TRIBUNALE DI PALERMO Sezione dei giudici per le indagini ......4 ACQUISTO Michele, per avere svolto...
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N. 11213/08 R.G.N.R.
N. 11998/08 R.G. G.I.P.
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA
DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
(artt. 272 e segg., 285 c.p.p. )
Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino
Esaminate le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta parzialmente revocata
con successiva nota del 27.1.2010) ed in data 24 settembre 2010 nei confronti di
1. ACQUISTO Michele fu Nicolò nato a Palermo 18.04.1953
2. BAUCINA Salvatore nato a Palermo il 3.5.1964, in atto detenuto
3. BIONDO Mario di Vincenzo, nato a Palermo 01.05.1966
4. BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle Femmine (PA) 18.11.1946
5. CATALDO Salvatore nato a Carini 02.01.1949
6. CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo 28.05.1969
7. CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno 1974, in atto detenuto
8. CINÀ Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964, in atto detenuto
9. CONIGLIARO Angelo, nato a Carini il 21.10.1935
10. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a Palermo 06.04.1965
11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941, in atto detenuto
12. D’ANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960
13. DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958
14. DI MAGGIO Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973
15. DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto
16. DI MAGGIO Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto
17. ENEA Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973
18. EVOLA Alberto nato a Cinisi 04.01.1962
19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a Palermo 2.5.1977
20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo 23.10.1964
21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo 27.03.1985
22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo 28.11.1970
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23. LO CASCIO Isidoro nato a Palermo il 5.12.1946
24. LO PICCOLO Filippo di Calogero nato a Palermo 10.12.1974
25. LO PICCOLO Salvatore nato a Palermo il 20.7.1942, in atto detenuto
26. LO PICCOLO Sandro nato a Palermo il 16.2.1975, in atto detenuto
27. LO VERDE Giuseppe nato a Palermo il 13.12.1957, in atto detenuto
28. LUCIA Antonino di Salvatore nato ad Altofonte (PA) il 13.9.1952
29. LUCIA Mario di Antonino nato a Palermo il 2.11.1977
30. MACCHIARELLA Tommaso nato a Palermo 22.06.1954, in atto detenuto
31. MESSINA Giuseppe di Salvatore nato a Palermo 24.06.1978
32. MORISCA Gioacchino nato a Palermo 01.09.1944, in atto detenuto
33. NICOLETTI Giuseppe, nato a Palermo il 28.2.1965
34. NIOSI Giovanni di Giuseppe nato a Palermo 24.10.1954, in atto detenuto
35. PALAZZOLO Vito Mario di Giacomo nato a Carini 1.7.1976, in atto detenuto
36. PILLITTERI Calogero di Andrea, nato a Palermo 15.09.1970, in atto detenuto
37. PIPITONE Vincenzo nato a Torretta il 5.2.1956, in atto detenuto
38. PUCCIO Carlo di Salvatore nato a Palermo 24.12.1981
39. PUGLISI Francesco, nato a Torretta il 3.5.1966
40. RANDAZZO Salvatore di Antonino nato a Palermo 30.10.1967
41. SERIO Nunzio nato a Palermo il 5.8.1977, in atto detenuto
42. TROIA Massimo Giuseppe nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.7.1975, in atto
detenuto
43. VITALE Salvatore nato a Cinisi il 24.3.1975
44. ZITO Filippo di Salvatore nato a Palermo 30.12.1969, in atto detenuto
45. BOTTA GIOVANNI nato a Palermo il 19.04.1963
46. BARONE ANDREA nato a Palermo il 23.07.1979, in atto detenuto
47. BARONE DOMENICO nato a Palermo il 19.10.1981
48. DI PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a Palermo il 17.10.1962, in atto detenuto
49. SPINA GUIDO nato a Palermo il 12.07.1965
50. COSENZA VINCENZO, nato a Palermo il 24.06.1971
51. CAVIGLIA DOMENICO nato a Palermo il 13.03.1976, in atto detenuto
52. FERRAZZANO MARIO nato a Palermo il 12.11.1985
53. MANGIONE SALVATORE nato a Palermo il 15.02.1956, in atto detenuto
54. MANGIONE FILIPPO nato a Palermo il 25.06.1982, in atto detenuto
55. MESSERI SERGIO nato a Palermo il 25.07.1966
56. LA MATTINA EDOARDO nato a Palermo il 27.08.1977
57. CUSIMANO NICOLÒ nato a Palermo il 17.01.1980
58. CUSIMANO ANELLO nato a Palermo il 25.4.1976
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59. DARICCA FABIO nato a Palermo il 16.12.1977
60. CIARAMITARO GAETANO nato a Palermo il 04.08.1968
61. DE LUCA ANTONINO nato a Palermo il 12.01.1970
62. TOGNETTI FELISIANO nato a Palermo il 20.08.1971, in atto detenuto
63. MARINO STEFANO nato a Palermo il 18.06.1972, in atto detenuto
sottoposti ad indagine in ordine ai seguenti reati:
BRUNO Pietro, D'ANNA Salvatore
1) per il delitto di direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61
n. 6 c. p.) per avere fatto parte dell‟associazione mafiosa “Cosa Nostra”, promuovendone,
organizzandone e dirigendone le relative illecite attività, e per essersi, insieme, avvalsi della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed
omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l‟incolumità individuale, la libertà
personale,il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque,
il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi
pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle
istituzioni e la pubblica amministrazione, e più in particolare:
BRUNO Pietro, per avere diretto le famiglie mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine; per
avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di
estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi;
D’ANNA Salvatore per avere diretto la famiglia mafiosa di Terrasini; per avere mantenuto
molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con
esponenti di altri mandamenti mafiosi;
Con la recidiva specifica , infraquinquennale, reiterata per BRUNO Pietro (art.99 commi 1 e
2 nr. 1 e 2; commi 3, 4 e 6)
In Palermo, Capaci, Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna per
BRUNO Pietro a decorrere dal 21.12.2000.
ACQUISTO Michele, BIONDO Mario, CATALDO Salvatore, CATANIA Filippo,
CORRAO Giovanni, DI BELLA Giuseppe, DI MAGGIO Giuseppe, LIGA Salvatore (cl.
