Successione Testamento e Donazione

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Successione Testamento e Donazione 1 Successione Con la successione si trasferiscono agli eredi i rapporti giuridici di carattere patrimoniale, cioè tutti quei rapporti che possono essere oggetto di valutazione economica. Il complesso delle norme che disciplinano la materia successoria è volto a definire chi siano le persone che subentrano in questi rapporti e garantire che comunque, sempre, possa essere individuato un erede. Non si trasferiscono invece agli eredi i rapporti giuridici di carattere personale, i quali si estinguono con la morte del titolare. Successione legittima Nella successione legittima la designazione degli eredi avviene in forza di legge. In particolare l’eredità si trasferisce al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (es. figli e figli dei figli), agli ascendenti legittimi (es. genitori), ai collaterali (es. fratelli), agli altri parenti; in presenza di più soggetti, è erede il parente più prossimo, con esclusione dei parenti più remoti. Successione testamentaria Se si vuole che il patrimonio abbia una ripartizione diversa da quella prevista dalla legge, la quale non può tenere conto di particolari condizioni di famiglia, né di rapporti intercorsi in vita con i parenti stessi, oppure se si vuole beneficiare un estraneo o un ente di pubblica utilità, in questi casi è necessario provvedere con un testamento. La legge italiana limita la libertà di disporre per testamento, a tutela della famiglia: vi sono infatti alcuni familiari, i più vicini, i cosiddetti “legittimari” che hanno sempre diritto ad una quota di eredità. I legittimari sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. Quindi soltanto chi non ha legittimari ha una piena libertà di disporre dei propri beni con il testamento. Successione legittima: I gradi di parentela Nel caso di successione legittima, acquisiscono i beni i parenti più vicini, escludendo dalla successione i parenti più lontani. Si segue cioè un principio di gradualità. La parentela può essere di due tipi: in linea retta (padre – figlio; nonno – nipote): in questo caso le persone discendono direttamente l’una dall’altra; in linea collaterale (fratelli; zio – nipote): in questo caso pur avendo un ascendente comune, le persone non discendono l’una dall’altra.

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Successione Con la successione si trasferiscono agli eredi i rapporti giuridici di carattere patrimoniale, cioè tutti quei rapporti che possono essere oggetto di valutazione economica.

Il complesso delle norme che disciplinano la materia successoria è volto a definire chi siano le persone che subentrano in questi rapporti e garantire che comunque, sempre, possa essere individuato un erede.

Non si trasferiscono invece agli eredi i rapporti giuridici di carattere personale, i quali si estinguono con la morte del titolare.

Successione legittima

Nella successione legittima la designazione degli eredi avviene in forza di legge. In particolare l’eredità si trasferisce al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (es. figli e figli dei figli), agli ascendenti legittimi (es. genitori), ai collaterali (es. fratelli), agli altri parenti; in presenza di più soggetti, è erede il parente più prossimo, con esclusione dei parenti più remoti.

Successione testamentaria

Se si vuole che il patrimonio abbia una ripartizione diversa da quella prevista dalla legge, la quale non può tenere conto di particolari condizioni di famiglia, né di rapporti intercorsi in vita con i parenti stessi, oppure se si vuole beneficiare un estraneo o un ente di pubblica utilità, in questi casi è necessario provvedere con un testamento.

La legge italiana limita la libertà di disporre per testamento, a tutela della famiglia: vi sono infatti alcuni familiari, i più vicini, i cosiddetti “legittimari” che hanno sempre diritto ad una quota di eredità. I legittimari sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. Quindi soltanto chi non ha legittimari ha una piena libertà di disporre dei propri beni con il testamento.

Successione legittima: I gradi di parentela Nel caso di successione legittima, acquisiscono i beni i parenti più vicini, escludendo dalla successione i parenti più lontani. Si segue cioè un principio di gradualità.

La parentela può essere di due tipi:

• in linea retta (padre – figlio; nonno – nipote): in questo caso le persone discendono direttamente l’una dall’altra;

• in linea collaterale (fratelli; zio – nipote): in questo caso pur avendo un ascendente comune, le persone non discendono l’una dall’altra.

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L’ordinamento giuridico individua quali successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti e gli altri parenti fino al sesto grado.

Escludendo il coniuge, i parenti possono essere suddivisi in 3 ordini successori:

• discendenti • ascendenti, fratelli e sorelle • altri parenti collaterali entro il sesto grado

Nell’ambito di ciascun ordine, il grado più vicino esclude quello più lontano. Quindi, per esempio, se chi muore lascia dei figli, sono esclusi dalla successione i nipoti, figli dei figli, che sono parenti di secondo grado.

Qualora vi sia la presenza di più parenti dello stesso ordine e dello stesso grado, questi concorrono tutti in parti uguali.

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Quote di successione: disponibili e non La legge italiana protegge i congiunti più stretti (per esempio il coniuge), limitando la libertà di disporre con il proprio testamento: nella successione testamentaria infatti una parte del patrimonio deve essere “riservata” a determinate persone (dette “riservatari” o “legittimari”), anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore.

La quota disponibile può quindi essere definita quella parte del patrimonio caduto in successione della quale il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo.

Il codice civile stabilisce con chiarezza quali siano le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè di quali parti un testatore possa liberamente disporre con il proprio testamento, e quali parti debbano invece essere riservate ai legittimari.

Tali quote variano in funzione del tipo di legittimari e del loro numero. Per esempio:

• Se il testatore lascia quale legittimario unicamente un figlio, questi avrà diritto a metà del patrimonio del padre;

• se il testatore lascia il coniuge e due figli, il coniuge avrà diritto ad ¼ del patrimonio e i figli ad ¼ ciascuno; in questo caso la quota disponibile, cioè la parte della quale il testatore può liberamente disporre, sarà il residuo ¼.

Le persone che hanno diritto alla riserva sono:

• il coniuge • i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti) • i genitori (solo in assenza di figli)

Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (le cosiddette “quote di riserva” o “di legittima”), sulle quali non possono imporsi né oneri, né condizioni di alcuna specie da parte del testatore.

Quote di riserva per le singole categorie di legittimari:

FIGLI

Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:

due terzi se i figli sono due o più (art. 537 c.c.):

ASCENDENTI

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Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):

CONIUGE

Al coniuge è riservata la metà del patrimonio. Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile:

Quote di riserva nei casi di concorso:

CONIUGE E FIGLI

Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione:

Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti, di cui spettante al coniuge un quarto del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra tutti. Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione:

CONIUGE CON ASCENDENTI

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Se con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi, a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 c.c.). La disponibile è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite. Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità previste per la successione legittima:

Disposizioni testamentarie eccedenti la disponibilità

Qualora il testamento leda i diritti dei riservatari, il testamento stesso produrrà i suoi effetti solo parzialmente; l’art. 554 c.c. stabilisce infatti che le disposizioni eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

Somme escluse dalle quote disponibili

Non fanno parte del patrimonio ereditario e quindi non cadono in successione il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e le assicurazioni sulla vita. Le indennità di preavviso e di fine rapporto, dovute dal datore di lavoro alla morte del dipendente devono essere corrisposte, ai sensi dell’art. 2122 c.c, al coniuge, ai figli e, qualora vivessero a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.

