Tecnici della Prevenzione 30 ore “L’alimentazione ... · Nel primo anno di attività ha...
Transcript of Tecnici della Prevenzione 30 ore “L’alimentazione ... · Nel primo anno di attività ha...
Natale Sergio Glorioso
“L’alimentazione animale
nella sicurezza alimentare”
Ispezione degli Alimenti di origine animale
Tecnici della Prevenzione – 30 ore
L’Europa si muove verso un Obiettivo Primario:
la sicurezza del consumatore
Garantire
ATTENZIONE DEI CONSUMATORI
Anni ‘50 - ‘70 Aspetti quantitativi
Anni ‘80 - ‘90 Aspetti qualitativo - nutrizionali
Anni 2000 Aspetti igienico - sanitari
CONSUMO EXTRADOMESTICO DI CIBO
> 30 % negli ultimi 5 anni
Colazione 43 % Pranzo di studio o di lavoro 33 % Cene di svago 14% Pranzi di svago 7 % Cene di lavoro 3 %
FATTORI CHE ACCRESCONO I RISCHI
SANITARI DA CONSUMO DI ALIMENTI
Diversificazione della quantità, qualità e fonti di approvvigionamento
Aumento del numero dei pasti consumati fuori casa
Aumento degli spostamenti con “contatti” con alimenti non abituali
Consumo di alimenti non ben conservati
O.I.E: Office International des Epizooties
Organizzazione internazionale di riferimento per le norme sugli scambi di animali e relativi prodotti
Codice internazionale di Sanità Animale
• Analisi del Rischio è preferibile al rischio zero (valutazione più obiettiva riguardo i provvedimenti da prendere)
• Norme sull’ Analisi del Rischio legato alle importazioni
Le veterinaria ha avuto bisogno di un metodo scientifico per valutare i rischi connessi al commercio internazionale degli animali e dei relativi prodotti
COSA HA FATTO L’ITALIA PER AFFRONTARE IL RISCHIO
ALIMENTARE ?
Gli obiettivi generali del
Piano Sanitario Nazionale
• La promozione della salute
• L’ambiente e la salute
• La sicurezza alimentare e la sanità veterinaria
• La salute e il sociale
Gruppo di lavoro di
Epidemiologia Veterinaria ( GLEV )
1. Costituito nel 2002 per volontà istituzionale
2. Include tutti i rappresentanti di tutti gli II.ZZ.SS., dell’ I.S.S. e dei N.A.S. (con competenze epidemiologiche)
3. Si riunisce presso il Ministero della Sanità
4. Nel primo anno di attività ha raccolto dati sulla contaminazione microbiologica e chimica degli alimenti
5. Fornisce consulenza e indicazioni operative agli Organi Istituzionali
La sicurezza alimentare e la
sanità veterinaria
•Definire una politica della sicurezza degli alimenti basata sulla valutazione e la gestione del rischio che consenta di uscire gradualmente dalla logica dell’emergenza.
•Ridurre i rischi connessi al consumo degli alimenti assicurando alti livelli di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti ai consumatori italiani
•Ridurre l’incidenza delle zoonosi e delle malattie diffusive nelle popolazioni degli animali domestici.
• Attivare un sistema attivo di sorveglianza epidemiologica lungo tutte le catene alimentari
• Pianificare analisi e verifiche per il controllo dei processi e dei prodotti
• Creare ed alimentare archivi e banche dati
• Realizzare un Servizio Informativo alimentato dai dati derivanti dalle attività svolte
SICUREZZA ALIMENTARE:
LA REVISIONE DELLE
NORME COMUNITARIE
Considerazioni preliminari
Parole chiave: sicurezza alimentare - igiene alimentare - agricoltura biologica - anagrafe zootecnica - tracciabilità
Elementi scatenanti:
diossina e PCB;
Encefalopatia spongiforme Bovina (BSE);
Intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
Focolai di malattie infettive e diffusive
Impegno a:
riesaminare i principi e i requisiti generali delle disposizioni in materia di alimenti;
proporre modifiche regolamentari rivolte ad armonizzare le disposizioni nazionali;
stabilire i fondamenti per la futura legislazione alimentare europea.
Libro Bianco: approccio integrato e globale ai
problemi dell’igiene e della sicurezza alimentare.
Sicurezza alimentare
Sicurezza alimentare
Revisione del “diritto alimentare” con l’obiettivo di:
mantenere un elevato livello di protezione della
salute umana;
fornire adeguate garanzie di sicurezza;
raggiungere un nuovo equilibrio tra esigenze
sanitarie, ambientali ed economiche.
Igiene dei prodotti alimentari
• Responsabilità primaria dei produttori;
• obblighi delle autorità competenti per il
controllo ufficiale:
– degli alimenti destinati all’uomo;
– degli alimenti destinati agli animali;
– della sanità animale.
Rintracciabilità dei prodotti
Importanza dell’identificazione dell’origine dei
prodotti per la tutela dei consumatori.
• Registrazione di tutte le aziende alimentari;
• riconoscimento delle aziende che devono offrire
particolari garanzie di igiene;
• procedure obbligatorie rivolte a ritirare dal mercato i
prodotti che presentano rischio per i consumatori;
• tenuta di registri per l’identificazione dei fornitori degli
ingredienti.
L'analisi del rischio, a differenza di quanto è stato effettuato fino
ad ora, deve considerare l'intera catena alimentare.
PIANO NAZIONALE
RESIDUI
PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE
PIANI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ALIMENTI
DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
“DAI CAMPI ..………………… ALLA TAVOLA”
“DAL FORCONE ……….. ALLA FORCHETTA”
“DALL’ARATRO ……………...… AL PIATTO”
Importanza di operare il controllo di ogni fase di produzione, manipolazione, trasformazione,
trasporto, conservazione dell’alimento
Piano Nazionale di vigilanza e controlli
sanitari sull’alimentazione animale
FINALITA’
- Il PNAA è finalizzato, così come la normativa
comunitaria e nazionale, a fornire ai consumatori
garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei
prodotti di o.a. destinati al consumo umano
MODALITA’ D’AZIONE Vigilanza e controllo sui mangimi
OBIETTIVO La tutela della sanità pubblica
Cap.1: Piano di monitoraggio ai fini della profilassi della BSE
Cap.2: Piano di monitoraggio per il controllo di farmaci, additivi e metalli pesanti
Cap.3: Piano di monitoraggio per il controllo delle sostanze indesiderabili e dei
contaminanti (Arsenico, piombo, …Aldrin, DDT, ……radionuclidi)
Cap.3.1: Piano di monitoraggio per il controllo Diossine e PCB
Cap.3.2: Piano di monitoraggio per il controllo Micotossine
Cap.4: Piano di monitoraggio per la contaminazione microbica da Salmonella spp
Cap.5: Piano di monitoraggio sulla presenza di OGM
Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull’alimentazione animale
Le analisi sono effettuate dagli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali territorialmente
competenti
Gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a
quanto previsto dalle metodiche comunitarie di
riferimento.
In assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari,
gli accertamenti analitici possono essere espletati
adottando metodi internazionali e nazionali
scientificamente riconosciuti.
VIGILANZA: garantire il rispetto
delle norme vigenti in materia di
divieti sull’intera filiera con controlli
in azienda zootecnica, in
stabilimento di produzione e in
esercizi di vendita
SORVEGLIANZA: raccolta di dati
epidemiologici usando criteri di
campionamento statistico previsto
nelle sole aziende bovine
Il PNAA si propone il duplice obiettivo
• Una politica
alimentare
efficace richiede
la rintracciabilità
dei percorsi dei
mangimi nonché
dei loro
ingredienti
Controllo Mangimi
• E’ di primaria importanza
l’identificazione chiara dei
percorsi dei mangimi e degli
alimenti e dei loro ingredienti
• Solo attraverso questo
approccio completo ed
integrato si potrà realizzare
una politica alimentare più
coerente, efficace e
dinamica
Piano Nazionale di vigilanza e controlli
sanitari sull’alimentazione animale
Cap.1: Piano di monitoraggio ai fini della profilassi della BSE
L’inizio…
stabilimento di produzione di
farine di carne ed ossa ottenute
dalla lavorazione di scarti di
macellazione e di animali morti.
In Inghilterra negli anni 80 si produceva farine di carne (a partire da animali morti, soprattutto pecore morte di una malattia simile alla bse chiamata scrapie) riducendo le temperature di lavorazione e smettendo di utilizzare dei solventi particolari provocando una mutazione del prione della scrapie già presente nelle pecore sin dal 1700 e lo fece diventare capace di contagiare anche il bovino provocandogli una malattia simile e mortale (bse)
BSE – la trasmissione negli animali
avviene :
ingestione di mangimi contaminati
contatto con organi infetti
trasmissione verticale (5-10%) colostro
• ci sarebbero state minori produzioni di latte e carne
• avremmo dovuto pensare a come smaltire animali morti e scarti di lavorazione
• …….. sopratutto avremmo forse dovuto fare prima ciò che ci apprestiamo a fare oggi (incenerire questo tipo di rifiuti)
Con l’alimentazione
naturale non sarebbe
successo
ma ……
Le TSE, Encefalopatie Spongiformi
Trasmissibili, sono un insieme di
malattie spongiformi trasmissibili che
possono colpire sia l'uomo che gli
animali, provocando sintomatologie
parzialmente comuni.
Differenti sono le regioni del cervello
"infettate" dai prioni;
in conseguenza di ciò anche i sintomi
possono essere in parte diversi
ENCEFALOPATIE in quanto colpiscono prevalentemente il tessuto
nervoso ed il cervello, portandolo a progressiva degenerazione;
SPONGIFORMI perchè determinano lesioni con caratteristico aspetto
spugnoso (dovuto alla presenza di numerosi vacuoli) ai tessuti colpiti.
TRASMISSIBILI perchè si possono trasmettere da soggetti infetti a
soggetti sani.
batterio virus
fungo
Ed ora c’è anche lui
• Video BSE:
Parti a rischio in rosso e giallo, in azzurro parti ritenute
sicure
La categoria di lavoratori più esposta è senz’altro
quella dei macellatori, seguita da quella dei Veterinari
che lavorano nei macelli
• Considerando che solo in Inghilterra, a partire dal 1985 ad oggi sono stati abbattuti oltre 6.000.000 di bovini a rischio bse di cui 2.030 già ammalati e che nessun lavoratore impiegato nelle macellazioni si è ammalato, è da escludere, per le conoscenze attuali, un contagio per contatto diretto.
• La via di contaminazione principale rimane quella alimentare, seguita dalle trasfusioni di sangue di persone già infettate dal prione, e da trapianti di dura madre e cornea con tessuti provenienti da donatori infetti.
• In Inghilterra solo 3 Allevatori nella cui stalla si erano scoperti capi infetti di bse sono morti di nvCDJ. Il contagio è stato attribuito al fatto che gli stessi avevano mangiato parti (cervello, midollo spinale) di loro animali infetti.
Ed il rischio che una persona
normale si ammali di bse quale è ?
• Possibilità di aver mangiato carne infetta, ma soprattutto alcune parti di animale infetto (cervello, midollo spinale, intestino, milza, occhi)
• Essersi sottoposto a trapianti di cornea o dura madre provenienti da donatori in cui era in incubazione la malattia. Anche l’uso di farmaci prodotti con materiale biologico umano od animale è a rischio se il donatore era infetto da bse (animale) o CJD (uomo). Due esempi : l’uso di gangliosidi ( estratti dal cervello dei bovini) e l’uso di ormone somatotropo di origine umana derivato dalla ghiandola pituitaria posta alla base del cervello.
Responsabilità
• All’inizio non ci si è resi conto che la malattia del bovino (bse)
potesse essere pericolosa per l’uomo (nvCJD).
• la più grave responsabilità derivi dal fatto di aver permesso ai
Cittadini Italiani di continuare ad alimentarsi , sino al
10/11/2000, con le parti più a rischio dell’animale (cervello,
midollo spinale, intestino, etc.) quando la Comunità scientifica
sapeva già che in queste parti poteva annidarsi il prione
modificato, e sino al 27/3/2001 della colonna vertebrale
(bistecca alla fiorentina) dove esistevano gli stessi rischi.
