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TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Renato Cimenti Luca Passadore Marco Zanchin Avv. Enrico De Negri

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TESTO UNICO SULLA

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Renato CimentiLuca PassadoreMarco Zanchin

Avv. Enrico De Negri

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»:

•• è stato pubblicato sul suppl. ord. n. 108 alla GU del 30 aprile 2008, n. 101;

•• è entrato in vigore il 15 maggio 2008;

•• è costituito da:

– 306 articoli,

– 51 allegati,

per un totale di 320 pagine di Gazzetta Ufficiale.

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008AbrogazioniAbrogazioni

Ai sensi dell’art. 304, comma 1, sono abrogati e sostituiti: – il d.P.R. 27/4/1955, n. 547 ed il il d.P.R 19/3/1956, n. 303, fatta eccezione per l’art. 64 (relativo alle Ispezioni),– il d.P.R 7/1/1956 n. 164,– il d.lgs. 15/8/1991, n. 277,– il d.lgs. 19/9/1994, n. 626,– il d.lgs. 14/8/1996, n. 493,– il d.lgs. 14/8/1996, n. 494,– il d.lgs. 19/8/2005, n. 187;– l’art. 36-bis, commi 1 e 2, della legge 4/8/2006, n. 248,– gli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3/8/2007, n. 123;– ogni altra disposizione nella materia disciplinata dal d.lgs. incompatibile con lo stesso, e tra queste, in particolare, il d.P.R. 3/7/2003, n. 222, relativo ai piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008Norme in vigoreNorme in vigore

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, restano in vigore, fino all’adozione di appositi provvedimenti regolamentari, e comunque al massimo per dodici mesi (quindi fino al 15 maggio 2009), le seguenti norme di tutela della salute e sicurezza per settori speciali di attività:

– il d.lgs. 27/7/1999, n. 271 (sulla sicurezza a bordo delle navi mercantili),– il d.lgs. 27/7/1999, n. 272 (sulla sicurezza nelle operazioni di manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale),

– il d.P.R. 27/4/1955, n. 547 ed il d.P.R. 7/1/1956 n. 164, limitatamente alle disposizioni tecniche relative ai servizi e agli impianti gestiti della società Ferrovie dello Stato.Decorsi i previsti dodici mesi trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008.

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008Norme in vigoreNorme in vigore

Altre disposizioni non espressamente, né implicitamente abrogate, restano invece in vigore a tempo indeterminato, tra queste si segnalano, in particolare:

– il d.P.R. 20/3/1956, n. 320, relativo alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro sotterraneo;– il d.P.R. 20/3/1956, n. 321, relativo alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;

– il d.P.R. 20/3/1956, n. 322, relativo alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione;– il d.P.R. 20/3/marzo 1956, n. 323, relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici;

– il d.P.R. 9/4/1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008Norme in vigoreNorme in vigore

……

– il d.P.R. 30/4/1965, n. 1124, sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;– il d.lgs. 19/12/1994, n. 758, relativo alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

– il d.lgs. 25/11/1996, n. 624, relativo alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;– la legge 30/3/2001, n. 125, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati;

– il d.lgs. 26/3/2001, n. 151, sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità;

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008Norme in vigoreNorme in vigore

……

– il d.lgs. 8/6/2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;– il d.lgs. 8/4/2003, n. 66, sull’organizzazione dell’orario di lavoro (in particolare l’art. 14 relativo alla tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno);

– il d.m. 27/4/2004 (come aggiornato negli elenchi dal d.m. 14/1/2008), contenente l’elenco delle malattie per le quali èobbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. n. 1124/1965).

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008Termini e scadenzeTermini e scadenze

Il decreto

•• introduce una “moratoria” fino al 31 dicembre 2008 per allegare il DUVRI e specificare i costi della sicurezza per i contratti d’appalto o d’opera anteriori al 25 agosto 2007;

•• sospende fino al 29 luglio 2008 l’efficacia dei nuovi obblighi sulla valutazione dei rischi (non per DUVRI);

•• fissa al 26 aprile 2010 l’entrata in vigore del Capo V del Titolo VIII sulle radiazioni ottiche artificiali;

•• fissa al 30 aprile 2012 l’entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII sui campi elettromagnetici.

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008ArticolazioneArticolazione

Il decreto è articolato in 13 titoli:

•• titolo I, “Principi comuni”;

•• titoli II-XI, disposizioni “Speciali”;

•• titolo XII, “Disposizioni in materia penale e di procedura penale”;

•• titolo XII, “Norme transitorie e finali”.

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008

TITOLO ITITOLO II PRINCIPI COMUNI E GENERALII PRINCIPI COMUNI E GENERALI

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Titolo ITitolo IPrincipi comuniPrincipi comuni

•• Capo I, “Disposizioni generali”;

•• Capo II, “Sistema istituzionale”;

•• Capo III, “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”;

•• Capo IV, “Disposizioni penali”.

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Titolo I, Capo ITitolo I, Capo IDisposizioni generali Disposizioni generali

Sono state aggiunte numerose nuove definizioni, si passa dalle 9 previste dal d.lgs. n. 626/1994 alle 27 contenute all’art. 2 del nuovo T.U..

Inoltre alcune definizioni hanno subito delle importanti modifiche.

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Titolo I, Capo ITitolo I, Capo IDisposizioni generali Disposizioni generali

Definizione di lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a)):

•• ne viene individuata la nozione prescindendo dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari)

«lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: …»

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Titolo I, Capo ITitolo I, Capo IDisposizioni generali Disposizioni generali

Definizione di datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b)):

•• scompare il riferimento al datore di lavoro quale responsabile dell’impresa e viene sostituito con il riferimento alla responsabilità dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.

«datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni …»

(art. 2082 c.c.: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attivitàeconomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”)

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Titolo I, Capo ITitolo I, Capo IDisposizioni generali Disposizioni generali

L’art. 3 individua il campo di applicazione del T.U:a) sotto il profilo oggettivo si confermano l’applicazione a tutti i settori di attività privati e pubblici e le ipotesi nelle quali tale applicazione deve avvenire “tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato”;b) sotto il profilo soggettivo stante anche la nuova definizione di “lavoratore”, il campo di applicazione viene riarticolato con l’espressa inclusione, oltrechè dei soggetti giàcontemplati nell’art. 1 del 626 (tra gli altri, i lavoratori a domicilio), anche di soggetti in precedenza esclusi dalla tutela(lavoratori autonomi, lavoratori distaccati, rispetto all’azienda distaccataria), nonché di soggetti già tutelati in virtù di fonti normative successive al 626 quali: il d.lgs. n. 276/2003 (lavoratore con contratto di somministrazione, lavoratore a progetto, lavoratore occasionale), l’Accordo-quadro europeo 16.7.2002 sul lavoro subordinato a distanza (telelavoratori).