Il rapporto di matrimonio, di parentela o di affinità con il defunto fa sorgere, in capo ai soggetti sopra indicati, il credito nei confronti del datore di lavoro. Il trattamento di fine rapporto e l’indennità di preavviso non cadono in successione perché maturano per fatto della morte e quindi successivamente a questa. Pertanto le indennità non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette ad imposte di successione.

La Corte Costituzionale (sentenza 19 gennaio 1972 n.8) prevede la possibilità, in caso di assenza del coniuge, di figli, di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado viventi a carico del lavoratore, di disporre per testamento delle indennità di preavviso e di fine rapporto a favore di persone o enti, associazioni o fondazioni che egli intende beneficiare.

L’importo della assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario.

Infatti, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato non rientrano nell’asse ereditario, non sono soggette a imposta di successione, non si computano né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima. Il beneficiario potrà soltanto essere tenuto a restituire ai legittimari, che risultassero lesi,

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l’ammontare dei premi pagati dal testatore. La designazione del beneficiario può essere fatta dal contraente all’atto della stipula della polizza o, con successiva dichiarazione scritta comunicata dallo stesso, all’assicuratore o per testamento. Il contraente in qualsiasi momento può modificare il beneficiario con successiva annotazione nella polizza approvata dall’assicuratore o con un testamento sostituendo così altre persone o enti alle persone già designate come beneficiarie.

Il patto di famiglia

Fino al 2006 i Patti di Famiglia, non disciplinati dalla legge, restavano un’opportunità lasciata all’autodisciplina dei singoli, ed erano limitati dal divieto dei patti successori, cioè dal divieto di stipulare contratti su una successione ancora da aprirsi (art. 458 c.c.).

Con la legge 14 febbraio 2006 n. 55, entrata in vigore il 16 marzo 2006, è stata introdotta nel nostro ordinamento una deroga a questo divieto per quanto riguarda la successione d’azienda, con l’introduzione degli articoli 768 bis – octies c.c.

Il codice civile definisce il Patto di Famiglia “ il contratto con cui , compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

Il patto di famiglia va stipulato per atto pubblico a pena di nullità, e vi devono partecipare il coniuge e i discendenti. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, se questi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote che avrebbero dovuto ricevere; i contraenti possono convenire che la liquidazione avvenga anche in natura.

La partecipazione al patto di famiglia di tutti i legittimari diviene “necessaria” in quanto il patto incide sui diritti di legittima precludendo la possibilità di esperire, all’apertura della successione dell’imprenditore, l’azione di riduzione (azione che consente ai legittimari, lesi per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie, di reintegrare la propria quota) o di collazione (conferimento, da parte dei beneficiari di donazioni, dell’oggetto di tali donazioni, avvenute quando l’imprenditore era ancora in vita, per mantenere la proporzione tra i co-eredi).

Il Patto o contratto può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che l’hanno concluso.

I partecipanti al patto possono impugnare il patto stesso nel termine prescrizionale di 1 anno .

All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto, possono chiedere (ex art. 768 sexies c.c.) ai beneficiari del contratto il pagamento della somma loro spettante, aumentata degli interessi legali. L’inosservanza di tale disposizione costituisce motivo di impugnazione del patto.

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Il testamento Caratteristiche

L’ art. 587 del codice civile definisce così il testamento: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Il testamento rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte.

Sono quindi prerogative essenziali del fare testamento, garantite dalla legge, la libertà e la revocabilità.

La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio.

La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano:

• i “patti successori” (ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o legata a disposizioni successorie di altri è nulla);

• il ”testamento congiunto” (atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo);

• il “testamento reciproco” (atto unico con il quale due persone dispongono dei propri beni in modo simmetrico, ovvero uno a favore dell’altro).

Il testamento può essere revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione:nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca e ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla.

Il testamento è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante.

Tipi di testamento

Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali:

IL TESTAMENTO OLOGRAFO : è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle. Per saperne di più Testamento olografo

IL TESTAMENTO PUBBLICO : prevede la presenza di un Notaio. Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate. Per saperne di più Testamento pubblico

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IL TESTAMENTO SEGRETO : è un tipo di disposizione poco frequente. Si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento. Per saperne di più Testamento segreto

I TESTAMENTI SPECIALI : sono testamenti ai quali si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. I testamenti speciali prevedono una semplificazione delle formalità ma la loro validità è limitata. Per saperne di più Testamenti Speciali

Le disposizioni non patrimoniali Sebbene il testamento sia concepito proprio per dare una destinazione al proprio patrimonio, esso può contenere, oltre a disposizioni di carattere patrimoniale, anche disposizioni a carattere non patrimoniale quali ad esempio:

• interessi di tipo familiare; • designazione di un tutore per un figlio minore; • il riconoscimento di un figlio naturale.

In particolare le disposizioni testamentarie non patrimoniali possono consistere in disposizioni che non hanno valore giuridico ma solo morale, che acquistano una particolare solennità proprio perché espresse in sede testamentaria: il testatore può per esempio esortare gli eredi a riconciliarsi, oppure può raccomandare loro di tenere un certo comportamento, conforme ai propri ideali.

Esistono inoltre disposizioni non patrimoniali aventi un valore giuridico, che consistono nella “riabilitazione di un indegno a succedere” con la quale il testatore esprime il perdono nei confronti di chi si è reso responsabile di determinate azioni di particolare gravità ai danni del testatore stesso o di suoi familiari, e nella “nomina del tutore” nel caso in cui il testatore, il cui coniuge sia premorto, individua la persona che dovrà ricoprire la carica di tutore dei propri figli minori.

Esistono inoltre disposizioni non patrimoniali aventi un valore giuridico, che consistono nella “riabilitazione di un indegno a succedere” con la quale il testatore esprime il perdono nei confronti di chi si è reso responsabile di determinate azioni di particolare gravità ai danni del testatore stesso o di suoi familiari, e nella “nomina del tutore” nel caso in cui il testatore, il cui coniuge sia premorto, individua la persona che dovrà ricoprire la carica di tutore dei propri figli minori. Questa designazione è vincolante per il giudice tutelare perché la legge presume che nessuno meglio del genitore possa individuare la persona più adatta, nell’ambito della cerchia familiare, a seguire i propri figli.

Esistono inoltre disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale che hanno la caratteristica di non poter essere revocate; si tratta di dichiarazioni che non possono essere

ritrattate, quali ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale.

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Chi può fare testamento L’ art. 591 del codice civile stabilisce che possano disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

La legge stabilisce che siano incapaci di fare testamento:

• i minorenni - cioè coloro che non hanno ancora 18 anni di età; • gli interdetti - gli infermi mentali che risultano destinatari di una sentenza di interdizione; • gli incapaci di intendere e di volere: quest incapacità naturale può essere permanente o

transitoria (es. stato di ubriachezza, stato passionale) L’invalidità del testamento si ha solo se si prova che nel momento preciso di redazione del testamento la persona era incapace.

Il testamento redatto da una persona incapace può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse; il testamento è però efficace finché non viene dichiarato l’annullamento.

Eredi e legatari Possono essere destinatarie di un testamento tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e le persone giuridiche, quali ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità.

Il destinatario del testamento deve però essere esattamente indicato e quindi individuabile con precisione, pena la nullità della disposizione: la legge infatti stabilisce che la disposizione testamentaria a favore di persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo, sia nulla.

