CG Leasing Immobiliare

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POLIZZA LEASING IMMOBILIARE Condizioni di Polizza - 5022

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Condizioni Generali Leasing Immobiliare

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POLIZZA LEASING IMMOBILIARE

Condizioni di Polizza - 5022

“PARTE A” edizione Aprile 2009

Polizza Leasing ImmobiliareCondizioni di polizza

Indice

Nota Informativa pag. 1

Definizioni pag. 3

1. Condizioni Generali di Assicurazione pag. 5

2. Condizioni Speciali pag. 9

3. Condizioni Aggiuntive pag. 10

4. Condizioni Particolari pag. 11

Informativa Privacy pag. 13

PremessaLa nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delleassicurazioni private, e a quelle impartite dall’ISVAP, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contrattodi cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità,limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questomodo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.1. Informazioni relative alla Società Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno prestate da UGF Assicurazioni S.p.A., con sede eDirezione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet:www.ugfassicurazioni.it, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol GruppoFinanziario S.p.A.La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicatosulla G.U. n. 195 del 23/08/2007.2. Informazioni relative al contratto Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e nonhanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti partedella polizza, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tuttii chiarimenti necessari.

2.1 Legislazione applicabile Il contratto sarà concluso con UGF Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Ai sensi dell’art.180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere unalegislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per taliassicurazioni UGF Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioniobbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.2.2 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto allaSocietà, indirizzandoli a UGF Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione European. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02.51815353 - E-mail: [email protected] .Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel terminemassimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,00187 Roma, telefono 06.421331.I reclami indirizzati all’ISVAP contengono:a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;c) breve descrizione del motivo di lamentela;d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagniawww.ugfassicurazioni.it .In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenzaesclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.Nel caso in cui il Cliente e UGF Assicurazioni concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altroStato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta el’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta edil Cliente stesso.

3. Informazioni relative ai sinistriIn caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all’Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno,l’ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapidadefinizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.4. PrescrizioneI diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda,ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.

NOTA INFORMATIVA RAMO DANNI ESCLUSA R.C.A.

Modello n. 127Edizione Marzo 2009

UGF Assicurazioni S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349www.ugfassicurazioni.it - Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201

Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provv. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - IscrizioneAlbo Imprese Assicurative 1.00159- Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell’Unione Europea, 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.

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Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effettila normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il signi-ficato di seguito precisato:

Assicurato/locatore: soggetto il cui interesse è protettodall’assicurazione.

Assicurazione: contratto di assicurazione.

Bang Sonico: onde acustiche provocate da un aereo-mobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rien-tro a velocità subsonica.

Contraente/locatario: soggetto che stipula il contratto diassicurazione, conduttore del fabbricato assicurato.

Contratto/Polizza: documento che prova l’assicurazio-ne; si compone del presente fascicolo denominato“Parte A” nonché della scheda di polizza denominata“Parte B”.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatu-ra e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato: intera costruzione edile e tutte le opere mu-rarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere difondazione e interrate. Sono inclusi, per quanto perti-nente alla proprietà del fabbricato e oggetto del mede-simo contratto di locazione finanziaria immobiliare, im-pianti od installazioni anche esterne considerati immo-bili per natura e destinazione; parquet, moquette, tap-pezzerie, tinteggiature, affreschi e statue non aventi va-lore artistico, storico o affettivo.

Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicura-to, per ogni sinistro, espresso in cifra fissa sull’ammon-tare del danno indennizzabile/risarcibile che spettereb-be in assenza della franchigia stessa.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per ca-renza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali aldi fuori di appropriato focolare, che può autoestendersie propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili le so-stanze che alla temperatura di 750 °C non danno luo-go a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermi-ca. Il metodo di prova è quello adottato dal CENTROSTUDI ESPERIENZE del Ministero dell’Interno.Si considerano altresì incombustibili i materiali combu-stibili rivestiti da ogni lato da materiali incombustibilidello spessore minimo di 3 cm, impiegati per coibenta-zioni e soffittature.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Societàin caso di sinistro.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società acorrispettivo dell’assicurazione.

Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato,per ogni sinistro, espresso in misura percentuale sul-l’ammontare del danno indennizzabile/risarcibile chespetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per ecces-so di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplo-sione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non so-no considerati scoppio.

Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale èprestata l’assicurazione.

Società: Impresa Assicuratrice.

