“TRASFORMAZIONE” DI SRL IN IMPRESA INDIVIDUALE · •trasformazione “eterogenea” di soietà...
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Commissione di diritto societario
Disciplina legale e statutaria di alcune vicende modificative della compagine
sociale di società a responsabilità limitata
“TRASFORMAZIONE” DI SRL IN IMPRESA INDIVIDUALE
Dott.ssa D’Alessandro Simona
“TRASFORMAZIONE” DI SRL IN IMPRESA INDIVIDUALE
Scaletta argomenti:
• La trasformazione dal «vecchio» al «nuovo» diritto societario
• Disposizioni di carattere generale sulla trasformazione
• Le singole sub-fattispecie
• Esempio pratico
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LA TRASFORMAZIONE NEL DIRITTO SOCIETARIO
Vecchio diritto societario
• tre articoli (artt. 2498 - 2500)
• prevedevano espressamente solo la trasformazione delle società di persone in società di capitali
• pacificamente, sia in dottrina che in giurisprudenza riconoscevano la legittimità della trasformazione delle società di capitali in società di persone
Nuovo diritto societario
(d.lgs. n. 6 del 17/1/2003)
• tredici articoli (artt. 2498 - 2500- novies)
• disciplinano sia le trasformazioni omogenee (attuano un mutamento dell'organizzazione sociale) progressive (società di persone in società di capitali) e regressive (società di capitali in società di persone), sia le trasformazioni eterogenee(attuano modifiche all’organizzazione ed allo scopo aziendale) da/in società di capitali e da/in società cooperative
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Con la legge 3 ottobre 2001, n. 366, si incaricava il governo di disciplinare lapossibilità, le condizioni e i limiti delle trasformazioni eterogenee e di introdurredisposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione di società di personein società di capitali.
LA TRASFORMAZIONE NEL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO
La nuova disciplina è articolabile nei seguenti blocchi di disposizioni:
A. disposizioni di carattere generale, applicabili a qualunque ipotesi di trasformazione: artt. 2498, 2499, 2500, 2500-bis
B. disposizioni relative alle singole sub-fattispecie di trasformazioni:
• trasformazione omogenea “progressiva” (artt. 2500-ter, 2500-quater, 2500-quinquies).
• trasformazione omogenea “regressiva” (art. 2500-sexies).
• trasformazione “eterogenea” da società di capitali (artt. 2500-septies, 2500-novies).
• trasformazione “eterogenea” in società di capitali:
• di consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute e fondazioni (artt. 2500-octies e 2500-novies).
• di società cooperative (artt. 2545-decies e 2545-undecies).
• trasformazione “eterogenea” di società cooperative in società di persone (artt. 2545-decies, 2545-undecies).
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A. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
• Articolo 2498 c.c. – Continuità nei rapporti giuridici• Articolo 2499 c.c. – Limiti alla trasformazione• Articolo 2500 c.c. – Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione,
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fissa i seguenti tre principi:
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o aresponsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente leindicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato(comma 1 forma e contenuto).
L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottatoed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per lacessazione dell'ente che effettua la trasformazione (comma 2).
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cuial comma precedente l’efficacia della trasformazione (comma 3).
B. LE SINGOLE SUB-FATTISPECIE (1)LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA “PROGRESSIVA”
(artt. 2500-ter, 2500-quater, 2500-quinquies)
• La deliberazione richiede il consenso della maggioranza dei soci della società trasformata, determinata secondo laparte attribuita a ciascuno negli utili.
• il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali deglielementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima.
• ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla suapartecipazione.
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Società di persone Società di capitali
LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA “REGRESSIVA”(artt. 2500, 1° comma e 2500-sexies)
Società di capitali Società di persone• la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto
• è richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.• gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri e giustifichi la trasformazione sotto il profilo economico e
giuridico.• ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni• i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, risponderanno illimitatamente anche per le
obbligazioni sociali anteriori alla data di efficacia della trasformazione.
