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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) (GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53) Vigente al: 24-9-2015 Titolo I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n. 183 del 2014, il quale indica i principi e criteri direttivi cui il Governo si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di essa; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili; *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1 di 33 24/09/2015 16:56

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia diammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, inattuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)

Vigente al: 24-9-2015

Titolo ITRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALECapo IDisposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, dellaCostituzione; Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governoin materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi peril lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordinodella disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva edi tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e dilavoro; Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, ilquale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazioneinvolontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva deilavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazionesalariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti sianoespulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari diammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative eriducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo adadottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino dellanormativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto dellepeculiarita' dei diversi settori produttivi; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n. 183del 2014, il quale indica i principi e criteri direttivi cui ilGoverno si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, conriferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto dilavoro; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata leggen. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo allaimpossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali in caso dicessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di essa; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata leggen. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo allasemplificazione delle procedure burocratiche attraversol'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerandoanche la possibilita' di introdurre meccanismi standardizzati alivello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenticerti ed esigibili;

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Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata leggen. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo allanecessita' di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagnisolo a seguito di esaurimento delle possibilita' contrattuali diriduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una partedelle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore deicontratti di solidarieta'; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata leggen. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo allarevisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di oreordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassaintegrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagnistraordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione dellarotazione; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata leggen. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo allaprevisione di una maggiore compartecipazione da parte delle impreseutilizzatrici; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata leggen. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo allariduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione deglistessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata leggen. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo allarevisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazioneguadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarieta' di cuiall'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un terminecerto per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzionedi meccanismi standardizzati di concessione, e previsione dellapossibilita' di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivantidall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera alfinanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dellacitata legge n. 183 del 2014; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata leggen. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo allarevisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamentodei contratti di solidarieta', con particolare riferimentoall'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' allamessa a regime dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5,commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari dellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 4 settembre 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Lavoratori beneficiari

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di

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cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavorosubordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, conesclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. 2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita'produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' dieffettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazionedella relativa domanda di concessione. Tale condizione non e'necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari diintegrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nelsettore industriale. 3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianita' dieffettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenzedell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto delperiodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegatonell'attivita' appaltata.

Art. 2

Apprendisti

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ilavoratori assunti con contratto di apprendistatoprofessionalizzante. 2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze diimprese per le quali trovano applicazione le sole integrazionisalariali straordinarie, sono destinatari dei trattamentistraordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale diintervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo diapplicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quellestraordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie,gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente deitrattamenti ordinari di integrazione salariale. 3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gliobblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cuiessi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, dellalegge 12 novembre 2011, n. 183. 4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensioneo riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e'prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore diintegrazione salariale fruite.

Art. 3

Misura

1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 percento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratoreper le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e illimite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendoconto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periododi paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro siaeffettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanalipredeterminati, l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui aiperiodi precedenti, sulla base della durata media settimanaledell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. 2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cuiretribuzione sia ridotta in conformita' di norme contrattuali pereffetto di una contrazione di attivita', l'integrazione e' dovutaentro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando ad ora laretribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmentepraticato.

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3. Agli effetti dell'integrazione le indennita' accessorie allaretribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornatalavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalledisposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano leindennita' stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delleindennita' in rapporto a un orario di otto ore. 4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti intutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili,l'integrazione e' riferita al guadagno medio orario percepito nelperiodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta. 5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e' soggetto alledisposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.41, e non puo' superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensiliseguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salarialeautorizzate e per un massimo di dodici mensilita', comprensive deiratei di mensilita' aggiuntive: a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per ilcalcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita'aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24; b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento peril calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita'aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24. 6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorreredall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) eb) del comma 5, nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cuialle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per centodell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT deiprezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso dimalattia l'indennita' giornaliera di malattia, nonche' la eventualeintegrazione contrattualmente prevista. 8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non retribuite eper le assenze che non comportino retribuzione. 9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazionesalariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e allemedesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per ilnucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio1988, n. 153, e successive modificazioni. 10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essereincrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi infavore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperiestagionali.

Art. 4

Durata massima complessiva

1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario equello straordinario di integrazione salariale non possono superarela durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile,fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. 2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini,nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) eo), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e quellostraordinario di integrazione salariale non possono superare ladurata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

Art. 5

Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione

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salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata allavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente aiperiodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruitiall'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limitecomplessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in unquinquennio mobile.