• A ciò si deve aggiungere che sino al gennaio 2001 non veniva
effettuato il test sul cervello dell’animale macellato, test che ha
permesso di scoprire gli animali ammalati che altrimenti
sarebbero finiti sulla tavola del consumatore.
• Dalle proiezioni statistiche emerge che l’Italia ha una media di
animali ammalati simile a quella degli altri Paesi Europei.
0
2000
1500
1000
500
4000
3500
3000
2500
1985 1986 1987 1988 1996 1992 1989 2000 1999 1991 1990 1997 1998 1993 1994 1995
First histopathological
confirmation
Feed ban introduced
SRM ban introduced
5
10
20
25
30
vC
JD
CONFIRMED CASES OF BSE AND vCJD IN U.K.
MRS • “Per materiale specifico a rischio si intende: il cranio, compresi il cervello
e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda
e le apofisi trasverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del
sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età
superiore a dodici mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto e il
mesentere dei bovini di qualunque età; il cranio, compresi il cervello e gli
occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a
dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché
milza di ovini e caprini di tutte le età” (Regolamento 1494/2002 che
modifica il Regolamento 999/2001).
Già dal 1998, con l’O.M. 15/06/1998, era stato previsto sul territorio
nazionale la distruzione del materiale specifico a rischio di ruminanti
provenienti dai paesi dove veniva applicato un piano di sorveglianza per
la BSE. Nel 2000 (Decisione 2000/488/CE ) tale obbligo è stato esteso a
tutti i paesi dell’Unione Europea. Attualmente, il materiale specifico a
rischio è normato dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, definito e gestito,
quindi, come materiale di categoria 1.
Classificazione in base alla
valutazione del rischio
• ha coinvolto finora 26 Paesi
• ha come risultato l’assegnazione di ciascun Paese ad uno dei seguenti 4 livelli di rischio geografico (inteso come probabilità che un animale presente in un Paese sia infetto):
• I altamente improbabile
• II improbabile ma non escluso
• III probabile ma non confermato opp. confermato ma a basso livello
• IV confermato, a livelli maggiori
Come avviene la valutazione?
due sono le componenti alla base del rischio geografico (probabilità che
un animale presente in un Paese sia infetto):
1) la minaccia (challenge) subita dal sistema cioè l’esposizione a casi di
BSE o a contaminazione con BSE che si sta verificando o si è
verificata in quel Paese
2) la stabilità (stability) del sistema cioè l’abilità di quel Paese a far fronte
a quest’esposizione (in termini di riduzione dell’infettività nel tempo
influendo su processing e propagation risk)
L’interazione delle due componenti lungo gli anni determina il livello di
rischio caratteristico di ciascun Paese
• Prelievo TSE
2/1/2006 Rischio BSE in alimentazione
animale - ISS
1
10
100
40.000
Cervello di bovina
clinicamente malata che entra in
alimentazione animale
mangimifici
allevamenti
bovini potenzialmente esposti
In considerazione dei risultati
dell’epidemiosorveglianza (!),
ovvero: zona a bassa
incidenza di BSE vengono
applicate specifiche norme
riguardanti la prevenzione
della BSE ovvero il controllo
dei mangimi nei confronti del
più pericoloso dei fattori di
rischio l’uso di farine di carne
I controlli
sui mangimi
Abbassando i limiti di età degli animali
destinati al consumo (< 24 mesi)
Escludendo gli organi a rischio dal consumo
Test di laboratorio sui bovini macellati al di
sopra dei 24/30 mesi
Controlli per la prevenzione
(mangime)
…le farine animali sono vietate agli animali d’allevamento ad eccezione
della farina di pesce per i non
ruminanti…“
Regolamento 2003/1234/CE
(come sottolineato dal Ministro della Salute con lettera del 12-08-03)
… pertanto sul territorio italiano
vige il divieto di
somministrazione a tutti gli
animali erbivori di mangimi
contenenti proteine derivanti da
tessuti animali.
Farina di pesce Farina di mammifero
Un approccio alternativo è rappresentato dall’uso di
metodologie della genetica molecolare
Il DNA dal punto di vista chimico-fisico è una delle molecole biologiche più stabili ed è perciò utilizzabile in saggi diagnostici come molecola
marcatore della presenza di materiale biologico
Determinazione di farine animali tramite PCR nei
mangimi ad uso zootecnico
1 camoscio; 2 capriolo; 3 stambecco; 4 pollo; 5 cervo; 6 tacchino;
7 cavallo; 8 pecora; 9 capra; 10 maiale; 11 bovino
La razionalizzazione dell’attività di vigilanza e il coordinamento delle
attività espletate dai diversi organismi deputati ai controlli ha
determinato un notevole decremento del riscontro di irregolarità
ANNO 2001 3,17 % irregolarità
ANNO 2002 0,30 % irregolarità
Irregolarità riscontate in Sicilia
anno 1999 n. 7
anno 2000 n. 8
anno 2001 n. 3
anno 2002 n. 0
anno 2003 n. 0
anno 2004 n. 0
Percentuale nazionale
2003 Mangime
semplice
Mangime
completo
Mangime
composto
Mangime
complementare Totale
Ruminanti 114 38 2 234 388
Non
ruminanti 27 38 0 9 74
2004 Mangime
semplice
Mangime
completo
Mangime
composto
Mangime
complementare Totale
Ruminanti 17 6 20 74 117
Non
ruminanti 2 14 3 2 21
CONTROLLI REGIONALI MANGIMI
Campionamenti Nazionali MANGIMI
Anno 2005
REGIONE SORVEGLIAN
ZA
VIGILANZA TOTALE
Piemonte 113 166 279
Val d’Aosta 19 0 19
Lombardia 46 380 426
Veneto 105 37 142
Friuli 47 2 49
Liguria 28 17 45
Emilia Rom. 32 404 436
Toscana 57 354 411
Umbria 49 56 105
Marche 130 4 134
Lazio 25 9 34
Abruzzo 78 58 136
Molise 31 45 76
Campania 20 64 84
Puglia 17 92 109
Basilicata 0 26 26
Calabria 28 94 122
Sicilia 21 311 332
Sardegna 35 176 211
TOTALE 901 2305 3206
Ma quanti test stiamo facendo?