DEFINIZIONI

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SEZIONE I - DANNI MATERIALI DIRETTI AI FABBRICATI

ART. 1 RISCHIO ASSICURATOLa Società si obbliga ad indennizzare i danni materialie diretti causati ai fabbricati assicurati da:a) incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati

da ordigni esplosivi, caduta di aereomobili, loroparti o cose trasportate;

b) bang sonico, caduta satelliti e corpi volanti;c) guasti causati per ordine delle Autorità allo scopo di

impedire o arrestare l’incendio;d) uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d’a-

ria, quando la violenza che caratterizza detti even-ti atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di en-ti assicurati o non;

e) di bagnamento che si verificassero all’interno dei fab-bricati purché direttamente causati dalla caduta dipioggia o grandine attraverso rotture, brecce, lesioniprovocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dallaviolenza degli eventi di cui al punto precedente;

f) urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non ap-partenenti al Contraente, né all’Assicurato, né al lo-ro servizio;

g) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentaledi impianti idrici, igienici, tecnici esistenti nei fab-bricati assicurati, nonché le spese per demolire e ri-pristinare parti murarie per la ricerca della rottura ele spese per la sua riparazione;

h) fuoriuscita di acqua da impianti automatici di spe-gnimento dell’incendio;

i) fuoriuscita di fumo per guasto agli impianti di pro-duzione calore;

j) implosione;k) fenomeno elettrico ad impianti ed apparecchiature

elettriche assicurate.La Società indennizza altresì:l) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di

fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produ-zione o distribuzione di energia elettrica, termica oidraulica, da mancato o anormale funzionamentodi apparecchiature elettroniche, di impianti di ri-scaldamento o di condizionamento, da colaggio ofuoriuscita di liquidi purché tali danni siano conse-guenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpitole cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di20 metri da esse.

ART. 2 ESCLUSIONISono esclusi i danni:a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezio-

ne, occupazione militare, invasione, salvo chel’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rap-porto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emana-zione di calore o di radiazioni provenienti da tra-smutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in oc-casione di radiazioni provocate dall’accelerazioneartificiale di particelle atomiche, salvo chel’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rap-porto con tali eventi;

c) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione, saccheg-gio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

d) alle macchine o all’impianto nel quale si sia verifi-cato uno scoppio, se l’evento è determinato da usu-ra, corrosione o difetti di materiale;

e) subiti in conseguenza di eventi atmosferici a:– recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, inse-

gne, antenne e consimili installazioni esterne;– fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od in-

completi nelle coperture o nei serramenti (anche seper temporanee esigenze di ripristino conseguenti onon a sinistro), capannoni pressostatici e simili, ba-racche in legno o plastica, serramenti, vetrate e lu-cernari in genere;

f) causati da cedimento, franamento o smottamentodel terreno;

g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancan-za di locazione, di godimento o di reddito commer-ciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsia-si danno che non riguardi la materialità delle coseassicurate.

Salvo quanto eventualmente derogato con specificheestensioni di garanzia (CONDIZIONI PARTICOLARI eCONDIZIONI AGGIUNTIVE), la Società non indenniz-za altresì i danni causati da:h) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o

di sabotaggio; tumulti popolari, scioperi, sommosse;i) dolo e colpa grave del Contraente o dell’Assicurato,

dei rappresentanti legali o Soci a responsabilità li-mitata;

j) inondazione, alluvione, allagamento;k) terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;l) sovraccarico da neve.

ART. 3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGALa Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto disurroga derivante dall’Art. 1916 C.C. verso il condutto-re del fabbricato assicurato, purché l’Assicurato, a suavolta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

ART. 4 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBEROLa Società indennizza le spese necessarie per demolire,sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuidel sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’inden-nizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto pre-visto dall’Art. 29.

