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TUTELA DELLA MALATTIA: I DIRITTI E I DOVERI PREMESSA Nel diritto del lavoro la malattia si concretizza ogni volta che il lavoratore risulta affetto da un evento morboso derivante da una patologia che lo rende inidoneo a svolgere le proprie mansioni. La nozione di malattia comprende anche i periodi necessari alla guarigione e quelli necessari allo svolgimento di cure e terapie. La malattia sospende la prestazione di lavoro, senza che il datore di lavoro possa recedere il rapporto, e il lavoratore mantiene il diritto a percepire un’indennità commisurata alla retribuzione. Questo effetto scaturisce dalla particolare tutela che l’ordinamento offre al lavoratore nel caso sia affetto da malattia. La tutela del lavoratore malato si estrinseca in una duplice direzione: continuità della retribuzione (o indennità equipollente e mantenimento del posto di lavoro (entro un certo periodo). Il fondamento di questa tutela è l’articolo 32 della Costituzione, che include tra i beni di rilevanza costituzionale la tutela della salute, e nell’art. 38, il quale prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei necessari mezzi di sopravvivenza ha diritto all’indennità ed all’assistenza sociale. La tutela costituzionale nel periodo di malattia trova attuazione in numerose Leggi e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Questa guida offre una larga sintesi delle varie disposizioni di Legge e Contrattuali sui diritti e sui doveri dei lavoratori in malattia. In ogni caso, per una più completa disamina di questi occorre riferirsi a quanto prevedono i singoli CCNL di riferimento. INDICE 1. MALATTIA LAVORATORI PUBBLICI 1.1 Periodi di assenza, lavoratori a tempo indeterminato. 1.2 Frazionabilità. 1.3 Superamento del triennio. 1.4 Trattamento economico. 1.5 Trattamento economico fondamentale. 1.6 Precisazione. 1.7 Deroghe. 1.8 Lavoratori a part-time verticale a tempo indeterminato. 1.9 Lavoratori in prova. 2. IL PERIODO DI COMPORTO PER I DIPENDENTI PUBBLICI 2.1 Superamento del periodo di comporto, 2.2 Giorni festivi o non lavorativi. 2.3 Malattia tra il venerdì e il lunedì. 2.4 Sospensione del periodo di comporto. 2.5 Esclusione di periodi di assenza dal comporto. 2.6 Calcolo del periodo di comporto. 2.7 Il punto di partenza Esempio 1. Esempio 2 3. GRAVI PATOLOGIE 4. MALATTIA E FERIE 4.1 Sospensione delle ferie per malattia 1

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TUTELA DELLA MALATTIA: I DIRITTI E I DOVERI

PREMESSANel diritto del lavoro la malattia si concretizza ogni volta che il lavoratore risulta affetto da un evento morbosoderivante da una patologia che lo rende inidoneo a svolgere le proprie mansioni.La nozione di malattia comprende anche i periodi necessari alla guarigione e quelli necessari allosvolgimento di cure e terapie.La malattia sospende la prestazione di lavoro, senza che il datore di lavoro possa recedere il rapporto, e illavoratore mantiene il diritto a percepire un’indennità commisurata alla retribuzione.Questo effetto scaturisce dalla particolare tutela che l’ordinamento offre al lavoratore nel caso sia affetto damalattia.La tutela del lavoratore malato si estrinseca in una duplice direzione: continuità della retribuzione (oindennità equipollente e mantenimento del posto di lavoro (entro un certo periodo).Il fondamento di questa tutela è l’articolo 32 della Costituzione, che include tra i beni di rilevanzacostituzionale la tutela della salute, e nell’art. 38, il quale prevede che ogni cittadino inabile al lavoro esprovvisto dei necessari mezzi di sopravvivenza ha diritto all’indennità ed all’assistenza sociale.La tutela costituzionale nel periodo di malattia trova attuazione in numerose Leggi e nei Contratti CollettiviNazionali di Lavoro.Questa guida offre una larga sintesi delle varie disposizioni di Legge e Contrattuali sui diritti e sui doveri deilavoratori in malattia.In ogni caso, per una più completa disamina di questi occorre riferirsi a quanto prevedono i singoli CCNL diriferimento.

INDICE

1. MALATTIA LAVORATORI PUBBLICI 1.1 Periodi di assenza, lavoratori a tempo indeterminato. 1.2 Frazionabilità. 1.3 Superamento del triennio. 1.4 Trattamento economico. 1.5 Trattamento economico fondamentale. 1.6 Precisazione. 1.7 Deroghe. 1.8 Lavoratori a part-time verticale a tempo indeterminato. 1.9 Lavoratori in prova.

2. IL PERIODO DI COMPORTO PER I DIPENDENTI PUBBLICI 2.1 Superamento del periodo di comporto, 2.2 Giorni festivi o non lavorativi. 2.3 Malattia tra il venerdì e il lunedì. 2.4 Sospensione del periodo di comporto. 2.5 Esclusione di periodi di assenza dal comporto. 2.6 Calcolo del periodo di comporto. 2.7 Il punto di partenza Esempio 1. Esempio 2

3. GRAVI PATOLOGIE

4. MALATTIA E FERIE 4.1 Sospensione delle ferie per malattia

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5. FERIE E PREAVVISO

6. FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ

7. I CONTROLLI 7.1 Esclusione dalle fasce di reperibilità 7.2 Disciplina delle assenze per visite, terapie , prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

8. DECURTAZIONE ECONOMICA PRIMI 10 GIORNI DI ASSENZA

9. INABILITA’ AL LAVORO LAVORATRICI E LAVORATORI PUBBLICI

9.1 Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. 9.2 Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte 9.3 Calcolo della prestazione 9.4 Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa 9.5 La domanda 9.6 Calcolo. 9.7 Incompatibilità 9.9 Causa si servizio

10. LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PUBBLICI E PRIVATI 10.1 Trattamento economico lavoratori a tempo determinato. Le disposizioni di legge in materia 10.2 Riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per i lavoratori pubblici

11 CONTRATTO A TERMINE E LA MATERNITÀ 11.1 Scadenza del termine, astensione obbligatoria e indennità di maternità.

12. MALATTIA LAVORATORI COMPARTI PRIVATI 12.1 Trattamento economico di malattia per i lavoratori dei comparti privati 12.2 Misura dell’indennità a carico dell’INPS 12.3 Lordizzazione della retribuzione 12.4 Riduzione durante i ricoveri.

13. MALATTIA A CAVALIERE DI DUE ANNI

14. PERIODO DI COMPORTO LAVORATORI PRIVATI 14.1 Esclusione di periodi di assenza dal comporto. 14.2 Fasce orarie di reperibilità dipendenti settori privati 14.3 Conservazione del posto di lavoro

15. REGOLE GENERALI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI 15.1 Malattie comuni 15.2 Adempimenti del lavoratore. 15.3 Esclusione dalle fasce di reperibilità 15.4 Indicazione del domicilio. 15.5 I controlli 15.6 Modalità d’effettuazione della visita fiscale. 15.7 Assenza ingiustificata 15.8 Mancata reperibilità al domicilio. 15.9 Assenze giustificate. 15.10 Assenza dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante. 15.11 Conseguenze

dell’assenza ingiustificata. 15.12 Divieto di licenziamento.

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15.13 Svolgimento di attività lavorativa durante la malattia. 15.14 Malattia e congedo parentale 15.15 Malattia e congedo di maternità o di paternità. 15.16 Malattia ed aspettative non retribuite. 15.17 Lavoratori Pubblici 15.18 Assenze dal lavoro per cure specifiche 15.19 Interruzione del periodo di comporto per ferie 15.20 Periodo di preavviso 15.21 Ricovero dei figli 15.22 Il Day Hospital. 15.23 Dimissioni protette. 15.24 Malattia ed eventi particolari del rapporto di lavoro

16. CERTIFICATI DI MALATTIA: ADEMPIMENTI E PROCEDURE 16.1 Chi rilascia il certificato di malattia 16.2 Trasmissione telematica 16.3 Invio a mezzo di fax 16.4 Ritardato rilascio o invio del certificato 16.5 Rilascio del certificato lavoratori UE 16.6 Rilascio del certificato di malattia in Paesi UE o convenzionati 16.7 Rilascio del certificato di malattia in Paesi Extra UE 16.8 La comunicazione al datore di lavoro 16.9 L’indirizzo e i controlli 16.10 Specificità per i dipendente pubblico 16.11 Assenza ingiustificata 16.12 Non giustifica l’assenza: 16.13 Assenze giustificate 16.14 Assenza dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante 16.15 Conseguenze dell’assenza ingiustificata 16.16 Il rilascio di certificati medici dai medici di famiglia

17. MALATTIA INSORTA ALL'ESTERO 17.1 Lavoratori occupati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi convenzionati con

l'Italia 17. 2Lavoratori occupati all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia

18. MALATTIA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E A PROGETTO 18.1 Chi ha diritto all’indennità di malattia 18.2 Certificazione di malattia 18.3 Requisiti contributivi e reddituali 18.4 Visite di controllo 18.5 Durata e misura dell’indennità di malattia nella Gestione Separata 18.6 Misura dell’indennità giornaliera di malattia 18.7 La domanda per l’indennità

19. MALATTIA PROFESSIONALE 19.1 Definizione 19.2 La denuncia 19.3 La procedura di aggravamento della malattia 19.4 Privacy. 19.5 Le prestazioni 19.6 Tabella INAIL danno Biologico 2015:

20. DANNO BIOLOGICO 20.1 Cosa si intende 20.2 Liquidazione del danno.

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21. MALATTIE ONCOLOGICHE 21.1 Esenzione dal pagamento del ticket per patologia 21.2 Cosa fare per ottenerla 21.3 Riconoscimento dell'invalidità civile e dello stato di handicap (Legge 104/1992 21.4 Assegno di invalidità 21.5 Pensione di inabilità 21.6 Diritti nel Lavoro 21.7 Part-time

22. CURE TERMALI 22.1 I requisiti 22.2 Elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali 22.3 Normativa sui ticket 22.4 Categorie Protette 22.5 Le prestazioni INAIL 22.6 Le prestazioni INPS

LINK UTILI

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1. MALATTIA LAVORATORI PUBBLICI Le assenze per malattia per i lavoratori e le lavoratrici dei comparti pubblici sono disciplinate dalle norme dilegge e dai CCNL.1.1 Periodi di assenza, lavoratori a tempo indeterminato. Il periodo massimo di assenza permalattia è pari a 36 mesi, di cui:

18 mesi, nell’arco temporale di tre anni, con diritto alla conservazione del posto di lavoro evariamente retribuiti

Ulteriori 18 mesi non mesi non retribuiti

1. 2 Frazionabilità. Secondo l’interpretazione, fornita dall’ARAN gli ulteriori 18 mesi, non retribuiti, nonsono frazionabili. Ciò non significa, però, che il lavoratore, in caso di guarigione intervenuta prima deldiciottesimo mese, non possa riprendere servizio previo accertamento delle sue condizioni di salute.Nell’ipotesi in cui il dipendente, dopo aver ripreso servizio, si assenti nuovamente per malattia, torneranno adapplicarsi le regole generali. La visita medica per il mutamento di mansioni o per l’accertamento delle inidoneità assoluta a qualsiasiproficuo lavoro non può essere chiesta dalla amministrazione prima del decorso dei 18 mesi. L’anticipazione può, invece, essere richiesta dal lavoratore. 1.3 Superamento del triennio. Trascorsi 36 mesi, qualora il lavoratore sia dichiarato idoneo al lavoro,ma non alla mansione propria, l’amministrazione, potrà utilizzarlo in mansioni diverse nell’ambito dellacategoria di appartenenza, e, con il consenso dell’interessato, anche in mansioni inferiori.1. 4 Trattamento economico. Ai dipendenti pubblici, in caso di assenza per malattia e con un rapporto dilavoro a tempo indeterminato, compete:

a) il 100% della retribuzione mensile, comprensiva del trattamento accessorio fisso e continuativo, conla solo esclusione dei compensi legati alla effettiva presenza in servizio, per i primi 9 mesi diassenza, pari al 50% dell’intero periodo comporto, mediamente 270 giorni di calendario

b) il 90% della retribuzione, come sopra indicata, per i successivi tre mesi, pari ad un sesto dell’interoperiodo di comporto, mediamente 90 giorni di calendario

c) il 50% della retribuzione, come sopra indicata, per gli ulteriori 6 mesi di assenza per malattia, paria dun terzo dell’intero periodo di comporto, mediamente 180 giorni di calendario

d) nessuna retribuzione per le assenze per malattia comprese nell’ulteriore periodo di 18 mesieventualmente concesso, su domanda del lavoratore e previo accertamento medico

1. 5 Trattamento economico fondamentale. I CCNL del pubblico impiego in genere individuano le vociche costituiscono il cosiddetto trattamento economico fondamentale:

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stipendio tabellare comprensivo degli incrementi economici derivati dalla progressione dicarriera

retribuzione individuale di anzianità assegno ad personam a carattere continuativo indennità integrativa speciale (se non conglobata nella retribuzione tabellare iniziale) retribuzione di posizione, parte fissa (per il personale dirigente)

In ogni caso rimanda ai singoli CCNL.1. 6 Precisazione. La riduzione di cui si è detto opera esclusivamente nel caso in cui il CCNL applicatopreveda espressamente una disciplina più favorevole rispetto a quella dettata dalla legge. 1.7 Deroghe. Il trattamento economico più favorevole previsto dai CCNL, continua ad applicarsi nel caso diassenza dal servizio per:

infortunio sul lavoro ricovero ospedaliero o in day hospital malattia dovuta a causa di servizio e malattia professionale patologie gravi richiedenti terapia salvavita

1.8 Lavoratori a part-time verticale a tempo indeterminato. Per definire il trattamento economicospettante, occorre riproporzionare i periodi di conservazione del posto di lavoro nel modo che segue:

periodoriproporzionato ingiornate lavorative

Al 100%, la metà delperiodo

Al 90% 1/6 delperiodo

Al 50% 1/3 delperiodo

154 giornate 77 giorni 26 giorni 51 giorni231 giornate 116 giorni 38 giorni 77 giorni305 giornate 154 giorni 51 giorni 103 giorni385 giornate 193 giorni 64 giorni 128 giorni

1.9 Lavoratori in prova. I lavoratori che si assentano a causa di malattia durante il periodo di prova,hanno diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico quale previsto dalla lettera A), per iprimi sei mesi.Per eventuali ulteriori periodi di conservazione del posto, ove concessi, il trattamento economico spettante èquello di cui alle lettere b), c),d) con riferimento ai periodi temporali indicati.