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Titolo I, Capo ITitolo I, Capo IDisposizioni generali Disposizioni generali

Restando agli aspetti relativi al campo di applicazione sotto il profilo soggettivo si segnala che l’art. 3, nei commi da 4 a 13, individua per varie categorie di lavoratori (lavoratori in regime di somministrazione di lavoro, di distacco, di lavoro a progetto, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, ecc.):

•• gli obblighi previsti dal T.U. applicabili alle varie fattispecie (ed in alcuni casi i soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni).

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Titolo I, Capo ITitolo I, Capo IDisposizioni generali Disposizioni generali

L’art. 4 (Computo dei lavoratori) individua i soggetti esclusi dal calcolo del numero di lavoratori dal quale derivano obblighi particolari a carico dei datori di lavoro (quali: designazione ed elezione del RLS, costituzione all’interno dell’azienda del SPP, svolgimento da parte del datore di lavoro del ruolo di RSPP).

Non vanno computati, tra gli altri, i tirocinanti, i volontari, i lavoratori autonomi, coordinati e continuativi, occasionali e quelli a tempo determinato che sostituiscono altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.Devono, invece, essere computati, sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre, i lavoratori in somministrazione e part-time.

I lavoratori stagionali devono essere computati a prescindere dalla durata del contratto e dalla durata di lavoro effettuato.

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Titolo I, Capo IITitolo I, Capo IISistema istituzionaleSistema istituzionale

Il Capo II relativo al Sistema Istituzionale prevede:• art. 5 Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

• art. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

• art. 7 Comitati regionali di coordinamento• art. 8 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

• art. 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

• art. 10 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Titolo I, Capo IITitolo I, Capo IISistema istituzionaleSistema istituzionale

……• art. 11 Attività promozionali• art. 12 Interpello• art. 13 Vigilanza• art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

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Titolo I, Capo IITitolo I, Capo IISistema istituzionaleSistema istituzionale

Articolo 14, “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute dei lavoratori”:

•• ripropone la disciplina relativa alla sospensione dell’attivitàd’impresa di cui all’art. 5 della legge 123/2007;

•• introduce un elenco (provvisorio, ma) tassativo delle violazioni che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione

•• determinazione della sanzione accessoria nella misura fissa di 2.500,00 euro determinata per legge;

•• prevede la possibilità di ricorso in via amministrativa.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIGestione della prevenzioneGestione della prevenzione

•• Sezione I, “Misure di tutela e obblighi”;

•• Sezione II, “Valutazione dei rischi”;

•• Sezione III, “Servizio di Prevenzione e Protezione”;

•• Sezione IV, “Formazione, Informazione e addestramento”;

•• Sezione V, “Sorveglianza Sanitaria”;

•• Sezione VI, “Gestione delle emergenze”;

•• Sezione VII, “Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori”;

•• Sezione VIII, “Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e malattie professionali”.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIMisure di tutela e obblighiMisure di tutela e obblighi

È il fulcro del nuovo decreto; in particolare

•• articoli 16 e 17 sulla “Delega di funzioni”;

•• articoli 18 e 19 sugli “Obblighi” di datori di lavoro, dirigenti e preposti

•• articoli 28 e 29 sulla “Valutazione dei rischi”.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIMisure di tutela e obblighi Misure di tutela e obblighi –– DelegaDelega

Ai sensi dell’art. 16 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, è ammessa alle seguenti condizioni, deve:•• essere scritta ed avere una data certa;•• attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari;

•• attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria;•• essere accettata dal delegato per iscritto;•• essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica.

Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza necessari.Al datore di lavoro resta l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Lavigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIMisure di tutela e obblighi Misure di tutela e obblighi –– DelegaDelega

L’art. 17 individua dei limiti alla possibilità data al datore di lavoro di delegare le proprie funzioni. Infatti, viene previsto (così come già disciplinato dall’art. 1, comma 4 ter, del d.lgs. n. 626/1994) che non possono essere delegate:a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIObblighi del datore di lavoroObblighi del datore di lavoro

L’art. 18 individua gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, i quali restano sostanzialmente invariati rispetto alle previsioni contenute nell’art. 4 del d.lgs. n. 626/1994 e nella legge n. 123/2007.

Viene inserito (art. 18, comma 1, lett. r)) l’obbligo di comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (la comunicazione è a soli fini statistici ed èsanzionata in via amministrativa da € 1.000 a € 3.000).

Si veda però l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 3/6/2008, n. 97 che rinvia la decorrenza di questo obbligo al 1° gennaio 2009.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIObblighi del prepostoObblighi del preposto

L’art. 19 individua gli obblighi posti a carico del preposto distintamente da quelli del datore di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli indirizzi giurisprudenziali.

Si tratta di obblighi connessi all’incarico operativo e che consistono esclusivamente nell’attività di sovrintendenza e controllo e non anche nell’autonomo esercizio di poteri discrezionali.

Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto “l’obbligo di frequentare appositi corsi di formazione”.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIMedico competenteMedico competente

Gli obblighi del medico competente (art. 25) vengono piùdettagliatamente e compiutamente individuati.

In particolare viene demandato al medico il compito (che nel d.lgs. n. 626/1994 era del datore di lavoro) di custodire le cartelle sanitarie.

Viene stabilito che il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno; in caso di periodicità diversa (evidentemente decisa dallo stesso medico competente) la stessa deve essere comunicata al datore di lavoro ed annotata sul documento di valutazione dei rischi.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIContratti dContratti d’’appalto e dappalto e d’’operaopera

L’art. 26 conferma la disciplina vigente, compreso DUVRI di cui alla legge 123/07, con le seguenti principali variazioni:

•• nelle more di apposito d.m., la verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale è eseguita mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e di autocertificazione dell’impresa appaltatrice;

•• la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro comporta la nullità del contratto;

•• esclusione dalla responsabilità solidale del committente, per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, in caso i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici.

