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STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’ AMBIENTALE

1.1 Premessa Il presente studio di fattibilità è relativo al progetto di manutenzione straordinaria di una strada rurale di tipo forestale che si sviluppa attraverso il territorio del Comune di Olevano sul Tusciano, nell’ambito dell’area rurale della Comunità Montana Monti Picentini.

1.2 Inquadramento territoriale e socio economico

Della Comunità Montana Monti Picentini fa parte il comune di Olevano sul Tusciano: un piccolo ed antico aggregato urbano che si estende attraverso tre borghi collinari all’interno del territorio situato nel parco dei monti Picentini e articolato lungo la stretta valle del fiume Tusciano. Non esiste un vero e proprio centro che si identifichi con il nome di Olevano S/T, bensì tre frazioni: Monticelli, Ariano e Salitto con annesse varie borgate. La frazione Salitto, posta alle pendici del Castrum Olibani, si sviluppò lungo la prima cinta muraria del villaggio medievale ed è situata a circa 500 mt.s.l.m. Si raggiunge percorrendo la S.P. n°29 da Battipaglia per Acerno e Montecorvino Rovella. Il territorio del comune, attraverso il quale si sviluppa buona parte del tracciato della strada oggetto d’intervento, risulta compreso tra gli 81 e i 1.150 metri sul livello del mare. L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 1.069 metri. L’Amministrazione Comunale sta rivolgendo particolare attenzione alle infrastrutture locali, nell’intenzione di adeguare la dotazione alle istanze della popolazione ed in particolare a promuovere un miglioramento della qualità della vita lavorativa anche in zona agricola, che ancora oggi rappresenta l’economia principale del territorio comunale. In tale ambito rientra l’intervento della strada oggetto dell’intervento. E’ ormai nota e consolidata l’importanza delle infrastrutture primarie ed in particolar modo delle strade rurali a servizio delle aziende agricole presenti sul territorio comunale, visto che la maggior parte del reddito degli abitanti del comune di Olevano sul Tusciano ricava il proprio reddito dall’utilizzo delle risorse primarie (coltivazioni di uliveti, noccioleti, boschi). Infatti in tale area si rinvengono numerose utenze e di conseguenza numerose attività produttive, con conseguente necessità di una idonea e funzionante infrastruttura viaria.

1.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGRAFICO

Il sito risulta completamente impostato sui complessi dolomitici e calcareo-dolomitici (a sede dell’area dell’intervento in esame) dell’Appennino Campano, intensamente fratturati, in particolare le dolomie basali che risultano ridotte in condizioni pressoché cataclastiche. Nella sua parte centrale è costituito dalle forme residue di un vecchio bacino lacustre ad allineamento grossomodo meridiano il quale, a partire dall’attuale valico delle Croci d’Acerno, si estendeva a SSE per almeno 10 km, con una larghezza massima in senso E-O di almeno 3.5-4.0 km. I residui morfologici pianeggianti della colmata del lago, individuano una “depressione” con numerosi terrazzamenti ed incisioni dovuti alle recenti erosioni. Questi sono costituiti alla base e in corrispondenza del fondo del vecchio bacino da limi e limi sabbiosi, con esigue intercalazioni di letti ciottolosi e ghiaiosi. I limi e le ghiaie passano lateralmente (verso i margini del lago) e superiormente (verso i terreni di colmata) a conglomerati in grosse bancate, variamente cementati e con limitate intercalazioni di lenti sabbiose e limo-sabbiose. I conglomerati chiudono la sedimentazione lacustre e attualmente individuano una grossa placca relitta sulla cui sommità ricade l’area urbana di Acerno. Il centro urbano di Acerno si sviluppa intorno ai 700-750 m s.l.m., ed è circondato dal gruppo dei Monti Picentini; in particolare a nord dalla dorsale del Monte Raia della Licina (1472 m) che si estende verso E-SE fino al Piano del Gaudio (1000 - 1100 m); dal Piano del Gaudio il limite del comune risale lungo i crinali fino alla cima del Monte Polveracchio (1790 m) per poi chiudere a sud in direzione E-O su Toppo Castelluccio e Toppo Faraona (858 m); da Toppo della Faraona il margine occidentale del territorio comunale risale alla cima del Monte Accellica (1680 m) per richiudersi poi attraverso la dorsale della Savina (1300 m) alla Raia della Licina.Quest’anello continuo di culminazioni

