SUPPLEMENTO AL N. 46 DI AVVENIRE DI …...gennaio, ma con quella che sarà emessa a far data dal 1...

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NON PROFIT IL CONSULENTE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Cosa cambia per la parrocchie e i preti con le nuove regole per l’abbonamento alla televisione Così i sacerdoti pagano il canone Rai LORENZO SIMONELLI La legge di stabilità 2016 ha ri- dotto l’importo del canone Rai per uso privato a 100 euro e ha in- trodotto alcune importanti no- vità; la più rilevante riguarda il modo per pagarlo: sarà addebi- tato sulla fattura dell’utenza e- lettrica intestata al contribuente che detiene l’apparecchio tele- visivo nel luogo ove risiede. Nessuna novità, invece, per gli abbonamenti Rai per uso diver- so da quello privato (canone spe- ciale), intendendosi tali sia quel- li utilizzati all’interno di attività commerciali (per es. i bar par- rocchiali), sia quelli relativi ad ap- parecchi televisivi presenti in ambienti diversi da quelli fami- liari (per es. le sale dove si svol- gono le tradizionali attività par- rocchiali e oratoriane). Sul pun- to non vi sono spazi di incertez- za in quanto il Regio Decreto Legge n. 246 del 1938 distingue gli utenti privati (art. 1 e ss.) da- gli abbonamenti per audizioni in locali pubblici o aperti al pub- blico (art. 27), mentre l’art. 10 del Regio Decreto Legge n. 1917 del 23 ottobre 1925 (novellato nel 1944 dal D.Lgs. Lgt. n. 458) pre- cisa che si tratta di abbonamen- ti speciali quando «le radioaudi- zioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pub- blico o comunque fuori dell’am- bito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto». Vi sono altre novità introdotte dai commi 153 ss. della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che hanno modificato il vec- chio Regio Decreto Legge n. 246 del 21 febbraio 1938, «Discipli- na degli abbonamenti alle ra- dioaudizioni»: - la presunzione "non assolu- ta" che si detiene un apparecchio televisivo quando nel luogo ove si ha la residenza anagrafica si è anche titolari di un contratto per la fornitura di energia elettrica; - per superare tale presunzio- ne il contribuente deve, di anno in anno, trasmettere un’apposi- ta dichiarazione all’Agenzia del- le entrate - Direzione provincia- le I di Torino - Ufficio territoria- le di Torino I - Sportello S.A.T.; - non sarà più possibile chie- dere il cosiddetto "suggellamen- to" dell’apparecchio televisivo per non essere più tenuti a pa- gare il canone. Queste novità non devono però indurre in confusione: ciò che rende dovuto il canone non è la titolarità del contratto di e- nergia elettrica laddove si ha la residenza, ma il semplice fatto materiale della detenzione di un apparecchio televisivo (sia esso utilizzato o meno); in questo sen- so è chiaro l’art. 1 del Regio De- creto Legge n. 246/1938: «Chiun- que detenga uno o più apparec- chi atti od adattabili alla ricezio- ne delle radioaudizioni è obbli- gato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto». Per chiarire cosa debba inten- dersi per apparecchi atti alla ri- cezione è intervenuta la Nota del MISE del 22 febbraio 2012 che, tra l’altro, ha escluso dal loro no- vero i Pc e i tablet se permettono solo la visione dei programmi te- levisivi via internet. Ai fini dell’obbligo di pagare il canone è, poi, irrilevante il fatto che l’apparecchio sia o meno u- tilizzato dal contribuente, in quanto la giurisprudenza ha più volte confermato che il canone ha natura fiscale e il presupposto è la mera detenzione dell’appa- recchio televisivo. La questione della pro- prietà/detenzione assume par- ticolare rilievo in riferimento al contesto parrocchiale e alle abi- tazioni destinate ad alloggio dei religiosi/consacrati in quanto per il legislatore si tratta di con- testi familiari (usi privati) e l’ob- bligo di pagare il canone non gra- va sulla parrocchia o sull’istituto religioso (enti giuridici), ma sul- le persone fisiche che