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Titolo I, capo IIITitolo I, capo IIIMisure di tutela e obblighi Misure di tutela e obblighi –– DVRDVR

In tema di valutazione dei rischi (artt. 28 e 29), le novità piùrilevanti sono:

•• il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa;

•• precisazione che la (unica ed unitaria) valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi (esclusi quelli da interferenze);

•• conferma che la (sola) valutazione dei rischi da interferenze resta separata, restando oggetto di autonoma previsione (art. 26, comma 3), per giunta non considerata in sede di individuazione degli obblighi non delegabili (art. 17), bensìtra quelli delegabili (art. 18, comma 1, lett. p)).

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Titolo I, capo IIITitolo I, capo IIIMisure di tutela e obblighi Misure di tutela e obblighi –– DVRDVR

Inoltre:

•• è soppressa la possibilità per “il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti ... di autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi” (com’era previsto dall’art. 4, comma 11, del d.lgs. n. 626/1994);

•• ma, per le aziende fino a 50 lavoratori un decreto definirà le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi;

•• in attesa rimangono valide le autocertificazioni per le aziende fino a 10 lavoratori.

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Titolo I, capo IIITitolo I, capo IIIMisure di tutela e obblighi Misure di tutela e obblighi –– DVRDVR

E soprattutto, il documento di valutazione dei rischi:

•• deve contenere:

1. le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare;

2. i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono attuare tali procedure;

•• deve quindi contenere, fin dal 29 luglio 2008:

– la definizione dell’organigramma per la sicurezza

– la definizione dei compiti e dei poteri assegnati.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIRSPP RSPP –– ASPPASPP

Non v’è alcuna sostanziale novità in materia di RSPP e di ASPP (artt. 31 - 33) salvo:

•• necessità di consultare il RLS preventivamente alla loro nomina;

•• il ricorso ad RSPP esterno resta ammesso ed è obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti;

•• non è più prevista la comunicazione all’ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro del nominativo dell’RSPP.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIDatore di lavoro RSPPDatore di lavoro RSPP

Rimane la possibilità (art. 34) dello svolgimento diretto del ruolo di RSPP per il datore di lavoro a condizione che:

•• ne venga data preventiva informazione al RLS;

•• vengano frequentati corsi di formazione della durata minima di 16 ore i cui programmi saranno stabiliti con apposito accordo Stato-Regioni;

•• i datori di lavoro che siano stati esonerati dai corsi ai sensi perché RSPP prima del ’97 o che abbiano frequentato i corsi di cui al d.m. 16 gennaio 1997, frequentino corsi di aggiornamento da stabilirsi con apposito accordo Stato-Regioni.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIInformazione, formazione, addestramentoInformazione, formazione, addestramento

Per i lavoratori immigrati, fermi restando gli obblighi di informazione e formazione, viene precisata la necessità di verifica preventiva della comprensione della lingua utilizzata.

Viene più dettagliatamente regolamentato il contenuto della formazione per il preposto.

È previsto l’aggiornamento periodico per i lavoratori incaricati alla lotta antincendio.

In alcuni specifici casi la formazione deve essere accompagnata dall’addestramento al corretto uso delle attrezzature, macchine, sostanze, DPI e procedure (movimentazione carichi, rumore, antincendio, ...).

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Titolo I, capo IIITitolo I, capo IIISorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria

Le novità più significative sono:

•• divieto di eseguire in fase preassuntiva le visite sanitarie preventive di idoneità specifica alla mansione (si veda però l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 3/6/2008, n. 97 che rinvia la decorrenza di questo obbligo al 1° gennaio 2009);

•• i giudizi (anche quelli di idoneità) devono essere comunicati per iscritto oltre che al datore di lavoro anche al lavoratore.

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Titolo I, Capo IIITitolo I, Capo IIIRLSRLS

Se nell’azienda non viene eletto o designato il RLS, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali, di comparto o di sito.

Fermo restando che il RLS deve ricevere una formazione minima iniziale di 32 ore, viene aggiunto l’aggiornamento periodico non inferiore a 4 ore annue per imprese da 15 a 50 lavoratori e 8 ore annue per imprese con oltre 50 lavoratori.

È inoltre previsto che:

•• il RLS venga consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP;

•• i nominativi dei RLS vengano comunicati annualmente all’INAIL (sanzione di 500.00 €).

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008

TITOLI II TITOLI II –– XIXIDISPOSIZIONI SPECIALIDISPOSIZIONI SPECIALI

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Titolo II e allegato IVTitolo II e allegato IVLuoghi di lavoroLuoghi di lavoro

Il Titolo II, dedicato ai “Luoghi di lavoro”, riprende e sostituisce:

•• il Titolo II del d.lgs. 626/94 (“Luoghi di lavoro”);

•• intere parti o singoli articoli del d.P.R. 547/55 e del d.P.R. 303/56 disciplinanti le prescrizioni ed i requisiti minimi per gli ambienti di lavoro.

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Titolo II e allegato IV Titolo II e allegato IV Luoghi di lavoroLuoghi di lavoro

Tra le variazioni rilevanti:

•• definizione dei “luoghi di lavoro”, intendendosi per tali anche i “luoghi di pertinenza dell’azienda” e quindi non necessariamente situati nell’ambito del sito produttivo in senso stretto;

•• per i luoghi di lavoro confinati (pozzi, camini, fosse, ecc) è prevista l’ulteriore prescrizione relativa all’apertura dell’accesso che “deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi”.

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Titolo II e allegato IV Titolo II e allegato IV Luoghi di lavoro Luoghi di lavoro

Tra le variazioni degne di annotazione:

•• notifica (ex art 48 del d.P.R. 303/56) per la realizzazione, l’ampliamento e la ristrutturazione di locali da adibire a lavorazioni industriali in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori:

– viene eliminato il termine di preavviso di 30 giorni.

•• obbligo di manutenzione, pulizia e sanificazione periodica degli impianti di aerazione (punto 1.9.1.4 dell’allegato)

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Titolo III e allegati V Titolo III e allegati V –– IX IX Attrezzature di lavoro e dei Attrezzature di lavoro e dei dpidpi

Il Titolo III riprende e sostituisce:

•• per “le attrezzature di lavoro” il Titolo III del d.lgs. 626/94 ed alcune parti del d.P.R. 547/55;

•• per “i dispositivi di protezione individuale” il Titolo IV del d.lgs. 626/94;

•• per “impianti e apparecchiature elettriche” il d.P.R. 547/1955.

