Norme Minime per la Protezione dei Vitelli

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Opuscolo Condizionalità Agricola: Norme Minime per la Protezione dei Vitelli

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COLDIRETTIMACERATA

CONDIZIONALITÀ E QUESTIONE AMBIENTALE

Norme minime per la protezione dei vitelli

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COORDINAMENTO:- CLAUDIO GAGLIARDINI

VICEDIRETTORE COLDIRETTI MARCHE

PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE TESTO:- SAURO PETRELLI

(TECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA)

SI RINGRAZIA IL CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE

PER IL MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A

DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA

DALL'ENTE.

Coordinamento:- Coldiretti MarChe

Claudio GaGliardini

ProGettazione ed elaborazione testo:- Coldiretti MaCerata

sauro Petrelli

Norme minime per la protezione dei vitelli

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CONDIZIONALITA’ E

QUESTIONE AMBIENTALE

ATTO C 16

Allegato III Reg.1782/03 ( Criteri di Gestione Obbligatori) Direttiva 80/68/CEE

NORME MINIME PER LA

PROTEZIONE DEI VITELLI

Progettazione ed elaborazione testo: Dott. Alberto Bravi

Norme minime per la protezione dei vitelli

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Premessa Una delle principali novità introdotte a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) che fu approvata nel 2003 è senza alcun dubbio la CONDIZIONALITA’.

RAPPRESENTA L’INSIEME DI NORME E DELLE REGOLE CHE LE AZIENDE AGRICOLE DEVONO RISPETTARE PER POTER ACCEDERE AL REGIME DEL PAGAMENTO UNICO.

A partire dal 1° gennaio 2005 gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni relativi a una corretta gestione agronomica dei terreni, alla salvaguardia dell’ambiente, alla salute pubblica , e al benessere degli animali. La non conformità a tali impegni comporta l’attivazione di un meccanismo di riduzione dell’insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto.

Gli impegni a cui ogni agricoltore deve fare riferimento per ottenere il pagamento degli aiuti sono subordinati al rispetto di norme vigenti. Essi sono: Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), successivamente

indicate con “norme”, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obbiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea ovvero:

1. Proteggere il suolo con misure idonee; 2. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

agronomiche; 3. Proteggere la struttura del suolo mediante opportune pratiche; 4. assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il

deterioramento degli habitat.

Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), ovvero disposizioni di leggi,

successivamente indicate con “Atti”, già in vigore e derivanti dall’applicazione

nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie I criteri di gestione obbligatoria riguardano: 1 Ambiente 2 Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali 3 Igiene e benessere degli animali All. IV Reg. 1782/03 4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

NEL MOMENTO IN CUI L’AGRICOLTORE PRESENTA LA DOMANDA PER RICEVERE IL COSIDETTO PAGAMENTO PAC, E GLI SOTTOSCRIVE ANCHE L’IMPEGNO AL RISPETTO DELLE NORME DI CONDIZIONALITA’ PER LA PROPRIA AZIENDA AGRICOLA

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GLI STATI MEMBRI SONO OBBLIGATI AD APPLICARE LA CONDIZIONALITA’

CAMPI DELLA CONDIZIONALITA’ AMBIENTE Atti: A1, A2, A3, A4, A5 SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI Atti: A6, A7, A8, A8bis, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 IGIENE E BENESSERE ANIMALE Atti: C16, C17, C18 BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI Norme 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4,2, 4.3, 4.4

1 Ambiente:

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli

selvatici; Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee

dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in

particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Gli atti “A1” – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e “A5” – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fanno riferimento rispettivamente alle ZPS (Zone di Protezione Speciale) ed ai SIC (Siti di Importanza Comunitaria), porzioni di territorio tutelate dal punto di vista ambientale e riunite nella c.d. “Rete Natura 2000”.

