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CAPITOLO PRIMO

CARATTERI DEL SISTEMA TRA RINNOVAMENTO E STASI

Legislazione: Cost., artt. 2, 3, 30, 42; Tratt. FUE, art. 81; Carta dir. fond. UE, artt. 7, 24; reg. UE n. 650/2012, 4-7-2012, artt. 3, 5, 7, 21, 23, 24, 25, 62, 69; CEDU, artt. 8, 14, 1.1; disp. prel. c.c., artt. 12, 16; c.c., artt. 1, 230 bis, 411, 457, 458, 536, 537, 540, 549, 551, 552, 553, 555, 556, 565, 566, 587, 588, 591, 661, 692, 718, 727, 733, 734, 768 bis, 1324, 2118, 2120, 2121, 2122, 2355 bis, 2469, 2645 ter; l. 1-12-1970, n. 898, art. 12 bis; l. 18-5-1975, n. 151; l. 27-7-1978, n. 392, artt. 6, 37; l. 3-5-1982, n. 203, artt. 48, 49; d.lg. 31-10-1990, n. 346; l. 17-2-1992, n. 179, art. 17; l. 18-10-2001, n. 383, art. 13; l. 24-11-2006, n. 286, art. 2.

Bibliografia: in tema di diritto successorio la letteratura è vasta e composita. Per le ope-re generali, nel vigore del codice del 1865 v. Barassi, Corso di diritto civile. Diritto successorio, Padova, 1923; Betti, Appunti di diritto civile. Parte generale sulle succes-sioni, Milano, 1928-1929; Butera, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in Cod. civ. comm. secondo l’ordine degli articoli, Torino, 1940; N. Coviello, Delle successioni. Parte generale, Napoli, 1935; Degni, Lezioni di diritto civile. Le suc-cessioni a causa di morte, I-III, Padova, 1931-1937; E. Pacifici-Mazzoni, Successioni, Firenze, 1873-1877; V. Polacco, Delle successioni, 2a ed. a cura di Ascoli ed E. Polacco, Milano-Roma, 1937; Venezian, Le successioni per causa di morte, Messina, 1920; per il codice attuale v. almeno AA.VV., Tratt. di diritto delle successioni e donazioni, diretto da Bonilini, Milano, 2009; AA.VV., Tratt. breve delle successioni e donazioni, diretto da Rescigno, coordinato da Ieva, 2a ed., Padova, 2010; Giu. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982; Id., Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990; F.S. Azzariti, Martinez, Giu. Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, 7a ed., Padova, 1979; Lor. Balestra e M. Di Marzio (a cura di), Successioni e donazioni, Padova, 2008; Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947; C.M. Bianca, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, 4a ed., Milano, 2005; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli e U. Natoli, Diritto civile, 4, 2, Le successioni a causa di morte, Torino, 1996; G. Bonilini, Diritto delle successioni, Roma-Bari, 2004; Burdese, Successioni. II) Successioni a causa di morte, in Enc. Giur., XXX, Roma, 1993; M.P. Calogero, Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-461, in Comm. Schlensinger, Milano, 2006; Calvo e G. Perlingieri

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(a cura di), Diritto delle successioni, Napoli, 2008; G. Capozzi, Successioni e donazio-ni, 3a ed. agg. a cura di Ferrucci e Ferrentino, Milano, 2009; Cariota Ferrara, Le suc-cessioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977; Cicu, Le successioni, Milano, 1947; Id., Successione per causa di morte. Parte generale, in Tratt. Cicu-Messineo, XLII, 2a ed., Milano, 1961; L. Coviello jr., Diritto successorio. Corso di lezioni, Bari, 1962; De Cupis, Successione ereditaria (dir. priv.), in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, 1257 ss.; L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni. Artt. 456-511, in Comm. Scialoja-Branca, 3a ed., Bologna-Roma, 1997; Genghini e C. Carbone, Le successioni per causa di morte, Padova, 2012; C. Maiorca, La dinamica giuridica successoria, Napoli, 1992; Minussi, Le successioni, Napoli, 2005; Palazzo, Successioni (parte gen.), in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 122 ss.; Id., Le successioni, in Tratt. Iudica-Zatti, 2a ed., Milano, 2000; Id., Il diritto delle successioni: fondamenti costituzionali, regole codicistiche ed istanze sociali, in Vita notarile, 2004, 116 ss.; Rescigno (a cura di), Successioni e do-nazioni, Padova, 1994; Schlesinger, Successioni (dir. civ.). Parte generale, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, 754 ss.; Sesta e Cuffaro (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006. In prospettiva evolutiva v. inoltre Ciccarello, Persona e successione ereditaria, Napoli, 1994; Delle Monache (a cura di), Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al pat-to di famiglia, Padova, 2007; V. Scalisi, Persona umana e successioni. Itinerari di un confronto ancora aperto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, 387 ss.; Zaccaria, Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall’unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte, Padova, 1988. Su specifi ci aspetti: Bonilini, Le obbligazioni di fonte successo-ria, in Le obbligazioni, III, Fatti e atti fonti di obbligazione, a cura di Franzoni, Torino, 2005; Padovini, Rapporto contrattuale e successione a causa di morte, Milano, 1990; Rescigno, La successione a titolo universale e particolare, in Riv. notariato, 1992, 1352 ss.; F. Santoro-Passarelli, Vocazione legale e vocazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1942, 197 ss.; Trabucchi, Il titolo alla successione e l’affermazione di un diritto al di là della legge, in Riv. dir. civ., 1979, 503 ss. In chiave europea e compartistica: Cafari Panico e Baruffi, Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni comunitarie e suc-cessioni, Padova, 2009; P. Gallo, Successioni in diritto comparato, in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 187 ss.; Trombetta-Panigadi, Verso una disciplina comunitaria delle suc-cessioni per causa di morte, in Fam. pers. succ., 2009, 10 ss.; Zoppini, Le successioni in diritto comparato, in Tratt. Sacco, Torino, 2002.

Sommario: 1. Interessi successori e strumenti di attuazione – 2. Pianifi cazione della trasmis-sione mortis causa della ricchezza – 3. Categorie successorie fondamentali – 4. Sistema codicistico e principi costituzionali – 5. Successioni anomale e tutela degli interessi – 6. Diritto successorio e integrazione europea – 7. Successione testamentaria e istanze adeguatrici

1. Interessi successori e strumenti di attuazione

Il diritto successorio viene normalmente considerato un settore autono-mo del diritto civile, governato da propri principi ed avulso dal sistema. Di esso si occupano studiosi ed operatori ritenuti “specialisti” della materia o per inclinazione scientifi ca, o per esigenze professionali.

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Caratteri del sistema tra rinnovamento e stasi 5

Ma la visione più moderna, accolta in dottrina e consacrata dalla giu-risprudenza della Cassazione, anche a Sezioni Unite, che pone al centro dei fenomeni giuridici (e, di conseguenza, dell’applicazione delle regole che li governano) l’interesse rilevante penetrato nell’atto (c.d. motivo oggetti-vato o causa in concreto) 1, muta la prospettiva e impone un approccio al diritto successorio coerente con il sistema.

L’impiego di istituti mortis causa costituisce, infatti, soltanto uno dei pos-sibili strumenti per la realizzazione dell’interesse alla prosecuzione dei rap-porti giuridici dopo la morte del titolare; ma il risultato può essere raggiunto anche attraverso meccanismi propri del diritto contrattuale, che interagiscono con quelli mortis causa, sempre in vista dell’attuazione dell’interesse rilevan-te. Questi, che possiamo defi nire “negozi successori anticipatori”, realizzano durante la vita del disponente assetti giuridici destinati a produrre effetti an-che dopo la sua morte e, al pari dei negozi successori propriamente intesi, sono quindi fi nalizzati al raggiungimento del medesimo interesse. Ma i negozi successori anticipatori presentano un vantaggio ulteriore: producendo effetti (anche) immediatamente, il disponente può controllare lo svolgimento del programma quando è ancora in vita ed eventualmente prevedere correttivi, sino alla risoluzione dell’attribuzione, nel caso in cui questo non trovi piena attuazione da parte del benefi ciario.

1 Cfr., in particolare, Palazzo, Contenuto e forma, in Id. (a cura di), I contratti di donazione, in Tratt. Rescigno Gabrielli, 11, Torino, 2009, 45 ss.; e, già prima, Id., Le donazioni. Artt. 769-809, in Comm. Schlesinger, 2a ed., Milano, 2000, 5 ss.; Id., Atti gratuiti e donazioni, in Tratt. Sacco, Torino, 2000, 75 ss., 120 ss.; Id., La causalità della donazione tra ricerca storica e pregiudizio dogmatico, in Riv. critica dir. priv., 2002, 245 ss.; Id., Promesse gratuite e affi damento, in Riv. dir. civ., 2002, I, 181 ss.; Id., Profi li di invalidità del negozio unilaterale, ivi, 2002, I, 587 ss.

V., in precedenza, lo studio fondamentale di Gorla, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, Milano, 1955, I, 227 ss., il quale, tuttavia, non rile-va l’importanza dei motivi oggettivati che reggono l’effi cacia dell’atto, come invece fa Palazzo nelle opere sopra citate: cfr. Sacco, Recensione ad Antonio Palazzo, Le donazioni. Artt. 769-809 [1a ed., 1991], in Riv. dir. civ., 1994, I, 545 ss.; F. Gazzoni, Recensione ad Antonio Palazzo, Le donazioni. Artt. 769-809 [1a ed., 1991], in Riv. notariato, 1994, 202 ss.; Paradiso, Recensione ad Antonio Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Riv. dir. civ., 2001, I, 173 ss.