Art. 6

Contribuzione figurativa

1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per iquali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili aifini del diritto e della misura alla pensione anticipata o divecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolatosulla base della retribuzione globale cui e' riferita l'integrazionesalariale. 2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzionefigurativa sono versate, a carico della gestione o fondo dicompetenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratorebeneficiario.

Art. 7

Modalita' di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

1. Il pagamento delle integrazioni salariali e' effettuatodall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periododi paga. 2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresao conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fracontributi dovuti e prestazioni corrisposte. 3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, nonancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta dirimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essereeffettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine delperiodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dellaconcessione o dalla data del provvedimento di concessione sesuccessivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata invigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periododecorrono da tale data. 4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sededell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare il pagamentodiretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ovespettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziariedell'impresa, su espressa richiesta di questa. 5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare,contestualmente al trattamento di integrazione salariale, ilpagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per ilnucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentatedifficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la successivarevoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza didifficolta' di ordine finanziario della stessa.

Art. 8

Condizionalita' e politiche attive del lavoro

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1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i qualie' programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per centodell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sonosoggetti alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decretolegislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, dellalegge 10 dicembre 2014, n. 183. 2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo osubordinato durante il periodo di integrazione salariale non hadiritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazionesalariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventivacomunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimentodell'attivita' di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico deidatori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, dicui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi dicomunicazione di cui al presente comma.

Capo II

Integrazioni salariali ordinarie

Art. 9

Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie

1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferisconoalla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendentiistituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativicontributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 13. 2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascuntrattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria eaddizionale.

Art. 10

Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e irelativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive,di installazione di impianti, produzione e distribuzionedell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita'lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali,ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidentedella Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi cheesercitano attivita' di trasformazione, manipolazione ecommercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenticon contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e disviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per contoterzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cuiil capitale sia interamente di proprieta' pubblica;

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m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/olavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e dilavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle chesvolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture eorganizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.

Art. 11

Causali

1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che sianosospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orarioridotto e' corrisposta l'integrazione salariale ordinaria neiseguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e nonimputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperiestagionali; b) situazioni temporanee di mercato.

Art. 12

Durata

1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a unperiodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabiletrimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. 2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive diintegrazione salariale ordinaria, una nuova domanda puo' essereproposta per la medesima unita' produttiva per la qualel'integrazione e' stata concessa, solo quando sia trascorso unperiodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. 3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu' periodi nonconsecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 52settimane in un biennio mobile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazionerelativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamentenon evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese dicui all'articolo 10, lettere m), n), e o). 5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possonoessere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedentiil limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel bienniomobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttivamediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessionedell'integrazione salariale. 6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di sospensione oriduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessionedell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero deilavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti perorario contrattuale.

Art. 13

Contribuzione

1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10 e' stabilito uncontributo ordinario, nella misura di: a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupanofino a 50 dipendenti; b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupanooltre 50 dipendenti;

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c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali per gli operai delle imprese dell'industria eartigianato edile; d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali per gli operai delle imprese dell'industria eartigianato lapidei; e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industriae artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industriae artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. 2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicatoal comma 1, il limite anzidetto e' determinato, con effetto dal 1°gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti inforza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le impresecostituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero didipendenti alla fine del primo mese di attivita'. L'impresa e' tenutaa fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventiche, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata,influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cuial presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti ilavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, cheprestano la propria opera con vincolo di subordinazione siaall'interno che all'esterno dell'azienda. 3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazionesalariale ordinaria e' stabilito il contributo addizionale di cuiall'articolo 5. Il contributo addizionale non e' dovuto per gliinterventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Art. 14

Informazione e consultazione sindacale

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' produttiva,l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanzesindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, oveesistenti, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazionisindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratoriinteressati. 2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, unesame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degliinteressi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. 3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla datadella comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le impresefino a 50 dipendenti. 4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano nondifferibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva,l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 ladurata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero deilavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orariodi lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, arichiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, dapresentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primoperiodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normaleattivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari dilavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivia quello della richiesta. 5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile edell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui aicommi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di prorogadei trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13settimane continuative. 6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di

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integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzionedegli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 15

Procedimento

1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazionesalariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda diconcessione nella quale devono essere indicati la causa dellasospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibiledurata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e ProvinceAutonome, per il tramite del sistema informativo unitario dellepolitiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cuiall'articolo 8, comma 1. 2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giornidall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nelcomma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra'aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla datadi presentazione. 4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domandaderivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale deldiritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta acorrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalenteall'integrazione salariale non percepita.