A questo principio generale vi sono due eccezioni: sono infatti valide le disposizioni testamentarie a favore “dei poveri” e le disposizioni a favore “dell’anima”. Nel caso in cui il testatore abbia previsto un lascito a favore dei poveri, senza alcun riferimento all’istituto beneficiario, il lascito sarà devoluto all’ente Comunale per l’assistenza del luogo ove il testatore aveva il suo ultimo domicilio.

Qualora nel testamento siano presenti disposizioni a favore dell’anima, ossia lasciti consistenti in beni specifici, o somme di denaro quantificate, destinati alla celebrazione di messe, la legge tutela la disposizione trasformandola in un onere a carico dell’erede o del legatario.

La legge stabilisce che vi possano essere situazioni di “indegnità a succedere”: si tratta del caso in cui determinati soggetti non possono essere beneficiari di un testamento essendo responsabili di determinate azioni delittuose o riprovevoli (omicidio, grave calunnia), contro la persona defunta o dei suoi prossimi congiunti o avendo compiuto gravi illeciti contro la libertà testamentaria o il testamento (sottrazione, occultamento, distruzione o alterazione di testamento). L’indegno a succedere può essere riabilitato con una dichiarazione scritta espressa dal testatore stesso.

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Eredi e legatari

L’ art. 588 del codice civile stabilisce che “le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, siano a titolo universale e attribuiscano la qualifica di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario”.

E’quindi erede chi subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso.

E’ legatario invece colui che acquista diritti patrimoniali specifici.

La distinzione tra erede e legatario è sostanziale, in quanto l’erede subentra sia nei rapporti attivi che in quelli passivi, e quindi risponde dei debiti ereditari.

A volte l’attribuzione della qualifica di erede piuttosto che di legatario può essere controversa. Si può per esempio presentare il caso in cui il testamento, pur contenendo disposizioni specifiche, istituisca il beneficiario quale erede e non quale legatario, se risulta che il testatore ha inteso attribuire quei beni quale quota del patrimonio. Si può inoltre presentare il caso in cui nel testamento i termini “eredità” e “legato” siano usati impropriamente: in tale situazione la sostanza prevale sulla forma, contano cioè le reali volontà del testatore.

Persone interposte

A tutela della libertà testamentaria la legge individua coloro i quali non hanno la capacità di ricevere per testamento.

Il sospetto che alcuni soggetti siano nella possibilità di influenzare la volontà testamentaria, porta a stabilire, a priori, le persone che non possono essere destinatari di attribuzioni testamentarie.

Più precisamente sono incapaci a ricevere per testamento:

• il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico nonché i testimoni o l’interprete intervenuti al testamento medesimo (art. 597 c.c.);

• il tutore o il protutore (art. 596c.c.), fatto salvo il caso in cui il tutore o il protutore sia ascendente, discendente, fratello, sorella, o coniuge del testatore;

• la persona che ha scritto il testamento segreto, salvo espressa approvazione scritta del testatore ( art. 598 c.c.);

• il notaio che ha ricevuto il testamento segreto in plico non sigillato.

Le disposizioni testamentarie a favore dei soggetti sopra menzionati devono ritenersi affette da nullità (art. 599 c.c). Sono altresi nulle le disposizioni favore di persona che possa considerarsi “interposta”, vale a dire di persona che abbia l’incarico segreto di trasferire i beni al soggetto incapace di ricevere per testamento.

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Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.

Accettazione dell’eredità L’ eredità si acquista con l’accettazione; con essa l’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del testatore.

L’accettazione dell’eredità può essere:

• espressa, se formalizzata con una dichiarazione;

oppure

• tacita, quando l’erede compie atti che comportano necessariamente la volontà di accettare.

L’ eredità può inoltre essere accettata:

• puramente e semplicemente

oppure

• con beneficio d’inventario.

Nel caso di accettazione pura e semplice si ha la confusione del patrimonio ereditato con quello dell’erede, e quindi l’erede risponde anche con i propri beni degli eventuali debiti del defunto.

Nel caso di accettazione beneficiata, invece, il patrimonio dell’erede rimane separato da quello del defunto, e l’erede risponde dei debiti ereditari solo fino alla concorrenza massima del patrimonio ereditato. L’accettazione beneficiata quindi tutela l’erede nel caso in cui l’eredità sia gravata da importanti passività.

L’accettazione dell’eredità non può essere parziale, e quindi l’erede non è libero di accettare solo alcuni beni e non altri. L’accettazione è inoltre irrevocabile e retroagisce al momento di apertura della successione. Il chiamato all’eredità può liberamente rinunciare all’eredità stessa.

Termine per accettare l'eredità

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di dieci anni; tale termine decorre dal giorno dell’apertura della successione.

Chiunque vi abbia interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Se il chiamato non rilascia la dichiarazione di accettazione entro il termine fissato, perde il diritto di accettare.

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Eredità giacente

Quando il chiamato all’eredità non accetta (con una dichiarazione espressa o tacitamente), e non ha il possesso dei beni ereditari, il pretore nomina un curatore dell’eredità giacente. Il pretore può agire su istanza di chiunque vi abbia interesse o d’ufficio.

Il curatore nominato deve effettuare l’inventario dei beni caduti in successione, amministrare l’eredità, può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati previa autorizzazione del pretore.

Al termine del mandato deve rendere conto del proprio operato.

La curatela cessa quando l’eredità viene accettata.

Quando il testamento è nullo Le principali cause di nullità del testamento sono:

• i vizi di forma essenziali del testamento olografo per esempio la mancanza della firma o la mancanza di autografia, che si verifica quando il testamento non è interamente scritto di pugno del testatore;

• la disposizione a favore di soggetti indicati in modo generico, cioè in modo da non poter essere identificati;

• le disposizioni illecite.

Il testamento congiunto o reciproco

Il testamento reciproco (cioè un documento unico con il quale due soggetti dispongono l’uno in favore dell’altro) e il testamento congiunto (con un unico atto due persone dispongono in favore di un terzo), sono nulli.

Esecuzione volontaria di un testamento nullo

L’art. 590 del codice civile stabilisce che non può essere contestata la validità del testamento da parte di chi, pur conoscendo la causa della nullità, ha confermato la disposizione o ha dato ad essa volontaria esecuzione.

In tale situazione, non viene sanato il testamento rendendolo valido, in quanto la causa della nullità permane, ma l’iniziativa di impugnazione può essere assunta da chiunque vi abbia interesse, tranne che da colui che ha dato volontaria esecuzione al testamento.

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Impugnare un testamento Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità. L’azione di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente, citando tutti gli altri eredi e legatari. L’azione di impugnazione può essere promossa per due tipi di invalidità: la nullità e l’annullabilità.

Un testamento è da ritenersi nullo quando contiene gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge. Nel caso del testamento olografo, tali difetti possono riguardare l’autografia (nel caso in cui il testamento non sia interamente scritto di pugno dal testatore) e la mancanza della sottoscrizione.

Un testamento è considerato annullabile in caso di incapacità d’intendere e di volere del testatore o per minori difetti di forma del testamento,come per esempio la mancanza della data.

L’azione di impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l’azione di annullamento va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all’eredità stessa.

La nullità di un testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.

Impugnare un testamento per violenza, dolo o errore

La volontà gioca un ruolo fondamentale nel testamento, in quanto produrrà i suoi effetti solo dopo la morte del testatore. E’ quindi nullo il testamento che sia frutto di un vizio di volontà; tale vizio può nascere da violenza, dolo o errore. L’azione di impugnazione per violenza, dolo o errore può essere promossa da chiunque vi abbia interesse.

