamento mec-

canico/elettrico/idraulico;• scivolo a scomparsa ad azionamento mec-

canico/elettrico/idraulico;• braccio sollevatore ad azionamento mec-

canico/elettrico/idraulico;• paranco ad azionamento meccanico/

elettrico/idraulico;• sedile scorrevole girevole simultaneamente

atto a facilitare l’insediamento del disabilenell’abitacolo;

• sistema di ancoraggio delle carrozzelle ecinture di sostegno;

• sportello scorrevole.Qualora a causa della natura dell’handicap iveicoli necessitino di adattamenti diversi daquelli sopra contemplati, la detrazione potràugualmente essere riconosciuta, purché vi siasempre un collegamento funzionale tra l’han-dicap e la tipologia di adattamento.I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14,del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad es-si equiparati sono considerati portatori dihandicap e non sono assoggettati agli accer-tamenti sanitari della Commissione medicaistituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104del 1992. In questo caso, è sufficiente la do-cumentazione rilasciata agli interessati daiministeri competenti al momento della con-cessione dei benefici pensionistici.La sussistenza delle condizioni personali, a ri-chiesta degli uffici, potrà essere fornita anchemediante autocertificazione effettuata nei modie nei termini previsti dalla legge (dichiarazionesostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 di-cembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizionepuò non essere autenticata se accompagnata

da copia fotostatica del documento di identitàdel sottoscrittore) attestante che l’invaliditàcomporta ridotte o impedite capacità motoriepermanenti e dovrà far riferimento a preceden-ti accertamenti sanitari effettuati da organi abi-litati all’accertamento di invalidità, consideratoche non compete al singolo la definizione deltipo dell’invalidità medesima.Si precisa che la detrazione compete a tutti idisabili con ridotte o impedite capacità moto-rie prescindendo dal possesso di una qualsiasipatente di guida da parte sia del portatore dihandicap che dei soggetti cui risulta a carico.Si tratta per i motoveicoli che fruiscono delladetrazione di:– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati

al trasporto di persone, capaci di contene-re al massimo quattro posti compreso quel-lo del conducente ed equipaggiati di ido-nea carrozzeria (lett. b) - art. 53);

– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicolia tre ruote destinati al trasporto di personee cose, capaci di contenere al massimoquattro posti compreso quello del condu-cente (lett. c) - art. 53);

– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli atre ruote destinati al trasporto di determina-te cose o di persone in particolari condizio-ni e caratterizzati dall’essere muniti perma-nentemente di speciali attrezzature relativea tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazionesono:– autovetture: veicoli destinati al trasporto di

persone, aventi al massimo nove posti com-preso quello del conducente (art. 54, lett. a));

– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoliaventi una massa complessiva a pieno cari-co non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a tra-zione elettrica o a batteria, destinati al tra-sporto di persone e di cose e capaci dicontenere al massimo nove posti compresoquello del conducente (art. 54, lett. c));

– autoveicoli per trasporti specifici: veicolidestinati al trasporto di determinate cose odi persone in particolari condizioni, carat-terizzati dall’essere muniti permanentemen-te di speciali attrezzature relative a talescopo (art. 54, lett. f));

– autocaravan: veicoli aventi una specialecarrozzeria ed attrezzati permanentementeper essere adibiti al trasporto e all’alloggiodi sette persone al massimo, compreso ilconducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservarePer le spese indicate nei righi E1, E2, E3, edE26 occorre conservare la seguente docu-mentazione fiscale rilasciata dai percettoridelle somme:• per le spese sanitarie relative all’acquisto

di medicinali, a decorrere dal 1° gennaio2008 la detrazione spetta se la spesa ècertificata da fattura o da scontrino fiscale(c.d. “scontrino parlante”) in cui devono es-sere specificati la natura, la qualità e laquantità dei prodotti acquistati nonché ilcodice fiscale del destinatario.Tale documentazione deve essere conser-vata ed esibita o trasmessa a richiesta de-gli uffici finanziari.Si precisa che, sulla base di quanto stabili-to dal Garante per la privacy con un prov-vedimento pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 107 dell’11 maggio 2009, ai finidella detrazione d’imposta e della deduzio-

ne dal reddito, non si dovrà più indicare inmodo specifico la denominazione commer-ciale dei medicinali acquistati (nome deifarmaci) ma, in luogo di questo, sarà neces-sario indicare il numero di autorizzazioneall’immissione in commercio (AIC).A partire dal 1° gennaio 2010 gli scontri-ni fiscali dovranno contenere la natura equantità dei medicinali acquistati, il codicealfanumerico posto sulla confezione diogni medicinale e il codice fiscale del de-stinatario dei medicinali.Tuttavia, sino al 31 dicembre 2009, saran-no ritenuti validi sia gli scontrini emessi conil vecchio sistema (con l’indicazione delnome del medicinale in luogo del codiceAIC), sia quelli emessi secondo le nuovemodalità indicate dal Garante;

• per le protesi, oltre alle relative fatture, rice-vute o quietanze, occorre acquisire e con-servare anche la prescrizione del medicocurante, salvo che si tratti di attività svolte,in base alla specifica disciplina, da eser-centi arti ausiliarie della professione sanita-ria abilitati a intrattenere rapporti diretticon il paziente. In questo caso, ove la fat-tura, ricevuta o quietanza non sia rilasciatadirettamente dall’esercente l’arte ausiliaria,il medesimo attesterà sul documento di spe-sa di aver eseguito la prestazione.Anche in questa ipotesi, in alternativa allaprescrizione medica, il contribuente puòrendere a richiesta degli uffici, un’autocerti-ficazione, la cui sottoscrizione può non es-sere autenticata se accompagnata da co-pia fotostatica del documento di identitàdel sottoscrittore, (da conservare unitamen-te alle predette fatture, ricevute e quietanzee da esibire o trasmettere a richiesta degliuffici dell’Agenzia delle Entrate), per atte-stare la necessità per il contribuente o per ifamiliari a carico, e la causa per la qualeè stata acquistata la protesi;

• per i sussidi tecnici e informatici, oltre allerelative fatture, ricevute o quietanze, occor-re acquisire e conservare anche una certifi-cazione del medico curante che attesti chequel sussidio tecnico e informatico è voltoa facilitare l’autosufficienza e la possibilitàdi integrazione del soggetto riconosciutoportatore di handicap ai sensi dell’art. 3della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all’esteroLe spese mediche sostenute all’estero sonosoggette allo stesso regime di quelle analo-ghe sostenute in Italia; anche per queste de-ve essere conservata a cura del dichiarantela documentazione debitamente quietanzata.Si ricorda che le spese relative al trasferimen-to e al soggiorno all’estero sia pure per moti-vi di salute non possono essere computate traquelle che danno diritto alla detrazione inquanto non sono spese sanitarie.Se la documentazione sanitaria è in linguaoriginale, va corredata da una traduzione initaliano; in particolare, se la documentazioneè redatta in inglese, francese, tedesco o spa-gnolo, la traduzione può essere eseguita acura del contribuente e da lui sottoscritta; seè redatta in una lingua diversa da quelle indi-cate va corredata da una traduzione giurata.Per i contribuenti aventi domicilio fiscale inValle d’Aosta e nella provincia di Bolzanonon è necessaria la traduzione se la docu-mentazione è scritta, rispettivamente, in fran-cese o in tedesco.

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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Spese per interventi di riqualificazioneenergetica

Il D.M 6 agosto 2009 ha introdotto alcunesemplificazioni sugli adempimenti necessariper fruire delle agevolazioni fiscali relative al-le spese sostenute per interventi di riqualifica-zione energetica, tra le quali si ricordano:• l’asseverazione del tecnico abilitato che at-

testa la rispondenza dell’intervento di ri-qualificazione ai requisiti richiesti dalla leg-ge può essere sostituita dall’asseverazioneresa dal direttore dei lavori sulla conformitàal progetto delle opere realizzate; tale as-severazione può, in alternativa, essereesplicitata nella relazione che attesta larispondenza alle prescrizioni per il conteni-mento del consumo di energia degli edificie dei relativi impianti termici da depositarepresso le amministrazioni competenti insie-me alla denuncia di inizio dei lavori;

• I pannelli solari in autocostruzione non de-vono più essere corredati dalla certifica-zione sulla qualità del vetro ‘solare’ utiliz-zato ma è sufficiente che il soggetto inte-ressato all’agevolazione produca un atte-stato di partecipazione ad uno specificocorso di formazione.

Inoltre l’art. 31 della legge n. 99/2009(modificando l’art.1 c. 24 della legge n.244del 24 dicembre 2007) ha abolito l'obbligodi produrre l'attestato di qualificazione ener-getica per gli interventi di sostituzione degliimpianti di climatizzazione invernale. A partire dal 2009, nel caso in cui i lavoridi riqualificazione energetica proseguanonell’anno successivo è necessario inviare unaapposita comunicazione telematica all’Agen-zia delle Entrate entro il 31 marzo dell’annoseguente.Il modello di comunicazione è disponibile sulsito dell’Agenzia delle Entrate.

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e iredditi assimilati percepiti da contribuenti resi-denti in Italia:a) prodotti in un paese estero con il quale

non esiste convenzione contro le doppieimposizioni;

b) prodotti in un paese estero con il quale esi-ste convenzione contro le doppie imposi-zioni in base alla quale tali redditi devonoessere assoggettati a tassazione sia in Ita-lia sia nello Stato estero;

c) prodotti in un paese estero con il quale esi-ste convenzione contro le doppie imposi-zioni in base alla quale tali redditi devonoessere assoggettati a tassazione esclusiva-mente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contri-buente ha diritto al credito per le imposte pa-gate all’estero a titolo definitivo, ai sensi del-l’art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lette-ra c) se i redditi hanno subito un prelievo fisca-le anche nello Stato estero di erogazione, ilcontribuente, residente nel nostro Paese, nonha diritto al credito d’imposta, ma al rimborsodelle imposte pagate nello Stato estero. ll rim-borso va chiesto all’autorità estera competentein base alle procedure da questa stabilite.Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi,le modalità di tassazione che riguardano glistipendi, i redditi e le pensioni percepiti dacontribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni noncompresi nell’elenco o provenienti da altripaesi è necessario consultare le singole con-venzioni.

1. StipendiPer quanto riguarda gli stipendi, pagati da undatore di lavoro privato, in quasi tutte le con-venzioni (ad es. quelle con Argentina, Austra-lia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito,Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista latassazione esclusiva in Italia quando esistonocontemporaneamente le seguenti condizioni:• il lavoratore residente in Italia presta la sua

attività nel Paese estero per meno di 183giorni;

• le remunerazioni sono pagate da un dato-re di lavoro residente in Italia;

• I’onere non è sostenuto da una stabile or-ganizzazione o base fissa che il datore dilavoro ha nell’altro Stato.

2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all’estero in via continuativae come oggetto esclusivo del rapporto nonsono più esclusi dalla base imponibile in se-guito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 letterac) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bisdell’art. 51 del TUIR il reddito dei dipendentiche nell’arco di dodici mesi soggiornano nel-lo stato estero per un periodo superiore a183 giorni, è determinato sulla base delle re-tribuzioni convenzionali definite annualmentecon decreto del Ministro del Lavoro e dellePolitiche sociali. Per l’anno 2009, si fa riferi-mento al DM 28 gennaio 2009 pubblicatosulla G.U. n. 25 del 31/01/2009 .Si tratta di quei soggetti che pur avendo sog-giornato all’estero per più di 183 giorni sonoconsiderati residenti in Italia in quanto hannomantenuto in Italia i propri legami familiari ed ilcentro dei propri interessi patrimoniali e sociali.I redditi dei soggetti residenti nel territorio del-lo stato, derivanti da lavoro dipendente pre-stato all’estero, in via continuativa e comeoggetto esclusivo del rapporto, in zone difrontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono impo-nibili ai fini IRPEF per la parte eccedente8.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2 comma11, della legge 27/12/2002 n. 289.Se si richiedono prestazioni sociali agevolatealla pubblica amministrazione, deve esseredichiarato l’intero ammontare del reddito pro-dotto all’estero, compresa quindi la quotaesente, all’ufficio che eroga la prestazioneper la valutazione della propria situazioneeconomica.

3. PensioniSono pensioni estere quelle corrisposte da unente pubblico o privato di uno Stato estero aseguito del lavoro prestato in quello Stato epercepite da un residente in Italia. Con alcu-ni Paesi sono in vigore convenzioni contro ledoppie imposizioni sul reddito, in base allequali le pensioni di fonte estera sono tassatein modo diverso, a seconda che si tratti dipensioni pubbliche o di pensioni private.Sono pensioni pubbliche quelle pagate dauno Stato o da una sua suddivisione politicao amministrativa o da un ente locale. In lineagenerale tali pensioni sono imponibili soltan-to nello Stato da cui provengono.Sono pensioni private quelle corrisposte daenti, istituti od organismi previdenziali dei

Paesi esteri preposti all’erogazione del tratta-mento pensionistico. In linea generale talipensioni sono imponibili soltanto nel paesedi residenza del beneficiario. Più in particola-re, in base alle vigenti convenzioni contro ledoppie imposizioni, le pensioni erogate adun contribuente residente in Italia da enti pub-blici e privati situati nei seguenti Paesi sonocosì assoggettate a tassazione:

• Argentina - Regno Unito - Spagna - StatiUniti - VenezuelaLe pensioni pubbliche sono assoggettate atassazione solo in Italia se il contribuenteha la nazionalità italiana.Le pensioni private sono assoggettate atassazione solo in Italia;

• Belgio - GermaniaLe pensioni pubbliche sono assoggettate atassazione solo in Italia se il contribuenteha la nazionalità italiana e non anchequella estera. Se il contribuente ha anchela nazionalità estera la pensione viene tas-sata solo in tale Paese.Le pensioni private sono assoggettate atassazione solo in Italia;

• FranciaLe pensioni pubbliche di fonte francese so-no di norma tassate solo in Francia. Tutta-via le stesse sono assoggettate a tassazio-ne solo in Italia se il contribuente ha la na-zionalità italiana e non quella francese.Le pensioni private francesi sono tassate, se-condo una regola generale, solo in Italia, tut-tavia le pensioni che la vigente ConvenzioneItalia-Francia indica come pensioni pagate inbase alla legislazione di “sicurezza sociale”sono imponibili in entrambi gli Stati;

• AustraliaSia le pensioni pubbliche sia le pensioniprivate sono assoggettate a tassazione so-lo in Italia;

• CanadaSia le pensioni pubbliche sia quelle privatesono assoggettate a tassazione solo in Ita-lia se l’ammontare non supera il più eleva-to dei seguenti importi: 10.000 dollari ca-nadesi o euro 6.197,48.Se viene superato tale limite le pensioni so-no tassabili sia in Italia sia in Canada e inItalia spetta il credito per l’imposta pagatain Canada in via definitiva;

• SvizzeraLe pensioni pubbliche sono tassate solo inSvizzera se il contribuente possiede la na-zionalità svizzera; in caso contrario sonotassate solo in Italia. Le pensioni private so-no tassate solo in Italia. Le rendite corrispo-ste da parte dell’Assicurazione Svizzeraper la vecchiaia e per i superstiti (renditeAVS) non devono essere dichiarate in Italiain quanto assoggettate a ritenuta alla fontea titolo di imposta.

4. Borse di studioDevono essere dichiarate le borse di studiopercepite da contribuenti residenti in Italia, ameno che non sia prevista una esenzionespecifica, quale ad esempio quella stabilitaper le borse di studio corrisposte dalle Univer-sità ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30novembre 1989, n. 398).

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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La regola della tassazione in Italia si applicageneralmente anche sulla base delle Con-venzioni per evitare le doppie imposizionisui redditi. Ad esempio, con la Francia, laGermania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, èprevisto che se un contribuente residente inItalia soggiorna per motivi di studio in unodegli Stati esteri considerati ed è pagato daun soggetto residente nel nostro Paese, è tas-sabile soltanto in Italia; se invece la borsa distudio è pagata da un soggetto residentenello Stato estero di soggiorno, quest’ultimopuò tassare il reddito ma il contribuente de-ve dichiararlo anche in Italia e chiedere ilcredito per l’imposta pagata all’estero.

Tabella Codici Regione

Regione CodiceAbruzzo 01Basilicata 02Bolzano 03Calabria 04Campania 05Emilia Romagna 06Friuli Venezia Giulia 07Lazio 08Liguria 09Lombardia 10Marche 11Molise 12Piemonte 13Puglia 14Sardegna 15Sicilia 16Toscana 17Trento 18Umbria 19Valle d’Aosta 20Veneto 21

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L’attività di funghicoltura è considerata agrico-la se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32,comma 2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso iredditi dominicale ed agrario delle superficiadibite alla funghicoltura, in mancanza dellacorrispondente qualità nel quadro di qualifica-zione catastale, sono determinati mediantel’applicazione della tariffa d’estimo più alta invigore nella provincia dove è situato il terreno.Tale metodo di determinazione dei redditi do-minicale ed agrario si applica anche per lesuperfici adibite alle colture prodotte in serra.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per lequali si applica l’aumento di un terzo, si in-tendono le unità immobiliari adibite ad abita-zione, possedute in aggiunta a quella utiliz-zata come abitazione principale del posses-sore o dei suoi familiari (coniuge, parenti en-tro il terzo grado ed affini entro il secondogrado) o all’esercizio di arti e professioni odi imprese commerciali da parte degli stessi.Per la corretta applicazione della disposizio-ne si chiarisce che per abitazione principalesi intende quella in cui il contribuente o i suoifamiliari dimorano abitualmente. Normalmen-te l’abitazione principale coincide con quelladi residenza anagrafica.Per i componenti del nucleo familiare si consi-dera abitazione principale l’unità immobilia-re in cui gli stessi dimorano, anche se la tito-

larità o la disponibilità di essa appartiene adaltro componente del nucleo medesimo.In particolare, l’aumento di un terzo si appli-ca anche se:• l’unità immobiliare nella quale è situata l’a-

bitazione principale non è di proprietà maè detenuta in locazione;

• l’unità immobiliare a disposizione è posse-duta in comproprietà o acquistata in multi-proprietà;

• l’unità immobiliare destinata alla locazioneè rimasta sfitta.

L’aumento di un terzo non si applica, oltreche alla unità immobiliare adibita ad abita-zione principale, anche a:• unità date in uso gratuito a un proprio fami-

liare, a condizione che lo stesso vi dimoriabitualmente e ciò risulti dall’iscrizioneanagrafica;

• una delle unità immobiliari tenute a disposi-zione in Italia da contribuenti residenti al-l’estero;

• unità immobiliare già utilizzata come abita-zione principale da contribuenti trasferititemporaneamente per ragioni di lavoro inaltro Comune;

• unità in comproprietà utilizzate integral-mente come residenza principale di uno opiù comproprietari, limitatamente a quelliche la utilizzano;

• unità immobiliari prive di allacciamento al-le reti dell’energia elettrica, acqua, gas, edi fatto non utilizzate, a condizione che ta-li circostanze risultino da apposita dichia-razione sostitutiva di atto notorio (la cui sot-toscrizione può non essere autenticata seaccompagnata da copia fotostatica deldocumento di identità del sottoscrittore) daesibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano sta-te utilizzate o tenute a propria disposizionesolo per una parte dell’anno per essere stateper la restante parte utilizzate diversamente(ad es., abitazione principale, locazione),l’aumento di un terzo si applica alla frazionedi anno per la quale si è verificata la situa-zione prevista dalla legge.

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comu-ne l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tutta-via non sono soggetti ad usufrutto legale:• i beni acquistati dal figlio con i proventi del

proprio lavoro;• i beni lasciati o donati al figlio per intra-

prendere una carriera, un’arte o una pro-fessione;

• i beni lasciati o donati con la condizioneche i genitori esercenti la potestà o uno diessi non ne abbiano l’usufrutto (la condizio-ne, però, non ha effetto per i beni spettantial figlio a titolo di legittima);

• i beni pervenuti al figlio per eredità, legatoo donazione e accettati nell’interesse del fi-glio contro la volontà dei genitori esercentila potestà (se uno solo di essi era favorevo-le all’accettazione, l’usufrutto legale spettaesclusivamente a questi);

• le pensioni di reversibilità da chiunque cor-risposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufruttolegale vanno dichiarati dai genitori unitamen-te ai redditi propri, mentre quelli sottratti adusufrutto devono essere dichiarati con un mo-dello separato, intestato al minore, ma com-pilato dal genitore esercente la potestà.

Utili e proventi equiparati prodotti all’estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all’este-ro e percepiti da residenti in Italia si intendo-no quelli distribuiti o comunque provenientida società o enti residenti all’estero.L’importo da inserire è quello degli utili e pro-venti equiparati se relativo a partecipazioniqualificate, al lordo delle eventuali ritenuteoperate all’estero a titolo definitivo e in Italia atitolo d’acconto. Tale importo è desumibile dal-la certificazione relativa agli utili ed agli altriproventi equiparati corrisposti nell’anno 2009.Premesso che sugli utili e proventi equiparatidi fonte estera spetta un credito d’impostaper le imposte pagate all’estero, è utile preci-sare che:• tale credito d’imposta consiste nella detra-

zione dalle imposte dovute in Italia e risul-tanti dalla dichiarazione dei redditi, delleimposte pagate all’estero in via definitivasui redditi ivi prodotti;

• la detrazione spetta nei limiti in cui i redditiprodotti all’estero concorrono a formare ilreddito complessivo dichiarato;

• la detrazione spetta fino a concorrenzadella quota dell’imposta italiana corrispon-dente al rapporto fra i redditi prodotti all’e-stero e il reddito complessivo dichiarato;

• la detrazione va richiesta, a pena di deca-denza, nella dichiarazione dei redditi relati-va al periodo d’imposta in cui le imposteestere sono state pagate a titolo definitivo.Pertanto, se un reddito prodotto all’estero haconcorso a formare il reddito complessivo inun anno, ma detto reddito è stato tassato al-l’estero in via definitiva l’anno successivo, ilcredito d’imposta spetta nell’anno successi-vo. In tal caso, tuttavia, è necessario calco-lare il limite di spettanza, rappresentato dal-le imposte italiane corrispondenti al redditoestero, sulla base degli elementi di redditodel precedente esercizio in cui il reddito haconcorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzionicontro le doppie imposizioni stipulate dall’Ita-lia, qualora il prelievo sia stato effettuato nel-l’altro Stato contraente in misura eccedentel’aliquota prevista dal Trattato, la maggioreimposta subita (vale a dire la differenza tra ilprelievo effettivamente subito e l’aliquota con-venzionale) non può essere recuperata attra-verso il credito d’imposta, bensì medianteun’istanza di rimborso da presentare alle Au-torità fiscali estere con le modalità e nei ter-mini stabiliti dalla relativa legislazione. Pertanto, nei casi in cui sia stata applicataun’aliquota in misura maggiore a quella con-venzionale, il contribuente può usufruire, pre-sentando la dichiarazione dei redditi, esclusi-vamente del credito d’imposta sulla base del-le aliquote convenzionali riportate nella tabel-la 10. Il calcolo del credito d’imposta spet-tante viene effettuato dal soggetto che prestal’assistenza fiscale.Nella documentazione da conservare a curadel contribuente, vanno specificati, in un’ap-posita distinta, oltre allo Stato o agli Stati este-ri di produzione dei redditi, anche le relativeimposte pagate all’estero in via definitiva.La certificazione degli utili e degli altri pro-venti equiparati può validamente sostituire lapredetta documentazione qualora in essa siariportata non solo l’imposta effettivamente su-bita in via definitiva, ma anche l’aliquota ditassazione nella misura convenzionale.

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

67

Utili provenienti da Paesi o territoriaventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioniintrodotte dalla recente riforma tributaria, gliutili provenienti da società residenti in Paesi eterritori a regime fiscale privilegiato concorro-no integralmente alla formazione del redditoimponibile, contrariamente alla generalitàdei casi in cui gli utili concorrono solo per il40 o il 49,72 per cento.Dal 1° gennaio 2006, devono essere indica-ti in dichiarazione anche gli utili e i proventidi natura non qualificata derivanti da stru-menti finanziari in società residenti in Paesi eterritori a regime fiscale privilegiato.Tuttavia, anche qualora la società emittente siaresidente in uno dei predetti Stati o territori gliutili di natura qualificata concorrono alla for-mazione del reddito per il 40 per cento se, tra-mite l’esercizio dell’interpello, sia stato dimo-strato il rispetto delle condizioni di cui alla let-tera c), comma 1, dell’articolo 87 del TUIR,vale a dire che dalle partecipazioni non siastato conseguito, sin dall’inizio del periodo dipossesso, l’effetto di localizzare i redditi in sta-ti o territori in cui sono sottoposti a regimi fisca-li privilegiati. Qualora oggetto dell’interpellocon esito favorevole siano invece dei proventirelativi ad utili e proventi di natura non qualifi-cata, si applicherà la ordinaria disciplina, conapplicazione della ritenuta a titolo di impostae tali proventi non concorreranno, quindi, allaformazione del reddito imponibile.

Attenzione: gli utili provenienti da soggettinon residenti non concorrono alla formazionedel reddito se sono gia stati imputati al socioresidente in Italia sulla base della normativaantielusiva sulle Società estere controllate (co-siddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001(cd. “black list”) individua i seguenti Stati o ter-ritori aventi un regime fiscale privilegiato:Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguil-la, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barba-dos, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Ci-pro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Is-sas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isoledel Canale), Herm (Isole del Canale), HongKong, Isola di Man, Isole Cayman, IsoleCook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Iso-le Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi,Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gil-bert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao,Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue,Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese,Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, SaintLucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena,Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapo-re, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.Il predetto decreto considera, inoltre, inclusitra i Paesi e i territori aventi un regime fiscaleprivilegiato, limitatamente ad alcune attività iseguenti Stati:1) Bahrein, con esclusione delle società che

svolgono attività di esplorazione, estrazio-ne e raffinazione nel settore petrolifero;

2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione dellesocietà operanti nei settori petrolifero e pe-trolchimico assoggettate ad imposta;

3) Principato di Monaco, con esclusione del-le società che realizzano almeno il 25%del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla pre-detta “black list” anche i seguenti Stati e terri-

tori, limitatamente ai soggetti e alle attivitàper ciascuno di essi indicate:1) Angola, con riferimento alle società pe-

trolifere che hanno ottenuto l’esenzionedall’Oil Income Tax, alle società che go-dono di esenzioni o riduzioni d’impostain settori fondamentali dell’economia an-golana e per gli investimenti previsti dalForeign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle internatio-nal business companies, esercenti le loroattività al di fuori del territorio di Antigua,quali quelle di cui all’International Busi-ness Corporation Act, n. 28 del 1982 esuccessive modifiche e integrazioni, non-ché con riferimento alle società che pro-ducono prodotti autorizzati, quali quellidi cui alla locale legge n. 18 del 1975e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud, con riferimento alle so-cietà che godono delle agevolazioni pre-viste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società icui proventi affluiscono da fonti estere,nonché con riferimento alle società eser-centi attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle internationalcompanies esercenti l’attività all’estero;

6) Ecuador, con riferimento alle società ope-ranti nelle Free Trade Zones che beneficia-no dell’esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società diproduzione per l’esportazione che usu-fruiscono dei benefici fiscali dell’ExportIndustry Encourage Act e alle società lo-calizzate nei territori individuati dal Ja-maica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società inse-diate nelle Export Processing Zones;

9) Lussemburgo, con riferimento alle societàholding di cui alla locale legge del 31luglio 1929;

10) Malta, con riferimento alle società i cuiproventi affluiscono da fonti estere, qualiquelle di cui al Malta Financial ServicesCentre Act, alle società di cui al MaltaMerchant Shipping Act e alle società dicui al Malta Freeport Act;

11) Mauritius, con riferimento alle società“certificate” che si occupano di serviziall’export, espansione industriale, gestio-ne turistica, costruzioni industriali e clini-che e che sono soggette a CorporateTax in misura ridotta, alle Off-shore Com-panies e alle International Companies;

12) Portorico, con riferimento alle societàesercenti attività bancarie ed alle societàpreviste dal Puerto Rico Tax IncentivesAct del 1988 o dal Puerto Rico TouristDevelopment Act del 1993;

13) Panama, con riferimento alle società i cuiproventi affluiscono da fonti estere, secon-do la legislazione di Panama, alle societàsituate nella Colon Free Zone e alle societàoperanti nelle Export Processing Zones;

14) Svizzera, con riferimento alle società nonsoggette alle imposte cantonali e munici-pali, quali le società holding, ausiliarie e“di domicilio”;

15) Uruguay, con riferimento alle società eser-centi attività bancarie e alle holding cheesercitano esclusivamente attività off-shore.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito deiterreni, se la coltura effettivamente praticata

non corrisponde a quella risultante dal cata-sto, i contribuenti devono determinare il red-dito dominicale e agrario applicando la tarif-fa d’estimo media attribuibile alla qualità dicoltura praticata nonché le deduzioni fuori ta-riffa. La tariffa media attribuibile alla qualitàdi coltura praticata è costituita dal rapportotra la somma delle tariffe imputate alle diver-se classi in cui è suddivisa la qualità di coltu-ra e il numero delle classi stesse. Per le qua-lità di coltura non censite nello stesso comuneo sezione censuaria si applicano le tariffemedie e le deduzioni fuori tariffa attribuite aterreni con le stesse qualità di coltura ubicatinel comune o sezione censuaria più vicinanell’ambito della stessa provincia. Se la coltu-ra praticata non trova riscontro nel quadro diqualificazione della provincia, si applica latariffa media della coltura del Comune o se-zione censuaria in cui i redditi sono compa-rabili per ammontare.La determinazione del reddito dominicale edagrario secondo le modalità sopra riportatedeve avvenire a partire:• dal periodo di imposta successivo a quello

in cui si sono verificate le variazioni di coltu-ra che hanno causato l’aumento del reddito;

• dal periodo di imposta in cui si sono verifi-cate le variazioni di coltura che hanno cau-sato la diminuzione del reddito, qualora ladenuncia della variazione all’ufficio delTerritorio (ex ufficio tecnico erariale) sia sta-ta presentata entro il termine previsto dallalegge, ovvero se la denuncia è presentatadopo il detto termine, dal periodo d’impo-sta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo didenunciare le variazioni dei redditi dominicalee agrario al competente ufficio del Territorio(ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaiodell’anno successivo a quello in cui si sono ve-rificate, indicando le particelle cui le variazionisi riferiscono e unendo la dimostrazione grafi-ca del frazionamento se le variazioni riguarda-no porzioni di particelle. In caso di omessadenuncia delle situazioni che danno luogo avariazioni in aumento del reddito dominicaledei terreni e del reddito agrario, si applicauna sanzione amministrativa pecuniaria da eu-ro 258,00 a euro 2.065,00.Se il terreno è dato in affitto per uso agricolola denuncia può essere presentata diretta-mente dall’affittuario.Tale denuncia di variazione colturale è sosti-tuita – per taluni contribuenti – dalla dichiara-zione sull’uso del terreno presentata all’AGEA(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) perla richiesta dei contributi agricoli CEE. Si pre-cisa che tale modalità operativa è limitata aicontribuenti che beneficiano dei suddetti con-tributi, tutti gli altri contribuenti devono presen-tare la denuncia di variazione colturale, appli-candosi in caso di inadempimento la sanzio-ne prevista (semprechè la variazione colturaledetermini un aumento di reddito).L’AGEA ha fornito all’Agenzia del Territorio idati acquisiti dalle dichiarazioni per l’anno2006 aggiornando la banca dati catastalecon l’attribuzione di una rendita coerente conla coltura effettivamente praticata. I redditi do-minicali e agrari così attribuiti e notificati (co-municato dell’Agenzia del Territorio pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007e pubblicizzato per i successivi 60 giornipresso i Comuni interessati dalle variazionicolturali, tramite gli uffici provinciali e sul sitoInternet dell’Agenzia del Territorio) produconoeffetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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Reddito (per scaglioni) Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi(per scaglioni) compresi negli scaglioni

fino a euro 15.000,00 23 23% sull’intero importo

oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00

oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00

oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00

oltre a euro 75.000,00 43 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

REDDITO (per scaglioni) ALIQUOTA IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI(per scaglioni) COMPRESI NEGLI SCAGLIONI

TABELLA 1 - CALCOLO DELL’IRPEF

TABELLA 2 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

TABELLA 3 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 20%

CODICE DESCRIZIONE

1 Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori2 Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica3 Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter)

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE1 Spese sanitarie2 Spese sanitarie per familiari non a carico3 Spese sanitarie per portatori di handicap4 Spese per veicoli per i portatori di handicap5 Spese per l’acquisto di cani guida6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la

rateizzazione nella precedente dichiarazione7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione

principale8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero

edilizio10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione

principale11 Interessi per prestiti o mutui agrari12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità

e non autosufficienza13 Spese per istruzione14 Spese funebri15 Spese per addetti all’assistenza personale16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine

ed altre strutture sportive)

17 Spese per intermediazione immobiliare18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti

universitari fuori sede19 Erogazioni liberali ai partiti politici

20 Erogazioni liberali alle ONLUS21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive

dilettantistiche22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di

promozione sociale24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura

Biennale di Venezia25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel

settore musicale29 Spese veterinarie30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai

soggetti ricosciuti sordi31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di

ogni ordine e grado32 Spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e

per la formazione33 Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi di

trasporto pubblico34 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli

anni di laurea dei familiari a carico 35 Spese per asili nido36 Altri oneri detraibili

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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N. FIGLI ETÀ FIGLIIMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO

(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)

1età inferiore a 3 anni

900 X (95.000 – reddito complessivo)95.000

età non inferiore a 3 anni800 X (95.000 – reddito complessivo)

95.000

2età inferiore a 3 anni

900 X (110.000 – reddito complessivo)110.000

età non inferiore a 3 anni800 X (110.000 – reddito complessivo)

110.000

3età inferiore a 3 anni

900 X (125.000 – reddito complessivo)125.000

età non inferiore a 3 anni800 X (125.000 – reddito complessivo)

125.000

4età inferiore a 3 anni

1.100 X (140.000 – reddito complessivo)140.000

età non inferiore a 3 anni1.000 X (140.000 – reddito complessivo)

140.000

5età inferiore a 3 anni

1.100 X (155.000 – reddito complessivo)155.000

età non inferiore a 3 anni1.000 X (155.000 – reddito complessivo)

155.000

oltre 5L’importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100o 1.000 a seconda dell’età)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.(2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap.(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (EURO)

non superiore a euro 15.000 800 – (110 X reddito complessivo) (2) (3)15.000

da euro 15.001 a euro 29.000 690

da euro 29.001 a euro 29.200 700

da euro 29.201 a euro 34.700 710

da euro 34.701 a euro 35.000 720

da euro 35.001 a euro 35.100 710

da euro 35.101 a euro 35.200 700

da euro 35.201 a euro 40.000 690

da euro 40.001 a euro 80.000690 X (80.000 – reddito complessivo)

40.000

oltre euro 80.000 0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

TABELLA 5 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

750 X (80.000 – reddito complessivo) (1)80.000

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

TABELLA 7 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)non superiore a euro 8.000 1.840 (3)

compreso tra euro 8.001 e 15.000 1.338 + 502 x (15.000 – reddito complessivo)7.000

compreso tra euro 15.001 e 55.000 1.338 x 55.000 – reddito complessivo (4)40.000

oltre euro 55.000 0(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380

euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.(4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:

10 – se supera 23.000 ma non 24.00020 – se supera 24.000 ma non 25.00030 – se supera 25.000 ma non 26.00040 – se supera 26.000 ma non 27.70025 – se supera 27.700 ma non 28.000

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell’anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allostesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Reddito complessivo (1) Importo detrazione (2)

non superiore a euro 7.500 1.725 (3)

compreso tra euro 7.501 e 15.000 1.255 + 470 x (15.000 – reddito complessivo)7.500

compreso tra euro 15.001 e 55.000 1.255 x 55.000 – reddito complessivo40.000

oltre euro 55.000 0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI

Reddito complessivo (1) Importo detrazione (2)

non superiore a euro 7.750 1.783 (3)

compreso tra euro 7.751 e 15.000 1.297 + 486 (15.000 – reddito complessivo)7.250

compreso tra euro 15.001 e 55.000 1.297 x 55.000 – reddito complessivo40.000

oltre euro 55.000 0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 9 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE (2)

non superiore a euro 4.800 1.104

compreso tra euro 4.801 e 55.000 1.104 x 55.000 – reddito complessivo50.200

oltre euro 55.000 0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

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Istruzioni per la compilazione - Appendice Modello 730

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TABELLA 10 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI ALIQUOTA MASSIMA PAESI ALIQUOTA MASSIMA

Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia,Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela

Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia,Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia,Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda,Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco,Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia,Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia

10%

15%

15-18% (1)

5-15% (2)

15-35% (3)

0-15% (4)

15-40% (5)

5-10% (6)

25%

20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.gov.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare “Fiscalità internazionale” e quindi “Convenzioni e accordi”).

(1) Il 18 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall’imposta pagata sugli utili onon corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(2) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i di-videndi e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.(4) Il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è pre-

vista imposizione in tutti gli altri casi.(5) Il 40 per cento del l’ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi

sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.(6) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede almeno il 25 per cento del capitale della società.