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Titolo III, capo I Titolo III, capo I Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

Sono introdotte due nuove definizioni:

•• la definizione di “lavoratore esposto”, intendendosi per tale il lavoratore che si trovi in tutto o in parte in una zona pericolosa, e

•• la definizione di “operatore”, essendo tale, ovviamente solo ai fini delle disposizioni del Titolo III, il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.

Non è più presente, al contrario, la definizione di “lavoro in quota”, in quanto l’intera materia dei lavori in quota èdisciplinata nel Capo II del titolo IV, relativo ai “Cantieri temporanei o mobili”.

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Titolo III, capo I Titolo III, capo I Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

Inoltre (art 70 comma 4) viene “ufficializzata” la possibilitàdegli organi di vigilanza di imporre prescrizioni anche nei confronti degli utilizzatori di macchine ed attrezzature marcate CE, qualora (a giudizio degli stessi Organi di Vigilanza) le stesse risultino non conformi alla direttiva.

Questo risulta in contrasto con le procedure, previste dalle direttive di prodotto, che prevedono di stabilire la “non conformità” di macchine ed attrezzature marcate CE solamente dopo una serie di accertamenti tecnicieffettuati dall’ISPESL e sentendo anche il costruttore.

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Titolo III, capo I Titolo III, capo I Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

Come previsto già da norme e prassi giurisprudenziali, il TU mette “nero su bianco” che (art 71 ,comma 4) :

“Le attrezzature di lavoro vengano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza , conformemente al grado di evoluzione della tecnica”

Le misure di aggiornamento devono essere però dettate da specifico “provvedimento regolamentare” adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’art 18, comma 1, lettera z)

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Titolo III, capo I Titolo III, capo I Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro devono rispettare:

•• i requisiti di sicurezza (vedere allegato V)

•• i principi dell’ergonomia dei posti di lavoro.

Inoltre:

•• nella scelta delle attrezzature di lavoro devono essere tenuti presenti anche i “rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”;

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Titolo III, capo I Titolo III, capo I Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

Le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione (p.e. i ponteggi) , devono:

•• essere sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) ed ad un nuovo controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere od in una nuova località di impianto.

•• Se tali attrezzature sono usate fuori sede, devono essereaccompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

I controlli devono essere effettuati da persona competente

•• i risultati dei controlli, almeno quelli degli ultimi 3 anni, devono essere riportati per iscritto nell’apposito registro.

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Titolo III, capo I Titolo III, capo I Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

Alcune attrezzature di lavoro (descritte in Allegato VII) devonoinoltre:

•• essere oggetto di verifica di Prima Installazione e verifiche periodiche con le periodicità stabilite dallo stesso Allegato

•• la verifica di prima installazione è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL.

•• Per l’effettuazione di dette verifiche ASL ed ISPESL possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati (con modalità da stabilirsi con appositi decreti)

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Titolo III, capo I Titolo III, capo I Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

Chiunque venda, noleggia o conceda in uso attrezzature di lavoro NON marcate CE:

•• deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformitàdi tali attrezzature ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V (547 + 626+ altre prescrizioni)

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Titolo III, capo I Titolo III, capo I Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

Noleggiatori e concedenti in uso (senza conduttore) di qualunque tipo di attrezzatura di lavoro ad un datore di lavoro:

•• devono dichiarare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza;

•• devono acquisire dal datore di lavoro utilizzatore delle attrezzature una dichiarazione che riporti l’indicazione dei lavoratori incaricati del loro uso, che devono risultare formati allo specifico utilizzo.

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Titolo III, capo IITitolo III, capo IIDispositivi di protezione individuale Dispositivi di protezione individuale

Corrisponde al Titolo IV del d.lgs. 626/94, salvo per alcune precisazioni:

•• i materiali sportivi non sono DPI se sono utilizzati a fini sportivi;

•• l’individuazione e la valutazione di efficacia del DPI deve tener conto delle indicazioni fornite dal fabbricante;

•• le modalità di riconsegna e deposito dei DPI devono essere stabilite da procedure aziendali.

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Titolo III, capo II, allegato VIIITitolo III, capo II, allegato VIIIDispositivi di protezione individuale Dispositivi di protezione individuale

L’allegato VIII riprende i tre allegati (III-IV e V) sui DPI del d.lgs. 626/94 e vi aggiunge una quarta parte:

•• “Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale”.

L’individuazione dei DPI nell’ambito delle misure di protezione da parte del datore di lavoro non può prescindere dalla valutazione della loro efficienza ed efficacia.

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Titolo III, capo IIITitolo III, capo IIIImpianti ed apparecchiature elettricheImpianti ed apparecchiature elettriche

Riprende gli obblighi del datore di lavoro connessi con la presenza del rischio elettrico già enunciati nel d.P.R. 547/1955.

In particolare viene enunciato l’obbligo di una valutazione specifica per la presenza del rischio elettrico che dovrà tenere in considerazione le eventuali interferenze presenti nelle lavorazioni.

Per i lavori su parti elettriche diviene obbligatorio qualificare gli operatori secondo le norme tecniche (CEI 11-27 - PES-PAV).

Allegato IX: contiene un elenco di norme di buona tecnica ed una tabella con le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette.

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Titolo IV e allegati XTitolo IV e allegati X--XXIIIXXIIICantieri temporanei o mobiliCantieri temporanei o mobili

Il Titolo IV è composto da tre capi:

•• Capo I, “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”;

•• Capo II, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”;

•• Capo III, “Sanzioni”.

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Titolo IV, Capo I Titolo IV, Capo I Misure per la salute e sicurezzaMisure per la salute e sicurezza

Il Capo I raccoglie ed armonizza la normativa speciale previgente relativa ai lavori edili e di genio civile del d.lgs. 494/96 e del d.P.R. 222/03, introducendo alcune novità per:

•• il responsabile dei lavori, che diventa una figura obbligatoria;

•• impresa affidataria, definita come “Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”

•• idoneità tecnico-professionale, definita come “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera”.

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Titolo IV, Capo I Titolo IV, Capo I Misure per la salute e sicurezzaMisure per la salute e sicurezza

Vengono aumentate le responsabilità del committente dei lavori, tenuto a verificare l’operato:

•• del responsabile dei lavori;

•• del coordinatore per l’esecuzione (che non può coincidere con il datore di lavoro, un dipendente o l’RSPP di imprese esecutrici dei lavori ).