In giurisprudenza, v. almeno: Cass., 8-5-2006, n. 10490, in Corriere giur., 2006, 1718, con nota di Rolfi, La causa come «funzione economico-sociale»: tramonto di un idolum tribus?, e, poi, Id., S.U., 18-3-2010, n. 6538, in Foro it., 2010, I, 2460, con nota di F.S. Costantino, Adempimento di debito altrui, fallimento del solvens e revocatoria al vaglio delle sezioni unite (con chiose su «causa concreta» e vantaggi compensativi nelle operazioni di gruppo), in Giur. it., 2010, 2080, con nota di Spiotta, La «causa concreta» del pagamento da parte del fallito di un debito altrui, in Contratti, 2010, 1000, con nota di Di Biase, La rilevanza della «causa concreta» nella revocatoria fallimentare del pagamento del debito altrui, in Nuova giur. comm., 2010, I, 748, con nota di Giuliano, Adempimento di debito altrui: la causa concreta quale criterio di individuazione della gratuità od onerosità dell’atto.

Sul punto, più approfonditamente, v. infra, vol. 2, Parte I, spec. Cap. I, § 2.

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6 Parte Prima - Categorie successorie e interessi fondamentali

Questa interrelazione tra atti mortis causa e inter vivos per regolare i futuri assetti successori è, del resto, tenuta ben presente anche dal legislato-re dell’Unione Europea. Nel regolamento del Palamento e del Consiglio – relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’ese-cuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubbli-ci in materia di successioni e alla creazione di un certifi cato successorio europeo 2 – il sistema successorio viene individuato attraverso la sintesi di “successione” e “patti successori”. Per “successione” si intende «la succes-sione a causa di morte comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto vo-lontario per disposizione a causa di morte, ovvero di un trasferimento per effetto di successione ab intestato» [art. 3, lett. a)]; per “patto successorio” «l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifi -ca o revoca, con o senza controprestazione, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo» [art. 3, lett. b)].

Al di là dei problemi di compatibilità con taluni ordinamenti dei Paesi membri come il nostro (cfr., su tutti, il divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c. 3), è interessante notare come la visione del diritto dell’Unione dei fenomeni successori non si esaurisca all’atto mortis cau-sa, ma coinvolga vieppiù altri strumenti inter vivos, in grado, almeno in via tendenziale, di raggiungere il medesimo risultato e, quindi, di realiz-zare il medesimo interesse tutelato dal sistema.

Si pone così, in misura sempre crescente, al centro del diritto successorio l’atto di autonomia privata e la volontà del disponente, per la cui attuazione si può far ricorso indifferentemente al testamento (negozio mortis causa) 4, o a contratti (negozi inter vivos, ma con effetti successori anticipatori) 5, che possono trovare applicazione anche congiunta, attraverso un uso sapiente dell’arte stipulatoria. Viceversa, il ricorso alla successione legale è visto nell’ambito del sistema dal legislatore e dagli operatori come uno strumento residuale, utile per l’attuazione degli interessi successori e/o quale mezzo di tutela di soggetti considerati “deboli”, soprattutto in ambito familiare 6.

L’interprete, l’operatore e lo studioso che vogliano avere un approccio in linea con la complessa realtà attuale debbono, quindi, tenere conto di questi aspetti.

2 Reg. n. 650/2012 del 4-7-2012, in G.U.U.E., L-201, 27-7-2012, applicabile a partire dal 17-8-2015.

3 Su cui infra, vol. 2, Parte II, Cap. I, §§ 1 e 3-10.4 V. infra, in questo volume, spec. Parte II.5 Cfr. infra, vol. 2.6 V. infra, in questo Cap., § 4, in questa Parte, Cap. II e in questo volume, Parte III.

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Le innovazioni nei signifi cati e nelle metodologie non possono non avere una ricaduta sullo studio del diritto, che appare, invece, spesso irrigidito negli schemi tradizionali: ci si trova attualmente di fronte a problematiche al contempo nuove e tradizionali che vanno guardate in prospettiva più ampia e moderna, attraverso una visione sistematica e quanto più completa possibile dei fenomeni successori (intesi in senso lato), ponendo al centro l’interesse che il disponente intende di volta in volta realizzare, indipendentemente dall’istituto giuridico in concreto utilizzato, che costituisce soltanto un mero strumento – all’interno del sistema – per l’attuazione di detto interesse.

2. Pianifi cazione della trasmissione mortis causa della ricchezza

La disciplina delle successioni mortis causa, tradizionalmente, ha lo sco-po di assicurare la circolazione delle situazioni giuridiche soggettive (com-prese nel concetto di “patrimonio successorio”) riferibili ad una persona fi sica, dopo il momento della sua morte, che coincide con l’estinzione della sua capacità giuridica ai sensi dell’art. 1 c.c. In altri termini, l’ordinamento garantisce, attraverso la delazione testamentaria o, in mancanza (in tutto o in parte) di questa, mediante quella legittima, l’individuazione di un nuo-vo titolare delle situazioni giuridiche soggettive che non si estinguono con la morte del titolare originario, con ciò evitando che possa trovare appli-cazione la fattispecie acquisitiva a titolo originale dell’invenzione, poiché per effetto di delazione e accettazione il bene oggetto della pretesa non è mai, tecnicamente, res nullius.

Le situazioni di interesse giuridicamente rilevante che sopravvivono alla morte umana subiscono una «immediata e momentanea oggettivazio-ne (…) in attesa di potersi collegare e ricongiungere con altri titolari. In questo stato immediato di oggettivazione le situazioni giuridiche possono stare per il tempo necessario alla individuazione del nuovi portatori. Per il tempo, cioè, perché dall’apertura della successione si trascorra alla voca-zione ereditaria e, in conseguenza di questa, alla delazione dell’eredità» 7.

7 Falzea, Relazione introduttiva, in Delle Monache (a cura di), Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al patto di famiglia, Padova, 2007, 6. Segue la ma-gistrale espressione del principio e l’esemplifi cazione, a p. 7: «La successione nelle situazioni giuridiche del defunto rappresenta il continuo della vita sociale nel discontinuo della vita individuale degli appartenenti alla società (…). Ciò spiega l’horror vacui del diritto rispetto alle situazioni giuridiche che la morte rende prive dei loro titolari. È suffi ciente che esse siano giuridicamente dissociabili dal loro titolare, che cioè non siano così inerenti alla persona del

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L’esigenza di disciplinare le consistenze patrimoniali sopravvissute alla morte del titolare, per la dottrina che si è occupata della materia fi n dall’approvazione del code civil napoleonico, è conseguente alla natura stessa di una società che riconosce – e si costituisce addirittura su detto riconoscimento – la proprietà privata come diritto fondamentale, sicché si può sostenere che la successione mortis causa è un prodotto della po-litica legislativa 8.

Deriva che per patrimonio in senso successorio si intende l’insieme di situazioni giuridiche attive e passive suscettibili di trasferimento, per causa di morte, da una persona fi sica ad un’altra, fi sica o giuridica 9, in modo da assicurare la continuità nella titolarità delle situazioni attive patrimoniali 10.

Fin dalla legislazione post-rivoluzionaria si avverte, contemporanea-mente, l’esigenza di valorizzare la decisione proprietaria circa il destino

portatore da non potere sopravvivergli, perché la loro permanenza ne renda giuridicamente necessaria la imputazione del precedente al nuovo titolare. L’extrema ratio della imputazio-ne allo Stato (art. 586 c.c.) e la confi gurazione restrittiva della regolamentazione giuridica dell’eredità giacente (artt. 328-332), accanto ai molteplici accorgimenti per facilitare la in-dividuazione dei successibili – caratteristicamente l’istituto della rappresentazione – stanno a dimostrare il favore del legislatore per la identifi cazione dei successibili. È interesse della comunità giuridica – interest rei pubblicae – che le situazioni di interesse rimaste prive di un interessato vivente si acquisiscano ad un altro interessato vivente. Su questo interesse della comunità giuridica è innestato il ramo del diritto dedicato alle successioni».

8 Portalis, Discours préliminaire du premier project de code civil. Discours prononcé le 21 janvier 1801 et le Code civil promulgué le 21 mars 1804, in Motifs et discours pro-noncés lors de la publication du code civil, Bordeaux, 2004, 12: «On a besoin de boule-verser tout le système des successions, parce qu’il est expédient de préparer un nouvel ordre de citoyens par un nouvel ordre de propriétaires». E, più avanti, p. 65: «Le droit de propriété en soi est donc une institution directe de la nature, et la matière dont il s’exerce est un accessoire, un développement, une conséquence du droit lui-même. Mais le droit de propriété fi nit avec la vie du propriétaire: conséquemment, après la mort du propriétaire, que deviendront ses biens rendus vacants par son décès? Le bon sens, la raison, le bien public, ne permettent pas qu’ils soient abandonnés; il y a de puissants motifs de conve-nance et d’équité de les laisser à la famille du propriétaire: mais, à parler exactement, aucun membre de cette famille ne peut les réclamer à titre rigoureux de propriété. (…) Dans toutes ces questions, l’intervention de l’État est indispensable; car il faut donner et garantir à quelqu’un le droit de succéder, et il faut fi xer le mode du partage». In sintesi, a p. 67, «Nous convenons qu’aucun homme n’a, par un droit naturel et inné, le pouvoir de commander après sa mort, et de se survivre pour ainsi dire à lui-même par un testament. Nous convenons que c’est aux lois à établir l’ordre ou la manière de succéder, et qu’il se-rait dérisoire et dangereux de laisser à chaque particulier la faculté illimitée de renverser arbitrairement l’ouvrage des lois».

9 Si ritiene che il patrimonio generale della persona sia una nozione diversa di quella di patrimonio ereditario. Ciò soprattutto a motivo della diversità nella composizione dell’uno e dell’altro: cfr. sul punto Pino, Il patrimonio separato, Padova, 1950, 88.

10 F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, 14a ed., Napoli, 2009, 437.

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dei beni sopravvissuti alla propria morte, non solo per stimolare l’accumu-lazione patrimoniale in vista della trasmissione ai propri discendenti, ma anche per incentivare i fi gli a prendersi cura degli anziani genitori, in vista della ricompensa futura 11. In questo modo trova legittimazione la discipli-na legale limitativa dell’arbitrio dei defunti 12, in vista della valorizzazione della volontà testamentaria volta a realizzare interessi meritevoli di tute-la, evitando, al contempo, l’uso di strumenti elusivi della riserva, quali le liberalità dissimulate.