Laboratori
TSE 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Palermo 12.658 24.753 9.964 12.719 11.789 8.387
Ragusa 445 9.647 6.931 8.653 9.353 13.420
Barcellona P.G 0 967 5.043 7.451 3.702 2.471
Catania 0 0 3.178 4.938 2.479 2.171
13.103 35.367 25.116 33.761 27.323 26.449
ANNO DI
SORVEGLIANZ
A ATTIVA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(al 27/08)
TOTALE
(al 27/08)
LABORATORI
OPERATIVI (al
31 dicembre)
20 23 24 25 25 25 25
TOTALE TEST
RAPIDI BSE
EFFETTUATI
465.589 746.678 787.567 785.158 696.775 656.406 397.861 4.536.034
TOTALE CASI DI
BSE
CONFERMATI
50 36 31 7 8 7 2 141
E la SCRAPIE?
• Vide Scrapie:
Protocolli per la sorveglianza della SCRAPIE
della pecora e della capra (Regolamento CE n°
1248/2001)
• Sorveglianza Attiva: Test Rapidi
• Misure di sorveglianza alternative:
Genotipizzazione
31 1
19
9
14 15
13
108 10
2824
13
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
attiva
passiva
Focolai di scrapie in Italia:curva epidemica 1995-2005
CEA - Centro di Referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate
Numero strutture Test rapidi
2002
Test rapidi
2003
Test
rapidi
2004
Test rapidi 2005
Test
rapidi
2006
Palermo 4.864 3.722 1.725 4.610 9.629
Ragusa 2.134 302 172 223 310
Barcellona 590 2.010 821 8.133 8.905
Catania 0 2.523 1.284 1.207 1.824
7.588 8.557 4.002 14.173 20.668
TEST RAPIDI SCRAPIE
Ma quanti test stiamo facendo?
E se la BSE passa agli ovini?
Distribuzione dell’infettività
SNC
Intestino (Placche di Peyer)
Sistema linforeticolare
Come si distribuisce l’infettività nella pecora con BSE ?
…nell’encefalo, nella placenta, nei linfonodi retrofaringei e mesenterici, nel tratto
intestinale (ileo e del colon), nella milza, nel liquido cefalo-rachidiano, nel nervo
ischiatico, nelle ghiandole surrenali e nella mucosa nasale.
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" 4
1
2
8
5
3
22
6
3
2
5
27
18
34
4
2
1
15
4
4
2
213
1
21
2
2
2
1
3
1
1 1
1
1
2
2
11
31
2
1
1
1
175 focolai
>73.000 animali coinvolti
CEA - Centro di Referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate
Dati al 27.4.2005
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI FOCOLAI DI SCRAPIE NEL PERIODO 1995-2005
PROGRAMMI DI SELEZIONE GENETICA PER GLI ALLEVAMENTI
OVINI (Direttiva CEE Febbraio 2003)
Art. 2 Programma di allevamento
“Entro il 1° Gennaio 2004 ogni stato membro introduce un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE………(omissis)”
Art. 4 Status di resistenza alle TSE
“Entro il 1° Gennaio 2004 ogni stato membro istituisce un quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE ………(omissis)”
Polimorfismo del gene prionico delle pecore
A R
136 171 154
H
V R Q
ARR/ARR
ARQ/ARQ
VRQ/VRQ Malato
Malato
Sano
Classificazione dei riproduttori
Classe Riproduttori Genotipi Note
1° Classe ARR/ARR Genotipo resistente
2° ClasseARR/ARQ ARR/AHQ
ARR/ARHGenotipo semi-resistente
3° ClasseARQ/ARQ ARQ/AHQ
ARQ/ARH ARH/AHQ
AHQ/AHQ ARH/ARH
Genotipi sensibili o rari
Divieto d'impiegoVRQ/ARQ VRQ/AHQ
VRQ/ARH ARR/VRQ
VRQ/VRQ
Portatori allele VRQ
INFLUENZA DEL GENOTIPO NEI CONFRONTI DELLA SCRAPIE
NATURALE IN PECORE SICILIANE (Dati preliminari)
• Genotipo Incidenza scrapie naturale
• ARQ/ARQ Alta
• ARQ/ARR Occasionale
• ARR/ARR Resistente
Percentuale dei Genotipi nelle razze siciliane
VALLE DEL BELICE COMISANA
Sensibilità alla malattia 39% 25%
Occasionale 59% 43%
Resistente non riscontrato 16%
Fine
Domande?
Piano Nazionale di vigilanza e controlli
sanitari sull’alimentazione animale
Cap.1: Piano di monitoraggio sulla presenza di OGM
Organismi Geneticamente Modificati
• Il termine collettivo di “organismi geneticamente modificati”
(O.G.M.) è usato in regolamenti e nella letteratura scientifica per
indicare piante, animali e microrganismi che hanno avuto
introdotto segmenti genici in modo diverso dalla ricombinazione
batterica naturale o dalla riproduzione sessuale.
• La biotecnologia degli alimenti è definita come l’applicazione di tecniche biologiche a piante alimentari, animali e microrganismi al fine di migliorare le caratteristiche nutrizionali, organolettiche, la sicurezza, la semplicità di manipolazione, la quantità e l’economia di produzione dei nostri cibi.
Organismi Geneticamente Modificati
La tecnologia genetica permette di:
•Accelerare questi processi;
•Controllarli consentendo il trasferimento di soli
geni di interesse (riducendo la natura “random”
del trasferimento genico naturale);
•Trasferire geni tra specie diverse.
Da millenni i tradizionali metodi di incroci selettivi sono basati sul trasferimento di migliaia di geni tra individui della stessa specie.
Dal Teosinte al mais
benefici potenziali sicurezza per la salute umana
impatto ambientale
Organismi Geneticamente Modificati
Metodo diretto PCR
•Clonaggio genico
• Studio mutazioni geniche
• Indagini forensi (studio siti varibili e
famiglie mutigeniche)
• Studio espressione genica
• Monitoraggio infezione (PCRquantitativa)
• Diagnostica (rilevazione marker genomici)
Organismi Geneticamente Modificati
Organismi Geneticamente Modificati
Lo sviluppo della coltivazione
delle piante è cominciato
negli ultimi 100 anni
attraverso 3 principali
strategie:
• Ibridazione sessuale
• Mutagenesi
• Variazione della ploidia
Organismi Geneticamente Modificati
La modificazione genetica delle
piante è cominciata circa 20
anni fa e ormai sono in
commercio numerose specie
e varietà.