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Titolo IV, Capo I Titolo IV, Capo I Misure per la salute e sicurezzaMisure per la salute e sicurezza

Vengono aumentate le responsabilità delle imprese AFFIDATARIE , tenute a:

•• vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza ecoordinamento.

•• verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione

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Titolo IV, Capo I Titolo IV, Capo I Misure per la salute e sicurezzaMisure per la salute e sicurezza

Per i cantieri temporanei e mobili, e limitatamente al singolo cantiere:

•• l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento e

•• la redazione del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa appaltatrice

Costituiscono adempimento dell’obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3.

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Titolo IV, Capo I, allegati XTitolo IV, Capo I, allegati X--XVIIXVIIMisure per la salute e sicurezzaMisure per la salute e sicurezza

Gli allegati riprendono con poche variazioni ed integrazioni gliallegati a:

•• d.lgs. 494/1996;

•• d.P.R. n. 222/2003 per i contenuti minimi del POS.

Sono introdotti due nuovi allegati che dettagliano:

•• i contenuti del fascicolo con le caratteristiche dell’opera (allegato XVI);

•• le modalità per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici (allegato XVII).

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Titolo IV, Capo II: Titolo IV, Capo II: Lavori in quota Lavori in quota

Il capo II riorganizza la precedente normativa relativa a:

•• la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al d.P.R. 164/56;

•• alcuni concetti già presenti nel d.lgs. 626/94 (ad esempio la definizione di lavori in quota);

•• l’inserimento del PiMUS – Piano di montaggio uso e smontaggio, già previsto dal d.lgs. 235/03;

ed alcune norme già presenti nel d.P.R. 547/55.

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Titolo V e allegati XXIVTitolo V e allegati XXIV––XXXIIXXXIISegnaletica di salute e sicurezzaSegnaletica di salute e sicurezza

Nessuna novità:

•• il Titolo V sostituisce e riprende i contenuti del d.lgs. 493/96;

•• vengono ripresi senza variazioni di rilievo anche i 9 allegati al d.lgs. 493/96.

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Titolo VI e allegato XXXIIITitolo VI e allegato XXXIIIMovimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Il Titolo VI sostituisce il titolo V del d.lgs. 626/94 con poche variazioni, tra queste:

•• viene codificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, pur mantenendo il riferimento specifico ai rischi dorso lombari: sono codificate le specifiche linee guida valutative già diffuse (metodo OCRA, linee guida regionali, ecc);

•• la formazione ed informazione include la previsione espressa dell’addestramento sulle manovre e procedure di movimentazione manuale dei carichi.

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Titolo VI e allegato XXXIIITitolo VI e allegato XXXIIIMovimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

L’allegato corrisponde all’allegato VI al d.lgs. 626/94 con poche variazioni, tra queste è rilevante:

•• l’eliminazione del riferimento ai 30 Kg, quale peso massimo movimentabile manualmente da un solo uomo. Il concetto di rischio da “carico troppo pesante” diventa molto generico e quindi arbitrario;

•• la codifica dell’esistenza di rischio da patologie da sovraccarico biomeccanico qualora vi sia esigenza di pause nell’attività.

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Titolo VII e allegato XXXIVTitolo VII e allegato XXXIVVideoterminaliVideoterminali

Il Titolo VII sostituisce il titolo VI del d.lgs. 626/94, con poche variazioni, tra queste:

•• l’estensione del campo di applicazione anche ai computer portatili non più esplicitamente esclusi;

•• la definizione di “posto di lavoro”, che ora comprende anche il mouse e la sua disposizione ergonomica;

•• la determinazione delle pause nella misura di 15 minuti ogni 120 minuti di attività al videoterminale, senza fissare alcuna durata minima di attività continuativa, mentre in precedenza erano previste solo nel caso di attività della durata di almeno 4 ore consecutive.

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Titolo VII e allegato XXXIVTitolo VII e allegato XXXIVVideoterminaliVideoterminali

L’allegato XXXIV riprende l’allegato VII del d.lgs. 626/94, con solo alcune variazioni relativamente:

•• al corretto posizionamento dello schermo;

•• al corretto posizionamento del mouse;

•• all’altezza e profondità del piano di lavoro;

•• allo schienale.

Per i computer portatili, se utilizzati in maniera prolungata, vengono prescritti tastiera e mouse esterni, prevedendo quindi la costituzione di una postazione fissa, nonostante la presenza di un elaboratore portatile.

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Titolo VIII, allegati XXXVTitolo VIII, allegati XXXV--XXXVII: XXXVII: Agenti fisiciAgenti fisici

Il Titolo VIII è costituito da:

•• Capo I, “Disposizioni generali”;

•• Capo II, “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”;

•• Capo III, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni”;

•• Capo IV, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”;

•• Capo V, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali”;

•• Capo VI, “Sanzioni”.

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Titolo VIII, capo ITitolo VIII, capo IDisposizioni generaliDisposizioni generali

Contiene disposizioni che si applicano a tutti gli agenti fisici:

•• il rumore, con le ulteriori disposizioni del capo II,

•• gli ultrasuoni,

•• gli infrasuoni,

•• le vibrazioni meccaniche, con le ulteriori disposizioni del capo III,

•• i campi elettromagnetici, con le ulteriori disposizioni del capo IV,

•• le radiazioni ottiche di origine artificiale,

•• il microclima e

•• le atmosfere iperbariche.

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Titolo VIII, capo ITitolo VIII, capo IDisposizioni generaliDisposizioni generali

Per tutti gli agenti fisici, il Capo I disciplina e prescrive:

•• la valutazione del rischio da eseguirsi nell’ambito di quella in via generale prescritta dall’art. 28, con periodicitàquadriennale (art 181) ;

•• l’eliminazione o la riduzione dei rischi, con particolare riferimento ai lavoratori sensibili (donne in gravidanza e minori);

•• l’informazione e la formazione dei lavoratori.

L’obbligo della sorveglianza sanitaria è prescritta sulla base delle specifiche disposizioni presenti nei capi successivi.