B. LE SINGOLE SUB-FATTISPECIE (3)
LA TRASFORMAZIONE “ETEROGENEA” DA SOCIETA’ DI CAPITALI (artt. 2500-septies, 2500-novies)
La modificazione investe direttamente la causa che aveva caratterizzato l’accordo originariodei soci e lo scopo, oltre che l’organizzazione, come avviene nelle trasformazioni omogenee
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Società di capitali
ConsorziSocietà
consortiliSocietà
cooperativeComunioni d’azienda
Associazioni non
riconosciuteFondazioni
Impresa individuale
B. LE SINGOLE SUB-FATTISPECIE (4)
Trasformazione ammessa per:
• consorzi
• società consortili
• comunioni d'azienda
• associazioni riconosciute
• fondazioni
Trasformazione non ammessa per:• associazioni:
• per le quali l’esclusione sia prevista dall’atto costitutivo.
• per le quali l’esclusione sia prevista dalla legge (con riferimento a particolari categorie di associazioni).
• che abbiano ricevuto contributi pubblici o liberalità o oblazioni dal pubblico.
• associazioni o fondazioni costituite anteriormente al 2004, laddove:
• comporti distrazione, dalle originali finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi.
• comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, salvo che vengano pagate le relative imposte.
• fondazioni bancarie
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LA TRASFORMAZIONE “ETEROGENEA” IN SOCIETA’ DI CAPITALI (artt. 2500-octies e 2500-novies)
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L'art. 2500 octies c.c. non indica, tra gli enti che non perseguono finalità lucrative contemplati nella norma, le società cooperative. artt. 2545-decies e 2545-undecies, artt. 2545-decies, 2545-undecies
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Riforma del diritto societario del 2003: preclude la possibilità che abbia luogo la trasformazione (c.d. eterogenea) da enti nonlucrativi in società di capitali. Il divieto di trasformazione da società cooperativa in lucrativa (tuttora contemplato dall'art. 14 della L.127/1971) può dirsi tuttavia attualmente limitato alle sole società cooperative a mutualità prevalente.Al riguardo è da considerare la previsione dell'art. 2545 decies c.c., introdotto ex novo dalla finanziaria 2003, ai sensi del quale "lesocietà cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei socidella cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal Titolo V, Capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio"
Società cooperative Società di capitali
B. LE SINGOLE SUB-FATTISPECIEartt. 2545-decies e 2545-undecies
LA TRASFORMAZIONE “ETEROGENEA” DI SOCIETA’ COOPERATIVE IN SOCIETA’ DI CAPITALE E IN SOCIETA’ DI PERSONE
Società cooperative Società di persone• La deliberazione di trasformazione richiede il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa (in particolare: se soci <50 =>
voto favorevole dei due terzi di essi; se soci >10.000 => voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti almeno il20% dei soci)
• La deliberazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti esistentialla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
• Gli amministratori allegano alla dichiarazione una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale in cui ha sede la societàcooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa
• L’assemblea non può procedere alla deliberazione se la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanzanell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni
E’ possibile trasformare una SRL unipersonale in impresa individuale?
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SIper la dottrina
NOper la giurisprudenza
Il tema presenta un rilevante interesse pratico, infatti, la qualificazione in terminidi trasformazione consentirebbe al socio unico che intende proseguire l’attivitàcome imprenditore individuale, di continuare a gestire la medesima impresa senzaessere costretto a liquidare preventivamente i rapporti giuridici ad essa afferenti.
(principio di continuità - es. licenze amministrative).
La questione è estremamente controversa!
Il SI della dottrinaStudio n. 545-2014/I dal titolo “Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale” - CNN
con la riforma del 2003, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione d’azienda e viceversa, viene interpretata come un
implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale in forza del ricorso all’applicazione analogica della norma.
Secondo il Notariato tanto il principio di tipicità della trasformazione, quanto la necessità di fornire un’adeguata tutela dei creditori sociali,
non sarebbero disattesi.
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il principio di continuità dei rapporti giuridici può esplicare i
propri effetti anche solo con riferimento ai beni che formano
oggetto del complesso aziendale, e non anche ai soggetti titolari dello
stesso, rispetto ai quali è consentita un’alterazione dell’identità
soggettiva
la qualificazione dell’operazione in termini di trasformazione
eterogenea consente di tutelare adeguatamente i creditori attraverso il rimedio dell’
opposizione ex art. 2500-novies c.c.
