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Ristrutturazioni, più semplice ricostruire senza rispettare la sagoma Le modalità di aggiornamento degli intestatari catastali Condomini, ritorna l’obbligo di mediazione Testo Unico Testo Unico in Urbanistica tutte le semplificazioni in Urbanistica tutte le semplificazioni Ristrutturazioni, più semplice ricostruire senza rispettare la sagoma Le modalità di aggiornamento degli intestatari catastali Condomini, ritorna l’obbligo di mediazione TrianGolo il TrianGolo R IVISTA T RIMESTRALE D ’I NFORMAZIONE T ECNICO P ROFESSIONALE DEL C OLLEGIO DEI G EOMETRI E DEI G EOMETRI L AUREATI DELLA P ROVINCIA DI C OMO 03/2013 Il Lago di Como visto da Varenna Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Como

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Ristrutturazioni, più semplice ricostruire senza rispettare la sagoma

Le modalità di aggiornamentodegli intestatari catastali

Condomini, ritorna l’obbligodi mediazione

Testo UnicoTesto Unico

in Urbanistica tutte le semplificazioni

in Urbanistica tutte le semplificazioni

Ristrutturazioni, più semplice ricostruire senza rispettare la sagoma

Le modalità di aggiornamentodegli intestatari catastali

Condomini, ritorna l’obbligodi mediazione

TrianGoloilTrianGoloR I V I S TA T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S I O N A L E

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Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureatidi Como

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C O L L E G I O D E I G E O M E T R I

E D E I G E O M E T R I L A U R E AT I

D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

POSA IL PRIMO MATTONENEL TUO CANTIERE.

ISCRIVITI ALL’ALBO DEI GEOMETRI

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> EditorialeCrisi, riflessioni e speranze

> Cultura & TerritorioOssuccio, camminando tra natura e fede

> GiurisprudenzaLe nuove sentenze utili alla professione

> Approfondimento TecnicoRistrutturazioni, più semplice ricostruiresenza rispettare la sagoma

> Approfondimento TecnicoLe modifiche al Testo Unico in materia edilizia

> Catasto & Topografia Le dichiarazioni al Catasto delle unitàcollabenti (cat. F/2)

> Catasto & TopografiaLe modalità di aggiornamentodegli intestatari catastali

> EstimoLa stima attraverso la regressione lineare

> SicurezzaBonifica dell’amianto, le tecniche per un recupero privo di rischi

> NormativaCondomini, ritorna l’obbligo di mediazione

NormativaChi può fare l’amministratore di condominio

> Vita di CollegioCommissioni, ecco i gruppi di lavoroe le rappresentanze

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anno XVIIOttobre 2013spedizione in AP 100% filiale di Comon° 03

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anno XVIIIOttobre 2013spedizione in AP 100% filiale di Comon° 03

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Quando ero piccolo nel buio della notte, impaurito, mi chiede-vo ma dove è finito il sole? e se poi non torna più? Poi ungiorno compresi che di notte eravamo noi che non vedevamoil sole, ma dall’altra parte del mondo c’era, risplendeva escaldava, non era sparito.

Bene questo mi dava tranquillità, perché sapevo che lo avrei rivisto e conil tempo ho imparato a vedere il sole anche nei giorni di temporale, al disopra di un cielo nuvoloso. Ecco, così mi piace vedere la crisi, oggi, pur-troppo siamo nel buio più pesto, ma la luce non è sparita bisogna aspetta-re è solo andata da un’altra parte. Di notte il sole lo vedevamo nella lucedi un lumicino, ciò bastava a rasserenarci e a farci addormentare, poi digiorno se solo c’era una nuvoletta subito ”ah ma che brutta giornata”.Incredibile il genere umano. Quando c’è crisi è come la notte e si è dispo-

sti ad accontentarsi di un lumicino, quando c’è giorno e abbondanza diluce, ci si lamenta e non ci basta il sole.Ma veniamo ai nostri giorni.Anche oggi in Collegio sono arrivate richieste di aiuto quali dilazioni dipagamenti, consigli per recuperare i crediti di chi non paga, richieste dilavoro, certezze sul futuro della categoria, cancellazioni per mancanza dilavoro, sottoscrizione di procedure legali per recuperare quote associative,delibere di sospensione dell’attività per morosità e via discorrendo.A volte, credetemi, i consiglieri devono prendere decisioni con la morte nelcuore. Bisogna reagire, qualcuno ha detto che, chi attribuisce le propriesconfitte e i propri errori alla crisi, violenta il proprio talento e mostramaggior interesse per i problemi piuttosto che per le soluzioni.Ma vediamo di trasformare la crisi in un opportunità? Quanti di noi, quan-do non c`era crisi, ma troppo lavoro, lasciavano perdere gli incassi più pic-coli, preoccupandosi dei progetti più grandi e con parcelle a quattro zeri,che poi non si incassavano mai? la maggior parte di noi. Buona regola puòessere quella di riprendere a fare anche le PICCOLE COSE, senza abban-

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Editoriale di Angelo Tavecchio Crisi, riflessioni

e speranze

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Care colleghe e colleghi,nell'ultima seduta di Consiglio Direttivo del 3 ottobre 2013, Ferruccio Dilda, ha rassegnato leproprie dimissioni dall'incarico di Presidente del nostro consiglio direttivo provinciale. A Luii ringraziamenti per il tempo dedicato al Collegio. Nella stessa seduta il Consiglio Direttivoha provveduto a nominare, all’unanimità, il collega Angelo Tavecchio Presidente del Collegio,e la collega Raffaella Porta segretario.Il nuovo Presidente eredita insieme a tutti i consiglieri la sfida che è stata lanciata nell'ulti-mo congresso di Rimini sul futuro della nostra categoria. Come Consiglio raccogliamo lasfida nell'auspicio di dare a tutti noi geometri un futuro di serenità.Al Presidente e ai Consiglieri vanno il sostegno e gli auguri di buon lavoro da parte di tuttala redazione.

La redazione

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donare le problematiche di riscossione dei crediti perché impegnati in pseudo progetti chepoi non vanno mai in porto, buona regola sarebbe perseverare nel conseguimento del credi-to, perché no, con l’aiuto del Collegio, stipulando convenzioni con gli studi legali per age-volare le procedure minime per il RECUPERO DEI CREDITI per chi non se lo può permet-tere. Questo il vostro Collegio lo sta predisponendo.Quanti di noi hanno i nervi sfilacciati da innumerevoli adempimenti burocratici fini a sestessi e che a volte nella loro maniacale precisione non fanno altro che alimentare conten-

ziosi per un minimo errore nelle procedure, proce-dure di una tale complicazione che sarebbero giusti-ficate solo se associate alla professione di un chirur-go nei casi di operazioni atte a salvare la vita aqualche malcapitato.Dobbiamo fare di più per SEMPLIFICARE le proce-dure, a volte si ha la sensazione che la burocraziasia finalizzata solo all'aumento dei posti di lavoro,ma in realtà serve solo ad aumentare i costi per lasocietà.Quanti di voi ormai abituati alla presenza delleagenzie immobiliari dimenticano che nelle nostrecompetenze è compresa quella di essere incaricatilegalmente della vendita di immobili, pensate aquale fetta di mercato ci potremmo avvicinare e conquale esperienza e professionalità, questa è una veraOPPORTUNITA` e una garanzia per il committentee di riflesso per l'intera società. Non date retta a chivi dice che non possiamo farlo è una bugia, non pos-siamo essere il tecnico di chi compra e di chi vende,perché dobbiamo servire un solo committente, ma

questo non è un ostacolo. Quanti di noi svendono le proprie prestazioni nel nome dellanecessità economica, parlo soprattutto dei neo iscritti ragazzi alle prime esperienze, soggio-gati ed impauriti da committenti arroganti e prepotenti che promettono loro in momenti suc-cessivi più lauti guadagni, che non arrivano mai, come facevano i contadini con l`asino cheper raggiungere la carota legata alla sua schiena giravano in tondo alla macina illusi, dipoterla raggiungere; costoro dimenticano che alle verifiche dell`Agenzia delle Entrate tuttele prestazioni sono considerate congrue e sanzionate sulla base di cifre che sono 5 o 6 voltesuperiori, provocando non solo un mancato legittimo guadagno ma una perdita economicaconsistente se rapportata alle sanzioni che poi applica, non tutti sanno che esistono delletabelle precise per ogni singola prestazione professionale. Quanti di noi, soprattutto quellivicini alla pensione pensano a lasciare il loro bagaglio di clienti ad un collega geometra perSPIRITO DI APPARTENENZA alla categoria. Quanti di noi hanno perso il senso di "chideve fare cosa nella società", andiamo negli uffici a volte in punta di piedi per non distur-bare, cedendo ad una sorta di sottomissione volontaria, per poi scoprire che i nostri dirittidi professionisti che tutelano il cittadino sono molto più estesi di quello che pensavamo, vit-time così della mancanza di CULTURA SOCIALE e dei più elementari principi del diritto.Mi sono dilungato troppo ma ci sono ancora argomenti da discutere e lo faremo insiemeFinisco con una favola: “Un giorno un padre di famiglia ormai vecchio che aveva tanti figlili chiamò a se e gli mostrò una fascina di rami legati e disse loro, voglio vedere chi di voiriesce a spezzare in due la fascina con le sole mani. Ma la fascina conteneva centinaia dirami e nessuno dei figli riuscì a spezzarla. Allora il padre prese la fascina di legna la slego"e ad uno ad uno spezzo tutti i rami. E disse ai suoi figli, avete visto? siate legati come ramidi questa fascina, se ognuno andrà per la sua strada e non resterete uniti sarà più facilespezzarvi”. Questo è quello che dobbiamo fare come geometri “restare uniti”.

Angelo Tavecchio, nuovo presidente del Collegio dei Geometri e geometri laureati di Como

EDITORIALE

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Cultura & Territoriodi Gianluca Scacchi

TrianGoloilTrianGoloS T A T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E

C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E A T I D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

ISacri Monti sono un elemento assaipeculiare del paesaggio antropico, for-giato dall’uomo, complessi architettoni-ci tra arte e fede che coinvolgono inten-samente il visitatore. La Lombardia e il

Piemonte annoverano nove Sacri Monti che perla loro rilevanza storica ed artistica dal 2003sono stati riconosciuti quali "siti" delPatrimonio mondiale Unesco. Appartengonoquindi al ristretto novero di luoghi che testimo-niano la storia culturale della civiltà umana inmodo così significativo da meritare un ricono-scimento a livello internazionale in quanto"world heritage", eredità, appunto, che ricevia-

mo dalle passate generazioni. Sono interessantile motivazioni con cui l’Unesco, organizzazio-ne delle Nazioni Unite che si occupa di cultura,istruzione, scienze e arti, ha riconosciuto lepeculiarità di questi luoghi. Le motivazioni cosìrecitano: “la realizzazione di un’opera di archi-tettura e di arte sacra in un paesaggio natura-le, per scopi didascalici e religiosi, ha raggiun-to la sua più alta espressione nei Sacri Montidell’Italia settentrionale e ha avuto una profon-da influenza sui successivi sviluppi del fenome-no nel resto d’Europa"; "i Sacri Montidell’Italia settentrionale rappresentano la riu-scita integrazione tra architettura e belle arti in

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Ossuccio, camminandotra natura e fede Una visita al Sacro Monte trasmette appieno l’intento degli artisti e

dei capomastri che nel Seicento seppero, con profusione d’energie

e d’ingegni, costruire un luogo di innegabile fascino. Pur con alterno

esito sotto il profilo artistico operarono a questa fabbrica numerosi

scultori, pittori ed architetti, tanto che le tre arti sono pienamente

rappresentate, al punto da diventare patrimonio dell’Umanità

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un paesaggio di notevole bellezza rea-lizzato per ragioni religiose in unperiodo critico della storia dellaChiesa Cattolica.”Gli ideatori di questi complessi archi-tettonici scelsero luoghi che consen-tissero la simbiosi con la natura, atti a

stimolare la meditazione e la contem-plazione. Vollero creare dei percorsicapaci di avvicinare l’uomo a Dio,attraverso la "viva" narrazione dellavita di Cristo, della Madonna o di unsanto, consentendo al contempo aldevoto visitatore una immersione in

contesti naturali di particolare pregio.Una visita al Sacro Monte di Ossucciotrasmette appieno l’intento coraledegli artisti e dei capomastri che nelSeicento, sotto la guida dapprima delfrancescano Lorenzo Serenato e aseguire dal "sindaco della fabbriceria"fra’ Timoteo Snider, seppero, con pro-fusione d’energie e d’ingegni, costrui-re un luogo di innegabile fascino. Purcon alterno esito sotto il profilo arti-stico operarono a questa fabbricanumerosi scultori, pittori ed architetti,tanto che le tre arti sono pienamenterappresentate. Con loro faticarono, muratori, scal-

pellini, gessatori e decoratori, fortidella capacità imprenditoriale che sindai tempi dei Magistri Comacini con-traddistinse, qui e in Europa, le mae-stranze organizzate del Lario e delCeresio. Ai gruppi scultorei, presenza costantenei Sacri Monti, era delegata unachiara funzione didattico pedagogica:coinvolgere il pellegrino suscitando inlui viva impressione. Tali aspetti furo-no rafforzati dalla Chiesa Cattolicache, in concorrenza con le alte confes-sioni Cristiane, attuò dal tardoCinquecento un’opera di "riconqui-sta" dei fedeli secondo i dettami delConcilio di Trento. In questo contestoil ruolo guida di San Carlo Borromeo,arcivescovo di Milano, fu rilevantissi-mo, anche per quanto concerne la rea-

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CULTURA& TERRITORIO

Particolare della volta del Santuario

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CULTURA& TERRITORIO

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lizzazione o il completamento di alcuni Sacri Monti. Sipuò immaginare che sulla massa dei pellegrini, perlopiùdotati di strumenti culturali limitati, la religione e la fedepresentate in modo così vero lasciassero una vividaimpressione e, senz’altro, fungessero da monito oltre cheda istruzione. A Ossuccio il percorso devozionale che "ascende", conlento incedere, dalla pendice montuosa che poggia nelLario sino al (preesistente) Santuario della Madonna delSoccorso, offre nel suo sinuoso sviluppo momenti di gran-de interesse. Non di meno si coglie la riuscita integrazione tra ambien-te costruito e paesaggio naturale, sensazione che le foto-grafie qui riprodotte trasmettono in misura assai parziale.Negli ultimi decenni l’originaria armonia del complesso

Pannello illustrativo posto all’inizio del percorso

Il percorso sale assecondando la montagna

Nel Santuario, gruppo scultoreo particolarmente espressivo

Scendendo dal Sacro Monte al tramonto

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architettonico è stata disturbata da nuove edifi-cazioni la cui contiguità con il percorso di pel-legrinaggio e con le cappelle sacre è oggi ele-mento di sicuro disturbo. L’auspicio è che ilriconoscimento concesso dall’Unesco consentain futuro una effettiva tutela dell’unicità di que-sto "sito", anche da incongrue attività edilizie. L’acciottolato del selciato, i portali in pietradelle cappelle, i muri a secco che delimitano ilcammino e un susseguirsi di "belvedere" sulLario accompagnano la salita verso ilSantuario e il suo alto campanile che "guida" ilpellegrino verso la meta da raggiungere, senzafretta, poichè il posto merita lentezza e invitaalla contemplazione. Oltre al lago i monti, "necessari" per il percor-so ascendente proprio di questi luoghi sacri.Monti che, con il fascino della geomorfologia"mossa" sono sfondo vivace cornice della pas-seggiata che porta al Santuario. Giunti allasommità ci attende la discesa che, sguardo avalle, anzi "a lago", offre nuove sensazioni,non meno intense delle precedenti. La Grignasettentrionale, detta Grignone, domina l’oriz-zonte con il suo calcare di colore chiaro emutevole alla luce del sole, che al tramontoincendia la montagna proponendo, qui sulLago, una piccola ma intensa “enrosadira”dolomitica.

CULTURA& TERRITORIO

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Giurisprudenzadi Maria Allocca

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Distanze legali e abbaini, amministratori o superamministratori,

uso delle parti comuni, successioni, appalti, sicurezza. Ecco i prov-

vedimenti del Consiglio di Stato e degli organismi amministrativi

che specificano le norme che regolano l’attività della professione

di geometra

Le nuove sentenzeutili alla professione

URBANISTICA:

Abbaini e distanze legali(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 settembre 2013 n. 4501)È illegittimo il permesso di costruire che autoriz-za la sostituzione di abbaini al posto di lucernai inviolazione delle distanze previste dalle normetecniche di attuazione comunali.Il caso oggetto della sentenza esaminata. Il ricor-rente chiedeva l’annullamento di un permesso dicostruire rilasciato dal Comune ad un altro con-domino per il frazionamento, di un unico fabbri-cato, in due unità immobiliari; opere che prevede-vano, per quanto qui interessa, la realizzazione dicinque abbaini in sostituzione di cinque lucernai.

