TRIBUNALE DI PALERMO Sezione dei giudici per le indagini ......4 ACQUISTO Michele, per avere svolto...

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1 N. 11213/08 R.G.N.R. N. 11998/08 R.G. G.I.P. TRIBUNALE DI PALERMO Sezione dei giudici per le indagini preliminari ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (artt. 272 e segg., 285 c.p.p. ) Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino Esaminate le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta parzialmente revocata con successiva nota del 27.1.2010) ed in data 24 settembre 2010 nei confronti di 1. ACQUISTO Michele fu Nicolò nato a Palermo 18.04.1953 2. BAUCINA Salvatore nato a Palermo il 3.5.1964, in atto detenuto 3. BIONDO Mario di Vincenzo, nato a Palermo 01.05.1966 4. BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle Femmine (PA) 18.11.1946 5. CATALDO Salvatore nato a Carini 02.01.1949 6. CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo 28.05.1969 7. CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno 1974, in atto detenuto 8. CINÀ Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964, in atto detenuto 9. CONIGLIARO Angelo, nato a Carini il 21.10.1935 10. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a Palermo 06.04.1965 11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941, in atto detenuto 12. D’ANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960 13. DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958 14. DI MAGGIO Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973 15. DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto 16. DI MAGGIO Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto 17. ENEA Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973 18. EVOLA Alberto nato a Cinisi 04.01.1962 19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a Palermo 2.5.1977 20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo 23.10.1964 21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo 27.03.1985 22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo 28.11.1970

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    N. 11213/08 R.G.N.R.

    N. 11998/08 R.G. G.I.P.

    TRIBUNALE DI PALERMO

    Sezione dei giudici per le indagini preliminari

    ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA

    DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

    (artt. 272 e segg., 285 c.p.p. )

    Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino

    Esaminate le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere

    avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta parzialmente revocata

    con successiva nota del 27.1.2010) ed in data 24 settembre 2010 nei confronti di

    1. ACQUISTO Michele fu Nicolò nato a Palermo 18.04.1953

    2. BAUCINA Salvatore nato a Palermo il 3.5.1964, in atto detenuto

    3. BIONDO Mario di Vincenzo, nato a Palermo 01.05.1966

    4. BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle Femmine (PA) 18.11.1946

    5. CATALDO Salvatore nato a Carini 02.01.1949

    6. CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo 28.05.1969

    7. CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno 1974, in atto detenuto

    8. CINÀ Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964, in atto detenuto

    9. CONIGLIARO Angelo, nato a Carini il 21.10.1935

    10. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a Palermo 06.04.1965

    11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941, in atto detenuto

    12. D’ANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960

    13. DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958

    14. DI MAGGIO Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973

    15. DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto

    16. DI MAGGIO Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto

    17. ENEA Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973

    18. EVOLA Alberto nato a Cinisi 04.01.1962

    19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a Palermo 2.5.1977

    20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo 23.10.1964

    21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo 27.03.1985

    22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo 28.11.1970

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    23. LO CASCIO Isidoro nato a Palermo il 5.12.1946

    24. LO PICCOLO Filippo di Calogero nato a Palermo 10.12.1974

    25. LO PICCOLO Salvatore nato a Palermo il 20.7.1942, in atto detenuto

    26. LO PICCOLO Sandro nato a Palermo il 16.2.1975, in atto detenuto

    27. LO VERDE Giuseppe nato a Palermo il 13.12.1957, in atto detenuto

    28. LUCIA Antonino di Salvatore nato ad Altofonte (PA) il 13.9.1952

    29. LUCIA Mario di Antonino nato a Palermo il 2.11.1977

    30. MACCHIARELLA Tommaso nato a Palermo 22.06.1954, in atto detenuto

    31. MESSINA Giuseppe di Salvatore nato a Palermo 24.06.1978

    32. MORISCA Gioacchino nato a Palermo 01.09.1944, in atto detenuto

    33. NICOLETTI Giuseppe, nato a Palermo il 28.2.1965

    34. NIOSI Giovanni di Giuseppe nato a Palermo 24.10.1954, in atto detenuto

    35. PALAZZOLO Vito Mario di Giacomo nato a Carini 1.7.1976, in atto detenuto

    36. PILLITTERI Calogero di Andrea, nato a Palermo 15.09.1970, in atto detenuto

    37. PIPITONE Vincenzo nato a Torretta il 5.2.1956, in atto detenuto

    38. PUCCIO Carlo di Salvatore nato a Palermo 24.12.1981

    39. PUGLISI Francesco, nato a Torretta il 3.5.1966

    40. RANDAZZO Salvatore di Antonino nato a Palermo 30.10.1967

    41. SERIO Nunzio nato a Palermo il 5.8.1977, in atto detenuto

    42. TROIA Massimo Giuseppe nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.7.1975, in atto

    detenuto

    43. VITALE Salvatore nato a Cinisi il 24.3.1975

    44. ZITO Filippo di Salvatore nato a Palermo 30.12.1969, in atto detenuto

    45. BOTTA GIOVANNI nato a Palermo il 19.04.1963

    46. BARONE ANDREA nato a Palermo il 23.07.1979, in atto detenuto

    47. BARONE DOMENICO nato a Palermo il 19.10.1981

    48. DI PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a Palermo il 17.10.1962, in atto detenuto

    49. SPINA GUIDO nato a Palermo il 12.07.1965

    50. COSENZA VINCENZO, nato a Palermo il 24.06.1971

    51. CAVIGLIA DOMENICO nato a Palermo il 13.03.1976, in atto detenuto

    52. FERRAZZANO MARIO nato a Palermo il 12.11.1985

    53. MANGIONE SALVATORE nato a Palermo il 15.02.1956, in atto detenuto

    54. MANGIONE FILIPPO nato a Palermo il 25.06.1982, in atto detenuto

    55. MESSERI SERGIO nato a Palermo il 25.07.1966

    56. LA MATTINA EDOARDO nato a Palermo il 27.08.1977

    57. CUSIMANO NICOLÒ nato a Palermo il 17.01.1980

    58. CUSIMANO ANELLO nato a Palermo il 25.4.1976

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    59. DARICCA FABIO nato a Palermo il 16.12.1977

    60. CIARAMITARO GAETANO nato a Palermo il 04.08.1968

    61. DE LUCA ANTONINO nato a Palermo il 12.01.1970

    62. TOGNETTI FELISIANO nato a Palermo il 20.08.1971, in atto detenuto

    63. MARINO STEFANO nato a Palermo il 18.06.1972, in atto detenuto

    sottoposti ad indagine in ordine ai seguenti reati:

    BRUNO Pietro, D'ANNA Salvatore

    1) per il delitto di direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61

    n. 6 c. p.) per avere fatto parte dell‟associazione mafiosa “Cosa Nostra”, promuovendone,

    organizzandone e dirigendone le relative illecite attività, e per essersi, insieme, avvalsi della

    forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed

    omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l‟incolumità individuale, la libertà

    personale,il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque,

    il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi

    pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle

    istituzioni e la pubblica amministrazione, e più in particolare:

    BRUNO Pietro, per avere diretto le famiglie mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine; per

    avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di

    estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi;

    D’ANNA Salvatore per avere diretto la famiglia mafiosa di Terrasini; per avere mantenuto

    molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con

    esponenti di altri mandamenti mafiosi;

    Con la recidiva specifica , infraquinquennale, reiterata per BRUNO Pietro (art.99 commi 1 e

    2 nr. 1 e 2; commi 3, 4 e 6)

    In Palermo, Capaci, Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna per

    BRUNO Pietro a decorrere dal 21.12.2000.