’64), LO PICCOLO Filippo, LO CASCIO Giuseppe, MESSINA Giuseppe, MORISCA
Gioacchino, PUCCIO Carlo (in concorso con RANDAZZO Salvatore già destinatario di
ordinanza di custodia per questo reato)
2) per il delitto di cui all‟art. 416 bis c.p. per avere, fatto parte dell'associazione mafiosa
denominata "Cosa Nostra", avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la
vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i quali
quelli di cui ai capi precedenti, nonché per acquisire il controllo di attività economiche e
appalti pubblici e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti;
Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione
armata;
Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di attività
economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti;
e in particolare:
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ACQUISTO Michele, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, ponendo in essere una serie di condotte reiterate e sistematiche
che hanno hanno consentito a diversi esponenti di vertice della medesima organizzazione, tra
i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI TRAPANI Diego, COLLESANO
Vincenzo, di esercitare il loro ruolo, in modo tale da contribuire in concreto all‟esistenza ed
al rafforzamento dell‟associazione e quindi alla realizzazione dei reati fine che la stessa si
prefigge.
BIONDO Mario, per avere intrattenuto costanti rapporti epistolari con Salvatore e Sandro LO PICCOLO, esponenti di vertice del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San
Lorenzo, ai quali proponeva investimenti in attività economiche e produttive; per avere
sollecitato iniziative delittuose nei confronti dell‟agenzia di scommesse denominata
“Sportnetbet” di viale Strasburgo nr°384; per avere mantenuto molteplici contatti finalizzati
alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti
mafiosi anche di province diverse da Palermo;
CATALDO Salvatore, per avere partecipato alle attività criminali della famiglia mafiosa di Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di Carini per le questioni legate al
pagamento del c.d. pizzo, per aver messo a disposizione un proprio fondo per seppellire i
cadaveri di Giovanni BONANNO e SPATOLA Bartolomeo, e per aver partecipato alla
commissione di gravi fatti di sangue commessi sul territorio di Carini;
CATANIA Filippo, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, instaurando rapporti di cointeressenza economica
con l'esponente mafioso BONANNO Giovanni, agevolandone gli incontri riservati con gli
altri esponenti mafiosi presso il suo locale di viale Del Fante, per avere prestato assistenza
logistica ed ospitalità agli esponenti mafiosi latitanti LO PICCOLO Sandro, LO PICCOLO
Salvatore, FRANZESE Francesco, PULIZZI Gaspare, per avere mantenuto rapporto
epistolari con il latitante Sandro LO PICCOLO al quale richiedeva di intervenire in relazione
a diverse questioni di carattere personale o a controversie di natura economica, ricevendone
immediato sostegno.
CORRAO Giovanni per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, per avere agevolato la latitanza (mediante sostegno materiale e con il coinvolgimento del
coindagato NICOLETTI Giuseppe) dell'esponente mafioso FRANZESE Francesco, per avere
avuto rapporti con l'esponente mafioso NUCCIO Antonino anche in relazione a traffici di
stupefacenti;
DI BELLA Giuseppe per avere costituito un punto di riferimento nel territorio di Montelepre, ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per
avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un
costante collegamento con gli altri associati in libertà e quelli latitanti.
DI MAGGIO Giuseppe per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa ed in particolare alla famiglia mafiosa di Carini, traendo vantaggio dalla sua appartenenza a cosa nostra per
ottenere lavori e subappalti nel settore dell‟edilizia, ponendosi alle dirette dipendenze di
Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e
attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e
quelli latitanti.
LIGA Salvatore (cl. ’64) per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale ed essersi occupato della gestione delle estorsioni e della organizzazione di incontri riservati per
conto dell'organizzazione, per avere avuto rapporto con diversi esponenti mafiosi;
LO CASCIO Giuseppe (in concorso con ZITO Filippo già condannato per il presente delitto), per avere svolto la loro attività imprenditoriale nell‟interesse dell‟organizzazione
mafiosa cosa nostra ed avere in particolare consegnato a Sandro LO PICCOLO e Salvatore
LO PICCOLO gli utili della società intestata a LUCIA Antonino, ma di fatto da loro gestita,
anche in nome e per conto degli stessi LO PICCOLO, ottenendo in cambio di essere favoriti
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nella aggiudicazione dei subappalti e dei lavori edili nelle zone della provincia di Palermo
controllate dai LO PICCOLO; per avere sollecitato l‟intervento di LO PICCOLO Sandro e
LO PICCOLO Salvatore Giovanni nei confronti di altri imprenditori edili, al fine di ottenere
l‟imposizione dei subappalti e di acquisti di forniture, spesso agendo minacciosamente in
nome e per conto dei LO PICCOLO;
LO PICCOLO Filippo per aver fatto parte in modo continuativo e ininterrotto dell‟associazione mafiosa ponendosi alle dirette dipendenze di Sandro e Salvatore LO
PICCOLO, raccogliendo il provento delle estorsioni nella zona di Parco dei Principi ed
eseguendo danneggiamenti prodromici alle richieste di pizzo anche durante il periodo in cui
era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell‟obbligo di dimora nel Comune di
Palermo e dell‟obbligo di presentazione ai Carabinieri , ed essendo regolarmente retribuito
dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione;
MESSINA Giuseppe, per avere agevolato Calogero LO PICCOLO, esponente di vertice del mandamento di Tommaso Natale, nei suoi spostamenti sul territorio, accompagnandolo
anche a riunioni con altri esponenti mafiosi, per avere preso parte ad atti intimidatori e ad
attività estorsive poste in essere dal gruppo del LO PICCOLO e per avere avuto rapporti a
tal fine con Domenico SERIO e NUCCIO Antonino, appartenenti alla medesima famiglia
mafiosa;
MORISCA Gioacchino per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa cosa nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo come materiale esecutore delle
attività estorsive.
PUCCIO Carlo per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa “cosa nostra”, e segnatamente alla famiglia mafiosa di Cardillo ponendosi alle dirette dipendenze dei suoi
parenti Sandro e Salvatore LO PICCOLO, per avere costituito un punto di riferimento nel
territorio agendo come contatto con la famiglia mafiosa per questioni legate al pagamento
del pizzo e alla gestione di lavori edili per conto dell‟organizzazione mafiosa;
Con la recidiva semplice per CATALDO Salvatore (art.99 comma 1);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CORRAO Giovanni ( art.99 comma
1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4);
Con la recidiva specifica per DI BELLA Giuseppe ( art.99 comma 1, comma 2 n.1, comma 5);
Con la recidiva specifica per MORISCA Gioacchino (art.99 comma 1, comma 2 n.1);
In Palermo e provincia fino alla data odierna per DI BELLA Giuseppe a decorrere
dall‟1.08.1998.
LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO
Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro
3) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12
quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere gli
esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, in concorso con LO
CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA Mario e LUCIA Antonino,
attribuito fittiziamente a LUCIA Antonino l'esclusiva titolarità della ditta individuale
denominata " LUCIA ANTONINO. Attività Lavori generali di costruzioni" con sede a
Palermo in Via Chimera nr.3 e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p.
Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
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Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo, il 18 aprile 2001, data di iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio
LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO
Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro
4) per il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato ( 110, 81 cpv, c.p. artt.
648 ter c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n°
203), per avere in concorso tra loro ricevuto ed impiegato nelle attività imprenditoriale della
ditta individuale " LUCIA ANTONINO attività Lavori generali di costruzioni" con sede a
Palermo in Via Chimera nr.3, attività fittiziamente intestata e condotta dai medesimi
indagati, capitali provenienti dall'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in
particolare degli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, ai quali
vengono periodicamente corrisposti gli utili, e ciò anche al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dall‟art. 416-bis c.p. ed al fine di agevolare l‟attività dell‟associazione
denominata Cosa Nostra.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo sino alla data odierna
CATANIA FILIPPO (in concorso con BONANNO Giovanni, deceduto)
5) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12
quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per essersi
fittiziamente intestata l'esclusiva titolarità dell'attività commerciale denominata "“Ò SOLE
MIO”, sita in Palermo, piazza Castelnuovo, nr. 50, ma di fatto partecipata con i capitali del
defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, e ciò al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui
all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi
delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare
l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo, nel mese di dicembre del 2005
FAZZONE Lorenzo
6) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art.
7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato i
latitanti ADAMO Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro ed in particolare
per avere veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti ADAMO Andrea, LO
PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro;
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In Palermo e provincia fino al 5.11.2007
ENEA Giuseppe
7) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art.
7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato LO
PICCOLO Sandro ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di
questa, prestandosi a fornire al predetto LO PICCOLO, in quel momento latitante, il
passaporto nr° Y197591, la carta d‟identità nr. AN1720077, la patente di guida nr.
PA265411251G, corredati dalla fotografia di quest‟ultimo.
Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo, sino al 5 novembre 2007
NICOLETTI Giuseppe
8) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art.
7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato il
latitante FRANZESE Francesco ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle
ricerche di questa, prestandosi a realizzare falsi documenti di identità personale e di
circolazione stradale con le proprie generalità, consentendo, in tal modo, la agevolazione dei
rapporti tra il FRANZESE egli altri associati mafiosi, anche in stato di latitanza. Con
l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste
dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra.
In Palermo, sino al 2 agosto 2007
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, NIOSI Giovanni, LIGA Salvatore
cl.85
9) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione
mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo ANCIONE Antonio,
socio della Antego s.r.l., a versare Euro mille ogni anno, quale “messa a posto” con
l‟organizzazione mafiosa; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come
mandanti delle pretese estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore cl.85, avvicendandosi nel
tempo, come esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva semplice per NIOSI Giovanni (art.99 comma 1)
In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, MACCHIARELLA Tommaso
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10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione
mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo FECAROTTA Armando,
titolare dell‟impresa edile EDIPLA s.p.a. a versare, in più rate, la somma di euro
dodicimilacinquecento, quale “messa a posto” per i lavori di restauro della villa Amari –
Bonocore – Maleto; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti
delle pretese estorsive, MACCHIARELLA Tommaso, come materiale esecutore delle richieste
estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo dal mese di ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CONIGLIARO Angelo cl.35, DI
MAGGIO Gaspare (in concorso con DI MAGGIO Procopio nei cui confronti si procede a
piede libero trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne)
11) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della
forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
ingiusto profitto, costringendo i fratelli AZZOLINI Francesco, Mariano e Gioacchino, soci e
gestori degli Hotel AZZOLINI ed AZZOLINI Beach, a versare, in più rate, svariate somme di
denaro;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive, CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Gaspare e DI MAGGIO Procopio, come
materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva semplice per CONIGLIARO Angelo cl.35 (art.99 comma 1)
In Carini e Cinisi fino al mese di novembre 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, PALAZZOLO Vito Mario, DI
MAGGIO Gaspare, EVOLA Alberto, VITALE Salvatore
12) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della
forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
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ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore CANDELA Antonino, cointeressato nella
gestione di imprese edili che stavano effettuando lavori presso l‟aeroporto Falcone Borsellino
e presso la caserma militare Beghelli di Palermo, a versare, in più soluzioni, diverse somme
di denaro a titolo di pizzo;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive;
PALAZZOLO Vito Mario e DI MAGGIO Gaspare come materiali esecutori delle richieste
estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro; VITALE Salvatore come concorrente nel
reato, per avere accompagnato più volte il DI MAGGIO allorquando effettuava la pretesa
estorsiva.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo e provincia fino al mese di novembre 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare, PUGLISI
Francesco, EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe, CINÀ
Pietro
13) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della
forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore SPALLINA Luigi, amministratore unico della
Spallina Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., a versare, in più soluzioni, ventimila euro,
in relazione ai lavori di costruzione di una scuola materna che lo SPALLINA stava
effettuando nel Comune di Cinisi e costringendo il medesimo imprenditore a cedere in sub
appalto parte dei lavori alle ditte di EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO
Giuseppe e CINÀ Pietro;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive;
DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle richieste estorsive;
PUGLISI Francesco come esecutore delle richieste estorsive ed esattore della somma di
denaro;
EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINÀ Pietro, come
percettori finali dei profitti derivanti dall‟imposizione all‟imprenditore dei sub appalti
ottenuti utilizzando la forza del vincolo associativo relativo all‟organizzazione mafiosa.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Cinisi nell‟anno 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare
-
10
14) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante
minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel
porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, tra i quali l‟aggressione
effettuata a CHIAPPARA Massimiliano che gli procuravano lesioni in tutto il corpo, ed in
virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto
in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere CHIAPPARA Carmelo e
CHIAPPARA Massimiliano, gestori del “Cantiere Nautico la Rosa dei Venti” a consegnare la
somma di denarodi 6000 euro l‟anno a titolo di pizzo così da trarne un ingiusto profitto;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Agendo LO PICCOLO
Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, DI MAGGIO
Gaspare come materiale esecutore della richiesta.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Cinisi fino al mese novembre 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro
15) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
BRIGUGLIO Francesco, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione
mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo VIVIANO Giuseppe e
VIVIANO Giacomo, in oggetto generalizzati, gestori della “Nautica Viviano Srl. con sede a
Terrasini in piazza Scalo n. 1, a consegnare loro una somma di denaro imprecisata e
comunque di almeno 6 milioni di lire in due occasioni e di 2500 euro nel 2003;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive;
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Cinisi fino al 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CUSIMANO Giovanni (classe ’41),
CIARAMITARO Domenico, LO VERDE Giuseppe, SERIO Nunzio
16) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere mediante minacce consistite nel
manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una
serie di intimidazioni, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, per
costringere il costruttore CRACOLICI Antonino, che stava realizzando 11 appartamenti nel
quartiere Tommaso Natale, a consegnare una somma di denaro quantificata dapprima in
sessantamila euro, poi ridotta a cinquantamila euro a titolo di pizzo, così da trarne un
ingiusto profitto;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà;
-
11
agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive, CUSIMANO Giovanni come materiale esecutore delle minacce e della richiesta di
denaro più volte reiterata, CIARAMITARO Domenico come materiale esecutore della
minaccia di fare chiudere il cantiere facendo “volare gli operai giù dal ponteggio”, LO
VERDE Giuseppe come esecutore della reiterata richiesta estorsiva effettuata a PRATI
Giuseppe cognato del CRACOLICI, SERIO Nunzio per avere in relazione alla citata
estorsione tenuto i contatti epistolari con i latitanti tenendoli aggiornati sullo stato della
trattativa e per avere ripartito agli altri concorrenti nel reato le disposizioni ricevute dai LO
PICCOLO.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica per CUSIMANO Giovanni cl.41 (art.99 comma1, comma 2 n.1,
comma 5);
Con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale per CIARAMITARO Domenico (art.99
comma1, comma 2 n.2, comma 4);
Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per LO VERDE Giuseppe (art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma 5);
Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per SERIO Nunzio (art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 5)
In Palermo fino al mese di novembre 2007.