2. IL PERIODO DI COMPORTO PER I DIPENDENTI PUBBLICICome si è visto in precedenza il diritto alla conservazione del posto di lavoro, il cosiddetto “comporto” èfissato il 18 mesi retribuiti, superati i quali se il lavoratore non è nelle condizioni di riprendere l’attivitàlavorativa, può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito.2.1 Superamento del periodo di comporto, Superati i periodi di assenza per malattia (18 mesivariamente retribuiti più 18 mesi non retribuiti), se il lavoratore è stato riconosciuto idoneo ad un lavoro manon alle mansioni del proprio profilo professionale, può essere utilizzato:

a) in mansioni di diverso profilo professionale ma della stessa categoriab) in categoria diversa – con il consenso dell’interessato – compatibilmente con la disponibilità del

posto in pianta organicaConcorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto tutte leassenze di malattia il ricovero ospedaliero, in day hospital, i periodi di convalescenza, le visite specialistichese imputate a malattia.2.2 Giorni festivi o non lavorativi. Nel calcolo delle assenze vanno considerati anche tutti i giorni festivio non lavorativi compresi nel periodo di malattia.Nell’ipotesi che l’ultimo giorni di malattia cada di venerdì ed il lavoratore riprenda servizio il lunedì successivole giornate di sabato (qualora non lavorativo) e di domenica non vanno conteggiate.2.3 Malattia tra il venerdì e il lunedì. Qualora, invece, la malattia termini il venerdì e venga presentatoun nuovo certificato medico con decorrenza dal lunedì successivo, anche il sabato non lavorativo e ladomenica vanno conteggiati come malattia e quindi nel periodo di comporto.2.4 Sospensione del periodo di comporto. In base a numerose sentenze della Corte di Cassazione, illavoratore al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto, può chiedere che un periodo di assenzavenga imputato ad altro titolo, ad esempio come ferie, con l’avvertenza, però, che il periodo di conversionedell’assenza per malattia in assenza per ferie deve necessariamente precedere la scadenza del periodo dicomporto. L’accoglimento della richiesta del lavoratore può essere rifiutata dall’amministrazione di appartenenza, laquale le può rimandare ad altra data. In tal caso, il lavoratore, sempre su richiesta, al termine del periodo di

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comporto ha diritto di fruire delle ferie maturate e non godute, purchè la richiesta sia formulata durante ilperiodo di comporto.2.5 Esclusione di periodi di assenza dal comporto. Alcuni periodi di malattia sono esclusi dalcomputo del comportoPer legge non vanno computate:

le assenze per malattie determinate come causa diretta da gravidanza o puerperio l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria l’aborto spontaneo o terapeutico, purché intervenuto prima del 180° giorni dall’inizio della

gestazione; dopo il 180° giorno si considera parto con il conseguente diritto al congedo per maternità le assenze per malattie imputabili al datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza;

l’onere della prova è in capo al lavoratore il periodo di convalescenza in caso di TBC per un massimo di 6 mesi dalla data di dimissione le giornate di degenza ospedaliera per il prelievo del sangue midollare e quelle successive al

ricovero nei casi di donazione di midollo osseoPer contratto sono escluse dal computo del comporto:

le assenze per infortunio e malattie professionali le assenze dal servizio per l’effettuazione di terapie salvavita come ad esempio l’emodialisi, la

chemioterapia, il trattamento riabilitativo per i soggetti affetti da AIDS ecc. Inoltre, ai lavoratori che sitrovano in tali situazioni i datori di lavoro favoriscono l’effettuazione delle terapie e delle visitespecialistiche mediante un’idonea articolazione dell’orario di lavoro.

È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente oparzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre lagravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigentecompetente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personalesanitario competente.La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loronatura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidantiper il dipendente.Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche laprescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunquecoesistere.Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente agiorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delleterapie.Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo dicomporto.2.6 Calcolo del periodo di comporto. Al fine di calcolare il periodo di comporto, per i lavoratori deicomparti pubblici, dall’ultimo giorno di assenza per malattia si risale ai tre anni precedenti per verificare ilrispetto del limite massimo consentito per le assenze retribuite che è pari a 18 mesi.Superati i 18 mesi retribuiti, su domanda del dipendente, possono essere concessi ulteriori 18 mesi nonretribuiti (anche in modo frazionato).Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza non retribuita, l’Amministrazione procede all’accertamentodelle reali condizioni di salute del dipendente tramite la ASL, con lo scopo di verificare la sussistenza dieventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.Se il lavoratore è stato riconosciuto idoneo ad un lavoro ma non alle mansioni del proprio profiloprofessionale può essere utilizzato in:

mansioni di diverso profilo, ma stessa categoria; in categoria diversa (con consenso dell’interessato) compatibilmente con disponibilità organica.

2.7 Il punto di partenzaPer fare il conteggio è necessario porre la massima attenzione alla data di inizio dell’ultimo evento morboso. Come fare a decifrare il punto di partenza, dal quale fare un passo indietro lungo tre anni, nel caso in cuil’ultimo certificato medico sia la continuazione di un altro periodo di malattia precedente? E come comportarsi nel caso in cui tra l’ultimo certificato medico e quello precedente non vi sia alcunainterruzione e l’ultimo dei due riporti la specifica di inizio e non di continuazione? Proviamo a chiarire con qualche esempio:

Esempio 1

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Penultimo certificato medico che riporta inizio malattia dal 13 aprile 2015 al 4 maggio 2015. Ultimo certificato medico che riporta inizio malattia dal 5 maggio 2015 all’8 maggio 2015. Il punto di partenza dal quale andare a ritroso di tre anni, ed iniziare il conteggio dei 18 mesi, potrebberagionevolmente ritenersi il 5 maggio 2015 e non il 13 aprile 2015, essendo l’ultimo evento morboso nuovo ediverso rispetto al precedente. Non potendosi conoscere la patologia legata all’assenza, un nuovo inizio deve far pensare ad una assenzalegata ad una patologia differente e, quindi, rinvenibile in un nuovo evento morboso.

Esempio 2 Penultimo certificato medico che riporta inizio malattia dal 13 aprile 2015 al 4 maggio 2015. Ultimo certificato medico che riporta continuazione malattia dal 5 maggio 2015 all’8 maggio 2015.Il punto di partenza, in questo caso, è la data del 13 aprile 2015; tuttavia, va aggiunto che la compilazionefatta in questo modo può essere foriera di cattiva interpretazione atteso che, trattandosi di continuazione dimalattia, la data di inizio dell’ultimo evento avrebbe dovuto essere conservata al 13 aprile e non già al 5maggio.

3. GRAVI PATOLOGIEI CCNL pubblici prevedendo che “in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altreassimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti daAIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o diday-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Aziendasanitaria locale o struttura convenzionata”. La disciplina più favorevole, ovvero quella della esclusione dal computo del periodo di comporto di particolariassenze come quelle sopra descritte, trova applicazione solo nell’ipotesi in cui si realizzano entrambi irequisiti richiesti dal disposto contrattuale: la grave patologia ed il contestuale ricorso alle terapie salvavita. L’esclusione dal computo del periodo di comporto determina il conseguente diritto a percepire l’interaretribuzione, anche nel caso in cui il soggetto si trovi già nel periodo di malattia con retribuzione al 50% .Per chiarire ogni dubbio: o si tratta di assenze riconducibili ad effettiva sottoposizione alle terapie salvavitaoppure tali giorni di assenza non possono uscire dal computo del periodo di comporto. I giorni di convalescenza post ospedaliera, conseguenti alle terapie salvavita, così come i giorni ritenuticonsequenziali alle stesse terapie (come, ad esempio, le assenze per visite di controllo) non possonovedersi applicata l’esclusione dal computo. Va ricordato che è il lavoratore a dover esibire la specifica documentazione idonea a giustificare il tipo diassenza ossia per dimostrare che la stessa possa essere riconducibile a terapia salvavita. È, quindi, nel suo interesse accertarsi che la certificazione medica fornisca le informazioni di dettaglio deigiorni effettivi di svolgimento della terapia, assolutamente necessarie per la corretta applicazione dellaspeciale disciplina contrattuale. Da parte sua, l’amministrazione non può ricondurre le assenze a terapie salvavita se non esplicitato nelcertificato stesso.

4. MALATTIA E FERIEIl periodo di malattia è utile ai fini della maturazione delle ferie. Dubbi sono sorti circa la maturazione delleferie durante i 18 mesi di assenza non retribuiti. In assenza di disposizioni contrattuali, riteniamo che anchein questo periodo maturino le ferie e ciò in base alla più recente giurisprudenza che non pone distinzioni.Terminata la malattia il lavoratore, salva diversa disposizione aziendale, eventualmente a seguito di accordosindacale, non può riprendere le ferie ma deve riprendere servizio, a meno che non si trovi all’estero. Può succedere che un lavoratore abbia presentato una domanda di ferie (ad esempio per il 10 aprile), ma ilgiorno antecedente la fruizione dello stesso (il 9 aprile) lo stesso si ammala e presenta un certificato medico,con prognosi di due giorni (il 9 e 10 aprile).Il dubbio che potrebbe sorgere è se la predetta domanda di ferie debba essere annullata oppure essereugualmente computata a ferie. L’insorgere della malattia prima del godimento di un giorno di ferie regolarmente richiesto ed autorizzato, prevale comunque sull’altra tipologia di assenza. Pertanto, per effetto della malattia a partire dal giorno indicato sul certificato medico e per la durata ivi indicata, il lavoratore si deve considerare solo in malattia. L’imputazione dell’assenza a malattia determina, conseguentemente, la mancata fruizione del giorno di ferie,che potrà essere goduto successivamente, sempre previa formulazione di una nuova richiesta all’ente.4.1 Sospensione delle ferie per malattia. Per espressa previsione contrattuale, le ferie sono sospesealla condizione che la malattia insorta duri più di tre giorni o che dia luogo a ricovero ospedaliero,indipendentemente dalla durata dello stesso.

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5. FERIE E PREAVVISOI CCNL pubblici prevedono che “l’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso”.Nel caso in cui eccezionalmente, in difformità dalla previsione contrattuale, sia comunque avvenuta lafruizione delle ferie durante il preavviso, l’ARAN ritiene possibili due eccezioni:

1. prorogare in misura corrispondente il periodo di preavviso. Si applica, cioè ed in via analogica, ilprincipio privatistico per cui le diverse ipotesi di assenza dal lavoro (ad esempio, per malattia)sospendono il decorso del preavviso. E ciò trova la sua spiegazione nella circostanza che fino allascadenza del periodo di preavviso il rapporto è ancora giuridicamente attivo e, quindi, trovanoapplicazione ancora tutti gli istituti ad esso attinenti;

2. rinunciare al preavviso stesso da parte del soggetto che riceve la comunicazione di risoluzione delrapporto di lavoro, per un periodo corrispondente alle ferie fruite. La possibilità di rinunciare alpreavviso, anche nel corso dello stesso, è prevista dai CCNL.

6. FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀLe fasce orarie durante le quali il lavoratore pubblico è obbligato ad essere presente al proprio domiciliosono: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, tutti i giorni domeniche comprese. (Vedianche regole generali)

7. I CONTROLLIE’ stato emanato il 29 dicembre, ed entrerà in vigore il 13 gennaio, il nuovo regolamento che disciplina levisite fiscali per il dipendenti pubblici.Visite fiscali sistematiche e ripetuteLe visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, sia nelle giornate di ripososettimanale, sia nelle giornate festive anche infrasettimanali.Chi si assenta per malattia a ridosso di un weekend può ricevere più visite fiscali, anche nella stessagiornata. Essere già stato sottoposto a una visita fiscale, quindi, non mette il lavoratore al riparo da un nuovo controllodel medico dell’Inps.Visita fiscale dal primo giorno di malattiaNel caso in cui l’assenza per malattia avvenga in una giornata antecedente o successiva a un giorno festivoo non lavorativo, resta ferma la regola che prevede che la visita fiscale scatti sin dal primo giorno.Questa regola è operativa da tempo per i dipendenti pubblici e sarà prevista a breve anche per i dipendentidel settore privato.Fasce orarie di reperibilitàIl lavoratore pubblico assente per malattia deve farsi trovare al proprio domicilio per la visita del medicofiscale nei seguenti orari, 7 giorni su 7:

dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 se dipendente del settore privato; dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 se dipendente pubblico

Dipendenti pubblici esclusi dal decretoSono esclusi dalle nuove disposizioni:

Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria; Corpo nazionale dei vigile del fuoco, escluso il personale volontario. Restano inoltre esclusi dalla applicazione della normativa gli enti pubblici economici, gli enti morali,

le aziende speciali. Chi manda la visita fiscale

La visita fiscale può sia essere richiesta dall’amministrazione da cui dipende il lavoratore, sia esseredisposta d’ufficio: a questo fine, l’Inps programma preventivamente un determinato numero di visite d’ufficioe razionalizza gli incarichi da assegnare ai medici fiscali.Quindi la visita medico fiscale può avvenire anche due volte per la stessa patologia di malattia che portaall’assenza dal lavoro.Assenza del lavoratore alla visita fiscaleNel caso in cui il dipendente pubblico debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio per sottoporsi auna visita specialistica), è tenuto (come avviene attualmente) ad avvisare unicamente la propriaamministrazione, la quale successivamente provvede ad avvisare l’Inps.In ogni caso, se il dipendente risulta assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscaledeve rilasciare un apposito invito alla visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medicolegale dell’Inps competente. La visita ambulatoriale è disposta anche nell’ipotesi in cui il lavoratore non accetti l’esito della visita o nonfirmi il verbale.

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Esclusione dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orario per i dipendenti pubbliciL’assenza alla visita fiscale, per i dipendenti pubblici, è giustificata se l’interessato ha:

una patologia grave che richiede terapie salvavita; un’invalidità per causa di servizio riconosciuta, che abbia dato luogo all’ascrivibilità della

menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata del Testo unico inmateria di pensioni di guerra, o a patologie rientranti nella Tabella E;

una patologia collegata alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.Visita fiscale per infortunio o malattia professionalePer quanto riguarda le visite per l’accertamento dello stato di malattia professionale e delle conseguenze diun infortunio sul lavoro, queste restano di competenza dell’Inail. Nessuna visita fiscale può dunque essere disposta dall’Inps in questi casi, nonostante l’istituzione del polounico per le visite fiscali.7.2 Disciplina delle assenze per visite, terapie , prestazioni specialistiche ed esamidiagnostici. L’INPS interviene con il messaggio n. 3366 del 18 maggio 2015 in merito alle tanto discussesentenze del TAR Lazio, sezione I, nn. 5711 e 5714 del 17 aprile 201537, che si erano pronunciate in meritoalla controversa questione inerente l’esatta imputazione delle assenze per visite, terapie, prestazionispecialistiche ed esami diagnostici. L’istituto previdenziale, accogliendo le ragioni del Tribunaleamministrativo e facendo propria la necessità di una più ampia revisione della disciplina contrattuale diriferimento, precisa che le assenze ascrivibili alle predette fattispecie potranno essere imputate daidipendenti anche a malattia, secondo i criteri previgenti. Rimane, infatti, impregiudicata la possibilità, non più l’obbligo, per gli interessati di fruire dei permessi perparticolari motivi personali o familiari, in luogo della giornata di assenza per malattia, per la quale operano ledecurtazioni previste dall’art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008 (convertito in legge 133/2008) e che rileva ai finidel calcolo del comporto. Il messaggio precisa che: “nel caso in cui l’assenza per l’espletamento di tali visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia ildipendente: - dovrà produrre attestazione – di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medicoprivato – che riporti anche l’orario della prestazione: l’attestazione deve contenere l’indicazione del medicoe/o della struttura che la redige, del giorno e dell’orario di entrata e di uscita del dipendente della strutturapresso cui si è effettuata la prestazione; - dovrà – nel rispetto degli obblighi correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro – comunicarein via preventiva, rispetto alla data programmata per l’effettuazione della visita, terapia e/o esamediagnostico l’esigenza di assentarsi al fine di consentire all’amministrazione di valutare le esigenze funzionalied organizzative eventualmente connesse all’assenza de qua ed adottare le misure che il caso richiede”.

