Tecnica Bancaria (Cagliari - 2014) - Università di Cagliari · termini di caratteristiche...

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Tecnica Bancaria (Cagliari - 2014) prof. Fabrizio Crespi [email protected] 338-4474533 1 [email protected]

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Tecnica Bancaria

(Cagliari - 2014)

prof. Fabrizio [email protected]

338-4474533

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Struttura e funzioni del sistema

finanziario: il ruolo della banca

Prima Parte

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Argomenti

La vigilanza del sistema finanziario: prime osservazioni

Le Autorità di Vigilanza nel sistema finanziario italiano

La vigilanza a livello europeo

Il nuovo ruolo di vigilanza della BCE

Il TUB e le istruzioni di vigilanza: gli aspetti principali in

tema di regolamentazione

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La vigilanza del sistema

finanziario: prime

osservazioni

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La vigilanza sulle istituzioni creditizie

L’importanza delle funzioni svolte dal sistema finanziario richiede:

Stabilità del valore della moneta, stabilità

delle istituzioni e del sistema nel suo

complesso

Tutela del risparmiatore in quanto tipico

contraente debole dei contratti

finanziari, soprattutto per quanto

riguarda la trasparenza delle

informazioni e la correttezza del

comportamento degli intermediari

Efficienza allocativa e operativa degli

intermediari

Concorrenza dei mercati in cui

operano gli intermediari

Il mercato non è

autonomamente in grado di

realizzare questi obiettivi. Di

qui la necessità di

“regolamentazione”

Per il settore creditizio

Per il mercato mobiliare

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Sul primo versante (vigilanza sul settore creditizio - Banca d’Italia), laregolamentazione si è preoccupata soprattutto di assicurare la stabilitàe l’efficienza.

Sul secondo versante, (vigilanza sul mercato mobiliare - Consob ) laregolamentazione è stata rivolta a garantire da un lato la completezza ela correttezza dell ’ informazione fornita dagli emittenti dei titoli e,dall’altro, la correttezza del comportamento degli intermediari nei lororapporti con i clienti.

I controlli di stabilità mirano ad

assicurare l’equilibrio patrimoniale

di lungo periodo di ciascun

intermediario e dunque dell’intero

sistema

I controlli di trasparenza e

correttezza hanno l’obiettivo di

garantire gli utenti dei servizi finanziari

nel momento in cui entrano in contatto

con gli intermediari finanziari.

Il rischio di stabilità è differente in base alle varie funzioni svolte dagli intermediari. È

ovviamente massimo per la funzione monetaria ed è quasi nullo per gli intermediari che non

assumono posizioni in proprio, come i brokers e quelli che gestiscono in forma collettiva o

individuale il patrimonio della clientela. Il dissesto di un singolo istituto può minare la fiducia del

pubblico nei confronti dell’intero [email protected]

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Gli obiettivi della vigilanza

Gli obiettivi della vigilanza sul sistema bancario e finanziario sono lastabilità e l’efficienza dei singoli intermediari e del mercato nel suocomplesso.

Le motivazioni per cui la stabilità e l’efficienza degli intermediari

finanziari, ed in particolare delle banche, sono oggetto di un’ azione di

regolamentazione e di controllo derivano dalla crucialità delle due

funzioni che gli intermediari svolgono nell’ambito del sistema

economico: la funzione monetaria e quella creditizia.

L’obiettivo della stabilità dei singoli intermediari è

a tutela della clientela: la stabilità è necessaria

per mantenere la fiducia di chiunque utilizza la

moneta bancaria e, in generale, dei risparmiatori.

Tale obiettivo viene perseguito a livello dei singoli

operatori, verificandone e garantendone le

condizioni di liquidità e di solvibilità, nonché

limitandone l’assunzione dei rischi.

Il perseguimento dell’obiettivo dell’efficienza,

nelle sue diverse fattispecie è strettamente

collegato al grado di concorrenza all’interno

dell’industria finanziaria. Il concetto di

efficienza presenta più fattispecie

Efficienza tecnico-

operativaEfficienza allocativa

Efficienza [email protected]

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Gli strumenti della vigilanza

La funzione di vigilanza si esplica principalmente attraverso tre direttrici

Vigilanza

regolamentare

Vigilanza

informativa

Vigilanza

ispettiva

Interviene a regolamentare aspetti della struttura e dell’attività degli

intermediari, per limitarne l’assunzione dei rischi. In quest’area, la

classificazione degli strumenti di controllo può essere ricondotta:

controlli all ’ entrata, strutturali, prudenziali e di trasparenza e

correttezza.

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Controlli

strutturali

Controlli

prudenziali

Controlli di

trasparenza e

correttezza

Questi strumenti vengono utilizzati per definire omodificare la morfologia del mercato interessato, intermini di caratteristiche principali delle impreseoperanti. I controlli di tipo strutturale possonoessere così classificati:

a) Condizioni per l’accesso all’attività

b) Vincoli all’operatività

c) Condizioni per determinate operazioni

I controlli di questo tipo hanno l’obiettivo di limitare il

grado di rischio assunto dai singoli intermediari e

quindi di salvaguardarne la solvibilità e la liquidità. Il

fulcro di questo tipo di strumenti è oggi costituto

proprio dalle normative in materia di adeguatezza del

capitale.

Questo tipo di controlli è anche noto come fair play

regulation e comprende norme volte a garantire la

correttezza e la trasparenza in due aree principali: i

rapporti bancari e l’attività di investimento.

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Le Autorità di Vigilanza

nel sistema finanziario

italiano

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Le Autorità di Vigilanza

Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria (CSSF)

CICR = Comitato Interministeriale per il credito e per il

risparmio

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Banca d’Italia + IVASS

Consob (commissione nazionale per le società e la borsa)

Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

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Comitato per la salvaguardia della stabilità

finanziaria (CSSF)

Composto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze,

che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia,

dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'Isvap.

Tale Comitato è chiamato a riunirsi almeno due volte

l'anno e comunque ogni volta che si manifesti un caso

potenziale di crisi finanziaria di natura sistemica.

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Il Comitato Interministeriale per il Credito e il

Risparmio (CICR)

Esercita attività di vigilanza in materia di credito e di tutela

del risparmio.

Si tratta di un organo che dà l’indirizzo generale e politico

al sistema del credito.

E’ presieduto dal Ministro dell’Economia e delle finanze;

alle sue riunioni partecipano i ministri preposti ai principali

dicasteri economici, nonché i rappresentanti delle

principali autorità di vigilanza (in particolare il Governatore

della Banca d’Italia).

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I criteri ispiratori dell’azione del CICR, così come quelli sanciti per le altre

autorità di vigilanza creditizie, fanno riferimento “alla sana e prudente

gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e

alla competitività del sistema finanziario, nonché all’osservanza delle

disposizioni in materia creditizia”.

Per quanto concerne la natura degli atti posti in essere dal CICR, si

distinguono atti amministrativi e provvedimenti amministrativi: i primi

rappresentano dei pareri, i secondi dei veri e propri provvedimenti di tipo

normativo, di natura regolamentare, che il Comitato è chiamato ad emanare.

Al CICR sono inoltre conferiti poteri decisionali in ordine ai reclami contro

provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di

vigilanza.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il

Risparmio (CICR)

[email protected]

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Al Ministero dell’Economia e delle Finanze sono attribuite

competenze nei settori della politica economica, finanziaria e di

bilancio, da esercitare anche in funzione del rispetto dei vincoli di

convergenza e di stabilità derivante dall’appartenenza all’Unione

Europea dell’Italia.

In termini di politica economica e finanziaria il Ministero ha

competenze in materia di problemi economici, monetari e finanziari

nazionali e internazionali, vigilanza sui sistemi finanziari e sul

sistema creditizio

In particolare, nell’ambito bancario, il Ministro dell’Economia delle

Finanze, oltre a convocare e presiedere il CICR, propone l’oggetto

delle deliberazioni non di esclusiva competenza della Banca d’Italia

e può, in caso di urgenza, sostituirsi al CICR stesso.

Il MEF

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Più operativi, tuttavia, sono gli interventi del Ministero in tema di:

determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soci

e degli esponenti aziendali delle banche (art. 25-26 del Testo Unico

Bancario), nonché di quelli dei soci e degli esponenti aziendali delle

SIM (società di intermediazione mobiliare), delle SGR (società di

gestione del risparmio), delle società di gestione dei mercati

regolamentati e dei promotori finanziari

apertura, con decreto, dei procedimenti di amministrazione

straordinaria e di liquidazione coatta delle banche, nonché delle

SIM, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav

determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni

di investimento con riguardo, all'oggetto dell'investimento; alle categorie

di investitori cui è destinata l'offerta delle quote; alle modalità di

partecipazione ai fondi aperti e chiusi ….. (decreto 228/99)

individuazione di ulteriori soggetti da sottoporre alle norme relative alla

trasparenza bancaria (art. 115 Testo Unico Bancario)

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La Banca d’Italia

La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è parte del

Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dell'Eurosistema. E’ un

istituto di diritto pubblico.

Persegue finalità d’interesse generale nel settore monetario e finanziario quali:

il mantenimento della stabilità dei prezzi, obiettivo principale

dell’Eurosistema in conformità del Trattato che istituisce la Comunità

europea (Trattato CE);

la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario, in attuazione del principio

della tutela del risparmio sancito dalla Costituzione (Art. 47 – La Repubblica

incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e

controlla l’esercizio del credito),

gli altri compiti ad essa affidati dall’ordinamento nazionale.

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La Banca d’Italia: funzioni

Le principali funzioni della Banca d’Italia sono dirette ad assicurare

la stabilità monetaria e la stabilità finanziaria, requisiti indispensabili

per un duraturo sviluppo dell’economia.

La Banca concorre alle decisioni della politica monetaria unica

nell’area dell’euro ed espleta gli altri compiti che le sono attribuiti

come banca centrale componente dell’Eurosistema

Cura la parte attuativa di tali decisioni sul territorio nazionale

attraverso le operazioni con le istituzioni creditizie, le operazioni di

mercato aperto e su iniziativa delle controparti, e la gestione della

riserva obbligatoria.

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La Banca d’Italia: funzioni

Può effettuare operazioni in cambi conformemente alle norme

fissate dall’Eurosistema.

Gestisce le riserve valutarie proprie; gestisce, inoltre, una quota-

parte di quelle della BCE per conto di quest’ultima.

È responsabile della produzione delle banconote in euro, in base

alla quota definita nell’ambito dell’Eurosistema, della gestione della

circolazione e dell’azione di contrasto alla contraffazione

L’Istituto promuove il regolare funzionamento del sistema dei

pagamenti attraverso la gestione diretta dei principali circuiti ed

esercitando poteri di indirizzo, regolamentazione e controllo propri

della funzione di sorveglianza.

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La Banca d’Italia: funzioni

La Banca espleta servizi per conto dello Stato quale

gestore dei compiti di tesoreria, per gli incassi e

pagamenti del settore pubblico, nel comparto del debito

pubblico, nell’attività di contrasto dell’usura.

Come Autorità di Vigilanza, l’Istituto persegue la sana

e prudente gestione degli intermediari, la stabilità

complessiva e l’efficienza del sistema finanziario,

nonché l’osservanza delle disposizioni che disciplinano

la materia da parte dei soggetti vigilati.

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La Banca d’Italia: funzioni

In particolare la Banca d’Italia vigila:

sulle banche

sulle società di gestione del risparmio

sulle società d'investimento a capitale variabile

sulle società d'intermediazione mobiliare

sugli Istituti di moneta elettronica

sugli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 TUB

……avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità

complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario,

all’osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria

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La Banca d’Italia: funzioni

La Banca d'Italia svolge anche compiti di tutela della trasparenza

delle condizioni contrattuali delle operazioni bancarie e

finanziarie con l'obiettivo di favorire anche il miglioramento dei

rapporti con la clientela.

Gestione di Albi ed Elenchi di Intermediari Finanziari di cui all'art.

106 TUB e di altri operatori

A seguito della confluenza dell'Ufficio Italiano dei Cambi, dal 1°

gennaio 2008 la Banca d'Italia ha assunto la gestione, e le

connesse verifiche, degli Albi ed Elenchi relativi ad Intermediari

finanziari ex art. 106 TUB e relative sezioni, agli Agenti in attività

finanziaria, ai Mediatori creditizi, agli Operatori professionali in oro.

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Articolo 5 del Testo Unico della Finanza (finalità della vigilanza)

La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del

rischio e la stabilità patrimoniale

La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la

correttezza dei comportamenti degli operatori.

La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei

confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle

disposizioni regolanti le materie di competenza.

La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine

di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno

reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità

rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza

Banca d’Italia e Consob

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La Consob

La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) è

competente in special modo per la trasparenza e la correttezza dei

comportamenti tenuti dagli intermediari nei confronti dei risparmiatori e del

buon funzionamento dei mercati.

La CONSOB ha poteri normativi nei riguardi degli emittenti di strumenti

finanziari e nella disciplina delle offerte pubbliche di strumenti finanziari.

Essa stabilisce inoltre il tipo e le modalità di comunicazione al pubblico delle

informazioni societarie, disciplina la prestazione dei servizi di investimento e

della gestione collettiva del risparmio, l’iscrizione all’albo e l’attività dei

promotori finanziari e dei consulenti finanziari.

Emana norme che riguardano l’operatività delle società di gestione dei

mercati.

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L’IVASS Il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95

(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza

dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad

assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa

attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

L'IVASS è presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia, incarico

attualmente ricoperto da Fabrizio Saccomanni.

L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria

e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la

stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei

consumatori.

Secondo lo statuto, organi dell'IVASS sono: il Presidente;

il Consiglio, che si compone del Presidente e di due Consiglieri;

il Direttorio integrato, che è costituito dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede,

dagli altri membri del Direttorio della Banca e dai due Consiglieri.

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La Covip

E’ l’organismo di vigilanza sui fondi pensione.

Istituita nel 1993 con decreto legislativo n° 124/93 ha

iniziato ad operare nella sua attuale configurazione dal

1996.

La sua attività è rivolta alla tutela del risparmio

previdenziale, alla trasparenza e al corretto

funzionamento del sistema dei fondi pensione il cui

scopo è quello di assicurare più elevati livelli di copertura

previdenziale.

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La vigilanza a livello

europeo:

i cambiamenti in atto

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Lo status quo Nell’ultimo decennio le strutture di regolamentazione e vigilanza

finanziaria in Europa sono state oggetto di diversi interventi per

migliorarne il funzionamento, accrescere la capacità di far fronte ai

rapidi cambiamenti del mercato e rafforzare la qualità e l’efficacia

dell’azione complessiva a salvaguardia della stabilità del sistema

finanziario.

Tuttavia l’auspicata razionalizzazione del processo di produzione

delle norme europee non sempre si è materializzata, in particolare

nel settore bancario.

Il livello di armonizzazione raggiunto sul fronte delle regole è

rimasto limitato anche a causa del permanere di opzioni e

discrezionalità nazionali e degli ampi spazi concessi agli Stati

membri per l’adattamento delle norme comuni al momento del

recepimento nelle legislazioni nazionali

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Lo status quo

Con l ’ insorgere della crisi, non sono mancati casi di misure prese

unilateralmente da alcuni Stati membri che hanno creato ripercussioni in

altri paesi, incidendo negativamente sul mantenimento di condizioni di

parità concorrenziale all’interno del Mercato unico.

Il problema delle istituzioni “ troppo grandi per fallire ” , che ha

rappresentato una delle principali lezioni della crisi in diversi paesi, in

Europa ha assunto una valenza particolare, riferendosi in diversi casi ad

istituzioni con operatività cross-border sovradimensionate rispetto alle

capacità di intervento pubblico da parte dei governi dei paesi d’origine

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Lo status quo

In definitiva, la crisi ha messo in luce i limiti del quadro

istituzionale europeo, caratterizzato da una

organizzazione su base nazionale delle competenze

e delle responsabilità di vigilanza a fronte di mercati

progressivamente sempre più integrati e dominati da

intermediari grandi e complessi, presenti con proprie

strutture in più paesi dell’area

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La riforma della vigilanza europea: i problemi di fondo

Mancanza di un adeguato sistema di controlli

macroprudenziali focalizzati sulle fonti di rischio

sistemico e non solo sui rischi per le singole istituzioni

soggette a vigilanza.

Assenza di meccanismi di valutazione unitaria e di un

trattamento prudenziale uniforme dei gruppi cross-

border, in un contesto in cui la supervisione resta

decentrata e la cooperazione tra le autorità nazionali si

svolge sostanzialmente su base volontaria.

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La riforma della vigilanza europea: i nuoviorganismi

Rafforzamento della sorveglianza macroprudenziale, attraverso

l ’ istituzione del Consiglio Europeo per il rischio sistemico

(European Systemic Risk Board – ESRB) per il controllo e la

valutazione dei rischi per la stabilità del sistema finanziario

Miglioramento del coordinamento nell ’ attività di controllo

prudenziale sui gruppi cross-border, tramite la creazione di un

sistema integrato a livello europeo per la vigilanza microprudenziale

sulle istituzioni finanziarie: un sistema europeo delle autorità di

vigilanza (European System of Financial Supervision – ESFS) e

tre nuove Autorità di vigilanza europee nei settori bancario (EBA),

mobiliare (ESMA) e assicurativo (EIOPA)

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La riforma della vigilanza europea: i nuoviorganismiESRB = European Systemic Risk Board

incaricato di sviluppare analisi sul sistema finanziario europeo, segnalare le

aree di rischio e formulare ove appropriato raccomandazioni di natura non

vincolante

composto dai Governatori delle 27 banche centrali dell’Unione europea, dai

Presidenti delle tre nuove Autorità di vigilanza europee e da un

rappresentante della Commissione europea

tra i suoi compiti:

raccogliere e analizare tutte le informazioni rilevanti per monitorare e valutare i potenziali

rischi per la stabilità finanziaria;

emanare allarmi (risk warnings) qualora tali rischi possano originare conseguenze

significative

collaborare con il Fondo Monetario Internazionale, il Financial Stability Board e i paesi terzi

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La riforma della vigilanza europea: i nuoviorganismiESA = European Supervisory Authorities

Le ESA hanno i seguenti compiti:

contribuire allo stabilimento di regole comuni e di prassi di vigilanza

coerenti a livello europeo (single rulebook)

assicurare un’applicazione uniforme della normativa europea

promuovere modalità coerenti di funzionamento dei collegi di

supervisori e assicurare una risposta coordinata delle autorità nelle

situazioni di emergenza

costituire e gestire basi dati comuni attraverso la raccolta delle

informazioni microprudenziali necessarie per le valutazione dei

rischi del sistema finanziario, anche in collaborazione con l’ESRB.

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Il ruolo della BCE Inserire

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Il TUB e le istruzioni di

vigilanza: gli aspetti principali

in tema di regolamentazione

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Il TUB e l’attuale assetto dei controlli in Italia

Un ruolo importante nello sviluppo della normativa bancaria in Italia è stato

svolto dal processo di integrazione finanziaria europea.

Infatti il recepimento della II direttiva in materia creditizia (15 dicembre 1989

n. 89/646/CEE), avvenuto con il decreto legge n. 481 del 1992, ha

rappresentato un punto di svolta rispetto alla legislazione precedente; essa

costituisce l’ossatura portante del successivo TU del 1993, la nuova legge

bancaria italiana

La legislazione comunitaria è diretta a realizzare un ’ armonizzazione

minima delle normative dei singoli paesi, allo scopo ultimo di unificare i

diversi mercati dei servizi finanziari, in un solo mercato, attraverso il mutuo

riconoscimento delle normative nazionali.

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Il mercato unico, oltre alla libertà di circolazione dei capitali, deve

consentire una piena libertà d’insediamento e di prestazione dei

servizi, assicurando al tempo stesso condizioni di effettiva

concorrenza tra gli intermediari.

La possibilità di operare in tutti i paesi comunitari è riconosciuta

sulla base del criterio dell’autorizzazione unica, per cui un soggetto,

abilitato nel proprio paese di origine, acquisisce il diritto ad

estendere l’attività sull’intero territorio della Comunità

Con il recepimento della II Direttiva è stato introdotto nel nostro

ordinamento il modello di banca universale, abilitata ad offrire tutti

i servizi mutuamente riconosciuti

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39a.a.2010/11 39

In primo luogo, con l’introduzione del modello di banca universale, è

venuta a cadere la distinzione introdotta con la precedente legge

bancaria del 1936 tra aziende di credito, operanti sul breve termine, e

istituti di credito speciale (ICS), abilitati ad operare a medio/lungo

termine

La seconda grande innovazione dovuta alla nuova normativa è la

possibilità concessa alle banche di effettuare direttamente operazioni

prima loro precluse: per esempio, leasing e factoring, che esse

svolgevano attraverso società controllate, all’interno dei gruppi bancari

Effetti sul sistema bancario italiano

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4040

Una terza innovazione della nuova normativa è costituita

dalla possibilità, ora concessa alle banche, di assumere

partecipazioni nel capitale delle imprese non finanziarie,

comunque entro ben precisi limiti, per evitare il costituirsi di

posizioni a rischio.

Viene quindi in parte eliminata la rigida separatezza tra

banca e imprese che era stata introdotta sempre con la

legge del 1936

Effetti sul sistema bancario italiano

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4141

Con il TU si è inoltre realizzato il definitivo passaggio da una

azione di vigilanza discrezionale, basata su controlli strutturali

(Banca d’Italia Regista), ad una vigilanza prudenziale, che poggia

sulla presenza di requisiti oggettivi (Banca d’Italia Arbitro).

Tale svolta è sancita dalle finalità stesse della funzione di

vigilanza, che sono individuate nella sana e prudente gestione dei

soggetti controllati, nella stabilità complessiva, nell’efficienza e

nella competitività del sistema finanziario, nonché nell’osservanza

delle disposizioni in materia creditizia

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4242

La struttura del TUB

TITOLO I: AUTORITÀ CREDITIZIE

TITOLO II: BANCHE (Nozione di attività bancaria e di raccolta del

risparmio, Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera

prestazione di servizi, Partecipazioni al capitale delle banche,

Requisiti di professionalità e di onorabilità, banche cooperative,

banche popolari …)

TITOLO III: VIGILANZA

TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE CRISI

TITOLO V: SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

TITOLO VI: TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

TITOLO VII: ALTRI CONTROLLI

TITOLO VIII: SANZIONI

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4343

La struttura delle Istruzioni di vigilanza.

Titolo I: soggetti

Autorizzazione all’attività bancaria

Gruppi bancari

Albo delle banche e dei gruppi bancari

Abusivismo

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4444

Le condizioni dell’autorizzazione all’esercizio della

attività bancaria

La banca esiste e opera in forza di un’autorizzazione formale

delle autorità competenti

L’autorizzazione viene concessa dalla Banca d’Italia quando

ricorrono le seguenti condizioni:

La forma di società per azioni o di società cooperativa

per azioni a responsabilità limitata

Il versamento del capitale minimo richiesto (6,3 milioni, 2 milioni)

La presentazione del programma concernente l’attività

iniziale, con l’atto costitutivo e lo statuto

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4545

I requisiti di onorabilità stabiliti per i soci

La struttura proprietaria (composizione e ripartizione dei

diritti proprietari) rispetti particolari vincoli in tema di

partecipazione al capitale delle banche

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,

direzione e controllo abbiano i requisiti richiesti di

onorabilità e professionalità

Le condizioni esposte vengono verificate dalla Banca

d’Italia, che nega l’autorizzazione quanto esse non

garantiscono la sana e prudente gestione.

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4646

La nozione di gruppo

Articolo 60 TUB (Composizione)

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie,

finanziarie e strumentali da questa controllate;

b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società

bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate,

quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia

almeno una banca e abbiano rilevanza determinante,

secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle

deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie

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4747

Inoltre l’articolo 61 del TU definisce “l’azienda capogruppo” in funzione

di due caratteri necessari: l’appartenenza alla nazionalità italiana e

l’autonomia da qualsiasi altra persona giuridica controllante

In materia di gruppo bancario (o creditizio), le istruzioni di vigilanza della

Banca d’Italia precisano che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno

imprenditoriale unitario a direzione strategica accentrata e che la

capogruppo, avendo ruolo di referente della Banca d’Italia ai fini della

vigilanza consolidata, esercita attività di direzione e coordinamento, ed

esercita pure un controllo gestionale, nell’interesse della stabilità del

gruppo.

Al gruppo bancario viene fatto obbligo di pubblicità: esso è iscritto in un

apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia

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4848

La vigilanza sui conglomerati finanziari

La Direttiva europea 2002/87 ha definito

norme in materia di vigilanza supplementare

su banche, assicurazioni e imprese di

investimento appartenenti a un

conglomerato finanziario.

La normativa è stata recepita nelle

legislazioni nazionali e lo stesso è avvenuto

in Italia

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4949

I conglomerati finanziari (CF)

Secondo la Direttiva, si tratta di entità organizzative complesse che

prendono la forma di gruppo o sottogruppo di imprese e che

presentino alcune caratteristiche principali:

a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata (intermediario

finanziario) o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia impresa

regolamentata; nel primo caso l’impresa regolamentata sia

un’impresa madre di un’altra impresa del settore finanziario

qualora a capo del gruppo non vi sia un’impresa regolamentata, le

attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario

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5050

Almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore

assicurativo e almeno una operi nel settore bancario e nel

settore dei servizi di investimento

Le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che

operano nel settore assicurativo e nel settore bancario o dei servizi

di investimento siano entrambe significative

Attualmente i CF in Italia sono: Azimut (bancario/finanziario),

Carige (bancario/finanziario), Generali (assicurativo), Intesa-

Sanpaolo (bancario/finanziario), Mediolanum (assicurativo), Unipol

(assicurativo).

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51a.a.2010/11 51

La struttura delle Istruzioni di vigilanza. Titolo

II: partecipanti al capitale ed esponenti

Partecipazione al capitale delle banche e

delle società finanziarie capogruppo

Requisiti di professionalità e di onorabilità

degli esponenti delle banche e delle società

finanziarie capogruppo

Obbligazioni degli esponenti bancari

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5252

La partecipazione al capitale delle banche: vincoli normativi e regime autorizzativo

Il problema dei rischi derivanti dalla possibilità che l’esercizio

dell’attività bancaria venga controllato da soggetti portatori di

interessi estranei, diversi e confliggenti con quelli istituzionali

della banca, è sempre stato oggetto di attenzione da parte delle

autorità di controllo, preposte in via primaria alla tutela della

stabilità della banca

La normativa tende quindi a salvaguardare l’autonomia di questa

ultima rispetto a interessi divergenti da quelli istituzionali

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5353

In proposito il TUB persegue l’obiettivo di autonomia e separatezza

sottoponendo ad autorizzazione preventiva (e successiva, nella

forma della revoca dell’autorizzazione) l’acquisizione diretta o

indiretta di partecipazioni superiori al 10% del capitale della banca

o che – indipendentemente da tale limite – comportino il controllo

della banca stessa.

La Banca d’Italia autorizza inoltre preventivamente le variazioni

delle partecipazioni quando la quota raggiunge o supera il 20, 30 o

il 50%, e in ogni caso quando le variazioni comportano il controllo

della banca stessa.

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5454

La struttura delle Istruzioni di vigilanza. Titolo

III: struttura

Modificazioni dello statuto e aumenti di

capitale

Succursali di banche

Prestazione di servizi senza stabilimento

all’estero

Fusioni e scissioni

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5555

Apertura di succursali (art 15 TUB)

Def: unità operativa priva di personalità giuridica

1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio dellaRepubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lostabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezzadelle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica epatrimoniale della banca.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Statoextracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio dellaRepubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione allaBanca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza;la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica conuna succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione dellaBanca d'Italia.

Che cosa sono gli uffici di rappresentanza?

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5656

Libera prestazione di servizi (Art. 16 TUB)

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al

mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi

succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca

d'Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato

extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione

della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività ammesse

al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza

stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata

dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza

stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia,

rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di

intermediazione mobiliare.

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5757

La struttura delle Istruzioni di vigilanza. Titolo

IV: vigilanza regolamentare

Patrimonio di vigilanza

Coefficiente di solvibilità

Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato

Requisito patrimoniale complessivo

Concentrazione dei rischi

Controllo dell’esposizione al rischio di tasso di interesse

Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari

Investimenti in immobili

Sistema dei controlli interni

Interventi di vigilanza della Banca d’Italia

Centrale dei rischi

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58

Limiti alla concentrazione dei rischi

Obiettivi:

limitare la perdita max in caso di insolvenza della

controparte

mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del

portafoglio prestiti

I limiti si riferiscono a i rischi assunti a qualsiasi titolo nei

confronti della controparte (prestiti, partecipazioni,

obbligazioni, ecc.)

Limite individuale: max 25% del patrimonio di vigilanza

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5959

Limite generale per gli investimenti in

immobili e in partecipazioni

Non possono essere acquisite partecipazioni per

un importo superiore al patrimonio di vigilanza.

Tale limite trova applicazione sia a livello di

singolo intermediario, sia a livello di gruppo

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6060

Partecipazioni detenibili

Per quanto riguarda le partecipazioni detenibili, le disposizioni emanate

dalla Banca d’Italia attuano in via preliminare la suddivisione fra due

insiemi:

a) Partecipazioni in soggetti di natura finanziaria (banche, istituti di

moneta elettronica, imprese finanziarie e imprese di assicurazione) e

società strumentali

L’assunzione e la gestione di tali partecipazioni – soprattutto quando

esse comportino posizione di controllo per il titolare/proprietario – sono

disciplinate dalle norme e istruzioni riguardanti il gruppo bancario e la

capogruppo

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6161

Partecipazioni in banche e società finanziarie

L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie o

imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca

d'Italia qualora – considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti

già detenuti – la partecipazione:

a. superi il 10% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario

partecipante; oppure

b. comporti il controllo o l’influenza notevole e l’impresa in cui si intende

acquisire la partecipazione sia insediata in Paese diverso da quelli appartenenti

all’Unione Europea e al Gruppo dei Dieci ovvero da quelli inclusi nell’apposito

elenco pubblicato dalla Banca d’Italia.

L’acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è sottoposta a

preventiva autorizzazione della Banca d’Italia solamente nel caso sub b).

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Partecipazioni in imprese non finanziarie

Si applicano alle sole partecipazioni qualificate (almeno pari al 10% del

capitale della partecipata, o che consentono di esercitare il controllo o

un’influenza notevole)

Limite di concentrazione

Non può essere detenuta una partecipazione qualificata in una

impresa non finanziaria per un ammontare superiore al 15% del

patrimonio di vigilanza.

Limite complessivo

Il complesso delle partecipazioni qualificate detenute in imprese non

finanziarie non può eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza.

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