Costa d’Avorio

Emirati Arabi

Grecia

Malta

Mauritius

Georgia

India, Pakistan

Trinidad e Tobago

TABELLA 11 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI ....................................... 238AFGHANISTAN.................................. 002AJMAN............................................. 239ALBANIA........................................... 087ALGERIA............................................ 003AMERICAN SAMOA .......................... 148ANDORRA ........................................ 004ANGOLA .......................................... 133ANGUILLA ......................................... 209ANTARTIDE ........................................ 180ANTIGUA E BARBUDA ........................ 197ANTILLE OLANDESI ............................. 251ARABIA SAUDITA ................................ 005ARGENTINA...................................... 006ARMENIA.......................................... 266ARUBA.............................................. 212ASCENSION..................................... 227AUSTRALIA......................................... 007AUSTRIA............................................ 008AZERBAIGIAN.................................... 268AZZORRE ISOLE ................................. 234BAHAMAS ........................................ 160BAHRAIN .......................................... 169BANGLADESH ................................... 130BARBADOS ....................................... 118BELGIO............................................. 009BELIZE............................................... 198BENIN.............................................. 158BERMUDA ......................................... 207BHUTAN ........................................... 097BIELORUSSIA ..................................... 264BOLIVIA............................................. 010BOSNIA-ERZEGOVINA........................ 274BOTSWANA ..................................... 098BOUVET ISLAND ................................ 280BRASILE............................................. 011BRUNEI DARUSSALAM ........................ 125BULGARIA ......................................... 012BURKINA FASO.................................. 142BURUNDI .......................................... 025CAMBOGIA ...................................... 135CAMERUN........................................ 119CAMPIONE D'ITALIA ........................... 139CANADA.......................................... 013CANARIE ISOLE ................................. 100CAPO VERDE..................................... 188CAROLINE ISOLE................................ 256CAYMAN (ISOLE) ............................... 211CECA (REPUBBLICA)............................ 275CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)......... 143CEUTA .............................................. 246CHAFARINAS .................................... 230CHAGOS ISOLE................................. 255CHRISTMAS ISLAND ........................... 282CIAD ................................................ 144

MYANMAR........................................ 083NAMIBIA .......................................... 206NAURU............................................. 109NEPAL............................................... 115NICARAGUA ..................................... 047NIGER .............................................. 150NIGERIA ........................................... 117NIUE ................................................ 205NORFOLK ISLAND.............................. 285NORVEGIA ....................................... 048NUOVA CALEDONIA.......................... 253NUOVA ZELANDA.............................. 049OMAN............................................. 163PAESI BASSI ....................................... 050PAESI NON CLASSIFICATI.................... 799PAKISTAN.......................................... 036PALAU............................................... 216PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).... 279PANAMA .......................................... 051PAPUA NUOVA GUINEA ..................... 186PARAGUAY ........................................ 052PENON DE ALHUCEMAS .................... 232PENON DE VELEZ DE LA GOMERA....... 233PERÙ ................................................ 053PITCAIRN .......................................... 175POLINESIA FRANCESE ........................ 225POLONIA.......................................... 054PORTOGALLO.................................... 055PORTORICO...................................... 220PRINCIPATO DI MONACO .................. 091QATAR .............................................. 168RAS EL KAIMAH ................................. 242REGNO UNITO ................................. 031REUNION ......................................... 247ROMANIA......................................... 061RUANDA........................................... 151RUSSIA (FEDERAZIONE DI) ................... 262SAHARA OCCIDENTALE ...................... 166SAINT KITTS E NEVIS .......................... 195SAINT LUCIA ..................................... 199SAINT MARTIN SETTENTRIONALE......... 222SAINT-PIERRE E MIQUELON ................. 248SALOMONE ISOLE............................. 191SALVADOR......................................... 064SAMOA ........................................... 131SAN MARINO ................................... 037SAO TOME E PRINCIPE....................... 187SENEGAL.......................................... 152SEYCHELLES ...................................... 189SERBIA.............................................. 289SHARJAH........................................... 243SIERRA LEONE ................................... 153SINGAPORE ...................................... 147SIRIA................................................. 065SLOVACCA REPUBBLICA...................... 276

SLOVENIA......................................... 260SOMALIA .......................................... 066SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.. 283SPAGNA........................................... 067SRI LANKA......................................... 085ST. HELENA ....................................... 254ST. VINCENTE E LE GRENADINE .......... 196STATI UNITI D’AMERICA....................... 069SUDAFRICANA REPUBBLICA ................ 078SUDAN............................................. 070SURINAM.......................................... 124SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.... 286SVEZIA.............................................. 068SVIZZERA .......................................... 071SWAZILAND...................................... 138TAGIKISTAN....................................... 272TAIWAN ........................................... 022TANZANIA ........................................ 057TERRITORI FRANCESI DEL SUD .............. 183TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.... 245THAILANDIA ...................................... 072TIMOR EST ........................................ 287TOGO.............................................. 155TOKELAU .......................................... 236TONGA............................................ 162TRINIDAD E TOBAGO......................... 120TRISTAN DA CUNHA .......................... 229TUNISIA............................................ 075TURCHIA........................................... 076TURKMENISTAN................................. 273TURKS E CAICOS (ISOLE)..................... 210TUVALU ............................................. 193UCRAINA.......................................... 263UGANDA.......................................... 132UMM AL QAIWAIN ............................ 244UNGHERIA........................................ 077URUGUAY ......................................... 080UZBEKISTAN...................................... 271VANUATU.......................................... 121VENEZUELA....................................... 081VERGINI AMERICANE (ISOLE)............... 221VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) ............ 249VIETNAM .......................................... 062WAKE ISOLE...................................... 178WALLIS E FUTUNA.............................. 218YEMEN............................................. 042ZAMBIA ............................................ 058ZIMBABWE ....................................... 073

CILE.................................................. 015CINA REP. POP................................... 016CIPRO .............................................. 101CITTÀ DEL VATICANO ......................... 093CLIPPERTON ...................................... 223COCOS (KEELING) ISLAND ................. 281COLOMBIA ....................................... 017COMORE, ISOLE ............................... 176CONGO .......................................... 145CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)...... 018COOK ISOLE..................................... 237COREA DEL NORD ............................ 074COREA DEL SUD ................................ 084COSTA D'AVORIO .............................. 146COSTA RICA ..................................... 019CROAZIA .......................................... 261CUBA............................................... 020DANIMARCA..................................... 021DOMINICA ....................................... 192DOMINICANA (REPUBBLICA) ............... 063DUBAI............................................... 240ECUADOR......................................... 024EGITTO............................................. 023ERITREA............................................. 277ESTONIA .......................................... 257ETIOPIA............................................. 026FAEROER (ISOLE) ................................ 204FALKLAND (ISOLE)............................... 190FIJI, ISOLE .......................................... 161FILIPPINE ........................................... 027FINLANDIA........................................ 028FRANCIA .......................................... 029FUIJAYRAH......................................... 241GABON ........................................... 157GAMBIA ........................................... 164GEORGIA ......................................... 267GERMANIA ....................................... 094GHANA............................................ 112GIAMAICA........................................ 082GIAPPONE........................................ 088GIBILTERRA ........................................ 102GIBUTI .............................................. 113GIORDANIA ...................................... 122GOUGH........................................... 228GRECIA ............................................ 032GRENADA......................................... 156GROENLANDIA ................................. 200GUADALUPA...................................... 214GUAM.............................................. 154GUATEMALA...................................... 033GUAYANA FRANCESE ........................ 123GUERNSEY........................................ 201GUINEA ........................................... 137GUINEA BISSAU ................................ 185GUINEA EQUATORIALE ....................... 167

GUYANA .......................................... 159HAITI ................................................ 034HEARD AND MCDONALD ISLAND ....... 284HONDURAS ...................................... 035HONG KONG.................................. 103INDIA ............................................... 114INDONESIA ...................................... 129IRAN ................................................ 039IRAQ ................................................ 038IRLANDA ........................................... 040ISLANDA........................................... 041ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO ........ 252ISRAELE ............................................. 182JERSEY C.I. ........................................ 202KAZAKISTAN ..................................... 269KENYA.............................................. 116KIRGHIZISTAN ................................... 270KIRIBATI ............................................. 194KOSOVO.......................................... 291KUWAIT ............................................ 126LAOS................................................ 136LESOTHO.......................................... 089LETTONIA.......................................... 258LIBANO ............................................ 095LIBERIA.............................................. 044LIBIA ................................................. 045LIECHTENSTEIN ................................. 090LITUANIA........................................... 259LUSSEMBURGO ................................. 092MACAO ........................................... 059MACEDONIA .................................... 278MADAGASCAR.................................. 104MADEIRA .......................................... 235MALAWI ........................................... 056MALAYSIA ......................................... 106MALDIVE ........................................... 127MALI................................................. 149MALTA .............................................. 105MAN ISOLA ...................................... 203MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) .... 219MAROCCO....................................... 107MARSHALL (ISOLE) .............................. 217MARTINICA....................................... 213MAURITANIA ..................................... 141MAURITIUS ........................................ 128MAYOTTE.......................................... 226MELILLA ............................................. 231MESSICO ......................................... 046MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).......... 215MIDWAY ISOLE .................................. 177MOLDOVIA ....................................... 265MONGOLIA...................................... 110MONTENEGRO................................. 290MONTSERRAT.................................... 208MOZAMBICO ................................... 134

Page 72: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

A001 ABANO TERME PDA004 ABBADIA CERRETO LOA005 ABBADIA LARIANA LCA006 ABBADIA SAN SALVATORE SIA007 ABBASANTA ORA008 ABBATEGGIO PEA010 ABBIATEGRASSO MIA012 ABETONE PTA013 ABRIOLA PZA014 ACATE RGA015 ACCADIA FGA016 ACCEGLIO CNA017 ACCETTURA MTA018 ACCIANO AQA019 ACCUMOLI RIA020 ACERENZA PZA023 ACERNO SAA024 ACERRA NAA025 ACI BONACCORSI CTA026 ACI CASTELLO CTA027 ACI CATENA CTA029 ACI SANT'ANTONIO CTA028 ACIREALE CTA031 ACQUACANINA MCA032 ACQUAFONDATA FRA033 ACQUAFORMOSA CSA034 ACQUAFREDDA BSA035 ACQUALAGNA PUA039 ACQUANEGRA CREMONESE CRA038 ACQUANEGRA SUL CHIESE MNA040 ACQUAPENDENTE VTA041 ACQUAPPESA CSA042 ACQUARICA DEL CAPO LEA043 ACQUARO VVA044 ACQUASANTA TERME APA045 ACQUASPARTA TRA050 ACQUAVIVA COLLECROCE CBA051 ACQUAVIVA D'ISERNIA ISA048 ACQUAVIVA DELLE FONTI BAA047 ACQUAVIVA PICENA APA049 ACQUAVIVA PLATANI CLM211 ACQUEDOLCI MEA052 ACQUI TERME ALA053 ACRI CSA054 ACUTO FRA055 ADELFIA BAA056 ADRANO CTA057 ADRARA SAN MARTINO BGA058 ADRARA SAN ROCCO BGA059 ADRIA ROA060 ADRO BSA061 AFFI VRA062 AFFILE RMA064 AFRAGOLA NAA065 AFRICO RCA067 AGAZZANO PCA068 AGEROLA NAA069 AGGIUS OTA070 AGIRA ENA071 AGLIANA PTA072 AGLIANO TERME ATA074 AGLIE' TOH848 AGLIENTU OTA075 AGNA PDA076 AGNADELLO CRA077 AGNANA CALABRA RCA080 AGNONE ISA082 AGNOSINE BSA083 AGORDO BLA084 AGOSTA RMA085 AGRA VAA087 AGRATE BRIANZA MBA088 AGRATE CONTURBIA NOA089 AGRIGENTO AGA091 AGROPOLI SAA092 AGUGLIANO ANA093 AGUGLIARO VIA096 AICURZIO MBA097 AIDOMAGGIORE ORA098 AIDONE ENA100 AIELLI AQA102 AIELLO CALABRO CSA103 AIELLO DEL FRIULI UDA101 AIELLO DEL SABATO AVA105 AIETA CSA106 AILANO CEA107 AILOCHE BIA109 AIRASCA TOA110 AIROLA BNA111 AIROLE IMA112 AIRUNO LCA113 AISONE CNA116 ALA TNA117 ALA DI STURA TOA115 ALA' DEI SARDI OTA118 ALAGNA PVA119 ALAGNA VALSESIA VCA120 ALANNO PEA121 ALANO DI PIAVE BLA122 ALASSIO SVA123 ALATRI FRA124 ALBA CNA125 ALBA ADRIATICA TEA126 ALBAGIARA ORA127 ALBAIRATE MIA128 ALBANELLA SAA131 ALBANO DI LUCANIA PZA132 ALBANO LAZIALE RMA129 ALBANO SANT'ALESSANDRO BGA130 ALBANO VERCELLESE VCA134 ALBAREDO ARNABOLDI PVA137 ALBAREDO D'ADIGE VRA135 ALBAREDO PER SAN MARCO SOA138 ALBARETO PRA139 ALBARETTO DELLA TORRE CNA143 ALBAVILLA COA145 ALBENGA SVA146 ALBERA LIGURE ALA149 ALBEROBELLO BAA150 ALBERONA FGA153 ALBESE CON CASSANO COA154 ALBETTONE VIA155 ALBI CZA158 ALBIANO TNA157 ALBIANO D'IVREA TOA159 ALBIATE MBA160 ALBIDONA CSA161 ALBIGNASEGO PDA162 ALBINEA REA163 ALBINO BGA164 ALBIOLO COA166 ALBISOLA SUPERIORE SVA165 ALBISSOLA MARINA SVA167 ALBIZZATE VAA171 ALBONESE PVA172 ALBOSAGGIA SOA173 ALBUGNANO ATA175 ALBUZZANO PVA176 ALCAMO TP

A177 ALCARA LI FUSI MEA178 ALDENO TNA179 ALDINO - ALDEIN. BZA180 ALES ORA182 ALESSANDRIA ALA183 ALESSANDRIA DEL CARRETTO CSA181 ALESSANDRIA DELLA ROCCA AGA184 ALESSANO LEA185 ALEZIO LEA186 ALFANO SAA187 ALFEDENA AQA188 ALFIANELLO BSA189 ALFIANO NATTA ALA191 ALFONSINE RAA192 ALGHERO SSA193 ALGUA BGA194 ALI' MEA201 ALI' TERME MEA195 ALIA PAA196 ALIANO MTA197 ALICE BEL COLLE ALA198 ALICE CASTELLO VCA199 ALICE SUPERIORE TOA200 ALIFE CEA202 ALIMENA PAA203 ALIMINUSA PAA204 ALLAI ORA206 ALLEGHE BLA205 ALLEIN AOA207 ALLERONA TRA208 ALLISTE LEA210 ALLUMIERE RMA211 ALLUVIONI CAMBIO' ALA214 ALME' BGA216 ALMENNO SAN BARTOLOMEO BGA217 ALMENNO SAN SALVATORE BGA218 ALMESE TOA220 ALONTE VIA221 ALPETTE TOA222 ALPIGNANO TOA223 ALSENO PCA224 ALSERIO COA225 ALTAMURA BAA226 ALTARE SVA228 ALTAVILLA IRPINA AVA229 ALTAVILLA MILICIA PAA227 ALTAVILLA MONFERRATO ALA230 ALTAVILLA SILENTINA SAA231 ALTAVILLA VICENTINA VIA233 ALTIDONA FMA234 ALTILIA CSA235 ALTINO CHA236 ALTISSIMO VIA237 ALTIVOLE TVA238 ALTO CNA239 ALTOFONTE PAA240 ALTOMONTE CSA241 ALTOPASCIO LUA242 ALVIANO TRA243 ALVIGNANO CEA244 ALVITO FRA246 ALZANO LOMBARDO BGA245 ALZANO SCRIVIA ALA249 ALZATE BRIANZA COA251 AMALFI SAA252 AMANDOLA FMA253 AMANTEA CSA254 AMARO UDA255 AMARONI CZA256 AMASENO FRA257 AMATO CZA258 AMATRICE RIA259 AMBIVERE BGA260 AMBLAR TNA261 AMEGLIA SPA262 AMELIA TRA263 AMENDOLARA CSA264 AMENO NOA265 AMOROSI BNA267 AMPEZZO UDA268 ANACAPRI NAA269 ANAGNI FRA270 ANCARANO TEA271 ANCONA ANA272 ANDALI CZA274 ANDALO TNA273 ANDALO VALTELLINO SOA275 ANDEZENO TOA278 ANDORA SVA280 ANDORNO MICCA BIA281 ANDRANO LEA282 ANDRATE TOA283 ANDREIS PNA284 ANDRETTA AVA285 ANDRIA BTA286 ANDRIANO - ANDRIAN. BZA287 ANELA SSA288 ANFO BSA290 ANGERA VAA291 ANGHIARI ARA292 ANGIARI VRA293 ANGOLO TERME BSA294 ANGRI SAA295 ANGROGNA TOA297 ANGUILLARA SABAZIA RMA296 ANGUILLARA VENETA PDA299 ANNICCO CRA301 ANNONE DI BRIANZA LCA302 ANNONE VENETO VEA303 ANOIA RCA304 ANTEGNATE BGA306 ANTERIVO - ALTREI. BZA305 ANTEY-SAINT-ANDRE' AOA309 ANTICOLI CORRADO RMA312 ANTIGNANO ATA313 ANTILLO MEA314 ANTONIMINA RCA315 ANTRODOCO RIA317 ANTRONA SCHIERANCO VBA318 ANVERSA DEGLI ABRUZZI AQA319 ANZANO DEL PARCO COA320 ANZANO DI PUGLIA FGA321 ANZI PZA323 ANZIO RMA325 ANZOLA D'OSSOLA VBA324 ANZOLA DELL'EMILIA BOA326 AOSTA AOA327 APECCHIO PUA328 APICE BNA329 APIRO MCA330 APOLLOSA BNA333 APPIANO GENTILE COA332 APPIANO SULLA STRADA

DEL VINO - EPPAN AN DER. BZA334 APPIGNANO MCA335 APPIGNANO DEL TRONTO APA337 APRICA SOA338 APRICALE IMA339 APRICENA FG

A340 APRIGLIANO CSA341 APRILIA LTA343 AQUARA SAA344 AQUILA D'ARROSCIA IMA346 AQUILEIA UDA347 AQUILONIA AVA348 AQUINO FRA350 ARADEO LEA351 ARAGONA AGA352 ARAMENGO ATA354 ARBA PNA357 ARBOREA ORA358 ARBORIO VCA359 ARBUS VSA360 ARCADE TVA363 ARCE FRA365 ARCENE BGA366 ARCEVIA ANA367 ARCHI CHA369 ARCIDOSSO GRA370 ARCINAZZO ROMANO RMA371 ARCISATE VAA372 ARCO TNA373 ARCOLA SPA374 ARCOLE VRA375 ARCONATE MIA376 ARCORE MBA377 ARCUGNANO VIA379 ARDARA SSA380 ARDAULI ORM213 ARDEA RMA382 ARDENNO SOA383 ARDESIO BGA385 ARDORE RCA386 ARENA VVA387 ARENA PO PVA388 ARENZANO GEA389 ARESE MIA390 AREZZO ARA391 ARGEGNO COA392 ARGELATO BOA393 ARGENTA FEA394 ARGENTERA CNA396 ARGUELLO CNA397 ARGUSTO CZA398 ARI CHA399 ARIANO IRPINO AVA400 ARIANO NEL POLESINE ROA401 ARICCIA RMA402 ARIELLI CHA403 ARIENZO CEA405 ARIGNANO TOA407 ARITZO NUA409 ARIZZANO VBA412 ARLENA DI CASTRO VTA413 ARLUNO MIA414 ARMENO NOA415 ARMENTO PZA418 ARMO IMA419 ARMUNGIA CAA424 ARNAD AOA421 ARNARA FRA422 ARNASCO SVA425 ARNESANO LEA427 AROLA VBA429 ARONA NOA430 AROSIO COA431 ARPAIA BNA432 ARPAISE BNA433 ARPINO FRA434 ARQUA' PETRARCA PDA435 ARQUA' POLESINE ROA437 ARQUATA DEL TRONTO APA436 ARQUATA SCRIVIA ALA438 ARRE PDA439 ARRONE TRA441 ARSAGO SEPRIO VAA443 ARSIE' BLA444 ARSIERO VIA445 ARSITA TEA446 ARSOLI RMA447 ARTA TERME UDA448 ARTEGNA UDA449 ARTENA RMA451 ARTOGNE BSA452 ARVIER AOA453 ARZACHENA OTA440 ARZAGO D'ADDA BGA454 ARZANA OGA455 ARZANO NAA456 ARZENE PNA458 ARZERGRANDE PDA459 ARZIGNANO VIA460 ASCEA SAA461 ASCIANO SIA462 ASCOLI PICENO APA463 ASCOLI SATRIANO FGA464 ASCREA RIA465 ASIAGO VIA467 ASIGLIANO VENETO VIA466 ASIGLIANO VERCELLESE VCA470 ASOLA MNA471 ASOLO TVA473 ASSAGO MIA474 ASSEMINI CAA475 ASSISI PGA476 ASSO COA477 ASSOLO ORA478 ASSORO ENA479 ASTI ATA480 ASUNI ORA481 ATELETA AQA482 ATELLA PZA484 ATENA LUCANA SAA485 ATESSA CHA486 ATINA FRA487 ATRANI SAA488 ATRI TEA489 ATRIPALDA AVA490 ATTIGLIANO TRA491 ATTIMIS UDA492 ATZARA NUA493 AUDITORE PUA494 AUGUSTA SRA495 AULETTA SAA496 AULLA MSA497 AURANO VBA499 AURIGO IMA501 AURONZO DI CADORE BLA502 AUSONIA FRA503 AUSTIS NUA506 AVEGNO GEA507 AVELENGO - HAFLING. BZA508 AVELLA AVA509 AVELLINO AVA511 AVERARA BGA512 AVERSA CEA514 AVETRANA TAA515 AVEZZANO AQ

A516 AVIANO PNA517 AVIATICO BGA518 AVIGLIANA TOA519 AVIGLIANO PZM258 AVIGLIANO UMBRO TRA520 AVIO TNA521 AVISE AOA522 AVOLA SRA523 AVOLASCA ALA094 AYAS AOA108 AYMAVILLES AOA525 AZEGLIO TOA526 AZZANELLO CRA527 AZZANO D'ASTI ATA530 AZZANO DECIMO PNA529 AZZANO MELLA BSA528 AZZANO SAN PAOLO BGA531 AZZATE VAA532 AZZIO VAA533 AZZONE BGA534 BACENO VBA535 BACOLI NAA536 BADALUCCO IMM214 BADESI OTA537 BADIA - ABTEI. BZA540 BADIA CALAVENA VRA538 BADIA PAVESE PVA539 BADIA POLESINE ROA541 BADIA TEDALDA ARA542 BADOLATO CZA544 BAGALADI RCA546 BAGHERIA PAA547 BAGNACAVALLO RAA552 BAGNARA CALABRA RCA551 BAGNARA DI ROMAGNA RAA550 BAGNARIA PVA553 BAGNARIA ARSA UDA555 BAGNASCO CNA557 BAGNATICA BGA560 BAGNI DI LUCCA LUA564 BAGNO A RIPOLI FIA565 BAGNO DI ROMAGNA FCA567 BAGNOLI DEL TRIGNO ISA568 BAGNOLI DI SOPRA PDA566 BAGNOLI IRPINO AVA570 BAGNOLO CREMASCO CRA572 BAGNOLO DEL SALENTO LEA574 BAGNOLO DI PO ROA573 BAGNOLO IN PIANO REA569 BAGNOLO MELLA BSA571 BAGNOLO PIEMONTE CNA575 BAGNOLO SAN VITO MNA576 BAGNONE MSA577 BAGNOREGIO VTA578 BAGOLINO BSA579 BAIA E LATINA CEA580 BAIANO AVA581 BAIARDO IMA584 BAIRO TOA586 BAISO REA587 BALANGERO TOA588 BALDICHIERI D'ASTI ATA590 BALDISSERO CANAVESE TOA589 BALDISSERO D'ALBA CNA591 BALDISSERO TORINESE TOA592 BALESTRATE PAA593 BALESTRINO SVA594 BALLABIO LCA597 BALLAO CAA599 BALME TOA600 BALMUCCIA VCA601 BALOCCO VCA603 BALSORANO AQA604 BALVANO PZA605 BALZOLA ALA606 BANARI SSA607 BANCHETTE TOA610 BANNIO ANZINO VBA612 BANZI PZA613 BAONE PDA614 BARADILI ORA615 BARAGIANO PZA616 BARANELLO CBA617 BARANO D'ISCHIA NAA618 BARANZATE MIA619 BARASSO VAA621 BARATILI SAN PIETRO ORA625 BARBANIA TOA626 BARBARA ANA628 BARBARANO ROMANO VTA627 BARBARANO VICENTINO VIA629 BARBARESCO CNA630 BARBARIGA BSA631 BARBATA BGA632 BARBERINO DI MUGELLO FIA633 BARBERINO VAL D'ELSA FIA634 BARBIANELLO PVA635 BARBIANO - BARBIAN. BZA637 BARBONA PDA638 BARCELLONA POZZO DI GOTTO MEA639 BARCHI PUA640 BARCIS PNA643 BARD AOA645 BARDELLO VAA646 BARDI PRA647 BARDINETO SVA650 BARDOLINO VRA651 BARDONECCHIA TOA652 BAREGGIO MIA653 BARENGO NOA655 BARESSA ORA656 BARETE AQA657 BARGA LUA658 BARGAGLI GEA660 BARGE CNA661 BARGHE BSA662 BARI BAA663 BARI SARDO OGA664 BARIANO BGA665 BARICELLA BOA666 BARILE PZA667 BARISCIANO AQA668 BARLASSINA MBA669 BARLETTA BTA670 BARNI COA671 BAROLO CNA673 BARONE CANAVESE TOA674 BARONISSI SAA676 BARRAFRANCA ENA677 BARRALI CAA678 BARREA AQA681 BARUMINI VSA683 BARZAGO LCA684 BARZANA BGA686 BARZANO' LCA687 BARZIO LCA689 BASALUZZO ALA690 BASCAPE' PVA691 BASCHI TR

A692 BASCIANO TEA694 BASELGA DI PINE' TNA696 BASELICE BNA697 BASIANO MIA698 BASICO' MEA699 BASIGLIO MIA700 BASILIANO UDA702 BASSANO BRESCIANO BSA703 BASSANO DEL GRAPPA VIA706 BASSANO IN TEVERINA VTA704 BASSANO ROMANO VTA707 BASSIANO LTA708 BASSIGNANA ALA709 BASTIA MONDOVI' CNA710 BASTIA UMBRA PGA711 BASTIDA DE' DOSSI PVA712 BASTIDA PANCARANA PVA713 BASTIGLIA MOA714 BATTAGLIA TERME PDA716 BATTIFOLLO CNA717 BATTIPAGLIA SAA718 BATTUDA PVA719 BAUCINA PAA721 BAULADU ORA722 BAUNEI OGA725 BAVENO VBA726 BAZZANO BOA728 BEDERO VALCUVIA VAA729 BEDIZZOLE BSA730 BEDOLLO TNA731 BEDONIA PRA732 BEDULITA BGA733 BEE VBA734 BEINASCO TOA735 BEINETTE CNA736 BELCASTRO CZA737 BELFIORE VRA740 BELFORTE ALL'ISAURO PUA739 BELFORTE DEL CHIENTI MCA738 BELFORTE MONFERRATO ALA741 BELGIOIOSO PVA742 BELGIRATE VBA743 BELLA PZA744 BELLAGIO COA745 BELLANO LCA746 BELLANTE TEA747 BELLARIA-IGEA MARINA RNA749 BELLEGRA RMA750 BELLINO CNA751 BELLINZAGO LOMBARDO MIA752 BELLINZAGO NOVARESE NOM294 BELLIZZI SAA755 BELLONA CEA756 BELLOSGUARDO SAA757 BELLUNO BLA759 BELLUSCO MBA762 BELMONTE CALABRO CSA763 BELMONTE CASTELLO FRA761 BELMONTE DEL SANNIO ISA765 BELMONTE IN SABINA RIA764 BELMONTE MEZZAGNO PAA760 BELMONTE PICENO FMA766 BELPASSO CTA768 BELSITO CSA772 BELVEDERE DI SPINELLO KRA774 BELVEDERE LANGHE CNA773 BELVEDERE MARITTIMO CSA769 BELVEDERE OSTRENSE ANA770 BELVEGLIO ATA776 BELVI NUA777 BEMA SOA778 BENE LARIO COA779 BENE VAGIENNA CNA780 BENESTARE RCA781 BENETUTTI SSA782 BENEVELLO CNA783 BENEVENTO BNA784 BENNA BIA785 BENTIVOGLIO BOA786 BERBENNO BGA787 BERBENNO DI VALTELLINA SOA788 BERCETO PRA789 BERCHIDDA OTA791 BEREGAZZO CON FIGLIARO COA792 BEREGUARDO PVA793 BERGAMASCO ALA794 BERGAMO BGA795 BERGANTINO ROA796 BERGEGGI SVA798 BERGOLO CNA799 BERLINGO BSA801 BERNALDA MTA802 BERNAREGGIO MBA804 BERNATE TICINO MIA805 BERNEZZO CNA806 BERRA FEA808 BERSONE TNA809 BERTINORO FCA810 BERTIOLO UDA811 BERTONICO LOA812 BERZANO DI SAN PIETRO ATA813 BERZANO DI TORTONA ALA816 BERZO DEMO BSA817 BERZO INFERIORE BSA815 BERZO SAN FERMO BGA818 BESANA IN BRIANZA MBA819 BESANO VAA820 BESATE MIA821 BESENELLO TNA823 BESENZONE PCA825 BESNATE VAA826 BESOZZO VAA827 BESSUDE SSA831 BETTOLA PCA832 BETTONA PGA834 BEURA-CARDEZZA VBA835 BEVAGNA PGA836 BEVERINO SPA837 BEVILACQUA VRA839 BEZZECCA TNA841 BIANCAVILLA CTA842 BIANCHI CSA843 BIANCO RCA844 BIANDRATE NOA845 BIANDRONNO VAA846 BIANZANO BGA847 BIANZE' VCA848 BIANZONE SOA849 BIASSONO MBA850 BIBBIANO REA851 BIBBIENA ARA852 BIBBONA LIA853 BIBIANA TOA854 BICCARI FGA855 BICINICCO UDA856 BIDONI' ORA859 BIELLA BIA861 BIENNO BSA863 BIENO TN

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- I -

CODICI CATASTALI COMUNALI

Page 73: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

A864 BIENTINA PIA866 BIGARELLO MNA870 BINAGO COA872 BINASCO MIA874 BINETTO BAA876 BIOGLIO BIA877 BIONAZ AOA878 BIONE BSA880 BIRORI NUA881 BISACCIA AVA882 BISACQUINO PAA883 BISCEGLIE BTA884 BISEGNA AQA885 BISENTI TEA887 BISIGNANO CSA889 BISTAGNO ALA891 BISUSCHIO VAA892 BITETTO BAA893 BITONTO BAA894 BITRITTO BAA895 BITTI NUA896 BIVONA AGA897 BIVONGI RCA898 BIZZARONE COA901 BLEGGIO INFERIORE TNA902 BLEGGIO SUPERIORE TNA903 BLELLO BGA857 BLERA VTA904 BLESSAGNO COA905 BLEVIO COM268 BLUFI PAA906 BOARA PISANI PDA909 BOBBIO PCA910 BOBBIO PELLICE TOA911 BOCA NOA912 BOCCHIGLIERO CSA914 BOCCIOLETO VCA916 BOCENAGO TNA918 BODIO LOMNAGO VAA919 BOFFALORA D'ADDA LOA920 BOFFALORA SOPRA TICINO MIA922 BOGLIASCO GEA925 BOGNANCO VBA929 BOGOGNO NOA930 BOIANO CBA931 BOISSANO SVA932 BOLANO SPA933 BOLBENO TNA937 BOLGARE BGA940 BOLLATE MIA941 BOLLENGO TOA944 BOLOGNA BOA945 BOLOGNANO PEA946 BOLOGNETTA PAA947 BOLOGNOLA MCA948 BOLOTANA NUA949 BOLSENA VTA950 BOLTIERE BGA952 BOLZANO - BOZEN BZA953 BOLZANO NOVARESE NOA954 BOLZANO VICENTINO VIA955 BOMARZO VTA956 BOMBA CHA957 BOMPENSIERE CLA958 BOMPIETRO PAA959 BOMPORTO MOA960 BONARCADO ORA961 BONASSOLA SPA963 BONATE SOPRA BGA962 BONATE SOTTO BGA964 BONAVIGO VRA965 BONDENO FEA967 BONDO TNA968 BONDONE TNA970 BONEA BNA971 BONEFRO CBA972 BONEMERSE CRA973 BONIFATI CSA975 BONITO AVA976 BONNANARO SSA977 BONO SSA978 BONORVA SSA979 BONVICINO CNA981 BORBONA RIA982 BORCA DI CADORE BLA983 BORDANO UDA984 BORDIGHERA IMA986 BORDOLANO CRA987 BORE PRA988 BORETTO REA989 BORGARELLO PVA990 BORGARO TORINESE TOA991 BORGETTO PAA993 BORGHETTO D'ARROSCIA IMA998 BORGHETTO DI BORBERA ALA992 BORGHETTO DI VARA SPA995 BORGHETTO LODIGIANO LOA999 BORGHETTO SANTO SPIRITO SVB001 BORGHI FCB002 BORGIA CZB003 BORGIALLO TOB005 BORGIO VEREZZI SVB007 BORGO A MOZZANO LUB009 BORGO D'ALE VCB010 BORGO DI TERZO BGB026 BORGO PACE PUB028 BORGO PRIOLO PVB033 BORGO SAN DALMAZZO CNB035 BORGO SAN GIACOMO BSB017 BORGO SAN GIOVANNI LOB036 BORGO SAN LORENZO FIB037 BORGO SAN MARTINO ALB038 BORGO SAN SIRO PVB043 BORGO TICINO NOB044 BORGO TOSSIGNANO BOB042 BORGO VAL DI TARO PRB006 BORGO VALSUGANA TNA996 BORGO VELINO RIB046 BORGO VERCELLI VCB011 BORGOFORTE MNB015 BORGOFRANCO D'IVREA TOB013 BORGOFRANCO SUL PO MNB016 BORGOLAVEZZARO NOB018 BORGOMALE CNB019 BORGOMANERO NOB020 BORGOMARO IMB021 BORGOMASINO TOB024 BORGONE SUSA TOB025 BORGONOVO VAL TIDONE PCB029 BORGORATTO ALESSANDRINO ALB030 BORGORATTO MORMOROLO PVB031 BORGORICCO PDB008 BORGOROSE RIB040 BORGOSATOLLO BSB041 BORGOSESIA VCB048 BORMIDA SVB049 BORMIO SOB051 BORNASCO PVB054 BORNO BS

B055 BORONEDDU ORB056 BORORE NUB057 BORRELLO CHB058 BORRIANA BIB061 BORSO DEL GRAPPA TVB062 BORTIGALI NUB063 BORTIGIADAS OTB064 BORUTTA SSB067 BORZONASCA GEB068 BOSA ORB069 BOSARO ROB070 BOSCHI SANT'ANNA VRB073 BOSCO CHIESANUOVA VRB071 BOSCO MARENGO ALB075 BOSCONERO TOB076 BOSCOREALE NAB077 BOSCOTRECASE NAB078 BOSENTINO TNB079 BOSIA CNB080 BOSIO ALB081 BOSISIO PARINI LCB082 BOSNASCO PVB083 BOSSICO BGB084 BOSSOLASCO CNB085 BOTRICELLO CZB086 BOTRUGNO LEB088 BOTTANUCO BGB091 BOTTICINO BSB094 BOTTIDDA SSB097 BOVA RCB099 BOVA MARINA RCB098 BOVALINO RCB100 BOVEGNO BSB101 BOVES CNB102 BOVEZZO BSA720 BOVILLE ERNICA FRB104 BOVINO FGB105 BOVISIO-MASCIAGO MBB106 BOVOLENTA PDB107 BOVOLONE VRB109 BOZZOLE ALB110 BOZZOLO MNB111 BRA CNB112 BRACCA BGB114 BRACCIANO RMB115 BRACIGLIANO SAB116 BRAIES PRAGS. BZB117 BRALLO DI PREGOLA PVB118 BRANCALEONE RCB120 BRANDICO BSB121 BRANDIZZO TOB123 BRANZI BGB124 BRAONE BSB126 BREBBIA VAB128 BREDA DI PIAVE TVB131 BREGANO VAB132 BREGANZE VIB134 BREGNANO COB135 BREGUZZO TNB136 BREIA VCB137 BREMBATE BGB138 BREMBATE DI SOPRA BGB140 BREMBILLA BGB141 BREMBIO LOB142 BREME PVB143 BRENDOLA VIB144 BRENNA COB145 BRENNERO - BRENNER. BZB149 BRENO BSB150 BRENTA VAB152 BRENTINO BELLUNO VRB153 BRENTONICO TNB154 BRENZONE VRB156 BRESCELLO REB157 BRESCIA BSB158 BRESIMO TNB159 BRESSANA BOTTARONE PVB160 BRESSANONE - BRIXEN. BZB161 BRESSANVIDO VIB162 BRESSO MIB165 BREZ TNB166 BREZZO DI BEDERO VAB167 BRIAGLIA CNB169 BRIATICO VVB171 BRICHERASIO TOB172 BRIENNO COB173 BRIENZA PZB175 BRIGA ALTA CNB176 BRIGA NOVARESE NOB178 BRIGNANO GERA D'ADDA BGB179 BRIGNANO-FRASCATA ALB180 BRINDISI BRB181 BRINDISI MONTAGNA PZB182 BRINZIO VAB183 BRIONA NOB184 BRIONE BSB185 BRIONE TNB187 BRIOSCO MBB188 BRISIGHELLA RAB191 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA VAB192 BRISSOGNE AOB193 BRITTOLI PEB194 BRIVIO LCB195 BROCCOSTELLA FRB196 BROGLIANO VIB197 BROGNATURO VVB198 BROLO MEB200 BRONDELLO CNB201 BRONI PVB202 BRONTE CTB203 BRONZOLO - BRANZOLL. BZB204 BROSSASCO CNB205 BROSSO TOB207 BROVELLO-CARPUGNINO VBB209 BROZOLO TOB212 BRUGHERIO MBB213 BRUGINE PDB214 BRUGNATO SPB215 BRUGNERA PNB216 BRUINO TOB217 BRUMANO BGB218 BRUNATE COB219 BRUNELLO VAB220 BRUNICO - BRUNECK. BZB221 BRUNO ATB223 BRUSAPORTO BGB225 BRUSASCO TOB227 BRUSCIANO NAB228 BRUSIMPIANO VAB229 BRUSNENGO BIB230 BRUSSON AOB232 BRUZOLO TOB234 BRUZZANO ZEFFIRIO RCB235 BUBBIANO MIB236 BUBBIO ATB237 BUCCHERI SRB238 BUCCHIANICO CHB239 BUCCIANO BNB240 BUCCINASCO MI

B242 BUCCINO SAB243 BUCINE ARB246 BUDDUSO' OTB247 BUDOIA PNB248 BUDONI OTB249 BUDRIO BOB250 BUGGERRU CIB251 BUGGIANO PTB255 BUGLIO IN MONTE SOB256 BUGNARA AQB258 BUGUGGIATE VAB259 BUJA UDB261 BULCIAGO LCB262 BULGAROGRASSO COB264 BULTEI SSB265 BULZI SSB266 BUONABITACOLO SAB267 BUONALBERGO BNB269 BUONCONVENTO SIB270 BUONVICINO CSB272 BURAGO DI MOLGORA MBB274 BURCEI CAB275 BURGIO AGB276 BURGOS SSB278 BURIASCO TOB279 BUROLO TOB280 BURONZO VCB281 BUSACHI ORB282 BUSALLA GEB283 BUSANA REB284 BUSANO TOB285 BUSCA CNB286 BUSCATE MIB287 BUSCEMI SRB288 BUSETO PALIZZOLO TPB289 BUSNAGO MIB292 BUSSERO MIB293 BUSSETO PRB294 BUSSI SUL TIRINO PEB295 BUSSO CBB296 BUSSOLENGO VRB297 BUSSOLENO TOB300 BUSTO ARSIZIO VAB301 BUSTO GAROLFO MIB302 BUTERA CLB303 BUTI PIB304 BUTTAPIETRA VRB305 BUTTIGLIERA ALTA TOB306 BUTTIGLIERA D'ASTI ATB309 BUTTRIO UDB320 CA' D'ANDREA CRB311 CABELLA LIGURE ALB313 CABIATE COB314 CABRAS ORB315 CACCAMO PAB319 CACCURI KRB326 CADEGLIANO-VICONAGO VAB328 CADELBOSCO DI SOPRA REB332 CADEO PCB335 CADERZONE TNB345 CADONEGHE PDB346 CADORAGO COB347 CADREZZATE VAB349 CAERANO DI SAN MARCO TVB350 CAFASSE TOB351 CAGGIANO SAB352 CAGLI PUB354 CAGLIARI CAB355 CAGLIO COB358 CAGNANO AMITERNO AQB357 CAGNANO VARANO FGB359 CAGNO COB360 CAGNO' TNB361 CAIANELLO CEB362 CAIAZZO CEB364 CAINES - KUENS. BZB365 CAINO BSB366 CAIOLO SOB367 CAIRANO AVB368 CAIRATE VAB369 CAIRO MONTENOTTE SVB371 CAIVANO NAB374 CALABRITTO AVB375 CALALZO DI CADORE BLB376 CALAMANDRANA ATB377 CALAMONACI AGB378 CALANGIANUS OTB379 CALANNA RCB380 CALASCA-CASTIGLIONE VBB381 CALASCIBETTA ENB382 CALASCIO AQB383 CALASETTA CIB384 CALATABIANO CTB385 CALATAFIMI SEGESTA TPB386 CALAVINO TNB388 CALCATA VTB389 CALCERANICA AL LAGO TNB390 CALCI PIB391 CALCIANO MTB392 CALCINAIA PIB393 CALCINATE BGB394 CALCINATO BSB395 CALCIO BGB396 CALCO LCB397 CALDARO SULLA STRADA