Le condizioni testamentarie Le disposizioni testamentarie, siano esse a titolo particolare (legati) o a titolo universale (eredità), possono essere sottoposte a condizione.

Condizioni sospensive e risolutive

Nel caso della condizione sospensiva gli effetti del testamento restano sospesi fino al verificarsi della condizione; al contrario, nel caso della condizione risolutiva il verificarsi della condizione fa venir meno l’istituzione di erede o il legato.

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Il testamento olografo Per redigere un testamento olografo non è necessaria la presenza di un Notaio e nemmeno di testimoni.

Il testamento olografo deve contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, senza cioè dover rispettare particolari schemi o formule.

La legge però stabilisce che il testamento debba rispettare un rigore formale, a tutela del testatore: il testamento infatti produrrà i suoi effetti solo dopo la sua morte, ed è quindi essenziale che dal documento si possano desumere le reali volontà del testatore.

Come si redige un testamento olografo

La forma del testamento olografo è la più semplice: è sufficiente che il testatore su un qualunque foglio rediga le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno.

Perché il testamento sia valido è necessario che rispetti alcuni requisiti:

• l’autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo;

• la data: perché il testamento olografo sia valido deve essere datato, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione.

Non è invece necessaria l’indicazione del luogo. La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l’ultimo, e quindi quale sia efficace. Fornisce inoltre un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore. La mancanza della data comporta l’annullamento su istanza di chiunque vi abbia interesse;

• La sottoscrizione: il terzo elemento sostanziale per la validità del testamento olografo è la presenza della firma al termine delle disposizioni.

Naturalmente anche la firma deve essere di pugno del testatore. Di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo. L’importante infatti è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento.

Eventuali aggiunte in momenti successivi (codicilli) devono rispettare questi requisiti: devono cioè anch’esse essere scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte.

Il testamento olografo può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Non è neppure necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole. Può essere scritto anche su marmo o pietra, ma non può però essere scolpito, perché perderebbe le caratteristiche delle calligrafia del testatore.

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Se non è sufficiente un foglio di carta se ne possono usare di più purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro, meglio se numerati ed ogni foglio porti la data e la firma del testatore. Il testamento olografo può essere redatto anche in forma di lettera.

Come depositarlo

Chi redige un testamento olografo può conservarlo a propria cura ove egli ritenga, senza darne comunicazione ad alcuno. Per timore che il testamento possa andare smarrito o essere sottratto, molti testatori preferiscono affidare il proprio testamento ad una persona di propria fiducia o meglio depositare il proprio testamento olografo presso un Notaio.

Qualora il testamento olografo sia depositato presso un Notaio, la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.

Il deposito di un testamento olografo presso un Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno è infatti titolato a chiedere il deposito di testamenti altrui.

Il testamento pubblico Per fare un testamento pubblico, è necessario recarsi presso un Notaio, ove, alla presenza di due testimoni, le volontà dichiarate dal testatore vengono scritte a cura del Notaio stesso. Nel nostro ordinamento giuridico il Notaio è l’unico pubblico ufficiale titolato a ricevere testamenti.

Il testamento deve indicare il luogo e la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore,dai testimoni e dal Notaio.

Se il testatore non può firmare il testamento, o può farlo con molta difficoltà, deve dichiararne il motivo; tale motivo viene scritto dal Notaio nel verbale di ricevimento del testamento.

Il testamento pubblico è l’unica forma di testamento possibile per chi non sappia o non possa scrivere.

I testimoni devono avere i seguenti requisiti:

• non essere in nessun modo interessati all’atto; • essere in grado di sottoscrivere l’atto; • avere il pieno esercizio dei diritti civili; • essere cittadini italiani, o stranieri residenti in Italia; • non essere ciechi, o sordi, o muti; • non essere parenti o affini del Notaio o del testatore in linea retta in qualunque grado, e in

linea collaterale fino al terzo grado; • non essere coniuge del Notaio o del testatore; • essere maggiorenni.

Il testatore muto, sordo o sordomuto può fare testamento pubblico solo se sia presente un interprete, e se almeno uno dei testimoni conosce il linguaggio dei sordomuti.

Il testamento pubblico ricevuto secondo le modalità prescritte dalla legge, viene poi conservato dal Notaio.

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Riservatezza del testamento pubblico

La riservatezza del testamento pubblico è garantita dalla circostanza che le volontà espresse vengono portate a conoscenza dei terzi dal Notaio solo alla morte del testatore.

Il testamento segreto Il testamento segreto è un tipo di testamento assai poco frequente. Deve il suo nome al fatto che il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse. Detto testamento viene consegnato dal testatore già sigillato al Notaio o viene sigillato dal Notaio nel momento in cui lo riceve. La consegna deve avvenire alla presenza di due testimoni. Sull’involucro che sigilla il testamento si scrive l’atto di ricevimento, dando atto della consegna al Notaio e della dichiarazione che si tratta di un testamento segreto.

Il testamento segreto può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce,ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina, o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio.

E’ valido anche se non reca alcuna data. Se manca la redazione per iscritto, da parte del Notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, il testamento segreto è nullo.

Il testamento segreto può essere ritirato in ogni momento dal testatore dalle mani del Notaio presso il quale si trova. Il Notaio redige un verbale di restituzione che viene sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal Notaio.

I testamenti speciali Oltre ai cosiddetti testamenti ordinari, che sono il testamento olografo, e i testamenti per atto di Notaio, cioè il testamento pubblico ed il testamento segreto, vi sono i “testamenti speciali”.

Si tratta di testamenti ai quali si può ricorrere in via straordinaria, quando sia impossibile effettuare un testamento ordinario.

I testamenti speciali sono caratterizzati da una estrema semplificazione delle formalità da rispettare; per contro la loro validità cessa decorsi tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno giustificato la redazione di un testamento speciale.

E’ possibile fare un testamento speciale solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

• Malattia, calamità e infortuni: se il testatore si trova in un luogo ove è diffusa una malattia contagiosa, oppure vi è una calamità naturale o un infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un Notaio, dal giudice di pace dal sindaco o da un ministro di culto, in presenza

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di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni. Il testamento è scritto da chi lo riceve ed è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni.

• Testamento a bordo di nave: durante un viaggio su nave il testamento può essere ricevuto dal comandante della nave stessa. Il testamento del comandante può invece essere ricevuto dal suo diretto subalterno. Il testamento ricevuto su nave, deve essere redatto in due originali alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, da colui che lo riceve e dai due testimoni. Il testamento viene conservato tra i documenti di bordo, ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio. Gli originali del testamento devono essere consegnati all’autorità locale marittima, al momento dell’approdo.

• Testamento a bordo di aeromobile: il testamento è ricevuto dal comandante alla presenza di un testimone, o quando possibile, di due testimoni. Per il resto valgono le disposizioni del testamento a bordo di nave;

• Testamento dei militari: il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare, o da un ufficiale della Croce Rossa, o da un ufficiale dell’Associazione italiana dei cavalieri del sovrano Ordine di Malta, in presenza di due testimoni. Detto testamento deve essere sottoscritto dal testatore, da chi lo ha ricevuto e dai due testimoni. Il testamento deve poi essere trasmesso, nel più breve tempo possibile, al quartiere generale, che a sua volta lo invia al Ministero competente, il quale lo fa depositare presso l’archivio notarile del luogo dell’ultima residenza del testatore.