L’annullamento del provvedimento venivarichiesto per “violazione dell’art. 16 delle notetecniche di attuazione (NTA) del vigente PianoRegolatore Generale, relativamente al mancatorispetto della norma che prevede tra gli edifici ladistanza minima di 5 metri dal confine”.Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha ritenu-to che la costruzione da parte del condomino deicinque abbaini al posto di altrettanti lucernaiavesse “modificato la sagoma del tetto, determi-nando un avanzamento ed un innalzamento del-l’edificio”.Gli abbaini, infatti, seppure di modeste dimensio-ni sono considerati, in conformità della giurispru-denza sopra richiamata (Cass. Civ. sent. n.21059/2009), come nuova costruzione e pertantoavrebbero dovuto necessariamente rispettare ledistanze imposte della Norme Tecniche di attua-zione del Comune. Il Collegio, inoltre, ha richia-mato il principio, ormai consolidato, al quale atte-nersi per il calcolo delle distanze: “la distanza vacalcolata con riferimento ad ogni punto dei fab-bricati e non alle sole parti che si fronteggiano”.Per costante giurisprudenza, infatti, tale calcolova effettuato “prescindendo anche dal fatto cheesse (ndr. le parti dei fabbricati) siano o meno inposizione parallela” (Consiglio di Stato, Sez IV,sentenza 2 novembre 2010 n. 7731; ivi, sentenza5 dicembre 2005, n. 6909). Nella pronuncia incommento, infine, è stato chiarito che il limite dei5 metri risultava applicabile nonostante fossestato introdotto successivamente alla realizzazio-ne dell’edificio. La realizzazione degli abbaini,infatti, in quanto “nuova costruzione” avrebbedovuto essere autorizzata applicando la normati-va in vigore al momento del rilascio del permes-so di costruire come qualsiasi altra nuova edifica-zione.

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GIURISPRUDENZA

CONDOMINIO:

Per il supercondominio è necessarioil superamministratore(Cassazione civile, Sezione II, senten-za n. 19558 del 26 agosto 2013))Il supercondominio è un ente distintoad autonomo rispetto ai singoli con-domìni che lo compongono, che vienein essere ipso iure et facto (se il titolonon dispone altrimenti) al fine digestire beni posti in rapporto di acces-sorietà rispetto a tutti gli edifici con-dominiali. Esso è costituito e ammini-strato attraverso propri organi (l'as-semblea, composta dai proprietaridegli appartamenti che concorrono aformarlo, e l'amministratore delsupercondominio) e dotato di un pro-prio regolamento. L'assemblea delsupercondominio è composta da tutti ipartecipanti al complesso condomi-niale e non dal collegio degli ammini-stratori dei singoli condomìni; unaclausola regolamentare di questo tipoè nulla per violazione di norme impe-rative. Unico soggetto legittimato adagire in giudizio a tutela dei beni delsupercondominio è l'amministratoredello stesso e non anche gli ammini-stratori dei singoli edifici condomi-niali.È questo, in estrema sintesi, quantoaffermato dalla Corte di cassazionecon la sentenza n. 19558 del 26 ago-sto 2013, con cui gli Ermellini hannoaccolto il ricorso della proprietaria diuna cantina, citata in giudizio dagliamministratori dei singoli edifici delsupercondomino per il ripristino delpossesso dell'area comune a tutti gliedifici condominiali.La questione sottoposta al vaglio dellasuprema Corte ruota intorno alla legit-timazione processuale attiva in rela-zione ai beni comuni ricadenti nellagestione del supercondominio: talelegittimazione compete ad ognunodegli amministratori dei condomìniche formano il supercondominio o alsolo amministratore del supercondo-minio?La Corte di cassazione, coerentemen-te con la propria giurisprudenza, haoptato per la seconda soluzione: "nel-l'ipotesi di un bene comune che sia aservizio di più edifici condominiali,

vanno tenuti distinti i rapporti di pro-prietà comune ed indivisa tra i parte-cipanti ai singoli edifici, dal rapportodi comunione sul bene in comproprie-tà a tutti i partecipanti ai singoli con-domini (...) la gestione di tale benecomune spetta, pertanto, a tutti icomunisti, i quali debbono nominareun amministratore, e non (come spes-so avviene nella pratica) al collegiocostituito dagli amministratori dei sin-goli condomini, i quali possono eser-citare i poteri previsti dagli artt. 1130e 1131 c.c. solo con riferimentoall'edificio condominiale cui sonopreposti". Distinte vanno tenute, altre-sì, le attribuzioni spettanti ai singoliamministratori da quelle proprie del-l'amministratore del supercondomi-nio. A quest'ultimo compete la rappre-sentanza processuale attiva in ordine aogni controversia inerente le particomuni del supercondominio, mentregli amministratori dei singoli condo-mìni possono agire a tutela delle sole

parti comuni dell'edificio amministra-to, nei limiti dei poteri attribuiti dallalegge o dall'assemblea.Nel caso di specie, pertanto, la Corteha rilevato la carenza di legittimazio-ne attiva dei singoli amministratori inordine al giudizio instaurato per lareintegrazione nel possesso del cortilecomune al complesso condominiale,di competenza dell'amministratore delsupercondominio.

CONDOMINIO:

Uso della cosa comune(Corte di Cassazione, Sentenza 18 settembre 2013, n.21395)In tema di utilizzazione del muro peri-metrale dell'edificio condominiale daparte del singolo condomino, costitui-scono uso indebito della cosa comu-ne, alla stregua dei criteri indicatinegli artt. 1102 e 1122 c.c., le apertu-re praticate dal condomino nel dettomuro per mettere in collegamentolocali di sua esclusiva proprietà, esi-stenti nell'edificio condominiale, conaltro immobile estraneo al condomi-nio, in quanto tali aperture alteranola destinazione del muro, incidendosulla sua funzione di recinzione e pos-sono dar luogo all'acquisto di una ser-vitù (di passaggio) a carico della pro-prietà condominiale.Nell'ipotesi di preesistenza di unvarco di passaggio nel muro perime-trale dell'edificio condominiale,l'apertura di altro e diverso varco daparte del singolo condomino non puòessere ritenuta una semplice modalitàdi esercizio "ampliativa" della preesi-stente facoltà o in essa ricompresa aisensi dell'art. 1027 c.c., ma determinaun onere nuovo e diverso a carico delfondo servente sì da porre le premes-se per la costituzione di una ulterioreservitù, imponendosi un ulteriorepeso a carico delle strutture dell'edifi-cio, escludendosi così l'ipotesi delsemplice aggravio della servitù pree-sistente.

SUCCESSIONI:

Divisione ed azione di riduzione(Corte di Cassazione, Sentenza n. 20143 del 3 settembre 2013)

L'assemblea del supercondominio

è composta da tutti i partecipanti al complesso condominiale

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GIURISPRUDENZA

Il coerede, convenuto nel giudizio discioglimento della comunione eredita-ria, può, dopo il passaggio in giudicatodella sentenza di divisione, esperirel'azione di riduzione della liberalitàcompiuta in vita dal de cuius nei con-fronti di altro coerede dispensato dallacollazione, lamentando l'eccedenzadella donazione rispetto alla disponibi-le e chiedendo la reintegrazione dellaquota di riserva, con le conseguentirestituzioni.Alla morte del de cuius, il legittimarioleso può rinunciare all'azione di ridu-zione delle disposizioni lesive della suaquota di riserva, ma è necessario, a talfine, che egli manifesti positivamentela volontà di rinunciare al suo diritto diconseguire l'integrazione spettantegli.Ove manchi una rinuncia espressa in talsenso, si può giungere a ritenere l'esi-stenza di una rinuncia tacita solo inbase ad un comportamento inequivocoe concludente del soggetto interessato,che sia incompatibile con la volontà difar valere il diritto alla reintegrazione.Ma è da escludere che la mancata costi-tuzione nel giudizio di scioglimentodella comunione ereditaria promossoda altro coerede esprima l’inequivocavolontà della parte convenuta contuma-ce di rinunciare a far valere, in separatogiudizio, il suo diritto alla reintegrazio-ne della quota di eredità riservatale perlegge. Il diritto alla reintegrazione dellaquota, vantato da ciascun legittimario, èautonomo nei confronti dell'analogodiritto degli altri legittimari, non essen-do espressione di un'azione collettivaspettante complessivamente al gruppodei legittimari; sicché il giudicato sul-l'azione di riduzione promossa vittorio-samente da uno di essi - se non puòavere l'effetto di operaredirettamente la reintegrazione spettantead altro legittimario che abbia preferito,pur essendo presente nel processo didivisione contemporaneamente pro-mosso, rimanere per questa parte inatti-vo - neppure preclude a quest'ultimo diagire separatamente, nell'ordinario ter-mine di prescrizione, con l'azione direintegrazione della sua quota di riser-va. Nel caso di pluralità di legittimare,ciascuno ha diritto ad una frazione dellaquota di riserva e non già all'interaquota, o, comunque, ad una frazione

più ampia di quella che gli spetterebbese tutti gli altri facessero valere il lorodiritto e, quindi, ciascun legittimariopuò ottenere soltanto la parte a lui spet-tante della quota di riserva e non purequella di coloro che sono rimasti inatti-vi o che hanno rinunciato all'azione diriduzione.

APPALTI:

Illegittimità – Esclusione per mancatasottoscrizione di tutte le pagine dell’of-ferta(Consiglio di Stato, Sentenza n. 4663del 18 settembre 2013)La mancata sottoscrizione di tutte le pa-gine dell’offerta tecnica non può costi-tuire motivo di esclusione dalla gara diappalto e la clausola del disciplinareche dispone in tal senso è nulla per con-trarietà con il principio di tassativitàdelle clausole di esclusione di cui al-l’art. 46, comma 1-bis, D. Leg.vo 12aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti), econ il principio del soccorso istruttoriosancito dal primo comma del medesi-mo art. 46. (Nel caso in esame un con-sorzio è stato escluso dalla procedura digara per la mancata sottoscrizione ditutte le pagine dell’offerta tecnica. Il disciplinare di gara prevedeva la sot-toscrizione dell'offerta tecnica “in ognipagina ed in calce, a pena di esclusio-ne”, mentre il legale rappresentante delconsorzio aveva firmato solo in calce il

documento e non anche in ogni pagi-na).

SICUREZZA:

Infortunio del lavoratore - Corresponsabilità del committenteche ha interferito nella direzione deilavori(Corte di Cassazione, Sentenza n. 36398 del 5 settembre 2013)Ai fini della configurazione della re-sponsabilità del committente, è necessa-rio verificare quale sia stata l’incidenzadella sua condotta “nell’eziologia del-l’evento” senza dare rilievo preminentead obblighi che non gli competono. Ilcommittente è corresponsabile con l'ap-paltatore o con il direttore dei lavori del-l’infortunio occorso al lavoratore nelcaso in cui l'evento si colleghi casual-mente anche alla sua colposa azione odomissione; ciò avviene sia quando egliabbia dato precise direttive o progetti darealizzare e le une e gli altri siano giàessi stessi fonte di pericolo ovvero quan-do egli abbia commissionato o consenti-to l'inizio di lavori, pur in presenza disituazioni di fatto parimenti pericolose.(Nell'ambito di lavori di ristrutturazionedi una casa, il proprietario è correspon-sabile dell'incidente mortale occorsoall'operaio della ditta che ha eseguito gliinterventi nel caso in cui ha interferitonella direzione dei lavori o nell'organiz-zazione del cantiere).

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ApprofondimentoTecnicoFonte: IL SOLE 24 OREn. 234 del 27/08/2013Autori: Alessandro AronaFrancesco Basile

TrianGoloilTrianGoloR I V I S T A T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E

D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E A T I D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

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Le “Semplificazioni in materiaedilizia” contenute all'articolo 30del decreto del fare (Dl 69/2013,convertito nella legge 98), con lapossibilità di demolire e rico-

struire senza rispetto di sagoma con sempliceScia, proseguono sulla strada intrapresa dallegislatore dal 1996, con la nascita della Dia(dichiarazione di inizio attività): ampliare ilcampo dell'edilizia privata realizzabile conautocertificazione asseverata, e dunque non piùsoggetta a provvedimento preventivo espresso(il permesso di costruire). Invece di attendere mesi che il Comune si pro-nunci sul progetto, si possono avviare subito ilavori sulla base della dichiarazione “responsa-bile” (cioè soggetta a sanzione) del progettistaabilitato (ingegnere, architetto, geometra), chedichiara l'intervento compatibile con le norma-tive edilizio-urbanistiche.

La “marcia dell’autocertificazione”

Negli ultimi anni le principali innovazioni sonostate l'allargamento nel 2010 dell'edilizia libera,soggetta a Comunicazione inizio lavori “asse-verata” (Cil) (ad esempio per installare pannellisolari) e l'introduzione (Dl 70/2011) della Sciain edilizia, la Segnalazione certificata di inizioattività, che rispetto alla Dia consente di avvia-re subito i lavori anziché aspettare 30 giorni.

Poi, sempre col Dl 70/2011, l'introduzione delsilenzio-assenso sul permesso di costruire.Ora il decreto del fare prosegue la “marcia” del-l'autocertificazione, togliendo il paletto delrispetto della sagoma agli interventi di demoli-zione e ricostruzione. Mentre prima la defini-zione di ristrutturazione edilizia comprendevaanche la demolizione e ricostruzione solo sel'edificio ricostruito non modificava né volumené sagoma di quello preesistente, ora invecebasta rispettare il volume, potendo dunque cam-

Invece di attendere mesi che il Comune si pronunci sul progetto,

si possono avviare subito i lavori sulla base della dichiarazione

“responsabile” (cioè soggetta a sanzione) del progettista abilitato

(ingegnere, architetto, geometra), che dichiara l'intervento com-

patibile con le normative edilizio-urbanistiche

Ristrutturazioni,più semplice ricostruiresenza rispettarela sagoma

La sagoma

La sagoma di un edificio è ilpreciso spazio che esso occu-pa. il perimetro orizzontale everticale, diverso dal volume,che invece è la quantità dispazio. Fino al 23 giugnoscorso, gli interventi di demo-lizione e ricostruzione di vec-chi edifici potevano essererealizzati con le proceduresemplici della Scia solo se ilnuovo edificio rispettava ilvolume ma anche esattamen-te la sagoma del vecchio. Orainvece, con il Dl 69/2013basta non superare il volumepreesistente, anche cambian-do sagoma

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biare la sagoma. Questo comporta chementre prima la demolizione e rico-struzione “fuori sagoma” era nuovacostruzione, e dunque soggetta a per-messo di costruire, ora si può realizza-re con semplice Scia.

Gli interventi “impossibili”

Ma nell'intervento del Governo Lettac'è molto di più. Intanto si alleggeri-scono gli oneri per il privato. Sparisceinfatti, per gli interventi fuori sagomache restano nella ristrutturazione edili-zia “leggera” (ossia che non compor-tano aumento di unità immobiliari,modifica dei prospetti, delle superficie delle destinazioni d'uso in zona A), ilcontributo costo di costruzione, che èdovuto solo sul permesso di costruire.

