Tribunale di Alessandria - Sentenza del 21.02.2015
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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA: LA BANCA E’ STATA CONDANNATA A RESTITUIRE EURO
24.000 PER LA NULLITA’ DELLE CLAUSOLE DEL CONTO CORRENTE
Un altro Istituto di credito, citato da un correntista, soccombe in giudizio e rimborsa al cliente Euro 24.000.
Con Sentenza del 21/02/2015, il Tribunale di Alessandria ha condannato la Banca a restituire al cliente interessi
ed oneri indebitamente pagati fino alla data di estinzione del rapporto di conto corrente e quantificati in Euro
23.979,60 oltre interessi e spese di lite.
Nel caso in esame il Cliente, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, aveva sottoscritto in data
25.01.1990 un contratto di conto corrente, in forza del quale la Banca gli aveva concesso un’apertura di credito
bancario. In seguito alla chiusura del conto nel 2007, trattandosi di un rapporto datato, l’imprenditore aveva
richiesto alla Banca copia del contratto originario di cui non era più in possesso, oltre agli estratti conto relativi
agli ultimi 3 trimestri antecedenti la chiusura del rapporto stesso, nonché la restituzione degli importi che gli
erano stati illegittimamente addebitati.
La Banca, solo dopo essere stata diffidata, aveva provveduto a consegnare la documentazione richiesta
rigettando, tuttavia, la richiesta di restituzione degli interessi perché correttamente applicati in base ai cd. “usi
piazza”, cui si faceva espresso rinvio in contratto.
Il Cliente, pertanto, ha citato in giudizio la Banca con l’accusa di aver concordato condizioni contrattuali non
valide per quanto concerne il tasso di interesse non espressamente pattuito per iscritto, la capitalizzazione degli
interessi e le Commissioni di massimo scoperto (CMS).
In via preliminare, la Banca ha eccepito l’inammissibilità della domanda attorea in quanto la controversia insorta
sullo stesso rapporto contrattuale era stata risolta tra le parti attraverso un cd. “Patto Tombale” avente ad
oggetto il ripianamento della posizione debitoria del cliente attraverso la restituzione di una minor somma a
stralcio del debito.
Già in quell’occasione, la Banca ha incassato il primo colpo in quanto lo stesso Tribunale di Alessandria, con
Sentenza del 28.11.2011, aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda per via dell’avvenuta
composizione transattiva della vertenza. Infatti, pur avendo il Cliente saldato la propria esposizione debitoria
attraverso la corresponsione di una somma simbolica alla Banca, l’accordo transattivo aveva riguardato solamente
l’entità del debito esistente e non anche la nullità delle clausole successivamente lamentata dall’attore, non
precludendo in alcun modo la presentazione della domanda stessa.
Il secondo colpo la Banca lo ha incassato di recente, quando con Sentenza del 21/02/2015 si è vista
condannare in primo grado alla restituzione delle somme indebitamente pagate dal Cliente. Questo in quanto il
Consulente Tecnico d’Ufficio ha ravvisato la presenza dei seguenti illeciti:
(i) Nullità della clausola per la determinazione del saggio degli interessi del contratto che faceva
espresso rinvio “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza” in quanto,
affinché la clausola che prevede gli interessi possa essere ritenuta valida, deve necessariamente
prevedere un tasso determinato o determinabile con certezza;
(ii) Nullità della clausola relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi, in quanto il conto
corrente prevedeva forme di anatocismo non applicabili ad un contratto stipulato anteriormente
all’entrata in vigore della delibera del CICR del 9.02.2000 e basate su un uso negoziale e non
normativo (in violazione dell’art. 1283 c.c.). La delibera CICR ha ammesso a partire dal 2000
l’anatocismo bancario purché applicato in condizioni di reciproca periodicità di calcolo degli
interessi debitori e creditori, e previa comunicazione per iscritto di adeguamento alla normativa da
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parte della Banca al Cliente. Nel caso specifico, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione
degli interessi è stata fatta valere sia per i primi dieci anni di vita del rapporto antecedenti la delibera
(1990/2000), sia per tutto il periodo successivo (2000/2007), in quanto la Banca non ha dato prova
di aver chiesto e ricevuto preventiva approvazione dell’adeguamento alla delibera da parte del
Cliente;
(iii) Nullità delle C.M.S. applicate al rapporto, in quanto il contratto costitutivo non prevedeva alcuna
regolamentazione scritta circa le modalità di calcolo, la periodicità e la quantificazione delle stesse.
(iv) Per quanto concerne la ripetizione di interessi usurari il Tribunale, in ottemperanza del principio
secondo cui l’usurarietà degli stessi va valutata in riferimento al momento della pattuizione ed
essendo il conto in esame nato prima dell’entrata in vigore della legge antiusura (L. 108/1996), ha
ricondotto ai tassi legali gli interessi applicati nei periodi di sconfinamento.
Il ricalcolo dell’effettivo saldo sul conto corrente effettuato dal CTU, attraverso l’eliminazione di CMS, interessi
anatocistici e la sostituzione dei tassi di interesse convenzionali passivi e attivi con quelli legali (rispettivamente
tassi minimi e massimi dei BOT ex art. 117 TUB), ha evidenziato un credito del Cliente pari ad Euro 23.979,60
ed ha pertanto originato la restituzione dalla predetta somma, oltre interessi e spese di lite.
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