8. DECURTAZIONE ECONOMICA PRIMI 10 GIORNI DI ASSENZAIl periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono soggetti alle trattenute economiche di legge,sono invece computati ai fini del superamento del periodo di comporto in i CCNL prevedono cheesclusivamente le assenze per gravi patologie e per infortunio sul lavoro non vengono computate ai fini dellimite massimo del diritto alla conservazione del posto.Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi sarannosoggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi nonun esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza ricondotta nel certificato medico all’interventosubito non saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giornisaranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).Per ciò che riguarda invece l’accertamento della malattia attraverso la visita fiscale, l’obbligo da partedell’Amministrazione di disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si verifichino nellegiornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno deigiorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).In sintesi, non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:

• Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;• Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di

servizio;• Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la

degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);• Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del

ricovero ospedaliero;

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• I day-hospital;• Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la

chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenzecertificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).

• I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o unintervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali èsufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazionemedica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).

Nota beneLa Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale delladecurtazione in caso di assenze per malattia.Pertanto, la decurtazione retributiva:

• È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni diassenza per malattia nel corso dell’anno;

• Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche sel’assenza si protrae per più di dieci giorni;

• Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinatal’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusionedel solo trattamento accessorio variabile;

• Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza saràaltresì erogato il trattamento accessorio variabile;

In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricoveroospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla strutturapubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, haaffermato che in caso di ricovero ospedaliero, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero maconcerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricoveroospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedalieroma anche al post ricovero.

9. INABILITA’ AL LAVORO LAVORATRICI E LAVORATORI PUBBLICIPer i lavoratori e lavoratrici del Pubblico Impiego non è previsto l’assegno di invalidità, ma pensioni anticipateper invalidità o malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio.Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per la concessione delleprestazioni. 9.1 Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Inabilità non assolutamente invalidante matale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico. Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto dilavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilitàentro un anno dalla cessazione per dimissioni.Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che ildipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa

almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per idipendenti degli Enti locali o Sanità

risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuolavoro.

9.2 Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte. I dipendenti pubblici (in modo differentefra dipendenti statali e quegli degli enti locali) possono richiedere il “prepensionamento” nel caso abbiamoun’infermità permanente, fisica o mentale che incide sulle mansioni lavorative assegnate.Accertata questa condizione, l’amministrazione deve tentare di collocare il lavoratore in un’altra mansionedello stesso livello, anche retributivo. Se non viene trovata un’altra mansione idonea, il lavoratore vienedispensato dal servizio o collocato a riposo.La relativa pensione viene erogata solo se sussistono determinati requisiti contributivi.I dipendenti degli enti locali devono contare su contributi almeno pari a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni dicontribuzione. I dipendenti delle amministrazioni statali devono contare su contributi almeno pari a 14 anni,11 mesi e 16 giorni. In entrambi i casi si prescinde dall’età anagrafica.

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9.3 Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazioneva determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giornosuccessivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.9.4 Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Dall’1.1.1996 ai pubblicidipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, giàprevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:

riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che ildipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa didifetto fisico o mentale

anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenzadella pensione di inabilità

risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determinauno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

9.5 La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente asvolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o haprestato l'ultimo servizio.Ricevuta la domanda, l’ente:

dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolaregravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare

ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivitàlavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provincialedell’INPDAP alla liquidazione della pensione.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore inattività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domandase inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dàluogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedurecontrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione delrapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.9.6 Calcolo. La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di unanormale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva deldipendente:

per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata vienemaggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’etàpensionabile

per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individualematurato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno dietà.

In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo dellapensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamentoprivilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applicacome coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419). Nel sistema retributivo è previstal’integrazione al trattamento minimo.9.7 Incompatibilità. La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, conl'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatoridiretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.9.8 Causa si servizio. L'articolo 6 del D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia) ha abrogato esplicitamente lenorme sulla causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici, per i qualipermane unicamente il diritto a richiedere l'aggravamento per patologie già riconosciute.Non rientrano nelle disposizioni dell'art. 6 i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco per iquali rimane in vigore la normativa vigente. I dipendenti pubblici rientrando in tali categorie che hannosubito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti dal servizio prestato,possono avvalersi dell’attività di tutela del patronato INCA che potrà tutelarli attraverso la sua rete legale emedico-legale di qualità.

10. LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PUBBLICI E PRIVATI11

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Il periodo di assenza per malattia coincide con la durata del contratto a termine e, in ogni caso, non può maiessere superiore a quello stabilito per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.10.1 Trattamento economico lavoratori a tempo determinato. Le disposizioni di legge in materiaprevedono che il trattamento economico.Tale trattamento può essere corrisposto per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa prestatanegli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti la malattiaQualora il lavoratore, nel periodo indicato, abbia lavorato meno di un mese, lo stesso ha diritto a beneficiare,comunque, di 30 giorno di malattia retribuiti per intero.Definito, all’inizio della malattia, il periodo massimo retribuibile va successivamente rispettata la proporzionevalida per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.Ad esempio, un dipendente assunto a tempo determinato per 6 mesi, avrà diritto alla conservazione delposto per sei mesi.Invece se si ammala dopo quattro mesi di lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto per i restanti duemesi. Per determinare il trattamento economico, si dovrà verificare qual è il periodo lavorato nei dodici mesiprecedenti l’insorgere della malattia e tale periodo è quello massimo retribuibile. Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 2015 ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavoratodal 15 dicembre 20014 fino al 14 dicembre 2015.Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Il periodo massimo retribuibilevaria quindi nel corso del rapporto di lavoro.Dipendenti pubblici. Determinazione dei periodo massimo retribuibile e relativo trattamento Ai fini della quantificazione dei trattamento economico da corrispondere nell'ambito dei periodo massimo retribuibilebisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale:

9 mesi su 18 (e cioè la metà dei periodo massimo retribuibile ) sono retribuiti per intero; 3 mesi su 18(e cioè un sesto ) sono retribuiti al 90 % ; 6 mesi su 18 ( e cioè due sesti) al 50 % (o ai due terzi per chi applicava il DPR 347/83 Enti Locali).

Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi esi assenti per 120 giorni:

il periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di questi sei mesi (180 gg.), 90 giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al 90 %; 60 giorni (due sesti) al 50% ( o ai due terzi per chi applicava il dpr 347/83)

L'assenza di 120 giorni dei dipendenti sarà dunque retribuita al 100% per i primi 90 giorni, mentre i restanti 30 giornisaranno retribuiti al 90 %.Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modoseguente:

90 gg. al 100%; 30 gg. al 90%; 60 gg. al 50% 10 gg. senza retribuzione.

Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita. Si ricordi inoltre chenessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.N.B. Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il dipendente effettui un'unica assenza di lungadurata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economicospettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentementeintervenute (in costanza di rapporto).Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore ad un mese.Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiorea quattro mesi ma superiore a un mese, la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché i CCNL prevedonoche, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi èesattamente 60 gg.).Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di 90 giorni di cui 60 giorni daretribuire al 100%, 10 gg. da retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al 50%.In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata avremmo:

45 gg. (la metà del massimo) da retribuire al 100%; 15 gg. (un sesto) da retribuire al 90 %; 30 gg. (due sesti) da retribuire al 50 % (o ai 2/3 per chi applicava il DPR 347 del 1983)

Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100 % per passare dai "normali" 45 giorni, risultantidall'applicazione della solita proporzione, a 60 previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo iperiodi retribuibili al 90 e al 50. Quindi:

60 gg. (45 gg. + 1/3) al 1 00%; 10 gg. (15 gg. – 1/3) al 90 %; 20 gg. (30 gg. – 1/3) al 50%.

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In un caso dei genere, se il lavoratore si assenta per 20 gg. sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se siassenta per 70 gg. sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg. e al 90 % per i successivi 10 gg; se si assenta per 120giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 gg., al 90% per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 gg., mentre per glialtri 30 giorni non sarà retribuito.Periodo massimo retribuibile garantito.Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, hadiritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni. Nell'ambito di tale periodo le assenze sonosempre retribuite per intero. In un caso del genere, se il dipendente si ammala per 40 gg., poiché ha diritto allaretribuzione solo per 30 gg., i primi 30 gg. di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori 10 gg. sono senza retribuzione10.2 Riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per i lavoratoripubblici, sia a tempo indeterminato, determinato o a part-time, in forza degli interventi legislativi,subiscono, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi 10 giorni di assenza permalattia (anche di un solo giorno) è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione diogni indennità o emolumento, comunque denominato, nonché di ogni altro trattamento accessorio.Di conseguenza, un’assenza per malattia che si protragga oltre i 10 giorni, sarà retribuita per i primi diecicome sopra descritto, per i periodi successivi secondo le norme dei CCNL.Le fasce retributive previste dai CCNL no vengo soppresse dalla legge, con la conseguenza che la riduzioneper i primi 10 giorni si sovrappone alle disposizioni contrattuali.Esempio. Assenza per malattia dal 3 al 31 marzo: durata giorni 19 (data rientro in servizio: 22 marzo)

Dal 3 al 31 marzo (giorni 10) trattamento economico fondamentale in misura ridotta del 10 odel 50% a seconda della collocazione dell’assenza nel periodo di conservazione del posto,con esclusione di ogni altro emolumento o indennità avente carattere fisso e continuativo

Dal 13 al 21 marzo (9 giorni) trattamento economico in misura ridotta del 10 o del 50% aseconda della collocazione dell’assenza nel periodo di conservazione del posto, qualeprevisto dal CCNL applicato ovvero con le indennità o emolumenti di carattere fisso ocontinuativo.

12 CONTRATTO A TERMINE E LA MATERNITÀAlla lavoratrice assunta con contratto a tempo determinato spetta il diritto all’astensione obbligatoria (chericordiamo dura 5 mesi e di regola parte 2 mesi prima della data del parto presunto e si protrae fino ai 3 mesisuccessivi al parto), come tutti gli altri lavoratori a tempo indeterminato.11.1 Scadenza del termine, astensione obbligatoria e indennità di maternità. Alla lavoratricemadre spetta il diritto a percepire l’indennità di maternità per tutta la durata del periodo di astensioneobbligatoria, anche nel caso il termine del contratto sia scaduto durante il periodo di astensione stessa.Vediamo ora i casi in cui la corresponsione dell’indennità di malattia avviene oltre il termine del rapportolavorativo. Sui vari casi sono intervenuti prima il Consiglio di Stato e poi il Ministero del lavoro, vediamo tutti i casi.

Caso n. 1 Maternità e contratto a termine scaduto entro 60 giorni prima del parto. Si tratta di uno dei casi in cui la scadenza del contratto a tempo determinato avviene durante il periodo dicongedo per maternità. Nel caso in cui il contratto a termine è scaduto, la lavoratrice ha diritto alla percezione dell’indennità dimaternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, quindi sempre 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopola nascita del figlio, a condizione che tra la data di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza deltermine e la data presunta del parto sia trascorso un intervallo di tempo non superiore a 60 giorni. In questocaso, l’indennità di maternità resta percepita dalla lavoratrice per intero, cioè per 5 mesi.Esempio: se la data presunta del parto è il 31 luglio e la di scadenza del contratto a termine è il 15 giugno, iltermine è nei 60 giorni precedenti il parto (il termine del 15 giugno cade a 45 giorni dalla data del partopresunto). Alla lavoratrice spetta l’interdizione obbligatoria e l’indennità di maternità fino al 31 ottobre o dopo 3 mesi dalparto (con inizio della corresponsione da parte dell’Inps dal mese di maggio).Contratto a termine e l’estensione del periodo di concedo. Decorsi i tre mesi post partumindennizzati (nell’esempio dopo il 31 ottobre), non si possono disporre estensioni del periodo di concedo,salvo che non ci sia un rinnovo del contratto a termine o un nuovo rapporto di lavoro, nei casi in cui èpossibile disporre l’interdizione fino al settimo mese di vita del neonato.Contratto a termine e maternità anticipata. Nel caso di gravidanza a rischio, la lavoratrice puòottenere l’anticipo del periodo di astensione da lavoro, tramite la Direzione provinciale del lavoro chedispone, su domanda dell’interessata e accertamento medico, l’interdizione anticipata da lavoro. Anche inquesto caso la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità.Quest’ultima sarà percepita per intero, quindi per 5 mesi, se il contratto di lavoro a termine si è conclusoentro 60 giorni dalla presunta del parto.

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Caso n. 2 Maternità e contratto a termine scaduto entro i tre mesi successivi al parto. Anche in questo caso la scadenza del contratto a termine cade durante il periodo di congedo di maternità, edanche in questo caso il diritto al concedo spetta comunque per tutti i 5 mesi di astensione obbligatoria, anchese il contratto è terminato in anticipo rispetto ai 3 mesi post partum indennizzati.Esempio. Parto avvenuto il 31 luglio e scadenza del contratto a termine il 15 settembre (quindi entro i 3 mesisuccessivi al parto). Il diritto al congedo e l’indennità di maternità spettano comunque fino al 31 ottobre.

Caso n. 3 Scadenza del termine entro 60 giorni precedenti l’astensione obbligatoria.In questo caso si applica l’interdizione obbligatoria e la lavoratrice ha diritto alla percezione dell’indennità dimaternità per il totale dei 5 mesi.Esempio: parto previsto per il 31 luglio e scadenza del contratto a tempo determinato il 15 aprile (entro 60giorni dall’inizio dell’astensione obbligatoria prevista per il 1 giugno). In questo caso la lavoratrice percepiràl’indennità di maternità dal 1 giugno al 31 ottobre, per tutti e 5 i mesi dell’astensione obbligatoria.

