IL LEASING OPERATIVO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI · I QUADERNI DIASSILEA 7 (art. 1571 c.c.): dal...

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IL LEASING OPERATIVO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Profili tributari Avv. Massimo Landi

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IL LEASING OPERATIVODEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Profili tributari

Avv. Massimo Landi

INDICE

1. Premessa pag. 5

2. Il leasing operativo posto in essereda intermediari finanziari pag. 8

3. Profili tributari pag. 11

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Dottrina e giurisprudenzahanno da lungo tempo evidenzia-to le caratteristiche che differen-ziano la locazione finanziaria dalcd. leasing operativo individuan-dole essenzialmente:l nella diversa struttura soggettiva

delle due operazioni;l nella diversa qualificazione sog-

gettiva dell'impresa concedente;l nel diverso regime dei rischi e

delle responsabilità inerenti albene locato;

l nella previsione, nella sola loca-zione finanziaria, dell'opzionefinale di acquisto del bene daparte dell'utilizzatore;

l nella diversità dei criteri di deter-minazione del corrispettivo con-trattuale.Per quanto attiene, in particola-

re, ai profili soggettivi è ben notocome, a differenza della locazionefinanziaria, che è operazione cuipartecipano tre soggetti attraver-so la stipula di due contratti traloro funzionalmente collegati (ilcontratto di locazione finanziariavero e proprio tra l'impresa con-cedente e l'utilizzatore ed il con-tratto di compravendita o di appal-to tra la stessa concedente ed unterzo fornitore del bene) il cd. lea-sing operativo si atteggi come

operazione bilaterale generalmen-te posta in essere direttamentedal produttore del bene che forni-sce, di regola, anche l'assistenzatecnica.

Sempre in ordine agli aspettisoggettivi delle due operazioni vaaltresì ricordato che, mentre nelleasing operativo non è richiestoal concedente il possesso di par-ticolari requisiti soggettivi, nellalocazione finanziaria il conceden-te è soggetto peculiarmente quali-ficato dal fatto di appartenere alnovero degli intermediari finanzia-ri soggetti alla disciplina del T.U.sul credito.

Quanto al regime dei rischi edelle responsabilità le due fatti-specie divergono parimenti inmodo radicale essendo "naturalenegotium" della locazione finanzia-ria, e non anche del leasing ope-rativo, la clausola con la quale l'u-tilizzatore assume tutti i rischi(compreso quello di perimentodel bene per causa a lui nonimputabile) e le responsabilità perdanni o cose o persone provoca-ti dal bene, nonché gli oneri dimanutenzione anche straordina-ria del bene medesimo.

Ulteriore elemento di discrimi-nazione tra le due figure contrat-tuali è costituito dalla previsionedell'opzione finale di acquisto afavore dell'utilizzatore ad un prez-zo predeterminato, che mentre

1. PREMESSA1. PREMESSA

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costituisce elemento caratteristicodella locazione finanziaria è inve-ce del tutto assente nel cd. leasingoperativo. In quest'ultimo contrattol'eventuale accordo sul trasferi-mento della proprietà del benecostituirà, pertanto, pattuizione deltutto autonoma rispetto alle altreclausole contrattuali quanto menonel senso che la determinazionedel prezzo sarà essenzialmenteinfluenzata dal valore commercia-le del bene al momento della ven-dita.

Del tutto diversi sono infine icriteri di determinazione dei cano-ni periodici: nel leasing operativoquesti sono correlati alla duratadell'utilizzazione del bene da partedel conduttore (che può esseresensibilmente più breve della vitautile del bene e quindi tale da con-sentire al concedente di darlo ingodimento più volte a diversi uti-lizzatori), nonché al deprezzamen-to che il bene subisce durante losvolgimento del rapporto; nellalocazione finanziaria sono inveceessenzialmente determinatisecondo criteri di natura finanzia-ria che assicurano al concedente,nell'ambito dello stesso rapportocontrattuale, l'integrale recuperodel capitale investito nell'acquistodel bene locato oltre ad una suaadeguata remunerazione in rela-zione all'andamento del mercatofinanziario.

Quanto poi agli effetti economi-ci connessi al deprezzamento delvalore commerciale del benedurante il periodo contrattuale varilevato come il rischio ad essoconnesso, che nel leasing operati-vo è sopportato dal concedenteper intero, nel leasing finanziarioviene di regola attenuato dal con-cedente mediante la determina-zione di un prezzo per l'eserciziodell'opzione finale di acquisto delbene significativamente inferiore aquello che sarà presumibilmenteil valore commerciale del benestesso alla scadenza del contratto.