Art. 16

Concessione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salarialiordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmentecompetente. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande diconcessione.

Art. 17

Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamentodi integrazione salariale e' ammesso ricorso, entro trenta giornidalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cuiall'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.

Art. 18

Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo

1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 eseguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successivemodificazioni per quanto compatibili con il presente decreto. 2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non si applica,limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni,ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settoreagricolo.

Capo III

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Integrazioni salariali straordinarie

Art. 19

Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie

1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferisconoalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno allegestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni ericeve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cuiall'articolo 23. 2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l'apporto dello Stato,le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

Art. 20

Campo di applicazione

1. La disciplina in materia di intervento straordinario diintegrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovanoapplicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestreprecedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupatomediamente piu' di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e idirigenti: a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; b) imprese artigiane che procedono alla sospensione deilavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attivita'dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, chesubiscano una riduzione di attivita' in dipendenza di situazioni didifficolta' dell'azienda appaltante, che abbiano comportato perquest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario diintegrazione salariale; d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche secostituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione diattivita' in conseguenza della riduzione delle attivita' dell'aziendaappaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso altrattamento straordinario di integrazione salariale; e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovverodel comparto della produzione e della manutenzione del materialerotabile; f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli eloro consorzi; g) imprese di vigilanza. 2. La disciplina in materia di intervento straordinario diintegrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovanoaltresi' applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nelsemestre precedente la data di presentazione della domanda, abbianooccupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti, inclusi gliapprendisti e i dirigenti: a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle dellalogistica; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatorituristici. 3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivitrovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, inrelazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale esocieta' da queste derivate, nonche' imprese del sistemaaereoportuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e

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sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro perl'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cuiall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi seimesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classedimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periododecorrente dalla data del predetto trasferimento. 5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1,lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggettol'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione dibeni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva ocommerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivirisultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria dellecommesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente osomministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquantaper cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria dellecommesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e deifornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7,comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertitocon modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 21

Causali di intervento

1. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essererichiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attivita'lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio2016, dei casi di cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda odi un ramo di essa; c) contratto di solidarieta'. 2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1,lettera a), deve presentare un piano di interventi volto afronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttivae deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventualeattivita' di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ognicaso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale delpersonale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orariodi lavoro. 3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b),deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare glisquilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivantida condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventicorrettivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibilifinalizzati alla continuazione dell'attivita' aziendale e allasalvaguardia occupazionale. 4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro illimite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino a un limite massimorispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulatoin sede governativa al Ministero del lavoro e delle politichesociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, unulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualoraall'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3,l'impresa cessi l'attivita' produttiva e sussistano concreteprospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguenteriassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

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a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementatodell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gliaccordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi alMinistero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giornidall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteriper l'applicazione del presente comma. 5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera c), e'stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali aisensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine dievitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione diesubero del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego.La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60 per centodell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratoriinteressati al contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, lapercentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo'essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per ilquale il contratto di solidarieta' e' stipulato. Il trattamentoretributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degliaumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nelperiodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto disolidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto incorrispondenza di eventuali successivi aumenti retributiviintervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cuial primo periodo devono specificare le modalita' attraverso le qualil'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta unacorrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relativealla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario dilavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione diquelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo onell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento diintegrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine delperiodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario diintegrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine deltrattamento precedente. 6. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario diintegrazione salariale per le unita' produttive per le quali abbiarichiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causalisostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.

Art. 22

Durata

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unita'produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salarialepuo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in unquinquennio mobile. 2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma1, lettera b), e relativamente a ciascuna unita' produttiva, iltrattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere unadurata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuovaautorizzazione non puo' essere concessa prima che sia decorso unperiodo pari a due terzi di quello relativo alla precedenteautorizzazione. 3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unita'

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produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salarialepuo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in unquinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la duratamassima puo' raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquenniomobile. 4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale,possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limitedell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unita' produttivanell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. 5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cuiall'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale dicontratto di solidarieta' viene computata nella misura della meta'per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parteeccedente. 6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle impreseedili e affini.

Art. 23

Contribuzione

1. E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 percento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali deilavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delleintegrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a caricodell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico dellavoratore. 2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentanodomanda di integrazione salariale straordinaria e' stabilito ilcontributo addizionale di cui all'articolo 5.

