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1 23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara 1 TERRITORIALITA’ IVA SERVIZI 2010 a cura di Francesco Zuech – rag. commercialista da slide 3 a slide 70 Analisi e adempimenti Regola generale Deroghe e criteri speciali Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Focus intermediazioni Focus manifestazioni Focus servizi internazionali n.i. Debitore dell’imposta Tecnica applicativa del reverse charge Autofattura e integrazione a confronto Momento di effettuazione Sintesi normativa La territorialità nella Direttiva 2006/112/CE 23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara 2 MODELLI INTRASTAT: NOVITÀ 2010 a cura di Francesco Zuech – rag. commercialista • Novità Intrastat 2010 Vecchi e nuova periodicità (soglie) Variazione periodicità Nuove modalità e scadenze L’avvio funambolico Statuto del Contribuente • Sanzioni Integrazioni entro il 20/07/2010 • Frontespizio Modelli Intra beni Modelli Intra servizi Dati fiscali e statistici Mensili e trimestrali Esonero compilazione alcuni dati statistici Servizi esonerati Esempi di compilazione Casi particolari da slide. 71 a 162 23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

1

TERRITORIALITA’ IVA SERVIZI 2010

a cura di Francesco Zuech – rag. commercialista

da slide 3 a slide 70

• Analisi e adempimenti

• Regola generale

• Deroghe e criteri speciali

• Territorialità: vecchio e nuovo a confronto

• Focus intermediazioni

• Focus manifestazioni

• Focus servizi internazionali n.i.

• Debitore dell’imposta

• Tecnica applicativa del reverse charge

• Autofattura e integrazione a confronto

• Momento di effettuazione

• Sintesi normativa

• La territorialità nella Direttiva 2006/112/CE

23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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MODELLI INTRASTAT: NOVITÀ 2010

a cura di Francesco Zuech – rag. commercialista

• Novità Intrastat 2010

• Vecchi e nuova periodicità (soglie)

• Variazione periodicità

• Nuove modalità e scadenze

• L’avvio funambolico

• Statuto del Contribuente

• Sanzioni

• Integrazioni entro il 20/07/2010

• Frontespizio

• Modelli Intra beni

• Modelli Intra servizi

• Dati fiscali e statistici

• Mensili e trimestrali

• Esonero compilazione alcuni dati statistici

• Servizi esonerati

• Esempi di compilazione

• Casi particolari

da slide. 71 a 162

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D.Lgs n. 18 del 12/02/2010(G.U. n. 41 del 19/02/2010)

Direttive CE n. 8 e 117 del 2008(modifiche alla Direttiva 2006/112/CE)

TERRITORIALITA’ IVASERVIZI 2010

a cura di Francesco Zuech

4

RILEVANZA IVA DEI SERVIZI

Analisi e adempimenti

Individuazione del luogo territoriale del servizio

rilevante ai fini IvaAdempimenti

Annotazioni Iva Elenchi IntrastatIndividuazione del

trattamento Iva

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RILEVANZA IVA DEI SERVIZI

Altre problematiche

Individuazione del momento di effettuazione

Conoscibilità della disciplina degli altri

Paesi

Operazioni effettuate in Italia da non

residenti

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Regola generale Sdoppiamento della regola generale

nuovoart. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72

nuovoart. 7-ter, co.1/b, DPR 633/72

Art. 7, co.3, DPR 633/72

���

Territorialità nello Stato in cui è stabilito il destinatario

soggetto passivo(art. 44 Direttiva 2006/112/CE)

Territorialità nello Stato del prestatore

(art. 45 Direttiva 2006/112/CE)

��

per servizi resi a soggetto passivo che agisce in quanto tale

per i servizi resi a soggetto “privato”

Territorialità nello Stato del prestatore

��

Nuova regola generaledal 01/01/2010

Regola generale vigente

fino al 31/12/2009

B2C B2B (*)(*) Le operazioni B2B soggette alla regola genarale, se poste in essere fra operatori UE, vanno in Intastat, tranne quelle non soggette ad Iva nel Paese del committente soggetto passivo (art. 50, co.6, D.L. 331/93).

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Deroghe e criteri specialiConfigurazione deroghe (1)

Art. 7-quater

DPR 633/72

Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizio

a) Prestazioni relative a beni immobili … � luogo immobile

b) Trasporto passeggeri � distanza percorsa

c) Servizi di ristorazione e catering � luogo di esecuzione

d) Servizi di ristorazione e catering a bordo in un trasporto passeggeri comunitario � luogo di partenza

e) Noleggio breve (e simili) di mezzi di trasporto � messa a disposizione del mezzo, con talune deroghe legate al luogo di utilizzo

N.B. Irrilevanza del paese e dello status del committente

TRATTASI DI DEROGHE ASSOLUTE

Artt. 47, 48, 57, 55, 56 e

59-bis Direttiva

1°gruppo deroghe

NO INTRASTAT

8

Deroghe e criteri specialiConfigurazione deroghe (2)

Art. 7-quinques

DPR 633/72

Disposizioni relative a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni , le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività nonché le prestazioni si servizi accessorie alle precedente.

�Luogo di svolgimento

N.B. Irrilevanza del paese del committente.

N.B. Irrilevanza dello status (fino al 31/12/2010) del committente.

TRATTASI DI DEROGHE ASSOLUTE (PER IL 2010)

Art. 53 Direttiva

2°gruppo deroghe

NO INTRASTAT

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Deroghe e criteri specialiConfigurazione deroghe (3)

Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi

a) Prestazioni di intermediazione (trasparente) � luogo operazione principale (cioè dell’operazione intermediata)

b) Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario �distanza percorsa

c) trasporto intracomunitario di beni � luogo inizio del trasporto

d)Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali nonché attivitàaccessorie ai trasporti � luogo di esecuzione

e) Noleggi “non brevi” e simili di mezzi di trasporto � rilevanza della prestazione resa da soggetto stabilito IT per utilizzo nella comunità+ rilevanza prestazione resa da soggetto Extra UE per utilizzo in IT

f) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici � rilevanza delle prestazioni rese da soggetto extra UE

g) prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione � ricorso al criterio dell’utilizzo

N.B. Riguardano solo committenti privati (IT, UE o Extra UE).TRATTASI DI DEROGHE RELATIVE

Art. 7-sexies

DPR 633/72

Art. 46, 49-52, 54, 59-bis, 58, 59-ter Direttiva

3°gruppo deroghe

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Deroghe e criteri specialiConfigurazione deroghe (4)

Art. 7-septies

DPR 633/72

Disposizioni relative a talune prestazioni di servizio

a) Prestazioni di servizi di cui all’art. 3, co.2,n. 2b) Prestazioni pubblicitariec) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonchéelaborazione e fornitura di dati e similid) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le riassicurazioni ed escluse le cassefortie) Messa a disposizione di personalef) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasportog) Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, trasporto o trasmissione mediante gli stessi e altri servizi direttamente collegatih) servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusionei) Servizi prestati per via elettronicaj) Prestazioni “negative” relative ad attività di cui alle precedenti lettere

Non territoriali se rese a privati extra UE

N.B. Riguardano solo committenti privati extra UE .TRATTASI DI DEROGHE RELATIVE

Art. 59 e 59-bis Direttiva

4°gruppo deroghe

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoPrestazioni di servizi relative a beni immobili

Trattamento territoriale invariato.

Oltre a rientrare in questa casistica (come in passato) anche le perizie e prestazioni di agenzia nonché le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione di lavori immobiliari (geometri, architetti, ecc), il nuovo wording precisa che vi rientra altresì la concessione di diritti di utilizzazione degli immobili e la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o analoghi (campi vacanza, campeggi).

Art. 47 Direttiva Nuovo art. 7-quater, co.1/a , DPR 633/72

Il criterio che individua la territorialità della prestazione è dato dal Paese di ubicazione dell’immobile (non rileva, quindi, lo status del committente).

Art. 45 (vigente) Direttiva Art.7, co.4, lett. a) del DPR 633/72

Dal 2010Trattamento fino al

31/12/2009

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoPrestazioni rese da un intermediario (trasparente)

Per le intermediazioni rimane una sola disposizione speciale e riguarda quelle rese a non soggetti passivi nel qual caso la territorialità viene individuata nel luogo dell’operazione principale.

Nuovo art. 46 della Direttiva.Nuovo art. 7-sexies, co.1/a , DPR 633/72.

Per le intermediazioni rese a soggetti passivi , torna, invece, applicabile la regola generale che individua la territorialità nel paese del committente.

Nuovo art. 44 della Direttiva Nuovo art. 7-ter, co.1/a , DPR 633/72.

A seconda del tipo di servizio intermediato, attualmente vigono le seguenti disposizioni speciali che, a seconda dei casi, ricorrono al criterio dell’utilizzo, dello status e luogo del committente o del luogo di esecuzione dell’operazione principale (cioè l’operazione intermediata).Segnatamente:Art. 56 § 1 lett. l) e 58 Direttiva (vigente) Art.7, co.4, lett. d ), e) ed f) del DPR 633/72Art. 50 Direttiva (vigente)Art. 40, co.5, D.L. 331/93Art. 54 Direttiva (vigente)Art. 40, co.6, D.L. 331/93Art. 44 Direttiva (vigente)Art. 7, co.4, lett. f-quinquies , DPR 633/72

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

N.B. Le intermediazioni relative a beni immobili (agente immobiliare) rimangono con la disciplina dei servizi relativi a beni immobili.

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoPrestazioni rese da un intermediario (trasparente) - Esempi

Sempre territoriale in Italia

Intermediazione territoriale in Italia, ma solo per le operazioni eseguite in ambito UE(art. 7, co.4, lett. f-quinquies, agg.to da Comunitaria 2008)

�Committente operatore IT

Non territoriale in Italia(art. 7-ter, co.1, lett.a)

Non territoriale in Italia(art. 7, co.4, lett. f-quinquies)�

Prestatore IT, committente operatore UE

In Italia è sempre non territoriale (art. 7-ter, co.1, lett.a)

Dipende dalla territorialitàdell’operazione principale(art. 7, co.4, lett. f-quinquies)

Prestatore IT, committente operatore extra UE

Trattamento dal 2010Trattamento 2009Casistica

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Focus intermediazioni Trattamento di alcune intermediazioni internazionali

Sono non imponibili ai sensi dell’art. 9 n. 7 del DPR n. 633/72

I servizi di intermediazione relativi a beni in importazione , in esportazione o in transito , a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione

NO INTRASTAT

Novità 2010

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Focus intermediazioni Prestazioni rese da un intermediario (trasparente) - precisazioni

Dal 2010 le intermediazioni relative ad operazioni estero su es tero (extra UE) diventano territorialmente rilevanti quando commissionate da operatore IT. Per evitare l’assoggettamento ad Iva è stato modificato l’art. 9 n.7 del DPR 633/72 prevedendo fra i servizi internazionali anche le intermediazioni relative ad operazioni effettuate extra UE (in aderenza all’art. 153 della Direttiva).

COMMITTENTE OPERATORE ITOperazione intermediata: vendita da CH a USA

SI TERRITORIALITA’ ITALIA�

Intermediario IT emette fattura non imponibile art. 9 n. 7 DPR 633/72

SI TERRITORIALITA’ ITALIA �

Committente emette autofattura art. 17, co.2 ,

(Operazione non imponibile art. 9 n. 7 DPR 633/72)

SI TERRITORIALITA’ ITALIA�

Committente emette autofattura art. 17, co.2 ,

(Operazione non imponibile art. 9 n. 7 DPR 633/72)

Dal

2010

NO TERRITORIALITA’ ITALIA �

IT rileva il costo in co.ge(no autofattura)

Art. 7,co.4, lett. f.quinquiesmodificato dalla L. n. 88/2009

NO TERRITORIALITA’ ITALIA�

IT rileva il costo in co.ge(no autofattura)

RAe n.437/E/08, caso 4

NO TERRITORIALITA’ ITALIA �

IT rileva il costo in co.ge(no autofattura)

RAe n.437/E/08, caso 4

Fino al

2009

INTERMEDIARIOIT

INTERMEDIARIOUE

INTERMEDIARIOEXTRA UE

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoTrasporti – le nuove regole 2010

1) per il trasporto di passeggeri continua a rilevare la distanza percorsa (nuovo art. 48 Direttiva e nuovo art. 7-quater, co.1/b, DPR 633/72);

2) per i trasporti intracomunitari di beni resi a persone che non sono soggetti passivi , continua a rilevare (per tutta la tratta) il luogo di partenza del trasporto (nuovo art. 49 Direttiva e nuovo art. 7-quater, co.1/b, DPR 633/72);

3) per i trasporti intracomunitari di beni resi a soggetti passivi non solo italiani e comunitari, ma anche extra comunitari (questa è una delle novità), troverà applicazione la nuova regola generale (art. 44 Direttiva e nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72);

4) per i trasporti non intracomunitari (es. Italia – Svizzera) resi a persone che non sono soggetti passivi continua a rilevare il criterio proporzionale alla distanza percorsa (nuovo art. 49 Direttiva e nuovo art. 7-sexies, co.1/b, DPR 633/72);

5) per i trasporti non intracomunitari (es. Russia – Italia) resi a committenti soggetti passivi(italiani, comunitari o extra comunitari) troverà applicazione la nuova regola generale, basata sul luogo del committente, per l’intero corrispettivo e non più proporzionalmente alla distanza (art. 44 Direttiva e art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72);

6) per il trasporto nazionale di beni troveranno applicazione i criteri indicati nel punto 4 e 5, conconseguente rilevanza territoriale in Italia. In sostanza, per i servizi resi nei confronti di privati rimane confermato il trattamento in vigore fino al 31/12/2009, mentre per quelli nei confronti di soggetti passivi (nazionali o esteri) tutto il corrispettivo sarà territorialmente disciplinato dalla nuova regola generale (vedi retro).