ART. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il

danno; le relative spese sono a carico della Societàsecondo quanto previsto dalla legge ai sensidell’Art. 1914 C.C.;

b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata lapolizza oppure alla Società entro tre giorni daquando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art.1913 C.C.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportarela perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo aisensi dell’Art. 1915 C.C.Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione

scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,precisando, in particolare, il momento dell’inizio delsinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità ap-prossimativa del danno. Copia di tale dichiarazio-ne deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a li-quidazione del danno senza avere, per questo, di-ritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiticon riferimento alla qualità, quantità e valore dellecose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta,uno stato particolareggiato delle altre cose assicu-rate esistenti al momento del sinistro con indicazio-ne del rispettivo valore, mettendo comunque a dis-posizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi do-cumento che possa essere richiesto dalla Società odai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

ART. 6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L’ammontare del danno è concordato dalle Parti diretta-mente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Peritinominati uno dalla Società ed uno dal Contraente conapposito atto unico.I due Periti devono nominarne un terzo quando si veri-fichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta diuno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso didisaccordo e le decisioni sui punti controversi sono pre-se a maggioranza.Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvareda altre persone, le quali potranno intervenire nelleoperazioni peritali, senza però avere alcun voto delibe-rativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprioPerito o se i Periti non si accordano sulla nomina del ter-zo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti,sono demandate al Presidente del Tribunale nella cuigiurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 7 MANDATO DEI PERITII Periti devono:1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità

del sinistro;2 verificare l’esattezza delle descrizioni e delle di-

chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferirese al momento del sinistro esistevano circostanzeche avessero aggravato il rischio e non fossero sta-te comunicate, nonché verificare se l’Assicurato odil Contraente ha adempiuto agli obblighi di cuiall’Art. 5;

3 verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dellecose assicurate, determinando il valore che le cosemedesime avevano al momento del sinistro secondoi criteri di valutazione di cui all’Art. 26;

4 procedere alla stima ed alla liquidazione del dannocomprese le spese di salvataggio, demolizione esgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periticoncordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia

collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale(con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppioesemplare, uno per ognuna delle Parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono ob-bligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora aqualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, vio-lenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudi-cata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione ine-rente alla indennizzabilità dei danni.La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiu-ta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato da-gli altri periti nel verbale definitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

ART. 8 DETERMINAZIONE DEL DANNOL’ammontare del danno si determina:a) stimando la spesa necessaria, al momento del sini-

stro, per costruire a nuovo le parti distrutte e per ri-parare quelle soltanto danneggiate;

b) stimando il valore ricavabile dai residui;c) stimando la spesa necessaria, al momento del sini-

stro, per l’integrale costruzione a nuovo di tutto ilfabbricato assicurato, escludendo soltanto il valoredell’area, al netto di un deprezzamento stabilito inrelazione al grado di vetustà, allo stato di conser-vazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, al-la destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanzaconcomitante.

L’ammontare del danno sarà pari all’importo della stimadi cui alla punto a) diminuito dell’importo della stima dicui alla punto b), ma non potrà comunque essere supe-riore né alla somma assicurata al momento del sinistro,né al doppio della stima di cui alla punto c).Se la ricostruzione o la riparazione del danno non saràterminata entro dodici mesi dalla data dell’atto di liqui-dazione amichevole o del verbale defınitivo di perizia,I’ammontare del danno sarà determinato al netto di undeprezzamento stabilito con i criteri di cui alla lett. c).Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sini-stro devono essere tenute separate dalla stima di cui so-pra in quanto per esse non è operante il disposto del-l’Art. 27 Assicurazione parziale.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZIDELL’ASSICURATO

ART. 9 RISCHIO ASSICURATOLa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, inqualità di proprietario del fabbricato assicurato, diquanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re-sponsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (ca-pitale, interesse e spese), per morte, per lesioni perso-nali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di unfatto accidentale prodotto dal fabbricato assicurato da-to in locazione al Conduttore.Se l’assicurazione è stipulata per la parte di proprietàdell’Assicurato in un fabbricato in condominio, essacomprende tanto la responsabilità per i danni di cuil’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quo-ta di cui deve rispondere per i danni a carico della pro-prietà comune, escluso il maggiore onere eventualmen-te derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

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ART. 10 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONENon sono considerati terzi:a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illi-

mitata, gli amministratori e le persone che si trovinocon loro in rapporto di parentela, d’affinità o conessi conviventi;

b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenzacon l’Assicurato, subiscano il danno in occasione dilavoro o servizio.

L’assicurazione non comprende i danni:a) cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza

dell’uso del fabbricato assicurato e in genere deri-vanti dall’esercizio, nei fabbricati descritti in poliz-za, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie,commerci, arti e professioni o dall’attività persona-le dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e lorofamiliari;

b) ad altri fabbricati o cose date in locazionedall’Assicurato e alle cose che l’Assicurato detengaa qualsiasi titolo;

c) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;d) verificatisi in connessione con trasformazioni o as-

sestamenti energetici dell’atomo, naturali o provo-cati artificialmente (fissione e fusione nucleare, iso-topi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

e) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendiodelle cose dell’Assicurato o da lui detenute;

f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria,ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o par-ziali di attività industriali, commerciali, artigianali,agricole o di servizio.