Art. 24

Consultazione sindacale

1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario diintegrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare, direttamente o tramitel'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato,alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanzasindacale unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delleassociazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative alivello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orariodi lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero deilavoratori interessati. 2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e' presentatadall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esamecongiunto della situazione aziendale. Tale domanda e' trasmessa, aifini della convocazione delle parti, al competente ufficioindividuato dalla regione del territorio di riferimento, qualoral'intervento richiesto riguardi unita' produttive ubicate in una solaregione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualoral'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu' regioni. Intale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioniinteressate. 3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma chel'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero deilavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delleragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni diorario, nonche' delle misure previste per la gestione delle eventualieccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori dasospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali e'richiesto l'intervento, e le modalita' della rotazione tra ilavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozionedi meccanismi di rotazione.

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4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da impreseedili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la nonpercorribilita' della causale di contratto di solidarieta' di cuiall'articolo 21, comma 1, lettera c). 5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta diesame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quelloin cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per leimprese che occupano fino a 50 dipendenti. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, daadottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabilea titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita' dirotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.

Art. 25

Procedimento

1. La domanda di concessione di trattamento straordinario diintegrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data diconclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla datadi stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorsoall'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo deilavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Taliinformazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome,per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche dellavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, letterea), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salarialel'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamenteoccupati presso l'unita' produttiva oggetto dell'intervento nelsemestre precedente, distinti per orario contrattuale. 2. La sospensione o la riduzione dell'orario, cosi' come concordatatra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre nonprima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazionedella domanda di cui al comma 1. 3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamentodecorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione delladomanda medesima. 4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domandaderivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale deldiritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta acorrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalenteall'integrazione salariale non percepita. 5. La domanda di concessione del trattamento straordinario diintegrazione salariale deve essere presentata in unica soluzionecontestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ealle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. Laconcessione del predetto trattamento avviene con decreto delMinistero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodorichiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimentoamministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, ildecreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90 giorni dallapresentazione della domanda da parte dell'impresa. 6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio,nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento diintegrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzateall'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deveessere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giornidalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazionesalariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettivaemerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programmapresentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto alriesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche

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sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarieai fini istruttori. 7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o larappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioniterritoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu'rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una modifica delprogramma nel corso del suo svolgimento.

Titolo II

FONDI DI SOLIDARIETA'

Art. 26

Fondi di solidarieta' bilaterali

1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamentepiu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi econtratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto lacostituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori chenon rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presentedecreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela incostanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensionedell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle disposizioni dicui al predetto Titolo. 2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'INPS, condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottareentro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui almedesimo comma. 3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 possono essereapportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Lemodifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o lamisura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale deiMinisteri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia edelle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratoredi cui all'articolo 36. 4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degliaccordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi dicui al comma 1, con riferimento al settore di attivita', alla naturagiuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Ilsuperamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per lapartecipazione al fondo e' verificato mensilmente con riferimentoalla media del semestre precedente. 5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita' giuridica ecostituiscono gestioni dell'INPS. 6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento dicontabilita' dell'INPS. 7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e' obbligatoria pertutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delTitolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro cheoccupano mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini delraggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gliapprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non siapplicano al personale dirigente se non espressamente previsto. 8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla data dientrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizionidi cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori dilavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu' di cinquedipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cuiall'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi daquesti gia' versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primoperiodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

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9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di cui almedesimo comma, possono avere le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in terminidi importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla leggein caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioniintegrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti diintegrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, alavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamentodi vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi diriconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso congli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita' eclassi di ampiezza dei datori di lavoro che gia' rientranonell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per leimprese nei confronti delle quali trovano applicazione ledisposizioni in materia di indennita' di mobilita' di cui agliarticoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cuial comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' siafinanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquotacontributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioniimponibili ai fini previdenziali. 11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possonoprevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anchel'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime partifirmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisceanche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successivemodificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica ilfondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periododel presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

Art. 27

Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, inriferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione dilavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidatisistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori,le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data dientrata in vigore del presente decreto le fonti normative eistitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondiinterprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo 26,comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 siaavvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondointerprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gliobblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della leggen. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sonovincolate alle finalita' formative. 3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguentiprestazioni: a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario dicui all'articolo 30, comma 1; b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31,eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 ditale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non