3 sono le principali strategie:
• Agrobacterium
• Gene-gun
• Elettroporazione
Organismi Geneticamente Modificati
Caratteristiche migliorate o
modificate da GM:
• modificazioni nella maturazione
• migliorata tolleranza agli stress
ambientali
• resistenza ai pesticidi
• tolleranza agli erbicidi
• eliminazione degli allergeni
• miglioramenti dell’architettura
della pianta e della fioritura
Organismi Geneticamente Modificati
USA > Argentina > Canada > Cina
Organismi Geneticamente Modificati
• MONSANTO
• NOVARTIS
• ASTRA ZENECA
• DUPONT
• AVENTIS
80% dei semi GM sono prodotti da 5
multinazionali
La sostanziale equivalenza
• Con questo simpatico trucco le industrie biogenetiche hanno spacciato gli OMG come privi di effetti
nocivi per la nostra salute.
Questo principio della sostanziale equivalenza afferma che la manipolazione genetica è
sostanzialmente identica alla selezione dei caratteri tramite incrocio.
Quindi affermano che gli OMG sono praticamente identici agli organismi naturali.
Questa non è nient’altro che una comoda scappatoia legale sfruttata per evitare di apporre etichette
troppo dettagliate sugli OMG. Il cibo transgenico non è riconoscibile e quindi non boicottabile.
Ma la sostanziale equivalenza viene sfruttata anche per un altro motivo : dato che gli OMG non
offrono di più del loro correlativo naturale, questa scappatoia permette di far credere che l’OMG non
offra anche nulla in meno. Quindi un cibo naturale e uno transgenico vengono spacciati per
perfettamente identici.
La sostanziale equivalenza e però praticamente insostenibile.
Infatti perché un incrocio possa avvenire in maniera naturale occorre che le due specie siano uguali
o molto simili, anche se alle volte l’incrocio naturale tra due animali simili può dar vita a ibridi sterili.
La manipolazione genetica invece innesta in un organismo il gene di un organismo completamente
diverso.
Quindi la sostanziale equivalenza viene a cadere in quanto :
• L’inserimento del gene estraneo avviene in un punto a caso della catena del DNA, modificandone in
maniera imprevedibile la sequenza genetica dell’organismo ospite. Occorre ricordare che la
sequenza genetica di un organismo non è casuale bensì soggetta a regole molto precise, anche se
quasi del tutto ignote all’uomo. L’ingegneria genetica procede quindi per prove ed errori,
destabilizzando in maniera imprevedibile l’ordine del genoma dell’organismo modificato.
• L’inserimento del gene ha effetti imprevedibili sull’azione dei geni vicini.
• Dal momento che il compito dei geni è di produrre proteine, il nuovo gene inserito causerà la
produzione di proteine estranee all’organismo che lo ospita. Potrà inoltre inibire o alterare la
produzione di proteine essenziali o modificarne la quantità.
Organismi Geneticamente Modificati
Presenza di OGM
Libertà di scelta
di consumo
(...) Un principio inizialmente
sostenuto con forza, ma oggi
molto discusso e fortemente
criticato.
Se una pianta transgenica - si
sosteneva - è sostanzialmente
equivalente ad una già diffusa
nell'ambiente, perché
dovremmo preoccuparci?
Una seconda questione, alla quale si è già
accennato, è che oggi in Europa abbiamo
sostituito al concetto statunitense della
sostanziale equivalenza quello del principio di
precauzione. (...) Alla luce di questa
documentazione si chiarisce che il principio di
precauzione comporta l'inversione dell'onere
della prova, un primo aspetto importante che
dovrebbe avere conseguenze giuridiche; in altri
termini, un prodotto deve essere considerato
pericoloso fino a quando non si dimostri che è
sicuro, mentre fino ad oggi si accettava il
concetto opposto, secondo cui era sicuro finché
non ne veniva dimostrata la pericolosità.
Sembra poca cosa, ma in realtà il cambiamento
è notevole. (...)
E’ un principio nuovo, alternativo a quello
dell'equivalenza sostanziale, è invece il principio
precauzionale, in base al quale dobbiamo
considerare questi nuovi organismi come
potenzialmente a rischio e quindi dobbiamo
effettuare una sperimentazione adeguata prima
di diffonderli nell'ambiente (ammesso che poi
ciò avvenga).
Principio della sostanziale equivalenza …..e principio di precauzione
L'Europa non si fida degli OGM
• OGM il cui consumo è autorizzato nell'UE: cotone, mais,
proteine batteriche, ceppi di lievito, patata, soia, ravizzone,
barbabietola da zucchero.
• OGM autorizzati alla coltivazione nell'UE: solo una varietà di
patata e una di mais
• Paesi che usano la clausola di "salvaguardia" per vietare gli
OGM: Austria, Francia, Grecia, Ungheria, Germania e
Lussemburgo.
• Secondo l'indagine Eurobarometro 2010: il 61% degli europei
si trova a disagio con i prodotti geneticamente modificati; il
53% pensa che siano dannosi; solo il 21% li ritiene sicuri.
• Gli Stati Uniti sono il paese in cui gli OGM sono più popolari: il
93% dei semi di soia e l'86% del mais coltivato, sono
modificati.
•
Organismi Geneticamente Modificati
• Genetici PCR, basati sulla
ricerca del DNA
Test Analitici
Il metodo principale è la PCR:
• sequenza transgenica es. la
resistenza al glifosato
• sequenza regolatoria es. il
promotore 35S e il terminatore
NOS
• sequenza riportata es. la
resistenza alla Kanamicina
Organismi Geneticamente Modificati
Novel Food
• Un alimento può essere considerato funzionale o Novel Food se dimostra in maniera
soddisfacente di avere effetti positivi su una o più funzioni specifiche dell'organismo,
che vadano oltre gli effetti nutrizionali normali, in modo tale che sia rilevante per il
miglioramento dello stato di salute e di benessere e/o per la riduzione del rischio di
malattia (American Dietetic Association, 1995).