Gli elementi sopra brevementeevidenziati consentono, secondo ilcomune sentire, di configurare ilcd. leasing operativo alla streguadi una pura e semplice locazione,come tale soggetta alla disciplinadettata dal codice civile per talefattispecie contrattuale tipica: ecomunque ad escludere, al di làdi ogni suggestione di caratterelessicale, che tale contratto costi-tuisca un sottotipo della locazionefinanziaria.

Ed invero quantunque anchela locazione finanziaria utilizzi lastruttura della locazione, le dueoperazioni risultano profonda-mente diverse quanto alla funzio-ne o causa giuridica che le carat-terizza. E tale differenza è diretta-mente percettibile sol che si riflet-ta sulla diversità della prestazione

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(art. 1571 c.c.): dal che l'importan-te conseguenza, cui si è fattocenno dinanzi, che nella locazionefinanziaria i rischi fanno tutti caricoal conduttore a diferenza dellalocazione ordinaria.

dedotta nei due contratti, che nellalocazione finanziaria consistenella concessione in godimentodel bene e nella ordinaria locazio-ne consiste invece nell'obbligo delproprietario di far godere la cosa

Ancor prima che con l'emana-zione del T.U. delle leggi in materiabancaria e creditizia fosse statuitol'obbligo per gli intermediari finan-ziari di svolgere "esclusivamente"attività finanziaria alcune società dileasing avevano manifestato inte-resse ad affiancare alla loro ordi-naria attività anche l'effettuazionedi operazioni di leasing operativo.E nei casi in cui trattavasi disocietà partecipate da istituti ban-cari la Banca d'Italia, nella suaveste di autorità di vigilanza, eraintervenuta prescrivendo che talisocietà potessero esercitare il lea-sing operativo purché i rischicommerciali connessi a tali opera-zioni fossero trasferiti, in base adappositi accordi, a carico del for-nitore.

Senonché, dopo l'entrata invigore del T.U. è emersa l'esigenzadi valutare nei confronti di tutti gliintermediari la compatibilità diun'attività di locazione operativacol principio, sancito dallo stessoT.U., dell'esclusività dell'eserciziodell'attività finanziaria: cioè l'esigen-za di valutare se e in presenza di

quali condizioni la locazione ope-rativa, posta in essere da unintermediario finanziario, possaassumere una connotazionefinanziaria sì da risultare compa-tibile con il menzionato principiodi esclusività.

In proposito il Comitato ex lege197/91, con il parere n. 19 emes-so nella seduta del 6/2/1995, haritenuto di affermare che "sussistela connotazione finanziaria dellalocazione operativa - e dunque lacompatibilità con il principio diesclusività dell'esercizio di attivitàfinanziaria - in presenza delleseguenti condizioni:l gli acquisti di beni oggetto del-

l'attività vanno effettuati in pre-senza di contratti di leasing giàstipulati con la clientela;

l sia negozialmente previsto il tra-sferimento in capo ad altri sog-getti (es. fornitori dei beni) diogni rischio e responsabilitàconcernenti il bene locato previ-sti a carico del locatore nonchédelle obbligazioni accessorieriguardanti l'assistenza e lamanutenzione del bene;

l sia contrattualmente previstol'obbligo di riacquisto del beneda parte del fornitore o di altrosoggetto terzo nei casi in cui altermine della locazione non sirenda possibile procedere perl'intermediario ad ulteriori loca-zioni del bene stesso”.

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2. IL LEASING OPERATIVO2. IL LEASING OPERATIVOPOSTO IN ESSEREPOSTO IN ESSEREDA INTERMEDIARIDA INTERMEDIARIFINANZIARIFINANZIARI

Tale parere è stato successiva-mente testualmente ribadito dallaBanca d'Italia nella circolare n. 216del 5/8/1996 recante "Istruzionidi Vigilanza per gli IntermediariFinanziari iscritti nell'Elenco Spe-ciale (Cap. III, par. 2.1)": con l'ulte-riore precisazione secondo laquale “Tenendo conto che i cano-ni di locazione devono essere rap-portati alla durata economica delbene, il vincolo contrattuale di cuisopra (n.d.r.: cioè l'obbligo di riac-quisto del bene da parte del forni-tore o di altro soggetto terzo) nonè necessario ove la durata dell'o-perazione sia sostanzialmente paria quella dell'obsolescenza tecnicadel bene computata in base altempo dell'ammortamento”.