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inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. 4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cuial comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori dilavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti aifondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale dicui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possonorichiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazionesalariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoroverificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i contratticollettivi definiscono: a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria difinanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla letterae), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale adecorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro elavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordotra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, cheoccupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui alcomma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cuiall'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiederele prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi disospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1°luglio 2016; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita'del fondo di cui al comma 1; c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento dellagestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazionealle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gliandamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu'generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario delfondo di cui al comma 1; d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondointerprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della leggen. 388 del 2000; e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del decretolegislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva dicontribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo aesclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale adecorrere dal 1° gennaio 2016; f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di avere lefinalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b); g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma1. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite leparti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sonodettate disposizioni per determinare: a) criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria deifondi; b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggettipreposti alla gestione dei fondi; c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; d) modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sullacorretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delleprestazioni, anche attraverso la determinazione di standard eparametri omogenei.

Art. 28

Fondo di solidarieta' residuale

1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente piu'

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di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classidimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo Idel presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarieta' bilateralialternativi di cui all'articolo 27, opera il fondo residualeistituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7febbraio 2014, n. 79141. 2. Qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano inrelazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classidimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data didecorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settorerientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu'soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando lagestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I fondicostituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedonoun'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per ilfondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in relazioneai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindicidipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario di cui all'articolo30, comma 1. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in baseal decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti almedesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sullabase delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero dellavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e dellefinanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativosettore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzionenecessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate,determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35. 3. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede uncomitato amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 36. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto la disciplina del fondo di solidarieta' residuale e'adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni delpresente decreto.

Art. 29

Fondo di integrazione salariale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cuiall'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazionesalariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazionesalariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo,in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale. 2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazionesalariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinquedipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionalinon rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presentedecreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta' bilateralidi cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternatividi cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della sogliadimensionale vengono computati anche gli apprendisti. 3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributidei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questioccupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4,garantisce l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel casodi datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindicidipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cuiall'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione osospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa inmateria di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delleintemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali

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per riorganizzazione e crisi aziendale. 4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale siprovvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondomedesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ognicaso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore aquattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimodatore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate aqualunque titolo a favore dello stesso. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore delfondo cessa di esercitare il compito di cui all'articolo 36, comma 1,lettera b). 6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salarialea decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cuiall'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitatovengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario delfondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cheli svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta incarica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo. 7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sonoautorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazioneall'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzatel'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPSdove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la qualeil datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizionecontributiva. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento delfondo e' fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro cheoccupano mediamente piu' di quindici dipendenti, e allo 0,45 percento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico deidatori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui alcomma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa. 9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 35. 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5,entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede all'analisi dell'utilizzodelle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distintiper classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di talianalisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimoarticolo, il comitato amministratore del fondo di integrazionesalariale ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importodelle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Lemodifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo. 11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendentipossono richiedere l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi adecorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 30

Assegno ordinario

1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione allecausali previste dalla normativa in materia di integrazioni salarialiordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario diimporto almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabilisconola durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane inun biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata,alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nelrispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4,comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, lanormativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di

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cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita'lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita'lavorativa.

Art. 31

Assegno di solidarieta'

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28,garantisce un assegno di solidarieta', in favore dei dipendenti didatori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacalicomparativamente piu' rappresentative accordi collettivi aziendaliche stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine dievitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della proceduradi cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al finedi evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivooggettivo. 2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodomassimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazionedella misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro nonprestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3. 3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano ilavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione mediaoraria non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orariogiornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Perciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessivadell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per centonell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarieta'e' stipulato. 4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalita'attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporaneeesigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare inaumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzionedell'assegno di solidarieta'. 5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il datore dilavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione,corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data diconclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elencodei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscrittodalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore dilavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni eProvince Autonome, per il tramite del sistema informativo unitariodelle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighidi cui all'articolo 8, comma 1. 6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio entroil trentesimo giorno successivo alla data di presentazione delladomanda. 7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto compatibile,la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Art. 32

Prestazioni ulteriori

1. I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogareprestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 delmedesimo articolo. 2. I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre erogareprestazioni volte a perseguire le finalita' di cui all'articolo 26,comma 9, lettere a) e b).

Art. 33

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Contributi di finanziamento

1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma 4,determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tradatori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di dueterzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzionedi risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' siaper la situazione a regime, da verificare anche sulla base deibilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3. 2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 29, comma 8,secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cuiall'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, e' previsto, a caricodel datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzionedell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale, calcolato inrapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decretidi cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento. 3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9, e'dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario diimporto corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegnostraordinario erogabile e della contribuzione correlata. 4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3 siapplicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzioneprevidenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative aglisgravi contributivi.