montuose, con al centro la “depressione” del bacino lacustre, è interrotto a nord dal valico delle Croci d’Acerno (843 m) e a sud dalla profonda gola del Fiume Tusciano che scende fino ai 400 m, tra Toppo Castelluccio (986 m) e Serra della Manca.Oltre ai sedimenti lacustri e ai complessi calcareo-dolomitici menzionati, si distinguono altri termini litologici ed in particolare: - detriti pedemontani attuali e recenti, presenti a ridosso del nucleo urbano, al piede dei rilievi sul settore nord della conca ed inoltre nella zona di raccordo tra conglomerati lacustri e versanti carbonatici; - terre rosse, piroclastiti e detriti residuali che colmano le conche carsiche dei complessi calcareo-dolomitici che in corrispondenza del Piano del Gaudio presentano un’estensione areale e spessori apprezzabili a scala territoriale; - piroclastiti argillificate e terre rosse a riempimento di solchi erosivi e vecchie incisioni alla sommità dei conglomerati lacustri; questo termine, pur trascurabile in una considerazione geologica a larga scala, al contrario assume qui rilevante importanza in quanto è presente in area urbana ed ha caratteri meccanici molto differenti dai conglomerati. Degli affioramenti litologici descritti, quelli lacustri non mostrano, né al suolo né ad esame aereofotogeologico, grosse evidenze neotettoniche il che lascia supporre che almeno le aree attorno al centro urbano abbiano avuto e abbiano nella storia geologica recente e attuale, un comportamento unitario in blocco rispetto a eventi sismo-tettonici. Da un punto di vista idraulico e idrogeologico, il territorio della conca di Acerno è ricompreso nel bacino idrografico del Fiume Tusciano, nella sua porzione di ventaglio di testata, dove la totalità del reticolo si imposta su due corsi principali. Il tratto montano del Tusciano e il suo principale affluente di destra, il torrente Isca, il quale taglia longitudinalmente i depositi lacustri. Il reticolo idrografico nel suo insieme è poco ramificato, il che trova conferma nella rigidità e nell’elevata permeabilità dei terreni affioranti. Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, si individuano i seguenti complessi: - complesso calcareo-dolomitico (a sede dell’area in esame) a tergo e a monte delle aree terrazzate, ad elevata permeabilità per fessurazione e carsismo; - complesso conglomeratico, con spessore variabile dai 30 ai 60 m, ad elevata permeabilità per porosità; - complesso argillo-siltoso lacustre e permeabilità bassa o nulla, soggiacente ai conglomerati terrazzati e addossato verso monte al complesso calcareo-dolomitico. I depositi lacustri, data la loro posizione stratigrafica, tamponano essenzialmente le acque d’infiltrazione nei conglomerati superiori ma non hanno alcuna influenza sulla circolazione idrica del complesso carbonatico. In quest’ultimo risiede la falda di base che alimenta le importanti sorgenti dell’Ausino. In tutti i terreni che circondano o costituiscono la conca di Acerno non si rileva, quindi, alcuna condizione favorevole al formarsi di falde freatiche apprezzabili, salvo le modeste circolazioni idriche al passaggio conglomerati-limi che danno luogo a livelli acquiferi a profondità di 30-35m dalla superficie topografica. Ciò determina la presenza di emergenze sorgive “ per limite di permeabilità definito” lungo i margini nord-occidentale e sud-orientale del piastrone conglomeratico.