2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante:

Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali; Atto A7 – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei

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bovini; Atto A8 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e

registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97; Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5. Dal 1.1.2006 Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei

prodotti fitosanitari; Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di

talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE; Atto B11 – Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica; Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche

relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

3 Igiene e benessere degli animali:

Dal 1.1.2007 � Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. All. IV Reg. 1782/03

4 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali:

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee Norma 1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio; Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

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Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali; Norma 2.2: avvicendamento delle colture; Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate Norma 3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l’uso adeguato delle macchine; Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat Norma 4.1: protezione del pascolo permanente; Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione; Norma 4.3: manutenzione degli oliveti; Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

In funzione di questa suddivisione, i risultati dei controlli effettuati sugli adempimenti applicabili a livello dell’azienda agricola saranno raggruppati per i quattro campi di condizionalità. Fra i vari atti e norme sopra elencati, e rientranti nei “campi di condizionalità” questo opuscolo tratterà in modo dettagliato l’atto A2 – direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

ATTO C16

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Direttiva 91/629/CEE “NORME MINIME PER PROTEZIONE DEI VITELLI”

Fra i criteri di gestione obbligatori, nel campo della condizionalità ambientale, L’ATTO C 16 stabilisce le NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI ( Art. 3 e 4)

Base giuridica:

Le norme minime per la protezione dei vitelli sono contenute nel: Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 ” Attuazione della direttiva

91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. 11/01/1993 S.O. N. 7) – modificato dal Decreto legislativo 1 settembre 1998, n.331 (attuazione della direttiva 97/27CE) – G.U. n.224 del 25/9/1998 –rettifica sulla G.U. n. 181 del 4/8/1999;

Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda i requisiti minimi da rispettare negli allevamenti dei vitelli viene così riassunto:

CONTENUTO DELLA NORMATIVA NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO

NORME NAZIONALI DI RECEPIMENTO

Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti Requisiti minimi per le ispezioni delle strutture che ospitano gli animali da allevamento

Dir. 98/58 Dec. 2000/50

D.Lvo 26.03.2001, n 146 Circ. Min. Salute 5.12.2001, n.10

Norme minime per la protezione dei vitelli Dir. 91/629 Dir. 97/2/CE Dir. 97/182

D.Lvo 30.12.92,n. 533 D.Lvo 1.9.98 n. 331 Non recepita

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Condizionalità Obiettivo Norma Comunitaria

Igiene e benessere animale. Norme minime per la protezione dei vitelli

Obiettivo: fornire indicazioni generali relative a diversi aspetti, quali ricoveri, attrezzature e conduzione dell’allevamento.

ATTO C 16 Direttiva 91/629/ CEE

ALLO SCOPO DI VENIRE INCONTRO ALLE ESIGENZE DELL’ALLEVATORE, CHE RICHIEDE UNA INFORMAZIONE FACILMENTE FRUIBILE; DOPO AVER RIPORTATO IN MODO SINTETICO LE VARIE FONTI NORMATIVE E RIFERIMENTI; IN MODO SEMPLICE CERCHEREMMO DI FORNIRE IMMAGINI, INFORMAZIONI INDICAZIONI, UTILI PER L’IGIENE E BENESSERE ANIMALE

Il D.Lgs. n. 533 e 331 definisco il “vitello” come un animale della specie bovina di età inferiore

a sei mesi, e l’autorità italiana competente per la materia, il Ministero della sanità.

LE REGOLE DETTATE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON SI APPLICANO, FINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2006, ALLE AZIENDE CON MENO DI 6 VITELLI E AI VITELLI MANTENUTI PRESSO LA MADRE AI FINI DELL’ALLATTAMENTO. A far data dal 01/01/2004, tutti gli allevamenti con più di sei vitelli, devono presentare le caratteristiche di seguito riportate al fine di garantire condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie. Il sistema di stabulazione tiene conto del bisogno etologico dei vitelli di raggrupparsi in mandria; pertanto devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l’esercizio fisico, i contatti con altri bovini e i normali movimenti.

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Tipologia di allevamento I vitelli possono essere allevati in:

box singoli;

box multipli;

insieme con la madre

in stabulazione libera.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DELL’ALLEVAMENTO I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali ed essere accuratamente lavabili e disinfettabili. Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al vitello, deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e deve essere sufficientemente lungo da consentire all’animale di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà 2 Dovrà inoltre essere disponibile un’illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento. In caso di utilizzo di un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute ed il benessere dei vitelli in caso di guasto dell’impianto, nonché un sistema d’allarme regolarmente controllato. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà. Inoltre devono consentire ai vitelli di vedere gli altri animali.

Se le dimensioni e la pavimentazione di un box non sono ottimali per la vita di un bovino, l’animale prolunga nel tempo i naturali comportamenti esplorativi,ripetendo più volte la sequenza dei movimenti necessari per coricarsi. (Fonte: Andrete e Smidt, 1982)

Sequenza dei movimenti di un bovino nel coricarsi.

