Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione...

140
Tutto sui Tutto sui Contratti Informatici: Contratti Informatici: Documento informatico a fini Documento informatico a fini tributari e pagamenti elettronici tributari e pagamenti elettronici Alessandro Graziani, Avvocato [email protected] Roma – 4 e 5 marzo 2013 Hotel Bernini Bristol Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Transcript of Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione...

Page 1: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

Tutto sui Tutto sui

Contratti Informatici:Contratti Informatici:

Documento informatico a fini Documento informatico a fini

tributari e pagamenti elettronicitributari e pagamenti elettronici

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Roma – 4 e 5 marzo 2013Hotel Bernini Bristol

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 2: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

2

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Argomenti:

1. documento informatico a fini tributari 2. corretta tenuta dei documenti contabili e fiscali3. fatturazione elettronica nei confronti della P.A.4. sistema di interscambio5. novità del D.L. 216/20126. comunicazione dell'impronta all'archivio informat ico7. controlli e sanzioni8. pagamenti elettronici (art. 15 Decreto “Crescita 2.0)

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 3: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

3

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Documento Documento Documento Documento

informatico a fini informatico a fini informatico a fini informatico a fini

tributari e pagamenti tributari e pagamenti tributari e pagamenti tributari e pagamenti

elettronicielettronicielettronicielettronici

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 4: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

4

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’art. 2214 c.c. prescrive che l’imprenditore debba tenere il libro giornale, il libro d'inventario e tutte le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

In genere questi ultimi fanno riferimento proprio ai libri mastri, oltre che ai libri di carico/scarico magazzino ed altri registri di medesimo genere (libri di prima nota, libri cassa, libri merci in conto deposito, in conto visione, etc.).

Le rilevazioni contabili sul libro giornale vanno effettuate comunque giorno per giorno.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 5: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

5

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In ambito fiscale, vengono prescritti specifici ed ulteriori libri contabili, quali quelli ai fini iva, il registro dei beni ammortizzabili, etc (art. 13 e seguenti del D.P.R. n.600/73).

L’art. 22 primo comma del DPR 600/1973, in merito alla loro compilazione, prevede invece che le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni.

L’art. 14 terzo comma del DPR 600/1973 prevede ancora che la società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all’approvazione dell’assemblea o di altri organi, possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali alla approvazione delle stesse, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 6: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

6

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’introduzione degli elaboratori elettronici nei sistemi di tenuta della contabilità, ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime.

Mentre nelle contabilità tenute con sistemi cartacei la registrazione a libro giornale coincideva con la sua formazione, nei sistemi computerizzati quest’ultima avviene solo in fase di stampa.

Per formare un libro giornale pertanto (ma anche qualsiasi scrittura contabile cronologica) si sarebbe dovuto procedere alla sua stampa effettiva ogni lasso di tempo giudicato ragionevole ai fini civilistici, oppure ogni 60 giorni richiesti dalla normativa fiscale.

Per ovviare a tali inutili aggravi di adempimenti fu emanato il DL n. 357 del 10/6/1994, con il quale veniva esplicitamente autorizzata, ad ogni effetto di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici in difetto di trascrizione su supporti cartacei , purché venissero stampati entro i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali e se ne assicurasse la stampa contestualmente ad eventuali richieste avanzate dagli organi competenti ed in loro presenza.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 7: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

7

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Con tale sistema di correlazione tra memorizzazione e stampa è stata ricomposta la distinzione fra registrazione contabile e formazione del libro contabile, in cui tuttavia la definitiva regolarizzazione avveniva (ed avviene tutt’ora) solo una volta effettuata la stampa definitiva.

Solo in quest’ultima fase ha infatti senso parlare di corretta tenuta secondo le norme di un’ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee, senza trasporti in margine, abrasioni e cancellazioni, come richiesto dall’ 2219 c.c.

Finché i dati rimangono semplicemente memorizzati, possono sempre essere sottoposti a modifica a posteriori (rischio ancor più rilevante dopo l’abolizione di obblighi di vidimazioni iniziale ed annuali), compromettendo la genuina definitività dei dati memorizzati e delle stampe effettuate.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 8: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

8

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Corretta tenuta dei Corretta tenuta dei Corretta tenuta dei Corretta tenuta dei

documenti contabili documenti contabili documenti contabili documenti contabili

e fiscalie fiscalie fiscalie fiscali

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 9: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

9

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Tale esigenza di definitività delle scritture contabili doveva tuttavia adeguarsi alle esigenze dei tempi.

Nelle grandi imprese la necessità di effettuate in tempi reali le registrazioni contabili, è diventata una necessità collegata alle esigenze di una corretta gestione aziendale.

Si consideri l’utilizzo dei contratti di tesoreria accentrati (i cosiddetti cash pooling), dove a fine giornata tutte le società aderenti ad un gruppo, o le filiali di una unica impresa, convogliano in una unica tesoreria i rispettivi saldi attivi o passivi, evitando così le diseconomie che possano realizzarsi a seguito della coesistenza di posizionipassive in capo ad alcune società del gruppo nei confronti degli istituti di credito, e di posizioni attive in capo ad altri soggetti del medesimo gruppo.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 10: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

10

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Con l’emanazione del DPR 445 del 28 dicembre 2000 si sono introdotte importanti novità in tema di validità della conservazione su supporti diversi dal cartaceo delle scritture contabili rilevanti ai fini civili e tributari. I

L’art.6 consente di sostituire, a tutti gli effetti, la conservazione di documenti, scritture contabili, corrispondenza e qualsiasi altro atto di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento.

L’art.10 comma 6° demanda ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’assolvimento degli obblighi ai fini di una loro validità fiscale.

Tali regole le regole tecniche richiamate dall’art. 6 secondo comma erano quelle indicate poi integralmente sostituita dal

La deliberazione CNIPA n.11 del 2004 (innovando la deliberazione A.I.P.A n.42 del 2001) detta le modalità con cui debbono essere assolti gli obblighi fiscali dei documenti informatici richiamate dall’art.10 sesto comma sono contenute nel Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 11: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

11

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Ciò ha comportato che, per una stessa scrittura contabile, per fini probatori, esistano due difformi normative di conservazione sostitutiva:

• una che tutela gli obblighi di conservazione secondo il codice civile;

• un’altra che assolve agli obblighi fiscali.

In ogni caso, i due processi di conservazione si intersecano e si completano.

Operativamente pertanto non si deve procedere a due distinti processi di conservazione, ma ad uno unico che tenga conto e tuteli le garanzie richieste sia dalla normativa civile che fiscale.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 12: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

12

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Con i sistemi computerizzati, normalmente le scritture vengono memorizzate sul computer e successivamente stampate su carta.

Esse pertanto acquisiscono il carattere della definitività e della immodificabilità soltanto quando vengono trasferiti sul supporto cartaceo. Sul supporto cartaceo vengono infine conservate.