Pubblicazione di un testamento olografo • Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, è obbligato, per legge, a

consegnarlo ad un Notaio, chiedendone la pubblicazione, non appena venga a conoscenza della morte del testatore. Con la pubblicazione, il contenuto del testamento olografo viene portato a conoscenza di tutti gli interessati. L’occultamento di un testamento olografo costituisce reato.

• Cosa deve fare il Notaio • Il Notaio al quale viene consegnato il testamento olografo, ricevuto l’estratto per

riassunto dell’atto di morte del testatore, alla presenza di due testimoni procede alla redazione di un verbale, detto “verbale di pubblicazione di testamento olografo”, nel quale il documento viene descritto e ne viene trascritto il contenuto.

• Il testamento originale viene allegato al verbale. • Il Notaio che ha provveduto alla pubblicazione è tenuto a comunicare l’esistenza

del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio e la residenza. Il verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal Notaio. Al verbale di pubblicazione vengono allegati la scheda testamentaria e l’estratto per riassunto dell’atto di morte.

• Il Notaio deve poi inviare una copia del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione.

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• Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l`autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale

• Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Pubblicazione di un testamento segreto • Il testamento segreto, deve essere aperto e pubblicato dal Notaio appena gli

perviene la notizia della morte del testatore. • Chiunque creda di avervi interesse può chiedere, con un ricorso al tribunale del

luogo di apertura della successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione. Valgono poi tutte le norme relative alla pubblicazione del testamento olografo.

La ricerca di un testamento Alla morte del testatore, la ricerca della scheda testamentaria deve senz’altro partire dagli effetti personali e dai documenti custoditi presso l’abitazione della persona defunta.

La scheda talvolta viene depositata nella cassetta di sicurezza presso la banca. Poiché la scheda testamentaria potrebbe essere custodita da un Notaio, è buona norma verificare l’esistenza del testamento presso i Notaio del luogo di apertura della successione. Infine talvolta il testamento può essere custodito da persone di fiducia del testatore stesso. Una verifica circa l’esistenza di un testamento pubblico può essere effettuata presso il Registro Generale dei Testamenti che ha sede presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili di Roma.

Nominare un esecutore testamentario La nomina di esecutore può essere effettuata solo nel testamento (art. 700 c.c.). Infatti il testatore può indicare nel testamento stesso il nominativo di uno o più esecutori testamentari eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o legatari.

Il testatore nel testamento può autorizzare l’esecutore a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio. L’ esecutore testamentario non deve essere necessariamente un professionista o un conoscitore della materia successoria, ma sicuramente deve essere persona di fiducia del testatore. La designazione ad esecutore testamentario deve essere accettata con una dichiarazione espressa presso il Tribunale competente (art. 702 c.c.). La dichiarazione di accettazione della carica non può essere sottoposta a termine o a condizione.

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La carica di esecutore testamentario ha la durata di un anno salvo proroga di un altro anno. L’attività dell’esecutore testamentario è libera, personale, gratuita.

• Libera in quanto l’esecutore può rifiutare la nomina mediante dichiarazione di rinuncia in Tribunale.

• Personale in quanto, in caso di morte dell’esecutore, le sue funzioni non sono trasmissibili ad altri.

• Gratuita in quanto all’esecutore non spetta alcun compenso salvo che sia espressamente previsto nel testamento ( art. 711 c.c.). In ogni caso sono a carico dell’eredità le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio ( art.712 c.c.).

I compiti dell'esecutore testamentario L’ esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto ( art. 703 c.c.).

L’esecutore:

• ha il compito di amministrare i beni dell’eredità; • provvede al pagamento dei debiti ereditari ed alla riscossione dei crediti; • adempie i legati; • vigila sul rispetto degli oneri testamentari e sull’adempimento delle disposizioni non

patrimoniali.

Qualora tra i chiamati all’eredità vi siano minori, assenti, interdetti, persone giuridiche l’esecutore deve far apporre i sigilli e far redigere l’inventario dei beni caduti in successione ( art. 705 c.c.)

Il legato Il legato è una disposizione testamentaria a titolo particolare, che si acquista senza bisogno di accettazione.

Il diritto si trasmette al beneficiario al momento dell’apertura della successione.

Tipi particolari di legato:

Legato di cosa inesistente Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere, da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte (art. 654 c.c.).

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova. Quindi l’erede non ha l’obbligo di integrare il legato con acquisti che raggiungano la quantità indicata nel testamento.

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Quando il legato appartiene al legatario Il legato di cosa che al tempo di redazione del testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà del legatario anche al tempo dell’apertura della successione (art.656 c.c.) Quindi il legato è nullo perché ha per oggetto un bene non presente nell’asse ereditario.

E’ valido il legato di cosa che al momento di redazione del testamento apparteneva al legatario, se al momento di apertura della successione la cosa risulta poi divenuta di proprietà del testatore.

Legato di cosa altrui Ai sensi dell’art.651 c.c.il legato di cosa non appartenente al testatore è di regola nullo.

La legge ritiene tuttavia valido il legato di cosa altrui a condizione che dal testamento o da altro scritto risulti che il testatore fosse a conoscenza che la cosa legata apparteneva all’onerato o ad un terzo. In questo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà pagarne al legatario il giusto prezzo. Ad esempio: “ lascio erede delle mie sostanze mio figlio Gino. Lascio in legato al signor Luca Rossi 2 vasi di maiolica giapponese, che sono di proprietà di mio fratello Dante”. In questo caso, l’erede (il figlio Gino) sarà tenuto ad acquistare i vasi per darli al legatario, oppure a corrisponderne il giusto prezzo, da stabilirsi secondo il valore di mercato o con una perizia.

Quindi se la cosa oggetto del legato è di proprietà di un terzo, si tratterà di un legato con facoltà alternativa, poiché è concessa all’onerato la facoltà di procurarsi la proprietà della cosa e di trasferirla al terzo oppure alternativamente di pagare al terzo il giusto prezzo. In sostanza, tutto si riduce alla somma di denaro corrispondente al valore dell’oggetto.

E’ pienamente valido il legato di cosa che, al momento di redazione del testamento apparteneva a terzi, ma è divenuta di proprietà del testatore successivamente e comunque al momento dell’apertura della successione.

Come revocare un testamento Un testamento è sempre modificabile o revocabile da parte del proprio autore; si dice infatti che “il testamento è un atto illimitatamente revocabile”. A tutela della completa libertà del testatore, il legislatore ha stabilito che non si possa in alcun modo rinunciare o limitare tale facoltà, ed ha quindi sancito che ogni clausola o condizione posta alla revocabilità di un testamento, è nulla.

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E’ possibile revocare o modificare un testamento in maniera esplicita o in maniera implicita:

• se con un successivo testamento il testatore dichiara di voler revocare uno o più testamenti precedenti, si ha la revoca esplicita;

• se invece un testamento successivo contiene disposizioni incompatibili con altre espresse in un testamento precedente, si ha una revoca implicita.

La revoca esplicita deve essere espressa nella forma di testamento; è possibile revocare un testamento pubblico con un testamento olografo e viceversa.

Sostituzione degli eredi Il testatore può sostituire all’erede istituito un’altra persona, qualora il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.

Possono sostituirsi più persone ad una sola, e una sola a più.

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o che si tratti di obblighi personali.