I pavimenti devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli, non devono essere sdrucciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile per evitare lesioni ai vitelli. Essi devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenze ai vitelli in piedi o coricati. Le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell’acqua o dei mangimi. L’installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla normativa vigente 2 Movimenti eseguiti dai bovini per alzarsi

Diverse posizioni di un vitello coricato. Un box

correttamente dimensionato deve consentire

tutte le posizioni

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REQUISITI MINIMI DI GESTIONE

I VITELLI NON DEVONO ESSERE LEGATI ALLEVAMENTO IN BOX SINGOLI L’allevamento dei vitelli in box singoli può avvenire fino all’età di 8 settimane e i box devono avere una larghezza almeno pari all’altezza del garrese e la lunghezza deve essere pari alla distanza misurata dalla punta del naso all’estremità causale della tuberosità ischiatica moltiplicata per 1,1.

(a) Altezza al garrese (b) Lunghezza dell’animale Le pareti del box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli. I vitelli non debbono essere legati. ALLEVAMENTO IN BOX MULTIPLI I vitelli di età compresa tra le 8 settimane e i 6 mesi di vita devono essere obbligatoriamente allevati in box multipli e devono disporre del seguente spazio libero individuale:

Peso del vitello Spazio disponibile (m2)

< ai 150 Kg. 1,50

> a 150 e < a 220 Kg. 1,70

> a 220 Kg. 1,80

Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici…). NESSUN VITELLO DI ETA’ SUPERIORE ALLE 8 SETTIMANE DEVE ESSERE ALLEVATO IN UN RECINTO INDIVIDUALE salvo che per necessità di ordine sanitario. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo, che possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un’ora, al momento della somministrazione dell’alimento. Se si utilizzano attacchi questi devono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. È vietato l’uso della museruola. L’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa.

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Gli impianti meccanici automatici indispensabili per la salute ed il benessere dei vitelli devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti o malfunzionamenti vanno velocemente eliminati; se ciò non fosse possibile occorre ricorrere a sistemi alternativi provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Qualora venga utilizzato un impianto di ventilazione artificiale, è necessario disporne di uno sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente a preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasto dell’impianto principale. Qualora nell’allevamento ci siano sistemi di allarme devono essere regolarmente controllati.

I vitelli allevati in gruppo o in recinti devono essere controllati almeno due volte al giorno.

I vitelli allevati all’esterno devono essere controllati almeno una volta al giorno. I vitelli ammalati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure con eventuale intervento

del veterinario aziendale, e se necessario, devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

Qualora un vitello ammalato non reagisca al trattamento dell’allevatore, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario.

I vitelli non devono restare continuamente al buio. Deve essere garantita una adeguata illuminazione naturale o artificiale che, in quest’ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.

Le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. Le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al

minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

L’alimentazione deve essere adeguata all’età del vitello, al suo peso e deve essere conforme alle sue esigenze comportamentali e fisiologiche. Deve garantire un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4.5 mmol/litro.

Dopo la seconda settimana di età deve essere giornalmente somministrato alimento solido fibroso, e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno, per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane.

Tutti i vitelli, se non alimentati ad libitum, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all’alimento contemporaneamente agli altri vitelli.

A partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande. Tuttavia i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da grande calore, devono poter disporre di acqua fresca in

ogni momento.

Il d.lgs. 26 marzo 2001 n.146, al punto 19 dell’allegato, vieta il taglio della coda nei bovini, se non a

fini terapeutici certificati.

La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

Dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.

Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una adeguata lettiera

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DIMENSIONI MINIME DEI RECINTI (BOX) SINGOLI PER TRATTAMENTI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI La larghezza del recinto deve essere almeno pari all’altezza del garrese del vitello e la lunghezza deve essere pari alla distanza misurata dalla punta del naso all’estremità caudale della tuberosità ischiatica moltiplicata per 1,1. Tale recinto può avere le pareti compatte. Controlli I controlli previsti dalla normativa in oggetto sono previsti su due livelli. Il primo livello avviene in sede nazionale dove il Ministero della sanità, sentita la conferenza delle Regioni, adotta piani di ispezione che siano effettuati dal Ministero stesso, dalle autorità regionale e locali e dalle A.S.L., prendendo in considerazione per ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento. Ogni due anni, prima dell’ultimo giorno feriale del mese di aprile,il Ministero della sanità informa la Commissione della Comunità Europea in merito ai risultati delle ispezioni. Il secondo livello dei controlli viene espletato da esperti veterinari inviati dalla Commissione delle Comunità Europee, ai quali il Ministero della sanità presta tutta la necessaria assistenza. Anche i Comuni nell’ambito delle competenze generali possono intervenire in materia tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato. Animali importati Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza, che attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria. Sanzioni amministrative