La responsabilità per i danni da spargimento di acqua erigurgito di fogne è compresa nell’assicurazione soltantose il danno è conseguente a guasti o rotture accidentali ditubazioni e condutture, restando esclusa la responsabilitàper i danni a persone od a cose causate unicamente daumidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.

ART. 11 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, I’Assicurato deve darne avviso scrittoalla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la po-lizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscen-za (Art. 1913 C.C). L’inadempimento di tale obbligopuò comportare la perdita totale o parziale del dirittoall’indennizzo (Art. 1915 C.C).

ART. 12 GESTIONE DELLE CONTROVERSIESPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, lagestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale chestragiudiziale, sia civile che penale, a nome del-l’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici eavvalendosi di tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resi-stere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il li-mite di un importo pari al quarto del massimale stabili-to in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi dettomassimale, le spese vengono ripartite fra Società eAssicurato, in proporzione al rispettivo interesse.La Società non riconosce spese da essa non autorizzatené spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecniciche non siano da essa designati e non risponde di mul-te o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE III - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 13 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLECIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente edell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sul-la valutazione del rischio, possono comportare la perdi-ta totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché lastessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 14 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indi-cato in polizza se il premio o la prima rata di premiosono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 delgiorno del pagamento. I premi devono essere pagatiall’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure al-la Società.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premiosuccessivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vi-gore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi lesuccessive scadenze ed il diritto della Società al paga-mento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 C.C.

ART. 15 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONELe eventuali modificazioni dell’assicurazione devono es-sere provate per iscritto.

ART. 16 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIOIl Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazionescritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettatidalla Società possono comportare la perdita totale oparziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa ces-sazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.

ART.17 DIMINUZIONE DEL RISCHIONel caso di diminuzione del rischio la Società è tenutaa ridurre il premio o le rate di premio successivi alla co-municazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensidell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di re-cesso.

ART. 18 RECESSO IN CASO DI SINISTRODopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamentoo rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dal-l’assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale ca-so essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia delrecesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al pe-riodo di rischio non corso.

ART. 19 CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONEL’assicurazione cessa al momento del riscatto delle coseassicurate da parte del Contraente o a quello della riso-luzione o cessazione del contratto di leasing per qual-siasi motivo, e in ogni caso termina alle ore 24 del gior-no indicati in polizza, senza tacito rinnovo.

ART. 20 ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a caricodel Contraente.

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ART. 21 FORO COMPETENTEForo competente, a scelta della parte attrice, è esclusi-vamente quello del luogo di residenza o sede del con-venuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenziacui è assegnata la polizza.

ART. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non è qui diversamente regolato valgo-no le norme della legge italiana.

ART. 23 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizzanon possono essere esercitati che dal Contraente e dal-la Società.Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne-cessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettua-ti sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclu-sa ogni sua facoltà di impugnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tut-tavia essere pagato se non nei confronti o col consensodei titolari dell’interesse assicurato.

ART. 24 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATELa Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicu-rate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occor-renti indicazioni ed informazioni.

ART. 25 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNOIl Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamentel’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che nonesistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae omanomette cose salvate, adopera a giustificazioni mez-zi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosa-mente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il pro-gresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

ART. 26 VALORE DEL FABBRICATO ASSICURATOLa somma assicurata deve corrispondere alla spesa ne-cessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fab-bricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area.Il Contraente, o in sua vece l’Assicurato, deve provve-dere ad aumentare la somma assicurata ogni qualvoltasi verifichino aumenti del costo di ricostruzione del fab-bricato stesso.

ART. 27 ASSICURAZIONE PARZIALESe alle stime fatte con le norme dell’articolo precedenterisulta che il valore del fabbricato eccedeva, al momen-to del sinistro, la somma assicurata, la Società rispondedel danno in proporzione del rapporto fra il valore as-sicurato e quello risultante al momento del sinistro, e, inogni caso, nei limiti del massimale di R.C.T. ridotto ineguale proporzione.