MORISCA Gioacchino
17) per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629 c.p., art.7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152,
conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere, mediante minacce consistite
nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel prospettare al
capo cantiere LI CAVOLI la perpetrazione di danni ai lavori edili realizzati in via dei
Nebrodi, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta
organizzazione, ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell‟imprenditore IACOPELLI
Cristofaro, costringendolo a pagare la somma di 1700 €.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa cosa
Nostra (art. 7 D.L. 152\91).
Con la recidiva specifica (art.99 comma 1, comma 2 n.1)
In Palermo nel 2006
LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro
18) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al
n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio
1991 n. 203), per avere ignoti, in concorso e su incarico di Salvatore e Sandro LO
PICCOLO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi
diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra, costretto PURPURA Saverio, gestore di un bar, sito all‟interno del
distributore di carburanti Erg di Palermo in via dell‟Olimpo, a versare delle somme a titolo
di “messa a posto” per la gestione della detta attività commerciale. Agendo su richiesta di
LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta
attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
-
12
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo sino al novembre 2007
LO PICCOLO Salvatore Giovanni, LO PICCOLO Sandro, TROIA Massimo Giuseppe
19) del delitto di estorsione aggravata ( 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p.
e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in
concorso e su incarico di LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, sino al loro
arresto, con l‟esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla
associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, ottenuto TROIA Massimo un ingiusto
profitto ai danni di PURPURA Saverio, gestore del distributore di carburanti Tamoil sito in
via Ugo La Malfa nr°9127, costringendolo a versare la somma di 20.000 € quale “messa a
posto”. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro,
cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5)
In Palermo, sino al novembre del 2007
PIPITONE Vincenzo, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro
20) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al
n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio
1991 n. 203), per avere PIPITONE Vincenzo, esponente della famiglia di Carini, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza
e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra,
costretto CONIGLIARO Giulio, CONIGLIARO Matteo e CONIGLIARO Stefania, titolari
della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via Provinciale nr.68, a versare la somma
complessiva di 20/25 mila € quale “messa a posto” per la realizzazione del complesso
immobiliare di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a Capaci (costruito per conto della
cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un
equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva
rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
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comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Carini dal 2002 al 2007
BAUCINA Salvatore
21) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato
ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi,
mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra, costretto MAURO Calogero, titolare dell‟impresa edile S. Fortunata
Costruzioni di MAURO Calogero, con sede a Baucina, a versare un acconto di 250 Euro di
una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a posto” per la realizzazione di
una attività di ristrutturazione edizilia di un immobile sito in via Cagni 61\D cosi facendo
conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra
Con la recidiva semplice, infraquinquennale, reiterata per BAUCINA Salvatore (art.99
comma 1, comma 2 n.2, comma 4);
In Palermo nel mese di febbraio 2009
22) * l’istanza cautelare inerente al capo 22) [avanzata nei confronti di Baucina Salvatore e
Razzanelli Giovanni] è stata revocata dal P.M. in data 27 gennaio 2010.
PILLITTERI Calogero
23) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato
ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi,
mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra, costretto GALLO Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, a versare
un acconto di 3000 Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a
posto” per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edilizia di un immobile sito in
via Lanza di Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un
equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra
Con la recidiva generica (art.99 comma 1)
In Palermo dal 2005 al 2007
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro (in concorso con tale
Giuseppe in corso di identificazione)
24) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione
mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti, ed in virtù della forza
derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto
profitto, costringendo RIZZACASA Vincenzo, titolare dell‟impresa edile AEDILIA VENUSTA
-
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s.r.l. a versare, in più rate, la somma di euro duecentottantamila, in relazione al costruendo
complesso immobiliare sito a Palermo, via Tommaso Natale nr.120/A.
LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro agendo come mandanti delle pretese
estorsive, CINÀ Pietro ed un tale Giuseppe in corso di identificazione, agendo in qualità di
materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di ottobre 2007
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro
25) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante
minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel
porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, ed in virtù della forza derivante
dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti
in modo non equivoco a costringere RIZZACASA Vincenzo, titolare della impresa edile
AEDILIA VENUSTA s.r.l. a vendere un appartamento al prezzo di ottantamila euro,
notevolmente più basso di quello di mercato, così da trarne un ingiusto profitto; evento non
verificatosi per cause indipendenti dalla volontà del CINÀ;
agendo il CINÀ Pietro come materiale esecutore della richiesta.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008
DI BELLA Giuseppe
26) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628
c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere,
su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO ed in concorso con PULIZZI Gaspare,
mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra, costretto D‟ARRIGO Domenico, responsabile dei lavori eseguiti dalla impresa
“C. & C. Costruzioni srl”, con sede legale in Catania, relativi al completamento del sistema
fognario del centro abitato di Capaci, a versare delle somme a titolo di “messa a posto” per
le predette opere. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO
Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo accertato nel novembre 2007.