Il mancato rispetto delle norme comporta una sanzione pecuniaria amministrativa che va da un minimo di 1.549,37 € ad un massimo di 9.296,22 €. ALCUNE CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL’ALLEVAMENTO DEI VITELLI IN BOX DI GRUPPO

La normativa comunitaria in materia di benessere nell’allevamento del vitello impone il divieto di allevare singolarmente i soggetti con età compresa tra le 8 settimane e i 6 mesi di vita. Cio, se da un lato tende ad una maggiore soddisfazione delle esigenze comportamentali della specie, cercando di avvicinare le condizioni di allevamento ad una ipotetica situazione naturale, dall’altra pone ingenti problemi pratici ed economici per gli allevatori che si trovano spesso a dover ristrutturare gli impianti esistenti. Il cambiamento del modo di allevare i vitelli può avere ripercussioni di segno opposto sul benessere degli animali a seconda dell’aspetto preso in considerazione. Per esempio, la stabulazione di gruppo, se ha il vantaggio di dare all’animale una maggiore possibilità di manifestare comportamenti sociali, di contro potrebbe favorire una maggiore diffusione di parassitosi e malattie infettive, rispetto all’allevamento isolato. Uno degli interrogativi sollevati dalle nuove norme riguarda l’età al di sotto della quale è sconsigliato formare i gruppi di allevamento. Tuttavia da studi condotti in questi anni è derivato che l’allevamento in box di gruppo consente di ottenere livelli di accrescimento migliori rispetto a quelli ottenuti da capi allevati in box individuali (Verga et al. 2000). Lo stress da isolamento comporta quindi un consumo di energia superiore rispetto a quello derivante dall’allevamento in gruppo. Lo stato di noia e frustrazione permanente, che riguarda i soggetti in gabbia individuale, è facilmente rilevabile anche per il forte interesse che gli animali manifestano per leccare, annusare e mordere le strutture, o alcune parti del loro stesso corpo, (particolarmente gli arti anteriori). Nell’allevamento in box, particolare attenzione, deve essere rivolta verso i fenomeni di competizione alimentare che favoriscono i soggetti di maggior mole a scapito dei più deboli. Una semplice valutazione visiva può permettere di controllare il grado di sviluppo dei capi stabulati all’interno dello stesso box. La

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presenza di una marcata disomogeneità è quasi sempre indicativa di una notevole competizione, soprattutto durante la fase di alimentazione. Ogni soggetto presente nel gruppo dovrebbe poter avere sempre libero accesso alla zona di alimentazione, senza vincoli di tipo gerarchico o barriere strutturali. Anche la scarsa disponibilità di cibo in mangiatoia può risultare negativa, in quanto viene stimolata la competizione alimentare tra gli animali, che sfocia spesso in manifestazioni violente, tra soggetti di diverso rango gerarchico. Questa situazione può facilmente essere rilevata durante una ispezione aziendale, attraverso l’assenza di una certa quota di alimento residuo in mangiatoia (3-5%), prima della distribuzione quotidiana della razione alimentare. Importante è anche rispettare le esigenze di spazio a disposizione per ciascun animale, e la numerosità dei gruppi, per evitare fenomeni di aggressività e di consumi energetici superiori a tutto discapito delle “performances” produttive.