I chiarimenti di cui sopra sonostati infine integrati da un succes-sivo parere col quale il Comitatoex lege 197/91, dopo aver affer-mato che "la natura finanziaria dialcune tipologie di locazioni ope-rative realizzate da intermediarifinanziari non qualifica "tout court””quelle locazioni come locazionifinanziarie” e che il ragguaglio delperiodo di utilizzabilità del beneall'ammortamento finanziario delcapitale investito maggiorato del-l'utile, non è di per sé sufficiente aqualificare il contratto come loca-zione finanziaria quando la loca-zione abbia struttura bilaterale(locazione operativa del produtto-

re), riconosce, tuttavia, che quan-do la locazione abbia per oggettobeni strumentali (a lenta o rapidaobsolescenza) acquistati pressoterzi da un intermediario e preve-da la corresponsione di canoniragguagliati al piano di ammorta-mento finanziario del capitaleinvestito nell'operazione in tale fat-tispecie deve ritenersi "perfetta-mente integrata la causa finanzia-ria e la trilateralità del rapportoche rendono coincidenti il leasingfinanziario con l'indicata tipologiadi leasing operativo, fatta eccezio-ne per la mancanza del patto diriscatto, la cui presenza, stavoltanon fondamentale sotto il profilosostanziale, è connaturata al lea-sing finanziario puro avente adoggetto beni strumentali di limitatavita tecnologica”.

In buona sostanza con taleparere sembra esprimersi il con-vincimento che se la locazioneoperativa è posta in essere da unintermediario nel quadro di unrapporto trilatero e i canoni sonocorrelati all'ammortamento finan-ziario del capitale investito, il con-tratto ha "causa finanziaria” so-stanzialmente assimilabile a quellapropria della pura locazione finan-ziaria, a nulla rilevando l'assenzadella clausola relativa al riscattofinale del bene (con la conse-guenza di essere per ciò stessooperazione sottoposta a riserva e

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quindi vietata ad ogni intermedia-rio professionale che non sia unintermediario finanziario legittima-to all'esercizio in via esclusiva diattività finanziaria).

Se poi si tiene conto dell'affer-mazione secondo la quale l'anzi-detto ragguaglio dei canoni del-l'ammortamento finanziario deveritenersi irrilevante ai fini della con-figurazione finanziaria dell'opera-

zione quando l'operazione abbiastruttura bilaterale, risulta evidenteche il Comitato considera in ulti-ma analisi decisiva, ai fini del rico-noscimento della causa finanzia-ria del contratto, la sola circostan-za che esso sia stipulato da unintermediario e quindi nel conte-sto di un'operazione struttural-mente trilatera.

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Dai rilievi che precedono risul-ta evidente che con il leasing ope-rativo realizzato dai soggetti finan-ziari in conformità alle ricordatedirettive dell'autorità di vigilanza siè in presenza di una fattispecie,per così dire, ibrida che, pur diver-sa dalla locazione finanziaria verae propria, presenta alcuni elemen-ti a questa comuni.

Il che impone di valutare se lapresenza dei detti connotaticomuni (trilateralità dell'operazio-ne, esonero del locatore da ognirischio e responsabilità attinenteal bene, metodo finanziario dideterminazione dei canoni, ecc.)sia o meno sufficiente ad esten-dere a questa particolare figura dileasing operativo la disciplinafiscale cui è soggetta la locazionefinanziaria vera e propria.

Al riguardo è opportuno pre-mettere che quando il legislatoretributario detta norme in materiadi leasing assume quale presup-posto di esse il contratto di loca-zione finanziaria in quanto tale,cioè il suo contenuto e le suevicende, e non anche la comples-siva attività finanziaria di cui talecontratto è fondamentale, ma nonesclusiva espressione.

È quindi conseguente ritenere

che il suaccennato problemadebba essere affrontato e risoltoavendo esclusivamente riguardoal contratto di leasing operativodegli intermediari finanziari qualeesso si atteggia nel rapporto traconcedente ed utilizzatore, pre-scindendo dalla circostanza chel'intera operazione sia contrasse-gnata, sul lato del concedente,dalla presenza di altri negozi giuri-dici da lui stipulati con soggettiterzi al fine di caratterizzare conconnotati finanziari l'operazionemedesima.