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APPROFONDIMENTOTECNICO

■ LLaa ssaaggoommaa nnoonn ssuuppeerraa llee rreeggoollee ddeell PPrrgg

CCoonn llaa ""lliibbeerraalliizzzzaazziioonnee ddeellllaa ssaaggoommaa""cciiooèè llee ddeemmoolliizziioonnii ee rriiccoossttrruuzziioonnii rreeaalliizzzzaabbiillii ccoonn sseemmpplliiccee SScciiaa aanncchhee sseennzzaarriissppeettttoo ddeellllaa ssaaggoommaa ddeellll''eeddiiffiicciioo oorriiggiinnaarriioo ssii ppuuòò ffaarree ""ddii ttuuttttoo"" ppuurrcchhéé nnoonnssii ssuuppeerrii iill vvoolluummee??Nonostante il Dl / abbia previstoche la ristrutturazione con demolizionee ricostruzione possa essere realizzatasenza il necessario rispetto della sagoma (salvo per gli immobili vincolati aisensi del del e quelli individuati nelle zone A o assimilate) anche conla Scia rimane pur sempre il necessariorispetto del Piano regolatore generaleLa nuova sagoma deve cioè comunquerispettare le norme urbanistiche vigenti al tempo in cui si procede con l'intervento Sicuramente però con la possibilità di utilizzo anche della Scia per taliinterventi è stata introdotta una notevole semplificazione

■ IInntteerrvveennttii ccoonn SScciiaaiill pprriivvaattoo nnoonn ppaaggaa oonneerrii

SSee llaa ddeemmoolliizziioonnee ee rriiccoossttrruuzziioonnee ((ppuurrcchhéé ssii rriissppeettttii iill vvoolluummee)) ssii ppuuòò ffaarreeccoonn SScciiaa aannzziicchhéé ccoonn ppeerrmmeessssoo ccoommppoorrttaa cchhee ssii ppaaggaannoo mmeennoo oonneerrii ddiiuurrbbaanniizzzzaazziioonnee??La risposta è affermativa Nel caso diristrutturazione edilizia "pesante"(permesso di costruire) gli oneri diurbanizzazione sono dovuti solo nelcaso in cui vengano modificati i parametri urbanistici che incidono sul carico urbanistico (volume superficie edestinazione d'uso) mentre il contributo sul costo di costruzione è sempredovutoNei casi in cui è ammesso l'utilizzodella Scia (e dunque anche nellademolizione e ricostruzione anchefuori sagoma) non sono dovuti néoneri né contributo sul costo dicostruzione vista la gratuità del titolo

Domandee risposteIn

fopoin

t ■ SSiilleennzziioo aasssseennssoooo ccoommmmiissssaarriioo aadd aaccttaa

LL''uuttiilliizzzzoo ddeelllloo ssttrruummeennttoo ddeell ssiilleennzziiooaasssseennssoo ((ppeerr ggllii iinntteerrvveennttii eeddiilliizzii ppiiùù rriilleevvaannttii)) ssee ssccaaddee iill tteerrmmiinnee ppeerr ll''eemmaannaazziioonnee ddeellll''aattttoo èè uunnaa ccoossaa aauuttoommaattiiccaa oo ll''iinntteerreessssaattoo ddeevvee ffaarree qquuaallccoossaa??ppuurrcchhéé nnoonnssii ssuuppeerrii iill vvoolluummee??Il silenzio assenso si produce automaticamente in presenza di una domanda dipermesso di costruire legittima e completa dopo il decorso di un certo tempo fissato per legge Il richiedente deve solocomunicare al Comune l'intenzione diavvalersi degli effetti del provvedimentotacito che si è formato In alternativa incaso di inerzia del Comune è possibileutilizzare lo strumento ordinario delcommissario ad acta previsto dall'articolo della legge / In tal caso il richie

dente può rivolgere un'istanza alla figurapreventivamente individuata dalComune per intervenire con i poterisostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione stessaIl commissario ad acta interviene con glistessi poteri dello sportello unico e rilascia ove ne ricorrano i presupposti ilprovvedimento espresso dando cosìmaggiore certezza all'operatore rispettoa quanto può darne il silenzio assenso

Dovrebbero invece rimanere gli oneridi urbanizzazione se, come prima, cisarà un aumento di carico urbanistico.Ma la vera novità è che con questamodifica normativa si potranno faremolti interventi di trasformazione ur-bana prima impossibili. Visto infattiche la demolizione e ricostruzione(D&R) fuori sagoma era, nel vecchioregime, “nuova costruzione”, dovevarispettare le regole dei piani urbani-stici. Se ad esempio in quell'area erasopravvenuto una inedificabilità as-soluta, non si poteva fare nulla (cioè:solo la D&R con la stessa sagoma evolume). E comunque si dovevanorispettare tutte le nuove regole suindici di edificabilità, destinazioni,altezze, distanze.

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APPROFONDIMENTOTECNICO

I titoli per gli interventi di Francesco Basile

La modifica della sagoma

Ora la D&R fuori sagoma (ma con lostesso volume) è una semplice ristruttu-razione edilizia, e la giurisprudenza èunivoca nel dire che in questi casi ilproprietario ha diritto di conservarevolumi, superfici, destinazioni, altezzee distanze preesistenti, anche se in con-trasto con il Prg vigente. Si potranno allora demolire vecchi edi-fici e ricostruirli tutti diversi, anche

modificando la sagoma, in deroga alPrg, purché si rispettino le caratteristi-che preesistenti su volume, destinazio-ne d'uso (non si potrà dunque trasfor-mare capannoni in case), superfici,altezze. Sulla stessa sagoma, se modifi-cata, bisognerà tuttavia non sforare iparametri precedenti, ad esempio l'al-tezza o le distanze, sennò si ricade nellanuova costruzione. Il Parlamento ha inserito qualche palet-to per frenare la liberalizzazione nei

centri storici, ma l'ha fatto un po' mal-destramente: spetterà infatti ai Comunistabilire, entro il 30 giugno 2014, inquali aree dentro le "”zone A” la D&Rfuori sagoma è soggetta sempre a per-messo, anziché Scia. Ma l'intervento resterà sempre “ristrut-turazione edilizia”, con la conseguenzache potrà comunque beneficiare dell'in-terpretazione giurisprudenziale, con ilsolo paletto di dover passare per un okesplicito degli uffici comunali.

Tipologia edilizia

Manutenzione ordinaria (opere di riparazio-ne, rinnovamento e sostituzione delle finitu-re e degli impianti). Esempi: sostituzione dipavimenti, infissi e serramenti, tinteggiaturedi soffitti, pareti e infissi, rifacimento di into-naci, impermeabilizzazione di tetti e terraz-ze

Eliminazione di barriere architettoniche chenon comportino la realizzazione di rampe odi sensori esterni, ovvero di manufatti chealterino la sagoma dell’edificio

Opere temporanee per attività di ricerca nelsottosuolo che abbiano carattere geognosti-co, ad esclusione di attività di ricerca di idro-carburi, in aree esterne all’abitato

Opere di pavimentazione e di finitura di spaziesterni, anche per aree di sosta, che sianocontenute entro l’indice di permeabilità diPrg

Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degliedifici, da realizzare al di fuori della zona A)di cui al Dm 1444/1968

Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi diarredo delle aree pertinenziali

Manutenzione straordinaria, e cioè riparazio-ni/sostituzioni di finiture e impianti, facciatao pavimenti esterni, che modifichino lecaratteristiche preesistenti; opere interne(ad es. apertura di porte e spostamento dipareti) purché l’intervento non riguardi leparti strutturali dell’edificio, non aumenti leunità immobiliari o i parametri urbanistici

Modifiche interne di carattere edilizio sullasuperficie coperta di fabbricati adibiti a eserci-zio di impresa, ovvero modifiche della desti-nazione d’uso dei medesimi locali

Tipologia edilizia

Manutenzione straordinaria sulle parti struttu-rali dell’edificio, senza alterarne caratteristi-che e funzione e sempreché non si ricada inrestauro o ristrutturazione edilizia

Restauro e risanamento conservativo: inter-venti volti a conservare l’edificio con uninsieme sistematico di opere (per esempio,consolidamento e rinnovo degli elementicostitutivi)

Ristrutturazione edilizia “leggera”: trasforma-zione anche profonda di edifici esistenti,che NON aumentano però le unità immobi-liari e NON portino modifiche a volume, pro-spetti o superfici, o che, per immobili in zonaA, comportino mutamenti di destinazioned’uso

Ristrutturazione edilizia “pesante”: interventiche portino a un orgsnismo edilizio in tutto oin parte iverso e comportino modifiche divolume, aumento di unità immobiliari, deiprospetti o delle superfici, o, in zona A, com-portino mutamenti di destinazione d’uso

Ristrutturazione urbanistica: insieme sistema-tico di interventi edilizi su un’area urbana giàedificata, anche con la modificazione deldisegno dei lotti, degli isolati e della retestradale

Nuova edificazione (nuovi edifici, ampliamen-ti, opere di urbanizzazione e scomputo), inesecuzione diretta dello strumento urbani-stico generale)

Ristrutturazione urbanistica e nuova edificazio-ne prevista da Prg o piani attuativi privi didisposizioni dettagliate

Mutamento della destinazione d’uso

Titolo abilitativo

Edilizia libera (1)

Comunicazione di inizioLavori (Cil) “semplice”(senza asseverazione (2)

Comunicazione di inizioLavori (Cil) con assevera-zione (3)

Titolo abilitativo

Segnalazione certificatadi inizio attività (Scia) (4)

Permesso di costruire oDia

Permesso di costruire oDia in caso di Prg o pianiattuativi di dettaglio

Permesso di costruire oDia in caso di Prg o pianiattuativi di dettaglio

Permesso di costruire

Permesso di costruire oScia o altro in base a leggiregionali

Nota: (1) Realizzabili senza alcun titolo edilizio ma comunque nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative settoriali (antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energe-tica, beni culturali e paesaggio). (2) Alla comunicazione di avvio dei lavori vanno allegate le autorizzazioni obbligatoriamente previste da normative di settore. (3) Alla Cil va aggiunta la comunicazione dei dati identifica-tivi d’imposta e l’asseverazione del tecnico abilitato, come per la Scia.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20agosto scorso (Suppl. Ord. n. 63) è statapubblicata la Legge 9.8.2013 n. 98, cheha convertito il decreto legge 21.6.2013n. 69 (c.d. “Decreto del fare”), con

modificazioni ed integrazioni.In queste pagine sono illustrate le integrazioni e lemodifiche apportate al T.U. in materia edilizia dicui al D.P.R. 380/2001, e, ovviamente, ripropongo-no le osservazioni al D.L., oggetto delle note del18.6 u.s. (da ritenersi superate).Va quindi avvertito che questo approfondimento

riguarda esclusivamente l’art. 30 del “Decreto delfare”, dal titolo “Semplificazioni in materia urbani-stica. Ecco l’analisi nello specifico.

A – Distanza tra fabbricati (deroga al D.M. 1444 del 1968)

1 – Viene introdotto un nuovo articolo (2 bis) alD.P.R. 380/2001; che è in continuità formale con ilprecedente art. 2 che ha per oggetto “Competenzedelle regioni e degli enti locali.Il nuovo articolo così recita:“Art. 2 bis (L.) – Deroghe in materia di distanza trafabbricati - 1. Ferma restando la competenza sta-tale in materia di ordinamento civile con riferi-mento al diritto di proprietà e alle connesse normedel codice civile e alle disposizioni integrative, leregioni e le province autonome di Trento e diBolzano possono prevedere, con proprie leggi eregolamenti, disposizioni derogatorie al decretodel Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi dadestinare agli insediamenti residenziali, a quelliproduttivi, a quelli riservati alle attività collettive,al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizio-ne o revisione di strumenti urbanistici comunquefunzionali a un assetto complessivo e unitario o dispecifiche aree territoriali".

2 – Sulla norma in generaleIl nuovo articolo ha un contenuto ben più ampio diquanto indicato nel suo titolo, in quanto prende inesame la possibilità delle Regioni:

La nuova legislazione prende in esame la possibilità delle Regioni:

di dettare norme in deroga a tutti i limiti stabiliti dal D.M. 2.4.1968

n. 1444, e cioè i limiti di densità, altezza oltre a quelli di distanze tra

fabbricati e di disciplinare normativamente gli spazi da destinare

agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati ai

c.d. standard (attività collettive, verde, parcheggi pubblici)

Le modificheal Testo Unicoin materia edilizia

TrianGoloilTrianGoloR I V I S T A T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E

D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E A T I D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

ApprofondimentoTecnico

a cura dell’Avv. Paolo Mantegazza

Como

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APPROFONDIMENTOTECNICO

• di dettare norme derogatorie a tutti ilimiti stabiliti dal D.M. 2.4.1968 n.1444, e cioè i limiti di densità, altezzaoltre a quelli di distanze tra fabbricati;

• di disciplinare normativamente glispazi da destinare agli insediamentiresidenziali, a quelli produttivi, a quelliriservati ai c.d. standard (attività collet-tive, verde, parcheggi pubblici).In particolare:

2.1 a) la norma consente deroghe a tuttii “limiti” edilizi ed urbanistici previstidal D.M. 1444 del 1968, di cui i piùimportanti (richiamato nel titolo del Icomma lettera a dell’art. 30) sono i limi-ti di distanza.Quindi oggetto di deroga possono esse-re:• i limiti di densità edilizia (art. 7 delD.M.)• i limiti di altezza degli edifici (art. 8del D.M.)• i limiti di distanza tra i fabbricati (art.9 del D.M.)

2.1 b) la deroga è consentita a condizio-ne che le disposizioni derogatorie siano:• disposte con leggi dalle Regioni;• trovino applicazione unicamente nellefasi di definizione o revisione di stru-menti urbanistici generali o, comunque,relativi a specifiche aree territoriali.

In altri termini, le Regioni possono pre-vedere che, nell’ambito di strumentiurbanistici nuovi o interamente revisio-nati, sia possibile prevedere limiti diver-si (e quindi minori) di quelli stabiliti nel

D.M. 1444/1968.

Non sarà quindi legittimamente possibi-le derogare a tali limiti in relazione asingoli interventi (ad esempio – per ri-cordare un antecedente – relativamenteal recupero abitativo dei sottotetti).

2.2) Inoltre la norma consente, semprenell’ambito della definizione o dellarevisione di strumenti urbanistici gene-rali o particolari (relativi cioè a specifi-che aree territoriali), che la Regione po-ssa dettare, con legge, disposizioni rela-tive agli spazi da destinare:• agli insediamenti residenziali;• a quelli produttivi;nonché agli spazi a standard (“riservatialle attività collettive, al verde e ai par-cheggi).

La norma non fa riferimento al D.M.1444/1968, non parla di “disposizioniderogatorie” a tale D.M., ma si limita adaffermare la facoltà delle Regioni dilegiferare “sugli spazi” da destinare allaresidenza, all’attività produttiva e aglistandard.La norma deve essere correlata con

quanto dispone l’art. 41 quinquies dellaL.U. 1150 del 1942 che• al comma 8, stabilisce l’obbligo deiComuni, nella formazione o nella revi-sione degli strumenti urbanistici, diosservare, tra l’altro, “rapporti massimitra spazi destinati agli insediamenti resi-denziali e produttivi e spazi pubblici oriservati alle attività collettive, a verdepubblico o a parcheggi”;

• al comma 9 prevede che tali rapportisiano “definiti per zone territoriali omo-genee, con decreto del Mistero per iLavori Pubblici….”; il che storicamenteè avvenuto con il D.M. 1444/1968.Orbene, la norma non facendo riferi-mento al D.M. 1444/1968, né introdu-cendo “disposizioni derogatorie” a taleD.M., vuole attribuire direttamente alleRegioni le facoltà che il comma 9 del-l’art. 41 quinquies attribuiva allo Stato.

Quindi il potere di stabilire i rapporti traspazi destinati agli insediamenti resi-denziali, a quelli produttivi e alle aree astandard viene posto non più in capoallo Stato, ma attribuito alle Regioni.

3 – Sulla distanza tra i fabbricati

3.1) Va ricordato che l’art. 9 del D.M.2.4.1968 n. 1444 fissa i “limiti di distan-za tra i fabbricati”.L’articolo è dalla pacifica, consolidatagiurisprudenza ritenuto:

a) inderogabile, non solo dai regola-menti o N.T.A. locali, ma anche in basea pattuizioni private che sono da consi-derarsi nulle;

b) integrativo del Codice Civile;

c) immediatamente prevalente suN.T.A. e Regolamenti locali, con l’ef-fetto della sostituzione imperativa edautomatica delle norme locali con quel-le – inderogabili – del D.M.;

d) applicabile direttamente dal giudicenei rapporti interprivati, con disapplica-zione della norma regolamentare diffor-me.

3.2) Unica possibilità di deroga, cioè diprevedere distanze inferiori è quella

Il potere di stabilire i rapporti tra spazi

residenziali o produttivi e gli standard viene

attribuito alle Regioni[ ]

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indicata nell’ultima parte dell’ultimocomma dell’art. 9 e cioè “nel caso digruppi di edifici che formino oggetto dipiani particolareggiati o lottizzazioniconvenzionate con previsioni planivolu-metriche”.

3.3) La nuova disposizione si ricollegaidealmente a quanto previsto, in tema didistanza, per i Piani Attuativi, afferman-do che anche nell’ambito dei Piani urba-nistici, nuovi o revisionati, generali oparticolari, le Regioni possono consenti-re deroghe alle distanze tra i fabbricati.

Il presupposto, quindi, perché possanoessere stabilite distanze inferiori a quel-le stabilite dall’art. 9 del D.M. 1444 èl’esistenza di una disciplina urbanisticaunitaria e complessiva, che veniva, inorigine, considerata solo al livello deiPiani Attuativi, e che la nuova normaestende anche ai Piani urbanistici gene-rali “comunque funzionali a un assettocomplessivo ed unitario del territorio odi specifiche aree”.