Parte della dottrina più risalente ha individuato unicamente nella di-sciplina legale la fonte delle situazioni soggettive successorie, pur quando essa si avvalga delle disposizioni testamentarie per la vocazione eredita-ria, conferendo all’atto di ultima volontà la stessa effi cacia traslativa sotto condizione della morte del disponente, che, su altri presupposti, riconosce al negozio giuridico 13.

Più recenti indagini hanno, viceversa, dimostrato la centralità del testa-mento nella disciplina del fenomeno successorio, la rilevanza della morte come causa e non come condizione del negozio di ultima volontà e della disciplina successoria tutta 14, e hanno ricondotto il ruolo della legge alla

11 Portalis, op. cit., 68: «Dans les classes laborieuses de la société, quel est l’enfant qui se désignera à confondre son travail avec celui des auteurs de ses jours, s’il n’entrevoit aucune récompense à ses peines, et s’il est menacé d’être dépouillé du fruit de sa propre industrie? Et que deviendront les artisans, les cultivateurs, si, dans leur vieillesse, ils sont abandonnés par tous ceux auxquels ils ont donné l’être? De plus, n’y a-t-il pas des fortunes dont le partage a besoin d’être dirigé par la sage destination du père de famille?».

12 Portalis, op. cit., 68: «Sans doute on a bien fait, pour la liberté de la circulation et pour le bien de l’agriculture, de proscrire ces substitutions absurdes qui subordonnent les intérêts du peuple vivant aux caprices du peuple mort, et dans lesquelles, par la volonté de la génération qui n’est plus, la génération qui est se trouve constamment sacrifi ée à celle qui n’est point encore. Il est prudent de soumettre à des règles la faculté de tester, et de lui donner des bornes. Mais il faut la conserver et lui laisser une certaine latitude: lorsque la loi, sur des objets qui tiennent d’aussi près que celui-ci à toutes les affections humaines, ne laisse aucune liberté aux hommes, les hommes, de leur côté, ne travaillant qu’à éluder la loi. Les libéralités déguisées, les simulations, remplaceront les testaments, si la faculté de tester est interdite ou trop restreinte; et les plus horribles fraudes auront lieu dans les fa-milles, même les plus honnêtes».

13 Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, in Tratt. Cicu-Messineo, XLIII, 2, 4ª ed., Milano, 2000, 47 ss.

14 V. almeno Palazzo, Declino del divieto dei patti successori, alternative testamentarie e centralità del testamento, in Jus, 1997, 289 ss.; Id., Le successioni, in Tratt. Iudica-Zatti, 2a ed., Milano, 2000, spec. 4 ss., 625 ss.; Id., Testamento e istituti alternativi, in Tratt. Alpa-Patti, I, Padova, 2008, p. 3 ss.

Sulla centralità del testamento nella tradizione del diritto successorio europeo Tor-res García, Una reelectura del testamento, in Alb. Donati, Garilli, Mazzarese e A. Sassi (a cura di), Diritto Privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, 2, Persona, famiglia e succes-sioni, Torino, 2009, 865 ss.

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prefi gurazione e disciplina del rapporto «tra una species facti – il rapporto di parentela, il vincolo di coniugio, la disposizione testamentaria – ed una situazione effettuale di successione nelle situazioni giuridiche del defunto: sicché senza la verifi cazione del fatto prefi gurato è esclusa la produzione di un qualunque effetto giuridico». Esemplifi cando: «in questo quadro teo-rico il testamento non è il semplice presupposto della successione testa-mentaria, ma la sua causa giuridica, al pari di quanto avviene in qualsiasi fatto negoziale; e la vocazione testamentaria trova la sua causa diretta nel testamento e solo indirettamente nella legge. E così avviene per i rapporti di parentela nella legittima» 15.

Diffusamente si critica il sistema italiano, risultante dalla giustapposi-zione di quello romano con quello tedesco-francese 16, auspicandosene una riforma che si realizzi sotto molteplici prospettive 17, non ultima l’abroga-zione della successione necessaria 18, confermandosi così il ruolo sempre crescente dell’atto di autonomia privata nei fenomeni successori, già in precedenza evidenziato 19. Inoltre, non si manca di sottolineare come la funzione di dotare di sostanze la generazione successiva «è realizzata non più preservando la compattezza del patrimonio familiare e garantendone la trasmissione “verticale”, ma assoggettando taluni rapporti patrimoniali ad un regime giuridico differenziato: ciò può dirsi per tutti quei rappor-ti che si fanno rientrare nella categoria delle successioni “anomale” e che

15 Falzea, op. cit., 6 s.16 Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, loc. cit., in risposta

a Cicu, Le successioni, Milano, 1947, 21, che sostiene invece che «il nostro sistema si presen-ta più chiaramente come il risultato della fusione dei sistemi romano e germanico-francese».

17 Falzea, op. cit., 5, analizza in particolare il modo in cui la legge regola la situazione successoria con riguardo ai limiti all’autonomia testamentaria ed all’estensione della suc-cessione necessaria; la migliore regolamentazione del diritto successorio in relazione alle persone per una più appropriata regolamentazione dei concorsi; l’introduzione di maggiori articolazioni, in considerazione dell’età, delle condizioni di salute, dei rapporti con la suc-cessione necessaria; la revisione dei rapporti tra diritto successorio e divisione ereditaria; i rapporti con il diritto comunitario, in termini di patti successori, tutela successoria rispetto alle piccole e medie imprese; la capacità successoria rispetto all’embrione ed alla feconda-zione assistita; i rifl essi della mondializzazione dei rapporti umani; la migliore razionaliz-zazione dei rapporti tra reintegrazione e divisione ereditaria. Delle Monache, Presenta-zione, in Id. (a cura di), Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al patto di famiglia, Padova, 2007, 1, auspica di «approdare un’ideale riscrittura del diritto ereditario (…) adeguato alle istanze moderne», in particolare in considerazione del Libro verde elaborato dalla Commissione dell’Unione Europea sulla disciplina delle successioni e della l. 14-5-2005, n. 80, che resta, peraltro, «assai lontana da quel coraggioso disegno di riforma che sarebbe stato invece necessario approntare».

18 Cfr infra, in questo volume, Parte III, Cap. II.19 Retro, in questo Cap., § 1.

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Caratteri del sistema tra rinnovamento e stasi 11

riguardano taluni dei beni in cui il connotato sociale è più evidente, quali la casa di abitazione ovvero le poste previdenziali e assicurative» 20.

3. Categorie successorie fondamentali

Allo scopo di fornire una chiave di lettura del sistema successorio, tenendo sin d’ora presente il principio di priorità del sistema di vocazione testamen-taria, che pone al centro della disciplina della successione universale mortis causa la distinzione fondata sull’esistenza o meno di disposizioni della perso-na fi sica deceduta per destinare il proprio patrimonio, si possono individuare: a) successione testamentaria, che si realizza quando il de cuius abbia previ-sto le regole di destinazione del proprio patrimonio (o di parte di esso) dopo la morte, attraverso un atto negoziale unilaterale denominato “testamento” (artt. 587 ss. c.c.); b) successione legittima, che si verifi ca quando il de cuius non abbia disposto, in tutto o in parte, dei suoi beni con atto testamentario: essa è disciplinata dagli artt. 565 ss. c.c., che individuano le categorie dei suc-cessibili in base ad un rapporto di parentela o di coniugio, e le quote loro at-tribuite; c) successione necessaria, che si riferisce ad una quota indisponibile di cui il de cuius non può disporre liberamente per testamento o per dona-zione, in quanto riservata a favore dei successibili più vicini, quali il coniuge, i discendenti e/o gli ascendenti (artt. 536 ss. c.c.).

Naturalmente la classifi cazione ora operata inerisce a quei rapporti giu-ridici trasmissibili, esistenti nel patrimonio della persona al momento del-la sua morte, con esclusione di quelli per i quali il legislatore, a tutela di interessi fondamentali facenti capo a determinati soggetti, ha previsto al-tri meccanismi di devoluzione (successioni anomale legali) 21, che seguono regole differenti da quelle previste nel II Libro del codice civile.

In ogni caso, per l’applicazione delle richiamate categorie, è necessario che il titolare di quei diritti non ne abbia disposto con atto inter vivos, re-golando, con effetti anticipati, la successione in determinati beni o rapporti (negozi successori anticipatori) 22.

Ciò posto, il sistema delle categorie successorie propriamente intese è retto da due gruppi di norme, che fanno da guida all’interprete: quelle dell’art. 457 c.c. e le altre degli artt. 553 e 556 c.c.

20 Zoppini, Il diritto privato nella trasformazione dei processi allocativi delle risorse pubbliche, in Europa e dir. priv., 2003, 423.

21 Sul tema infra, in questa Parte, Cap. III.22 V. infra, vol. 2.

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12 Parte Prima - Categorie successorie e interessi fondamentali

Preliminarmente, l’art. 457, 2° comma, c.c. introduce la citata regola fondamentale di subordinazione della successione per legge alla testamen-taria, con l’unico limite, tracciato nel terzo comma dello stesso articolo, per cui il testamento non può pregiudicare i «diritti che la legge riserva ai legittimari».

Le vicende di un patrimonio dopo la morte del suo titolare sono dun-que rette innanzitutto dalla sua ultima volontà espressa per il mezzo del testamento; solo nel caso in cui questa disposizione volitiva manca in tut-to o in parte, oppure viola i diritti dei legittimari (coniuge, discendenti, ascendenti), interviene la disciplina prevista dal legislatore.

La successione ab intestato, o legittima, e l’altra necessaria o dei le-gittimari sono disciplinate interamente dalla legge, a differenza di quella testamentaria in cui è ammessa la regolamentazione del testatore, pur sempre nei limiti imposti dalla legge. La successione ab intestato e quel-la necessaria possono quindi defi nirsi e ricomprendersi in una categoria più generale che può denominarsi “legale” 23.