    ACQUISTO Michele, BIONDO Mario, CATALDO Salvatore, CATANIA Filippo,

    CORRAO Giovanni, DI BELLA Giuseppe, DI MAGGIO Giuseppe, LIGA Salvatore (cl.

    ’64), LO PICCOLO Filippo, LO CASCIO Giuseppe, MESSINA Giuseppe, MORISCA

    Gioacchino, PUCCIO Carlo (in concorso con RANDAZZO Salvatore già destinatario di

    ordinanza di custodia per questo reato)

    2) per il delitto di cui all‟art. 416 bis c.p. per avere, fatto parte dell'associazione mafiosa

    denominata "Cosa Nostra", avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e

    della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la

    vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i quali

    quelli di cui ai capi precedenti, nonché per acquisire il controllo di attività economiche e

    appalti pubblici e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti;

    Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione

    armata;

    Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di attività

    economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti;

    e in particolare:

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    ACQUISTO Michele, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, ponendo in essere una serie di condotte reiterate e sistematiche

    che hanno hanno consentito a diversi esponenti di vertice della medesima organizzazione, tra

    i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI TRAPANI Diego, COLLESANO

    Vincenzo, di esercitare il loro ruolo, in modo tale da contribuire in concreto all‟esistenza ed

    al rafforzamento dell‟associazione e quindi alla realizzazione dei reati fine che la stessa si

    prefigge.

    BIONDO Mario, per avere intrattenuto costanti rapporti epistolari con Salvatore e Sandro LO PICCOLO, esponenti di vertice del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San

    Lorenzo, ai quali proponeva investimenti in attività economiche e produttive; per avere

    sollecitato iniziative delittuose nei confronti dell‟agenzia di scommesse denominata

    “Sportnetbet” di viale Strasburgo nr°384; per avere mantenuto molteplici contatti finalizzati

    alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti

    mafiosi anche di province diverse da Palermo;

    CATALDO Salvatore, per avere partecipato alle attività criminali della famiglia mafiosa di Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di Carini per le questioni legate al

    pagamento del c.d. pizzo, per aver messo a disposizione un proprio fondo per seppellire i

    cadaveri di Giovanni BONANNO e SPATOLA Bartolomeo, e per aver partecipato alla

    commissione di gravi fatti di sangue commessi sul territorio di Carini;

    CATANIA Filippo, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, instaurando rapporti di cointeressenza economica

    con l'esponente mafioso BONANNO Giovanni, agevolandone gli incontri riservati con gli

    altri esponenti mafiosi presso il suo locale di viale Del Fante, per avere prestato assistenza

    logistica ed ospitalità agli esponenti mafiosi latitanti LO PICCOLO Sandro, LO PICCOLO

    Salvatore, FRANZESE Francesco, PULIZZI Gaspare, per avere mantenuto rapporto

    epistolari con il latitante Sandro LO PICCOLO al quale richiedeva di intervenire in relazione

    a diverse questioni di carattere personale o a controversie di natura economica, ricevendone

    immediato sostegno.

    CORRAO Giovanni per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, per avere agevolato la latitanza (mediante sostegno materiale e con il coinvolgimento del

    coindagato NICOLETTI Giuseppe) dell'esponente mafioso FRANZESE Francesco, per avere

    avuto rapporti con l'esponente mafioso NUCCIO Antonino anche in relazione a traffici di

    stupefacenti;

    DI BELLA Giuseppe per avere costituito un punto di riferimento nel territorio di Montelepre, ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per

    avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un

    costante collegamento con gli altri associati in libertà e quelli latitanti.

    DI MAGGIO Giuseppe per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa ed in particolare alla famiglia mafiosa di Carini, traendo vantaggio dalla sua appartenenza a cosa nostra per

    ottenere lavori e subappalti nel settore dell‟edilizia, ponendosi alle dirette dipendenze di

    Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e

    attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e

    quelli latitanti.

    LIGA Salvatore (cl. ’64) per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale ed essersi occupato della gestione delle estorsioni e della organizzazione di incontri riservati per

    conto dell'organizzazione, per avere avuto rapporto con diversi esponenti mafiosi;

    LO CASCIO Giuseppe (in concorso con ZITO Filippo già condannato per il presente delitto), per avere svolto la loro attività imprenditoriale nell‟interesse dell‟organizzazione

    mafiosa cosa nostra ed avere in particolare consegnato a Sandro LO PICCOLO e Salvatore

    LO PICCOLO gli utili della società intestata a LUCIA Antonino, ma di fatto da loro gestita,

    anche in nome e per conto degli stessi LO PICCOLO, ottenendo in cambio di essere favoriti

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    nella aggiudicazione dei subappalti e dei lavori edili nelle zone della provincia di Palermo

    controllate dai LO PICCOLO; per avere sollecitato l‟intervento di LO PICCOLO Sandro e

    LO PICCOLO Salvatore Giovanni nei confronti di altri imprenditori edili, al fine di ottenere

    l‟imposizione dei subappalti e di acquisti di forniture, spesso agendo minacciosamente in

    nome e per conto dei LO PICCOLO;

    LO PICCOLO Filippo per aver fatto parte in modo continuativo e ininterrotto dell‟associazione mafiosa ponendosi alle dirette dipendenze di Sandro e Salvatore LO

    PICCOLO, raccogliendo il provento delle estorsioni nella zona di Parco dei Principi ed

    eseguendo danneggiamenti prodromici alle richieste di pizzo anche durante il periodo in cui

    era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell‟obbligo di dimora nel Comune di

    Palermo e dell‟obbligo di presentazione ai Carabinieri , ed essendo regolarmente retribuito

    dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione;

    MESSINA Giuseppe, per avere agevolato Calogero LO PICCOLO, esponente di vertice del mandamento di Tommaso Natale, nei suoi spostamenti sul territorio, accompagnandolo

    anche a riunioni con altri esponenti mafiosi, per avere preso parte ad atti intimidatori e ad

    attività estorsive poste in essere dal gruppo del LO PICCOLO e per avere avuto rapporti a

    tal fine con Domenico SERIO e NUCCIO Antonino, appartenenti alla medesima famiglia

    mafiosa;

    MORISCA Gioacchino per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa cosa nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo come materiale esecutore delle

    attività estorsive.

    PUCCIO Carlo per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa “cosa nostra”, e segnatamente alla famiglia mafiosa di Cardillo ponendosi alle dirette dipendenze dei suoi

    parenti Sandro e Salvatore LO PICCOLO, per avere costituito un punto di riferimento nel

    territorio agendo come contatto con la famiglia mafiosa per questioni legate al pagamento

    del pizzo e alla gestione di lavori edili per conto dell‟organizzazione mafiosa;

    Con la recidiva semplice per CATALDO Salvatore (art.99 comma 1);

    Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CORRAO Giovanni ( art.99 comma

    1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4);

    Con la recidiva specifica per DI BELLA Giuseppe ( art.99 comma 1, comma 2 n.1, comma 5);

    Con la recidiva specifica per MORISCA Gioacchino (art.99 comma 1, comma 2 n.1);

    In Palermo e provincia fino alla data odierna per DI BELLA Giuseppe a decorrere

    dall‟1.08.1998.

    LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO

    Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro

    3) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12

    quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere gli

    esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, in concorso con LO

    CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA Mario e LUCIA Antonino,

    attribuito fittiziamente a LUCIA Antonino l'esclusiva titolarità della ditta individuale

    denominata " LUCIA ANTONINO. Attività Lavori generali di costruzioni" con sede a

    Palermo in Via Chimera nr.3 e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di

    misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p.

    Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni

    previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione

    mafiosa Cosa Nostra.

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    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    In Palermo, il 18 aprile 2001, data di iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio

    LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO

    Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro

    4) per il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato ( 110, 81 cpv, c.p. artt.

    648 ter c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n°

    203), per avere in concorso tra loro ricevuto ed impiegato nelle attività imprenditoriale della

    ditta individuale " LUCIA ANTONINO attività Lavori generali di costruzioni" con sede a

    Palermo in Via Chimera nr.3, attività fittiziamente intestata e condotta dai medesimi

    indagati, capitali provenienti dall'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in

    particolare degli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, ai quali

    vengono periodicamente corrisposti gli utili, e ciò anche al fine di eludere le disposizioni di

    legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

    Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle

    condizioni previste dall‟art. 416-bis c.p. ed al fine di agevolare l‟attività dell‟associazione

    denominata Cosa Nostra.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    In Palermo sino alla data odierna

    CATANIA FILIPPO (in concorso con BONANNO Giovanni, deceduto)

    5) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12

    quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per essersi

    fittiziamente intestata l'esclusiva titolarità dell'attività commerciale denominata "“Ò SOLE

    MIO”, sita in Palermo, piazza Castelnuovo, nr. 50, ma di fatto partecipata con i capitali del

    defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, e ciò al fine di eludere le disposizioni di

    legge in materia di misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui

    all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi

    delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare

    l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.

    In Palermo, nel mese di dicembre del 2005

    FAZZONE Lorenzo

    6) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art.

    7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad

    associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato i

    latitanti ADAMO Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro ed in particolare

    per avere veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti ADAMO Andrea, LO

    PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro;

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    In Palermo e provincia fino al 5.11.2007

    ENEA Giuseppe

    7) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art.

    7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad

    associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato LO

    PICCOLO Sandro ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di

    questa, prestandosi a fornire al predetto LO PICCOLO, in quel momento latitante, il

    passaporto nr° Y197591, la carta d‟identità nr. AN1720077, la patente di guida nr.

    PA265411251G, corredati dalla fotografia di quest‟ultimo.

    Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni

    previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione

    mafiosa Cosa Nostra.

    In Palermo, sino al 5 novembre 2007

    NICOLETTI Giuseppe

    8) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art.

    7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad

    associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato il

    latitante FRANZESE Francesco ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle

    ricerche di questa, prestandosi a realizzare falsi documenti di identità personale e di

    circolazione stradale con le proprie generalità, consentendo, in tal modo, la agevolazione dei

    rapporti tra il FRANZESE egli altri associati mafiosi, anche in stato di latitanza. Con

    l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste

    dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa

    Cosa Nostra.

    In Palermo, sino al 2 agosto 2007

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, NIOSI Giovanni, LIGA Salvatore

    cl.85

    9) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con

    soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

    mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione

    mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla

    predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo ANCIONE Antonio,

    socio della Antego s.r.l., a versare Euro mille ogni anno, quale “messa a posto” con

    l‟organizzazione mafiosa; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come

    mandanti delle pretese estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore cl.85, avvicendandosi nel

    tempo, come esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva semplice per NIOSI Giovanni (art.99 comma 1)

    In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007.

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, MACCHIARELLA Tommaso

  • 8

    10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con

    soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

    mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione

    mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla

    predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo FECAROTTA Armando,

    titolare dell‟impresa edile EDIPLA s.p.a. a versare, in più rate, la somma di euro

    dodicimilacinquecento, quale “messa a posto” per i lavori di restauro della villa Amari –

    Bonocore – Maleto; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti

    delle pretese estorsive, MACCHIARELLA Tommaso, come materiale esecutore delle richieste

    estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    In Palermo dal mese di ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006.

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CONIGLIARO Angelo cl.35, DI

    MAGGIO Gaspare (in concorso con DI MAGGIO Procopio nei cui confronti si procede a

    piede libero trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne)

    11) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più

    azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel

    manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della

    forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un

    ingiusto profitto, costringendo i fratelli AZZOLINI Francesco, Mariano e Gioacchino, soci e

    gestori degli Hotel AZZOLINI ed AZZOLINI Beach, a versare, in più rate, svariate somme di

    denaro;

    agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese

    estorsive, CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Gaspare e DI MAGGIO Procopio, come

    materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva semplice per CONIGLIARO Angelo cl.35 (art.99 comma 1)

    In Carini e Cinisi fino al mese di novembre 2007.

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, PALAZZOLO Vito Mario, DI

    MAGGIO Gaspare, EVOLA Alberto, VITALE Salvatore

    12) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più

    azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel

    manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della

    forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un

  • 9

    ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore CANDELA Antonino, cointeressato nella

    gestione di imprese edili che stavano effettuando lavori presso l‟aeroporto Falcone Borsellino

    e presso la caserma militare Beghelli di Palermo, a versare, in più soluzioni, diverse somme

    di denaro a titolo di pizzo;

    agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese

    estorsive;

    PALAZZOLO Vito Mario e DI MAGGIO Gaspare come materiali esecutori delle richieste

    estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro; VITALE Salvatore come concorrente nel

    reato, per avere accompagnato più volte il DI MAGGIO allorquando effettuava la pretesa

    estorsiva.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    In Palermo e provincia fino al mese di novembre 2007.

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare, PUGLISI

    Francesco, EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe, CINÀ

    Pietro

    13) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più

    azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel

    manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della

    forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un

    ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore SPALLINA Luigi, amministratore unico della

    Spallina Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., a versare, in più soluzioni, ventimila euro,

    in relazione ai lavori di costruzione di una scuola materna che lo SPALLINA stava

    effettuando nel Comune di Cinisi e costringendo il medesimo imprenditore a cedere in sub

    appalto parte dei lavori alle ditte di EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO

    Giuseppe e CINÀ Pietro;

    agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese

    estorsive;

    DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle richieste estorsive;

    PUGLISI Francesco come esecutore delle richieste estorsive ed esattore della somma di

    denaro;

    EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINÀ Pietro, come

    percettori finali dei profitti derivanti dall‟imposizione all‟imprenditore dei sub appalti

    ottenuti utilizzando la forza del vincolo associativo relativo all‟organizzazione mafiosa.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1,

    comma 2 n.1 e 2, comma 3)

    In Cinisi nell‟anno 2007.