• Sono tutti quei prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un
consumo “significativo” al 15 maggio 1997 all’interno dell’Unione Europea (UE), data di
entrata in vigore del regolamento medesimo.
• Un Novel Food deve essere un alimento vero e proprio e non una capsula o una
polvere, non devono quindi sembrare dei farmaci; devono derivare da un ingrediente
naturale ed il loro effetto salutare deve essere dimostrato scientificamente.
I Novel Food presentano normalmente aspetto, odore e sapore, simili agli alimenti
tradizionali ad esempio:
• Latti fermentati e yogurt con colture probiotiche - Miglioramento della flora microbica
intestinale
• Margarina, prodotti tipo yogurt, formaggio da spalmare a base di grassi vegetali
addizionati con fitosteroli- Riduzione dell'assunzione di colesterolo a livello intestinale
• Uova arricchite in acidi grassi essenziali ω-3 - Riduzione rischio d'infarto
• Cereali per la colazione arricchiti di acido folico - Riduzione del rischio della nascita di
bambini con spina bifida
• Pane, barrette di Muessli arricchiti in isoflavoni - Riduzione del rischio di cancro e
malattie cardiovascolari
…………………….è possibile ridurre il rischio di malattie (diabete, ipertensione, obesità,
patologie cardiovascolari) e conservare la salute e il benessere con uno stile di vita sano,
caratterizzato da una dieta corretta. Lo sviluppo del mercato dei Novel Food in Europa è stato
favorito dai numerosi studi che hanno evidenziato il ruolo protettivo esercitato da alimenti come
frutta, ortaggi e cereali integrali nella prevenzione delle malattie e dalle ricerche sulle sostanze
protettive presenti nelle piante (fitonutrienti come fitosteroli, antiossidanti ecc).
Per tutelare la salute pubblica, è necessario assicurarsi che i Novel Food siano sottoposti ad
una valutazione unica della loro innocuità in base ad una procedura comunitaria prima della
loro immissione sul mercato della Comunità Europea ed il Regolamento CE n. 258/97, ha
proprio per oggetto l'immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti
alimentari e si applica a prodotti non ancora utilizzati in maniera significativa per il consumo
umano.
Per l'immissione in commercio di un nuovo prodotto, il richiedente presenta una domanda allo
Stato membro sul cui mercato deve essere immesso per la prima volta: esso
contemporaneamente trasmette copia della domanda alla Commissione. Si procede alla
valutazione iniziale del comitato scientifico (EFSA), il quale se dà l'approvazione si procede
all'immissione del prodotto o dell'ingrediente alimentare sul mercato.
Il regolamento, inoltre fissa i requisiti specifici riguardante l'etichettatura: qualunque
dichiarazione posta sulla confezione, non deve essere ingannevole e deve essere sostenuta da
fondamenti scientifici validi.
Novel Food
Novel Food (Normativa di settore)
Regolamento (CE) 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e
successive modifiche:
Regolamento (CE) 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente
modificati
Regolamento (CE) 1882/2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE
delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio
delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura
prevista all’articolo 251 del trattato CE (modifica l’art. 13)
Regolamento (CE) 1332/2009 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la
direttiva 83/417/CEE, il regolamento (CE) 1493/1999, la direttiva 2000/13/CE e il
regolamento (CE) 258/97
Regolamento (CE) 1852/2001 che stabilisce precise norme per rendere talune
informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù
del regolamento (CE) 258/97
Raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1997 relativa agli aspetti
scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione
all’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della
presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di
valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento e del
Consiglio (97/618/CE)
Procedura di autorizzazione per il tramite del ministero (Novel Food)
Ai sensi del Reg. 258/97, i “novel food” devono ricadere in una delle seguenti categorie:
prodotti o ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata
prodotti o ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, funghi o alghe
prodotti o ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali
prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, che comporta nella composizione o
nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di
sostanze indesiderabili.
Sono stati esclusi dal Reg. “novel food” gli alimenti OGM (Organismi Geneticamente Modificati), precedentemente contenuti, per essere
disciplinati in modo specifico e autonomo con il regolamento (CE) 1829/2003.
Procedura autorizzativa completa
La procedura per richiedere l’autorizzazione di un “novel food”, che deve rientrare in una delle categorie sopra citate, è piuttosto complessa.
La domanda deve essere presentata ad uno Stato membro, che prepara, sulla base della valutazione scientifica della documentazione
presentata, una “relazione di valutazione iniziale”, da inoltrare alla Commissione UE.
La commissione provvede a trasmettere detta relazione agli altri Stati membri per raccogliere eventuali osservazioni o obiezioni motivate.
Alle obiezioni motivate, quasi sempre formulate, il richiedente è tenuto a rispondere, e i nuovi dati prodotti sono di nuovo valutati e se non
ritenuti sufficienti si acquisisce il parere dell’EFSA. L’atto finale è una decisione di autorizzazione (oppure di diniego) pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità.
La procedura attualmente in vigore non fa distinzioni tra prodotti effettivamente innovativi e quelli che, invece, hanno già una storia di
consumo sicuro nel Paese terzo di provenienza, e prevede, inoltre, un’autorizzazione “nominativa” destinata al solo soggetto richiedente.
In Italia la domanda va inoltrata al:
Ministero della Salute
DSVET, DGSAN, Ufficio IV
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
La documentazione scientifica che va allegata alla domanda e la modalità di presentazione dei dati sono indicate nella Raccomandazione
della Commissione del 29 Luglio 1997.
Consulta la Raccomandazione della Commissione (versione inglese)
Procedura sostanziale equivalenza
In alcuni casi, la procedura è semplificata e consiste nel riconoscimento della “sostanziale equivalenza” del prodotto a quello già autorizzato.
Come ad es. nel caso della commercializzazione di alcune categorie di prodotti già autorizzato come novel food, un eventuale secondo
richiedente deve avviare questa nuova procedura. La stessa procedura semplificata può anche essere seguita per attestare l’equivalenza di
un “novel food” con un alimento tradizionale presente sul mercato.