Il trattamento può essere così riassunto:

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoTrasporti – ESEMPI 1, 2, 3, 4

Situazione invariata, cioè rileva la tratta territoriale.Art. 49 DirettivaNuovo art. 7-sexies co.1/b

�Come sopra�

Trasporto internazionale di beni (diverso da quello intracomunitario) reso a privato (IT, UE o extra)

Servizio territorialmente rilevante in Italia. N.B. E’ rilevante anche il trasporto extra UE (es. da CH a USA) – C.Ae n. 12 del 12//03/2010

�Come sopra�

Trasporto internazionale di beni (diverso da quello intracomunitario) reso ad operatore IT

Territorialmente rilevante nel paese del committente soggetto passivo, per l’intero corrispettivo(FCI in Italia).Art. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter co.1/a

Territorialmente rilevante in Italia in funzione della tratta percorsa nel paese (solo tratta italiana).Art. 46 Direttiva (vigente)Art. 7, co.4, lett. c) DPR 633/72

Trasporto internazionale di beni (diverso da quello intracomunitario) reso ad operatore UE o Extra UE

Territorialmente rilevante nel paese del committente soggetto passivo, per l’intero corrispettivo. (FCI in Italia). Art. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter co.1/a

Territorialmente rilevante in Italia in funzione della tratta percorsa nel paese (tutta).Art. 46 Direttiva (vigente)Art. 7, co.4, lett. c) DPR 633/72

Trasporto nazionale di beni reso ad operatore UE o extra UE

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009Casistica

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2

3

4

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoTrasporti – ESEMPI 5, 6, 7, 8

Situazione invariataArt. 49 DirettivaNuovo art. 7-sexies co.1/c

Territorialmente rilevante, per tutto il trasporto, nel luogo di partenzaArt. 40, co.5, D.L. 331/93(art. 47, § 1, Dir. 2006/112/CE)

Trasporto intracomunitario di beni reso a privato (IT, UE o extra)

Situazione invariata (Iva in Italia)Art. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter co.1/a

Territorialmente rilevante in Italia, in ogni caso (indipendentemente dal luogo di inizio del trasporto).Art. 40, co.5, D.L. 331/93C.M. n. 13/E/94, parte B, § 4.2

Trasporto intracomunitario di beni reso ad operatore IT

In Italia il trasporto è FCIArt. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter co.1/a

Territorialmente rilevante nel paese del committente operatore UE, per tutto il trasporto.Art. 47, § 1, Direttiva (vigente)Art. 40, co.5, D.L. 331/93 (non imponibile)

Trasporto intracomunitario di beni reso ad operatori UE

Territorialmente rilevante nel paese del committente soggetto passivo, per l’intero corrispettivoArt. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter co.1/a

Territorialmente rilevante, per tutto il trasporto, nel luogo di partenza.Art. 47, § 1, Direttiva (vigente)Art. 40, co.5, D.L. 331/93

Trasporto intracomunitario di beni reso ad operatori Extra UE

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009Casistica

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoServizi accessori ai trasporti

Carico, scarico, movimentazioni e simili.

Trattamento territoriale invariato per servizi resi a persona che non èsoggetto passivo.

Art. 54 DirettivaNuovo art. 7-sexies, co.1/d , DPR 633/72

Per le prestazioni rese a committenti soggetti passivi (comunitari e non), vale la nuova regola generale legata al paese del committente.

Art. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter, co.1/a , DPR 633/72

La prestazione è territorialmente rilevante nel paese in cui viene materialmente eseguita. In deroga a quanto sopra, la prestazione è territorialmente rilevante nel paese del committente operatore Iva in altro Stato Ue.

Art. 52 e 53 Direttiva (vigente)Art. 7, co.4, lett. b), del DPR 633/72 e art. 40, co.6, del D.L. 331/93

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoServizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, quali fiere ed esposizioni , ivi compresi i servizi prestati

dall’organizzatore di tali attività nonché i relativi servizi accessori .

Trattamento invariato.

Art. 53 DirettivaNuovo art.7-quinquies DPR 633/72

Territorialità nel luogo di materiale esecuzione.

Art. 52 Direttiva (vigente)Art. 7, co.4, lett. b ), DPR 633/72

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

N.B. Dal 2011 per i servizi resi a committenti soggetti passivi èprevista l’applicazione della regola generale, tranne che per i servizi connessi all’accesso alle “manifestazioni” nonché alle relative prestazioni accessorie.

In tal senso giàdispone l’art.3

del D.Lgsn.18/2010

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Focus “manifestazioni"I precedenti di prassi (N.B. si tratta di casi ante 01/01/2010)

RM n. 189 del 17/8/96

Società editoriale inglese per convegno in Italia � FCI art. 7 co.3

RM n. 131 del 13/11/06

Associazione olandese che organizza abitualmente convegni nel campo delle telecomunicazioni, uno dei quali in Italia

• Quote di iscrizione (diritto a partecipare ai lavori, materiale scientifico, cena e coffée break) � art. 7 co.4 lett. b)

• Spazi pubblicitari riguardanti l’evento � art. 7 co.4 lett. d) e) f)

Rileva territorialmente

in Italia

Superata

Trattamento variabile a seconda

dell’utilizzo e del committente

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Focus “manifestazioni"I precedenti di prassi (N.B. si tratta di casi ante 01/01/2010)

RM n. 267 del 6/8/2002

Preparazione e assistenza vetture al fine di partecipare a campionati nazionali e mondiali di rally per conto di società belga proprietaria auto

� art. 7 co.4 lett. b)

Gestione pubbliche relazioni per le gare di rally (presentazione squadra corse e p.r. per conto di soggetto turco)

� art. 7 co.4 lett. b)

Rilevanza nello Stato

di materiale

esecuzione della

manifestazione

Le conferenze stampa assumono una loro rilevanza solo se riferite all’evento sportivo

Il trasporto del veicolo, delle attrezzature necessarie, dei ricambi, rifornimenti e l’assistenza di gara …assumono natura strumentale al risultato finale

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Focus “manifestazioni"I precedenti giurisprudenziali

Corte di Giustizia

Causa C327/94

Sentenza del

26/09/1996

L'art. 9, n. 2, lett. c), della sesta Direttiva CEE deve essere interpretato nel senso che rientra in tale disposizione l'attività di un imprenditore che effettua la sonorizzazione di manifestazioni artistiche o ricreativearmonizzando la scelta e l'utilizzazione degli apparecchi impiegati in funzione delle condizioni acustiche esistenti e degli effetti sonori voluti e che fornisce gli indispensabili apparecchi e operatori, dal momento che la prestazione di tale imprenditore costituisce un presupposto necessario della realizzazione della prestazione artistica o ricreativa principale .

Oggi art. 53 Direttiva

2006/112/CE

Art. 7 quinquies

DPR 633/72

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Focus “manifestazioni"I precedenti di prassi (N.B. si tratta di casi ante 01/01/2010)

RM n. 367/E del 3/10/2008

Società italiana che organizza congressi , convention, ecc a carattere medico scientifico in altri paesi UE

Pacchetto servizi resi dall’organizzatore-“quota ingresso” (accesso, kit congresso, colazione lavoro e coffee break)

- “sponsor simposio” (uso sala, impianti, traduzione, allestimenti e arredi, esposizione logo, colazione lavoro e hostess)

- “mostra” (noleggio spazio per collocare stand, pulizia, allacciamento energia, …)

Altri servizi resi in occasione di manifestazioni organizzate daaltri- Albergo per relatori e ospiti

- Ristorazione a favore di richiedenti

- Interpretariato in occasione di riunioni

- hostess in sede congressuale e fuori

Art. 7, co.4, lett. b)

Per l’Agenzia non possono rientrare nell’art. 7 co.4 lett. b) quando sono resi da soggetto terzo rispetto all’organizzatore

del convegno

N.B. posizione non completamente condivisa dalla dottrina

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Focus “manifestazioni"I precedenti di prassi (N.B. si tratta di casi ante 01/01/2010)

RM 355885

01/07/1985

Caso sollevato dall’Ambasciata Cinese e dall’URSS in ordine all’applicazione dell’Iva sulle quote di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di Messina e Bari (ITALIA )

� art. 7 co,4, lett a.)

RM 70/E del 21/04/1997

Problema: chi assolve l’Iva nel paese in cui si svolge l’evento ?

Fiere allestite all’estero (realizzazione, trasporto, montaggio, manutenzione, e smontaggio dello stand che resta di proprietà della ditta appaltatrice)

Iva Italia SI

RM 192/E del

17/08/1996

Locazione stand e servizi connessi(vigilanza, assicurazione) resi a societàestera per la partecipazione di manifestazioni fieristiche in Italia

� art. 7 co,4, lett a.)

Iva Italia SI

� art. 7 co,4, lett a.)

Iva Italia NO

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Territorialità: vecchio e nuovo a confronto

Perizie e lavori su beni mobili

Trattamento territoriale invariato per servizi resi a persona che non è soggetto passivo.

Art. 54 DirettivaNuovo art. 7-sexies, co.1/d, DPR 633/72

Per le prestazioni rese a committenti soggetti passivi vale la nuova regola generale legata al paese del committente. Rispetto alla disciplina precedente non è più richiesto che i beni lascino lo Stato in cui la prestazione è eseguita e, pertanto, nel caso di operazione fra soggetti di due Stati membri diversi troverà sempre applicazione l’inversione contabile.

Art. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter, co.1/a , DPR 633/72

La prestazione è territorialmente rilevante nel paese in cui viene materialmente eseguita.

In deroga a quanto sopra, la prestazione èterritorialmente rilevante nel paese del committente operatore Iva in altro Stato Ue quanto i beni vengono trasportati o spediti fuori dello Stato in cui la prestazione è stata eseguita.

Art. 52 e 55 Direttiva (vigente)Art. 7, co.4, lett. b ), del DPR 633/72 e art. 40, co.4-bis, del D.L. 331/93

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoLavorazioni su beni mobili – ESEMPI 1 e 2

L’operazione diventa territorialmente rilevante nel paese del committente operatore Iva (IT).

Art. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter, co.1/a,DPR 633/72

Territorialità nel paese in cui viene eseguita la lavorazione (DE).

Art. 52 Direttiva (vigente)Art. 7, co.4, lett. b), del DPR n. 633/72

Committente nazionale (IT) che invia materie prime ad un lavorante comunitario (DE). A fine lavorazione i beni rimangono nel paese (DE) in cui viene eseguita la lavorazione (DE)

Invariato.

Art. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter, co.1/a,DPR 633/72

Territorialità nel paese del committente operatore Iva (IT).

Art. 55 Direttiva (vigente)Art. 40, co.4-bis, del D.L. 331/93

Committente nazionale operatore Iva che invia materie prime ad un lavorante comunitario (DE). A fine lavorazione i beni lasciano il paese (DE) in cui viene eseguita la lavorazione

Dal 2010Trattamento fino al

31/12/2009Casistica

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoLavorazioni su beni mobili – ESEMPI 3 e 4

Idem per l’importazione.

La fattura del lavorante estero ricevuta dal committente soggetto passivo Italiano saràterritorialmente rilevante in Italia.Art. 44 della Direttiva.Nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72

Importazione con Iva assolta sul solo valore della lavorazione estera e sui beni aggiunti.Trattamento non territoriale ex art. 7, co.4, lett. b,) del DPR n. 633/72 per la fattura del lavorante estero.

Come sopra in regime di perfezionamento passivo (esportazione temporanea delle materia e successiva reimportazione prodotti compensatori a scarico temporanea)

Idem per l’importazione.

A rigore la fattura del lavorante estero ricevuta dal committente soggetto passivo Italiano saràterritorialmente rilevante in Italia.Art. 44 della Direttiva.Nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72

Importazione con Iva assolta sul valore complessivo dei beni (materia + lavorazione e beni aggiunti).Trattamento non territoriale ex art. 7, co.4, lett. b), del DPR n. 633/72 per la fattura del lavorante estero.

Lavorazione eseguita extra UE di merce esportata in lista valorizzata, con importazione in Italia, a fine lavorazione, dei prodotti compensatori

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009Casistica

Problema duplicazione imposta per “lavorazione”. Si auspicano chiarimenti !

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoServizi di ristorazione e catering

La territorialità è nel luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.Non fa distinzione la natura del committente.

Art. 55 della Direttiva.Nuovo art. 7-quater, co.1/c, DPR 633/72.

�Come sopra�

Servizi di ristorazione e catering diversi da quelli di cui sopra.

La territorialità per i servizi effettuati a bordo, nel corso di un trasporto passeggeri effettuato all’interno della Comunità, viene fissata nel luogo di partenza del trasporto passeggeri.

Art. 57 della Direttiva.Nuovo art. 7-quater, co.1/d,DPR 633/72.

Non è prevista una disciplina speciale, né a livello di Direttiva, né nella normativa interna, per cui trova applicazione il criterio generale attualmente legato al luogo del prestatore.

Art. 43 Direttiva (vigente)Art. 7, co.3, DPR 633/72

Servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto passeggeri effettuato all’interno della Comunità.

Dal 2010Trattamento fino al

31/12/2009Casistica

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Territorialità: vecchio e nuovo a confronto

Locazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto (1)

La Direttiva consente di adottare il criterio dell’utilizzazione. La disciplina italiana prevede la territorialità nazionale nei seguenti casi:- prestatore italiano e utilizzo del servizio in Italia o Ue;- prestatore extraUE ed utilizzo in Italia.Il tutto, indipendentemente dalla localizzazione del committente nonché dal suo status.Art. 58 Direttiva (vigente)Art. 7, co.4, lett. f), del DPR 633/72

Le prestazioni rese da soggetti operatori UE seguono, invece, la regola generale del paese del prestatore e quindi non rilevano in Italia (a prescindere dal luogo di utilizzo).Art. 43 Direttiva (vigente)Art. 7, co.3, del DPR 633/72

Trattamento fino al 31/12/2009

Nella C.M. n. 207 del 16/11/2000 § 2.1.6 è stato precisato che “in caso di utilizzo del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario e in parte al di fuori della U.E., dovrà considerarsi imponibile la percentuale del canone di locazione corrispondente all’utilizzo che ne è stato fatto in ambito comunitario ”. Nel noleggio e leasing nautico, per l’individuazione e la possibilità di ricorre (a certe condizioni) a percentuali forfettarie, si veda C.M. n. 76/E/2001 e C.M. 49/E/2002 nonché R.M. 284/E/2007 e C.M. n. 38/E/2009.

Rilevanza

pro-quota

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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Territorialità: vecchio e nuovo a confronto

Locazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto (2)

Dovrebbe continuare a rilevare anche il criterio “pro-quota”.

Trattamento dal 01/01/2010 al 31/12/2012

Committente soggetto passivoOpera la regola generale del paese del committente soggetto passivo (art. 44 Direttiva).Nuovo art. 7-ter, co. 1/a ), DPR 633/72

Committente “privato”In deroga alla regola generale del paese del prestatore, il legislatore italiano adotta il criterio dell’utilizzo prevedendo che la prestazione si intende effettuata nel territorio dello Stato quando resa da prestatore ivi stabilito e sempre che tale prestazione sia utilizzata nel territorio della Comunità (di converso, è fuori campo l’utilizzo extra UE). Specularmente viene attratta nel territorio anche la prestazione resa da soggetto non stabilito nella UE, quando utilizzata nel territorio dello Stato.Nuovo art. 7-sexies, lett. e) , DPR 633/72

A prescindere dallo status e luogo del committente, opera una disposizione speciale (nuovo art. 56 Direttiva) in base alla quale rileva il luogo in cui il mezzo viene effettivamente messo a disposizione del destinatario. Il legislatore italiano: a) limita tale criterio alle prestazioni che siano anche utilizzate all’interno del territorio della Comunità (di converso, èfuori campo l’utilizzo extra UE); b) attrae (specularmente) nel territorio nazionale le prestazioni ivi utilizzate ancorché i mezzi di trasporto siano messi a disposizione extra UE.