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare

  • 10

    14) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante

    minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel

    porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, tra i quali l‟aggressione

    effettuata a CHIAPPARA Massimiliano che gli procuravano lesioni in tutto il corpo, ed in

    virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto

    in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere CHIAPPARA Carmelo e

    CHIAPPARA Massimiliano, gestori del “Cantiere Nautico la Rosa dei Venti” a consegnare la

    somma di denarodi 6000 euro l‟anno a titolo di pizzo così da trarne un ingiusto profitto;

    evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Agendo LO PICCOLO

    Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, DI MAGGIO

    Gaspare come materiale esecutore della richiesta.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    In Cinisi fino al mese novembre 2007.

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro

    15) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con

    BRIGUGLIO Francesco, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

    mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione

    mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla

    predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo VIVIANO Giuseppe e

    VIVIANO Giacomo, in oggetto generalizzati, gestori della “Nautica Viviano Srl. con sede a

    Terrasini in piazza Scalo n. 1, a consegnare loro una somma di denaro imprecisata e

    comunque di almeno 6 milioni di lire in due occasioni e di 2500 euro nel 2003;

    agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese

    estorsive;

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    In Cinisi fino al 2007.

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CUSIMANO Giovanni (classe ’41),

    CIARAMITARO Domenico, LO VERDE Giuseppe, SERIO Nunzio

    16) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere mediante minacce consistite nel

    manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una

    serie di intimidazioni, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla

    predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, per

    costringere il costruttore CRACOLICI Antonino, che stava realizzando 11 appartamenti nel

    quartiere Tommaso Natale, a consegnare una somma di denaro quantificata dapprima in

    sessantamila euro, poi ridotta a cinquantamila euro a titolo di pizzo, così da trarne un

    ingiusto profitto;

    evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà;

  • 11

    agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese

    estorsive, CUSIMANO Giovanni come materiale esecutore delle minacce e della richiesta di

    denaro più volte reiterata, CIARAMITARO Domenico come materiale esecutore della

    minaccia di fare chiudere il cantiere facendo “volare gli operai giù dal ponteggio”, LO

    VERDE Giuseppe come esecutore della reiterata richiesta estorsiva effettuata a PRATI

    Giuseppe cognato del CRACOLICI, SERIO Nunzio per avere in relazione alla citata

    estorsione tenuto i contatti epistolari con i latitanti tenendoli aggiornati sullo stato della

    trattativa e per avere ripartito agli altri concorrenti nel reato le disposizioni ricevute dai LO

    PICCOLO.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica per CUSIMANO Giovanni cl.41 (art.99 comma1, comma 2 n.1,

    comma 5);

    Con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale per CIARAMITARO Domenico (art.99

    comma1, comma 2 n.2, comma 4);

    Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per LO VERDE Giuseppe (art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma 5);

    Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per SERIO Nunzio (art.99 comma 1,

    comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 5)

    In Palermo fino al mese di novembre 2007.

    MORISCA Gioacchino

    17) per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629 c.p., art.7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152,

    conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere, mediante minacce consistite

    nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel prospettare al

    capo cantiere LI CAVOLI la perpetrazione di danni ai lavori edili realizzati in via dei

    Nebrodi, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta

    organizzazione, ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell‟imprenditore IACOPELLI

    Cristofaro, costringendolo a pagare la somma di 1700 €.

    Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni

    previste dall‟art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa cosa

    Nostra (art. 7 D.L. 152\91).

    Con la recidiva specifica (art.99 comma 1, comma 2 n.1)

    In Palermo nel 2006

    LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro

    18) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al

    n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio

    1991 n. 203), per avere ignoti, in concorso e su incarico di Salvatore e Sandro LO

    PICCOLO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi

    diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione

    mafiosa Cosa Nostra, costretto PURPURA Saverio, gestore di un bar, sito all‟interno del

    distributore di carburanti Erg di Palermo in via dell‟Olimpo, a versare delle somme a titolo

    di “messa a posto” per la gestione della detta attività commerciale. Agendo su richiesta di

    LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta

    attività estorsiva.

    Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni

  • 12

    previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione

    mafiosa Cosa Nostra.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    In Palermo sino al novembre 2007

    LO PICCOLO Salvatore Giovanni, LO PICCOLO Sandro, TROIA Massimo Giuseppe

    19) del delitto di estorsione aggravata ( 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p.

    e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in

    concorso e su incarico di LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, sino al loro

    arresto, con l‟esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla

    associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, ottenuto TROIA Massimo un ingiusto

    profitto ai danni di PURPURA Saverio, gestore del distributore di carburanti Tamoil sito in

    via Ugo La Malfa nr°9127, costringendolo a versare la somma di 20.000 € quale “messa a

    posto”. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro,

    cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.

    Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni

    previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione

    mafiosa Cosa Nostra

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5)

    In Palermo, sino al novembre del 2007

    PIPITONE Vincenzo, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro

    20) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al

    n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio

    1991 n. 203), per avere PIPITONE Vincenzo, esponente della famiglia di Carini, con più

    azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza

    e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra,

    costretto CONIGLIARO Giulio, CONIGLIARO Matteo e CONIGLIARO Stefania, titolari

    della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via Provinciale nr.68, a versare la somma

    complessiva di 20/25 mila € quale “messa a posto” per la realizzazione del complesso

    immobiliare di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a Capaci (costruito per conto della

    cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un

    equivalente ingiusto profitto;

    Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni

    previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione

    mafiosa Cosa Nostra.

    Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva

    rendicontata la detta attività estorsiva.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

  • 13

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    In Carini dal 2002 al 2007

    BAUCINA Salvatore

    21) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato

    ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi,

    mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa

    Cosa Nostra, costretto MAURO Calogero, titolare dell‟impresa edile S. Fortunata

    Costruzioni di MAURO Calogero, con sede a Baucina, a versare un acconto di 250 Euro di

    una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a posto” per la realizzazione di

    una attività di ristrutturazione edizilia di un immobile sito in via Cagni 61\D cosi facendo

    conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;

    Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni

    previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione

    mafiosa Cosa Nostra

    Con la recidiva semplice, infraquinquennale, reiterata per BAUCINA Salvatore (art.99

    comma 1, comma 2 n.2, comma 4);

    In Palermo nel mese di febbraio 2009

    22) * l’istanza cautelare inerente al capo 22) [avanzata nei confronti di Baucina Salvatore e

    Razzanelli Giovanni] è stata revocata dal P.M. in data 27 gennaio 2010.

    PILLITTERI Calogero

    23) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato

    ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi,

    mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa

    Cosa Nostra, costretto GALLO Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, a versare

    un acconto di 3000 Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a

    posto” per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edilizia di un immobile sito in

    via Lanza di Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un

    equivalente ingiusto profitto;

    Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni

    previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione

    mafiosa Cosa Nostra

    Con la recidiva generica (art.99 comma 1)

    In Palermo dal 2005 al 2007

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro (in concorso con tale

    Giuseppe in corso di identificazione)

    24) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con

    soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

    mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione

    mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti, ed in virtù della forza

    derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto

    profitto, costringendo RIZZACASA Vincenzo, titolare dell‟impresa edile AEDILIA VENUSTA

  • 14

    s.r.l. a versare, in più rate, la somma di euro duecentottantamila, in relazione al costruendo

    complesso immobiliare sito a Palermo, via Tommaso Natale nr.120/A.

    LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro agendo come mandanti delle pretese

    estorsive, CINÀ Pietro ed un tale Giuseppe in corso di identificazione, agendo in qualità di

    materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1,

    comma 2 n.1 e 2, comma 3)

    In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di ottobre 2007

    LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro

    25) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991

    nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante

    minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel

    porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, ed in virtù della forza derivante

    dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti

    in modo non equivoco a costringere RIZZACASA Vincenzo, titolare della impresa edile

    AEDILIA VENUSTA s.r.l. a vendere un appartamento al prezzo di ottantamila euro,

    notevolmente più basso di quello di mercato, così da trarne un ingiusto profitto; evento non

    verificatosi per cause indipendenti dalla volontà del CINÀ;

    agendo il CINÀ Pietro come materiale esecutore della richiesta.

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99

    comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);

    Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1,

    comma 2 n.1 e 2, comma 3)

    In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008

    DI BELLA Giuseppe

    26) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628

    c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere,

    su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO ed in concorso con PULIZZI Gaspare,

    mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa

    Cosa Nostra, costretto D‟ARRIGO Domenico, responsabile dei lavori eseguiti dalla impresa

    “C. & C. Costruzioni srl”, con sede legale in Catania, relativi al completamento del sistema

    fognario del centro abitato di Capaci, a versare delle somme a titolo di “messa a posto” per

    le predette opere. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO

    Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.

    Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni

    previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione

    mafiosa Cosa Nostra.

    In Palermo accertato nel novembre 2007.

    Con la recidiva.

    RANDAZZO Salvatore (in concorso con una persona allo stato ancora non identificata)

  • 15

    27) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13

    maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr. 203), per avere, in concorso con un

    uomo allo stato ancora non identificato, mediante minacce consistite nel manifestare

    l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, posto in essere atti idonei diretti in

    modo non equivoco, a costringere BARBARO Marcello, gestori della discoteca “GOA” di

    Palermo, a consegnare una somma di denaro a titolo di pizzo di 5000 euro a Pasqua e 5000

    euro a Natale e/o comunque una somma una tantum di 3000 € così da trarne un ingiusto

    profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

    In Palermo nel mese novembre 2009 e nel gennaio 2010

    Con la recidiva reiterata infraquinquennale

    (LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea,

    BARONE Domenico

    28) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una

    associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato

    non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più

    delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita

    detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al

    commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, tra i quali anche

    quelli di cui al capo che segue.

    In particolare:

    LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento

    ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente,

    stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di

    incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui

    diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in

    relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei

    diversi traffici;

    PUCCIO Carlo e BOTTA Giovanni, coordinando le attività relative al reperimento ed alla cessione dello stupefacente, percependo i proventi dei diversi traffici gestiti dai due fratelli

    BARONE e provvedendo alla relativa ripartizione tra i vari sodali secondo le disposizioni

    impartite dal LO PICCOLO Sandro, con il quale tenevano personalmente i necessari

    contatti ed al quale rendicontavano direttamente l‟esito dei traffici;

    BARONE Andrea e BARONE Domenico, acquistando e reperendo a loro volta le sostanze stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di Palermo ed intrattenendo

    personalmente i rapporti con i singoli spacciatori; il BARONE Andrea, inoltre assumendo la

    responsabilità della gestione del traffico nel territorio di Tommaso Natale, Partanna,

    Sferracavallo, Marinella e ZEN; ed il BARONE Domenico, inoltre, provvedendo pure alla

    custodia della droga.

    Con l‟aggravante di cui all‟art. 74 co. 3 d.P.R. n° 309/1990, essendo il numero degli

    associati di dieci e più.

    Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso

    il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un

    provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato.

    Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni.

    Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo

    in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con

    obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale

    di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro.

  • 16

    In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007.

    (LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea,

    BARONE Domenico

    29) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in

    concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

    senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R.,

    acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o

    messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di

    sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.

    Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il

    fatto da tre o più persone in concorso tra loro.

    Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso

    il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un

    provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato.

    Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni.

    Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo

    in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con

    obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale

    di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro.

    In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007.

    SERIO Nunzio

    30) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per essersi stabilmente associato

    con DAVI‟ Gabriele, DI MAIO Rosolino, LO PICCOLO Sandro, NUCCIO Antonino, nei cui

    confronti si è proceduto separatamente, ed altri appartenenti alla associazione mafiosa al

    fine di commettere più delitti relativi all‟acquisto, detenzione, commercio e distribuzione di

    sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.

    In particolare:

    LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento

    ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente,

    stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di

    incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui

    diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in

    relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei

    diversi traffici;

    DAVI‟ e DI MAIO provvedendo ad approvvigionarsi, insieme a NUCCIO, di sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari

    fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza.

    DI MAIO provvedendo inoltre alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio; SERIO occupandosi per conto del LO PICCOLO Sandro degli affari del sodalizio,

    percependo una quota dei proventi dei diversi traffici e provvedendo alla consegna di una

    parte di tali proventi al medesimo LO PICCOLO;

    In Palermo nel 2005

    SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco

    Paolo

  • 17

    31) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una

    associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo

    stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione

    di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla

    illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla

    distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tra i

    quali anche quelli di cui al capo che segue.

    Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e

    smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi

    anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della

    cassa del sodalizio; il SERIO percependo una quota dei proventi dei diversi traffici anche

    durante la sua detenzione.

    Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo.

    In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008.

    SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco

    Paolo

    32) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in

    concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

    senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R.,

    acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o

    messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di

    sostanza stupefacente del tipo cocaina.

    Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il

    fatto da tre o più persone in concorso tra loro.

    Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo.

    In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008.

    MANGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico,

    FERRAZZANO Mario

    33) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente

    a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico

    (nei cui confronti si è proceduto separatamente), ad una associazione, di cui facevano

    altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero

    di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto,

    alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od

    offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di

    sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al

    capo che segue.

    In particolare:

    CATALANO Michele per avere diretto l‟associazione, coordinando tutte le attività relative al reperimento e cessione dello stupefacente, intrattenendo personalmente i rapporti con i

    singoli spacciatori anche al fine di risolvere i contrasti relativi al territorio di spaccio della

    droga;

    NUCCIO Antonino e SERIO Domenico per avere acquistato e reperito la sostanza stupefacente;

    CIARAMITARO Domenico per avere curato il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente, nonché i rapporti con gli spacciatori;

  • 18

    MANGIONE Salvatore e MANGIONE Filippo per avere curato, gestito e controllato, anche tramite l‟opera di altri soggetti loro vicini, il commercio e lo smercio su piazza di sostanze

    stupefacenti nel quartiere Z.E.N.;

    FERRAZZANO Mario per avere curato il trasporto, la distribuzione e consegna ai singoli acquirenti e rivenditori, nonché la vendita delle sostanze stupefacenti ed infine la materiale

    riscossione dei proventi dei diversi traffici.

    In Palermo, sino all‟ottobre 2007.

    MANGIONE Salvatore, MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico,

    FERRAZZANO Mario

    34) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in

    concorso tra loro e con CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO

    Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si è proceduto separatamente), oltre che

    con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione

    di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a

    qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,

    ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza

    stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina.

    Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il

    fatto da tre o più persone in concorso tra loro.

    In Palermo, sino all‟ottobre 2007.

    SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino,

    (DAVÌ Salvatore)

    35) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente

    a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è proceduto

    separatamente), ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune

    delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone,

    finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi

    titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita,

    alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo

    hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue.

    Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e

    smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi

    anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della

    cassa del sodalizio.

    In Palermo, sino all‟ottobre 2007.

    SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino,

    (DAVÌ Salvatore)

    36) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in

    concorso tra loro, con CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è

    proceduto separatamente) e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno

    criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75

    stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente,

    venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato

    imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina.

    Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il

    fatto da tre o più persone in concorso tra loro.

  • 19

    In Palermo, sino all‟ottobre 2007.

    MESSERI Sergio

    37) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più

    azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e

    fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,

    importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,

    commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish,

    cocaina ed eroina.

    Con la recidiva specifica reiterata.

    In Palermo, sino al marzo 2010.

    LA MATTINA Edoardo

    38) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più

    azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e

    fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,

    importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,

    commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, prevalentemente

    del tipo cocaina.

    Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

    In Palermo, sino al marzo 2010.

    CUSIMANO Nicolò

    39) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più

    azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e

    fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,

    importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,

    commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e

    cocaina.

    Con la recidiva reiterata.

    In Palermo, sino al marzo 2010.

    CUSIMANO Anello

    40) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più

    azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e

    fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,

    importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,

    commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e

    cocaina.

    In Palermo, sino al marzo 2010.

    DARICCA Fabio

    41) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più

    azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e

    fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,

    importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,

  • 20

    commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e

    cocaina.

    Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

    In Palermo, sino al marzo 2010.

    CIARAMITARO Gaetano

    42) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più

    azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e

    fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,

    importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,

    commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e

    cocaina.

    Con la recidiva specifica reiterata.

    In Palermo, sino all‟agosto 2007

    MARINO Stefano

    43) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in

    concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza

    l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R.,

    acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o

    messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di

    sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

    Con la recidiva specifica reiterata.

    In Palermo, sino all‟agosto 2007.

    Esaminati gli atti del procedimento;

    Rilevato che, in data 27 gennaio 2010, il Pubblico Ministero ha revocato l’istanza cautelare

    avanzata nei confronti dell’indagato RAZZANELLI Giovanni nonché nei confronti

    dell’indagato RANDAZZO Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 2) della rubrica, e

    dell’indagato BAUCINA Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 22) della rubrica;

    OSSERVA

    Le acquisizioni istruttorie poste a fondamento dell’istanza cautelare avanzata dal Pubblico

    Ministero ed offerte alla valutazione di questo Giudice sono prevalentemente costituite da

    elementi di prova dichiarativi e documentali.

    L’organo inquirente ha proceduto ad esporre ed analizzare le dichiarazioni rese dai

    collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Bonaccorso

    Andrea, Spataro Maurizio, Trapani Marcello, Avitabile Antonino; ha illustrato ed esaminato

    l’apporto di conoscenza offerto dalle persone offese; ha dato contezza di tutti gli elementi

    ricercati e verificati al fine di pervenire, anche in relazione ai dati desumibili dalla prova

    documentale in atti, alla corretta identificazione degli odierni indagati; ha ricostruito, sulla

    scorta di una rigorosa analisi delle plurime emergenze, gli episodi delittuosi costituenti

  • 21

    oggetto di specifica contestazione e gli elementi comprovanti la responsabilità degli indagati

    cui detti fatti risultano ascritti; ha provveduto a compendiare, con riferimento alla posizione di

    ciascun indagato, le risultanze istruttorie poste a fondamento della odierna richiesta de

    libertate.

    Alla composizione del quadro indiziario contribuiscono, altresì, elementi acquisiti nell’ambito

    di altri procedimenti (tra questi, conversazioni tra presenti e comunicazioni telefoniche

    intercettate nei procedimenti n. 2474/05 r.g.n.r. – n. 3828/05 r.g. g.i.p.; n. 4006/06 r.g.n.r. – n.

    4098/06 r.g. g.i.p.; n. 10119/07 r.g.n.r. – n. 11181/07 r.g. g.i.p.; n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08

    r.g. g.i.p.) nonché le risultanze dell’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile di

    Palermo, articolata in servizi di osservazione, identificazioni di persone, individuazione di

    imprese, esercizi commerciali e siti di interesse.

    Le acquisizioni istruttorie del presente procedimento si raccordano e si saldano, altresì, con

    l’articolato e robusto patrimonio di cognizioni processuali con il quale l’organo inquirente,

    mediante l’acquisizione agli atti del procedimento di numerosi provvedimenti giudiziari, ha

    vieppiù definito, peraltro rafforzandone la valenza probatoria, il complessivo quadro

    istruttorio.

    Le sentenze e le ordinanze coercitive selezionate dal P.M. ed allegate all’istanza cautelare,

    invero, apportano un contributo di conoscenze basilare ed imprescindibile che agevola la

    lettura di contesto e consente una più compiuta valutazione degli elementi di prova.

    Al riguardo, speciale rilevanza assumono le sentenze emesse dal giudice di merito e le

    ordinanze de libertate adottate dal G.I.P. e dal Tribunale per il riesame che - positivamente

    apprezzando l’apporto dichiarativo reso da Franzese Francesco e Nuccio Antonino (entrambi

    organici alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello in seno alla quale il Franzese esercitava,

    altresì, le funzioni di reggente) nonché quello di Pulizzi Gaspare (reggente della famiglia

    mafiosa di Carini) e di Bonaccorso Andrea (organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio) -

    danno contezza delle più recenti acquisizioni inerenti all’assetto del mandamento di San

    Lorenzo ed alle plurime e diversificate attività delittuose realizzate dagli appartenenti a quella

    articolazione territoriale di cosa nostra.

    Come è agevole desumere dalla disamina dei provvedimenti in argomento, il contributo di

    conoscenza offerto dai summenzionati collaboratori di giustizia, riscontrato ed arricchito dalle

    acquisizioni documentali (annotazioni e missive sequestrate il 5 novembre 2007 allorquando,

    in una abitazione sita in Giardinello, la Squadra Mobile di Palermo ha proceduto all’arresto

    dei latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Adamo Andrea e Pulizzi Gaspare), ha

    consentito di delineare l’organigramma aggiornato del sodalizio criminale in argomento, di

  • 22

    definire l’identità degli esponenti di vertice e dei partecipi, di evidenziare le dinamiche interne

    alla associazione, e, più in particolare, talune nuove alleanze realizzate in epoca successiva

    all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi (segnatamente emessi nell’ambito del

    procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. nei confronti di Rotolo Antonino ed altri) nonché talune

    situazioni di conflitto per la risoluzione delle quali sono state ricercate strategie che hanno

    contemplato, altresì, il ricorso alla soppressione degli avversari.