Organismi Geneticamente Modificati
La FAO, la FDA statunitense e
l'UE mettono alla base della loro
legislazione sugli OMG in
campo alimentare il cosiddetto
"principio della sostanziale
equivalenza«…………. e` basato sulla
assunzione che gli alimenti a base di OGM
comparati con i loro corrispettivi naturali non
presentano differenze rispetto ad un limitato
numero di caratteristiche scelte, per cui non
dovrebbero esserci ragioni per sottomettere
gli alimenti geneticamente modificati ad una
accurata fase di test
La situazione in Europa prima del 1998 [modifica]
• La prima direttiva europea atta a uniformare l'approccio degli Stati Membri
riguardo agli organismi geneticamente modificati risale al 1990 (Direttiva
90/220/CEE). Secondo le procedure riportate in questa direttiva sono stati
autorizzati al rilascio deliberato nell’ambiente, per scopi sperimentali e
non, 17 organismi diversi, tra cui 14 piante (ad esempio diverse varietà di
mais, colza e soia) e due vaccini (quello per la rabbia e quello per la
malattia di Aujeszky, ad uso veterinario).
• Inoltre, in accordo con il Regolamento CE 258/1997 sui nuovi prodotti e
nuovi ingredienti alimentari[1], una serie di prodotti derivati da OGM ma
non contenenti OGM - ovvero sostanze prodotte a partire da piante
geneticamente modificate, ma non contenenti i semi portatori della
modifica genetica introdotta - sono entrati nel mercato europeo: oli di soia
e di colza, amido di mais ecc. Questi prodotti sono stati sottoposti a una
procedura di autorizzazione semplificata, basata sul principio di
sostanziale equivalenza. Questi prodotti sono stati perciò autorizzati
seguendo una procedura con meno passaggi poiché era possibile
dimostrare che non c’era nessuna differenza dal punto di vista
nutrizionale, organolettico e tossicologico rispetto ai corrispettivi prodotti
ottenuti a partire da colture convenzionali.
1998-2004: la moratoria di fatto [modifica]
• Tra il 1990 e il 1997 la mobilitazione degli attivisti anti-OGM ha fatto sì che il dibattito sugli
OGM entrasse nelle agende politiche degli Stati Membri e dell’Unione Europea. La
crescente impopolarità degli alimenti OGM, nonostante le rassicurazioni dal mondo
scientifico, ha fatto naufragare la politica di apertura cautelativa verso gli OGM iniziata con la
direttiva 90/220/CEE.
• Nel 1997 diversi Stati membri hanno iniziato a rifiutare l’autorizzazione all’uso di OGM nei
propri territori appellandosi alla cosiddetta “clausola di salvaguardia”, e nel 1998 diversi
Stati, guidati dalla Francia, hanno votato per un blocco delle autorizzazioni di OGM a livello
europeo fino a che non fosse garantito il diritto di scelta dei cittadini attraverso appropriate
norme di etichettatura ed una revisione della normativa alla luce del principio di precauzione.
• Come conseguenza, tra il 1998 e il 2004 nessun nuovo OGM è stato autorizzato nell’Unione
Europea, venendo a creare una moratoria di fatto. Gli Stati Uniti, in quanto maggiori
produttori di piante OGM, e le multinazionali agrobiotecnologiche, si sono opposti fortemente
a questa moratoria denunciando il mancato rispetto degli accordi sul commercio
internazionale, regolati dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, basati sul principio
che solo pericoli per la salute, scientificamente provati, possono costituire una barriera
all'importazione. Un’azione formale presso l’OMC è stata presentata da Stati Uniti, Canada e
Argentina nel maggio 2003, proprio sulla base del fatto che la moratoria europea non era
sostenuta da nessuna evidenza scientifica di rischio per la salute umana, animale o
dell’ambiente.
• Tale situazione di stallo ha comportato, tra l'altro, una drastica riduzione delle attività di
ricerca biotecnologica svolte dai centri di ricerca europei, le cui prove sperimentali sono
drasticamente diminuite da alcune centinaia l'anno a poche decine, come sottolineato in un
report[2] del Joint Research Center europeo.
• Per superare tale fase l'Europa ha intrapreso una faticosa strada per la riscrittura del panorama
normativo di riferimento. Il nuovo contesto normativo, basato sul principio di precauzione, è oggi
composto dalla Direttiva 2001/18/CE che, sostituendo la 90/220/CEE, riscrive le regole base per
l'approvazione di un nuovo OGM; due Regolamenti (1829 e 1830/2003/CE) che regolano
l'autorizzazione e l'etichettatura/tracciabilità degli alimenti e dei mangimi (food & feed) costituiti o
derivati da OGM; la Raccomandazione 556/2003 che indica le linee guida sulla coesistenza tra
colture OGM e convenzionali, cui le norme nazionali e regionali dovrebbero allinearsi.
• La Direttiva 2001/18/CE sul rilascio degli OGM nell'ambiente, definisce così un OGM:
• « un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in
modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica
naturale[3]. »
• Inoltre negli allegati alla Direttiva venivano indicate una serie di norme e valutazioni richieste per
ottenere il via libera alla sperimentazione tra cui:
Descrizione del/i tratto/i e delle caratteristiche introdotte o modificate.
Eventuali modifiche della capacità della pianta geneticamente modificata (PGM) di
trasferire materiale genetico ad altri organismi.
Informazioni su eventuali effetti tossici, allergenici o altri effetti nocivi per la salute umana
riconducibili alla modificazione genetica.
Informazioni sulla sicurezza della PGM per la salute animale, con particolare riguardo ad
eventuali effetti tossici, allergenici o altri effetti nocivi riconducibili alla modificazione
genetica se si intende impiegare la PGM negli alimenti per animali.
Meccanismi di interazione tra le PGM e gli organismi bersaglio (se del caso).
Potenziali cambiamenti nelle interazioni della PGM con organismi non bersaglio risultanti
dalla modificazione genetica.
Potenziali interazioni con l'ambiente abiotico.
OGM E MANGIMI
Reg. CE 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22
Settembre 2003 relativo agli alimenti e
ai mangimi geneticamente modificati
GUCE L 268 del 18/10/2003
Reg. CE 1830/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22
settembre 2003 concernente la
tracciabilità e l'etichettatura degli
organismi geneticamente modificati e
la tracciabilità di alimenti e mangimi
ottenuti da organismi geneticamente
modificati, nonchè recante modifica
della direttiva 2001/18/CE
In particolare il regolamento 1829/03
riguarda in generale gli alimenti e i
mangimi geneticamente modificati.
Il regolamento 1830/2003 riguarda
invece la tracciabilità e l'etichettatura di
organismi geneticamente modificati e la
tracciabilità di alimenti e mangimi
ottenuti da OGM.
Grazie alla nuova normativa sarà
possibile scoprire su almeno 30.000
prodotti alimentari per uso umano ma
anche su 32 milioni di tonnellate di
mangimi venduti nell’Ue la presenza o
meno di prodotti transgenici.
Il consumatore, invece, non troverà
sull’etichetta il riferimento Ogm se la
sua presenza è inferiore alla soglia dello
0,9% per ingrediente.
• Il primo, Regolamento 1829/2003, definisce la procedura comunitaria per
l'autorizzazione di piante geneticamente modificate destinate all'uso in
alimentazione umana o animale. Le aziende che hanno sviluppato un certo
organismo devono presentare domanda di autorizzazione alla Commissione
Europea e produrre un dossier che riporti tutte le informazioni scientifiche
disponibili che permettano di valutarne la sicurezza per la salute umana, animale
e dell'ambiente. La valutazione viene effettuata dall'Agenzia Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA), che fornisce il suo parere scientifico alla
Commissione. È compito della Commissione di proporre, sulla base dell'opinione
dell'EFSA, se garantire o rifiutare l'autorizzazione. Tuttavia non sono solo
considerazioni scientifiche, ma anche politiche, ad entrare in gioco nel processo di
autorizzazione. Infatti la proposta di autorizzazione viene votata da uno specifico
comitato nel quale tutti gli Stati Membri sono rappresentati da propri esperti in
materia (tramite una procedura definita comitologia, tramite la quale la
Commissione esercita le competenze esecutive assegnatele dagli organi
legislativi). Se non si raggiunge un consenso nel comitato, la decisione viene
rimandata al Consiglio dei ministri, dove deve essere sostenuta dalla
maggioranza qualificata. In caso in cui non si raggiunga la maggioranza in
Consiglio, l'onere della decisione ritorna alla Commissione. Dal momento
dell'entrata in vigore del regolamento, cinque varietà di mais e due di colza OGM
sono state autorizzate per la produzione di alimenti e/o mangimi. In tutti questi
casi la maggioranza non è stata raggiunta né nel comitato di esperti né nel
Consiglio, e quindi l'autorizzazione è stata data dalla Commissione, sulla base del
parere positivo espresso dall'EFSA.
• Il secondo regolamento, 1830/2003[5], completa il primo dettando le
norme per l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM e introduce l'obbligo
di etichettare come “prodotto da OGM” anche gli alimenti nei quali non è
possibile reperire materiale genetico, come gli oli. Viene ammesso dal
regolamento un limite dello 0.9% per la presenza accidentale di OGM
(purché autorizzati) in alimenti non OGM.
Completa il quadro normativo la Direttiva 2001/18/EC[3] sul rilascio
deliberato di organismi geneticamente modificati nell'ambiente, che ha
sostituito la precedente Direttiva del 1990. Punto cardine delle norme
europee è la grande attenzione rivolta alla valutazione di tutti i rischi
potenziali, basata sul principio di precauzione, e il fatto che tutte le
autorizzazioni sono garantite per un limitato periodo di tempo durante il
quale deve essere effettuato un accurato monitoraggio degli effetti
ambientali e sanitari. In questo modo, anche qualora dovessero
presentarsi effetti negativi inaspettati al momento della prima valutazione
scientifica, vi si può porre riparo tramite una revoca dell'autorizzazione o il
mancato rinnovo. Ad oggi nessun OGM autorizzato ha sollevato
problematiche sanitarie o ambientali, e le autorizzazioni sono state
revocate unicamente nei casi di prodotti la cui vendita da parte del
produttore era cessata e di conseguenza non sussisteva un interesse
commerciale nel chiedere un rinnovo.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Baby Food Mangimi Uso Umano
Totale
Positivo
Negativo
IZS-Sicilia controlli regionali O.G.M.
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Baby Food Mangimi Uso Umano
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Baby Food Mangimi Uso Umano
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Baby Food Mangimi Uso Umano
Totale
Positivo
Negativo
Anno 2000
Anno 2001
Anno 2002
Anno 2003
OGM - CONTROLLI REGIONALI
2004
0
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50
60
70
TOTALE
POSITIVO
NEGATIVO
MANGIMI
OGM - CONTROLLI REGIONALI
SOIA-MAIS PER USO ZOOTECNICO
(1999-2002)
NEGATIVI
POSITIVI
34% 66%
Identificazione di sequenze specifiche di mais e soia geneticamente modificati nel
latte • 59 campioni di latte vaccino prodotto da 12 aziende diverse,
acquistati in vari punti della catena di distribuzione commerciale a Catania
Sciacca S. et al. Atti 40° Congresso SItI 8-11 settembre,
2002
• 1 campione di latte di pecora proveniente da un allevamento privato, non soggetto ad alcun trattamento di bonifica
• Il DNA di ciascun campione è stato estratto, quantificato, amplificato ed analizzato per sequenze di mais e soia endogeni (gene zein e Le 1 lectin) e mais e soia GM (gene Cry1A per mais e gene CP4EPSPS9 per la soia)
CAMPIONI DI LATTE ANALIZZATI SEQUENZE GENETICAMENTE MODIFICATE DI MAIS E SOIA
60 14 da agricoltura biologica
11 destinati all’infanzia
6 da agricoltura biologica destinati all’infanzia
7 (11.7%)
Positivi per sequenze transgeniche della soia
5 Latte “normale”
2 Latte “biologico”
23 (38.3%)
Positivi per sequenze transgeniche del mais
13 Latte “normale”
6 Latte “biologico”
2 Latte “biologico” destinato all’infanzia
2 Latte destinato all’infanzia
30 (50%) Negativi per sequenze transgeniche
O.G.M.
QUALE
FUTURO ?