3.4) Resta – quindi – fermo il rispettodella normativa sulle distanze (di cuiall’art. 9 del D.M. 1444) per gli edificiestranei alla disciplina urbanistica d’am-bito; tale normativa costituisce un limiteal diritto di proprietà individuale insenso civilistico.Ciò giustifica e motiva la parte inizialedella norma in esame: “Ferma restandola competenza statale in materia di ordi-namento civile con riferimento al dirittodi proprietà”.Pertanto:• i limiti di distanza tra costruzioni stabi-liti dal D.M. 1444/1968 “conformano”la proprietà privata, e attengono stretta-mente al diritto di proprietà, di compe-tenza esclusiva dello Stato;

• le deroghe a tali limiti sono legittimese sono strettamente connesse agli asset-ti urbanistici generali e quindi al gover-no del territorio, non ai rapporti tra pro-prietà (come si ricava dalla sentenzadella Corte Costituzionale n. 114 del2012).

B – Ristrutturazione Edilizia• demolizione e ricostruzione• costruzione sui ruderi

1 – Il decreto interviene sulla definizio-ne di “ristrutturazione edilizia”, datadall’art. 3, c. 1 lettera d del D.P.R.380/2001 (ultima parte) precisando chenella definizione vanno ricompresi:

a) gli interventi di demolizione e diricostruzione senza l’obbligo di rispet-tare la sagoma dell’edificio precedente;(con eccezione degli immobili sottopo-sti a vincolo)

b) gli interventi di ripristino di edificicrollati o demoliti.

La definizione (nella sua ultima parte)

viene, pertanto, così modificata:“Nell’ambito degli interventi di ristrut-turazione edilizia sono ricompresianche quelli consistenti nella demoli-zione e ricostruzione con la stessa volu-metria di quelli preesistenti, fatte salvele sole innovazioni necessarie perl’adeguamento alla normativa antisi-smica, nonché quelle volte al ripristinodi edifici o parte di essi eventualmentecrollati o demoliti, attraverso la lororicostruzione, purchè sia possibileaccertarne la preesistente consistenza.Rimane fermo che con riferimento agliimmobili sottoposti a vincolo ai sensidel D. L.vo 22.1.2004 n. 42 e s.m., gliinterventi di demolizione e ricostruzio-ne, e gli interventi di ripristino di edifi-ci crollati o demoliti costituisconointervento di ristrutturazione ediliziasoltanto ove sia stata rispettata lamedesima sagoma dell’edificio preesi-stente”.

2 – Le novità, quindi, rispetto alla defi-nizione di ristrutturazione edilizia(nella formulazione precedente) sono:

Nella ristrutturazioneedilizia sono ricom-

prese anche demoli-zione e ricostruzione

con la volumetriapreesistente

[ ]

APPROFONDIMENTOTECNICO

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a) l’abolizione dell’obbligo di rispetta-re la sagoma 3 dell’edificio demolito.

Pertanto, ove le norme tecniche dellostrumento urbanistico consentano laristrutturazione edilizia, sarà possibiledemolire l’edificio esistente e rico-struirlo senza rispettarne né sedime nésagoma, ma unicamente dovrà esseremantenuto il volume dell’edificio pree-sistente. Fa eccezione a questa nuovaregola, e quindi dovrà essere rispettatala sagoma, la ricostruzione di edificisottoposti a vincoli, ai sensi del D. L.vo42/20044 dichiarati di notevole inte-resse pubblico.È dubbio che vi possano essere conser-vati “immobili sottoposti a vincoli”, gliimmobili siti in aree tutelate per leggeai sensi dell’art. 142 D. L.vo 42/2004,dato il tenore letterale della norma(“immobili sottoposti a vincolo” e non“immobili in aree vincolate”).5

b – l’abolizione della contestualità trademolizione e ricostruzione.

Possono pertanto essere oggetto di rico-

struzione anche edifici “crollati” odemoliti in epoca remota, con l’unicacondizione che sia “possibile accertarela preesistente consistenza”.

Viene pertanto superata la indicazione,consolidata nella giurisprudenza, dellaimpossibilità di ricostruire i c.d. ruderi(attività che veniva considerata come dinuova edificazione, soggetta pertantoalle condizioni e ai parametri adibitidallo strumento urbanistico per lenuove costruzioni).6

Va posta attenzione sui seguenti punti:

a) l’edificio crollato o demolito, in tutto

o in parte, doveva essere legittimamen-te esistente; ovviamente non è consen-tita la ricostruzione di edifici abusivi,costruiti e mantenuti in violazione delladisciplina edilizia;

b) la destinazione d’uso dell’edificioripristinato dovrà essere quella prece-dente (da dimostrare) o quella consenti-ta dallo strumento urbanistico vigente;

c) l’interessato dovrà provare la consi-stenza dell’edificio preesistente, conriferimento al titolo edilizio originario,o (nel caso di edifici costruiti nelleparti del territorio - soprattutto agricole- in cui non vigeva l’obbligo del titoloabilitativo), basandosi sui rilievi cata-stali, sulle planimetrie allegate ai rogitidi compravendita, su documentazionefotografica e così via.

C – Ristrutturazione ediliziaTitolo edilizio – Onerosità

1 – Gli interventi di demolizione e rico-struzione, anche se alterano la sagomadegli edifici (mantenendo comunque ilprecedente volume) e gli interventi diripristino totale o parziale di edificieventualmente crollati o demoliti, pos-sono essere effettuati mediante SCIA(Segnalazione Certificata di Inizio diAttività).È quanto prevede il nuovo articolo 23bis del D.P.R. 380/2001.Nella normativa precedente, per taliinterventi era necessario “il permessodi costruire” ex art. 10, c. 1 lettera a(costruzione su ruderi, consideratacome nuova costruzione) e lettera c(ristrutturazione edilizia con modifichedella sagoma) o la “DIA” (SuperDIA),ex art. 22, comma 3 (o in Lombardia exart. 41, c. 1 L.R. 12/2005).

2 – Nelle zone A, di cui al D.M.1444/1968, o – in Lombardia – nei“nuclei di antica formazione” (indivi-duati dal Piano delle Regole negliambiti del tessuto consolidato – art. 10,c. 2 o art. 10 bis c. 7 relativamente aiComuni con popolazione sino a 2000abitanti) sempre relativamente agliinterventi di demolizione e ricostruzio-ne comportanti modifiche alla sagoma,

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Il ripristino totale o parziale di edifici

eventualmente crolla-ti o demoliti, possono

essere effettuatimediante SCIA

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o alle varianti ai permessi di costruire,sempre comportanti modifiche allasagoma:

a) i Comuni debbono individuare, condeliberazione consiliare da adottareentro il 30.6.2014, le aree nelle quali laScia non è applicabile;

• in caso di inerzia del Comune deveintervenire la Regione esercitando ilpotere sostitutivo (art. 31 L.R.12/2005);

• in caso di inerzia anche della Regione,il Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti nomina un Commissario adacta.

b) nelle altre aree, sempre nell’ambitodelle zone storiche, i lavori oggettodella SCIA, possono avere inizio solodopo 30 giorni dal deposito della SCIA.

3 – Gli interventi di demolizione e rico-struzione, nonché quelli di ripristinodegli immobili crollati e demoliti, edentrambi con modifica della sagoma,rientrano quindi nel novero degli inter-venti di “ristrutturazione c.d. leggera” equindi – essendo soggetti a SCIA –sono gratuiti. La gratuità è riferibile allaquota relativa al costo di costruzione.

Per quanto riguarda la quota relativaagli oneri di urbanizzazione, sembravalere – anche per la SCIA – il princi-pio generale che correla gli oneri diurbanizzazione al carico urbanistico;con la conseguenza che se si determinaun maggior carico urbanistico, l’inter-vento è soggetto al pagamento deglioneri di urbanizzazione.

D – Comunicazione di inizio lavori asseverata – C.I.L.A.

Nel caso di interventi soggetti aC.I.L.A., nella dichiarazione del tecni-co abilitato (art. 6, c. 4 D.P.R. 380/2001) viene soppressa la parte relativaal “non avere rapporti di dipendenzacon l’impresa né col committente”.Pertanto la dichiarazione del tecnicoabilitato deve asseverare, unicamente:

• la conformità del progetto allo stru-

mento urbanistico vigente e al regola-mento edilizio vigente;

• la corrispondenza delle opere alletipologie per le quali né la normativastatale né quella regionale prevedono ilrilascio di titoli edilizi (p.di c. – DIA –SCIA).

E – Super DIA

Gli interventi oggetto di super-DIA (inalternativa al permesso di costruire)sono elencati all’art. 10, c. 1 del T.U.edilizia (D.P.R. 380/2001), che vienecosì modificato:

a – gli interventi di nuova costruzione;b – gli interventi di ristrutturazioneurbanistica;c – gli interventi di ristrutturazione edi-lizia, che portino ad un organismo edi-lizio in tutto o in parte diverso dal pre-cedente e che comportino aumento diunità immobiliari, modifiche del volu-me dei prospetti o delle superfici, ovve-

ro, limitatamente agli immobili com-presi nelle zone omogenee A, compor-tino mutamento delle destinazionid’uso, nonché gli interventi che com-portino modificazione della sagoma, diimmobili sottoposti a vincolo ai sensidel D. L.vo 22.1.2004 n. 42 e s.m. Viene, cioè, limitato l'’obbligo dirispettare la sagoma ai soli edifici sog-getti a vincolo.

F – Permesso di costruire

Non si ha “silenzio-assenso” se l’im-mobile è soggetto a vincolo.Il procedimento per il rilascio del per-messo di costruire, disciplinato dall’art.20 del D.P.R. 380/01 è stato modificatoper quanto riguarda la fase finale delprocedimento stesso, ma unicamente inrelazione agli interventi su immobilisottoposti a vincoli ambientali, paesag-gistici o culturali.9

Si ha silenzio-assenso sulla domanda dipermesso di costruire qualora decorrainutilmente il termine per l’adozionedel provvedimento conclusivo; maunicamente se l’intervento è relativo adimmobili non vincolati.Nel caso che l’immobile sia sottopostoa vincolo (ambientale, paesaggistico oculturale), il procedimento si deve con-cludere con un provvedimento espresso(così come stabilisce l’art. 2, c. 1 L.241/90) e non è possibile che si formi ilsilenzio-assenso.

APPROFONDIMENTOTECNICO

Il silenzio-assenso sul permesso

di costruire vale se l’intervento è relativo

ad immobili non vincolati

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Il termine, per il provvedimento espres-so, decorre dal rilascio dell’atto diassenso da parte dell’Autorità prepostaal vincolo ed è di 30 giorni (se positivo)e di 40 giorni (se negativo).È quindi necessario, nei procedimentiper il rilascio del permesso di costruireper gli immobili soggetti a vincolo, chevi sia:

a) un atto di assenso (o un diniego diatto di assenso) da parte dell’Autoritàpreposta al vincolo;

b) un provvedimento finale, positivo onegativo, da parte del responsabiledello Sportello Unico dell’Edilizia.

******

Si prospettano quindi le seguenti ipote-si:

A - atto d’assenso positivo sul vincolo- mancata emanazione del provvedi-mento finaleIn questo caso – ai sensi dell’art. 2, c. 9ter L. 241/1990 – è possibile richiederel’intervento del soggetto cui è attribuitoil potere sostitutivo (individuato sul sitointernet istituzionale dell’amministra-zione).

B – atto d’assenso negativo sul vincolo- mancata emanazione del provvedi-mento finale* se il vincolo è di natura ambientale oculturale: il responsabile dello S.U.E.deve trasmettere il diniego all’interes-sato entro 5 giorni dalla data in cui haacquisito agli atti il diniego, indicandoil termine ed autorità a cui ricorrere.

Decorso inutilmente il termine finaleper l’espressione del provvedimento: siforma il silenzio-rigetto.* se il vincolo è di natura paesaggistica:è il soprintendente che comunica all’in-teressato il preavviso di provvedimentonegativo, ai sensi dell’art. 10 bis L.241/1990.

Decorso inutilmente il termine di 20giorni dalla ricezione del parere vinco-lante, l’interessato, se lo ritiene, puòrivolgersi alla Regione perché eserciti ilpotere sostitutivo.

c – mancata espressione dell’atto diassenso

* se il vincolo è di natura ambientale oculturale: si chiede l’intervento del sog-getto a cui è attribuito il potere sostitu-tivo;

* se il vincolo è di natura paesaggistica(art. 146, c. 9-10 D. L.vo 42/2004)

• o viene convocata la conferenza diservizi (entro 15 giorni)• oppure decorso 60 giorni dalla conse-gna alla Soprintendenza della domandail provvedimento finale è di competen-za dello S.U.E.

G – C.E.A.

1 – L’art. 22, II comma del D.P.R.380/2001 consentiva la c.d. “SCIAfinale” (ex DIA finale) alle varianti deltitolo abilitativo (permesso di costruiree Super DIA), qualora le varianti

a) non incidono sui parametri edilizi esulle volumetrie;b) non modificano la destinazioned’uso e la categoria edilizia;c) non violano le eventuali prescrizionicontenute nel titolo abilitativo;d) non alterano la sagoma dell’edificio.

La modifica introdotta aggiunge alrequisito sub d (relativo alla modificadella sagoma) “qualora sottoposto avincolo” ai sensi del D. L.vo 42/2004.

2 – In buona sostanza, la legge consen-te la “SCIA finale” anche alle variantiche modificano la sagoma dell’edificio,fatta eccezione per gli edifici sottopostia vincolo.

3 – E’ utile ricordare che la c.d. “SCIAfinale” è in Lombardia, più corretta-mente chiamata C.E.A. (Comunicazio-ne di eseguita attività) (art. 41, II c. L.R.12/2005, nel testo sostituito dalla lette-ra j del comma 1 dell’art. 12 L.R.3/2011.

Alla C.E.A., quindi si applicano gli stes-si limiti della c.d. “SCIA finale”; è quin-di consentita anche se la variante modi-fica la sagoma dell’edificio, con ecce-zione degli edifici soggetti a vincolo.

H – S.C.I.A.

1 - Si ricorda che l’art. 23, comma 1 bisD.P.R. 380/01 afferma che gli atti – i

Se il vincolo è di natu-ra paesaggistica:

tocca al soprinten-dente comunicare il

preavviso di provvedi-mento negativo

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pareri – le verifiche preventive necessa-rie per l’efficacia della Scia sono sosti-tuito dalle “autocertificazioni, attesta-zioni e asseverazioni o certificazionidei tecnici abilitati relative alla sussi-stenza dei requisiti e dei presuppostiprevisti dalla legge, dagli strumentiurbanistico approvato o adottato e dairegolamenti edilizi da produrre a corre-do (della SCIA), salve le verifiche suc-cessive degli organi e delle amministra-zioni competenti”.

Ciò ad eccezione degli atti relativi agliinterventi su immobili vincolati o degliatti rilasciati dalle amministrazioni pre-poste alla difesa nazionale, alla pubbli-ca sicurezza, all’immigrazione, all’asi-lo, alla cittadinanza, all’amministrazio-ne della giustizia, all’amministrazionedelle finanze …nonché di quelle previ-ste dalla normativa per la costruzione inzone sismiche e di quelle imposte dallanormativa comunitaria”.

2 – La legge in esame introduce unnuovo articolo (art. 23 bis) che afferma:

2.1 nei casi oggetto di eccezione (in cuisi devono produrre necessariamente gliatti d’assenso), l’interessato

a) può richiedere che sia lo stessoComune (S.U.E.), a provvedere all’ac-quisizione di tutti gli atti di assenso,prima della presentazione della SCIA;

b) oppure può presentare istanza diacquisizione di tali atti di assenso, con-testualmente alla presentazione dellaSCIA.

2.2 Il Comune deve comunicare tempe-stivamente all’interessato l’avvenutaacquisizione degli atti di assenso, e ciòal fine di consentire all’interessatol’immediato inizio dei lavori.

2.3 Se nel termine di 60 giorni dallapresentazione della SCIA, il Comunenon ha acquisito gli atti d’assenso

richiesti, il responsabile dello S.U.E.deve indire la conferenza di servizi a’sensi dell’art. 14, ter, comma 6 bis dellaL. 241/1990.

2.4 Nell’ipotesi di presentazione conte-stuale della SCIA e dell’istanza diacquisizione degli atti d’assenso, l’inte-ressato può iniziare i lavori solo dopoche il Comune abbia comunicato l’ac-quisizione degli atti d’assenso o dopoche la conferenza di servizi abbi avutoesito positivo.

2.5 E’ da ricordare, che nelle zone sto-riche (zona A – ovvero nei nuclei diantica formazione)

• la SCIA è efficace solo dopo 30 gior-ni dalla sua presentazione;

• la SCIA non è applicabile per gliinterventi di ristrutturazione ediliziacon modifiche della sagoma, nelle areeindividuate dal Comune.

I – Certificato di agibilità (parziale)

1 – La Legge in esame introduce ilcomma 4 bis all’art. 24 del D.P.R.