    Con particolare riguardo alla valenza delle acquisizioni documentali, è già stata apprezzata la

    straordinaria capacità rappresentativa di un appunto dattiloscritto sequestrato ai Lo Piccolo

    che, nel confermare la vitalità e l’operatività dell’associazione criminale Cosa Nostra nonché

    l’assetto unitario e verticistico del sodalizio, documenta la ripartizione territoriale in

    mandamenti e famiglie, l’assetto di ciascuna famiglia e le funzioni inerenti al ruolo svolto dai

    componenti la medesima (“COM‟È COMPOSTA LA FAMIGLIA” – “LE FUNZIONI DI

    OGNI COMPONENTE”), le modalità di conferimento delle funzioni (“IL CAPO FAMIGLIA

    SI ELEGGE VOTANDO TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA. COSÌ COME PURE IL

    CONSIGLIERE…”), la composizione e le funzioni della commissione provinciale (“COM‟È

    COMPOSTA LA COMMISSIONE PROVINCIALE” – “IL RUOLO DELLA

    COMMISSIONE”), la formula del giuramento del soggetto iniziato all’organizzazione

    criminale Cosa Nostra (“GIURO DI ESSERE FEDELE A COSA NOSTRA…”), i divieti e

    doveri dell’appartenente al sodalizio mafioso.

    Rilevante, inoltre, è la forza dimostrativa di quei documenti nei quali sono menzionati - con

    abbreviazioni, con indicazione nominativa estesa o mediante associazione all’articolazione

    territoriale di riferimento – taluni tra gli indagati del presente procedimento nei confronti dei

    quali sono state già adottate misure cautelari personali ed affermata la responsabilità in sede

    di merito (1).

    Analogamente rilevanti sono, ancora, gli appunti e le missive che, comprovando quanto estesa

    e capillare sia l’imposizione del pizzo sul territorio, riportano i nominativi convenzionali degli

    esattori, la denominazione degli esercizi commerciali ed i nominativi degli imprenditori

    soggetti ad estorsione, l’entità di ciascuna pretesa estorsiva e la cadenza periodica delle

    relative corresponsioni.

    Dotati di altrettanta capacità dimostrativa sono, infine, quei documenti, invero numerosi, che

    evidenziano le modalità con le quali Cosa Nostra persegue, ed in fatto consegue, l’obiettivo di

    1 V. le ordinanze emesse nell’ambito del procedimento n. 38(08 r.g.n.r. - 457/08 r.g. g.i.p. rispettivamente, in data

    19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35, in data 21.3.2008 nei confronti di Bonura Vittorio + 8., in data 30.6.2008

    nei confronti di Alamia Piero + 19. V. la sentenza emessa nell’ambito di quello stesso procedimento dal G.U.P. in sede

    in data 16.7.2009.

  • 23

    acquisire il controllo delle attività economiche sul territorio nonché quelle annotazioni che

    danno contezza della molteplicità e della entità delle iniziative imprenditoriali condivise e

    direttamente supportate da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro.

    Tanto premesso, deve rilevarsi che, anche in ordine ai fatti di specifico interesse dell’istanza

    cautelare in esame, le acquisizioni documentali (integralmente riportate nei loro contenuti e

    correttamente analizzate e valutate dall’organo inquirente in sede di motivazione della

    richiesta in esame) costituiscono elementi di prova fondanti.

    Alla verifica ed all’approfondimento dei temi e degli spunti investigativi emergenti da quelle

    acquisizioni hanno contribuito, in termini di certa rilevanza, le dichiarazioni dei citati

    collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Briguglio

    Francesco, Trapani Marcello nonché le dichiarazioni rese da taluni imprenditori e

    commercianti individuati quali persone offese di fatti, consumati o tentati, di estorsione

    aggravata.

    La motivazione della richiesta di custodia cautelare dà contezza integrale dell’apporto di

    conoscenza offerto dai collaboratori di giustizia e dalle persone offese nonché delle ulteriori

    convergenti acquisizioni che con quel contributo dichiarativo si saldano ed è alla stessa,

    pertanto, che, in adesione a esigenze di completezza ed economia espositiva, dovrà

    comunque in ultimo farsi rinvio.

    §.

    Ritiene questo Giudice di dover subito ribadire che le acquisizioni istruttorie hanno consentito

    di ulteriormente delineare l’assetto del mandamento di San Lorenzo – Tommaso Natale, di

    individuare taluni esponenti di vertice e di accertare l’organico inserimento, in seno a quella

    articolazione territoriale, di numerosi tra gli odierni indagati.

    Con specifico riguardo alla struttura di vertice della famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle

    Femmine, plurime coerenti acquisizioni danno contezza della persistente appartenenza a cosa

    nostra di BRUNO Pietro (2) e della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto svolta in

    seno alla suindicata articolazione territoriale del sodalizio mafioso in argomento.

    Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare e Spataro Maurizio hanno

    concordemente indicato Bruno Pietro quale soggetto organico a cosa nostra.

    Franzese ha affermato di avere appreso direttamente da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo

    Sandro che “Bruno Pietro era il responsabile del territorio di Capaci e Isola delle Femmine”

    ed ha riferito in ordine ad una questione di interesse di Parisi Gerardo e Filippo Catania

    2 L’appartenenza di Bruno Pietro alla associazione mafiosa denominata cosa nostra, ed in particolare alla famiglia di

    Isola delle Femmine (famiglia rientrante nel mandamento di San Lorenzo), è stata affermata con sentenza del G.U.P. di

    Palermo emessa in data 20.12.000, divenuta irrevocabile il 7.10.2003.

  • 24

    portata alla attenzione dei Lo Piccolo e per la risoluzione della quale i Lo Piccolo ebbero ad

    incaricare – indirizzandogli un biglietto - Bruno Pietro “quale facente capo della famiglia … e

    quindi di …anche mafiosa, della famiglia di questa zona di competenza” (della questione,

    inerente il recupero di un credito “nella zona di Capaci, Isola questi di qua…” Lo Piccolo

    Salvatore, secondo quanto riferito dal Franzese “prese appunti in un foglietto, che avrebbe

    dovuto incaricare, cioè indirizzare questo biglietto, a… a Bruno Pietro…”; v. interrogatorio

    del 4.4.2008). Il Franzese, inoltre, nel prendere visione della fotografia riproducente le

    sembianze del Bruno, ha così affermato: “Mi sembra che è questo di Capaci , però non vorrei

    sbagliarmi” e, una volta appreso trattarsi di Bruno Pietro nato ad Isola delle Femmine il

    18.11.1946, ha aggiunto: “sì, sì, in effetti…mi sembrava…Era questo qua quella persona che

    parlava, sia il Sandro Lo Piccolo che Salvatore Lo Piccolo, sul fatto di Isola, Capaci” (v.

    trascrizione integrale dell’interrogatorio del 24.12.2007).

    Nuccio Antonino ha riferito di avere appreso da Serio Domenico e Gioè Andrea, entrambi

    organici al mandamento mafioso di San Lorenzo - Tommaso Natale, che Bruno Pietro “è una

    persona vicina” (interrogatorio del 28.11.2007).

    Anche Pulizzi Gaspare, udito il nome di Bruno Pietro, ha affermato: “Sì, io non lo conosco,

    però Bruno Pietro dovrebbe essere uomo d‟onore di Isola delle Femmine”, ha chiarito “Lo

    conosco tramite i Lo Piccolo, che a Isola c‟era Pietro Bruno come uomo d‟onore” ed ha

    rammentato che, in una occasione, in Isola delle Femmine, Pipitone Vincenzo aveva salutato

    una persona occasionalmente incontrata ed aveva poi detto al Pulizzi: “questo è Pietro Bruno”

    (interrogatorio del 3.4.2008).

