Tutela della Salute Mentale:

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1 Tutela della Salute Mentale: Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla luce della nuova legge n. 57/2013 9 LUGLIO 2013 Filippo Basso - Ministero della Salute

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Il superamento degli Ospedali Psichiatrici

Giudiziari alla luce della nuova legge n. 57/2013

9 LUGLIO 2013

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L’articolo 3-ter del D.L. n. 211/2011 – L. n. 9/2012: disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - fissa il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

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Articolo 3-ter:Comma 2 e 4: realizzazione di strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia.

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Articolo 3-ter:Comma 6:assegna le risorse alle regioni e provincie autonome, con la procedura del programma straordinario di investimenti di cui all’art. 20 L. n. 67/1988 per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere i soggetti ricoverati in Ospedali Psichiatrici Giudiziari o case di cura e custodia

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D.I. 1° ottobre 2012: definizione di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia

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D.I. 28 dicembre 2012: riparto del finanziamento previsto dall’articolo 3-ter, comma 6, della L. n. 9/2012.Art. 1, comma 2: Le risorse sono assegnate alle Regioni con successivo decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione.

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Art. 3, comma 1: Le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti provenienti dalle Regioni stesse.

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Art. 3 comma 3: All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della L. n. 191/2009.

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D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria.Art. 1 comma 1 lett. c): Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi, prevedendo la dimissione di tutte le persone

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internate per le quali l’autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l’obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all’interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a

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favorire l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all’assegnazione a casa di cura e custodia.

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D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013:Art. 1 c. 1 lett. e): Nel caso di mancata presentazione del programma entro il termine del 15/05/2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell’art. 120 della Costituzione e nel rispetto dell’art. 8 della L. n. 131/2003,

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provvede in via sostitutiva.

Il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato - Regioni nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.

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Alla data del 15 maggio 2013 sono pervenuti i programmi di tutte le Regioni ad esclusione della Regione Veneto. (Vedi Tab. 1).In attuazione del D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013 – art. 1, comma 1, lett. e) per la Regione Veneto è stata attivata la procedura di commissariamento.

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Tab. 1I mpor to r i par ti to

dal D I 28/ 12/ 2012

I mpor to r i c hi es to

I mpor to r es i duo

M eur o M eur o M eur oP i emonte 11,9 11,7 0,2 70 *V . D 'A os ta 0,3 0,3Lombar di a 32 32P . A . B ol z ano P . A . T r entoV eneto 11,6F. V enez i a G i ul i a 2,5 2,5 / 20L i gur i a 5,7 3,9 1,8 20 28/ 06/ 2013E . R omagna 10 7 3 40 06/ 06/ 2013T os c ana 9U mbr i a 2M ar c he 3,2 3,2 / 20 12/ 06/ 2013Laz i o 16,9 16,9 / 95 * 20/ 06/ 2013A br uz z o 3,7M ol i s e 0,9C ampani a 18,4 18,4 / 160 * 20/ 06/ 2013P ugl i a 11,3 11,3 / 58 *B as i l i c ata 1,2 1,2 /C al abr i a 6,6 6,6 / 60 *Si c i l i a 18,8 18,8 / 80 *Sar degna 5,4 5,4 / 40 20/ 06/ 2013T otal e 173, 8 154, 8

R egi oni N .

pos ti l ettoP ar er e

240 *

4,6 / 20 25/ 06/ 2013

2,4 Le r isor se non vengono assegnate in appl icazione del le disposizioni di cui al l ’ar ticolo 2, comma 109, del la legge 23 dicembr e 2009, n. 191.

11 / 72 *

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A seguito della valutazione dei programmi, il Ministero ha espresso parere favorevole sui programmi presentati dalle Regioni Friuli V.G, Liguria, Emilia Romagna, Toscana-Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo-Molise, Campania,Calabria, Sardegna.

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Si è proceduto a richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze il concerto tecnico finanziario propedeutico all’adozione del Decreto del Ministro della salute di assegnazione delle risorse.

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Per le Regioni Piemonte, Lombardia-Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana-Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si è in attesa di ricevere riscontro ai chiarimenti richiesti al fine di poter pervenire all’approvazione dei programmi trasmessi.

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Le interlocuzioni con i funzionari delle Regioni sopra citate sono continue e tutte finalizzate ad accelerare i tempi e ad acquisire tutti gli elementi mancanti alla documentazione già trasmessa.

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