ART. 28 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesi-stono più assicurazioni, I’Assicurato deve dare a cia-scun assicuratore comunicazione degli altri contratti sti-pulati. In caso di sinistro, I’Assicurato deve darne avvi-so a tutti gli assicuratori.La presente polizza è operante soltanto per la parte didanno eccedente l’ammontare che risulta coperto da ta-li altre assicurazioni.

ART. 29 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO/ RISARCIMENTO

Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C., per nessun ti-tolo la Società potrà essere tenuta a pagare sommamaggiore di quella assicurata.

ART. 30 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno,ricevuta la necessaria documentazione, concordato l’in-dennizzo/risarcimento, la Società deve provvedere alpagamento entro trenta giorni, sempre che non sia sta-ta fatta opposizione. Per la SEZIONE I, se è stata apertauna procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pa-gamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri chenon ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 2 punto i).

VINCOLOLa presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favoredell’Assicurato o di chi indicato in polizza quale vinco-latario, e pertanto la Società si obbliga a:a) riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa di-

chiarato e da essa riconosciuto al momento dellasua apposizione;

b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle poliz-ze che sostituiscono la presente;

c) non liquidare nessun indennizzo se non nei con-fronti e col consenso scritto dell’Assicurato o del vin-colatario, che il Contraente riconosce unico legitti-mato ai fini della liquidazione del danno;

d) pagare esclusivamente all’Assicurato o alVincolatario, anche in presenza di procedure con-corsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i li-miti e impedimenti di legge;

e) comunicare tempestivamente all’Assicurato o alVincolatario, a mezzo di lettera raccomandata conavviso di ricevimento, l’eventuale mancato paga-mento del premio o delle rate di premio e conside-rare valida a tutti gli effetti l’assicurazione sino aquando siano trascorsi quindici giorni dalla data diconsegna al destinatario della lettera di comunica-zione predetta;

f) accettare l’eventuale pagamento del premio o dellarata di premio da parte dell’Assicurato o delVincolatario;

g) non apportare alla polizza alcuna variazione senon con il consenso scritto dell’Assicurato o del vin-colatario nonché comunicare a questi ogni circo-stanza che menomasse o potesse menomare la va-lidità dell’assicurazıone.

2. CONDIZIONI SPECIALI(sempre operanti)

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RESCINDIBILITÀ ANNUALEA deroga di quanto indicato all’Art. 19 delle CondizioniGenerali di Assicurazione, si conviene che, sebbene lapresente polizza abbia durata pluriennale, alla scaden-za di ciascuna annualità assicurativa è facoltà delle par-ti rescindere il contratto a mezzo di lettera raccoman-data, da inviarsi almeno un mese prima della scadenzadella rata annuale di premio. Qualora la risoluzioneanticipata del contratto sia richiesta dall’Assicurato,questo sarà tenuto a rimborsare alla Società gli sconti dipoliennalità.

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222 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTIA deroga di quanto disposto all’Art. 2 punto j delleCondizioni Generali di Assicurazione, la Società inden-nizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati ca-gionati da inondazione, alluvione, allagamento in ge-nere, anche se tali eventi sono causati da terremoto, fer-me restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni pre-viste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.La Società non risponde dei danni:a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana ce-

dimento o smottamento del terreno, umidità, stillici-dio, trasudamento, infiltrazione;

b) a enti mobili all’aperto.Il limite massimo di indennizzo relativo a questa garan-zia per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l’an-nualità assicurativa è pari al 50% della somma assicu-rata alla partita fabbricato.Per ogni sinistro indennizzabile, saranno dedotti lo sco-perto del 20% con il relativo minimo riportati nella sche-da di polizza “Parte B”.

220 TERREMOTOA parziale deroga dell’Art. 2 punto k delle CondizioniGenerali di Assicurazione, i danni materiali e diretti aglienti assicurati cagionati da terremoto, intendendosi pertale un sommovimento brusco e repentino della crostaterrestre dovuto a cause endogene, ferme restando tuttele altre delimitazioni ed esclusioni previste dalleCondizioni Generali di Assicurazione.Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende rife-rito ad un singolo evento e si conviene che ogni singoloevento comprende tutte le scosse sismiche che dovesse-ro avere luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi dellaprima scossa registrata dalla stazione sismografica piùvicina.La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recederedalla garanzia prestata con questa CondizioneParticolare, mediante lettera raccomandata e conpreavviso di trenta giorni.Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avu-to effetto, la Società mette a disposizione dell’Assicuratoil rateo di premio netto relativo a questa garanzia, inproporzione del tempo che decorre dal momento del-l’efficacia del recesso al termine del periodo per il qua-le è stato pagato.Il limite massimo di indennizzo relativo a questa garan-zia per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l’an-nualità assicurativa è pari al 50% della somma assicu-rata alla partita fabbricato.Per ogni sinistro indennizzabile, saranno dedotti lo sco-perto del 10% con il relativo minimo riportati nella sche-da di polizza “Parte B”.