    Spataro Maurizio ha affermato di conoscere Bruno Pietro. Ha precisato che lo stesso gli venne

    presentato “quale referente di Isola delle Femmine” nel 1998; che ebbe a conoscerlo “ai

    tempi di Giulio Caporrimo, di Sandro Lo Piccolo”; che, più recentemente (“questa estate”),

    ebbe a rivolgersi al Bruno perché intervenisse in ordine alla richiesta estorsiva patita dal

    titolare di un pub (“un ragazzo che io conosco ha aperto un pub là estivo…a Isola delle

    Femmine e c‟erano andate delle persone direttamente a chiedere sì di fargli avere qualche

    cosa”); che il Bruno (“zio Pietro”), trattandosi di persona di interesse dello Spataro, aveva

    consentito di rinviare al mese di settembre, “quando finisce la gestione”, la dazione di

    “qualche cosa” (così Spataro: lo zio Pietro mi ha detto dice “se sono persone che conosci tu,

    problemi non ce ne sono, a settembre quando finisce la gestione gli fanno avere qualche

    cosa”. Così ho fatto, però non so più niente, perché a me l‟8 luglio mi hanno arrestato; v.

    trascrizione integrale dell’interrogatorio del 17.12.2008). Lo Spataro non ha individuato in

    fotografia il Bruno ma, nella circostanza, udite le generalità della persona effigiata, ha

  • 25

    evidenziato dettagli che inducono a ritenere molto risalente la fotografia esibita. Il

    collaboratore – che, come detto, ha precisato di aver incontrato il Bruno poco prima della data

    del proprio arresto (8.7.2008) – ha affermato che lo stesso è molto invecchiato ed ha i capelli

    bianchi e, di contro, nella fotografia è ritratta una persona con i capelli neri (v. trascrizione

    integrale dell’interrogatorio del 17.12.008, cit.).

    Le convergenti acquisizioni in argomento - ed in particolar modo le specifiche circostanze che

    il Franzese e Lo Spataro hanno riferito quali oggetto della rispettiva diretta cognizione -

    certamente depongono per la persistente intraneità di Bruno Pietro in cosa nostra ed

    univocamente rappresentano come allo stesso siano riconosciute nell’ambito territoriale di

    riferimento (concordemente individuato in Isola delle Femmine – Capaci) le prerogative

    proprie del soggetto collocato in posizione di vertice nell’organigramma della famiglia

    mafiosa di appartenenza (i Lo Piccolo lo hanno indicato con immediatezza quale interlocutore

    qualificato in territorio di Capaci per la risoluzione di una questione di interesse del sodale

    Catania Filippo; lo Spataro lo ha individuato, senza smentita alcuna, quale soggetto in grado di

    assumere determinazioni essenziali nel territorio di pertinenza in ordine alle attività delittuose

    tipicamente riconducibili al sodalizio mafioso).

    §.

    Il convergente contributo dichiarativo di Seidita Michele, Pulizzi Gaspare e Briguglio

    Francesco dà contezza della organica appartenenza di D’ANNA Salvatore alla associazione

    mafiosa cosa nostra nonché della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto esercitata

    in seno alla articolazione territoriale costituita dalla famiglia mafiosa di Terrasini.

    Rilevante è l’apporto di conoscenza reso da Seidita Michele, reggente del mandamento di

    Partinico divenuto collaboratore di giustizia (interrogatorio del 28.11.2002).

    Il Seidita ha indicato D’Anna Salvatore quale reggente della famiglia mafiosa di Terrasini già

    al tempo in cui “Terrasini faceva mandamento Partinico” ed ha affermato che – aderendo ad

    un preciso suggerimento di Lo Piccolo Salvatore – egli stesso aveva “mandato a chiamare” il

    D’Anna per “metterlo a Terrasini”.

    Il collaboratore ha riferito in ordine al luogo dell’incontro avuto con il D’Anna (“da Totò

    Imperiale […] a Partinico”) ed all’argomento trattato (“…abbiamo parlato della situazione

    di farmi sapere eventualmente c‟era qualche lavoro, qualche cosa … insomma per la qualsiasi

    cosa che lo doveva fare sapere a Partinico e lui mi ha detto va bene e il discorso è stato

    chiuso”).

  • 26

    Le medesime circostanze risultano riprese dal Seidita – sia pure in termini di estrema sintesi –

    nel successivo interrogatorio del 15 maggio 2003, nell’ambito del quale il collaboratore ha

    effettuato la positiva individuazione fotografica dell’odierno indagato.

    Pulizzi Gaspare – rivelando circostanze apprese da Lo Piccolo Salvatore nel periodo della

    comune latitanza – ha affermato che D’Anna Salvatore è il “responsabile” della famiglia

    mafiosa di Terrasini. Rivelando circostanze oggetto di diretta percezione, il collaboratore ha

    affermato che il D’Anna intratteneva rapporti epistolari con Lo Piccolo Salvatore (“so il

    contatto di biglietti che avevano […] lui ha preso i contatti … Salvatore Lo Piccolo con

    Salvatore D‟Anna …e Salvatore D‟Anna era a disposizione”) e rapporti personali con Gaspare

    Di Maggio, essenziale tramite tra il D’Anna ed il Lo Piccolo (“il tramite era Gaspare Di

    Maggio, per quanto riguarda Salvatore D‟Anna…”).

    In particolare, nel riferire in ordine alla estensione territoriale del mandamento di San Lorenzo

    come ridisegnata da Lo Piccolo Salvatore, ha così dichiarato: “… Terrasini, una volta che

    faceva riferimento a Partinico e Salvatore LO PICCOLO, ha cambiato…diciamo che se l‟è

    tirato lui questo paese di Terrasini,…ha detto a Salvatore D‟ANNA, ha fatto sapere da

    oggi…in poi, per qualsiasi cosa di cui hai bisogno o per rivolgerti a me, devi prima parlare

    con Gaspare DI MAGGIO, quindi di tutto ciò che hai bisogno è Gaspare DI

    MAGGIO…diciamo che Gaspare , alla fine era il reggente di Cinisi, e di Terrasini […] il

    responsabile a Terrasini è Salvatore D‟ANNA che ripeto io…so che non è

    combinato…Salvatore come uomo d‟onore…” (interrogatorio del 16.1.2008).

    Le dichiarazioni di Briguglio Francesco ulteriormente asseverano la intraneità di D’Anna

    Salvatore al sodalizio mafioso e la posizione apicale allo stesso riconosciuta in seno alla

    famiglia di Terrasini.

    Il Briguglio ha confermato l’appartenenza di D’Anna Salvatore alla famiglia mafiosa in

    argomento. In data 20 gennaio 2009, al P.M. che procedeva a ricostruire l’organigramma delle

    famiglie mafiose del mandamento di San Lorenzo (“A Terrasini chi c‟era? ), il Briguglio ha

    dichiarato: “Terrasini, io quello, credo che già lo sapete pure voi, Salvatore D‟Anna”. Nel

    corso di un successivo interrogatorio del 28 gennaio 2009, effettuata positiva ricognizione

    fotografica dell’indagato, ha ribadito: “Salvatore D‟Anna, Terrasini. Io, come dissi già l‟altra

    volta, diciamo, lo conosco perché so che è lui, diciamo, a Terrasini”.

    Il collaboratore, inoltre, pienamente riscontrando quanto rivelato da Pulizzi, ha riferito che