Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005

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Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005 Di Biase Valentina 755315 Godano Elisabetta 754031 Università degli Studi Milano Bicocca Diritto del Turismo 2012/2013 INADEMPIMENTO TOUR OPERATOR

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INADEMPIMENTO TOUR OPERATOR. Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005. Università degli Studi Milano Bicocca Diritto del Turismo 2012/2013. Di Biase Valentina 755315 Godano Elisabetta 754031 Pupillo Alberto 754806. LA MASSIMA. - PowerPoint PPT Presentation

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Tribunale di Torino

Sentenza28 novembre 2005

Di Biase Valentina 755315Godano Elisabetta 754031 Pupillo Alberto 754806

Università degli Studi Milano BicoccaDiritto del Turismo 2012/2013

INADEMPIMENTO TOUR OPERATOR

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LA MASSIMASebbene la struttura alberghiera dove erano stati ospitati gli acquirenti di un pacchetto turistico non fosse completamente funzionante, non si configura l’inadempimento del tour operator che abbia comunque messo i suoi clienti nelle condizioni di fruire della vacanza programmata, offrendo loro anche una somma compensativa adeguata a coprire le maggiori spese effettuate.

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I SOGGETTI

Francorosso International S.P.A.

8 clienti

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IL FATTOI clienti acquistano, presso il T.O. Francorosso, un

pacchetto turistico per un soggiorno di una settimana(13 – 20 agosto 2002) in Tunisia.

Arrivati a destinazione i turisti sono stati destinati all’hotel Vincci Al Kantara Thalassa invece che all’hotel Vincci

Djerba Resort.

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Al ritorno dal viaggio i clienti lamentano diversi disservizi e sollevano numerose contestazioni

INADEMPIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

DANNO DA VACANZA ROVINATA

IL FATTO/2

Sostengono

Richiedono

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

3 luglio 2003 Francorosso compare in giudizio:• riconosce il fatto ma nega la presenza del danno da vacanza rovinata• offre una ricompensa per le maggiori spese sostenute per pranzo e bevande• offre un importo forfetario pari al 10% del soggiorno

17 marzo 2004 Francorosso S.P.A. viene incorporata da Alpitour S.P.A.Il giudizio viene interrotto

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25-26novembre 2004

Riprende il processo in seguito al ricorso presentato dalle partiIl giudice dichiara inammissibili le prove orali fornite dagli attori, dichiarando i capi generici e indeterminati

13 luglio 2005 Udienza Le parti precisano le rispettive richieste conclusive

28 novembre 2005 SentenzaNessun importo a titolo di danno è dovuto.Vengono rigettate le domande degli attori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO/2

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PERCHE’ QUESTA DECISIONE?•Il T.O. ha permesso ai suoi clienti di poter comunque fruire della vacanza acquistata, offrendo loro una sistemazione in una struttura di qualità superiore

•Inoltre il T.O. è disposto a corrispondere un importo forfettario pari al 10% del soggiorno comunque usufruito, nonostante non sia obbligato dalla legge

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PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/2• Il T.O. ha offerto ai clienti la ricompensa per le

spese di cibo e bevande che la struttura alternativa non era in grado di offrire perché non completamente funzionante

Francorosso ha agito correttamente e nel rispetto dell’art. 12 del D. lgs. 111/95

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ART. 12 D. LGS 111/954° comma

“Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere

effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio

programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.”

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PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/3

•Gli attori non hanno testimoniato i gravi disagi subiti con prove idonee; esse sono apparse generiche e perciò irrilevanti

•Gli attori hanno usufruito della maggior parte dei servizi concordati e per la richiesta dei danni patrimoniali non è stata specificata la somma da corrispondere

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•La genericità della richiesta nella sua totalità e delle prove fornite per il risarcimento del danno non patrimoniale, preclude il riconoscimento del danno

PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/4

Non trova riscontro nell’art. 2059 del codice civile: “il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati

dalla legge”

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PERCHE’ QUESTA DECISIONE?/5• Il danno lamentato non si configura come “danno

esistenziale” e quindi non è considerabile come danno non patrimoniale

Sulla base dell’art. 2043 del codice civile e l’art.2 della Costituzione

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ART. 2043 CODICE CIVILE “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri

un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

ART. 2 COSTITUZIONE“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

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CONCLUSIONITenuto conto di quanto detto, non si riscontra il danno da vacanza rovinata, pertanto nessun importo a titolo di danno è dovuto.

La domanda degli attori viene rigettata