Tali disposizioni si applicano anche ai eredi.

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Le imposte di successione Tutte le successioni apertesi dopo il 3 ottobre 2006 sono soggette al pagamento di imposte.

La dichiarazione di successione

La denuncia di successione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione, presso l’Ufficio del Registro del luogo di residenza della persona scomparsa.

Di seguito la tabella per il calcolo delle imposte di successione:

Eredi/legatari

Imposta di successione

Natura dei beni

Imposta di trascrizione

Imposta catastale

coniuge o parenti in linea

retta

Sul valore dei beni e diritti:

4%

Franchigia per ogni beneficiario:

€ 1.000.000

prima casa € 168

€ 168

altri immobili 2%

1%

altri beni -

-

fratelli e sorelle

Sul valore dei beni e diritti:

6%

Franchigia per ogni beneficiario:

€ 100.000

prima casa

€ 168

€ 168

altri immobili

2%

1%

altri beni -

-

parenti sino al 4° (diversi da fratelli

e sorelle) Affini in linea

retta Affini in linea collaterale sino

al 3°

Sul valore dei beni e diritti:

6%

prima casa

€ 168

€ 168

altri immobili

2%

1%

altri beni

-

-

altri soggetti

Sul valore dei beni e diritti:

8%

prima casa

€ 168

€ 168

altri immobili

2%

1%

altri beni

-

-

soggetti portatori di handicap (riconosciuto grave ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104)

Per ciascun portatore di handicap spetta una franchigia di complessivi euro 1.500.000, indipendentemente dal rapporto di coniugio o di parentela

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N.B.: il valore imponibile degli immobili è calcolato sulla rendita catastale capitalizzata. Le stesse aliquote come sopra elencate si applicano anche per gli atti di donazione.

I coefficienti di rivalutazione dal 31 luglio 2004, al fine di ottenere il valore catastale, sono i seguenti:

- per i terreni: 112,50

- per i terreni pertinenziali di prima casa: 103,125

- per i fabbricati: - categorie C/1 ed E: 42,84

- categorie A/10 e D: 63,00

- categoria B: 147,00

- altri fabbricati: 126,00

- per fabbricato abitativo prima casa e relative pertinenze: 115,50

Per altre informazioni visita: dichiarazione di successione

SOGGETTI ESCLUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE

La legge prevede che vi siano alcuni soggetti esenti dal pagamento di imposte:

• Soggetti residenti all’estero – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti di beni esistenti all’estero di proprietà di soggetto residente all’estero.

• Stato – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

• Enti – Sono altresì esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, senza alcuna necessità di dimostrare l'impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo la ricerca, l'assistenza, lo studio, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità; a favore delle organizzazioni ONLUS, delle fondazioni previste ex Legge 461/1998 e degli enti aventi finalità di culto e religione.

• Altri enti – Sono infine esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate sub. c), se disposti per le sopra citate finalità; in questo caso l'ente deve dimostrare entro 5 anni dalla accettazione della eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata della loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione l’ente è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

BENI ESCUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE

La legge prevede che alcuni beni siano esclusi da imposte di successione:

• i titoli di debito pubblico , fra i quali si intendono compresi i Buoni Ordinari del Tesoro, i Certificati di Credito del Tesoro e i Buoni del Tesoro Poliennali;

• gli altri Titoli di Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;

• aziende familiari e partecipazioni sociali: l'imposta di successione non si applica in caso di eredità o legato a favore di discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse, quote

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sociali e azioni. Nel caso di società di capitali o cooperative o di mutua assicurazioni aventi sede in Italia, il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni.

• le indennità di fine rapporto di lavoro (art. 1751 C.C.) e le altre indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;

• i beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia, anteriormente all'apertura della successione e se siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;

• i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o contributi, fino a quando non siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione dell'Amministrazione debitrice;

• i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimenti giudiziali o transazione;

• i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione; • i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione

separata.

Che cos'è la donazione La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione ( art.769 c.c.). La donazione è un contratto ossia un accordo fra donante e donatario: l’accettazione di quest’ultimo è necessaria e deve essere manifestata.

La donazione è caratterizzata dallo spirito di liberalità . Con ciò si intende dire semplicemente che le parti devono essere d’accordo sul carattere gratuito della prestazione, che deve essere nota e voluta dalle parti stesse. Altra caratterista della donazione è la personalità: è nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione; è possibile però attribuire ad un terzo la scelta del donatario tra più persone designate dal donante ovvero la scelta dell’oggetto tra più cose determinate dal donante (art.778 c.c.).

Forme ed effetti della donazione La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art.782 c.c.) e richiede la presenza irrinunciabile di due testimoni, non parenti, coniugi o affini, né interessati all’atto.

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La forma dell’atto pubblico non è richiesta se la donazione ha per oggetto un bene mobile di modico valore. La modicità del valore deve essere valutata anche in relazione alle condizioni economiche del donante ( art. 783 c.c.). La forma dell’atto pubblico non è richiesta neppure per le donazioni indirette quali ad esempio il pagamento di un debito altrui, la remissione del debito, e la costituzione di una rendita vitalizia a favore di un terzo.

La donazione non può essere revocata se non nei casi previsti dalla legge: per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli ( artt. 801 - art 802 c.c.). L’effetto della donazione è l’arricchimento di una parte disponendo a favore di questa di un diritto ovvero assumendo verso la stessa un’obbligazione.

La donazione a favore dei legittimari è una anticipazione dell’eredità. Infatti l’art. 737 c.c. dispone: “I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazioni direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. Perciò, in sede di divisione ereditaria, il bene donato deve essere conferito alla massa da dividere tra figli, discendenti e coniuge ( c.d. collazione). Se la persona scomparsa ha disposto che il bene donato sia conseguito dall’erede come un soprappiù rispetto alla quota di legittima, la collazione non si applica, purché questa eccedenza non superi la quota disponibile (c.d. dispensa dalla collazione ex art.737 c.c.)

La dispensa dalla collazione può essere espressa o tacita. La dispensa espressa può essere inserita in un testamento o nella donazione, e potrebbe anche non essere contestuale alla donazione, in tal caso deve comunque averne la stessa forma. La dispensa tacita può essere desunta dal contesto dell’atto di donazione o da altri elementi validi: deve manifestarsi con atti e espressioni che indicano la volontà di assegnare il bene donato in aggiunta alla quota di legittima.

Per evitare che il donante durante la sua vita eluda le norme a tutela dei legittimari con donazioni che favoriscano uno piuttosto che un altro dei legittimari, ovvero degli estranei, la legge prevede che si deve tener conto, al fine del calcolo della massa su cui applicare le quote di legittima, di codeste donazioni (art.556 c.c. c.d. Riunione fittizia). Le donazioni il cui valore eccede la quota disponibile sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni disposti per testamento (art. 555 c.c.).

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Fare testamento a favore della ricerca Fare testamento è un atto di civile previdenza nei confronti della propria famiglia e, più in generale, della società. Scegliere di destinare un parte della propria eredità alla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro significa offrire un contributo reale alle generazioni future.