Il NO della giurisprudenza
La Corte di Cassazione, Sez. I Civile,
con la sentenza n. 496 del 14 gennaio 2015 ha ritenuto che
il passaggio da una società (ente collettivo) ad un’impresa individuale
non possa integrare una trasformazione in senso tecnico.
Alcune precedenti pronunce giurisprudenziali di merito
che vanno nella stessa direzione:
Tribunale di Mantova 28 marzo 2006
Tribunale di Piacenza 22 dicembre 2011
Tribunale di Aosta 16 marzo 2010*
Corte di Appello Torino 14 luglio 2010 *
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Le argomentazioni dell’inammissibilità della trasformazione in impresa individuale
• Il carattere di eccezionalità della trasformazione, che consente il passaggiotra diversi enti derogando al normale procedimento di estinzione ecostituzione degli stessi, la rende inapplicabile ai casi non espressamenteprevisti dal legislatore.
• Le tipologie di enti per i quali è consentito ricorrere alla trasformazione,espressamente previste dal legislatore, sono caratterizzate da due requisiti:la plurisoggettività e la separazione patrimoniale, che non ricorrono nelcaso di impresa individuale.
• Il passaggio da società a impresa individuale consentirebbe di evitare ilprocedimento di liquidazione delle società che è formalmente inderogabileper le società di capitali.
• Il carattere atipico dell’operazione impedirebbe ai creditori di essereconsapevoli delle conseguenze della trasformazione e, laddove ne ricorrono ipresupposti, di esercitare il diritto di opposizione.
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ESEMPIO PRATICO Corte di Appello di Torino – Cassazione sent. n. 496/2015
Alfa srl
Socio A
Socio B
Socio Beta spa
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Posta in liquidazione il 16 luglio 2009
Cessione di partecipazioni il 4 agosto 2009
e trasformazione di srl
Socio A
Socio B
Beta spa
Beta spa trasformata in srl (4/8/2009) e poi in snc
(15/9/2009)
ESEMPIO PRATICO
Alfa srl in liquidazione
Alfa snc in liquidazione
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16 settembre 2009
Unico socio BETA snc
Beta snc Socio B
1° ottobre 2009
Persona fisica che in atto dichiarava di voler rinunciare alla ricostruzione
della pluralità dei soci e di voler esercitare l’attività in forma
individuale
Trasformata Cede partecipazioni
ESEMPIO PRATICO
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7 ottobre 2009
Alfa sncin liquidazione
Cancellata dal Registro
delle Imprese
8 ottobre 2009
Socio B, persona fisica, ultimo socio della Alfa snc, titolare della ditta
individuale
conferisce
L’azienda nella Beta snc con contestuale revoca dello stato di
liquidazione di quest’ultima
I creditori di Alfa srl, poi divenuta Alfa snc, ne richiedono il fallimento
Società ammessa al concordato preventivo
che, ai sensi dell’art. 184 L. fall., è obbligatorio per
tutti i creditori
ESEMPIO PRATICO
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Il tribunale, con sentenza successivamente confermata nei successivi gradi in giudizio, dichiara il fallimento di Alfa snc, dichiarando l’INAMMISSIBILITA’ DELLA SUA
TRASFORMAZIONE IN IMPRESA INDIVIDUALE
Si è in presenza di un fenomeno di scioglimentoe cancellazione della società di persone, senzapassare per la fase di liquidazione
SOCIETA’ DI PERSONE Il procedimento di liquidazione è facoltativo (divisione concordata o definizione rapporti reciproci dare/avere chiesta ai giudici) e non implica l’estinzione della società senza il preventivo pagamento dei debiti sociali.
TRASFORMAZIONENon vi è interruzione economica dei rapporti, dunque non vi è l’esigenza di soddisfare i creditori sociali (principio di continuità) a patto che gli stessi siano garantiti dalla possibilità di fare opposizione (art. 2500 novies c.c.).
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ART. 2500 novies c.c.
Opposizione dei creditori
1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2500 c.c.,la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giornidall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stessoarticolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamentodei creditori che non hanno dato il consenso.
2. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fareopposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell’ articolo2445.