Le verifiche necessarie per l’effi-

cacia della Scia sonosostituite dalle “auto-certificazioni, attesta-zioni e asseverazioni

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380/2001, consentendo la richiesta (e –quindi - il rilascio) del certificato di abi-tabilità (parziale), relativamente a:

a) singoli edifici o singole porzionidella costruzione, purchè funzional-mente autonome, qualora:

• siano state realizzate e collaudate leopere di urbanizzazione primaria relati-ve all’intero intervento edilizio;• siano state completate e collaudate leparti strutturali connesse;• siano stati collaudati e certificati gliimpianti relativi alle parti comuni.

b) singole unità immobiliari, qualora:

• siano state completate e collaudate leopere strutturali connesse;• siano certificati gli impianti;• siano completate le parti comuni;• siano completate le opere di urbaniz-zazione primaria dichiarate funzionalirispetto all’edificio oggetto di agibilitàparziale.

2 – In tema di procedimento per il rila-scio del certificato, viene introdotto ilcomma 5 bis all’art. 25 del D.P.R.380/2001, che disciplina il caso in cui

l’interessato non presenta al Comune(S.U.E.) la domanda di rilascio del cer-tificato di agibilità.

Viene meno, quindi, l’obbligo da partedell’interessato (titolare del permessodi costruire o della Super DIA) alla pre-sentazione della domanda, entro 15giorni dall’ultimazione dei lavori difinitura dell’intervento; e ciò – ovvia-mente – per effetto della possibilità dipresentare domanda per il rilascio delcertificato di agibilità parziale.

In ogni caso, l’interessato deve presen-tare:a) il certificato di collaudo statico; (art.25, c. 3 lettera a)

b) il certificato del competente ufficio

tecnico della regione, attestante la con-formità delle opere eseguite nelle zonesismiche alle disposizioni di legge;(art. 25, c. 3 lettera b)

c) dichiarazione di conformità delleopere realizzate alla normativa vigentein materia di accessibilità e superamen-to delle barriere architettoniche. (art.25, c. 3, lettera d)

d) parere A.S.L. (se non sostituitodalla dichiarazione del progettista cheasseveri la conformità alle normeigienico-sanitarie, nel caso non vi sianecessità di valutazione tecnico-discrezionale).

La domanda di rilascio del certificatodi agibilità è sostituita dalla presenta-zione, da parte dell’interessato, (oltreche dei documenti citati in preceden-za)di una dichiarazione del direttoredei lavori con la quale si attesta:• la conformità dell’opera al progettopresentato;• la sua “agibilità” (?)

La dichiarazione va accompagnata daiseguenti ulteriori documenti:a) richiesta di accatastamento del-

I titoli abilitativi nondevono essere in con-

trasto (al momentodella comunicazione)con nuovi strumenti

urbanistici approvati[ ]

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l’edificio (che il Comune trasmetteràal Catasto);

b) dichiarazione dell’impresa installa-trice di conformità dell’impianto allecondizioni di sicurezza, igiene, salu-brità, risparmio energetico.

L – Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori

1 – Va premesso che, relativamente alpermesso di costruire, l’art. 15 delD.P.R. 380/2001 fissa:

• in un anno (dal rilascio del titolo) perl’inizio dei lavori;

• in tre anni (dall’inizio dei lavori) peril completamento delle opere.

Tali termini sono applicabili ancheagli interventi soggetti a:• SCIA,• Super DIA.

2 – I termini possono essere prorogatidi due anni, a condizione che:

a) il titolo abilitativo deve essere statorilasciato o deve essere formato prima

del 21 giugno 2013 (data di entrata invigore del D.L.);

b) l’interessato dia al Comune comu-nicazione della proroga prima dellascadenza dei termini sopra indicati.

L’avvenuta scadenza del termineimpedisce la proroga.

c) i titoli abilitativi – la cui efficacia èoggetto della comunicazione di proro-ga – non devono essere in contrasto(al momento del deposito della comu-nicazione) con nuovi strumenti urba-nistici approvati o adottati.

La conformità urbanistica dell’inter-vento, oggetto del titolo abilitativo,deve persistere nel momento in cui

l’interessato “comunica” la prorogadei termini di efficacia del titolo.

d) la Regione non abbia adottato unadiversa disciplina in ordine alla proro-ga (“Salva diversa disciplina regiona-le….).

M – Proroga dei termini relativamente ai Piani Attuativi

1 – Nelle “convenzioni” dei PianiAttuativi in generale è previsto il ter-mine di validità dei Piani Attuativi,che non può essere superiore a 10anni.Il principio è stabilito dall’art. 28della L. 1150 del 1942 per i Piani diLottizzazione, ma ha valenza generaleper tutti i Piani Attuativi.

2 – Viene previsto, dalla legge inesame, che il termine di validità (pre-visto nella convenzione attuativa) siaprorogato di tre anni.

3 – Inoltre i termini di inizio e finelavori (ovviamente oggetto dei titoliabilitativi rilasciati nell’ambito deiP.A.) sono a loro volta prorogati di treanni.

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In generale è previstoche il termine di validità dei Piani Attuativi,

non può essere superiore a 10 anni

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1 - La norma risolve il quesito posto dalla dottrina e così riassunto (Graziosi“Le distanze tra pareti finestrate. Ricostruzione sistematica e questioni appli-cative di un istituto ambiguo” in Riv. Giur. Ed. 2013, parte II, pag. 37). “Vieneda chiedersi, anzitutto, perché la facoltà di derogare alla “inderogabile” disci-plina sulle distanze del D.M. 1444 sia stata negata ai piani regolatori, ma con-cessa agli strumenti attuativi, che a rigore sono subordinati ai primi e nondovrebbero poterne modificare le previsioni”.

2 - Nella giurisprudenza formatasi con la precedente definizione di “ristruttu-razione edilizia”, vi era il dubbio se i Comuni, nelle N.T.A. dello strumentourbanistico, possano nel consentire gli interventi di ristrutturazione edilizia,vietare gli interventi di demolizione e ricostruzione, in generale o per partico-lari aree o zone. Si veda: T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22.7.2004 n. 1451 “Considerato chele definizioni di cui all’art. 3 D.P.R. 380/2001 prevalgono sulle disposizionidegli strumenti urbanistici, si rende inapplicabile il divieto di demolizione esuccessiva ricostruzione contenuto nelle N.T.A. del piano d’area….”.T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 12.XI.2012 n. 933. “Un atto pianificatoriodel Comune che introduca particolari limiti agli interventi di demolizione ericostruzione in determinate aree del territorio, facendo riferimento alla neces-sità di assicurare un’armonica riedificazione e un corretto inserimento degliinterventi nel tessuto urbanistico esistente, deve ritenersi sufficientementemotivato”.Si veda anche T.A.R. Liguria, sez. I, 14.12.2012 n. 1660 in quanto “le defini-zioni …. integrano principi fondamentali della materia del governo del territo-rio e prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali”.Il testo modificato sembra dare risposta positiva a quanti sostengono l’impos-sibilità, per i Comuni, di porre dei “distinguo”, nella definizione di ristruttura-zione edilizia, alla luce anche di quanto dispone il II comma dell’art. 3 delD.P.R. 380/2001 che afferma la prevalenza delle “definizioni” date sulle dispo-sizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.In altri termini, la previsione di intervento di ristrutturazione edilizia, compor-ta la possibilità di effettuare in tutta la loro latitudine gli interventi ricompresinella definizione.

3 - Per sagoma si intende “la conformazione planivolumetrica della sua costru-zione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale” (CorteCost. 23.XI.2011 n. 309) e cioè il suo profilo d’ingombro (Cons. Stato, sez. V16.4.1982 n. 281).

4 - Tali sono, sicuramente:- gli edifici oggetto di tutela culturale, ai sensi dell’art. 10 del D. L.vo42/2004;- gli immobili che hanno “memoria storica” (art. 136, c. 1 lettera a) dichiaratidi notevole interesse pubblico;- le ville che si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 136, c. 1 let-tera b).

5 - Vedi Cass. Pen. Sez. III, 16.6.2011 n. 36828 che distingue tra immobili sot-toposti a vincolo e immobili ricadenti su aree sottoposte a vincolo.

6 - Vedi, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 13.X.2010 n. 7476: “La ristrutturazio-ne edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrut-turare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture oriz-zontali e copertura, onde la ricostruzione su ruderi o su un edificio già datempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera e,come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie e paesistico-ambientali vigen-ti al momento della riedificazione”.

7 - Pertanto gli interventi di demolizione e ricostruzione o di ripristino di edi-fici demoliti o crollati che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente,restano soggetti a permesso di costruire (o a SuperDIA), totalmente onerosa;nel caso di edifici:a) soggetti a vincolo a sensi del D. L.vo 42/2004;b) situati nelle aree facenti parte delle zone storiche definite dallo strumentourbanistico generale, individuate dal Comune entro il 30.6.2014.

8 - Sono questi interventi di ristrutturazione pesante.Appartengono invece al novero degli interventi di ristrutturazione leggera(oggetto di Scia) tutti gli altri interventi (anche di demolizione e ricostruzione)che:- non comportano aumento di unità immobiliari;- non comportano modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici;

- non comportano mutamento di destinazione d’uso (se compresi nelle zone A);- non comportano modifiche della sagoma (limitatamente agli immobili sotto-posti a vincolo ai sensi del D.L. 42/2004).

9 - Viene sostituito il comma 9 e abrogato il comma 10 dell’art. 20 del D.P.R.380/01 I termini massimi del procedimento sono così fissati:a) 60 giorni dalla presentazione della domanda; istruttoria e proposta di prov-vedimento finale;b) 30 giorni dalla proposta: provvedimento finale positivo o 40 giorni dallaproposta: provvedimento finale negativo (previa notifica – entro 30 giorni –dei motivi che si oppongono all’accoglimento della proposta).

11- Questa disciplina si applica anche alla C.I.L. (Comunicazione InizioAttività) qualora siano necessari atti d’assenso.

12 - Il Comune all’esito della conferenza (e in ogni caso scaduti 90 giorni dal-l’inizio della conferenza) “valutate le specifiche risultanze della conferenza etenendo conto delle posizioni espresse in quella sede, adotta la determinazionemotivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogniautorizzazione, concessione, nulla osta o atto d’assenso comunque denominatodi competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a parte-cipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza”.

13 - Ai sensi dell'art. 24 comma 1, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 il certificato diagibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,ma tale accertamento fa proprio anche l'integrale conformità delle opere rea-lizzate al progetto approvato come attestato dalla licenza di abitabilità; altempo stesso l'accertamento della piena conformità dei manufatti alle normeurbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alledisposizioni di convenzione urbanistica, costituisce il presupposto indispensa-bile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità.Consiglio di Stato, sez. IV, 24.10.2012 n. 5450.

14 - La indicazione dei “singoli edifici” fa riferimento – con evidenza – agliinterventi nei Piani Attuativi, ove siano previsti una pluralità di edifici.Ciò trova conferma nel fatto che condizione per il rilascio del certificato diabitabilità consiste nella realizzazione e nel collaudo delle opere di urbanizza-zione previste per il comparto oggetto del P.A.

15 - Non si capisce, quindi, il perché l’interessato che deve produrre tutti que-sti documenti, alcuni a sua firma, non debba presentare la domanda di rilasciodel certificato di agibilità.Si spera che la Regione (come è previsto nel nuovo comma 5 ter dell’art. 25)nel disciplinare la materia, faccia chiarezza semplificando la tortuosa e buro-cratica normativa introdotta dalla nuova legge.

16 - Per i lavori soggetti a C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori) e CILA(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) l’inizio dei lavori può avere iniziosubito dopo il deposito, mala fine deve avvenire entro 3 anni dal deposito;anche se non vi è obbligo di comunicare la fine dei lavori.

Note

a m

arg

ine

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L’attribuzione della categoria F/2 èregolamentata dal decreto del Mi-nistero delle Finanze 2 gennaio1998 n.28, art. 3, comma 2, perquelle costruzioni caratterizzate da

un notevole livello di degrado che ne determinauna incapacità reddituale temporaneamente rile-vante.In particolare, il citato comma 2 prevede che talicostruzioni, ai soli fini dell’identificazione,

“possono formare oggettodi iscrizione in catasto,senza attribuzione di rendi-ta catastale, ma con descri-zione dei caratteri specificie della destinazione d’uso”.Per tali immobili sussistequindi la possibilità e nonl’obbligo dell’aggiorna-mento degli atti catastali.Lo stesso decreto ministe-riale all’art. 6, comma 1 let-tera c), in relazione allemodalità semplificate per ladichiarazione delle costru-zioni di scarsa rilevanzacartografica o censuaria, dicui al successivo art. 7, ne

stabilisce l’applicazione “per le costruzioni nonabitabili o non agibili e comunque di fatto nonutilizzabili, a causa di dissesti statici, di fati-scenza o inesistenza di elementi strutturali eimpiantistici, ovvero delle principali finitureordinariamente presenti nella categoria catasta-le cui l’immobile è censito o censibile, ed in tuttii casi nei quali la concrete utilizzabilità non èconseguibile con soli interventi edilizi di manu-tenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi

alla denuncia deve essere allegata un’appositaautocertificazione, attestante l’assenza di allac-ciamento alle reti dei servizi pubblici dell’ener-gia elettrica, dell’acqua e del gas”.Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti èpertanto necessario che il professionista che pre-dispone la pratica:- rediga una specifica relazione, datata e firmata,riportante lo stato dei luoghi, con particolareriferimento alle strutture e alla conservazione delmanufatto, che deve essere debitamente rappre-sentato mediante documentazione fotografica;- alleghi l’autocertificazione, resa dall’intestata-rio, ai sensi degli art. 47 e 46 del DPR 28 dicem-bre 2000 n. 445, attestante l’assenza di allaccia-mento dell’unità alle reti dei servizi pubblici del-l’energia elettrica, dell’acqua e del gas.Si rammenta che per tali dichiarazioni le unitàdevono essere individuate esclusivamente nel-l’elaborato planimetrico.Come indicato nella normativa citata, l’iscrizio-ne nella categoria F/2 prevede la presenza di unfabbricato che abbia perso del tutto la sua capa-cità reddituale; ne consegue che la stessa catego-ria non è ammissibile, ad esempio, quando l’uni-tà che si vuole censire, risulta ascrivibile inun’altra categoria catastale, ovvero non è indivi-duabile e/o perimetrabile (esempio tettoie, depo-siti, eccetera).Si considerano pertanto catastal-mente né individuabili, né perimetrabili, lecostruzioni ed i manufatti:• privi totalmente di coperture e della relativastruttura portante o di tutti i solai;• delimitati da muri che non abbiamo almenol’altezza di un metro.Pertanto per poter ascrivere un’unità in categoriaF/2 debbono essere verificati entrambi i requisi-ti citati.

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Catasto & Topografia

di Rachele Bonetti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Direzione CentraleCatasto e Cartografia del 30 Luglio 2013 prot. 29440

Le dichiarazioni al Catasto delle unitàcollabenti (cat. F/2)

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Catasto & Topografiadi Rachele Bonetti

Con una nota del 5 agosto scorso la direzione Centrale Catasto

e Cartografia dell’Agenzia delle Entrate ha sintetizzato le attuali

modalità di variazione delle intestazioni catastali

La nota, che porta come numero diprotocollo il 30058, distingue anzi-tutto le variazioni “volture” deri-vanti da afflusso corrente, da quel-le derivanti da preallineamenti di

atti tecnici e posizioni non allineate.

Presentazione degli aggiornamenti in “afflusso” dell’intestazione catastale

Presentazione in via telematica:• Con il Modello Unico, per tutti gli atti di costi-tuzione, modificazione o estinzione dei dirittireali sui beni immobili trasmessi per via telema-tica presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare.• Con le note di trascrizione, redatte per le fatti-specie previste con il software "nota" su suppor-to informatico, presentate direttamente allo spor-tello dedicato dei Servizi di Pubblicità Immo-biliare.In tali casi l 'aggiornamento avviene con moda-lità automatiche ("voltura automatica”), ad ecce-zione dei casi di esiti negativi, i quali devonoessere oggetto di trattazione da parte degliUffici, secondo le modalità già stabilite in prece-denza dalla scrivente Direzione Centrale.Si ritiene opportuno evidenziare che la volturaautomatica è strettamente connessa alla tipolo-gia dei codici atto, alcuni dei quali ne prevedonol' esecuzione obbligatoria, altri facoltativa, altriancora l' inibizione.Pertanto, a seconda del tipo di codice atto utiliz-zato dall'Ufficiale rogante, la procedura procedeall'aggiornamento automatico se:• per il corrispondente codice atto la voltura èsempre obbligatoria;• per il corrispondente codice atto la voltura èfacoltativa e il rogante ne ha richiesto l'esecuzione.

Conseguentemente, non viene eseguito l'aggior-namento automatico degli intestatari catastali,quando:• per il codice atto adottato non è prevista la vol-tura. In tali casi l'Ufficio non deve eseguirel’eventuale domanda di volture negli atti delcatasto, presentata all'Ufficio stesso;• per il codice atto adottato, la volturazione èfacoltativa e il rogante non ha richiesto l'esecu-zione della domanda di voltura. In tali casil'Ufficio può accettare l'eventuale domanda divoltura, per la quale sono dovuti i tributi specia-li e l'imposta di bollo, previsti per l'espletamen-to del servizio.

Le modalitàdi aggiornamentodegli intestatari catastali

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Negli altri casi le domande di volture(riconducibili principalmente adichiarazioni di successione e a ricon-giungimenti di usufrutto ), vanno pre-sentate presso l’ Ufficio, secondo lemodalità di seguito indicate, correda-te della documentazione necessaria.

Presentazione in front office:• Tramite supporto informatico, con-tenente il modello digitale delladomanda di volture, predisposto conil software Voltura 1.1, unitamentealla stampa del suddetto modello,datato e sottoscritto dal richiedente.• Tramite i modelli cartacei (disponi-bili sul sito dell' Agenzia per tipo dicatasto) debitamente compilati, datatie sottoscritti dal richiedente.

Invio a mezzo posta ovvero per Posta Elettronica Certificata(PEC)La documentazione prevista nella pre-sentazione in front-office può esseretrasmessa con raccomandata con rice-vuta di ritorno. Secondo tale modalitàsono da allegare, oltre al titolo ovenecessario, i seguenti documenti:a) domanda di volture debitamentesottoscritta, sia essa predisposta uti-

lizzando il modello cartaceo che deri-vante dalla procedura informaticaVoltura 1.1, unitamente alla dichiara-zione sostitutiva di atto notorio, ovenecessaria;b) ricevuta di pagamento della sommadovuta a titolo di tributo speciale cata-stale e imposta di bollo, versata suconto corrente postale dell'Ufficio(reperibile sul sito Internetdell’Agenzia, così come l’indirizzoPEC);c) la fotocopia di un documento diidentità in corso di validità del sogget-to dichiarante che sottoscrive ladomanda di voltura;d) una busta affrancata per la restitu-zione della ricevuta e indicazione delproprio recapito (posta elettronica,numero telefonico) e del domicilio,

per eventuali comunicazioni. I documenti vanno predisposti in for-mato “pdf” e allegati alla comunica-zione e in caso di utilizzo del softwa-re Voltura 1.1 va allegato anche il fileinformatico in formato “.dat”. E’altresì possibile delegare un soggettodiverso dal dichiarante per l'inoltro,attraverso Posta ElettronicaCertificata, della domanda di voltura;in tal caso è necessario allegare alladocumentazione sopra citata anche ladelega oppure la lettera di incaricoprofessionale debitamente sottoscrittadal dichiarante, sempre in forma-to'pdf'.

Presentazione degli aggiornamenti con volture di preallineamentoTali documenti, possono essere pre-sentati secondo i soprarichiamaticanali (presso lo sportello front-offi-ce, per raccomandata con ricevuta diritorno, ovvero per Posta ElettronicaCertificata), seguendo le modalitàsopra rappresentate. Le stesse domande possono essereinoltrate all’ Ufficio competentemediante il canale telematico Sisterdai soggetti convenzionati (notai etecnici professionisti), nell'ipotesi chenon siano dovuti tributi, in quanto giàversati.Sotto altro profilo, infine, in meritoalle domande di volture di "recuperoda voltura automatica'", che possonoessere redatte anch'esse con il softwa-re "Voltura 1.1", in esenzione dai tri-buti catastali e dall'imposta di bollo sievidenzia quanto segue. Per alcune tipologie di esiti negativida "Voltura automatica", come noto, èconsentito il recupero attraverso lapredisposizione della suddetta tipolo-gia di voltura, ma tale possibilità èriservata esclusivamente allo stessonotaio che ha redatto il precedentedocumento di Modello Unico che hagenerato la problematica. La presentazione di tale documentopuò avvenire presso i competentiUffici Provinciali - Territorio dell'A-genzia, ovvero con l'utilizzo del cana-le telematica Sister.

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La documentazioneprevista nella presen-tazione in front-officepuò essere trasmessa

con raccomandatacon ricevuta di ritorno

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CATASTO& TOPOGRAFIA

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Estimodi Oscar Mella

Come abbiamo già visto negli articoliprecedenti le trasformazioni urbani-stiche che sono partite dagli anni'60fino ad arrivare ai giorni nostrihanno contribuito ad avere un mer-

cato sempre più frazionato, caratterizzato daimmobili non sempre omogenei, con caratteristi-che tipologiche e qualitative tali da essere caratte-rizzati da propri livelli di domanda e di offerta. Abbiamo dato per assodato l'assunto che il prezzodi un immobile si può considerare come il risulta-to della somma dei valori delle caratteristiche chelo compongo: se indichiamo con xn le enne carat-teristiche che determinano il valore e con pxn ilprezzo delle singole caratteristiche, il valore totalenon potrà che essere determinato dalla funzione diseguito riportata.

V= f (px1.x1+ px2.x2+ px3.x3+ ….+pxn.xn)

La sempre maggiore attenzione verso i singoliaspetti quali-quantitativi che, come abbiamo rile-vato, contribuiscono alla formazione del prezzo incampo immobiliare ha portato alla definizionedella teoria dei prezzi “edonici” o marginali (hedo-nic price). Secondo il metodo dei prezzi edonici,gli immobili sono apprezzati in base all’utilità attri-buita alle singole caratteristiche del bene immobi-le, abbiamo già indicati con il M.C.A. e il sistemadi stima. Dal punto di vista estimativo il prezzoedonico è un prezzo implicito, in quanto è riferi-to a una singola caratteristica ed è ottenuto dal-l’analisi dei prezzi di mercato (espliciti) dei beniimmobiliari, è un prezzo marginale in quantoesprime la variazione del prezzo totale al variare

della caratteristica; pertanto i prezzi marginaliimpliciti esprimono la variazione del prezzo dimercato della caratteristica immobiliare al variare (in senso positivo o negativo) di un'unità dellacaratteristica presa in considerazione. Possiamo tornare al nostro esempio:

Prezzo di ogni veduta (180.000 €-160.000€)/(2-0)= 10.000 €Per cui il prezzo del Subject si formerà in questomodo P=160.000 € + 10.000 * n° VED pertanto: • 10.000 € è un prezzo implicito, in quanto riferi-to a una singola caratteristica; • 10.000 € è un prezzo marginale in quanto espri-me la variazione del prezzo totale al variare delvalore della caratteristica. Lo strumento maggiormente utilizzato per la misu-ra dei prezzi edonici è la regressione, che consen-te di indagare la natura della relazione fra due opiù fenomeni, in modo tale da individuare la leggesecondo la quale un fenomeno varia in funzione diuno o più fattori. In particolare, è possibile rilevarecome varia il valore dell’immobile (var. dipen-dente) al variare delle sue caratteristiche (var.indipendenti)

La regressione semplice La regressione semplice permettere di passare dauna insieme di valori, esito di osservazioni empi-riche, ad una relazione funzionale ben precisa. Per regressione semplice si intende lo studio dellavariabilità di un carattere dipendente (y) al variare

La regressione semplice permettere di passare da una insieme di

valori, esito di osservazioni empiriche, ad una relazione funzionale

ben precisa. Per regressione semplice si intende lo studio della

variabilità di un carattere dipendente (y) al variare di quello indi-

pendente (x)

La stima attraverso la regressione lineare

Px1.X1Px3.X3Px3.X3Px3.X3………. Pxn.Xn

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di quello indipendente (x). Lo studio della regressione semplice tra X e Y consiste neldeterminare la funzione y = f (x) Se assumiamo che il modello sia lineare, avremo che la formadella funzione è la seguente: y = a + bx dove: • a rappresenta l’intercetta della funzione; • b coefficiente di regressione, esprime la pendenza della retta

Fig. 1 retta di regressione: sull'asse delle x (variabile indipendente) le super-

fici sull'asse delle y i prezzi (variabile dipendente) r rappresenta il coefficien-

te di determinazione che deve essere compreso tra 0 e 1 e rappresenta la bontà

della regressione tanto più è prossimo a 1 tanto più esiste correlazione tra le

due variabili e cioè quanto le due variabili dipendono l'una dall'altra.

Il metodo dei minimi quadrati: Si pone il problema di individuare la retta che meglio interpo-la i dati rilevati. Fra tutte le rette interpolanti, la migliore èquella che si ottiene utilizzando il metodo dei minimi quadra-ti; essa è quella che rende minimo lo scarto tra il valore Yosservato e quello Y stimato, cioè quella che dà la minorsomma dei quadrati delle deviazioni : D21+D22+....D2n. Le costanti a e b vengono determinate dalle formule:

Vediamo un esempio: Si sono raccolti i dati relativi una compravendita di apparta-menti, considerando il prezzo di vendita e la superficie com-merciale si è ricavata la seguente tabella:

n. Superficie (mq) Prezzo (€) 1 95 € 96.000,00 2 110 € 109.000,00 3 115 € 114.000,00 4 90 € 91.000,00 5 112 € 113.000,00 6 125 € 124.000,00 7 122 € 122.000,00 8 98 € 99.000,00 9 100 € 101.000,00 10 102 € 101.000,00 11 107 € 108.000,00

ESTIMO

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ESTIMO

applicando le formule sopra riportate siottengono i seguenti valori:a = 5706,71 e b = 948,32y = 5706,71+948,32r = 0,99La risoluzione si può tranquillamentefare con foglio di calcolo elettronico

come excel. Il foglio di calcolo elet-tronico permette inoltre di risolvereanche la regressione multipla e cioènel caso in cui le osservazioni relativela formazione del prezzo non si limi-tano ad una sola variabile ma a piùvariabili.

n. x y(1000_) xy x2 y2

1 95,00 96,00 9.120,00 9.025,00 9.216,00 2 110,00 109,00 11.990,00 12.100,00 11.881,00 3 115,00 114,00 13.110,00 13.225,00 12.996,00 4 90,00 91,00 8.190,00 8.100,00 8.281,00 5 112,00 113,00 12.656,00 12.544,00 12.769,00 6 125,00 124,00 5.500,00 15.625,00 15.376,00 7 122,00 122,00 14.884,00 14.884,00 14.884,00 8 98,00 99,00 9.702,00 9.604,00 9.801,00 9 100,00 101,00 10.100,00 10.000,00 10.201,00 10 102,00 101,00 10.302,00 10.404,00 10.201,00 11 107,00 108,00 11.556,00 11.449,00 11.664,00

Totale 1.176,00 1.178,00 127.110,00 126.960,00 127.270,00

Fra tutte le retteinterpolanti,

la migliore è quellache si ottiene

utilizzando il metododei minimi quadrati

fig 2

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Bonifica dell’amianto,le tecniche per unrecupero privo di rischi

Gli interventi relativi all’amiantopossono essere effettuati solo daimprese iscritte a una specialesezione dell’Albo Nazionale delleImprese che effettuano la gestione

dei rifiuti rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212del decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152(T.U.Ambiente).

Requisiti delle impresePer queste imprese è stata resa obbligatoria l’iscri-zione all’Albo gestori ambientali (criteri e requisitiper l’iscrizione all’Albo deliberazione 30 marzo2004, pubblicata sulla G.U. nr. 88 del 15.04.2004,nella categoria 10, bonifica dei siti e dei beni con-tenenti amianto, a sua volta ripartita in 10/A,amianto legato in matrice cementizia o resinoidi e,10/B, amianto su materiali isolanti, contenitori apressione, apparecchiature fuori uso, altri materialiincoerenti. Possono essere addetti alla rimozione esmaltimento dell’amianto e alla bonifica delle areeinteressate i lavoratori che abbiano frequentato icorsi di formazione professionale (D.P.R. 8 agosto1994 livello operativo durata non inferiore a 30 ore,livello gestionale durata minima di 50 ore) di cuiall’art. 10, comma 2, lettera h, della legge 27 marzo1992 nr. 257, il rilascio dei relativi titoli di abilita-zione avviene da parte delle regioni o provinceautonome previa verifica finale dell’acquisizionedegli elementi di base relativi alla sicurezza e allaprevenzione del rischio da amianto, con riferimen-ti specifici all’attività cui saranno addetti. È dove-roso ricordare che una serie di deliberazioni, circo-lari, decreti, completano e disciplinano l’attività. Idatori di lavoro devono provvedere alla informa-zione e alla formazione dei lavoratori art. 257/258del Testo Unico Sicurezza (decreti legislativi nr.81/2008 – 106/2009); a tal proposito l’art. 251 delTesto Unico Sicurezza prevede che nelle attivitàsvolte la concentrazione nell’aria della polvere pro-veniente dall’amianto o dai materiali contentiamianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta la

minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limiteadottando in particolare le seguenti misure: ilnumero limitato dei lavoratori esposti, utilizzo deidispositivi di protezione individuale (DPI) delle vierespiratorie, l’utilizzo dei DPI deve essere interval-lato da periodo di riposo, i processi lavorativi devo-no essere concepiti in modo tale da evitare di pro-durre polvere di amianto, tutti i locali e le attrezza-ture per il trattamento dell’amianto devono poteressere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione,stoccaggio e trasporto (categoria 5) in appositiimballaggi chiusi, raccolta e trattamento rifiuti inconformità alla vigente normativa in materia dirifiuti pericolosi (discariche, codici CER). Il datoredi lavoro che nonostante le misure di contenimen-to della dispersione di fibre nell’ambiente, l’uso diidonei DPI, nella valutazione dell’esposizioneaccerta che l’esposizione dei lavoratori è statasuperiore al valore limite e si siano trovati nellecondizioni di esposizioni non prevedibili li iscrivenel registro di esposizione e ne invia copia agliorgani di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come tem-poranea dovendosi perseguire l’obiettivo della nonpermanente condizione di esposizione superiore alvalore limite.

OBBLIGHI NORMATIVIGli obblighi normativi prevedono la presentazioneda parte del datore di lavoro di: • notifica all’organismo di vigilanza (A.S.L. com-petente per territorio www.asl.como.it) prima del-l’inizio dei lavori relativi all’amianto, completa didescrizione sintetica della situazione come da art.250 (decreti legislativi nr. 81/2008 – 106/2009) permateriale a terra;• piano di lavoro art. 256 (decreti legislativi nr.81/2008 – 106/2009) contenente la descrizione deilavori, le misure necessarie per garantire la sicurez-za e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e laprotezione dell’ambiente esterno (terzi compresi).Copia del piano di lavoro deve essere inviata all’or-

Sicurezzadal periodico

semestrale “Cantiere”n. 01/2013

a cura del CPT Como

TrianGoloilTrianGoloR I V I S T A T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E

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(Seconda parte)

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gano di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio deilavori. Inoltre, se entro questo periodo di trenta giorni l’organodi vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione omodifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione opera-tiva, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del pre-avviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si appli-ca nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data diinizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazioneanche dell’orario di inizio delle attività. La trasmissione delpiano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla pre-sentazione della notifica. Inoltre, il datore di lavoro deve prov-vedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbianoaccesso alla documentazione. Nei casi di esposizioni sporadi-che e di debole intensità non è necessario presentare notifica.

LA BONIFICA DELLE COPERTURE Come abbiamo già detto le coperture rientrano nella definizio-ne di materiale compatto che, purtroppo, con il passare deglianni e esposti all’azione degli agenti subiscono un progressivodegrado con la possibilità che si verifichi affioramento dellefibre e liberazione delle stesse. I principali indicatori utili pervalutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amian-to, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:• la friabilità del materiale;• lo stato della superficie ed in particolare l’evidenza di affio-ramenti di fibre;• la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture; • la presenza di materiale friabile o polverulento conglobato inpiccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.Ricordiamo che la regione Lombardia è impegnata nella pre-venzione sanitaria dei rischi legati all’esposizione delle fibre diamianto, in particolare ha emanato linee guida per le azioni diprevenzione, adottato il Piano Regionale SmaltimentoAmianto (PRAL) modificato art. 4 (contenuto del PRAL) L.R.Lombardia 31/07/2012 N. 14 per la rimozione dell’amiantosul territorio e sviluppato strumenti di valutazione dello statodi conservazione delle coperture in cemento amianto. A sup-porto è stato approvato il “protocollo per la valutazione dellostato di conservazione delle coperture in cemento-amianto”(D.G.Sanità nr. 13237/2008) che attraverso l’ispezione delmanufatto definisce l’indice di degrado (I.D.) e la conseguen-te azione che il proprietario dell’immobile dovrà attuare (lasuperficie danneggiata deve essere massimo il 10% dell’interasuperficie del manufatto).La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessa-riamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile (comeper il friabile), e, pertanto, deve essere condotta limitando ilpiù possibile la dispersione di fibre. Gli interventi applicabilisono la rimozione (eliminare il manufatto), l’incapsulamento(trattamento della lastra con prodotti incapsulanti penetranti oricoprenti) e sconfinamento (sopracopertura).