Ciò premesso, va osservatoche in materia di locazione finan-ziaria la normativa fiscale nonrisulta ispirata ad una concezioneunitaria del contratto valida perl'intero sistema impositivo. Al con-trario, il quadro normativo di riferi-mento risulta alquanto disomoge-neo, com'è reso evidente dal fattoche, accanto a talune disposizionifiscali, e sono numerose, che sirendono indifferentemente appli-cabili tanto alla locazione sempli-ce e al noleggio quanto alla loca-zione finanziaria, è dato rinvenirenell'ordinamento tributario altredisposizioni che assumono a pre-supposto della loro applicazionesoltanto la fattispecie della locazio-ne finanziaria (ovvero, talvolta, sol-tanto il noleggio o la locazionesemplice).

In relazione al primo gruppo di

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3. PROFILI TRIBUTARI3. PROFILI TRIBUTARI

norme è evidente che la questio-ne qui in esame non ha motivo diporsi, giacché le stesse, unifican-do nel trattamento la locazionefinanziaria e le fattispecie ne-goziali inquadrabili nello schemagenerale della "locatio rei", risulta-no ispirate ad una concezione,per così dire, locatizia del leasingfinanziario in virtù della quale l'o-perazione viene ad essere confi-gurata alla stregua di un sottotipodella locazione semplice. Trattasidi norme agevolmente individua-bili in quanto designano le fatti-specie regolate mediante espres-sioni omnicomprensive quali, ades., "locazione anche finanziaria”,"locazione finanziaria, noleggio esimili”, "locazione anche finanziaria,noleggio e simil”„ e così via.

Il problema che qui si conside-ra resta, quindi, circoscritto allesole disposizioni fiscali che disci-plinano in via autonoma ed esclu-siva la locazione finanziaria inquanto tale.

Dovendo escludersi, in base alraffronto con l'altro gruppo dinorme, che anche queste ultimesiano ispirate ad una concezionemeramente locatizia del leasingfinanziario, si pone il problema diindividuare quali siano, rispetto adesse, gli elementi che secondo illegislatore tributario contrasse-gnano tale figura contrattuale: eciò al fine di verificare - com'è

compito del presente lavoro - segli elementi che accomunano illeasing operativo dei soggettifinanziari al leasing finanziariovero e proprio siano sufficienti agiustificare, in base ad un'interpre-tazione estensiva delle normerelative a quest'ultima operazione,l'applicazione delle stesse anchealla prima.

In proposito va osservato chenella normativa fiscale manca unadefinizione "ad hoc" della locazio-ne finanziaria, ma sono rinvenibiliindicazioni sufficienti a far ritenereche la relativa nozione sia assuntadal legislatore tributario in confor-mità alla definizione datane dall'art.17, comma 2, della legge n. 183del 2/5/1976, secondo la quale"per operazioni di locazione finan-ziaria si intendono le operazioni dilocazione di beni mobili o immobi-li acquistati o fatti costruire dallocatore, su scelta e indicazionedel conduttore, che ne assumetutti i rischi, e con facoltà per que-st'ultimo di divenire proprietariodei beni al termine della locazionedietro versamento di un prezzoprestabilito": definizione questache è stata poi ripresa - in manie-ra più o meno testuale - in altreleggi statali e regionali soprattuttoin tema di agevolazioni finanziarie.

In particolare, la rilevanza quali-ficante dell'opzione di acquisto èevidenziata, oltre che nella costan-

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te interpretazione del Ministerodelle Finanze e della giurispruden-za tributaria, in varie disposizioninormative (cfr., ad es., l'art. 67,comma 8, TUIR nel testo origina-rio anteriore alle modifiche intro-dotte con l'art. 3, c. 103, della L.28/12/1995 n. 549; l'art. 3, c. 2,della L. 23/12/1996 n. 662; l'art. 2del DPC 23/12/1992 n. 6219;l'art. 2 del DPC 25/10/1991n. 4755) che indicano, appunto,espressamente quale elementocaratteristico e strutturale del con-tratto di locazione finanziaria lapresenza della clausola relativaall'opzione di acquisto finale delbene da parte dell'utilizzatore.