Art. 34

Contribuzione correlata

1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, ifondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare allagestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzionecorrelata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate daifondi di cui all'articolo 27 la contribuzione correlata e' versataall'INPS dal datore di lavoro, il quale potra' poi rivalersi suifondi medesimi. La contribuzione dovuta e' computata in base a quantoprevisto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 puo' altresi'essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alleprestazioni di cui all'articolo 32. In tal caso, il fondo di cuiall'articolo 26 e all'articolo 27 provvede a versare la contribuzionecorrelata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratoreinteressato.

Art. 35

Equilibrio finanziario dei fondi

1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hannoobbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni incarenza di disponibilita'. 2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e28 sono concessi previa costituzione di specifiche riservefinanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligodi presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci diprevisione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerentecon il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Notadi aggiornamento. 4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, ilcomitato amministratore di cui all'articolo 36 ha facolta' diproporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o allamisura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate,

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anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri dellavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla basedella proposta del comitato amministratore. 5. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancioovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazioneall'attivita' di cui al comma 4, l'aliquota contributiva puo' esseremodificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e dellepolitiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanzadi proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenzadell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS e' tenuto anon erogare le prestazioni in eccedenza.

Art. 36

Comitato amministratore

1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo26 e del fondo di cui all'articolo 28, provvede un comitatoamministratore con i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio diindirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo econsuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, edeliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e deitrattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestionedelle prestazioni previste dal decreto istitutivo; c) fare proposte in materia di contributi, interventi etrattamenti; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agliinterventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamentodella gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materiedi competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi oregolamenti. 2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in possessodei requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dagliarticoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datoridi lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contrattocollettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nelmaggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte leparti sociali istitutive del fondo, nonche' da due rappresentanti,con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoroe delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e dellefinanze e in possesso dei requisiti di onorabilita' previstidall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcunemolumento, indennita' o rimborso spese. 3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattroanni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo. 4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitatostesso tra i propri membri. 5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte amaggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il votodel presidente. 6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo ilcollegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale delmedesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitatoamministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili diillegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Ilprovvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine dicinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma chesi ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle

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funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, ilpresidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o seannullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui all'articolo 26,qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituitoil comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengonotemporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondonominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ilcommissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito eresta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.

Art. 37

Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse

1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datoridi lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratoredi ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo dicui all'articolo 28, devono essere in possesso di specificacompetenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essidevono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennioattraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento universitario inmateria di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di caratteredirettivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti eorganismi associativi di rappresentanza di categoria. 2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilita' odecadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali disolidarieta'. 3. La sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioniimpeditive e' accertata dal Ministero del lavoro e delle politichesociali. La decadenza dalla carica e' dichiarata dal Ministro dellavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenzadel difetto sopravvenuto.

Art. 38

Requisiti di onorabilita'

1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituitoai sensi dell'articolo 26 e del fondo di cui all'articolo 28, nonpossono, a pena di ineleggibilita' o decadenza, trovarsi in una delleseguenti condizioni: a) condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti dellariabilitazione; c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno deireati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi glieffetti della riabilitazione; d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un temponon inferiore a un anno per un delitto contro la pubblicaamministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per undelitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi glieffetti della riabilitazione; e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un temponon inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvigli effetti della riabilitazione. 2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate daimembri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni: a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cuial comma 1; b) applicazione provvisoria di una delle misure previste

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dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011; c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 3. L'assenza di situazioni impeditive e' accertata dal Ministerodel lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o lasospensione dalle funzioni e' dichiarata dal Ministro del lavoro edelle politiche sociali entro trenta giorni dalla nomina o dallaconoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 39

Disposizioni generali

1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 27 e 28 siapplica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo 28si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3.