Si devono pertanto distinguere le seguenti fasi:

1. la memorizzazione dei dati sul computer;

2. la stampa su carta che ne certifica la definitività;

3. l’archiviazione del cartaceo che ne accerti la immodificabilità.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 13: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

13

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In ogni caso, le nuove regole dettate in materia di conservazione sostitutiva permettono:

1.di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione dalla carta ad altro supporto (DVD, CD, dischi ottici, server, eccetera)

2.di memorizzare direttamente il documento informatico.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 14: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

14

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

FatturazioneFatturazioneFatturazioneFatturazione

elettronica elettronica elettronica elettronica

nei confronti nei confronti nei confronti nei confronti

della P.A.della P.A.della P.A.della P.A.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 15: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

15

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Per fini di semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto, il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, adottato in esecuzione della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004) ha recepito nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 2001/115/Ce del 20 dicembre 2001, modificativa della VI direttiva 77/388/Cee del 17 maggio 1977.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 16: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

16

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Le disposizioni in argomento si inseriscono nel quadro evolutivo delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie disponibili. Lo sviluppo del settore informatico ha indotto il legislatore comunitario a dettare regole comuni in merito all’utilizzo della fattura elettronica e alla sua conservazione, anche al fine di salvaguardare l’esigenza di controllo delle amministrazioni dei paesi membri.

Per realizzare questo processo di modernizzazione e armonizzazione, la direttiva è intervenuta ad integrare le disposizioni vigenti prevedendo:

1. in linea generale, le indicazioni da apporre sulla fattura;

2. in particolare, per quanto attiene alla fatturazione tramite strumenti elettronici, alle modalità di emissione e di conservazione.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 17: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

17

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In sede di recepimento della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 2001/115/Ce del 20 dicembre 2001, il legislatore nazionale ha disposto l’integrale sostituzione delle norme che disciplinano la fatturazione (articolo 21 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633), senza alterare, per ragioni di sistematicità e di coordinamento normativo, la previgente struttura del DPR 633/72 (IVA).

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 18: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

18

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’articolo 1 del decreto ha sostituito l’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, integrando la disciplina preesistente, ha recepito le novità della direttiva concernenti:

1. la possibilità di emettere la fattura elettronica e di trasmettere la fattura anche tramite strumenti informatici;

2. la possibilità di emettere fattura, in forma cartacea o elettronica, da parte di un cliente o di un terzo , anche se residenti in un Paese con il quale non esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 19: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

19

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’articolo 21 non prevede l’obbligo di sottoscrivere la fattura.

Tuttavia, qualora sia emessa una fattura elettronica, i requisiti di autenticità dell’origine ed integrità del contenuto devono essere garantiti anche mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 20: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

20

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Già con DM 23 gennaio 2004 erano state definite le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

La novità più rilevante prevista dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n. 52 consiste comunque nella possibilità di emettere la fattura elettronica.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 21: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

21

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Per fattura elettronica s’intende il documento informatico, predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univ oca del documento al soggetto emittente , senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo.

L’emittente deve assicurare il rispetto di 3 requisiti :

1. l’attestazione della data;

2. l’autenticità dell’origine;

3. l’integrità del contenuto.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 22: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

22

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Tali 3 requisiti sono rispettivamente garantiti mediante l’apposizione su ciascuna fattura, ovvero sul lotto delle fatture destinate ad un unico soggetto, del «riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sistemi Edi di trasmissione elettronica (…)» (articolo 21, comma 3, quinto periodo, del dpr n. 633 del 1972).

Il riferimento temporale consiste in una informazione associata ad uno o più documenti informatici che attesta la data e l’ora di formazione della fattura elettronica.

Qualora l’informazione sia perfezionata contemporaneamente per più documenti associati questi ultimi sono contraddistinti dal medesimo riferimento temporale.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 23: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

23

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La firma elettronica qualificata è una «firma elettronica », consistente nell' «insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logic a ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, (omissis…) ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la conness ione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazio ne informatica, creata con mezzi sui quali il firmatar io può dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificat i».

La firma elettronica qualificata deve essere, altresì, «basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, qu ale l’apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica ».

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 24: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

24

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Il «certificato qualificato », peraltro, non è che un «certificato elettronico conforme ai requisiti di cu i all’allegato I della direttiva 1999/93/Ce, rilascia to da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva » (definizioni contenute nel capo I, sezione I, articolo 1, comma 1, lettere q), r) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, le cui disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 1°gennaio 2006).

Il requisito di autenticità ed integrità della fattura ègarantito, pertanto, dalla sottoscrizione elettronica, ossia dall’apposizione della «firma elettronica qualificata».

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 25: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

25

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La fattura elettronica, così redatta, inoltre, «ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile » (cfr articolo 21, comma 2, del dlgs n. 82 del 2005), ossia «fa piena prova, fino a querela di falso, della proveni enza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se co lui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta ».

L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria (cfr articolo 21, comma 2 del menzionato Dlgs n 82).

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 26: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

26

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Qualora il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente o un terzo di emettere per suo conto la fattura, occorre che l’origine e l’integrità del documento elettronico siano garantiti dal soggetto emittente, il quale è tenuto ad apporre sia il riferimento temporale sia la propria firma elettronica qualificata.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 27: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

27

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Al riguardo occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l’invio del documento finale già redatto oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale.

Nel primo caso l’emittente è sempre il cedente/prestatore che deve pertanto apporre la propria firma elettronica.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 28: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

28

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Nel secondo, invece, emittente è il soggetto terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento e che, di conseguenza, dovrà apporre la propria firma elettronica.

In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21, comma 2, lettera h), del dpr n. 633 del 1972).

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 29: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

29

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Il sistema di Il sistema di Il sistema di Il sistema di

interscambiointerscambiointerscambiointerscambio

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 30: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

30

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In base all’articolo 21 del decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 52, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto del documento informatico possono essere garantiti mediante l’utilizzo di particolari sistemi di trasmissione elettronica di dati.

Tale sistema viene consuetamente chiamato

EDIAndrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 31: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

31

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’Edi è un sistema di trasmissione dati caratterizzato, principalmente, dallo scambio diretto di messaggi tra sistemi informativi, a mezzo di reti di telecomunicazioni nazionali ed internazionali.

Il termine EDI può essere usato con due diversi significati.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 32: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

32

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Electronic Document InterchangeIndica l'insieme degli standard necessari per supportare lo scambio da computer a computer di documenti commerciali in formato elettronico standard. La funzionalità dello strumento risiede nell'opportunità di trattare documenti strutturati in modo automatico, superando le problematiche relative alla gestione manuale e cart acea dei documenti (utilizzo di forza lavoro ad alto costo in operazioni ripetitive, presenza di numerosi punti di elaborazione dei documenti con duplicazioni di procedure di ricezione, invio, data-entry, schedatura ed archiviazione, elevate probabilità di errore in ciascuna operazione, inefficienze in termini di costi e di ritardi che si cumulano nel passaggio da una fase alla successiva).

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 33: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

33

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Electronic Data Interchange

Indica l'insieme degli standard e dei protocolli di comunicazione necessari per scambiare qualsiasi tipo di dato tra sistemi informativi di imprese diverse. Da questo punto di vista, l'EDI supporta la realizzazione di uno IOS (Inter Organizational System ). Per mezzo degli IOS si automatizzano i flussi di informazioni che attraversano i confini formali delle aziende, permettendo ad una determinata azienda di utilizzare, in tutto o in parte, a pagamento o meno, le risorse informatiche di un'altra azienda.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 34: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

34

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Le parti coinvolte dall’operazione di fatturazione dovranno attenersi all’«Accordo -Tipo » predisposto dalla Commissione Europea con il quale è stato definito un modello di base contrattuale, contenente alcune linee guida da rispettare, in modo da migliorare il quadro giuridico e fornire un approccio uniforme per la risoluzione dei problemi giuridici (cfr Raccomandazione della Commissione Ce n. 94/820/Ce del 19 ottobre 1994).