Con la recidiva.
RANDAZZO Salvatore (in concorso con una persona allo stato ancora non identificata)
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27) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13
maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr. 203), per avere, in concorso con un
uomo allo stato ancora non identificato, mediante minacce consistite nel manifestare
l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, posto in essere atti idonei diretti in
modo non equivoco, a costringere BARBARO Marcello, gestori della discoteca “GOA” di
Palermo, a consegnare una somma di denaro a titolo di pizzo di 5000 euro a Pasqua e 5000
euro a Natale e/o comunque una somma una tantum di 3000 € così da trarne un ingiusto
profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
In Palermo nel mese novembre 2009 e nel gennaio 2010
Con la recidiva reiterata infraquinquennale
(LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea,
BARONE Domenico
28) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una
associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato
non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più
delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita
detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al
commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, tra i quali anche
quelli di cui al capo che segue.
In particolare:
LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento
ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente,
stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di
incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui
diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in
relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei
diversi traffici;
PUCCIO Carlo e BOTTA Giovanni, coordinando le attività relative al reperimento ed alla cessione dello stupefacente, percependo i proventi dei diversi traffici gestiti dai due fratelli
BARONE e provvedendo alla relativa ripartizione tra i vari sodali secondo le disposizioni
impartite dal LO PICCOLO Sandro, con il quale tenevano personalmente i necessari
contatti ed al quale rendicontavano direttamente l‟esito dei traffici;
BARONE Andrea e BARONE Domenico, acquistando e reperendo a loro volta le sostanze stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di Palermo ed intrattenendo
personalmente i rapporti con i singoli spacciatori; il BARONE Andrea, inoltre assumendo la
responsabilità della gestione del traffico nel territorio di Tommaso Natale, Partanna,
Sferracavallo, Marinella e ZEN; ed il BARONE Domenico, inoltre, provvedendo pure alla
custodia della droga.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 74 co. 3 d.P.R. n° 309/1990, essendo il numero degli
associati di dieci e più.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso
il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un
provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato.
Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo
in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale
di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro.
-
16
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007.
(LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea,
BARONE Domenico
29) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R.,
acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o
messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il
fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso
il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un
provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato.
Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo
in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale
di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007.
SERIO Nunzio
30) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per essersi stabilmente associato
con DAVI‟ Gabriele, DI MAIO Rosolino, LO PICCOLO Sandro, NUCCIO Antonino, nei cui
confronti si è proceduto separatamente, ed altri appartenenti alla associazione mafiosa al
fine di commettere più delitti relativi all‟acquisto, detenzione, commercio e distribuzione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.
In particolare:
LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento
ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente,
stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di
incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui
diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in
relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei
diversi traffici;
DAVI‟ e DI MAIO provvedendo ad approvvigionarsi, insieme a NUCCIO, di sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari
fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza.
DI MAIO provvedendo inoltre alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio; SERIO occupandosi per conto del LO PICCOLO Sandro degli affari del sodalizio,
percependo una quota dei proventi dei diversi traffici e provvedendo alla consegna di una
parte di tali proventi al medesimo LO PICCOLO;
In Palermo nel 2005
SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco
Paolo
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17
31) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una
associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo
stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione
di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla
illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla
distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tra i
quali anche quelli di cui al capo che segue.
Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e
smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi
anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della
cassa del sodalizio; il SERIO percependo una quota dei proventi dei diversi traffici anche
durante la sua detenzione.
Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008.
SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco
Paolo
32) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R.,
acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o
messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il
fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008.
MANGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico,
FERRAZZANO Mario
33) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente
a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico
(nei cui confronti si è proceduto separatamente), ad una associazione, di cui facevano
altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero
di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto,
alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od
offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di
sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al
capo che segue.
In particolare:
CATALANO Michele per avere diretto l‟associazione, coordinando tutte le attività relative al reperimento e cessione dello stupefacente, intrattenendo personalmente i rapporti con i
singoli spacciatori anche al fine di risolvere i contrasti relativi al territorio di spaccio della
droga;
NUCCIO Antonino e SERIO Domenico per avere acquistato e reperito la sostanza stupefacente;
CIARAMITARO Domenico per avere curato il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente, nonché i rapporti con gli spacciatori;
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18
MANGIONE Salvatore e MANGIONE Filippo per avere curato, gestito e controllato, anche tramite l‟opera di altri soggetti loro vicini, il commercio e lo smercio su piazza di sostanze
stupefacenti nel quartiere Z.E.N.;
FERRAZZANO Mario per avere curato il trasporto, la distribuzione e consegna ai singoli acquirenti e rivenditori, nonché la vendita delle sostanze stupefacenti ed infine la materiale
riscossione dei proventi dei diversi traffici.
In Palermo, sino all‟ottobre 2007.
MANGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico,
FERRAZZANO Mario
34) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso tra loro e con CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO
Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si è proceduto separatamente), oltre che
con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione
di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a
qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,
ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il
fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
In Palermo, sino all‟ottobre 2007.
SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino,
(DAVÌ Salvatore)
35) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente
a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è proceduto
separatamente), ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune
delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone,
finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi
titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita,
alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo
hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue.
Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e
smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi
anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della
cassa del sodalizio.
In Palermo, sino all‟ottobre 2007.
SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino,
(DAVÌ Salvatore)
36) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso tra loro, con CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è
proceduto separatamente) e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75
stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente,
venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato
imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il
fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
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In Palermo, sino all‟ottobre 2007.
MESSERI Sergio
37) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish,
cocaina ed eroina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Palermo, sino al marzo 2010.
LA MATTINA Edoardo
38) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, prevalentemente
del tipo cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
In Palermo, sino al marzo 2010.
CUSIMANO Nicolò
39) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e
cocaina.
Con la recidiva reiterata.
In Palermo, sino al marzo 2010.
CUSIMANO Anello
40) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e
cocaina.
In Palermo, sino al marzo 2010.
DARICCA Fabio
41) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
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commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e
cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
In Palermo, sino al marzo 2010.