1.4 Descrizione sintetica dell’intervento

Il progetto redatto viene elaborato nell’ottica di conferire un miglioramento sotto il profilo della sicurezza ambientale all’infrastruttura presente, vista la presenza di numerose utenze rurali che la utilizzano e la possibilità che il degrado progressivo (dovuto ai fattori di cui al paragrafo precedente) possa incrementarne il rischio stesso sia idrogeologico che di alterazione dell’equilibrio vegetazionale (l’azione erosiva e la mancata regimazione delle acque lentamente incide sull’attecchimento delle essenze arbustive autoctone, causando il depauperamento botanico-vegetazionale del sito).

Si procederà, pertanto, secondo tre approcci principali:

1) interventi di lieve risagomatura di alcuni tratti a forte pendenza per ridurne la pendenza media con rotture di livellette; 2) interventi di revisione delle pavimentazioni e consolidamenti della stessa; 3) interventi di regimazione delle acque superficiali e di protezione antierosiva. In particolare il progetto prevede, quindi il rispetto delle pendenze longitudinali e della larghezza della sezione stradale già esistente, e la realizzazione delle seguenti opere:

• Sistemazione del piano viabile sconnesso e che presenta terreno battuto; • Realizzazione della zanella laterale e zone trasversali per la raccolta delle acque meteoriche; • Posizionamento di barriere di sicurezza; • Posizionamento di gabbionate e palificate di legno; • Realizzazione di viminate di protezione dei cigli e delle scarpate per la mitigazione dell’erosione superficiale e la propagazione delle essenze arbustive autoctone (creazione di sacche vegetative) • Posizionamento di segnaletica stradale verticale; • Stesura di manti di finitura in terra stabilizzata a calce e/o in naturland con idonea preparazione meccanica e stabilizzazione dei sottofondi esistenti • Piccoli movimenti di terra per le risagomature del profilo nei tratti indicati in progetto e con totale riuso dei volumi in escavo

Si precisa che tutti gli interventi di finitura del manto superficiale non alterano in alcun modo l’attuale livello di permeabilità del piano viabile, in quanto ove vi era conglomerato bituminoso sarà posato nuovamente conglomerato bituminoso, ove vi era misto cementato sarà posata naturland (terra stabilizzata con additivi idonei a renderli sufficientemente drenanti (come il misto cementato e con la miglioria di ridurre la velocità di deflusso superficiale) ed ove vi era terra battuta vi sarà terreno stabilizzato a calce.

1.5 Impatto ambientale e presenza di vincoli

L’intervento in oggetto, ai sensi di quanto previsto dalle norme sulla valutazione dell’impatto ambientale non ha caratteristiche tali da essere sottoposta alla procedura V.I.A. o alla procedura di verifica. Inoltre l’intervento:

• non ricade lungo la zona costiera; • interessa zone montuose ed interessate da forestazione; • non ricade in zone nelle quali risultano superati i limiti ambientali previsti dalla legislazione comunitaria; • ricade in zona vincolata dal punto di vista storico – culturale, archeologico, ambientale, in quanto area Parco Regionale; • ricade per tratti in fasce di rispetto dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; • ricade nelle aree a rischio frana R3 perimetrate dall’Autorità di Bacino destra Sele; • ricade in area ZPS e SIC della rete Natura 2000

Gli interventi previsti sono per lo più di piccola movimentazione di materiale lapideo in situ e di opere di ingegneria naturalistica. Pertanto, sin dalle fase di lavorazione, il cantiere non produrrà emissioni rilevanti né acustiche né inquinanti: le stesse fasi di scavo sono davvero contenute e ridotte, trattandosi per lo più di asportazioni e rimozioni di parti affioranti e/o rovinate sul piano viabile che non comportano la produzione di polveri né di rifiuti contenenti sostanze inquinanti né pericolose. Inoltre, anche gli approvvigionamenti saranno ridotti con bassissimo impatto sul traffico veicolare (al più 7-8 trasporti per i materiali da porre in opera), anche grazie al fatto che, trattandosi di materiale inerte da miscelare in cantiere in quantità non eccessive, gli stessi potranno essere approvvigionati con autocarri di piccole dimensioni.