Caso n. 4 Scadenza del termine entro 60 giorni precedenti e astensione anticipata.In questo caso abbiamo la scadenza del contratto entro 60 giorni precedenti ai due mesi prima del parto, macon la lavoratrice che è già in congedo anticipato ai sensi dell’ex art. 17 comma 2 lettera b) o c) del TestoUnico sulla maternità (D. Lgs. n. 151 del 2001), cioè:Quando le condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.In questo caso, l’anticipazione dell’interdizione si interrompe con il cessare del rapporto di lavoro e si applical’interdizione obbligatoria dai 2 mesi prima del parto e fino a tre mesi dopo.Esempio. Parto previsto il 31 luglio e scadenza del contratto il 15 aprile (entro 60 giorni precedenti i duemesi prima del parto) ed il 15 aprile la lavoratrice è già in astensione anticipata. In questo caso l’interdizione si interrompe il 15 aprile ed il 1 maggio parte l’interdizione obbligatoria fino al 31ottobre o comunque tre mesi dopo la data effettiva della nascita.Nello stesso caso appena descritto, nel caso in cui il congedo anticipato sia ai sensi della lettera a) delcomma 2 dell’ex art. 17 del Testo Unico sulla Maternità, cioè quando sussistano gravi complicanze allagravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato digravidanza, l’anticipazione dell’interdizione non si interrompe con il cessare del rapporto di lavoro(nell’esempio il 15 aprile) ma prosegue, sussistendo ragioni mediche, fino al 31 ottobre, cioè i tre mesi dopoil parto.

Caso n. 5 Maternità e contratto a termine scaduto da più di 180 giorni. Nel caso in cui il contratto a termine è scaduto in una data oltre i 60 giorni precedenti i due mesi prima delparto, la lavoratrice non ha diritto all’interdizione obbligatoria. Ma se la lavoratrice alla scadenza del contratto è in congedo ex art. 17 comma 2, lettera a), cioè nel casosussistano gravi complicanze alla gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essereaggravate dallo stato di gravidanza, in questo caso l’anticipazione dell’interdizione non si interrompe con ilcessare del rapporto ma prosegue, sussistendo sempre le ragioni mediche, fino ai tre mesi dopo il parto.Esempio. Parto previsto il 31 luglio e scadenza del contratto al 15 febbraio, con la lavoratrice in congedoanticipato per gravi complicanze. L’interdizione anticipata non si interrompe e prosegue fino al 30 ottobre, tremesi dopo il parto.Sempre nel caso di cui sopra, se invece il contratto con la lavoratrice scade il 31 dicembre (e comunque benoltre i 180 giorni dalla data presunta del parto), ma c’è la richiesta entro 60 giorni dalla scadenza contrattualedi un congedo ex art. 18 comma 2 lettera a) per gravi complicanze nella gravidanza, l’anticipazionedell’interdizione può essere rinnovata nonostante la cessazione del rapporto di lavoro e prosegue,sussistendo le ragioni mediche, sino al 31 ottobre o comunque tre mesi dopo la data effettiva della nascita.

12. MALATTIA LAVORATORI COMPARTI PRIVATI

I CCNL dei settori privati della FP CGIL, regolamentano in modo difforme la retribuzionedurante le giornate di assenza per malattia e il periodo di conservazione del posto di lavoro.Per tale ragione non possiamo che rinviare alla lettura dei singoli CCNL.

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12.1 Trattamento economico di malattia per i lavoratori dei comparti privatiL’insorgere di una malattia comporta per il lavoratore il diritto a percepire le prestazioni economiche a caricodell’INPS che generalmente sono anticipate dal datore di lavoro, secondo quanto stabilito dai singoli CCNLcome sotto riportati.Come è noto i primi tre giorni di malattia non sono indennizzati dall’INPS (carenza), e sono interamente acarico dei datori di lavoro. Nel calcolo delle giornate non sono computati i periodi di astensione dal lavoro permaternità. L’indennità a carico dell’INPS decorre dal 4° giorno di malattia e fino al 180° giorno di calendario di ciascunanno solare intendendo il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31dicembre.

12.2 Misura dell’indennità a carico dell’INPSGiorni % normale Lavoratori

sospesi (*)Lavoratori ricoverati

Lavoratori ricoverati e sospesi (*)

4°-20° 50% 33.33% 20% 13.33%21°-180° 66.66% 44.44% 26.66% 17.17%

(*) Per lavoratori sospesi si intende in stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro

12.3 “Lordizzazione” della retribuzione. Per determinare l’importo complessivo a carico dei datori dilavoro, occorre effettuare il confronto tra l’indennità INPS e il trattamento che, sulla base dei CCNL, il datoredi lavoro è tenuto a garantire al lavoratore in malattia.A tale fine, è necessario “lordizzare” l’indennità di malattia anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPSpoiché, infatti: tale indennità è un importo “netto” ai fini previdenziali, in quanto non concorre alla formazionedell’imponibile previdenziali su cui si calcolano i contributi e ai fini del calcolo dell’integrazione a carico deldatore di lavoro deve essere confrontata con un importo lordo che, da contratto, lo stesso datore di lavoro ètenuto a garantire al dipendente malato.La stessa deve essere lordizzata, ossia deve essere maggiorata della quota di contributi a carico dellavoratore. L’indennità INPS lordizzata si ottiene applicando le seguenti proporzioni:Indennità INPS : (100 – aliquota contributiva ) X : 100Dove l’incognita X rappresenta l’indennità INPS al lordo dei contributi che gravano sul lavoratore(generalmente il 9.19%)

Si avrà che:X = Indennità INPS x 100/ (100 – aliquota contributiva)

Calcolo della retribuzione media giornaliera. L’indennità giornaliera di malattia è calcolata in misurapercentuale della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore. Il calcolo della retribuzione mediagiornaliera si ottiene:

A) dividendo per 26 (divisore fisso o altro divisore previsto dai CCNL) l’imponibile previdenziale delmese precedente quello di inizio della malattia

B) dividendo per 26 (divisore fisso o altro divisore previsto dai CCNL) il rateo di mensilità aggiuntive(13°-14° se questa prevista dai CCNL) ottenuto dividendo per 12 la retribuzione lorda dal lavoratore(in caso di erogazione della 13° e della 14° l’importo va moltiplicato per due

C) sommando i due importiSe il mese precedente non è stato interamente lavorato (ad esempio per assunzione in corso di mese, perinfortunio, maternità, malattia o ogni altro caso di assenza senza diritto a retribuzione), per determinare laretribuzione media è necessario:

dividere l’imponibile previdenziale del mese precedente (escludendo l’eventuale importo a titolo diintegrazione malattia) per il numero delle giornate (incluse le domeniche e le festività retribuite)cadenti nel periodo lavorato escludendo, dunque, le giornate di malattia, infortunio, maternità, ecc.includendo, invece, le giornate a retribuzione ridotta come, ad esempio, le giornate di allattamento

dividere per 26 (divisore fisso o altro divisore previsto dai CCNL) il/i rateo/i di mensilità aggiuntive sommare i due importi così calcolati

Esempio malattia durata inferiore a 20 giorniSi ipotizzi la malattia di un lavoratore dal 12 al 21 settembre; che il CCNL preveda un integrazione a caricodel datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

100% della retribuzione per i primi 3 giorni 75% della retribuzione per i giorni dal 4° al 20° 100% della retribuzione dal 21° giorni in poi Retribuzione mensile lorda 1.360.69

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Determinazione della retribuzione media giornalieraa) Presupponendo che nel periodo di paga precedente a quelle in cui è insorta la malattia, l’imponibile

previdenziale del lavoratore fosse stato di 1.380.00 euro (eventualmente dovuto ad indennità e/ostraordinario e/o altro salario variabile) 1.380.00 : 26 (divisore fisso o altro divisore previsto daiCCNL) = 53.07

b) Il valore del rateo mensile ottenuto dividendo per 12 l’importo dei ratei che il lavoratore maturanell’anno, cioè (Retribuzione lorda 1.360.69 x 2 (13°-14°) : 12 = 226.78 e successivamente per 26l’importo così ottenuto 226.78 :26 = 8.72

Le giornate indennizzate al 50% della retribuzione globale media giornaliera sono quelle comprese tra i 4° eil 20° giorno di malattia (dal 15 al 21 settembre) per un totale di 7 giorni. Mentre le prime tre giornate sonointeramente a carico del datore di lavoro.Pertanto l’indennità a carico dell’INPS sarà pari a euro 187.46 che saranno anticipati in busta paga daldatore di lavoro.

Descrizione Ore/giorni Dato Base Competenze TrattenuteRetribuzione mensile 26 52.53 1.360.69 (1)Assenza malattia 9 52.53 470.97 (2)Carenza malattia 3 52.53 159.99 (3)Malattia 75% 6 39.25 235.50 (4) 235.50Indennità INPS 187.46 (5)Integrazione 29.07

Totale 1.734.21 731.15(1) Retribuzione lorda mensile(2) E’ stato trattenuto al lavoratore l’importo della retribuzione riferita alle giornate di assenza per

malattia, togliendo la retribuzione corrispondente a 9/26 (3) Successivamente sono state pagate al 100% le tre giornate di carenza a carico del datore di lavoro

così come previsto dai CCNL(4) In corrispondenza della voce “malattia 75%” è stato solo evidenziato (per questo il valore è

evidenziato sia in competenza che in trattenuta) l’importo che il lavoratore deve raggiungere perquelle giornate di malattia; avuto riguardo a quanto corrisposto dall’INPS per i primi 20 giorni dimalattia, il datore di lavoro dovrà integrare fino a che il lavoratore percepisca l’importo di euro 235.50

(5) Con la voce “indennità INPS” è stato indicato il totale delle indennità dovute dall’INPS e anticipatodal datore di lavoro per tutte le giornate di malattia euro 187.46

(6) In corrispondenza con la voce “integrazione” è stato esposto l’importo di euro 29.07 qualeintegrazione a carico del datore di lavoro, calcolato con l’operazione della lordizzazione, calcolatocome segue:

(187.46 x 100) : 90.81 = 206.43 (lordo INPS).Il dipendente deve percepire un lordo di euro 235.50. L’INPS, come visto, deve erogare 206.43 euro(importo lordizzato) e, per differenza, il datore di lavoro dovrà integrare con 29.07.12.4 Riduzione durante i ricoveri. Per i lavoratori dipendenti ricoverati, l’indennità di malattia è pari a2/5 della misura normale. Tale riduzione non può essere operata verso quei lavoratori che hanno un familiarea carico. Misura in caso di ricoveroPer i primi 20 giorni 50% ridotta di 2/5: 20%Dal 21° al 180° giorno 66.66% ridotta di 2/5: 26.66%Nota bene. I CCNL dei settori privati della FP dettano, in alcuni casi, condizioni di miglior favore.

13. MALATTIA A CAVALIERE DI DUE ANNINel caso di malattia iniziata in anno e protrattasi ininterrottamente nell’anno successivo, il diritto alleprestazioni può essere riconosciuto anche nell’anno immediatamente successivo a quello di inizio dellamalattia stessa, con l’applicazione dei seguenti criteri:

quando nell’anno di insorgenza dell’evento non sia stato raggiunto il massimo assistibile annuo, lamalattia in corso al 31 dicembre è automaticamente indennizzabile dal 1° gennaio successivo (perun massimo di 180 giorni (è il periodo di copertura garantito dall’INPS)

quando nell’anno di insorgenza dell’evento non sia stato raggiunto il massimo assistibile annuo siastato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell’indennità al 1° gennaio successivo, per unmassimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico ma subordinato alla condizione della permanenzadel rapporto di lavoro.

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14. PERIODO DI COMPORTO LAVORATORI PRIVATI Il periodo di comporto è determinato dai singoli CCNL, come sopra riportato, con previsioni variamentecongegnate, ma riconducibili al:

comporto secco: riferito alla durata dell’assenza per ogni singolo evento, eventualmentecon la previsione di una particolare durata del comporto in caso di ricaduta della stessamalattia

comporto per sommatoria (o frazionato): riferito a tutti i periodi di assenza per malattia chesi sono verificati un arco temporale predeterminato di tempo

comporto misto: caratterizzato dalla possibilità di licenziare dopo una certa durata di ognimalattia e comunque dopo che in certo periodo di tempo si sono sommate assenze permalattia oltre un determinato numero di giorni

14.1 Esclusione di periodi di assenza dal comporto. Alcuni periodi di malattia sono esclusi dalcomputo del comporto, per legge non vanno computate:

le assenze per malattie determinate come causa diretta da gravidanza o puerperio l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria l’aborto spontaneo o terapeutico, purché intervenuto prima del 180° giorni dall’inizio della

gestazione; dopo il 180° giorno si considera parto con il conseguente diritto al congedo permaternità

le assenze per malattie imputabili al datore di lavoro per violazione degli obblighi disicurezza; l’onere della prova è in capo al lavoratore

il periodo di convalescenza in caso di TBC per un massimo di 6 mesi dalla data didimissione

le giornate di degenza ospedaliera per il prelievo del sangue midollare e quelle successiveal ricovero nei casi di donazione di midollo osseo

14.2 Fasce orarie di reperibilità dipendenti settori privati. Il lavoratore ammalato deve rispettare lefasce orarie di reperibilità al proprio domicilio, che sono fissate: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore19 di tutti i giorni, compresi i festivi.L’autorizzazione del medico curante di assentarsi durante le fasce orarie non è valida, sia per i lavoratoripubblici che privati. In caso quindi di visite mediche, prestazioni specialistiche o assenze per giustificati motivi da effettuatedurante le fasce orarie predette, occorre darne preventiva informazione al datore di lavoro.EsclusioniSono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità durante un evento malattia, i lavoratorisubordinati del solo settore privato la cui assenza dal lavoro sia dovuta - a patologie gravi che richiedano l'uso di terapie salvavita, ovvero - a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al67%

14.3 Conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro nei limitidel periodo stabilito dai CCNL, durante questo arco temporale il lavoratore può essere licenziato solo pergiusta causa o un giustificato motivo oggettivo. Sempre i CCNL regolamentano l’assegnazione a mansioni lavorative confacenti allo stato di salute deilavoratori, anche con demansionamento con l’assenso dell’interessato, essendo in capo al datore di lavoro diricercare, nell’ambito dell’organizzazione dl lavoro, un’attività adeguata. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, previa dimostrazione, il rapporto di lavoro può essere risolto.