CIARAMITARO Gaetano
42) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e
cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Palermo, sino all‟agosto 2007
MARINO Stefano
43) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza
l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R.,
acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o
messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Palermo, sino all‟agosto 2007.
Esaminati gli atti del procedimento;
Rilevato che, in data 27 gennaio 2010, il Pubblico Ministero ha revocato l’istanza cautelare
avanzata nei confronti dell’indagato RAZZANELLI Giovanni nonché nei confronti
dell’indagato RANDAZZO Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 2) della rubrica, e
dell’indagato BAUCINA Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 22) della rubrica;
OSSERVA
Le acquisizioni istruttorie poste a fondamento dell’istanza cautelare avanzata dal Pubblico
Ministero ed offerte alla valutazione di questo Giudice sono prevalentemente costituite da
elementi di prova dichiarativi e documentali.
L’organo inquirente ha proceduto ad esporre ed analizzare le dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Bonaccorso
Andrea, Spataro Maurizio, Trapani Marcello, Avitabile Antonino; ha illustrato ed esaminato
l’apporto di conoscenza offerto dalle persone offese; ha dato contezza di tutti gli elementi
ricercati e verificati al fine di pervenire, anche in relazione ai dati desumibili dalla prova
documentale in atti, alla corretta identificazione degli odierni indagati; ha ricostruito, sulla
scorta di una rigorosa analisi delle plurime emergenze, gli episodi delittuosi costituenti
-
21
oggetto di specifica contestazione e gli elementi comprovanti la responsabilità degli indagati
cui detti fatti risultano ascritti; ha provveduto a compendiare, con riferimento alla posizione di
ciascun indagato, le risultanze istruttorie poste a fondamento della odierna richiesta de
libertate.
Alla composizione del quadro indiziario contribuiscono, altresì, elementi acquisiti nell’ambito
di altri procedimenti (tra questi, conversazioni tra presenti e comunicazioni telefoniche
intercettate nei procedimenti n. 2474/05 r.g.n.r. – n. 3828/05 r.g. g.i.p.; n. 4006/06 r.g.n.r. – n.
4098/06 r.g. g.i.p.; n. 10119/07 r.g.n.r. – n. 11181/07 r.g. g.i.p.; n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08
r.g. g.i.p.) nonché le risultanze dell’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile di
Palermo, articolata in servizi di osservazione, identificazioni di persone, individuazione di
imprese, esercizi commerciali e siti di interesse.
Le acquisizioni istruttorie del presente procedimento si raccordano e si saldano, altresì, con
l’articolato e robusto patrimonio di cognizioni processuali con il quale l’organo inquirente,
mediante l’acquisizione agli atti del procedimento di numerosi provvedimenti giudiziari, ha
vieppiù definito, peraltro rafforzandone la valenza probatoria, il complessivo quadro
istruttorio.
Le sentenze e le ordinanze coercitive selezionate dal P.M. ed allegate all’istanza cautelare,
invero, apportano un contributo di conoscenze basilare ed imprescindibile che agevola la
lettura di contesto e consente una più compiuta valutazione degli elementi di prova.
Al riguardo, speciale rilevanza assumono le sentenze emesse dal giudice di merito e le
ordinanze de libertate adottate dal G.I.P. e dal Tribunale per il riesame che - positivamente
apprezzando l’apporto dichiarativo reso da Franzese Francesco e Nuccio Antonino (entrambi
organici alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello in seno alla quale il Franzese esercitava,
altresì, le funzioni di reggente) nonché quello di Pulizzi Gaspare (reggente della famiglia
mafiosa di Carini) e di Bonaccorso Andrea (organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio) -
danno contezza delle più recenti acquisizioni inerenti all’assetto del mandamento di San
Lorenzo ed alle plurime e diversificate attività delittuose realizzate dagli appartenenti a quella
articolazione territoriale di cosa nostra.
Come è agevole desumere dalla disamina dei provvedimenti in argomento, il contributo di
conoscenza offerto dai summenzionati collaboratori di giustizia, riscontrato ed arricchito dalle
acquisizioni documentali (annotazioni e missive sequestrate il 5 novembre 2007 allorquando,
in una abitazione sita in Giardinello, la Squadra Mobile di Palermo ha proceduto all’arresto
dei latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Adamo Andrea e Pulizzi Gaspare), ha
consentito di delineare l’organigramma aggiornato del sodalizio criminale in argomento, di
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22
definire l’identità degli esponenti di vertice e dei partecipi, di evidenziare le dinamiche interne
alla associazione, e, più in particolare, talune nuove alleanze realizzate in epoca successiva
all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi (segnatamente emessi nell’ambito del
procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. nei confronti di Rotolo Antonino ed altri) nonché talune
situazioni di conflitto per la risoluzione delle quali sono state ricercate strategie che hanno
contemplato, altresì, il ricorso alla soppressione degli avversari.
Con particolare riguardo alla valenza delle acquisizioni documentali, è già stata apprezzata la
straordinaria capacità rappresentativa di un appunto dattiloscritto sequestrato ai Lo Piccolo
che, nel confermare la vitalità e l’operatività dell’associazione criminale Cosa Nostra nonché
l’assetto unitario e verticistico del sodalizio, documenta la ripartizione territoriale in
mandamenti e famiglie, l’assetto di ciascuna famiglia e le funzioni inerenti al ruolo svolto dai
componenti la medesima (“COM‟È COMPOSTA LA FAMIGLIA” – “LE FUNZIONI DI
OGNI COMPONENTE”), le modalità di conferimento delle funzioni (“IL CAPO FAMIGLIA
SI ELEGGE VOTANDO TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA. COSÌ COME PURE IL
CONSIGLIERE…”), la composizione e le funzioni della commissione provinciale (“COM‟È
COMPOSTA LA COMMISSIONE PROVINCIALE” – “IL RUOLO DELLA
COMMISSIONE”), la formula del giuramento del soggetto iniziato all’organizzazione
criminale Cosa Nostra (“GIURO DI ESSERE FEDELE A COSA NOSTRA…”), i divieti e
doveri dell’appartenente al sodalizio mafioso.
Rilevante, inoltre, è la forza dimostrativa di quei documenti nei quali sono menzionati - con
abbreviazioni, con indicazione nominativa estesa o mediante associazione all’articolazione
territoriale di riferimento – taluni tra gli indagati del presente procedimento nei confronti dei
quali sono state già adottate misure cautelari personali ed affermata la responsabilità in sede
di merito (1).
