Superammortamento del 140% su acquisto di beni

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SCHEDA TECNICA AGEVOLAZIONI SUPER AMMORTAMENTO DEL 140% Curato per Legislazione Tecnica da: Club Mep Network [[email protected]]www.clubmep.it INFORMAZIONI GENERALI CONTESTO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO ITA DESCRIZIONE BREVE / ABSTRACT Il “Super-ammortamento” è un Incentivo fiscale che può essere utilizzato da imprese e professionisti. La norma prevede che, aumentando del 40% gli ammortamenti, i contribuenti possano alzare in modo figurativo i costi. Questo consente di ridurre le imposte da pagare. Può essere utilizzato per acquisto di auto, di altri mezzi di trasporto, di attrezzature e/o per acquisizione di tecnologie digitali. STORIA DEL DOCUMENTO 28/12/2015 – approvazione Legge di Stabilità 2016 contenente anche l’art. 1 commi 91-97 DETTAGLI DESCRIZIONE ESTESA Soggetti beneficiari: professionisti e imprese. In particolare: Persone fisiche che svolgono legislazionetecnica.it FAST FIND ARXXXXX 1

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SCHEDA TECNICA AGEVOLAZIONI

SUPER AMMORTAMENTO DEL 140%

Curato per Legislazione Tecnica da:Club Mep Network [[email protected]]www.clubmep.it

INFORMAZIONI GENERALI

CONTESTO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO ITA

DESCRIZIONE BREVE / ABSTRACT Il “Super-ammortamento” è un Incentivo fiscale che può essere utilizzato da imprese e professionisti. La norma prevede che, aumentando del 40% gli ammortamenti, i contribuenti possano alzare in modo figurativo i costi. Questo consente di ridurre le imposte da pagare. Può essere utilizzato per acquisto di auto, di altri mezzi di trasporto, di attrezzature e/o per acquisizione di tecnologie digitali.

STORIA DEL DOCUMENTO 28/12/2015 – approvazione Legge di Stabilità 2016 contenente anche l’art. 1 commi 91-97

DETTAGLI

DESCRIZIONE ESTESA Soggetti beneficiari: professionisti e imprese. In particolare: Persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito di lavoro autonomo; Associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche; Società tra professionisti (STP); Persone fisiche esercenti attività commerciali, anche forma familiare o di aziende coniugali; le S.n.c. e le s.a.s.; le Società di armamento; le Società di fatto esercenti un’attività commerciale; le Società consortili a rilevanza interna ed esterna; le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.; le Cooperative e di Mutua assicurazione; gli Enti pubblici

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e privati, nonché i trust aventi per esercizio esclusivo l’attività commerciale; le Stabili organizzazioni in Italia di società, enti commerciali e persone fisiche non residenti; le Società non operative e quelle in liquidazione.

Esclusi: i redditi equiparati a quelli autonomi; gli imprenditori individuali ed agricoli con attività agrituristica che si avvalgono del regime forfetario; i soggetti esercenti attività agricole ex art. 56 c.5 e 56-bis del Tuir; le persone fisiche e le società semplici con riferimento all’attività agricola, svolta entro i limiti dell’art. 32 del Tuir; gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

Come specificato dalle Agenzie delle Entrate a Telefisco, risultano esclusi dell'agevolazione i contribuenti in regime forfettario in quanto il reddito viene determinato con l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi. Questo significa che l'ammontare dei costi, inclusi quelli per beni strumentali nuovi o mai usati, non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile.Risulta invece accessibile per i contribuenti in regime di vantaggio, per i quali l'applicazione del principio di cassa non è considerato un ostacolo all'adozione della misura in oggetto.

L'effetto dell'agevolazione è esclusivamente fiscale e consente la determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES; infatti il super ammortamento, consente una deduzione extra-contabile del 40%, ripartita sul periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing. L'agevolazione non produce effetti ai fini IRAP.

Su indicazione dell'Agenzia delle Entrate,

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per la determinazione della maggiorazione spettante vengono applicate le regole generali di competenza per l'imputazione degli investimenti. Questo significa che gli ammortamenti del 40% aggiuntivo possono essere dedotti solo a partire dell'esercizio di entrata in funzione del bene.

SPESE AGEVOLABILI L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali nuovi o mai usati acquistati direttamente o in leasing.

I beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. In merito all'acquisto di beni di importo inferiore a 516,46 euro, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, considerato come opera l'agevolazione ovvero solo sulle quote di ammortamento, la maggiorazione non influisca sul limite di 516,46 previsto dall.art.102 c.5 del TUIR, e quindi la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno, neppure nel caso in cui il costo del bene maggiorato del 40% superi tale limite. Ipotizzando quindi un acquisto di 516,00 euro, tale acquisto maggiorato del 40%, pari a 722,40 euro, può essere dedotto interamente nell'esercizio.

Risultano esclusi: i fabbricati; le costruzioni; i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, ecc.); i beni immateriali; beni usati; beni merce; materiali di consumo; i beni specificati all'allegato 3 della norma (relativi a diversi gruppi di tipologie di industrie con relative eccezioni come ad esempio, condutture, condotte, materiale rotabile

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ferroviario e tramviario con eccetera).

Agevolabili gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016 ma potranno essere inclusi anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione sia avvenuta successivamente alla data del 15/10/2015.

I beni strumentali agevolati non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la maggiorazione prevista dal beneficio, non rileva ai fini dei parametri che caratterizzano il test di operatività delle società non operative, visto che si applica esclusivamente alle quote di ammortamento e dei canoni leasing. Tuttavia la disciplina che regola questi soggetti non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste; questo comporta che la maggiore quota di ammortamento del periodo porta alla riduzione del reddito minimo presunto rilevante per le società di comodo.

Le imprese e i professionisti non devono tener conto dell’agevolazione in sede di determinazione dell’acconto dovutoper il periodo in corso al 31.12.2015 e per il periodo d’imposta successivo.

L'agevolazione non influenza il calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze del periodo.

Nel caso di imprese, nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% deve essere applicata alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile. Tale modalità non è prevista per i lavoratori autonomi.

In caso di affitto di azienda, se il locatario

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ha l’onere del mantenimento dell’efficienza, oltre che sostituzione e implementazione, degli impianti e degli altri beni strumentali del compendio aziendale a fruire dell’agevolazione è il locatario. Se fosse stato derogato contrattualmente l’onere sarebbe a carico dell’impresa concedente.

L’agevolazione, salvo non disposto diversamente, dovrebbe essere cumulabile con altre misure di favore (come ad esempio risulta la Sabatini Bis) e spettante anche a coloro che rientrano nel “Regime dei minimi”, in quanto non dovrebbe rilevare ai fini del calcolo del limite di 15.000 euro di acquisti di beni strumentali effettuati nel triennio precedente. Un chiarimento da parte dell’agenzia sarebbe opportuno.

La maggiorazione prevista deve essere fruita sulla base dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal Dm del 31/12/1988 a partire dall'esercizio di entrata in funzione. In caso di cessione o eliminazione non si potrà fruire delle quote non dedotte della maggiorazione.

Nel caso di acquisto auto, risultano maggiorati del 40% il limiti rilevanti per la deduzione delle quote d'ammortamento. È opportuno ricordare che gli ammortamenti dell’auto risultano essere ridotti rispetto ai valori effettivi e ammontato:

20% per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, non utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa.

80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

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Per l'esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio.

Per l'applicazione dell'aliquota, i contribuenti non devono tenere conto:

della parte del costo di acquisizione che eccede euro 18.076 per le autovetture e gli autocaravan;

di euro 4.132 per i motocicli; di euro 2.066 per i ciclomotori;

dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati sopra, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;

dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615 per le autovetture e gli autocaravan;

di euro 775 per i motocicli; di euro 413 per i ciclomotori.

Il predetto limite di euro 18.076 per le autovetture è elevato a euro 25.823 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

SCADENZE ADEMPIMENTI Dal 15/10/2015 al 31/12/2016 – Effettuazione degli investimenti (l’agevolazione è usufruibile esercitando opzione con la presentazione dell’unico 2015 e 2016; non è necessaria una domanda preventiva)

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PER APPROFONDIRE

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO Art. 1, commi da 91 a 97 Legge

28/12/2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016)

Artt. 53 e 86 comma 2 del Tuir

Lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del Tuir;

Redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo, ex art. 53 c.2 del Tuir;

Regime forfetario di determinazione del reddito ex art. 5, c,1 L. 413/91;

Reddito attività agricole , ex art. 56 comma 5 e 56-bis del Tuir;

STP costituite ex art. 10 , L. 12/11/2011, n. 183;

Elenco beni agevolati: Divisione 28 della tab. ATECO,

Allegato 3 Legge di stabilità 2016 Requisito novità (circolare n.

90/2001) cfr. Circ. Agenzia Entrate n.

5/2015 e n. 44/2009 Legge Sabatini Bis (art. 2 del DL

n. 69/2013) “Regime dei minimi”, ex art. 27

comma 1 e 2 del D.L. 98/2011 Art. 1, c. 91, legge n. 208/2015 Coefficienti ammortamento - Dm

del 31/12/1988 Agevolazioni fiscali circolari n.

25/E del 2007 e n. 53/E del 2009 Regole generali competenza art.

109, c. 1 e 2, TUIR.

DOCUMENTAZIONE leggestabilità-commida91a97.pdf – Stralcio della Legge di Stabilità per il 2016

SITI WEB www.clubmep.itdettagli: [email protected]

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