15. REGOLE GENERALI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI 15.1 MALATTIE COMUNITra le malattie comuni sono comprese anche (eventi indennizzabili):

le cure termali a carico del SSN per esigenze di cura di determinate patologie previste dalla legge acondizione che, su richiesta del medico di famiglia da presentare alla ASL di residenza entro 5 giornidal rilascio, il medico specialista giudichi le cure termali necessarie ai fini terapeutici o riabilitativi, piùutili ed efficaci se non rinviate fino alle ferie o ai congedi ordinari Tali cure si dovranno effettuaretrascorsi almeno 15 giorni dalle ferie ed entro 30 giorni dal rilascio della prescrizione dello specialistaa patto che, durante il periodo delle cure, il datore di lavoro dichiari su modello predisposto che nonpossano essere usufruite le ferie o i congedi ordinari ovvero non residua nell'anno un numero digiorni di ferie sufficienti per il completamento del ciclo di cure

la chirurgia estetica al fine di rimuovere vizi funzionali e non meramente estetici, chirurgia rifrattivamsg. 30

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le malattie presunte professionali o infortuni sul lavoro non riconosciuti dall'INAIL la TBC senza il requisito contributivo o assicurativo il trattamento in emodialisi il trattamento trasfusionale del morbo di Cooley; la donazione di organi e il prelievo di cellule per conseguenti trapianti per le giornate di degenza

effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del lavoratore(il donatore avrà diritto alla indennità di malattia);

la donazione del midollo osseo con diritto alla intera retribuzione per le giornate di effettiva degenza,per le giornate di convalescenza ritenute necessarie al ripristino della salute del donatore dallaequipe medica che ha effettuato il trapianto, per i permessi orari concessi al lavoratore perl'espletamento degli atti preliminari alla donazione (prelievi per individuazione di dati genetici -prelievi per approfondire eventuali compatibilità - accertamento alla idoneità alla donazione) illavoratore dipendente ha diritto alla normale retribuzione

I provvedimenti del SSN con allontanamento dal posto di lavoro per esigenze profilattiche consomministrazione di mezzi terapeutici;

l'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti la fisiochinesi terapia se è documentata l'incapacità lavorativa il mancato suicidio l'aborto spontaneo o terapeutico avvenuto entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione (300 giorni

prima della data presunta del parto); le riacutizzazioni o complicanze delle patologie che hanno dato luogo all'erogazione dell'assegno

ordinario di invalidità,che iniziano in costanza di lavoro, tali da produrre una incapacità lavorativaspecifica, assoluta e temporanea

La procreazione assistita 15.2 Adempimenti del lavoratore. I CCNL stabiliscono che i lavoratori devono comunicaretempestivamente - intendendosi per ciò entro la prima ora di inizio della giornata lavorativa- al datore dilavoro pubblico o privato, l’inizio della malattia. Tale obbligo è preventivo rispetto all’invio della certificazionemedica.Un certificato rilasciato il 14 gennaio, ad esempio, dovrà essere recapitato o spedito non oltre il 16 gennaio,se il 16 gennaio è domenica, il termine è prorogato a lunedì 17 (il termine che cade in giorno festivo èprorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo).Nel conteggio delle giornate di assenza per malattia sono compresi i giorni festivi. Ovviamente, nel caso in cui l’ultimo giorno di assenza, in base al certificato medico cada di venerdì, il sabatoe la domenica successivi, se l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, non dovranno essere conteggiati.15.3 Esclusione dalle fasce di reperibilità. Dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità sono esclusii dipendenti per i quali l’assenza dal servizio è dovuta da:

infortunio sul lavoro patologie gravi che richiedono terapie salvavita malattie per le quali è riconosciuta una causa di servizio stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

15.4 Indicazione del domicilio. Nel caso di assenza per malattia in luogo diverso dal proprio domicilio, ènecessario comunicare al datore di lavoro l’indirizzo presso cui si è reperibili.15.5 I controlli. Lo Statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro di disporre “accertamenti sull’infermità permalattia o per infortunio del lavoratore dipendente”. Gli accertamenti sanitari possono essere effettuati solo sita della malattia, ma non di formulare una prognosisulla durata. Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico, cheavrà cura di annotarlo sul reperto.Nel caso che il lavoratore non sia trovato a casa durante il controllo nelle fasce di reperibilità, il medico dicontrollo può consegnare l’invito a presentarsi alla visita di controllo ad un familiare convivente non minore di14 anni ovvero al portiere dello stabile. Una stessa malattia può essere controllata più volte.Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione della visita di controllo già a partire dal primo giorno diassenza dal lavoro. 15.6 Modalità d’effettuazione della visita fiscale. Le ASL devono garantire l’effettuazione delle visitedi controllo domiciliare entro lo stesso giorno della richiesta. Il medico incaricato del controllo dello stato dimalattia deve confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione delservizio, redigendo il relativo referto in triplice copia (due da consegnare giornalmente all’ASL e una perlavoratore).

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Qualora il lavoratore non accetti l’esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante al medico, cheavrà cura di annotarlo sul referto: in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio MedicoLegale dell’Unità Sanitaria Locale. Il medico incaricato del controllo invita il lavoratore a riprendere il servizionel primo giorno non festivo, qualora ritenga esaurita la malattia. Se il lavoratore non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altracertificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo sedenunciano un’infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo. Anche nel caso di riduzione del periodo di malattia, il lavoratore è tenuto a riassumere servizio alla datafissata dal medico di controllo; se non riassume servizio, l’amministrazione è obbligata a diffidarlo,avvertendolo che la mancata ottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall’impiego. 15.7 Assenza ingiustificata. In caso di impossibilità ad eseguire la visita domiciliare per assenza dellavoratore all’indirizzo indicato o perché pur trovandosi a casa, lo stesso non risponde e non apre la porta, ilmedico incaricato dell’accertamento lascia apposito avviso ad un familiare convivente non minore di 14 anni,ad un vicino di casa, depositandolo nella cassetta delle lettere ovvero al portiere dello stabile, con il qualeinvita il lavoratore a presentarsi il giorno dopo presso il presidio ASL per la visita ambulatoriale. 15.8 Mancata reperibilità al domicilio. La giurisprudenza si è occupata di una serie di circostanze incui la visita non può essere regolarmente effettuata e di cui si da conto, a puro titolo indicativo, consideratoche sono cause che possono comunemente verificarsi nella quotidianità.Non giustifica l’assenza:

l’ipocausia del malato il mancato funzionamento del citofono (spetta al lavoratore adottare accorgimenti pratici che

rendano possibile la visita) la mancanza del nome sul citofono addurre uno stato di sonno provocato da farmaci il non avere udito il campanello per essersi trovato sotto la doccia

15.9 Assenze giustificate. Fermo restando l’obbligo di presenza al domicilio indicato durante le fasce direperibilità, il lavoratore, per giustificati motivi, può allontanarsi nell’arco temporale dal proprio domicilio acondizione, però, che ne dia preventiva comunicazione al proprio datore di lavoro.Le ragioni possono essere diverse tra cui:

la concomitanza di visite mediche o prestazioni e accertamenti specialistici situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove

per evitare gravi conseguenze per se o per la propria famiglia. Sta poi al datore di lavoro valutare la natura e la valenza dell’impedimento e le conseguenti determinazionicirca l’accoglimento o meno delle giustificazioni. 15.10 Assenza dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante. Se la ragione dell’assenzaalla visita di controllo è legata alla necessità di farsi visitare dal proprio medico curante, il lavoratore devedimostrare che l’orario di apertura coincide con le fasce orarie; in ogni caso è utile darne preventivainformazione al datore di lavoro.15.11 Conseguenze dell’assenza ingiustificata. L’assenza ingiustificata alla visita di controllo può darluogo all’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore che può portare alle seguenticonseguenze:

Assenza alla prima visita di controllo: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per iprimi 10 giorni di malattia

Assenza alla seconda visita di controllo: l’ulteriore assenza determina, oltre alla precedentesanzione, la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo

Assenza alla terza visita di controllo: perdita totale del trattamento economico

Oltre a questi provvedimenti i CCNL prevedono l’irrorazione delle sanzioni disciplinari nelcaso di assenza, durante le fasce orarie di reperibilità, alla visita di controllo.

15.12 Divieto di licenziamento. Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore in malattia, nei limiti diconservazione del periodo di comporto stabilito dai CCNL, fatto salvo il licenziamento per giusta causa o pergiustificato motivo. 15.13 Svolgimento di attività lavorativa durante la malattia. Premesso che a differenza che daisettori privati, nel rapporto di lavoro pubblico sorge il dovere dell’esclusività del rapporto di lavoro, in casodi svolgimento di attività lavorativa durante la malattia, sorge una doppia responsabilità.Quella di aver svolto attività che, in quanto incompatibile con la stato di malattia sofferto, può averpregiudicato il recupero della piena idoneità fisica e, conseguentemente, ritardato il rientro al lavoro.Quella di aver violato, per i lavoratori pubblici, il dovere dell’esclusività e il divieto di cumuli d’impiego

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La giurisprudenza ha costantemente affermato che lo svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattiadi per sé non costituisce causa immediata di licenziamento, dovendosi prima accertare se l’attività espletataabbia caratteristiche tali da far ritenere inesistente lo stato di malattia o che, in relazione alla patologiasofferta, la stessa, per le modalità di espletamento, possa aver pregiudicato o ritardato la guarigione.Tale assunto, valevole in assoluto per i lavoratori privati, non può essere, in maniera automatica, ritenutovalevole per i lavoratori pubblici stante il ricordato dovere di esclusività del rapporto di lavoro.15.14 Malattia e congedo parentale. La malattia insorta durante la fruizione del congedo parentale,purché debitamente documentata, sospende, ad ogni effetto, anche economico, il decorso del congedo. Terminata la malattia il lavoratore, se ne ha necessità, può riprendere la fruizione del congedo parentale,dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.15.15 Malattia e congedo di maternità o di paternità. La malattia insorta durante la fruizione delcongedo di maternità o di paternità è ininfluente ai fini del congedo in interesse dal momento che, trattandosidi astensione obbligatoria.15.16 Malattia ed aspettative non retribuite. I contratti di lavoro, sia pubblici che privati, prevedono deiperiodi di aspettativa non retribuita come, ad esempio, per esigenze personali o di famiglia, regolamentate,dai singoli CCNL, in maniera difforme. Altro tipo di aspettativa, in questo caso derivante dalla Legge, è il congedo per gravi e documentati motivifamiliari, previsto dalla legge 53/2000 (Art. 4, comma 2).I contratti di lavoro nulla dispongono in caso di intervenuta malattia nel corso di queste o altre aspettativesenza assegni. 15.17 Lavoratori Pubblici. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, l’ARAN sostiene che la malattiainsorta durante uno di questi periodi non interrompe il periodo di aspettativa, anche nel caso di ricoveroospedaliero. Si tratta di un parere, non di una direttiva e, pertanto, come tale assolutamente non vincolante. Infatti, il parere dell’ARAN appare non del tutto condivisibile atteso che la malattia è un evento che,comportando un’alterazione patologica dello stato di salute, richiede ai fini del ristabilimento delle normalicondizioni di salute, interventi medici, somministrazione di farmaci e terapie specifiche. E infatti, nel caso di congedo parentale all’insorgere della malattia, si ha la sospensione del congedo ingodimento.E’ certamente indubbio, a nostro parere, che tra le cause che possono determinare la sospensionedell’aspettativa o del congedo per gravi e documentati motivi, si collochi la malattia in considerazione anchedel fatto che l’interessato proprio a causa della malattia che lo affligge, non può ottemperare alle finalità allequali l’aspettativa o il congedo erano preordinati. Inoltre, è da ricordarsi che i CCNL consentono al lavoratorein aspettativa, previa comunicazione, di rientrare in servizio prima dello scadere dell’aspettativaoriginariamente concessa. 15.18 Assenze dal lavoro per cure specifiche. Nei casi di assenze per visite mediche, prestazionispecialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuoridell’orario di lavoro, il lavoratore può fruire dei permessi, retribuiti e non retribuiti previsti dai singoli CCNL,anche di carattere aziendale. Inoltre, può usufruire del trattamento di malattia da documentare conl’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione. 15.19 Interruzione del periodo di comporto per ferie. I CCNL sia pubblici che privati al momentonon regolamentano la possibilità di interrompere il periodo di comporto per godere delle ferie, ne vi sononorme di legge in proposito. Vanno tuttavia segnalate alcune sentenze della Corte di Cassazione per le qualiil periodo di comporto può essere interrotto, a richiesta del lavoratore e quindi di godere delle ferie maturate.La richiesta deve essere scritta, indicare il momento dal quale si intende convertire l’assenza per malattia inferie ed essere tempestivamente presentata al datore di lavoro prima che il periodo di comporto siadefinitivamente scaduto. Il datore di lavoro deve tenere in debita considerazione la richiesta ma non ha l’obbligo di accettarla.15.20 Periodo di preavviso. La malattia interrompe il periodo di preavviso previsto dai CCNL, tuttavia lostesso riprende a decorrere dal rientro del lavoratore in servizio o dalla scadenza del periodo di comporto.15.21 Ricovero dei figli. La legge sui congedi parentali stabilisce che la malattia del bambino che dialuogo a ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore.15.22 Il Day Hospital. Sono equiparate a ricovero le giornate in cui si effettua la prestazione in dayhospital. In tale ipotesi, l’incapacità al lavoro è riconosciuta solo al giorno dell’effettuazione della prestazioneriportato nella certificazione medica.Ciò implica che ai fini dell’indennizzabilità di ulteriori giorni successivi al day hospital, il lavoratore dovràprodurre un altro certificato medico di continuazione della malattia.Ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia per i giorni successivi al ricovero o alla prestazione di prontosoccorso, non è sufficiente che il lavoratore abbia necessità di alcuni giorni per conseguire la guarigioneclinica ma il suo stato di salute deve essere tale da compromettere la sua capacità lavorativa.

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Tuttavia, quando su un modulo di pronto soccorso non compare la dicitura “incapacità lavorativa”, lo stessonon dovrà essere respinto direttamente, ma dovrà, comunque, essere sottoposto alla valutazione decentomedico legale.15.23 Dimissioni protette. Per alcuni ricoveri che richiederebbero lunghe degenze è frequente il ricorsoalle cosiddette “dimissioni protette”: in tal caso si prospetta una sospensione della degenza ed un rientro inospedale solo in giornate programmate.I “periodi intermedi” non sono equiparabili a ricovero, ove non sia espressamente certificata dalla strutturaospedaliera ovvero dal medico curante, l’incapacità lavorativa dovuta alla malattia da cui il lavoratore èaffetto. Poiché i periodi intermedi nono sono equiparabili al ricovero, le giornate di assenza certificate, fra un periododi ricovero e l’altro, non subiscono la diminuzione dell’indennità a carico dell’INPS. (Vedi punto 12.4)

15.24 Malattia ed eventi particolari del rapporto di lavoroTipologia Rapporto con la malattia

Ferie La malattia non ne sospende la maturazione

Festività La malattia non prolunga le festività

Preavviso La malattia ne sospende il decorso, che riprende alla fine della malattia

Anzianità di servizio L’assenza è computa nell’anzianitàdi servizio ed è equiparata ad attività lavorativa. Nel caso di assenza dal lavoro senza retribuzione, invece, l’anzianità di servizio non decorre.

Periodo di prova Sospensione del periodo di prova che riprende dopo il rientro in servizio.