LA RIMOZIONE DELLE COPERTURE Come da D.M. Sanità 6 settembre 1994 le lastre ed altri manu-fatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguata-mente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimenta-zione. Nel caso di pedinamento della copertura, devono esse-

re usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specificiche non comportino pericolo di scivolamento. La bagnaturadovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia,con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare usodi getti d’acqua ad alta pressione. Qualora si riscontri un accu-mulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devonoessere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sinoad ottenere un a fanghiglia densa che, mediante palette e con-tenitori a perdere, viene posta all’interno di sacchi di plastica.Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti comerifiuti di amianto. Le lastre devono essere rimosse senza rom-perle evitando l’uso di strumenti demolitori. Devono esseresmontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendocura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essereutilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad altavelocità. In caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusiva-mente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti disistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita. I materialiasportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo larimozione. Non devono assolutamente essere lasciate cadere aterra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previstoper il calo a terra delle lastre. Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devonoessere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un’age-vole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibiliin cantiere. I materiali in cemento-amianto rimossi devonoessere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con telidi plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devo-no essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degliimballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccol-ti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi dimateriale impermeabile non deteriorabile immediatamentesigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati anorma di legge. I materiali rimossi devono essere allontanatidal cantiere il prima possibile. L’accatastamento temporaneodeve avvenire separatamente dagli alti detriti, preferibilmentenel container destinato al trasporto, oppure in una zona appo-sitamente destinata, in luogo non interessato al traffico dimezzi che possano provocarne la frantumazione.Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/ocon aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle areedel cantiere che possano essere state contaminate da fibre diamianto. Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersio-ne di fibre di amianto, i lavoratori devono essere muniti di pro-tezione individuali delle vie respiratorie (maschere con filtritipo P3), indumenti protettivi e calzature di tipo idoneo al pedi-namento dei tetti.Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodottiin cemento-amianto che possono dar luogo a dispersione difibre devono essere temporaneamente delimitate e segnalate.Considerato il rischio specifico di caduta, con o senza sfonda-mento delle lastre, fermo restando quanto previsto dalle normeantinfortunistiche per i cantieri edili, dovranno in particolareessere realizzate idonee opere provvisionali per la protezionedel rischio di caduta (ponteggi, guardiacorpo, reti) e tutti gliopportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture.

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SICUREZZA

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Normativadi Rachele Bonetti

TrianGoloilTrianGoloR I V I S T A T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E

D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E A T I D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

La nuova normativa sulla mediazione prevede che, al primo incon-

tro e agli incontri successivi fino al termine della procedura, le parti

debbano “partecipare con l’assistenza dell’avvocato”. Il mediatore,

sempre nello stesso primo incontro, dovrà poi invitare le parti e i

loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di

mediazione: nel caso in cui l’invito sia accolto, si procederà con lo

svolgimento, in caso contrario, la condizione di procedibilità della

domanda giudiziale si considererà comunque “avverata” (e nessun

compenso sarà dovuto per l’organismo di mediazione)

Condomini,ritorna l’obbligodi mediazione

Il Decreto Legge n. 69 del 2013, converti-to dalla Legge n. 98 del 2013, il cosiddet-to “decreto del fare” intervenendo sul de-creto legislativo n. 28 del 2010 in tema diconciliazione, ha reintrodotto in via spe-

rimentale per quattro anni – a partire dal 21 set-tembre 2013 – per diversi tipi di liti tra le qualiquelle in materia di condominio, diritti reali,divisione, successioni ereditarie, patti di fami-glia, locazione (con esclusione dei procedimentiper convalida di licenza o sfratto fino al muta-mento del rito) comodato e affitto di azienda, lamediazione come condizione di procedibilitàdella domanda giudiziale, dando così nuova vitaad un procedimento che, dopo l’intervento dellaCorte Costituzionale, era sopravvissuto solonella parte in cui disciplinava la conciliazionefacoltativa.Nella nuova revisione, la normativa sulla media-zione prevede che, al primo incontro e agliincontri successivi fino al termine della procedu-ra, le parti debbano “partecipare con l’assistenzadell’avvocato”. Il mediatore, sempre nello stessoprimo incontro, dovrà poi invitare le parti e i loroavvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziarela procedura di mediazione: nel caso in cui l’in-vito sia accolto, si procederà con lo svolgimento;in caso contrario, la condizione di procedibilitàdella domanda giudiziale si considererà comun-

que “avverata” (e nessun compenso sarà dovutoper l’organismo di mediazione). L’accordo sotto-scritto dalle parti e dagli stessi avvocati, inoltre,costituirà titolo esecutivo per l’espropriazioneforzata, l’esecuzione per consegna e rilascio,l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare,nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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NORMATIVA

Considerando le novità introdottedalla riforma del condominio (Legge220/2012), si legge all’art. 71 quaterdelle disposizione di attuazione delcodice civile “La domanda di media-zione deve essere presentata, a pena diinammissibilità, presso un organismodi mediazione ubicato nella circoscri-zione del tribunale nella quale il con-dominio è situato. Al procedimento èlegittimato a partecipare l’amministra-tore, previa delibera assembleare daassumere con la maggioranza di cuiall’articolo 1136, secondo comma, delcodice (prima convocazione, maggio-ranza degli intervenuti e metà delvalore dell’edificio; seconda convoca-zione, maggioranza degli intervenuticon un numero di voti che rappresentialmeno un terzo del valore dell’edifi-cio). Se i termini di comparizione davanti almediatore non consentono di assume-re la delibera di cui sopra, il mediatoredispone, su istanza del condominio,idonea proroga della prima compari-zione.La proposta di mediazione deve essereapprovata con la medesima maggio-ranza sopra citata; se non viene rag-giunta, la proposta si deve intendere

non accettata.Certamente si può concludere che,seppure l’intento sia di velocizzare iprocedimenti e alleggerire la ”giusti-zia”, l’amministratore ha necessità diuna delibera anche solo per partecipa-re al primo incontro di mediazione;complicazione inutile, visto che tecni-camente il primo passaggio è mera-mente informativo e privo di alcunadecisione di merito. Considerato quindi i tempi decisamen-

te ristretti della normativa in merito(15 giorni dalla richiesta, per il primoincontro, e sette giorni per l’accetta-zione della proposta), certamente per icasi riguardanti condomìni, si dovràfare richiesta di proroga dei termini.Non sembra invece derogabile il ter-mine dei quattro mesi, fissato daldecreto legislativo sulla me-diazione(D.L. 4 marzo 2010 n. 28), per ladurata di tutto il procedimento dimediazione.

Reach1■ CCoonnttoo tteerrmmiiccoo èè ccoorrssaa aaggllii iinncceennttiivvii

Il Gse il gestore servizi energetici emanazione del Ministerodell’economia e della Finanza e del Ministero dello sviluppoeconomico ha nelle scorse settimane reso disponibile il portale applicativo per le richieste di accesso diretto agli incentiviprevisti dal Conto Termico Le risorsemesse a disposizione possono essere utilizzati per finanziare interventi che puntino a incrementare l’efficienza energetica in edifici e sistenti mediante l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volumeclimatizzato la sostituzione di impiantidi climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione di qualsiasi potenza l’installazione di sistemi dischermatura e/o ombreggiamento di

chiusure trasparenti con esposizione da Ese a O fissi o mobilinon trasportabili È anche possibile effettuare interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza mediante la sostituzionedi impianti di climatizzazione invernale esistenti con impiantidi climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettri

che o a gas anche geotermiche (conpotenza termica utile nominale fino a

kW) la sostituzione di impianti diclimatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori dicalore alimentati da biomassa (conpotenza termica nominale fino a kW) l’installazione di collettori solaritermici anche abbinati a sistemi di solarcooling (con superficie solare lorda finoa m ) la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa dicalore

research

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Condominiodi Rachele Bonetti

TrianGoloilTrianGoloR I V I S T A T R I M E S T R A L E D ’ I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E

D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E A T I D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

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Il secondo comma dell’articolo 1129 delCodice Civile definisce che nel caso i con-domini siano più di otto debba essere nomi-nato un amministratore di condominio; nelcaso l’assemblea non vi provveda, sarà

l’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condo-mini, a nominarlo. Viene inoltre espressamentechiarito una volta per tutte che l’amministratorepossa essere una società, sia di persone che di capi-tali, andando poi con l’articolo 71 bis delle Di-sposizioni di Attuazione a definire alcuni vincoli elimitazioni. Anzitutto, a mio parere il ben ovviorequisito del diploma di scuola superiore e l’obbli-go di corso di formazione iniziale e formazioneperiodica visto le esigenze della professione, sem-pre più tecnica e specifica. Questo requisito non èrichiesto se l’attività è svolta da almeno un annonell’arco dei tre anni precedenti alla data di entratain vigore della riforma della disciplina condomi-niale e se l’amministratore viene scelto all’internodel condominio. Ritengo quest’ultima postilla afavore di certe situazioni ma forse poco garantedella professionalità e dell’ efficienza,Vediamo nello specifico la norma:

Possono svolgere l’incarico di amministratore dicondominio coloro:a) che abbiano il godimento dei diritti civili;b) che non siano stati condannati per delitti controla pubblica amministrazione, l’amministrazionedella giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e perogni altro delitto non colposo per il quale lalegge commini la pena della reclusione non inferio-re, nel minimo, a due anni e, nel massimo, acinque anni;c) che non siano stati sottoposti a misure di preven-zione divenute definitive, salvo che non sia interve-nuta la riabilitazione;d) che non siano interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulti annotato nell’elenco deiprotesti cambiari;f) che abbiano conseguito il diploma di scuolasecondaria di secondo grado;g) che abbiano frequentato un corso di formazioneiniziale e svolgano attività di formazione periodicain materia di amministrazione condominiale.La perdita dei requisiti d cui alla lettera a), b), c), d)ed e) comporta la cessazione dell’incarico. In taleevenienza ciascun condomino può convocaresenza formalità l’assemblea per la nomina delnuovo amministratore. Qualora l’amministratore venga nominato tra icondòmini dello stabile i requisiti di cui alle letteref) e g) non saranno necessari. Non occorrerà, dun-que, né il diploma di scuola secondaria di secondogrado, né aver frequentato un corso di formazioneiniziale, né svolgere attività di formazione periodi-ca in materia di amministrazione condominiale.A quanti hanno svolto attività di amministrazionedi condominio per almeno un anno nell’arco dei treanni precedenti alla data di entrata in vigore dellariforma della disciplina condominiale, sarà consen-tito lo svolgimento dell’attività di amministratoreanche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f)e g); resta salvo l’obbligo di formazione periodica. Possono svolgere l’incarico di amministratore dicondominio anche – secondo il dettato testuale dilegge – le “società di cui al titolo V del libro V delcodice” civile (e cioè le società semplici, le societàin nome collettivo, le società in accomandita sem-plice, le società per azioni, le società in accomandi-ta per azioni, le società a responsabilità limitata). Inquesti casi, i requisiti devono essere posseduti daisoci illimitatamente responsabili, dagli amministra-tori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzio-ni di amministrazione dei condominii a favore deiquali le società prestano i servizi.

Continuiamo l’esame della Riforma del Condomino, Legge 220 del

2012, esaminando le nuove disposizioni riguardanti i requisiti che

devono avere gli amministratori di condominio per svolgere l’attività

Chi può fare l’amministratore di condominio

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Agricoltura, calamità naturali, Catasto e Topografia

(Coordinatore: DILDA FERRUCCIO)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

BONETTI RACHELE Via Roma 3 22071 Cadorago (Co) 031/774001 031/722179380/4359274

CONTI ALFREDO Piazza Cirla 22024 L. D’Intelvi (Co) 031/840482 031/840482DILDA FERRUCCIO Via C. Battisti 7/T 22036 Erba (Co) 031/645718 031/6470063

393/9722338FUMAGALLI ELENA Via S. Carlo 23 22045 Lambrugo (Co) 031/607483 031/607483

c/o geom. Crespi GiovanniLASCALA MARCO Via Momberto 29 22045 Lambrugo (Co) 340/6436974MOLTENI MIRKO Via C. Battisti 7/T 22036 Erba (Co) 031/645718 031/6470063(Uditore) c/o Studio tecnico DielleMONTI CORRADO Via San Fermo 11 22020 Parè (Co) 031/440521 031/550181

347/4769340MOROSINI ELENA R. Via Garibaldi 8 22015 Gravedona (Co) 0344/916071 0344/916071

339/3268058PASINATO GIUSEPPE Via Matteotti 101 22072 Cermenate (Co) 031/774001 031/722179

Cultura e sport

(Coordinatore: FERRARIO GIUSEPPE)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

FERRARIO GIUSEPPE Via Giovanni XXIII° 4 22070 Bregnano (Co) 338/5834170GIANA RENZO Via Manara 3/A 22100 Como 031/4310027 031/4310027

338/5068911LASCALA MARCO Via Umberto 29 22045 Lambrugo (Co) 340/6436974MOLTENI MIRKO Via C. Battisti 7/T 22036 Erba (Co) 031/645718 031/6470063

c/o Studio tecnico DiellePELLIZZARI BRUNO Via Carcano 2 22070 Vertemate con Min. (Co) 031/901901 031/901901

335/6824076TAGLIABUE GIORGIO Via L. Spallino 11 22031 Albavilla (Co) 031/627102 031/627102

Nel Consiglio direttivo dell’11 luglio scorso, al fine di semplificare e uni-

re argomenti similari, sono state apportate delle modifiche alla com-

posizione delle varie commisssioni e gruppi di lavoro. Ecco tutti i nomi

Commissioni, eccoi gruppi di lavoroe le rappresentanze

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TrianGoloilTrianGoloR I V I S T A T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E

D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E A T I D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

Vita di Collegiodi Maria Allocca

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VITADI COLLEGIO

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Edilizia, lavori pubblici e sicurezza - Territorio, urbanistica, ambiente e contenimento energetico

(Deleghe: Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Legge 818/84) – Bioarchitettura e sviluppo sostenibile)(Coordinatore: geom. LIMONTA LUCA)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

FUSI ANGELO Via Oltrecolle 47 22100 Como 031/280312 031/280312338/4234112

LIMONTA LUCA Piazza Roma 3 22030 Montorfano (Co) 031/200325 031/200325335/8161972

MIONE ARMANDO Via Bontocco 61 22077 Olgiate Comasco (Co) 031/945244 031/945244340/6029577

MOLTENI BRUNO Via Roma 74 22028 San Fedele Intelvi (Co) 031/831123 031/831930335/6358120

PORTA RAFFAELLA Via Trieste 20 22060 Arosio (Co) 333/7445947SAIS FLAVIO Via Recchi 2 22100 Como (Co) 335/357407

Istruzione e Formazione professionale continua

(Coordinatore: geom. TAVECCHIO ANGELO)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

ALLOCCA MARIA Via Monti 18 - Fr. Casc.Amata 22060 Cantù (Co) 339/3383841

MELLA OSCAR Via Cinquecase 26 22010 Gera Lario (Co) 0344/94542 0344/910854348/2635719

PORTA RAFFAELLA Via Trieste 20 22060 Arosio (Co) 333/7445947TAVECCHIO ANGELO Corso XXV Aprile 111/113 22036 Erba (Co) 031/4130735 031/4130735

340/8622225TRAVELLA DONATELLA Via Calvonno 14 22011 Griante (Co) 031/4560224 031/4560225

393/8887882

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VITADI COLLEGIO

Tariffa, estimo ed attività peritali

(Deleghe: Liquidazione delle parcelle)(Coordinatore: GAFFURI GIUSEPPE)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

CERLIANI MASSIMO Piazza Garibaldi 1722024 Lanzo d’Intelvi (Co) 031/842870 031/842870(Uditore) 335/5232507GAFFURI GIUSEPPE Via Armando Diaz 1722040 Alzate Brianza (Co) 031/632913 031/632913

338/7628225LIMONTA LUCA Piazza Roma 322030 Montorfano (Co) 031/200325 031/200325

335/8161972LURASCHI LAURA Via Mentana 13 22100 Como 031/2759945 031/2756197

339/6944722NEGRI VITTORIO Via Armando Diaz 17 22040 Alzate Brianza (Co) 031/632913 031/632913

335/6676180Nominativo Indirizzo Tel Telefax

SAIS FLAVIO (Uditore) Via Recchi 2 22100 Como (Co) 335/357407ZILIOTTO ALESSIO Via Mazzini 68 22036 Erba (Co) 333/5739548

