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TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLE SOMME STABILITE CON SENTENZA PER IL MANTENIMENTO DELL’EX MOGLIE TERMINE DI PRESCRIZIONE Il credito relativo ai ratei mensili dell’assegno di mantenimento dovuto in caso di divorzio si prescrive in 5 anni ai sensi dell’art. 2948 n. 4) c.c.-. Tale norma infatti stabilisce che “si prescrivono in 5 anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tal proposito la Cassazione ha confermato che “i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., n. 4, si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma - anzichè di quella dell'art. 2953 c.c. - il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione” (Cass. civ., sez. I, dd. 01.06.2010 n. 13414, vedi anche Tribunale di Modena, sez. II, dd. 03.05.2011 n. 729). La prescrizione è invece di 10 anni “solo ove venga in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato” (Cass. civ., sez. I, dd. 01.06.2010 n. 13414). MOMENTO DI DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE Il termine di cinque anni non inizia a decorrere dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio. Al contrario, il termine decorre dalle singole scadenze delle prestazioni dovute. In altre parole, non si avrà un unico termine, ma tanti termini per quante sono le mensilità. La Cassazione ha specificatamente affermato che: “in tema di separazione e divorzio il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi a oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronunzia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento” (Cass. civ., sez. I, dd. 04.04.2005 n. 6975 vedi anche Cass. civ., sez. I, dd. 04.04.2014 n. 7981 e Cass. civ., sez. I, dd. 05.12.1998 n. 12333).

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TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLE SOMME STABILITE CON SENTENZA PER IL

MANTENIMENTO DELL’EX MOGLIE

TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il credito relativo ai ratei mensili dell’assegno di mantenimento dovuto in caso di divorzio si prescrive in 5

anni ai sensi dell’art. 2948 n. 4) c.c.-.

Tale norma infatti stabilisce che “si prescrivono in 5 anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve

pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

A tal proposito la Cassazione ha confermato che “i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli,

così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono

essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., n. 4, si

prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma - anzichè di quella dell'art.

2953 c.c. - il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato,

costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non

costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle

obbligazioni in questione” (Cass. civ., sez. I, dd. 01.06.2010 n. 13414, vedi anche Tribunale di Modena,

sez. II, dd. 03.05.2011 n. 729).

La prescrizione è invece di 10 anni “solo ove venga in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale

debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato” (Cass. civ., sez. I, dd.

01.06.2010 n. 13414).

MOMENTO DI DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine di cinque anni non inizia a decorrere dalla data in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio.

Al contrario, il termine decorre dalle singole scadenze delle prestazioni dovute. In altre parole, non si avrà un

unico termine, ma tanti termini per quante sono le mensilità.

La Cassazione ha specificatamente affermato che: “in tema di separazione e divorzio il diritto alla

corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, come il diritto agli assegni di mantenimento

per i figli, in quanto aventi a oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a

decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronunzia della sentenza di separazione o di

divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il

diritto all'adempimento” (Cass. civ., sez. I, dd. 04.04.2005 n. 6975 vedi anche Cass. civ., sez. I, dd.

04.04.2014 n. 7981 e Cass. civ., sez. I, dd. 05.12.1998 n. 12333).