Permessi La malattia non prolunga i permessi

Congedo matrimoniale Non viene sospeso in caso di malattia

Assegno nucleo familiare Spetta

16. CERTIFICATI DI MALATTIA: ADEMPIMENTI E PROCEDURE Il certificato di malattia ha la funzione di giustificare l’assenza dal lavoro per garantire al lavoratore il diritto dinon rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata dell’eventi morboso.Il certificato, tramite l’indicazione dell’indirizzo del lavoratore, consente l’effettuazione delle visite di controlloda parte dei sanitari iscritti agli appositi elenchi INPS e ASL.16.1 Chi rilascia il certificato di malattia. Normalmente il certificato di malattia è rilasciato del medicocurante, utilizzando l’apposito formulario, ma può essere rilasciato anche da medici diversi ai quali illavoratore si sia rivolto per motivi d’urgenza, ovvero per esigenze correlate alla specificità patologica sofferta,come pure nel caso di certificati rilasciati all’atto della dimissione dall’ospedale o strutture di pronto soccorso.16.2 Trasmissione telematica. Il medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica. Illavoratore deve richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato inviato e fornirlo al propriodatore di lavoro.Solo nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile inviare il certificato telematicamente, il medico o lastruttura sanitaria rilasciano la certificazione in forma cartacea e il lavoratore è tenuto alla trasmissione dellostesso al proprio datore di lavoro e, se dipendente privato, all’INPS. Il lavoratore può inoltre continuare ad inviare il certificato di malattia in formato cartaceo, quando lo stessoviene rilasciato da medici privati non abilitati all’invio telematico o da strutture di pronto soccorso, nonchéquando l’eventi di malattia comporta il ricovero ospedaliero.

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16.3 Invio a mezzo di fax. La trasmissione del certificato tramite fax è considerata valida ai soli fini delrispetto del termine di invio, fermo restando che per la concessione dell’indennità di malattia occorre che ilcertificato originale pervenga in tempo utile.16.4 Ritardato rilascio o invio del certificato. L’indennità di malattia non spetta per i giorni non copertidalla certificazione. Ne consegue che, in caso di ritardo, sono indennizzabili i primi due giorni e non lo sono quelli successivi. Sela certificazione proviene in ritardo sia al datore di lavoro che all’INPS, i giorni di ritardo sono computatiavendo riguardo alla data di arrivo della certificazione pervenuta all’INPS.E’ facoltà del lavoratore addurre e provare l’esistenza di un giustificato motivo nel ritardato invio delcertificato medico.Se l’invio avviene per posta, fa fede la data di invio della raccomandata. La decorrenza del trattamentoeconomico a carico dell’INPS (dal 4° giorno di malattia) è computata, in via di massima, dalla data di rilasciodella relativa certificazione. Peraltro, l’INPS ammette la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi l’indennità, la sussistenza dello statomorboso per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato.In presenza di successivi certificati, per la continuazione della malattia, intervallati dalla giornata festiva o dalsabato e domenica in caso di settimana corta, si presume che i due periodi costituiscono un unico eventomorboso.16.5 Rilascio del certificato lavoratori UE. I lavoratori comunitari, cittadini degli altri Stati membri,sono considerati lavoratori nazionali. Tuttavia essi non hanno l’obbligo di far pervenire la certificazione in lingua italiana, ma possono presentarlain lingua originaria.16.6 Rilascio del certificato di malattia in Paesi UE o convenzionati. Se la malattia si verifica inun Paese appartenente alla Unione Europea o che abbia stipulato apposita convenzione, deve presentareall’Istituzione estera, entro 3 giorni dall’inizio della malattia, idonea certificazione di malattia e deve esseremunito della tessera Europea di assicurazione malattia. L’istituzione estera provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esitidi controlli eventualmente effettuati. Il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è in tutto equiparato a quello nazionalee deve essere inviato senza necessità di traduzione o legalizzazioni, a condizione che tale obbligo siaespressamente escluso dalla convezione o accordo bilaterale. I paesi in questione sono: Islanda, Norvegia, Linchetenstein, Svizzera, Turchia, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e isole del canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di SanMarino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay, Venezuela16.7 Rilascio del certificato di malattia in Paesi Extra UE. Se la malattia insorge durante iltemporaneo soggiorno all’estero in un Paese non appartenente all’Unione Europea o che non abbia stipulatoalcuna convezione o accordo specifico in materia, la corresponsione dell’indennità di malattia avviene solodopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della sede diplomatica oconsolare italiana. I lavoratori interessati devono trasmettere la certificazione alla rappresentanza diplomatica o consolare e aldatore di lavoro entro 5 giorni.16.8 La comunicazione al datore di lavoro. Tutti i contratti prevedono a carico del lavoratore l’obbligodi giustificare lo stato di malattia attraverso la tempestiva presentazione di un certificato medico, precedutoda una comunicazione dell’evento, la quale potrà avvenire anche in modo informale (ad esempiotelefonicamente), ma l’invio del certificato deve avvenire tempestivamente secondo i termini fissati daicontratti nazionali di lavoro. L’obbligo non riguarda solo la comunicazione dell’inizio della malattia, ma anche la sua eventualecontinuazione, anche se il CCNL di riferimento non dovesse prevedere tale obbligo.16.9 L’indirizzo e i controlli. L’indicazione dell’indirizzo presso cui è possibile effettuare le visite dicontrollo è un obbligo che ricade sul lavoratore malato, il quale deve controllare la correttezza di quantoindicato dal medico, e, in mancanza, provvedervi direttamente. Questo può riguardare la residenza abituale o un luogo diverso (ad esempio la casa di un parente) purchéespressamente specificato. Lo Statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro di disporre “accertamenti sull’infermità per malattia o perinfortunio del lavoratore dipendente”. Gli accertamenti sanitari possono essere effettuati solo sita della malattia, ma non di formulare una prognosisulla durata. Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico, cheavrà cura di annotarlo sul reperto.

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Nel caso che il lavoratore non sia trovato a casa durante il controllo nelle fasce di reperibilità, il medico dicontrollo può consegnare l’invito a presentarsi alla visita di controllo ad un familiare convivente non minore di14 anni ovvero al portiere dello stabile. Una stessa malattia può essere controllata più volte. Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione dellavisita di controllo già a partire dal primo giorno di assenza dal lavoro. 16.10 Specificità per i dipendente pubblico. Il Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 3/11fornisce chiarimenti circa il regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, dopo l'entrata in vigoredella legge di stabilità n.111/2011. In particolare si chiarisce che la giornata non lavorativa è individuabile, non solo in quelle festive o cadenti didomenica ma anche in quelle di riposo dopo un turno di lavoro, dopo un permesso o una giornata di ferie. Intutti questi casi l'amministrazione ha l'obbligo di inviare la visita fiscale fin dal primo giorno. Sull'esclusione dall'obbligo di reperibilità quando l’assenza per malattia è dovuta all’espletamento di visite,terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si intende giustificata a seguito della presentazione diapposito certificato (rilasciato da un medico del SSN o anche da un medico privato) attestante l’effettuazionedella prestazione e, precisa il Ministero, non è necessario che queste visite siano strettamente connesse aduna patologia in atto.16.11 Assenza ingiustificata. In caso di impossibilità ad eseguire la visita domiciliare per assenza dellavoratore all’indirizzo indicato o perché pur trovandosi a casa, lo stesso non risponde e non apre la porta, ilmedico incaricato dell’accertamento lascia apposito avviso ad un familiare convivente non minore di 14 anni,ad un vicino di casa, depositandolo nella cassetta delle lettere ovvero al portiere dello stabile, con il qualeinvita il lavoratore a presentarsi il giorno dopo presso il presidio ASL per la visita ambulatoriale. Mancatareperibilità al domicilio.La giurisprudenza si è occupata di una serie di circostanze in cui la visita non può essere regolarmenteeffettuata e di cui si da conto, a puro titolo indicativo, considerato che sono cause che possonocomunemente verificarsi nella quotidianità.16.12 Non giustifica l’assenza:

l’ipocausia del malato il mancato funzionamento del citofono (spetta al lavoratore adottare accorgimenti pratici che rendano

possibile la visita) la mancanza del nome sul citofono addurre uno stato di sonno provocato da farmaci il non avere udito il campanello per essersi trovato sotto la doccia

16.13 Assenze giustificate. Fermo restando l’obbligo di presenza al domicilio indicato durante le fasce direperibilità, il lavoratore, per giustificati motivi, può allontanarsi nell’arco temporale dal proprio domicilio acondizione, però, che ne dia preventiva comunicazione al proprio datore di lavoro.Le ragioni possono essere diverse tra cui:

la concomitanza di visite mediche o prestazioni e accertamenti specialistici situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove per

evitare gravi conseguenze per se o per la propria famiglia. Sta poi al datore di lavoro valutare la natura e la valenza dell’impedimento e le conseguenti determinazionicirca l’accoglimento o meno delle giustificazioni. 16.14 Assenza dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante. Se la ragione dell’assenzaalla visita di controllo è legata alla necessità di farsi visitare dal proprio medico curante, il lavoratore devedimostrare che l’orario di apertura coincide con le fasce orarie; in ogni caso è utile darne preventivainformazione al datore di lavoro.16.15 Conseguenze dell’assenza ingiustificata. L’assenza ingiustificata alla visita di controllo può darluogo all’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore che può portare alle seguenticonseguenze:

1. Assenza alla prima visita di controllo: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10giorni di malattia

2. Assenza alla seconda visita di controllo: l’ulteriore assenza determina, oltre alla precedentesanzione, la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo

3. Assenza alla terza visita di controllo: perdita totale del trattamento economicoOltre a questi provvedimenti i CCNL prevedono l’irrorazione delle sanzioni disciplinari nel caso di assenza,durante le fasce orarie di reperibilità, alla visita di controllo.16.16 Il rilascio di certificati medici dai medici di famiglia. Il medico di base rilascia gratuitamentetutti i certificati che sono necessari per legge, ovvero:

il certificato di malattia per i lavoratori dipendenti;

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il certificato di riammissione alla scuola dell’obbligo, alla scuola materna, all’asilo nido e alle scuolesecondarie superiori;

il certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportive scolastiche, cioè non agonistiche.Sono invece a pagamento i certificati che sono richiesti a scopo di prevenzione o per altri fini, ma che nonsono obbligatori per legge. Tra questi:

il certificato di buona salute; i certificati per le assicurazioni; i certificati di guarigione degli addetti alle industrie alimentari; le richieste di invalidità; i certificati per attività ricreative, ginniche o ludico-sportive non scolastiche; i certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive agonistiche.

17. MALATTIA INSORTA ALL'ESTEROL'insorgenza della malattia all'estero può riguardare diverse situazioni soggettive del lavoratore che possonoessere così sintetizzate:

1. malattie durante un temporaneo soggiorno all'estero insorte nei confronti di lavoratori occupati inItalia;

2. malattie insorte nei confronti di lavoratori occupati in paesi appartenenti all'Unione Europea o inPaesi convenzionati con l'Italia;

3. malattie insorte nei confronti di lavoratori occupati all'estero in Paesi non convenzionati con l'ItaliaAnalizziamo quali sono le modalità di certificazione della malattia nei tre casi citati.All'interno di questa casistica occorre fare attenzione al significato da attribuire all'espressione "soggiornoall'estero".Infatti la malattia potrebbe manifestarsi, derivandone una diversa modalità di certificazione, sia in un PaeseUE o extracomunitario convenzionato oppure in un Paese extracomunitario non convenzionato.Nel primo caso il lavoratore deve provvedere a inviare al proprio datore di lavoro e all'INPS, nel termineordinario di 2 giorni, la certificazione medica rilasciata all'estero. In questo caso non è necessaria alcunatraduzione del certificato rilasciato in lingua italiana,ma sarà la sede INPS competente a provvedere aquesta operazione.Nel secondo caso, la certificazione necessita, ai fini del riconoscimento dell'indennità, di essere legalizzata acura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.Per legalizzazione si tratta dell'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido aifini certificativi secondo le disposizioni di ciascun Paese ovvero che lo stesso viene comunemente usato atale scopo, ovvero ancora che, non esistendo nel Paese una prassi certificativa, il documento stesso provaindirettamente quanto richiesto.Conseguentemente, la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero dellaconformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuireall'atto valore giuridico in Italia.Quanto alla "verifica" della certificazione a opera del medico di fiducia dell'ambasciata o del consolato, essasi sostanzia in un esame di merito del certificato, inteso ad appurare circostanze della malattia. La verifica deve accertare:

la congruità della prognosi (riferita all'incapacità lavorativa) rispetto alla diagnosi evidenziata; la connotazione "comune" della malattia denunciata, in contrapposizione con l'eventuale natura

professionale della stessa, ovvero con l'infortunio sul lavoro, entrambi di competenza dell'INAIL; l'eventuale origine traumatica dell'evento morboso, relativamente alla quale sia ipotizzabile una

responsabilità di terzi e, correlativamente, un diritto di surrogazione dell'Istituto nei confronti delcreditore infortunato.

La necessità della "legalizzazione" viene meno qualora l'Ambasciata o il Consolato incarichino un medico dipropria fiducia di esaminare i certificati medici prodotti. Detti medici accertano la veridicità del certificato (e possono anche sottoporre a visita l'interessato) e, in casidi riscontro positivo, consegnano ai lavoratori la certificazione "originale" convalidata oppure redigono unanuova certificazione in lingua italiana (in sostituzione del primo certificato prodotto). In entrambi i casi, la legalizzazione è perfezionata ferma, restando la necessità dell'attestazione da partedell'Ambasciata o del Consolato interessati della veste di proprio medico fiduciario conferita al sanitario cheha svolto l'accertamento della veridicità nonché dell'autenticità della sua firma. Sono altresì esenti dalla legalizzazione, a condizione che rechino l'apostille, gli atti e i documenti rilasciatidagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja.Ciò posto, il lavoratore provvede comunque entro il termine ordinario di 2 giorni dal rilascio a inviare unacopia della certificazione al datore di lavoro e all'INPS e successivamente farà pervenire l'originale"legalizzato" della documentazione.