410 RICORSO TERZI DA INCENDIONell’ambito della Sezione II RCT, a parziale deroga diquanto disposto dall’Art.10, l’assicurazione comprende idanni a cose altrui derivanti da incendio del fabbricatoassicurato sino alla concorrenza massima, per singolo si-nistro, della somma stabilita nella scheda di polizza.

3. CONDIZIONI AGGIUNTIVE(operanti solo se indicati la somma assicurata ed il relativo premio nel frontespizio di polizza)

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4. CONDIZIONI PARTICOLARI(operanti se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

1. ATTI DOLOSIA deroga di quanto disposto all’Art. 2 punto h) delleCondizioni Generali di Assicurazione, la Società inden-nizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:– verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scio-

peri, sommosse;– causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli van-

dalici o sabotaggio;ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusionipreviste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.La presente estensione è inoltre operante, ferme le deli-mitazioni sopra richiamate, per i danni da occupazionenon militare della proprietà in cui si trovano le cose as-sicurate. Qualora la occupazione medesima si pro-traesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società in-dennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione escoppio, non causati da ordigni esplosivi, caduta ae-reomobili, loro parti o cose trasportate. Ai soli fini dellapresente estensione di garanzia, non sono comunqueconsiderati terzi:– il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o

dell’Assicurato;– qualsiasi altro parente od affine se con loro convi-

venti;– quando il Contraente o l’Assicurato non sia una

persona fisica, il legale rappresentante, il Socio aresponsabilità limitata, I’Amministratore e le perso-ne che si trovino con loro nei rapporti di cui ai pun-ti precedenti.

La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recederedalla garanzia prestata con questa CondizioneParticolare, mediante lettera raccomandata e conpreavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da partedella Società, trascorsi trenta giorni da quello in cui ilrecesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizionedell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questagaranzia, in proporzione del tempo che decorre dalmomento dell’efficacia del recesso al termine del perio-do per il quale è stato pagato.Per tale estensione, per anno e per sinistro, valgono il li-mite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo mini-mo riportati nella scheda di polizza.

2. SOVRACCARICO DA NEVEA deroga di quanto disposto all’Art. 2 punto l delleCondizioni Generali di Assicurazione, la Società ri-sponde dei danni materiali e diretti causati agli enti as-sicurati da sovraccarico di neve sui tetti, purché avvenu-ti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lu-cernari e serramenti in genere direttamente provocatodal peso della neve.Rischi esclusi dall’assicurazioneLa Società non risarcisce i danni causati da: – valanghe e slavine;– da gelo ancorché conseguente a evento coperto

dalla presente estensione di garanzia;– ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relati-

ve ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;– ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;

– ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchéall’impermeabilizzazione, a meno che il loro dan-neggiamento sia causato da crollo totale o parzialedel tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico dineve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sini-stro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.Ogni danno indennizzabile in base alla presente esten-sione sarà liquidato previa detrazione dello scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00limite massimo di indennizzo relativo a questa garanziaper tutti i sinistri che possono verificarsi durante l’an-nualità assicurativa è pari al 50% della somma assicu-rata.

3. COLPA GRAVE DEL CONDUTTOREA parziale deroga dell’Art. 2 punto i) delle CondizioniGenerali di Assicurazione, la Società indennizza i dan-ni da eventi per i quali è prestata la garanzia determi-nati da colpa grave del Conduttore, dei rappresentantilegali o Soci a responsabilità limitata.

4. COLPA GRAVE DELL’ASSICURATOA parziale deroga dell’Art. 2 lett. i) delle CondizioniGenerali di Assicurazione, la Società è obbligata ancheper i danni causati da colpa grave dell’Assicurato, deirappresentanti legali o Soci a responsabilità limitata.

5. ANTICIPO SULL’INDENNIZZOL’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquida-zione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagatoin base alle risultanze acquisite dalla Società, a condi-zione che non siano sorte contestazioni sull’indennizza-bilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia pre-vedibile in almeno € 100.000,00.L’anzidetto diritto dell’Assicurato comunque verrà in es-sere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistrosempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla datadella richiesta dell’anticipo. Il suddetto acconto per ognisinistro non potrà comunque superare l’importo di€ 260.000,00.

6. PARIFICAZIONE DEI DANNI DA INCENDIOFermo quanto stabilito dall’Art. 1 delle CondizioniGenerali di Assicurazione, sono parificati ai danni daincendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità,anche quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi allo sco-po di impedire e\o arrestare l’incendio, compresi quel-li prodotti dagli impianti fissi di estinzione qualora esi-stessero.

7. DEROGA ALLA PROPORZIONALELe Parti convengono che le disposizioni descritte all’Art.27 delle norme comuni a tutte le sezioni saranno ope-ranti qualora la differenza fra la somma assicurata e ilvalore del fabbricato al momento del sinistro così comestabilito dall’Art. 26 eguagli o superi la misura del 10%.

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8. ROVINA ASCENSORI E MONTACARICHISono indennizzabili i danni materiali e diretti al fabbri-cato assicurato, derivanti da rovina di ascensori e dimontacarichi, con l’esclusione dei danni all’impiantostesso. Relativamente alla suddetta garanzia il paga-mento dell’indennizzo verrà effettuato, per singolo si-nistro, previa detrazione di una franchigia pari a€ 150,00 ed in nessun caso la Società pagherà sommasuperiore a € 2.600,00.

9. FURTO E GUASTI DI FISSI ED INFISSI INOCCASIONE DI FURTO

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti causati al-la porzione di fabbricato assicurata causati da furto eguasti di fissi ed infissi in occasione di furto.Relativamente alla suddetta garanzia il pagamento del-l’indennizzo verrà effettuato, per singolo sinistro previadetrazione di una franchigia pari a € 250,00 ed innessun caso la Società pagherà somma superiore a€ 5.500,00.

230. ATTI DI TERRORISMOA parziale deroga dell’Art. 2 lettera h) della GaranziaBase, la Società indennizza i danni materiali alle coseassicurate direttamente causati da atti di terrorismo.Sono esclusi i danni:– da contaminazione di sostanze chimiche e/o biolo-

giche e/o nucleari;– derivati da interruzione di servizi quali elettricità,

gas, acqua e comunicazioni.La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualun-que momento, di recedere dalla garanzia “Atti diTerrorismo” mediante preavviso di 30 giorni da comu-nicare a mezzo lettera raccomandata.In caso di recesso da parte della Società, questa prov-vederà al rimborso della parte di premio relativa al pe-riodo di rischio non corso.Resta convenuto, ai fini della presente estensione di ga-ranzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettua-to, per singolo sinistro, previa detrazione dello scopertodel 20% sull’ammontare del danno col minimo stabilitoin polizza. Il limite massimo di indennizzo per singolalocazione sarà pari al 25% della relativa somma assi-curata.

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INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTIArt. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare al-cuni dati che La riguardano.

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Perché Le chiediamo i datiLa nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti (3);ove necessario potranno essere utilizzati da altre società del nostro Gruppo (4) e saranno inseriti in un archivio clien-ti di Gruppo.I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella pre-stazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi con-nessi all’attività assicurativa (5).

Come trattiamo i Suoi datiI Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche etelematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e ser-vizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tec-nica od organizzativa (6).

Quali sono i Suoi dirittiLa normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai datiche La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in viola-zione di legge, la cancellazione. Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) e Unipol GruppoFinanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categoriedi soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.ugfassicurazioni.it orivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso UGF Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato– e-mail: [email protected] .

– N O T E –

(1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicu-rativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste(ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; or-ganismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

(2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.(3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il paga-

mento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le al-tre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di dirittidell'assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la ge-stione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.

(4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della al-tre società del Gruppo.

(5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fan-no parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori,mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Societàdi gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta;nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi nor-mativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

(6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, laliquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali;società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il control-lo delle frodi; società di recupero crediti.

Informativa A UGFA - ed. 01/02/2009

INFORMATIVA PRIVACY

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