IL BENESSERE DEI BOVINI IN SEDE EUROPEA Per il comparto bovino a tutt’oggi manca un quadro legislativo comunitario di riferimento, tanto che le uniche normative specifiche, sono le norme minime per la protezione dei vitelli. Mentre per le vacche da latte, gli unici riferimenti sono riportati nelle Raccomandazioni del Comitato Permanente della Convenzione Europea sulla protezione degli animali, riguardanti la protezione dei bovini, e nel regolamento CE n. 1804/99, relativo al metodo di produzione biologica. Relativamente all’allevamento del bovino da carne, gli unici riferimenti a livello comunitario, sono riportati nella già citata normativa biologica, e nelle Raccomandazioni di un recente documento dal titolo “ The welfare of Cattle kept for Beef production”, del Comitato Scientifico Veterinario sulla salute animale e sul benessere della Commissione Europea “Health and Consumer Protction” del 25 aprile 2001. Di seguito, vengono riportate le principali indicazioni contenute nelle “vecchie”, ma interessanti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa e in quelle dell’Unione Europea. È doveroso precisare che le seguenti raccomandazioni sono espressione dell’indirizzo della Comunità Europea e non hanno carattere di obbligatorietà per gli addetti ai lavori.

RACCOMANDAZIONI COMUNITARIE Le Raccomandazioni del Comitato Permanente della Convenzione europea sulla protezione degli animali riguardanti la protezione dei bovini forniscono alcune indicazioni generali relative a diversi aspetti, quali ricoveri, attrezzature e conduzione dell’allevamento. Di seguito, vengono riportate le “raccomandazioni” più significative.

RICOVERI E ATTREZZATURE Nella costruzione di una stalla occorre considerare i rischi derivanti dall’ambiente esterno, quali rumore, vibrazione e inquinamento atmosferico. Ricoveri e attrezzature devono essere tali da conservare all’interno della stalla buone condizioni igieniche, limitare i rischi di malattie e lesioni traumatiche e rispettare le condizioni di sicurezza in materia di prevenzione e protezione contro gli incendi. I passaggi interni alla stalla devono consentire una facile movimentazione, gli angoli acuti e ostacoli vari devono essere evitati. I ricoveri e le attrezzature devono essere costruite in maniera da permettere un’ispezione approfondita di tutti gli animali. La stalla deve permettere agli animali una libertà di movimento sufficiente per fare “toilette” senza difficoltà e deve offrire uno spazio sufficiente per coricarsi, riposarsi e alzarsi. Gli attacchi non devono provocare lesioni o stress soprattutto quando l’animale si deve coricare, alzare, alimentare o abbeverare. Gli animali devono potersi vedere e toccare. Se possibile, devono poter manifestare comportamenti “sociali”.

PAVIMENTI I pavimenti non devono essere scivolosi, non devono provocare stress o lesioni traumatiche agli animali, e devono permettere un’efficace asportazione delle deiezioni. I pavimenti fessurati devono essere adatti agli animali e formare una superficie rigida, piana e stabile.

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SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI Per controllare gli animali, effettuare test o cure, occorre prevedere un adeguato dispositivo che consenta di isolare e trattenere momentaneamente l’animale. Inoltre qualora un soggetto malato o ferito deve essere isolato dal gruppo, occorre disporre di uno o più box, appositamente dedicati a tali funzioni.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE I sistemi automatici di alimentazione devono essere in grado di fornire all’allevatore informazioni almeno analoghe a quelle reperibili con sistemi di alimentazione manuale; in particolare, devono essere in grado di misurare la quantità di alimento che ogni animale riceve e consuma.

CONDUZIONE DELL’ALLEVAMENTO PERSONALE

Il personale addetto all’allevamento deve essere in numero sufficiente ed avere una soddisfacente preparazione “pratica e teorica”, sia sugli animali allevati, che sulle tecniche di allevamento utilizzate. Devono essere in grado di valutare lo stato di salute e di benessere degli animali e l’ambiente d’allevamento.

ISPEZIONE DEGLI ANIMALI

L’ispezione degli animali deve avvenire:

a) – nella stabulazione libera, almeno una volta al giorno; b) – nella stabulazione fissa, almeno due volte al giorno.