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Titolo VIII, capo II: Titolo VIII, capo II: Protezione dei lavoratori dal rumoreProtezione dei lavoratori dal rumore

Il Capo II ripropone i contenuti al titolo V-bis del d.lgs. 626/94 con l’introduzione del concetto di:

•• “valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile”:viene prevista la possibilità di attribuire un livello di esposizione al di sopra dei valori superiori d’azioneper i lavoratori che svolgono un’attività che comporta un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione, ferme restando le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare, cioè:

� Disponibilità di DPI

� Informazione e formazione

� Controllo sanitario

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Titolo VIII, capo II: Titolo VIII, capo II: Protezione dei lavoratori dal rumoreProtezione dei lavoratori dal rumore

Tra le altre variazioni:

•• il datore deve “esigere” (e non più “fare tutto il possibile per”) l’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori la cui esposizione giornaliera sia pari o superiore ai valori superiori di azione;

•• viene codificata la modalità per la verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI: devono garantire un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione;

•• la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata con la periodicità “di norma” di almeno una volta all’anno.

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Titolo VIII, capo IIITitolo VIII, capo IIIVibrazioniVibrazioni

Il Capo III riprende i contenuti del d.lgs. n. 187/2005, con alcune variazioni relative ai valori di azioni ed ai limiti di esposizione:

•• per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

– valore d’azione: 2,5 m/s2;

– valore limite di esposizione: 5 m/s2;

– il valore limite di esposizione per periodi brevi: 20 m/s2;

•• per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

– valore di azione: 0,5 m/s2;

– il valore limite di esposizione: 1 m/s2 (era 1,15 m/s2);

– il valore limite di esposizione per periodi brevi:1,5 m/s2.

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Titolo VIII, capo IIITitolo VIII, capo IIIVibrazioniVibrazioni

Ulteriori variazioni:

•• in caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello “giornaliero massimo ricorrente”;

•• nella valutazione del rischio si dovrà tenere conto delle interazioni con:

– rumore;

– basse temperature, bagnato e umidità;

– il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.

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Titolo VIII, capo IVTitolo VIII, capo IVCampi elettromagneticiCampi elettromagnetici

Il capo IV riprende senza variazioni significative i contenuti del titolo V-ter del d.lgs. 626/94 entrato in vigore il 30 aprile 2008.

L’entrata in vigore del capo IV (che viene collegato nelle disposizioni transitorie all’entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE), è ora fissata al 30 aprile 2012, a seguito della pubblicazione della direttiva 2008/46/CE.

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Titolo VIII, capo VTitolo VIII, capo VRadiazioni ottiche artificialiRadiazioni ottiche artificiali

Costituisce la prima attuazione della direttiva 2006/25/CE.

Il Capo V, con il relativo allegato, entrerà in vigore il 26 aprile 2010.

Le radiazioni ottiche sono onde elettromagnetiche e vengono suddivise in:

• Radiazioni ultraviolette

• Radiazioni visibili

• Radiazioni infrarosse

Si sottolinea che le fonti di radiazione devono essere artificiali

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Titolo IX e allegati XXXVIIITitolo IX e allegati XXXVIII--XLIIIXLIIISostanze pericoloseSostanze pericolose

Il titolo IX è costituito da:

•• Capo I, “Protezione da agenti chimici”;

•• Capo II, “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”;

•• Capo III, “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”;

•• Capo IV, “Sanzioni”.

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Titolo IX, capo ITitolo IX, capo IProtezione da agenti chimiciProtezione da agenti chimici

Il Capo I riprende i contenuti del titolo VII-bis del d.lgs. 626/94 con alcune variazioni:il concetto di rischio moderato viene sostituito da quello di “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”.

Il significato esatto è previsto venga esplicitato da appositi decreti.Salvo l’emanazione, entro il 29 giugno dei previsti decreti attuativi, entro il 29 luglio si dovrà aggiornare la valutazione tenendo conto che, orientativamente:•• RRischio basso per la sicurezza (= salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti ed immediati);

•• Rischio irrilevante per la salute (= esposizione ampiamente al di sotto dei valori limite individuati dalla normativa).

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Titolo IX, capo ITitolo IX, capo IProtezione da agenti chimiciProtezione da agenti chimici

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata per l’esposizione ad agenti chimici:

•• tossici,

•• molto tossici,

•• nocivi,

•• sensibilizzanti,

•• irritanti,

•• tossici per il ciclo produttivo,

ma anche per agenti:

•• corrosivi,

•• cancerogeni e mutageni di categoria 3.

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Titolo IX, allegato XXXVIII Titolo IX, allegato XXXVIII Protezione da agenti chimiciProtezione da agenti chimici

Corrisponde all’allegato VIII-ter al d.lgs. 626/94 come recentemente modificato dal d.m. 4 febbraio 2008, con termine di adeguamento al 29 luglio 2008, anziché al 12 marzo 2009.

Vengono inseriti i valori limite di esposizione per:

•• acetonitrile,

•• isopentano,

•• pentano,

•• cicloesano,

•• cromo metallico,

•• composti di cromo inorganico (II),

•• composti di cromo inorganico (III) (non solubili).

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Titolo IX, capo IITitolo IX, capo IIAgenti cancerogeni e mutageniAgenti cancerogeni e mutageni

Il Capo II corrisponde al titolo VII del d.lgs. 626/94 e introduce:

•• nuovi compiti ed attribuzioni dell’Ispesl;

•• l’istituzione di un sistema nazionale di registrazione dei tumori;

•• un elenco di sostanze, preparati e processi in allegato XLII.

Viene confermato il modello di registro degli esposti agli agenti cancerogeni istituito con d.m. 12 luglio 2007, n. 155.

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Titolo IX, capo IIITitolo IX, capo IIIEsposizione allEsposizione all’’amiantoamianto

ll Capo III corrisponde al titolo VI-bis del d.lgs. 626/94 e riguarda i lavoratori esposti all’amianto nelle attività di:

•• manutenzione,

•• rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto,

•• smaltimento e trattamento dei rifiuti di amianto,

•• bonifica dall’amianto.

E’ previsto l’obbligo dell’uso di DPI che garantiscano nell’aria filtrata una concentrazione non superiore ad un decimo del valore limite di 0,1 fibre/cm3 di aria.

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Titolo IX, capo IIITitolo IX, capo IIIEsposizione allEsposizione all’’amiantoamianto

L’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da:

•• periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro,

•• accesso alle aree di riposo preceduto da idonea decontaminazione.