vi abitano - di fatto solo su una di esse - in quanto sono esse a detenere l’ap- parecchio televisivo. Poiché in queste ipotesi l’u- tenza elettrica è normalmente intestata all’ente giuridico (par- rocchia, istituto religioso) non scatta la novità dell’addebito in fattura, anche se sussiste l’obbli- go di pagamento del canone. Ad oggi, però, non sono ancora chiare le modalità che possono essere utilizzate per pagare que- sti abbonamenti privati. Occor- re dunque un po’ di pazienza ed attendere che le autorità com- petenti diano le necessarie indi- cazioni. Il problema, evidentemente, non si pone se il sacerdote o il re- ligioso/a hanno "spostato" la re- sidenza presso l’abitazione abi- tuale (ad esempio la canonica) e sono anche titolari dell’utenza e- lettrica, il canone sarà addebita- to direttamente in bolletta. Può accadere, inoltre, che il sa- cerdote abbia mantenuto la re- sidenza presso una propria abi- tazione (magari ricevuta in ere- dità dai genitori), pur senza abi- tarvi, e sia anche titolare del con- tratto di energia elettrica che ser- ve quell’abitazione: in questa i- potesi, qualora non detenga in quel luogo alcun apparecchio te- levisivo deve provvedere alla di- chiarazione annuale per evitare che automaticamente gli sia ad- debitato il canone in bolletta. Per l’anno 2016 il comma 159 dell’art. 1 della Legge di Stabilità ha disposto che il primo addebi- to avverrà non con la bolletta di gennaio, ma con quella che sarà emessa a far data dal 1 luglio 2016 e riguarderà tutte le rate già sca- dute (dovrebbero essere le 6 ra- te da gennaio a giugno 2016); questa deroga è necessaria per dar tempo ai fornitori di energia elettrica di predisporre le proce- dure necessarie e alla pubblica amministrazione di trasmettere loro i dati necessari per l’adde- bito automatico (infatti i contri- buenti non sono tenuti a dare al- cuna comunicazione ai rispetti- vi fornitori). Al fine di evitare dubbi il comma 157 della Legge di Stabilità ha precisato che le «autorizzazioni all’addebito di- retto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento», data dal titolare dell’utenze di energia elettrica, «si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di ab- bonamento televisivo». IN QUESTO NUMERO Tv, collaborazioni e bonus bebè SUPPLEMENTO AL N. 46 DI AVVENIRE DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016 continua a pagina 2 Le novità che riguardano il canone Rai ordinario compor- tano alcune difficoltà che, in assenza dei previsti provvedi- menti applicativi, le Faq della Rai non hanno risolto; infat- ti, se non è cambiato l’obbligo del versamento del canone (la detenzione di un apparecchio televisivo) sono invece state modificate le modalità di versamento che prevedono l’addebito nella fattura della fornitura di energia elettrica, ma solo con riferimento all’utenza dell’abitazione di resi- denza e di cui la persona fisica è titolare. Nulla viene previ- sto per i casi (e quelli dei sacerdoti e dei religiosi sono nu- merosi) in cui esista la detenzione dell’apparecchio televi- sivo, ma manchino uno o entrambi gli altri requisiti. Tra le novità della Legge di Stabilità 2016 commentiamo l’introduzione di una nuova aliquota ridotta per una serie di prestazioni rese dalle cooperative sociali. Presentiamo poi le nuove co.co.co. che subentrano al- le collaborazioni a progetto, uscite di scena dal 1° gen- naio. L’Irap e gli enti non commerciali: sul tema - ogget- tivamente complesso - molto spesso gli enti rischiano er- rori e sanzioni; cerchiamo di fare chiarezza sugli elementi essenziali. Il bonus bebè può essere fruito dalle neomamme anche per acquisire servizi degli asili nido, molti dei quali gestiti dagli enti del non profit; per questo motivo presentiamo lo strumento e le modalità di fruizione. Presentiamo infine la prima parte del commento ad u- na importante sentenza della Corte di giustizia europea sulla possibilità di affidare servizi in appalto alle Odv Patrizia Clementi