Analogamente rilevanti sono, ancora, gli appunti e le missive che, comprovando quanto estesa
e capillare sia l’imposizione del pizzo sul territorio, riportano i nominativi convenzionali degli
esattori, la denominazione degli esercizi commerciali ed i nominativi degli imprenditori
soggetti ad estorsione, l’entità di ciascuna pretesa estorsiva e la cadenza periodica delle
relative corresponsioni.
Dotati di altrettanta capacità dimostrativa sono, infine, quei documenti, invero numerosi, che
evidenziano le modalità con le quali Cosa Nostra persegue, ed in fatto consegue, l’obiettivo di
1 V. le ordinanze emesse nell’ambito del procedimento n. 38(08 r.g.n.r. - 457/08 r.g. g.i.p. rispettivamente, in data
19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35, in data 21.3.2008 nei confronti di Bonura Vittorio + 8., in data 30.6.2008
nei confronti di Alamia Piero + 19. V. la sentenza emessa nell’ambito di quello stesso procedimento dal G.U.P. in sede
in data 16.7.2009.
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23
acquisire il controllo delle attività economiche sul territorio nonché quelle annotazioni che
danno contezza della molteplicità e della entità delle iniziative imprenditoriali condivise e
direttamente supportate da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, anche in ordine ai fatti di specifico interesse dell’istanza
cautelare in esame, le acquisizioni documentali (integralmente riportate nei loro contenuti e
correttamente analizzate e valutate dall’organo inquirente in sede di motivazione della
richiesta in esame) costituiscono elementi di prova fondanti.
Alla verifica ed all’approfondimento dei temi e degli spunti investigativi emergenti da quelle
acquisizioni hanno contribuito, in termini di certa rilevanza, le dichiarazioni dei citati
collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Briguglio
Francesco, Trapani Marcello nonché le dichiarazioni rese da taluni imprenditori e
commercianti individuati quali persone offese di fatti, consumati o tentati, di estorsione
aggravata.
La motivazione della richiesta di custodia cautelare dà contezza integrale dell’apporto di
conoscenza offerto dai collaboratori di giustizia e dalle persone offese nonché delle ulteriori
convergenti acquisizioni che con quel contributo dichiarativo si saldano ed è alla stessa,
pertanto, che, in adesione a esigenze di completezza ed economia espositiva, dovrà
comunque in ultimo farsi rinvio.
§.
Ritiene questo Giudice di dover subito ribadire che le acquisizioni istruttorie hanno consentito
di ulteriormente delineare l’assetto del mandamento di San Lorenzo – Tommaso Natale, di
individuare taluni esponenti di vertice e di accertare l’organico inserimento, in seno a quella
articolazione territoriale, di numerosi tra gli odierni indagati.
Con specifico riguardo alla struttura di vertice della famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle
Femmine, plurime coerenti acquisizioni danno contezza della persistente appartenenza a cosa
nostra di BRUNO Pietro (2) e della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto svolta in
seno alla suindicata articolazione territoriale del sodalizio mafioso in argomento.
Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare e Spataro Maurizio hanno
concordemente indicato Bruno Pietro quale soggetto organico a cosa nostra.
Franzese ha affermato di avere appreso direttamente da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo
Sandro che “Bruno Pietro era il responsabile del territorio di Capaci e Isola delle Femmine”
ed ha riferito in ordine ad una questione di interesse di Parisi Gerardo e Filippo Catania
2 L’appartenenza di Bruno Pietro alla associazione mafiosa denominata cosa nostra, ed in particolare alla famiglia di
Isola delle Femmine (famiglia rientrante nel mandamento di San Lorenzo), è stata affermata con sentenza del G.U.P. di
Palermo emessa in data 20.12.000, divenuta irrevocabile il 7.10.2003.
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portata alla attenzione dei Lo Piccolo e per la risoluzione della quale i Lo Piccolo ebbero ad
incaricare – indirizzandogli un biglietto - Bruno Pietro “quale facente capo della famiglia … e
quindi di …anche mafiosa, della famiglia di questa zona di competenza” (della questione,
inerente il recupero di un credito “nella zona di Capaci, Isola questi di qua…” Lo Piccolo
Salvatore, secondo quanto riferito dal Franzese “prese appunti in un foglietto, che avrebbe
dovuto incaricare, cioè indirizzare questo biglietto, a… a Bruno Pietro…”; v. interrogatorio
del 4.4.2008). Il Franzese, inoltre, nel prendere visione della fotografia riproducente le
sembianze del Bruno, ha così affermato: “Mi sembra che è questo di Capaci , però non vorrei
sbagliarmi” e, una volta appreso trattarsi di Bruno Pietro nato ad Isola delle Femmine il
18.11.1946, ha aggiunto: “sì, sì, in effetti…mi sembrava…Era questo qua quella persona che
parlava, sia il Sandro Lo Piccolo che Salvatore Lo Piccolo, sul fatto di Isola, Capaci” (v.
trascrizione integrale dell’interrogatorio del 24.12.2007).
Nuccio Antonino ha riferito di avere appreso da Serio Domenico e Gioè Andrea, entrambi
organici al mandamento mafioso di San Lorenzo - Tommaso Natale, che Bruno Pietro “è una
persona vicina” (interrogatorio del 28.11.2007).
Anche Pulizzi Gaspare, udito il nome di Bruno Pietro, ha affermato: “Sì, io non lo conosco,
però Bruno Pietro dovrebbe essere uomo d‟onore di Isola delle Femmine”, ha chiarito “Lo
conosco tramite i Lo Piccolo, che a Isola c‟era Pietro Bruno come uomo d‟onore” ed ha
rammentato che, in una occasione, in Isola delle Femmine, Pipitone Vincenzo aveva salutato
una persona occasionalmente incontrata ed aveva poi detto al Pulizzi: “questo è Pietro Bruno”
(interrogatorio del 3.4.2008).
