Diritto commerciale 2012-2013 Nicola de Luca Professore Aggregato SUN.

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Diritto commerciale2012-2013

Nicola de LucaProfessore Aggregato SUN

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INFORMAZIONI GENERALI

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Programma del corso• L’evoluzione storica del diritto commerciale. L’imprenditore. Le categorie di

imprenditori. L’acquisto della qualità d’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali. La disciplina della concorrenza. I consorzi tra imprenditori. GEIE. ATI.

• Le società in generale e le società di persone.• La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di distribuzione.

L’appalto. Il contratto di trasporto. I contratti per il turismo. Deposito nei magazzini generali. Il mandato. Il contratto di agenzia. La mediazione. Il conto corrente ordinario. I contratti bancari. L’intermediazione finanziaria. L’intermediazione mobiliare. Mercato mobiliare e contratti di borsa. Il contratto di assicurazione. L’associazione in partecipazione.

• I titoli di credito in generale. La cambiale. L’assegno bancario. L’assegno circolare. Gli assegni speciali.

• La crisi dell’impresa commerciale. Il fallimento. Il concordato preventivo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

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Lezione del 25 febbraio 2013

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Oggetto della lezione di oggi

• Oggetto del corso. I. L’imprenditore. II. Le categorie di imprenditori (escluso C.13. Attività commerciale delle associazioni e fondazioni). III. L’acquisto della qualità di imprenditore (escluso A. L’imputazione dell’attività d’impresa e B. Inizio e fine dell’impresa). V. L’azienda.

• Norme: artt. 2082-2083; 2135, 2195; 2555-2562.• Assegnamenti: Vol. I, §§ I-III (tranne II.C.13); V.

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Imprenditore e impresa

Art. 2082. Imprenditore.È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

- Professionalità- Economicità- Organizzazione (azienda)- Produzione di beni o servizi

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Organizzazione (azienda)

Art. 2555. Nozione.L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Art. 2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

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L’imprenditore agricoloArt. 2135. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

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L’imprenditore commerciale

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;4) un'attività bancaria o assicurativa;5) altre attività ausiliarie delle precedenti.Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

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L’impresa civile?

Agenzia matrimoniale; Impresa mineraria;Professionisti.

o Imprenditore commerciale = 2082 + 2195 – (2083 + 2135)

o Imprenditore commerciale = 2082 – (2083 + 2135)

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L’impresa pubblica; l’impresa sociale

• Imprese organo• Enti pubblici economici• La privatizzazione

• L’impresa sociale e i “beni di utilità sociale”

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L’azienda…è trasferibile

Art. 2555. Nozione.L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

… ed è cedibile come tale.- universalità?- teoria atomistica

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Forma del trasferimento

Art. 2556. Imprese soggette a registrazione. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

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Sorte dei contratti

Art. 2558. Successione nei contratti. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto

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Sorte dei crediti

Art. 2559. Crediti relativi all'azienda ceduta. La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda , se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

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Sorte dei debiti

Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta. L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

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Divieto di concorrenzaArt. 2557. Divieto di concorrenza.

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento .Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

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Usufrutto e affittoArt. 2561. Usufrutto dell'azienda.

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015.La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

Art. 2562. Affitto dell'azienda. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.