Un lascito, anche piccolo, può contribuire a realizzare un grande obiettivo: aiutare la ricerca nella lotta contro il cancro. Scegliere di aiutare la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro è molto semplice: è sufficiente scrivere di proprio pugno, su un foglio, la propria volontà di lasciare una somma di denaro, dei beni specifici o di nominare FIRC erede del proprio patrimonio. Lo scritto deve essere datato, firmato e consegnato al proprio Notaio o ad una persona di fiducia. Un gesto semplice che darà continuità alla ricerca. I lasciti testamentari rappresentano un aiuto fondamentale per investire nella ricerca in termini di borse di studio o di acquisto di attrezzature ad alta tecnologia. Perché solo investendo nella ricerca sarà possibile raggiungere un futuro libero dal cancro. Pur riconoscendo i diritti degli eredi, si può sempre destinare una parte del proprio patrimonio a favore della ricerca sul cancro. I lasciti in favore della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro sono esenti da imposte.

Per maggiori informazioni www.fondazionefirc.it

Esempi di testamento olografo Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice di testamento: il testatore, su un foglio di qualunque tipo, scrive interamente di suo pugno le proprie disposizioni, vi appone la data e la firma.

Prendiamo in considerazione il primo esempio di testametno:

Testamento n°1

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COMMENTO:

Con questo testamento Paola M. ha istituito il fratello Giuseppe erede e ha disposto di un legato in favore della nipote Silvia. Giuseppe al momento dell'apertura della successione subentra quindi in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla testatrice ad esclusione del diritto di proprietà sull'immobile di Rapallo. Si noti che le spese condominiali, o l’eventuale reddito in caso di immobile locato, saranno di pertinenza della legataria dalla data di apertura della successione; spese e proventi maturati antecedentemente alla data di apertura della successione saranno invece di pertinenza dell'erede.

Testamento n°2

COMMENTO:

Con il suo testamento Enzo nomina erede dei propri beni la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro con l’onere di destinare il patrimonio a borse di studio sui tumori al seno. L’ erede è tenuto a rispettare l’onere, non può cioè destinare quanto ricevuto grazie al testamento di Enzo a scopi diversi da quello indicato dal testatore.

Testamento n°3

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COMMENTO:

Con il suo testamento Giovanna ha disposto unicamente della casa in cui abita. Gli eventuali altri beni di proprietà di Giovanna al momento di apertura della successione saranno devoluti agli eredi legittimi; si avrà quindi contemporaneamente la successione testamentaria per la devoluzione dell’immobile e la successione legittima per gli altri beni. Nel suo testamento Giovanna ha nominato un esecutore testamentario, quale persona di sua fiducia tenuta a realizzare quanto previsto nel testamento.

Testamento n°4

COMMENTO:

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Il testamento olografo può essere espresso anche in forma di lettera, come in questo caso. La firma, pur non indicando nome e cognome è valida, perché è riconducibile con certezza al suo autore.

Testamento n°5

COMMENTO:

Con questo testamento Vincenzo nomina erede il fratello Salvatore; lascia inoltre in legato alla Parrocchia la nuda proprietà della casa, e il relativo usufrutto a Concetta. Concetta avrà quindi nella sua disponibilità, finché vivente, l’appartamento, che potrà occupare personalmente o potrà affittare a terzi. Ella sarà tenuta a pagare le imposte sull’immobile e le spese di gestione ordinaria. La parrocchia, nuda proprietaria, sarà tenuta al pagamento delle spese straordinarie. Alla morte di Concetta la Parrocchia diventerà piena proprietaria della casa.

Esempi di testamento pubblico Il testamento pubblico è il testamento ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni. Il Notaio scrive le volontà del testatore, la data e l’ora in cui il testamento viene ricevuto, e il documento viene firmato dal testatore, dai testimoni e dal Notaio. Il testamento pubblico è l’unica forma di testamento possibile per chi non sappia o non possa scrivere.

Di seguito riportiamo una copia fotostatica di un testamento pubblico.

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Esempi di testamento nulli o erronei Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice di testamento: il testatore, su un foglio di qualunque tipo, scrive interamente di suo pugno le proprie disposizioni, vi appone la data e la firma.

Esempio 1 TESTAMENTO NULLO

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Perchè questo testamento è nullo?

Questo testamento è nullo perché manca la firma del testatore. A nulla vale il fatto che sia scritto su carta intestata.

Esempio 2 TESTAMENTO NULLO

Perchè questo testamento è nullo?

Questo testamento è nullo perché il beneficiario del testamento deve essere esattamente indicato e quindi individuabile con precisione: la legge infatti stabilisce che la disposizione testamentaria a favore di persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo, sia nulla.

Esempio 3 TESTAMENTO ANNULLABILE

Perchè questo testamento è annullabile?

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Questo testamento è annullabile perché privo della data.

Esempio 4 TESTAMENTO NULLO

Perchè questo testamento è nullo?

Questo testamento è nullo perché non è scritto di pugno dalla testatrice, la quale lo ha scritto a macchina e lo ha poi sottoscritto.

FAQ

COS'È LA SUCCESSIONE LEGITTIMA?

La successione legittima è quella regolata dalla legge, in quanto gli eredi sono individuati dal codice civile e sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali e gli altri parenti entro il sesto grado. In presenza di più soggetti è erede il parente con il legame più stretto, con esclusione dei parenti più remoti.

QUALI SONO I PARENTI CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSI DALL'EREDITÀ?

Vi sono alcuni familiari, che la legge tutela, che hanno sempre diritto ad una quota di eredità; questi sono denominati “legittimari” e sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. La libertà di disporre per testamento è quindi limitata dall’eventuale esistenza di legittimari.

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Successione Testamento e Donazione

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NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA, QUALI SONO I PARENTI CHE EREDITANO?

Nel caso di successione legittima, sono eredi i parenti più vicini alla persona scomparsa, escludendo dalla successione i parenti più lontani. I parenti possono essere in linea retta (padre – figlio; nonno – nipote): in questo caso le persone discendono direttamente l’una dall’altra, oppure in linea collaterale (fratelli; zio – nipote);in questo caso pur avendo un ascendente comune, le persone non discendono l’una dall’altra La legge italiana prevede che siano successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti e gli altri parenti fino al sesto grado.

QUALI SONO I PARENTI CHE HANNO DIRITTO ALLA QUOTA DI RISERVA?

Le persone che hanno diritto alla riserva sono:il coniuge, i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti), i genitori (solo in assenza di figli).

COS'È LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA?

La successione testamentaria è quella regolata dal testamento, in quanto gli eredi sono individuati dal testatore, il quale può scegliere di destinare i propri beni in modo diverso da quanto stabilito dalla legge, oppure può individuare quale erede un soggetto estraneo all’ambito familiare, o un ente di pubblica utilità.

TUTTI POSSONO FARE TESTAMENTO?

Si, tutti tranne i minorenni, gli interdetti (coloro che si trovano in abituale stato di infermità mentale e sono stati dichiarati interdetti dal tribunale), e gli incapaci di intendere e di volere. Il testamento redatto da una persona incapace può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse; il testamento è però efficace finché non viene dichiarato l’annullamento.

CHI PUÒ ESSERE BENEFICIARIO DI UN LASCITO TESTAMENTARIO ?

Possono essere destinatarie di un testamento tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e le persone giuridiche, quali ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità. Ogni beneficiario deve essere indicato con chiarezza e precisione per essere individuato in modo inequivocabile. E’ infatti nulla ogni disposizione testamentaria a favore di persona incerta o a favore di persona da nominarsi da un terzo.

COSA SI INTENDE PER QUOTE DISPONIBILI E QUOTE NON DISPONIBILI?