Spataro Maurizio ha affermato di conoscere Bruno Pietro. Ha precisato che lo stesso gli venne
presentato “quale referente di Isola delle Femmine” nel 1998; che ebbe a conoscerlo “ai
tempi di Giulio Caporrimo, di Sandro Lo Piccolo”; che, più recentemente (“questa estate”),
ebbe a rivolgersi al Bruno perché intervenisse in ordine alla richiesta estorsiva patita dal
titolare di un pub (“un ragazzo che io conosco ha aperto un pub là estivo…a Isola delle
Femmine e c‟erano andate delle persone direttamente a chiedere sì di fargli avere qualche
cosa”); che il Bruno (“zio Pietro”), trattandosi di persona di interesse dello Spataro, aveva
consentito di rinviare al mese di settembre, “quando finisce la gestione”, la dazione di
“qualche cosa” (così Spataro: lo zio Pietro mi ha detto dice “se sono persone che conosci tu,
problemi non ce ne sono, a settembre quando finisce la gestione gli fanno avere qualche
cosa”. Così ho fatto, però non so più niente, perché a me l‟8 luglio mi hanno arrestato; v.
trascrizione integrale dell’interrogatorio del 17.12.2008). Lo Spataro non ha individuato in
fotografia il Bruno ma, nella circostanza, udite le generalità della persona effigiata, ha
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25
evidenziato dettagli che inducono a ritenere molto risalente la fotografia esibita. Il
collaboratore – che, come detto, ha precisato di aver incontrato il Bruno poco prima della data
del proprio arresto (8.7.2008) – ha affermato che lo stesso è molto invecchiato ed ha i capelli
bianchi e, di contro, nella fotografia è ritratta una persona con i capelli neri (v. trascrizione
integrale dell’interrogatorio del 17.12.008, cit.).
Le convergenti acquisizioni in argomento - ed in particolar modo le specifiche circostanze che
il Franzese e Lo Spataro hanno riferito quali oggetto della rispettiva diretta cognizione -
certamente depongono per la persistente intraneità di Bruno Pietro in cosa nostra ed
univocamente rappresentano come allo stesso siano riconosciute nell’ambito territoriale di
riferimento (concordemente individuato in Isola delle Femmine – Capaci) le prerogative
proprie del soggetto collocato in posizione di vertice nell’organigramma della famiglia
mafiosa di appartenenza (i Lo Piccolo lo hanno indicato con immediatezza quale interlocutore
qualificato in territorio di Capaci per la risoluzione di una questione di interesse del sodale
Catania Filippo; lo Spataro lo ha individuato, senza smentita alcuna, quale soggetto in grado di
assumere determinazioni essenziali nel territorio di pertinenza in ordine alle attività delittuose
tipicamente riconducibili al sodalizio mafioso).
§.
Il convergente contributo dichiarativo di Seidita Michele, Pulizzi Gaspare e Briguglio
Francesco dà contezza della organica appartenenza di D’ANNA Salvatore alla associazione
mafiosa cosa nostra nonché della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto esercitata
in seno alla articolazione territoriale costituita dalla famiglia mafiosa di Terrasini.
Rilevante è l’apporto di conoscenza reso da Seidita Michele, reggente del mandamento di
Partinico divenuto collaboratore di giustizia (interrogatorio del 28.11.2002).
Il Seidita ha indicato D’Anna Salvatore quale reggente della famiglia mafiosa di Terrasini già
al tempo in cui “Terrasini faceva mandamento Partinico” ed ha affermato che – aderendo ad
un preciso suggerimento di Lo Piccolo Salvatore – egli stesso aveva “mandato a chiamare” il
D’Anna per “metterlo a Terrasini”.
Il collaboratore ha riferito in ordine al luogo dell’incontro avuto con il D’Anna (“da Totò
Imperiale […] a Partinico”) ed all’argomento trattato (“…abbiamo parlato della situazione
di farmi sapere eventualmente c‟era qualche lavoro, qualche cosa … insomma per la qualsiasi
cosa che lo doveva fare sapere a Partinico e lui mi ha detto va bene e il discorso è stato
chiuso”).
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Le medesime circostanze risultano riprese dal Seidita – sia pure in termini di estrema sintesi –
nel successivo interrogatorio del 15 maggio 2003, nell’ambito del quale il collaboratore ha
effettuato la positiva individuazione fotografica dell’odierno indagato.
Pulizzi Gaspare – rivelando circostanze apprese da Lo Piccolo Salvatore nel periodo della
comune latitanza – ha affermato che D’Anna Salvatore è il “responsabile” della famiglia
mafiosa di Terrasini. Rivelando circostanze oggetto di diretta percezione, il collaboratore ha
affermato che il D’Anna intratteneva rapporti epistolari con Lo Piccolo Salvatore (“so il
contatto di biglietti che avevano […] lui ha preso i contatti … Salvatore Lo Piccolo con
Salvatore D‟Anna …e Salvatore D‟Anna era a disposizione”) e rapporti personali con Gaspare
Di Maggio, essenziale tramite tra il D’Anna ed il Lo Piccolo (“il tramite era Gaspare Di
Maggio, per quanto riguarda Salvatore D‟Anna…”).
In particolare, nel riferire in ordine alla estensione territoriale del mandamento di San Lorenzo
come ridisegnata da Lo Piccolo Salvatore, ha così dichiarato: “… Terrasini, una volta che
faceva riferimento a Partinico e Salvatore LO PICCOLO, ha cambiato…diciamo che se l‟è
tirato lui questo paese di Terrasini,…ha detto a Salvatore D‟ANNA, ha fatto sapere da
oggi…in poi, per qualsiasi cosa di cui hai bisogno o per rivolgerti a me, devi prima parlare
con Gaspare DI MAGGIO, quindi di tutto ciò che hai bisogno è Gaspare DI
MAGGIO…diciamo che Gaspare , alla fine era il reggente di Cinisi, e di Terrasini […] il
responsabile a Terrasini è Salvatore D‟ANNA che ripeto io…so che non è
combinato…Salvatore come uomo d‟onore…” (interrogatorio del 16.1.2008).
Le dichiarazioni di Briguglio Francesco ulteriormente asseverano la intraneità di D’Anna
Salvatore al sodalizio mafioso e la posizione apicale allo stesso riconosciuta in seno alla
famiglia di Terrasini.
Il Briguglio ha confermato l’appartenenza di D’Anna Salvatore alla famiglia mafiosa in
argomento. In data 20 gennaio 2009, al P.M. che procedeva a ricostruire l’organigramma delle
famiglie mafiose del mandamento di San Lorenzo (“A Terrasini chi c‟era? ), il Briguglio ha
dichiarato: “Terrasini, io quello, credo che già lo sapete pure voi, Salvatore D‟Anna”. Nel
corso di un successivo interrogatorio del 28 gennaio 2009, effettuata positiva ricognizione
fotografica dell’indagato, ha ribadito: “Salvatore D‟Anna, Terrasini. Io, come dissi già l‟altra
volta, diciamo, lo conosco perché so che è lui, diciamo, a Terrasini”.
Il collaboratore, inoltre, pienamente riscontrando quanto rivelato da Pulizzi, ha riferito che