Questo quadro generale, che risulta già dall’art. 457 c.c. 24, si arricchisce con il contenuto precettivo degli artt. 553 e 556 c.c. 25, per individuare le inter-relazioni tra le categorie di successioni, la testamentaria e la legale, e, all’in-terno di quest’ultima, tra le due specie, quella ab intestato e l’altra necessaria.

I criteri per caratterizzare, all’interno della categoria delle successioni legali, la successione necessaria rispetto a quella ab intestato sono princi-palmente l’oggetto e i presupposti 26.

Riguardo all’oggetto, la successione necessaria presenta tre differenze essenziali rispetto alla successione ab intestato. La prima è di ordine quan-titativo: le frazioni in cui si esprime la porzione riservata sono diverse e minori (cfr. artt. 537 ss. c.c.) rispetto a quelle previste dalla successione ab intestato (artt. 566 ss. c.c.). La seconda riguarda il contenuto oggetto del calcolo: mentre la porzione riservata si calcola (art. 556 c.c.) sul re-lictum (il patrimonio esistente al momento della successione) sommato al donatum (ciò che è stato donato in vita), la quota intestata si calcola sul solo relictum (art. 565 c.c.). La terza riguarda la sua qualità perché mentre la successione necessaria ha un contenuto necessariamente patrimoniale, quella ab intestato, come del resto la testamentaria, possono essere nella

23 Su cui infra, in questo volume, Parte III.24 Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Tratt. Cicu-Messineo,

XLIII, 1, 6ª ed., Milano, 1999, 9 ss.25 Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, cit., 60 ss.26 Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, cit., 76 ss.

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Caratteri del sistema tra rinnovamento e stasi 13

pratica prive di contenuto patrimoniale quando l’attivo ereditario sia infe-riore al passivo, o manchi del tutto.

Per quanto attiene ai presupposti, la normativa sulla successione necessaria si applica se vi è stata una lesione della quota riservata ai successori necessa-ri, sempre che sia intervenuta una dichiarazione giudiziale di ineffi cacia (sub specie di riduzione) delle disposizioni lesive; la disciplina della successione ab intestato è invece applicabile quando manca in tutto o in parte il testamento (art. 457, 2° comma, c.c.).

L’operatività delle due normative appare quindi relativa a fattispecie diverse, sebbene possano avere applicazione contemporanea nel caso di-sciplinato dall’art. 553 c.c., di concorso tra legittimari ed eredi ab intestato, che viene risolto dall’applicazione della normativa sulla successione ne-cessaria «con un contenuto modifi cato dall’interferenza delle norme sulla legittima» 27. Il sistema legale stabilisce così la «prevalenza delle regole di calcolo della quota ereditaria di riserva sulle regole generali della succes-sione legittima ab intestato» 28.

Così, qualora concorrano alla successione eredi legittimi (ascenden-ti, fratelli e sorelle) e coniuge del de cuius e quest’ultimo abbia disposto di alcuni beni per donazione o per testamento, la successione legittima si apre soltanto su parte del patrimonio, da intendersi come comprensivo di relictum e donatum: le porzioni di ascendenti, fratelli e sorelle sono le prime a subire la riduzione, e non è necessario l’esperimento dell’azio-ne di riduzione per integrare la quota del coniuge legittimario, qualora il relictum sia suffi ciente a coprire la quota di riserva, ferma l’imputazione a detta quota di quanto da quest’ultimo ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o legati 29.

27 Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, cit., 46.28 Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, cit., 63.29 Cass., 6-3-1980, n. 1521, in Vita notarile, 1980, 179. La decisione si segnala anche per

avere statuito che, anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato alla successione ad intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all’azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell’art. 555 c.c., qualora il relictum sia suf-fi ciente a coprire la quota risultante dalla riunione fi ttizia, operazione da compiersi in ogni caso di concorso tra legittimari, e non soltanto per l’azione di riduzione. Di conseguenza, nel caso di successione di fi gli legittimi, la dispensa dalla collazione relativa alle donazio-ni effettuate in favore di uno dei coeredi, se da una lato comporta che la successione e la divisione (secondo le quote previste dall’art. 556 c.c.) debbano essere limitate al relictum, senza che a detta dispensa, nel caso di prescrizione dell’azione di riduzione, possa opporsi il limite costituito dall’intangibilità della legittima, dall’altro non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad in-tegrare la quota di riserva spettante agli altri legittimari, ferma peraltro – ove sia maturata

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14 Parte Prima - Categorie successorie e interessi fondamentali

Le distinzioni e interrelazioni tra successione necessaria, intestata e te-stamentaria non sono state sempre lette con l’opportuna chiarezza. Secondo la dottrina tradizionale 30 la successione necessaria si aprirebbe non soltanto quando vi sia lesione di legittima, ma anche tutte le volte in cui l’acquisto ereditario risulti limitato alla quota riservata ai legittimari.

I casi che possono verifi carsi sono quello in cui il de cuius abbia isti-tuito il legittimario per una quota di valore uguale a quella riservata; quello in cui abbia disposto a favore di estranei soltanto nella disponibile; oppure l’eventualità che egli abbia, in vita, disposto di alcune liberalità il cui valore risulti inferiore a quello della disponibile, per cui si aprirà la successione legittima sui beni di cui non si è disposto, in modo che la quota spettante al legittimario non supera la quota di riserva perché egli subisce il concorso dei suscettibili non legittimari.

In tutte queste ipotesi, vale il principio per cui le norme sulla riserva costituiscono sempre un limite in qualunque modello successorio, ma non lo assorbono mai fi no a togliere a quel modello la sua fi sionomia costitu-tiva. Pertanto, il legittimario è nel primo caso erede testamentario e negli altri due erede ab intestato.

La dottrina meno recente 31 e quella più vicina nel tempo 32 sono orien-tate nel senso che la vocazione necessaria resti assorbita nella vocazione testamentaria. Della medesima opinione è nella sostanza la giurispruden-za sin dalla fi ne degli anni Cinquanta 33, quando ha affermato che se un legittimario è chiamato dal testatore sulla quota che gli è riservata, non si verifi ca una ipotesi di vocazione ex lege, bensì si è in presenza di una vocazione testamentaria.

la prescrizione dell’azione di riduzione – l’inattaccabilità della donazione. anche nel caso in cui il relictum non sia suffi ciente all’integrazione della quota di riserva.

30 L. Coviello, Successione legittima e necessaria, Milano, 1937, 296; Betti, Successione legittima intestata e successione necessaria, Milano, 1928-1929, 36; De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, 3a ed., Messina-Milano, 1935, 633; Nicolò, La vocazione ereditaria diretta e indiretta, Messina, 1934, 23.

31 Venezian, Le successioni a causa di morte, Messina, 1920, 436; F. Santoro-Passa-relli, Dei legittimari. Artt. 82-110, in Comm. cod. civ., diretto da d’Amelio, II, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Firenze, 1941, 266; Id., Vocazione legale e vocazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1942, 202; Cicu, op. cit., 223.

32 Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, 207; G. Grosso e Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. Vassalli, Torino, 1977, 90.

33 Cass., 12-6-1957, n. 2208, in Mass. Giur. it., 1957; Id., 9-1-1967, n. 92, ivi, 1967; cfr. anche Id., 9-1-1964, n. 37, in Foro it., 1964, I, 1209, in tema di legato in sostituzione di le-gittima; sul piano fi scale v. Comm. trib. centr., 6-10-1992, n. 5254, in Comm. trib. centr., 1992, I, 732.

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4. Sistema codicistico e principi costituzionali

Rispetto all’assetto originario del codice del 1942, la disciplina del-la successione è stata interessata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, da alcuni interventi della Corte costituzionale e da alcune disposi-zioni speciali, che sono state emanate negli ultimi decenni.

Eppure questi interventi hanno lasciato sostanzialmente inalterato l’assetto delle successioni, sebbene il diritto successorio si trovi, per le sue caratteristiche, ad intersecarsi con i rapporti familiari e la proprie-tà, che sono ambiti profondamente trasformati dalla Costituzione prima e dal legislatore repubblicano poi.

Simile resistenza al cambiamento della disciplina successoria è riscon-trabile anche nel passato, nel passaggio dal codice del 1865 a quello del 1942, pure espressioni di due visioni culturali e giuridiche abbastanza di-verse: quella mercantile e proprietaria del codice civile del 1865 e del codice di commercio, contrapposta alla concezione industriale del codice civile del 1942 34.

Il diritto successorio è ancora basato su un approccio fortemente pa-trimonialistico e formalistico, che non tiene in debito conto della funzione sociale della proprietà, che vale in modo specifi co anche per la successione mortis causa (art. 42, 2° e 4° comma, Cost.) e dei principi di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e solidarietà (art. 2 Cost.).

Il nostro sistema, imperniato sulla centralità del testamento rispetto alle due specie di successione legale, la legittima e la necessaria, mostra limiti assai rilevanti tutte le volte in cui è necessario uno speciale riguar-do alle qualità personali ed ai bisogni dei chiamati, o alla natura dei beni trasmessi in via ereditaria.

Basti pensare, in proposito, all’esigenza socialmente diffusa di ga-rantire una adeguata tutela ai soggetti deboli, come gli anziani o i por-tatori di handicap (fi sici o psichici), la tutela dei quali, nel codice ci-vile, è affi data quasi esclusivamente alla sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.), che dipende dal rimedio estremo dell’interdizione 35, o dall’estensione della relativa disciplina all’amministrazione di sostegno, disposta dal provvedimento di ammissione alla misura protettiva in ap-plicazione dell’art. 411 c.c. 36.

34 G.B. Ferri, La «cultura» del contratto e le strutture del mercato, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 155 ss., spec. 159.

35 Palazzo, Testamento e istituti alternativi, cit., 245.36 Sussistono tuttavia dubbi sulla legittimità della clausola del decreto di ammissione

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16 Parte Prima - Categorie successorie e interessi fondamentali

Nessuna o poca considerazione è prestata alle caratteristiche dei beni, senza che venga distinta la funzione produttiva o meno. Nella concezio-ne della proprietà del codice civile vigente, ad esempio, la successione dell’azienda, quale complesso di beni organizzata per l’attività economica, è soggetta al normale diritto ereditario, senza alcuna considerazione del-le sue caratteristiche specifi che: l’anacronismo di siffatta impostazione ha condotto all’introduzione dello strumento del patto di famiglia, allo scopo di preservare l’unità dell’azienda, scongiurando il rischio, statisticamente notevole, di fallimento 37.

Certamente, la necessità di mantenere la destinazione economica dei beni produttivi, sotto il profi lo della salvaguardia della unità e dell’effi cien-za aziendale, può essere ritenuta espressione di un valore di rango costi-tuzionale, nella misura in cui tende a realizzare la funzione sociale della proprietà privata (art. 42, 2° comma, Cost.).

L’esigenza di tutelare i soggetti deboli, oppure quella di assicurare la funzione sociale della proprietà, sono destinate nel diritto successorio

all’amministrazione di sostegno che estenda al benefi ciario la disciplina della sostituzione fedecommissaria, stante l’eccezionalità dell’istituto: cfr. Malavasi, L’amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Notariato, 2004, 331; Calice, Commento all’art. 411 c.c., in Cod. civ. ipertest., a cura di Bonilini, Confortini e Granelli, 2a ed., Torino, 2005, § 5; Boni-lini e Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, in Comm. Schlesinger, Milano, 2011, 447.

37 La successione è il maggior fattore di rischio per tasso di incidenza sul family busi-ness secondo Chua, Chrisman e Sharma, Succession and Nonsuccession Concerns of Fa-mily Firms and Agency Relationship with Nonfamily Managers, in Family Business Rev., 2003, 16, 89 ss.; Ward, Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for Continuity Growth, Profi tability and Family Leadership, Georgia, Marietta, 1997; Id., Perpetuating the Family Business. 50 Lessons Learned from Long-lasting, Successful Families in Business, New York 2004 Palgrave Macmillan; della prima ed. dello stesso volume, del 1987, è di-sponibile la traduzione italiana, Di padre in fi glio; l’impresa di famiglia; come preparare il passaggio generazionale e assicurare continuità e prosperità alle aziende familiari, Milano, Franco Angeli, 1990. Dati CERIF del 2008 certifi cano che il 50% delle imprese familiari scompare alla seconda generazione e solo il 15% supera la terza, e lo scenario peggiora con la crisi del credito. Secondo dati raccolti dall’Osservatorio AIdAFUnicredit-Bocconi sulle aziende familiari italiane, diffusi nel corso del convegno AIFI del 21 marzo 2011, «In Italia circa il 90% delle imprese sono di tipo familiare: tale percentuale risulta maggiore ri-spetto a quella riscontrabile, per aziende simili, negli altri principali Paesi, tanto che queste aziende generano l’80% del PIL complessivo italiano (…). Analizzando più nello specifi co le caratteristiche dei vertici aziendali, si nota che in Italia nel 43% dei casi gli imprenditori hanno più di 60 anni, mentre rimane ancora ridotta la presenza di giovani leader» Di con-seguenza «solamente il 24% delle aziende, infatti, sopravvive al passaggio fra prima e se-conda generazione e solo il 14% sopravvive anche alla terza». Cfr. anche Venter, Boshoff e Maas, The infl uence of successor-related factors on the succession process in small and medium-sized family businesses, in Family Business Rev., 2005, 18, 283 ss.

Sul passaggio generazionale nell’impresa v. infra, vol. 2, Parte III.

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Caratteri del sistema tra rinnovamento e stasi 17

codicistico a cedere di fronte alla tutela formalistica della legittima 38, ed al divieto di patti successori, di cui all’art. 458 c.c. 39.

Al riguardo è emblematica la sentenza che è abitualmente ricordata per la defi nizione del concetto di patto successorio 40. Il caso era quello di un imprenditore agricolo, che aveva venduto un proprio fondo ad uno dei fi gli (l’unico che svolgeva la stessa attività del padre), per avere a disposizio-ne il denaro da distribuire a tutti i fi gli, alcuni dei quali non avevano una indipendenza economica. Le fi nalità di assicurare l’effi cienza dell’azienda agraria e la tutela dei fi gli senza proprie disponibilità sono state conside-rate irrilevanti rispetto al divieto perentorio del patto successorio.

La rigidità del sistema è parzialmente temperata dalla legislazione 2006, introduttiva del patto di famiglia, di cui agli artt. 768 bis ss. c.c., la cui ratio è appunto la soddisfazione dell’esigenza di prevenire e combattere il rischio di disgregazione in cui incorre l’impresa nel momento in cui si ve-rifi ca un passaggio generazionale, garantendo agli altri legittimari, esclu-si da tale patrimonio specializzato, la liquidazione della quota riservata 41. Vanno del pari rammentate le ulteriori eccezioni al principio di riserva in natura, derivanti dalla disciplina del compendio unico in agricoltura e degli atti di destinazione traslativi, di cui all’art. 2645 ter c.c. 42. Infi ne, le

38 Sulla rigidità della successione necessaria e sulle proposte per una sua riforma v. almeno Palazzo, La funzione suppletiva della successione necessaria, la tutela dei sog-getti deboli e la diseredazione (rifl essioni sul progetto per l’abolizione della categoria dei le-gittimari), in Pers. e danno, 2007, n. 5, in www.personaedanno.it; Amadio, La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma, in Riv. notariato, 2007, 803 ss.; Bonilini, Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria, in Fam. pers. succ., 2007, 581 ss.; Paradiso, Sulla progettata abrogazione della successione necessaria, in Pagliantini, E. Quadri e Sinesio (a cura di), Scritti in onore di Marco Com-porti, Milano, 2008, 2055 ss.; Delle Monache, Abolizione della successione necessaria?, in Alb. Donati, Garilli, Mazzarese e A. Sassi (a cura di), Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, 2, Persona, famiglia e successioni, Torino, 2009, 237 ss.; e, da ultimo, il pregevole saggio di Cinque, Sulle sorti della successione necessaria, in Riv. dir. civ., II, 493 ss. V. anche infra, in questo volume, Parte III, Cap. II, §§ 1 e 5-10.

39 Su cui infra, vol. 2, Parte II, Cap. I, §§ 3-10.40 Cass., 22-7-1971, n. 2404, in Foro it., 1972, I, 700, in Giust. civ., 1971, I, 1536, con

nota di Cassisa, In tema di collegamento di negozi giuridici. V. infra, vol. 2, Parte II, Cap. I, spec. § 3.

41 Cfr. infra, vol. 2, Parte III, spec. Cap. II, §§ 1-6; Fusaro, L’espansione dell’auto-nomia privata in ambito successorio nei recenti interventi legislativi francesi ed italiani, in Contr. e impr. Europa, 2009, 427 ss., rileva come il legislatore che ha novellato l’art. 458 c.c., inserendo l’inciso «fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e seguenti», «non ha, invece, percepito l’interferenza con la legittima, sebbene essa sia modifi cata convertendo in obbligatoria la consistenza reale delle restituzioni»; cfr. Id., I patti di famiglia, in AA.VV., Il nuovo diritto di famiglia. Tratt. Ferrando, II, Bologna, 2008, 857 ss.

42 V., più diffusamente, sul compendio unico infra, in questa Parte, Cap. III, § 1, e in tema di atti di destinazione, vol. 2, Parte II, Cap. I, § 16.

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18 Parte Prima - Categorie successorie e interessi fondamentali

innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario agli artt. 2355 bis e 2469 c.c. hanno anticipato la previsione dell’opzione di acquisto di partecipazioni sociali a causa di morte, sostanzialmente risolvendo il pro-blema della successione, estendendo la disciplina derogatoria anche alle azioni o alle quote societarie 43.

Per il resto, il sistema codicistico rimane fondato – con alcune eccezio-ni, tra cui la disciplina della divisione per disposizione testamentaria di cui all’art. 733 c.c. – sul principio di unità della successione, ossia sul rifi uto di qualsiasi differenziazione del regolamento successorio dal punto di vista dell’origine o della natura dei beni e delle qualità personali degli eredi 44, e si impone, di conseguenza, «a livello della vocazione ereditaria, (l’)appli-cazione del criterio di chiamata in quota (astratta) uguale, e poi, in sede di divisione dell’eredità, statuizione della regola di uguaglianza quantitati-va e qualitativa dei lotti (artt. 718 e 727)» 45. Si è rilevato a riguardo che «questa reductio ad unum conseguita mediante astrazione degli interessi umani sottesi alla natura dei beni e dalle qualità dei soggetti si è tradot-ta in una sostanziale indifferenza della vicenda ereditaria per i problemi della persona e ha fi nito col relegare il diritto successorio a una funzione meramente patrimonialistica e negativa (dare un titolare a un patrimonio che ne è rimasto privo), estraniandolo da ogni idea di funzione sociale ma anche da ogni istanza di promozione e crescita della persona umana» 46.

Le attuali rigidità della disciplina successoria, ed in particolare del di-vieto dei patti mortis causa, viene attenuata dall’elaborazione giurispruden-ziale e dottrinale (si pensi all’individuazione dei contratti transmorte 47).

Ma questa stessa rigidità potrebbe essere incompatibile con l’applicazione di altre discipline: paradigmatica l’ipotesi del coniuge separato, al quale sia sta-ta addebitata la separazione, il quale rinuncia ad impugnare la sentenza, per ottenere altri vantaggi, ma disponendo (di fatto) dei propri diritti successori 48.

43 Critico Zoppini, L’emersione della categoria della successione anticipata. Note sul patto di famiglia, in AA.VV., Patti di famiglia per l’impresa. Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Milano, 2006, 270 ss., il quale rileva che mentre «si giustifi ca una deroga alla disciplina generale delle successioni per l’azienda, bene produttivo non divisibi-le, è del tutto illogico e probabilmente incostituzionale che il presupposto di una disciplina derogatoria sia legata al fatto che nel patrimonio compaiano partecipazioni sociali». Sul punto, infra, vol. 2, Parte III, Cap. I, spec. § 11.

44 Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, cit., spec. 103-105.45 Così V. Scalisi, Persona umana e successioni. Itinerari di un confronto ancora aper-

to, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, 412.46 V. Scalisi, Persona umana e successioni, cit., 412.47 Cfr. infra, vol. 2, Parte II.48 V. infra, vol. 2, Parte II, Cap. I, § 9, ove si sottolinea che il meccanismo separazione –

divorzio – successione ha creato, nella sostanza, un atto di disposizione implicito sui diritti

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Caratteri del sistema tra rinnovamento e stasi 19

5. Successioni anomale e tutela degli interessi

Il maggior contributo all’adattamento del fenomeno successorio al nuovo quadro costituzionale è venuto da leggi speciali, che hanno disci-plinato particolari aspetti delle vicende patrimoniali seguenti alla morte della persona fi sica, derogando al principio della unità del patrimonio di successione. Si tratta delle c.dd. successioni anomale legali, comprendenti disposizioni che, in deroga al principio di unità della successione, hanno rivalutato il ruolo delle qualità delle persone, la loro situazione di fatto e le caratteristiche dei beni caduti in successione 49.

Disposizioni speciali hanno valorizzato l’azienda. Le norme che ri-guardano l’impresa agricola (artt. 48-49, l. 3-5-1982, n. 203) o l’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. privilegiano i soggetti che esercitano già una certa attività imprenditoriale, rispetto a coloro che sarebbero eredi legittimi o necessari a norma del codice civile 50.

Anche le altre ipotesi di successione anomala esaltano la effettiva con-dizione delle persone.

Si pensi alla successione nel contratto di locazione a uso diverso da quello abitativo di coloro che hanno diritto a continuare l’attività (art. 37, 1° comma, l. 27-7-1978, n. 392), compreso il coniuge divorziato; oppure alla successione nel contratto di locazione ad uso abitativo anche parenti e affi ni con lui abitualmente conviventi (art. 6, l. n. 392/1978). Ulteriori riconoscimenti dell’interesse fondamentale in talune situazioni giuridiche derivano dalla giurisprudenza costituzionale: ci si riferisce, in particolare, alla posizione del convivente more uxorio, a benefi cio del quale è stata estesa la tutela in tema di successione nel contratto di locazione, previ-sta dal citato art. 6, l. n. 392/1978, nonché quella concernente il diritto di abitazione e uso di cui all’art. 540, 2° comma, c.c., in quanto diritti legati all’abitazione considerato tra i diritti inviolabili dell’individuo 51.

successori del coniuge che acconsenta alla separazione consensuale, così da determinare dopo tre anni, a seguito di divorzio, la perdita dei propri diritti successori.

49 Sul punto v. infra, in questa Parte, Cap. III.50 Cfr. Galli, Itinerari del diritto ereditario, in Bucelli, Galli (a cura di), Impresa e

successioni, Firenze, 2008, 1 ss.51 C. cost., 7-4-1988, n. 404, in Giur. it., 1988, I, 1, 1627, con nota di Trabucchi, Il di-

ritto di abitare la casa d’altri riconosciuto a chi non ha diritti; in Foro it., 1988, I, 2515, con nota di richiami di Piombo; in Giust. civ., 1988, I, 1654; in Arch. loc., 1988, 286; in Riv. giur. edilizia, 1988, I, 506; in Inform. prev., 1988, 837; in Rass. equo canone, 1988, 16; in Nuo-ve leggi comm., 1988, 515, con nota di Giove, Estensione della tutela prevista dall’art. 6 l. n. 392 del 1978 al convivente more uxorio; in Giur. cost., 1988, I, 1789, con note di Pace, Il convivente more uxorio, il «separato in casa» e il c.d. diritto «fondamentale» all’abitazione

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20 Parte Prima - Categorie successorie e interessi fondamentali

Oppure si pensi, nel caso di morte del dipendente, alla successione nelle indennità di trattamento di fi ne rapporto (art. 2120 c.c.) e di mancato pre-avviso (artt. 2118, 2121 c.c.) di cui all’art. 2122 c.c., in cui entrano in giuo-co se «vivevano a carico» del defunto anche i parenti entro il terzo grado e agli affi ni entro il secondo grado, nonché il coniuge divorziato «se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno» (v. art. 12 bis, l. 1°-12-1970, n. 898), anche se separato per colpa o con addebito 52. Infi ne, ai sensi dell’art. 17, l. 17-2-1992, n. 179, nelle cooperative edilizie a proprie-tà indivisa, al socio assegnatario di alloggio, che è morto, succedono come soci ed assegnatari il coniuge, in sua mancanza i fi gli minorenni ovvero il coniuge separato e il convivente.

Sulle fattispecie previste dal legislatore in deroga all’unità della succes-sione ci soffermeremo diffusamente più innanzi 53.

6. Diritto successorio e integrazione europea

Il diritto successorio attuale si espone al confronto, non soltanto con i principi costituzionali, ma anche con le questioni poste dall’integrazione giuridica europea.

Infatti, interventi diretti del legislatore dell’Unione Europea nel cam-po successorio sono di recentissima approvazione, come si è evidenziato a proposito del regolamento del Parlamento e del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certifi cato successorio europeo 54. La normativa, tra l’altro, consentirà l’applicazione del diritto successorio di un altro Stato membro alla successione di cittadini italiani i cui beni sia-no in Italia, allorché questi risiedano stabilmente in quello Stato al mo-mento della morte 55.

e di Longi, La famiglia del fatto e la locazione della casa di abitazione; v. infra, in questa Parte, Cap. III, § 5.

52 V. C. cost., 22-7-1985, n. 213, in Foro it., 1985, I, 2477; in Giust. civ., 1985, I, 2953, in Banca borsa, 1985, II, 455.

53 Infra, in questa Parte, Cap. III.54 Retro, in questo Cap., § 1.55 Secondo il punto n. 25 dei “considerando”, al fi ne di determinare la residenza abi-

tuale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere ad una valutazione glo-bale delle circostanza della vita del defunto negli anni precedenti il decesso e al momento del decesso stesso, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, con particolare riferimento alla durata e alla frequenza della presenza del defunto nello Stato interessato,

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Il regolamento, in particolare, dopo aver ribadito l’importanza della funzione notarile all’interno del sistema (v. i punti 21 e 22 dei “conside-rando”), contiene norme tese ad individuare: a) la legge applicabile alla successione del singolo cittadino dell’Unione; b) la competenza degli or-gani giurisdizionali a decidere sulle relative controversie in materia suc-cessoria; c) la legittimazione alla successione di determinate persone in-dicate nel c.d. “Certifi cato successorio europeo”, valevole in uno qualsiasi degli Stati membri.

Sub a), l’art. 21, 1° comma, stabilisce in via generale che la legge ap-plicabile è quella dello Stato in cui il de cuius aveva la sua residenza abi-tuale al momento del decesso, salva la possibilità per lo stesso, prevista dal successivo art. 22, di indicare la legge dello Stato di cui è cittadino al momento della scelta, o a quello della morte. In ogni caso, la legge così determinata regola l’intera successione, con particolare riguardo a: a) le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione; b) la determi-nazione dei benefi ciari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori compresi quelli del coniuge e del convivente superstite; c) la capacità di succedere; d) la diseredazione e l’indegnità; e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari dei beni, dei diritti e degli obblighi costituenti la successione, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredi-tà o del legato ovvero della rinunzia all’eredità o al legato; f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori; g) la responsabilità per i debiti ereditari; h) la quota disponibile, le quote di legittima e le altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte, nonché gli eventuali diritti che i congiunti stretti del defunto vantino nei confronti dell’eredità e degli eredi; i) la collazione e la riduzione delle

nonché delle condizioni e dei motivi della stessa. La residenza così determinata dovrebbe rivelare un legame stretto e stabile con lo Stato interessato, tenendo conto degli obiettivi specifi ci del regolamento. In taluni casi può risultare diffi coltoso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all’estero per motivi di lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un legame stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso, si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza nello stato di origine, in cui è situato il centro degli interessi della famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all’altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la cittadinanza del defunto o il luogo in cui sono situati i beni potrebbero costituire un ele-mento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

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liberalità, nonché la loro presa in considerazione nel calcolo delle quote dei diversi benefi ciari; j) la divisione dell’eredità. Tuttavia, per quanto ri-guarda l’ammissibilità e la validità sostanziale, sia riguardo a disposizioni di successione che a c.dd. patti successori 56, si applica la legge che sarebbe stata applicabile alla successione della persona, o delle persone interessate dal patto, se il decesso si fosse verifi cato il giorno dell’effettuazione della disposizione o della conclusione del patto (artt. 23-25).

Sub b), la regola generale contenuta nell’art. 4 prevede la competenza sull’intera successione degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso, salvo quanto previsto dai successivi artt. 5 e 7 sulla possibilità per le parti di convenire che la controversia venga decisa dal giudice dello Stato indivi-duato ai sensi del citato art. 22.

Sub c), gli artt. 62 ss. prevedono l’istituzione del c.d. “Certifi cato suc-cessorio europeo” 57, che viene rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’art. 69; in particolare: a) gli effetti sono valevoli in tutti gli Stati membri, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare; b) si presume che il certifi cato dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applica-bile; c) la persona menzionata nel certifi cato come erede, legatario, ese-cutore testamentario o amministratore dell’eredità è presunta possedere la qualità indicata nel certifi cato e/o essere titolare dei diritti e dei poteri enunciati nel certifi cato, senza che tali diritti o poteri siano oggetto di con-dizioni e/o restrizioni diverse da quelle menzionate nel certifi cato stesso.

Il regolamento non è comunque applicabile agli aspetti tributari della successione (art. 1, 1° comma). Esso non vincola, né sono soggetti alla sua applicazione, Regno Unito, Irlanda e Danimarca, in virtù degli artt. 1 e 2 dei relativi protocolli sulle rispettive posizioni, allegati ai Trattati UE e FUE.