DEL VINO - KALTERN AN DE. BZB398 CALDAROLA MCB399 CALDERARA DI RENO BOB400 CALDES TNB402 CALDIERO VRB403 CALDOGNO VIB404 CALDONAZZO TNB405 CALENDASCO PCB406 CALENZANO FIB408 CALESTANO PRB410 CALICE AL CORNOVIGLIO SPB409 CALICE LIGURE SVB413 CALIMERA LEB415 CALITRI AVB416 CALIZZANO SVB417 CALLABIANA BIB418 CALLIANO ATB419 CALLIANO TNB423 CALOLZIOCORTE LCB424 CALOPEZZATI CSB425 CALOSSO ATB426 CALOVETO CSB427 CALTABELLOTTA AGB428 CALTAGIRONE CTB429 CALTANISSETTA CLB430 CALTAVUTURO PAB431 CALTIGNAGA NOB432 CALTO ROB433 CALTRANO VIB434 CALUSCO D'ADDA BGB435 CALUSO TOB436 CALVAGESE DELLA RIVIERA BSB437 CALVANICO SAB439 CALVATONE CR

B440 CALVELLO PZB441 CALVENE VIB442 CALVENZANO BGB443 CALVERA PZB444 CALVI BNB446 CALVI DELL'UMBRIA TRB445 CALVI RISORTA CEB447 CALVIGNANO PVB448 CALVIGNASCO MIB450 CALVISANO BSB452 CALVIZZANO NAB453 CAMAGNA MONFERRATO ALB455 CAMAIORE LUB456 CAMAIRAGO LOB457 CAMANDONA BIB460 CAMASTRA AGB461 CAMBIAGO MIB462 CAMBIANO TOB463 CAMBIASCA VBB465 CAMBURZANO BIB467 CAMERANA CNB468 CAMERANO ANB469 CAMERANO CASASCO ATB471 CAMERATA CORNELLO BGB472 CAMERATA NUOVA RMB470 CAMERATA PICENA ANB473 CAMERI NOB474 CAMERINO MCB476 CAMEROTA SAB477 CAMIGLIANO CEB479 CAMINATA PCB481 CAMINI RCB482 CAMINO ALB483 CAMINO AL TAGLIAMENTO UDB484 CAMISANO CRB485 CAMISANO VICENTINO VIB486 CAMMARATA AGB489 CAMO CNB490 CAMOGLI GEB492 CAMPAGNA SAB493 CAMPAGNA LUPIA VEB496 CAMPAGNANO DI ROMA RMB497 CAMPAGNATICO GRB498 CAMPAGNOLA CREMASCA CRB499 CAMPAGNOLA EMILIA REB500 CAMPANA CSB501 CAMPARADA MBB502 CAMPEGINE REB504 CAMPELLO SUL CLITUNNO PGB505 CAMPERTOGNO VCB507 CAMPI BISENZIO FIB506 CAMPI SALENTINA LEB508 CAMPIGLIA CERVO BIB511 CAMPIGLIA DEI BERICI VIB509 CAMPIGLIA MARITTIMA LIB512 CAMPIGLIONE FENILE TOB513 CAMPIONE D'ITALIA COB514 CAMPITELLO DI FASSA TNB515 CAMPLI TEB516 CAMPO CALABRO RCB526 CAMPO DI GIOVE AQB529 CAMPO DI TRENS - FREIENFELD. BZB538 CAMPO LIGURE GEB553 CAMPO NELL'ELBA LIB564 CAMPO SAN MARTINO PDB570 CAMPO TURES

SAND IN TAUFERS. BZB519 CAMPOBASSO CBB520 CAMPOBELLO DI LICATA AGB521 CAMPOBELLO DI MAZARA TPB522 CAMPOCHIARO CBB524 CAMPODARSEGO PDB525 CAMPODENNO TNB527 CAMPODIMELE LTB528 CAMPODIPIETRA CBB530 CAMPODOLCINO SOB531 CAMPODORO PDB533 CAMPOFELICE DI FITALIA PAB532 CAMPOFELICE DI ROCCELLA PAB534 CAMPOFILONE FMB535 CAMPOFIORITO PAB536 CAMPOFORMIDO UDB537 CAMPOFRANCO CLB539 CAMPOGALLIANO MOB541 CAMPOLATTARO BNB543 CAMPOLI APPENNINO FRB542 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO BNB544 CAMPOLIETO CBB546 CAMPOLONGO MAGGIORE VEB547 CAMPOLONGO SUL BRENTA VIM311 CAMPOLONGO TAPOGLIANO UDB549 CAMPOMAGGIORE PZB550 CAMPOMARINO CBB551 CAMPOMORONE GEB554 CAMPONOGARA VEB555 CAMPORA SAB556 CAMPOREALE PAB557 CAMPORGIANO LUB559 CAMPOROSSO IMB562 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE MCB561 CAMPOROTONDO ETNEO CTB563 CAMPOSAMPIERO PDB565 CAMPOSANO NAB566 CAMPOSANTO MOB567 CAMPOSPINOSO PVB569 CAMPOTOSTO AQB572 CAMUGNANO BOB577 CANAL SAN BOVO TNB573 CANALE CNB574 CANALE D'AGORDO BLB576 CANALE MONTERANO RMB578 CANARO ROB579 CANAZEI TNB580 CANCELLARA PZB581 CANCELLO ED ARNONE CEB582 CANDA ROB584 CANDELA FGB586 CANDELO BIB588 CANDIA CANAVESE TOB587 CANDIA LOMELLINA PVB589 CANDIANA PDB590 CANDIDA AVB591 CANDIDONI RCB592 CANDIOLO TOB593 CANEGRATE MIB594 CANELLI ATB597 CANEPINA VTB598 CANEVA PNB599 CANEVINO PVB602 CANICATTI' AGB603 CANICATTINI BAGNI SRB604 CANINO VTB605 CANISCHIO TOB606 CANISTRO AQB607 CANNA CSB608 CANNALONGA SAB609 CANNARA PGB610 CANNERO RIVIERA VBB613 CANNETO PAVESE PV

B612 CANNETO SULL'OGLIO MNB615 CANNOBIO VBB616 CANNOLE LEB617 CANOLO RCB618 CANONICA D'ADDA BGB619 CANOSA DI PUGLIA BTB620 CANOSA SANNITA CHB621 CANOSIO CNC669 CANOSSA REB624 CANSANO AQB626 CANTAGALLO POB627 CANTALICE RIB628 CANTALUPA TOB631 CANTALUPO IN SABINA RIB629 CANTALUPO LIGURE ALB630 CANTALUPO NEL SANNIO ISB633 CANTARANA ATB634 CANTELLO VAB635 CANTERANO RMB636 CANTIANO PUB637 CANTOIRA TOB639 CANTU' COB640 CANZANO TEB641 CANZO COB642 CAORLE VEB643 CAORSO PCB644 CAPACCIO SAB645 CAPACI PAB646 CAPALBIO GRB647 CAPANNOLI PIB648 CAPANNORI LUB649 CAPENA RMB650 CAPERGNANICA CRB651 CAPESTRANO AQB653 CAPIAGO INTIMIANO COB655 CAPISTRANO VVB656 CAPISTRELLO AQB658 CAPITIGNANO AQB660 CAPIZZI MEB661 CAPIZZONE BGB666 CAPO D'ORLANDO MEB664 CAPO DI PONTE BSB663 CAPODIMONTE VTB667 CAPODRISE CEB669 CAPOLIVERI LIB670 CAPOLONA ARB671 CAPONAGO MIB672 CAPORCIANO AQB674 CAPOSELE AVB675 CAPOTERRA CAB676 CAPOVALLE BSB677 CAPPADOCIA AQB679 CAPPELLA CANTONE CRB680 CAPPELLA DE' PICENARDI CRB678 CAPPELLA MAGGIORE TVB681 CAPPELLE SUL TAVO PEB682 CAPRACOTTA ISB684 CAPRAIA E LIMITE FIB685 CAPRAIA ISOLA LIB686 CAPRALBA CRB688 CAPRANICA VTB687 CAPRANICA PRENESTINA RMB690 CAPRARICA DI LECCE LEB691 CAPRAROLA VTB692 CAPRAUNA CNB693 CAPRESE MICHELANGELO ARB694 CAPREZZO VBB696 CAPRI NAB695 CAPRI LEONE MEB697 CAPRIANA TNB698 CAPRIANO DEL COLLE BSB701 CAPRIATA D'ORBA ALB703 CAPRIATE SAN GERVASIO BGB704 CAPRIATI A VOLTURNO CEB705 CAPRIE TOB706 CAPRIGLIA IRPINA AVB707 CAPRIGLIO ATB708 CAPRILE BIB710 CAPRINO BERGAMASCO BGB709 CAPRINO VERONESE VRB711 CAPRIOLO BSB712 CAPRIVA DEL FRIULI GOB715 CAPUA CEB716 CAPURSO BAB718 CARAFFA DEL BIANCO RCB717 CARAFFA DI CATANZARO CZB719 CARAGLIO CNB720 CARAMAGNA PIEMONTE CNB722 CARAMANICO TERME PEB723 CARANO TNB724 CARAPELLE FGB725 CARAPELLE CALVISIO AQB726 CARASCO GEB727 CARASSAI APB729 CARATE BRIANZA MBB730 CARATE URIO COB731 CARAVAGGIO BGB732 CARAVATE VAB733 CARAVINO TOB734 CARAVONICA IMB735 CARBOGNANO VTB741 CARBONARA AL TICINO PVB740 CARBONARA DI NOLA NAB739 CARBONARA DI PO MNB736 CARBONARA SCRIVIA ALB742 CARBONATE COB743 CARBONE PZB744 CARBONERA TVB745 CARBONIA CIB748 CARCARE SVB749 CARCERI PDB752 CARCOFORO VCB754 CARDANO AL CAMPO VAB755 CARDE' CNM285 CARDEDU OGB756 CARDETO RCB758 CARDINALE CZB759 CARDITO NAB760 CAREGGINE LUB762 CAREMA TOB763 CARENNO LCB765 CARENTINO ALB766 CARERI RCB767 CARESANA VCB768 CARESANABLOT VCB769 CAREZZANO ALB771 CARFIZZI KRB772 CARGEGHE SSB774 CARIATI CSB776 CARIFE AVB777 CARIGNANO TOB778 CARIMATE COB779 CARINARO CEB780 CARINI PAB781 CARINOLA CEB782 CARISIO VCB783 CARISOLO TNB784 CARLANTINO FGB785 CARLAZZO CO

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- II -

Page 74: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

B787 CARLENTINI SRB788 CARLINO UDB789 CARLOFORTE CIB790 CARLOPOLI CZB791 CARMAGNOLA TOB792 CARMIANO LEB794 CARMIGNANO POB795 CARMIGNANO DI BRENTA PDB796 CARNAGO VAB798 CARNATE MBB801 CAROBBIO DEGLI ANGELI BGB802 CAROLEI CSB803 CARONA BGB804 CARONIA MEB805 CARONNO PERTUSELLA VAB807 CARONNO VARESINO VAB808 CAROSINO TAB809 CAROVIGNO BRB810 CAROVILLI ISB812 CARPANETO PIACENTINO PCB813 CARPANZANO CSB814 CARPASIO IMB816 CARPEGNA PUB817 CARPENEDOLO BSB818 CARPENETO ALB819 CARPI MOB820 CARPIANO MIB822 CARPIGNANO SALENTINO LEB823 CARPIGNANO SESIA NOB825 CARPINETI REB827 CARPINETO DELLA NORA PEB828 CARPINETO ROMANO RMB826 CARPINETO SINELLO CHB829 CARPINO FGB830 CARPINONE ISB832 CARRARA MSB835 CARRE' VIB836 CARREGA LIGURE ALB838 CARRO SPB839 CARRODANO SPB840 CARROSIO ALB841 CARRU' CNB842 CARSOLI AQB844 CARTIGLIANO VIB845 CARTIGNANO CNB846 CARTOCETO PUB847 CARTOSIO ALB848 CARTURA PDB850 CARUGATE MIB851 CARUGO COB853 CARUNCHIO CHB854 CARVICO BGB856 CARZANO TNB857 CASABONA KRB858 CASACALENDA CBB859 CASACANDITELLA CHB860 CASAGIOVE CEB870 CASAL CERMELLI ALB872 CASAL DI PRINCIPE CEB895 CASAL VELINO SAB861 CASALANGUIDA CHB862 CASALATTICO FRB864 CASALBELTRAME NOB865 CASALBORDINO CHB866 CASALBORE AVB867 CASALBORGONE TOB868 CASALBUONO SAB869 CASALBUTTANO ED UNITI CRB871 CASALCIPRANO CBB873 CASALDUNI BNB876 CASALE CORTE CERRO VBB881 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO CRB877 CASALE DI SCODOSIA PDB875 CASALE LITTA VAB878 CASALE MARITTIMO PIB885 CASALE MONFERRATO ALB879 CASALE SUL SILE TVB880 CASALECCHIO DI RENO BOB882 CASALEGGIO BOIRO ALB883 CASALEGGIO NOVARA NOB886 CASALEONE VRB889 CASALETTO CEREDANO CRB890 CASALETTO DI SOPRA CRB887 CASALETTO LODIGIANO LOB888 CASALETTO SPARTANO SAB891 CASALETTO VAPRIO CRB892 CASALFIUMANESE BOB893 CASALGRANDE REB894 CASALGRASSO CNB896 CASALINCONTRADA CHB897 CASALINO NOB898 CASALMAGGIORE CRB899 CASALMAIOCCO LOB900 CASALMORANO CRB901 CASALMORO MNB902 CASALNOCETO ALB905 CASALNUOVO DI NAPOLI NAB904 CASALNUOVO MONTEROTARO FGB907 CASALOLDO MNB910 CASALPUSTERLENGO LOB911 CASALROMANO MNB912 CASALSERUGO PDB916 CASALUCE CEB917 CASALVECCHIO DI PUGLIA FGB918 CASALVECCHIO SICULO MEB919 CASALVIERI FRB920 CASALVOLONE NOB921 CASALZUIGNO VAB922 CASAMARCIANO NAB923 CASAMASSIMA BAB924 CASAMICCIOLA TERME NAB925 CASANDRINO NAB928 CASANOVA ELVO VCB927 CASANOVA LERRONE SVB929 CASANOVA LONATI PVB932 CASAPE RMM260 CASAPESENNA CEB933 CASAPINTA BIB934 CASAPROTA RIB935 CASAPULLA CEB936 CASARANO LEB937 CASARGO LCB938 CASARILE MIB940 CASARSA DELLA DELIZIA PNB939 CASARZA LIGURE GEB941 CASASCO ALB942 CASASCO D'INTELVI COB943 CASATENOVO LCB945 CASATISMA PVB946 CASAVATORE NAB947 CASAZZA BGB948 CASCIA PGB949 CASCIAGO VAA559 CASCIANA TERME PIB950 CASCINA PIB953 CASCINETTE D'IVREA TOB954 CASEI GEROLA PVB955 CASELETTE TOB956 CASELLA GE

B959 CASELLE IN PITTARI SAB961 CASELLE LANDI LOB958 CASELLE LURANI LOB960 CASELLE TORINESE TOB963 CASERTA CEB965 CASIER TVB966 CASIGNANA RCB967 CASINA REB971 CASIRATE D'ADDA BGB974 CASLINO D'ERBA COB977 CASNATE CON BERNATE COB978 CASNIGO BGB980 CASOLA DI NAPOLI NAB979 CASOLA IN LUNIGIANA MSB982 CASOLA VALSENIO RAB983 CASOLE BRUZIO CSB984 CASOLE D'ELSA SIB985 CASOLI CHB988 CASORATE PRIMO PVB987 CASORATE SEMPIONE VAB989 CASOREZZO MIB990 CASORIA NAB991 CASORZO ATA472 CASPERIA RIB993 CASPOGGIO SOB994 CASSACCO UDB996 CASSAGO BRIANZA LCC002 CASSANO ALLO IONIO CSC003 CASSANO D'ADDA MIB998 CASSANO DELLE MURGE BAB997 CASSANO IRPINO AVC004 CASSANO MAGNAGO VAC005 CASSANO SPINOLA ALB999 CASSANO VALCUVIA VAC006 CASSARO SRC007 CASSIGLIO BGC014 CASSINA DE' PECCHI MIC020 CASSINA RIZZARDI COC024 CASSINA VALSASSINA LCC022 CASSINASCO ATC027 CASSINE ALC030 CASSINELLE ALC033 CASSINETTA DI LUGAGNANO MIC034 CASSINO FRC037 CASSOLA VIC038 CASSOLNOVO PVC041 CASTAGNARO VRC044 CASTAGNETO CARDUCCI LIC045 CASTAGNETO PO TOC046 CASTAGNITO CNC049 CASTAGNOLE DELLE LANZE ATC047 CASTAGNOLE MONFERRATO ATC048 CASTAGNOLE PIEMONTE TOC050 CASTANA PVC052 CASTANO PRIMO MIC053 CASTEGGIO PVC055 CASTEGNATO BSC056 CASTEGNERO VIC058 CASTEL BARONIA AVC064 CASTEL BOGLIONE ATC065 CASTEL BOLOGNESE RAB494 CASTEL CAMPAGNANO CEC040 CASTEL CASTAGNA TEC071 CASTEL COLONNA ANC183 CASTEL CONDINO TNC075 CASTEL D'AIANO BOC076 CASTEL D'ARIO MNC078 CASTEL D'AZZANO VRC082 CASTEL DEL GIUDICE ISC083 CASTEL DEL MONTE AQC085 CASTEL DEL PIANO GRC086 CASTEL DEL RIO BOB969 CASTEL DI CASIO BOC090 CASTEL DI IERI AQC091 CASTEL DI IUDICA CTC093 CASTEL DI LAMA APC094 CASTEL DI LUCIO MEC096 CASTEL DI SANGRO AQC097 CASTEL DI SASSO CEC098 CASTEL DI TORA RIC102 CASTEL FOCOGNANO ARC114 CASTEL FRENTANO CHC115 CASTEL GABBIANO CRC116 CASTEL GANDOLFO RMC117 CASTEL GIORGIO TRC118 CASTEL GOFFREDO MNC121 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA BOC203 CASTEL MADAMA RMC204 CASTEL MAGGIORE BOC208 CASTEL MELLA BSC211 CASTEL MORRONE CEC252 CASTEL RITALDI PGC253 CASTEL ROCCHERO ATC255 CASTEL ROZZONE BGC259 CASTEL SAN GIORGIO SAC261 CASTEL SAN GIOVANNI PCC262 CASTEL SAN LORENZO SAC263 CASTEL SAN NICCOLO' ARC266 CASTEL SAN PIETRO ROMANO RMC265 CASTEL SAN PIETRO TERME BOC270 CASTEL SAN VINCENZO ISC268 CASTEL SANT'ANGELO RIC269 CASTEL SANT'ELIA VTC289 CASTEL VISCARDO TRC110 CASTEL VITTORIO IMC291 CASTEL VOLTURNO CEC057 CASTELBALDO PDC059 CASTELBELFORTE MNC060 CASTELBELLINO ANC062 CASTELBELLO CIARDES

KASTELBELL TSCHARS. BZC063 CASTELBIANCO SVC066 CASTELBOTTACCIO CBC067 CASTELBUONO PAC069 CASTELCIVITA SAC072 CASTELCOVATI BSC073 CASTELCUCCO TVC074 CASTELDACCIA PAC080 CASTELDELCI RNC081 CASTELDELFINO CNC089 CASTELDIDONE CRC100 CASTELFIDARDO ANC101 CASTELFIORENTINO FIC103 CASTELFONDO TNC104 CASTELFORTE LTC105 CASTELFRANCI AVC112 CASTELFRANCO DI SOPRA ARC113 CASTELFRANCO DI SOTTO PIC107 CASTELFRANCO EMILIA MOC106 CASTELFRANCO IN MISCANO BNC111 CASTELFRANCO VENETO TVC119 CASTELGOMBERTO VIC120 CASTELGRANDE PZC122 CASTELGUGLIELMO ROC123 CASTELGUIDONE CHC127 CASTELL'ALFERO ATC145 CASTELL'ARQUATO PCC147 CASTELL'AZZARA GRC051 CASTELL'UMBERTO ME

C125 CASTELLABATE SAC126 CASTELLAFIUME AQC128 CASTELLALTO TEC130 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TPC129 CASTELLAMMARE DI STABIA NAC133 CASTELLAMONTE TOC134 CASTELLANA GROTTE BAC135 CASTELLANA SICULA PAC136 CASTELLANETA TAC137 CASTELLANIA ALC139 CASTELLANZA VAC140 CASTELLAR CNC142 CASTELLAR GUIDOBONO ALC141 CASTELLARANO REC143 CASTELLARO IMC146 CASTELLAVAZZO BLC148 CASTELLAZZO BORMIDA ALC149 CASTELLAZZO NOVARESE NOC153 CASTELLEONE CRC152 CASTELLEONE DI SUASA ANC154 CASTELLERO ATC155 CASTELLETTO CERVO BIC156 CASTELLETTO D'ERRO ALC158 CASTELLETTO D'ORBA ALC157 CASTELLETTO DI BRANDUZZO PVC160 CASTELLETTO MERLI ALC161 CASTELLETTO MOLINA ATC162 CASTELLETTO MONFERRATO ALC166 CASTELLETTO SOPRA TICINO NOC165 CASTELLETTO STURA CNC167 CASTELLETTO UZZONE CNC169 CASTELLI TEC079 CASTELLI CALEPIO BGC172 CASTELLINA IN CHIANTI SIC174 CASTELLINA MARITTIMA PIC173 CASTELLINALDO CNC175 CASTELLINO DEL BIFERNO CBC176 CASTELLINO TANARO CNC177 CASTELLIRI FRB312 CASTELLO CABIAGLIO VAC184 CASTELLO D'AGOGNA PVC185 CASTELLO D'ARGILE BOC178 CASTELLO DEL MATESE CEC186 CASTELLO DELL'ACQUA SOA300 CASTELLO DI ANNONE ATC187 CASTELLO DI BRIANZA LCC188 CASTELLO DI CISTERNA NAC190 CASTELLO DI GODEGO TVC191 CASTELLO DI SERRAVALLE BOC194 CASTELLO TESINO TNC189 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME TNC195 CASTELLUCCHIO MNC198 CASTELLUCCIO DEI SAURI FGC199 CASTELLUCCIO INFERIORE PZC201 CASTELLUCCIO SUPERIORE PZC202 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE FGC205 CASTELMAGNO CNC206 CASTELMARTE COC207 CASTELMASSA ROC197 CASTELMAURO CBC209 CASTELMEZZANO PZC210 CASTELMOLA MEC213 CASTELNOVETTO PVC215 CASTELNOVO BARIANO ROC217 CASTELNOVO DEL FRIULI PNC218 CASTELNOVO DI SOTTO REC219 CASTELNOVO NE' MONTI REC216 CASTELNUOVO TNC226 CASTELNUOVO BELBO ATC227 CASTELNUOVO BERARDENGA SIC228 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA LOC229 CASTELNUOVO BORMIDA ALC220 CASTELNUOVO BOZZENTE COC230 CASTELNUOVO CALCEA ATC231 CASTELNUOVO CILENTO SAC225 CASTELNUOVO DEL GARDA VRC222 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA FGC214 CASTELNUOVO DI CEVA CNC235 CASTELNUOVO DI CONZA SAC224 CASTELNUOVO DI FARFA RIC236 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LUC237 CASTELNUOVO DI PORTO RMC232 CASTELNUOVO DON BOSCO ATC240 CASTELNUOVO MAGRA SPC241 CASTELNUOVO NIGRA TOC223 CASTELNUOVO PARANO FRC242 CASTELNUOVO RANGONE MOC243 CASTELNUOVO SCRIVIA ALC244 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PIC245 CASTELPAGANO BNC246 CASTELPETROSO ISC247 CASTELPIZZUTO ISC248 CASTELPLANIO ANC250 CASTELPOTO BNC251 CASTELRAIMONDO MCC254 CASTELROTTO - KASTELRUTH. BZC267 CASTELSANTANGELO SUL NERA MCC271 CASTELSARACENO PZC272 CASTELSARDO SSC273 CASTELSEPRIO VAB968 CASTELSILANO KRC274 CASTELSPINA ALC275 CASTELTERMINI AGC181 CASTELVECCANA VAC278 CASTELVECCHIO CALVISIO AQC276 CASTELVECCHIO

DI ROCCA BARBENA SVC279 CASTELVECCHIO SUBEQUO AQC280 CASTELVENERE BNB129 CASTELVERDE CRC200 CASTELVERRINO ISC284 CASTELVETERE IN VAL FORTORE BNC283 CASTELVETERE SUL CALORE AVC286 CASTELVETRANO TPC287 CASTELVETRO DI MODENA MOC288 CASTELVETRO PIACENTINO PCC290 CASTELVISCONTI CRC292 CASTENASO BOC293 CASTENEDOLO BSM288 CASTIADAS CAC318 CASTIGLION FIBOCCHI ARC319 CASTIGLION FIORENTINO ARC308 CASTIGLIONE A CASAURIA PEC302 CASTIGLIONE CHIAVARESE GEC301 CASTIGLIONE COSENTINO CSC304 CASTIGLIONE D'ADDA LOC299 CASTIGLIONE D'INTELVI COC313 CASTIGLIONE D'ORCIA SIC296 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BOC306 CASTIGLIONE DEL GENOVESI SAC309 CASTIGLIONE DEL LAGO PGC310 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GRC312 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MNC303 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LUC297 CASTIGLIONE DI SICILIA CTC314 CASTIGLIONE FALLETTO CNC315 CASTIGLIONE IN TEVERINA VTC298 CASTIGLIONE MESSER MARINO CHC316 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE

C300 CASTIGLIONE OLONA VAC317 CASTIGLIONE TINELLA CNC307 CASTIGLIONE TORINESE TOC321 CASTIGNANO APC322 CASTILENTI TEC323 CASTINO CNC325 CASTIONE ANDEVENNO SOC324 CASTIONE DELLA PRESOLANA BGC327 CASTIONS DI STRADA UDC329 CASTIRAGA VIDARDO LOC330 CASTO BSC331 CASTORANO APC332 CASTREZZATO BSC334 CASTRI DI LECCE LEC335 CASTRIGNANO DE' GRECI LEC336 CASTRIGNANO DEL CAPO LEC337 CASTRO BGM261 CASTRO LEC338 CASTRO DEI VOLSCI FRC339 CASTROCARO TERME

E TERRA DEL SOLE FCC340 CASTROCIELO FRC341 CASTROFILIPPO AGC108 CASTROLIBERO CSC343 CASTRONNO VAC344 CASTRONOVO DI SICILIA PAC345 CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA PZC346 CASTROPIGNANO CBC347 CASTROREALE MEC348 CASTROREGIO CSC349 CASTROVILLARI CSC351 CATANIA CTC352 CATANZARO CZC353 CATENANUOVA ENC354 CATIGNANO PEC357 CATTOLICA RNC356 CATTOLICA ERACLEA AGC285 CAULONIA RCC359 CAUTANO BNC361 CAVA DE' TIRRENI SAC360 CAVA MANARA PVC362 CAVACURTA LOC363 CAVAGLIA' BIC364 CAVAGLIETTO NOC365 CAVAGLIO D'AGOGNA NOC367 CAVAGLIO-SPOCCIA VBC369 CAVAGNOLO TOC370 CAVAION VERONESE VRC372 CAVALESE TNC374 CAVALLASCA COC375 CAVALLERLEONE CNC376 CAVALLERMAGGIORE CNC377 CAVALLINO LEM308 CAVALLINO-TREPORTI VEC378 CAVALLIRIO NOC380 CAVARENO TNC381 CAVARGNA COC382 CAVARIA CON PREMEZZO VAC383 CAVARZERE VEC384 CAVASO DEL TOMBA TVC385 CAVASSO NUOVO PNC387 CAVATORE ALC389 CAVAZZO CARNICO UDC390 CAVE RMC392 CAVEDAGO TNC393 CAVEDINE TNC394 CAVENAGO D'ADDA LOC395 CAVENAGO DI BRIANZA MBC396 CAVERNAGO BGC398 CAVEZZO MOC400 CAVIZZANA TNC404 CAVOUR TOC405 CAVRIAGO REC406 CAVRIANA MNC407 CAVRIGLIA ARC409 CAZZAGO BRABBIA VAC408 CAZZAGO SAN MARTINO BSC412 CAZZANO DI TRAMIGNA VRC410 CAZZANO SANT'ANDREA BGC413 CECCANO FRC414 CECIMA PVC415 CECINA LIC417 CEDEGOLO BSC418 CEDRASCO SOC420 CEFALA' DIANA PAC421 CEFALU' PAC422 CEGGIA VEC424 CEGLIE MESSAPICA BRC426 CELANO AQC428 CELENZA SUL TRIGNO CHC429 CELENZA VALFORTORE FGC430 CELICO CSC435 CELLA DATI CRC432 CELLA MONTE ALC436 CELLAMARE BAC437 CELLARA CSC438 CELLARENGO ATC439 CELLATICA BSC444 CELLE DI BULGHERIA SAC441 CELLE DI MACRA CNC440 CELLE ENOMONDO ATC443 CELLE LIGURE SVC442 CELLE SAN VITO FGC446 CELLENO VTC447 CELLERE VTC449 CELLINO ATTANASIO TEC448 CELLINO SAN MARCO BRC450 CELLIO VCM262 CELLOLE CEC452 CEMBRA TNC453 CENADI CZC456 CENATE SOPRA BGC457 CENATE SOTTO BGC458 CENCENIGHE AGORDINO BLC459 CENE BGC461 CENESELLI ROC463 CENGIO SVC467 CENTA SAN NICOLO' TNC466 CENTALLO CNC469 CENTO FEC470 CENTOLA SAC472 CENTRACHE CZC471 CENTURIPE ENC474 CEPAGATTI PEC476 CEPPALONI BNC478 CEPPO MORELLI VBC479 CEPRANO FRC480 CERAMI ENC481 CERANESI GEC483 CERANO NOC482 CERANO D'INTELVI COC484 CERANOVA PVC485 CERASO SAC486 CERCEMAGGIORE CBC487 CERCENASCO TOC488 CERCEPICCOLA CBC489 CERCHIARA DI CALABRIA CSC492 CERCHIO AQC493 CERCINO SO

C494 CERCIVENTO UDC495 CERCOLA NAC496 CERDA PAC498 CEREA VRC500 CEREGNANO ROC501 CERENZIA KRC497 CERES TOC502 CERESARA MNC503 CERESETO ALC504 CERESOLE ALBA CNC505 CERESOLE REALE TOC506 CERETE BGC508 CERETTO LOMELLINA PVC509 CERGNAGO PVC510 CERIALE SVC511 CERIANA IMC512 CERIANO LAGHETTO MBC513 CERIGNALE PCC514 CERIGNOLA FGC515 CERISANO CSC516 CERMENATE COA022 CERMES - TSCHERMS. BZC517 CERMIGNANO TEC520 CERNOBBIO COC521 CERNUSCO LOMBARDONE LCC523 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MIC526 CERRETO CASTELLO BIC528 CERRETO D'ASTI ATC524 CERRETO D'ESI ANC527 CERRETO DI SPOLETO PGC507 CERRETO GRUE ALC529 CERRETO GUIDI FIC518 CERRETO LAZIALE RMC525 CERRETO SANNITA BNC530 CERRETTO LANGHE CNC531 CERRINA ALC532 CERRIONE BIC536 CERRO AL LAMBRO MIC534 CERRO AL VOLTURNO ISC537 CERRO MAGGIORE MIC533 CERRO TANARO ATC538 CERRO VERONESE VRC539 CERSOSIMO PZC540 CERTALDO FIC541 CERTOSA DI PAVIA PVC542 CERVA CZC543 CERVARA DI ROMA RMC544 CERVARESE SANTA CROCE PDC545 CERVARO FRC547 CERVASCA CNC548 CERVATTO VCC549 CERVENO BSC550 CERVERE CNC551 CERVESINA PVC552 CERVETERI RMC553 CERVIA RAC554 CERVICATI CSC555 CERVIGNANO D'ADDA LOC556 CERVIGNANO DEL FRIULI UDC557 CERVINARA AVC558 CERVINO CEC559 CERVO IMC560 CERZETO CSC561 CESA CEC563 CESANA BRIANZA LCC564 CESANA TORINESE TOC565 CESANO BOSCONE MIC566 CESANO MADERNO MBC567 CESARA VBC568 CESARO' MEC569 CESATE MIC573 CESENA FCC574 CESENATICO FCC576 CESINALI AVC578 CESIO IMC577 CESIOMAGGIORE BLC580 CESSALTO TVC581 CESSANITI VVC582 CESSAPALOMBO MCC583 CESSOLE ATC584 CETARA SAC585 CETO BSC587 CETONA SIC588 CETRARO CSC589 CEVA CNC591 CEVO BSC593 CHALLAND-SAINT-ANSELME AOC594 CHALLAND-SAINT-VICTOR AOC595 CHAMBAVE AOB491 CHAMOIS AOC596 CHAMPDEPRAZ AOB540 CHAMPORCHER AOC598 CHARVENSOD AOC294 CHATILLON AOC599 CHERASCO CNC600 CHEREMULE SSC604 CHIALAMBERTO TOC605 CHIAMPO VIC606 CHIANCHE AVC608 CHIANCIANO TERME SIC609 CHIANNI PIC610 CHIANOCCO TOC612 CHIARAMONTE GULFI RGC613 CHIARAMONTI SSC614 CHIARANO TVC615 CHIARAVALLE ANC616 CHIARAVALLE CENTRALE CZC618 CHIARI BSC619 CHIAROMONTE PZC620 CHIAUCI ISC621 CHIAVARI GEC623 CHIAVENNA SOC624 CHIAVERANO TOC625 CHIENES - KIENS. BZC627 CHIERI TOC630 CHIES D'ALPAGO BLC628 CHIESA IN VALMALENCO SOC629 CHIESANUOVA TOC631 CHIESINA UZZANESE PTC632 CHIETI CHC633 CHIEUTI FGC634 CHIEVE CRC635 CHIGNOLO D'ISOLA BGC637 CHIGNOLO PO PVC638 CHIOGGIA VEC639 CHIOMONTE TOC640 CHIONS PNC641 CHIOPRIS VISCONE UDC648 CHITIGNANO ARC649 CHIUDUNO BGC650 CHIUPPANO VIC651 CHIURO SOC652 CHIUSA - KLAUSEN. BZC653 CHIUSA DI PESIO CNC655 CHIUSA DI SAN MICHELE TOC654 CHIUSA SCLAFANI PAC656 CHIUSAFORTE UDC657 CHIUSANICO IMC658 CHIUSANO D'ASTI AT

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- III -

Page 75: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

C659 CHIUSANO DI SAN DOMENICO AVC660 CHIUSAVECCHIA IMC661 CHIUSDINO SIC662 CHIUSI SIC663 CHIUSI DELLA VERNA ARC665 CHIVASSO TOM272 CIAMPINO RMC668 CIANCIANA AGC672 CIBIANA DI CADORE BLC673 CICAGNA GEC674 CICALA CZC675 CICCIANO NAC676 CICERALE SAC677 CICILIANO RMC678 CICOGNOLO CRC679 CICONIO TOC680 CIGLIANO VCC681 CIGLIE' CNC684 CIGOGNOLA PVC685 CIGOLE BSC686 CILAVEGNA PVC689 CIMADOLMO TVC691 CIMBERGO BSC694 CIMEGO TNC695 CIMINA' RCC696 CIMINNA PAC697 CIMITILE NAC699 CIMOLAIS PNC700 CIMONE TNC701 CINAGLIO ATC702 CINETO ROMANO RMC703 CINGIA DE' BOTTI CRC704 CINGOLI MCC705 CINIGIANO GRC707 CINISELLO BALSAMO MIC708 CINISI PAC709 CINO SOC710 CINQUEFRONDI RCC711 CINTANO TOC712 CINTE TESINO TNC714 CINTO CAOMAGGIORE VEC713 CINTO EUGANEO PDC715 CINZANO TOC716 CIORLANO CEC718 CIPRESSA IMC719 CIRCELLO BNC722 CIRIE' TOC723 CIRIGLIANO MTC724 CIRIMIDO COC725 CIRO' KRC726 CIRO' MARINA KRC727 CIS TNC728 CISANO BERGAMASCO BGC729 CISANO SUL NEVA SVC730 CISERANO BGC732 CISLAGO VAC733 CISLIANO MIC734 CISMON DEL GRAPPA VIC735 CISON DI VALMARINO TVC738 CISSONE CNC739 CISTERNA D'ASTI ATC740 CISTERNA DI LATINA LTC741 CISTERNINO BRC742 CITERNA PGC744 CITTA' DELLA PIEVE PGC745 CITTA' DI CASTELLO PGC750 CITTA' SANT'ANGELO PEC743 CITTADELLA PDC746 CITTADUCALE RIC747 CITTANOVA RCC749 CITTAREALE RIC751 CITTIGLIO VAC752 CIVATE LCC754 CIVENNA COC755 CIVEZZA IMC756 CIVEZZANO TNC757 CIVIASCO VCC758 CIVIDALE DEL FRIULI UDC759 CIVIDATE AL PIANO BGC760 CIVIDATE CAMUNO BSC763 CIVITA CSC765 CIVITA CASTELLANA VTC766 CIVITA D'ANTINO AQC764 CIVITACAMPOMARANO CBC768 CIVITALUPARELLA CHC769 CIVITANOVA DEL SANNIO ISC770 CIVITANOVA MARCHE MCC771 CIVITAQUANA PEC773 CIVITAVECCHIA RMC778 CIVITELLA ALFEDENA AQC779 CIVITELLA CASANOVA PEC780 CIVITELLA D'AGLIANO VTC781 CIVITELLA DEL TRONTO TEC777 CIVITELLA DI ROMAGNA FCC774 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA ARC776 CIVITELLA MESSER RAIMONDO CHC782 CIVITELLA PAGANICO GRC783 CIVITELLA ROVETO AQC784 CIVITELLA SAN PAOLO RMC785 CIVO SOC787 CLAINO CON OSTENO COC790 CLAUT PNC791 CLAUZETTO PNC792 CLAVESANA CNC793 CLAVIERE TOC794 CLES TNC795 CLETO CSC796 CLIVIO VAC797 CLOZ TNC800 CLUSONE BGC801 COASSOLO TORINESE TOC803 COAZZE TOC804 COAZZOLO ATC806 COCCAGLIO BSC807 COCCONATO ATC810 COCQUIO-TREVISAGO VAC811 COCULLO AQC812 CODEVIGO PDC813 CODEVILLA PVC814 CODIGORO FEC815 CODOGNE' TVC816 CODOGNO LOC817 CODROIPO UDC818 CODRONGIANOS SSC819 COGGIOLA BIC820 COGLIATE MBC821 COGNE AOC823 COGOLETO GEC824 COGOLLO DEL CENGIO VIC826 COGORNO GEC829 COLAZZA NOC830 COLBORDOLO PUC835 COLERE BGC836 COLFELICE FRC838 COLI PCC839 COLICO LCC840 COLLAGNA REC841 COLLALTO SABINO RIC844 COLLARMELE AQ