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All'assicurato che si rechi all'estero, durante la malattia, in località diversa da quella abituale, va riconosciutoil diritto alla relativa indennità, sempreché comunichi all'Istituto e al datore di lavoro, utilizzando la medesimacertificazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo temporaneo indirizzo, consentendo, così, tutti icontrolli sanitari ritenuti necessari. La possibilità di controllo sanitario costituisce il presupposto della trasferibilità del domicilio dell'assicuratodurante la malattia.17.1 Lavoratori occupati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi convenzionaticon l'ItaliaI lavoratori comunitari, cittadini degli altri Stati membri dell'Ue (Italia, Germania, Francia, Lussemburgo,Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia,Polonia, Slovacchia,Repubblica Ceca, Slovenia,Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro,Romania e Bulgaria), sono considerati lavoratori nazionali.L'assicurato, nel caso in esame, deve presentare all'Istituzione estera, entro 3 giorni dall'inizio dell'inabilità,idonea certificazione di malattia e deve essere munito della Tessera europea assicurazione malattia (che hasostituito il formulario E111). Sarà poi l'istituzione estera che provvederà a trasmettere all'INPS la documentazione medica acquisita,compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati. L'onere della traduzione del certificato grava sullasede INPS che riceve la certificazione medica in lingua originaria.Ferma restando la suddetta procedura di invio, qualora il lavoratore sia occupato in Paesi convenzionati oche hanno stipulato un accordo bilaterale con l'Italia, il certificato rilasciato dal medico o dalla strutturasanitaria straniera è in tutto e per tutto equiparato a quello nazionale e deve essere inviato senza necessitàdi traduzioni o legalizzazioni particolari, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dallaconvenzione o accordo bilaterale.I Paesi in questione sono:- quelli extra UE con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l'applicazione della disciplinacomunitaria (Islanda, Norvegia e Liechtenstein (in base all'Accordo See), Svizzera (in base all'Accordo sullalibera circolazione tra CH e UE) e Turchia (in applicazione alla ConvenzioneEuropea di sicurezza sociale);- extra Ue con i quali sono state stipulate Convenzioni estese all'assicurazione per malattia (Argentina,Bosnia Erzegovina, Brasile, Croazia,Jersey e Isole del Canale,Macedonia, Principato di Monaco,Repubblicadi San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia,Uruguay e Venezuela).Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l'"apostille", gli atti e i documenti degli Stati aderentialla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.17. 2Lavoratori occupati all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia. Il lavoratore occupatoin Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, che si ammala durante losvolgimento di lavoro all'estero, deve trasmettere il certificato, entro 5 giorni dal rilascio, al proprio datore dilavoro; il certificato di diagnosi deve essere inviato alla rappresentanza diplomatica o consolare presente nelterritorio estero, la quale provvede ad apporre un timbro al suo arrivo e ad inviare a favore dell'INPS in Italiadopo aver provveduto alla sua traduzione in lingua italiana e alla sua "legalizzazione".

18. MALATTIA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E A PROGETTO18.1 Chi ha diritto all’indennità di malattia. I lavoratori aventi diritto sono:

i collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi e i soggetti titolari di rapporti con lostesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni, nel corso dell’anno solare, o didurata inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro:

Tutti i lavoratori per i quali l’onere contributivo risulta a carico di un committente o associante inpartecipazione (parasubordinati) e per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione in via esclusiva allaGestione separata con aliquota contributiva piena

18.2 Certificazione di malattia. Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario che sia statotrasmesso all’Inps un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro, secondo lenorme relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. Diversamente, in caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente eventomorboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi3 giorni.Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessaall’Istituto idonea certificazione di malattia. 18.3 Requisiti contributivi e reddituali. Presupposto per il diritto alla prestazione dell’indennità dimalattia è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso el’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

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La circolare n. 77 del 2013 indica le ulteriori condizioni, valide per tutte le categorie di lavoratori iscritti allaGestione separata. E’ indispensabile, pertanto, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, cherisultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesiprecedenti l’evento di malattia.Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota del27,72% sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990) pari per l’anno 2013 a euro15.357,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 354,75. Per quanto concerne il requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributonella Gestione separata, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, non siasuperiore al 70% del massimale contributivoCon riferimento ai suddetti requisiti, richiesti come già specificato per tutte le tipologie di lavoratori iscritti allaGestione separata, occorre distinguere tra le citate due macrocategorie:

lavoratori a progetto o parasubordinati (con committente o associante), per i quali l’onerecontributivo risulta a carico del committente con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota acarico (nella misura di due terzi per il committente e un terzo per il collaboratore). In caso diassociazione in partecipazione l’onere, in carico all’associante, è ripartito nella misura del 55% perl’associante e 45% per l’associato. Il committente e l’associante sono tenuti ai sensi della normativavigente a versare i contributi spettanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello dicorresponsione del compenso mediante modello F24 (telematico per i possessori di partita IVA).

Lavoratori libero professionisti, per i quali l’onere contributivo è interamente a carico dei soggettiinteressati che versano, con modello telematico F24, i contributi dovuti relativi sia al saldo dell’attivitàlavorativa dell’anno precedente sia agli acconti dell’anno in corso, alle scadenze previste dalladichiarazione dei redditi

18.4 Visite di controllo. Anche per gli iscritti alla Gestione separata, l’Inps può legittimamente effettuareaccertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di poter verificare la sussistenza dell’incapacitàtemporanea al lavoro. Pertanto, per consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, tali lavoratori sono tenuti a rendersidisponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente 10.00-12.00 e 17.00-19.00 e a porre lamassima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini dellareperibilità durante la prognosi.18.5 Durata e misura dell’indennità di malattia nella Gestione Separata. L'art. 1, comma 788,della legge n. 296 del 2006 dispone che “l’evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa citata,per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro ecomunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare”.Per la durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo periodoconsiderato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia. Pertanto, il numero digiorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela ècomunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni.L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, purché non sia stata irrogata una sanzione (ad esempio aseguito di eventuale assenza a visita medica di controllo domiciliare), comprese le festività, fino alraggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.Pertanto, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con il numero delle giornate lavorate, econseguentemente con quello delle giornate indennizzabili, si fa riferimento alla dichiarazione presentata invia telematica dal lavoratore all’Inps.18.6 Misura dell’indennità giornaliera di malattia. Con riferimento alla misura della prestazione,l’indennità viene calcolata, come previsto dalla circolare n. 76 del 2007, sulla base delle mensilità dicontribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento. Pertanto, per le malattie iniziate nell’anno 2013l’indennità giornaliera sarà pari a:

euro 10,85, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità dicontribuzione;

euro 16,28, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità dicontribuzione;

euro 21,71, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità dicontribuzione.

18.7 La domanda per l’indennità: il modello di dichiarazione. Il lavoratore che intende richiedere ilriconoscimento della prestazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi utilialla corresponsione della relativa indennità.

19. MALATTIA PROFESSIONALE

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19.1 Definizione. Si definiscono malattie professionali quelle causate (o concausate) dal lavoro svolto perl’azione di agenti fisici, chimici o biologici. È ormai consolidato anche il riconoscimento dei “rischi ambientali” nel senso che l’indennizzo per malattiaprofessionale deve essere riconosciuto anche quando la malattia risulti contratta da rischi ambientali. Infattila Corte Costituzionale ha stabilito che sono indennizzabile sia le malattie professionali tabellate che nontabellate. Per cui si hanno due possibilità:

“malattia professionale tabellata: se la malattia e la lavorazione sono previste in tabella, scatta lapresunzione legale di origine professionale;

malattia professionale non tabellata: se la malattia non è presente in tabella, la professionalità puòessere riconosciuta, ma l’onere della prova è a carico del lavoratore” (deve dimostrare l’origineprofessionale della sua patologia fornendo le prove dell’ esistenza della stessa, della causa dilavoro, del rapporto eziologico).

19.2 La denuncia. Il lavoratore deve denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dalla datadella sua manifestazione, mentre il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL. La malattia entro i 5 giorni successivi a quello nel quale è stato informato dal lavoratore.19.3 La procedura di aggravamento della malattia. All’atto dell’erogazione della prestazione l’INAILstabilisce l’entità della malattia che, tuttavia, con il passare del tempo può aggravarsi (oppure in partediventare meno grave).Per questo motivo il lavoratore può inviare all’INAIL una domanda di aggravamento, detta anche domanda direvisione, richiedendo una nuova visita di verifica. Anche l’INAIL può, dal canto suo, effettuare la stessarichiesta. La prima domanda può essere effettuata:

dopo 6 mesi dal momento in cui è terminato il periodo di inabilità temporanea assoluta dopo 1 anno dal momento in cui si è manifestata la malattia (se il lavoratore non si è mai assentato

dal lavoro)19.4 Privacy. Il datore di lavoro non può esaminare i documenti sanitari relativi al riconoscimento di unamalattia professionale di un proprio dipendente.19.5 Le prestazioni che l’INAIL eroga sono:

cure ambulatoriali indennità giornaliera per l’inabilità temporanea, ovvero, un indennizzo in capitale o in rendita in base

al grado e al tipo di menomazione, del danno biologico e per le sue conseguenze patrimoniali rendita ai superstiti assegno di incollocabilità speciale assegno continuativo mensile cure idrofangotermali e soggiorni climatici fornitura di protesi, ortesi e presidi assegno per assistenza personale continuativa rendita di passaggio (in caso di silicosi o asbestosi)

Le prestazioni economiche sono corrisposte anche se il datore di lavoro non è in regola con gli obblighicontributivi, ad eccezione del caso dei lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti) e sono erogate tramitepagamento da parte dell’INPS.19.6 Tabella INAIL danno Biologico 2015:La Tabella INAIL danno biologico per infortunio e malattia professionale, si basa su quanto stabilito dall’art.13del Dlds. 38/2000, che prevede una erogazione sotto forma di capitale per le menomazioni di gradocompreso tra il 6% e il 16% e una erogazione sotto forma di rendita per le menomazioni superiori al 16%,inoltre, la tabella dei coefficienti è utilizzata da INAIL per calcolare e per determinare il maggior valore dellarendita quando, oltre al danno biologico, occorre indennizzare anche il danno patrimoniale.Nello specifico, una volta stabilita la percentuale di danno biologico INAIL in base alla Tabella Menomazioni,l’INAIL indennizza l’assicurato:

danno biologico INAIL tra 1% e il 5%: nessun indennizzo danno biologico INAIL tra il 6% e il 15%: indennizzo in capitale in base alla “tabella indennizzo danno

biologico in capitale danno biologico INAIL tra il 16% e il 100%: indennizzo in rendita, in base alla “tabella indennizzo

danno biologico in rendita”, più un’ ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenzepatrimoniali (riduzione o abolizione della capacità lavorativa) commisurata al grado dellamenomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti”.

In caso di aggravamento, la revisione dell’invalidità può essere fatta entro 15 anni dalla domanda diriconoscimento della malattia professionale da parte del lavoratore.

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Importante: Fanno eccezione i tumori, la silicosi, l’asbestosi, le malattie infettive e parassitarie. In ogni caso,la visita di revisione può essere disposta anche dall’INAIL.

20. DANNO BIOLOGICOIl danno biologico appartiene alla categoria dei danni contro la persona e serve a calcolare, ai fini delrisarcimento, tutti i danni che non possono essere inclusi nella tutela del danno patrimoniale, in quanto dicarattere non strettamente economico. Come si potrebbe infatti agire, ad esempio, per il risarcimento per un individuo che subisce un'invaliditàpermanente a seguito di un sinistro ma che non lavora? Il suo reddito non è pregiudicato, in quanto inesistente, ma la sua vita è irrimediabilmente danneggiata.Nonostante questo, usando come parametro soltanto il danno patrimoniale, questa persona non potrebbeottenere nessun indennizzo.Per situazioni di questo genere, la giurisprudenza ha elaborato la categoria del danno biologico. La Corte di Cassazione ha sancito che la natura umana non può essere considerata solo in quantoproduttrice di ricchezza e di reddito, ma come somma di funzioni fisiche, sociali, culturali ed anche estetiche.20.1 Cosa si intende. Con danno biologico, quindi, si intende qualunque lesione dell'integrità dellapersona, in tutti i sensi appena indicati, e che può essere danneggiata sia con lesioni fisiche che con lesionipsichiche. Tra i sintomi che sono stati indicati come prova dell'esistenza di un danno biologico, ci sono lemodifiche all'aspetto esteriore, la diminuzione delle capacità psicofisiche, sociali, e, più genericamente,lavorative, la perdita di future opportunità di lavoro, il fare più fatica nello svolgere il proprio lavoro. 20.2 Liquidazione del danno. Per quanto riguarda la liquidazione di questo tipo di danno esistonoancora dei problemi, pur essendo il danno biologico ormai riconosciuto da tutti i giuristi e gli esperti. I dueunici casi in cui ci siano delle tabelle create appositamente per valutarlo sono i sinistri stradali e gli incidentisul lavoro. Un altro caso frequente di danno biologico riconosciuto dai tribunali riguarda le conseguenze perl'individuo dei casi di malasanità, negligenze o errori del personale medico.Il danno biologico può essere di lieve entità o di non lieve entità. Esso prende in considerazione anche lecosiddette lesioni micropermanenti, ossia tutte quelle invalidità permanenti che non superino i 9 puntipercentuali nelle apposite tabelle dell'invalidità permanente. Per la liquidazione del danno biologico si considerano anche le problematiche legate allo stress relativo allostesso danno biologico, che può essere valutato da un medico legale e quindi può influire sull'entità finaledel risarcimento.Una sottocategoria del danno biologico è il cosiddetto danno tanatologico, ossia il danno causato da mortealtrui. Esso può essere risarcito come danno biologico alle persone legate in via ereditaria alla personamorta, purchè la morte causante il danno sia dovuta a un fatto o a una condotta illeciti.

Per maggiori informazioni e per la presentazione di queste domande, rivolgiti alla sede delPatronato INCA della CGIL presso la Camera del lavoro.

21. MALATTIE ONCOLOGICHE21.1 Esenzione dal pagamento del ticket per patologia. Le persone con malattia oncologica hannodiritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura deltumore e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione da ulteriori aggravamenti. 21.2 Cosa fare per ottenerla. Il medico specialista deve compilare il modulo per la richiesta di esenzionedal ticket. Lei dovrà presentare questo modulo compilato dal medico al distretto sanitario della Azienda UnitàSanitaria Locale insieme a:

tessera sanitaria; codice fiscale.

21.3 Riconoscimento dell'invalidità civile e dello stato di handicap (Legge 104/1992). Ilriconoscimento dell'invalidità civile e dello “stato di handicap” (Legge 104/1992) sono il presuppostoindispensabile per poter accedere ai benefici economici, assistenziali e previdenziali riservati ai malationcologici.A chi spetta. Spetta a tutti i cittadini con malattia oncologica, italiani e stranieri, che siano regolarmenteresidenti in Italia.La domanda. È possibile presentare la domanda anche subito dopo la diagnosi, ma è consigliabileattendere la definizione del programma di cura. In questa fase, infatti, si può quantificare meglio l’impattodella malattia sulla vita di tutti i giorni e stabilire più correttamente l’entità di eventuali misure assistenziali.Entro 30 giorni dall'invio per via telematica della certificazione medica all'INPS, si potrà presentare ladomanda di invalidità vera e propria.La domanda di invalidità può essere presentata sempre e solo per via telematica: attraverso il PatronatoINCA CGIL.