Accanto a queste si pone poiuna nutrita schiera di disposizioniche, pur omettendo ogni esplicitoriferimento alla clausola opzionale,si spingono fino al punto di confi-gurare il leasing finanziario allastregua di un acquisto da partedell'utilizzatore che si realizzaancor prima che il trasferimentodella proprietà del bene abbiaeffettivamente avuto luogo e, addi-rittura, indipendentemente daesso (cfr., ad es., art. 3, c. 2, D.L.10/6/1994, n. 357; art. 3 L.28/12/1995, n. 549; art. 4 DPC29/1/1996 n. 652; art. 29 D.L.31/12/1996 n. 669; D. Lgs.18/12/1997 n. 466, ecc.).

Trattasi di norme, per lo piùdirette alla incentivazione della

potenzialità produttiva delle impre-se, che risultano ispirate ad unaconcezione della locazione finan-ziaria come negozio natural-mente deputato alla realizzazionedi investimenti mediante la stabileimmissione dei beni strumentaliche ne formano oggetto nell'ap-parato produttivo dell'impresa uti-lizzatrice: cioè come negozio colquale "si ha in sostanza la messaa disposizione di un determinatobene che viene utilizzato allo stes-so modo dei beni acquisiti conatto traslativo della proprietà" (così,ris. 11/11/1991 n. 465194 dellaex Direz. Gen. Tasse e II II sugliAffari).

Dalle disposizioni sopra richia-mate emerge evidente come illegislatore tributario, fuori dai casiin cui espressamente disponel'assimilazione del leasing finanzia-rio alla locazione o al noleggio,abbia assunto come requisitocaratteristico della locazionefinanziaria la presenza nel contrat-to della clausola relativa all'opzio-ne d'acquisto e, quindi, in buonasostanza, la circostanza che ilbene che ne forma oggetto siasuscettibile di essere ceduto all'u-tilizzatore per un prezzo prestabili-to in virtù della volontà unilateral-mente espressa da quest'ultimo.

Sembra quindi doversi ritenereche l'assenza della clausola relati-va all'opzione d'acquisto che

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caratterizza in ogni caso il leasingoperativo costituisca ostacolo diri-mente all'applicazione a tale con-tratto non solo delle norme soprarichiamate che espressamenteindicano come elemento caratteri-stico del leasing finanziario l'opzio-ne finale di acquisto ovvero assi-milano addirittura tale operazionead un acquisto diretto del bene,ma, in genere, di tutte le altrenorme che comunque disciplina-no il leasing finanziario come fatti-specie autonoma ed esclusiva.

Tra queste ultime, per citaresoltanto alcune delle più rilevanti,possono quindi considerarsi nonapplicabili al leasing operativo,quand'anche contrassegnatodalle particolarità connesse all'in-tervento nell'operazione di unsoggetto finanziario:l l'art. 55, comma 5, del TUIR: per-

tanto l'eventuale cessione a terzidel contratto da parte dell'utiliz-zatore non farà scattare la pre-sunzione assoluta ivi stabilita diconseguimento di una soprav-venienza attiva pari al valorenormale del bene oggetto delcontratto;

l l'art. 67, comma 8, (secondaparte del primo periodo) e del-l'art. 50, c. 2 (terzo periodo) delTUIR: pertanto la deducibilità deicanoni da parte dell'utilizzatorenon sarà subordinata ad alcunrequisito di durata minima del

contratto;l l'art. 67, comma 8 (prima parte

del primo periodo) del TUIR:pertanto l'ammortamento delbene da parte del concedentesarà operato secondo le regoleordinarie (ivi compresa lafacoltà di operare l'ammorta-mento anticipato) con applica-zione dei coefficienti stabiliti inrelazione al settore di attività nelquale agisce l'utilizzatore, anzi-ché in base al piano di ammor-tamento finanziario;

l l'art. 50, c. 2 (quinto periodo) delTUIR, con conseguente dedu-zione dei canoni da parte delcondut tore -pro fess ion is tasecondo l'ordinario principio dicassa, anziché "nel periodo diimposta in cui maturano";

l dell'art. 71, comma 4, del TUIR,con conseguente preclusionedella possibilità di computarenell'ammontare complessivodei crediti, ai fini della deduzionedelle relative svalutazioni e de-gli eventuali accantonamentiper rischi su crediti, anche quel-li "impliciti" nei contratti di leasingoperativo;

l l'art. 121-bis del TUIR nella partein cui stabilisce limiti alla dedu-cibilità dei canoni di locazionefinanziaria di autovetture, auto-caravan, motocicli e ciclomotori(diversi da quelli stabiliti, nellostesso articolo, per i costi relati-