C845 COLLAZZONE PGC851 COLLE BRIANZA LCC854 COLLE D'ANCHISE CBC857 COLLE DI TORA RIC847 COLLE DI VAL D'ELSA SIC870 COLLE SAN MAGNO FRC846 COLLE SANNITA BNC872 COLLE SANTA LUCIA BLC848 COLLE UMBERTO TVC850 COLLEBEATO BSC852 COLLECCHIO PRC853 COLLECORVINO PEC311 COLLEDARA TEC855 COLLEDIMACINE CHC856 COLLEDIMEZZO CHC858 COLLEFERRO RMC859 COLLEGIOVE RIC860 COLLEGNO TOC862 COLLELONGO AQC864 COLLEPARDO FRC865 COLLEPASSO LEC866 COLLEPIETRO AQC867 COLLERETTO CASTELNUOVO TOC868 COLLERETTO GIACOSA TOC869 COLLESALVETTI LIC871 COLLESANO PAC875 COLLETORTO CBC876 COLLEVECCHIO RIC878 COLLI A VOLTURNO ISC877 COLLI DEL TRONTO APC880 COLLI SUL VELINO RIC879 COLLIANO SAC882 COLLINAS VSC883 COLLIO BSC884 COLLOBIANO VCC885 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UDC886 COLMURANO MCC888 COLOBRARO MTC890 COLOGNA VENETA VRC893 COLOGNE BSC894 COLOGNO AL SERIO BGC895 COLOGNO MONZESE MIC897 COLOGNOLA AI COLLI VRC900 COLONNA RMC901 COLONNELLA TEC902 COLONNO COC903 COLORINA SOC904 COLORNO PRC905 COLOSIMI CSC908 COLTURANO MIC910 COLZATE BGC911 COMABBIO VAC912 COMACCHIO FEC914 COMANO MSC917 COMAZZO LOC918 COMEGLIANS UDC920 COMELICO SUPERIORE BLC922 COMERIO VAC925 COMEZZANO-CIZZAGO BSC926 COMIGNAGO NOC927 COMISO RGC928 COMITINI AGC929 COMIZIANO NAC930 COMMESSAGGIO MNC931 COMMEZZADURA TNC933 COMO COC934 COMPIANO PRC937 COMUN NUOVO BGC935 COMUNANZA APC938 CONA VEC941 CONCA CASALE ISC940 CONCA DEI MARINI SAC939 CONCA DELLA CAMPANIA CEC943 CONCAMARISE VRC944 CONCEI TNC946 CONCERVIANO RIC948 CONCESIO BSC949 CONCO VIC950 CONCORDIA SAGITTARIA VEC951 CONCORDIA SULLA SECCHIA MOC952 CONCOREZZO MBC953 CONDINO TNC954 CONDOFURI RCC955 CONDOVE TOC956 CONDRO' MEC957 CONEGLIANO TVC958 CONFIENZA PVC959 CONFIGNI RIC960 CONFLENTI CZC962 CONIOLO ALC963 CONSELICE RAC964 CONSELVE PDC965 CONSIGLIO DI RUMO COC968 CONTESSA ENTELLINA PAC969 CONTIGLIANO RIC971 CONTRADA AVC972 CONTROGUERRA TEC973 CONTRONE SAC974 CONTURSI TERME SAC975 CONVERSANO BAC976 CONZA DELLA CAMPANIA AVC977 CONZANO ALC978 COPERTINO LEC979 COPIANO PVC980 COPPARO FEC982 CORANA PVC983 CORATO BAC984 CORBARA SAC986 CORBETTA MIC987 CORBOLA ROC988 CORCHIANO VTC990 CORCIANO PGC991 CORDENONS PNC992 CORDIGNANO TVC993 CORDOVADO PNC994 COREDO TNC996 COREGLIA ANTELMINELLI LUC995 COREGLIA LIGURE GEC998 CORENO AUSONIO FRC999 CORFINIO AQD003 CORI LTD004 CORIANO RND005 CORIGLIANO CALABRO CSD006 CORIGLIANO D'OTRANTO LED007 CORINALDO AND008 CORIO TOD009 CORLEONE PAD011 CORLETO MONFORTE SAD010 CORLETO PERTICARA PZD013 CORMANO MID014 CORMONS GOD015 CORNA IMAGNA BGD016 CORNALBA BGD017 CORNALE PVD018 CORNAREDO MID019 CORNATE D'ADDA MIB799 CORNEDO ALL'ISARCO - KARNEID. BZD020 CORNEDO VICENTINO VID021 CORNEGLIANO LAUDENSE LO

D022 CORNELIANO D'ALBA CND026 CORNIGLIO PRD027 CORNO DI ROSAZZO UDD028 CORNO GIOVINE LOD029 CORNOVECCHIO LOD030 CORNUDA TVD037 CORREGGIO RED038 CORREZZANA MBD040 CORREZZOLA PDD041 CORRIDO COD042 CORRIDONIA MCD043 CORROPOLI TED044 CORSANO LED045 CORSICO MID046 CORSIONE ATD048 CORTACCIA SULLA STRADA

DEL VINO - KURTATSCH A. BZD049 CORTALE CZD050 CORTANDONE ATD051 CORTANZE ATD052 CORTAZZONE ATD054 CORTE BRUGNATELLA PCD056 CORTE DE' CORTESI

CON CIGNONE CRD057 CORTE DE' FRATI CRD058 CORTE FRANCA BSD068 CORTE PALASIO LOD061 CORTEMAGGIORE PCD062 CORTEMILIA CND064 CORTENO GOLGI BSD065 CORTENOVA LCD066 CORTENUOVA BGD067 CORTEOLONA PVD072 CORTIGLIONE ATA266 CORTINA D'AMPEZZO BLD075 CORTINA SULLA STRADA

DEL VINO - KURTINIG AN D. BZD076 CORTINO TED077 CORTONA ARD078 CORVARA PED079 CORVARA IN BADIA - CORVARA. BZD081 CORVINO SAN QUIRICO PVD082 CORZANO BSD085 COSEANO UDD086 COSENZA CSD087 COSIO D'ARROSCIA IMD088 COSIO VALTELLINO SOD089 COSOLETO RCD093 COSSANO BELBO CND092 COSSANO CANAVESE TOD094 COSSATO BID095 COSSERIA SVD096 COSSIGNANO APD099 COSSOGNO VBD100 COSSOINE SSD101 COSSOMBRATO ATD109 COSTA DE' NOBILI PVD110 COSTA DI MEZZATE BGD105 COSTA DI ROVIGO ROD112 COSTA MASNAGA LCD111 COSTA SERINA BGD103 COSTA VALLE IMAGNA BGD102 COSTA VESCOVATO ALD117 COSTA VOLPINO BGD107 COSTABISSARA VID108 COSTACCIARO PGD113 COSTANZANA VCD114 COSTARAINERA IMD118 COSTERMANO VRD119 COSTIGLIOLE D'ASTI ATD120 COSTIGLIOLE SALUZZO CND121 COTIGNOLA RAD123 COTRONEI KRD124 COTTANELLO RID012 COURMAYEUR AOD126 COVO BGD127 COZZO PVD128 CRACO MTD131 CRANDOLA VALSASSINA LCD132 CRAVAGLIANA VCD133 CRAVANZANA CND134 CRAVEGGIA VBD136 CREAZZO VID137 CRECCHIO CHD139 CREDARO BGD141 CREDERA RUBBIANO CRD142 CREMA CRD143 CREMELLA LCD144 CREMENAGA VAD145 CREMENO LCD147 CREMIA COD149 CREMOLINO ALD150 CREMONA CRD151 CREMOSANO CRD154 CRESCENTINO VCD156 CRESPADORO VID157 CRESPANO DEL GRAPPA TVD158 CRESPELLANO BOD159 CRESPIATICA LOD160 CRESPINA PID161 CRESPINO ROD162 CRESSA NOD165 CREVACUORE BID166 CREVALCORE BOD168 CREVOLADOSSOLA VBD170 CRISPANO NAD171 CRISPIANO TAD172 CRISSOLO CND175 CROCEFIESCHI GEC670 CROCETTA DEL MONTELLO TVD177 CRODO VBD179 CROGNALETO TED180 CROPALATI CSD181 CROPANI CZD182 CROSA BID184 CROSIA CSD185 CROSIO DELLA VALLE VAD122 CROTONE KRD186 CROTTA D'ADDA CRD187 CROVA VCD188 CROVIANA TND189 CRUCOLI KRD192 CUASSO AL MONTE VAD194 CUCCARO MONFERRATO ALD195 CUCCARO VETERE SAD196 CUCCIAGO COD197 CUCEGLIO TOD198 CUGGIONO MID199 CUGLIATE-FABIASCO VAD200 CUGLIERI ORD201 CUGNOLI PED202 CUMIANA TOD203 CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CRD204 CUNARDO VAD205 CUNEO CND206 CUNEVO TND207 CUNICO ATD208 CUORGNE' TOD209 CUPELLO CH

D210 CUPRA MARITTIMA APD211 CUPRAMONTANA ANB824 CURA CARPIGNANO PVD214 CURCURIS ORD216 CUREGGIO NOD217 CURIGLIA CON MONTEVIASCO VAD218 CURINGA CZD219 CURINO BID221 CURNO BGD222 CURON VENOSTA

GRAUN IM VINSCHGAU. BZD223 CURSI LED225 CURSOLO-ORASSO VBD226 CURTAROLO PDD227 CURTATONE MND228 CURTI CED229 CUSAGO MID231 CUSANO MILANINO MID230 CUSANO MUTRI BND232 CUSINO COD233 CUSIO BGD234 CUSTONACI TPD235 CUTIGLIANO PTD236 CUTRO KRD237 CUTROFIANO LED238 CUVEGLIO VAD239 CUVIO VAD243 DAIANO TND244 DAIRAGO MID245 DALMINE BGD246 DAMBEL TND247 DANTA DI CADORE BLD248 DAONE TND250 DARE' TND251 DARFO BOARIO TERME BSD253 DASA' VVD255 DAVAGNA GED256 DAVERIO VAD257 DAVOLI CZD258 DAZIO SOD259 DECIMOMANNU CAD260 DECIMOPUTZU CAD261 DECOLLATURA CZD264 DEGO SVD265 DEIVA MARINA SPD266 DELEBIO SOD267 DELIA CLD268 DELIANUOVA RCD269 DELICETO FGD270 DELLO BSD271 DEMONTE CND272 DENICE ALD273 DENNO TND277 DERNICE ALD278 DEROVERE CRD279 DERUTA PGD280 DERVIO LCD281 DESANA VCD284 DESENZANO DEL GARDA BSD286 DESIO MBD287 DESULO NUD289 DIAMANTE CSD293 DIANO ARENTINO IMD296 DIANO CASTELLO IMD291 DIANO D'ALBA CND297 DIANO MARINA IMD298 DIANO SAN PIETRO IMD299 DICOMANO FID300 DIGNANO UDD302 DIMARO TND303 DINAMI VVD304 DIPIGNANO CSD305 DISO LED309 DIVIGNANO NOD310 DIZZASCO COD311 DOBBIACO - TOBLACH. BZD312 DOBERDO' DEL LAGO GOD314 DOGLIANI CND315 DOGLIOLA CHD316 DOGNA UDD317 DOLCE' VRD318 DOLCEACQUA IMD319 DOLCEDO IMD321 DOLEGNA DEL COLLIO GOD323 DOLIANOVA CAD325 DOLO VED327 DOLZAGO LCD328 DOMANICO CSD329 DOMASO COD330 DOMEGGE DI CADORE BLD331 DOMICELLA AVD332 DOMODOSSOLA VBD333 DOMUS DE MARIA CAD334 DOMUSNOVAS CID336 DON TND339 DONATO BID341 DONGO COD338 DONNAS AOD344 DONORI CAD345 DORGALI NUD346 DORIO LCD347 DORMELLETTO NOD348 DORNO PVD349 DORSINO TND350 DORZANO BID351 DOSOLO MND352 DOSSENA BGD355 DOSSO DEL LIRO COD356 DOUES AOD357 DOVADOLA FCD358 DOVERA CRD360 DOZZA BOD361 DRAGONI CED364 DRAPIA VVD365 DRENA TND366 DRENCHIA UDD367 DRESANO MID369 DREZZO COD370 DRIZZONA CRD371 DRO TND372 DRONERO CND373 DRUENTO TOD374 DRUOGNO VBD376 DUALCHI NUD377 DUBINO SOM300 DUE CARRARE PDD379 DUEVILLE VID380 DUGENTA BND383 DUINO-AURISINA TSD384 DUMENZA VAD385 DUNO VAD386 DURAZZANO BNC772 DURONIA CBD388 DUSINO SAN MICHELE ATD390 EBOLI SAD391 EDOLO BSD392 EGNA - NEUMARKT. BZD394 ELICE PED395 ELINI OG

D398 ELLO LCD399 ELMAS CAD401 ELVA CND402 EMARESE AOD403 EMPOLI FID406 ENDINE GAIANO BGD407 ENEGO VID408 ENEMONZO UDC342 ENNA END410 ENTRACQUE CND411 ENTRATICO BGD412 ENVIE CND414 EPISCOPIA PZD415 ERACLEA VED416 ERBA COD419 ERBE' VRD420 ERBEZZO VRD421 ERBUSCO BSD422 ERCHIE BRH243 ERCOLANO NAD423 ERICE TPD424 ERLI SVD426 ERTO E CASSO PNM292 ERULA SSD428 ERVE LCD429 ESANATOGLIA MCD430 ESCALAPLANO CAD431 ESCOLCA CAD434 ESINE BSD436 ESINO LARIO LCD440 ESPERIA FRD441 ESPORLATU SSD442 ESTE PDD443 ESTERZILI CAD444 ETROUBLES AOD445 EUPILIO COD433 EXILLES TOD447 FABBRICA CURONE ALD449 FABBRICHE DI VALLICO LUD450 FABBRICO RED451 FABRIANO AND452 FABRICA DI ROMA VTD453 FABRIZIA VVD454 FABRO TRD455 FAEDIS UDD457 FAEDO TND456 FAEDO VALTELLINO SOD458 FAENZA RAD459 FAETO FGD461 FAGAGNA UDD462 FAGGETO LARIO COD463 FAGGIANO TAD465 FAGNANO ALTO AQD464 FAGNANO CASTELLO CSD467 FAGNANO OLONA VAD468 FAI DELLA PAGANELLA TND469 FAICCHIO BND470 FALCADE BLD471 FALCIANO DEL MASSICO CED473 FALCONARA ALBANESE CSD472 FALCONARA MARITTIMA AND474 FALCONE MED475 FALERIA VTD476 FALERNA CZD477 FALERONE FMD480 FALLO CHD481 FALMENTA VBD482 FALOPPIO COD483 FALVATERRA FRD484 FALZES - PFALZEN. BZD486 FANANO MOD487 FANNA PND488 FANO PUD489 FANO ADRIANO TED494 FARA FILIORUM PETRI CHD490 FARA GERA D'ADDA BGD493 FARA IN SABINA RID492 FARA NOVARESE NOD491 FARA OLIVANA CON SOLA BGD495 FARA SAN MARTINO CHD496 FARA VICENTINO VID497 FARDELLA PZD499 FARIGLIANO CND501 FARINDOLA PED502 FARINI PCD503 FARNESE VTD506 FARRA D'ALPAGO BLD504 FARRA D'ISONZO GOD505 FARRA DI SOLIGO TVD508 FASANO BRD509 FASCIA GED510 FAUGLIA PID511 FAULE CND512 FAVALE DI MALVARO GED514 FAVARA AGD516 FAVER TND518 FAVIGNANA TPD520 FAVRIA TOD523 FEISOGLIO CND524 FELETTO TOD526 FELINO PRD527 FELITTO SAD528 FELIZZANO ALD529 FELONICA MND530 FELTRE BLD531 FENEGRO' COD532 FENESTRELLE TOD537 FENIS AOD538 FERENTILLO TRD539 FERENTINO FRD540 FERLA SRD541 FERMIGNANO PUD542 FERMO FMD543 FERNO VAD544 FEROLETO ANTICO CZD545 FEROLETO DELLA CHIESA RCD547 FERRANDINA MTD548 FERRARA FED549 FERRARA DI MONTE BALDO VRD550 FERRAZZANO CBD551 FERRERA DI VARESE VAD552 FERRERA ERBOGNONE PVD554 FERRERE ATD555 FERRIERE PCD557 FERRUZZANO RCD560 FIAMIGNANO RID562 FIANO TOD561 FIANO ROMANO RMD564 FIASTRA MCD565 FIAVE' TND567 FICARAZZI PAD568 FICAROLO ROD569 FICARRA MED570 FICULLE TRB034 FIDENZA PRD571 FIE' ALLO SCILIAR

VOELS AM SCHLERN. BZD572 FIERA DI PRIMIERO TND573 FIEROZZO TN

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

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- IV -

Page 76: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

D574 FIESCO CRD575 FIESOLE FID576 FIESSE BSD578 FIESSO D'ARTICO VED577 FIESSO UMBERTIANO ROD579 FIGINO SERENZA COD583 FIGLINE VALDARNO FID582 FIGLINE VEGLIATURO CSD586 FILACCIANO RMD587 FILADELFIA VVD588 FILAGO BGD589 FILANDARI VVD590 FILATTIERA MSD591 FILETTINO FRD592 FILETTO CHD593 FILIANO PZD594 FILIGHERA PVD595 FILIGNANO ISD596 FILOGASO VVD597 FILOTTRANO AND599 FINALE EMILIA MOD600 FINALE LIGURE SVD604 FINO DEL MONTE BGD605 FINO MORNASCO COD606 FIORANO AL SERIO BGD608 FIORANO CANAVESE TOD607 FIORANO MODENESE MOD609 FIORDIMONTE MCD611 FIORENZUOLA D'ARDA PCD612 FIRENZE FID613 FIRENZUOLA FID614 FIRMO CSD615 FISCIANO SAA310 FIUGGI FRD617 FIUMALBO MOD619 FIUMARA RCD621 FIUME VENETO PND622 FIUMEDINISI MED624 FIUMEFREDDO BRUZIO CSD623 FIUMEFREDDO DI SICILIA CTD627 FIUMICELLO UDM297 FIUMICINO RMD628 FIUMINATA MCD629 FIVIZZANO MSD630 FLAIBANO UDD631 FLAVON TND634 FLERO BSD635 FLORESTA MED636 FLORIDIA SRD637 FLORINAS SSD638 FLUMERI AVD639 FLUMINIMAGGIORE CID640 FLUSSIO ORD641 FOBELLO VCD643 FOGGIA FGD644 FOGLIANISE BND645 FOGLIANO REDIPUGLIA GOD646 FOGLIZZO TOD649 FOIANO DELLA CHIANA ARD650 FOIANO DI VAL FORTORE BND651 FOLGARIA TND652 FOLIGNANO APD653 FOLIGNO PGD654 FOLLINA TVD655 FOLLO SPD656 FOLLONICA GRD660 FOMBIO LOD661 FONDACHELLI-FANTINA MED662 FONDI LTD663 FONDO TND665 FONNI NUD666 FONTAINEMORE AOD667 FONTANA LIRI FRD670 FONTANAFREDDA PND671 FONTANAROSA AVD668 FONTANELICE BOD672 FONTANELLA BGD673 FONTANELLATO PRD674 FONTANELLE TVD675 FONTANETO D'AGOGNA NOD676 FONTANETTO PO VCD677 FONTANIGORDA GED678 FONTANILE ATD679 FONTANIVA PDD680 FONTE TVM309 FONTE NUOVA RMD681 FONTECCHIO AQD682 FONTECHIARI FRD683 FONTEGRECA CED684 FONTENO BGD685 FONTEVIVO PRD686 FONZASO BLD688 FOPPOLO BGD689 FORANO RID691 FORCE APD693 FORCHIA BND694 FORCOLA SOD695 FORDONGIANUS ORD696 FORENZA PZD697 FORESTO SPARSO BGD700 FORGARIA NEL FRIULI UDD701 FORINO AVD702 FORIO NAD704 FORLI' FCD703 FORLI' DEL SANNIO ISD705 FORLIMPOPOLI FCD706 FORMAZZA VBD707 FORMELLO RMD708 FORMIA LTD709 FORMICOLA CED710 FORMIGARA CRD711 FORMIGINE MOD712 FORMIGLIANA VCD713 FORMIGNANA FED714 FORNACE TND715 FORNELLI ISD718 FORNI AVOLTRI UDD719 FORNI DI SOPRA UDD720 FORNI DI SOTTO UDD725 FORNO CANAVESE TOD726 FORNO DI ZOLDO BLD728 FORNOVO DI TARO PRD727 FORNOVO SAN GIOVANNI BGD730 FORTE DEI MARMI LUD731 FORTEZZA - FRANZENSFESTE. BZD732 FORTUNAGO PVD733 FORZA D'AGRO' MED734 FOSCIANDORA LUD735 FOSDINOVO MSD736 FOSSA AQD738 FOSSACESIA CHD740 FOSSALTA DI PIAVE VED741 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VED737 FOSSALTO CBD742 FOSSANO CND745 FOSSATO DI VICO PGD744 FOSSATO SERRALTA CZD748 FOSSO' VED749 FOSSOMBRONE PU

D750 FOZA VID751 FRABOSA SOPRANA CND752 FRABOSA SOTTANA CND559 FRACONALTO ALD754 FRAGAGNANO TAD755 FRAGNETO L'ABATE BND756 FRAGNETO MONFORTE BND757 FRAINE CHD758 FRAMURA SPD763 FRANCAVILLA AL MARE CHD762 FRANCAVILLA ANGITOLA VVD759 FRANCAVILLA BISIO ALD760 FRANCAVILLA D'ETE FMD765 FRANCAVILLA DI SICILIA MED761 FRANCAVILLA FONTANA BRD766 FRANCAVILLA IN SINNI PZD764 FRANCAVILLA MARITTIMA CSD767 FRANCICA VVD768 FRANCOFONTE SRD769 FRANCOLISE CED770 FRASCARO ALD771 FRASCAROLO PVD773 FRASCATI RMD774 FRASCINETO CSD775 FRASSILONGO TND776 FRASSINELLE POLESINE ROD777 FRASSINELLO MONFERRATO ALD780 FRASSINETO PO ALD781 FRASSINETTO TOD782 FRASSINO CND783 FRASSINORO MOD785 FRASSO SABINO RID784 FRASSO TELESINO BND788 FRATTA POLESINE ROD787 FRATTA TODINA PGD789 FRATTAMAGGIORE NAD790 FRATTAMINORE NAD791 FRATTE ROSA PUD793 FRAZZANO' MED794 FREGONA TVD796 FRESAGRANDINARIA CHD797 FRESONARA ALD798 FRIGENTO AVD799 FRIGNANO CED802 FRINCO ATD803 FRISA CHD804 FRISANCO PND805 FRONT TOD807 FRONTINO PUD808 FRONTONE PUD810 FROSINONE FRD811 FROSOLONE ISD812 FROSSASCO TOD813 FRUGAROLO ALD814 FUBINE ALD815 FUCECCHIO FID817 FUIPIANO VALLE IMAGNA BGD818 FUMANE VRD819 FUMONE FRD821 FUNES - VILLNOESS. BZD823 FURCI CHD824 FURCI SICULO MED825 FURNARI MED826 FURORE SAD827 FURTEI VSD828 FUSCALDO CSD829 FUSIGNANO RAD830 FUSINE SOD832 FUTANI SAD834 GABBIONETA BINANUOVA CRD835 GABIANO ALD836 GABICCE MARE PUD839 GABY AOD841 GADESCO PIEVE DELMONA CRD842 GADONI NUD843 GAETA LTD844 GAGGI MED845 GAGGIANO MID847 GAGGIO MONTANO BOD848 GAGLIANICO BID850 GAGLIANO ATERNO AQD849 GAGLIANO CASTELFERRATO END851 GAGLIANO DEL CAPO LED852 GAGLIATO CZD853 GAGLIOLE MCD854 GAIARINE TVD855 GAIBA ROD856 GAIOLA CND858 GAIOLE IN CHIANTI SID859 GAIRO OGD860 GAIS - GAIS. BZD861 GALATI MAMERTINO MED862 GALATINA LED863 GALATONE LED864 GALATRO RCD865 GALBIATE LCD867 GALEATA FCD868 GALGAGNANO LOD869 GALLARATE VAD870 GALLESE VTD872 GALLIATE NOD871 GALLIATE LOMBARDO VAD873 GALLIAVOLA PVD874 GALLICANO LUD875 GALLICANO NEL LAZIO RMD876 GALLICCHIO PZD878 GALLIERA BOD879 GALLIERA VENETA PDD881 GALLINARO FRD882 GALLIO VID883 GALLIPOLI LED884 GALLO MATESE CED885 GALLODORO MED886 GALLUCCIO CED888 GALTELLI NUD889 GALZIGNANO TERME PDD890 GAMALERO ALD891 GAMBARA BSD892 GAMBARANA PVD894 GAMBASCA CND895 GAMBASSI TERME FID896 GAMBATESA CBD897 GAMBELLARA VID898 GAMBERALE CHD899 GAMBETTOLA FCD901 GAMBOLO' PVD902 GAMBUGLIANO VID903 GANDELLINO BGD905 GANDINO BGD906 GANDOSSO BGD907 GANGI PAD909 GARAGUSO MTD910 GARBAGNA ALD911 GARBAGNA NOVARESE NOD912 GARBAGNATE MILANESE MID913 GARBAGNATE MONASTERO LCD915 GARDA VRD917 GARDONE RIVIERA BSD918 GARDONE VAL TROMPIA BS

D920 GARESSIO CND921 GARGALLO NOD923 GARGAZZONE - GARGAZON. BZD924 GARGNANO BSD925 GARLASCO PVD926 GARLATE LCD927 GARLENDA SVD928 GARNIGA TERME TND930 GARZENO COD931 GARZIGLIANA TOD932 GASPERINA CZD933 GASSINO TORINESE TOD934 GATTATICO RED935 GATTEO FCD937 GATTICO NOD938 GATTINARA VCD940 GAVARDO BSD941 GAVAZZANA ALD942 GAVELLO ROD943 GAVERINA TERME BGD944 GAVI ALD945 GAVIGNANO RMD946 GAVIRATE VAD947 GAVOI NUD948 GAVORRANO GRD949 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MND951 GAZZADA SCHIANNO VAD952 GAZZANIGA BGD956 GAZZO PDD957 GAZZO VERONESE VRD958 GAZZOLA PCD959 GAZZUOLO MND960 GELA CLD961 GEMMANO RND962 GEMONA DEL FRIULI UDD963 GEMONIO VAD964 GENAZZANO RMD965 GENGA AND966 GENIVOLTA CRD967 GENOLA CND968 GENONI ORD969 GENOVA GED970 GENURI VSD971 GENZANO DI LUCANIA PZD972 GENZANO DI ROMA RMD973 GENZONE PVD974 GERA LARIO COD975 GERACE RCD977 GERACI SICULO PAD978 GERANO RMD980 GERENZAGO PVD981 GERENZANO VAD982 GERGEI CAD983 GERMAGNANO TOD984 GERMAGNO VBD986 GERMASINO COD987 GERMIGNAGA VAD988 GEROCARNE VVD990 GEROLA ALTA SOD991 GEROSA BGD993 GERRE DE' CAPRIOLI CRD994 GESICO CAD995 GESSATE MID996 GESSOPALENA CHD997 GESTURI VSD998 GESUALDO AVD999 GHEDI BSE001 GHEMME NOE003 GHIFFA VBE004 GHILARZA ORE006 GHISALBA BGE007 GHISLARENGO VCE008 GIACCIANO CON BARUCHELLA ROE009 GIAGLIONE TOE010 GIANICO BSE012 GIANO DELL'UMBRIA PGE011 GIANO VETUSTO CEE013 GIARDINELLO PAE014 GIARDINI-NAXOS MEE015 GIAROLE ALE016 GIARRATANA RGE017 GIARRE CTE019 GIAVE SSE020 GIAVENO TOE021 GIAVERA DEL MONTELLO TVE022 GIBA CIE023 GIBELLINA TPE024 GIFFLENGA BIE025 GIFFONE RCE026 GIFFONI SEI CASALI SAE027 GIFFONI VALLE PIANA SAE028 GIGNESE VBE029 GIGNOD AOE030 GILDONE CBE031 GIMIGLIANO CZE033 GINESTRA PZE034 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI BNE036 GINOSA TAE037 GIOI SAE040 GIOIA DEI MARSI AQE038 GIOIA DEL COLLE BAE039 GIOIA SANNITICA CEE041 GIOIA TAURO RCE044 GIOIOSA IONICA RCE043 GIOIOSA MAREA MEE045 GIOVE TRE047 GIOVINAZZO BAE048 GIOVO TNE049 GIRASOLE OGE050 GIRIFALCO CZE051 GIRONICO COE052 GISSI CHE053 GIUGGIANELLO LEE054 GIUGLIANO IN CAMPANIA NAE055 GIULIANA PAE057 GIULIANO DI ROMA FRE056 GIULIANO TEATINO CHE058 GIULIANOVA TEE059 GIUNCUGNANO LUE060 GIUNGANO SAE061 GIURDIGNANO LEE062 GIUSSAGO PVE063 GIUSSANO MBE064 GIUSTENICE SVE065 GIUSTINO TNE066 GIUSVALLA SVE067 GIVOLETTO TOE068 GIZZERIA CZE069 GLORENZA - GLURNS. BZE071 GODEGA DI SANT'URBANO TVE072 GODIASCO PVE074 GODRANO PAE078 GOITO MNE079 GOLASECCA VAE081 GOLFERENZO PVM274 GOLFO ARANCI OTE082 GOMBITO CRE083 GONARS UDE084 GONI CA

E086 GONNESA CIE087 GONNOSCODINA ORE085 GONNOSFANADIGA VSD585 GONNOSNO' ORE088 GONNOSTRAMATZA ORE089 GONZAGA MNE090 GORDONA SOE091 GORGA RME092 GORGO AL MONTICANO TVE093 GORGOGLIONE MTE094 GORGONZOLA MIE096 GORIANO SICOLI AQE098 GORIZIA GOE101 GORLA MAGGIORE VAE102 GORLA MINORE VAE100 GORLAGO BGE103 GORLE BGE104 GORNATE-OLONA VAE106 GORNO BGE107 GORO FEE109 GORRETO GEE111 GORZEGNO CNE113 GOSALDO BLE114 GOSSOLENGO PCE115 GOTTASECCA CNE116 GOTTOLENGO BSE118 GOVONE CNE120 GOZZANO NOE122 GRADARA PUE124 GRADISCA D'ISONZO GOE125 GRADO GOE126 GRADOLI VTE127 GRAFFIGNANA LOE128 GRAFFIGNANO VTE130 GRAGLIA BIE131 GRAGNANO NAE132 GRAGNANO TREBBIENSE PCE133 GRAMMICHELE CTE134 GRANA ATE135 GRANAGLIONE BOE136 GRANAROLO DELL'EMILIA BOE138 GRANCONA VIE139 GRANDATE COE141 GRANDOLA ED UNITI COE142 GRANITI MEE143 GRANOZZO CON MONTICELLO NOE144 GRANTOLA VAE145 GRANTORTO PDE146 GRANZE PDE147 GRASSANO MTE148 GRASSOBBIO BGE149 GRATTERI PAE150 GRAUNO TNE151 GRAVEDONA COE152 GRAVELLONA LOMELLINA PVE153 GRAVELLONA TOCE VBE154 GRAVERE TOE156 GRAVINA DI CATANIA CTE155 GRAVINA IN PUGLIA BAE158 GRAZZANISE CEE159 GRAZZANO BADOGLIO ATE160 GRECCIO RIE161 GRECI AVE163 GREGGIO VCE164 GREMIASCO ALE165 GRESSAN AOE167 GRESSONEY-LA-TRINITE' AOE168 GRESSONEY-SAINT-JEAN AOE169 GREVE IN CHIANTI FIE170 GREZZAGO MIE171 GREZZANA VRE172 GRIANTE COE173 GRICIGNANO DI AVERSA CEE177 GRIGNASCO NOE178 GRIGNO TNE179 GRIMACCO UDE180 GRIMALDI CSE182 GRINZANE CAVOUR CNE184 GRISIGNANO DI ZOCCO VIE185 GRISOLIA CSE187 GRIZZANA MORANDI BOE188 GROGNARDO ALE189 GROMO BGE191 GRONDONA ALE192 GRONE BGE193 GRONTARDO CRE195 GROPELLO CAIROLI PVE196 GROPPARELLO PCE199 GROSCAVALLO TOE200 GROSIO SOE201 GROSOTTO SOE202 GROSSETO GRE203 GROSSO TOE204 GROTTAFERRATA RME205 GROTTAGLIE TAE206 GROTTAMINARDA AVE207 GROTTAMMARE APE208 GROTTAZZOLINA FME209 GROTTE AGE210 GROTTE DI CASTRO VTE212 GROTTERIA RCE213 GROTTOLE MTE214 GROTTOLELLA AVE215 GRUARO VEE216 GRUGLIASCO TOE217 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CRE219 GRUMELLO DEL MONTE BGE221 GRUMENTO NOVA PZE222 GRUMES TNE223 GRUMO APPULA BAE224 GRUMO NEVANO NAE226 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VIE227 GUAGNANO LEE228 GUALDO MCE229 GUALDO CATTANEO PGE230 GUALDO TADINO PGE232 GUALTIERI REE233 GUALTIERI SICAMINO' MEE234 GUAMAGGIORE CAE235 GUANZATE COE236 GUARCINO FRE240 GUARDA VENETA ROE237 GUARDABOSONE VCE238 GUARDAMIGLIO LOE239 GUARDAVALLE CZE241 GUARDEA TRE245 GUARDIA LOMBARDI AVE246 GUARDIA PERTICARA PZE242 GUARDIA PIEMONTESE CSE249 GUARDIA SANFRAMONDI BNE243 GUARDIAGRELE CHE244 GUARDIALFIERA CBE248 GUARDIAREGIA CBE250 GUARDISTALLO PIE251 GUARENE CNE252 GUASILA CAE253 GUASTALLA REE255 GUAZZORA ALE256 GUBBIO PG

E258 GUDO VISCONTI MIE259 GUGLIONESI CBE261 GUIDIZZOLO MNE263 GUIDONIA MONTECELIO RME264 GUIGLIA MOE266 GUILMI CHE269 GURRO VBE270 GUSPINI VSE271 GUSSAGO BSE272 GUSSOLA CRE273 HONE AOE280 IDRO BSE281 IGLESIAS CIE282 IGLIANO CNE283 ILBONO OGE284 ILLASI VRE285 ILLORAI SSE287 IMBERSAGO LCE288 IMER TNE289 IMOLA BOE290 IMPERIA IME291 IMPRUNETA FIE292 INARZO VAE296 INCISA IN VAL D'ARNO FIE295 INCISA SCAPACCINO ATE297 INCUDINE BSE299 INDUNO OLONA VAE301 INGRIA TOE304 INTRAGNA VBE305 INTROBIO LCE306 INTROD AOE307 INTRODACQUA AQE308 INTROZZO LCE309 INVERIGO COE310 INVERNO E MONTELEONE PVE311 INVERSO PINASCA TOE313 INVERUNO MIE314 INVORIO NOE317 INZAGO MIE321 IONADI VVE323 IRGOLI NUE325 IRMA BSE326 IRSINA MTE327 ISASCA CNE328 ISCA SULLO IONIO CZE329 ISCHIA NAE330 ISCHIA DI CASTRO VTE332 ISCHITELLA FGE333 ISEO BSE334 ISERA TNE335 ISERNIA ISE336 ISILI CAE337 ISNELLO PAE338 ISOLA D'ASTI ATE341 ISOLA DEL CANTONE GEE348 ISOLA DEL GIGLIO GRE343 ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA TEE340 ISOLA DEL LIRI FRE351 ISOLA DEL PIANO PUE349 ISOLA DELLA SCALA VRE350 ISOLA DELLE FEMMINE PAE339 ISOLA DI CAPO RIZZUTO KRE353 ISOLA DI FONDRA BGE356 ISOLA DOVARESE CRE358 ISOLA RIZZA VRE360 ISOLA SANT'ANTONIO ALE354 ISOLA VICENTINA VIE345 ISOLABELLA TOE346 ISOLABONA IME363 ISOLE TREMITI FGE364 ISORELLA BSE365 ISPANI SAE366 ISPICA RGE367 ISPRA VAE368 ISSIGLIO TOE369 ISSIME AOE370 ISSO BGE371 ISSOGNE AOE373 ISTRANA TVE374 ITALA MEE375 ITRI LTE376 ITTIREDDU SSE377 ITTIRI SSE378 IVANO FRACENA TNE379 IVREA TOE380 IZANO CRE274 JACURSO CZE381 JELSI CBE382 JENNE RME386 JERAGO CON ORAGO VAE387 JERZU OGE388 JESI ANC388 JESOLO VEE320 JOLANDA DI SAVOIA FEE389 JOPPOLO VVE390 JOPPOLO GIANCAXIO AGE391 JOVENCAN AOA345 L'AQUILA AQE394 LA CASSA TOE423 LA LOGGIA TOE425 LA MADDALENA OTA308 LA MAGDELEINE AOE430 LA MORRA CNE458 LA SALLE AOE463 LA SPEZIA SPE470 LA THUILE AOE491 LA VALLE - WENGEN. BZE490 LA VALLE AGORDINA BLE392 LABICO RME393 LABRO RIE395 LACCHIARELLA MIE396 LACCO AMENO NAE397 LACEDONIA AVE398 LACES - LATSCH. BZE400 LACONI ORM212 LADISPOLI RME401 LAERRU SSE402 LAGANADI RCE403 LAGHI VIE405 LAGLIO COE406 LAGNASCO CNE407 LAGO CSE409 LAGONEGRO PZE410 LAGOSANTO FEE412 LAGUNDO - ALGUND. BZE414 LAIGUEGLIA SVE415 LAINATE MIE416 LAINO COE417 LAINO BORGO CSE419 LAINO CASTELLO CSE420 LAION - LAJEN. BZE421 LAIVES - LEIFERS. BZE413 LAJATICO PIE422 LALLIO BGE424 LAMA DEI PELIGNI CHE426 LAMA MOCOGNO MOE428 LAMBRUGO COM208 LAMEZIA TERME CZE429 LAMON BL

COD. COMUNE PROV.COM.