Art. 40

Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarieta'

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, leProvince autonome di Trento e di Bolzano possono sostenerel'istituzione di un fondo di solidarieta' territorialeintersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica ladisciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cuiall'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cuiall'articolo 35. 2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 e' adottatod'intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e diBolzano ed e' trasmesso al Ministero del lavoro e delle politichesociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai medesimiMinisteri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo delfondo. 3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenentia settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambitodi applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbianocostituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 oa fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti inunita' produttive ubicate nel territorio delle province di Trento edi Bolzano. 4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori dilavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta' bilaterali di cuiall'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi dicui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propridipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle provincedi Trento e Bolzano. 5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti al fondoresiduale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione salarialedi cui all'articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano lafacolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplinadel fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data diistituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione atale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazionigia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti alfondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitatoamministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stimeeffettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze ilmantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo,

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dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria alfinanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensidei commi 4 e 5 dell'articolo 35. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresi' aidatori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono afondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 costituitisuccessivamente. 7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di finanziamentoalmeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salarialedi cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupanomediamente fino a quindici dipendenti. 8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 e'integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente,rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provinciaautonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilita'previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoroe delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e dellefinanze e' riconosciuto a valere sulle disponibilita' del fondo ilrimborso delle spese di missione nella misura prevista dallanormativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previstodall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri dellavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e'adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti inmateria di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter deldecreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previstedal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, ancheintersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo edel sistema aeroportuale.

Titolo III

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA

Art. 41

Contratti di solidarieta' espansiva

1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, icontratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone lemodalita' di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro,con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempoindeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro e' concesso,per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratticollettivi e per ogni mensilita' di retribuzione, un contributo acarico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegnoalle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cuiall'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodicimesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contrattocollettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi ilpredetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 percento. 2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per ilavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza deicontratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni ecomunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di eta' dellavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore dilavoro e' dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gliapprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore

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nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori. 3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 idatori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni,abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dilavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria. 4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza deicontratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelleunita' produttive interessate dalla riduzione dell'orario unariduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto aquella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore,salvo che cio' sia espressamente previsto dai contratti collettivi inragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, inpossesso delle qualifiche con riferimento alle quali e' programmatal'assunzione. 5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati icontratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una eta'inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non piu'di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi dicontribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e condecorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, ilsuddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbianoaccettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata nonsuperiore alla meta' dell'orario di lavoro praticato prima dellariduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta acondizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un annodalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e inforza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggioreriduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione.Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento dipensione e' cumulabile con la retribuzione nel limite massimo dellasomma corrispondente al trattamento retributivo perso al momentodella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale aisensi del presente comma, ferma restando negli altri casi ladisciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito dalavoro. 6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere qualebase di calcolo per la determinazione delle quote retributive dellapensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parzialeai sensi del comma 5, e' neutralizzato il numero delle settimane dilavoro prestate a tempo parziale, ove cio' comporti un trattamentopensionistico piu' favorevole. 7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono esseredepositati presso la direzione territoriale del lavoro.L'attribuzione del contributo e' subordinata all'accertamento, daparte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenzatra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzionieffettuate. Alla direzione territoriale del lavoro e' demandata,altresi', la vigilanza in ordine alla corretta applicazione deicontratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributonei casi di accertata violazione. 8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusidal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratticollettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti cheprevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario ecreditizio.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi gia' stipulati

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1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguentia procedure di consultazione sindacale gia' concluse alla data dientrata in vigore del presente decreto, mantengono la durataprevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alladata delle stesse. 2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successiviall'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini delladurata massima di cui all'articolo 4. 3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativaentro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interessestrategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricaduteoccupazionali, tali da condizionare le possibilita' di sviluppoeconomico territoriale, e il cui piano industriale abbia previstol'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salarialeoltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, dainoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, puo' essere autorizzata,con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, laprosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la duratae alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4. 4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita unacommissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dalPresidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro edelle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dalMinistro dell'economia e delle finanze. La commissione, presiedutadal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri,certifica l'ammissibilita' delle domande di cui al comma 3, la duratadei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, ilnumero dei lavoratori e l'ammontare delle ore integrabili, inrelazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale deilavoratori previsto negli accordi. Alle attivita' e al funzionamentodella commissione si provvede con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dellacommissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone dipresenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 2 del 2009, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Al fine delmonitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al comma 3 sonotrasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia edelle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore delpresente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione deicommi 3 e 4. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cuiall'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comerifinanziato dall'articolo 42.