Questo regolamento recepisce, in parte, gli studi compiuti a livello co-munitario e dai singoli Paesi membri per giungere ad una uniformazione del diritto successorio, almeno su taluni aspetti ritenuti rilevanti per la cir-colazione delle persone e dei beni all’interno del mercato comune. Infatti, già in precedenza, le Istituzioni avevano più volte evidenziato le questioni che la materia introduce nel diritto comunitario: sulla base della compe-tenza comunitaria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civi-le, di cui all’attuale art. 81 del Trattato FUE, le successioni mortis causa

56 Sul signifi cato di dette espressioni v. retro, in questo Cap., § 1.57 Sul “Certifi cato successorio europeo” v., di recente, Padovini, Il certifi cato di eredità

europeo, in AA.VV., La successione ereditaria, in Tratt. Bonilini, I, Milano, 2009, 1623 ss.

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sono entrate a far parte dell’azione delle Istituzioni (v. il piano di azione di Vienna del 1998 58 e il nuovo Programma dell’Aja del 2004 59).

In particolare, la Commissione ha presentato nel marzo del 2005 un «Libro verde sulle successioni e i testamenti» 60, per suscitare un’ampia discussione degli operatori del settore, al fi ne di preparare i futuri inter-venti normativi. Diversi sono stati i documenti presentati dalle autorità nazionali, dal mondo accademico e dagli organismi professionali 61, tra i quali un progetto di regolamento comunitario in materia di successioni, presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato italiano e ripreso dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo nella sua «Relazione su successioni e testamenti» 62, indirizzata alla Commissione europea al fi ne di formulare una proposta regolamentare 63.

Il Libro verde ricorda la sempre maggiore rilevanza del fenomeno dell’apertura delle successioni di cittadini dell’Unione al di fuori del loro Paese di origine e la grande disparità sotto il profi lo sostanziale e proces-suale nelle legislazioni degli Stati membri. Secondo la Commissione, allo stato attuale, non sembra possibile un’armonizzazione o unifi cazione del diritto sostanziale, e quindi propone di agire almeno inizialmente nell’am-bito delle norme sul confl itto delle leggi applicabili.

Al di là degli esiti del processo legislativo, il diritto comunitario, co-munque, già infl uenza l’applicazione del diritto nazionale, per effetto di principi fi ssati dalla legislazione e della giurisprudenza comunitaria. Principi applicabili anche se relativi ad una materia, come quella suc-cessoria, ancora non direttamente disciplinata dal diritto comunitario 64. Si pensi alla già ricordata normativa italiana sul patto di famiglia 65, che rompe la rigida disciplina nazionale in materia di tutela dei legittimari, anche in relazione al divieto dei patti successori, e che trova diretta ispi-razione nella Comunicazione della Commissione relativa alla trasmissio-ne delle piccole e medie imprese (98/C 93/02), diretta a consentire una

58 In GU C 19 del 23-1-1999.59 In GU C 53 del 3-3-2005.60 2005/65 (COD) def.61 In http: //ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public /successions/news_

contributions_successions_en.htm.62 Doc. A6-0359/2006, approvato il 16-11-2006.63 V. l’esame compiuto da Trombetta-Panigadi, Verso una disciplina comunitaria delle

successioni per causa di morte, in Fam. pers. succ., 2009, 10.64 Cfr. C. Giust. CE, sent. 1°-7-1993, C-20/92, Anthony Hubbard/Peter Hamburger

(domanda di pronuncia pregiudiziale), spec. § 20, in Racc. 1993, I-3777, sulla libertà di movimento di un professionista che svolge la funzione di esecutore testamentario.

65 Retro, in questo Cap., § 4. V. diffusamente infra, vol. 2, Parte III, Capp. II-IV.

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successione delle aziende e delle società, che tenga conto delle loro spe-cifi che caratteristiche produttive, secondo cui «Là dove i patti successo-ri sono vietati (Italia, Francia, Belgio, Spagna, Lussemburgo), gli Stati membri dovrebbero considerare l’opportunità di introdurli, perché la loro proibizione complica inutilmente una sana gestione patrimoniale» delle imprese, soprattutto quelle medio-piccole.

Principi comunitari come quello di libertà di movimento e di divieto di discriminazione, già ora impediscono di applicare regole come quella di re-ciprocità (art. 16, disp. prel. c.c.) nella capacità a succedere, oppure di non riconoscere gli effetti di patto successorio validamente stipulato ai sensi del diritto di uno Stato dell’Unione.

Nei prossimi anni la giurisprudenza comunitaria e nazionale potran-no ulteriormente precisare la portata del diritto comunitario nel diritto successorio nazionale. Inoltre, occorrerà tenere sempre più conto dei pro-blemi giuridici sollevati dall’applicazione del diritto italiano a successioni che riguardano cittadini di Paesi terzi, e confrontare la posizione dei fi gli non matrimoniali con il principio di non discriminazione per nascita di cui all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), fi rmata a Roma il 4 novembre 1950, e con la tutela della vita privata e familiare di cui all’art. 8, oggi rilevante anche ex artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (c.d. Carta di Nizza), che ha assunto il rango di fonte costituzionale nell’ordi-namento comunitario 66.

In particolare, a proposito della fi liazione non matrimoniale, la Corte di Strasburgo ha ritenuto lesiva degli artt. 8, 14 e 1.1 (prot. addizionale in tema di protezione della proprietà), la legislazione belga limitativa della facoltà della madre di trasmettere i propri beni per donazione o succes-sione al fi glio nato fuori del matrimonio e non riconosceva alcun legame di parentela tra questi e i familiari della madre, fi ntanto che non venga contratto matrimonio. Ciò, in quanto la norma dell’art. 1.1 consente al le-gislatore nazionale di controllare l’uso della proprietà negli atti inter vivos o negli atti di ultima volontà solo per ragioni di interesse generale, ma non

66 Sul principio di pari tutela della vita privata e familiare di genitori e fi gli anche nel-le convivenze cfr. C. EDU, sent. 13-6-1979, ric. n. 6833/74, Marckx/Belgio, su cui Sudre, Marguénard, Andirantsimazovina, Gouttenoire e Levinet, Les grand arrêts de la Cour Europèenne des Droits de l’Homme, Paris, 2003, 372; conf. Id., sent. 12-1-2010, ric. n. 47486/06, Khan/Regno Unito; Id., sent. 1-6-2004, ric. n. 45582/99, Lebbink/Paesi Bassi; Id., sent. 27-10-1994, ric. n. 18535/91, Kroon e altri /Paesi Bassi; Id., sent. 26-5-1994, ric. 16969/90, Keegan/Irlanda; Id., sent. 13-1-2004, ric. n. 36983/97, Haas/Paesi Bassi; Id., sent. 3-10-2000, ric. n. 28369/95, Camp e Bourimi/Paesi Bassi.

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si possono prevedere pesanti limitazioni sulla libertà di testare in favore del fi glio non matrimoniale, poiché dette «differenze di trattamento non sono basate su alcuna giustifi cazione obiettiva e ragionevole» 67.

La discrezionalità del legislatore ordinario, nell’apprezzamento di quella compatibilità di cui all’art. 30, 3° comma, Cost. italiana, si espone al vaglio di corrispondenza con le norme ora richiamate, e non potrebbe non valere a questo riguardo l’argomento svolto contro l’opposizione del Governo bel-ga, il quale non contestava che la legislazione interna favorisse la famiglia naturale, ma la giustifi cava in forza dello scopo di assicurare la piena attua-zione della famiglia tradizionale, fondandosi in questo su motivi oggettivi e ragionevoli riguardanti la morale e l’ordine pubblico. A questo proposi-to «la Corte riconosce che è in sé legittimo, e fi nanco meritorio, sostenere ed incoraggiare la famiglia legittima. Non legittima tuttavia misure desti-nate a ledere, come in questo caso, la “famiglia naturale”. I membri della seconda godono delle garanzie dell’art. 8 alla pari di quelli della prima».

Più recentemente 68, a proposito della legislazione tedesca applicabile ai nati prima del 1° luglio 1949, che discriminava i diritti successori dei fi gli nati fuori del matrimonio rispetto a quelli matrimoniali, la Corte ha ricor-dato che ai sensi dell’art. 14 una distinzione è discriminatoria se «manca di giustifi cazione obiettiva e ragionevole, ossia se non persegue uno scopo legittimo o se non ci sia un rapporto di proporzionalità tra mezzi impie-gati e scopo prefi ssato». E, poiché «la Convenzione è uno strumento vivo, da interpretarsi secondo le condizioni attuali», testimoniate anche dalla Convenzione Europea del 1975 sullo statuto giuridico dei fi gli nati fuori del matrimonio, per cui «solo ragioni molto forti possono condurre a ritenere compatibile con la Convenzione una distinzione fondata sulla nascita fuo-ri dal matrimonio». Ragioni che non si ravvisano nella fattispecie vagliata, in quanto «al pari di altre società europee, la società tedesca si è conside-revolmente evoluta (…). Inoltre, le diffi coltà pratiche e procedurali per la prova della fi liazione sono svanite, costituendo il test di paternità basato sul prelievo del DNA un metodo semplice e molto affi dabile».

67 C. EDU, sent. 13-6-1979, cit. A proposito della parentela non matrimoniale, e dei diritti successori del fi glio naturale rispetto al patrimonio avita è interessante leggere il passo della motivazione secondo cui: «L’une des différences de traitement constatées en ce domaine entre enfants “naturels” et enfants “légitimes” concerne les successions (article 756 in fi ne du code civil). (...) La Cour ne discerne aucune justifi cation objective et raison-nable des différences de traitement dont il s’agit ici. Certes, la “paix” des familles “légiti-mes” peut parfois être troublée si l’enfant “naturel” entre juridiquement dans la famille de sa mère à l’égal de l’enfant issu d’un mariage, mais cette considération n’autorise pas à le priver de droits fondamentaux».

68 C. EDU, sent. 28-5-2009, ric. n. 3545/04, Brauer/Germania.

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Di conseguenza, si è ritenuta illegittima, per violazione degli artt. 14 e 8 della Convenzione, la legislazione tedesca, ove prevedeva che un fi glio nato fuori del matrimonio dopo il 1° luglio 1949 aveva diritto al versamento di una somma compensativa della sua quota di successione (Erbersatzanspruch) da parte degli eredi, con eccezione dei fi gli nati pri-ma di detta data i quali, ai sensi dell’art. 12, § 10, al. 2, prima frase, della legge fondamentale, erano totalmente esclusi dalla successione legale e non disponevano di alcun diritto al versamento di una somma compensativa.

Le analogie con il sistema italiano della commutazione appaiono evi-denti e, in questo, coerenti con i risultati dell’interpretazione costituzionale dell’art. 537 c.c. 69.

7. Successione testamentaria e istanze adeguatrici

In tema di valorizzazione delle posizioni personali, sarebbe stato ne-cessario dare un diverso assetto alla disciplina testamentaria, che, come detto, ha un ruolo centrale in tutto il meccanismo successorio.

Gli interventi legislativi e della Corte costituzionale sono stati marginali, interessando ben poche disposizioni, sostituite (artt. 591, 2° comma, e 692 c.c.), abrogate (artt. 593 e 595 c.c.), o dichiarate incostituzionali (art. 592 c.c.). La stessa novella del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia (l. 18-5-1975, n. 151) non si è dimostrata suffi ciente ad apprestare idonea tutela dei sog-getti coinvolti nella successione, come ha evidenziato in qualche occasione la Corte costituzionale 70.

La centralità della successione testamentaria può rimediare a questo ri-gido attenersi della successione legale alla posizione del coniuge in quanto tale, ma, in tutti i casi di mancanza di adeguata cultura del testatore, una considerazione legale della posizione particolare del coniuge, in vista della tutela dei suoi diritti fondamentali, avrebbe caratterizzato una gradualità del sistema successorio con riguardo: a) alla sua condizione personale, econo-mica e sociale; b) alla durata del matrimonio; c) al contributo (personale

69 V. infra, in questa Parte, Cap. II, § 3 e in questo volume, Parte III, Cap. II, § 12.70 C. cost., 4-7-1979, n. 55, in Giur. it., 1979, I, 1, 1589, a proposito dell’incostituziona-

lità dell’art. 565 c.c. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle non matrimoniali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, 3° comma, della Costituzione. La vicenda che aveva originato l’ordinanza di rimessione riguardava i diritti di un fi glio nato fuori del matrimonio rispetto alla successione di altro fi glio non matrimoniale della stessa madre, in assenza di altri chiamati all’eredità, e prima dello Stato.

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ed economico) dato alla conduzione familiare e alla formazione del patri-monio individuale e comune; d) ai benefi ci derivanti dal regime patrimo-niale adottato; e) alle condizioni sociali e personali degli altri successibili in concorso, soprattutto dei fi gli, nonché alla natura dei beni ereditari con-siderati dal punto di vista della loro entità oltre che della loro diversa de-stinazione e funzione 71.

La mancata attenzione al ruolo del testamento nella nuova realtà socio-economica ha determinato in tempi più recenti l’uso sempre più lar-go di schemi e congegni dispositivi inter vivos propriamente alternativi (cc.dd. successioni anomale per contratto 72), fi nalizzati ad attribuzioni tran-smorte in grado di salvaguardare la particolare destinazione post mortem di determinati beni oppure di soddisfare interessi connessi a particolari qualità o bisogni di destinatari dell’attribuzione 73.

Nonostante la legislazione speciale, dettata per i casi di successioni ano-male, abbia cercato di supplire a queste defi cienze con deroghe alle regole unitarie, al di fuori degli strumenti negoziali transmorte e all’interno del sistema successione mortis causa, la piena realizzazione degli interessi ri-guardanti le qualità delle persone benefi ciate, e quelle dei beni caduti in successione, può avvenire soltanto con la rivitalizzazione del testamento.

Si tratta non soltanto di una rivalutazione della sua funzione atipica, ma anche di un pieno riconoscimento del suo carattere di atto di autono-mia privata, di cui qualcuno ha cercato di sminuire la portata all’inizio degli anni Settanta 74, proprio quando doveva essere rivisto e rivalutato il suo ruolo centrale nelle interrelazioni tra categorie successorie in seno alla riforma del diritto di famiglia del 1975.

D’altra parte gli stessi autori critici sulla natura negoziale del testamento fi niscono con il porre implicitamente in rilievo il potere della volontà del testatore di escludere la successione legittima 75, e si è esattamente sotto-lineata la portata della prevalenza della successione testamentaria «pure quando questa presenti il contenuto della vocazione legittima» 76.

71 Su questi aspetti v. almeno Mirone, I diritti successori del coniuge, Napoli, 1984, 360; Jemolo, Sul nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ., II, 1975, 602; Stolfi, Legittimari, in Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi, I, 2, Padova, 1977, 820; V. Scalisi, Persona umana e successioni, cit., 407; e, di recente, Palazzolo, I diritti successori dei fi gli non matrimo-niali, in Rass. dir. civ., 2010, 1116 ss.

72 Sui quali infra, vol. 2, Parte II.73 Così V. Scalisi, Persona umana e successioni, cit., 413.74 N. Lipari, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970, 144 ss., 292 ss.75 Ibidem.76 V. Scalisi, La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento

concludente, Milano, 1974, 34.

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I più attenti studiosi del testamento 77, guardando alle categorie di ne-gozi giuridici hanno ridimensionato il tenore della norma dell’art. 1324 c.c., che, nella costruzione del concetto di negozio, svolge soltanto un ruolo utile per ricondurre ad un’unica categoria i negozi inter vivos. Essi hanno chiarito, da un canto, che quella norma non serve per escludere dal con-cetto di negozio e dall’ambito di incidenza dell’autonomia privata il testa-mento, per il quale il legislatore ha prevista una sua disciplina; e hanno dimostrato, dall’altro, che si tratta di conoscere il funzionamento dell’in-tegrazione normativa per via dell’estensione analogica (art. 12, 2° comma, disp. prel. c.c.), coordinando la disciplina del testamento con quella det-tata per il contratto.

Si vedrà pertanto in sede di trattazione degli atti di ultima volontà che, nonostante le “direttrici del rapporto” segnate dalla successione legale, non è possibile sottrarre il testamento alla categoria del negozio giuridico senza neppure il bisogno di ricorrere alle norme contrattuali con l’interpretazione analogica 78. Esso è e rimane, pur con le sue peculiari caratteristiche, un atto di autonomia privata; e, dunque, a pieno titolo, esso è un negozio 79.

La potenzialità dello strumento testamentario, se ben conosciuta e rivi-sta in unità con il problema fi scale, è enorme, specie se si guarda da una parte ai legati, ma ancora di più, dall’altra, alle disposizioni modali che si caratterizzano per quell’ambulatorietà idonea ad assicurare, anche dopo la morte dell’autore dell’atto di ultima volontà, successione con l’alternativa di diversi soggetti secondo le direttive tracciate dal testamento 80.

Inoltre, se si pensa alle eccezioni al divieto di imporre pesi e condi-zioni al legittimario (art. 549 c.c.), al potere del testatore di comporre la quota riservata con beni determinati (art. 734 c.c.), all’istituto del legit-timario in beni determinati (art. 588 c.c.), al legato in sostituzione del-la legittima (art. 551 c.c.), al legato in conto (art. 552 c.c.), al prelegato (art. 661 c.c.) e all’assegno divisionale obbligatorio (art. 733 c.c.), deriva la rifl essione che questa centralità del testamento giunge fi no al punto che il suo autore può attribuire beni di qualità diversa a soggetti diversi nell’ambito della quota riservata.

77 Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Milano, 1954, 70 ss.; Bin, La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento, Torino, 1966, 139 ss.; Bigliazzi Geri, Il testamento. Profi lo ne-goziale dell’atto, Milano, 1976, 98.

78 V. infra, in questo volume, Parte II, spec. Cap. I.79 G.B. Ferri, Il negozio giuridico tra libertà e forma, Rimini, 1987, 78; Id., Il negozio

giuridico, 2a ed., Padova, 2004, 64.80 Cfr. infra, in questo volume, Parte II, spec. Capp. II-III.

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Anche se la successione legale fosse orientata verso un consistente ri-guardo alla qualità dei soggetti che hanno diritto alla riserva e a quella degli estranei che hanno avuto una particolare rilevanza nella vita del de cuius, la funzione centrale del testamento in seno al diritto succes-sorio sarebbe insostituibile. Infatti, solo il testatore conosce i meriti dei benefi ciari e pertanto è soltanto esso che con le sue attribuzioni può ri-stabilire meno imprecisi equilibri in seno sia agli eredi legittimari, che ai non legittimari, che agli uni e agli altri insieme, nell’unità successoria. Si pensi a più matrimoni a volte con durata assai diversa e con svariati apporti alla qualità della vita del de cuius 81, a alla convivenza prolun-gata con valide prestazioni di assistenza, alla rilevanza dei collaboratori domestici o professionali che spesso hanno un ruolo determinante anche nella stessa attività di produzione di ricchezza del de cuius.

E a proposito di questo profi lo del testamento, che riguarda la qualità dei soggetti estranei, istituiti eredi, è da dirsi che devono essere riviste le interrelazioni tra diritto civile e diritto tributario non soltanto in ordine alla successione legale e testamentaria tra parenti, per non scoraggiare il ricorso al testamento, ma anche a quella tra estranei, perché non appare equo assoggettare allo stesso trattamento fi scale estranei che si incontra-vano una volta l’anno con il de cuius, con “estranei” che hanno collabo-rato con lui per tutta una vita ed a cui è dovuto possibilmente gran parte del suo successo sociale e professionale.

Anche le recenti riforme della imposta di successione (regolata dal d.lg. 31-10-1990, n. 346), che l’hanno prima abolita (per opera dell’art. 13, 1° comma, l. 18-10-2001, n. 383) e poi reintrodotta seppure ridimensionan-dola (per effetto dell’art. 2, 47° comma, l. 24-11-2006, n. 286), non hanno modifi cato l’attuale e penalizzante trattamento fi scale riservato a quegli “estranei” che hanno avuto un ruolo importante nella vita del de cuius.

81 Jemolo, op. loc. cit.

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