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- V -

Page 77: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

E431 LAMPEDUSA E LINOSA AGE432 LAMPORECCHIO PTE433 LAMPORO VCE434 LANA - LANA. BZE435 LANCIANO CHE436 LANDIONA NOE437 LANDRIANO PVE438 LANGHIRANO PRE439 LANGOSCO PVE441 LANUSEI OGC767 LANUVIO RME443 LANZADA SOE444 LANZO D'INTELVI COE445 LANZO TORINESE TOE447 LAPEDONA FME448 LAPIO AVE450 LAPPANO CSE451 LARCIANO PTE452 LARDARO TNE454 LARDIRAGO PVE455 LARI PIM207 LARIANO RME456 LARINO CBE464 LAS PLASSAS VSE457 LASA - LAAS. BZE459 LASCARI PAE461 LASINO TNE462 LASNIGO COE465 LASTEBASSE VIE466 LASTRA A SIGNA FIE467 LATERA VTE468 LATERINA ARE469 LATERZA TAE471 LATIANO BRE472 LATINA LTE473 LATISANA UDE474 LATRONICO PZE475 LATTARICO CSE476 LAUCO UDE480 LAUREANA CILENTO SAE479 LAUREANA DI BORRELLO RCE481 LAUREGNO - LAUREIN. BZE482 LAURENZANA PZE483 LAURIA PZE484 LAURIANO TOE485 LAURINO SAE486 LAURITO SAE487 LAURO AVE488 LAVAGNA GEE489 LAVAGNO VRE492 LAVARONE TNE493 LAVELLO PZE494 LAVENA PONTE TRESA VAE496 LAVENO-MOMBELLO VAE497 LAVENONE BSE498 LAVIANO SAE500 LAVIS TNE502 LAZISE VRE504 LAZZATE MBE506 LECCE LEE505 LECCE NEI MARSI AQE507 LECCO LCE509 LEFFE BGE510 LEGGIUNO VAE512 LEGNAGO VRE514 LEGNANO MIE515 LEGNARO PDE517 LEI NUE518 LEINI TOE519 LEIVI GEE520 LEMIE TOE522 LENDINARA ROE523 LENI MEE524 LENNA BGE525 LENNO COE526 LENO BSE527 LENOLA LTE528 LENTA VCE530 LENTATE SUL SEVESO MIE531 LENTELLA CHC562 LENTIAI BLE532 LENTINI SRE535 LEONESSA RIE536 LEONFORTE ENE537 LEPORANO TAE538 LEQUILE LEE540 LEQUIO BERRIA CNE539 LEQUIO TANARO CNE541 LERCARA FRIDDI PAE542 LERICI SPE543 LERMA ALE544 LESA NOE546 LESEGNO CNE547 LESIGNANO DE' BAGNI PRE549 LESINA FGE550 LESMO MBE551 LESSOLO TOE552 LESSONA BIE553 LESTIZZA UDE554 LETINO CEE555 LETOJANNI MEE557 LETTERE NAE558 LETTOMANOPPELLO PEE559 LETTOPALENA CHE560 LEVANTO SPE562 LEVATE BGE563 LEVERANO LEE564 LEVICE CNE565 LEVICO TERME TNE566 LEVONE TOE569 LEZZENO COE570 LIBERI CEE571 LIBRIZZI MEE573 LICATA AGE574 LICCIANA NARDI MSE576 LICENZA RME578 LICODIA EUBEA CTE581 LIERNA LCE583 LIGNANA VCE584 LIGNANO SABBIADORO UDE585 LIGONCHIO REE586 LIGOSULLO UDE587 LILLIANES AOE588 LIMANA BLE589 LIMATOLA BNE590 LIMBADI VVE591 LIMBIATE MBE592 LIMENA PDE593 LIMIDO COMASCO COE594 LIMINA MEE597 LIMONE PIEMONTE CNE596 LIMONE SUL GARDA BSE599 LIMOSANO CBE600 LINAROLO PVE602 LINGUAGLOSSA CTE605 LIONI AVE606 LIPARI MEE607 LIPOMO COE608 LIRIO PV

E610 LISCATE MIE611 LISCIA CHE613 LISCIANO NICCONE PGE614 LISIGNAGO TNE615 LISIO CNE617 LISSONE MBE620 LIVERI NAE621 LIVIGNO SOE622 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA BLE623 LIVO COE624 LIVO TNE625 LIVORNO LIE626 LIVORNO FERRARIS VCE627 LIVRAGA LOE629 LIZZANELLO LEE630 LIZZANO TAA771 LIZZANO IN BELVEDERE BOE632 LOANO SVE633 LOAZZOLO ATE635 LOCANA TOE639 LOCATE DI TRIULZI MIE638 LOCATE VARESINO COE640 LOCATELLO BGE644 LOCERI OGE645 LOCOROTONDO BAD976 LOCRI RCE646 LOCULI NUE647 LODE' NUE648 LODI LOE651 LODI VECCHIO LOE649 LODINE NUE652 LODRINO BSE654 LOGRATO BSE655 LOIANO BOM275 LOIRI PORTO SAN PAOLO OTE656 LOMAGNA LCE658 LOMASO TNE659 LOMAZZO COE660 LOMBARDORE TOE661 LOMBRIASCO TOE662 LOMELLO PVE664 LONA LASES TNE665 LONATE CEPPINO VAE666 LONATE POZZOLO VAM312 LONATO DEL GARDA BSE668 LONDA FIE669 LONGANO ISE671 LONGARE VIE672 LONGARONE BLE673 LONGHENA BSE674 LONGI MEE675 LONGIANO FCE677 LONGOBARDI CSE678 LONGOBUCCO CSE679 LONGONE AL SEGRINO COE681 LONGONE SABINO RIE682 LONIGO VIE683 LORANZE' TOE684 LOREGGIA PDE685 LOREGLIA VBE687 LORENZAGO DI CADORE BLE688 LORENZANA PIE689 LOREO ROE690 LORETO ANE691 LORETO APRUTINO PEE692 LORIA TVE693 LORO CIUFFENNA ARE694 LORO PICENO MCE695 LORSICA GEE698 LOSINE BSE700 LOTZORAI OGE704 LOVERE BGE705 LOVERO SOE706 LOZIO BSE707 LOZZA VAE709 LOZZO ATESTINO PDE708 LOZZO DI CADORE BLE711 LOZZOLO VCE712 LU ALE713 LUBRIANO VTE715 LUCCA LUE714 LUCCA SICULA AGE716 LUCERA FGE718 LUCIGNANO ARE719 LUCINASCO IME722 LUCITO CBE723 LUCO DEI MARSI AQE724 LUCOLI AQE726 LUGAGNANO VAL D'ARDA PCE727 LUGNACCO TOE729 LUGNANO IN TEVERINA TRE730 LUGO RAE731 LUGO DI VICENZA VIE734 LUINO VAE735 LUISAGO COE736 LULA NUE737 LUMARZO GEE738 LUMEZZANE BSE742 LUNAMATRONA VSE743 LUNANO PUB387 LUNGAVILLA PVE745 LUNGRO CSE746 LUOGOSANO AVE747 LUOGOSANTO OTE748 LUPARA CBE749 LURAGO D'ERBA COE750 LURAGO MARINONE COE751 LURANO BGE752 LURAS OTE753 LURATE CACCIVIO COE754 LUSCIANO CEE757 LUSERNA TNE758 LUSERNA SAN GIOVANNI TOE759 LUSERNETTA TOE760 LUSEVERA UDE761 LUSIA ROE762 LUSIANA VIE763 LUSIGLIE' TOE764 LUSON - LUESEN. BZE767 LUSTRA SAE769 LUVINATE VAE770 LUZZANA BGE772 LUZZARA REE773 LUZZI CSE775 MACCAGNO VAE777 MACCASTORNA LOE778 MACCHIA D'ISERNIA ISE780 MACCHIA VALFORTORE CBE779 MACCHIAGODENA ISE782 MACELLO TOE783 MACERATA MCE784 MACERATA CAMPANIA CEE785 MACERATA FELTRIA PUE786 MACHERIO MBE787 MACLODIO BSE788 MACOMER NUE789 MACRA CNE790 MACUGNAGA VBE791 MADDALONI CE

E342 MADESIMO SOE793 MADIGNANO CRE794 MADONE BGE795 MADONNA DEL SASSO VBE798 MAENZA LTE799 MAFALDA CBE800 MAGASA BSE801 MAGENTA MIE803 MAGGIORA NOE804 MAGHERNO PVE805 MAGIONE PGE806 MAGISANO CZE809 MAGLIANO ALFIERI CNE808 MAGLIANO ALPI CNE811 MAGLIANO DE' MARSI AQE807 MAGLIANO DI TENNA FME810 MAGLIANO IN TOSCANA GRE813 MAGLIANO ROMANO RME812 MAGLIANO SABINA RIE814 MAGLIANO VETERE SAE815 MAGLIE LEE816 MAGLIOLO SVE817 MAGLIONE TOE818 MAGNACAVALLO MNE819 MAGNAGO MIE821 MAGNANO BIE820 MAGNANO IN RIVIERA UDE825 MAGOMADAS ORE829 MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO

MARGREID AN DE. BZE830 MAGREGLIO COE834 MAIDA CZE835 MAIERA' CSE836 MAIERATO VVE837 MAIOLATI SPONTINI ANE838 MAIOLO RNE839 MAIORI SAE840 MAIRAGO LOE841 MAIRANO BSE842 MAISSANA SPE833 MAJANO UDE843 MALAGNINO CRE844 MALALBERGO BOE847 MALBORGHETTO-VALBRUNA UDE848 MALCESINE VRE850 MALE' TNE851 MALEGNO BSE852 MALEO LOE853 MALESCO VBE854 MALETTO CTE855 MALFA MEE856 MALGESSO VAE858 MALGRATE LCE859 MALITO CSE860 MALLARE SVE862 MALLES VENOSTA - MALS. BZE863 MALNATE VAE864 MALO VIE865 MALONNO BSE866 MALOSCO TNE868 MALTIGNANO APE869 MALVAGNA MEE870 MALVICINO ALE872 MALVITO CSE873 MAMMOLA RCE874 MAMOIADA NUE875 MANCIANO GRE876 MANDANICI MEE877 MANDAS CAE878 MANDATORICCIO CSB632 MANDELA RME879 MANDELLO DEL LARIO LCE880 MANDELLO VITTA NOE882 MANDURIA TAE883 MANERBA DEL GARDA BSE884 MANERBIO BSE885 MANFREDONIA FGE887 MANGO CNE888 MANGONE CSM283 MANIACE CTE889 MANIAGO PNE891 MANOCALZATI AVE892 MANOPPELLO PEE893 MANSUE' TVE894 MANTA CNE896 MANTELLO SOE897 MANTOVA MNE899 MANZANO UDE900 MANZIANA RME901 MAPELLO BGE902 MARA SSE903 MARACALAGONIS CAE904 MARANELLO MOE906 MARANO DI NAPOLI NAE911 MARANO DI VALPOLICELLA VRE908 MARANO EQUO RME910 MARANO LAGUNARE UDE914 MARANO MARCHESATO CSE915 MARANO PRINCIPATO CSE905 MARANO SUL PANARO MOE907 MARANO TICINO NOE912 MARANO VICENTINO VIE917 MARANZANA ATE919 MARATEA PZE921 MARCALLO CON CASONE MIE922 MARCARIA MNE923 MARCEDUSA CZE924 MARCELLINA RME925 MARCELLINARA CZE927 MARCETELLI RIE928 MARCHENO BSE929 MARCHIROLO VAE930 MARCIANA LIE931 MARCIANA MARINA LIE932 MARCIANISE CEE933 MARCIANO DELLA CHIANA ARE934 MARCIGNAGO PVE936 MARCON VEE938 MAREBBE - ENNEBERG. BZE939 MARENE CNE940 MARENO DI PIAVE TVE941 MARENTINO TOE944 MARETTO ATE945 MARGARITA CNE946 MARGHERITA DI SAVOIA BTE947 MARGNO LCE949 MARIANA MANTOVANA MNE951 MARIANO COMENSE COE952 MARIANO DEL FRIULI GOE953 MARIANOPOLI CLE954 MARIGLIANELLA NAE955 MARIGLIANO NAE956 MARINA DI GIOIOSA IONICA RCE957 MARINEO PAE958 MARINO RME959 MARLENGO - MARLING. BZE960 MARLIANA PTE961 MARMENTINO BSE962 MARMIROLO MN

E963 MARMORA CNE965 MARNATE VAE967 MARONE BSE968 MAROPATI RCE970 MAROSTICA VIE971 MARRADI FIE972 MARRUBIU ORE973 MARSAGLIA CNE974 MARSALA TPE975 MARSCIANO PGE976 MARSICO NUOVO PZE977 MARSICOVETERE PZE978 MARTA VTE979 MARTANO LEE980 MARTELLAGO VEE981 MARTELLO - MARTELL. BZE982 MARTIGNACCO UDE983 MARTIGNANA DI PO CRE984 MARTIGNANO LEE986 MARTINA FRANCA TAE987 MARTINENGO BGE988 MARTINIANA PO CNE989 MARTINSICURO TEE990 MARTIRANO CZE991 MARTIRANO LOMBARDO CZE992 MARTIS SSE993 MARTONE RCE994 MARUDO LOE995 MARUGGIO TAB689 MARZABOTTO BOE999 MARZANO PVE998 MARZANO APPIO CEE997 MARZANO DI NOLA AVF001 MARZI CSF002 MARZIO VAM270 MASAINAS CIF003 MASATE MIF004 MASCALI CTF005 MASCALUCIA CTF006 MASCHITO PZF007 MASCIAGO PRIMO VAF009 MASER TVF010 MASERA VBF011 MASERA' DI PADOVA PDF012 MASERADA SUL PIAVE TVF013 MASI PDF016 MASI TORELLO FEF015 MASIO ALF017 MASLIANICO COF019 MASON VICENTINO VIF020 MASONE GEF023 MASSA MSF022 MASSA D'ALBE AQM289 MASSA DI SOMMA NAF025 MASSA E COZZILE PTF021 MASSA FERMANA FMF026 MASSA FISCAGLIA FEF029 MASSA LOMBARDA RAF030 MASSA LUBRENSE NAF032 MASSA MARITTIMA GRF024 MASSA MARTANA PGF027 MASSAFRA TAF028 MASSALENGO LOF033 MASSANZAGO PDF035 MASSAROSA LUF037 MASSAZZA BIF041 MASSELLO TOF042 MASSERANO BIF044 MASSIGNANO APF045 MASSIMENO TNF046 MASSIMINO SVF047 MASSINO VISCONTI NOF048 MASSIOLA VBF050 MASULLAS ORF051 MATELICA MCF052 MATERA MTF053 MATHI TOF054 MATINO LEF055 MATRICE CBF058 MATTIE TOF059 MATTINATA FGF061 MAZARA DEL VALLO TPF063 MAZZANO BSF064 MAZZANO ROMANO RMF065 MAZZARINO CLF066 MAZZARRA' SANT'ANDREA MEM271 MAZZARRONE CTF067 MAZZE' TOF068 MAZZIN TNF070 MAZZO DI VALTELLINA SOF074 MEANA DI SUSA TOF073 MEANA SARDO NUF078 MEDA MBF080 MEDE PVF081 MEDEA GOF082 MEDESANO PRF083 MEDICINA BOF084 MEDIGLIA MIF085 MEDOLAGO BGF086 MEDOLE MNF087 MEDOLLA MOF088 MEDUNA DI LIVENZA TVF089 MEDUNO PNF091 MEGLIADINO SAN FIDENZIO PDF092 MEGLIADINO SAN VITALE PDF093 MEINA NOF094 MEL BLF095 MELARA ROF096 MELAZZO ALF097 MELDOLA FCF098 MELE GEF100 MELEGNANO MIF101 MELENDUGNO LEF102 MELETI LOF104 MELFI PZF105 MELICUCCA' RCF106 MELICUCCO RCF107 MELILLI SRF108 MELISSA KRF109 MELISSANO LEF111 MELITO DI NAPOLI NAF112 MELITO DI PORTO SALVO RCF110 MELITO IRPINO AVF113 MELIZZANO BNF114 MELLE CNF115 MELLO SOF117 MELPIGNANO LEF118 MELTINA - MOELTEN. BZF119 MELZO MIF120 MENAGGIO COF121 MENAROLA SOF122 MENCONICO PVF123 MENDATICA IMF125 MENDICINO CSF126 MENFI AGF127 MENTANA RMF130 MEOLO VEF131 MERANA ALF132 MERANO - MERAN. BZ

F133 MERATE LCF134 MERCALLO VAF135 MERCATELLO SUL METAURO PUF136 MERCATINO CONCA PUF138 MERCATO SAN SEVERINO SAF139 MERCATO SARACENO FCF140 MERCENASCO TOF141 MERCOGLIANO AVF144 MERETO DI TOMBA UDF145 MERGO ANF146 MERGOZZO VBF147 MERI' MEF148 MERLARA PDF149 MERLINO LOF151 MERONE COF152 MESAGNE BRF153 MESE SOF154 MESENZANA VAF155 MESERO MIF156 MESOLA FEF157 MESORACA KRF158 MESSINA MEF161 MESTRINO PDF162 META NAF164 MEUGLIANO TOF165 MEZZAGO MBF168 MEZZANA TNF170 MEZZANA BIGLI PVF167 MEZZANA MORTIGLIENGO BIF171 MEZZANA RABATTONE PVF172 MEZZANE DI SOTTO VRF173 MEZZANEGO GEF174 MEZZANI PRF175 MEZZANINO PVF176 MEZZANO TNF181 MEZZEGRA COF182 MEZZENILE TOF183 MEZZOCORONA TNF184 MEZZOJUSO PAF186 MEZZOLDO BGF187 MEZZOLOMBARDO TNF188 MEZZOMERICO NOF189 MIAGLIANO BIF190 MIANE TVF191 MIASINO NOF192 MIAZZINA VBF193 MICIGLIANO RIF194 MIGGIANO LEF196 MIGLIANICO CHF198 MIGLIARINO FEF199 MIGLIARO FEF200 MIGLIERINA CZF201 MIGLIONICO MTF202 MIGNANEGO GEF203 MIGNANO MONTE LUNGO CEF205 MILANO MIF206 MILAZZO MEE618 MILENA CLF207 MILETO VVF208 MILIS ORF209 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CTF210 MILITELLO ROSMARINO MEF213 MILLESIMO SVF214 MILO CTF216 MILZANO BSF217 MINEO CTF218 MINERBE VRF219 MINERBIO BOF221 MINERVINO DI LECCE LEF220 MINERVINO MURGE BTF223 MINORI SAF224 MINTURNO LTF225 MINUCCIANO LUF226 MIOGLIA SVF229 MIRA VEF230 MIRABELLA ECLANO AVF231 MIRABELLA IMBACCARI CTF235 MIRABELLO FEF232 MIRABELLO MONFERRATO ALF233 MIRABELLO SANNITICO CBF238 MIRADOLO TERME PVF239 MIRANDA ISF240 MIRANDOLA MOF241 MIRANO VEF242 MIRTO MEF244 MISANO ADRIATICO RNF243 MISANO DI GERA D'ADDA BGF246 MISILMERI PAF247 MISINTO MBF248 MISSAGLIA LCF249 MISSANELLO PZF250 MISTERBIANCO CTF251 MISTRETTA MEF254 MOASCA ATF256 MOCONESI GEF257 MODENA MOF258 MODICA RGF259 MODIGLIANA FCF261 MODOLO ORF262 MODUGNO BAF263 MOENA TNF265 MOGGIO LCF266 MOGGIO UDINESE UDF267 MOGLIA MNF268 MOGLIANO MCF269 MOGLIANO VENETO TVF270 MOGORELLA ORF272 MOGORO ORF274 MOIANO BNF275 MOIMACCO UDF277 MOIO ALCANTARA MEF276 MOIO DE' CALVI BGF278 MOIO DELLA CIVITELLA SAF279 MOIOLA CNF280 MOLA DI BARI BAF281 MOLARE ALF283 MOLAZZANA LUF284 MOLFETTA BAM255 MOLINA ATERNO AQF286 MOLINA DI LEDRO TNF287 MOLINARA BNF288 MOLINELLA BOF290 MOLINI DI TRIORA IMF293 MOLINO DEI TORTI ALF294 MOLISE CBF295 MOLITERNO PZF297 MOLLIA VCF301 MOLOCHIO RCF304 MOLTENO LCF305 MOLTRASIO COF306 MOLVENA VIF307 MOLVENO TNF308 MOMBALDONE ATF309 MOMBARCARO CNF310 MOMBAROCCIO PUF311 MOMBARUZZO ATF312 MOMBASIGLIO CNF315 MOMBELLO DI TORINO TOF313 MOMBELLO MONFERRATO AL

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- VI -

Page 78: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

F316 MOMBERCELLI ATF317 MOMO NOF318 MOMPANTERO TOF319 MOMPEO RIF320 MOMPERONE ALF322 MONACILIONI CBF323 MONALE ATF324 MONASTERACE RCF325 MONASTERO BORMIDA ATF327 MONASTERO DI LANZO TOF326 MONASTERO DI VASCO CNF329 MONASTEROLO CASOTTO CNF328 MONASTEROLO DEL CASTELLO BGF330 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO CNF332 MONASTIER DI TREVISO TVF333 MONASTIR CAF335 MONCALIERI TOF336 MONCALVO ATD553 MONCENISIO TOF337 MONCESTINO ALF338 MONCHIERO CNF340 MONCHIO DELLE CORTI PRF341 MONCLASSICO TNF342 MONCRIVELLO VCF343 MONCUCCO TORINESE ATF346 MONDAINO RNF347 MONDAVIO PUF348 MONDOLFO PUF351 MONDOVI' CNF352 MONDRAGONE CEF354 MONEGLIA GEF355 MONESIGLIO CNF356 MONFALCONE GOF358 MONFORTE D'ALBA CNF359 MONFORTE SAN GIORGIO MEF360 MONFUMO TVF361 MONGARDINO ATF363 MONGHIDORO BOF364 MONGIANA VVF365 MONGIARDINO LIGURE ALF368 MONGIUFFI MELIA MEF369 MONGRANDO BIF370 MONGRASSANO CSF371 MONGUELFO - TESIDO

WELSBERG - TAISTEN. BZF372 MONGUZZO COF373 MONIGA DEL GARDA BSF374 MONLEALE ALF375 MONNO BSF376 MONOPOLI BAF377 MONREALE PAF378 MONRUPINO TSF379 MONSAMPIETRO MORICO FMF380 MONSAMPOLO DEL TRONTO APF381 MONSANO ANF382 MONSELICE PDF383 MONSERRATO CAF384 MONSUMMANO TERME PTF385 MONTA' CNF386 MONTABONE ATF387 MONTACUTO ALF390 MONTAFIA ATF391 MONTAGANO CBF392 MONTAGNA - MONTAN. BZF393 MONTAGNA IN VALTELLINA SOF394 MONTAGNANA PDF395 MONTAGNAREALE MEF396 MONTAGNE TNF397 MONTAGUTO AVF398 MONTAIONE FIF400 MONTALBANO ELICONA MEF399 MONTALBANO JONICO MTF402 MONTALCINO SIF403 MONTALDEO ALF404 MONTALDO BORMIDA ALF405 MONTALDO DI MONDOVI' CNF408 MONTALDO ROERO CNF409 MONTALDO SCARAMPI ATF407 MONTALDO TORINESE TOF410 MONTALE PTF411 MONTALENGHE TOF414 MONTALLEGRO AGF415 MONTALTO DELLE MARCHE APF419 MONTALTO DI CASTRO VTF420 MONTALTO DORA TOF406 MONTALTO LIGURE IMF417 MONTALTO PAVESE PVF416 MONTALTO UFFUGO CSF422 MONTANARO TOF423 MONTANASO LOMBARDO LOF424 MONTANERA CNF426 MONTANO ANTILIA SAF427 MONTANO LUCINO COF428 MONTAPPONE FMF429 MONTAQUILA ISF430 MONTASOLA RIF432 MONTAURO CZF433 MONTAZZOLI CHF437 MONTE ARGENTARIO GRF456 MONTE CASTELLO DI VIBIO PGF460 MONTE CAVALLO MCF467 MONTE CERIGNONE PUF476 MONTE COLOMBO RNF434 MONTE CREMASCO CRF486 MONTE DI MALO VIF488 MONTE DI PROCIDA NAF517 MONTE GIBERTO FMF524 MONTE GRIMANO TERME PUF532 MONTE ISOLA BSF561 MONTE MARENZO LCF589 MONTE PORZIO PUF590 MONTE PORZIO CATONE RMF599 MONTE RINALDO FMF600 MONTE ROBERTO ANF603 MONTE ROMANO VTF616 MONTE SAN BIAGIO LTF618 MONTE SAN GIACOMO SAF620 MONTE SAN GIOVANNI

CAMPANO FRF619 MONTE SAN GIOVANNI

IN SABINA RIF621 MONTE SAN GIUSTO MCF622 MONTE SAN MARTINO MCF626 MONTE SAN PIETRANGELI FMF627 MONTE SAN PIETRO BOF628 MONTE SAN SAVINO ARF634 MONTE SAN VITO ANF631 MONTE SANT'ANGELO FGF629 MONTE SANTA MARIA TIBERINA PGF653 MONTE URANO FMF664 MONTE VIDON COMBATTE FMF665 MONTE VIDON CORRADO FMF440 MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA PVF441 MONTEBELLO DI BERTONA PED746 MONTEBELLO IONICO RCB268 MONTEBELLO SUL SANGRO CHF442 MONTEBELLO VICENTINO VIF443 MONTEBELLUNA TVF445 MONTEBRUNO GE

F446 MONTEBUONO RIF450 MONTECALVO IN FOGLIA PUF448 MONTECALVO IRPINO AVF449 MONTECALVO VERSIGGIA PVF452 MONTECARLO LUF453 MONTECAROTTO ANF454 MONTECASSIANO MCF455 MONTECASTELLO ALF457 MONTECASTRILLI TRA561 MONTECATINI TERME PTF458 MONTECATINI VAL DI CECINA PIF461 MONTECCHIA DI CROSARA VRF462 MONTECCHIO TRF463 MONTECCHIO EMILIA REF464 MONTECCHIO MAGGIORE VIF465 MONTECCHIO PRECALCINO VIF469 MONTECHIARO D'ACQUI ALF468 MONTECHIARO D'ASTI ATF473 MONTECHIARUGOLO PRF474 MONTECICCARDO PUF475 MONTECILFONE CBF477 MONTECOMPATRI RMF478 MONTECOPIOLO PUF479 MONTECORICE SAF480 MONTECORVINO PUGLIANO SAF481 MONTECORVINO ROVELLA SAF482 MONTECOSARO MCF483 MONTECRESTESE VBF484 MONTECRETO MOF487 MONTEDINOVE APF489 MONTEDORO CLF491 MONTEFALCIONE AVF492 MONTEFALCO PGF493 MONTEFALCONE APPENNINO FMF494 MONTEFALCONE DI VAL FORTORE BNF495 MONTEFALCONE NEL SANNIO CBF496 MONTEFANO MCF497 MONTEFELCINO PUF498 MONTEFERRANTE CHF499 MONTEFIASCONE VTF500 MONTEFINO TEF502 MONTEFIORE CONCA RNF501 MONTEFIORE DELL'ASO APF503 MONTEFIORINO MOF504 MONTEFLAVIO RMF507 MONTEFORTE CILENTO SAF508 MONTEFORTE D'ALPONE VRF506 MONTEFORTE IRPINO AVF509 MONTEFORTINO FMF510 MONTEFRANCO TRF511 MONTEFREDANE AVF512 MONTEFUSCO AVF513 MONTEGABBIONE TRF514 MONTEGALDA VIF515 MONTEGALDELLA VIF516 MONTEGALLO APF518 MONTEGIOCO ALF519 MONTEGIORDANO CSF520 MONTEGIORGIO FMF522 MONTEGRANARO FMF523 MONTEGRIDOLFO RNF526 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA VAF527 MONTEGROSSO D'ASTI ATF528 MONTEGROSSO PIAN LATTE IMF529 MONTEGROTTO TERME PDF531 MONTEIASI TAF533 MONTELABBATE PUF534 MONTELANICO RMF535 MONTELAPIANO CHF543 MONTELEONE D'ORVIETO TRF536 MONTELEONE DI FERMO FMF538 MONTELEONE DI PUGLIA FGF540 MONTELEONE DI SPOLETO PGF542 MONTELEONE ROCCA DORIA SSF541 MONTELEONE SABINO RIF544 MONTELEPRE PAF545 MONTELIBRETTI RMF546 MONTELLA AVF547 MONTELLO BGF548 MONTELONGO CBF549 MONTELPARO FMF550 MONTELUPO ALBESE CNF551 MONTELUPO FIORENTINO FIF552 MONTELUPONE MCF555 MONTEMAGGIORE AL METAURO PUF553 MONTEMAGGIORE BELSITO PAF556 MONTEMAGNO ATF558 MONTEMALE DI CUNEO CNF559 MONTEMARANO AVF560 MONTEMARCIANO ANF562 MONTEMARZINO ALF563 MONTEMESOLA TAF564 MONTEMEZZO COF565 MONTEMIGNAIO ARF566 MONTEMILETTO AVF568 MONTEMILONE PZF569 MONTEMITRO CBF570 MONTEMONACO APF572 MONTEMURLO POF573 MONTEMURRO PZF574 MONTENARS UDF576 MONTENERO DI BISACCIA CBF579 MONTENERO SABINO RIF580 MONTENERO VAL COCCHIARA ISF578 MONTENERODOMO CHF582 MONTEODORISIO CHF586 MONTEPAONE CZF587 MONTEPARANO TAF591 MONTEPRANDONE APF592 MONTEPULCIANO SIF593 MONTERADO ANF594 MONTERCHI ARF595 MONTEREALE AQF596 MONTEREALE VALCELLINA PNF597 MONTERENZIO BOF598 MONTERIGGIONI SIF601 MONTERODUNI ISF605 MONTERONI D'ARBIA SIF604 MONTERONI DI LECCE LEF606 MONTEROSI VTF609 MONTEROSSO AL MARE SPF610 MONTEROSSO ALMO RGF607 MONTEROSSO CALABRO VVF608 MONTEROSSO GRANA CNF611 MONTEROTONDO RMF612 MONTEROTONDO MARITTIMO GRF614 MONTERUBBIANO FMF623 MONTESANO SALENTINO LEF625 MONTESANO SULLA MARCELLANA SAF636 MONTESARCHIO BNF637 MONTESCAGLIOSO MTF638 MONTESCANO PVF639 MONTESCHENO VBF640 MONTESCUDAIO PIF641 MONTESCUDO RNF642 MONTESE MOF644 MONTESEGALE PVF646 MONTESILVANO PEF648 MONTESPERTOLI FI

F651 MONTEU DA PO TOF654 MONTEU ROERO CNF655 MONTEVAGO AGF656 MONTEVARCHI ARF657 MONTEVECCHIA LCF659 MONTEVEGLIO BOF660 MONTEVERDE AVF661 MONTEVERDI MARITTIMO PIF662 MONTEVIALE VIF666 MONTEZEMOLO CNF667 MONTI OTF668 MONTIANO FCF672 MONTICELLI BRUSATI BSF671 MONTICELLI D'ONGINA PCF670 MONTICELLI PAVESE PVF674 MONTICELLO BRIANZA LCF675 MONTICELLO CONTE OTTO VIF669 MONTICELLO D'ALBA CNF471 MONTICHIARI BSF676 MONTICIANO SIF677 MONTIERI GRM302 MONTIGLIO MONFERRATO ATF679 MONTIGNOSO MSF680 MONTIRONE BSF367 MONTJOVET AOF681 MONTODINE CRF682 MONTOGGIO GEF685 MONTONE PGF687 MONTOPOLI DI SABINA RIF686 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PIF688 MONTORFANO COF690 MONTORIO AL VOMANO TEF689 MONTORIO NEI FRENTANI CBF692 MONTORIO ROMANO RMF693 MONTORO INFERIORE AVF694 MONTORO SUPERIORE AVF696 MONTORSO VICENTINO VIF697 MONTOTTONE FMF698 MONTRESTA ORF701 MONTU' BECCARIA PVF703 MONVALLE VAF704 MONZA MBF705 MONZAMBANO MNF706 MONZUNO BOF708 MORANO CALABRO CSF707 MORANO SUL PO ALF709 MORANSENGO ATF710 MORARO GOF711 MORAZZONE VAF712 MORBEGNO SOF713 MORBELLO ALF716 MORCIANO DI LEUCA LEF715 MORCIANO DI ROMAGNA RNF717 MORCONE BNF718 MORDANO BOF720 MORENGO BGF721 MORES SSF722 MORESCO FMF723 MORETTA CNF724 MORFASSO PCF725 MORGANO TVF726 MORGEX AOF727 MORGONGIORI ORF728 MORI TNF729 MORIAGO DELLA BATTAGLIA TVF730 MORICONE RMF731 MORIGERATI SAD033 MORIMONDO MIF732 MORINO AQF733 MORIONDO TORINESE TOF734 MORLUPO RMF735 MORMANNO CSF736 MORNAGO VAF737 MORNESE ALF738 MORNICO AL SERIO BGF739 MORNICO LOSANA PVF740 MOROLO FRF743 MOROZZO CNF744 MORRA DE SANCTIS AVF745 MORRO D'ALBA ANF747 MORRO D'ORO TEF746 MORRO REATINO RIF748 MORRONE DEL SANNIO CBF749 MORROVALLE MCF750 MORSANO AL TAGLIAMENTO PNF751 MORSASCO ALF754 MORTARA PVF756 MORTEGLIANO UDF758 MORTERONE LCF760 MORUZZO UDF761 MOSCAZZANO CRF762 MOSCHIANO AVF764 MOSCIANO SANT'ANGELO TEF765 MOSCUFO PEF766 MOSO IN PASSIRIA

MOOS IN PASSEIER. BZF767 MOSSA GOF768 MOSSANO VIM304 MOSSO BIF771 MOTTA BALUFFI CRF772 MOTTA CAMASTRA MEF773 MOTTA D'AFFERMO MEF774 MOTTA DE' CONTI VCF770 MOTTA DI LIVENZA TVF777 MOTTA MONTECORVINO FGF779 MOTTA SAN GIOVANNI RCF781 MOTTA SANT'ANASTASIA CTF780 MOTTA SANTA LUCIA CZF783 MOTTA VISCONTI MIF775 MOTTAFOLLONE CSF776 MOTTALCIATA BIB012 MOTTEGGIANA MNF784 MOTTOLA TAF785 MOZZAGROGNA CHF786 MOZZANICA BGF788 MOZZATE COF789 MOZZECANE VRF791 MOZZO BGF793 MUCCIA MCF795 MUGGIA TSF797 MUGGIO' MBF798 MUGNANO DEL CARDINALE AVF799 MUGNANO DI NAPOLI NAF801 MULAZZANO LOF802 MULAZZO MSF806 MURA BSF808 MURAVERA CAF809 MURAZZANO CNF811 MURELLO CNF813 MURIALDO SVF814 MURISENGO ALF815 MURLO SIF816 MURO LECCESE LEF817 MURO LUCANO PZF818 MUROS SSF820 MUSCOLINE BSF822 MUSEI CIF826 MUSILE DI PIAVE VEF828 MUSSO CO

F829 MUSSOLENTE VIF830 MUSSOMELI CLF832 MUZZANA DEL TURGNANO UDF833 MUZZANO BIF835 NAGO-TORBOLE TNF836 NALLES - NALS. BZF837 NANNO TNF838 NANTO VIF839 NAPOLI NAF840 NARBOLIA ORF841 NARCAO CIF842 NARDO' LEF843 NARDODIPACE VVF844 NARNI TRF845 NARO AGF846 NARZOLE CNF847 NASINO SVF848 NASO MEF849 NATURNO - NATURNS. BZF851 NAVE BSF853 NAVE SAN ROCCO TNF852 NAVELLI AQF856 NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS. BZF857 NAZZANO RMF858 NE GEF859 NEBBIUNO NOF861 NEGRAR VRF862 NEIRONE GEF863 NEIVE CNF864 NEMBRO BGF865 NEMI RMF866 NEMOLI PZF867 NEONELI ORF868 NEPI VTF870 NERETO TEF871 NEROLA RMF872 NERVESA DELLA BATTAGLIA TVF874 NERVIANO MIF876 NESPOLO RIF877 NESSO COF878 NETRO BIF880 NETTUNO RMF881 NEVIANO LEF882 NEVIANO DEGLI ARDUINI PRF883 NEVIGLIE CNF884 NIARDO BSF885 NIBBIANO PCF886 NIBBIOLA NOF887 NIBIONNO LCF889 NICHELINO TOF890 NICOLOSI CTF891 NICORVO PVF892 NICOSIA ENF893 NICOTERA VVF894 NIELLA BELBO CNF895 NIELLA TANARO CNF898 NIMIS UDF899 NISCEMI CLF900 NISSORIA ENF901 NIZZA DI SICILIA MEF902 NIZZA MONFERRATO ATF904 NOALE VEF906 NOASCA TOF907 NOCARA CSF908 NOCCIANO PEF912 NOCERA INFERIORE SAF913 NOCERA SUPERIORE SAF910 NOCERA TERINESE CZF911 NOCERA UMBRA PGF914 NOCETO PRF915 NOCI BAF916 NOCIGLIA LEF917 NOEPOLI PZF918 NOGARA VRF920 NOGAREDO TNF921 NOGAROLE ROCCA VRF922 NOGAROLE VICENTINO VIF923 NOICATTARO BAF924 NOLA NAF925 NOLE TOF926 NOLI SVF927 NOMAGLIO TOF929 NOMI TNF930 NONANTOLA MOF931 NONE TOF932 NONIO VBF933 NORAGUGUME NUF934 NORBELLO ORF935 NORCIA PGF937 NORMA LTF939 NOSATE MIF942 NOTARESCO TEF943 NOTO SRF949 NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN. BZF944 NOVA MILANESE MBF950 NOVA PONENTE