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21.4 Assegno di invalidità. L’assegno di invalidità è un sostegno economico la cui entità varia ogni annoper effetto della legge finanziaria ed è corrisposto per 13 mensilità all’anno. L’assegno di invalidità spetta inmisura intera solo se la persona che ne fa richiesta non supera determinati limiti di reddito personali.Spetta a tutti i:

cittadini italiani residenti in Italia, i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, i cittadini stranieri extra-comunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato

che: hanno tra i 18 e i 65 anni di età hanno un grado percentuale di invalidità civile compreso tra il 74% e il 99%: non svolgono attività lavorativa, salvo casi particolari.

21.5 Pensione di inabilità. E’ un sostegno economico la cui entità varia ogni anno per effetto della leggefinanziaria ed è corrisposta per 13 mensilità all’anno. La pensione di inabilità spetta in misura intera sel'invalido non supera determinati limiti di reddito personali. La pensione di inabilità spetta in misura interaanche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamentoSpetta a tutti i:

cittadini italiani residenti in Italia, i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, i cittadini stranieri extra-comunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato

che: hanno tra i 18 e i 65 anni di età hanno un grado percentuale di invalidità civile permanente pari al 100%

21.6 Diritti nel Lavoro. Per il malato oncologico, alcuni benefici in ambito lavorativo si possono ottenerein seguito all’accertamento di una certa percentuale di invalidità civile, altri in seguito all’accertamento dellostato di handicap grave (Legge 104/1992) e altri ancora all’accertamento della disabilità (Legge 68/1999).Per questo motivo, e per non doversi presentare a più visite medico legali, è consigliabile presentareall’INPS un'unica domanda per richiedere:

il riconoscimento dello stato di invalidità civile il riconoscimento dello stato di handicap grave l’accertamento della disabilità.

Scelta della sede di lavoro e trasferimento. Il riconoscimento dello stato di handicap grave per il malatocomporta il diritto per il malato stesso e per la persona che lo assiste a:

non essere trasferiti in altra sede di lavoro senza il loro consenso scegliere, quando possibile, una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio

A chi spetta. Ai malati oncologici in stato di handicap grave. Ai malati oncologici in stato di handicap grave e con invalidità civile superiore al 67% assunti presso

enti pubblici in seguito a concorso o ad altro titolo.Spettano, inoltre, i seguenti diritti:

scelta prioritaria tra le sedi disponibili precedenza per la scelta della sede di trasferimento, nel caso ne abbiano fatto domanda.

Permessi lavorativi retribuiti. La malattia oncologica e il riconoscimento dello stato di handicap gravedanno il diritto a permessi lavorativi retribuiti per curarsi.Spettano al malato oncologico lavoratore in stato di handicap grave oppure al familiare che lo assiste,secondo queste modalità

per il lavoratore: a scelta 2 ore al giorno o 3 giorni al mese. per il familiare: 3 giorni al mese, a condizione che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo

pieno.Sia per il lavoratore, sia per il familiare, el caso di lavoro part-time, i permessi sono ridotti in proporzioneall’orario di lavoro.I permessi non utilizzati nel mese non possono essere usati nei mesi successivi.Congedi lavorativi. Presentando richiesta al datore di lavoro, il malato oncologico o, in alcuni casi, ilfamiliare che lo assiste possono avere diritto ad usufruire di diversi tipi di congedo:1. congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure;2. congedo straordinario biennale retribuito;3. congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari.Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure. Si tratta di un congedo che consente di assentarsilegittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportino frequenti assenze dal lavoro per

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sottoporsi a cicli di cure. È un periodo di congedo retribuito per cure mediche della durata massima di 30giorni per anno da fruire anche in maniera frazionata.Questi giorni di congedo si aggiungono al periodo di comporto (il periodo di malattia durante il quale illavoratore non può essere licenziato).A chi spetta. Al malato oncologico cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al 50% e cheabbia necessità di effettuare delle cure mediche connesse alla propria invalidità. Il lavoratore devedocumentare di essersi sottoposto alle cure.Congedo straordinario biennale retribuito. È un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo ofrazionato, fino a un massimo di 2 anni.A chi spetta.

Al coniuge convivente del malato oncologico portatore di handicap grave Solo a certe condizioni: ad altre persone di diverso grado di parentela col malato oncologico

(genitori, figli conviventi, fratello o sorella).Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari. È un periodo di congedo non retribuito delladurata massima di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari. Il periodo può essere frazionato ocontinuativo. In tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e nonpuò lavorare. Spetta al lavoratore dipendente, sia pubblico che privato.Assenze per terapie salvavita. Sono giorni di assenza dal lavoro garantiti a chi si deve curare con terapieconsiderate “salvavita”, come la chemioterapia o la radioterapia.I giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza per fare le cure sono interamenteretribuiti e sono esclusi dal conteggio dei giorni di assenza per malattia, normalmente previsti. Questo nonsolo prolunga indirettamente il periodo di comporto (periodo di conservazione del posto per il lavoratoremalato), ma garantisce al lavoratore malato il mantenimento dello stipendio che, dopo un certo periodo diassenza per malattia, sarebbe ridotto o azzerato.Per il diritto si deve fare riferimento ai singoli CCNL (se previsti)Mansioni lavorative compatibili con lo stato di salute. Il lavoratore disabile può chiedere al proprio datoredi lavoro di essere assegnato a mansioni compatibili con il proprio stato di salute.È necessario fare una richiesta al proprio datore di lavoro. Nel caso in cui si accerti che il lavoratore non puòessere assegnato a mansioni idonee al suo stato di salute, il datore di lavoro può risolvere il rapporto diimpiego, in ogni caso si rinvia alle disposizioni previste dai singoli CCNL.Esonero dal lavoro notturno. Il lavoratore che ha a proprio carico una persona disabile in stato dihandicap grave ha diritto all'esonero dal lavoro notturno. È necessario fare una richiesta al proprio datore dilavoro.Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. È il diritto alla riduzionedell'orario di lavoro senza rinunciare all'impiego riservata ai malati oncologici. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale implica una riduzioneproporzionale dello stipendio.Inoltre, il lavoratore mantiene il diritto a ritornare all’orario lavorativo pieno (e al relativo stipendio) almiglioramento delle condizioni di salute.Spetta ai malati oncologici con invalidità civile e stato di handicap grave.Pensionamento anticipato. È la possibilità di anticipare il momento in cui si va in pensione richiedendo, peril calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, il beneficio di 2 mesi di contribuzione “fittizia” (contributifigurativi) per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido e fino al limite massimo di 5 anni dicontribuzione figurativa. Questo diritto matura a partire dal giorno in cui al lavoratore viene riconosciuta un'invalidità superiore al 74%.21.7 Part-time. Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o da altre gravi patologie cronico-degenerative,per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, èriconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.La richiesta del lavoratore non può essere negata anche se possono essere fatte valere contrastantiesigenze aziendali e che le parti si dovranno accordare sul nuovo orario di lavoro e sulla sua collocazionetemporale, che può essere di tipo orizzontale, verticale o misto ma che deve prioritariamente tenere inconsiderazione le specifiche esigenze del lavoratore.Se la malattia colpisce il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice e questi abbianonecessità di assistenza continua, non si ha diritto alla trasformazione da tempo pieno a part-time inautomatico, ma si ha la a priorità nella trasformazione del contratto, da tempo pieno a tempo parziale, incaso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, ifigli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice.

22. CURE TERMALICiascun assistito ha diritto ad usufruire, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di un solo ciclo dicure termali, nell'arco dell'anno, per le patologie che possono trovare beneficio dalle cure medesime.

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Per fruire delle cure termali è sufficiente farsi rilasciare da parte del proprio "medico di famiglia" la proposta-richiesta da redigersi sul ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale. Per medico di "famiglia"deve intendersi il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista, in una dellebranche attinenti alle patologie che possono trovare beneficio dalle cure, che abbia in uso il ricettariostandardizzato.La proposta richiesta deve indicare la diagnosi ed il correlato ciclo di cure da praticare.Nei casi in cui il medico delle Terme rilevi nella prescrizione-proposta una rilevante differenza tra la patologiae le cure prescritte, questi può concordare con il medico referente dell'azienda USL di ubicazione territorialedello stabilimento eventuali rettifiche della prescrizione, senza modificare la diagnosi formulata dal medico dibase o dallo specialista.All'atto dell'accoglimento dell'assistito il direttore sanitario delle Terme, o altro medico incaricato, compila larelativa cartella clinica, previa visita medica volta ad accertare eventuali controindicazioni cliniche alle cure ead individuare qualità, tempi e modalità delle somministrazioni prescritte.22.1 I requisiti

almeno 5 anni di anzianità assicurativa e i requisiti di contribuzione previsti nell'ultimo quinquennioper il diritto alla pensione di invalidità dall'INPS di almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anniprecedenti la domanda.

non aver già goduto o da godere nello stesso anno prestazioni termali a caricodella ASL o di altroEnte;

non aver perfezionato il requisito di età (i limiti di età previsti per le cure termali sono quelli richiestiper la pensione di vecchiaia (65 anni uomini, 60 anni donne) e di contribuzione per il diritto allapensione di vecchiaia previsto dalla normativa vigente nell'anno di effettuazione delle cure. Puòessere concessa la prestazione termale anche a chi, pur avendo superato i suddetti limiti di età nonha maturato i requisiti minimi contributivi per la pensione di vecchiaia

non essere titolare di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata previsto dallevigenti disposizioni per diversi settori di attività prima dell'effettuazione del turno di cure ( non esseretitolare di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità.

22.2 Elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali Malattie reumatiche:

osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari.

Malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche; bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e

dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonarecronico).

Malattie dermatologiche: psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica); eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative); dermatite seborroica ricorrente.

Malattie ginecologiche: sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva; leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.

Malattie O.R.L.: rinopatia vasomotoria; faringolaringiti croniche; sinusiti croniche; stenosi tubariche; otiti catarrali croniche; otiti croniche purulente non colesteatomatose.

Malattie dell'apparato urinario: calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.

Malattie vascolari: postumi di flebopatie di tipo cronico.

Malattie dell'apparato gastroenterico: dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

22.3 Normativa sui ticket. Per quanto riguarda i ticket, esistono tre diverse categorie:

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1) coloro che non usufruiscono dell’esenzione e pagano una quota fissa di 50 euro per tutto il ciclo di curecon un’età compresa tra 6 e 65 anni; 2) coloro che risultano parzialmente esentati dal ticket (pagano una quota fissa di euro 3,10) e sonosostanzialmente: a) cittadini con meno di sei anni o più di 65 che appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito non supera36.151,98 euro; b) coloro che sono titolari di pensione sociale e anche i loro familiari, con un reddito non superiore a8.263,31 che può “arrivare” fino a 11.362,05 con un coniuge e altri 516,46 euro per ogni figlio a carico. Tale situazione è valida anche per i titolari di pensione “al minimo” che hanno più di 60 anni, per idisoccupati, gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie II, III, IV e V. Per quelli invece cheappartengono alla VI, VII, VIII la parziale esenzione del ticket è applicabile limitatamente alle prestazionicorrelate alla patologia invalidante. Inoltre, usufruiscono dell’esenzione parziale anche gli invalidi civili dal 67% al 99%, quelli con assegno diaccompagnamento, gli invalidi del lavoro con validità inferiore a 2/3 ma solo per quelle prestazioni relativealla patologia invalidante (questo presupposto vale anche per tutte le altre categorie), i ciechi, i sordomuti, gliinvalidi di guerra che appartengono alla categoria VI, VII e VIII che non risultano titolari di pensione direttavitalizia, gli invalidi di guerra non titolari di pensione diretta dalla prima alla quinta categoria per tutte lepatologie, mentre per le ultime tre categorie questo presupposto è valido solo per le prestazioni correlate allapatologia invalidante e i portatori di patologie neoplastiche maligne. 3) la categoria dei pazienti totalmente esenti dal ticket (quelli cioè che non pagano nulla, solo per leprestazioni correlate alla patologia invalidante).Appartengono a questo gruppo: gli invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria titolari di pensionediretta (per tutte le patologie), gli invalidi di guerra dalla sesta all’ottava categoria, solo per le prestazionicorrelate alla patologia invalidante, gli invalidi per servizio che appartengono alla I categoria, gli invalidi civilial 100%, gli invalidi con assegno di accompagnamento, i grandi invalidi del lavoro con invalidità superioreall’80% e i ciechi assoluti.22.4 Categorie Protette. Tutti coloro che appartengono alle Categorie Protette (invalidi di guerra, diservizio, ciechi, sordomuti, invalidi civili con una percentuale che supera i due terzi), hanno diritto adusufruire nel corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico, previa dichiarazione, nella parteposteriore della prescrizione e sotto la propria responsabilità, di non aver usufruito nel corso dell’anno di unaltro ciclo di cure specifico a carico del Servizio Sanitario Nazionale oppure di essere in possesso deirequisiti per ottenere il diritto d’accesso ai trattamenti previsti per la categoria.22.5 Le prestazioni INAIL. I lavoratori infortunati possono usufruire di cure idrofangotermali, a caricodell’Ente, previa sottoposizione a verifica da parte del medico dell’INAIL. Le prestazioni garantite sono di natura sanitaria ed economica. Queste ultime consistono nel rimborso dellespese di viaggio di andata e ritorno all’invalido e all’eventuale accompagnatore per l’effettuazione delle cure,soggiorno in albergo convenzionato, anche per l’eventuale accompagnatore, indennità per inabilitàtemporanea assoluta o integrazione della rendita diretta. La prestazione è a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il lavoratore dovrà essere, quindi, tenuto alpagamento del “ticket” nella misura prevista dalla legge. Hanno diritto alla prestazione: lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale durante il periodo diinabilità temporanea assoluta; titolari di rendita per i quali non sia scaduto l’ultimo termine di revisione; malatidi silicosi o di asbestosi senza limiti di tempo. Per ottenere la prestazione bisogna presentare la richiesta alla Sede INAIL di appartenenza. Il medicodell’INAIL stabilisce, per le cure, l'opportunità, la tipologia e la durata tenendo conto dell’elenco tassativo delMinistero della Salute circa le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali. 22.6 Le prestazioni INPS. Hanno diritto alle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscrittiall'INPS che abbiano maturato i requisiti contributivi richiesti. Le prestazioni, che l’Ente ha la facoltà di concedere hanno la finalità di evitare, ritardare o rimuovere unostato di invalidità, e sono limitate alle sole cure per le patologie bronco-asmatiche e reumo-artropatiche.Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a carico dell'INPS.L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge. Le spese per il viaggio diandata e ritorno sono a carico dell'assistito. L’avvio alle cure avviene dopo che l’INPS ha accertato l'esistenza dei requisiti contributivi e sanitari.

LINK UTILIhttp://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7040

http://www.fpcgil.it/abcdiritti_espertorisponde

http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31665

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