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vi al noleggio e alla locazionedei medesimi beni);

l l'art. 11, c. 1, lett. c) n. 6 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 istituti-vo dell'IRAP: il conduttore dibeni ricevuti in leasing operativosarà pertanto ammesso adedurre, anche ai fini di dettaimposta, l'intero ammontare deicanoni dovuti al concedente,quand'anche determinati se-condo criteri finanziari, essendotale operazione estranea allaprevisione contenuta dallanorma anzidetta, che esclude ladeducibilità "del canone relativoa contratti di locazione finanzia-ria limitatamente alla parte riferi-bile agli interessi passivi…".All'accoglimento delle conclu-

sioni anzidette non sembrano d'o-stacolo né il fatto che, nella fatti-specie qui considerata, il conce-dente sia, come nella locazionefinanziaria, un intermediario finan-ziario né il fatto che il corrispettivocontrattuale sia determinato se-condo criteri finanziari.

In particolare non sembra cheil requisito soggettivo costituitodalla peculiare qualità di interme-diario finanziario rivestita dall'im-presa concedente sia sufficientead attribuire causa di finanziamen-to al contratto in esame sì dadeterminarne una sostanzialeassimilazione alla locazione finan-ziaria vera e propria.

Tale requisito, a ben vedere,non qualifica come finanziaria nél'attività svolta né la causa del con-tratto di leasing operativo in quan-to tale.

Non la prima in quanto lanozione di attività finanziaria, qualerisulta dalle norme legislative eregolamentari in materia, risultacontrassegnata da connotatioggettivi che prescindono deltutto dalle qualità soggettive di chil'esercita. Ne costituisce eloquenteriprova, a tacer d'altro, l'art. 106del Testo unico delle leggi banca-rie laddove dispone che le attivitàfinanziarie sono riservate agliintermediari finanziari e che questiultimi sono obbligati a svolgereesclusivamente attività finanziaria.È ovvio, infatti, che tali statuizioninon avrebbero ragione d'essere,in quanto pleonastiche, qualora lanatura finanziaria dell'attivitàdipendesse necessariamente dalruolo intermediario svolto dal sog-getto che l'esercita: è vero sem-mai esattamente il contrario, ecioè che è la natura dell'attività aqualificare la natura del soggettoe non viceversa.

Del pari indifferente rispettoalla posizione soggettiva del con-cedente è, come detto, la causagiuridica del contratto di leasingoperativo.

Sebbene in qualche caso lacausa del contratto risulti caratte-

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rizzata dalle qualità soggettivedelle parti o di alcuna di esse (sipensi, ad es., ai contratti di creditoal consumo, alla distinzione tracontratto d'opera e contratto diappalto, ecc.) non sembra, infatti,che sussistano ragioni sufficientiper riconoscere al contratto qui inesame causa di finanziamentoquale diretta conseguenza delruolo intermediario svolto profes-sionalmente dal concedente eper prescindere quindi dal tipicoschema locatizio adottato dalleparti per regolare i loro reciprocirapporti.

Né può affermarsi che, nellaparticolare fattispecie presa inconsiderazione dal Comitato exlege 197/91, possano assumererilievo in senso contrario le parti-colari condizioni richieste per l'e-sercizio del leasing operativo daparte dei soggetti finanziari.

Ed invero, laddove tali condi-zioni impongono al locatore di sti-pulare accordi con i fornitori o altrisoggetti terzi per trasferire su diessi ogni rischio e responsabilitàconcernenti il bene locato e perconvenire con costoro l'obbligo diriacquisto del bene, è fin troppoevidente che tali accordi, pur fun-zionalmente collegati al contrattodi leasing operativo, sono ad essoesterni e quindi non possonomodificarne né la causa giuridicané il contenuto.

Parimenti irrilevante ai fini dellaqualificazione della causa del con-tratto in esame appare poi la pre-scrizione relativa alla determina-zione del corrispettivo secondocriteri finanziari. In proposito si ègià evidenziato come lo stessoComitato ex lege 197/91 (pareren. 48) sottovaluti la rilevanza di taleelemento quando riconosce che ilragguaglio dei canoni al piano diammortamento finanziario delvalore del bene locato non bastaad attribuire causa di finanziamen-to al leasing operativo quando l'o-perazione abbia struttura bilatera-le e sia posta in essere diretta-mente dal produttore del bene.