L’ispezione deve riguardare i seguenti aspetti: 1) - condizione fisica generale dell’animale; 2) - movimenti e posture; 3) - ruminazione; 4) - condizioni di mantello, pelle, occhi, orecchie, coda, arti e piedi

SUPERFICIE DI STABULAZIONE Per i bovini stabulati in gruppo la superficie deve essere determinata in relazione all’ambiente, all’età, al peso vivo, alla taglia e al sesso degli animali, tenendo conto anche della presenza o assenza di corna. Occorre evitare spazi troppo ristretti,sovraffollamento e calpestamento. CONDIZIONI IGIENICHE Tutto quanto di strutturale e di attrezzature viene a contatto con gli animali devono essere attentamente pulite e, se necessario disinfettate, e mantenuto in uno stato di pulizia soddisfacente. ALIMENTI E ACQUA DI BEVANDA La quantità di alimenti e di acqua di bevanda devono essere disponibili in quantità adeguata. TEMPERATURA, UMIDITA’ RELATIVA, VELOCITA’ DELL’ARIA, GAS TOSSICI E POLVERI Devono essere mantenuti entro limiti non nocivi per la salute degli animali. I sistemi di asportazione e stoccaggio delle deiezioni devono essere costruiti in modo da evitare il rischio di esposizione degli animali a gas nocivi Nei locali chiusi occorre prevedere un impianto di ventilazione artificiale e un impianto di emergenza, che sia in grado di garantire un adeguato ricambio d’aria, in caso di non funzionamento dell’impianto principale.

Gli animali non devono essere esposti inutilmente a rumori costanti o improvvisi, come non devono essere tenuti costantemente ad una luce eccessiva o, al contrario, al buio. Il livello di illuminazione naturale e/o artificiale deve essere sufficiente per soddisfare le

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esigenze comportamentali degli animali. Le sorgenti di luce artificiale devono essere posizionate in maniera tale da non creare disagio agli animali. Gli impianti presenti nella stalla devono essere ispezionati almeno una volta la giorno. DISPOSIZIONE PER VACCHE DA LATTE Nelle stalle libere a cuccette il numero di animali stabulati non deve superare il numero delle cuccette, e se il foraggio non viene distribuito “ad libitum” i posti in rastrelliera devono essere non inferiori ai capi allevati. La lunghezza della posta deve permettere all’animale di stare in piedi o coricarsi su un pavimento pieno. La superficie di stabulazione non deve essere a pavimento totalmente fessurato. Una zona di riposo a pavimento pieno e sovrastante lettiera di paglia o di altri materiali adatti deve essere a disposizione degli animali per migliorare il comfort e ridurre il rischio di lesioni. Alle vacche deve essere data l’opportunità di uscire all’aperto, in estate preferibilmente ogni giorno. L’impianto di mungitura deve essere mantenuto in buone condizioni per prevenire lesioni alla mammella. Si raccomanda prima e durante il parto l’utilizzo di box d’isolamento a pavimento pieno con sovrastante lettiera. E’ inoltre importante prestare attenzione all’igiene e accertare che il vitello possa essere leccato dalla madre subito dopo il parto. DISPOSIZIONE PER I BOVINI ALL’INGRASSO Nel documento The welfare of Cattle kept for Beef production (25 aprile 2001) del Comitato Scientifico Veterinario sulla salute animale e sul benessere della Commissione Europea “Health and Consumer Protection” vengono fornite indicazioni sul benessere dei bovini da ingrasso, relative ad aspetti comportamentali, tipologie di stabulazione, controllo ambientale, spazio attribuito ad ogni capo, microclima d’allevamento, pavimentazioni e materiali da lettiera, distribuzione dell’alimento e dell’acqua di bevande, ecc. Queste raccomandazioni,valide sia per sistemi di stabulazione intensivi, sia per quelli estensivi e all’aperto. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE Il personale responsabile del bestiame deve essere autorizzato a seguito di un adeguato addestramento e al rilascio di un certificato di competenza. NIENTE STABULAZIONE FISSA Per i bovini da ingrasso la stabulazione fissa è vietata, perché aumenta il rischio di problemi alla salute e limita l’attività comportamentale e la vita sociale degli animali. Le eccezioni includono situazioni provvisorie, quali alimentazione o trattamento veterinario (in questi casi occorre una particolare attenzione nella progettazione e nell’uso di sistemi di fissaggio e che la durata sia ridotta al minimo indispensabile). Quando è possibile, occorre allevare gli animali in gruppo. La pavimentazione non deve essere eccessivamente pendente (non oltre il 10%), perché altrimenti può provocare lesioni podali. I pavimenti fessurati di calcestruzzo o di legno non dovrebbero essere utilizzati. Particolare attenzione deve essere prestata al tipo di travetto per evitare scivolamenti. Le fessure non devono essere troppo larghe, perché possono causare lesioni podali. Si raccomanda di predisporre una zona di riposo a pavimento pieno e sovrastante lettiera, anche se l’uso di pavimenti fessurati di gomma può provvedere al benessere degli animali. La superficie di stabulazione per capo deve essere tale da limitare i problemi di salute e da evitare il disturbo in zona di riposo. L’aumento della superficie a disposizione di ciascun capo è necessario per migliorare il benessere degli animali.

STRUTTURE PER IL TRATTAMENTO E IL CONTROLLO Ogni allevamento dovrebbe essere dotato di box di isolamento per la cura degli animali ammalati, gli edifici devono essere dotati di un apposito sistema di ventilazione collegato ad un sistema per il controllo del microclima all’interno dell’edificio. Le temperature minime all’interno del ricovero dovrebbero essere superiori a 0 °C, anche se gli animali, una volta “acclimatati”, sono in grado di sopportare temperature molto più basse. Quando l’umidità relativa supera l’80%, le temperature massime non dovrebbero superare i 30 °C. I

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gas nocivi dovrebbero essere mantenuti a livelli bassi. La concentrazione massima di NH3 dovrebbe essere di 10 ppm. Gli animali non devono essere mantenuti costantemente al buio o alla luce. Occorre garantire un ciclo giornaliero di luce e di buio in grado di permettere agli animali la normale attività e all’uomo un controllo adeguato. Nel caso che l’alimentazione non sia “ad libitum” sulla rastrelliera ogni animale deve poter disporre di un posto. Nel caso di alimentazione “ad libitum” si consiglia comunque l’accesso simultaneo alla mangiatoia, anche se non è obbligatorio. Quando gli animali sono allevati all’aperto, devono avere un riparo adatto per proteggersi da avverse condizioni climatiche, quali freddo,pioggia, vento e sole. Le richieste nutrizionali specifiche degli animali devono essere soddisfatte, per salvaguardare la salute e il benessere. Inoltre, acqua di buona qualità deve essere a disposizione degli animali. QUESTIONE DI MANAGEMENT Il rimescolamento dei capi durante il periodo di finissaggio deve essere evitato per limitare il rischio di lesioni dovuto all’aumento della conflittualità. Nonostante le scarse informazioni sul numero ottimale di capi per gruppo, si consiglia di non superare i 40 capi. Al di sopra di quel numero, infatti, aumenta la conflittualità e si riduce la possibilità di ottenere una stabile gerarchia sociale. Si consiglia un buon rapporto fra personale addetto all’alimentazione e animali, per limitare sia lo stress dell’animale, sia il rischio di lesioni all’uomo. Per ridurre le malattie gli animali dovrebbero essere stabulati in ambienti d’allevamento che non siano causa di stress e che non riducano le difese immunitarie. Ogni animale dovrebbe essere controllato almeno una volta al giorno. Questo controllo dovrebbe essere sufficiente per rilevare zoppie e altri problemi sanitari. Se viene rilevata un’anormalità, l’animale deve ricevere appena possibile il trattamento adatto. La disponibilità e la qualità dell’alimento e dell’acqua devono essere controllate almeno una volta al giorno. Ma anche gli edifici, le attrezzature e gli impianti devono essere controllati regolarmente per accertarne le loro funzionalità e per evitare rischi agli animali.

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NOTE DECRETO LEGISLATIVO N. 533 DEL 30 DICEMBRE 1992

Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. (G.U.R.I. 11-01-1993, n. 7). ART. 1.

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli. ART. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "vitello": un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi; b) "autorità competente": il Ministero della sanità come previsto dall'art. 9. ART. 3. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e attivate per la prima volta dopo tale data, devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi: i vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero di m2 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento; i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm 90, più o meno il 10%, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli. 3. Possono essere applicate condizioni particolari: ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato; ai bovini riproduttori di razza pura, di cui al decreto; ai vitelli che devono restare con la madre ai fini dell'allattamento; ai vitelli tenuti in stabulazione libera. 4. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti prima del 1° gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, è determinata dal Ministero della sanità sulla base dei risultati delle ispezioni previste all'art. 6, paragrafo 1, ma, comunque, non può, in ogni caso, superare il periodo di cinque anni dal predetto termine. 5. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti durante il periodo transitorio conformemente al paragrafo 1, in nessun caso può superare la data del 31 dicembre 2007. ART. 4.

1. Il Ministero della sanità coordina la vigilanza sugli allevamenti, perché siano realizzate condizioni dei vitelli conformi alle disposizioni del presente decreto.

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ART. 5. 1. Le prescrizioni contenute nell'allegato al presente decreto possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe. ART. 6.

1. Il Ministero della sanità, sentita la conferenza delle Regioni, adotta piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorità regionali e locali e dalle Unità sanitarie locali al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni possono essere effettuate anche in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, prendendo in considerazione per ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento. 2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta entro il 30 aprile 1966, il Ministero della sanità informa la Commissione delle Comunità Europee in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due anni precedenti, nonché in merito al numero delle ispezioni effettuate in rapporto al numero di aziende in attività su tutto il territorio nazionale. ART. 7. 1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza che attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto. ART. 8. 1. Il Ministero della sanità presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione delle Comunità Europee al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento. 2. Il Ministero della sanità adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1. ART. 9. 1. Il Ministero della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni. 2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della sanità. 3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatte salve le competenze per la vigilanza sulle violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

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4. II Ministero della sanità comunica alla commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623. ART. 10. 1. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto i posti vacanti del personale dei servizi veterinari centrali, regionali e delle Unità sanitarie locali sono coperti anche attraverso la mobilità, per ragioni di servizio, fra gli uffici interessati. 2. Nelle more della definizione normativa sulla mobilità questa si attua attraverso un piano adottato dal Ministro della sanità di concerto con la Conferenza delle Regioni. 3. … (1). ART. 11. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. (Si omette allegato). (1) Comma abrogato dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1998, N. 331

"Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli" Pubblicato nella G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 ( Rettifica G.U. n. 181 del 4 agosto 1999) Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 1. In attuazione della direttiva 97/2/CE, del Consiglio, del 20 gennaio 1997, e della decisione 97/182/CE, della Commissione, del 24 febbraio 1997, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, il comma 3, e' cosi' sostituito: " 3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data, devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) nessun vitello di eta' superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale e' in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremita' caudale della tuberosita' ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

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b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi."; b) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento. 3-ter. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), si applicano a tutte le aziende comprese quelle di cui al comma 3-bis."; c) all'articolo 3, il comma 5 e' soppresso; d) all'articolo 11, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 3, comma 3,"; e) all'allegato sono apportate le modificazioni di cui all'allegato I. Art. 2. Norma transitoria

1. Le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo il 1° gennaio 1998 si adeguano alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, come sostituito dall'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Allegato I

Modificazioni apportate all'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533:

a) il punto 6 e' sostituito dal seguente: "6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al piu' presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole."; b) il punto 7 e' sostituito dal seguente: "7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficolta'."; c) il punto 8 e' sostituito dal seguente: "8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7."; d) il punto 11 e' sostituito dal seguente: "11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro eta' e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro

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sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di eta' e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di eta' compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non dev'essere messa la museruola."; e) nella prima frase del punto 12 le parole: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "due volte"; f) al punto 13 e' aggiunta, in fine, la seguente frase: "Tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento."; g) dopo il punto 14 e' aggiunto il seguente: "15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.".

Opuscolo realizzato nell’ambito del progetto presentato in attuazione del Bando: Reg. CE n. 320/06 DA .n.101/08 – DGR 1096/08 – Piano di Azione Bieticolo Saccarifero – bando Misura 1.1.1. sottomisura b) lettera c) – anno 2008 – Domanda n. 686

COORDINAMENTO:- CLAUDIO GAGLIARDINI

VICEDIRETTORE COLDIRETTI MARCHE

PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE TESTO:- SAURO PETRELLI

(TECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA)

SI RINGRAZIA IL CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE

PER IL MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A

DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA

DALL'ENTE.

Coordinamento:- Coldiretti MarChe

Claudio GaGliardini

ProGettazione ed elaborazione testo:- Coldiretti MaCerata

sauro Petrelli

OPUSCOLO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATOIN ATTUAZIONE DEL BANDO: REG. CE N. 320/06 DA .N.101/08 – DGR

1096/08 – PIANO DI AZIONE BIETICOLO SACCARIFERO – BANDOMISURA 1.1.1. SOTTOMISURA B) LETTERA C) – ANNO 2008 –

DOMANDA N. 686

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