1.6 Smaltimento dei rifiuti Le previsioni di progetto dovranno prevedere il trasporto con mezzo meccanico a discarica del materiale rinveniente dagli scavi e non riutilizzabile. Il progetto prevede un quasi totale riutilizzo in cantiere delle terre e rocce da scavo.

1.7 Impatto della cantierizzazione

Le lavorazioni avverranno in un’area lontana dalla zona urbanizzata esistente per cui non vi sarà interferenza alcuna sulla regolarità del traffico veicolare, ad eccezione della strada stessa oggetto d’intervento che sarà chiusa al traffico. Preliminarmente all’inizio delle operazioni, in accordo anche con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l’impresa appaltatrice dovrà individuare aree idonee per lo stoccaggio dei materiali, l’ubicazione degli uffici, dei servizi igienici e di quant’altro necessario a permettere una corretto andamento del cantiere. La scelta delle aree dovrà chiaramente essere dettata dal principio di interferire il meno possibile con le attività esistenti questo anche al fine di garantire un elevato livello di sicurezza durante le lavorazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Le fasi di scavo, che rappresentano inevitabilmente fonti di inquinamento acustico a causa dei rumori e delle vibrazioni prodotti dalle macchine operatrici, saranno ridotti al minimo. Sarà compito dell’impresa ridurre al minimo le emissioni inquinanti utilizzando, compatibilmente con l’entità della lavorazione in atto, tutti i dispositivi presenti sul mercato quali silenziatori, sistemi antivibrazione ecc. La produzione di polveri è praticamente inesistente e comunque relativa alla sola fase di impasto e miscelazione degli inerti. In ogni caso sarà prescrittiva la disposizione di crono programma relativa all’esecuzione dei lavori al di fuori del periodo di interferenza stagionale con la fauna presente in situ (luglio-settembre).

1.8 Impatto sull’atmosfera a realizzazione ultimata

A realizzazione ultimata, in considerazione della tipologia delle opere in progetto, non si prevedono impatti negativi sull’atmosfera (nessun materiale impiegato produce emissioni in atmosfera) e neppure nelle fasi di cantiere (esecuzioni per lo più a secco).

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PRIME INDICAZIONI

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DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Il presente elaborato è redatto in conformità dell’art. 18 - Titolo III – Cap. 2° del Regolamento di attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) Legge Quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell’ex articolo 3 della Legge 11 febbraio 1994 N° 109 e successive modificazioni (D.Lgs. 163/2006).

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1.0 FINALITA’ DEL PSC Il piano di sicurezza e coordinamento, da redigersi in fase di progettazione esecutiva, avrà la finalità di collegare le misure di prevenzione al processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano dovrà coordinare le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta anche un valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale, oltre ad avere funzioni operative. Il piano sarà soggetto ad aggiornamento, durante l'esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di realizzazione dell'opera, che potrà recepire le proposte di integrazione presentate sia dall'impresa esecutrice con il P.O.S.(ex art. 12 D.lgs 494/96 e D.lgs. 528/99 e D.Lgs 81/2008) sia dal medico competente dell'impresa (ex art. 17 D.lgs 494/96 e D.lgs. 81/2008). 1.1 UTILIZZATORI DEL PIANO Il piano sarà utilizzato: - dai responsabili dell'impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la

mansione di controllo; - dai lavoratori e, in particolar modo, dal loro rappresentante dei lavoratori; - dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo; - dal progettista e direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze; - dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere; - dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantiere. 1.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da ottemperare, i ruoli e le responsabilità, le sanzioni previste risultano conformi all'attuale quadro legislativo, così riconducibile: Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 (Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158)

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956, n.78-Suppl. ord.)

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Decreto Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105-Suppl.)

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547

Decreto Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1956, n. 105-Suppl.)

Norme generali per l'igiene del lavoro

Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1956, n. 109 - Suppl.)

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo

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Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 (Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1956, n. 109- Suppl.)

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa Decreto Presidente della Repubblica del 20 marzo 1956 n. 322 (Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1956, n. 109- Suppl.)

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.

Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 323 (Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1956, n. 109 - Suppl.)

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici. Decreto Ministeriale 28 luglio 1958 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1958, n. 189)

Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 (Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1958, n. 244).

Istituzione del registro degli infortuni. Decreto Ministeriale 22 dicembre 1958 (Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1959, n. 23)

Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Decreto Ministeriale 12 marzo 1959 (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1959, n. 74)

Presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo. Decreto Ministeriale 12 settembre 1959 (Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1959, n. 299)

Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Decreto Ministeriale 9 agosto 1960 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1960, n. 204)

Modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al Decreto Ministeriale 12 settembre 1959.

Legge 19 luglio 1961, N. 706 (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1961, n. 197)

Impiego della biacca nella pittura Legge 5 marzo 1963, N. 245 (Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1963, n. 77).

Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative.

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Decreto Ministeriale 22 febbraio 1965 (Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1965, n. 54)

Attribuzione all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra

Decreto Ministeriale 13 luglio 1965 (Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1965, n. 210).

Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.

Legge 1 marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1968, n. 77)

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici

Decreto Ministeriale 2 settembre 1968 (Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1968, n. 242)

Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel decreto Presidente della Repubblica 7 Gennaio 1956, n. 164

Decreto Ministeriale 20 novembre 1968 (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1968, n. 307)

Riconoscimento della efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra

Decreto Ministeriale 5 marzo 1973 (Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1973, n. 94)

Riconoscimento di efficacia dei dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa adottati nei paranchi elettrici.

Legge 26 aprile 1974, n.191 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1974, n. 134).

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'azienda autonoma (ora ente) delle ferrovie dello stato.

Legge 18 ottobre 1977, n.791 (Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1977, n. 298)

Attuazione della direttiva del consiglio delle comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

Decreto Ministeriale 19 maggio 1978

Riconoscimento della efficacia del sistema di sicurezza proposto dal Consorzio traforo autostradale della Frejus C.T.F., in materia di brillamento elettrico delle mine nei lavori in sotterraneo.

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Legge 23 dicembre 1978, n.833 (Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1979, n. 4)

Istituzione del servizio sanitario nazionale Legge 23 gennaio 1979, n.25 (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1979, n.36)

Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 Aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla azienda autonoma delle ferrovie dello stato.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1979 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto1979, n. 229)

Funzioni dei medici delle ferrovie dello stato negli ambienti di lavoro nel settore igienico-sanitario.

Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n.469 (Gazzetta Ufficiale 26 settembre 1979, n. 264).

Regolamento di attuazione della legge 26 Aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Decreto Ministeriale 4 febbraio 1980 (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1980, n.103)

Vigilanza congiunta (ispettorati del lavoro e organi ispettivi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) sulla applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni negli impianti ferroviari.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1980, n. 275- Suppl.)

Istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1980, n. 275- Suppl.)

Istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978)

Circolare Ministero del Lavoro n. 15/80

Istruzioni tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni in conglomerato cementizio armato eseguite con l'impiego di casseforme a tunnel e mensole metalliche in disarmo (e sistemi similari)

Circolare Ministero del Lavoro 17 novembre 1980, n. 103

Betoniere Decreto Ministeriale 2 aprile 1981 (Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1981, n. 106)

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Riconoscimento di efficacia, ai sensi dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di sistemi di sicurezza relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro

Circolare Ministero del Lavoro 31 luglio 1981

Elevatori a cavalletto Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 20 gennaio 1982 n. 13 (Dir. Gen. del Lavoro)

Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti

Circolare Ministero del Lavoro n. 24/82 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164

Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili Decreto Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98) Riferimento articolo 36, 2° comma del D.P.R. 547/55

Modificazioni del decreto ministeriale 27 Settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 4 marzo 1982 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1982, n. 81)

Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1982, n.218)

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.

Decreto Ministeriale del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.673 (Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1982, n. 263)

Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/361 relativa alla attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 76/434 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 73/361.

Legge 12 agosto 1982, n. 597 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1982, n. 233)

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1982 , n. 343)

Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativi ai rifiuti tossici e nocivi.

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Decreto Interministeriale 23 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1982, n. 356)

Istituzione dei dipartimenti periferici per l'attività omologativa, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Decreto Interministeriale 23 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1982, n. 356)

Autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Decreto Interministeriale 23 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1982, n. 356)

Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi ente nazionale prevenzione infortuni ed associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Legge 2 maggio 1983, n. 178 (Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1983, n. 131).

Interpretazione autentica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Decreto Ministeriale 1 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1984, n. 63)

Ordinamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Decreto Interministeriale 4 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1984, n. 40)

Modificazioni all'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Decreto Ministeriale 10 agosto 1984 (Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1984, n. 279)

Integrazioni al decreto ministeriale 12 Settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni.

Lettera Circolare Ministero del Lavoro 12 novembre 1984 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Circolare Ministero del Lavoro 22 novembre 1985, n. 149 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale dei Rapporti di LavoroDIV. VII Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1956, n. 164

Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi Riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro n. 149/85

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Criteri fondamentali per le verifiche di stabilita' dei ponteggi metallici fissi Circolare Ministero del Lavoro 7 luglio 1986, n. 80 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro Igiene e Sicurezza del Lavoro DIV VII

Art. 30 D.P.R. 7/1/56 n. 164. Autorizzazione alla costruzione e all'impiego di attrezzature per il getto di conglomerato in calcestruzzo con tecnologia a tunnel e pannelli per setti con relativi orizzontamenti.

Decreto Ministeriale 10 maggio 1988 n. 259 (Gazzetta Ufficiale 12 luglio, n. 162)

Riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo antideflagrante. Decreto 10 maggio 1988, n. 347 (Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1988, n. 190)

Riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi.

Legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59)

Norme per la sicurezza degli impianti. Decreto Ministero dell'interno 19 marzo 1990 (Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1990, n. 76)

Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri

Legge 19 marzo 1990, n. 55 (stralcio dell'articolo 18) (Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n. 69) Decreto Ministeriale 23 marzo 1990, n. 115 (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1990, n. 112)

Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80

Decreto Ministeriale 12 luglio 1990 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1990, n.176)

Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinati degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione

Legge 5 novembre 1990, n 320 (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1990, n.264).

Norme concernenti le mole abrasive. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49)

Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonchè disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche

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Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1991, n. 57)

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n.277 (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200 - Suppl.)

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 Luglio 1990, n. 212.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo aggiornato riportato sul S.O. Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1994)

Nuovo codice della strada Decreto Interministeriale del 20 maggio 1992, n. 569

Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre

Ministero del Lavoro 22 maggio 1992, n. 466 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1992, n.284)

Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici

Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289-Suppl.)

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.303)

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 268 (Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180-Suppl.)

Riordinamento dell'istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Decreto Interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519 (Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1993, n.294)

Regolamento recante autorizzazione all'istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche.

Decreto Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 (Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1994, n.163)

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'Ispesl, in attuazione dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 30 Giugno 1993, n. 268.

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Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.265- Suppl.)

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/ CEE,89/656/ CEE, 90/269/ CEE, 90/270/ CEE, 90/394/ CEE e 90/679/ CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Testo coordinato con il D. L. del 19 marzo1996 n.242 (in s.o. n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n.104 del 6 maggio1996) Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (stralcio) (Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21)

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Lettera Circolare Ministero del Lavoro 9 febbraio 1995 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro Igiene e Sicurezza del Lavoro DIV VII

Oggetto: Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname.

Legge 2 giugno 1995, n. 216 (Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1995, n. 127)

Conversione in legge con modificazioni e integrazioni, del Decreto Legge 3 aprile 1995, n 101 concernente norme urgenti in materia di lavori pubblici.

Decreto Ministeriale 9 giugno 1995 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1995, n. 174)

Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibili a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.

Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (S.O. n. 75 alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1996, n. 209 - Suppl.)

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 9/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1996, n. 223 - Suppl.)

Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223 - Suppl.)

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Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Decreto Legislativo 2 gennaio 1997 n.10 (Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1997, n. 24)

Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale

Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1997, n. 27)

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30)

Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Circolare 5 marzo 1997, n. 28 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche - Direttive applicative.

Individuazione datore di lavoro nei condomini Circolare 18 marzo 1997, n. 41 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1997, n.75)

Decreto legislativo 14 Agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione.

Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67 (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71)

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 Maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119).

Decreto Ministeriale 7 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1997, n. 118)

Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili.

Legge 23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 30 maggio 1997, n.73 (Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1997, n. 147)

Ulteriori chiarimenti interpretati dal D.L 494/96 e del D.L. 626/94 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412 (Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1997, n. 280)

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Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1998, n. 29)

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n. 57)

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, co. 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale Circolare 4 marzo1998, n. 28/98 (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 1998, n. 65)

Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale Circolare 5 marzo1998, n. 30/98 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1998, n. 83)

Ulteriori chiarimenti interpretati dal D.L 494/96 e del D.L. 626/94 Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, N. 81)

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenza nei luoghi di lavoro

Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, N. 104)

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Circolare 8 maggio 1998, n. 67/98 (Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1998, n. 130)

Chiarimenti interpretati richiesti dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato Ministero della pubblica istruzione Decreto ministeriale 29 settembre 1998 n. 382 (Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n. 258)

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione e d educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, N. 626, e successive modifiche e integrazioni

Ministero della pubblica istruzione Circolare 29 aprile 1999, n. 119/99

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D. M. 29 settembre 1998 N. 382- Indicazioni attuative Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359 (Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1999, n. 246)

Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

Decreto Legislativo n. 528 del 1999 Legge n. 166 del 1 agosto 2002 D.P.R. n°222 del 3 Luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale 21 Agosto 2003 n° 193) Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza Decreto legislativo n° 81 del 09 Aprile 2008 Testo Unico della sicurezza Legge n° 88 del 2009 Decreto legislativo n° 106 del 03 Agosto 2009

La politica di sicurezza attuata nel cantiere relativo ai lavori di RECUPERO STRADA RURALE ISCA – STRADA INTERCOMUNALE OLEVANO/ACERNO – I LOTTO FUNZIONALE, si articolerà in un programma generale secondo i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in attuazione delle direttive in materia e dovrà comprendere: 1) L'attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero suggerite da quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di rischio e la probabilità dei verificarsi dell'infortunio-, 2) la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'informazione dei lavoratori operanti; 3) la fornitura, dotazione e disposizioni d'uso dei mezzi di protezione personali. 1.3 DISPOSIZIONI, CONTENUTI PSC E CONTENUTI POS Il progetto deve essere redatto secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai. Allo scopo ed in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa è prevista la redazione del PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e del POS Piano Operativo di Sicurezza che saranno le basi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione e il direttore di cantiere vigileranno sull'osservanza dei piani di sicurezza, nei limiti delle proprie competenze.

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Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Gli oneri derivanti dal PSC vanno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

Il piano di sicurezza e di coordinamento sarà costituito da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.

Il piano sarà integrato da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. (Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute).

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento dovrà contenere :

• Descrizione sommaria dei lavori e programma di lavoro • Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere • Le misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall’esterno • I servizi igienico – sanitari • La viabilità principale di cantiere • Gli impianti elettrici, dell’acqua, ecc… • Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche • Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento degli scavi • Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto • Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza • Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza • Descrizione categorie lavori • Fasi di lavoro • Coordinamento fasi lavoro • Coordinamento generale • Macchine ed attrezzi • Valutazione rischi e prevenzione • Segnaletica

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• Modulistica

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà contenere :

• Elenco dei documenti depositati presso il cantiere • Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal MC • Indicazione sui rischi professionali più frequenti per i lavoratori • Indicazione sulla gestione dei rifiuti di cantiere • Indicazione sulle procedure di emergenza antincendio e pronto soccorso • Indicazione tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi • Indicazione sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere • Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenza dei lavoratori • Elenco sommario dei DPI in dotazione alle maestranze • Modalità di formazione e informazione dei lavoratori • Modalità di revisione del Piano Operativo dei Sicurezza

2.0 RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'OPERA

Tipologia costruttiva

Lavori di rifacimento del manto stradale in materiale di cava, oltre a sistemazione dei fronti di taglio insistenti sull’asse viario mediante interventi di ingegneria naturalistica; sistemazione degli attraversamenti idrici e smaltimento delle acque meteoriche

Opere di fondazione

Della carreggiata stradale mediante materiale di cava

Opere strutturali

Non saranno previsti interventi in c.a.

Tecnologie adottate

Tradizionali e di ingegneria naturalistica

Materiali da impiegare

Materiale ligneo, di cava e misto stabilizzato

Opere di finitura

Opere di urbanizzazione esterna

Opere impiantistiche

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3.0 CARATTERISTICHE GENERALI DEL CANTIERE 3.1 RECINZIONE DELL’AREA DI LAVORO L’area interessata dai lavori deve essere delimitata con idonea recinzione di aspetto decoroso , costituita con materiale non trasparente e di altezza non minore a quella richiesta dal regolamento edilizio vigente nel luogo di ubicazione del cantiere. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a striscie bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne si deve provvedere a segnalare l’ingombro della recinzione con luce rossa alimentata in bassa tensione 3.2 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI Nell’area di cantiere , entro 15 giorni lavorativi dall’avvio lavorativo del cantiere, si deve mettere a disposizione dei lavoratori occupati : - un locale ad uso spogliatoio - un locale uso refettorio , convenientemente arredato e dotato di superfici facilmente lavabili e tali comunque da garantire un decoroso igiene , riscaldato durante la stagione invernale - uno scaldavivande - servizi igienico sanitari con acqua corrente e disponibilità all’occorrenza di quella calda (a tal proposito possono essere impiegati anche bagni di tipo chimico) Gli apprestamenti potranno essere realizzati con baracche monoblocco coibentate metalliche o di legno di tipo fisso ovvero con altri elementi provvisionali Si deve comunque assicurare un efficiente sistema di drenaggio del terreno dove appoggiano le baracche atto ad evitare il ristagno dell’acqua piovana. La pulizia dei baraccamenti sarà assicurata dal personale dell’impresa Gli impianti di acqua portabile e di fognatura devono essere ove possibile allacciati alle reti comunali Nel caso non sia disponibile l’acquedotto si deve disporre in cantiere di sufficiente acqua , dichiarata potabile dall’Ufficio d’Igiene competente per territorio , che deve essere conservata in appositi contenitori in quantità sufficienti al normale fabbisogno dei lavoratori occupati. Se non è possibile l’allacciamento alla pubblica fognatura occorre installare bottini mobili Se le lavorazioni comportano l’insudiciamento I lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. Quando il tempo di lavoro e interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga. In detti locali e' opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce , di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda , se necessario , e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

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Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. A giudizio dell’Impresa è possibile organizzare un servizio esterno di mensa affinché sia garantito ai lavoratori di consumare un pasto caldo nelle immediate vicinanze del cantiere. Infine le aree di cantiere, suddivisibili per lotti, saranno opportunamente recintate mediante muri ciechi in legno, in modo da garantire lo svolgimento delle attività scolastiche senza alcuna interferenza con le lavorazioni.