Nuovo art. 7-quater, lett. e), DPR 633/72

“Noleggio” non breve“Noleggio” breveFino a 30 gg (90 per i natanti)

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoLocazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto (3)

Nel caso di noleggio breve:come sopra.Nuovo art. 7-quater lett. e)

Nel caso di noleggio non breve , corrispettivo totalmente territoriale in Italia (anche per l’eventuale utilizzo extra UE).Nuovo art. 7-ter co.1/a

Rileva territorialmente il solo utilizzo in Italia.Art. 7, co.4, lett. f) DPR 633/72

Committente soggetto passivo IT che riceve servizi da prestatore Extra UE

Il noleggio breve rileva territorialmente in Italia: - se i mezzi vengono messi a disposizione nel territorio IT, limitatamente all’utilizzo UE;- se i mezzi vengono messi a disposizione extra UE, limitatamente all’utilizzo IT.Non rileva, invece, (tutto il corrispettivo) se il mezzo viene messo a disposizione in altro paese UE.Nuovo art. 7-quater lett. e)

Nel caso di noleggio non breve , corrispettivo totalmente territoriale in Italia (anche per l’utilizzo extra UE).Nuovo art. 7-ter co.1/a

Territorialmente non rilevanti in ItaliaArt 7, co.3, DPR 633/72

Committente soggetto passivo IT che riceve servizi da prestatore UE

Dal 01/10/2010 al 31/12/2002Trattamento fino al

31/12/2009ESEMPI

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoLocazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto (4)

• per le “locazioni” di imbarcazioni da diporto, invece del luogo del prestatore, troveràapplicazione il luogo in cui l’imbarcazione da diporto è effettivamente messa a disposizione del destinatario purché tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo. Nella versione domestica, il tutto viene “mediato” dal criterio dell’utilizzo “espungendo”, nel caso di prestatore IT, l’utilizzo extra UE, ed attraendo l’utilizzo in Italia, nel caso di prestatore Extra UE ed imbarcazione messa a disposizione in Stato extra UE;

• per le “locazioni” di altri mezzi di trasporto (oppure quando le imbarcazioni sono messe a disposizione in uno stato diverso da quello del prestatore), sostituzione del criterio del luogo del prestatore con il criterio del luogo del destinatario (come già è previsto per i committenti soggetti passivi). Nella versione domestica, anche in questo caso, il tutto viene “mediato” dalla condizione che, nel caso di committente IT, l’utilizzo avvenga nel territorio comunitario (in sostanza viene “espulsa” dalla territorialitànazionale l’utilizzo extra UE) e che, nel caso di committente extra UE, l’utilizzo avvenga in Italia (in sostanza, viene “attratta” alla territorialità nazionale, l’utilizzo in Italia).

Ulteriori novità in vigore dal 2013 per le locazioni “non brevi” di mezzi di trasporto a privati:

Art. 4 Direttiva 2008/8/CE Art. 3, co.2, Decreto legislativo

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Territorialità: vecchio e nuovo a confronto- locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto - prestazioni di servizi indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 3 (le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti) - prestazioni pubblicitarie - operazioni bancarie, finanziarie e assicurative -prestazioni relative a prestiti di personale

Non si considerano territoriali le prestazioni rese a privati Extra UE. Lo Stato italiano ha scelto di abbandonare il criterio dell’utilizzo.Art. 59 DirettivaNuovo art. 7-septies

Negli altri casi (sempre a prescindere dal luogo di effettivo utilizzo) operano le nuove regole generali e quindi:• per le prestazioni rese a committente soggetto passivo (IT, Ue o Extra Ue), rileva il paese del committente;• per le prestazioni rese a committente non soggetto passivo IT o UE, rileva il paese del prestatore.Art. 44 e 45 DirettivaNuovo art. 7-ter

Sono territorialmente rilevanti in Italia:• quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue)(art. 7, co.4, lett. d), DPR 633/72);• quelle rese a privati UE(art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72);• quelle rese a committenti extra UE (operatori o non) qualora siano utilizzate in Italia (di converso sono escluse quelle utilizzate in territorio estero comunitario e non) (art. 7, co.4, lett. f) DPR 633/72).Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue(art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva vigente).

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

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Territorialità: vecchio e nuovo a confronto- consulenza e assistenza tecnica o legale,- di elaborazione e fornitura di dati e simili,- la concessione dell'accesso ai sistemi di gas natu rale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissio ne mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegat i

Non si considerano territoriali le prestazioni rese a privati Extra UE. Lo Stato italiano ha scelto di abbandonare il criterio dell’utilizzo.Art. 59 DirettivaNuovo art. 7-septies

Negli altri casi (sempre a prescindere dal luogo di effettivo utilizzo) operano le nuove regole generali e quindi:• per le prestazioni rese a committente soggetto passivo (IT, Ue o Extra Ue), rileva il paese del committente;• per le prestazioni rese a committente non soggetto passivo IT o UE, rileva il paese del prestatore.Art. 44 e 45 DirettivaNuovo art. 7-ter

Sono territorialmente rilevanti in Italia:• quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue)(art. 7, co.4, lett. d), DPR 633/72);• quelle rese a privati UE(art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72).Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue(art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva 2006/112/CE).Nel caso di committente extra UE la prestazione di “consulenza” non rileva in Italia (per effetto dell’esclusione posta nell’art. 7, co.4, lett. f) del DPR 633/72), a prescindere dall'utilizzo o meno del servizio nel territorio italiano (in tal senso C.M. 10/E/2005 § 9.1). N.B. Per i servizi di fornitura dell’accesso ai sistemi di distribuzione del gas ed energia, resi a committente extraUE, utilizzati in Italia, la C.M. 54/E del 23/12/2004 § 2.3 parla, invece, di rilevanza territoriale.

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoPrestazioni di servizi di telecomunicazione

Prestazioni rese a privatiRimane, per effetto anche delle scelte del legislatore nazionale, il massiccio ricorso al criterio dell’utilizzo:• non si considerino territoriali le prestazioni rese a privati Extra UE, a meno che l’utilizzo non avvenga in Italia(art.59 e 59-bis, lett. b, Direttiva; nuovo art. 7-septies, lett. h );• sono territoriali le prestazioni rese da operatore IT a privati comunitari (compreso IT), a meno che non siano utilizzate Extra UE(art. 45 e 59-bis, lett.a, Direttiva; nuovo art. 7-sexies, lett. g, prima parte );• sono territoriali le prestazioni rese da prestatore Extra UE a privato comunitario (compreso IT) ed utilizzate in Italia(art. 59-ter Direttiva; nuovo art. 7 sexies, lett. g, seconda parte );• sono territoriali le prestazioni rese da prestatore Extra Ue o di altro Stato UE a committente privato Extra UE, se utilizzate in Italia (art. 59-bis, lett.b, Direttiva; nuovo art. 7 septies, lett. h )

Prestazioni rese a soggetti passiviIn base alla nuova regola generale rileva il paese del committente.Art. 44 DirettivaNuovo art. 7-ter co.1/a

Sono territorialmente rilevanti in Italia:• quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue)(art. 7, co.4, lett. d) DPR 633/72);• quelle rese a privati UE(art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72);• quelle rese a soggetti extra UE da soggetti extra UE (compresi Livigno e Campione d’Italia) qualora i servizi sono utilizzati in Italia (art.7, co.4, lett. f-bis) DPR 633/72);• quelle rese a soggetti privati UE da soggetti extra UE (compresi Livigno e Campione d’Italia) qualora i servizi sono utilizzati in Italia (art.7, co.4, lett. f-quater) DPR 633/72).Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue(art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva vigente).I servizi di telecomunicazione si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati, la loro distribuzione avviene nel territorio dello Stato (art. 7, co.4, lett. f-bis).

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoServizi di teleradiodiffusione

Vedi gruppo precedente(il trattamento territoriale dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione èstato accorpato nelle medesime disposizioni).

Sono territorialmente rilevanti in Italia:•quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue)(art. 7, co.4, lett. d), DPR 633/72);•quelle rese a privati UE(art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72);•quelle rese a committenti extra UE (operatori o non) qualora siano utilizzate in Italia (di converso sono escluse quelle utilizzate in territorio estero comunitario e non) (art. 7, co.4, lett. f) DPR 633/72.•quelle rese a soggetti privati UE(compresa IT) da soggetti extra UE (compresi Livigno e Campione d’Italia) qualora i servizi sono utilizzati in Italia (art.7, co.4, lett. f-quater) DPR 633/72).Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue(art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva 2006/112/CE).

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoServizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (1)

E’ previsto un criterio speciale che attrae nel luogo del committente privato, a prescindere dal luogo di effettivo utilizzo, le prestazioni rese da un soggetto passivo extra UE.Art. 58 DirettivaNuovo art. 7-sexies lett. f)

E’ prevista l’esclusione territoriale, a prescindere dal luogo di effettivo utilizzo, delle prestazioni rese a privato Extra UE. Art. 59 DirettivaNuovo art. 7-septies lett. i)

Negli altri casi operano le nuove regole generali e quindi:-per le prestazioni rese a committente soggetto passivo (IT, Ue o Extra Ue), rileva il paese del committente (nuovo art. 44);-per le prestazioni rese a committente non soggetto passivo IT o UE, rileva il paese del prestatore Art. 44 e 45 DirettivaNuovo art. 7-ter

Sono territorialmente rilevanti in Italia:•quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue)(art. 7, co.4, lett. d), DPR 633/72);•quelle rese a privati UE(art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72);•quelle rese a committenti operatori extra UE qualora siano utilizzate in Italia (di converso sono escluse quelle utilizzate in territorio estero comunitario e non) (art. 7, co.4, lett. f) DPR 633/72.•quelle rese a soggetti privati IT da soggetti extra UE (art.7, co.4, lett. f-ter) DPR 633/72).

Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue(art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva vigente).

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoServizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (2)

Elencazione esemplificativa tratta dalla normativa comunitaria

a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamentib) Bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitaric) Driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampantid) Installazione automatica on line di filtri per i siti webe) Installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)

2) fornitura di software e relativo aggiornamento;

a) Hosting di siti web e di pagine webb) Manutenzione automatica di programmi, remota e on linec) Amministrazione remota di sistemid) Conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamentee) Fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste

1) Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

Allegato 1 Regolamento 1777/2005/CEAllegato II Direttiva 2006/112/CE

• essenza automatizzata della prestazione, corredata da un intervento umano minimo;• impossibilità della prestazione in assenza della tecnologia dell’informazione.

CARATTERISTICHE:

(art. 11 Reg. CE 1777/2005)

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoServizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (3)

a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellularib) Accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suonic) Accesso o scaricamento di filmd) Scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellularie) Accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri

4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali,artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

a) Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica;b) Accesso o scaricamento di fotografie o immagini o salvaschermic) Contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniched) Abbonamento a giornali o riviste on linee) Siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti webf) Notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on lineg) Informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuoh) Fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito webi) Utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet

3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

Allegato 1 Regolamento 1777/2005/CEAllegato II Direttiva 2006/112/CE

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoServizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (4)

a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studenteb) Libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Allegato 1 Regolamento 1777/2005/CEAllegato II Direttiva 2006/112/CE

N.B. Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.

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Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoServizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (5)

Non costituiscono servizi di e-commerce (art. 12 Reg. (CE) 1777/2005:

g) servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;h) servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;i) servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;j) servizi di conservazione dei dati off line;k) servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione;l) servizi di help desk telefonico;m) servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;n) servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;o) servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;p) accesso a Internet e al World Wide Web;q) servizi telefonici forniti attraverso Internet.

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43

Territorialità: vecchio e nuovo a confrontoPrestazioni di servizio inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere da a) a i) dell’art. 7-septies

La nuova formulazione è sicuramente piùchiara e viene precisato che la “prestazione negativa” consiste nell’obbligo di non esercitare interamente o anche parzialmente un’attività o un diritto indicati nell’articolo 59 della Direttiva, corrispondente al (probabile) nuovo art. 7-septies, lett. l), del DPR 633/72.Il fatto che la disposizione sia collocata in una norma dedicata all’esclusione della territorialità delle sole prestazioni rese a committenti non soggetti passivi Extra UE, porta a ritenere che nel caso di prestazioni rese al di fuori di questo caso, tornino applicabili le regole generali (un chiarimento al riguardo sarebbe auspicabile).

Trattasi delle c.d. “prestazioni negative” che si è ritenuto rilevare in base allo stesso trattamento delle “prestazioni positive”.Art. 7, co.4, lett. d), e) nonché, si ritiene, lett. f), limitatamente, in questo’ultimo caso, alle prestazioni non “abbandonate” da tale lettera (rispetto a quelle della lettera d), del DPR 633/72.

Dal 2010Trattamento fino al 31/12/2009

44

Fucus servizi internazionali n.i. (1)Art. 9 del DPR 633/72 – operazioni non imponibili

5) servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (1);

Servizi accessori ai trasporti internazionali

4) servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell’art.69 (1); i servizi relativi alle operazioni doganali

Spedizioni relative ai trasporti internazionali

3) noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (1);

Noleggi connessi ai trasporti internazionali

2) trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivisono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);

Trasporti internazionali di beni

1) trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

Trasporto persone internazionale

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45

Fucus servizi internazionali n.i. (2)Art. 9 del DPR 633/72 – operazioni non imponibili

Dal

01/01/2010

9) trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.

Lavorazioni su beni in regime di perfezionamento o da esportare

8) manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

Manipolazioni nei depositi doganali

7 bis) servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

Intermediazioni rese ad agenzie di viaggio

7) servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione;

Intermediazioni relative ad operazioni internazionali

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

Servizi portuali e degli agenti marittimi

(1) Valore indicato nella bolletta d’importazione della merce

46

IL DEBITORE DELL’IMPOSTA

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FORNITOREOPERATORE ECONOMICO

RESIDENTE

NAZIONALE

NON RESIDENTE

per le operazioni effettuate da o nei confronti di

StabileOrganizzazione IDENTIFICATO

(art. 35-ter)

RAPPRESENTATO(art. 17, co.3)

SOSTITUITO dal

cessionario/committente

operatore Iva nazionale

(art. 17, co.2)

Per le operazioni territorialmente rilevanti tranne quelle “esentate”

Per la gestione delle operazioni eseguite direttamente dalla casa madre estera, viene meno la possibilità di usare l’identificazione diretta o la rappresentanza fiscale

nei casi di operazioni verso privati in mancanza di stabile organizzazione

o

Art. 11 D.L. 135/2009

Nei rapporti vs imprese

Nei rapporti vs privati

Debitore dell’imposta (1)

48

Debitore dell’imposta (2)SERVIZI RESI DA NON RESIDENTE (senza S.O.)

(1) Tranne nelle ipotesi relative alle operazioni di cui all’art. 7, co.4, lett. f) del DPR 633/72 effettuate da soggetti domiciliati, residenti o stabiliti a Livigno o Campione d’Italia.

Invariato.Come sopra.Non residente

Invariato.No reverse.Obblighi a carico del prestatore.

Privato

Obbligo reverse charge solo per le prestazioni dell’art. 7, co.4, lett. d) e (dal 15/07/2009) f-quinquies. Art. 17, co.3, ultimo per., cit

Obblighi a carico del prestatore per le altre prestazioni.Art. 17, co.2, cit

Operatore Iva nazionale

Identificato in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale)

Obbligo reverse charge in tutti i casi nei quali la territorialità del servizio , in base al nuovo art. 7-ter co.1/a, viene legata al paese del committente soggetto passivo.Art. 196 Direttiva 2006/112/CENuovo art. 17, co.2, DPR 633/72

Obbligo di reverse charge in capo al committente (1).Art. 17,co.3, primo periodo,DPR 633/72

Operatore Iva nazionale

Non identificato in Italia

Dal 01/01/2010Fino al 31/12/2009CommittentePrestatore non

residente

Prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia

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Debitore dell’imposta (3)Chiarimento C.Ae n. 58 del 31/12/2009

Il soggetto non residente che rende la prestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato, deve adempierei agli obblighi d’imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentate fiscale.

Analogamente, nei rapporti, aventi ad oggetto operazioni territorialmente rilevanti in Italia , tra soggetti non residenti che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia, il prestatore non residente dovrà provvedere all’ide ntificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale per adempiere, attraverso le modalità ordinarie, agli obblighi d’imposta.

Fornitore DE

Servizio territoriale Committente

ES

Serve P.Iva italiana

50

Debitore dell’imposta (4)CESSIONI DI BENI DA NON RESIDENTI (senza S.O.)

InvariatoCome sopra.Non residente

InvariatoCome sopra.Privato

Obbligo reverse charge in capo al cessionario .Art. 194 Direttiva 2006/112/CENuovo art. 17, co.2, DPR 633/72

No reverse.Obblighi a carico del fornitore.

Operatore Iva nazionale

Identificato in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale)

InvariatoNuovo art. 17, co.2, DPR 633/72

Obbligo reverse charge in capo al cessionario.Art. 17,co.3, primo periodo,DPR 633/72

Operatore Iva nazionale

Non identificato in Italia

Dal 01/01/2010Fino al 31/12/2009CessionarioFornitore non

residente

Cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia

N.B. Scelta adottata dall’Italia (nuovo art. 17, co.2, DPR 633/72)

N.B. Vale anche per servizi che non ricadono nell’art. 196 della Direttiva

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Debitore dell’imposta (5)Precisazioni circolare AE n. 14/E del 18/03/2010

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio, quest’ultimo assume semprela qualifica di debitore dell’imposta da assolvere mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge. “Ciò anche nell’eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Sta to o ivi disponga di un rappresentante fiscale ” che, pertanto, non deve addebitare l’imposta italiana.

La novità si applica alle operazioni effettuate a partiredal 01/01/2010 (art. 5 del D.Lgs n. 18/2010)

Art. 196 Direttiva Art. 194 Direttiva

Per le operazioni effettuate dal 01/01/2010 al 19/02/2010 non è necessaria emissioni di note di accredito da parte del

fornitore non residente. Nel suddetto periodo, la detrazione operata dal cessionario/committente è in salvo.

52

Debitore dell’imposta (6)FORNITORE NON RESIDENTE CON STABILIE ORGANIZZAZIONE

L’operazione deve essere fatturata dalla Stabile

organizzazioneCome sopraPrivato

E’ tenuto ad assolvere l’Iva con il reverse charge il

cessionario/committente

Il non residente poteva agire tramite

l’identificazione diretta (o la rappresentanza

fiscale) fatturando l’Iva italiana

Operatore IvaOperazione territorialmente rilevante effettuata direttamente dalla casa madre estera

InvariatoAssolve l’Iva

nazionale la stabile organizzazione

Operatore Iva o privato

Operazione territorialmente rilevante effettuata dalla stabile organizzazione (branch)

Post art. 11 D.L. 135/2009Ante D.L. 135/2009

TrattamentoCommittente nazionale

Fornitore estero con stabile organizzazione

Decreto del 25/09/2009 in vigore dal 26/09/2009

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Precisazioni sulla figura del soggetto passivo

Nuovo art. 7-ter co.2 del DPR 633/72

a. i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con la precisazione che le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività;

b. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, co.4, del DPR n. 633/72, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;

c. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

(1)] In tal senso anche Sentenza della Corte di Giustizia del 06/11/2008 (Causa C-291/07).

La nuova regola generale della territorialità dei servizi resi a soggetti passivi è legata al paese del committente (nuovo art. 7-ter, co.1, lett. a). Il nuovo art. 7-ter, co. 2, del DPR n. 633/72 (in attuazione di quanto previsto dal nuovo art. 43 della Direttiva)1, dispone che “ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni diservizi”, si considerano soggetti passivi, per le prestazioni ad essi rese:

54

Enti non commercialiEstensione della figura di soggetto passivo (1)

In presenza di partita Iva (per effetto di acquisti intra di beni “sopra soglia”), l’ente diventa soggetto passivo ai fini dell’applicazione del reverse charge per l’acquisto di servizi territorialmente rilevanti (3).

L’ente committente non ètenuto ad assolvere l’imposta.

Acquisto di servizi da non residenti

Trattamento sostanzialmente invariato, tranne introduzione obbligo presentazione telematicasia del modello “Intra 12” che del modello Intrastat (2-bis).

Assolve l’Iva l’ente cessionario, previa richiesta partita Iva (*). Tenuta apposito registro, versamento imposta e presentazione Intra 12 entro il mese successivo (2). Presentazione Intrastat 2-bis.

Acquisti intracomunitari di beni “sopra soglia”

Assolve l’Iva il fornitore comunitario.

Adempimenti invariati, salvo obbligo presentazione telematica (1)N.B. Il temematico è obbligatorio dal 01/06/2010 (Provv. Ae 16/04/2010)

Assolve l’Iva il fornitore comunitario.L’ente cessionario presenta prima dell’acquisto il modello Intra 13 all’Agenzia delle Entrate.

Acquisti intracomunitari di beni “sotto soglia”(salvo opzione per regole “sopra soglia”)

Ente non soggetto passivo che non

svolge alcuna attività

commerciale.

Dal 01/01/2010Fino al 31/12/2009Casistica

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Enti non commercialiEstensione della figura di soggetto passivo (2 )

L’ente diventa soggetto passivo ai fini dell’applicazione del reverse charge per l’acquisto di servizi territorialmente rilevanti (3).

Intra 12 + Intra 2-quaterRif.Istruzioni nuovo Intra 12 (Provv16/04/2010) Art. 2, co.2, D.MEF 22/02/2010

L’ente committente non ètenuto ad assolvere l’imposta.

Acquisti di servizi riguardanti la sfera “istituzionale”

Trattamento sostanzialmente invariato, tranne introduzione obbligo presentazione telematica sia della dichiarazione (Intra 12) che del modello Intrastat (2-bis).

Rif.Istruzioni nuovo Intra 12 (Provv16/04/2010) Art. 2, co.2, D.MEF 22/02/2010

Per gli acquisti intracomunitari di beni assolve l’Iva l’ente cessionario. Tenuta apposito registro, versamento imposta e presentazione Intra 12 entro il mese successivo (4). Presentazione Intrastat 2-bis.

Acquisti di beni riguardanti la sfera “istituzionale”

Stesse regole degli altri operatori Iva (applicazione reverse ove previsto; doppia registrazione; presentazione intrastat per gli acquisti di beni (2-bis) e servizi (2-quater), territorialmente rilevanti, forniti da operatori UE).

Stesse regole degli altri operatori Iva (applicazione reverse ove previsto; doppia registrazione; presentazione Intrastat 2-bis per gli acquisti intra di beni).

Acquisti di beni o servizi riguardanti la sfera “commerciale”

Ente soggetto passivo

Dal 01/01/2010Fino al 31/12/2009Casistica

56

Enti non commercialiEstensione della figura di soggetto passivo (3)

Note(*) Come precisato nella C.M. n. 13/E del 23/02/94 , l’attribuzione del numero di partita IVA (per acquisti “sopra soglia”) non comporta per l’ente l’assunzione della qualifica di soggetto passivo d’imposta, essendo finalizzata all’applicazione dell’IVA sugli acquisti intracomunitari (il cedente comunitario emetterà fattura senza IVA, infatti, solo se in possesso del numero di identificazione dell’ente non commerciale).

N.B. Nella C.M. n. 12/E del 12/03/2010, §3.8, è stato precisato che nella normativa comunitaria vigente, diversamente da quanto accade per i beni, non è prevista alcuna soglia superata la quale, in relazione alle prestazioni di servizi acquistate da enti non commerciali residenti, nasce l’obbligo di identificazione Iva.

(1) Art. 50, co.4, D.L. 331/93.

(2) Art. 47 co.3 e art. 49, co.1 e 2, D.L. 331/93.

(3) Ai sensi del nuovo art. 30-bis del DPR n. 633/72 le autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, co.2, e relative agli acquisti realizzati nella “sfera istituzionale” vanno registrate nel registro di cui all’art. 47, co.3, del D.L. 331/93 entro il mese successivo. Entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.L. va presentata la dichiarazione telematica ed effettuato il versamento dell’imposta.

(4) Art. 49, co.4, D.L. 331/93.

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I NUOVI INTRA 13 E 12Provvedimento AE del 16/04/2010

INTRA 13� obbligo telematico dal 01/06/2010 (modello sostanzialmente invariato)

INTRA 12� obbligo telematico dal 01/06/2010� in fase di prima applicazione ed al fine di acquisire i dati relativi agli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti non presenti nei previgenti modelli Intra 12, presentazione entro il 30/06/2010 del nuovo modello telematico

58

TECNICA APPLICATIVA DEL REVERSE CHARGE E

MOMENTO DIEFFETTUAZIONE DEL

SERVIZIO

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Il reverse in dichiarazione annuale Iva

REVERSE CHARGE e DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Annotazione registro vendite

Annotazione registro acquisti Quadro VF

Doppia registrazione

N.B. Non vanno indicati gli acquisti in reverse che sono non imponibili o esenti (C.Ae n. 12/E del 12/03/2010)

60

La tecnica applicativa REVERSE CHARGE SU OPERAZION CON L’ESTERO (1)

N.B. Tutte le ipotesi sopra elencate riguardano acquisti/importazioni effettuate da cessionari/committenti operatori Iva.

Chi estrae ha introdotto la merce a seguito di acquisto intra, oppure ha acquistato merce giàintrodotta.

Integrazione fattura se la merce che viene estratta risulta documentata da fattura di acquisto (anche intracomunitario)

La merce risulta in carico sulla base di una bolletta d’importazione.

Autofattura art. 17, co.2, nel caso estrazione di merce precedentemente importata

Estrazione beni da depositi Iva di cui all’art. 50 bis del D.L. n. 331/93

Dal 1997

Dal 2010 solo per acquisti intracomunitari di beni.

Integrazione ex. art. 46 del D.L. 331/93Acquisti intracomunitari Dal

01/01/1993

Compresi, dal 2010, anche gli acquisti intracomunitari di servizi.

Autofattura art. 17, co.2 (già art.17, co.3) del DPR 633/72

Acquisti da non residenti territorialmente rilevanti in Italia (compreso S.Marino e Città del Vaticano)

/

NoteModalità applicativaSettore/operazioniIn vigore

N.B. Dal 2010 l’art. 46 del DL 331/93 non contempla più l’integrazione per i servizi intra. A rigore andrebbe quindi usata l’autofattura ex art. 17, co.2, del DPR 633/72. L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum I.O. del 22/01/2010, ha tuttavia ammesso la possibilità di integrare la fattura emessa dal forni tore UE , fermo restando il rispetto dei termini del momento di effettuazione dell’operazione.

Circolare n. 12/E del 12/03/2010

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La tecnica applicativaREVERSE CHARGE SU OPERAZION CON L’ESTERO (2)

N.B. Tutte le ipotesi sopra elencate riguardano acquisti/importazioni effettuate da cessionari/committenti operatori Iva.

Il fornitore non residente non deve addebitare l’Iva

italianaAutofattura ex art. 17 co.2

Acquisti di beni e servizi (territorialmente rilevanti) da soggetti non stabiliti con identificazione diretta o rappresentante fiscale

Dal 01/01/2010

Modifiche introdotte dal D.L. n. 135/2009 a

seguito della Sentenza della Corte di Giustizia

del 16/07/2009 (Causa C 244/08).

Autofattura ex art. 17 co.2 (già art.17, co.3)

Acquisti di beni e servizi (territorialmente rilevanti) da soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, per le operazioni effettuate direttamente dalla casa madre

Dal 26/09/2009

/Autofattura ex art. 17 co.2 (già art.17, co.3)

Introduzione nel territorio dello Stato di gas naturale attraverso rete di distribuzione ed energia elettrica

Dal 01/01/2005

Nel mese di accettazione della bolletta.

Integrazione della bolletta doganale ex art. 70, co.6, del DPR 633/72

Importazione di rottami ed assimilati

Dal 02/10/2003

Nel mese di accettazione della bolletta.

Integrazione della bolletta doganale ex art. 70, co.5, del DPR 633/72

Importazioni di oro industriale e argento puro

Dal 05/02/2000

NoteModalità applicativaSettore/operazioniIn vigore

62

Autofattura e integrazione a confronto

PRINCIPALI DIFFERENZE FRA AUTOFATTURA ED INTEGRAZIONE

(1) Il cessionario si limita ad indicare, aliquota, Iva e/o titolo di non applicazione dell’imposta.(2) Art. 46, co.5, per acquisto intra di beni; art. 6, co. 9-bis del D.Lgs 471/97, per acquisti interne in reverse; art. 6, co.7 e 8, D.Lgs 471/97, per altri acquisti interni.

SI (2)/Autofattura per mancato ricevimento fattura fornitore

Secondo le regole ordinarieSecondo le regole ordinarieDetrazione dell’Iva passiva

Entro il mese di ricevimento Registrazione anteriormente alla liquidazione periodica (o d.a.Iva)

in cui viene esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva

Registrazione nel registro fatture passive (art. 25)

Entro il mese di ricevimento o entro 15 gg ma, comunque, con

riferimento al mese di ricevimento

Entro 15 gg e con riferimento alla data di emissione

Registrazione nel registro fatture attive (art. 23) o corrispettivi (art. 24)

Non previsto (vale la tempistica la tempistica della registrazione)

Immediato (momento di effettuazione ex art. 6)

Termini per l’adempimento

La maggior parte dei dati sono già contenuti nella fattura emessa dal fornitore (1)

Tutti i dati devono essere indicati dal

cessionario/committente

Vantaggi/svantaggi

NO, si usa la fattura del fornitore SI, in unico esemplare (art. 21, co.5)

Emissione documenti da parte del cessionario/committente

IntegrazioneAutofattura art. 17, co.2Adempimenti

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Momento di effettuazioneIl momento di effettuazione per i servizi

L’art. 6, co.3, del DPR n. 633/72 aggiornato, prevede che le operazioni si considerano effettuate:

• in linea generale (come in passato) nel momento del pagamento della prestazione;

Integrazione apportata dal 2010 all’art. 6, terzo comma,DPR 633/72

• al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime, le prestazioni di cui all’articoli 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativi nell’arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo.

Nel caso di cui sopra, la base imponibile è data dalle “spese sostenute”.

Regola classica

Art. 13, co.2, lett. c) DPR 633/72

64

Momento di effettuazioneIl momento di effettuazione e tecnica applicativa del reverse

Esempi

E’ necessario cristallizzare l’imposta al 31/12 di ogni anno in

base alla quota maturata (autofattura oppure integrazione se

la fattura viene emessa dal fornitore)

Servizio di durata superiore all’anno che non prevede pagamenti in corso d’anno

E’ necessario emettere autofattura entro febbraio

�Servizio pagato a febbraio

con fattura arrivata ad aprile

Può essere integrata la fattura ricevuta oppure emessa autofattura

�Servizio pagato in febbraio con fattura arrivata entro il

mese di febbraio

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Momento di effettuazionePossibili evoluzioni

Probabili ulteriori modifiche

Il decreto legislativo approvato n. 18/2010 non ha recepito nell’art. 6 del DPR n. 633/72 due aspetti previsti dalla Direttiva che probabilmente richiederanno ulteriori interventi legislativi:

1) applicazione della disposizione di cui all’art. 6 tezo comma (prestazioni continuative ultrannuali) anche alle prestazioni rese da soggetti extra UE nonché a quelle “in uscita”;

2) inapplicabilità alle prestazioni di servizio per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell’art. 196 della Direttiva (art. 66, ultimo paragrafo, della Direttiva) del criterio “derogatorio” del pagamento. Per tali servizi dovrebbe trovare applicazione il criterio “ordinario” del momento di effettuazione del servizio (ultimazione del servizio) mentre il criterio del pagamento rimane valido per i servizi resi in ambito interno.

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SINTESI NORMATIVA

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67

Riferimenti normativiNormativa nazionale

� Elimina gli articoli 40, co.4-bis, 5, 6, 7 e 9 del D.L 331/93� Novità presentazione INTRASTAT� Espunge i servizi dagli acquisti intra dell’art. 46 del D.L. 331/93� Riscrive l’articolo 7 del DPR 633/72 (nuovi articoli da 7 a 7-

septies)� Riscrive l’art. 17 del DPR 633/72� Obbligo emissione fattura per i servizi in reverse (art. 21, co.6

DPR 633/72)� Riscrittura della disciplina dei rimborsi dell’Iva pagata da soggetti

passivi IT in altro Stato UE (nuovo art. 38-bis 1), dei rimborsi dell’Iva pagata in IT da soggetti passivi UE (nuovo art. 38-bis 2) e dai soggetti extra UE (art. 38-ter)

� novità per gli enti non commerciali�modifiche di coordinamento a vari articoli del D.L. 331/93 e del

DPR 633/72

Decreto legislativo n. 18 del 12/02/2010 (G.U. n. 41 del 19/02/2010) di

recepimento delle Direttive n. 8, 9 e

117 del 2008

Molte disposizioni efficaci dal 01/01/2010

Decreto MEF, 22/02/2010, sentito ISTAT

Provv. AD-ED-ISTAT del 22/02/2010

� Modalità e termini di presentazione degli INTRASTAT

� Approvazione modelli e istruzioni INTRASTAT

G.U. n. 53 del 05/03/2010

Sito Dogane 22/02/2010

68

La territorialità nella Direttiva 2006/112/CECriteri derogabili (dai singoli Stati) e criteri inderogabili - 1^ PARTE

NONon soggetto

passivo

Per altri trasporti di beni resi a “privati”,

distanza percorsa

NONon soggetto

passivo

Per trasporti intracomunitari beni resi a

“privati”, luogo di partenzaArtt. 49-

52

NOIrrilevantePer trasporto persone,

distanza percorsaArt. 48

Prestazioni di trasportoSez. 3/3

NOIrrilevanteLuogo ubicazione immobileArt. 47Prestazioni di servizi relativi a beni immobili

Sez.3/2

NONon soggetto

passivoLuogo operazione

principaleArt. 46

Prestazioni di servizi rese da un intermediario a committenti non soggetti passivi

Sez.3/1

SINon soggetto

passivoPaese del prestatoreArt. 45

SISoggetto passivo

Paese del committenteArt. 44

Disposizioni generaliSez.2

Derogabilità in base al criterio

di utilizzo

Status committente

CriterioArticoli

DirettivaRubrica

Tit. V°Capo 3 Direttiva

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

69

La territorialità nella Direttiva 2006/112/CECriteri derogabili (dai singoli Stati) e criteri inderogabili - 2^ PARTE

Si (eccetto i servizi prestati

per via elettronica)

Non soggetto passivo

Luogo del committente privato extraUE

Art. 59(Talune) prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità

Sez. 3/9

NONon soggetto

passivoLuogo del committente

privatoArt. 58

Prestazioni di servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (stabilite, domiciliate o residenti nella Comunità)

Sez. 3/8

NOIrrilevanteLuogo di partenza, nel caso di trasporto effettuato nella

ComunitàArt. 57

Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno

Sez. 3/7

SIIrrilevantePer il noleggio breve, luogo in cui il bene viene messo a disposizione del destinatario

Art. 56Noleggio di mezzi di trasporto (a breve termine)

Sez. 3/6

NOIrrilevanteLuogo di materiale

esecuzioneArt. 55

Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering (diversi da quelli dell’art. 57)

Sez. 3/5

NONon soggetto

passivoLuogo di materiale

esecuzioneperizie e lavori relativi a beni mobili.

NONon soggetto

passivoLuogo di materiale

esecuzioneArt. 54

servizi accessori ai trasporti,

NOIrrilevanteLuogo in cui tali attività si svolgono materialmente

Art. 53Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini,

Sez. 3/4

Derogabilità in base al criterio

di utilizzo

Status committente

CriterioArticoliDirettiva

RubricaTit. V°Capo 3Direttiva

70

Riferimenti normativiCriterio dell’utilizzo ed effettiva fruizione (deroghe)

L’art. 59-bis della Direttiva 2006/112/CE, al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza, consente ai singoli Stati di ricorrere per talune prestazioni, quelle degli articoli 44,45, 56 e 59, tranne quelli per via elettronica, (vedi 6^ colonna delle tavole precedenti) al c.d. criterio ausiliario dell’utilizzazione ed effettiva fruizione al fine di:

a) escludere la territorialità del servizio qualora il luogo risulti stabilito nel proprio territorio mentre l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione hanno luogo al di fuori della Comunità;

b) attrarre la territorialità nel proprio territorio qualora il luogo risulti stabilito fuoridella Comunità mentre l’effettiva utilizzazione e fruizione avviene all’interno del proprio territorio.

Novitàimportante

L’ITALIA ha abbandonato il ricorso al criterio dell’utilizzo, salvo per talune situazioni legate a:

• locazioni di mezzi di trasporto;

• servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.

N.B. la CM 58 del 31/12/2009 non contempla

tali deroghe essendosi limitata, in

mancanza del D. Lgs, a ragionare sulle disposizioni “ordinarie” della

Direttiva

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

71

I NUOVI MODELLIINTRASTAT 2010

a cura di Francesco Zuech – rag. commercialista

23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

72

Intrastat

Modalità di presentazione e periodicità

• Modalità di presentazione esclusivamente telematica con F.D.

• Ammessa presentazione su fdsk/cd/dvd solo fino al 30/04/2010

• tramite il Servizi Telematico Doganale

• tramite Entratel (da maggio 2010)

•I Provvedimenti del 22/02/2010 non hanno previsto alcuna compilazioni semplificata per i primi mesi

• Eliminazione della periodicità annuale

• Variazione soglie, scadenze e cambio periodicità

Scadenza 20 mese

successivo

Scadenza 25 mese

successivo periodo di riferimento

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

73

Sw per generazione elenchi

Intr@web

• E’ messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Dogane

• On line (max 40 righe)• Modalità di utilizzo • Off line

• Stand alone

• Client server

Possibilitàdi importare

dati dal proprio

gestionale

Per chi sceglie l’abilitazione al servizio telemati co doganale

• La richiesta di abilitazione (istanza di adesione) può essere inoltrata tramite la funzione presente sul sito delle Dogante. Il ritiro dell’autorizzazione va fatto di persona all’Ufficio doganale. Si deve poi effettuare un primo accesso in ambiente di addestramento per ottenere le credenziali (pw e pin code).

• Va effettuato almeno un invio in ambiente di addestramento prima di riuscire ad essere completamente operativi e poter operare in ambiente reale (N.B. sono validi solo gli elenchi inviati in ambiente reale).

74

Soggetti obbligati e soggetti delegati

Soggetto obbligato

• E’ il contribuente tenuto a presentare gli elenchi

Soggetto delegato (art. 2 Determinazione 22/02/2010 )

I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono delegare, mediante apposita procura , terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia. La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta , con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo .

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VECCHIA periodicità e scadenze Intra 1

N.B. Il DPR n. 10 del 07/10/99, come modificato dal DPR n. 190 del 14/07/2004 dispone lo spostamento al 06/09 della scadenza relativa agli elenchi di luglio (+ 5 ggper telematico).

(*)

(*)

Limite dal 2007

76

VECCHIA periodicità e scadenze Intra 2

N.B. Il DPR n. 10 del 07/10/99, come modificato dal DPR n. 190 del 14/07/2004 dispone lo spostamento al 06/09 della scadenza relativa agli elenchi di luglio (+ 5 ggper telematico).

(*)

(*)

Limite dal 2007

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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VECCHIE regole individuazione iniziale periodicità

art. 60 D.L. 331/93 + prassi (C.M. n. 45/E del 04/02/2005; C.Ae 05/08/2004 e C.Ae n. 5/E del 04/02/2005)

�Nel caso di entrata di nuovi paesi

In base al volume globale degli acquisti sia commerciali che istituzionali (C.M. n. 13/E/94, punto B.15)

�Per gli enti non commerciali che effettuano anche acquisti intracomunitari

Periodicità in base al dato storico�Nel caso di operazioni effettuate nell’anno precedente

periodicità in base al volume presunto tenendo conto delle operazioni effettuate nel primo periodo utile (C.M. n. 13/E/94, punto B.15).

�Nel caso di inizio acquisti/cessioni intracomunitarie in corso d’anno

78

VECCHIE regole variazione di periodicità in corso d’anno

Dal 2007 (D.M. 20/12/2006), qualora nel corso dell’anno si superi la soglia normativa degli scambi che hanno determinato la periodicità di presentazione, quest’ultima deve essere variata con l’adozione di una frequenza superiore a quella in corso fin dal mese/trimestre successivo al trimestre nel quale si è superata la suddetta soglia (nel caso di soggetto inizialmente annuale, va contestualmente presentato anche l’elenco delle operazioni effettuate nei mesi precedenti).

Sul sito www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat è presente l’assistenza on line “Cambio della periodicità di presentazione degli elenchi Intra in corso d’anno (dal 2007)”.

NB: Non è previsto in corso d’anno il cambio di prese ntazione utilizzando una frequenza minore, pur in presenza d i riduzione del volume di scambi.

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NUOVE regole periodicità 2010

�Periodicitàmensile

Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.

�Periodicitàtrimestrale

Intra 2

In tutti gli altri casi.Esempi:cessioni € 50.000 + € 50.001 servizicessioni € 50.001 + € 50.000 servizicessioni € 50.001 + € 0 servizicessioni € 0 + € 50.001 servizi

�Periodicitàmensile

Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti (art. 2, co.1) non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000. Esempi:cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi

�Periodicitàtrimestrale

Intra 1

Art. 2 Decreto MEF 22/02/2010

In uno qualsiasi

dei 4 trimestri

precedenti

80

< o = 50.000< o = 50.000< o = 50.000< o = 50.000

Prestazioni di servizi (euro)

< 50.000< 50.000< o = 50.000< o = 50.000Cessioni di beni (euro)

1°trimestreprecedente

2°trimestreprecedente

3°trimestreprecedente

4°trimestreprecedente

Periodicitàtrimestrale se:

Problema: computo servizi 2009 ?

VERIFICA MOBILE TRIMESTRI

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NUOVE regole periodicità 2010

“Precisazioni”

Soggetti che hanno iniziato attività da meno di 4 trimestri

�Trimestrali a meno che non

abbiano superato la soglia nei trimestri già trascorsi

Art. 2, co2

DM 22/02/2010

Principio estensibile ai contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti)

Adempimenti

2010

CM 14/E

del 18/03/2010

§ 2

1^ scadenza teorica aprile (20 o 25)

82

NUOVE regole periodicità 2010

Precisazioni

• Funzionamento soglie e periodicità distinto fra Intra 1 e Intra 2

Problematica: rimane la necessità di verificare trimestrale le soglie per stabilire l’obbligo o meno di compilazione dei dati statistici.

• Soggetti trimestrali

facoltà presentazione elenchi mensili (per l’intero anno solare)

Art. 6, co.1, D.MEF

22/02/2010

Art. 2, co.3, D.MEF

22/02/2010

Esclusione dall’obbligo di indicazione dei dati di natura statistica

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NUOVE regole periodicità 2010

Precisazioni

Soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in Regioni sinistrate

• Soggetti obbligatoriamente mensili (art. 2, co.6)

• Rimangono (previa autorizzazione Istat) le semplificazioni previste dal regolamento CE 1982/2004

• Transazioni di valore < € 200

• Impianti industriali di valore > di €3.000.000

84

NUOVE regole periodicità 2010

Variazione periodicità (art. 2 co. 4 D.MEF)

Trimestrale che supera soglia nel trimestre

Esempio

Trimestrale che supera soglia a febbraio

Presentazione elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata

•Elenco di gennaio e febbraio

•Elenco di marzo

x1 01

0 3 1 0

A

marzo

Ad

aprile

CM 14/E/10

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85

NUOVE MODALITA’ E SCADENZE

Art. 3 Decreto MEF 22/02/2010 (G.U. 5/3/2010 n. 53)

(*) In tal caso dovranno essere esibiti anche gli stampati Intra-1 e/o Intra-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato (Agenzia Dogane - nota n.24265/RU del 19/02/10).

Verranno comunque acquisiti dagli uffici solo i modelli cartacei presentati prima del 19/02/2010 (data pubblicazione del D.Lgsn.18). Per quelli inviati su cartaceo successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Ufficio inviterà il contribuente a ripresentare i modelli entro 10 giorni.

Modalità non previstaPresentazione cartacea o spedizione postale

Ammessa solo fino al 30/04/2010(art. 3 Decreto MEF 22/02/10)

Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento

Elettronica (fdsk o cd/dvd) (*)

A regime(art. 50, co.6, D.L. 331/93 e art. 3 Decreto MEF 22/02/2010)

Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Telematica con firma digitale

EfficaciaScadenzaModalità

86

CS 18/02/2010

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AVVIO FUNAMBOLICO

88

5/03/2010 + 60 � 4/5/2010

Scadenza gennaio 2010

E per febbraio ?

E per marzo ed il I° trim ?

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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 3 Statuto contribuente

L’estensione dei servizi rappresenta sicuramente un nuovo adempimento

D.MEF 22/02/2010 (G.U. 5/3/2010 n. 53)

90

PRESENTAZIONE CARTACEA AVVENUTA NELLE MORE

Nota Dogane n. 24265RU DEL 19/02/2010

“Nell’ipotesi in cui gli elenchi riepilogativi siano stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale) prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, non vigendo ancora l’obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposi zioni in materia e fino al 30 aprile 2010 , invece, i Modelli INTRA eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, dovranno essere gestiti come segue:

• per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato ( a mezzo raccomandata) ad inviarliper via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’ avviso , precisando che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta;

• per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l’Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta.”

Cartaceo presentato

ante 19/02/10�

OK

Elenchi da ripresentare

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91

INTEGRAZIONI ENTRO IL 20/07/2010

92

Violazioni Intrastat di natura fiscale

Da € 516 a € 1.032

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo

Da €516a € 1.032 per ciascun elenco

N.B. la sanzione è ridotta del 50% (da 258 a 516) nel caso di presentazione entro 30 gg dalla richiesta dell’Ufficio. La stessa misura è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (C.M. n. 23/E del 25/01/1999)

SANZIONE

/

Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare

Sanzione ridotta:

- ad 1/5° del minimo (€ 103) per ravvedimenti eseguiti fino al 28/11/2008;

- ad 1/10° del minimo (€ 51) per ravvedimenti eseguiti dal 29/11/2008.

N.B. qualche ufficio accetta la base di calcolo ridotta alla metà (258 invece di 516).

Omessa presentazione dell’elenco

RAVVEDIMENTO OPEROSO (*)

VIOLAZIONE

Art. 11, co.4, D.Lgs n. 471/97

(*) Il ravvedimento è eseguibile ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/97 (quindi entro la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione), presentano l’elenco omesso e versando la sanzione ridotta utilizzando il modello F24 con codice tributo 8911 (R.M. n. 20/E del 16/02/2005).

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Sanzioni relative a violazioni di natura statistica

Nessuna sanzioneIntegrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti

Sanzioni di cui sopra ridotte a metàOmissione o inesattezze dei dati, purchéintegrati nel termine fissato dall’Ufficio

Da € 516 a € 5.164 per violazioni commesse da società od enti

Da € 206 a 2.065 per violazioni commessa da persone fisiche

Omissione o inesattezze dei dati

SANZIONEVIOLAZIONE

Art. 34 D.L. 41/95 e art. 35 D.Lgs 322/89

94

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Art. 10 Statuto contribuente

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INTEGRAZIONI ENTRO IL 20/07/2010 ! ?Circolare Agenzia Entrate n. 5 del 17/2/2010

…sussistendo obiettive condizioni di incertezza…“l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali” ed il tutto “a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi”.

Art. 11, co.4, D.Lgs n. 471/97

“L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 … ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione (€ 516 ) a lire due milioni (€ 1.032) per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti an che a seguito di richiesta ”.

96

INTEGRAZIONI ENTRO IL 20/07/2010 ! ?Art. 34, co.1, D.L. 41/95

Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell‘articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti , inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro untermine, comunque non inferiore a trenta giorni , gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate .

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97

Gli elenchi riepilogativi Intrastat

Cessioni di beni e servizi resi• INTRA-1 Frontespizio.• INTRA-1Bis Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo• INTRA-1Ter Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti• INTRA-1Quater Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo• INTRA-1Quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti

Acquisti di beni e servizi ricevuti• INTRA-2 Frontespizio. • INTRA-2Bis Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo• INTRA-2Ter Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti• INTRA-2Quater Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo• INTRA-2Quinquies Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti

98

Dati fiscali e statistici

Intra 1 bis - cessioni intracomunitarie di beni• colonne da 1 a 6: fiscali • colonne 1 e da 5 a 13: statisticheIntra 2 bis - acquisti intracomunitari di beni• colonne da 1 a 7: fiscali • colonne 1 e da 6 a 15: statistiche

Intra 1 quater – servizi resi• Colonne da 1 a 10: fiscaliIntra 2 quater – servizi ricevuti• Colonne da 1 a 11: fiscali

Compilazioni di tutte le colonne,

sempre.

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99

Elenchi 2010 (intra-1frontespizio)Intra 1 1^ parte

100

Elenchi 2010 (intra-1frontespizio)Intra 1 2^ parte

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

101

Elenchi 2010 (intra-2frontespizio)Intra 2 1^ parte

102

Elenchi 2010 (intra-2frontespizio)Intra 2 2^ parte

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103

Elenchi 2010 (intra1-bis)Intra 1 – bis

104

Elenchi 2010 (intra2-bis)Intra 2-bis

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105

Mensili: compilazione Intra 1 e 2-bis

Intra 1 bis delle cessioni: • dalla colonna 1 alla 13, se l’elenco ha valenza fiscale e statistica; • dalla colonna 1 alla colonna 6, se l’elenco è compilato ai soli fini fiscali (1) (2); • le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni hanno rilevanza ai soli fini statistici.Intra 2 bis degli acquisti: • dalla colonna 1 alla 15, se l’elenco ha valenza fiscale e statistica (3); • dalla colonna 1 alla colonna 7, se l’elenco è compilato ai soli fini fiscali (1) (2) (3); • le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni hanno rilevanza ai soli fini statistici.

________

(1) La natura della transazione: colonna 5 negli Intra 1 bis delle cessioni e colonna 6 negli Intra 2 bis degli acquisti, va obbligatoriamente compilata solo nel caso di operazioni triangolari mettendo il corrispondente codice alfabetico (lettera “A”). Se non si tratta di operazione triangolare il dato è facoltativo.

(2) La colonna della nomenclatura combinata: colonna 6 negli Intra 1 bis delle cessioni di beni e colonna 7 degli Intra 2 bis degli acquisti intracomunitari. La compilazione è facoltativa per i trimestrali e per i mensili tenuti alla compilazione solo fiscale.

(3) La colonna dell’ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5 degli Intra 2 degli acquisti di beni e degli Intra 2 quater dei servizi ricevuti) va compilata solo nel caso di acquisti o servizi resi da fornitori di paesi che non hanno adottato l’Euro come valuta nazionale.

106

Euro (dal 2001)9ELGrecia1981Totale 10

Sterlina inglese (GBP)5 o 9 o 12GBGran BretagnaTotale 9

Euro8IEIrlanda1972

Corona danese (DKK)8DKDanimarca

Euro8LULussemburgoTotale 6

Euro12NLOlanda

Euro9BEBelgio

Euro11FRFrancia25/03/1957

Euro9DEGermania

Euro11ITItalia

MonetaN. caratteri del cod. identificativo

Codice IsoStato membroAnno entrata

25/03/1957

Fondatori

Totale 6

1972

+ 3

Totale 9

Gli Stati membri (1^ parte)

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107Lev Bulgaro (BGN)9 o 10BGBulgariaTotale 27

Leu Romeno (RON)10RORomania2007

Fiorino Ungherese (HUF)8HUUngheriaTotale 25

Euro (dal 2007)8SISlovenia

Euro (dal 2009)9 o 10SKRepubblica Slovacca

Corona Ceca (CZK)8 o 9 o 10CZRepubblica Ceca

Zloty Polacco (PLN)10PLPolonia

Euro (dal 2008)8MTMalta

Lita Lituano (LTL) 9 o 12LTLituania01/05/2004

Lat Lettone (LVL)9 o 11LVLettonia

Corona Estone (EEK)9EEEstonia

Euro (dal 2008)9CYCipro

Corona svedese (SEK)12SESveziaTotale 15

Euro8FIFinlandia1995

Euro9ATAustria

Euro9ESSpagnaTotale 12

Euro9PTPortogallo1986

MonetaN. caratteri del cod. identificativo

Codice IsoStato membroAnno entrata

1995

+ 3

Totali 15

01/05/2005

+ 10

Totale 25

Gli Stati membri (2^ parte)

108

La natura della transazione

Altre transazioniI9

Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile, per le quali non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale sarà emessa una fattura per l’intero contratto

H8

Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata

G7

Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, etc.)

F6

Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi N.B. eliminato il riferimento alla riparazione)

E5

Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi (N.B. eliminato il riferimento alla riparazione)

D4

Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europeaC3

Restituzione o sostituzione di merciB2

Acquisto o vendita (compreso il baratto)A1

DESCRIZIONECODICE ALFABETICO

CODICE NUMERICO

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109

Il modo di trasporto

Propulsione propria9

Trasporto per vie d’acqua8

Installazioni fisse di trasporto7

Spedizioni postali5

Trasporto aereo4

Trasporto stradale3

Trasporto ferroviario2

Trasporto marittimo1

DESCRIZIONECODICE

110

Condizioni di consegna e valore statistico

Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra)

DDP

Reso non sdoganatoDDU

Reso banchinaDEQ

Reso ex shipDES

Va calcolato sottraendo al valore della merce le spese di consegna dal confine italiano fino al luogo di destinazione convenuto, tranne per la clausola DAF per la quale il valore statistico rimane uguale all’ammontare dell’operazione ai fini fiscali

Reso frontiera

D

DAF

Trasporto e assicurazione pagati fino a…CIP

Trasporto pagato fino a…CPT

Costo, assicurazione, noloCIF

Va calcolato sottraendo al valore della merce le spese di consegna dal confine italiano fino al luogo di destinazione convenuto

Costo e nolo

C

CFR

Franco a bordoFOB

Franco lungo bordoFAS

Va calcolato aggiungendo al valore della merce le spese di consegna dal luogo di presa in carico della merce fino al confine italiano

Franco vettoreF

FCA

Va calcolato aggiungendo al valore della merce le spese di consegna dal luogo di partenza fino al confine italiano

Franco fabbricaEEXW

VALORE STATISTICODESCRIZIONECODICE GRUPPO

CODICE INCOTERMS

N.B. Nel caso di perfezionamento � valore statistico = valore che si sarebbe fatturato in caso di cessione del bene (semplicemente materia + lavorazione, indipendentemente dalla resa del trasporto)

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111

Intra bis: valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto

(DM 20/12/2006)

NB: L’indicazione del valore statistico rimane obbligatoria nel caso di operazioni di perfezionamento (l’obbligo riguarda ovviamente solo i soggetti mensili).

Confermato 2010

D.Mef 22/02/2010

112

Massa netta e unità supplementari

Massa nettaIndicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.Per le sottovoci della nomenclatura combinata che prevedono anche l’unità supplementare, la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Unità supplementariSe ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Soggetti che hanno superato la soglia di € 20.000.000

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113

Paese e ProvinciaPaese di destinazione (col. 12).Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci

Provincia di origine (col. 13).Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Intra 1

Paese di origine (col. 14).Indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci.

Provincia di destinazione (col. 15).Indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Intra 2

114

Merci escluse dalla rilevazione statistica (Tabella E del D.M. 03/08/2005)

Elenco in vigore fino

al 2009

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115

Merci escluse dalla rilevazione statistica (allegato XI Provv. 22/02/2010)

Elenco in vigore dal

2010

Sono escluse anche dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:a) Oro detto monetario.b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l’affrancatura, le imposte o i canoni;c) Merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni: non e' prevista ne' è stata effettuata alcuna lavorazione, la durata prevista dell'uso temporaneo non stata o non sarà superiore a 24 mesi, la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA.d) Merci che circolano tra: uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali. Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d’origine;e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;f) Software scaricato di Internet;g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio: materiale pubblicitario campioni commercialih) Beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.

116

Trimestrali: compilazione Intra 1 e 2 bis

I soggetti trimestrali compilano :• gli Intra 1 bis delle cessioni di beni dalla colonna 1 alla colonna 6 (1) (2)

• gli Intra 2 Bis degli acquisti di beni dalla colonna 1 alla colonna 7 (1) (2) (3)

______

(1)La natura della transazione: colonna 5 negli Intra 1 bis delle cessioni e colonna 6 negli Intra 2 bis degli acquisti, va obbligatoriamente compilata solo nel caso di operazioni triangolari mettendo il corrispondente codice alfabetico (lettera “A”). Se non si tratta di operazione triangolare il dato è facoltativo.

(2)La colonna della nomenclatura combinata: colonna 6 negli Intra 1 bis delle cessioni di beni e colonna 7 degli Intra 2 bis degli acquisti intracomunitari. La compilazione è facoltativa per i trimestrali e per i mensili tenuti alla compilazione solo fiscale.

(3)La colonna dell’ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5 degli Intra 2 degli acquisti di beni e degli Intra 2 quater dei servizi ricevuti) va compilata solo nel caso di acquisti o servizi resi da fornitori di paesi che non hanno adottato l’Euro come valuta nazionale.

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117

Aggregazione dati

Intra bis – delle cessioni e degli acquisti intracomunitariPer quanto possibile, i dati di valore e gli elementi quantitativi vanno sommati, nell’ambito dello stesso periodo di riferimento quando coincidono i seguenti dati:

� per trimestrali e compilazioni solo fiscali da parti dei mensili: stesso cliente/fornitore e, se richiesta, stessa natura della transazione.

� per i mensili: cliente/fornitore, natura transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se richieste), modo di trasporto (se richiesto), paese di destinazione e provincia di origine (per le cessioni) o paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione (per gli acquisti).

Intra quater: dei servizi resi e ricevutiNon si possono accorpare le righe dei listings dei servizi perché per ogni operazione è necessario citare il numero e la data della relativa fattura.

118

Esempio cessioniEsempio compilazione Intrastat 1 -bis

La Corredi & c. Srl di Vicenza, nel mese di febbraio, effettua le seguenti cessioni di tovaglie da tavola in cotone (63029100):Cessione intracomunitaria nei confronti di un commerciante tedesco (DE 135993444) di n. 250 tovaglie (peso netto 50 kg) per il corrispettivo di € 5.000Analoga fornitura viene effettuata ad un’azienda di San Marino (S.M. 21999) La Corredi & c. è tenuta a presentare mensilmente l’Intra 1. Le spedizioni e gli arrivi realizzati nell’anno precedente non hanno superato la (doppia) soglia di € 20.000.000.

02 10 0 473 5670 249

1 DE 135993444 5.000 1 63029100 50 DE VI

2 SM 21999 5.000

N.B. La nomenclatura 63029100 non prevede la u.s. e quindi è stata indicata la massa netta.

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119

Triangolare nazionale

A (Italiano)A (Italiano) B (Italiano)B (Italiano)

C (Spagnolo)C (Spagnolo)

Fattura Fattura ((n.i.n.i. art. 58)art. 58)

ConsegnaConsegna

IT1 effettua una operazione interna e non compila alcun Intrastat

C.M. 13/E/94, § 16.1

IT2IT2IT1IT1

(su incarico di IT2)(su incarico di IT2)

IT2 (promotore della triangolazione), compila l’elenco delle cessioni Intra 1-bis indicando la partita Iva del cliente spagnolo (C) e nel paese di destinazione il codice ISO ES.

120

Triangolazione comunitaria (1)

B (Tedesco)B (Tedesco)A (Italiano)A (Italiano)

C (Spagnolo)C (Spagnolo)

Fattura (Fattura (n.i.n.i. art. 41)art. 41)

consegnaconsegna

IT (soggetto A) compila l’elenco delle cessioni Intra 1-bis indicando:- la partita Iva del tedesco (B)

- come paese di destinazione (se obbligato alla parte statistica) indica il codice ISO ES del destinatario spagnolo (C)

C.M. 13/E/94, § 16.2 2° caso PROMOTORE DE

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121

Triangolazione comunitaria (2)

A (Tedesco)A (Tedesco)

B (Italiano)

C (Spagnolo)C (Spagnolo)

fatturafattura

consegnaconsegna

IT compila l’elenco degli acquisti Intra 2-bis indicando la partita Iva del fornitore tedesco (A) e nella natura della transazione indica la lettera “A” (acquisto)

IT compila l’elenco delle cessioni Intra 1-bis indicando la partita Iva del cliente spagnolo (C) e nella natura della transazione la lettera “A” (vendita)

C.M. 13/E/94, § 16.2 1° caso PROMOTORE IT

Fattura (Fattura (n.i.n.i. art. 41)art. 41)

Integrazione n.i.art. 40. co.2

122

Elenchi 2010 (intra1-quater)Intra 1-quater

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Elenchi 2010 (intra2-quater)Intra 2-quater

124

Indicare il Codice ISO del Paese “in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso” (Intra1) o del Paese “nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto” (Intra 2)[3].1110

Indicare il codice: B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario;A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario;X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti precedenti.

109

Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione.Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

98

Indicare il codice (a 6 cifre) del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). La tabella CPA 2008 è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it ,settore Intrastat[2].

87

Indicare la data della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2)19.76

Indicare il numero della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2)[1].65

Ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l’euro.

5/

Ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.44

Partita Iva della controparte (cliente nel modello intra 1; fornitore nel modello intra 2)33

Codice Iso del Paese della controparte (DE = Germania; FR = Francia, ecc)22

Progressivo di riga del modello.11

SignificatoN. colonna Intra 2

quaterN. colonna Intra 1

quater

Istruzioni colonne elenchi quater

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125

[1] NUMERO E DATA FATTURACon la C.M. n. 14/E del 18/03/2010, l’Agenzia ha precisato che il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità .

[2] CODICE CPA 2008Al fine di agevolare l’interpretazione e la selezione dei codici appare utile consultare la classificazione alfabetica dei codici Ateco 2007. I primi quatto codici dei codici Ateco corrispondono, infatti, a quelli della tabella CPA 2008..[3] PAGAMENTOIl tenore letterale delle istruzioni risulta equivocabile e meriterebbe dei chiarimenti. Non è chiaro, infatti, se nel modello Intra 1 (servizi resi) vada indicato il Paese nel quale arriva il pagamento a favore del fornitore nazionale oppure se si tratta, come appare più ragionevole ritenere, del Paese dal quale parte il pagamento a favore del fornitore nazionale. Nel caso di pagamenti in contanti (situazione in cui è bene non trascurare le soglie legate alla disciplina dell’antiriciclaggio), i due Paesi potrebbero coincidere. Speculari considerazioni valgono per il modello Intra 2 (servizi ricevuti).

Istruzioni colonne elenchi quater

126

Servizi e Intra quater

Sono esonerati dalla compilazione

Sono interessati dalla compilazione del modello Intraquater (tranne le ipotesi nelle quali non è dovuta l’imposta nel Paese del destinatario )

��

Servizi disciplinati dalle seguenti disposizioni del DPR n.633/72:

• art. 7-quater• art. 7-quinquies

Territorialità nello Stato in cui èstabilito il destinatario soggetto passivoNuovo art.7-ter, co.1/a, DPR n.633/72 (art. 44 Direttiva 2006/112/CE)

DerogheRegola generale

��

Territorialità dei servizi nei rapporti business to businnes

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127

Servizi per i quali non è dovuta l’imposta

L’art. 262, §1, lett. c) della Direttiva 2006/112/CE, esclude dalla compilazione degli elenchi riepilogativi “i servizi esenti da Iva nello Stato membro in cui la

prestazione è imponibile”.

�Nella normativa domestica, tale disposizione è stata recepita nell’art. 50, co.6,

ultimo periodo, del D.L. n. 331/93 ove viene previsto che “gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizio non comprendono le operazioni per le

quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario”

�ed è stata meglio formulata nell’art. 5, co.4, del Decreto MEF 22/02/2010 ove si

legge che “gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di serv izio … non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato

membro in cui è stabilito il committente ”.

128

Servizi ex art. 7quater e quinquies• servizi relativi agli immobili• servizi di ristorazione e pernottamento• …• servizi culturali, artistici … fiere ed esposizioni (N.B. cambierà dal 2011)

Servizi in entrata non soggetti ad Iva in Italia• Provvigione pagata ad agente FR per esportazione da IT a CH (n.i. art. 9 n.7) • Trasporto reso da soggetto DE per trasporto da IT a CH (n.i art. 9 n. 2)• …

Servizi in uscita non soggetti ad Iva nel paese del destinatario• difficile individuazione !

Esempi di esonero da Intra servizi

Teoricamente gli Stati dovrebbero, in base al punto 34 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”(2003/2131(ACI)) redigere e rendere pubblici prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza fra la Direttiva e i provvedimenti di attuazione

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129

Le esenzioni dei servizi nella Direttiva 2006/112/CE

Esenzioni servizi su beni mobili da esportare �Art. 146/d

Esenzioni servizi connesse con l'importazione di beni�Art. 144

Esenzioni connesse con il traffico internazionale di beni�Artt. da 154 a 165

Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari

�Art. 153

Esenzione di talune operazioni assimilate alle esportazioni

�Art. 151

Esenzioni connesse ai trasporti internazionali�Art. 148

Esenzione di talune prestazioni di trasporto�Art. 142 e 146/e

Esenzioni a favore di altre attività�Artt. da 135 a 137

Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico�Artt. da 132 a 134

130

Fucus servizi internazionali n.i. (1)Art. 9 del DPR 633/72 – operazioni non imponibili

5) servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (1);

Servizi accessori ai trasporti internazionali

4) servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell’art.69 (1); i servizi relativi alle operazioni doganali

Spedizioni relative ai trasporti internazionali

3) noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (1);

Noleggi connessi ai trasporti internazionali

2) trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivisono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);

Trasporti internazionali di beni

1) trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

Trasporto persone internazionale

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131

Fucus servizi internazionali n.i. (2)Art. 9 del DPR 633/72 – operazioni non imponibili

Dal

01/01/2010

9) trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.

Lavorazioni su beni in regime di perfezionamento o da esportare

8) manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

Manipolazioni nei depositi doganali

7 bis) servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

Intermediazioni rese ad agenzie di viaggio

7) servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione;

Intermediazioni relative ad operazioni internazionali

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

Servizi portuali e degli agenti marittimi

(1) Valore indicato nella bolletta d’importazione della merce

132

Focus lavorazioni (1/4)

Esempio compilazione Intrastat

Rileva territorialmente la posizione del committente soggetto passivo

Il fornitore austriaco emette fattura senza IvaL’azienda committente IT:�nel mese di febbraio annota nel registro di cui all’art. 50, co.5, del D.L. 331/93 l’invio della materia prima in Germania e, avendo periodicità mensile, compila il modello Intra 1-bisrelativo al mese di febbraio;�nel mese di marzo annota nel registro di cui sopra il ritorno dei prodotti compensatori e compila, avendo periodicitàmensile, il modello Intra 2-bis del mese di marzo;�nel mese di marzo emette autofattura (o in alternativa integra la fattura ricevuta) applicando l’Iva italiana ed effettuando la doppia registrazione vendite-acquisti;�nel modello Intra 2-quater che presenta ad aprile per marzo include l’operazioni di cui al punto precedente.

Operatore ITOperatore

ATLavorazione in entrata

Adempimenti in ItaliaCommittentePrestatorePrestazione

La Corredi & c. Srl di Vicenza, nel mese di febbraio, invia ad un’azienda manifatturiera austriaca (AT100203040) 550 m2 di tessuto in cotone (52081190), del valore di € 2.000 per il confenzionamento di 250 tovaglie da tavola (63029100). L’azienda manifatturiera austriaca rende la merce lavorata (peso netto 50 kg) nel mese di marzo e contestualmente emette fattura di € 1.500 per la prestazione resa. L’operazione viene annotata nei registri Iva nel mese di marzo. Il corrispettivo viene pagato a mezzo bonifico nel mese di maggio 2010. La Corredi & c. è tenuta a presentare mensilmente sia l’Intra 1 che l’Intra 2. Le spedizioni e gli arrivi realizzati nell’anno precedente non hanno superato la (doppia) soglia di € 20.000.000.

Beni in conto lavorazione

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Focus lavorazioni (2/4)Esempio compilazione Intrastat - Intra 1-bis (spedizione)

NoteNell’esempio non sono state compilate:• le colonne 10 e 11 perché l’azienda non ha superato nell’anno precedente la somma di € 20.000.000 di spedizioni (esonero ex art. 6, co. 4, del D.M. 22/02/2010);• la colonna 7 (massa netta) poiché per le nomenclature combinate che prevedono l’unità supplementare la compilazione della massa netta è obbligatoria solamente per i soggetti con volumi di spedizioni superiori a € 20.000.000 (istruzioni modelli 2010).La natura transazione 4 identifica le “operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi”.

Dati non necessari per la compilazione statistica

134

Focus lavorazioni (3/4)Esempio compilazione Intrastat - Intra 2-bis (arrivo)

NoteNell’esempio:• non sono state compilate le colonne 11 e 12 perché l’azienda non ha superato nell’anno precedente la somma di € 20.000.000 di arrivi (esonero ex art. 6, co. 4, del D.M. 22/02/2010);• la colonna 8 (massa netta) è stata, invece, compilata poiché la nomenclatura combinata che rappresenta il prodotto compensatorio non prevede l’unità supplementare.La natura transazione 5 identifica le “operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi”.

Dati non necessari per la compilazione statistica

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Focus lavorazioni (4/4)Esempio compilazione Intrastat - Intra 2-quater

NoteIl codice (CPA 2008) 139299 indicato nella colonna 8 identifica l’attività di “subfornitura nell'ambito della produzione di manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario”. Le prime quatto cifre del codice citato coincidono con quelle del codice ATECO 2007, 139210, che identifica il “confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento”.I dati relativi al pagamento che verrà eseguito a maggio (colonne 9, 10 e 11) sono stati in questo caso indicati in funzione prospettica (le istruzioni non precisano nulla al riguardo, tuttavia l’indicazione viene richiesta obbligatoriamente dal software intr@web 11.0.0.0 per cui non pare ravvisabile altra soluzione).

136

Focus riparazione (1/2)Esempio compilazione Intra 2-quater

Rileva la posizione del committente soggetto passivo

L’autofficina FR emette fattura senza IvaIl committente IT •in febbraio, emette autofattura con Iva oppure integra la fattura emessa dal fornitore UE ed effettua la doppia registrazione del documento.•nel mese di aprile presenta il modello Intra 2-quater relativo al primo trimestre.

Operatore ITOperatore

UE

Riparazione dell’autoveicolo eseguita in Paese UE

Adempimenti in ItaliaCommittentePrestatorePrestazione

Riparazione veicoloL’azienda di autotrasporti Mario Bianchi necessita della riparazione di un guasto elettrico del proprio autocarro, intercorso durante un viaggio in Francia nel mese di febbraio e si rivolge ad un’autofficina del luogo (FR20020044004) la quale esegue l’intervento, riscuote in contanti (X) il corrispettivo di € 200 ed emettere fattura senza addebito dell’Iva. L’autotrasportatore italiano è tenuto alla presentazione mensile degli Intra 1 e a quella trimestrale degli Intra 2.

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Focus riparazione (2/2)Esempio compilazione Intra 2-quater

NoteIl codice (CPA 2008) 452022 indicato nella colonna 8 identifica il “servizio di riparazione del sistema elettrico di altri autoveicoli”. Le prime quatto cifre del codice citato coincidono con quelle del codice ATECO 2007 452030 che identifica l’attività di “riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli” (elettrauto).In base alle istruzioni letterali della colonna 11, le quali richiedono di indicare il Paese “nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto”, si è ritenuto corretto indicare FR (e non IT) in considerazione del fatto che, nel nostro esempio, il committente ha pagato il servizio con il contante al seguito. Le istruzioni sul punto non sono comunque chiare[1].Per le riparazioni non vanno compilati i modelli Intra-bis.

138

Focus intermediazioni rese (1/2)Esempio compilazione Intra 1-quater

Rileva la posizione del committente soggetto passivo

•L’Agente IT emette fattura senza Iva•Si Intra 1-quater da presentare in marzo per febbraio

Operatore FR

Operatore IT

Intermediazione relativa a cessioni da FR a IT

Adempimenti in ItaliaCommittentePrestatorePrestazione

L’agente italiano Mario Rossi effettua nei confronti della mandante Luis dolcésarl di Parigi (FR20030044001) intermediazioni relative a cessioni intracomunitarie di scarpe da Francia ad Italia. La fattura viene emessa, per €12.500, in data 28 febbraio 2010 senza addebito di Iva Italiana (operazione non territoriale ai sensi dell’art.7-ter, co.1, lett.a) del DPR n. 633/73). Il compenso viene incassato a mezzo bonifico (B) eseguito dalla Francia (FR) verso l’Italia in data 15 marzo 2010. L’agente è tenuto alla presentazione mensile degli elenchi avendo realizzato in gennaio 2010 oltre € 50.000 di provvigioni analoghe.

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Focus intermediazioni rese (2/2)Esempio compilazione Intra 1-quater

NoteIl codice (CPA 2008) 461612 indicato nella colonna 8 identifica i “servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di abbigliamento, di pellicce e di calzature”. Le prime quatto cifre del codice CPA 2008 coincidono in questo caso con quelle del codice ATECO 2007 - 461615 “agenti e rappresentanti di calzature ed accessori” - adottato dall’agente nella presentazione del proprio modello Unico. Nell’esempio si è ipotizzato che fra prestatore e committente vi sia un rapporto di agenzia e pertanto si è ritenuto appropriato indicare in colonna 9 la modalità di erogazione “R” (servizio a più riprese). Nell’ipotesi di procacciamento occasionale il codice più appropriato potrebbe essere invece “I”(servizio istantaneo).

140

Focus intermediazioni ricevute (1/2) Esempio compilazione Intra 2-quater

Rileva la posizione del committente soggetto passivo�

•Il committente IT emette autofattura per € 8.000 applicando la non imponibilità ai sensi dell’ 9 n. 7•No Intrastat

Operatore ITOperatore DZ

Intermediazione relativa a cessione da DZ a TN

Rileva la posizione del committente soggetto passivo�

•Il committente IT integra con Iva la fattura di € 10.000 (ES) e quella di € 5.000 (FR) e con il titolo di non imponibilità ex art. 9 n. 7, quella di € 6.000 (ES). Esegue altresì la doppia registrazione Iva dei documenti.•In aprile presenta il modello Intra 1-quater del primo trimestre comprendendo la provvigione di € 10.000 e quella di € 5.000.

Operatore ITOperatore ES

e Operatore FR

Intermediazione relativa a cessioni da IT a ES e da IT a FR

Adempimenti in ItaliaCommittentePrestatorePrestazione

L’azienda italiana Tecno impianti srl riceve fattura per provvigioni dai propri intermediari non residenti. Le provvigioni pagate con bonifico bancario (B) dall’Italia verso il paese del relativo agente nel mese di febbraio 2010 sono le seguenti:•agente spagnolo (ES200300440), provvigione su vendite da IT a ES per € 10.000 e provvigione per vendite in esportazione da IT verso l’Algeria per € 6.000;•procacciatore francese (FR30010066303), provvigione su vendite da IT a FR per € 5.000;•procacciatore tunisino, provvigioni per vendite da Algeria (DZ) a Tunisia (TN) per € 8.000.L’azienda italiana è tenuta alla presentazione trimestrale degli elenchi Intra 2.

Esempio – Intermediazioni ricevute

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Focus intermediazioni ricevute (2/2) Esempio compilazione Intra 2-quater

1 1 0 0 2 1 3 8 6 9 0 2 5 3

1 ES 200300440 10.000 7 28/2/2010 461419 R B ES

2 FR 30010066303 5.000 4 28/2/2010 461419 I B FR

NoteNell’esempio di riga 1 non è stata considerata la provvigione di € 6.000 in quanto non soggetta ad Iva in Italia per gli effetti dell’art. 9 n. 7 del DPR n. 633/72. L’art. 50, co.6, del D.L. n. 331/93 prevede, infatti, l’esonero dalla compilazione degli elenchi per i servizi che non sono soggetti ad imposta nel Paese del destinatario. La provvigione di € 8.000 pagata al tunisino non è stata, invece, indicata perché non si tratta di prestatore comunitario. Il codice servizio (CPA 2008) 461419 indicato in colonna 8 identifica i “servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi di altri macchinari e impianti industriali n.c.a.”

142

Focus leasing (1)Esempio compilazione Intra 2-quater

Rileva la posizione del committente soggetto passivo

•Il committente IT emette autofattura con Iva o integra la fattura emessa dal fornitore UE ed effettua la doppia registrazione del documento applicando le limitazioni alla detrazione previste dalla disciplina italiana.•Nel mese di aprile va presentato il modello Intra 2-quater relativo al primo trimestre.

Operatore ITOperatore

ATLeasingautovettura

Adempimenti in ItaliaCommittentePrestatorePrestazione

La Viaggi e sogni srl (IT 04178694261) ha in essere un contratto di leasing per l’acquisizione di un’autovettura, stipulato con una società di leasing austriaca (AT44230889). Riceve fattura e paga bimestralmente, tramite RID elettronico, un canone anticipato di € 2000 (dal 2010 la società austriaca non addebita l’Iva). Il committente italiano è tenuto alla presentazione trimestrale degli Intra.

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Focus leasing (2)Esempio compilazione Intra 2-quater

NoteIl codice (CPA2008) 649110 indicato nella colonna 8 identifica i “servizi di leasing finanziario”. Le prime quatto cifre di tale codice coincidono con quelle del codice ATECO 2007 649100 “leasing finanziario”.Nella colonna 10 è stata indicata la modalità di incasso “A” che rappresenta il servizio pagato mediante accredito in conto corrente bancario.

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VARIAZIONI E RETTIFICHE

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Note di variazioneAi fini fiscali Iva valgono le disposizioni dell’art. 26 del DPR 633/72 (rinvio dell’articolo 56 del D.L 331/93)

NO (tranne parte statistica, se obbligati,

nel caso di resi)SINOSI

N.A. senza rilevanza Iva (FCI art. 26)

///NO, se dipende da sopravvenuto accordo fra le parti

N.A. con rilevanza IvaOltre un anno

dall'operazione originaria

NO, parte fiscale SI, parte statistica (se

obbligati) nel caso di resiSINOSIN.A. senza rilevanza

Iva (FCI art. 26)

SISISISIN.A. con rilevanza IvaEntro un anno dall'operazione

originaria

Rilevanza intrastat(modello 1-ter)

Rilevanza plafond

Rilevanza D.A.Iva/C.A.Iva

PraticabilitàTipo emissioneEpoca emissione

Variazione in diminuzione (nota accredito)

Variazione in aumento (nota addebito)

Ai fini Iva sono sempre rilevanti e conseguentemente anche ai fini Intrastat.

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Elenchi 2010 (intra1-ter)Intra 1-ter

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Elenchi 2010 (intra2-ter)

Intra 2 - ter

148

Intra ter – voci modificabili

I modelli Intra 1 ter per le cessioni e INTRA 2 ter per gli acquisti servono per correggere righe di dettaglio relative ad Intra 1 bis e Intra 2 bis presentati in periodi precedenti.

Il Modello INTRA ter può essere utilizzato per correggere soltanto le seguenti voci: ● ammontare delle operazioni in Euro;● ammontare delle operazioni in valuta;● valore statistico;● numeri di identificazione della controparte (codice ISO e codice

IVA)● nomenclatura combinata ● natura della transazione.

N.B. Non si possono usare i modelli ter per correggere errori rilevati dall’Amministrazione finanziaria; in questo caso si dovrà procedere secondo quanto indicato nei relativi verbali.

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Intra ter - modalità di rettifica ordinaria

In caso di rettifica dei seguenti dati:

� partita iva partner;

� nomenclatura combinata;

� natura della transazione.

Si compilano due righe di sezione 2:

� la prima, con segno “-”, annulla l’operazione da rettificare;

� la seconda, con segno “+”, reca i dati corretti.

In caso di rettifica dei seguenti dati:

� dell’ammontare delle operazioni in Euro;

� dell’ammontare in valuta;

� del valore statistico.

È sufficiente indicare in una sola riga di sezione 2 le variazioni in aumento o in diminuzione.

N.B. le variazioni dell’imponibile relative ad operazioni effettuate nello stesso mese o nello stesso periodo di riferimento, non vanno corrette con l’uso dei Modelli ter, ma dichiarando nei Modelli bis direttamente l’ammontare dell’operazione corretto.

150

Intra ter - modalità di rettifica globale

• E’ consentito operare una “rettifica globale” delle variazion i, in aumento o in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento , anche compresi in più anni solari, relativi agli acquisti o alle cessioni, a condizione che le operazioni di riferimento:� siano state effettuate con lo stesso cliente o fornitore;� abbiano avuto ad oggetto una sola tipologia di merce;� abbiano la stessa natura.

• Il periodo cui riferire la rettifica è l’ultimo (o gli ultimi nel caso l’ultimo abbia un importo inferiore a quello della rettifica) tra quelli nei quali sono state riepilogate le operazioni da rettificare.

C.M. 13/E/94, § 10.3 (conferma anche nelle istruzioni del Provv . 22/2/2010)

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151

Elenchi 2010 (intra1-quinquies)Intra 1-quinquies

152

Elenchi 2010 (intra2-quinquies)Intra 2 - quinquies

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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Modelli delle rettifiche quinquies

N.B. Non si possono usare i modelli quinquies per correggere errori rilevati dall’Amministrazione finanziaria; in questo caso si dovrà procedere secondo quanto indicato nei relativi verbali di accertamento.

- indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare (protocollo pratica già inviata e riga) dichiarata in precedenza;

- non compilare le colonne successive.

Cancellazione di una riga di dettaglio dichiarata in

precedenza

- indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare (protocollo pratica già inviata e riga) dichiarata in precedenza;

- indicare nelle colonne successive tutti i dati comprensivi delle modifiche.

Modifica di riga dichiarata nel modello quater periodi precedenti (qualsiasi dato)

Modalità di compilazione del modello quinquesTipo di rettifica

I modelli Intra 1 quinques e INTRA 2 quinquies servono per correggere righe di dettaglio relative ad Intra 1 bis e Intra 2 bis presentati in periodi precedenti.

154

Modelli quater integrativi

Qualora sia necessario integrare una precedente dichiarazione, si dovrà presentare un nuovo Modello Intra, compilando il Modello Intra 1 quater o Intra 2 quater (modelli che elencano le prestazioni e non modelli di rettifica) con le righe mancanti nonché il relativo frontespizio.

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CASISTICHE PARTICOLARI

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Acconti ed Intrastat

Art. 50, co.7, D.L.331/93

Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

Intra quater

Intra Bis

“… qualora, per motivi tecnico aziendali e non in seguito al pagamento di un acconto ovvero al pagamento anticipato del corrispettivo, venga emessa fattura in momento anteriore rispetto a quello in cui i beni vengono materialmente spediti (ad esempio fattura emessa il sabato, con trasporto che inizia il lunedì, che cade in un mese o addirittura in anno diverso), l'operazione va indicata nel modello Intra relativo al periodo in cui è registrata (o doveva essere registrata) la fattura.

Fattura acconto o

fattura anticipata a

fronte pagamento

Fattura emessa per

motivi tecnico

aziendali

C.M n. 73

del 27/5/94 p. 10.4

Non sono previste disposizioni particolari e quindi valgono le regole del momento di effettuazione (art. 6 DPR 633/72) � che determinano l’obbligo di registrazione Iva �che determina l’obbligo di indicazione in Intrastat

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Software su supporto HDSoftware standardizzati sono equiparati a beni materiali:● vanno nei modelli Intra delle cessioni o degli acquisti intracomunitari con la

nomenclatura combinata del supporto informatico nel quale sono contenuti (floppy, CD ROM, DVD, ecc.);

● non vanno nei modelli quater dei servizi. Dal punto di vista fiscale:● se si tratta di una cessione, l’operazione è non imponibile ai sensi dell’art. 41 ai sensi

del D.L. 331/93; ● se si tratta di un acquisto, l’operatore italiano deve numerare ed integrare la fattura

con l’IVA al 20%, annotando la stessa sul registro delle fatture emesse e sul registro acquisti.

Software personalizzati sono equiparati ai servizi:● vanno nei modelli Intra quater dei servizi resi o ricevuti a seconda del caso;● non vanno nei modelli Intra bis dei beni.

Dal punto di vista fiscale:● se si tratta di una prestazione resa la fattura deve essere n.i. ai sensi dell’art. 7-ter,

comma 1, lett.a)● se si tratta di prestazione ricevuta l’operatore italiano deve emettere autofattura con

IVA al 20%, ai sensi dell’art. 17, 2°co., DPR 633/1972 e annotare la fattura sul registro fatture emesse e sul registro acquisti oppure può integrare la fattura, fermo restando il rispetto del momento di effettuazione dell’operazione.

158

Software scaricato da internet

I software scaricati da internet, siano essi personalizzati o standardizzati, vengono sempre considerati prestazioni di servizio e pertanto:

● no Intra 2 bis degli acquisti di beni● si Intra 2 quater dei servizi● emissione autofattura con IVA al 20%, a i sensi dell’art. 17,

secondo comma, DPR 633/1972, oppure integrazione della fattura, fermo restando il rispetto del momento di effettuazionedell’operazione.

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159

San MarinoAnche se San Marino non fa parte della UE, ai fini Intrastat, la cessione verso tale Stato va dichiarata solo per la parte fiscale e non rientra nel volume degli scambi per la determinazione della periodicità di presentazione. Tale adempimento è pero obbligatorio solo nel caso in cui l’operatore italiano effettua cessioni intracomunitarie con paesi UE.N.B. Il codici identificativo del cessionario è composto dal codice ISO SM + 5 cifre e va indicato in fattura.

Art. 4 D.M.

24/12/1993

Intra 1-bis

Intra 2-bisNo

Intraquater

Si ritiene di NO (N.B. La versione 11.0.0.0. di Intr@web non accetta l’inserimento in questa sezione di dati relativi ad operatori SM)

160

Gli Stampi utilizzati in ItaliaLa fattura può essere non imponibile ai sensi dell’art. 41 solamente alle seguenti condizioni:

• la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto del committente comunitario è propedeutica ala produzione di beni da inviare nell’altro Stato membro;• tra il committente e l'operatore nazionale viene stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;• lo stampo, a fine lavorazione, viene inviato nell'altro Paese comunitario (a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile).

Non assume alcuna autonoma rilevanza la circostanza che lo stampo a fine lavorazione venga o meno inviato in altro Stato comunitario (in tal caso il corrispettivo deve considerarsi assorbito nei beni prodotti mediante il suo utilizzo).

Compilazione Intrastat

Corrispettivo stampo fatturato autonomamente

Corrispettivo non distintamente indicato in fattura

- Agli effetti fiscali l'elenco riepilogativo è compilato con riferimento al periodo di registrazione della fattura (ancorché lo stampo non sia ancora spedito);- Agli effetti statistici il valore va proporzionalmente aggiunto a quello delle singole forniture nella compilazione dei relativi elenchi.

(C.M. 13/E/94, § 12.3)

(C.M. 13/E/94, § 15)

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23/04/2010 – Convegno nazionale UNAGRACO – Montesilvano Pescara

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Beni nel regime del margine (art. 36 e ss D.L. 41/95)

Gli scambi di beni soggetti al regime del margine effettuati tra soggetti passivid’imposta residenti in diversi Paesi membri UE non costituiscono operazioni intracomunitarie ma operazioni interne (vedi art. 37 co.2 D.L. 41/95 e C.M. n. 177/E del 22/06/1995 § 5)

Tali operazioni sono comunque soggette all’obbligo di presentare ai solifini statistici gli elenchi riepilogativi Intrastat (C.M. n. 177/E del 22/06/1995 §5)

Tali obbligo coinvolge solo i soggetti con periodicità Intrastat mensile (C.M. 137/E del 15/05/1997 § 23.2)

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Altri casi particolari

SI Intra Bis: software standardizzato. NO: software personalizzato.Software (con supporto)

Gli elenchi devono essere compilati, a fini fiscali e statistici, solo in caso di cessione o di acquisto dei beni e con rifer imento al periodo di registrazione della relativa fattura.

Beni inviati per fiere, mostre e tentata vendita

I modelli devono essere presentati, sia agli effett i fiscali chestatistici, con riferimento al periodo di registraz ione delle relative fatture.

Giornali ed altre pubblicazioni in abbonamento

Rilevanza ai soli fini statistici. N.B. A partire d al 2006 sono esclusi anche da tale rilevazione.

Beni in riparazione

Non sussiste l’obbligo di presentazione, neppure a fini statistici, a nulla rilevando l’eventuale restituzione dei beni d a sostituire.

Sostituzione di beni in garanzia

Gli elenchi non devono essere presentati neppure ag li effetti statistici.

Campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente

C.M. 13/E/94, § 15.1 (N.B. Riferimenti agli Intra bis)