Gruppo di lavoro Valutazioni immobiliari e Problemi fiscali

(Deleghe: Assicurazioni - Finanziamenti e stanziamenti a sostegno della professione)(Coordinatore: GEOM. MELLA OSCAR)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

CABIDDU VIRGILIO Via Risorgimento 17 22035 Canzo (Co) 031/684681 031/684681CRESPI GIOVANNI Via San Carlo 23 22045 Lambrugo (Co) 031/607483 031/607483FASOLA FRANCO Via San Fermo 11 22020 Parè (Co) 031/440521 031/550181

c/o Studio tecnico FMC AssociatiGAFFURI GIUSEPPE Via Armando Diaz 1722040 Alzate Brianza (Co) 031/632913 031/632913

338/7628225GIANA RENZO Via Manara 3/A 22100 Como 031/4310027 031/4310027

338/5068911MELLA OSCAR Via Cinquecase 26 22010 Gera Lario (Co) 0344/94542 0344/910854

348/2635719MOLTENI BRUNO Via Roma 74 22028 San Fedele Intelvi (Co) 031/831123 031/831930

335/6358120TAVECCHIO ANGELO Corso XXV Aprile 111/113 22036 Erba (Co) 031/4130735 031/4130735

340/8622225

Gruppo di lavoro Edizione notiziario “Il triangolo”

(Coordinatore: PORTA RAFFAELLA) (Direttore Responsabile: MELLA OSCAR)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

ALBERTI WALTER Via Giovane Italia 12/D 22100 Como 031/4892244 031/4892244338/2041012

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Nominativo Indirizzo Tel Telefax

ALLOCCA MARIA Via Monti 18 – Fr. Cascina Amata 22060 Cantù 339/3383841

BONETTI RACHELE Via Roma 3 22071 Cadorago (Co) 031/774001 031/722179380/4359274

LURASCHI LAURA Via Mentana 13 22100 Como 031/2759945 031/2756197339/6944722

MELLA OSCAR Via Cinquecase 26 22010 Gera Lario (Co) 0344/94542 0344/910854348/2635719

PAGANI MASCIA Via Garibaldi 56/A 22078 Turate (Co) 349/5541817PORTA RAFFAELLA Via Trieste 20 22060 Arosio (Co) 333/7445947

SCACCHI GIANLUCA Via Roma 50 22029 Uggiate Trevano (Co) 031/809202ZANOTTA CARLO Via S. Rocco 17 22022 Casasco d’Intelvi (Co) 031/817108 031/817856

335/5722295

Gruppo di lavoro Gestione Biblioteca

(Coordinatore: FRANGI DAMIANO))

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

CHIESA MARCO Via Privata Perlasca 11/D 22012 Cernobbio (Co) 031/341356347/4686714

FRANGI DAMIANO Via P.M. Faverio 15 22079 Villa Guardia (Co) 031/563440 031/563440

Gruppo di lavoro Donne geometra

(Coordinatore: PORTA RAFFAELLA)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

ALLOCCA MARIA Via Monti 18 – Fr. Cascina Amata 22060 Cantù 339/3383841

BONETTI RACHELE Via Roma 3 22071 Cadorago (Co) 031/774001 031/722179380/4359274

LURASCHI LAURA Via Mentana 13 22100 Como 031/2759945 031/2756197339/6944722

PAGANI MASCIA Via Garibaldi 56/A 22078 Turate (Co) 349/5541817PELLITTERI ROSSANA Via Cascina del Pe’ 13 22077 Olgiate Com. (Co) 031/945456PORTA RAFFAELLA Via Trieste 20 22060 Arosio (Co) 333/7445947

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VITADI COLLEGIO

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Gruppo di lavoro CTU e CONCILIATORI

(Coordinatore: PORTA RAFFAELLA)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

BELLASIO LUIGINO Via Canturina 225 22100 Como 349/8144740 DIFRANCESCO SALVAT. Via Leone Leoni 16 22100 Como 031/573239

347/3207493GAFFURI GIUSEPPE Via Armando Diaz 17 22040 Alzate Brianza (Co) 031/632913 031/632913FRANGI DAMIANO Via P.M. Faverio 15 22079 Villa Guardia (Co) 031/563440 031/563440LURASCHI LAURA Via Mentana 13 22100 Como 031/2759945 031/2756197

339/6944722PORTA RAFFAELLA Via Trieste 20 22060 Arosio (Co) 333/7445947SAIS FLAVIO Via Recchi 2 22100 Como (Co) 335/357407

Rappresentanza CNG - Protezione Civile

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

LIMONTA LUCA Piazza Roma 3 22030 Montorfano (Co) 031/200325 031/200325335/8161972

MASCETTI CORRADO Via dei Cortili 3/A 22100 Como 340/3440422 MELLA OSCAR Via Cinquecase 26 22010 Gera Lario (Co) 0344/94542 0344/910854

348/2635719PORTA RAFFAELLA Via Trieste 20 22060 Arosio (Co) 333/7445947

Rappresentanza Società cooperativa a r.l. tra i geometri delle province di Como

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

FERRARIO GIUSEPPE Via Giovanni XXIII° 4 22070 Bregnano (Co) 338/5834170

VITADI COLLEGIO

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Rappresentanza C.U.P. (Comitato unitario delle professioni)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

DILDA FERRUCCIO Via C. Battisti 7/T 22036 Erba (Co) 031/645718 031/6470063393/9722338

TAVECCHIO ANGELO Corso XXV Aprile 111/113 22036 Erba (Co) 031/4130735 031/4130735340/8622225

Rappresentanza Coordinamento operatori dell’edilizia

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

MASCETTI CORRADO Via dei Cortili 3/A 22100 Como 340/3440422 TAVECCHIO ANGELO Corso XXV Aprile 111/113 22036 Erba (Co) 031/4130735 031/4130735

340/8622225

Rappresentanza Sportello provinciale pubblici appalti

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

ALLOCCA MARIA Via Monti 18 – Fr. Cascina Amata 22060 Cantù 031/730448339/3383841

PORTA RAFFAELLA Via Trieste 20 22060 Arosio (Co) 333/7445947

Rappresentanza Gruppo di lavoro interprofessionale per la cura dei rapporti con l'Agenzia del territorio- Ufficio provinciale di Como)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

DILDA FERRUCCIO Via C. Battisti 7/T 22036 Erba (Co) 031/645718 031/6470063393/9722338

LIMONTA LUCA Piazza Roma 3 22030 Montorfano (Co) 031/200325 031/200325335/8161972

Rappresentanza Comitato di coordinamento dei Gruppi giovani

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

LASCALA MARCO Via Momberto 29 22045 Lambrugo (Co) 340/6436974FUMAGALLI ELENA Via San Carlo 23 22045 Lambrugo (Co) 031/607483 031/607483

338/3514731

VITADI COLLEGIO

WWW.geometri.co.it

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VITADI COLLEGIO

Rappresentanza Consulta provinciale dei coordinatori (D.Lgs. 81)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

PORTA RAFFAELLA Via Trieste 20 22060 Arosio (Co) 333/7445947MASCETTI CORRADO Via dei Cortili 3/A 22100 Como 340/3440422

Rappresentanza Consulta interprofessionale per la sicurezza antincendio

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

REGGIANI FRANCO Via Alserio 1/A 22036 Erba (Co) 031/640090 031/641987335/7061432

Rappresentanza Commissione per l'accertamento dei prezzi dei materiali e delle opere edili della provincia di Como (CCIAA)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

MASCETTI CORRADO Via dei Cortili 3/A 22100 Como 340/3440422 LAMBRUGHI GIAND. Via Diaz 97 22100 Como 031/265325 031/3301963

338/3236766

Rappresentanza Progetto Energy CH-IT della (CCIAA)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

FUSI ANGELO Via Oltrecolle 47 22100 Como 031/280312 031/280312338/4234112

Rappresentanza Commissione Regionale (Efficienza energetica degli edifici Regione Lombardia)

Nominativo Indirizzo Tel Telefax

PORTA RAFFAELLA Via Trieste 20 22060 Arosio (Co) 333/7445947GAFFURI GIUSEPPE Via Diaz 17 22040 Alzate Brianza (Co) 031/632913 031/632913

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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito per alcunetipologie di contratti di lavori pubblici è valido 120 giorni

Durc, da Agosto 2013vale quattro mesi

Non più novanta, ma centoventigiorni. La vita del Durc si allun-ga. Lo scorso 21 Agosto, infatti,la direzione generale per l’attivi-tà ispettiva del Ministero del

Lavoro ha pubblicato una circolare con la qualeha fornito chiarimenti interpretativi sul Durcdopo l’entrata in vigore della Legge di conver-

sione del Decreto del Fare. Ildocumento chiarisce che la nuo-va disciplina prevede che neicontratti pubblici di lavori, servi-zi e forniture il Durc “in corso divalidità” debba essere acquisito:• per la verifica della dichiarazio-ne sostitutiva relativa al requisitodi cui all’articolo 38, comma 1,lettera i), del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163;• per l’aggiudicazione del con-tratto ai sensi dell’articolo 11,comma 8, del decreto legislativon. 163 del 2006;• per la stipula del contratto;• per il pagamento degli stati

avanzamento dei lavori o delle prestazioni rela-tive a servizi e forniture;• per il certificato di collaudo, il certificato diregolare esecuzione, il certificato di verifica diconformità, l’attestazione di regolare esecuzio-ne, e il pagamento del saldo finale.Il Durc acquisito per le ipotesi qui sopra elenca-te, ed è questa la novità, è valido 120 giorni, dal-la data del suo rilascio. Questa disposizione èentrata in vigore dal 21 agosto 2013 e risultaapplicabile esclusivamente ai Durc rilasciatidopo tale data. I Durc rilasciati prima del 21agosto 2013 hanno una validità di 90 giorni, cosìcome previsto dalla disciplina precedente. Vatuttavia precisato che, con specifico riferimentoal Durc per la verifica della dichiarazione sosti-tutiva la durata di 120 giorni di validità decorrenon dalla data del rilascio ma dalla data, indica-ta nel documento, di verifica della dichiarazionesostitutiva. Inoltre, il Durc acquisito per le pre-

dette fattispecie, se in corso la validità, può esse-re utilizzato anche per contratti pubblici di lavo-ri, servizi e forniture diversi da quelli per i qualiè stato espressamente acquisito. In caso disubappalto, invece, si richiede l’acquisizione diun Durc in corso di validità relativo ai subappal-tatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione allosvolgimento del lavoro. Vale la pena ricordareche sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio2013 è stato pubblicato anche il Decreto delMinistero dell’Economia e delle Finanze che hacome titolo “Rilascio del documento unico diregolarità contributiva anche in presenza di unacertificazione che attesti la sussistenza e l'im-porto di crediti certi, liquidi ed esigibili vantatinei confronti delle pubbliche amministrazioni diimporto almeno pari agli oneri contributiviaccertati e non ancora versati da parte di unmedesimo soggetto”. Che cosa significa? Insostanza che a proposito di Durc, grazie a que-sto Decreto, diventa possibile compensare idebiti contributivi delle imprese con i creditivantati nei confronti della Pubblica Amministra-zione. In particolare, le imprese in possesso diuna certificazione che attesti la sussistenza el’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili van-tati nei confronti delle pubbliche amministrazio-ni di importo almeno pari agli oneri contributiviaccertati e non ancora versati, possono compen-sare il dare avere e quindi possono ottenere ilrilascio di un Durc che ha validità legale. L’enteemette il documento con l’indicazione che ilrilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art.13 - bis del D.L. n. 52/2012 (convertito dallaLegge 94/2012), precisando l’importo del relati-vo debito contributivo e gli estremi della certifi-cazione esibita.

GazzettaUfficiale

TrianGoloilTrianGoloR I V I S T A T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E

D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E A T I D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

Errata corrigeSul n. 02/2013 articolo “Tutti i membri delConsiglio di disciplina territoriale”è stato riportato il nome dell’avv. RenatoFerrari invece dell’Avv. Matteo Ferrari, oltreal nome del geom. Denis Giugni

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TrianGoloilTrianGoloR I V I S T A T R I M E S T R A L E D ’ I N F O R M A Z I O N E T E C N I C O P R O F E S S O I O N A L E

D E L C O L L E G I O D E I G E O M E T R I E D E I G E O M E T R I L A U R E A T I D E L L A P R O V I N C I A D I C O M O

Vitadi Collegio

Alb

o Tutti gli aggiornamentidell’albo professionale

Seduta del Consiglio Direttivo del 01 agosto 2013

Cancellazioni N. Albo Nominativo Residenza

1153

Seduta del Consiglio Direttivo del 12 settembre 2013

Iscrizioni N. Albo Nominativo Residenza

29962997

Cancellazioni 28842637

Seduta del Consiglio Direttivo del 3 ottobre 2013

Iscrizioni N. Albo Nominativo Residenza

2998

Cancellazioni 23402977

REGISTRO PRATICANTI

Seduta di Consiglio Direttivo del 22 aprile 2013

Iscrizioni N. Albo Nominativo Residenza

2269 2270 2271

Seduta del Consiglio Direttivo del 20 giugno 2013

Iscrizioni N. Albo Nominativo Residenza

2272 2273

Seduta del Consiglio Direttivo del 01 agosto 2013

Iscrizioni N. Albo Nominativo Residenza

2274 2275 22762277

Seduta del Consiglio Direttivo del 01 agosto 2013

Iscrizioni N. Albo Nominativo Residenza

2278 2279 2280 2281

Seduta del Consiglio Direttivo del 3 ottobre 2013

Iscrizioni N. Albo Nominativo Residenza22822283 2284 2285 22862287 2288 2289 2290

BRUZZESE STEFANOLEONE MASSIMO

LIVIO FABRIZIOMAURI ILIA

BARDINI MATTEO INTROZZI STEFANO MARELLI SAMUELE

CermenatePorlezza

CantùCarimate

BONIFACIO MATTIA

ZANON LUCA DOMENICOCOLANGELO ORLANDO

Carugo

DongoCadorago

Cantu'CucciagoGravedona

PRETARI NICCOLO' PALERMO MASSIMILIANO

Cantu'Uggiate Trevano

BERCINI ANNA AMALIA FRAQUELLI ANDREA PINTO IVAN

TANTARO GIUSEPPE

StazzonaMezzegraVenaria RealeCantu'

CAIMI DAVIDE PERRI SIMONA PIAZZANI ANDREA PINZIN DAVIDE

CislagoBinagoGera LarioComo

ALBINI PAOLO BERNIGA MAURIZIO BRANCACCIO ANDREA CORTI ELISA CORTI LUIGI DE MICHELE ALBERTO

FORCISI NICOLO’ LIRONI LUCA VIVONA BRUNO

GarzenoFino MornascoLurate CaccivioBulgarograssoBulgarograssoComoUboldoErbaMariano Comense

CONTI EUGENIO Porlezza

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NOTIZIE UTILI

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Orari di apertura al pubblico:Lunedì 9.00 - 12.00Martedì 9.00 - 12.00 15.00 - 17.00Mercoledì 9.00 - 12.00Giovedì 9.00 - 12.00 15.00 - 17.00Venerdì 9.00 - 12.00Sabato chiuso

Linea direttaPer comunicazioni durante gli orari di chiusura dellaSegreteria è attivo 24 ore su 24 il fax: 031/271287oppure gli indirizzi mail: [email protected], PEC: [email protected]. 031/261298 - www.collegio.geometri.co.it

AppuntamentiIl Presidente geom. Angelo Tavecchio e il Segretario geom.Raffaella Porta ricevono su appuntamento tutti martedìpomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Sono inoltre presenti in sede il giovedì pomeriggio. Per fissare un incontro contattare la Segreteria del Collegio: tel. 031/261298 - fax 031/271287

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Autorizzazione del tribunale di Comon. 204 del 26 ottobre 1968

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RedazioneVia Recchi 2 - 22100 Comotel. 031/261298 - fax 031/271287E-mail: [email protected]: [email protected]

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Commissione stampaGeom. Alberti Walter - Geom. Allocca MariaGeom. Bonetti Rachele - Geom. Luraschi LauraGeom. Mella Oscar - Geom. Pagani MasciaGeom. Scacchi Gianluca - Geom. Zanotta Carlo

Hanno inoltre collaboratoElena Barezzani - segreteria del Collegio, CPT Como, LiviaMarinelli, Marta Pedrazzoli, Roberto Piadena

Coordinamento giornalistico e impaginazioneSEM - Servizi Editoriali & MultimedialiVia Volta 18 - 20090 Corsico (Mi)tel. 02 4583153 - fax 02 4583369www.servizieditorialiemultimediali.itinfo@servizieditorialiemultimediali.it

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