DEUTSCHNOFEN. BZA942 NOVA SIRI MTF137 NOVAFELTRIA RNF947 NOVALEDO TNF948 NOVALESA TOF952 NOVARA NOF951 NOVARA DI SICILIA MEF956 NOVATE MEZZOLA SOF955 NOVATE MILANESE MIF957 NOVE VIF958 NOVEDRATE COF960 NOVELLARA REF961 NOVELLO CNF963 NOVENTA DI PIAVE VEF962 NOVENTA PADOVANA PDF964 NOVENTA VICENTINA VIF966 NOVI DI MODENA MOF965 NOVI LIGURE ALF967 NOVI VELIA SAF968 NOVIGLIO MIF970 NOVOLI LEF972 NUCETTO CNF975 NUGHEDU SAN NICOLO' SSF974 NUGHEDU SANTA VITTORIA ORF976 NULE SSF977 NULVI SSF978 NUMANA ANF979 NUORO NUF980 NURACHI ORF981 NURAGUS CAF982 NURALLAO CAF983 NURAMINIS CAF985 NURECI ORF986 NURRI CAF987 NUS AOF988 NUSCO AVF989 NUVOLENTO BSF990 NUVOLERA BSF991 NUXIS CIF992 OCCHIEPPO INFERIORE BIF993 OCCHIEPPO SUPERIORE BIF994 OCCHIOBELLO ROF995 OCCIMIANO AL

F996 OCRE AQF997 ODALENGO GRANDE ALF998 ODALENGO PICCOLO ALF999 ODERZO TVG001 ODOLO BSG002 OFENA AQG003 OFFAGNA ANG004 OFFANENGO CRG005 OFFIDA APG006 OFFLAGA BSG007 OGGEBBIO VBG008 OGGIONA CON SANTO STEFANO VAG009 OGGIONO LCG010 OGLIANICO TOG011 OGLIASTRO CILENTO SAG015 OLBIA OTG016 OLCENENGO VCG018 OLDENICO VCG019 OLEGGIO NOG020 OLEGGIO CASTELLO NOG021 OLEVANO DI LOMELLINA PVG022 OLEVANO ROMANO RMG023 OLEVANO SUL TUSCIANO SAG025 OLGIATE COMASCO COG026 OLGIATE MOLGORA LCG028 OLGIATE OLONA VAG030 OLGINATE LCG031 OLIENA NUG032 OLIVA GESSI PVG034 OLIVADI CZG036 OLIVERI MEG039 OLIVETO CITRA SAG040 OLIVETO LARIO LCG037 OLIVETO LUCANO MTG041 OLIVETTA SAN MICHELE IMG042 OLIVOLA ALG043 OLLASTRA ORG044 OLLOLAI NUG045 OLLOMONT AOG046 OLMEDO SSG047 OLMENETA CRG049 OLMO AL BREMBO BGG048 OLMO GENTILE ATG050 OLTRE IL COLLE BGG054 OLTRESSENDA ALTA BGG056 OLTRONA DI SAN MAMETTE COG058 OLZAI NUG061 OME BSG062 OMEGNA VBG063 OMIGNANO SAG064 ONANI NUG065 ONANO VTG066 ONCINO CNG068 ONETA BGG070 ONIFAI NUG071 ONIFERI NUG074 ONO SAN PIETRO BSG075 ONORE BGG076 ONZO SVG078 OPERA MIG079 OPI AQG080 OPPEANO VRG081 OPPIDO LUCANO PZG082 OPPIDO MAMERTINA RCG083 ORA - AUER. BZG084 ORANI NUG086 ORATINO CBG087 ORBASSANO TOG088 ORBETELLO GRG089 ORCIANO DI PESARO PUG090 ORCIANO PISANO PID522 ORCO FEGLINO SVM266 ORDONA FGG093 ORERO GEG095 ORGIANO VIG097 ORGOSOLO NUG098 ORIA BRG102 ORICOLA AQG103 ORIGGIO VAG105 ORINO VAG108 ORIO AL SERIO BGG109 ORIO CANAVESE TOG107 ORIO LITTA LOG110 ORIOLO CSG111 ORIOLO ROMANO VTG113 ORISTANO ORG114 ORMEA CNG115 ORMELLE TVG116 ORNAGO MBG117 ORNAVASSO VBG118 ORNICA BGG119 OROSEI NUG120 OROTELLI NUG121 ORRIA SAG122 ORROLI CAG123 ORSAGO TVG124 ORSARA BORMIDA ALG125 ORSARA DI PUGLIA FGG126 ORSENIGO COG128 ORSOGNA CHG129 ORSOMARSO CSG130 ORTA DI ATELLA CEG131 ORTA NOVA FGG134 ORTA SAN GIULIO NOG133 ORTACESUS CAG135 ORTE VTG136 ORTELLE LEG137 ORTEZZANO FMG139 ORTIGNANO RAGGIOLO ARG140 ORTISEI - ST ULRICH. BZG141 ORTONA CHG142 ORTONA DEI MARSI AQG143 ORTONOVO SPG144 ORTOVERO SVG145 ORTUCCHIO AQG146 ORTUERI NUG147 ORUNE NUG148 ORVIETO TRB595 ORVINIO RIG149 ORZINUOVI BSG150 ORZIVECCHI BSG151 OSASCO TOG152 OSASIO TOG153 OSCHIRI OTG154 OSIDDA NUG155 OSIGLIA SVG156 OSILO SSG157 OSIMO ANG158 OSINI OGG159 OSIO SOPRA BGG160 OSIO SOTTO BGE529 OSMATE VAG161 OSNAGO LCG163 OSOPPO UDG164 OSPEDALETTI IMG168 OSPEDALETTO TNG165 OSPEDALETTO D'ALPINOLO AVG167 OSPEDALETTO EUGANEO PDG166 OSPEDALETTO LODIGIANO LO

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- VII -

Page 79: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

G169 OSPITALE DI CADORE BLG170 OSPITALETTO BSG171 OSSAGO LODIGIANO LOG173 OSSANA TNG178 OSSI SSG179 OSSIMO BSG181 OSSONA MIG182 OSSUCCIO COG183 OSTANA CNG184 OSTELLATO FEG185 OSTIANO CRG186 OSTIGLIA MNF401 OSTRA ANF581 OSTRA VETERE ANG187 OSTUNI BRG188 OTRANTO LEG189 OTRICOLI TRG191 OTTANA NUG192 OTTATI SAG190 OTTAVIANO NAG193 OTTIGLIO ALG194 OTTOBIANO PVG195 OTTONE PCG196 OULX TOG197 OVADA ALG198 OVARO UDG199 OVIGLIO ALG200 OVINDOLI AQG201 OVODDA NUG012 OYACE AOG202 OZEGNA TOG203 OZIERI SSG205 OZZANO DELL'EMILIA BOG204 OZZANO MONFERRATO ALG206 OZZERO MIG207 PABILLONIS VSG209 PACE DEL MELA MEG208 PACECO TPG210 PACENTRO AQG211 PACHINO SRG212 PACIANO PGG213 PADENGHE SUL GARDA BSG214 PADERGNONE TNG215 PADERNA ALG218 PADERNO D'ADDA LCG221 PADERNO DEL GRAPPA TVG220 PADERNO DUGNANO MIG217 PADERNO FRANCIACORTA BSG222 PADERNO PONCHIELLI CRG224 PADOVA PDG225 PADRIA SSM301 PADRU OTG226 PADULA SAG227 PADULI BNG228 PAESANA CNG229 PAESE TVG230 PAGANI SAG232 PAGANICO SABINO RIG233 PAGAZZANO BGG234 PAGLIARA MEG237 PAGLIETA CHG238 PAGNACCO UDG240 PAGNO CNG241 PAGNONA LCG242 PAGO DEL VALLO DI LAURO AVG243 PAGO VEIANO BNG247 PAISCO LOVENO BSG248 PAITONE BSG249 PALADINA BGG250 PALAGANO MOG251 PALAGIANELLO TAG252 PALAGIANO TAG253 PALAGONIA CTG254 PALAIA PIG255 PALANZANO PRG257 PALATA CBG258 PALAU OTG259 PALAZZAGO BGG263 PALAZZO ADRIANO PAG262 PALAZZO CANAVESE TOG260 PALAZZO PIGNANO CRG261 PALAZZO SAN GERVASIO PZG267 PALAZZOLO ACREIDE SRG268 PALAZZOLO DELLO STELLA UDG264 PALAZZOLO SULL'OGLIO BSG266 PALAZZOLO VERCELLESE VCG270 PALAZZUOLO SUL SENIO FIG271 PALENA CHG272 PALERMITI CZG273 PALERMO PAG274 PALESTRINA RMG275 PALESTRO PVG276 PALIANO FRG277 PALIZZI RCG278 PALLAGORIO KRG280 PALLANZENO VBG281 PALLARE SVG283 PALMA CAMPANIA NAG282 PALMA DI MONTECHIARO AGG284 PALMANOVA UDG285 PALMARIGGI LEG286 PALMAS ARBOREA ORG288 PALMI RCG289 PALMIANO APG290 PALMOLI CHG291 PALO DEL COLLE BAG293 PALOMBARA SABINA RMG294 PALOMBARO CHG292 PALOMONTE SAG295 PALOSCO BGG297 PALU' VRG296 PALU' DEL FERSINA TNG298 PALUDI CSG300 PALUZZA UDG302 PAMPARATO CNG303 PANCALIERI TOG304 PANCARANA PVG305 PANCHIA' TNG306 PANDINO CRG307 PANETTIERI CSG308 PANICALE PGG311 PANNARANO BNG312 PANNI FGG315 PANTELLERIA TPG316 PANTIGLIATE MIG317 PAOLA CSG318 PAOLISI BNG320 PAPASIDERO CSG323 PAPOZZE ROG324 PARABIAGO MIG325 PARABITA LEG327 PARATICO BSG328 PARCINES - PARTSCHINS. BZG329 PARE' COG330 PARELLA TOG331 PARENTI CSG333 PARETE CEG334 PARETO ALG335 PARGHELIA VV

G336 PARLASCO LCG337 PARMA PRG338 PARODI LIGURE ALG339 PAROLDO CNG340 PAROLISE AVG342 PARONA PVG344 PARRANO TRG346 PARRE BGG347 PARTANNA TPG348 PARTINICO PAG349 PARUZZARO NOG350 PARZANICA BGG352 PASIAN DI PRATO UDG353 PASIANO DI PORDENONE PNG354 PASPARDO BSG358 PASSERANO MARMORITO ATG359 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PGG361 PASSIRANO BSG362 PASTENA FRG364 PASTORANO CEG365 PASTRENGO VRG367 PASTURANA ALG368 PASTURO LCM269 PATERNO PZG372 PATERNO CALABRO CSG371 PATERNO' CTG370 PATERNOPOLI AVG374 PATRICA FRG376 PATTADA SSG377 PATTI MEG378 PATU' LEG379 PAU ORG381 PAULARO UDG382 PAULI ARBAREI VSG384 PAULILATINO ORG385 PAULLO MIG386 PAUPISI BNG387 PAVAROLO TOG388 PAVIA PVG389 PAVIA DI UDINE UDG392 PAVONE CANAVESE TOG391 PAVONE DEL MELLA BSG393 PAVULLO NEL FRIGNANO MOG394 PAZZANO RCG395 PECCIOLI PIG396 PECCO TOG397 PECETTO DI VALENZA ALG398 PECETTO TORINESE TOG399 PECORARA PCG400 PEDACE CSG402 PEDARA CTG403 PEDASO FMG404 PEDAVENA BLG406 PEDEMONTE VIG408 PEDEROBBA TVG410 PEDESINA SOG411 PEDIVIGLIANO CSG412 PEDRENGO BGG415 PEGLIO COG416 PEGLIO PUG417 PEGOGNAGA MNG418 PEIA BGG419 PEIO TNG420 PELAGO FIG421 PELLA NOG424 PELLEGRINO PARMENSE PRG426 PELLEZZANO SAG427 PELLIO INTELVI COG428 PELLIZZANO TNG429 PELUGO TNG430 PENANGO ATG432 PENNA IN TEVERINA TRG436 PENNA SAN GIOVANNI MCG437 PENNA SANT'ANDREA TEG433 PENNABILLI RNG434 PENNADOMO CHG435 PENNAPIEDIMONTE CHG438 PENNE PEG439 PENTONE CZG441 PERANO CHG442 PERAROLO DI CADORE BLG443 PERCA - PERCHA. BZG444 PERCILE RMG445 PERDASDEFOGU OGG446 PERDAXIUS CIG447 PERDIFUMO SAG448 PEREGO LCG449 PERETO AQG450 PERFUGAS SSG451 PERGINE VALDARNO ARG452 PERGINE VALSUGANA TNG453 PERGOLA PUG454 PERINALDO IMG455 PERITO SAG456 PERLEDO LCG457 PERLETTO CNG458 PERLO CNG459 PERLOZ AOG461 PERNUMIA PDC013 PERO MIG463 PEROSA ARGENTINA TOG462 PEROSA CANAVESE TOG465 PERRERO TOG469 PERSICO DOSIMO CRG471 PERTENGO VCG474 PERTICA ALTA BSG475 PERTICA BASSA BSG476 PERTOSA SAG477 PERTUSIO TOG478 PERUGIA PGG479 PESARO PUG480 PESCAGLIA LUG481 PESCANTINA VRG482 PESCARA PEG483 PESCAROLO ED UNITI CRG484 PESCASSEROLI AQG485 PESCATE LCG486 PESCHE ISG487 PESCHICI FGG488 PESCHIERA BORROMEO MIG489 PESCHIERA DEL GARDA VRG491 PESCIA PTG492 PESCINA AQG494 PESCO SANNITA BNG493 PESCOCOSTANZO AQG495 PESCOLANCIANO ISG496 PESCOPAGANO PZG497 PESCOPENNATARO ISG498 PESCOROCCHIANO RIG499 PESCOSANSONESCO PEG500 PESCOSOLIDO FRG502 PESSANO CON BORNAGO MIG504 PESSINA CREMONESE CRG505 PESSINETTO TOG506 PETACCIATO CBG508 PETILIA POLICASTRO KRG509 PETINA SAG510 PETRALIA SOPRANA PAG511 PETRALIA SOTTANA PA

G513 PETRELLA SALTO RIG512 PETRELLA TIFERNINA CBG514 PETRIANO PUG515 PETRIOLO MCG516 PETRITOLI FMG517 PETRIZZI CZG518 PETRONA' CZM281 PETROSINO TPG519 PETRURO IRPINO AVG520 PETTENASCO NOG521 PETTINENGO BIG522 PETTINEO MEG523 PETTORANELLO DEL MOLISE ISG524 PETTORANO SUL GIZIO AQG525 PETTORAZZA GRIMANI ROG526 PEVERAGNO CNG528 PEZZANA VCG529 PEZZAZE BSG532 PEZZOLO VALLE UZZONE CNG535 PIACENZA PCG534 PIACENZA D'ADIGE PDG536 PIADENA CRG537 PIAGGE PUG538 PIAGGINE SAG546 PIAN CAMUNO BSG552 PIAN DI SCO ARG542 PIANA CRIXIA SVG543 PIANA DEGLI ALBANESI PAG541 PIANA DI MONTE VERNA CEG547 PIANCASTAGNAIO SIG549 PIANCOGNO BSG551 PIANDIMELETO PUG553 PIANE CRATI CSG555 PIANELLA PEG556 PIANELLO DEL LARIO COG557 PIANELLO VAL TIDONE PCG558 PIANENGO CRG559 PIANEZZA TOG560 PIANEZZE VIG561 PIANFEI CNG564 PIANICO BGG565 PIANIGA VEG568 PIANO DI SORRENTO NAD546 PIANOPOLI CZG570 PIANORO BOG571 PIANSANO VTG572 PIANTEDO SOG574 PIARIO BGG575 PIASCO CNG576 PIATEDA SOG577 PIATTO BIG582 PIAZZA AL SERCHIO LUG580 PIAZZA ARMERINA ENG579 PIAZZA BREMBANA BGG583 PIAZZATORRE BGG587 PIAZZOLA SUL BRENTA PDG588 PIAZZOLO BGG589 PICCIANO PEG590 PICERNO PZG591 PICINISCO FRG592 PICO FRG593 PIEA ATG594 PIEDICAVALLO BIG597 PIEDIMONTE ETNEO CTG596 PIEDIMONTE MATESE CEG598 PIEDIMONTE SAN GERMANO FRG600 PIEDIMULERA VBG601 PIEGARO PGG602 PIENZA SIG603 PIERANICA CRG612 PIETRA DE' GIORGI PVG605 PIETRA LIGURE SVG619 PIETRA MARAZZI ALG606 PIETRABBONDANTE ISG607 PIETRABRUNA IMG608 PIETRACAMELA TEG609 PIETRACATELLA CBG610 PIETRACUPA CBG611 PIETRADEFUSI AVG613 PIETRAFERRAZZANA CHG615 PIETRAFITTA CSG616 PIETRAGALLA PZG618 PIETRALUNGA PGG620 PIETRAMELARA CEG604 PIETRAMONTECORVINO FGG621 PIETRANICO PEG622 PIETRAPAOLA CSG623 PIETRAPERTOSA PZG624 PIETRAPERZIA ENG625 PIETRAPORZIO CNG626 PIETRAROJA BNG627 PIETRARUBBIA PUG628 PIETRASANTA LUG629 PIETRASTORNINA AVG630 PIETRAVAIRANO CEG631 PIETRELCINA BNG636 PIEVE A NIEVOLE PTG635 PIEVE ALBIGNOLA PVG638 PIEVE D'ALPAGO BLG647 PIEVE D'OLMI CRG639 PIEVE DEL CAIRO PVG641 PIEVE DI BONO TNG642 PIEVE DI CADORE BLG643 PIEVE DI CENTO BOG633 PIEVE DI CORIANO MNG644 PIEVE DI LEDRO TNG645 PIEVE DI SOLIGO TVG632 PIEVE DI TECO IMG634 PIEVE EMANUELE MIG096 PIEVE FISSIRAGA LOG648 PIEVE FOSCIANA LUG646 PIEVE LIGURE GEG650 PIEVE PORTO MORONE PVG651 PIEVE SAN GIACOMO CRG653 PIEVE SANTO STEFANO ARG656 PIEVE TESINO TNG657 PIEVE TORINA MCG658 PIEVE VERGONTE VBG637 PIEVEBOVIGLIANA MCG649 PIEVEPELAGO MOG659 PIGLIO FRG660 PIGNA IMG662 PIGNATARO INTERAMNA FRG661 PIGNATARO MAGGIORE CEG663 PIGNOLA PZG664 PIGNONE SPG665 PIGRA COG666 PILA VCG669 PIMENTEL CAG670 PIMONTE NAG671 PINAROLO PO PVG672 PINASCA TOG673 PINCARA ROG674 PINEROLO TOF831 PINETO TEG676 PINO D'ASTI ATG677 PINO SULLA SPONDA

DEL LAGO MAGGIORE VAG678 PINO TORINESE TO

G680 PINZANO AL TAGLIAMENTO PNG681 PINZOLO TNG682 PIOBBICO PUG683 PIOBESI D'ALBA CNG684 PIOBESI TORINESE TOG685 PIODE VCG686 PIOLTELLO MIG687 PIOMBINO LIG688 PIOMBINO DESE PDG690 PIORACO MCG691 PIOSSASCO TOG692 PIOVA' MASSAIA ATG693 PIOVE DI SACCO PDG694 PIOVENE ROCCHETTE VIG695 PIOVERA ALG696 PIOZZANO PCG697 PIOZZO CNG699 PIRAINO MEG702 PISA PIG703 PISANO NOG705 PISCINA TOM291 PISCINAS CIG707 PISCIOTTA SAG710 PISOGNE BSG704 PISONIANO RMG712 PISTICCI MTG713 PISTOIA PTG715 PITEGLIO PTG716 PITIGLIANO GRG717 PIUBEGA MNG718 PIURO SOG719 PIVERONE TOG720 PIZZALE PVG721 PIZZIGHETTONE CRG722 PIZZO VVG724 PIZZOFERRATO CHG726 PIZZOLI AQG727 PIZZONE ISG728 PIZZONI VVG729 PLACANICA RCG733 PLATACI CSG734 PLATANIA CZG735 PLATI' RCG299 PLAUS - PLAUS. BZG737 PLESIO COG740 PLOAGHE SSG741 PLODIO SVG742 POCAPAGLIA CNG743 POCENIA UDG746 PODENZANA MSG747 PODENZANO PCG749 POFI FRG751 POGGIARDO LEG752 POGGIBONSI SIG754 POGGIO A CAIANO POG755 POGGIO BERNI RNG756 POGGIO BUSTONE RIG757 POGGIO CATINO RIG761 POGGIO IMPERIALE FGG763 POGGIO MIRTETO RIG764 POGGIO MOIANO RIG765 POGGIO NATIVO RIG766 POGGIO PICENZE AQG768 POGGIO RENATICO FEG753 POGGIO RUSCO MNG770 POGGIO SAN LORENZO RIG771 POGGIO SAN MARCELLO AND566 POGGIO SAN VICINO MCB317 POGGIO SANNITA ISG758 POGGIODOMO PGG760 POGGIOFIORITO CHG762 POGGIOMARINO NAG767 POGGIOREALE TPG769 POGGIORSINI BAG431 POGGIRIDENTI SOG772 POGLIANO MILANESE MIG773 POGNANA LARIO COG774 POGNANO BGG775 POGNO NOG776 POIANA MAGGIORE VIG777 POIRINO TOG779 POLAVENO BSG780 POLCENIGO PNG782 POLESELLA ROG783 POLESINE PARMENSE PRG784 POLI RMG785 POLIA VVG786 POLICORO MTG787 POLIGNANO A MARE BAG789 POLINAGO MOG790 POLINO TRG791 POLISTENA RCG792 POLIZZI GENEROSA PAG793 POLLA SAG794 POLLEIN AOG795 POLLENA TROCCHIA NAF567 POLLENZA MCG796 POLLICA SAG797 POLLINA PAG798 POLLONE BIG799 POLLUTRI CHG800 POLONGHERA CNG801 POLPENAZZE DEL GARDA BSG802 POLVERARA PDG803 POLVERIGI ANG804 POMARANCE PIG805 POMARETTO TOG806 POMARICO MTG807 POMARO MONFERRATO ALG808 POMAROLO TNG809 POMBIA NOG811 POMEZIA RMG812 POMIGLIANO D'ARCO NAG813 POMPEI NAG814 POMPEIANA IMG815 POMPIANO BSG816 POMPONESCO MNG817 POMPU ORG818 PONCARALE BSG820 PONDERANO BIG821 PONNA COG822 PONSACCO PIG823 PONSO PDG826 PONT CANAVESE TOG854 PONT-SAINT-MARTIN AOG825 PONTASSIEVE FIG545 PONTBOSET AOG827 PONTE BNG833 PONTE BUGGIANESE PTG842 PONTE DELL'OLIO PCG844 PONTE DI LEGNO BSG846 PONTE DI PIAVE TVG830 PONTE GARDENA - WAIDBRUCK. BZG829 PONTE IN VALTELLINA SOG847 PONTE LAMBRO COB662 PONTE NELLE ALPI BLG851 PONTE NIZZA PVF941 PONTE NOSSA BGG855 PONTE SAN NICOLO' PD

G856 PONTE SAN PIETRO BGG831 PONTEBBA UDG834 PONTECAGNANO FAIANO SAG836 PONTECCHIO POLESINE ROG837 PONTECHIANALE CNG838 PONTECORVO FRG839 PONTECURONE ALG840 PONTEDASSIO IMG843 PONTEDERA PIG848 PONTELANDOLFO BNG849 PONTELATONE CEG850 PONTELONGO PDG852 PONTENURE PCG853 PONTERANICA BGG858 PONTESTURA ALG859 PONTEVICO BSG860 PONTEY AOG861 PONTI ALG862 PONTI SUL MINCIO MNG864 PONTIDA BGG865 PONTINIA LTG866 PONTINVREA SVG867 PONTIROLO NUOVO BGG869 PONTOGLIO BSG870 PONTREMOLI MSG871 PONZA LTG873 PONZANO DI FERMO FMG872 PONZANO MONFERRATO ALG874 PONZANO ROMANO RMG875 PONZANO VENETO TVG877 PONZONE ALG878 POPOLI PEG879 POPPI ARG881 PORANO TRG882 PORCARI LUG886 PORCIA PNG888 PORDENONE PNG889 PORLEZZA COG890 PORNASSIO IMG891 PORPETTO UDA558 PORRETTA TERME BOG894 PORTACOMARO ATG895 PORTALBERA PVG900 PORTE TOG902 PORTICI NAG903 PORTICO DI CASERTA CEG904 PORTICO E SAN BENEDETTO FCG905 PORTIGLIOLA RCE680 PORTO AZZURRO LIG906 PORTO CERESIO VAM263 PORTO CESAREO LEF299 PORTO EMPEDOCLE AGG917 PORTO MANTOVANO MNG919 PORTO RECANATI MCG920 PORTO SAN GIORGIO FMG921 PORTO SANT'ELPIDIO FMG923 PORTO TOLLE ROG924 PORTO TORRES SSG907 PORTO VALTRAVAGLIA VAG926 PORTO VIRO ROG909 PORTOBUFFOLE' TVG910 PORTOCANNONE CBG912 PORTOFERRAIO LIG913 PORTOFINO GEG914 PORTOGRUARO VEG916 PORTOMAGGIORE FEM257 PORTOPALO DI CAPO PASSERO SRG922 PORTOSCUSO CIG925 PORTOVENERE SPG927 PORTULA BIG929 POSADA NUG931 POSINA VIG932 POSITANO SAG933 POSSAGNO TVG934 POSTA RIG935 POSTA FIBRENO FRG936 POSTAL - BURGSTALL. BZG937 POSTALESIO SOG939 POSTIGLIONE SAG940 POSTUA VCG942 POTENZA PZF632 POTENZA PICENA MCG943 POVE DEL GRAPPA VIG944 POVEGLIANO TVG945 POVEGLIANO VERONESE VRG947 POVIGLIO REG949 POVOLETTO UDG950 POZZA DI FASSA TNG951 POZZAGLIA SABINA RIB914 POZZAGLIO ED UNITI CRG953 POZZALLO RGG954 POZZILLI ISG955 POZZO D'ADDA MIG960 POZZOL GROPPO ALG959 POZZOLENGO BSG957 POZZOLEONE VIG961 POZZOLO FORMIGARO ALG962 POZZOMAGGIORE SSG963 POZZONOVO PDG964 POZZUOLI NAG966 POZZUOLO DEL FRIULI UDG965 POZZUOLO MARTESANA MIG968 PRADALUNGA BGG969 PRADAMANO UDG970 PRADLEVES CNG973 PRAGELATO TOG975 PRAIA A MARE CSG976 PRAIANO SAG977 PRALBOINO BSG978 PRALI TOG979 PRALORMO TOG980 PRALUNGO BIG981 PRAMAGGIORE VEG982 PRAMOLLO TOG985 PRAROLO VCG986 PRAROSTINO TOG987 PRASCO ALG988 PRASCORSANO TOG989 PRASO TNG993 PRATA CAMPORTACCIO SOG992 PRATA D'ANSIDONIA AQG994 PRATA DI PORDENONE PNG990 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA AVG991 PRATA SANNITA CEG995 PRATELLA CEG997 PRATIGLIONE TOG999 PRATO POH004 PRATO ALLO STELVIO

PRAD AM STILFSERJOCH. BZH002 PRATO CARNICO UDH001 PRATO SESIA NOH007 PRATOLA PELIGNA AQH006 PRATOLA SERRA AVH008 PRATOVECCHIO ARH010 PRAVISDOMINI PNG974 PRAY BIH011 PRAZZO CNH042 PRE'-SAINT-DIDIER AOH014 PRECENICCO UD

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- VIII -

Page 80: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

H015 PRECI PGH017 PREDAPPIO FCH018 PREDAZZO TNH019 PREDOI - PRETTAU. BZH020 PREDORE BGH021 PREDOSA ALH022 PREGANZIOL TVH026 PREGNANA MILANESE MIH027 PRELA' IMH028 PREMANA LCH029 PREMARIACCO UDH030 PREMENO VBH033 PREMIA VBH034 PREMILCUORE FCH036 PREMOLO BGH037 PREMOSELLO-CHIOVENDA VBH038 PREONE UDH039 PREORE TNH040 PREPOTTO UDH043 PRESEGLIE BSH045 PRESENZANO CEH046 PRESEZZO BGH047 PRESICCE LEH048 PRESSANA VRH050 PRESTINE BSH052 PRETORO CHH055 PREVALLE BSH056 PREZZA AQH057 PREZZO TNH059 PRIERO CNH062 PRIGNANO CILENTO SAH061 PRIGNANO SULLA SECCHIA MOH063 PRIMALUNA LCH068 PRIOCCA CNH069 PRIOLA CNM279 PRIOLO GARGALLO SRG698 PRIVERNO LTH070 PRIZZI PAH071 PROCENO VTH072 PROCIDA NAH073 PROPATA GEH074 PROSERPIO COH076 PROSSEDI LTH078 PROVAGLIO D'ISEO BSH077 PROVAGLIO VAL SABBIA BSH081 PROVES - PROVEIS. BZH083 PROVVIDENTI CBH085 PRUNETTO CNH086 PUEGNAGO DEL GARDA BSH087 PUGLIANELLO BNH088 PULA CAH089 PULFERO UDH090 PULSANO TAH091 PUMENENGO BGH092 PUOS D'ALPAGO BLH094 PUSIANO COH095 PUTIFIGARI SSH096 PUTIGNANO BAH097 QUADRELLE AVH098 QUADRI CHH100 QUAGLIUZZO TOH101 QUALIANO NAH102 QUARANTI ATH103 QUAREGNA BIH104 QUARGNENTO ALH106 QUARNA SOPRA VBH107 QUARNA SOTTO VBH108 QUARONA VCH109 QUARRATA PTH110 QUART AOH114 QUARTO NAH117 QUARTO D'ALTINO VEH118 QUARTU SANT'ELENA CAH119 QUARTUCCIU CAH120 QUASSOLO TOH121 QUATTORDIO ALH122 QUATTRO CASTELLA REH124 QUERO BLH126 QUILIANO SVH127 QUINCINETTO TOH128 QUINDICI AVH129 QUINGENTOLE MNH130 QUINTANO CRH131 QUINTO DI TREVISO TVH132 QUINTO VERCELLESE VCH134 QUINTO VICENTINO VIH140 QUINZANO D'OGLIO BSH143 QUISTELLO MNH145 QUITTENGO BIH146 RABBI TNH147 RACALE LEH148 RACALMUTO AGH150 RACCONIGI CNH151 RACCUJA MEH152 RACINES - RATSCHINGS. BZH153 RADDA IN CHIANTI SIH154 RADDUSA CTH156 RADICOFANI SIH157 RADICONDOLI SIH159 RAFFADALI AGM287 RAGALNA CTH161 RAGOGNA UDH162 RAGOLI TNH163 RAGUSA RGH166 RAIANO AQH168 RAMACCA CTG654 RAMISETO REH171 RAMPONIO VERNA COH173 RANCIO VALCUVIA VAH174 RANCO VAH175 RANDAZZO CTH176 RANICA BGH177 RANZANICO BGH180 RANZO IMH182 RAPAGNANO FMH183 RAPALLO GEH184 RAPINO CHH185 RAPOLANO TERME SIH186 RAPOLLA PZH187 RAPONE PZH188 RASSA VCH189 RASUN ANTERSELVA

RASEN ANTHOLZ. BZH192 RASURA SOH194 RAVANUSA AGH195 RAVARINO MOH196 RAVASCLETTO UDH198 RAVELLO SAH199 RAVENNA RAH200 RAVEO UDH202 RAVISCANINA CEH203 RE VBH204 REA PVH205 REALMONTE AGH206 REANA DEL ROIALE UDH207 REANO TOH210 RECALE CEH211 RECANATI MCH212 RECCO GE

H213 RECETTO NOH214 RECOARO TERME VIH216 REDAVALLE PVH218 REDONDESCO MNH219 REFRANCORE ATH220 REFRONTOLO TVH221 REGALBUTO ENH222 REGGELLO FIH224 REGGIO DI CALABRIA RCH223 REGGIO NELL'EMILIA REH225 REGGIOLO REH227 REINO BNH228 REITANO MEH229 REMANZACCO UDH230 REMEDELLO BSH233 RENATE MBH235 RENDE CSH236 RENON - RITTEN. BZH238 RESANA TVH240 RESCALDINA MIH242 RESIA UDH244 RESIUTTA UDH245 RESUTTANO CLH246 RETORBIDO PVH247 REVELLO CNH248 REVERE MNH250 REVIGLIASCO D'ASTI ATH253 REVINE LAGO TVH254 REVO' TNH255 REZZAGO COH256 REZZATO BSH257 REZZO IMH258 REZZOAGLIO GEH262 RHEMES-NOTRE-DAME AOH263 RHEMES-SAINT-GEORGES AOH264 RHO MIH265 RIACE RCH266 RIALTO SVH267 RIANO RMH268 RIARDO CEH269 RIBERA AGH270 RIBORDONE TOH271 RICADI VVH272 RICALDONE ALH273 RICCIA CBH274 RICCIONE RNH275 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA SPH276 RICENGO CRH277 RICIGLIANO SAH280 RIESE PIO X TVH281 RIESI CLH282 RIETI RIH284 RIFIANO - RIFFIAN. BZH285 RIFREDDO CNH288 RIGNANO FLAMINIO RMH287 RIGNANO GARGANICO FGH286 RIGNANO SULL'ARNO FIH289 RIGOLATO UDH291 RIMA SAN GIUSEPPE VCH292 RIMASCO VCH293 RIMELLA VCH294 RIMINI RNH299 RIO DI PUSTERIA - MUEHLBACH. BZH305 RIO MARINA LIH297 RIO NELL'ELBA LIH298 RIO SALICETO REH300 RIOFREDDO RMH301 RIOLA SARDO ORH302 RIOLO TERME RAH303 RIOLUNATO MOH304 RIOMAGGIORE SPH307 RIONERO IN VULTURE PZH308 RIONERO SANNITICO ISH320 RIPA TEATINA CHH311 RIPABOTTONI CBH312 RIPACANDIDA PZH313 RIPALIMOSANI CBH314 RIPALTA ARPINA CRH315 RIPALTA CREMASCA CRH316 RIPALTA GUERINA CRH319 RIPARBELLA PIH321 RIPATRANSONE APH322 RIPE ANH323 RIPE SAN GINESIO MCH324 RIPI FRH325 RIPOSTO CTH326 RITTANA CNH330 RIVA DEL GARDA TNH331 RIVA DI SOLTO BGH328 RIVA LIGURE IMH337 RIVA PRESSO CHIERI TOH329 RIVA VALDOBBIA VCH333 RIVALBA TOH334 RIVALTA BORMIDA ALH335 RIVALTA DI TORINO TOH327 RIVAMONTE AGORDINO BLH336 RIVANAZZANO TERME PVH338 RIVARA TOH340 RIVAROLO CANAVESE TOH341 RIVAROLO DEL RE ED UNITI CRH342 RIVAROLO MANTOVANO MNH343 RIVARONE ALH344 RIVAROSSA TOH346 RIVE VCH347 RIVE D'ARCANO UDH348 RIVELLO PZH350 RIVERGARO PCH352 RIVIGNANO UDH353 RIVISONDOLI AQH354 RIVODUTRI RIH355 RIVOLI TOH356 RIVOLI VERONESE VRH357 RIVOLTA D'ADDA CRH359 RIZZICONI RCH360 RO FEH361 ROANA VIH362 ROASCHIA CNH363 ROASCIO CNH365 ROASIO VCH366 ROATTO ATH367 ROBASSOMERO TOG223 ROBBIATE LCH369 ROBBIO PVH371 ROBECCHETTO CON INDUNO MIH372 ROBECCO D'OGLIO CRH375 ROBECCO PAVESE PVH373 ROBECCO SUL NAVIGLIO MIH376 ROBELLA ATH377 ROBILANTE CNH378 ROBURENT CNH386 ROCCA CANAVESE TOH387 ROCCA CANTERANO RMH391 ROCCA CIGLIE' CNH392 ROCCA D'ARAZZO ATH398 ROCCA D'EVANDRO CEH395 ROCCA DE' BALDI CNH396 ROCCA DE' GIORGI PVH399 ROCCA DI BOTTE AQH400 ROCCA DI CAMBIO AQ

H401 ROCCA DI CAVE RMH402 ROCCA DI MEZZO AQH403 ROCCA DI NETO KRH404 ROCCA DI PAPA RMH414 ROCCA GRIMALDA ALH416 ROCCA IMPERIALE CSH421 ROCCA MASSIMA LTH429 ROCCA PIA AQH379 ROCCA PIETORE BLH432 ROCCA PRIORA RMH437 ROCCA SAN CASCIANO FCH438 ROCCA SAN FELICE AVH439 ROCCA SAN GIOVANNI CHH440 ROCCA SANTA MARIA TEH441 ROCCA SANTO STEFANO RMH446 ROCCA SINIBALDA RIH450 ROCCA SUSELLA PVH382 ROCCABASCERANA AVH383 ROCCABERNARDA KRH384 ROCCABIANCA PRH385 ROCCABRUNA CNH389 ROCCACASALE AQH393 ROCCADARCE FRH394 ROCCADASPIDE SAH405 ROCCAFIORITA MEH390 ROCCAFLUVIONE APH408 ROCCAFORTE DEL GRECO RCH406 ROCCAFORTE LIGURE ALH407 ROCCAFORTE MONDOVI' CNH409 ROCCAFORZATA TAH410 ROCCAFRANCA BSH411 ROCCAGIOVINE RMH412 ROCCAGLORIOSA SAH413 ROCCAGORGA LTH417 ROCCALBEGNA GRH418 ROCCALUMERA MEH420 ROCCAMANDOLFI ISH422 ROCCAMENA PAH423 ROCCAMONFINA CEH424 ROCCAMONTEPIANO CHH425 ROCCAMORICE PEH426 ROCCANOVA PZH427 ROCCANTICA RIH428 ROCCAPALUMBA PAH431 ROCCAPIEMONTE SAH433 ROCCARAINOLA NAH434 ROCCARASO AQH436 ROCCAROMANA CEH442 ROCCASCALEGNA CHH443 ROCCASECCA FRH444 ROCCASECCA DEI VOLSCI LTH445 ROCCASICURA ISH447 ROCCASPARVERA CNH448 ROCCASPINALVETI CHH449 ROCCASTRADA GRH380 ROCCAVALDINA MEH451 ROCCAVERANO ATH452 ROCCAVIGNALE SVH453 ROCCAVIONE CNH454 ROCCAVIVARA CBH456 ROCCELLA IONICA RCH455 ROCCELLA VALDEMONE MEH458 ROCCHETTA A VOLTURNO ISH462 ROCCHETTA BELBO CNH461 ROCCHETTA DI VARA SPH459 ROCCHETTA E CROCE CEH465 ROCCHETTA LIGURE ALH460 ROCCHETTA NERVINA IMH466 ROCCHETTA PALAFEA ATH467 ROCCHETTA SANT'ANTONIO FGH468 ROCCHETTA TANARO ATH470 RODANO MIH472 RODDI CNH473 RODDINO CNH474 RODELLO CNH475 RODENGO - RODENECK. BZH477 RODENGO-SAIANO BSH478 RODERO COH480 RODI GARGANICO FGH479 RODI' MILICI MEH481 RODIGO MNH484 ROE' VOLCIANO BSH485 ROFRANO SAH486 ROGENO LCH488 ROGGIANO GRAVINA CSH489 ROGHUDI RCH490 ROGLIANO CSH491 ROGNANO PVH492 ROGNO BGH493 ROGOLO SOH494 ROIATE RMH495 ROIO DEL SANGRO CHH497 ROISAN AOH498 ROLETTO TOH500 ROLO REH501 ROMA RMH503 ROMAGNANO AL MONTE SAH502 ROMAGNANO SESIA NOH505 ROMAGNESE PVH506 ROMALLO TNH507 ROMANA SSH508 ROMANENGO CRH511 ROMANO CANAVESE TOH512 ROMANO D'EZZELINO VIH509 ROMANO DI LOMBARDIA BGH514 ROMANS D'ISONZO GOH516 ROMBIOLO VVH517 ROMENO TNH518 ROMENTINO NOH519 ROMETTA MEH521 RONAGO COH522 RONCA' VRH523 RONCADE TVH525 RONCADELLE BSH527 RONCARO PVH528 RONCEGNO TERME TNH529 RONCELLO MIH531 RONCHI DEI LEGIONARI GOH532 RONCHI VALSUGANA TNH533 RONCHIS UDH534 RONCIGLIONE VTH540 RONCO ALL'ADIGE VRH538 RONCO BIELLESE BIH537 RONCO BRIANTINO MBH539 RONCO CANAVESE TOH536 RONCO SCRIVIA GEH535 RONCOBELLO BGH541 RONCOFERRARO MNH542 RONCOFREDDO FCH544 RONCOLA BGH545 RONCONE TNH546 RONDANINA GEH547 RONDISSONE TOH549 RONSECCO VCM303 RONZO-CHIENIS TNH552 RONZONE TNH553 ROPPOLO BIH554 RORA' TOH556 ROSA' VI

H558 ROSARNO RCH559 ROSASCO PVH560 ROSATE MIH561 ROSAZZA BIH562 ROSCIANO PEH564 ROSCIGNO SAH565 ROSE CSH566 ROSELLO CHH572 ROSETO CAPO SPULICO CSF585 ROSETO DEGLI ABRUZZI TEH568 ROSETO VALFORTORE FGH570 ROSIGNANO MARITTIMO LIH569 ROSIGNANO MONFERRATO ALH573 ROSOLINA ROH574 ROSOLINI SRH575 ROSORA ANH577 ROSSA VCH578 ROSSANA CNH579 ROSSANO CSH580 ROSSANO VENETO VIH581 ROSSIGLIONE GEH583 ROSTA TOH584 ROTA D'IMAGNA BGH585 ROTA GRECA CSH588 ROTELLA APH589 ROTELLO CBH590 ROTONDA PZH591 ROTONDELLA MTH592 ROTONDI AVH593 ROTTOFRENO PCH594 ROTZO VIH555 ROURE TOH596 ROVAGNATE LCH364 ROVASENDA VCH598 ROVATO BSH599 ROVEGNO GEH601 ROVELLASCA COH602 ROVELLO PORRO COH604 ROVERBELLA MNH606 ROVERCHIARA VRH607 ROVERE' DELLA LUNA TNH608 ROVERE' VERONESE VRH610 ROVEREDO DI GUA' VRH609 ROVEREDO IN PIANO PNH612 ROVERETO TNH614 ROVESCALA PVH615 ROVETTA BGH618 ROVIANO RMH620 ROVIGO ROH621 ROVITO CSH622 ROVOLON PDH623 ROZZANO MIH625 RUBANO PDH627 RUBIANA TOH628 RUBIERA REH629 RUDA UDH630 RUDIANO BSH631 RUEGLIO TOH632 RUFFANO LEH633 RUFFIA CNH634 RUFFRE' MENDOLA TNH635 RUFINA FIF271 RUINAS ORH637 RUINO PVH639 RUMO TNH641 RUOTI PZH642 RUSSI RAH643 RUTIGLIANO BAH644 RUTINO SAH165 RUVIANO CEH646 RUVO DEL MONTE PZH645 RUVO DI PUGLIA BAH647 SABAUDIA LTH648 SABBIA VCH650 SABBIO CHIESE BSH652 SABBIONETA MNH654 SACCO SAH655 SACCOLONGO PDH657 SACILE PNH658 SACROFANO RMH659 SADALI CAH661 SAGAMA ORH662 SAGLIANO MICCA BIH665 SAGRADO GOH666 SAGRON MIS TNH669 SAINT-CHRISTOPHE AOH670 SAINT-DENIS AOH671 SAINT-MARCEL AOH672 SAINT-NICOLAS AOH673 SAINT-OYEN AOH674 SAINT-PIERRE AOH675 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES AOH676 SAINT-VINCENT AOH682 SALA BAGANZA PRH681 SALA BIELLESE BIH678 SALA BOLOGNESE BOH679 SALA COMACINA COH683 SALA CONSILINA SAH677 SALA MONFERRATO ALH687 SALANDRA MTH688 SALAPARUTA TPH689 SALARA ROH690 SALASCO VCH691 SALASSA TOH684 SALBERTRAND TOF810 SALCEDO VIH693 SALCITO CBH694 SALE ALH695 SALE DELLE LANGHE CNH699 SALE MARASINO BSH704 SALE SAN GIOVANNI CNH700 SALEMI TPH686 SALENTO SAH702 SALERANO CANAVESE TOH701 SALERANO SUL LAMBRO LOH703 SALERNO SAH705 SALETTO PDH706 SALGAREDA TVH707 SALI VERCELLESE VCH708 SALICE SALENTINO LEH710 SALICETO CNH713 SALISANO RIH714 SALIZZOLE VRH715 SALLE PEH716 SALMOUR CNH717 SALO' BSH719 SALORNO - SALURN. BZH720 SALSOMAGGIORE TERME PRH721 SALTARA PUH723 SALTRIO VAH724 SALUDECIO RNH725 SALUGGIA VCH726 SALUSSOLA BIH727 SALUZZO CNH729 SALVE LEH731 SALVIROLA CRH732 SALVITELLE SAH734 SALZA DI PINEROLO TOH733 SALZA IRPINA AV

H735 SALZANO VEH736 SAMARATE VAH738 SAMASSI VSH739 SAMATZAI CAH743 SAMBUCA DI SICILIA AGH744 SAMBUCA PISTOIESE PTH745 SAMBUCI RMH746 SAMBUCO CNH749 SAMMICHELE DI BARI BAH013 SAMO RCH752 SAMOLACO SOH753 SAMONE TOH754 SAMONE TNH755 SAMPEYRE CNH756 SAMUGHEO ORH763 SAN BARTOLOMEO AL MARE IMH764 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BNH760 SAN BARTOLOMEO

VAL CAVARGNA COH765 SAN BASILE CSH766 SAN BASILIO CAH767 SAN BASSANO CRH768 SAN BELLINO ROH770 SAN BENEDETTO BELBO CNH772 SAN BENEDETTO DEI MARSI AQH769 SAN BENEDETTO DEL TRONTO APH773 SAN BENEDETTO IN PERILLIS AQH771 SAN BENEDETTO PO MNH774 SAN BENEDETTO ULLANO CSG566 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO BOH775 SAN BENIGNO CANAVESE TOH777 SAN BERNARDINO VERBANO VBH780 SAN BIAGIO DELLA CIMA IMH781 SAN BIAGIO DI CALLALTA TVH778 SAN BIAGIO PLATANI AGH779 SAN BIAGIO SARACINISCO FRH782 SAN BIASE CBH783 SAN BONIFACIO VRH784 SAN BUONO CHH785 SAN CALOGERO VVH786 SAN CANDIDO - INNICHEN. BZH787 SAN CANZIAN D'ISONZO GOH789 SAN CARLO CANAVESE TOH790 SAN CASCIANO DEI BAGNI SIH791 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FIM264 SAN CASSIANO LEH792 SAN CATALDO CLM295 SAN CESAREO RMH793 SAN CESARIO DI LECCE LEH794 SAN CESARIO SUL PANARO MOH795 SAN CHIRICO NUOVO PZH796 SAN CHIRICO RAPARO PZH797 SAN CIPIRELLO PAH798 SAN CIPRIANO D'AVERSA CEH800 SAN CIPRIANO PICENTINO SAH799 SAN CIPRIANO PO PVH801 SAN CLEMENTE RNH803 SAN COLOMBANO AL LAMBRO MIH804 SAN COLOMBANO BELMONTE TOH802 SAN COLOMBANO CERTENOLI GEH805 SAN CONO CTH806 SAN COSMO ALBANESE CSH808 SAN COSTANTINO ALBANESE PZH807 SAN COSTANTINO CALABRO VVH809 SAN COSTANZO PUH810 SAN CRISTOFORO ALH814 SAN DAMIANO AL COLLE PVH811 SAN DAMIANO D'ASTI ATH812 SAN DAMIANO MACRA CNH816 SAN DANIELE DEL FRIULI UDH815 SAN DANIELE PO CRH818 SAN DEMETRIO CORONE CSH819 SAN DEMETRIO NE' VESTINI AQH820 SAN DIDERO TOH823 SAN DONA' DI PIAVE VEH822 SAN DONACI BRH826 SAN DONATO DI LECCE LEH825 SAN DONATO DI NINEA CSH827 SAN DONATO MILANESE MIH824 SAN DONATO VAL DI COMINO FRD324 SAN DORLIGO DELLA VALLE TSH830 SAN FEDELE INTELVI COH831 SAN FELE PZH834 SAN FELICE A CANCELLO CEH836 SAN FELICE CIRCEO LTH838 SAN FELICE DEL BENACO BSH833 SAN FELICE DEL MOLISE CBH835 SAN FELICE SUL PANARO MOM277 SAN FERDINANDO RCH839 SAN FERDINANDO DI PUGLIA BTH840 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA COH841 SAN FILI CSH842 SAN FILIPPO DEL MELA MEH843 SAN FIOR TVH844 SAN FIORANO LOH845 SAN FLORIANO DEL COLLIO GOH846 SAN FLORO CZH847 SAN FRANCESCO AL CAMPO TOH850 SAN FRATELLO MEH856 SAN GAVINO MONREALE VSH857 SAN GEMINI TRH858 SAN GENESIO ATESINO - JENESIEN. BZH859 SAN GENESIO ED UNITI PVH860 SAN GENNARO VESUVIANO NAH862 SAN GERMANO CHISONE TOH863 SAN GERMANO DEI BERICI VIH861 SAN GERMANO VERCELLESE VCH865 SAN GERVASIO BRESCIANO BSH867 SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CBH870 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MNH868 SAN GIACOMO FILIPPO SOB952 SAN GIACOMO VERCELLESE VCH873 SAN GILLIO TOH875 SAN GIMIGNANO SIH876 SAN GINESIO MCH892 SAN GIORGIO A CREMANO NAH880 SAN GIORGIO A LIRI FRH881 SAN GIORGIO ALBANESE CSH890 SAN GIORGIO CANAVESE TOH894 SAN GIORGIO DEL SANNIO BNH891 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PNH893 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PDH885 SAN GIORGIO DI LOMELLINA PVH883 SAN GIORGIO DI MANTOVA MNH895 SAN GIORGIO DI NOGARO UDH886 SAN GIORGIO DI PESARO PUH896 SAN GIORGIO DI PIANO BOH897 SAN GIORGIO IN BOSCO PDH882 SAN GIORGIO IONICO TAH898 SAN GIORGIO LA MOLARA BNH888 SAN GIORGIO LUCANO MTH878 SAN GIORGIO MONFERRATO ALH889 SAN GIORGIO MORGETO RCH887 SAN GIORGIO PIACENTINO PCH899 SAN GIORGIO SCARAMPI ATH884 SAN GIORGIO SU LEGNANO MIH900 SAN GIORIO DI SUSA TOH907 SAN GIOVANNI A PIRO SAH906 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- IX -

Page 81: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

H910 SAN GIOVANNI BIANCO BGH911 SAN GIOVANNI D'ASSO SIH912 SAN GIOVANNI DEL DOSSO MNH903 SAN GIOVANNI DI GERACE RCH914 SAN GIOVANNI GEMINI AGH916 SAN GIOVANNI ILARIONE VRH918 SAN GIOVANNI IN CROCE CRH919 SAN GIOVANNI IN FIORE CSH920 SAN GIOVANNI IN GALDO CBH921 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RNG467 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BOH917 SAN GIOVANNI INCARICO FRH922 SAN GIOVANNI LA PUNTA CTH923 SAN GIOVANNI LIPIONI CHH924 SAN GIOVANNI LUPATOTO VRH926 SAN GIOVANNI ROTONDO FGG287 SAN GIOVANNI SUERGIU CID690 SAN GIOVANNI TEATINO CHH901 SAN GIOVANNI VALDARNO ARH928 SAN GIULIANO DEL SANNIO CBH929 SAN GIULIANO DI PUGLIA CBH930 SAN GIULIANO MILANESE MIA562 SAN GIULIANO TERME PIH933 SAN GIUSEPPE JATO PAH931 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NAH935 SAN GIUSTINO PGH936 SAN GIUSTO CANAVESE TOH937 SAN GODENZO FIH941 SAN GREGORIO D'IPPONA VVH942 SAN GREGORIO DA SASSOLA RMH940 SAN GREGORIO DI CATANIA CTH943 SAN GREGORIO MAGNO SAH939 SAN GREGORIO MATESE CEH938 SAN GREGORIO NELLE ALPI BLH945 SAN LAZZARO DI SAVENA BOH949 SAN LEO RNH951 SAN LEONARDO UDH952 SAN LEONARDO IN PASSIRIA

ST LEONHARD IN PAS. BZH953 SAN LEUCIO DEL SANNIO BNH955 SAN LORENZELLO BNH959 SAN LORENZO RCH957 SAN LORENZO AL MARE IMH961 SAN LORENZO BELLIZZI CSH962 SAN LORENZO DEL VALLO CSH956 SAN LORENZO DI SEBATO

ST LORENZEN. BZH966 SAN LORENZO IN BANALE TNH958 SAN LORENZO IN CAMPO PUH964 SAN LORENZO ISONTINO GOH967 SAN LORENZO MAGGIORE BNH969 SAN LORENZO NUOVO VTH970 SAN LUCA RCH971 SAN LUCIDO CSH973 SAN LUPO BNH976 SAN MANGO D'AQUINO CZH977 SAN MANGO PIEMONTE SAH975 SAN MANGO SUL CALORE AVH978 SAN MARCELLINO CEH979 SAN MARCELLO ANH980 SAN MARCELLO PISTOIESE PTH981 SAN MARCO ARGENTANO CSH982 SAN MARCO D'ALUNZIO MEH984 SAN MARCO DEI CAVOTI BNF043 SAN MARCO EVANGELISTA CEH985 SAN MARCO IN LAMIS FGH986 SAN MARCO LA CATOLA FGH999 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PNH987 SAN MARTINO ALFIERI ATI003 SAN MARTINO BUON ALBERGOVRH997 SAN MARTINO CANAVESE TOH994 SAN MARTINO D'AGRI PZI005 SAN MARTINO DALL'ARGINE MNI007 SAN MARTINO DEL LAGO CRH992 SAN MARTINO DI FINITA CSI008 SAN MARTINO DI LUPARI PDH996 SAN MARTINO DI VENEZZE ROH988 SAN MARTINO IN BADIA

ST MARTIN IN THURN. BZH989 SAN MARTINO IN PASSIRIA

ST MARTIN IN PASSEI. BZH990 SAN MARTINO IN PENSILIS CBI011 SAN MARTINO IN RIO REI012 SAN MARTINO IN STRADA LOI002 SAN MARTINO SANNITA BNI014 SAN MARTINO SICCOMARIO PVH991 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA CHI016 SAN MARTINO VALLE CAUDINA AVI018 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TAI017 SAN MARZANO OLIVETO ATI019 SAN MARZANO SUL SARNO SAI023 SAN MASSIMO CBI024 SAN MAURIZIO CANAVESE TOI025 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO NOI028 SAN MAURO CASTELVERDE PAI031 SAN MAURO CILENTO SAH712 SAN MAURO DI SALINE VRI029 SAN MAURO FORTE MTI032 SAN MAURO LA BRUCA SAI026 SAN MAURO MARCHESATO KRI027 SAN MAURO PASCOLI FCI030 SAN MAURO TORINESE TOI040 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VEI042 SAN MICHELE ALL'ADIGE TNI035 SAN MICHELE DI GANZARIA CTI034 SAN MICHELE DI SERINO AVI037 SAN MICHELE MONDOVI' CNI045 SAN MICHELE SALENTINO BRI046 SAN MINIATO PII047 SAN NAZARIO VII049 SAN NAZZARO BNI052 SAN NAZZARO SESIA NOI051 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA COI060 SAN NICOLA ARCELLA CSI061 SAN NICOLA BARONIA AVI058 SAN NICOLA DA CRISSA VVI057 SAN NICOLA DELL'ALTO KRI056 SAN NICOLA LA STRADA CEI062 SAN NICOLA MANFREDI BNA368 SAN NICOLO' D'ARCIDANO ORI063 SAN NICOLO' DI COMELICO BLG383 SAN NICOLO' GERREI CAI065 SAN PANCRAZIO

ST PANKRAZ. BZI066 SAN PANCRAZIO SALENTINO BRG407 SAN PAOLO BSB906 SAN PAOLO ALBANESE PZI073 SAN PAOLO BEL SITO NAI074 SAN PAOLO CERVO BIB310 SAN PAOLO D'ARGON BGI072 SAN PAOLO DI CIVITATE FGI071 SAN PAOLO DI JESI ANI076 SAN PAOLO SOLBRITO ATI079 SAN PELLEGRINO TERME BGI082 SAN PIER D'ISONZO GOI084 SAN PIER NICETO MEI085 SAN PIERO A SIEVE FII086 SAN PIERO PATTI MEI093 SAN PIETRO A MAIDA CZ

I092 SAN PIETRO AL NATISONE UDI089 SAN PIETRO AL TANAGRO SAI095 SAN PIETRO APOSTOLO CZI096 SAN PIETRO AVELLANA ISI098 SAN PIETRO CLARENZA CTI088 SAN PIETRO DI CADORE BLI102 SAN PIETRO DI CARIDA' RCI103 SAN PIETRO DI FELETTO TVI105 SAN PIETRO DI MORUBIO VRI108 SAN PIETRO IN AMANTEA CSI109 SAN PIETRO IN CARIANO VRI110 SAN PIETRO IN CASALE BOG788 SAN PIETRO IN CERRO PCI107 SAN PIETRO IN GU PDI114 SAN PIETRO IN GUARANO CSI115 SAN PIETRO IN LAMA LEI113 SAN PIETRO INFINE CEI116 SAN PIETRO MOSEZZO NOI117 SAN PIETRO MUSSOLINO VII090 SAN PIETRO VAL LEMINA TOI119 SAN PIETRO VERNOTICO BRI120 SAN PIETRO VIMINARIO PDI121 SAN PIO DELLE CAMERE AQI123 SAN POLO D'ENZA REI125 SAN POLO DEI CAVALIERI RMI124 SAN POLO DI PIAVE TVI122 SAN POLO MATESE CBI126 SAN PONSO TOI128 SAN POSSIDONIO MOI130 SAN POTITO SANNITICO CEI129 SAN POTITO ULTRA AVI131 SAN PRISCO CEI132 SAN PROCOPIO RCI133 SAN PROSPERO MOI135 SAN QUIRICO D'ORCIA SII136 SAN QUIRINO PNI137 SAN RAFFAELE CIMENA TOI139 SAN ROBERTO RCI140 SAN ROCCO AL PORTO LOI142 SAN ROMANO IN GARFAGNANA LUI143 SAN RUFO SAI147 SAN SALVATORE DI FITALIA MEI144 SAN SALVATORE MONFERRATO ALI145 SAN SALVATORE TELESINO BNI148 SAN SALVO CHI151 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NAI150 SAN SEBASTIANO CURONE ALI152 SAN SEBASTIANO DA PO TOI154 SAN SECONDO DI PINEROLO TOI153 SAN SECONDO PARMENSE PRI157 SAN SEVERINO LUCANO PZI156 SAN SEVERINO MARCHE MCI158 SAN SEVERO FGI162 SAN SIRO COI163 SAN SOSSIO BARONIA AVI164 SAN SOSTENE CZI165 SAN SOSTI CSI166 SAN SPERATE CAI261 SAN TAMMARO CEI329 SAN TEODORO OTI328 SAN TEODORO MEI347 SAN TOMASO AGORDINO BLI376 SAN VALENTINO

IN ABRUZZO CITERIORE PEI377 SAN VALENTINO TORIO SAI381 SAN VENANZO TRI382 SAN VENDEMIANO TVI384 SAN VERO MILIS ORI390 SAN VINCENZO LII388 SAN VINCENZO LA COSTA CSI389 SAN VINCENZO VALLE ROVETO AQI391 SAN VITALIANO NAI402 SAN VITO CAI403 SAN VITO AL TAGLIAMENTO PNI404 SAN VITO AL TORRE UDI394 SAN VITO CHIETINO CHI396 SAN VITO DEI NORMANNI BRI392 SAN VITO DI CADORE BLI405 SAN VITO DI FAGAGNA UDI401 SAN VITO DI LEGUZZANO VII407 SAN VITO LO CAPO TPI400 SAN VITO ROMANO RMI393 SAN VITO SULLO IONIO CZI408 SAN VITTORE DEL LAZIO FRI409 SAN VITTORE OLONA MII414 SAN ZENO DI MONTAGNA VRI412 SAN ZENO NAVIGLIO BSI415 SAN ZENONE AL LAMBRO MII416 SAN ZENONE AL PO PVI417 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TVH757 SANARICA LEH821 SANDIGLIANO BIH829 SANDRIGO VIH851 SANFRE' CNH852 SANFRONT CNH855 SANGANO TOH872 SANGIANO VAH877 SANGINETO CSH944 SANGUINETTO VRH974 SANLURI VSI048 SANNAZZARO DE' BURGONDI PVI053 SANNICANDRO DI BARI BAI054 SANNICANDRO GARGANICO FGI059 SANNICOLA LEI138 SANREMO IMI155 SANSEPOLCRO ARI189 SANT'AGAPITO ISI191 SANT'AGATA BOLOGNESE BOI197 SANT'AGATA DE' GOTI BNI198 SANT'AGATA DEL BIANCO RCI192 SANT'AGATA DI ESARO CSI199 SANT'AGATA DI MILITELLO MEI193 SANT'AGATA DI PUGLIA FGI201 SANT'AGATA FELTRIA RNI190 SANT'AGATA FOSSILI ALI202 SANT'AGATA LI BATTIATI CTI196 SANT'AGATA SUL SANTERNO RAI208 SANT'AGNELLO NAI209 SANT'AGOSTINO FEI210 SANT'ALBANO STURA CNI213 SANT'ALESSIO CON VIALONE PVI214 SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE RCI215 SANT'ALESSIO SICULO MEI216 SANT'ALFIO CTI258 SANT'AMBROGIO DI TORINO TOI259 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VRI256 SANT'AMBROGIO

SUL GARIGLIANO FRI262 SANT'ANASTASIA NAI263 SANT'ANATOLIA DI NARCO PGI266 SANT'ANDREA APOSTOLO

DELLO IONIO CZI265 SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO FRI264 SANT'ANDREA DI CONZA AVI271 SANT'ANDREA FRIUS CAI277 SANT'ANGELO A CUPOLO BNI278 SANT'ANGELO A FASANELLA SAI280 SANT'ANGELO A SCALA AVI279 SANT'ANGELO ALL'ESCA AV

I273 SANT'ANGELO D'ALIFE CEI281 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AVI282 SANT'ANGELO DEL PESCO ISI283 SANT'ANGELO DI BROLO MEI275 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO PDI285 SANT'ANGELO IN LIZZOLA PUI286 SANT'ANGELO IN PONTANO MCI287 SANT'ANGELO IN VADO PUI288 SANT'ANGELO LE FRATTE PZI289 SANT'ANGELO LIMOSANO CBI274 SANT'ANGELO LODIGIANO LOI276 SANT'ANGELO LOMELLINA PVI290 SANT'ANGELO MUXARO AGI284 SANT'ANGELO ROMANO RMM209 SANT'ANNA ARRESI CII292 SANT'ANNA D'ALFAEDO VRI293 SANT'ANTIMO NAI294 SANT'ANTIOCO CII296 SANT'ANTONINO DI SUSA TOI300 SANT'ANTONIO ABATE NAM276 SANT'ANTONIO DI GALLURA OTI302 SANT'APOLLINARE FRI305 SANT'ARCANGELO PZF557 SANT'ARCANGELO TRIMONTE BNI306 SANT'ARPINO CEI307 SANT'ARSENIO SAI318 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA TEI317 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO SAI319 SANT'ELENA PDB466 SANT'ELENA SANNITA ISI320 SANT'ELIA A PIANISI CBI321 SANT'ELIA FIUMERAPIDO FRI324 SANT'ELPIDIO A MARE FMI332 SANT'EUFEMIA A MAIELLA PEI333 SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE RCI335 SANT'EUSANIO DEL SANGRO CHI336 SANT'EUSANIO FORCONESE AQI342 SANT'ILARIO D'ENZA REI341 SANT'ILARIO DELLO IONIO RCI344 SANT'IPPOLITO PUI346 SANT'OLCESE GEI348 SANT'OMERO TEI349 SANT'OMOBONO TERME BGI350 SANT'ONOFRIO VVI352 SANT'ORESTE RMI354 SANT'ORSOLA TERME TNI375 SANT'URBANO PDI168 SANTA BRIGIDA BGI171 SANTA CATERINA ALBANESE CSI170 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZI169 SANTA CATERINA VILLARMOSA CLI172 SANTA CESAREA TERME LEI176 SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE RCI175 SANTA CRISTINA E BISSONE PVI174 SANTA CRISTINA GELA PAI173 SANTA CRISTINA VALGARDENA

ST CHRISTINA IN G. BZI178 SANTA CROCE CAMERINA RGI179 SANTA CROCE DEL SANNIO BNI181 SANTA CROCE DI MAGLIANO CBI177 SANTA CROCE SULL'ARNO PII183 SANTA DOMENICA TALAO CSI184 SANTA DOMENICA VITTORIA MEI185 SANTA ELISABETTA AGI187 SANTA FIORA GRI188 SANTA FLAVIA PAI203 SANTA GIULETTA PVI205 SANTA GIUSTA ORI206 SANTA GIUSTINA BLI207 SANTA GIUSTINA IN COLLE PDI217 SANTA LUCE PII220 SANTA LUCIA DEL MELA MEI221 SANTA LUCIA DI PIAVE TVI219 SANTA LUCIA DI SERINO AVI226 SANTA MARGHERITA D'ADIGE PDI224 SANTA MARGHERITA DI BELICE AGI230 SANTA MARGHERITA DI STAFFORA PVI225 SANTA MARGHERITA LIGURE GEI232 SANTA MARIA A MONTE PII233 SANTA MARIA A VICO CEI234 SANTA MARIA CAPUA VETERE CEM284 SANTA MARIA COGHINAS SSC717 SANTA MARIA DEL CEDRO CSI238 SANTA MARIA DEL MOLISE ISI237 SANTA MARIA DELLA VERSA PVI240 SANTA MARIA DI LICODIA CTI242 SANTA MARIA DI SALA VEI243 SANTA MARIA HOE' LCI244 SANTA MARIA IMBARO CHM273 SANTA MARIA LA CARITA' NAI247 SANTA MARIA LA FOSSA CEI248 SANTA MARIA LA LONGA UDI249 SANTA MARIA MAGGIORE VBI251 SANTA MARIA NUOVA ANI253 SANTA MARINA SAI254 SANTA MARINA SALINA MEI255 SANTA MARINELLA RMI291 SANTA NINFA TPI301 SANTA PAOLINA AVI308 SANTA SEVERINA KRI310 SANTA SOFIA FCI309 SANTA SOFIA D'EPIRO CSI311 SANTA TERESA DI RIVA MEI312 SANTA TERESA GALLURA OTI314 SANTA VENERINA CTI316 SANTA VITTORIA D'ALBA CNI315 SANTA VITTORIA IN MATENANO FMI182 SANTADI CII304 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RNI326 SANTE MARIE AQI327 SANTENA TOI330 SANTERAMO IN COLLE BAI337 SANTHIA' VCI339 SANTI COSMA E DAMIANO LTI365 SANTO STEFANO AL MARE IMI367 SANTO STEFANO BELBO CNI368 SANTO STEFANO D'AVETO GEI357 SANTO STEFANO DEL SOLE AVC919 SANTO STEFANO DI CADORE BLI370 SANTO STEFANO DI CAMASTRA MEI363 SANTO STEFANO DI MAGRA SPI359 SANTO STEFANO DI ROGLIANO CSI360 SANTO STEFANO DI SESSANIO AQI371 SANTO STEFANO

IN ASPROMONTE RCI362 SANTO STEFANO LODIGIANO LOI356 SANTO STEFANO QUISQUINA AGI372 SANTO STEFANO ROERO CNI361 SANTO STEFANO TICINO MII373 SANTO STINO DI LIVENZA VEI260 SANTOMENNA SAI351 SANTOPADRE FRI353 SANTORSO VII374 SANTU LUSSURGIU ORI410 SANZA SAI411 SANZENO TNI418 SAONARA PDI420 SAPONARA MEI421 SAPPADA BL

I422 SAPRI SAI423 SARACENA CSI424 SARACINESCO RMI425 SARCEDO VII426 SARCONI PZI428 SARDARA VSI429 SARDIGLIANO ALI430 SAREGO VII431 SARENTINO - SARNTAL. BZI432 SAREZZANO ALI433 SAREZZO BSI434 SARMATO PCI435 SARMEDE TVI436 SARNANO MCI437 SARNICO BGI438 SARNO SAI439 SARNONICO TNI441 SARONNO VAI442 SARRE AOI443 SARROCH CAI444 SARSINA FCI445 SARTEANO SII447 SARTIRANA LOMELLINA PVI448 SARULE NUI449 SARZANA SPI451 SASSANO SAI452 SASSARI SSI453 SASSELLO SVI454 SASSETTA LII455 SASSINORO BNI457 SASSO DI CASTALDA PZG972 SASSO MARCONI BOI459 SASSOCORVARO PUI460 SASSOFELTRIO PUI461 SASSOFERRATO ANI462 SASSUOLO MOI463 SATRIANO CZG614 SATRIANO DI LUCANIA PZI464 SAURIS UDI466 SAUZE D'OULX TOI465 SAUZE DI CESANA TOI467 SAVA TAI468 SAVELLI KRI469 SAVIANO NAI470 SAVIGLIANO CNI471 SAVIGNANO IRPINO AVI473 SAVIGNANO SUL PANARO MOI472 SAVIGNANO SUL RUBICONE FCI474 SAVIGNO BOI475 SAVIGNONE GEI476 SAVIORE DELL'ADAMELLO BSI477 SAVOCA MEI478 SAVOGNA UDI479 SAVOGNA D'ISONZO GOH730 SAVOIA DI LUCANIA PZI480 SAVONA SVI482 SCAFA PEI483 SCAFATI SAI484 SCAGNELLO CNI486 SCALA SAI485 SCALA COELI CSI487 SCALDASOLE PVI489 SCALEA CSI490 SCALENGHE TOI492 SCALETTA ZANCLEA MEI493 SCAMPITELLA AVI494 SCANDALE KRI496 SCANDIANO REB962 SCANDICCI FII497 SCANDOLARA RAVARA CRI498 SCANDOLARA RIPA D'OGLIO CRI499 SCANDRIGLIA RII501 SCANNO AQI503 SCANO DI MONTIFERRO ORI504 SCANSANO GRM256 SCANZANO JONICO MTI506 SCANZOROSCIATE BGI507 SCAPOLI ISI510 SCARLINO GRI511 SCARMAGNO TOI512 SCARNAFIGI CNI514 SCARPERIA FII519 SCENA - SCHENNA. BZI520 SCERNI CHI522 SCHEGGIA E PASCELUPO PGI523 SCHEGGINO PGI526 SCHIAVI DI ABRUZZO CHI527 SCHIAVON VII529 SCHIGNANO COI530 SCHILPARIO BGI531 SCHIO VII532 SCHIVENOGLIA MNI533 SCIACCA AGI534 SCIARA PAI535 SCICLI RGI536 SCIDO RCD290 SCIGLIANO CSI537 SCILLA RCI538 SCILLATO PAI539 SCIOLZE TOI540 SCISCIANO NAI541 SCLAFANI BAGNI PAI543 SCONTRONE AQI544 SCOPA VCI545 SCOPELLO VCI546 SCOPPITO AQI548 SCORDIA CTI549 SCORRANO LEI551 SCORZE' VEI553 SCURCOLA MARSICANA AQI554 SCURELLE TNI555 SCURZOLENGO ATI556 SEBORGA IMI558 SECINARO AQI559 SECLI' LEI561 SECUGNAGO LOI562 SEDEGLIANO UDI563 SEDICO BLI564 SEDILO ORI565 SEDINI SSI566 SEDRIANO MII567 SEDRINA BGI569 SEFRO MCI570 SEGARIU VSI571 SEGGIANO GRI573 SEGNI RMI576 SEGONZANO TNI577 SEGRATE MII578 SEGUSINO TVI580 SELARGIUS CAI581 SELCI RII582 SELEGAS CAI585 SELLANO PGI588 SELLERO BSI589 SELLIA CZI590 SELLIA MARINA CZI593 SELVA DEI MOLINI - MUEHLWALD. BZI592 SELVA DI CADORE BLI594 SELVA DI PROGNO VR

I591 SELVA DI VAL GARDENAWOLKENSTEIN IN GROEDEN. BZ

I595 SELVAZZANO DENTRO PDI596 SELVE MARCONE BII597 SELVINO BGI598 SEMESTENE SSI599 SEMIANA PVI600 SEMINARA RCI601 SEMPRONIANO GRI602 SENAGO MII603 SENALE-SAN FELICE

UNSERE LIEBE FRAU IM WALD. BZI604 SENALES - SCHNALS. BZI605 SENEGHE ORI606 SENERCHIA AVI607 SENIGA BSI608 SENIGALLIA ANI609 SENIS ORI610 SENISE PZI611 SENNA COMASCO COI612 SENNA LODIGIANA LOI613 SENNARIOLO ORI614 SENNORI SSI615 SENORBI' CAI618 SEPINO CBI619 SEPPIANA VBI621 SEQUALS PNI622 SERAVEZZA LUI624 SERDIANA CAI625 SEREGNO MBI626 SEREN DEL GRAPPA BLI627 SERGNANO CRI628 SERIATE BGI629 SERINA BGI630 SERINO AVI631 SERLE BSI632 SERMIDE MNI634 SERMONETA LTI635 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TVI636 SERNIO SOI637 SEROLE ATI642 SERRA D'AIELLO CSI643 SERRA DE' CONTI ANI650 SERRA PEDACE CSI640 SERRA RICCO' GEI639 SERRA SAN BRUNO VVI653 SERRA SAN QUIRICO ANI654 SERRA SANT'ABBONDIO PUI641 SERRACAPRIOLA FGI644 SERRADIFALCO CLI646 SERRALUNGA D'ALBA CNI645 SERRALUNGA DI CREA ALI647 SERRAMANNA VSF357 SERRAMAZZONI MOI648 SERRAMEZZANA SAI649 SERRAMONACESCA PEI651 SERRAPETRONA MCI652 SERRARA FONTANA NAI655 SERRASTRETTA CZI656 SERRATA RCI662 SERRAVALLE A PO MNI661 SERRAVALLE DI CHIENTI MCI659 SERRAVALLE LANGHE CNI660 SERRAVALLE PISTOIESE PTI657 SERRAVALLE SCRIVIA ALI663 SERRAVALLE SESIA VCI666 SERRE SAI667 SERRENTI VSI668 SERRI CAI669 SERRONE FRI670 SERRUNGARINA PUI671 SERSALE CZC070 SERVIGLIANO FMI676 SESSA AURUNCA CEI677 SESSA CILENTO SAI678 SESSAME ATI679 SESSANO DEL MOLISE ISE070 SESTA GODANO SPI681 SESTINO ARI687 SESTO - SEXTEN. BZI686 SESTO AL REGHENA PNI688 SESTO CALENDE VAI682 SESTO CAMPANO ISI683 SESTO ED UNITI CRI684 SESTO FIORENTINO FII690 SESTO SAN GIOVANNI MII689 SESTOLA MOI693 SESTRI LEVANTE GEI692 SESTRIERE TOI695 SESTU CAI696 SETTALA MII697 SETTEFRATI FRI698 SETTIME ATI700 SETTIMO MILANESE MII701 SETTIMO ROTTARO TOI699 SETTIMO SAN PIETRO CAI703 SETTIMO TORINESE TOI702 SETTIMO VITTONE TOI704 SETTINGIANO CZI705 SETZU VSI706 SEUI OGI707 SEULO CAI709 SEVESO MBI711 SEZZADIO ALI712 SEZZE LTI714 SFRUZ TNI715 SGONICO TSI716 SGURGOLA FRI717 SIAMAGGIORE ORI718 SIAMANNA ORI720 SIANO SAI721 SIAPICCIA ORM253 SICIGNANO DEGLI ALBURNI SAI723 SICULIANA AGI724 SIDDI VSI725 SIDERNO RCI726 SIENA SII727 SIGILLO PGI728 SIGNA FII729 SILANDRO - SCHLANDERS. BZI730 SILANUS NUF116 SILEA TVI732 SILIGO SSI734 SILIQUA CAI735 SILIUS CAI737 SILLANO LUI736 SILLAVENGO NOI738 SILVANO D'ORBA ALI739 SILVANO PIETRA PVI741 SILVI TEI742 SIMALA ORI743 SIMAXIS ORI744 SIMBARIO VVI745 SIMERI CRICHI CZI747 SINAGRA MEA468 SINALUNGA SII748 SINDIA NUI749 SINI ORI750 SINIO CN

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- X -

Page 82: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

I751 SINISCOLA NUI752 SINNAI CAI753 SINOPOLI RCI754 SIRACUSA SRI756 SIRIGNANO AVI757 SIRIS ORI633 SIRMIONE BSI758 SIROLO ANI759 SIRONE LCI760 SIROR TNI761 SIRTORI LCI763 SISSA PRI765 SIURGUS DONIGALA CAE265 SIZIANO PVI767 SIZZANO NOI771 SLUDERNO - SCHLUDERNS. BZI772 SMARANO TNI774 SMERILLO FMI775 SOAVE VRI777 SOCCHIEVE UDI778 SODDI' ORI779 SOGLIANO AL RUBICONE FCI780 SOGLIANO CAVOUR LEI781 SOGLIO ATI782 SOIANO DEL LAGO BSI783 SOLAGNA VII785 SOLARINO SRI786 SOLARO MII787 SOLAROLO RAI790 SOLAROLO RAINERIO CRI791 SOLARUSSA ORI792 SOLBIATE COI793 SOLBIATE ARNO VAI794 SOLBIATE OLONA VAI796 SOLDANO IMI797 SOLEMINIS CAI798 SOLERO ALI799 SOLESINO PDI800 SOLETO LEI801 SOLFERINO MNI802 SOLIERA MOI803 SOLIGNANO PRI805 SOLOFRA AVI808 SOLONGHELLO ALI809 SOLOPACA BNI812 SOLTO COLLINA BGI813 SOLZA BGI815 SOMAGLIA LOI817 SOMANO CNI819 SOMMA LOMBARDO VAI820 SOMMA VESUVIANA NAI821 SOMMACAMPAGNA VRI822 SOMMARIVA DEL BOSCO CNI823 SOMMARIVA PERNO CNI824 SOMMATINO CLI825 SOMMO PVI826 SONA VRI827 SONCINO CRI828 SONDALO SOI829 SONDRIO SOI830 SONGAVAZZO BGI831 SONICO BSI832 SONNINO LTI835 SOPRANA BII838 SORA FRI839 SORAGA TNI840 SORAGNA PRI841 SORANO GRI844 SORBO SAN BASILE CZI843 SORBO SERPICO AVI845 SORBOLO PRI847 SORDEVOLO BII848 SORDIO LOI849 SORESINA CRI850 SORGA' VRI851 SORGONO NUI852 SORI GEI853 SORIANELLO VVI854 SORIANO CALABRO VVI855 SORIANO NEL CIMINO VTI856 SORICO COI857 SORISO NOI858 SORISOLE BGI860 SORMANO COI861 SORRADILE ORI862 SORRENTO NAI863 SORSO SSI864 SORTINO SRI865 SOSPIRO CRI866 SOSPIROLO BLI867 SOSSANO VII868 SOSTEGNO BII869 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BGI871 SOVER TNI872 SOVERATO CZI873 SOVERE BGI874 SOVERIA MANNELLI CZI875 SOVERIA SIMERI CZI876 SOVERZENE BLI877 SOVICILLE SII878 SOVICO MBI879 SOVIZZO VII673 SOVRAMONTE BLI880 SOZZAGO NOI881 SPADAFORA MEI884 SPADOLA VVI885 SPARANISE CEI886 SPARONE TOI887 SPECCHIA LEI888 SPELLO PGI889 SPERA TNI891 SPERLINGA ENI892 SPERLONGA LTI893 SPERONE AVI894 SPESSA PVI895 SPEZZANO ALBANESE CSI896 SPEZZANO DELLA SILA CSI898 SPEZZANO PICCOLO CSI899 SPIAZZO TNI901 SPIGNO MONFERRATO ALI902 SPIGNO SATURNIA LTI903 SPILAMBERTO MOI904 SPILIMBERGO PNI905 SPILINGA VVI906 SPINADESCO CRI907 SPINAZZOLA BTI908 SPINEA VEI909 SPINEDA CRI910 SPINETE CBI911 SPINETO SCRIVIA ALI912 SPINETOLI API914 SPINO D'ADDA CRI916 SPINONE AL LAGO BGI917 SPINOSO PZI919 SPIRANO BGI921 SPOLETO PGI922 SPOLTORE PEI923 SPONGANO LEI924 SPORMAGGIORE TN

I925 SPORMINORE TNI926 SPOTORNO SVI927 SPRESIANO TVI928 SPRIANA SOI929 SQUILLACE CZI930 SQUINZANO LEI932 STAFFOLO ANI935 STAGNO LOMBARDO CRI936 STAITI RCI937 STALETTI CZI938 STANGHELLA PDI939 STARANZANO GOM298 STATTE TAI941 STAZZANO ALI942 STAZZEMA LUI943 STAZZONA COI945 STEFANACONI VVI946 STELLA SVG887 STELLA CILENTO SAI947 STELLANELLO SVI948 STELVIO - STILFS. BZI949 STENICO TNI950 STERNATIA LEI951 STEZZANO BGI952 STIA ARI953 STIENTA ROI954 STIGLIANO MTI955 STIGNANO RCI956 STILO RCI959 STIMIGLIANO RIM290 STINTINO SSI960 STIO SAI962 STORNARA FGI963 STORNARELLA FGI964 STORO TNI965 STRA VEI968 STRADELLA PVI969 STRAMBINELLO TOI970 STRAMBINO TOI973 STRANGOLAGALLI FRI974 STREGNA UDI975 STREMBO TNI976 STRESA VBI977 STREVI ALI978 STRIANO NAI979 STRIGNO TNI980 STRONA BII981 STRONCONE TRI982 STRONGOLI KRI984 STROPPIANA VCI985 STROPPO CNI986 STROZZA BGI990 STURNO AVB014 SUARDI PVI991 SUBBIANO ARI992 SUBIACO RMI993 SUCCIVO CEI994 SUEGLIO LCI995 SUELLI CAI996 SUELLO LCI997 SUISIO BGI998 SULBIATE MBI804 SULMONA AQL002 SULZANO BSL003 SUMIRAGO VAL004 SUMMONTE AVL006 SUNI ORL007 SUNO NOL008 SUPERSANO LEL009 SUPINO FRL010 SURANO LEL011 SURBO LEL013 SUSA TOL014 SUSEGANA TVL015 SUSTINENTE MNL016 SUTERA CLL017 SUTRI VTL018 SUTRIO UDL019 SUVERETO LIL020 SUZZARA MNL022 TACENO LCL023 TADASUNI ORL024 TAGGIA IML025 TAGLIACOZZO AQL026 TAGLIO DI PO ROL027 TAGLIOLO MONFERRATO ALL030 TAIBON AGORDINO BLL032 TAINO VAL033 TAIO TNG736 TAIPANA UDL034 TALAMELLO RNL035 TALAMONA SOL036 TALANA OGL037 TALEGGIO BGL038 TALLA ARL039 TALMASSONS UDL040 TAMBRE BLL042 TAORMINA MEL046 TARANO RIL047 TARANTA PELIGNA CHL048 TARANTASCA CNL049 TARANTO TAL050 TARCENTO UDD024 TARQUINIA VTL055 TARSIA CSL056 TARTANO SOL057 TARVISIO UDL058 TARZO TVL059 TASSAROLO ALL060 TASSULLO TNL061 TAURANO AVL062 TAURASI AVL063 TAURIANOVA RCL064 TAURISANO LEL065 TAVAGNACCO UDL066 TAVAGNASCO TOL067 TAVARNELLE VAL DI PESA FIF260 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LOL069 TAVENNA CBL070 TAVERNA CZL071 TAVERNERIO COL073 TAVERNOLA BERGAMASCA BGC698 TAVERNOLE SUL MELLA BSL074 TAVIANO LEL075 TAVIGLIANO BIL078 TAVOLETO PUL081 TAVULLIA PUL082 TEANA PZL083 TEANO CED292 TEGGIANO SAL084 TEGLIO SOL085 TEGLIO VENETO VEL086 TELESE TERME BNL087 TELGATE BGL088 TELTI OTL089 TELVE TNL090 TELVE DI SOPRA TNL093 TEMPIO PAUSANIA OTL094 TEMU' BS

L096 TENNA TNL097 TENNO TNL100 TEOLO PDL101 TEOR UDL102 TEORA AVL103 TERAMO TEL104 TERDOBBIATE NOL105 TERELLE FRL106 TERENTO - TERENTEN. BZE548 TERENZO PRM282 TERGU SSL107 TERLAGO TNL108 TERLANO - TERLAN. BZL109 TERLIZZI BAM210 TERME VIGLIATORE MEL111 TERMENO SULLA STRADA

DEL VINO - TRAMIN AN DER. BZL112 TERMINI IMERESE PAL113 TERMOLI CBL115 TERNATE VAL116 TERNENGO BIL117 TERNI TRL118 TERNO D'ISOLA BGL120 TERRACINA LTL121 TERRAGNOLO TNL122 TERRALBA ORL124 TERRANOVA DA SIBARI CSL125 TERRANOVA DEI PASSERINI LOL126 TERRANOVA DI POLLINO PZL127 TERRANOVA SAPPO MINULIO RCL123 TERRANUOVA BRACCIOLINI ARL131 TERRASINI PAL132 TERRASSA PADOVANA PDL134 TERRAVECCHIA CSL136 TERRAZZO VRL137 TERRES TNL138 TERRICCIOLA PIL139 TERRUGGIA ALL140 TERTENIA OGL142 TERZIGNO NAL143 TERZO ALL144 TERZO DI AQUILEIA UDL145 TERZOLAS TNL146 TERZORIO IML147 TESERO TNL149 TESIMO - TISENS. BZL150 TESSENNANO VTL152 TESTICO SVL153 TETI NUL154 TEULADA CAL155 TEVEROLA CEL156 TEZZE SUL BRENTA VIL157 THIENE VIL158 THIESI SSL160 TIANA NUL162 TIARNO DI SOPRA TNL163 TIARNO DI SOTTO TNL164 TICENGO CRL165 TICINETO ALL166 TIGGIANO LEL167 TIGLIETO GEL168 TIGLIOLE ATL169 TIGNALE BSL172 TINNURA ORL173 TIONE DEGLI ABRUZZI AQL174 TIONE DI TRENTO TNL175 TIRANO SOL176 TIRES - TIERS. BZL177 TIRIOLO CZL178 TIROLO - TIROL. BZL180 TISSI SSL181 TITO PZL182 TIVOLI RML183 TIZZANO VAL PARMA PRL184 TOANO REL185 TOCCO CAUDIO BNL186 TOCCO DA CASAURIA PEL187 TOCENO VBL188 TODI PGL189 TOFFIA RIL190 TOIRANO SVL191 TOLENTINO MCL192 TOLFA RML193 TOLLEGNO BIL194 TOLLO CHL195 TOLMEZZO UDL197 TOLVE PZL199 TOMBOLO PDL200 TON TNL201 TONADICO TNL202 TONARA NUL203 TONCO ATL204 TONENGO ATD717 TONEZZA DEL CIMONE VIL205 TORA E PICCILLI CEL206 TORANO CASTELLO CSL207 TORANO NUOVO TEL210 TORBOLE CASAGLIA BSL211 TORCEGNO TNL212 TORCHIARA SAL213 TORCHIAROLO BRL214 TORELLA DEI LOMBARDI AVL215 TORELLA DEL SANNIO CBL216 TORGIANO PGL217 TORGNON AOL219 TORINO TOL218 TORINO DI SANGRO CHL220 TORITTO BAL221 TORLINO VIMERCATI CRL223 TORNACO NOL224 TORNARECCIO CHL225 TORNATA CRL227 TORNIMPARTE AQL228 TORNO COL229 TORNOLO PRL230 TORO CBL231 TORPE' NUL233 TORRACA SAL235 TORRALBA SSL237 TORRAZZA COSTE PVL238 TORRAZZA PIEMONTE TOL239 TORRAZZO BIL245 TORRE ANNUNZIATA NAL250 TORRE BERETTI E CASTELLARO PVL251 TORRE BOLDONE BGL252 TORRE BORMIDA CNL243 TORRE CAJETANI FRL247 TORRE CANAVESE TOL256 TORRE D'ARESE PVL269 TORRE D'ISOLA PVL257 TORRE DE' BUSI LCL262 TORRE DE' NEGRI PVL263 TORRE DE' PASSERI PEL258 TORRE DE' PICENARDI CRL265 TORRE DE' ROVERI BGL259 TORRE DEL GRECO NAL267 TORRE DI MOSTO VEL240 TORRE DI RUGGIERO CZL244 TORRE DI SANTA MARIA SO

L272 TORRE LE NOCELLE AVL241 TORRE MONDOVI' CNL274 TORRE ORSAIA SAL276 TORRE PALLAVICINA BGL277 TORRE PELLICE TOL278 TORRE SAN GIORGIO CNL279 TORRE SAN PATRIZIO FML280 TORRE SANTA SUSANNA BRL246 TORREANO UDL248 TORREBELVICINO VIL253 TORREBRUNA CHL254 TORRECUSO BNL270 TORREGLIA PDL271 TORREGROTTA MEL273 TORREMAGGIORE FGM286 TORRENOVA MEL281 TORRESINA CNL282 TORRETTA PAL285 TORREVECCHIA PIA PVL284 TORREVECCHIA TEATINA CHL287 TORRI DEL BENACO VRL297 TORRI DI QUARTESOLO VIL286 TORRI IN SABINA RII550 TORRIANA RNL290 TORRICE FRL294 TORRICELLA TAL296 TORRICELLA DEL PIZZO CRL293 TORRICELLA IN SABINA RIL291 TORRICELLA PELIGNA CHL295 TORRICELLA SICURA TEL292 TORRICELLA VERZATE PVL298 TORRIGLIA GEL299 TORRILE PRL301 TORRIONI AVL303 TORRITA DI SIENA SIL302 TORRITA TIBERINA RMA355 TORTOLI' OGL304 TORTONA ALL305 TORTORA CSL306 TORTORELLA SAL307 TORTORETO TEL308 TORTORICI MEL309 TORVISCOSA UDL312 TOSCOLANO MADERNO BSL314 TOSSICIA TEL316 TOVO DI SANT'AGATA SOL315 TOVO SAN GIACOMO SVL317 TRABIA PAL319 TRADATE VAL321 TRAMATZA ORL322 TRAMBILENO TNL323 TRAMONTI SAL324 TRAMONTI DI SOPRA PNL325 TRAMONTI DI SOTTO PNL326 TRAMUTOLA PZL327 TRANA TOL328 TRANI BTL329 TRANSACQUA TNL330 TRAONA SOL331 TRAPANI TPL332 TRAPPETO PAL333 TRAREGO VIGGIONA VBL334 TRASACCO AQL335 TRASAGHIS UDL336 TRASQUERA VBL337 TRATALIAS CIL338 TRAUSELLA TOI236 TRAVACO' SICCOMARIO PVL339 TRAVAGLIATO BSL342 TRAVEDONA-MONATE VAL345 TRAVERSELLA TOL346 TRAVERSETOLO PRL340 TRAVES TOL347 TRAVESIO PNL348 TRAVO PCL349 TREBASELEGHE PDL353 TREBISACCE CSL354 TRECASALI PRM280 TRECASE NAL355 TRECASTAGNI CTL356 TRECATE NOL357 TRECCHINA PZL359 TRECENTA ROL361 TREDOZIO FCL363 TREGLIO CHL364 TREGNAGO VRL366 TREIA MCL367 TREISO CNL368 TREMENICO LCL369 TREMESTIERI ETNEO CTL371 TREMEZZO COL372 TREMOSINE BSL375 TRENTA CSL377 TRENTINARA SAL378 TRENTO TNL379 TRENTOLA DUCENTA CEL380 TRENZANO BSL381 TREPPO CARNICO UDL382 TREPPO GRANDE UDL383 TREPUZZI LEL384 TREQUANDA SIL385 TRES TNL386 TRESANA MSL388 TRESCORE BALNEARIO BGL389 TRESCORE CREMASCO CRL390 TRESIGALLO FEL392 TRESIVIO SOL393 TRESNURAGHES ORL396 TREVENZUOLO VRL397 TREVI PGL398 TREVI NEL LAZIO FRL399 TREVICO AVL400 TREVIGLIO BGL402 TREVIGNANO TVL401 TREVIGNANO ROMANO RML403 TREVILLE ALL404 TREVIOLO BGL407 TREVISO TVL406 TREVISO BRESCIANO BSL408 TREZZANO ROSA MIL409 TREZZANO SUL NAVIGLIO MIL411 TREZZO SULL'ADDA MIL410 TREZZO TINELLA CNL413 TREZZONE COL414 TRIBANO PDL415 TRIBIANO MIL416 TRIBOGNA GEL418 TRICARICO MTL419 TRICASE LEL420 TRICERRO VCL421 TRICESIMO UDL422 TRICHIANA BLL423 TRIEI OGL424 TRIESTE TSL425 TRIGGIANO BAL426 TRIGOLO CRL427 TRINITA' CNL428 TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA OTB915 TRINITAPOLI BT

L429 TRINO VCL430 TRIORA IML431 TRIPI MEL432 TRISOBBIO ALL433 TRISSINO VIL434 TRIUGGIO MBL435 TRIVENTO CBL436 TRIVERO BIL437 TRIVIGLIANO FRL438 TRIVIGNANO UDINESE UDL439 TRIVIGNO PZL440 TRIVOLZIO PVL444 TRODENA - TRUDEN. BZL445 TROFARELLO TOL447 TROIA FGL448 TROINA ENL449 TROMELLO PVL450 TRONTANO VBA705 TRONZANO LAGO MAGGIORE VAL451 TRONZANO VERCELLESE VCL452 TROPEA VVL453 TROVO PVL454 TRUCCAZZANO MIL455 TUBRE - TAUFERS

IM MUENSTERTAL. BZL457 TUENNO TNL458 TUFARA CBL459 TUFILLO CHL460 TUFINO NAL461 TUFO AVL462 TUGLIE LEL463 TUILI VSL464 TULA SSL466 TUORO SUL TRASIMENO PGG507 TURANIA RIL469 TURANO LODIGIANO LOL470 TURATE COL471 TURBIGO MIL472 TURI BAL473 TURRI VSL474 TURRIACO GOL475 TURRIVALIGNANI PEL477 TURSI MTL478 TUSA MEL310 TUSCANIA VTC789 UBIALE CLANEZZO BGL480 UBOLDO VAL482 UCRIA MEL483 UDINE UDL484 UGENTO LEL485 UGGIANO LA CHIESA LEL487 UGGIATE-TREVANO COL488 ULA' TIRSO ORL489 ULASSAI OGL490 ULTIMO - ULTEN. BZD786 UMBERTIDE PGL492 UMBRIATICO KRL494 URAGO D'OGLIO BSL496 URAS ORL497 URBANA PDL498 URBANIA PUL499 URBE SVL500 URBINO PUL501 URBISAGLIA MCL502 URGNANO BGL503 URI SSL505 URURI CBL506 URZULEI OGL507 USCIO GEL508 USELLUS ORL509 USINI SSL511 USMATE VELATE MBL512 USSANA CAL513 USSARAMANNA VSL514 USSASSAI OGL515 USSEAUX TOL516 USSEGLIO TOL517 USSITA MCL519 USTICA PAL521 UTA CAL522 UZZANO PTL524 VACCARIZZO ALBANESE CSL525 VACONE RIL526 VACRI CHL527 VADENA - PFATTEN. BZL528 VADO LIGURE SVL533 VAGLI SOTTO LUL529 VAGLIA FIL532 VAGLIO BASILICATA PZL531 VAGLIO SERRA ATL537 VAIANO POL535 VAIANO CREMASCO CRL538 VAIE TOL539 VAILATE CRL540 VAIRANO PATENORA CEM265 VAJONT PNL555 VAL DELLA TORRE TOL562 VAL DI NIZZA PVL564 VAL DI VIZZE - PFITSCH. BZL638 VAL MASINO SOH259 VAL REZZO COL544 VALBONDIONE BGL545 VALBREMBO BGL546 VALBREVENNA GEL547 VALBRONA COL550 VALDA TNL551 VALDAGNO VIL552 VALDAORA - OLANG. BZL554 VALDASTICO VIL556 VALDENGO BIG319 VALDERICE TPL557 VALDIDENTRO SOL558 VALDIERI CNL561 VALDINA MEL563 VALDISOTTO SOL565 VALDOBBIADENE TVL566 VALDUGGIA VCL568 VALEGGIO PVL567 VALEGGIO SUL MINCIO VRL569 VALENTANO VTL570 VALENZA ALL571 VALENZANO BAL572 VALERA FRATTA LOL573 VALFABBRICA PGL574 VALFENERA ATL575 VALFLORIANA TNL576 VALFURVA SOL577 VALGANNA VAL578 VALGIOIE TOL579 VALGOGLIO BGL580 VALGRANA CNL581 VALGREGHENTINO LCL582 VALGRISENCHE AOL583 VALGUARNERA CAROPEPE ENL584 VALLADA AGORDINA BLL586 VALLANZENGO BIL588 VALLARSA TNL589 VALLATA AVL594 VALLE AGRICOLA CE

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- XI -

Page 83: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

L595 VALLE AURINA - AHRNTAL. BZL597 VALLE CASTELLANA TEG540 VALLE DELL'ANGELO SAL590 VALLE DI CADORE BLL601 VALLE DI CASIES - GSIES. BZL591 VALLE DI MADDALONI CEL593 VALLE LOMELLINA PVL606 VALLE MOSSO BIL617 VALLE SALIMBENE PVL620 VALLE SAN NICOLAO BIL596 VALLEBONA IML598 VALLECORSA FRL599 VALLECROSIA IML603 VALLEDOLMO PAL604 VALLEDORIA SSI322 VALLEFIORITA CZL607 VALLELONGA VVL609 VALLELUNGA PRATAMENO CLL605 VALLEMAIO FRL611 VALLEPIETRA RML612 VALLERANO VTL613 VALLERMOSA CAL614 VALLEROTONDA FRL616 VALLESACCARDA AVL623 VALLEVE BGL624 VALLI DEL PASUBIO VIL625 VALLINFREDA RML626 VALLIO TERME BSL628 VALLO DELLA LUCANIA SAL627 VALLO DI NERA PGL629 VALLO TORINESE TOL631 VALLORIATE CNL633 VALMACCA ALL634 VALMADRERA LCL636 VALMALA CNL639 VALMONTONE RML640 VALMOREA COL641 VALMOZZOLA PRL642 VALNEGRA BGL643 VALPELLINE AOL644 VALPERGA TOB510 VALPRATO SOANA TOL647 VALSAVARENCHE AOL649 VALSECCA BGD513 VALSINNI MTC936 VALSOLDA COL650 VALSTAGNA VIL651 VALSTRONA VBL653 VALTOPINA PGL655 VALTORTA BGL654 VALTOURNENCHE AOL656 VALVA SAL657 VALVASONE PNL658 VALVERDE CTL659 VALVERDE PVL468 VALVESTINO BSL660 VANDOIES - VINTL. BZL664 VANZAGHELLO MIL665 VANZAGO MIL666 VANZONE CON SAN CARLO VBL667 VAPRIO D'ADDA MIL668 VAPRIO D'AGOGNA NOL669 VARALLO VCL670 VARALLO POMBIA NOL671 VARANO BORGHI VAL672 VARANO DE' MELEGARI PRL673 VARAPODIO RCL675 VARAZZE SVL676 VARCO SABINO RIL677 VAREDO MBL678 VARENA TNL680 VARENNA LCL682 VARESE VAL681 VARESE LIGURE SPL685 VARISELLA TOL686 VARMO UDL687 VARNA - VAHRN. BZL689 VARSI PRL690 VARZI PVL691 VARZO VBL692 VAS BLA701 VASANELLO VTL693 VASIA IME372 VASTO CHL696 VASTOGIRARDI ISL697 VATTARO TNL698 VAUDA CANAVESE TOL699 VAZZANO VVL700 VAZZOLA TVL702 VECCHIANO PIL704 VEDANO AL LAMBRO MBL703 VEDANO OLONA VAL705 VEDDASCA VAL706 VEDELAGO TVL707 VEDESETA BGL709 VEDUGGIO CON COLZANO MBL710 VEGGIANO PDL711 VEGLIE LE

L712 VEGLIO BIL713 VEJANO VTL715 VELESO COL716 VELEZZO LOMELLINA PVL719 VELLETRI RML720 VELLEZZO BELLINI PVL723 VELO D'ASTICO VIL722 VELO VERONESE VRL724 VELTURNO - FELDTHURNS. BZL725 VENAFRO ISL727 VENARIA REALE TOL728 VENAROTTA APL729 VENASCA CNL726 VENAUS TOL730 VENDONE SVL731 VENDROGNO LCL733 VENEGONO INFERIORE VAL734 VENEGONO SUPERIORE VAL735 VENETICO MEL736 VENEZIA VEL737 VENIANO COL738 VENOSA PZL739 VENTICANO AVL741 VENTIMIGLIA IML740 VENTIMIGLIA DI SICILIA PAL742 VENTOTENE LTL743 VENZONE UDL745 VERANO - VOERAN. BZL744 VERANO BRIANZA MBL746 VERBANIA VBL747 VERBICARO CSL748 VERCANA COL749 VERCEIA SOL750 VERCELLI VCL751 VERCURAGO LCL752 VERDELLINO BGL753 VERDELLO BGL755 VERDERIO INFERIORE LCL756 VERDERIO SUPERIORE LCL758 VERDUNO CNL762 VERGATO BOL763 VERGEMOLI LUL764 VERGHERETO FCL765 VERGIATE VAL768 VERMEZZO MIL769 VERMIGLIO TNL771 VERNANTE CNL772 VERNASCA PCL773 VERNATE MIL774 VERNAZZA SPL775 VERNIO POL776 VERNOLE LEL777 VEROLANUOVA BSL778 VEROLAVECCHIA BSL779 VEROLENGO TOL780 VEROLI FRL781 VERONA VRD193 VERONELLA VRL783 VERRAYES AOC282 VERRES AOL784 VERRETTO PVL785 VERRONE BIL788 VERRUA PO PVL787 VERRUA SAVOIA TOL792 VERTEMATE CON MINOPRIO COL795 VERTOVA BGL797 VERUCCHIO RNL798 VERUNO NOL799 VERVIO SOL800 VERVO' TNL801 VERZEGNIS UDL802 VERZINO KRL804 VERZUOLO CNL805 VESCOVANA PDL806 VESCOVATO CRL807 VESIME ATL808 VESPOLATE NOL809 VESSALICO IML810 VESTENANOVA VRL811 VESTIGNE' TOL812 VESTONE BSL813 VESTRENO LCL814 VETRALLA VTL815 VETTO REL817 VEZZA D'ALBA CNL816 VEZZA D'OGLIO BSL821 VEZZANO TNL819 VEZZANO LIGURE SPL820 VEZZANO SUL CROSTOLO REL823 VEZZI PORTIO SVL826 VIADANA MNL827 VIADANICA BGL828 VIAGRANDE CTL829 VIALE D'ASTI ATL830 VIALFRE' TOL831 VIANO REL833 VIAREGGIO LUL834 VIARIGI AT

F537 VIBO VALENTIA VVL835 VIBONATI SAL836 VICALVI FRL837 VICARI PAL838 VICCHIO FIL840 VICENZA VIL548 VICO CANAVESE TOL842 VICO DEL GARGANO FGL845 VICO EQUENSE NAL843 VICO NEL LAZIO FRL841 VICOFORTE CNL846 VICOLI PEL847 VICOLUNGO NOL850 VICOPISANO PIL851 VICOVARO RMM259 VIDDALBA SSL854 VIDIGULFO PVL856 VIDOR TVL857 VIDRACCO TOL858 VIESTE FGL859 VIETRI DI POTENZA PZL860 VIETRI SUL MARE SAL864 VIGANELLA VBL865 VIGANO SAN MARTINO BGL866 VIGANO' LCL868 VIGARANO MAINARDA FEL869 VIGASIO VRL872 VIGEVANO PVL873 VIGGIANELLO PZL874 VIGGIANO PZL876 VIGGIU' VAL878 VIGHIZZOLO D'ESTE PDL880 VIGLIANO BIELLESE BIL879 VIGLIANO D'ASTI ATL881 VIGNALE MONFERRATO ALL882 VIGNANELLO VTL883 VIGNATE MIL885 VIGNOLA MOL886 VIGNOLA FALESINA TNL887 VIGNOLE BORBERA ALL888 VIGNOLO CNL889 VIGNONE VBL890 VIGO DI CADORE BLL893 VIGO DI FASSA TNL903 VIGO RENDENA TNL892 VIGODARZERE PDL894 VIGOLO BGL896 VIGOLO VATTARO TNL897 VIGOLZONE PCL898 VIGONE TOL899 VIGONOVO VEL900 VIGONZA PDL904 VIGUZZOLO ALL910 VILLA AGNEDO TNL912 VILLA BARTOLOMEA VRL913 VILLA BASILICA LUL917 VILLA BISCOSSI PVL919 VILLA CARCINA BSL920 VILLA CASTELLI BRL922 VILLA CELIERA PEL926 VILLA COLLEMANDINA LUL928 VILLA CORTESE MIL929 VILLA D'ADDA BGA215 VILLA D'ALME' BGL938 VILLA D'OGNA BGL933 VILLA DEL BOSCO BIL934 VILLA DEL CONTE PDD801 VILLA DI BRIANO CEL907 VILLA DI CHIAVENNA SOL936 VILLA DI SERIO BGL908 VILLA DI TIRANO SOL937 VILLA ESTENSE PDL943 VILLA FARALDI IML956 VILLA GUARDIA COL957 VILLA LAGARINA TNA081 VILLA LATINA FRL844 VILLA LITERNO CEL969 VILLA MINOZZO REF804 VILLA POMA MNM006 VILLA RENDENA TNM018 VILLA SAN GIOVANNI RCH913 VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA VTI118 VILLA SAN PIETRO CAM019 VILLA SAN SECONDO ATM023 VILLA SANT'ANGELO AQI298 VILLA SANT'ANTONIO ORL905 VILLA SANTA LUCIA FRM021 VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI AQM022 VILLA SANTA MARIA CHL909 VILLA SANTINA UDI364 VILLA SANTO STEFANO FRA609 VILLA VERDE ORM034 VILLA VICENTINA UDL915 VILLABASSA - NIEDERDORF. BZL916 VILLABATE PAL923 VILLACHIARA BSL924 VILLACIDRO VSL931 VILLADEATI AL

L939 VILLADOSE ROL906 VILLADOSSOLA VBL942 VILLAFALLETTO CNL945 VILLAFRANCA D'ASTI ATL949 VILLAFRANCA DI VERONA VRL946 VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MSL947 VILLAFRANCA PADOVANA PDL948 VILLAFRANCA PIEMONTE TOL944 VILLAFRANCA SICULA AGL950 VILLAFRANCA TIRRENA MEL951 VILLAFRATI PAL952 VILLAGA VIL953 VILLAGRANDE STRISAILI OGL958 VILLALAGO AQL959 VILLALBA CLL961 VILLALFONSINA CHL963 VILLALVERNIA ALL964 VILLAMAGNA CHL965 VILLAMAINA AVL966 VILLAMAR VSL967 VILLAMARZANA ROL968 VILLAMASSARGIA CIL970 VILLAMIROGLIO ALL971 VILLANDRO - VILLANDERS. BZL978 VILLANOVA BIELLESE BIL982 VILLANOVA CANAVESE TOL975 VILLANOVA D'ALBENGA SVL983 VILLANOVA D'ARDENGHI PVL984 VILLANOVA D'ASTI ATL973 VILLANOVA DEL BATTISTA AVL985 VILLANOVA DEL GHEBBO ROL977 VILLANOVA DEL SILLARO LOL979 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PDL988 VILLANOVA MARCHESANA ROL974 VILLANOVA MONDOVI' CNL972 VILLANOVA MONFERRATO ALL989 VILLANOVA MONTELEONE SSL990 VILLANOVA SOLARO CNL980 VILLANOVA SULL'ARDA PCL991 VILLANOVA TRUSCHEDU ORL986 VILLANOVAFORRU VSL987 VILLANOVAFRANCA VSL992 VILLANOVATULO CAL994 VILLANTERIO PVL995 VILLANUOVA SUL CLISI BSM278 VILLAPERUCCIO CIB903 VILLAPIANA CSL998 VILLAPUTZU CAL999 VILLAR DORA TOM007 VILLAR FOCCHIARDO TOM013 VILLAR PELLICE TOM014 VILLAR PEROSA TOM015 VILLAR SAN COSTANZO CNM002 VILLARBASSE TOM003 VILLARBOIT VCM004 VILLAREGGIA TOG309 VILLARICCA NAM009 VILLAROMAGNANO ALM011 VILLAROSA ENM016 VILLASALTO CAM017 VILLASANTA MBB738 VILLASIMIUS CAM025 VILLASOR CAM026 VILLASPECIOSA CAM027 VILLASTELLONE TOM028 VILLATA VCM030 VILLAURBANA ORM031 VILLAVALLELONGA AQM032 VILLAVERLA VIL981 VILLENEUVE AOM043 VILLESSE GOM041 VILLETTA BARREA AQM042 VILLETTE VBM044 VILLIMPENTA MNM045 VILLONGO BGM048 VILLORBA TVM050 VILMINORE DI SCALVE BGM052 VIMERCATE MBM053 VIMODRONE MIM055 VINADIO CNM057 VINCHIATURO CBM058 VINCHIO ATM059 VINCI FIM060 VINOVO TOM062 VINZAGLIO NOM063 VIOLA CNM065 VIONE BSM067 VIPITENO - STERZING. BZH123 VIRGILIO MNM069 VIRLE PIEMONTE TOM070 VISANO BSM071 VISCHE TOM072 VISCIANO NAM073 VISCO UDM077 VISONE ALM078 VISSO MCM079 VISTARINO PVM080 VISTRORIO TO

M081 VITA TPM082 VITERBO VTM083 VITICUSO FRM085 VITO D'ASIO PNM086 VITORCHIANO VTM088 VITTORIA RGM089 VITTORIO VENETO TVM090 VITTORITO AQM091 VITTUONE MIM093 VITULANO BNM092 VITULAZIO CEM094 VIU' TOM096 VIVARO PNM095 VIVARO ROMANO RMM098 VIVERONE BIM100 VIZZINI CTM101 VIZZOLA TICINO VAM102 VIZZOLO PREDABISSI MIM103 VO PDM104 VOBARNO BSM105 VOBBIA GEM106 VOCCA VCM108 VODO CADORE BLM109 VOGHERA PVM110 VOGHIERA FEM111 VOGOGNA VBM113 VOLANO TNM115 VOLLA NAM116 VOLONGO CRM118 VOLPAGO DEL MONTELLO TVM119 VOLPARA PVM120 VOLPEDO ALM121 VOLPEGLINO ALM122 VOLPIANO TOM125 VOLTA MANTOVANA MNM123 VOLTAGGIO ALM124 VOLTAGO AGORDINO BLM126 VOLTERRA PIM127 VOLTIDO CRM131 VOLTURARA APPULA FGM130 VOLTURARA IRPINA AVM132 VOLTURINO FGM133 VOLVERA TOM136 VOTTIGNASCO CNM138 ZACCANOPOLI VVM139 ZAFFERANA ETNEA CTM140 ZAGARISE CZM141 ZAGAROLO RMM142 ZAMBANA TNM143 ZAMBRONE VVM144 ZANDOBBIO BGM145 ZANE' VIM147 ZANICA BGM267 ZAPPONETA FGM150 ZAVATTARELLO PVM152 ZECCONE PVM153 ZEDDIANI ORM156 ZELBIO COM158 ZELO BUON PERSICO LOM160 ZELO SURRIGONE MIM161 ZEME PVM162 ZENEVREDO PVM163 ZENSON DI PIAVE TVM165 ZERBA PCM166 ZERBO PVM167 ZERBOLO' PVM168 ZERFALIU ORM169 ZERI MSM170 ZERMEGHEDO VIM171 ZERO BRANCO TVM172 ZEVIO VRM173 ZIANO DI FIEMME TNL848 ZIANO PIACENTINO PCM174 ZIBELLO PRM176 ZIBIDO SAN GIACOMO MIM177 ZIGNAGO SPM178 ZIMELLA VRM179 ZIMONE BIM180 ZINASCO PVM182 ZOAGLI GEM183 ZOCCA MOM184 ZOGNO BGM185 ZOLA PREDOSA BOI345 ZOLDO ALTO BLM187 ZOLLINO LEM188 ZONE BSM189 ZOPPE' DI CADORE BLM190 ZOPPOLA PNM194 ZOVENCEDO VIM196 ZUBIENA BIM197 ZUCCARELLO SVM198 ZUCLO TNM199 ZUGLIANO VIM200 ZUGLIO UDM201 ZUMAGLIA BIM202 ZUMPANO CSM203 ZUNGOLI AVM204 ZUNGRI VV

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

COD. COMUNE PROV.COM.

- XII -

Page 84: U_CAF_04_Mod730_Istruzioni

Entro il 28 febbraio 2010

Entro il 31 maggio 2010

Entro il 15 giugno 2010

A partire dal mese di luglio 2010

(Per i pensionati a partire dal mesedi agosto o di settembre 2010)

Entro il 30 settembre 2010

Entro il 30 giugno 2010

Entro il 25 ottobre 2010

A novembre 2010

Entro il 10 novembre 2010

Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione dei reddi-ti percepiti e delle ritenute subite.

Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazioneMod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la sceltadella destinazione dell’otto e cinque per mille dell’Irpef.

Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia delladichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazioneMod. 730-3.

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenutedelle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versa-menti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la pri-ma rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribu-zioni nei mesi successivi.Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle im-poste (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggio-rata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensi-le, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare ilsecondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare inmisura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Può presentare al CAF o al professionista abilitato la di-chiarazione 730 integrativa.

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovu-te a titolo di acconto per l’Irpef.Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delleimposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nel-la misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenutadalla retribuzione del mese di dicembre.

Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia delladichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di li-quidazione Mod. 730-3 integrativo.

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della di-chiarazione e della busta da parte del contribuente.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazio-ne, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contri-buente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospet-to di liquidazione Mod. 730-3;

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate ledichiarazioni predisposte.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazio-ne integrativa, effettua il calcolo delle imposte e conse-gna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 in-tegrativo; comunica al sostituto il risultato finale della di-chiarazione. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate ledichiarazioni integrative.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

IL CONTRIBUENTESCADENZE IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO

Entro il 28 febbraio 2010

Entro aprile 2010

Entro il 31 maggio 2010

A partire dal mese di luglio 2010

(Per i pensionati a partire dal mesedi agosto o di settembre 2010)

Entro il 30 settembre 2010

A novembre 2010

Entro il 30 giugno 2010

Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione dei reddi-ti percepiti e delle ritenute subite.

Presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazioneMod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scel-ta della destinazione dell’otto e cinque per mille dell’Irpef.

Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazioneMod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenutedelle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versa-menti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la pri-ma rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribu-zioni nei mesi successivi.Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delleimposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte resi-dua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni deimesi successivi.

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare ilsecondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare inmisura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovu-te a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delleimposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nel-la misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenutadalla retribuzione del mese di dicembre.

Consegna al contribuente la certificazione dei redditipercepiti e delle ritenute subite.

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della di-chiarazione e della busta da parte del contribuente.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione pre-sentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte,consegna al contribuente copia della dichiarazioneMod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3

Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rim-borsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo edegli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulterio-ri rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per centomensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delleimposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la par-te residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi suc-cessivi.

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di ac-conto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delleimposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’inte-resse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla re-tribuzione del mese di dicembre.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate ledichiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

IL CONTRIBUENTE IL SOSTITUTO DI IMPOSTASCADENZE