È da ritenere, peraltro, cheanche quando intervenga nell'o-perazione un intermediario finan-ziario debba attingersi identicaconclusione.

Ed invero, se si considera ilcontratto di leasing operativo dalpunto di vista del conduttore, devericonoscersi che, in linea di princi-pio, sarà per lui del tutto indiffe-rente stipulare il negozio con ilproduttore o con l'intermediario.

L'intervento in tale operazionedi un intermediario finanziarioanziché del produttore non dipen-de, infatti, da una scelta pregiudi-ziale del conduttore (come quellache fa l'utilizzatore nella locazionefinanziaria quando si rivolge aduna società di leasing anziché

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acquistare il bene direttamentedal fornitore) ma, più semplice-mente, può dipendere da valuta-zioni di mera convenienza econo-mica quando non addirittura dallaindisponibilità del produttore asvolgere, accanto all'attività di ven-dita dei beni da lui prodotti, ancheun servizio di locazione a terzi deimedesimi beni.

Appare dunque evidente che,quale che sia il soggetto locatore,i canoni periodici, comunque tec-nicamente determinati, assolvonoper il conduttore la funzione pro-pria di corrispettivi correlati all'usotemporaneo del bene, restando alui estranea la prospettiva di unarestituzione progressiva del capi-tale investito dal concedente, chenon avrebbe, tra l'altro, ragiond'essere in mancanza della previ-sione di acquisto finale del benead un prezzo determinato inragione del capitale residuo nonancora restituito con i canoni.

E poco importa se, dal punto divista del soggetto finanziario con-cedente, tale corrispettivo risultain concreto correlato al piano diammortamento finanziario delcapitale investito nell'acquisto delcespite, giacché tale profilo, che,come s'è detto, è estraneo al con-duttore, non consente di ravvisarenel contratto una causa finanziariacomune ad entrambe le parti.

Del resto, se si considera che

con il leasing operativo stipulatocon un soggetto finanziario il con-duttore viene a realizzare finalitàpratiche sostanzialmente identi-che a quelle che può realizzarestipulando direttamente col pro-duttore, si ha quanto basta perritenere che la causa del negozioè identica in entrambi i casi ericonducibile alla fattispecie dellalocazione semplice.

Da ultimo appare opportunoosservare come non sussistacontraddizione tra il negare che ilcontratto in questione abbiacausa di finanziamento e ricono-scere ad un tempo che, in pre-senza delle condizioni stabilite dal-l'autorità di vigilanza, gli interme-diari finanziari possono porre inessere operazioni di leasing ope-rativo senza contravvenire al vin-colo di esclusività stabilito dall'art.106 del TULB.

Una cosa è, infatti, il contratto dileasing operativo in quanto tale,altra e ben diversa cosa è la com-plessiva attività svolta dal conce-dente imperniata sul collegamen-to funzionale di detto contrattocon gli accordi che egli è tenuto astipulare col fornitore o altri sog-getti terzi per sottrarsi ad ognirischio di natura commerciale.

È bensì vero che in tali opera-zioni il concedente finisce col tro-varsi in una situazione economi-camente e giuridicamente non

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dissimile da quella in cui versa ilconcedente in un'operazione dileasing finanziario puro (in quantoal pari di quest'ultimo resta esone-rato da ogni rischio o responsabi-lità inerente al bene locato).

Ma è altrettanto vero che talesituazione, che pur giustificaampiamente la riconosciuta com-patibilità di tali operazioni con ilpredetto vincolo di esclusività del-l'attività finanziaria, viene tuttavia aprodursi in capo al concedente, adifferenza di quanto avviene nelleasing finanziario puro, comerisultato complessivo di una plura-

lità di contratti stipulati con sog-getti diversi (utilizzatore, fornitore,compagnia di assicurazione, ecc.),ciascuno dei quali, in sé e per séconsiderato, non ha causa difinanziamento.

La qual cosa, è bene sottoli-neare, non presenta nulla di sin-golare, atteso che l'attività finan-ziaria non si sostanzia necessaria-mente nella stipula di negozi giuri-dici aventi causa di finanzia-mento, ma può ben concretarsi inatti aventi causa diversa (ad es.:fideiussioni, avalli, ecc.).

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