Art. 43

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190del 2014 e' incrementato di 25,6 milioni di euro per l'anno 2015,191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di euro perl'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni dieuro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno

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2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di euroannui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante leeconomie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presentedecreto. 2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per glianni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovareapplicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predettodecreto legislativo. All'onere derivante dal primo periodo delpresente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016, 125milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018,130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro perl'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euroannui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondenteriduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n.190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. 3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo2015, n. 22, e' soppresso. All'onere derivante dal primo periodo delpresente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l'anno 2018,567,2 milioni di euro per l'anno 2019, 570,8 milioni di euro perl'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni dieuro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno 2023, 594,2milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dellavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistemapermanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensidell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effettifinanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo delpresente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procintodi verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cuial presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanzeprovvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciutoai sensi del primo periodo del presente comma. 4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazioneverificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 elimitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settoriproduttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora ladurata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decretolegislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini delcalcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 ditale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni didisoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpIcorrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo nonpuo' superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante daiprimi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di europer l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016 si provvedemediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatodal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e dellefinanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ancheavvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazioneistituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del2012, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effettifinanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del

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presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procintodi verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cuial presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanzeprovvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciutoai sensi del primi due periodi del presente comma. 5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa alriconoscimento della prestazione ASDI di cui all'articolo 16 deldecreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche con riferimento ailavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito diquesta per l'intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015,l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decretolegislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di 180 milioni di euro perl'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milionidi euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorreredall'anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazionerelativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primoperiodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse dicui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal primoperiodo medesimo del presente comma, fermi restando i criteridisciplinati dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non puo' essere usufruitaper un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti iltermine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per unperiodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente ilmedesimo termine. Con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, daadottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono definite le modalita' per prosecuzione dellasperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI dicui al presente comma. All'onere derivante dal primo periodo delpresente comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvedemediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presentearticolo. 6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politicheattive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 32 milioni di euro perl'anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52 milioni dieuro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 25milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui adecorrere dal 2024. All'onere derivante dal primo periodo delpresente comma pari a 32 milioni di euro per l'anno 2016, a 82milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milionidi euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per l'anno 2023e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvedemediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalpresente articolo. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 44

Disposizioni finali e transitorie

1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui alpresente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione

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salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore. 2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delleintegrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, itrattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore delpresente decreto si computano per la sola parte del periodoautorizzato successiva a tale data. 3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si applicanei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano aitrattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti adecorrere dal 1° novembre 2015. 5. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delleprestazioni per i primi anni di operativita' del fondo, il limite dicui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazioneall'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda,tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo afavore dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessunlimite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci voltenell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ognicaso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti dellerisorse finanziarie acquisite al fondo. 6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono disporrela concessione dei trattamenti di integrazione salariale e dimobilita', anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 deldecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorsead esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendol'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanzeregionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito dipiani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensidell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Glieffetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la datadel 31 dicembre 2015. 7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cuiall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e'incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegnoal reddito dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presentecomma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno2016, si provvede mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, dellalegge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma22, della legge n. 147 del 2013 e' soppresso. Con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata laconcessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e dieuro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo sociale peroccupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, dimisure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dallanormativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese delsettore del call-center. 8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite leparti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto aventead oggetto proposte di valorizzazione della bilateralita' nell'ambitodel sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misurefinalizzate alla loro ricollocazione. 9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88 del1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono aggiunte leseguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazionedell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n.183,».

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10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo leparole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite le seguenti: «e aldecreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2,lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,». 11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguentimodificazioni: a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confiscaai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successivemodificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sianosottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stataemessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sianostate adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114.»; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale finel'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexiesdella citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati insostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell'articolo 32 deldecreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta' attribuite dalpresente articolo al curatore, al liquidatore e al commissarionominati in relazione alle procedure concorsuali.». Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis,della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, e'altresi' destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva a quantoprevisto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limitemassimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo socialeper occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Art. 45

Accesso ai dati elementari

1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventidi politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti coni decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economicadi cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico perl'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio dellariforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'articolo1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso diretto,anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementaridetenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delleentrate, nonche' da altri enti e amministrazioni determinati daldecreto di cui al comma 2. 2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1,nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali,sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorsefinanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigentee comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

Art. 46

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n.

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788; b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12agosto 1947, n. 869; c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77; d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; e) la legge 8 agosto 1972, n. 464; f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio 1975,n. 164; g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n.427; h) la legge 13 agosto 1980, n. 427; i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio1988, n. 160; m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n.223; n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio1993, n. 236; o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.218; p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326; q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell'articolo 3 dellalegge 28 giugno 2012, n. 92. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguentidisposizioni: a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164; b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio2014, n. 79141; d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno2012, n. 92. 3. A decorrere dal 1° luglio 2016 e' abrogato l'articolo 5 deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibilecon le disposizioni del presente decreto. 5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano unrinvio all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo,tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme delpresente decreto.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

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ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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