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La libertà di disporre dei propri beni attraverso il testamento è limitata in presenza di familiari stretti, quali il coniuge e i figli (cosiddetti “riservatari”) i quali hanno diritto ad una quota dei beni ereditari; la quota disponibile è quella parte del patrimonio della quale il testatore può liberamente disporre, dopo aver soddisfatto la quota di riserva.

QUAL'È LA DIFFERENZA TRA EREDE E LEGATARIO?

L’erede subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso, e risponde dei debiti ereditari; il legatario invece acquisisce diritti patrimoniali specifici, e non risponde dei debiti ereditari.

COME SI REDIGE UN TESTAMENTO OLOGRAFO?

Per fare un testamento olografo è sufficiente scrivere su un qualunque foglio le proprie disposizioni di ultima volontàscrivendole per intero di proprio pugno, datandole e firmandole.

COME SI REDIGE UN TESTAMENTO PUBBLICO?

Per fare un testamento pubblico, è necessario recarsi presso un Notaio, il quale scriverà le volontà del testatore, alla presenza di due testimoni. Il testamento, recante l’indicazione del luogo e della data di ricevimento completa dell’ora, viene poi sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.

COME SI FA A REVOCARE UN TESTAMENTO?

Il testamento può essere sempre modificato o revocato da parte del proprio autore; la legge stabilisce infatti che “il testamento sia un atto illimitatamente revocabile”. E’ possibile modificare o revocare un testamento pubblico con un testamento olografo e viceversa.

È VALIDO IL TESTAMENTO CONGIUNTO?

Il ” testamento congiunto”, ovvero un atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo, è nullo.

COS'È IL TESTAMENTO RECIPROCO?

Il “ testamento reciproco” è un atto unico nel quale due persone dispongono dei propri beni uno in favore dell’altro, in modo simmetrico; esso è nullo.

COME AVVIENE LA PUBBLICAZIONE DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO?

Il testamento olografo in originale deve essere consegnato ad un Notaio insieme all’estratto per riassunto dell’atto di morte del testatore. Il Notaio, alla presenza di due testimoni procede alla redazione di un verbale, detto “verbale di pubblicazione di testamento olografo”, nel quale il documento viene descritto e ne viene letteralmente trascritto il contenuto.

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È OBBLIGATORIO DEPOSITARE IL TESTAMENTO OLOGRAFO PRESSO UN NOTAIO?

No, chi redige un testamento olografo può conservarlo a propria cura ove egli ritenga, senza darne notizia ad alcuno; oppure, se teme che il testamento possa andare perso, può scegliere di depositarlo presso un Notaio.

QUANDO IL TESTAMENTO È NULLO?

Un testamento è nullo quando contiene gravi difetti di forma oppure perché è contrario alla legge. Nel caso del testamento olografo i gravi difetti di forma possono consistere nella mancanza della firma o nella non completa scrittura di pugno da parte del testatore.

QUANDO UN TESTAMENTO È ANNULLABILE?

Un testamento è annullabile qualora presenti difetti di forma di minore importanza, quale ad esempio la mancanza della data, oppure qualora il testatore fosse incapace di intendere e di volere al momento della stesura del testamento.

CHI NOMINA L'ESECUTORE TESTAMENTARIO?

L’esecutore testamentario può essere nominato esclusivamente dal testatore, nell’ambito del testamento. Può essere indicato uno o più esecutori, eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o i legatari.

QUALI SONO I COMPITI DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO?

L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto; deve cioè amministrare i beni ereditari, pagare i debiti dell’eredità, riscuotere i crediti, eseguire i legati. Se tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti, o persone giuridiche, l’esecutore deve far apporre i sigilli e far redigere l’inventario dei beni caduti in successione.

COSA SONO I TESTAMENTI SPECIALI?

I testamenti speciali sono testamenti caratterizzati da un’estrema semplificazione delle formalità da rispettare, ai quali si può ricorrere solo se il testatore si trovi in condizioni eccezionali, quali: malattia, calamità e infortuni, testamento a bordo di nave, testamento a bordo di aeromobile, testamento dei militari.

COME SI IMPUGNA UN TESTAMENTO?

L’azione di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente, volto a far dichiarare l’invalidità del testamento per null ità o annullabilità . L’azione di impugnazione può essere promossa da parte di chiunque vi abbia interesse.

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IL TESTAMENTO PUÒ ESSERE FATTO ATTRAVERSO UN RAPPRESENTANTE?

No, il testamento è un atto personale, e non può quindi essere redatto da un rappresentante.

COSA SUCCEDE SE IL TESTAMENTO DISPONE SOLO DI ALCUNI BENI?

Se il testamento dispone solo di alcuni beni, accanto alla successione testamentaria si aprirà la successione legittima; quindi i beni non indicati in testamento saranno devoluti ai parenti più prossimi.

PERSONA HA CONIUGE E FIGLI PUÒ LASCIARE UNA PARTE DEL PROPRIO PATRIMONIO AD UN ENTE?

Si, esiste sempre una quota del patrimonio che può essere liberamente lasciata a chi si desideri; è la cosiddetta quota “disponibile”. Essa varia in funzione di quali e quanti legittimari abbia il testatore.

CHI NON SA O NON PUÒ SCRIVERE, PUÒ FARE TESTAMENTO?

Si, recandosi da un Notaio può fare un testamento pubblico.

COME SI ACCETTA L'EREDITÀ TESTAMENTARIA?

L’eredità si acquista con l’accettazione; con essa l’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del testatore. L’accettazione dell’eredità può essere espressa, se formalizzata con una dichiarazione, oppure tacita, quando l’erede compie atti dispositivi che dimostrino la volontà di accettare. Si può inoltre avere accettazione pura e semplice oppure accettazione con beneficio d’inventario . Quando l’erede accetta puramente e semplicemente risponde degli eventuali debiti del defunto anche con i propri beni. Se l’erede invece accetta con beneficio d’inventario risponde dei debiti ereditari solo fino alla concorrenza massima del patrimonio ereditato.

COS'È L'EREDITÀ GIACENTE?

Quando il chiamato all’eredità non accetta (con una dichiarazione espressa o tacitamente), e non ha il possesso dei beni ereditari, il pretore nomina un curatore dell’eredità giacente.

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Il curatore esegue l’inventario dei beni, paga i debiti ereditari, esegue i legati previa autorizzazione del pretore. La curatela cessa con l’accettazione dell’eredità.

QUAL'È IL TERMINE PER ACCETTARE L'EREDITÀ?

Il termine per accettare l’eredità è di dieci anni dalla data di apertura della successione. E’ però possibile chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato debba dichiarare se accetta o meno l’eredità.

CI SONO BENI ESENTI DAL PAGAMENTO DI IMPOSTE DI SUCCESSIONE?

Si, sono esenti dal pagamento di imposte di successione i titoli di Stato, le aziende familiari, le indennità di fine rapporto, le assicurazioni liquidate.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI FISCALI NELLA SUCCESSIONE?

Tutte le successioni apertesi dopo il 3 ottobre 2006 sono soggette al pagamento di imposte. La denuncia di successione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione, presso l’Ufficio del Registro del luogo di residenza della persona scomparsa.

LE ASSICURAZIONI SULLA VITA CADONO IN SUCCESSIONE?

No, le assicurazioni sulla vita non entrano nell’asse ereditario e non sono quindi soggette al pagamento delle imposte di successione.