La sorveglianza sanitaria è prescritta:

•• preventivamente all’attribuzione della mansione,

•• periodicamente, almeno ogni 3 anni, per determinare l’idoneità all’uso dei DPI per le vie respiratorie,

•• alla cessazione del rapporto di lavoro.

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Titolo X e allegati XLIVTitolo X e allegati XLIV--XLVIIIXLVIIIAgenti biologiciAgenti biologici

Il Titolo X corrisponde al titolo VIII del d.lgs. 626/94, con le seguenti novità:

•• aggiornamento dei riferimenti legislativi in materia di microrganismi geneticamente modificati (MGM);

•• aggiornamento del riferimento normativo in materia di comunicazione all’organo di vigilanza e di misure di contenimento per l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

Gli allegati corrispondono integralmente a quelli già contenuti nel d.lgs. 626/94.

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Titolo XI e allegati XLIXTitolo XI e allegati XLIX--LILIAtmosfere esplosive Atmosfere esplosive

Il Titolo XI corrisponde integralmente al titolo VIII-bis del d.lgs. 626/94.

Rimane vigente il d.P.R. n. 302/1956 sulla prevenzione dai rischi connessi alla produzione ed all’impiego di esplosivi che viene espressamente fatto salvo dall’art. 306, comma 1.

Gli allegati corrispondono integralmente a quelli già contenuti nel d.lgs. 626/94.

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Decreto legislativo n. 81/2008Decreto legislativo n. 81/2008

SISTEMA SANZIONATORIOSISTEMA SANZIONATORIO

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorio

La violazione degli obblighi prevenzionali contenuti nel d.lgs. n. 81/2008, è punita da un ampio sistema sanzionatorio, che prevede pene sia di carattere penale che di tipo amministrativo.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorio

Le sanzioni all’interno del T.U. sono collocate nel modo seguente:

a) l’art. 14 detta le sanzioni amministrative per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

b) negli articoli che vanno dal 55 al 60 è elencato un gruppo di norme punitive sia penali che amministrative. Si tratta di sanzioni di carattere generale, che infliggono pene diverse a seconda delle funzioni svolte dal soggetto che commette la violazione (datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente e così via);

……

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorio

……

c) altre norme punitive, sia penali che amministrative, sono inserite al termine di ogni Titolo specifico a cui fanno riferimento (es. gli artt. da 262 a 265 puniscono le violazioni relative al rischio da sostanze pericolose e sono poste alla fine del Titolo IX, dedicato, appunto, alle sostanze pericolose);

d) l’art. 300 modifica l’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001, prevedendo sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche e, più in generale, degli enti in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioPrincipio di specialitPrincipio di specialitàà

E’ questo un principio di carattere generale previsto dall’art. 15 cod. pen., in virtù del quale la norma speciale deroga quella generale.

Tale principio è ribadito dal T.U. che, all’art. 298, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I (ovvero dagli artt. 55-60 sopra citati) e da una o più disposizioni previste negli altri titoli del decreto, si applica la disposizione speciale.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioPrincipio di effettivitPrincipio di effettivitàà

Recependo un principio giurisprudenziale consolidato, l’art. 299 T.U. codifica il principio di effettività.

La norma stabilisce che le responsabilità proprie dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ricadono non solo sui soggetti formalmente investiti con tale qualifica, ma anche su coloro che, pur sprovvisti di regolare attribuzione, esercitino in concreto i poteri giuridici di datore o di dirigente o di preposto.

L’art. 299 non trasferisce la posizione di garanzia dal titolare formale al titolare effettivo, ma produce l’effetto di creare una nuova posizione di garanzia, in virtù dei poteri concretamente esercitati, che viene aggiunta alla posizione di garanzia detenuta dal titolare formale. In pratica, accanto al datore di lavoro, dirigente, preposto formalmente investiti, risponderanno anche i soggetti che svolgano concretamente le stesse funzioni. L’art. 299, dunque, ha l’effetto di duplicare in concreto le posizioni di garanzia e le relative responsabilità.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioI soggetti destinatari delle sanzioniI soggetti destinatari delle sanzioni

Destinatari del sistema sanzionatorio sono, innanzitutto, gli stessi soggetti individuati dalla normativa precedente: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente, progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori.

In aggiunta, ora il T.U. prevede norme punitive anche a carico dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi ex art. 2222 cod. civ., dei piccoli imprenditori ex art. 2083 cod. civ., dei soci di società semplici operanti nel settore agricolo e dei componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis cod. civ.

Infine, il T.U. punisce anche le imprese sia in caso di utilizzo di lavoratori irregolari o di violazioni in materia di salute e sicurezza, sia per gli infortuni o le malattie che si verifichino durante l’attività lavorativa.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioI soggetti destinatari delle sanzioniI soggetti destinatari delle sanzioni

La nozione di datore di lavoro contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 è sostanzialmente analoga a quella contenuta nel d.lgs. n. 626/1994.

Le nozioni di dirigente e preposto, invece, sono inedite.In particolare, gli obblighi del preposto erano elencati nel d.lgs. n. 626/1994 mediante un generico rinvio all’art. 4, che prevedeva complessivamente gli obblighi del datore, del dirigente e del preposto, da identificarsi a seconda delle rispettive attribuzioni e competenze.

Ora, invece, la figura del preposto è destinataria, in modo autonomo e specifico, di numerosi e rilevanti obblighi in materia di sicurezza, i quali sono disciplinati dall’art. 19 T.U. Di tali doveri prevenzionistici, i preposti rispondono secondo le attribuzioni di poteri e le competenze professionali possedute.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioSospensione dellSospensione dell’’attivitattivitàà

L’art. 14, che va sotto la rubrica “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, conferisce al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle ASL il potere di disporre la sospensione di un’attività imprenditoriale.Gli ispettori del Ministero possono esercitare tale potere qualora riscontrino l’impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o, ancora, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, da individuarsi con apposito decretodel Ministero del Lavoro. In attesa di tale decreto, valgono le violazioni indicate nell’Allegato I.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioSospensione dellSospensione dell’’attivitattivitàà

……

Gli ispettori delle ASL esercitano il potere di sospensiva solo con riferimento alle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Il provvedimento di sospensione costituisce il presupposto per l’interdizione alla contrattazione con la P.A. e alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo pari o superiore al doppio della durata della sospensione, ma comunque non oltre i due anni.