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 35: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

35

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In particolare, nel richiamato documento è chiarito che l’Edi è un sistema di trasmissione che si basa sull’impiego di messaggi strutturati e codificati secondo una norma concordata: essi possono essere elaborati da computer automaticamente e senza ambiguità.

L’accordo tipo prevede, inoltre, che siano esplicitamente enunciate le procedure e misure di sicurezza riguardanti la verifica dell’origine, la verifica dell’integrità e il non disconoscimento dell’origine e del ricevimento nonché la riservatezza dei messaggi Edi.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 36: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

36

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La trasmissione della fattura può essere demandata ad un terzo-outsourcer, sulla base di specifici accordi, intervenuti tra il cedente ed il terzo e, quindi, tra il terzo ed il cessionario; il terzo si impegna a ricevere le fatture per conto del destinatario e, di seguito, a mettere a disposizione di quest’ultimo il documento in formato elettronico o analogico.

In tal caso, l’accordo tra le parti alla trasmissione elettronica può essere desunto, indirettamente, dal tipo di incarico conferito da ciascuna delle parti al terzo-outsourcer.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 37: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

37

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La trasmissione elettronica è la forma ordinaria di invio della fattura emessa in formato elettronico.

In tal caso, l’integrità, l’immodificabilità, la provenienza e l’autenticità del contenuto della fattura, trasmessa per via elettronica, ègarantita dall’esistenza del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata nonch é dall’assenza di macroistruzioni e codici eseguibili .

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 38: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

38

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Le «macroistruzioni » sono comandi interni che, al verificarsi di determinati eventi, possono generare automaticamente modifiche o variazioni dei dati contenuti nel documento.

Occorre che, all’interno del documento informatico nonsiano inserite «macroistruzioni» (cioè comandi che automatizza operazioni automatiche come, per esempio, l’aggiornamento automatico della data); ciò al fine di impedire che, all’atto di apertura o della visualizzazione del documento, si verifichi un aggiornamento automatico dei dati che, per espressa previsione normativa, devono restare immutati.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 39: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

39

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Questo perché i «codici eseguibili» sono «istruzioni, non sempre visibili all’utente, che consentono all’elaboratore di modificare il contenuto del documento informatico».

Esistono, infatti documenti o file cosiddetti «eseguibili» che, se opportunamente programmati, possono cambiare il contenuto informativo.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 40: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

40

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’articolo 21, comma 3, prevede la possibilità di trasmettere, per via elettronica, al medesimo destinatario, più fatture ele ttronicheraccolte in un unico lotto.

In tal caso, il riferimento temporale e la firma elettronica qualificata dell’emittente devono essere apposti sul lotto e non su ogni singola fattura.

Peraltro, la norma permette di inserire una sola volta le informazioni comuni (come, per esempio, le generalità dell’emittente e del ricevente, la partita Iva, la residenza o il domicilio, la data di emissione, l’annotazione che la fattura è compilata dal cliente o da un terzo per conto del cedente), purché per ogni fattura sia possibile accedere alla generalità delle informazioni.

Nel caso di impiego dei sistemi Edi, l’autenticità e l’integrità del documento informatico devono essere garantiti in conformità alla predetta Raccomandazione della Commissione europea 19 ottobre 1994, n. 94/820/Ce.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 41: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

41

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

È opportuno precisare che tanto le fatture in formato cartaceo, quanto quelle in formato elettronico, possano essere spedite e trasmesse tramite posta elettronica o altri mezzi elettronici.

Nel primo caso, cioè per le fatture in formato cartaceo, la posta elettronica è un mezzo di spedizione della fattura, cosicché risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua «materializzazione» su un documento cartaceo, nonché la sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’esemplare dell’emittente e quello del ricevente e tra le annotazioni nei registri Iva di entrambi gli operatori; non è, invece, obbligatorio che la fattura sia resa immodificabile mediante la firma elettronica qualificata e il riferimento temporale.

Nel secondo caso (fattura elettronica), la posta elettronica costituisce un sistema di trasmissione della fattura elettronica (per il quale era necessario l’espresso consenso del destinatario ), pertanto non èrichiesta la stampa della fattura su supporto cartaceo, ma il documento deve essere reso immodificabile mediante la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 42: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

42

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Si noti che, dal 1° gennaio 2013, è entrato in vigore il nuovo testo dell’art 21 del DPR 633/72 (IVA) che introduce molte novità applicative nella fatturazione attiva in Italia.

Resta fermo l’obbligo di consenso del destinatario a ricevere la fatturazione elettronica in sostituzione di quella cartacea.

Adesso, é sufficiente che il destinatario riconosca e accetti tacitamente il documento ovvero, effettui operazioni come: la registrazione in contabilità o il pagamento della fattura ricevuta.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 43: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

43

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Con riguardo alla modalità di trasmissione per via telematica della fattura formato cartaceo e elettronico occorre considerarese vi sia l’esigenza o meno in capo all’emittente di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna.

Nell’ipotesi in cui non sia richiesta alcuna ricevuta si deve far riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 45, comma 2, del dlgs n. 82 del 2005, il quale dispone che «il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponib ile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nel la casella di posta elettronica del destinatario messa a dispo sizione dal gestore ».

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 44: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

44

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In caso contrario, l’articolo 48 del medesimo decreto prevede che «la trasmissione telematica di comunicazioni che nec essitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di conse gna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del presidente della repubblica 11 febbraio 2005, n . 68(…omissis…) ed equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta ».

Peraltro, «la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di u n documento informatico trasmesso mediante posta elet tronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi al le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole te cniche » e se la fattura elettronica soddisfa i requisiti di documento informatico di cui all’articolo 3 del DM.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 45: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

45

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha sancito l'obbligo, per i fornitori delle amministrazioni dello Stato, di inviare le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio che, a seguito del DM del 7 marzo 2008, la SOGEI ha il compito di realizzare condurre e mantenere.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 46: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

46

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 47: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

47

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Il sistema é costituito da:

1. la piattaforma di interscambio che consentirà di ricevere e smistare file in formato xml, secondo una struttura definita che mappa le informazioni riportate nelle fatture, e tramite canali trasmissivi in grado di soddisfare requisiti molto ampi;

2. i servizi informativi tramite i quali le pubbliche amministrazioni potranno mettere a disposizione dei propri fornitori i dati relativi alle fasi pre-fatturazione e post-fatturazione del processo di approvvigionamento;

3. un sito web tramite il quale coloro che sono interessati alla fatturazione verso la PA potranno acquisire le informazioni necessarie all'espletamento del processo di fatturazione elettronica, accedere ai servizi esposti e richiedere assistenza e supporto:

4. le applicazioni di "business intelligence" e di "query e reporting" tramite le quali, per i gestori del sistema e gli enti deputati al controllo, sarà possibile monitorare i flussi delle fatture e i principali indicatori di utilizzo del sistema e produrre report in maniera dinamica.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 48: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

48

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Gli utenti coinvolti sono tutti i fornitori dell'amministrazionedello Stato e le pubbliche amministrazioni soggette agli obblighi e ai divieti della Legge 244 del 2007.

Il Sistema di Interscambio si colloca in un panorama progettuale europeo che vede coinvolti gli stati membri nella realizzazione di una piattaforma di public-procurement volta ad agevolare gli scambi economici all'interno della Comunità Europea.

Con il sistema EDI, i dati vengono “caricati”automaticamente dal gestionale del cliente, e l’amministrazione non deve far altro che controllare la veridicità degli stessi.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 49: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

49

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

I principali standard di EDI sono i seguenti:

1. UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) standard internazionale predominante nell'area esterna al Nord America

2. ANSI ASC X12 (X12) predominante negli Stati Uniti

3. TRADACOMS standard sviluppato da ANA (Article Numbering Association) predominante nella industria per la distribuzione inglese

4. ODETTE standard impiegato a livello Europeo per l'industria automobilistica.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 50: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

50

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’introduzione del sistema EDI ha anche l’obiettivo di consentire di automatizzare le operazioni di trattamento dei documenti, limitando l'intervento umano a funzioni di controllo e verifica e permettendo di sostituire le procedure paper based di interscambio di documenti tra imprese partner, con procedure electronic based che, consuetamente, consentono di gestire in modo completamente automatico l'interazione tra sistemi informativi di imprese diverse.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 51: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

51

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Le novitLe novitLe novitLe novitàààà del del del del

D.L. 216/2012D.L. 216/2012D.L. 216/2012D.L. 216/2012

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 52: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

52

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

A fine 2012, é stato emanato il “Decreto Crescita 2.0”, anche detto "Decreto Sviluppo bis", approvato con Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (poi convertito in Legge 17.12.2012 n. 221 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012).

L'obiettivo delle disposizioni del secondo Decreto Crescita è quello di puntare sull’innovazione quale fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 53: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

53

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Con l’applicazione dell’Agenda Digitale e l’istituzione dell’ Agenzia per l’Italia Digitale (istituita il 1° marzo 2012), aumentano fortemente i servizi digitali per i cittadini, che potranno avere un unico documento elettronico, valido anche come tessera sanitaria, attraverso il quale rapportarsi con la pubblica amministrazione.

Via libera anche alle ricette mediche digitali, al fascicolo universitario elettronico e a numerose norme riguardanti la giustizia digitale.

Per la prima volta, nell’ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (cosiddette start-up).

Ulteriori importanti misure vengono assunte sul fronte della defiscalizzazione delle opere infrastrutturali strategiche (tramite l’introduzione di un credito di imposta a valere su Irap e Ires fino al 50%) e sull’attrazione degli investimenti diretti esteri.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 54: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

54

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Vengono così recepiti nel nostro ordinamento i princìpi dell’Agenda Digitale Europea .

L'Agenda Digitale è stata presentata dalla Commissione Europea nel maggio 2010 con lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC o ICT) per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività.

L'obiettivo principale dell'Agenda è ottenere vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili.

L'Agenda Digitale rappresenta una delle sette iniziative faro individuate nella più ampia Strategia EU2020 , finalizzata a una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell'Unione Europea e basata sul concetto che tramite una maggiore diffusione e un uso piùefficace delle tecnologie digitali l'Europa potrà stimolare l'occupazione ed offrire ai suoi cittadini una migliore qualità della vita.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 55: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

55

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’Italia si dota, in questo modo, di uno strumento normativo che costituirà una efficace leva per la crescita occupazionale, di maggiore produttività e competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale, spinta strutturale per la realizzazione delle strategie, delle politiche e dei servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica dell’intero Paese.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 56: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

56

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Questi i 15 punti fondamentali:

• documento digitale unificato - Carta di identitàelettronica e tessera sanitaria (art. 1);

• anagrafe unificata (art. 2);

• censimento annuale della popolazione e Archivio delle strade (art.3);

• domicilio digitale del cittadino (art. 4);

• obbligo di PEC per le imprese (art. 5);

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 57: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

57

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

• trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6 e 7);

• biglietti di viaggio elettronici (pagamenti con il telefonino) e sistemi di trasporto intelligente (art. 8);

• pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9);

• fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di procedure in materia di università (art. 10);

• libri e centri scolastici digitali (art. 11) dal 2014;Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 58: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

58

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

• fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12, 13 e 13bis);

• azzeramento del divario digitale, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art.14);

• pagamenti elettronici (art. 15);

• biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16);

• comunità intelligenti (art. 20).Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 59: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

59

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In questo modo, in coerenza con la seconda “Direttiva fatturazione ” (dopo la prima del 20.12.2001 n. 2001/115/CE) che modifica la Direttiva 2006/112/CE (cosiddetta “Direttiva IVA”), dal primo gennaio 2013 sono state introdotte anche in Italia nuove regole a modifica della disciplina IVA in materia di fatturazione, modificando sia il DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) sia il D.L. n. 331/1993 (Decreto sugli scambi intracomunitari) ed altre norme collegate.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 60: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

60

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

A distanza di breve tempo dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, é stato emanato il Decreto Legge 11 dicembre 2012 n. 216 , recante “Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Uni one Europea” (cosiddetto “Decreto salva infrazioni”).

Tale provvedimento legislativo era già stato predisposto per il recepimento, in Italia, della suddetta seconda “Direttiva fatturazione” ma non è stato approvato a causa della anticipata fine della legislatura, nella prospettiva di inserirlo all’interno della Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012) nei commi da 324 a 335 dell’art. 1.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 61: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

61

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Con tale Decreto Legge 216/12 sono stati principalmente modificati diversi articoli del DPR 633/1972, tra cui è stato quasi interamente riscritto l’art. 21 contenente le regole per la “Fatturazione delle operazioni” ed è stato aggiunto l’art. 21-bis, mentre nel D.L. 331/1993 è stato completamente sostituito l’art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari).

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emess a all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o mess a a disposizione del cessionario o committente . Con questa frase si conclude il primo comma del nuovo art. 21 (in vigore dal 1° gennaio 2013).

Si tratta della migliore dimostrazione della completa parificazione tra la fattura elettronica e la fattu ra cartacea(o analogica) che viene operata con la legge di Stabilità 2013.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 62: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

62

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La fattura elettronica viene definita come “ la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico” e la sua adozione è subordinata all’accettazione da parte del destinatario, per la quale non è obbligatoria la forma scritta ("ancorchépreferibile e forse necessaria.. ...anche direttamente nei contratti, negli ordini o via mail o fax... ...visti i tempi ristretti previsti per la conservazione elettronica dei documenti fiscali"), essendo sufficiente il comportamento concludente della registrazione sul registro IVA acquisti e/o il pagamento da parte del cliente.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 63: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

63

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Si considera senz’altro fattura elettronica il documento strutturato espresso nel formato .Xml(eXtensible Mark-up Language ) ma lo è anche qualunque fattura per la quale si utilizzi per la trasmissione un formato elettronico, per cui èconsiderata elettronica anche la fattura inviata via mail con allegato il documento in formato PDF ovvero trasmessa via fax elettronico(tramite pc), mentre non lo è, invece, quella trasmessa in modalità cartacea tramite un fax analogico.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 64: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

64

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Non tutte le fatture create in formato elettronico possono essere considerate elettroniche.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 65: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

65

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Se si genera un documento tramite un software gestionale o con un editor di testi (Office, Openoffice, ecc.), ma poi si stampano e si spediscono per posta o fax analogico, queste non sono fatture elettroniche; se al contrario si forma una fattura in formato cartaceo, la si scansiona creando un PDF e la si invia come allegato di posta elettronica o con fax elettronico, in questa caso anche la fattura si considera elettronica.

Il contribuente che emette una fattura elettronica deve garantirne, l’autenticità dell’origine (attribuzione univoca del documento al soggetto emittente), l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 66: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

66

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Per ottenere tale effetto, l’emittente la fattura deve utilizzare specifiche modalità per la formazione del documento quali:

1. l’apposizione di firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;

2. l’utilizzo di sistemi di scambio elettronico di dati (EDI) per la trasmissione elettronica;

3. l’utilizzo di sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 67: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

67

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione

dell'impronta dell'impronta dell'impronta dell'impronta

dell'archivio dell'archivio dell'archivio dell'archivio

informatico alle informatico alle informatico alle informatico alle

Agenzie FiscaliAgenzie FiscaliAgenzie FiscaliAgenzie Fiscali

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 68: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

68

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In attuazione dell’art. 5, D.M.E.F. 23 gennaio 2004, l’Agenzia delle Entrate il 25 ottobre 2010 ha emesso il Provvedimento n. 2010/143663 contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dell’impronta – firmata e marcata -dell’archivio informatico dei documenti sottoposti a conservazione sostitutiva all’Agenzia.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 69: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

69

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Quali obiettivi persegue l’adozione del sistema di impronta informatica?

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 70: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

70

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 71: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

71

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 72: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

72

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Tale Provvedimento n. 2010/143663, reso dall’Agenzia delle Entrate il 25 ottobre 2010, realizza lo scopo dichiarato di estendere nel tempo la validità dei documenti ai fin i fiscali fintanto che permane l’obbligo di conservazione dei documenti stessi ai fini tributari , e, altresì, di consentire ai professionisti del settore di dematerializzare le informazioni relative ai propri clienti, garantendo, in tal modo maggiore efficienza ed efficacia in un contesto economico che abbisogna di innovazione, anche tecnologica.

I soggetti che hanno effettuato la conservazione sostitutiva di documenti informatici, i responsabili della conservazione ovvero i soggetti eventualmente delegati da questi ultimi sono tenuti all'invio della comunicazione dell'impronta dei documentirilevanti ai fini tributari.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 73: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

73

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In adempimento di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della deliberazione del CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11, il soggetto interessato, il responsabile della comunicazione ovvero il soggetto eventualmente delegato da quest’ultimo devono comunicare l’impronta dell’archivio informatico (sul quale va apposta la firma digitale e la marca temporale) dei documenti fiscalmente rilevanti, oggetto della comunicazione, come stabilito al punto 1.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2010.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 74: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

74

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’archivio, di cui deve essere generata l’impronta, può essere composto dai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie o da un’evidenza informatica contenente, a sua volta, l’impronta o le impronte di tali documenti o di loro insiemi.

Con la circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012, facendo seguito ai numerosi quesiti posti dagli operatori in merito alla comunicazione dell’impronta dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, l’Agenzia ha voluto fornire chiarimenti al riguardo.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 75: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

75

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Con decreto del 23 gennaio 2004, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la prima volta, si èespresso in merito alla conservazione dei documenti fiscali mediante supporto informatico, disciplinando le modalità con cui i contribuenti possono memorizzare su un supporto informatico tutti i documenti fiscali, in modo che le copie digitali siano validamente riconosciute, a tutti gli effetti di legge, dall’Agenzia delle Entrate.

Tale intervento rispondeva principalmente all’esigenza di rendere più agevoli le procedure vigenti in materia di conservazione documentale, da tempo avvertita anche in ambito tributario.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 76: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

76

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Il comma 2 dell’art. 5 del decreto 23 gennaio 2004 rimetteva a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione degli ulteriori dati ed elementi identificativi da comunicare.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2010 è stata data attuazione all’art. 5 del decreto e sono state definite, tra l’altro, anche le modalità e la tempistica per l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 77: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

77

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’art. 5 del predetto decreto ha previsto, infatti, l’obbligo in capo al soggetto interessato o, se designato, al responsabile della conservazione, di trasmettere all’Amministrazione finanziaria, entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 78: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

78

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Gli elementi essenziali di questa procedura informatica sono:

1. l’‘‘impronta informatica ’’

2. la ‘‘marca temporale ’’

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 79: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

79

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Per ‘‘impronta informatica ’’ di un file si intende una sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione di una funzione di calcolo, detta funzione di hash, che consente di identificare in modo preciso il file stesso. Uno stesso file cui è applicata la stessa funzione di hashgenera sempre la medesima impronta, così come la stringa di output è univoca per ogni file e ne è un identificatore. Dall’impronta informatica non è possibile risalire al contenuto del documento informatico che l’ha generata, ma essa consente di verificare se il documento originario è stato modificato. Infatti, una volta che al file contenente l’impronta è applicata una marca temporale, il documento diviene assolutamente immodificabile.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 80: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

80

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Per ‘‘marca temporale ’’ si intende l’evidenza informatica (sequenza di simboli binari ‘‘bit’’ che può essere elaborata da una procedura informatica) che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale (art. 1, comma 1, lettera q), del decreto 23 gennaio 2004).

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 81: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

81

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’invio dell’impronta produce l’effetto di estendere la validità dei documenti informatici fino a che sussiste l’obbligo di conservarli ai fini tributari.

Contemporaneamente, tale procedura consente all’Amministrazione finanziaria di conoscere i contribuenti che adottano sistemi sostitutivi di conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, nonchè i dati relativi ai responsabili della conservazione e ai soggetti da questi eventualmente delegati.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 82: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

82

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Procedura di generazione e marcatura temporale dell’impronta

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 83: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

83

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La generazione dell’impronta informatica si presenta come un processo complesso articolato in 4 fasi:

1. il file contenente l’archivio oggetto di conservazione sostitutiva deve essere firmato digitalmente, in modo da generare un nuovo file (con diversa estensione, ad esempio .p7m);

2. al nuovo file si applica una funzione di hash (laddove per hash si intende un algoritmo matematico);

3. al file firmato verrà applicata la marca temporale;

4. infine, sarà necessario compilare la comunicazione in formato Xml inserendo, negli appositi campi, l’impronta generata sul file di cui al punto 1 e la marca temporale di cui al punto 3.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 84: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

84

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Il file contenente l’archivio oggetto di conservazione sostitutiva (deve essere firmato digitalmente; la firma digitale consente di generare un nuovo file con estensione diversa (ad esempio .p7m):

Al nuovo file si applica una funzione (‘‘hash’’) che genera la IMPRONTA:

Page 85: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

85

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Al file firmato digitalmente si applica la ‘‘marca temporale’’:

Infine, si compila la comunicazione in formato .Xml inserendo, negli appositi campi, l’impronta generata sul file e la marca temporale:

Page 86: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

86

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Come detto, l’invio dell’impronta produce l’effetto di estendere la validità dei documenti informatici fino a che sussiste l’obbligo di conservarli ai fini tributari.Inoltre, l’invio dell’impronta consente alla Amministrazione finanziaria di conoscere i contribuenti che adottano sistemi sostitutivi di conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nonchè i dati relativi ai responsabili della conservazione e ai soggetti da questi eventualmente delegati.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 87: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

87

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

I contribuenti interessati da tale invio sono coloro che hanno conservato elettronicamente i documenti con rilevanza tributaria secondo quanto disposto dal decreto 23 gennaio 2004 e, più in particolare, l’onere grava alternativamente in capo al contribuente direttamente interessato, al responsabile della conservazione sostitutiva e al soggetto eventualmente delegato dal responsabile della conservazione.

La comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione deve comunque essere conforme alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 25 ottobre 2010.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 88: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

88

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’impronta deve contenere 4 elementi :

1. i dati identificativi del soggetto interessato, del responsabile della conservazione, del soggetto eventualmente delegato da quest’ultimo;

2. l’elenco dei documenti cui l’impronta si riferisce;

3. l’indicazione del luogo in cui è conservata l’evidenza informatica da cui è stata generata l’impronta dell’archivio;

4. la marca temporale apposta all’archivio.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 89: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

89

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

I temi sui quali si è maggiormente incentrata l’attenzione della Circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012 sono stati 4:

• la generazione dell’impronta informatica

• l’individuazione dei soggetti abilitati all’invio

• i termini di perfezionamento dell’invio

• le modalità di conservazione.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 90: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

90

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012 ):

1. fornisce indicazioni relative alla conservazione dei documenti tributari in modalità informatica

2. chiarisce gli aspetti relativi alla generazione dell’impronta, all’individuazione dei soggetti abilitati all’invio ed ai termini entro cui l’invio deve essere perfezionato

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 91: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

91

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Relativamente alla concreta procedura di formazione dell’impronta informatica, uno dei quesiti posti ed affrontati nella Circolare 29 febbraio 2012, n. 5/E , riguarda le modalità di produzione dell’impronta e se la trasmissione debba riguardare un’unica impronta anche in presenza di due file diversi.

L’Agenzia conferma che l’impronta vada prodotta sul file che deve essere preventivamente firmato , lo stesso che viene poi marcato temporalmente .

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 92: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

92

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’Agenzia chiarisce che gli archivi ed i files già oggetto di conservazione sostitutiva possono essere zippati , creando un unico file, sul quale deve essere apposta la firma e la marca temporale.

A questo punto sarà necessario inviare l’impronta e la marca temporale dell’unico file compresso, specificando nell’indice dei documenti in archivio le tipologie di documento.

Questa modalità è naturalmente adottabile anche qualora fossero presenti più tipologie di documenti o scritture contabili.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 93: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

93

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Meritano attenzione i termini temporali di inizio e fine del periodo in cui l'impronta informatica spiega i propri effetti.

Per ‘‘data di inizio validità ’’ e ‘‘data di fine validità ’’ si intende il periodo preso in esame dai documenti conservati.

Al fine di individuare la ‘‘data di inizio’’ e ‘‘di fine validità’’ che bisogna indicare nella comunicazione si deve far riferimento alla data di registrazione del documento ricevuto: questo consente di far coincidere i documenti indicati nell’archivio di conservazione con quelli annotati nei registri IVA, ai sensi dell’arti. 251 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero in contabilità generale, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 94: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

94

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Nel rispetto di tale obiettivo:

1. se si tratta di fatture emesse, occorrerà indicare la data della prima e dell’ultima fattura del periodo;

2. se si tratta del Libro Giornale, occorrerà riportare le date del periodo stampato;

3. nel caso di conservazione di fatture passive, sarànecessario indicare la data di registrazione e non quella del documento.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 95: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

95

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’art. 3, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2004 dispone che: ‘‘Il processo di conservazione dei documenti informatici (omissis) termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale (omissis) sull’insieme dei predetti documenti ovvero su un’evidenza informatica contenente l’impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte del responsabile della conservazione di cui all’art. 5 della deliberazione dell’AIPA n. 42 del 2001(omissis)’’.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 96: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

96

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’art. 5 della deliberazione C.N.I.P.A. n. 11 del 2004 (sostituiva della deliberazione A.I.P.A. n. 42 del 2001), nel descrivere le fasi del processo di conservazione curate dal responsabile della conservazione, prevede al comma 2 che quest’ultimo possa ‘‘delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o piùpersone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazion i ad esse delegate ’’.

In base al successivo comma 3, inoltre, ‘‘il procedimento di conservazione sostitutiva può essere affidato, i n tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o pri vati, i quali sono tenuti ad osservare quanto previsto dall a presente deliberazione ’’.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 97: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

97

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Il soggetto tenuto ad apporre la firma digitale sull’impronta dell’archivio informatico può quindi essere:

1. il contribuente, qualora assuma direttamente il ruolo di responsabile della conservazione;

2. un terzo appositamente nominato ai sensi del citato art. 5 della deliberazione C.N.I.P.A. n. 11/2004, ovvero un terzo delegato.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 98: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

98

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Riguardo all'identità dei soggetti abilitati alla comunicazione, é bene precisare che la Circolare n. 5/E/2012 fa presente che possono comunicare direttamente l’impronta:

1. il soggetto interessato;

2. il responsabile delle conservazione;

3. il soggetto eventualmente delegato da quest’ultimo, sia attraverso il canale telematico Entratel che Internet (Fisconline).

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 99: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

99

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Il soggetto interessato, il responsabile della comunicazione ovvero il soggetto eventualmente delegato da quest’ultimo devono effettuare la comunicazione per via telematica:

1. direttamente, utilizzando i canali Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

2. tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del predetto D.P.R. n. 322/1998.

Page 100: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

100

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Prima dell’invio telematico, le comunicazioni devono essere sottoposte a verifica, pena lo scarto delle stesse.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente il software di controllo che consente di riscontrare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 25 ottobre 2010.

Page 101: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

101

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Le comunicazioni vanno inviate entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se non fosse intervenuta la proroga del termine originario, di cui l’Agenzia delle Entrate ha dato notizia con un apposito comunicato stampa, i soggetti interessati, aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, avrebbero dovuto inviare l’impronta dell’archivio informatico relativa al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2010 entro il 31 gennaio 2012.

Entro lo stesso termine, avrebbero dovuto comunicare, distinte per periodo di imposta, le impronte degli archivi informatici dei documenti rilevanti ai fini tributari riguardanti i periodi d’imposta antecedenti quello in corso al 1º gennaio 2010.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 102: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

102

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L’invio della comunicazione si considera effettuato nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.

L’Agenzia comprova l’avvenuta ricezione mediante un’attestazione, identificata da un numero di protocollo, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 103: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

103

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Come da punto 5.3 del Provvedimento del 25 ottobre 2010, la ricevuta non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei 5 seguenti motivi :

• mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;

• codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente piùvolte;

• file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;

Page 104: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

104

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

• mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

• in caso di riversamento sostitutivo di documenti contenuti in un archivio la cui impronta è stata comunicata, non corrispondenza del numero e della tipologia dei documenti contenuti nell’archivio informatico per il quale è già stata comunicata l’impronta e quelli contenuti nell’archivio riversato.

Page 105: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

105

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

controlli e sanzionicontrolli e sanzionicontrolli e sanzionicontrolli e sanzioni

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 106: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

106

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Nell'eventualità di controlli fiscali, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono essere resi leggibili e, a richiesta, resi disponibili su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture.

Demandata integralmente alla Guardia di Finanza ed all'Agenzia delle Entrate, l'attività di controllo costituisce una fase delicata del travagliato rapporto tra fisco e contribuente, dal momento che la verifica fiscale rappresenta il mezzo istruttorio più incisivo per controllare l'esatto adempimento degli obblighi formali e sostanziali imposti dalle norme fiscali.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 107: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

107

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Le norme che regolano il potere di eseguire accessi, ispezioni e verifiche e ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre rilevazioni, ai fini delle imposte dirette, sono contenute negli artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973 che richiama l'art. 52 D.P.R. 633/1972 nonché negli artt. 12 e 15 legge 212/2000 (il cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente ").

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 108: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

108

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali devono essere effettuati, ex art. 12 comma 1, legge 212/2000, sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.

I controlli si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimentodelle attività.

La permanenza degli organi preposti al controllo, presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi , prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessitàdell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 109: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

109

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 110: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

110

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L'art. 12 comma 3, legge 212/2000, prevede che su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta.

La norma tenta di contemperare due opposte esigenze: quella del contribuente che, pur sottoposto a verifica fiscale, deve proseguire la sua attività, e quella dell'Amministrazione finanziaria, che deve svolgere un'attività di interesse pubblico.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 111: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

111

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Per quanto riguarda l'esibizione dei documenti conservati con modalitàelettroniche, la normativa di riferimento è rappresentata dal combinato disposto dagli artt. 6, D.M. 23 gennaio 2004 (di seguito decretoministeriale ) e 6, delibera n. 11/2004 del CNIPA (Centro per l'informatica nella Pubblica Amministrazione).

In particolare, l'art. 6 del decreto ministeriale rubricato “ esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini trib utari ” dispone che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari, sia no resi leggibili e, a richiesta degli organi preposti al controllo, disponib ili su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazion e delle scritture .

L'art. 6 della delibera CNIPA, precisa che qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori dall'ambiente in cui èinstallato il sistema di conservazione sostitutiva, deve esserne dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di documenti perla cui conservazione è previsto il suo intervento.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 112: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

112

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In relazione all'esibizione dei documenti informatici, occorre evidenziare, che l'art. 3, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale pone, in capo al soggetto responsabile della conservazione, l'obbligo di predisporre funzioni di ricerca e diestrazione delle informazioni in relazione al cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data, o associazionilogiche di questi ultimi.

Pertanto, viste le funzioni di ricerca disponibili, è ragionevole pensare che l'Amministrazione finanziaria, al fine di rendere i controlli più veloci ed efficienti, decida di porre in essere un'attività di verifica direttamente sui documenti conservati elettronicamente, senza chiedere al contribuente l'esibizione degli stessi su supporto cartaceo.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 113: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

113

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 114: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

114

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Vista l'immaterialità dei documenti su cui effettuare i controlli, le possibili attività di verifica che gli organi preposti al controllo potrebbero eseguire sono almeno 11:

• acquisizione del manuale della conservazione sostitutiva (ove disponibile);

• verifica della esistenza dell'eventuale accordo stipulato tra i soggetti che intendono adottare un sistema di fatturazione elettronica;

• analisi sulla tipologia di documenti conservati elettronicamente (libro giornale, libro soci, registri IVA, fatture, DDT, ordini ecc.);

• verifica della corretta emissione e conservazione dei documenti;

• verifica del rispetto della tempistica nel processo di emissione, ricezione e registrazione delle fatture elettroniche;

Page 115: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

115

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

• verifica della corretta apposizione della firma digitale, del riferimento temporale e della marca temporale;

• verifica della corretta esecuzione delle operazioni di riversamento dei documenti;

• verifica dell'intervento del pubblico ufficiale ove previsto;

• verifica che l'impronta dell'archivio informatico inviata all'Agenzia delle entrate sia uguale a quella riscontrata in sede di verifica;

• controlli a campione sulle impronte dei singoli documenti, per evitare manipolazioni a posteriori;

• verifica dell'effettuazione delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate prescritte dalla norma.

Page 116: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

116

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

In caso di controllo, a collaborare con i verificatori e fornire loro tutto il supporto necessario, dovrà essere il responsabile della conservazione .

La figura del responsabile è disciplinata, in termini generali dalla Deliberazione n.11/2004 del CNIPA, che, all'art. 5, fissa per tale responsabile tutta una serie dei seguente adempimenti:

Page 117: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

117

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

• definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare e organizzare gli stessi in modo da garantire la corretta conservazione e la sicurezza dei dati, anche al fine di poterli prontamente produrre, ove necessario;

• archiviare e rendere disponibili relativamente a ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni ulteriori:

a) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;b) estremi identificativi del responsabile della conservazione;c) estremi identificativi e compiti dei suoi delegatid) indicazione delle copie di sicurezza;

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 118: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

118

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

• mantenere e rendere accessibile un archivio del software di gestione, nelle eventuali diverse versioni;

• verificare la corretta funzionalità del sistema e dei programmi di gestione;

• adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;

Page 119: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

119

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

• richiedere la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento;

• definire e documentare le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale;

• verificare periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.

Page 120: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

120

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Anche se non previsto da nessuna norma, è fortemente raccomandata la redazione del Manuale della conservazione sostitutiva, contenente l'analisi dettagliata dei processi operativi realizzati.

Si evidenzia, infine, un'ulteriore disposizione di portata particolarmente innovativa presente nel comma 2, art. 6 del artt. 6, D.M. 23 gennaio 2004, dove il legislatore ha previsto che i documenti conservati elettronicamente possano essere esibiti anche per viatelematica , preconfigurando così la possibilità di effettuare verifiche fiscali a distanza.

Tale disposizione non è ancora operativa, in quanto le modalità di esibizione telematiche dovranno essere stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie delle Entrate, a oggi non ancora emanati.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 121: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

121

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Sul fronte sanzionatorio, non esistono norme specifiche che differenzino le violazioni inerenti violazioni commesse tramite documenti informatici rispetto piuttosto che non documenti analogici.

Oggetto della pretesa sanzionatoria delle Autoritàprocedenti è costituita dalla violazione accertata, indipendentemente dallo strumento con cui essa ècommessa.

Queste le principali ipotesi sanzionatorie:

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 122: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

122

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 123: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

123

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Pagamenti Pagamenti Pagamenti Pagamenti

elettronici elettronici elettronici elettronici (art. 15 (art. 15 (art. 15 (art. 15

Decreto Decreto Decreto Decreto ““““Crescita 2.0)Crescita 2.0)Crescita 2.0)Crescita 2.0)

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 124: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

124

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Il cd. decreto "Sviluppo bis" (si rammenta, il Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 ) introduce misure volte a mettere a regime il sistema dei pagamenti elettronici, in un'ottica di semplificazione e risparmio di tempi e risorse per l'accesso ed il pagamento elettronico dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche.

I prodromi di questo indirizzo normativo originano in un passato non recentissimo che radica nelle normative "Bassanini" succedutesi (Leggi 15 marzo 1997 n. 59, 15 maggio 1997 n.127, 16 giugno 1998 n.191 e 8 marzo 1999 n.50).

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 125: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

125

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

In ogni caso, intervenendo nel corpo del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale - Cad, l'art. 15, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. decreto "Sviluppo bis") prova ad introdurre misure finalizzate a mettere a regime il sistema dei pagamenti elettronici, perseguendo così vantaggi immediati per cittadini e imprese.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 126: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

126

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La previsione di pagamenti elettronici costituisce un tassello fondamentale del passaggio generalizzato alla digitalizzazione dei servizi erogati dalle pubbliche Amministrazioni, con risparmi garantiti non solo da una maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali ma anche da una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 127: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

127

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Il pagamento con strumenti tracciabili, anche elettronici, va nella direzione di assicurare la piena e completa attuazione di quanto disposto dall'art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto "Salva Italia"), conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha ridotto ad Euro 999,99 la soglia prevista a fini antiriciclaggio dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 per l'utilizzo di denaro contante, l'emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità e per il saldo dei libretti di deposito al portatore.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 128: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

128

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La misura introdotta dal D.L. 201/2011 ha infatti un impatto notevole anche sui fenomeni di evasione fiscale, in quanto determina necessariamente la maggiore tracciabilità dei mezzi di pagamento utilizzati nei rapporti tra privati o tra gli stessi privati e le imprese.

L'art. 49, D.Lgs. 231/2007, come modificato, dispone il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad Euro 1.000.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 129: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

129

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

L'art. 12, co. 2, D.L. 201/2011 ha inoltre imposto alle pubbliche Amministrazioni di effettuare le operazioni di pagamento delle loro spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici. Le operazioni devono essere realizzate infatti mediante l'utilizzo di strumenti telematici: i relativi pagamenti si effettuano infatti in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario.

Analogamente, lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica Amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore ad Euro 1.000, devono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 130: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

130

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Anche in quest'ottica si spiegano quindi le modifiche introdotte al Cad dall'art.15, D.L. 179/2012 in commento: l'auspicata diffusione degli strumenti elettronici di pagamento sembra giustificarsi non tanto e non solo con la necessità di garantire maggiore efficacia e un elevato grado di semplificazione nei rapporti tra privati e pubbliche Amministrazioni, ma anche con la finalità di contrastare più efficacemente l'evasione.

Di conseguenza è stato introdotto in capo alle Amministrazioni e alle imprese pubbliche un obbligo generalizzato di accettare pagamenti elettronici.

A tal fine, è stato puntualmente definito il perimetro soggettivo delle Amministrazioni destinatarie dell'obbligo, nonché sono state introdotte semplificazioni finalizzate a garantirne tempi e modalità di utilizzo degli strumenti elettronici anche attraverso il ricorso a prestatori di servizi di pagamento.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 131: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

131

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

La novella dettata dall'art. 15, D.L. 179/2012 impone l'operativitàdell'obbligo di accettare pagamenti elettronici a:

1. pubbliche Amministrazioni come individuate dall'art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'art. 117, Costituzione;

2. società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato dellapubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, co. 5, della L. 30 dicembre 2004, n. 311;

3. gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, i quali, per la gestione dei pagamenti, possono ricorrere anche all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 132: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

132

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Esse sono:

• tutte le Amministrazioni dello Stato• istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;• aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;• Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e• associazioni;• istituzioni universitarie;• Istituti autonomi case popolari;• Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro• associazioni;• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;• Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche• Amministrazioni (Aran);• agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999;• Coni.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 133: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

133

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Inoltre:

• Anas S.p.a.;• Italia lavoro S.p.a.;• Patrimonio dello Stato S.p.a.;• Coni servizi S.p.a.;• Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo -• Arcus S.p.a.;• Lavoro Sicilia S.p.a.;• Azienda mobilità aquilana S.p.a. - AMA S.p.a.;• Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità S.p.a. - ATCM S.p.a. 35;• Azienda Trasporti Provinciali S.p.a. - ATP S.p.a. Genova;• Area Stazione - Società di trasformazione urbana S.p.a.;• Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a.;• Azienda strade Lazio S.p.a - Astral;• Interventi geo-ambientali S.p.a. - Igea S.p.a.;• Metro Parma S.r.l.;

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 134: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

134

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

• Patrimonio del Trentino S.p.a.;• Piceno Sviluppo S.c.r.l.;• Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.;• Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais S.p.a.;• Riscossione Sicilia S.p.a.;• Società Autobus Servizi d'Area/Staedtischer; Autobus Service AG • Sasa S.p.a. AG;• S.C.R. Piemonte S.p.a. - Società di committenza della Regione

Piemonte;• Serit Sicilia S.p.a. • Sicilia patrimonio immobiliare S.p.a.;• Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.a. - S.A.A.M.O

S.p.a.;• Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 135: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

135

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

• Serit Sicilia S.p.a. (a partire dal 1° settembre 2012, la controllante Riscossione Sicilia S.p.a. è incorporata dalla controllata Serit Sicilia S.p.a.);

• Sicilia patrimonio immobiliare S.p.a.;• Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.a. - S.A.A.M.O

S.p.a.;• Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a.• Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.;• Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.;• Sviluppo e patrimonio S.r.l.;• Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l.;• Trentino Riscossione S.p.a.;• Veneto Strade S.p.a.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 136: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

136

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

• Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.;• Sviluppo e patrimonio S.r.l.;• Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l.;• Trentino Riscossione S.p.a.;• Veneto Strade S.p.a.

Tali soggetti sono chiamati a pubblicare nei propri siti istituzionali e specificare nelle richieste di pagamento le seguenti informazioni:

1. i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite cui i soggetti versanti possonoeffettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

2. i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 137: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

137

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

I privati possono in questo modo effettuare i pagamenti attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, di carte prepagate o di altri strumenti elettronici di pagamento.

Le Amministrazioni e i soggetti interessati possono avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma tecnologica di cui all'art. 81 co. 2-bis CAD.

Tale norma demanda all'attuale Agenzia per l'Italia Digitale di mettere a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamentoabilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 138: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

138

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Le modalità di pagamento elettronico dovrebbero essere estese anche all'utilizzo di tecnologie mobili (mobile payment), a seguito dell'adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro della Pubblica Amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'Innovazione tecnologica.

Le tecnologie mobili si compongono di tutte le iniziative che abilitano "pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare".

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 139: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

139

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Per diffondere l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, dal 1°gennaio 2014 è introdotto l'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito ai soggetti che effettuano sia l'attività di vendita che la prestazione di servizi anche professionali.

Con appositi decreti ministeriali verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione.

Nella relazione illustrativa che accompagna il D.L. 179/2012 è tuttavia indicato come la norma intenda diffondere l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento attraverso la previsione di un obbligo all'accettazione della sola carta di debito, fermo restando la facoltà di accettare altre forme di pagamento, non volendo porre oneri troppo gravosi in termini di commissioni delle carte di credito.

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]

Page 140: Tutto sui Contratti Informatici: Documento informatico a ... · ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità

Tutto sui Tutto sui

Contratti Informatici:Contratti Informatici:

Documento informatico a fini Documento informatico a fini

tributari e pagamenti elettronicitributari e pagamenti elettronici

Alessandro Graziani, Avvocato [email protected]

Roma – 4 e 5 marzo 2013Hotel Bernini Bristol

Andrea Pontecorvo, Avvocato [email protected]