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NON PROFITIL CONSULENTE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Cosa cambia per la parrocchie e i preti con le nuove regole per l’abbonamento alla televisione

Così i sacerdoti pagano il canone RaiLORENZO SIMONELLI

La legge di stabilità 2016 ha ri-dotto l’importo del canone Raiper uso privato a 100 euro e ha in-trodotto alcune importanti no-vità; la più rilevante riguarda ilmodo per pagarlo: sarà addebi-tato sulla fattura dell’utenza e-lettrica intestata al contribuenteche detiene l’apparecchio tele-visivo nel luogo ove risiede.

Nessuna novità, invece, per gliabbonamenti Rai per uso diver-so da quello privato (canone spe-ciale), intendendosi tali sia quel-li utilizzati all’interno di attivitàcommerciali (per es. i bar par-rocchiali), sia quelli relativi ad ap-parecchi televisivi presenti inambienti diversi da quelli fami-liari (per es. le sale dove si svol-gono le tradizionali attività par-rocchiali e oratoriane). Sul pun-to non vi sono spazi di incertez-za in quanto il Regio DecretoLegge n. 246 del 1938 distinguegli utenti privati (art. 1 e ss.) da-gli abbonamenti per audizioni inlocali pubblici o aperti al pub-blico (art. 27), mentre l’art. 10 delRegio Decreto Legge n. 1917 del23 ottobre 1925 (novellato nel1944 dal D.Lgs. Lgt. n. 458) pre-cisa che si tratta di abbonamen-ti speciali quando «le radioaudi-zioni siano effettuate in esercizi

pubblici o in locali aperti al pub-blico o comunque fuori dell’am-bito familiare, o gli apparecchiradioriceventi siano impiegati ascopo di lucro diretto o indiretto».

Vi sono altre novità introdottedai commi 153 ss. della Leggen. 208 del 28 dicembre 2015,che hanno modificato il vec-chio Regio Decreto Legge n. 246del 21 febbraio 1938, «Discipli-na degli abbonamenti alle ra-dioaudizioni»:

- la presunzione "non assolu-ta" che si detiene un apparecchiotelevisivo quando nel luogo ovesi ha la residenza anagrafica si èanche titolari di un contratto perla fornitura di energia elettrica;

- per superare tale presunzio-ne il contribuente deve, di annoin anno, trasmettere un’apposi-ta dichiarazione all’Agenzia del-le entrate - Direzione provincia-le I di Torino - Ufficio territoria-le di Torino I - Sportello S.A.T.;

- non sarà più possibile chie-dere il cosiddetto "suggellamen-to" dell’apparecchio televisivoper non essere più tenuti a pa-gare il canone.

Queste novità non devonoperò indurre in confusione: ciòche rende dovuto il canone nonè la titolarità del contratto di e-nergia elettrica laddove si ha laresidenza, ma il semplice fatto

materiale della detenzione di unapparecchio televisivo (sia essoutilizzato o meno); in questo sen-so è chiaro l’art. 1 del Regio De-creto Legge n. 246/1938: «Chiun-que detenga uno o più apparec-chi atti od adattabili alla ricezio-ne delle radioaudizioni è obbli-gato al pagamento del canone diabbonamento, giusta le norme dicui al presente decreto».

Per chiarire cosa debba inten-dersi per apparecchi atti alla ri-cezione è intervenuta la Nota delMISE del 22 febbraio 2012 che,tra l’altro, ha escluso dal loro no-vero i Pc e i tablet se permettonosolo la visione dei programmi te-levisivi via internet.

Ai fini dell’obbligo di pagare ilcanone è, poi, irrilevante il fattoche l’apparecchio sia o meno u-tilizzato dal contribuente, inquanto la giurisprudenza ha piùvolte confermato che il canoneha natura fiscale e il presuppostoè la mera detenzione dell’appa-recchio televisivo.

La questione della pro-prietà/detenzione assume par-ticolare rilievo in riferimento alcontesto parrocchiale e alle abi-tazioni destinate ad alloggio deireligiosi/consacrati in quantoper il legislatore si tratta di con-testi familiari (usi privati) e l’ob-bligo di pagare il canone non gra-

va sulla parrocchia o sull’istitutoreligioso (enti giuridici), ma sul-le persone fisiche che vi abitano- di fatto solo su una di esse - inquanto sono esse a detenere l’ap-parecchio televisivo.

Poiché in queste ipotesi l’u-tenza elettrica è normalmenteintestata all’ente giuridico (par-rocchia, istituto religioso) nonscatta la novità dell’addebito infattura, anche se sussiste l’obbli-go di pagamento del canone. Adoggi, però, non sono ancorachiare le modalità che possonoessere utilizzate per pagare que-sti abbonamenti privati. Occor-re dunque un po’ di pazienza edattendere che le autorità com-petenti diano le necessarie indi-cazioni.

Il problema, evidentemente,non si pone se il sacerdote o il re-ligioso/a hanno "spostato" la re-sidenza presso l’abitazione abi-tuale (ad esempio la canonica) esono anche titolari dell’utenza e-lettrica, il canone sarà addebita-to direttamente in bolletta.

Può accadere, inoltre, che il sa-cerdote abbia mantenuto la re-sidenza presso una propria abi-tazione (magari ricevuta in ere-dità dai genitori), pur senza abi-tarvi, e sia anche titolare del con-tratto di energia elettrica che ser-ve quell’abitazione: in questa i-

potesi, qualora non detenga inquel luogo alcun apparecchio te-levisivo deve provvedere alla di-chiarazione annuale per evitareche automaticamente gli sia ad-debitato il canone in bolletta.

Per l’anno 2016 il comma 159dell’art. 1 della Legge di Stabilitàha disposto che il primo addebi-to avverrà non con la bolletta digennaio, ma con quella che saràemessa a far data dal 1 luglio 2016e riguarderà tutte le rate già sca-dute (dovrebbero essere le 6 ra-te da gennaio a giugno 2016);questa deroga è necessaria perdar tempo ai fornitori di energiaelettrica di predisporre le proce-dure necessarie e alla pubblicaamministrazione di trasmettereloro i dati necessari per l’adde-bito automatico (infatti i contri-buenti non sono tenuti a dare al-cuna comunicazione ai rispetti-vi fornitori). Al fine di evitaredubbi il comma 157 della Leggedi Stabilità ha precisato che le«autorizzazioni all’addebito di-retto sul conto corrente bancarioo postale ovvero su altri mezzi dipagamento», data dal titolaredell’utenze di energia elettrica,«si intendono in ogni caso esteseal pagamento del canone di ab-bonamento televisivo».

IN QUESTO NUMERO

Tv, collaborazioni e bonus bebè

SUPPLEMENTO AL N. 46 DI AVVENIRE DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016

continua a pagina 2

Le novità che riguardano il canone Rai ordinario compor-tano alcune difficoltà che, in assenza dei previsti provvedi-menti applicativi, le Faq della Rai non hanno risolto; infat-ti, se non è cambiato l’obbligo del versamento del canone(la detenzione di un apparecchio televisivo) sono invecestate modificate le modalità di versamento che prevedonol’addebito nella fattura della fornitura di energia elettrica,ma solo con riferimento all’utenza dell’abitazione di resi-denza e di cui la persona fisica è titolare. Nulla viene previ-sto per i casi (e quelli dei sacerdoti e dei religiosi sono nu-merosi) in cui esista la detenzione dell’apparecchio televi-sivo, ma manchino uno o entrambi gli altri requisiti.

Tra le novità della Legge di Stabilità 2016 commentiamol’introduzione di una nuova aliquota ridotta per una seriedi prestazioni rese dalle cooperative sociali.

Presentiamo poi le nuove co.co.co. che subentrano al-le collaborazioni a progetto, uscite di scena dal 1° gen-naio. L’Irap e gli enti non commerciali: sul tema - ogget-tivamente complesso - molto spesso gli enti rischiano er-rori e sanzioni; cerchiamo di fare chiarezza sugli elementiessenziali.

Il bonus bebè può essere fruito dalle neomamme ancheper acquisire servizi degli asili nido, molti dei quali gestitidagli enti del non profit; per questo motivo presentiamo lostrumento e le modalità di fruizione.

Presentiamo infine la prima parte del commento ad u-na importante sentenza della Corte di giustizia europeasulla possibilità di affidare servizi in appalto alle Odv

Patrizia Clementi

Page 2: SUPPLEMENTO AL N. 46 DI AVVENIRE DI …...gennaio, ma con quella che sarà emessa a far data dal 1 luglio 2016 e riguarderà tutte le rate già sca-dute (dovrebbero essere le 6 ra-te

MARIA ELISABETTAMAPELLI

Il comma 282 dell’unico artico-lo della Legge di Stabilità per il2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208,pubblicata sulla Gazzetta Uffi-ciale n. 302 del 30 dicembre2015), al fine di sostenere la ge-nitorialità, ha confermato il be-neficio di cui all’art. 4, comma24, lett. b), Legge 28 giugno 2012n. 92, fissando a 20 milioni di eu-ro il limite per l’anno 2016. L’ar-ticolo 4 citato disciplina la pos-sibilità di concedere alla madrelavoratrice, al termine del pe-riodo di congedo obbligatorio dimaternità e in alternativa al con-gedo facoltativo, la correspon-sione di un contributo per ac-quistare i servizi di baby-sittingovvero per fare fronte agli oneridei servizi per l’infanzia, dellarete pubblica o dei privati ac-creditati, cioè autorizzati all’e-rogazione di servizi per l’infan-zia con provvedimento dell’Uf-ficio competente del Comune odella Regione di appartenenza(quindi anche gli asili nido pri-vati gestiti dalle parrocchie, da-gli istituti religiosi e dagli altrienti del mondo non profit).

Le strutture eroganti serviziper l’infanzia devono effettuarel’iscrizione in un elenco apposi-tamente istituito, presentandodomanda all’INPS in via tele-matica o per il tramite di inter-mediari abilitati: solo nelle strut-ture presenti in detto elenco èspendibile il beneficio di cui al-l’art. 4 citato.

Le strutture richiedenti l’i-scrizione devono possedere i se-guenti requisiti: regolarità con-tributiva, previdenziale e assi-curativa; regolarità sotto il pro-filo normativo (compresa tuttala disciplina inerente la sicurez-za sui luoghi di lavoro e il lavo-ro dei disabili); conformità allanormativa antincendio; auto-rizzazione all’apertura e al fun-zionamento della struttura rila-sciata dal SUAP (sportello unicoattività produttive);iscrizione al-la Camera di Commercio (per glienti non commerciali vale l’i-scrizione al REA).

L’INPS comunica agli asili ni-do interessati i nominativi dellemadri lavoratrici beneficiarie edei relativi figli, nonché il nu-mero di mesi di beneficio di cia-scuna. L’Istituto, successiva-mente, provvede direttamenteal pagamento delle strutture, neitermini di legge, a seguito del-l’invio, da parte degli asili nidointeressati, di regolare fatturanella quale devono essere indi-cati: il nominativo e il codice fi-scale della madre lavoratrice; ilnumero di mesi di servizio frui-ti; il nome e il codice fiscale delminore iscritto alla struttura.

L’INPS, in data 1° febbraio2016, ha pubblicato l’avviso conle istruzioni per l’erogazione delcontributo, che viene richiestodalle mamme lavoratrici in al-ternativa alla fruizione di altret-

tanti mesi di congedo parenta-le; il beneficio è riservato allemadri lavoratrici in costanza dirapporto di lavoro, sia dipen-denti del settore pubblico cheprivato, nonché a favore di pa-rasubordinate o libere profes-sioniste iscritte alla gestione se-parata INPS. Le lavoratrici part-time possono accedere al con-tributo in misura riproporzio-nata, mentre quelle iscritte allagestione separata ne possono u-sufruire per un periodo massi-mo di tre mesi.

Si ricorda che il congedo pa-

rentale facoltativo è disciplina-to dall’art. 32 del decreto legi-slativo n. 151/2001, primo com-ma, lettera a), che riconosce al-la madre lavoratrice un periodocontinuativo o frazionato nonsuperiore ai sei mesi.

Non sono ammesse alla pre-sentazione della domanda: le la-voratrici che non hanno dirittoal congedo parentale (es. lavo-ratrici domestiche, disoccupa-te); le lavoratrici in fase di ge-stazione; le lavoratrici che già u-sufruiscono dei benefici di cuial fondo per le politiche relativeai diritti ed alle pari opportunità;quelle che risultano totalmenteesentate dal pagamento della re-te pubblica dei servizi per l’in-fanzia o dei servizi privati con-venzionati. La domanda va pre-sentata solo qualora la lavora-

trice sia ancora negli undici me-si successivi al termine del pe-riodo di congedo di maternitàobbligatorio; è possibile pre-sentare la domanda anche a-vendo già in parte usufruito delcongedo parentale, limitata-mente ai mesi di congedo nonancora utilizzati.

L’INPS ha reso nota la proce-dura telematica per l’inoltro del-la domanda attraverso il canaleWeb, utilizzando un PIN dispo-sitivo necessario per effettuarel’autenticazione al servizio (si ri-corda che eventuali domande

presentate mediante altri cana-li telematici, tipo PEC o e-mail,non saranno prese in conside-razione) ovvero tramite un pa-tronato.

Si precisa che con il termine"PIN dispositivo" si intendequello rilasciato dalle sedi INPSattraverso il riconoscimento "devisu" del titolare oppure a se-guito di richiesta sottoscrittadall’interessato corredata da co-pia di un documento di ricono-scimento: non è pertanto il clas-sico PIN rilasciato "on line" e halo scopo di garantire maggioresicurezza circa l’autenticità del-le richieste e l’identità del ri-chiedente (si veda, a tal propo-sito, la Circolare INPS n. 50 del15.3.2011).

In sede di domanda, la lavo-ratrice deve: verificare i propri

dati anagrafici; indicare il nu-mero di cellulare e l’indirizzoPEC (posta certificata) o e-mailper la ricezione delle comuni-cazioni da parte dell’INPS; inse-rire i dati inerenti il padre del mi-nore per cui si chiede il contri-buto; inserire i dati del minore;inserire la data dell’ultimo gior-no di congedo usufruito; indi-care i periodi di congedo paren-tale già fruiti; precisare a qualedei due benefici si vuole acce-dere e per quanti mesi; inserirei dati del proprio datore di lavo-ro (ovvero dichiarare di non a-

vere datori di lavoro per le libe-re professioniste); dichiarare diaver presentato la dichiarazio-ne ISEE (che è possibile chiede-re per tempo ad un patronato).Le domande possono esserepresentate sino al 31 dicembre2016 o comunque sino ad esau-rimento dello stanziamento pre-visto dalla legge di stabilità (cioèi menzionati 20 milioni di euro).

Come precisato, la lavoratricepuò optare per il pagamento di-retto alla struttura prescelta,pubblica o privata accreditata,dietro esibizione, da parte dellastruttura, di richiesta di paga-mento corredata da tutta la do-cumentazione attestante la frui-zione del servizio e la delega-zione liberatoria di pagamento(fino a concorrenza di 600 men-sili), oppure preferire il paga-

mento del servizio di baby sit-ting attraverso il sistema deibuoni lavoro (cd. voucher).

In tale ultima ipotesi, la lavo-ratrice deve, prima dell’iniziodell’attività di baby sitting, ef-fettuare la comunicazione pre-ventiva di inizio prestazione, in-dicando il proprio codice fisca-le, quello della prestatrice, il luo-go di svolgimento della presta-zione e le date presunte di inizioe fine attività; in caso di annul-lamento della prestazione o dimodifica delle date, occorre tra-smettere la comunicazione divariazione all’INAIL/INPS. Siprocede, sostanzialmente, conle stesse modalità previste per illavoro accessorio retribuito coni vouchers.

Il provvedimento con il qua-le viene accolta o rigettata la do-manda di contributo viene co-municato alla PEC indicata dal-la lavoratrice; qualora non siastato precisato alcun indirizzodi posta certificata, la comuni-cazione viene pubblicata sul si-to web istituzionale, con avvisoall’indirizzo mail inserito dallalavoratrice. L’INPS provvede, al-tresì, ad avvisare il datore di la-voro circa la proporzionale ri-duzione del periodo di congedoparentale facoltativo conse-guente alla concessione del con-tributo.

La lavoratrice, si ricorda, puòsempre rinunciare al beneficiorichiesto, dal giorno successi-vo alla pubblicazione del prov-vedimento di accoglimentodella domanda, esclusivamen-te via web; qualora abbia opta-to per la richiesta di vouchers,quelli non ancora usufruiti van-no restituiti all’INPS (i vouchersnon restituiti vengono consi-derati come fruiti). L’INPS, ai fi-ni del reintegro del periodo dicongedo parentale, comunicaal datore di lavoro l’avvenutarinuncia al beneficio da partedella lavoratrice, indicando iperiodi per i quali la rinuncia èstata esercitata.

Si tenga presente che l’Istitu-to effettua controlli in merito al-le situazioni dichiarate dalle la-voratrici che richiedono l’ero-gazione del contributo, pertan-to si raccomanda di compilare larichiesta con grande attenzionee precisione; l’INPS provvede, senecessario, a recuperare le som-me erogate a coloro che abbia-no prodotto dichiarazioni risul-tate mendaci.

Si segnala, infine, che al co-municato INPS del 1° febbraio2016 sono altresì allegati: la ta-bella di riproporzionamento delbeneficio in caso di lavoro atempo parziale; la dichiarazionedi effettiva fruizione del contri-buto economico, che va compi-lata a cura della lavoratrice; ilmodello di delegazione libera-toria di pagamento, che va com-pilato e sottoscritto dalla strut-tura erogante i servizi per l’in-fanzia.

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VERONICA TOMELLERI

Se vi occupate dell’amministra-zione di un ente non commercia-le che svolge una attività com-merciale (ad esempio una parroc-chia che gestisce un bar o unascuola) potrebbe essere utile fareun test controllando l’ultima di-chiarazione IRAP: se è stata com-pilata solo la "Sezione I - Enti pri-vati non commerciali - Attività noncommerciale" c’è qualcosa chenon va.

Gli enti non commerciali, in-fatti, se svolgono attività com-merciali devono compilare la di-chiarazione e calcolare l’impostacome se fossero un’impresa; senon svolgono attività commercialidevono compilarla e calcolarel’imposta con le specifiche mo-dalità che guardano solo alla pre-senza di personale retribuito persvolgere le attività istituzionali(non commerciali); se svolgonoattività commerciali e hanno di-pendenti impiegati nelle attivitàistituzionali devono utilizzare en-trambi i sistemi.

Irap per la sfera istituzionaledegli ENC. Per gli ENC il presup-posto per l’applicazione dell’IRAPnella sfera dell’attività istituziona-le è la presenza di lavoratori di-pendenti e occasionali (art. 10 co.1 del DLgs. 446/97). La base im-ponibile del tributo regionale è in-fatti determinata in un importopari:

- all’ammontare delle retribu-zioni spettanti al personale di-pendente,

- dei redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente,

- dei compensi erogati per col-laborazioni coordinate e conti-nuative,

- compensi per attività di lavo-ro autonomo non esercitate abi-tualmente di cui all’art. 81 co. 1 delTUIR,

- voucher corrisposti per lavoroaccessorio.

Gli ENC che svolgono solo atti-vità istituzionale e hanno dipen-denti e/o collaboratori, devonocompilare la Sezione I del ModelloIRAP "Enti privati non commercia-li - Attività non commerciale".

Irap per la sfera commercialedegli ENC.Gli ENC che esercitanoattività commerciali devono de-terminare la base imponibile re-lativamente a tale attività come leimprese e le società: la base im-ponibile ai fini Irap è costituita dalcosiddetto Valore della produzio-ne ovvero la differenza tra i ricavied i costi rilevanti ai fini IRAP.

Gli ENC che svolgono attivitàcommerciale devono compilare laSezione II del Modello IRAP "Entiprivati non commerciali - Attivitàcommerciale".

Negli ENC sovente capita chevengano sostenuti dei costi sia perl’attività istituzionale che per l’at-tività commerciale.

Tali costi sono deducibili dallabase imponibile per un importocorrispondente al rapporto tral’ammontare dei ricavi e dei pro-venti commerciali e l’ammontarecomplessivo di tutti i ricavi ed iproventi dell’ENC.

Il regime forfetario. Nell’ambi-to degli ENC, vi è anche la possi-bilità in alcuni casi, di aderire al re-gime di determinazione forfetario.

Ecco come devono compilare la dichiarazione e calcolare l'imposta gli enti non commerciali

Versamenti Irap, occhio all’attività

In questo regime, si compila laSezione III del Modello IRAP ed ilvalore della produzione netta vie-ne determinato sommando i se-guenti valori:

- ammontare del reddito di im-presa calcolato in base alla deter-minazione forfetaria;

- ammontare delle retribuzionisostenute per il personale dipen-dente;

- compensi spettanti ai colla-boratori coordinati e continuati-vi;

- compensi per prestazioni dilavoro autonomo non esercitateabitualmente di cui all’art. 81 co. 1lett. l) del TUIR;

- ammontare delle indennità edei rimborsi di cui all’art. 81 co. 1lett. m) del TUIR;

- interessi passivi.I soggetti interessati a detta de-

terminazione della base imponi-bile sono:

- le associazioni sportive dilet-tantistiche di cui alla L. 398/91;

- le associazioni senza scopo dilucro e le pro loco;

- le associazioni sindacali e dicategoria operanti nel settore a-

gricolo per l’attività di assistenza fi-scale di cui all’art. 78 della L.413/91;

- i soggetti che esercitano "altreattività agricole";

- gli enti non commerciali che siavvalgono ai fini Ires del regimeforfettario di cui all’art. 145 delTUIR.

Resta fermo che per tali enti èpossibile, comunque, optare perla determinazione della base im-ponibile con le modalità previsteper le imprese commerciali ai sen-si dell’art. 5 del DLgs. 446/97.

Deduzioni nell’ambito dellasfera commerciale. Gli ENC chesvolgono attività commercialihanno diritto alla eliminare dallabase imponibile il costo dei di-pendenti a tempo indeterminato(c.d. "cuneo fiscale", cfr. art. 11 c.4-bis.2 del D.Lgs. 446/97); l’agevo-lazione non si applica, invece, ailavoratori impiegati esclusiva-mente nell’attività istituzionale(R.M. 203/2008).

Per i lavoratori impiegati sia nel-l’attività istituzionale che nell’e-ventuale attività commerciale, si

considera il solo personale riferi-bile all’attività commerciale. In ta-le ipotesi, le deduzioni sarannoportate in diminuzione della baseimponibile in misura corrispon-dente al rapporto tra (art. 10 c. 2 delDLgs. 446/97):

- l’ammontare dei ricavi e deglialtri proventi derivanti dall’attivitàcommerciale;

- l’ammontare complessivo ditutti i ricavi e proventi.

Deduzioni che prescindonodalla tipologia di attività. Gli ENCpossono invece usufruire, a pre-scindere dalla modalità di costru-zione della base imponibile (me-todo contributivo o valore dellaproduzione) della seguenti dedu-zioni:

- assicurazioni obbligatoriecontro gli infortuni;

- costi del personale addetto al-la ricerca e sviluppo. Gli ENC pos-sono fruire della deduzione IRAPper il personale addetto alla ricer-ca e sviluppo (ex art. 11 co. 1 lett.a) n. 5) del DLgs. 446/97) anchequalora, a latere dell’attività isti-tuzionale, non venga esercitata al-cuna attività commerciale. Infat-ti, diversamente da quanto stabi-lito per il cuneo fiscale, in questocaso non è stabilito che gli enti pri-vati non commerciali possonofruire delle deduzioni esclusiva-mente per i dipendenti a tempoindeterminato impiegati nell’atti-vità commerciale eventualmenteesercitata in via non esclusiva oprevalente (RM 138/2006 e107/2008);

- spese relative ad apprendisti edisabili;

- spese relative al personale as-sunto con contratto di formazio-ne lavoro;

- importo forfetario (art. 11,comma 4 bis D. Lgs 446/97) de-terminato in funzione del valoredella produzione totale:

– fino a euro 180.759,91, euro8.000

– oltre euro 180.759,91 e fino aeuro 180.839,91, euro 6.000

– oltre euro 180.839,91 e fino aeuro 180.919,9, euro 4.000

– oltre euro 180.919,91 e fino aeuro 180.999,91, euro 2.000.

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Mamme che lavorano, le strutture che erogano servizi per l’infanzia devono iscriversi in un elenco Inps

Il bonus bebè speso all’asilo nido

Considerato quanto sia radicale la novità dell’addebitoin bolletta potrebbero verificarsi disguidi anzitutto a cau-sa del disallineamento dei dati necessari per addebitarecorrettamente gli importi; il suggerimento è quello di ve-rificare con attenzione le bollette elettriche e osservare leindicazioni che saranno date dalle autorità competentiper porre rimedio ad eventuali errori.

Si tenga presente che al contribuente rimane comun-que l’obbligo di comunicare alle imprese elettriche qual-siasi variazione che potrebbe incidere sull’addebito in bol-letta (per es. si trasferisce la residenza e si mantiene la ti-tolarità dell’utenza elettrica e la detenzione del televiso-re).

L’art. 10 del Regio Decreto Legge n. 246/38 prevedeva lapossibilità di continuare a detenere un apparecchio tele-visivo senza però dover più corrispondere alcun canonea condizione che si chiedesse il cosiddetto "suggellamen-to" dell’apparecchio. Ora il comma 158 della Legge di Sta-bilità 2015 ha escluso tale possibilità. Ciò conferma che il

canone è dovuto alla sola condizione di detenere l’appa-recchio televisivo. Dunque se non si vuole pagare il cano-ne è necessario smaltire l’apparecchio obsoleto e darne co-municazione all’Agenzia delle entrate (non sono però an-cora disponibili le indicazioni operative). Analoga dichia-razione deve essere trasmessa qualora l’apparecchio tele-visivo sia trasferito ad altra persona o ad altro ente giuri-dico.

Queste dichiarazioni non devono essere confuse con ladichiarazione prevista dal nuovo co. 2 dell’art. 1 del RegioDecreto Legge n. 246/38 introdotta per vincere la presun-zione di detenzione di un apparecchio televisivo per i re-sidenti che sono anche titolari di un utenza elettrica (edevitare l’addebito automatico in bolletta). Quest’ultima èinfatti una dichiarazione che, ad oggi, deve essere rinno-vata ogni anno e deve contenere gli elementi previsti daldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali,di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico.

Da ultimo un cenno ai casi di esenzione. Quello di mag-gior interesse riguarda le persone di almeno 75 anni che

hanno un reddito (proprio e del coniuge) non superiorecomplessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità eche nel luogo di residenza (dove non vi sono altri convi-venti) detengono un apparecchio televisivo. È allo studiola possibilità di elevare il limite di reddito a 8.000 euro an-nui (euro 615 per tredici mensilità).

Vi sono altri due casi di esenzione che possono interes-sare anche le parrocchie e gli istituti religiosi:

- le attività scolastiche paritarie possono chiedere ed ot-tenere una licenza gratuita per l’uso di apparecchi radio-televisivi esclusivamente per attività didattica, ai sensi del-l’art. 1, L. n. 421 del 28 dicembre 1989;

- i centri sociali diurni per anziani (che rientrano nel si-stema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal-la L. n. 328/2000), che utilizzano apparecchi televisivi de-stinati all’ascolto collettivo, possono chiedere l’esenzioneai sensi dell’art. 92 della L. n. 289/2002, presentando ap-posita domanda corredata con la documentazione utile adar prova dei requisiti prescritti.

Lorenzo Simonelli© RIPRODUZIONE RISERVATA

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