Se non ottempera alla sospensione, il datore di lavoro è punito con l’arresto fino a sei mesi.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioSospensione dellSospensione dell’’attivitattivitàà

L’organo di vigilanza del Ministero del Lavoro revoca il provvedimento di sospensione alle seguenti condizioni:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non in regola;b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di violazioni in materia di superamento dei tempidi lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 Euro.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioSospensione dellSospensione dell’’attivitattivitàà

Invece, l’organo di vigilanza delle ASL revoca il provvedimento di sospensione alle seguenti condizioni:

a) l’accertamento delle regolari condizioni di lavoro in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute esicurezza sul lavoro;b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 Euro.

E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioSospensione dellSospensione dell’’attivitattivitàà

Contro il provvedimento di sospensione emanato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Direzione regionale del Lavoro territorialmente competente.

Avverso il provvedimento di sospensione emanato dall’organo ispettivo delle ASL è ammesso ricorso avanti al Presidente della Giunta regionale, sempre entro 30 giorni.La Direzione regionale del Lavoro e il Presidente della Giunta devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

In alternativa al ricorso in sede amministrativa, può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente perterritorio.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioLe sanzioni penaliLe sanzioni penali

Le sanzioni penali contenute nel T.U. hanno carattere contravvenzionale.

In quanto contravvenzioni, tali reati vengono puniti indifferentemente se commessi con dolo o con colpa.Le pene previste per questo tipo di reati sono l’arresto (pena detentiva) e/o l’ammenda (pena pecuniaria).

All’interno del T.U. sono presenti fattispecie punite con il solo arresto, altre con l’arresto o l’ammenda, altre ancora con la sola ammenda.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioReati puniti con il solo arrestoReati puniti con il solo arresto

La pena dell’arresto è prevista:

a) per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 (art. 14, comma 10 - arresto fino a sei mesi);b) il datore di lavoro che ometta la valutazione dei rischi e l’adozione del relativo documento, ovvero adotti il documento incompleto, se ciò avviene nelle aziende a cosiddetto rischio rilevante, nelle centrali termoelettriche, negli impianti nucleari, nelle aziende che fabbricano esplosivi, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, in quelle che espongono i lavoratori a rischi biologici particolari, ad atmosfere esplosive, rischi cancerogeni, mutageni, a rischio amianto e, infine, nei cantieritemporanei o mobili con più imprese e 200 uomini-giorno (art. 55, comma 2, T.U. - arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi).

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioReati puniti con il solo arrestoReati puniti con il solo arresto

Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto non è applicabile il d.lgs. n. 758/94.

L’art. 302 T.U., tuttavia, prevede una particolare forma di definizione di tali contravvenzioni.Infatti, la norma stabilisce la conversione della pena detentivadell’arresto in pena pecuniaria dell’ammenda da 8.000 a 24.000 Euro, se:

1) entro la chiusura del dibattimento di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato;2) la violazione non abbia causato un infortunio sul lavoro;

3) il soggetto che ha commesso la violazione non abbia riportato condanne definitive per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ovvero non sia recidivo).

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioReati puniti con il solo arrestoReati puniti con il solo arresto

In presenza di tali condizioni, oltre alla conversione da pena detentiva a pecuniaria, il reato si estingue tre anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna purché, nel frattempo, il soggetto non abbia commesso ulteriori reati in materia prevenzionistica.

Nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla definizione sopra descritta, l’art. 303 T.U. prevede, comunque, una circostanza attenuante speciale.Secondo la norma, infatti, la pena è ridotta fino ad 1/3 se il contravventore si adopera per l’eliminazione delle irregolaritàriscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioReati puniti con arresto o ammendaReati puniti con arresto o ammenda

E’ il tipo di sanzione più frequente all’interno del T.U.

Stabilisce l’art. 301 che, alle contravvenzioni in materia di igiene e salute sul lavoro punite in via alternativa con l’arresto o l’ammenda, si applicano gli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 758/1994, che disciplinano il procedimento imperniato sulla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza.Ai reati puniti con la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda non si applica la speciale forma di definizione di cui all’art. 302 T.U.; si applica, invece, la circostanza attenuante dell’art. 303 T.U., ove ne ricorrano le condizioni ivi previste.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorioReati puniti con la sola ammendaReati puniti con la sola ammenda

Si applica la pena esclusiva dell’ammenda:a) al datore di lavoro che non rediga il documento di valutazione dei rischi secondo i criteri di legge o qualora quest’ultimo manchi di indicazioni obbligatorie, quali il programma delle misure di miglioramento nel tempo della sicurezza e il nominativo del RSPP (art. 55, comma 3, da 3.000 a 9.000 €);b) al preposto che non frequenti i corsi formazione imposti dall’art. 19 (art. 56, comma 1, lett. c), da 300 a 900 €).Ai reati puniti con la sola pena dell’ammenda non è applicabile il procedimento estintivo di cui al d.lgs. n. 758/1994.Per tali reati, invece, è possibile ricorrere all’istituto dell’oblazione, di cui all’art. 162 cod. pen.Infine, non si applicano a tali reati, gli artt. 302 (definizione speciale) e 303 (circostanza attenuante speciale).

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorio

Stabilisce l’art. 300 T.U. che, in caso di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione dellenorme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, accanto alla responsabilità penale personale dell’autore del reato, risponda anche l’impresa, in presenza di determinati presupposti.Le sanzioni a carico dell’impresa sono:a) pecuniarie, calcolate in quote da 250 a 1000 e ciascuna del valore da 258 a 1.549 euro;b) interdittive, ovvero misure che influiscono sull’esercizio dell’attività imprenditoriale fino all’interdizione totale dall’esercizio della medesima, così come elencate dall’art. 9 D. Lgs. 231/01.

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Sistema Sistema sanzionatoriosanzionatorio

Le sanzioni si applicano nel modo seguente:

- per le lesioni colpose gravi o gravissime, da 100 a 250 quote esanzioni interdittive per una durata non superiore ai sei mesi;

- per l’omicidio colposo, da 250 a 500 quote e sanzioni interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;

- per l’omicidio colposo commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, T.U., mille quote e sanzioni interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno.

Tali sanzioni possono essere evitate o ridotte mediante l’applicazione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione, i quali hanno efficacia esimente della responsabilitàamministrativa degli enti.

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GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE