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REV.20.01.2010 Via della Maglianella, 65/T – 00166 Roma www.delfia.it [email protected] tel. 06/669911 fax: 06/66991330 STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’INTRODUZIONE DI UN LOGO NAZIONALE DA UTILIZZARE NELL’ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA’ DI PRODOTTI BIOLOGICI

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REV.20.01.2010

Via della Maglianella, 65/T – 00166 Roma www.delfia.it [email protected] tel. 06/669911 fax: 06/66991330

STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’INTRODUZIONE DI UN LOGO NAZIONALE DA UTILIZZARE

NELL’ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA’ DI PRODOTTI BIOLOGICI

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SOMMARIO 1 Finalità ed articolazione dello studio...................................................................................5

2 Stato del mercato del settore biologico...............................................................................7

2.1 La normativa comunitaria e la sua evoluzione................................................................................. 7

2.2 Il logo biologico della Comunità Europea ...................................................................................... 22

2.3 L'import-export di prodotti biologici in Italia................................................................................. 24

2.4 Le “Biomense”................................................................................................................................ 26

2.5 Il Programma di azione nazionale per l’agricoltura e i prodotti biologici ...................................... 28

3 Analisi critica delle politiche di valorizzazione e differenziazione dei prodotti biologici in

alcuni Paesi dell’Unione Europea..............................................................................................30

3.1 Breve panoramica dei marchi europei........................................................................................... 30

3.2 I “marchi biologici nazionali” esteri ............................................................................................... 32

3.2.1 IL BIO SIEGEL TEDESCO.............................................................................................................................. 32

3.2.2 IL MARCHIO AB FRANCESE........................................................................................................................ 38

3.2.3 L’AMA BIOZEICHEN AUSTRIACO ............................................................................................................... 43

3.2.4 I COSIDDETTI “MARCHI REGIONALI” DELLA SPAGNA................................................................................ 45

3.2.5 IL MARCHIO DANESE Ø LABEL: STATS KONTROLLERET ØKOLOGISK ......................................................... 47

3.3 Analisi di Comparazione................................................................................................................. 50

3.4 Breve analisi di marchi privati italiani ............................................................................................ 54

3.4.1 Demeter .................................................................................................................................................... 54

3.4.2 Aiab ........................................................................................................................................................... 56

3.4.3 Amab......................................................................................................................................................... 57

3.4.4 Altri marchi ............................................................................................................................................... 58

3.4.5 Analisi di comparazione ............................................................................................................................ 59

4 Analisi del quadro normativo del logo/marchio collettivo nazionale..................................62

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4.1 I marchi, funzioni e generalità........................................................................................................ 62

4.2 La registrazione di un marchio collettivo....................................................................................... 68

4.3 L’ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari .......................... 69

4.4 Il marchio collettivo e le legislazioni estere ................................................................................... 70

4.5 Competenza ................................................................................................................................... 71

4.6 I marchi collettivi e l’unione europea ............................................................................................ 71

4.7 Pronunciamenti della commissione in materia ............................................................................. 76

4.8 Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato........................................................................... 79

4.9 Il trattato europeo ......................................................................................................................... 83

4.10 Altri documenti europei................................................................................................................. 85

4.11 Conseguenze pratiche dell’incompatibilità col trattato................................................................. 87

4.12 Il logo biologico europeo................................................................................................................ 88

4.13 Indicazioni obbligatorie dell’origine............................................................................................... 91

4.14 Altri strumenti di tutela e valorizzazione ....................................................................................... 93

5 Indagine conoscitiva .........................................................................................................94

5.1 Obiettivi e metodologia ................................................................................................................. 94

5.2 Il questionario rivolto ai consumatori: analisi delle risposte ......................................................... 95

5.3 Il questionario rivolto agli operatori:analisi delle risposte .......................................................... 102

5.4 Riflessioni conclusive.................................................................................................................... 109

6 Scenari per la costituzione di un marchio biologico nazionale.......................................... 111

6.1 Problematiche di mercato............................................................................................................ 111

6.2 Disciplinari “più rigorosi” ............................................................................................................. 114

6.3 Altre considerazioni ..................................................................................................................... 115

6.4 Vantaggi e svantaggi nella creazione di un marchio biologico nazionale.................................... 119

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7 CONCLUSIONI: la fattibilità del Marchio biologico Nazionale ........................................... 120

Appendice.............................................................................................................................. 123

L’agricoltura biologica nel mondo............................................................................................................. 123

L’agricoltura biologica in Europa............................................................................................................... 132

L’agricoltura biologica in Italia .................................................................................................................. 136

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1 Finalità ed articolazione dello studio

Negli ultimi anni si registrano in ambito europeo diverse esperienze di valorizzazione delle

produzioni biologiche, esperienze volte a garantire la qualità delle produzioni attraverso l’impiego

di marchi nazionali. L’apertura al marchio nazionale potrebbe rappresentare una nuova frontiera

nell’evoluzione della concorrenza delle produzioni biologiche: la gestione di un tale strumento

fornirebbe una “nuova identità” al prodotto, garantirebbe un adeguato livello qualitativo e

offrirebbe nuove opportunità di comunicazione con il consumatore ma anche con gli operatori

commerciali lungo la filiera di produzione.

Il presente studio ha l’obiettivo di fornire un valido strumento conoscitivo ed esplorativo che

evidenzi chiaramente le difficoltà, le potenzialità, i vantaggi e gli svantaggi che possono derivare

dalla costituzione di un marchio biologico nazionale. L’analisi è volta, quindi, a valutare la reale

fattibilità per l’introduzione di un marchio biologico italiano, in considerazione di diversi fattori e

variabili di seguito meglio specificate.

Le finalità intrinseche dello studio sono orientate ad analizzare:

- I marchi già realizzati in diversi Paesi dell’Unione Europea, effettuandone una rilettura

che ne evidenzi similitudini e specificità al fine di ricostruire le motivazioni che hanno

portato a tali scelte;

- Le fasi procedurali che occorrerebbe seguire nel caso si volesse intraprendere anche in

Italia un percorso che porti all’adozione di un logo biologico nazionale;

- Gli eventuali vantaggi e svantaggi che potrebbero derivare dall’impiego e dalla gestione

di tale strumento di valorizzazione.

- Conoscere l’orientamento riguardo al marchio biologico nazionale dei consumatori e

degli operatori di settore.

Per perseguire gli obiettivi della ricerca lo studio è stato articolato in diversi step e strutturato

come segue: viene dapprima esposto un quadro conoscitivo che consente di analizzare

sinteticamente la normativa di settore (comunitaria e nazionale) e di ricostruire la situazione del

mercato del settore biologico nazionale al fine di delineare il contesto dello studio.

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All’analisi conoscitiva segue un’analisi critica dei marchi biologici nazionali adottati in alcuni Paesi

UE. In questa sezione dello studio sono stati comparati i diversi marchi biologici nazionali adottati

da alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Austria, Danimarca e Spagna), analizzando per

ciascuno di essi i vantaggi e/o svantaggi derivanti dall’adozione. Tale analisi conoscitiva e

comparativa ha permesso di trarre suggerimenti per l’attuazione di uno strumento di

valorizzazione da utilizzare anche in Italia.

Segue l’inquadramento normativo l’inquadramento normativo del marchio collettivo, in questa

sezione sono stati presi in esame i rilevanti strumenti normativi e regolamentari (Trattato,

Regolamenti, Pareri circostanziati), giurisprudenziali e dottrinali a livello comunitario e nazionale.

L’inquadramento normativo ha permesso di valutare la fattibilità “normativa” per l’introduzione

del marchio nazionale.

La ricerca non si è limitata ad uno studio propriamente “normativo” e “comparativo”, una parte

significativa del lavoro è stata rivolta alla realizzazione di un’indagine conoscitiva, la quale,

mediante la somministrazione di questionari, ha permesso di conoscere il prezioso punto di vista

dei consumatori e degli operatori di settore che rappresentano i principali destinatari del

potenziale marchio biologico nazionale.

Chiude il rapporto un’analisi SWOT nella quale confluiscono i risultati dello studio. L’analisi dei

punti di forza, debolezza, opportunità e minacce valuta la reale fattibilità per la costituzione di un

marchio biologico nazionale e conduce alle Conclusioni dello studio.

Per maggiore completezza della trattazione si riporta, in Appendice, lo stato dell’arte del settore

biologico, attraverso cui è possibile verificare l’evoluzione, tutt’ora in atto, relativa alle superfici e

alle colture a livello globale, europeo e nazionale.

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2 Stato del mercato del settore biologico

2.1 La normativa comunitaria e la sua evoluzione

Nel 1991 il Consiglio Europeo dei ministri dell’agricoltura ha adottato il Regolamento (CEE) n.

2092/91 sull’agricoltura biologica e sulla relativa etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari.

L'introduzione di questo Regolamento faceva parte della riforma della Politica Agricola

Comunitaria ed ha rappresentato la conclusione di un processo attraverso il quale l'agricoltura

biologica ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dei 15 stati che erano membri dell'UE in quel

momento. All’inizio il regolamento sul settore biologico regolamentava solo i prodotti vegetali.

Ulteriori disposizioni per la produzione di prodotti di origine animale sono state introdotte

successivamente. Tali norme includevano l'alimentazione degli animali, la prevenzione delle

malattie, le cure veterinarie, la protezione degli animali, l'allevamento del bestiame in generale e

l'uso di deiezioni animali. L'uso di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi

derivanti era stato espressamente escluso dalla produzione biologica. Allo stesso tempo è stata

approvata l'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi i cui criteri di produzione e

sistemi di controllo sono stati riconosciuti come equivalenti a quelli dell'Unione Europea. Come

risultato di questo processo in corso di integrazione e modifica, le disposizioni contenute nel

Regolamento (CEE) n. 2092/91 sono diventate molto complesse e vaste. L’enorme importanza del

Regolamento biologico UE originario è dovuta al fatto che esso ha creato standard minimi comuni

per l'intera UE. In questo processo è aumentata la fiducia dei consumatori che hanno potuto

acquistare prodotti biologici provenienti da altri Stati Membri con la certezza che questi prodotti

soddisfacessero gli stessi requisiti minimi. E’ stata data facoltà agli Stati Membri e alle

organizzazioni private di adottare ulteriori norme più severe.

Dal 1 gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove direttive UE relative alla produzione, al

controllo e all’etichettatura dei prodotti biologici. Tuttavia, alcune delle nuove disposizioni

riguardanti l’etichettatura entreranno in vigore a decorrere dal 1 luglio 2010. Nel mese di giugno

2007 il Consiglio europeo dei ministri dell’agricoltura ha approvato un nuovo Regolamento del

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Consiglio (n. 834/2007) inteso a disciplinare le questioni relative all’agricoltura biologica e

all’etichettatura dei prodotti biologici. Questo nuovo regolamento del Consiglio include gli

obiettivi chiaramente definiti, i principi di base e le norme generali per la produzione biologica ed

abroga il Regolamento (CEE) 2092/91. Il nuovo quadro normativo si prefigge di avviare un nuovo

piano di orientamento per lo sviluppo continuo dell’agricoltura biologica al fine di ottenere sistemi

colturali sostenibili ed un’ampia varietà di prodotti di alta qualità. Nell’ambito di questo processo,

in futuro sarà data sempre più importanza alla protezione dell’ambiente, alla biodiversità e a

standard elevati in materia di protezione degli animali. La produzione biologica deve rispettare i

sistemi e i cicli naturali. E’ necessario mirare ad ottenere una produzione sostenibile, per quanto

possibile, utilizzando processi produttivi biologici e meccanici, attraverso una produzione legata

alla terra ed evitando l’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM). Nell’ambito

dell’agricoltura biologica i cicli chiusi che si basano su un ricircolo delle risorse interne sono da

preferirsi ai cicli aperti che utilizzano input esterni. E’ auspicabile che l’uso delle risorse biologiche

esterne si limiti all’uso di risorse biologiche provenienti da altre aziende agricole, di materiali

naturali o ottenuti con metodi naturali e di fertilizzanti minerali a scarsa solubilità. Solo in

circostanze eccezionali e in mancanza di alternative valide è consentito l’uso di risorse ottenute

per sintesi chimica. Queste sostanze vengono autorizzate ed inserite nelle liste positive

dell’Allegato al Regolamento della Commissione solo dopo un’indagine approfondita da parte

della Commissione e degli Stati Membri. Dal momento che l’Unione Europea si estende

dall’estremo nord all’Europa meridionale ed orientale, le differenze climatiche locali, culturali o

strutturali si potranno compensare con le norme di flessibilità previste. Può essere utilizzata la

dicitura “biologico” per gli alimenti solo se almeno il 95% degli ingredienti agricoli proviene da

produzione biologica. Gli ingredienti biologici presenti nei prodotti alimentari non biologici

possono essere riportati come biologici nell’elenco degli ingredienti, purché tali alimenti siano

stati prodotti in conformità alla normativa relativa alla produzione biologica. Sarà inoltre

obbligatorio indicare il numero di codice dell’Organismo di Controllo al fine di garantire una

maggiore trasparenza. Nell’ambito della produzione biologica è ancora vietato l’uso di organismi

geneticamente modificati (OGM) e di prodotti ottenuti con OGM. I prodotti che contengono OGM

possono essere etichettati come biologici solo se gli ingredienti contenenti OGM sono stati inclusi

nei prodotti involontariamente e se la percentuale di OGM negli ingredienti è inferiore allo 0,9%.

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Secondo la nuova normativa, i produttori di alimenti biologici confezionati devono utilizzare il logo

biologico UE a decorrere dal 1° luglio 2010. L’utilizzo del logo su eventuali alimenti provenienti da

paesi terzi è, tuttavia, facoltativo. A partire dal 1° luglio 2010, qualora si utilizzi il logo biologico UE,

sarà obbligatorio indicare il luogo di produzione degli ingredienti agricoli. La distribuzione di

prodotti biologici provenienti da paesi terzi è consentita nel mercato comune solo se sono prodotti

e controllati nelle stesse condizioni o in condizioni equivalenti. Il regime di importazione è stato

ampliato con la nuova legislazione. In precedenza potevano essere importati solo prodotti

biologici provenienti da paesi terzi riconosciuti dall’UE o merci la cui produzione era controllata

dagli Stati Membri e che avevano ricevuto una licenza d’importazione. La procedura per le licenze

d’importazione sarà in futuro sostituita da un nuovo regime d’importazione. Gli organismi di

controllo che operano in paesi terzi saranno quindi direttamente autorizzati e monitorati dalla

Commissione Europea e dagli Stati Membri. Questa nuova procedura consente alla Commissione

europea di controllare e monitorare meglio l'importazione di prodotti biologici e di garantire

l’integrità del biologico. Inoltre, nella nuova legislazione sono state poste le basi per l’accettazione

delle norme comunitarie in materia di acquacoltura ed alghe biologiche.

Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica

e alle modalità di etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n.

2092/91. Questo regolamento costituisce il quadro giuridico di riferimento per tutti i livelli di

produzione, distribuzione, controllo ed etichettatura dei prodotti biologici che possono essere

offerti e commercializzati nell'UE. Esso determina il continuo sviluppo della produzione biologica

fornendo obiettivi e principi chiaramente definiti. Le linee guida generali in materia di produzione,

controllo ed etichettatura sono state stabilite dal Regolamento del Consiglio e pertanto possono

essere modificate soltanto dal Consiglio Europeo dei ministri dell’agricoltura. Il precedente

Regolamento (CEE) n. 2092/91 è contemporaneamente abrogato. L’applicazione della nuova

normativa in materia di etichettatura e l’uso obbligatorio del logo biologico UE sono stati rinviati al

1° luglio 2010 secondo un emendamento al Regolamento del Consiglio.

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Nel 2008 sono stati adottati due nuovi regolamenti della Commissione che disciplinano la

produzione biologica, l’importazione e la distribuzione di prodotti biologici, nonché la loro

etichettatura.

Regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 che riporta le norme

dettagliate di produzione, etichettatura e controllo incluso il suo primo emendamento alle norme

di produzione per il lievito biologico.

Il Reg. CE 889/2008 però non si applica ai seguenti prodotti:

a) prodotti dell'acquacoltura;

b) alghe marine;

c) animali di allevamento di specie diverse da bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e avicoli;

d) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Per questi prodotti occorrerà quindi attendere specifiche norme attuative che sono in corso di

preparazione da parte della commissione europea. Tuttavia sempre per questi prodotti , il titolo II,

il titolo III e il titolo IV del Reg. CE 889/2008 si applicano mutatis mutandis fino a quando per tali

prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n.

834/2007. Questo è coerente con l’articolo 42 del Reg. CE 834/2007 stesso che prevede che

qualora non siano fissate le norme dettagliate di produzione per talune specie animali, piante

acquatiche e microalghe, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste,

rispettivamente, all’articolo 23 Reg. CE 834/2007 e al titolo V Reg. CE 834/2007. In attesa

dell’inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di

queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Regolamento della Commissione (CE) n. 1235/2008 dell’8 dicembre 2008 che riporta norme

dettagliate in materia di importazione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi.

Nel Regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008 sono regolamentati tutti i livelli di

produzione vegetale ed animale, dalla coltivazione del terreno e dall’allevamento di animali alla

trasformazione, alla distribuzione e al controllo degli alimenti biologici. Tale Regolamento riporta

numerosi dettagli tecnici e rappresenta, per la maggior parte, un ampliamento del Regolamento

originale sul settore biologico, tranne che nelle parti in cui questo è stato regolamentato in

maniera differente nel Regolamento del Consiglio.

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Molteplici Allegati sono acclusi al Regolamento della Commissione. Tra questi si possono trovare:

• Prodotti consentiti in agricoltura biologica, come fertilizzanti, ammendanti del suolo e

pesticidi

• Requisiti minimi delle dimensioni degli alloggi e degli spazi, compresi i pascoli per gli

allevamenti biologici, a seconda delle specie animali e delle fasi di sviluppo.

• Alimenti per animali non-biologici, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici per la

produzione di mangimi composti e premiscele consentiti in agricoltura biologica.

• Ingredienti non biologici, additivi e coadiuvanti tecnologici consentiti nella produzione di

alimenti biologici (compresa la produzione di lievito).

• Requisiti per il logo comunitario.

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Campo di applicazione del regolamento

Il Regolamento del Consiglio si applica ai seguenti prodotti agricoli, compresa l'acquacoltura e il

lievito:

• Prodotti vivi o non trasformati

• Alimenti trasformati

• Alimenti per animali

• Sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa

Nel campo di applicazione del presente Regolamento è inclusa anche la raccolta di piante

selvatiche e di alghe marine

Non sono inclusi nel campo di applicazione:

• Prodotti provenienti dalla caccia e dalla pesca di animali selvatici.

Tra i “considerando” del Reg. 834/07 è evidenziata, inoltre, la necessità di stabilire un quadro

normativo anche per il vino che, fino ad oggi, è stato penalizzato da un’importante carenza

normativa. In assenza di requisiti specifici per la trasformazione, finora si è potuto riportare in

etichetta esclusivamente la dicitura “vino ottenuto con uve da agricoltura biologica”; con la nuova

normativa, invece, una volta che la Commissione avrà definito i requisiti per il processo di

vinificazione, si potrà indicare la dicitura “vino biologico”. Dal campo di applicazione continua ad

essere esclusa la ristorazione collettiva, ma è prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare

norme nazionali specifiche o, in mancanza di queste, norme private, in tema di etichettatura e

controlli in materia.

La normativa per le produzioni vegetali

Rispetto a quanto stabilito dal Reg. CEE 2092/91, applicato fino al 01/01/09, il Reg. CE 834/2007

ed il successivo Reg. CE 889/2008, in materia di produzioni vegetali, non hanno apportato radicali

modifiche.

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I principi fondamentali dell’agricoltura biologica, in materia di produzioni vegetali, erano e restano

quelli già enunciati nel Reg. CEE 2092/91.

L’aggiornamento della legislazione in materia di agricoltura biologica, resosi necessario per le

trasformazioni subite nel tempo dal vecchio quadro normativo e per le evoluzioni del mercato e

dalla sensibilità dei consumatori, avvenute dal 1991 ad oggi, non comporta certamente, lo

sconvolgimento dei criteri di base, sui quali si fonda la produzione vegetale biologica.

I concetti di base dell’agronomia, la rotazione delle colture, la scelta di specie e varietà adattate e

resistenti alle malattie ed ai parassiti, l’impiego di sostanza organica di origine aziendale, le

operazioni colturali effettuate con tecniche rispettose della struttura del suolo a difesa della

fertilità e salvaguardando il terreno dall’erosione, l’impiego di mezzi tecnici limitato a quelli

consentiti dalla normativa stessa, erano alla base del vecchio Reg. CEE 2092/91 e restano come

tali, alla base dei nuovi Reg. CE 834/2007 e 889/2008.

Le principali differenze che emergono , infatti, dalla lettura dei regolamenti citati, in materia di

produzione vegetale, sono riferite ad aspetti di tipo organizzativo e procedurale, introdotte per

garantire una maggiore trasparenza fra le operazioni attuate in fase produttiva, le operazioni di

controllo e la garanzia verso il consumatore.

Di seguito si analizzeranno brevemente gli scostamenti che emergono, in materia di produzione

vegetale, fra il “vecchio” Reg. CEE 2092/91 ed i “nuovi” Reg. CE 834/2007 e 889/2008.

Il primo, e ad una prima lettura, più importante cambiamento apportato dal Reg. CE 834/2007, è

citato all’articolo 11, dove il primo comma recita “L’intera azienda agricola è gestita in conformità

dei requisiti applicabili alla produzione biologica”. Proseguendo però nelle lettura dell’articolo,

emerge immediatamente che, con modalità che richiamano quanto già enunciato dal Reg. CEE

2092/91, si introducono i criteri secondo i quali un’azienda può condurre anche siti di produzione

convenzionale.

Un’importante novità è invece introdotta con il Reg. CE 889/2008 all’articolo 45 dove viene

concessa la possibilità di utilizzare sementi provenienti da terreni in conversione all’agricoltura

biologica.

Relativamente poi agli aspetti legati alle procedure previste dai regolamenti per permettere agli

operatori di ottenere, a fronte di adeguate prove documentali, l’abbreviazione del periodo di

conversione, il Reg. CE 889/2008 prevede all’articolo 36, che sia esclusivamente l’autorità

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competente a rilasciare questa possibilità, così come il piano di conversione nel caso delle

produzioni parallele, citate all’articolo 40 del Reg. CE 889/2008, deve essere approvato anch’esso

dall’autorità competente.

È stata rivista la parte che prevedeva che l’organismo di controllo, in molti casi, dovesse

riconoscere la necessità dell’impiego dei prodotti per la difesa delle piante e la concimazione del

terreno, sostituendola con l’obbligo da parte dell’operatore di produrre e conservare la

documentazione comprovante la reale necessità d’impiego.

La normativa per le produzioni zootecniche

Con l’entrata in vigore dei Reg. CE 834/2007 e 889/2008, le produzioni zootecniche possono,

infatti continuare il loro percorso verso la ricerca di una maggiore conquista del mercato, senza

subire stravolgimenti e ostacoli portati dalle nuove prescrizioni comunitarie.

Questi regolamenti, pur nel loro articolato intreccio normativo, aggiungono chiarezza a molti

aspetti di dubbia interpretazione che caratterizzavano invece il vecchio regolamento 1804/99 che

inserì le produzioni zootecniche in biologico a partire dall’anno 2000.

Si tratta di regole più definite e più chiare, frutto dell’esperienza nell’applicazione di un rigido

sistema biologico europeo in una varietà di mondi produttivi così diversa per specie, razza,

indirizzo produttivo, tecniche di allevamento, regioni climatiche di tutta Europa. Un vero

caleidoscopio zootecnico difficilmente governabile con un regolamento omnicomprensivo.

Si è quindi rivisto un sistema che per le sue finalità ha confermato di espletare la duplice funzione

sociale di rispondere alle crescenti esigenze di sanità alimentare del consumatore e di tutela

dell’ambiente nel progresso rurale; sono stati gettati i presupposti affinché i singoli governi

possano legiferare e dare sviluppo alla proprie produzioni zootecniche.

Da un lato il concetto di flessibilità consente l’applicazione di metodiche produttive più consone

alle tradizioni ed alle realtà climatiche territoriali che caratterizzano ogni singolo Paese, dall’altro il

criterio di omogeneità commerciale del mercato europeo, pone le basi per normative nazionali

che tendono a favorire la libera circolazione dei prodotti biologici all’interno del mercato comune.

Sono questi gli elementi di novità su cui ogni singolo Stato può conferire maggiore pregio e

visibilità alle proprie produzioni.

Le regole base di tali regolamenti toccano i seguenti ambiti.

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Origine degli animali

Sono da preferire le razze rustiche, autoctoni, caratterizzate da adattabilità ambientale, resistenza

alle malattie, longevità e produttività; gli animali devono provenire da allevamenti che operino in

conformità alle disposizioni in materia di zootecnia biologica, oppure se già presenti in azienda

possono essere convertiti. In casi particolari, come la costituzione o il rinnovo del parco animali, in

cui non è possibile recuperare un numero sufficiente di capi ottenuti con metodi biologici è

possibile utilizzare quelli ottenuti da metodi non biologici previa autorizzazione dell’organizzazione

di controllo. Nell’azienda zootecnica biologica tutti gli animali appartenenti alla stessa specie

devono essere allevati secondo il metodo biologico, mentre animali di specie diversa possono

essere allevati secondo il metodo convenzionale purché ciò avvenga in un’unità nettamente

distinta da quella adibita al biologico.

Metodi di gestione zootecnica

Riproduzione: la riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali, è

ammessa l’inseminazione artificiale ma sono vietate altre forme di riproduzione artificiale o

assistita e che prevedono tecniche di ingegneria genetica.

Interventi sull’anatomia e fisiologia animale: è vietata la pratica sistematica di operazioni

mutilanti o costrittive che non abbiano fini terapeutici, solo in alcuni casi l’organismo di controllo

può autorizzare queste pratiche allo scopo di migliorare la salute o il benessere animale.

E’consentita la castrazione praticata prima del raggiungimento della maturità sessuale, è vietato,

invece, mettere gli occhiali al pollame.

Stabulazioni e pascoli: è vietata la stabulazione fissa, ma sono comunque previste deroghe in casi

particolari descritti nel regolamento; le condizioni di stabulazione e densità degli animali devono

rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche.

Trasporto: il trasporto non deve costituire motivo di eccessivo stress per gli animali; è vietato l’uso

di calmanti allopatici prima o nel corso di questa fase, le operazioni di carico e scarico devono

essere fatte con cautela senza l’utilizzo di pungoli elettrici. L’identificazione degli animali deve

essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.

Alimentazione

L’alimentazione è finalizzata ad una produzione di qualità nel rispetto delle

esigenze nutritive degli animali nei vari stadi fisiologici. E’ vietata

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l’alimentazione forzata. Gli animali devono essere nutriti con alimenti biologici, preferibilmente

prodotti nell’unità produttiva o in altre unità aderenti alle disposizioni in materia di produzioni

biologiche. Nella razione possono essere incorporati alimenti in fase di conversione fino ad un

limite massimo del 60% se provenienti dalla propria azienda e del 30% se provenienti da altre

unità. Nel caso in cui si debba utilizzare alimento non biologico si dovranno produrre all’organismo

di controllo le garanzie in merito all’assenza di organismi geneticamente modificati. E’ proibito

l’uso di antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze atte a

stimolare la crescita o la produzione.

Profilassi e cure veterinarie

La profilassi si basa soprattutto su misure preventive, nel caso in cui si presentino problemi di

salute l’animale o gli animali colpiti devono essere curati utilizzando i seguenti gruppi di

medicinali:

• prodotti fitoterapici: (estratti vegetali, esclusi gli antibiotici,

• essenze….);

• prodotti omeopatici: (sostanze vegetali, animali, o minerali) o di altro genere purché

riconducibili all’ambito della medicina dolce;

• oligoelementi riportati nel regolamento.

Se questi dovessero risultare insufficienti è possibile ricorrere ai medicinali allopatici previa

comunicazione all’organismo di controllo. Possono essere effettuati fino a due trattamenti

antiparassitari nell’arco dell’anno.

Deiezioni zootecniche

Il limite massimo è di 170 Kg di azoto per ettaro all’anno. Lo spandimento delle deiezioni dovrà

avvenire preferibilmente su terreni della medesima azienda, ma può essere praticato anche presso

altre aziende che applicano il metodo biologico. Lo stoccaggio deve essere effettuato in impianti di

capacità tale da garantire la corretta gestione della fertilizzazione e impedire l’inquinamento delle

acque per scarico diretto, ruscellamento o infiltrazione.

Nessuno stravolgimento, quindi, per gli operatori che già applicano il metodo di produzione

zootecnico in conformità al Reg. CE 2092/91, ma rimane l’auspicio di un cambiamento che

consenta maggiore snellezza produttiva e trasparenza delle qualità intrinseche dei prodotti

dell’allevamento, nel rispetto dei principi che regolano il settore del biologico.

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La normativa per la produzione per animali d’acquacoltura

Sono trascorsi 10 anni dalla promulgazione del regolamento CEE 1804/99 con il quale per la prima

volta si citava la possibilità di ottenere prodotti dell'acquacoltura biologici. In effetti venivano citati

e si dava ad ogni singolo Stato membro la facoltà di approvare specifici disciplinari nazionali e sulla

base di questi certificarne le produzioni conformemente al superato regolamento CEE 2092/91.

Questo perché la Comunità Europea aveva previsto la possibilità di estenderne il campo

d'applicazione ai prodotti dell'acquacoltura ed incoraggiava gli Stati membri a sperimentare le

modalità di allevamento e di ottenimento di tali prodotti.

Oggi, con il regolamento CE n.710 del 5 agosto 2009 parte ufficialmente il settore

dell'acquacoltura biologica. Sarà possibile allevare con tecniche biologiche e certificare

l'allevamento di pesci d'acqua dolce, di pesci d'acqua salata, gamberi e altri molluschi, cozze,

ostriche e anche alghe. Un settore destinato a crescere: i consumi di pesce aumentano mentre la

pesca diminuisce a causa dello sfruttamento non controllato che ha impoverito le risorse naturali

dei mari.

Il regolamento 710 modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 che contiene il quadro di

applicazione generale del regolamento sull'agricoltura biologica, il n.834/2007 che ha sostituito il

vecchio regolamento n.2092/91. Il regolamento 710 è composto di due articoli e di un allegato,

che a sua volta modifica ed integra alcuni allegati del regolamento n.889/2008. Il regolamento 710

sarà applicato a partire dal 1 luglio 2010.

L'impatto della nuova normativa per l'acquacoltura biologica sul piano produttivo e commerciale,

anche se difficile da stimare, sarà sicuramente rilevante, sopratutto nel giro di qualche anno.

L'Unione Europea punta decisamente su un'acquacoltura il più possibile sostenibile per rispondere

alle esigenze contrastanti della domanda crescente di prodotti ittici da parte dei consumatori e

della diminuzione delle risorse naturali della pesca, impoverite da decenni di sfruttamento fuori

controllo. Per l'Italia, quindi, quello dell'acquacoltura biologica sarà un settore da sostenere e

valorizzare, anche per creare nuove imprese e dare nuove fonti di reddito ad allevamenti già

esistenti, che potrebbero vedere valorizzata la propria produzione proprio grazie alla certificazione

biologica.

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Il regolamento n.710/2009 affronta tutti gli aspetti dell'allevamento degli animali d'acquacoltura:

dall'origine degli animali alle norme di allevamento, dalla riproduzione all'alimentazione, dalle

norme specifiche per alcun animali, come i molluschi, agli aspetti della profilassi e dei trattamenti

veterinari, un aspetto particolarmente delicato in acquacoltura.

L'elenco delle specie che possono essere allevate secondo le regole dell'acquacoltura biologica si

trova nel nuovo allegato XIII bis, in cui sono specificati anche i diversi sistemi di produzione ed il

coefficiente di densità massimo per ogni tipo di allevamento biologico (espresso in kg/m3). Il

coefficiente è ovviamente diverso per le diverse forme di allevamento e per le diverse specie: si va

così da 4 kg/m3 per spigole e orate nelle lagune (sezione 4, vedi avanti) ai 25 kg/m3 per la

salmotrota e la trota iridea in acque dolci (sezione 1). In altri casi, come per la piscicoltura

biologica in acque interne (sezione 6), è indicata la resa di produzione massima, espressa in kg per

ettaro all'anno (nello specifico, 1.500 kg/ettaro all'anno).

L'ambiente d'allevamento è concepito in modo che, tenendo conto delle esigenze caratteristiche

di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura possano: disporre di spazio sufficiente per il loro

benessere; vivere in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate; avere condizioni di

temperatura e di luce adatte alle esigenze della specie e all'ubicazione geografica. Nel caso di pesci

di acqua dolce, il fondo deve essere il più possibile simile a quello naturale; per la carpa, il fondo

deve essere costituito da terra.

Per quanto riguarda la gestione degli allevamenti, il regolamento prevede che i pesci siano

manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per

evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. Sono fissate

norme per regolare l'uso dell'illuminazione artificiale, della ventilazione e dell'ossigeno; la

macellazione prevede lo stordimento dell'animale, per renderlo insensibile al dolore. È vietato

l'uso di ormoni per favorire la riproduzione.

Per l'alimentazione, il regolamento ricorda che i regimi alimentari devono perseguire tre priorità:

salute degli animali; buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione

nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile; scarso impatto

ambientale. Norme precise vengono fissate anche per la profilassi e per i trattamenti veterinari.

Nel regolamento 710/2009 sono previste norme specifiche per l'allevamento dei molluschi e per

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l'ostricoltura (sezione 6) e per la produzione, la raccolta sostenibile e la coltivazione delle alghe

marine

Il sistema dei controlli

E’ confermato ed ulteriormente esteso l’obbligo di controllo e certificazione per tutti gli “attori”

della filiera; tra i soggetti che devono obbligatoriamente assoggettare la loro attività al sistema di

controllo è stata introdotta la figura dei grossisti che svolgono attività di immagazzinaggio o che

distribuiscono ed immettono in commercio prodotti bio. Rimane l’esenzione dal controllo per gli

operatori al dettaglio che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al

consumatore. Agli Organismi di Controllo è richiesto obbligatoriamente l’accreditamento secondo

la norma EN 45011, riferimento per la valutazione di competenza e terzietà degli enti di

certificazione di prodotto/processo/servizio.

L’approccio del controllo si deve basare in particolare sull’analisi dei rischi, in conformità al

sistema ufficiale di controllo vigente nell’UE per la generalità delle produzioni agroalimentari.

Le ispezioni ed i controlli analitici sono svolti sia per verificare le conformità del processo

produttivo che per prevenire o dimostrare eventuali contaminazioni accidentali; le ispezioni

devono essere quindi programmate sulla base di una analisi dei rischi, garantendo comunque una

verifica completa annuale presso ogni operatore biologico, più eventuali verifiche straordinarie,

prevalentemente non annunciate.

Il sistema di controllo dovrà tenere in dovuto conto specifici obblighi per la tracciabilità del

prodotto biologico lungo tutte le fasi della filiera di produzione e commercializzazione che ogni

Stato membro dovrà definire in conformità all’art. 18 del Reg. CE 178/02; basta ricordare la

necessità (correlata all’uso del logo UE) di tracciare l’origine UE o non UE di tutte le materie prime

lungo la filiera.

Con il novo Reg. 834/2007 si introduce il concetto di TASSA: gli operatori che pagano una

ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo sono coperti dal sistema di controllo.

Inoltre, ai fini dell’emissione dei documenti di certificazione potranno essere sfruttati i vantaggi

offerti dalla certificazione elettronica (vedi ad esempio firma elettronica dei documenti). Nelle

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misure d’attuazione è proposto un format con le indicazioni minime obbligatorie da riportare in

tutti i Certificati di conformità rilasciato dagli Organismi di Controllo autorizzati.

Gli Organismi di Controllo che operano in ambito nazionale sono quelli riportati nella tabella

sottostante.

1 Ecocert Italia IT-ECO

Corso Delle Province, 60 95127 - Catania

Tel. 095/442746 - 433071 Fax 095/505094

E-mail:[email protected] sito Internet www.ecocertitalia.it

2 Q.C. & I. International

Services IT-QCI

Villa Parigini - Località Basciano 55035 Monteriggioni (Si)

Tel. 0577/327234 Fax. 0577/329907

E-mail [email protected] sito Internet www.qci.it

3 Consorzio Controllo

Prodotti Biologici - CCPB IT-CPB

Via Jacopo Barozzi 8 40126 – Bologna

Tel. 051-254688-6089811 Fax 051-254842

E-mail [email protected] sito internet www.ccpb.it

4 CODEX S.r.l. IT-CDX

Via Duca degli Abruzzi, 41 95048 Scordia (Ct)

Tel. 095-650634/716 Fax. 095-650356

E-mail [email protected] sito internet www.codexsrl.it

5 Istituto Mediterraneo di

Certificazione - IMC IT-IMC

Via C. Pisacane 53 60019 – Senigallia (An)

Tel. 071-7928725/7930179 Fax 071-7910043

E-mail [email protected] sito Internet www.imcert.it

6 Associazione Suolo e

Salute IT-ASS

Via Abbazia 17 61032 - Fano (Ps)

Tel. e Fax: 0721/830373 E-mail [email protected]

sito Internet www.suoloesalute.it

7 BIOS IT-BSI

Via M. Grappa 37 36063 Marostica (Vi)

Tel. 0424/471125 Fax:0424/476947

E-mail [email protected] sito Internet www.certbios.it

8 Istituto per la Certificazione

Etica e Ambientale - ICEA IT-ICA

Strada Maggiore, 29 40125 – Bologna

Tel. 051/272986 Fax 051/232011

E-mail [email protected] sito Internet: www.icea.com

9 Bioagricert IT-BAC

Via dei Macabraccia, 8 40133 Casalecchio Di Reno (Bo)

Tel. 051-562158

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Fax. 051-564294 E-mail [email protected]

sito Internet www.bioagricert.org

10 BIOZOO - S.r.l. IT-BZO

Via Chironi, 9 - 07100 Sassari Tel. e Fax : 079-276537-

2823205 E-mail: [email protected]

11 ANCCP - S.r.l. IT-ANC

Via Rombon, 11 – 20134 Milano Tel. 02-2104071

Fax. 02.210407218 E-mail: [email protected]

Sito Internet: www.anccp.it

12 SIDEL - S.p.A. IT-SDL

Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna Tel. 051 6026611 Fax 051 6012227

E-mail: [email protected] Sito Internet: www.sidelitalia.it

13 BIOZERT - zertifizierung

okoligisch erzeutger produkte

IT-BZT

Auf dem Kreuz 58 D-86512 - UGSBURG Tel. +49(0)821.3467650 Fax +49(0)821.3467655

E-mail [email protected] sito Internet www.biozert.de

14

INAC - International Nutrition and Agricolture

Certification

(.)

IT-INC

Rudolf-Herzog-Weg 32 D-37213 WITZENHAUSEN

Tel. +49(0)5542.911400 Fax +49(0)5542.911401

E-mail [email protected] Internet: www.inac-certification.com

15

IMO - Institut für Marktökologie

(.)

IT-IMO

Paradiesstrasse 13 D-78462 KONSTANZ Tel. +49(0)7531.915273 Fax +49(0)7531.915274 E-mail [email protected]

sito Internet www.imo.ch

16

QC&I – Gesellschaft für kontrolle und zertifizierung

von Qualitätssicherungssystemen

GMBH

(.)

IT-QCI

Gleuelerstrasse 286 D-50935-KÖLN Tel. +49(0) 221 943 92-09

Fax +49(0) 221 943 11 sito Internet www.qci.de

17

BKT – Bikotirol

(.) IT-BKT

Whilelm-Greil-Strasse,9 A-6020 Innsbruck

Tel. +43(0)5/92 92-3100 Fax +43(0)5/92 92-3199

E-mail [email protected] Sito Internet www.biko.at

(.)

OdC autorizzati ad operare esclusivamente nella Provincia Autonoma di Bolzano

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La normativa sulle importazioni

Il regolamento di riferimento è il n. 1235/08, applicativo degli artt. 32 e 33 del Reg. CE 834/07.

La nuova normativa prevede diverse novità: è introdotta una procedura per il riconoscimento degli

Organismi o Autorità di Controllo operanti nei Paesi Terzi, a conclusione della quale la singola

organizzazione è in grado di operare in condizioni di parità con gli altri enti europei. Anche questi

ultimi, infatti, per poter operare al di fuori dei confini UE dovranno seguire un identico percorso di

riconoscimento ed entrare nelle apposite liste, previste dal regolamento, di enti autorizzati ad

operare nei diversi Paesi. La valutazione degli organismi di Controllo potrà avvenire sulla base del

solito giudizio di “equivalenza” oppure sulla base della piena “conformità alla norma europea. A

tutti gli enti è richiesto l’accreditamento ai sensi della norma ISO 65, mentre l’equivalenza dei

disciplinari tecnici è valutata assumendo come livello minimo le Linee guida

dell’agricoltura biologica del Codex Alimentarius.

E’ presumibile ipotizzare una maggiore facilità negli scambi commerciali con i Paesi extra UE,

effetto controbilanciato dall’obbligo di indicazione della provenienza delle materie prime in

etichetta.

In conclusione, la nuova normativa prevede che gli Stati membri possano applicare nel loro

territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale ed animale, purché tali norme

siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e

non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio

dello Stato membro interessato.

2.2 Il logo biologico della Comunità Europea

Il logo biologico europeo e quelli degli altri Stati Membri sono usati per integrare l'etichettatura ed

aumentare la visibilità dei cibi e bevande biologiche per i consumatori.

Così, i consumatori che comprano i prodotti che portano il logo europeo possono essere certi che:

• almeno il 95% degli ingredienti sono stati prodotti con metodo biologico;

• il prodotto è conforme alle regole del piano ufficiale di ispezione;

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• il prodotto proviene direttamente dal produttore o è preparato in una confezione sigillata;

• il prodotto porta il nome del produttore, l'addetto alla lavorazione o il venditore e il nome

del codice dell'organismo di ispezione.

L'utilizzo del logo europeo è attualmente facoltativo, ma diventerà obbligatorio dal 1° Gennaio

2010. Continuerà ad essere facoltativo per i prodotti importati. Dove è usato il logo comunitario,

una volta che la nuova regolamentazione sarà applicata, dovrebbe apparire l'indicazione del luogo

dove le materie prime grezze dei prodotti sono state coltivate. Questa indicazione può riportare la

dicitura di 'EU', 'non - EU', o il nome di un Paese specifico, in Europa o fuori, dove sono stati

coltivati il prodotto o le sue materie prime.

Oggi se gli operatori vogliono vendere i loro prodotti in un altro Stato Membro, potrebbero aver

bisogno di apporre un altro logo per essere riconoscibili nel nuovo mercato. L'uso del logo

biologico europeo può evitare questa ridondanza, offrendo una riconoscibilità in tutta Europa.

Per ulteriori e più specifiche considerazioni sul logo comunitario si rimanda al capitolo “Analisi del

quadro normativo del logo/marchio collettivo nazionale”.

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2.3 L'import-export di prodotti biologici in Italia

I dati dell’Ismea testimoniano che non solo la produzione, ma anche il consumo di prodotti

biologici in Italia è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, consentendo un’affermazione

definitiva delle filiere del biologico nel panorama agroalimentare nazionale, così com’è già

accaduto nei principali Paesi europei.

Le motivazioni di questa espansione sono da ricercare sia in una più incisiva organizzazione

dell’offerta, sia nella crescita dell’interesse dei consumatori, sempre più attenti ai temi della tutela

ambientale, della sicurezza alimentare e del benessere animale. Neppure la distribuzione moderna

ha sottovalutato la tendenza, tant’è che tutte le maggiori catene di supermercati propongono

prodotti biologici e hanno lanciato linee specifiche a proprio marchio (fonte: brochure MIPAAF).

Tabella 1 - Andamento dei consumi domestici di prodotti biologici confezionati, in Italia nel 2007/2008 (% calcolate sui dati in valore)

Variazione. 2007/2006

Variazione I° sem 2008/2007

Lattiero caseari +9,2% +5.7%

Ortofrutta fresca e trasformata +25,2% +18.4%

Biscotti, dolciumi e snack -3,4% -22.2%

Bevande analcoliche +19,1% +10.7%

Uova +1,6% +5.1%

Zucchero, caffè e tè -4,8% -7.0%

Prodotti per l’infanzia +36,4% +17.6%

Oli +4,4% -2.7%

Pasta e riso +13,0% +32.0%

Miele +4,8% +5.3%

Pane e sostituti -3,1% +32.4%

Gelati e surgelati +13,7% +4.9%

Condimenti +30,2% +15.4%

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Variazione. 2007/2006

Variazione I° sem 2008/2007

Salumi e elaborati carne +21,7% -17.3%

Bevande alcoliche +25,6% -

Prodotti dietetici -12,3% +31.1%

Altri +5,7% +24.9%

Totale prodotti biologici +10,2% +6.0%

Fonte: Ismea/Nielsen

Riguardo alla distribuzione territoriale, i dati del 2008 confermano la forte concentrazione degli

acquisti di prodotti biologici nelle regioni settentrionali, con percentuali del 44,1% nel Nord-Ovest

e del 27,2% nel Nord-Est. Un altro 19,7% fa riferimento alle regioni centrali, inclusa la Sardegna,

mentre il Mezzogiorno copre il restante 9% di quota. In termini assoluti la crescita più sostenuta,

rispetto al 2007, si è registrata al Centro-Sud, in particolare nel Mezzogiorno (+12,3%) e in misura

minore nel Centro e Sardegna (+8,5%). In aumento i consumi bio anche nelle regioni del Nord-

Ovest (+6,8%), a fronte di una flessione dello 0,8% registrata nel Nord Est.

La ripartizione dei dati per canale distributivo (la rilevazione Ismea non include i negozi

specializzati) rivela una crescita della spesa di oltre il 5% presso gli iper ed i supermercati. Più

rilevante l'aumento registrato nei negozi tradizionali (+17,3%) e negli hard discount (+45,9%),

canali che rivestono un ruolo comunque limitato nel biologico, mentre si riduce del 25% la spesa

nelle superette.

Nella lista dei prodotti bio più acquistati dalle famiglie italiane figurano in testa le uova, seguite da

latte fresco e yogurt. L'elenco prosegue con bevande alla soia, omogeneizzati, succhi di frutta, oli

di oliva e pasta di semola.

Dall’indagine emerge,inoltre, che il gruppo dei primi dieci, che include anche miele e cereali

preparati, copre nel complesso quasi la metà della spesa bio di prodotti confezionati, con i primi

cinque che insieme raggiungono un'incidenza pari al 32%.

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Inoltre non va trascurata la componente extradomestica dei consumi di prodotti biologici: si stima,

infatti, che ogni giorno circa un milione di bambini nelle scuole italiane mangino biologico (cfr. par.

“biomense”). Anche la ristorazione commerciale biologica è in crescita: prodotti biologici si

trovano nei ristoranti più qualificati e attenti alla qualità.

2.4 Le “Biomense”

Verso la metà degli anni ’80, con l’aumento delle produzioni biologiche e la crescita della

sensibilità ambientale e salutistica, le esperienze dell’utilizzo dei prodotti biologici nelle mense

scolastiche si sono moltiplicate.

La ristorazione scolastica è diventata così un'importante protagonista, sul piano nutrizionale, della

salute e del benessere dei più piccoli : l'alimentazione nella prima infanzia è infatti particolarmente

importante perché sono proprio i bambini in età prescolare e scolare i soggetti più vulnerabili dal

punto di vista della salute ed i più esposti ai potenziali rischi derivanti da una scorretta

alimentazione (obesità, arteriosclerosi, ipertensione, diabete, allergie, residui di prodotti chimici,

ecc.).

Agli inizi degli anni '90 si sono mossi i primi passi verso l'introduzione, nelle mense scolastiche, dei

prodotti biologici inseriti in un progetto di educazione alimentare che aveva, ed ha tuttora, un

modello alimentare biomediterraneo.

Oggi i pasti biologici sono sempre più apprezzati nelle mense scolastiche italiane e negli ospedali

tanto da essere cresciuti del 700% negli ultimi dieci anni. Attualmente nel nostro Paese ci sono 791

mense scolastiche che usano prodotti di qualità, locali e biologici.

Le prime cinque Regioni per ristorazione bio (Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto e

Friuli) rappresentano, da sole, il 65% del totale. Al Sud, dunque, meno del 10% delle mense bio.

Casi virtuosi ci sono anche tra gli ospedali: al Cardinal Massaia di Asti, da quando vengono servite

pietanze bio, si sono ridotti i tempi di degenza dei pazienti, che costano all’ospedale 500 euro al

giorno cadauno.

Tra le Regioni con più mense “bio” il primato spetta all’Emilia Romagna con 133 “biomense”,

seguita da Lombardia (105), Toscana (77), Veneto (71) e Friuli-Venezia Giulia (67). In queste

Regioni si concentra il 70% delle “biomense”.

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Dal rapporto tra pasti serviti e popolazione risulta vincitrice la provincia di Firenze con 4.900 pasti

biologici ogni 100.000 abitanti. Seguono Roma, Milano, Torino, Livorno, Bologna, Modena, La

Spezia, Trieste e Ravenna (3.100 pasti).

Quanto alle mense scolastiche “biologiche”, si è passati dalle 69 del 1996 alle 683 rilevate al 31

dicembre 2007 e dagli 896 mila pasti biologici giornalieri del 2006 ai 924 mila nel 2007 per un

totale di pasti biologici che su base annua sfiora i 185 milioni. L’Emilia Romagna continua a guidare

questa classifica, seguono la Lombardia e la Toscana.

In Italia aumentano dunque le mense scolastiche che servono pasti “biologici” agli studenti,

occorre però collegare la fornitura di prodotti biologici al territorio, dando la preferenza ai prodotti

(e quindi ai produttori) biologici locali, affinché il cerchio che si apre con l’introduzione del

biologico nelle mense ed in quelle scolastiche in particolare diventi il più possibile virtuoso (filiera

corta). In tal modo non si perde il patrimonio storico-culturale e di sapori della tradizione

gastronomica locale e si favorisce l’economia del posto.

Elaborazioni di dati su base provinciale in relazione al numero di abitanti hanno affermato la

provincia di Gorizia, quella con la maggior concentrazione di mense biologiche, con 8 mense “bio”

ogni 100 mila abitanti, seguita da Udine, Pordenone, Forlì-Cesena, Trento, Siena, Modena,

Bologna, La Spezia ed Ascoli Piceno.

L’importanza di una corretta alimentazione per la salute ed il benessere psico-fisico è stata

avvertita dall’opinione pubblica con anticipo sulla comunità scientifica e sulle istituzioni.

In questi ultimi anni genitori, insegnanti e pubbliche amministrazioni sensibili a questo

cambiamento si sono mobilitati nel proporre e realizzare nelle scuole progetti di educazione

alimentare per stimolare la riscoperta di gusti ormai dimenticati e una dieta sana ed equilibrata.

Il coinvolgimento degli enti locali e la consapevolezza degli utenti ha favorito l’introduzione di

prodotti biologici nei menù delle refezioni scolastiche e degli ospedali, molto meno in quelli delle

mense aziendali forse per i costi più elevati del biologico.

Inoltre, quando si parla di infanzia, di “sana alimentazione” è qualcosa di più che una

raccomandazione o uno stile di vita. È un obbligo : una legge del 2000 prevede – come già visto –

che le Istituzioni Pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere devono usare non solo

prodotti biologici, ma anche “Ogm free” e prodotti DOC. Esiste anche un preciso obbligo di legge

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per cui fino a 36 mesi di età i prodotti alimentari destinati all’infanzia devono essere a residuo

chimico zero.

È stato così proposto il menù mediterraneo, caratterizzato in ogni regione dall’utilizzo di prodotti

tipici locali provenienti da agricoltura biologica. Lo scopo è quello di coniugare tradizione con

innovazione.

Molto diversificato l’approccio e l’impegno nelle varie realtà scolastiche:

• Alcune scuole propongono l’intero menù “bio”

• Altre scuole propongono solo alcuni prodotti “bio”: frutta, verdura

• Altre scuole propongono una sola portata “bio”: formaggi

• Alcune scuole optano per il menù interamente “bio” un solo giorno/settimana (Comune di

Bologna)

• Altre scuole privilegiano il quotidiano con un solo alimento: la frutta

La scelta del biologico è importante perché educa i bambini a scoprire ed imprimere nella

memoria il sapore genuino degli alimenti. In tal modo danno esempio ai grandi ed alla comunità.

Educare al biologico ha una portata più ampia del puro risvolto commerciale, che resta comunque

molto significativo per lo sviluppo del settore. Inoltre educa i bambini a cercare da adulti alimenti

in cui la tecnologia alimentare non abbia modificato (o lo abbia fatto in modesta quantità) i

principali aspetti nutritivi di un alimento.

2.5 Il Programma di azione nazionale per l’agricoltura e i prodotti biologici

Con l’obiettivo generale di rafforzare e qualificare il settore agroalimentare biologico, durante il

semestre di presidenza italiana il Consiglio dell’Unione europea ha presentato il “Piano di azione

europeo per l’agricoltura e gli alimenti biologici”, che fissa le linee guida per l’elaborazione dei

diversi piani nazionali.

L’Italia ha realizzato un “Programma di azione nazionale per l’agricoltura e i prodotti biologici per

l’anno 2005/2007” che è stato finanziato con fondi previsti nelle leggi finanziarie dei rispettivi

anni. Anche per i prossimi anni sono previsti specifici interventi, con relativa disponibilità

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finanziaria, per favorire lo sviluppo dell’agricoltura biologica nel nostro Paese. Gli assi strategici

che sono stati individuati intervengono sui seguenti temi:

Asse 1) Penetrazione sui mercati mondiali.

L’asse intende supportare la partecipazione attiva di istituzioni e rappresentanze di settore negli

ambiti internazionali ove si compiono le scelte strategiche del settore. Sono previste anche

iniziative di promozione commerciale nei mercati internazionali, che favoriscano la partecipazione

italiana alle manifestazioni internazionali.

Asse 2) Organizzazione di filiera e commerciale.

L’asse prevede interventi specifici per una migliore strutturazione della filiera commerciale ed un

supporto alle imprese in termini di programmi di ricerca applicata su temi di specifico interesse

(piano sementiero ed altro).

Asse 3) Aumento della domanda interna e comunicazione istituzionale.

Nell’ambito delle attività è stata finanziata la realizzazione degli “Stati generali del bio” nel corso

dei quali, con il coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholder del settore, vengono analizzate le

prospettive di mercato e l’evoluzione delle politiche pubbliche per il comparto. Altro evento che si

è avvalso del contributo del programma è stato il “Congresso mondiale Ifoam” svoltosi a Modena

nel giugno ‘08.

Asse 4) Rafforzamento del sistema istituzionale e dei servizi.

L’asse prevede interventi mirati al rafforzamento del sistema di servizi forniti dalla pubblica

amministrazione. Sono previste azioni per il miglioramento della gestione delle informazioni e dei

dati del settore.

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3 Analisi critica delle politiche di valorizzazione e differenziazione dei prodotti biologici in alcuni Paesi dell’Unione Europea

L’obiettivo della presente sezione è quello di offrire uno strumento conoscitivo delle iniziative di

valorizzazione delle produzioni biologiche realizzate ante Reg.CE n.834/2007 in ambito europeo,

attuate al fine di accrescere la visibilità del settore stesso. L’indagine ha permesso di comparare i

diversi strumenti adottati dai Paesi europei, analizzando i vantaggi e/o svantaggi derivanti

dall’adozione degli stessi e trarre spunti, indicazioni ed idee per l’attuazione di uno strumento di

valorizzazione da utilizzare anche in un contesto nazionale.

3.1 Breve panoramica dei marchi europei

In quest’ultimi anni si sono fatte più consistenti le richieste di una politica di valorizzazione dei

prodotti biologici da parte dell’intera rosa di portatori di interesse (organismi professionali e

associazioni di produttori, trasformatori e distributori, consumatori, etc) che chiedono una

maggiore attenzione nei confronti del mondo del biologico.

L’idea di base è stata quella di frenare la tendenza di standardizzare l’immagine del biologico e

puntare sulla “qualità” del prodotto con il fine di offrire al consumatore dei prodotti le cui materie

prime siano rintracciabili e di cui venissero valorizzate le aree geografiche di provenienza.

Tale orientamento trova conferma in quanto già realizzato, ormai da anni, in altri paesi dell’Unione

Europea e precisamente in: Francia, Germania, Austria, Svezia, Olanda, Spagna, Svezia, Finlandia,

Danimarca e Belgio (tabella seguente). In questi paesi sono stati istituiti marchi biologici, pubblici o

privati, nazionali o regionali, con l’obiettivo di fornire maggiore visibilità ai prodotti biologici sul

mercato e con l’intento di garantire una maggiore qualità.

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Tabella 2 - Paesi e nome dei marchi presenti nell’Unione Europea

Paese dell’ Unione Europea Nome del marchio.

Francia AB

Germania Biosiegel

Austria Bio-Zeichen

Svezia KRAV

Olanda Eko

Spagna Marchi regionali

Finlandia LUOMU

Danimarca Ø Label: Stats Kontrolleret Økologisk

Belgio Biogarantie

Per ciò che riguarda la tipologia, 5 di questi marchi sono pubblici,mentre gli altri 4 sono privati. I

marchi pubblici sono: il marchio francese AB, il marchio tedesco Biosiegel, il marchio austriaco Bio-

Zeichen, il marchio danese Ø “Stats Kontrolleret Økologisk” ed i marchi spagnoli.

L’obiettivo di questa specifica sezione è proprio quello di analizzare i marchi istituiti negli altri

Paesi UE e capire se l’istituzione di questi marchi nazionali abbia veramente garantito una migliore

visibilità del prodotto ma soprattutto se abbia realmente assicurato una maggiore qualità al

consumatore. Considerato l’oggetto dello studio, saranno presi in esame solo i Marchi Biologici

Nazionali (o Regionali), ovvero pubblici, tralasciando nella trattazione l’analisi dei marchi biologici

privati.

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3.2 I “marchi biologici nazionali” esteri

3.2.1 IL BIO SIEGEL TEDESCO

In Germania il logo volontario Bio-Siegel (vedere a sinistra) è stato

istituito dalla legge nazionale sull’etichettatura dei prodotti biologici

(ÖkoKennzG) del 10 dicembre 2001, che prevede sanzioni penali e

amministrative in caso di utilizzo illecito. I requisiti tecnici per poter

utilizzare il Bio-Siegel fissati nella successiva ordinanza d’attuazione

(ÖkoKennzV) del 6 febbraio 2002, sono semplicemente la conformità

alla normativa europea in materia di agricoltura biologica (all’epoca il Regolamento CEE

n.2092/91, successive modifiche e integrazioni, attualmente il Regolamento CE n.834/2007) e la

previa notifica al ministero. (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz); non è richiesta nè la sede nè una stabile organizzazione in Germania.

Un’azienda biologica italiana inserita nel sistema di controllo di un qualsiasi organismo nazionale

di controllo può utilizzare il Bio-Siegel, che non è un marchio di origine, ma un logo di conformità;

può essere liberamente utilizzato anche da un operatore di un Paese terzo in regime di

equivalenza o anche non in regime di equivalenza, purché sottoposto ai controlli in conformità alla

normativa europea.

Al 31 luglio 2009 utilizzavano il Bio-Siegel 3.307 aziende su 54.800 prodotti.

La base giuridica del logo biologico tedesco (Bio-Siegel) è il decreto sull’etichettatura degli alimenti

biologici (ÖkoKennzG) del 10 dicembre 2001 che prevede, tra l’altro, il quadro sanzionatorio

(amministrativo e penale) in caso di usurpazione.

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I criteri di qualità per l'utilizzo del Bio-Siegel sono la conformità al Reg. (CEE) n.2092/91 prima e al

Reg. CE n.834/2007 ora.

Possono utilizzare il Bio Siegel tutti i prodotti agricoli allo stato naturale o trasformati a uso

alimentare ottenuti in conformità alle norme tecniche e al regime di controllo previsti dal

regolamento comunitario e che possono recare il logo europeo.

Sono quindi esclusi dal Bio Siegel il vino (mancando il relativo quadro comunitario), i cosmetici e i

farmaci, i prodotti alimentari arricchiti con vitamine e sali minerali, i mangimi e i prodotti in

conversione, mentre sono compresi tutti i prodotti agricoli a uso alimentare conformi, siano essi di

origine tedesca, comunitaria o extra-comunitaria.

Le caratteristiche grafiche del marchio e il manuale grafico sono precisati nel decreto

sull’etichettatura dei prodotti biologici (ÖkoKennzV) del 6 febbraio 2002, modificato con decreto

del 30 novembre 2005 e, da ultimo, con decreto del 20 gennaio 2009.

Il fascicolo “How to Use the Bio- Siegel: Ten Questions and Answers” realizzato dal Bio-Siegel

Information Centre (www.bio-siegel.de) precisa

4. I prodotti importati possono essere etichettati con il Bio-Siegel?

Sì, si possono etichettare con il Bio-Siegel tutti i prodotti importati che siano stati prodotti e

controllati in conformità al regolamento UE sull'agricoltura biologica se almeno il 95% degli

ingredienti proviene da produzione biologica.

Ciò comprende i prodotti da agricoltura biologica all'interno dell'Unione europea, nonché quelli

provenienti da paesi non UE (Paesi terzi) per le quali esistono disposizioni particolari.

L'Agenzia federale per l'agricoltura e l'alimentazione (BLE) è l'autorità competente per il rilascio

dell’autorizzazione necessaria per la commercializzazione di prodotti importati da paesi terzi ai

sensi dell'articolo 11 del regolamento UE sull'agricoltura biologica.

5. L'utilizzo del Bio-Siegel comporta costi? Non vi è nessun obbligo né alcun costo per l'utilizzo del

Bio-Siegel. È anche facile e non-burocratico, un ulteriore vantaggio per chi vuole usarlo.

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6. Dobbiamo informare le autorità prima dell'uso del logo? Secondo il decreto sul logo biologico,

gli utenti del Bio-Siegel devono effettuare la notifica al Bio-Siegel Information Centre prima

dell'utilizzazione dell'etichetta.

Gli operatori di mercato che desiderano utilizzare il Bio-Siegel devono comunicare la loro

intenzione al e presentare una sola etichetta per ogni prodotto come campione.

Il modulo di notifica compilato può essere inviato al Bio-Siegel Information Centre via fax, per

posta di superficie o e-mail. È possibile anche la registrazione ondine a pagina www.bio-

siegel.de/produktanzeige.

Una volta che si sia registrato, l’operatore riceverà i dati di accesso via e-mail e potrà aggiornare

le voci o aggiungere prodotti che intenda etichettare con il Bio-Siegel.

I punti vendita che commercializzino al dettaglio prodotti recanti il Bio-Siegel non sono tenuti ad

alcuna registrazione, purché non etichettino né preparino i prodotti (o salvo che non siano

operatori controllati).

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IL TESTO DEL DECRETO SUL BIO-SIEGEL TEDESCO

Gesetz zur Einführung und Verwendung eines Kennzeichens für Erzeugnisse des ökologischen

Landbaus

Öko-Kennzeichengesetz nella versione pubblicata il 20 gennaio 2009 (BGBl. I S. 78)

§ 1 Etichettatura biologica

(1) Con il logo di cui all’articolo 2 paragrafo 2 dell’ordinanza Öko-Kennzeichen possono essere

immessi sul mercato:

1. un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comma 1 o 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 del

28 Giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che

abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (Gazzetta ufficiale n. L 189, p. 1), se sono

soddisfatte le condizioni per l'uso di termini che riguardano la produzione biologica ai sensi

dell'articolo 23, paragrafo 2, comma 1 o al paragrafo 4, comma 1, lettera a, in ogni caso in

relazione al paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;

2. un prodotto di imprese commerciali e strutture di ristorazione della Comunità ai sensi

dell'articolo 2, lettera a bis del regolamento (CE) n. 834/2007, se se sono soddisfatte le condizioni

per l'uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica ai sensi del comma 6, paragrafo 3,

in combinato disposto con il paragrafo 4, della legge biologica Öko-Landbaugesetzes.

(2) Sono vietati

1. ogni uso del logo biologico diverso da quelli di cui al paragrafo 1,

2. l’uso del logo biologico su un prodotto o un altro oggetto in modo improprio o tale da indurre in

errore circa la natura del prodotto, la sua composizione o altre caratteristiche del prodotto

contrassegnato.

(3) Rimangono impregiudicate altre disposizioni relative all’etichettatura e all’apposizione di

marchi su sementi, mangimi o alimenti.

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§ 2 Competenze

(1) Il Ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei consumatori è

autorizzato a determinare con proprio decreto, con il consenso del Bundesrat (ndr: il Bundesrat è

un organo legislativo della Repubblica federale di Germania composto da rappresentanti dei

Länder, una sorta di Camera delle Regioni) le caratteristiche del disciplinare del logo biologico

nella misura necessaria a garantire un’identificazione univoca e un chiaro riconoscimento dei

prodotti.

(2) Il Ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e tutela dei consumatori è autorizzato

a emanare decreti, senza il consenso del Bundesrat, in relazione a:

1. la progettazione del logotipo del logo di qualità,

2. disciplinare l’uso del logo tramite l'Agenzia federale per l'agricoltura e l'alimentazione

In un decreto ai sensi dei paragrafi 1 e 2, l'Agenzia federale per l'agricoltura e l'alimentazione può

affidare incarichi a una persona di diritto privato competente, indipendente e affidabile.

(3) Il Ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e tutela dei consumatori è autorizzato,

a emanare decreti senza il consenso del Bundesrat

1. per adeguare la normativa vigente con i pertinenti riferimenti alle disposizioni del regolamento

(CE) n. 834/2007, nella misura in cui è necessario adattarla ai cambiamenti intervenuti,

2. per abrogare le disposizioni della presente legge o per adeguare la loro formulazione nel

rispetto delle normative comunitarie divenute inapplicabili.

§ 3 Sanzioni

A tutti coloro che

1. immettono un prodotto sul mercato in violazione a quanto previsto al § 1, paragrafo 1 o 2, n. 1,

in combinato disposto con la legge ai sensi del § 2, paragrafo 2 frase 1, n. 1, o

2. immettono un prodotto sul mercato in violazione a quanto previsto al § 1 comma 2 n. 2,

sarà applicata una sanzione amministrativa o la reclusione fino a un anno.

§ 4 Disposizioni sanzionatorie

(1) Gli atti in contrasto con quanto previsto al § 3 sono puniti con la sanzione amministrativa

(2) Costituisce reato la contravvenzione intenzionale o per negligenza a quanto previsto al § 2,

paragrafo 1 o 2, comma 1 n. 2 o a un titolo esecutivo sulla base di un'ordinanza riferita a un evento

specifico.

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(3) Il reato può essere punito con una sanzione fino a trentamila euro.

§ 5 Confisca

In caso di reato ai sensi del § 3 o di infrazione ai sensi del § 4, può essere disposta la confisca

1. Dei beni per i quali si configura il reato o l’infrazione, e

2. Dei beni che sono stati utilizzati per la loro preparazione o per la Commissione del reato o

dell’infrazione.

Si applicare in questo caso il § 74a del Codice penale e il § 23 della legge criminale.

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3.2.2 IL MARCHIO AB FRANCESE

Il logo volontario francese AB (vedere a sinistra), di proprietà del ministero

dell’Agricoltura, dell’Alimentazione, della Pesca (Ministère de l'Alimentation,

de l'Agriculture et de la Pêche) è stato regolamentato il 21 dicembre 2004 ed è

affidato dal 1 gennaio 2008 alla gestione di Agence Bio, Agence française pour

le développement et la promotion de l’Agriculture Biologique.

Il suo meccanismo è analogo a quello del Bio-Siegel tedesco: «La marque "AB"

à des fins de certification (...) a pour objet d'identifier par son utilisation qu’un produit agricole ou

une denrée alimentaire biologique, conformément à la réglementation communautaire

(règlement (CE) n° 834/2007 modifié du Conseil et ses règlements d’application) et française en

vigueur, est certifié par un organisme ou une autorité publique chargé du contrôle conformément à

ses mêmes réglementations».

Può richiederne la concessione qualsiasi operatore francese, comunitario, extra-comunitario in

regime di equivalenza o meno, a condizione che la produzione sia conforme alla normativa

europea di settore: «L'utilisation de la marque "AB" à des fins de certification sur l'étiquetage des

produits d'origine agricole ou des denrées alimentaires est soumise à une procédure de demande

d’utilisation. Elle est réservée aux opérateurs qui ont notifié leur activité dans le pays où celle-ci est

exercée auprès de l'organisme habilité à recevoir les notifications et ont soumis leur entreprise au

contrôle d'un organisme ou d'une autorité publique chargé du contrôle dans l’Union européenne

conformément aux articles 27, 28 et 35 du règlement CE 834/2007 ou à celui d'un organisme ou

d'une autorité publique chargé du contrôle dans les Pays tiers conformément aux articles 32 et 33

du règlement CE 834/2007 et règlements associés».

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IL TESTO DEL REGOLAMENTO DEL MARCHIO AB

REGLES D’USAGE DE LA MARQUE "AB"

Articolo 1 - OGGETTO

Il marchio "AB" può essere utilizzato per la certificazione di prodotto e/o la comunicazione.

Il marchio "AB" per la certificazione, il cui logo è descritto e riprodotto nell’allegato 1, è destinato a

identificare col suo utilizzo un prodotto agricolo o un genere alimentare biologico, secondo la

normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 834/2007, come modificato dal Consiglio e dei suoi

regolamenti attuativi) e francese in vigore, è certificato da un organismo o un'autorità pubblica

competente per il controllo secondo lo stesso regolamento.

Il marchio "AB" per scopi di comunicazione, il cui logo è descritto e riprodotto all'allegato 2, è

destinato alla comunicazione e a contribuire all’informazione dei consumatori in materia di

agricoltura biologica

Articolo 2 - STATUS GIURIDICO

Il marchio "AB" per la certificazione di prodotto è una marchio collettivo di certificazione è

disciplinato dall’articolo L715 del Codice della Proprietà Intellettuale.

Il marchio "AB" ai fini della comunicazione è soggetto alla stessa protezione.

Articolo 3 - PROPRIETA DEL MARCHIO

Il marchio "AB" è di esclusiva proprietà del Ministero dell'Agricoltura e della Pesca in virtù del

deposito come marchio collettivo di certificazione effettuato a suo nome presso l'INPI per la

Francia, di un deposito comunitario, di un deposito internazionale presso l'OMPI e dei depositi ove

la sua protezione sia necessaria.

Il marchio "AB" corrisponde al marchio previsto ai sensi dell'articolo L 641-31, titolo IV del libro VI

del codice rurale.

Il marchio "AB" è incedibile e insequestrabile ai sensi dell'articolo L 715-2 - § 4 del Codice della

proprietà intellettuale.

Articolo 4 - GESTIONE DEL MARCHIO

Il marchio "AB" per la certificazione.

L'organismo o l'autorità di controllo che ha certificato il prodotto assicura il rispetto delle presenti

regole d'uso

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La gestione del marchio "AB" ai fini della comunicazione è assicurata da parte dell'Agenzia

francese per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura biologica (Agence BIO) alle condizioni

prescritti da una convenzione tra il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca Agenzia e Agence BIO.

Articolo 5 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

L'uso del marchio "AB" per la certificazione dei prodotti è consentito alle condizioni stabilite dalle

presenti regole di condotta alle persone fisiche o giuridiche, titolari di un diritto d'uso; esse

s’impegnano formalmente a rispettare tali condizioni.

Possono applicare il marchio "AB" per la certificazione sull'etichetta dei prodotti agricoli o dei

prodotti alimentari conformi ai requisiti di cui all'articolo 6, le persone che hanno fatto una

richiesta d’uso in conformità della procedura di cui al seguente articolo 7 e ottenuto la

corrispondente autorizzazione. Qualsiasi uso del marchio "AB" ai fini della comunicazione su mezzi

di comunicazione e d’informazione è soggetto a una procedura di autorizzazione di cui all'articolo

8.

Articolo 6 - CAMPO DI APPLICAZIONE

6.1. Il marchio "AB" per la certificazione dei seguenti prodotti:

- Prodotti agricoli,

- Alimenti che contengono almeno il 95% di ingredienti agricoli biologici

- Mangimi per animali da reddito,

- Cibo per animali da compagnia

può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti certificati come biologici se sono conformi alle

disposizioni in vigore previste dai Regolamenti comunitari e/o dalle specifiche previste dalla legge

francese, in particolare in relazione alle operazioni di produzione, preparazione, etichettatura e

controllo delle importazioni.

Una circolare del Ministero dell'Agricoltura e della Pesca specifica i prodotti autorizzati ai sensi del

comma 1, in funzione delle normative comunitarie o nazionali.

6.2. Il marchio "AB" per fini di comunicazione può essere usato in relazione con una attività o con i

prodotti di cui al punto 6.1. del presente articolo.

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Articolo 7 - PROCEDURA PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO "AB"

AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

L'uso del marchio "AB" per la certificazione sulla etichettatura dei prodotti agricoli o alimentari è

soggetto ad una domanda di utilizzo. Esso è riservato agli operatori che hanno notificato la loro

attività nel Paese in cui si è svolta all'agenzia autorizzata a ricevere la notifica e che hanno

assoggettato la loro attività al controllo di un organismo o un'autorità pubblica competente per il

controllo nell'Unione europea ai sensi degli articoli 27, 28 e 35 del Regolamento CE 834/2007 o a

quella di un organismo o un’autorità pubblica responsabile dei controlli in un Paese terzo in

conformità agli articoli 32 e 33 del regolamento CE 834/2007 e dei regolamenti associati.

Questa richiesta è presentata utilizzando il documento di cui all'allegato 4 del presente

regolamento o un documento predisposto dall’organismo di controllo dell’operatore.

L'operatore deve presentare detta richiesta sottoscritta all'organismo che ha controllato il

prodotto agricolo o alimentare sul quale potrà essere applicato il marchio "AB" per la

certificazione.

L'operatore non può utilizzare il marchi, senza autorizzazione scritta da parte dell'autorità o

dell'organismo di controllo. L'autorità o l'organismo di controllo è tenuta a verificare in qualsiasi

momento che l'uso del marchio "AB" per i prodotti indicati nella domanda sia conforme alle

presenti regole di utilizzo.

Qualsiasi cambiamento delle condizioni di utilizzo del marchio (nuova etichetta, nuovi imballaggi,

modifica della dimensione del logo, ecc.) può essere effettuato solo dopo richiesta di

autorizzazione all'autorità o all’organismo di controllo e dopo l'accettazione della richiesta da

parte di quest'ultimo.

Articolo 8 - USO DEL MARCHIO "AB" AI FINI DELLA COMUNICAZIONE SU MEZZI DI

COMUNICAZIONE E D’INFORMAZIONE

L'uso del marchio "AB" per scopi di comunicazione è soggetta alla previa approvazione di Agence

BIO. Sono oggetto tale approvazione preventiva le persone, fisiche o giuridiche, che desiderano

utilizzare il marchio "AB" per fini di comunicazione per tutti gli usi diversi da quelli di cui all'articolo

7.

Essi devono inviare la loro richiesta di autorizzazione all’uso ad Agence BIO.

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La domanda è presentata utilizzando il documento contenuto nell'allegato 5 del presente

regolamento per l'uso o un documento equivalente predisposto da Agence BIO e deve essere

accompagnata da un esecutivo completo dell'uso del marchio "AB" ai fini della comunicazione.

Articolo 9 - SANZIONI

L'uso del marchio "AB" per la certificazione e/o la comunicazione senza la preventiva

autorizzazione dell’organismo o dell’autorità di controllo o del gestore del marchio è severamente

proibito.

Ogni inadempienza da parte dei titolari di un diritto di utilizzare il marchio "AB" alle presenti

regole d’uso e qualsiasi utilizzo del marchio "AB" non conforme alle presenti regole d'uso e alle

disposizioni previste nella normativa vigente regolamenti è soggetta alle seguenti sanzioni, senza

pregiudizio di azioni penali e civili:

- Richiesta di azioni correttive entro un determinato periodo;

- Sospensione del diritto di utilizzare fino alla messa in conformità;

- Sospensione del diritto di uso;

- Divieto di utilizzo per un periodo determinato dall'organismo di controllo, dall'autorità di

controllo o da Agence BIO.

Prima del ritiro, il soggetto viene invitato a fornire le proprie argomentazioni, secondo il caso,

all’organismo di controllo, all'autorità o ad Agence BIO nel termine da questi determinato..

I dettagli di tali sanzioni sono indicati agli allegati 3-1 e 3-2.

Articolo 10 - MODIFICA E APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E

DELLA PESCA

Queste regole d'uso sono approvati dal Ministro dell'Agricoltura e della Pesca, previa

consultazione con il Comitato Nazionale per l'Agricoltura Biologica dell'Istituto Nazionale di origine

e qualità (INAO)

Le procedure per le modifiche a queste regole di utilizzo s’effettueranno con la stessa procedura.

Articolo 11 – ENTRATA IN VIGORE

Queste regole di utilizzo del marchio "AB" entreranno in vigore il 1° gennaio 2009.

Fatto a Parigi, 24 dicembre 2008

Per il ministro dell'Agricoltura e della Pesca

Il direttore generale delle politiche agricole, agroalimentari e rurali Jean-Marie AURAND

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3.2.3 L’AMA BIOZEICHEN AUSTRIACO

Istituito nel 1995 (prima dell’accesso dell’Austria alla Ue, che risale al

1996) dal ministero dell’Agricoltura è un logo facoltativo concesso solo ai

prodotti alimentari biologici, che può essere affiancato ad altri marchi

(dell’organismo di controllo o di conformità a standard privati, come

quello Demeter)

E’ gestito dall’Agrarmarkt Austria Marketing GmbH, società operativa

controllata al 100% dalla persona giuridica di diritto pubblico

«Agrarmarkt Austria» costituita nel 1992 con la Bundesgesetz über die Errichtung der

Marktordnungsstelle «Agrarmarkt Austria» (legge federale sulla creazione dell’organismo

regolatore del mercato «Agrarmarkt Austria», BGBl. 376/1992).

Agrarmarkt Austria –tra gli altri incarichi- riscuote dagli agricoltori i contributi per il marketing

agro-alimentare e li destina alla realizzazione di misure di promozione all’estero; ha competenza

su diversi programmi di garanzia della qualità, per i quali gestisce specifici marchi, tra cui il Bio

Zeichen.

Il logo esiste in due versioni, una senza indicazione dell’origine, in bianco e nero (utilizzato per

prodotti composti da materie prime prodotte in più Paesi o con almeno il 30% di ingredienti di

origine estera) e uno con tale dettaglio (in bianco, rosso e nero) che attesta l’origine austriaca di

almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola; ambedue e versioni dello stesso logo

garantiscono la produzione biologica della materia prima in conformità al regolamento

comunitario.

A differenza dei loghi francese e tedesco, il logo AMA prevede specifici controlli, che il richiedente

accetta espressamente; l’ispezione può essere senza preavviso. Il logo è usato in combinazione

con un numero di controllo attribuito da AMA.

Il logo è ben posizionato sul mercato (è l’unico di carattere pubblico a livello nazionale). Secondo

documenti dell’AMA, i licenziatari sono attualmente 170 e il logo contrassegna circa 1.100

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prodotti; sempre AMA informa che in un recente sondaggio il 28% di un campione di 405 persone

ricorda spontaneamente il logo, e il 65.6% lo riconosce una volta che glielo si è presentato.

Tra i fattori di successo del logo (peraltro da dimensionare correttamente: in Austria le aziende

biologiche al 31.12.2007 erano 19.997 e lavoravano il 13.4% della Sau nazionale, ma solo 170

risultano licenziatarie) sta in più campagne pubblicitarie realizzate da AMA con un budget di 2

milioni di EUR ciascuna, destinato a spot nel corso dei programmi gastronomici televisivi e

inserzioni a pagina intera su quotidiani e periodici.

Il budget è da ritenersi di significativa entità in considerazione della limitatezza del mercato: gli

austriaci sono 8.200.000 (in proporzione al numero degli abitanti, in Italia equivarrebbe a un

budget di oltre 14 milioni).

L’art. 21 a dell’AMA-Gesetz 1992 escludeva il rilascio di loghi «AMA» a favore dei prodotti non

austriaci, che neppure potevano usufruire di campagne di marketing per la loro promozione, e lo

stesso statuto dell’AMA Marketing indicava che quest’ultima doveva mirare ai prodotti agricoli e

silvicoli nazionali.

Ciò configurava incompatibilità con l’articolo 28 del Trattato; l’Austria quindi,con legge federale

del 2007 (BGBl. 55/2007) entrata in vigore il 1º luglio 2007 modificava l’AMA-Gesetz 1992

eliminando ogni riferimento a origini «nazionali».

Tale «clausola di apertura» per i prodotti stranieri fa sì che i marchi AMA, con o senza indicazione

di origine, non siano riservatI alle imprese austriache o ai prodotti austriaci, ma siano concessi ai

prodotti conformi alla specifica normativa comunitaria, di tutte le imprese richiedenti,

indipendentemente dalla loro origine.

L’uso del logo di qualità è quindi disponibile per tutti i prodotti coltivati o prodotti nella Comunità

(e al suo esterno) che soddisfano i requisiti di qualità stabiliti nel Regolamento CE n.834/2007, che.

riguardano la qualità del prodotto e che possono essere soddisfatti indipendentemente dalla

provenienza geografica del prodotto, in conformità alla giurisprudenza europea.

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3.2.4 I COSIDDETTI “MARCHI REGIONALI” DELLA SPAGNA

L’indicazione obbligatoria “Agricoltura biologica” (in precedenza, “Agricoltura ecológica”: una

legge del 2001 consentiva l’uso di termini come “biologico” e “bio” anche a prodotti non biologici,

definendo invece questi ultimi come “ecológicos”; dopo una vertenza con l’UE, da gennaio 2006 i

termini sono tornati protetti e riservati alle produzioni conformi al Reg. CEE n.2092/91 e

successive modifiche) deve essere accompagnata dalla ragione sociale dell’organismo di controllo

e dal normale codice alfanumerico.

Una contro-etichetta numerata (per le verifiche delle quantità vendute) viene normalmente

apposta separatamente.

Il Decreto Reale n. 1852/1993 attribuisce al Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica

(Consiglio di regolamentazione dell’agricoltura biologica, CRAE), peraltro già istituito nel 1989, la

funzione di autorità responsabile per l’agricoltura e i prodotti biologici ai sensi del Regolamento

CEE n.2092/91.

I compiti del CRAE sono stati nel tempo trasferiti (partendo nello stesso 1993 e concludendo il

decentramento nel 1997) alle 17 regioni (in Spagna la Regione è definita comunidad autónoma);

ogni regione/comunità autonoma ha una propria autorità competente e un’organizzazione basata

sul modello organizzativo originale del CRAE.

Le Comunità autonome esercitano il controllo attraverso enti pubblici (esempio: Comité Aragones

de Agricultura Ecológica, Consejo de la Produccion Agraria Ecologica de Navarra) e organismi

privati di controllo (Organismos privados autorizados, esempio: Entitad certificadora de alimentos

de España SA), designati o autorizzati, a seconda del caso, dalle rispettive autorità competenti.

Non esiste differenza sostanziale tra i Consejos e i Comités de Agricultura Ecológica regionali:si

tratta di due tipologie amministrative analoghe che dipendono dalle rispettive Consejerías (giunte

regionali) o Departamentos de Agricoltura (assessorati regionali), o direttamente dalle Direcciones

Generales degli stessi.

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Gli operatori contano la maggioranza negli organi direttivi dei CRA in 14 comunità autonome, nei

quali sono eletti ogni quattro anni dalle aziende facenti parte del sistema di controllo. Non sono

coinvolti nelle attività ispettive, svolte da tecnici dipendenti della struttura o da professionisti

esterni in conformità alla norma EN45011.

Ai consigli direttivi e alle loro diverse articolazioni compete l’organizzazione e la supervisione del

sistema di controllo e delle attività promozionali (gestiti separatamente), oltre che del confronto

con il governo regionale in materia di politiche di settore.

Dal 60 al 90% del budget dei CRA proviene da contributi pubblici.

Dal 1993 il logo CRAE non esiste più nella sua forma iniziale, ed è stato sostituito dai singoli loghi

delle diverse Regioni, peraltro assai simili dal punto di vista grafico; il loro uso non è obbligatorio, e

la loro funzione è quella di indicare l’autorità responsabile del controllo.

Alla fine del 2006 l’allora Mapa (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), ora Ministerio

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marin ha avviato una campagna di promozione

dell’agricoltura e dei prodotti biologici (vedere il sito www.vivelagriculturaecologica.com)

all’interno del Plan Integral de Actuaciones para el Fomento de la Agricultura Ecológica (2006-

2008), con lo slogan “Cultura-Lógica, Agricultura Ecológica, es cultura, es de lógica” e un budget di

2,3 milioni di EUR, cofinanziato dall’Unione Europea.

Chiaramente (non fosse altro per il cofinanziamento di Bruxelles), la campagna ha avuto come

obiettivi, oltre al generale stimolo al consumo biologico e alla diffusione tra i consumatori di

informazioni sull’agricoltura biologica e i suoi prodotti, quelli di stimolare interesse e

consapevolezza all’uso del logo europeo tra i produttori e di informare il pubblico sugli standard

dell’UE che disciplinano il metodo di produzione biologico e il sistema di controllo, astenendosi da

riferimenti all’origine nazionale o regionale dei prodotti.

Nei fatti, quindi, il cosiddetto “marchio regionale” spagnolo attesta che il controllo è avvenuto a

cura di un’organizzazione pubblica (Consejos o Comités de Agricultura Ecológica) a cura delle sue

strutture o di un organismo privato autorizzato, e nulla più.

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Facendo capo la competenza in materia agricola a ciascuna comunidad autónoma anzichè al

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marin, un prodotto ottenuto in Catalogna

controllato dalla Consejería de Agricultura de Cataluña potrà esibire il logo di questa, ma gli

standard di riferimento sono quelli europei, e il logo non costituisce un’attestazione di qualità né

di origine, ma solo di responsabilità del controllo.

Il logo viene concesso a prodotti trasformati da un’azienda operante nel territorio di competenza

dei diversi Consejos o Comités de Agricultura Ecológica indipendentemente dall’origine della

materia prima (che potrebbe anche essere interamente d’importazione).

Il logo non ha neppure rilievo in chiave di mercato; non a caso le due aziende biologiche italiane

con una propria filiale in Spagna (La Finestra sul Cielo ed Ecor NaturaSì) non lo utilizzano sui

prodotti colà commercializzati.

3.2.5 IL MARCHIO DANESE Ø LABEL: STATS KONTROLLERET ØKOLOGISK

La prima legge danese in materia è stata adottata nel 1987 (le ultime

sono la Økologilov n. 463 del 17 Giugno 2008 e il decreto 1258 del 12

dicembre 2008, con norme di l’attuazione dei Regg. CE n.834/2007 e

889/2008.

Il controllo statale sull’agroalimentare biologico danese (il regno di Danimarca ha optato per il

“sistema B”, non ritenendo di autorizzare organismi nazionali di controllo privati, ma mantenendo

a carico di autorità competenti afferenti al ministero dell’alimentazione, dell’agricoltura e della

pesca tale responsabilità) copre l'intera filiera di produzione, dall’azienda di produzione primaria

al punto vendita.

A tali autorità (10, di impianto regionale, che provvedono all’attività utilizzando personale

pubblico e operano esclusivamente sul territorio del regno, non intervenendo in Paesi terzi,

neppure su materie prime da trasformare da parte delle industrie nazionali) competono

l’autorizzazione delle aziende del settore agricolo e di trasformazione alimentare e il controllo di

tutte le aziende autorizzate, con l’effettuazione di un minimo di una visita annuale di controllo.

Le autorità centrali coordinano i controlli per garantire un controllo uniforme in tutto il Paese.

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I prodotti conformi sono contrassegnati dall’apposito logo istituito nel 1990 (detto “røde –

mærke“, cioè “marchio rosso”, graficamente una Ø rossa con iscritto il simbolo della corona

reale), corredato dal testo “Stats kontrolleret Økologisk” (cioè Biologico/controllo statale), ma ne è

ammesso l’utilizzo anche sotto forma solo grafica, in particolare sulle uova, sulla buccia dei

formaggi e come timbro sulle parti anatomiche degli animali macellati, purché in prossimità dei

bolli sanitari obbligatori. Il logo può anche venir riprodotto in colore nero.

Il simbolo Ø rappresenta la produzione biologica (in danese Økologisk ), la corona rappresenta il

ministero reale dell’alimentazione, dell’agricoltura e della pesca, il rosso (colore della bandiera

danese) ribadisce che il controllo è competenza dello Stato.

La normativa danese non si differenzia da quella europea, e anche il controllo avviene in

conformità con le norme UE; il logo attesta che il prodotto è conforme alla normativa comunitaria

sotto il controllo effettuato dallo Stato (questo è il significato della corona reale), ma non

comporta alcuna indicazione sull’origine della materia prima (che potrebbe essere anche

interamente extracomunitaria, come appare evidente dalle etichette di prodotti biologici

riprodotti più avanti: l’etichetta (con il logo statale danese) si riferisce ad imprese danesi, ma con

ingredienti manifestamente di produzione non nazionale.

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Esempi di confezioni di prodotti biologici commercializzati sul mercato danese con il logo Statskontrolleret økologisk

Zucchero di canna biologico (il logo è in centro, in basso)

Thè biologico

(il logo è in alto a sinistra)

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3.3 Analisi di Comparazione

L’analisi sopra riportata ha permesso di avanzare le considerazioni riportate di seguito.

Il regolamento del Bio-Siegel. del Marque AB e dei loghi regionali spagnoli non fanno riferimento

all’origine nazionale del prodotto o dei suoi ingredienti; mancano anche riferimenti grafici (colori

nazionali o altro) che la identifichino: sono marchi di conformità istituiti per una più immediata

riconoscibilità del prodotto al consumatore e per poter avviare le campagne di promozione

pubbliche nel quadro dei rispettivi Piani d’azione nazionale per l’agricoltura e i prodotti biologici.

La ragion d’essere di tali marchi sta nel fatto che, nel periodo di adozione, il ricorso al logo

europeo (introdotto come facoltativo dal regolamento CE n.331/2000) era poco diffuso tra gli

operatori anche a causa di un’iniziale resistenza da parte delle associazioni dei produttori e degli

organismi nazionali di controllo, che tendevano a tutelare il ruolo esercitato sino ad allora di unici

titolari dei segni di identificazione dei prodotti biologici; a indurre l’adozione dei loghi fu proprio la

necessità di disporre di un simbolo univoco, che appariva di più immediata diffusione rispetto alla

pluralità di marchi di organismi di controllo e associazioni di produttori allora in uso.

Allo scopo di non incorrere in procedure d’infrazione (i marchi sono stati sin qui promossi con

risorse dei rispettivi Piani d’azione nazionale per l’agricoltura e i prodotti biologici) sin

dall’adozione la scelta fu di attribuire al marchio la caratteristica di attestazione di conformità e di

concederne l’uso a imprese conformi di qualsiasi origine, nazionale, comunitaria ed extra-

comunitaria in regime di equivalenza o meno.

Diverso è il caso dell’Austria, che differenzia graficamente il logo in funzione dell’origine della

materia prima (con un minimo del 70% per considerare il prodotto “nazionale”).

Il ruolo di detti loghi nazionali, che ora viene a coincidere in toto con il logo europeo obbligatorio

dal 1 luglio 2010 (diversamente non potrebbe essere), appare destinato con tutta evidenza a

ridursi gradualmente sino all’estinzione.

Nella tabella seguente viene riportata un’analisi comparativa dei marchi europei analizzati al fine

di mettere in risalto le differenze e le similitudini dei diversi aspetti considerati.

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Paese Francia Danimarca Spagna Austria Germania

Logo Marque AB Stats kontrolleret Økologisk

Loghi regionali

Bio-Zeichen Bio-siegel

Anno istituzione

1985 1989 1993 1994 2001

Titolare Ministère de l'Alimentation,

de l'Agriculture

et de la Pêche

Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri

Comunidades autónomas

(regioni) Agrarmarkt

Bundesministerium für Ernährung,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Standard di riferimento

Standard UE Standard UE Standard UE Standard

UE Standard UE

Utilizzo Facoltativo Facoltativo Facoltativo Facoltativo Facoltativo

Controllo per la concessione

Organismi di controllo

nazionali ed esteri

autorizzati ai sensi dei

regolamenti europei.

Plantedirektoratet (autorità di

controllo pubblica danese)

Consejos Reguladores

de la Agricultura Ecológica

(autorità di controllo

delle Comunidades

autónomas (regioni)

Organismi di controllo nazionali ed

esteri autorizzati ai sensi dei

regolamenti europei

Organismi di controllo

nazionali ed esteri

autorizzati ai sensi dei

regolamenti europei

Disponibile per operatori di altri Paesi UE?

Sì No1 No1 Sì Sì

Disponibile per operatori

Sì No1 No1 Sì Sì

1Il logo danese e spagnolo indicano che l’ultima preparazione di un prodotto biologico è stata effettuata da un’azienda

rispettivamente danese o spagnola sotto il controllo della autorità pubblica locale. Il logo, quindi può essere utilizzato sia su prodotti di origine nazionale sia su prodotti di origine estera (comunitaria ed extra-comunitaria) che siano trasformati o semplicemente confezionati ed etichettati nel Paese.

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Paese Francia Danimarca Spagna Austria Germania

Logo Marque AB Stats kontrolleret Økologisk

Loghi regionali

Bio-Zeichen Bio-siegel

di Paesi terzi?

Disponibile per materia prima di altri Paesi UE?

Sì Sì Sì Sì Sì

Disponibile per materia prima di Paesi terzi?

Sì Sì Sì Sì Sì

Come si evince dal quadro sinottico, per non penalizzare economicamente le imprese licenzatarie,

nessun logo nazionale prevede standard più restrittivi di quelli stabiliti nei vigenti regolamenti

europei né (per evitare la contestazione di aiuti di stato) alcun legame con l’origine territoriale

della materia prima: il logo assume un ruolo esclusivo di attestazione di conformità del prodotto

alla normativa europea, senza badare all’origine del prodotto né alla provenienza delle materie

prime che ne costituiscono gli ingredienti.

In considerazione di tale ruolo, a esclusione di Spagna e Danimarca, il logo è disponibile anche per

le aziende estere ed extra-comunitarie che ne facciano semplice richiesta.

Tale conformità è ritenuta provata in ambito UE e nei Paesi terzi in regime di equivalenza con la

certificazione di un qualsiasi organismo nazionale di controllo autorizzato; nel caso di prodotti

provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza è ritenuta provata dalla certificazione

rilasciata da un organismo o un’autorità di controllo riconosciuti ai sensi dell’art.32 del Reg. CE

n.834/2007.

Neppure nel caso di Spagna e Danimarca, tuttavia, il logo identifica un prodotto di origine

nazionale (al contrario: come si evince anche dalle etichette sopra riprodotte, esso è concesso

anche a prodotti la cui fase produttiva si è interamente svolta all’estero): attesta, piuttosto, che

l’impresa che ha realizzato l’ultima operazione (anche solo il semplice confezionamento ed

etichettatura) è sottoposta ai controlli, rispettivamente, dei Consejos Reguladores de la

Agricultura Ecológica e del Plantedirektoratet.

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Non procedendo tali autorità pubbliche a operazioni di controllo all’esterno dei confini nazionali,

ne consegue che il loro logo è concesso in via esclusiva a prodotti confezionati da imprese

nazionali, pur se con materia prima conforme di qualsiasi origine. Si tratta, peraltro, di un effetto

derivato: quello primario è di attestare il controllo diretto da parte dell’autorità pubblica che,

almeno per la luterana Danimarca, ha un rilievo significativo.

Tomas Fibiger Norfelt, del Landscentret del Dansk Landbrugsrådgivning (il Servizio pubblico di

assistenza tecnica in agricoltura), infatti, nel suo “Organic Farming in Denmark 2003” reperibile sul

sito www.organic-europe.net scrive “In generale i danesi, al contrario degli abitanti dei Paesi

limitrofi, hanno una grande fiducia nello Stato come organismo di controllo serio e neutrale”.

Pur consapevole di questo apprezzamento, nella pubblicazione presentata a Biofach 2009

(manifestazione in cui la Danimarca è stata “nazione dell’anno”), il ministero danese ha scritto con

chiarezza: “È una speranza fondata che la fiducia dei consumatori nel sistema di controllo pubblico

danese possa trasferirsi senza alcun problema sul comune logo europeo”.

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3.4 Breve analisi di marchi privati italiani

In Italia una quota leggermente inferiore all’1% delle aziende biologiche applica un disciplinare

privato (naturalmente nel pieno rispetto dei requisiti base della normativa comunitaria) che

meglio precisa alcuni aspetti dei regolamenti vigenti o stabilisce limitati vincoli aggiuntivi.

Salvo sospensioni temporali, per la concessione della licenza d’uso dei marchi utilizzati è previsto a

carico del concessionario l’obbligo di corrispondere una royalty calcolata sul fatturato derivante

dalla commercializzazione dei prodotti e dei servizi contrassegnati con il marchio, aggiuntiva

all’equo compenso corrisposto all’organismo di controllo.

3.4.1 Demeter

Il primo di tali marchi per numero di aziende utilizzatrici (circa 300) è

il marchio Demeter.

L’organizzazione preposta a tutelare in Italia il marchio (apposto su

prodotti agricoli freschi e trasformati provenienti da aziende che

applicano il metodo biodinamico) è Demeter Associazione Italia, con sede a Parma.

Il marchio DEMETER è registrato dal 27.10.1961 presso I’Organisation Mondiale de la Proprièté

Intelectuelle di Ginevra al n. 248829 e in 53 Paesi; in Italia presso il Ministero dell’industria al n.

00674016 (marchio parola Demeter) e al n. 00674017 (marchio” fiore con dicitura racchiusa in

cornice rettangolare”).

Il marchio viene concesso dalla Demeter Associazione Italia alle imprese (aziende agricole, ditte di

trasformazione e commercializzazione) conformi ai disposti contenuti nelle “Linee Guida

internazionali per la produzione e la trasformazione Demeter”.

L’impresa deve aver preso parte ad almeno un corso base completo e riconosciuto

dall'Associazione per l’agricoltura biodinamica e, a giudizio di questa, deve aver raggiunto una

routine completa e stabile della pratica secondo la tradizione biodinamica.

L’edizione italiana delle “Norme direttive (standard) per il conseguimento dell’autorizzazione

all’uso del marchio Demeter” precisa che:

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“A base della qualità dei prodotti Demeter sta la scienza dello spirito di Rudolf Steiner (1861-

1925)” e che

”Le norme direttive Demeter non dovrebbero soltanto limitare o vietare. Esse dovrebbero cercare

coscienziosamente di garantire il modo di lavorare secondo qualità durante i processi di

trasformazione. Alla fine è importante che ciascun trasformatore sia in grado di lavorare in modo

responsabile sulla base delle direttive seguenti. Ogni individuo deve una parte della sua esistenza e

del proprio successo al più ampio Movimento Biodinamico, ed ogni azione a livello locale, anche se

svolta all’insaputa, contribuisce alla più ampia comunità. Perciò tutti dovrebbero cercare di agire

sempre in modo che la fiducia dei consumatori nei riguardi del metodo Biodinamico e dei prodotti a

marchio Demeter sia confermata e giustificata. Alla lunga la miglior pubblicità recepita dal

consumatore è la certezza dell’ottima qualità dei prodotti Demeter”

Il disciplinare per la trasformazione riduce (limitatamente) i coadiuvanti tecnologici e gli ausiliari di

fabbricazione di cui all’allegato VIII del reg. CE n. 889/2008, e detta indicazioni anche per i

materiali d’imballaggio (non sono permessi, salvo esenzioni temporanee, il polivinilcloruro né altri

clorurati di sintesi, bidoni e lattine in alluminio, carte stagnole e fogli laminati in alluminio; le

scatolette possono anche essere del tipo da saldare, ma non si possono usare leghe).

Non è neppure permesso aggiustare il gusto con l’aggiunta di aromi (mentre si possono usare gli

estratti puri, le erbe aromatiche e le spezie).

Per quanto riguarda la materia prima, essa deve provenire da aziende agricole biodinamiche che

abbiano stipulato un contratto con l’ organizzazione Demeter nel loro Paese; nel caso in cui un

ingrediente non sia reperibile in qualità Demeter, è ammesso l’utilizzo di prodotti biologici

certificati da un organismo di controllo autorizzato, così come quello dei prodotti non biologici

elencati nell’allegato IX del reg. CE n.889/2008 (Ingredienti non biologici di origine agricola di cui

all'articolo 28).

Oltre alla parte generale, il disciplinare prende in esame capitoli specifici per

• prodotti orto-frutticoli (comprese le patate) Demeter (mon è ammessa la produzione di succhi

vegetali mediante la redidratazione di succhi concentrati)

• prodotti dell’alveare Demeter

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• mandorlati prodotti da noci e semi Demeter (escluse creme da spalmare)

• pane e prodotti da forno a marchio Demeter (privilegiando la pasta madre acida prodotta

presso il panificio con l’obiettivo di sviluppare un processo a più fasi senza ricorrere ai lieviti. L’

alcool è proibito in ogni sua forma).

• cereali, sfarinati e paste alimentari Demeter

• erbe e spezie Demeter

• carni e insaccati Demeter

• latte e prodotti lattiero – caseari Demeter

• olii e grassi alimentari Demeter

• dolcificanti Demeter

• cosmetici Demeter (Gli ingredienti che danno il nome sono di qualità Demeter e almeno il 50%;

almeno il 90% degli ingredienti totali sono certificati biologici).

• vino Demeter (ammettendo il 50% dell’anidride solforosa ammessa nei prodotti

convenzionali).

Non esiste alcun vincolo sull’origine territoriale della materia prima né sulla territorialità

dell’azienda: il marchio è internazionale ed è concesso ad aziende con sede in qualsIasi Paese su

prodotti di qualsiasi origine geografica: l’aspetto su cui si concentra il disciplinare è la conformità

tecnica.

3.4.2 Aiab

Il secondo disciplinare privato per numero di aderenti (65 aziende) è quello

emanato da Aiab, con sede a Bologna.

Le aziende conformi all’apposito disciplinare che ne facciano richiesta,

possono utilizzare il marchio collettivo “garanziaAiab”.

Nel caso di tale disciplinare, l’origine territoriale della materia prima dev’essere prevalentemente

nazionale (minimo 65%) e sono previste limitate differenze dal quadro normativo europeo, che

riguardano:

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• l’azienda garanziaAIAB deve essere interamente condotta con metodo biologico (non è

ammessa l’azienda mista)

• l’azienda garanziaAIAB deve aver terminato il periodo di conversione

• l’azienda zootecnica garanziaAIAB deve alimentare il bestiame solo con alimenti biologici (non

sono ammesse le deroghe del Reg. (CE) 834/07)

• l’azienda garanziaAIAB deve lavorare solo materie prime ottenute in Italia (salvo quelle non

producibili in Italia)

Gli ingredienti di origine estera sono ammessi in percentuale massima del 35% sul totale degli

ingredienti di origine agricola e devono necessariamente provenire da commercio equo e solidale

certificato.

AIiab si riserva la possibilità di attivare deroghe al disciplinare.

3.4.3 Amab

Il disciplinare di produzione “Garanzia Biologico Amab” di proprietà di Aiab

Marche, con sede in Senigallia (domanda di brevetto depositata all’Ufficio

Italiano Brevetti e Marchi di Roma-Uff. Prov. di Ancona in data 08.10.1997

con il n° AN97C000184, inerente la produzione ed il commercio dei prodotti

di natura biologica indicati nelle classi 5-22-23-24-25-29-30-31- 32-33,

nonché i servizi della classe 41), è entrato in vigore il 1 febbraio 2004 ed è

accreditato da IOAS (International Organic Accreditation Service) Ifoam in data 05.09.2003.

L’Amab ha demandato la concessione in uso del marchio collettivo all’Istituto Mediterraneo di

Certificazione srl - IMC, demandando anche le attività di controllo e certificazione relative all’uso.

Sulla base di tale disciplinare, è vietato passare dal metodo biologico a quello convenzionale e di

nuovo a quello biologico; è vietato coltivare la stessa varietà colturale o la stessa specie animale

simultaneamente con metodo biologico e convenzionale nella stessa azienda, anche se ciò si

verifica in distinte unità produttive aziendali.

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Il 100% degli ingredienti contenuti nel prodotto trasformato dovrebbe essere ottenuta in accordo

alle norme del Disciplinare. Qualora ciò non fosse possibile, almeno due terzi degli ingredienti

devono provenire da colture o allevamenti ottenuti in aziende che applicano il Disciplinare AMAB;

il restante terzo deve derivare da colture o allevamenti ottenuti in aziende che applicano gli

Standards IFOAM o equivalenti.

Nel caso che uno o più ingredienti non possa essere certificato come conforme agli Standard

IFOAM, l’Organismo di controllo verifica la loro equivalenza con i suddetti Standards e, se

possibile, autorizza l’uso dell’ingrediente (o degli ingredienti).

Quando importati da Paesi extra-comunitari, possono utilizzare il Marchio “Garanzia Biologico

Amab” soltanto quei prodotti che osservano il Disciplinare. Il rispetto di questo deve essere

controllato dall’Istituto Mediterraneo di Certificazione in maniera diretta, oppure da organismi di

controllo convenzionati con lo stesso.

Nei casi in cui la produzione è basata sulla violazione dei diritti umani di base e su un’evidente

ingiustizia sociale, il prodotto non può essere certificato.

Prodotti che contengono ingredienti provenienti da agricoltura biologica in conversione, per oltre

il 5% del totale non possono utilizzare il marchio, così come non possono utilizzarlo i prodotti che

contengono meno del 95% in ingredienti di origine biologica.

3.4.4 Altri marchi

Un altro marchio trasversale è “Qualità Lavoro”, che si basa su un disciplinare elaborato

congiuntamente da Aiab e Uila.

Detto marchio, che è concesso solo ad imprese già licenzatarie del marchio GaranziaAiab, palesa

peraltro alcuni aspetti di ridondanza, in quanto impegna le aziende al rispetto di norme comunque

cogenti e inderogabili (pieno rispetto dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi

contratti provinciali per gli operai agricoli e florovivaisti, gli impiegati e i quadri agricoli, rispetto

delle norme sulla sicurezza sul lavoro, possesso del documento unico di regolarità contributiva).

Se ne dà menzione solo per completezza d’informazione, segnalando comunque l’irrilevanza del

numero di licenzatari (attualmente sei aziende in tutta Italia, di cui due in Lazio, due in Basilicata,

una ciascuna in Umbria e Sicilia).

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Esistono poi marchi che fanno riferimento a servizi e produzioni specifiche (anche non alimentari),

in particolare sulla cosmesi e i prodotti di detergenza, sul tessile e sull’agriturismo, che tuttavia

esulano dalla materia della presente analisi e non vengono presi in considerazione.

3.4.5 Analisi di comparazione

Marchio Demeter Garanzia Aiab Garanzia biologico

Amab

Quadro tecnico di

riferimento

Disciplinare Demeter Reg. CE n.834/2007 Discipilnare Amab

Vincolo territoriale

sulla materia prima

no sì per la produzione

agricola.

Per la trasformazione,

almeno il 65% degli

ingredienti di origine

agricola dev’essere di

produzione nazionale;

il 35% residuo

dev’essere compreso in

una lista positiva

no

Conformità della

materia prima

A standard Demeter

(in caso di

indisponibilità,

conformità al quadro

normativo europeo)

A norma europea;

materie prime

agricole di

produzione italiana

Al disciplinare o agli

standard Ifaom

Conformità della

eventuale materia

prima estera

A standard Demeter

(se indisponibile,

conformità al quadro

normativo europeo)

A normativa europea.

Certificazione equa

solidale

Al disciplinare o agli

standard Ifaom.

Equo (non

formalizzato)

Vincolo territoriale No Sì, nel caso di No

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sulla sede dell’azienda produzione agricola.

No nel caso di

trasformazione: è

sufficiente che sia di

origine italiana il 65%

della materia prima,

non sono previsti

vincoli sulla

localizzazione

dell’impresa

(attualmente usano il

marchio solo imprese

italiane)

Conversione No No No (max 5% degli

ingredienti)

Vincoli tecnici Sì Sì (più limitati) Sì (più limitati)

Il vincolo dell’origine nazionale della materia prima sussiste solo per il marchio GaranziaAiab, che

per la norma tecnica fa riferimento al quadro comunitario; per i marchi Demeter e Garanzia

biologico Amab si privilegia, al contrario, il contenuto della conformità ai rispettivi standard tecnici

e non l’origine.

L’eventuale materia prima di origine estera, quantitativamente vincolata solo per GaranziaAiab,

dev’essere semplicemente conforme agli standard tecnici per gli altri marchi.

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Per nessuno dei marchi presi in esame sussistono vincoli territoriali alla sede dell’azienda di

trasformazione; per quanto riguarda l’azienda di produzione agricola il vincolo della sede sul

territorio nazionale sussiste solo per GaranziaAiab.

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4 Analisi del quadro normativo del logo/marchio collettivo nazionale Obiettivo di questa sezione è analizzare la normativa vigente per l’utilizzo di marchi collettivi e la

loro armonizzazione con la normativa comunitaria in materia di produzione biologica.

4.1 I marchi, funzioni e generalità

La funzione essenziale dei marchi è il miglioramento della circolazione dell’informazione in mercati

caratterizzati da informazione insufficiente e distribuita asimmetricamente (Carbone, 1997).

Questa condizione è propria anche dei mercati dei beni alimentari: al momento dell’acquisto

alcuni attributi qualitativi rilevanti dei beni sono sconosciuti al consumatore, che solo

successivamente, attraverso il consumo, sarà in grado di valutarli (Kinsey e Houck, 1990, Sheldon e

von Witzke, 1990).

Ai marchi registrati il nostro ordinamento accorda una protezione molto ampia in campo civile

(decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della Proprietà Industriale, artt. 2598, 2599 e

2600 c.c.) e penale (artt. 473, 474 e 517 c.p.).

Oltre al marchio d’impresa (tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in

particolare le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione,

le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di

un'impresa da quelli di altre, con l’esclusione i segni costituiti da denominazioni generiche di

prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che vi si riferiscono, tra i quali la provenienza

geografica), l’ordinamento prevede il marchio collettivo (art. 11 del Decreto legislativo 10 febbraio

2005, n. 30 recante Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12

dicembre 2002, n. 273), per il quale è prevista la deroga dal divieto di far riferimento alla

provenienza geografica dei prodotti o servizi (art.11 D. Lgs n.30/2008, comma 4) generalmente

previsto dallo stesso Codice.

La facoltà di derogare al divieto di marchi collettivi che servano a designare la provenienza

geografica dei prodotti o dei servizi è concessa dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21

dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi

d'impresa e, relativamente ai marchi collettivi comunitari, dal Regolamento (CE) n. 40/94 del

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Consiglio, del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario; la registrazione di un marchio collettivo,

tuttavia, non autorizza il titolare a opporre il marchio a un terzo abilitato a utilizzare una

denominazione geografica.

Di per sé, un marchio collettivo che garantisca l’origine geografica di un prodotto, se privo di

disciplinari altrimenti caratterizzati si limita – appunto – a garantire l’origine geografica, nulla

potendo garantire sulla qualità organolettica né sulle altre performance attese dal consumatore.

In altre parole, il prodotto marchiato proverrà sicuramente da un’azienda operante nel territorio

identificato dai regolamenti, ma questa potrebbe essere l’unica sua caratteristica significativa, con

potenziali riverberi negativi sull’intera produzione a marchio.

Il consumatore si attende, infatti, caratteristiche omogenee dei prodotti contrassegnati dal

medesimo marchio, tra i quali si genera un forte legame sinergico di reputazione; se arriva sul

mercato un prodotto insoddisfacente, tutti quelli con lo stesso marchio ne trarranno un danno

d’immagine, così come, simmetricamente, la buona fama di un prodotto si trasmette anche ai

meno meritevoli (Dini et al, 1990).

Il marchio collettivo rappresenta una forma di tutela a carattere privatistico della denominazione

di prodotti, svolgendo essenzialmente una funzione di garanzia che il prodotto o il servizio

contrassegnato possiede determinate caratteristiche in relazione all’origine (quando sia rilevante

per la qualità del prodotto o servizio) e/o alla qualità (come espressa nel regolamento e nei

disciplinari).

Se i prodotti portanti lo stesso marchio risultano significativamente differenziati, i consumatori

ricevono informazioni contraddittorie (unico marchio, ma qualità variabile o non costante) e la

funzione di informazione e garanzia del marchio viene meno; il consumatore può essere indotto

ad allontanarsi da un marchio che si palesa scarsamente affidabile, o a ridurre la sua willingness to

pay in seguito a esperienze di livello qualitativo percepito come di scarsa soddisfazione.

La percezione di omogeneità dei prodotti quindi è condizione necessaria a un efficace

funzionamento di un marchio (Carbone, 1997); di conseguenza appare di fondamentale

importanza l’adozione di strumenti regolamentari e tecnici in grado di assicurarla.

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Il già citato Codice della proprietà industriale prevede che alla domanda di registrazione all'Ufficio

italiano brevetti e marchi debbano essere allegati il segno grafico distintivo ideato, i disciplinari

tecnici concernenti l'uso dei marchi collettivi, il regolamento d’uso concernente i controlli e le

relative sanzioni; allo stesso Ufficio italiano brevetti e marchi andrà notificata ogni modificazione

regolamentare.

L’applicazione (e il relativo controllo) di un marchio collettivo deve quindi fornire garanzie simili a

quelle di un sistema di certificazione (standardizzazione, garanzia, controllo sistematico, ecc.).

Appare tuttavia chiaro che solo la verifica della conformità a standard e disciplinari di processo e/o

di prodotto tramite un processo di controllo e certificazione operato da soggetti terzi e

indipendenti che operino in conformità alla norma internazionale ISO 65/UNI EN 45011 ("Requisiti

generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti") è in grado di

esplicitare l’effettiva tutela dei consumatori, dell'ente titolare del marchio e degli stessi produttori

licenzatari, non potendosi ritenere sufficiente a garantire idoneamente l’integrità del sistema

quella che di fatto, altrimenti, costituirebbe l’autocertificazione dell’impresa interessata all’utilizzo

del marchio.

“Il marchio collettivo si differenzia dal marchio d’impresa in quanto non svolge funzione distintiva

dell’origine del prodotto da una determinata impresa, ma funzione di garanzia delle caratteristiche

e qualità del prodotto; inoltre il titolare del marchio collettivo abitualmente non lo usa, ma si

obbliga a verificare con appositi controlli le merci dei produttori e commercianti ai quali è stato

concesso l’uso del marchio stesso” (Trib. Roma 21.3.1994 in Giur. dir. ind., 1994, 699).

La registrazione di marchi collettivi (e la facoltà di concederne l'uso a produttori o commercianti)

prescinde dalla qualifica di imprenditore: possono ottenerla i soggetti che svolgono la funzione di

garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi (art.11 D. Lgs n.30/2008,

comma 1); anche l’art. 2570 c.c. prevede espressamente che “soggetti che svolgono la funzione di

garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la

registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti,

a produttori o commercianti” (nel testo precedente alla novella del 1992 limitava tale facoltà a

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“enti e associazioni legalmente riconosciuti” che potevano ottenere la registrazione di marchi

collettivi per concederne l'uso a imprese dipendenti o associate).

Il marchio collettivo può essere quindi promosso da consorzi o associazioni fra imprese che si

impegnano all’osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli stabiliti da un

disciplinare che contraddistingue una gamma di prodotti o servizi con in comune uno o più

elementi distintivi (come, per esempio la metodica di produzione o la provenienza), ma possono

ottenere registrazioni di marchio anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle

province e dei comuni, le Camere di commercio ecc.

In considerazione della genericità dell’indicazione della provenienza geografica che fosse prevista

nel marchio collettivo e del fatto che l’attribuzione della sua gestione in via esclusiva al titolare del

marchio collettivo può distorcere la concorrenza, la deroga al divieto di marchi collettivi che

servano a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi non è assoluta: l’Ufficio

Brevetti e Marchi è infatti legittimato a negare la registrazione del marchio collettivo, quando esso

possa creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di

altre analoghe iniziative.

Tra le “situazioni di ingiustificato privilegio” e il “pregiudizio” che possono comportare il diniego

alla registrazione di un marchio collettivo possono senz’altro annoverarsi l’insufficiente garanzia di

accesso al marchio a condizioni paritetiche da parte di tutti gli imprenditori insediati nella zona

geografica di riferimento, il cui prodotto – se escluso dall’uso del marchio - non solo non sarebbe

riconoscibile sul mercato come di provenienza determinata, ma, laddove si attribuisca al marchio

una funzione di certificazione di qualità, potrebbe ingiustamente apparire di standard qualitativo

inferiore al prodotto che del marchio si fregia (Albisinni, Carretta, 2003).

La cautela del legislatore è ribadita dalla limitazione del diritto di esclusiva: il titolare di un marchio

collettivo geografico non è autorizzato a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso,

purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla

funzione di indicazione di provenienza (art.11 D. Lgs n.30/2008, comma 1): a tutti gli imprenditori,

ancorché non licenziatari del marchio collettivo, è riconosciuto il diritto di usare nella propria

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attività economica indicazioni relative alla provenienza geografica del prodotto o servizio. Se tale

indicazione, oltre che veritiera, è meramente descrittiva e non distintiva del prodotto, devono

ritenersi esclusi intenti insidiosi e confusori, e quindi la conseguente configurazione di concorrenza

sleale ai danni dei licenzatari del marchio collettivo.

La giurisprudenza assume che tale diritto spetti non solo nel caso dei marchi collettivi, ma anche in

quello delle produzioni a denominazione protetta..

Il Tribunale di Saluzzo (ord. 5 gennaio 2001 in Giur. it., I, 2001, 318) in merito alla fattispecie in cui

un Consorzio di tutela di una Dop assumeva di essere titolare di un diritto di privativa sulla Dop, ha

ritenuto:

“…il Dop ha una funzione diversa (pubblicistica) rispetto ai marchi collettivi in quanto mira a

valorizzare prodotti agricoli ed alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per

l’influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici; mira a garantire il consumatore circa

l’origine e qualità del prodotto acquistato e a garantire condizioni di concorrenza uguali tra i

produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte denominazioni. Appare pertanto corretto

affermare che il riconoscimento della tutela comunitaria alla Dop si ricollega al rispetto, da parte

dei produttori che vogliono avvalersi della stessa, di regole oggettive, pubbliche e omogenee (il

disciplinare allegato alla domanda di registrazione); risulta, invece e quindi, arduo sostenere –

come deve fare il Consorzio – che l’associazione che procede alla registrazione della Dop sia

“titolare” del diritto di privativa, potendo quindi concedere o negare a proprio piacimento l’uso del

marchio Dop a produttori che rispettino il disciplinare comunitario depositato, solo perché gli stessi

non sono consorziati oppure non rispettano il regolamento consortile dettato a complemento del

disciplinare stesso”.

Dop e Igp sono segni distintivi concessi dagli uffici dell’Unione europea, e costituiscono un

patrimonio collettivo indisponibile: il loro uso è autorizzato dalla Pubblica amministrazione e

riservato solo a coloro che rientrano nella zona d'origine o di provenienza e operano in conformità

ai disciplinari vigenti (ancorché non aderenti al Consorzio di tutela).

Analogamente, per il marchio collettivo privatistico, la cui funzione è quella di garantire talune

caratteristiche del prodotto o del servizio (tra cui, se del caso, la provenienza), l'uso del

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riferimento geografico non può essere riservato, essendo consentito a terzi di farvi riferimento

(chiaramente non utilizzando senza licenza il segno distintivo).

Per evitare interferenze tra le denominazioni protette a livello comunitario (Dop o Igp) e marchi

collettivi di provenienza geografica, l’ufficio Brevetti e marchi è tenuto a rigettare le istanze di

registrazione di questi ultimi qualora riguardino prodotti per i quali sia già stata presentata

domanda di registrazione di Dop o Igp presso la Commissione, così come è tenuto ad annullare la

registrazione di marchi in violazione.

Ne consegue che un marchio collettivo di provenienza di futura registrazione non può

contrassegnare prodotti per i quali sia già riconosciuta (o in corso di riconoscimento) la tutela

comunitaria.

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4.2 La registrazione di un marchio collettivo

Il Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che alla

domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi debbano essere allegati il segno

grafico distintivo ideato, i disciplinari e tecnici concernenti l'uso dei marchi collettivi, il

regolamento d’uso concernente i controlli, le relative sanzioni; allo stesso Ufficio italiano brevetti e

marchi andrà notificata ogni modificazione regolamentare.

L’applicazione (e il relativo controllo) di un marchio collettivo fornisce quindi garanzie analoghe a

quelle di un sistema di certificazione (standardizzazione, garanzia ed affidabilità, controllo

sistematico, ecc.).

Per la registrazione presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra

(OMPI), valgono le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

Lo stesso Codice della proprietà industriale, all’articolo 13 (Capacità distintiva) prevede, però, che

non possono costituire oggetto di registrazione segni privi di carattere distintivo e in particolare

quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni

descrittive che a essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la

specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica (fatta salva la

deroga per i marchi collettivi) ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del

servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

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4.3 L’ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Numerosi pronunciamenti dell’Ispettorato escludono la conformità alla normativa europea di

marchi d’origine che non facciano esclusivo riferimento alla disciplina di Dop e Igp.

Tra questi:

“L'apposizione del logo "Riserva Naturale Orientata - Vallone Piano della Corte" sull'olio extra

vergine di oliva e, più in generale, sui prodotti agroalimentari si ritiene incompatibile con l'attuale

normativa, in quanto potrebbe rappresentare un marchio di "qualità" legato ad un particolare

territorio che si pone al di fuori del quadro previsto dal Regolamento (CE) n. 510/06 in materia di

Dop e Igp”. (ICRF- Uff. II/T, 26 ottobre 2006); 1

“Il marchio 'Le valli di Sicilia” nonché la relativa raffigurazione della Sicilia, utilizzati per

l'etichettatura dell'olio extravergine di oliva, sembrano collidere con la normativa attuale. Infatti,

la designazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva, intesa come l'indicazione di un nome

geografico sull'imballaggio o sull'etichetta , è possibile solo se questa rispetta quanto riportato

dall'articolo 4 del Regolamento Ce 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio

d'oliva”.2

1 www.agricolturaitalianaonline.gov.it/content/view/full/1298/(offset)/40# 2 www.agricolturaitalianaonline.gov.it/content/view/full/1298/(offset)/100#

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4.4 Il marchio collettivo e le legislazioni estere

L’art. 49 del Trademark Act 1994 britannico prevede:

“A collective mark is a mark distinguishing the goods or services of members of the association

which is the proprietor of the mark from those of other undertakings”,

Il successivo art. 50 recita:

“A certification mark is a mark indicating that the goods or services in connection whit which it is

used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture

of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics”.

L’art. 715-1 del codice della proprietà intellettuale francese recita:

“La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploiteé par toute personne respectant un

règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement.

La marque collective de certification est appliqée ou produit ou au service qui présente

notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son

règlement".

La legge spagnola n. 17/2001 del 7 dicembre 2001 dispone, all’art.62:

“Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de rapresentation grafica, … que se sirva

para distinguir en el mercato los productos o servicios de los membres de una association tiutular

de la marca de los productois o servicios de otras empresas”,mentre i Marcas de garantia sono

separatamente disciplinati dall’art.68 stessa legge, che sottolinea il ruolo di controllo e garanzia di

qualità assegnato al titolare del marchio.

La legge italiana non differenzia in modo netto le caratteristiche dei marchi collettivi e dei marchi

di garanzia, facendo convergere, anche sotto il profilo funzionale, le distinte tipologie di segni

menzionate nella direttiva comunitaria, nell’unica categoria del marchio collettivo (Albisinni,

Carretta, 2003)

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4.5 Competenza

Si segnala la particolare delicatezza del raccordo fra il dicastero agricolo e le regioni, alla luce della

riforma del titolo V della Costituzione, che assegna a queste ultime una competenza primaria nella

in materia agricola.

4.6 I marchi collettivi e l’unione europea

Per quanto l’asserzione che un prodotto biologico tragga la sua qualità o le sue caratteristiche

essenzialmente, esclusivamente o anche solo parzialmente dall’ambiente geografico (ancorché

comprensivo dei fattori naturali e umani) trovi in qualche maniera ragione nel Regolamento CE n.

834/07, che ammette l’integrazione (o la sostituzione) della dicitura «Agricoltura UE», nello stesso

campo visivo del logo comunitario per i prodotti in cui almeno il 98% degli ingredienti di origine

agricola provenga da un determinato Paese, e per quanto la direttiva 89/104/CEE del Consiglio del

21 dicembre 1988 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi

d'impresa) e il Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993 (sul marchio

comunitario) consentano, in via derogatoria, la registrazione di marchi collettivi anche comunitari

che designino la provenienza geografica dei prodotti, la posizione più volte espressa dalla

Commissione europea è che i requisiti per la concessione di marchi nazionali di qualità debbano

riguardare esclusivamente caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari.

D’altro canto la stessa previsione della facoltatività dell’eventuale dicitura sull’origine da un

determinato Paese debba avvenire con colore, dimensioni e tipo di carattere che non le diano

maggior risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto (che, usualmente, è collocata

immediatamente prima dell’elenco degli ingredienti utilizzando caratteri di dimensioni contenute,

a tutto beneficio della denominazione commerciale di fantasia, alla quale viene data enfasi

maggiore) sembra confermare che il legislatore comunitario non ritiene l’origine un elemento di

significatività preminente, ma solo accessorio.

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Il sostegno pubblico a un eventuale marchio collettivo nazionale i cui requisiti avessero tra gli

effetti la limitazione della concessione in funzione dell'origine della materia prima o della

provenienza delle aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione configurerebbe

una violazione della normativa in materia di concorrenza, in quanto il marchio sarebbe suscettibile

di favorire indebitamente i prodotti nazionali a scapito dei prodotti provenienti da altri Stati

membri: giurisprudenza costante dichiara l'illegittimità di qualsiasi norma nazionale che introduca

segni identificativi della sola origine territoriale, indipendentemente da una riscontrata diversità in

ordine alle qualità materiali del prodotto, in quanto in contrasto con le regole del libero

commercio tra Stati membri.

Elementi di approccio innovativo sono presenti nella legge 15 aprile 1999, n.25, della Regione

Toscana, approvata dopo una lunga concertazione con Bruxelles.

La legge prevede l’attribuzione del marchio “Prodotto da agricoltura integrata certificato dalla

regione Toscana” per tutti i prodotti agricoli che risultino conformi al disciplinare di qualità

approvato dalla Toscana indipendentemente dal luogo di origine.

Ne deriva però che un produttore belga potrebbe chiedere di far certificare dalla Regione Toscana

un salume prodotto in Belgio, con conseguente diritto a utilizzare il relativo marchio, e va da sé

che tale fattispecie, del tutto in linea con il Trattato, non è comunque in linea con l’obiettivo di

promuovere la produzione nazionale.

Una via analoga ha percorso la Regione Puglia, che sin dal 2004 (con DGR n. 552 del 20 aprile

2004) aveva approvato il marchio collettivo “Prodotti di Puglia”.

Verificato che il marchio come originariamente concepito presentava criticità “che avrebbero

comportato una possibile contestazione di infrazione al marchio Prodotti di Puglia, così come

articolato, da parte dei servizi della Commissione UE” (DGR 9 giugno 2009, n. 960), la Regione con

delibera di Giunta regionale n. 1032 del 12 luglio 2006, approvava il nuovo progetto “Marchio

Prodotti di Puglia: strumento per la promozione e lo sviluppo del territorio” finalizzato a

ridisegnare completamente l’impostazione e la struttura del marchio precedentemente

approvato, realizzando un nuovo marchio collettivo di qualità con l’indicazione d’origine come

consentito in via derogatoria dall’art. 64 del Regolamento (CE) 40/94 e successive modifiche, per

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poi registrare tale marchio presso l’Ufficio europeo per l’armonizzazione del mercato interno -

UAMI che ha richiesto

”a) la realizzazione di un nuovo regolamento d’uso all’interno del quale sono stati definiti: - i

beneficiari del marchio con garanzia di libero accesso a tutti i produttori della comunità,

sostituendo gli elementi d’origine nel marchio di qualità a seconda della regione d’origine;- il

territorio di riferimento;- le regole di appartenenza, il sistema dei controlli e delle sanzioni;-

l’adesione obbligatoria al sistema informativo di supporto del marchio che garantisce trasparenza

e tracciabilità completa dei prodotti e delle imprese aderenti; b) la realizzazione del nuovo logo e

delle specifiche d’uso; c) la redazione di una struttura semplificata di regole per la qualità che

possa dare maggiore flessibilità alle imprese di definire i propri percorsi/sistemi di qualità basati su

una specificità del prodotto ottenuto secondo metodi di produzione che garantiscano

caratteristiche specifiche, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle

norme commerciali correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli

animali o tutela ambientale; d) una semplificazione delle procedure di accesso e uso del marchio

con abbattimento dei relativi costi gestionali sia da parte delle imprese che da parte

dell’amministrazione pubblica; e) la redazione di linee guida per l’organizzazione del controllo di

specificità qualitative e le relative azioni o sanzioni in caso di riscontro di non conformità; f) la

realizzazione di linee guida di autocontrollo estese alla tracciabilità completamente informatizzate

e disponibili per le imprese; g) la realizzazione delle specifiche informatiche necessarie a gestire le

informazioni relative alla tracciabilità dei prodotti sia nelle imprese agricole, sia in quelle

agroalimentari; l’integrazione di tali informazioni con quelle di banche dati pubbliche quali Sian

(Sistema informativo agricolo nazionale) e Bdn (Banca dati nazionale) attraverso una cooperazione

applicativa dei sistemi informatici” (DGR 9 giugno 2009, n. 960)…La nuova impostazione fa

assumere al marchio “Prodotti di Puglia” la connotazione di un sistema qualità così come definito

nei Regolamenti comunitari n. 1783/03 e 1698/05, anch’esso tuttavia accessibile a tutti i

produttori della comunità.

Come dimostrano il caso della Toscana e della Puglia, il tema si palesa risolvibile solo attraverso

strumenti che consentano il rispetto dei principi di concorrenza propri del diritto comunitario.

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L’ammissibilità di marchi collettivi di natura pubblica è stata contestata in questi anni dalla

Commissione europea e dalla stessa Corte di giustizia, laddove la loro utilizzazione risulti riservata

alle sole imprese operanti in un territorio determinato, con conseguente ostacolo alla libera

concorrenza tra imprese.

L'opinione più volte espressa dagli uffici della DG VI sottolinea l'illegittimità, per contrasto con le

regole del commercio tra gli Stati membri, di qualsiasi norma nazionale che, al di fuori delle

tassative ipotesi previste dal Regolamento CE 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni

geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (che ha abrogato il

precedente regolamento CEE n. 2081/92), introduca segni identificativi della sola origine

territoriale, prescindenti da una documentata rilevabilità di precipue qualità o caratteristiche del

prodotto, inteso nella sua materialità.

La Commissione ha a chiare lettere negato all'origine territoriale dei prodotti in quanto tale una

connotazione spendibile nel senso della "qualità”.

Secondo il regolamento CE n. 510/06 per “denominazione d’origine” si intende “il nome di una

regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un

prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese

e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente

geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed

elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata”.

Per "indicazione geografica", intende invece “il nome di una regione, di un luogo determinato o,

in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come

originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata

qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e

la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica

delimitata”.

Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (Dop) o di un'indicazione geografica

protetta (Igp), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme a un disciplinare e deve,

tra l’altro, elencare gli elementi che giustificano legame fra la qualità o le caratteristiche del

prodotto agricolo o alimentare e l’ambiente geografico (Dop) o il legame fra una determinata

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qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l’origine

geografica (Igp).

Le imprese –e anche le Amministrazioni- che attribuiscono all’ambiente geografico così come

descritto le caratteristiche qualitative essenziali dei prodotti colà ottenuti –sostiene, nei fatti, la

Commissione europea- , possono chiedere la tutela dell’origine tramite gli strumenti della DOP e

dell’IGP.

Il marchio collettivo comunitario, ancorché con indicazione territoriale, non può venire infatti

opposto a terzi nella Comunità.

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4.7 Pronunciamenti della commissione in materia

Il 10 febbraio 2009 la Commissaria Fischer Boel ha risposto per conto della Commissione Europea

a un’interrogazione scritta3 in materia di marchi nazionali.

L’interrogazione, con oggetto “Diritto alla denominazione dell'origine dei prodotti alimentari” era

stata presentata il 9 febbraio dal parlamentare finlandese Hannu Takkula, e recitava:

“Le nuove indicazioni della Commissione sugli aiuti alla commercializzazione dei prodotti alimentari

hanno suscitato molto interesse in Finlandia. Sulla base dell’interpretazione di tali indicazioni,

secondo la Commissione non si dovrebbero utilizzare la bandiera finlandese e altri simboli

nazionali nella commercializzazione di prodotti alimentari nazionali se lo Stato finanzia la

campagna.

Com’è noto, il compito della Commissione è di evitare che la concorrenza del mercato interno sia

falsata e tutelare il mercato stesso dal protezionismo. Uno dei principi fondamentali dell’UE è

stato quello di cercare di eliminare le barriere commerciali interne.

Considerato che in fin dei conti non si può esercitare una completa ortodossia nella gestione dei

vantaggi del mercato interno, bisogna agire con moderazione e la necessaria larghezza di vedute. I

regolamenti relativi al paese d’origine dei prodotti alimentari appaiono miopi e non fanno altro che

accelerare la situazione sempre più critica dell’UE. Non sono nemmeno in linea con l’autorizzazione

concessa qualche mese fa dall’UE ai cetrioli ricurvi, mentre ora non sarebbe più possibile

comunicarne il paese di produzione originario.

Dalle discussioni è emerso che molti consumatori vogliono sapere che i prodotti da loro

consumati sono locali e non sono trasportati via aerea a beneficio così della riduzione dei

cambiamenti climatici. Inoltre, molti non vogliono che le verdure siano raccolte da immigrati

clandestini sfruttati economicamente.

I consumatori finlandesi devono poter conservare il diritto di conoscere il paese d'origine e il modo

di produzione dei prodotti alimentari.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, può la Commissione far sapere se in Finlandia sono

state interpretate correttamente le nuove indicazioni relative agli aiuti alla commercializzazione? E

in tal caso, quali iniziative intende la Commissione adottare per modificare le indicazioni affinché si

3www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2009-0040&language=IT

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conservi in futuro il diritto all'informazione sul paese d'origine e il modo di produzione del

prodotto?”

La tempestiva risposta4 del giorno successivo era la seguente:

“L'aiuto di stato alla pubblicità ai prodotti agricoli può essere autorizzato dalla Commissione se è

conforme alle disposizioni della sezione VI.D delle Linee guida della Comunità per l'aiuto di stato

nei settori agricolo e forestali 2007 – 2013.

Le campagne pubblicitarie con contributo dello Stato e tese a rafforzare le preferenze dei

consumatori interni per i prodotti degli stessi Stati membri sono incompatibili con l'articolo 28

del Trattato delle Comunità europee perché suscettibili di ostacolare ai prodotti di altri Stati

membri l’accesso al proprio mercato.

Ciò significa che, in generale, la Commissione non autorizzerà l'aiuto di stato a campagne

pubblicitarie il cui messaggio primario è l'origine del prodotto.

Il sostegno tramite lo sviluppo e l’uso di un’etichetta che menzioni l’origine come messaggio

primario è considerato sostegno alla pubblicità, essendo lo scopo dell'etichetta indurre gli

operatori economici o i consumatori ad acquistare tale prodotto.

Tuttavia, il punto 154 delle Linee guida di cui sopra prevede che allorquando la campagna

pubblicitaria sia caratterizzata da denominazioni d’origine riconosciute dalla Comunità, è

ammesso il riferimento all'origine dei prodotti, a condizione che esso corrisponda esattamente ai

riferimenti che sono stati registrati dalla Comunità; la registrazione dell’origine; ciò significa che la

Comunità ha riconosciuto l'esistenza di relazioni molto strette fra le specifiche qualità del prodotto

interessato e la sua origine geografica. Inoltre, nel caso di marchi di qualità nazionali o regionali

all'origine può essere accennato come messaggio secondario.

Ciò significa che il messaggio generale principale dell'etichetta e di ogni altra forma di pubblicità

correlata dev’essere la qualità specifica e dimostrabile del prodotto, così come riconosciuta

attraverso il diritto comunitario, quale, per esempio l'uso dei metodi di produzione biologica. Ne

consegue che è possibile co-finanziare tali marchi di qualità anche senza menzione dell'origine.

4www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2009-0040&language=IT

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L'aiuto di stato alla pubblicità di cui sopra può essere assegnato soltanto dopo che è stato

comunicato e autorizzato dalla Commissione.

La disciplina degli aiuti di Stato non si applica alla pubblicità, comprese le etichette, interamente

pagate dagli operatori senza alcun contributo economico pubblico.

Per quanto attiene la disciplina degli aiuti di Stato, gli operatori sono liberi di indicare l'origine dei

loro prodotti e i metodi di produzione nelle etichette o in altro materiale pubblicitario finché

sopportano essi stessi i costi della pubblicità”.

La posizione è espressa con assoluta chiarezza: nulla osta che l’Amministrazione pubblica

promuova l’istituzione di un marchio collettivo caratterizzato (anche) dall’origine dei prodotti, ma

a condizione che la stessa Amministrazione non contribuisca economicamente (direttamente o

indirettamente) al finanziariamente a campagne pubblicitarie per promuovere tale marchio.

Destinare risorse pubbliche al rafforzamento della preferenza dei consumatori domestici per i

prodotti domestici è incompatibile con l'articolo 28 del Trattato delle Comunità europee perché

azione suscettibile di ostacolare ai prodotti di altri Stati membri l’accesso al mercato.

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4.8 Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato

ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C319 del 27.12.2006)

VI.D. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

f) Per quanto riguarda l'origine dei prodotti, per molti anni la Commissione ha autorizzato

determinati tipi di aiuti per la pubblicità dei prodotti agricoli. DDall'esperienza è emerso tuttavia

che le campagne pubblicitarie sono spesso destinate a rafforzare le preferenze dei consumatori

nazionali per prodotti provenienti dallo stesso Stato membro, il che rende questo tipo di aiuti

incompatibili col trattato;

g) in ogni caso, se un prodotto agricolo o alimentare o un altro tipo di prodotto possiede

particolari caratteristiche

dovute all'origine geografica, i produttori di tali prodotti o alimenti hanno la possibilità di chiedere,

tramite le competenti autorità dello Stato membro, la registrazione a livello comunitario di una

denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) a norma

del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari: la

concessione della registrazione sta a significare che la Comunità riconosce l'esistenza di uno

strettissimo legame tra le qualità specifiche del prodotto e la sua origine geografica. In questi casi

l'interesse comune non si oppone alla concessione di aiuti per la pubblicità che comprendono

riferimenti all'origine del prodotto, purché tali riferimenti all'origine corrispondano esattamente a

quelli registrati dalla Comunità; lo stesso vale per altre denominazioni di origine protette dalla

normativa comunitaria, quali i vini prodotti in determinate regioni, conformemente alle

disposizioni degli articoli 54-58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio

1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

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h) in passato la Commissione ha ammesso l'erogazione di aiuti pubblici a favore della creazione di

nuovi marchi di qualità: tali aiuti erano giustificati nella fase iniziale del lancio del nuovo marchio;

dall'esperienza è emerso che gli aiuti connessi alla pubblicità a favore di prodotti che recano un

marchio di qualità e un riferimento all'origine possono essere mantenuti, sia sul mercato nazionale

che sul mercato degli altri Stati membri, purché il riferimento all'origine sia secondario nel

messaggio pubblicitario: la valenza secondaria del riferimento all'origine permetterebbe infatti di

evitare violazioni dell'articolo 28 del trattato;

i) gli aiuti di Stato per la pubblicità direttamente connessa ai prodotti di una o più imprese

determinate rappresentano un rischio immediato di distorsione della concorrenza e non offrono

alcun vantaggio duraturo per lo sviluppo dell'intero settore. Essi devono pertanto essere vietati;

La Commissione europea conferma così la sostanza di quanto previsto negli Orientamenti

comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del

trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (in Gazzetta ufficiale n. C

252 del 12/09/2001), e cioè:

20. Violano manifestamente l'articolo 28 del trattato le seguenti forme di pubblicità:

a) pubblicità che invitano i consumatori ad acquistare prodotti nazionali per il solo motivo che

sono di origine nazionale;

b) campagne intese a scoraggiare l'acquisto di prodotti provenienti da altri Stati membri o a

screditare tali prodotti agli occhi del consumatore (pubblicità negativa); le dichiarazioni positive sui

prodotti nazionali di uno Stato membro non devono essere formulate in modo da suggerire che i

prodotti degli altri Stati membri siano necessariamente inferiori.

22. Le pubblicità che richiamano l'attenzione sulle varietà o sulle qualità dei prodotti ottenuti in un

determinato Stato membro sottolineano spesso l'origine nazionale dei medesimi, anche se tali

prodotti e le loro qualità sono simili a quelle dei prodotti ottenuti altrove. Se in queste pubblicità

viene posta un'enfasi eccessiva sull'origine nazionale del prodotto, vi è un rischio di infrazione

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dell'articolo 28 del trattato. La Commissione invita pertanto gli Stati membri a vigilare con

particolare attenzione a che le presenti linee direttrici siano rigorosamente rispettate.

23. Il paese produttore può essere identificato con parole o con simboli a condizione che venga

mantenuto un ragionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità e varietà del prodotto e quello

alla sua origine nazionale. Il riferimento all'origine nazionale dovrebbe essere secondario rispetto

al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non dovrebbe costituire il motivo primario per

il quale i consumatori sono invitati ad acquistare il prodotto.

24. Alcune pubblicità che menzionano l'origine nazionale dei prodotti agricoli e di altri prodotti,

pur rispettando i principi di cui al punto 26, possono tuttavia violare l'articolo 28 del trattato se

riflettono la consapevole intenzione di uno Stato membro di sostituire con prodotti nazionali i

prodotti importati da altri Stati membri.

44. Tuttavia, affermare che i prodotti aventi una determinata origine sono speciali a causa

dell'esistenza di un sistema di rintracciabilità, mentre tali prodotti si limitano in realtà a rispettare

i requisiti normativi applicabili alla commercializzazione di tutti i prodotti analoghi, può trarre in

inganno il consumatore, suggerendogli che il prodotto possieda caratteristiche particolari, quando

tutti i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche [cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, lettera

a), punto iii), della direttiva 2000/13/CE]. In questo caso non si può ritenere che il pagamento

dell'aiuto risponda al comune interesse. Tuttavia le informazioni provenienti da un sistema di

rintracciabilità possono essere inserite in una campagna, in conformità dei principi relativi alla

pubblicità in cui l'origine costituisce il messaggio secondario di cui al punto 23.

49. I sistemi nazionali di controllo della qualità dovrebbero basarsi esclusivamente sulle

caratteristiche oggettive intrinseche che conferiscono ai prodotti la qualità richiesta o che

riguardano il procedimento di produzione necessario, e non sull’origine dei prodotti stessi o sul

luogo di produzione. L’accesso ai sistemi di controllo della qualità, obbligatori o facoltativi che

siano, deve quindi essere garantito a tutti i prodotti ottenuti nella Comunità,

indipendentemente dall’origine dei medesimi, a condizione che essi soddisfino condizioni

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stabilite. Nell'applicazione di tali sistemi, gli Stati membri sono inoltre tenuti a riconoscere i

risultati di controlli analoghi effettuati in altri Stati membri.

50. Ove i sistemi di controllo siano riservati a prodotti di un’origine particolare (...), essi sono

contrari al Trattato e la Commissione non può ovviamente ritenere compatibili con il mercato

aiuti a favore della pubblicità di tali sistemi. Per garantire ai consumatori l'accesso alle necessarie

informazioni, è accettabile e addirittura auspicabile che le etichette e i logotipi indichino il nome e

l'ubicazione dell'organismo di controllo competente per la certificazione e/o il controllo dei

prodotti nell'ambito del sistema considerato.

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4.9 Il trattato europeo

Il trattato del 1957 che istituisce la Comunità economica europea5 affronta la fattispecie,

prevedendo nella Parte prima (Principi) all’articolo 3 (ex articolo 3), che l'azione della Comunità

comporta:

c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla

libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

d) l’instaurazione di una politica comune nel settore dell’agricoltura;

(…)

f) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.

Il successivo articolo 10 (ex articolo 5) prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure di

carattere generale e particolare atte ad assicurar l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato,

e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione dei suoi scopi.

L’articolo 12 (ex articolo 6) vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

L’ articolo 28 (ex articolo 30) vieta fra gli Stati membri restrizioni quantitative all’importazione

nonché qualsiasi misura di effetto equivalente; dette restrizioni sono ammesse dall’articolo 30

(ex articolo 36) solo per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di

tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di

protezione del patrimonio storico o archeologico nazionale, di tutela della proprietà industriale

e commerciale. Nemmeno in tal caso, tuttavia, le restrizioni devono costituire un mezzo di

discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

L’articolo 31 (ex articolo 37) prevede che i monopoli nazionali deviano essere riordinati,

escludendo qualsiasi discriminazione fra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le

condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi. Tali disposizioni si applicano a qualsiasi

organismo per mezzo del quale uno Stato membro controlli, diriga o influenzi sensibilmente,

direttamente o indirettamente, le importazioni e le esportazioni fra Stati membri.

L’articolo 34 (ex articolo 40) prevede un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che deve

escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità

5 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm

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L’articolo 38 (ex articolo 46) prevede che, quando in uno Stato membro un prodotto sia

disciplinato da una qualsiasi regolamentazione interna pregiudizievole alla concorrenza di una

produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applichino al prodotto in questione

in provenienza dallo Stato membro ove sussista la regolamentazione suddetta una tassa di

compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione

all'esportazione. La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a

ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina

le condizioni e modalità.

Al titolo VI (ex titolo V), che reca “Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul

ravvicinamento delle legislazioni”, l’articolo 87 (ex articolo 92) prevede che siano incompatibili

con il mercato comune, gli aiuti concessi dagli Stati, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune

imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui

incidano sugli scambi tra Stati membri; lo stesso articolo prevede la compatibilità con il mercato

comune degli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano

accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti.

L’articolo 88 (ex articolo 93) prevede che la Commissione proceda all'esame permanente dei

regimi di aiuti; qualora constati che un aiuto concesso da uno Stato non è compatibile con il

mercato comune, oppure è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve

sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato non si conformi a tale decisione, la Commissione (o qualsiasi altro Stato

interessato) può adire direttamente la Corte di giustizia.

Lo Stato deve comunicare alla Commissione il progetto diretto a istituire aiuti, in tempo utile

perché presenti le sue osservazioni. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia

compatibile con il mercato comune, inizia senza indugio la procedura di sua competenza. Lo

Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la

procedura abbia condotto a una decisione finale.

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4.10 Altri documenti europei

A quanto previsto nella risposta all’interrogazione e nel Trattato si aggiunga il parere

circostanziato della Commissione europea emesso il 24 ottobre 2005 ai sensi della direttiva

98/34/CE sulla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, nel quale si

rileva che “un marchio nazionale che attesti la localizzazione sul territorio nazionale di tutti i

processi di fabbricazione di un prodotto non è compatibile con il principio di libera circolazione

delle merci nel mercato interno di cui all’articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea,

né con gli articoli 22-26 del Codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12

ottobre 1992)”.

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee stabilisce che, quando la

Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell’agricoltura,

gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi

pregiudizio a siffatta organizzazione (Causa C-113/2000 Spagna/ Commissione, Racc. 2002 pag. I-

7601, punto 73).

Secondo giurisprudenza costante, la condizione relativa all'effetto sugli scambi ricorre quando

l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica oggetto di scambi tra Stati membri. Il semplice

fatto che l'aiuto rafforzi la posizione di questa impresa nei confronti di altre imprese concorrenti

nell'ambito degli scambi intracomunitari consente di ritenere che l'aiuto abbia inciso sugli scambi.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, secondo giurisprudenza consolidata,

l'entità relativamente esigua dell'importo complessivo degli aiuti e la ripartizione degli stessi tra

numerosi agricoltori non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra

Stati membri.

Per “aiuto di stato” la giurisprudenza della Corte di Giustizia adotta una nozione estensiva

ricomprendendovi ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito a una o più imprese

tramite un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato.

Vedasi le sentenze sul caso Banco Exterior de Espana Causa C-387/92 del 15 marzo 1994, caso

Italia e SIM 2 Multimedia Causa C-328/99 dell’8 maggio 2003, caso Spagna c. Commissione Causa

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C-276/02 del 14 settembre 2004, caso Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità

della CECA Causa 30/59 del 23 febbraio 1961: “L’art. 87, n. 1, CE definisce gli aiuti di Stato

disciplinati dal Trattato quali aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto

qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare

la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri. La nozione di aiuto di

Stato ai sensi di tale disposizione è più ampia di quella di sovvenzione, dato che essa vale a

designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche

interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di

un’impresa.”

Vi è sempre la presunzione che l’aiuto produca effetti distorsivi della concorrenza, ed è sufficiente

che si configuri un pregiudizio potenziale (non è necessario che l’incidenza dell’aiuto sugli scambi

intracomunitari sia effettiva, è sufficiente che sia semplicemente potenziale, vedasi caso Belgio c.

Commissione causa -142/87 del 21 marzo 1990, caso AITEC c. Commisione cause T-447/-449/93

del 6 luglio 1995, caso Spagna c. Commissione causa C-114/00 del 19 settembre 2002).

Non è applicabile il Regolamento CE n. 1860/2004 che considera gli aiuti de minimis non

corrispondenti a tutti i criteri dell’articolo 87 del trattato e pertanto non soggetti all'obbligo di

notifica, in quanto lo stesso regolamento esclude espressamente gli aiuti connessi all'impiego

preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione e sin dai considerata ricorda

che “Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del

commercio (OMC) sull’agricoltura (GU L 336 del 23.12.1994,), il presente regolamento non deve

esentare gli aiuti (…) che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Gli Stati

membri hanno l’obbligo di astenersi dall’erogare qualsiasi aiuto che sia contrario agli impegni

sanciti da tale accordo”.

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4.11 Conseguenze pratiche dell’incompatibilità col trattato

In caso di incompatibilità col Trattato, la Corte di Giustizia europea con propria sentenza ordina

allo Stato membro il recupero degli aiuti di Stato illegittimi e incompatibili, disponendo che .lo

Stato membro notifichi alla Commissione il completamento del processo di recupero. Qualora ciò

non avvenga e non ravvisi segnali di miglioramento, la Commissione presenta la richiesta formale

di esecuzione della sentenza sotto forma di parere motivato (la seconda fase della procedura di

infrazione, articolo 228 del trattato CE); se lo Stato membro continua a non conformarsi alle

decisioni della Corte di Giustizia europea, la Commissione può nuovamente adire la Corte

chiedendo l'imposizione di ammende fino al completo recupero degli aiuti, sotto forma di

penalità di mora, somme forfettarie o entrambe.

Il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili mira a ripristinare eque condizioni di concorrenza

nel mercato unico e «La Commissione adotterà tutte le misure necessarie per garantire che gli

Stati membri adempiano ai loro obblighi di recupero e i tribunali nazionali hanno il dovere di non

ostacolare tale processo».(Commissario alla Concorrenza Neelie Kroes).

Ogni risorsa pubblica investita nella promozione di un marchio incompatibile con il Trattato

dovrebbe pertanto essere recuperata presso i beneficiari dell’investimento inammissibile.

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4.12 Il logo biologico europeo

Il segno distintivo dei prodotti biologici di fonte europea di cui all’articolo 25, paragrafo 1 del

regolamento CE n.834/2007 non costituisce un marchio (non a caso mai con questo termine vi si fa

riferimento nella normativa, che utilizza il termine “logo”, ancorché in sostituzione del più

appropriato “logotipo”: in sostanza un simbolo grafico), ma la semplice attestazione della

conformità del prodotto alle disposizioni vigenti in materia di produzione biologica.

A tale segno distintivo, nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti che soddisfano i

requisiti del regolamento, possono affiancarsi logotipi nazionali e privati

Dal 1 luglio 2010 (termine prorogato dal regolamento CE n.967/2008), il logo comunitario potrà

essere utilizzato nei prodotti sfusi o preincartati di produzione comunitaria e nei prodotti

comunque importati da Paesi terzi, mentre dovrà esserlo per i prodotti di produzione comunitaria

preconfezionati all’origine.

Tali prodotti, prevalentemente di produzione artigianale o industriale, costituiscono chiaramente

di gran lunga la maggior parte dell’assortimento biologico sia nei punti vendita specializzati che

nella grande distribuzione.

In caso di utilizzo, il logo dovrà essere accompagnato da un’indicazione del luogo in cui sono state

coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, da esprimere con le diciture

«Agricoltura UE» (quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE), «Agricoltura non UE»

(quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi), «Agricoltura UE/non UE» quando

parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata

coltivata in un paese terzo).

L’indicazione «UE» o «non UE» potrà essere sostituita o integrata dall’indicazione di un Paese nel

caso in cui almeno il 98% delle materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state

coltivate in quel Paese (Regolamento Ce n.834/2007, art. 24).

Tale percentuale obbligherà automaticamente a etichettare come «Agricoltura UE/non UE» parte

rilevante della produzione nazionale. Contengono ingredienti extracomunitari in misura superiore

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al 2%, infatti: biscotti, pasticceria artigianale e industriale (per la presenza di zucchero e/o malto

e/o grassi vegetali, ecc.), confetture e confetture extra, marmellate e marmellate extra, gelatine e

gelatine extra (per la presenza di zucchero o altri dolcificanti), succhi e nettari di frutta (per la

presenza di zucchero o altri dolcificanti), yogurt ai gusti (per la presenza di zucchero o altri

dolcificanti), caramelle e pastigliaggi (per la presenza di zucchero e/o malto e/o sciroppo di

glucosio o altri dolcificanti), tutti i prodotti a base di cacao, tutte le paste alimentari fresche o

secche e i prodotti da forno a base di kamut®, grano saraceno, segale, amaranto e quinoa, tutti i

gelati (per la presenza di zucchero o altri dolcificanti)… L’elenco è parziale e assolutamente non

esaustivo.

Per talune produzioni, l’obbligo dell’indicazione dell’origine «non UE» degli ingredienti viene

addirittura a insinuare elementi d’ingannevolezza per l’acquirente, che peraltro la normativa

europea è tesa generalmente a scongiurare (vedasi il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,

novellato dal decreto Legislativo n. 181 del 23 giugno 2003).

Tali norme, infatti, precisano che l’etichettatura non deve indurre in errore per quanto riguarda le

caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la

composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o

di ottenimento.

In forza del regolamento CE n.834/2007, una confezione di pasta biologica al kamut® (materia

prima non disponibile di produzione né nazionale né comunitaria) realizzata in Italia dovrà essere

etichettata come «non UE», mentre una confezione di pasta convenzionale (non tenuta a

dettagliare l’origine della materia prima) realizzata con grano duro d’origine australiana sarà

percepita come “prodotto al 100% italiano”, con palesi induzione in errore del consumatore e

introduzione di squilibrio commerciale.

Analoga percezione distorta il consumatore avrà per parte rilevante dei prodotti a Indicazione

geografica protetta: una Bresaola della Valtellina IGP convenzionale, notoriamente realizzata con

carne di zebù brasiliano, è tenuta alla sola esposizione del logo europeo IGP, venendo

erroneamente percepita come prodotto della tradizione alimentare italiana, mentre una Bresaola

della Valtellina Igp biologica che fosse realizzata con carni della stessa origine, a causa

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90 di 142

dell’indicazione obbligatoria «non UE» verrebbe percepita come frutto del mercato globale, con

indebita penalizzazione a vantaggio della produzione convenzionale che pur presenta ingredienti

d’origine extra-comunitaria.

Discriminazione ingiustificata subirebbero anche le versioni biologiche di Speck dell’Alto Adige Igp,

Prosciutto di Norcia Igp, Cotechino di Modena Igp, Zampone Modena Igp, Salame Sant’Angelo Igp,

ecc. i cui disciplinari non pongono vincoli di sorta sull’origine della materia prima: il mercato verrà

distorto dall’obbligo di indicarne l’origine esclusivamente a carico delle imprese di trasformazione

biologica, mentre le imprese convenzionali potranno continuare a trarre giovamento dall’allure di

prodotto tradizionale italiano tacendo l’origine comunitaria o extra-comunitaria della materia

prima utilizzata.

In assenza di obblighi comuni all’intero comparto alimentare in materia d’indicazione dell’origine

della materia prima, l’immagine del prodotto biologico verrà ingiustificatamente depressa agli

occhi del consumatore a favore di produzioni convenzionali (analogamente realizzate con

ingredienti non nazionali, ma esentate dall’obbligo di indicarlo in etichetta).

Si tratta di problematiche sensibilmente avvertite dal comparto biologico, la cui soluzione avrebbe

impatto più positivo sul sistema di altre estemporanee iniziative.

Non si tratta degli unici punti critici del regolamento CE n. 834/2007: nei fatti, esso pone una seria

ipoteca su un eventuale marchio collettivo inteso a garantire l’origine nazionale.

Il regolamento CE n.834/2007 consente già l’indicazione (integrativa o sostitutiva) del nome del

Paese in cui sia stato ottenuto almeno il 98% degli ingredienti di origine agricola del prodotto; in

siffatta eventualità, un eventuale marchio collettivo (necessariamente facoltativo) costituirebbe

una ridondanza, il Paese d’origine potendo già essere in via facoltativa espresso in etichetta.

Una fattispecie diversa, come potrebbe essere la previsione di concedere il marchio anche a

prodotti la cui percentuale di ingredienti agricoli di origine nazionale fosse inferiore al 98%,

sembra in collisione con lo stesso regolamento CE n.834/2007, che riserva la facoltà di

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sottolineare con un’espressa dicitura un’origine geografica ai soli prodotti in cui almeno il 98%

degli ingredienti vi sia stato effettivamente coltivato o allevato.

Un prodotto costituito dal 97% di ingredienti di origine agricola nazionale e dal 3% di ingredienti di

origine agricola extracomunitaria, infatti, in forza della normativa europea obbligatoria e

inderogabile dovrà esibire il claim «Agricoltura UE/non UE», senza far altri riferimenti geografici

testuali.

Secondariamente, la compresenza di un’attestazione (obbligatoria) di un origine degli ingredienti

da «Agricoltura UE/non UE» e di un marchio che, al contrario, ne attesti l’origine nazionale, appare

concettualmente inconciliabile: in mercati caratterizzati da informazione insufficiente, la

presenza sulla medesima confezione di marchi contraddittori costituisce un ulteriore motivo di

disorientamento e confusione, che è invece espresso ruolo dei marchi ridurre o evitare.

4.13 Indicazioni obbligatorie dell’origine

In base alla normativa vigente, al dettaglio dell’origine sono già tenute le imprese che producono o

commercializzano una serie di prodotti, quali:

a) olio vergine d’oliva (regolamento CE n.182 del 6 marzo 2009)

b) ortofrutticoli freschi (Decr. MiPAAF 1/8/2005)

c) latte fresco (Decr. Mi.A.P. 27/5/2004)

d) uova fresche (Decr. MiPAAF) 4/3/2005)

e) carni bovine (Regolamento 1760/2000/CE)

f) carni avicole (Circ. Min. Salute 26/8/2005 e Circ. Min. Salute 10/10/2005 e successive

modifiche)

g) miele (Direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001, D.Lgs. n. 179 del 21/5/2004,

modificato dalla legge n. 81 dell'11/3/2006 art. 2/bis)

h) passata di pomodoro (Decreto interministeriale del 17 febbraio 2006)

sia di origine biologica che non biologica.

Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha notificato nel settembre scorso

all’Unione europea uno schema di decreto ministeriale che prevede l’obbligo di indicare in

etichetta l’origine per latte sterilizzato a lunga conservazione, latte Uht, latte pastorizzato

microfiltrato e pastorizzato a elevata temperatura e per tutti gli altri prodotti lattiero-caseari

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Come già rilevato, dal 1 luglio 2010 l’obbligo (limitatamente alla produzione biologica) si estenderà

a tutte le produzioni di alimentari preconfezionate.

Sembra quindi arduo sostenere come motivazione di un marchio collettivo nazionale

l’assicurazione di un elevato livello di protezione e informazione al cittadino consumatore ai sensi

dell’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dato che in relazione all’origine

degli ingredienti al consumatore biologico è già fornita un’informazione trasparente per tutti i

prodotti elencati da a) ad h) e, dal 1 luglio 2010 lo sarà necessariamente per tutti gli altri prodotti

preconfezionati, con un livello d’informazione quindi di gran lunga superiore a quella offerta dalla

generalità dei prodotti alimentari: manifestamente, le motivazioni di un eventuale marchio

ricadono piuttosto nell’ambito di valorizzazione e promozione, a scapito delle aziende non

marchiate, e quindi sembrano in collisione con il Trattato.

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4.14 Altri strumenti di tutela e valorizzazione

Come già rilevato, allo scopo di proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari caratterizzati da

grandi qualità e tradizioni, l'Unione Europea ha varato una precisa normativa, stabilendo il

riconoscimento e la protezione secondo opportune procedure delle denominazioni Dop e Igp.

Limitatamente all’Italia, esiste l’ulteriore qualifica di Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) (che

pure incontra resistenze a livello comunitario, al punto che il Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali ha preferito assumere sull’argomento un profilo particolarmente basso,

senza alcun intervento di promozione che non sia la pubblicazione periodica dell’Elenco nazionale

dei prodotti agroalimentari tradizionali che somma gli elenchi istituiti e mantenuti dalle regioni e

dalle province autonome), “ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura

consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per

un periodo non inferiore ai venticinque anni” (art. 8 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile

1998 e al successivo decreto n. 350 dell’8 settembre 1999).

Se manca qualcosa, quindi, non sono certamente gli strumenti per valorizzare l’origine territoriale

di prodotti per i quali si ritenga che il terroir influenzi particolarmente la qualità.

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5 Indagine conoscitiva

5.1 Obiettivi e metodologia

La presente attività, promossa dall’INEA e realizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno

2009, ha l’obiettivo di acquisire informazioni, suggerimenti e opinioni dei diversi Stakeholders

(consumatori, operatori, esperti di settore) per studiare quelle variabili ritenute capaci di favorire,

ovvero ostacolare o ritardare, la creazione di un marchio nell’ambito del biologico nazionale e a

definire i possibili scenari di valorizzazione auspicabili nel contesto territoriale italiano.

L’indagine è stata basata su due fonti di dati:

• un questionario a risposta multipla rivolto ad un panel significativo di consumatori (circa

60.000 clienti), quali principali destinatari del logo biologico nazionale. Tale attività è stata

svolta in collaborazione con Naturasì, importante catena di supermercati biologici italiani;

• un questionario a risposta multipla rivolto agli operatori dei gruppi tematici nati

nell’ambito degli stati generali del biologico. L’indirizzario completo è stato messo a

disposizione da INEA.

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95 di 142

5.2 Il questionario rivolto ai consumatori: analisi delle risposte

Il numero complessivo dei questionari elaborati, rivolti ai consumatori, è pari a 317. Di seguito si

analizzeranno brevemente i risultati delle sette domande in si articola ciascun questionario.

Dal grafico che segue si evince che più della metà dei consumatori intervistati acquista

regolarmente prodotti biologici (80%) e basse percentuali, rispettivamente del 17% e del 3%,

dimostrano che i consumatori acquistano qualche volta e raramente prodotti biologici.

Lei o la sua famiglia acquista prodotti biologici?

80%

17%3%

Sempre Qualche volta Raramente

Alla seconda domanda, il 32% dei consumatori ha affermato di riconoscere un prodotto biologico

proprio dalla dicitura “prodotto biologico”, il 27% lo riconosce dal fatto che acquista direttamente

in un negozio specializzato nella vendita di alimenti biologici, il 24% lo identifica dall’etichetta; il

15% dal marchio del produttore.

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96 di 142

Quando acquista un prodotto biologico da cosa lo riconosce?

24%15%

27%

32%

2%

Dall'etichetta Dal marchio del produttoreDal negozio specializzato Dalla dicitura prodotto biologico Altro

Il grafico sotto riportato mostra che l’84% dei consumatori intervistati legge sempre l’etichetta del

prodotto che intende acquistare. Questo dimostra da parte del consumatore una particolare

attenzione per ciò che porta a tavola. Il 13% legge l’etichetta soltanto qualche volta. Il 3% degli

intervistati dichiara di non leggere mai l’etichetta del prodotto che acquista.

Legge l'etichetta del prodotto che acquista?

84%

13% 3%

Sempre Qualche volta Mai

Nel grafico che segue si riportano i risultati della quarta domanda, secondo i quali, i consumatori,

tra tutti gli elementi presenti sull’etichetta di un prodotto biologico, danno maggiore importanza

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97 di 142

all’elenco degli ingredienti (31%), all’indicazione sulla provenienza (27%), alla presenza del

marchio biologico europeo (24%), al nome dell’organismo di controllo (14%). Considerano poco

rilevante la presenza sull’etichetta della tabella nutrizionale (3%).

Quali elementi riportati sull'etichetta di un prodotto

biologico ritiene più importante?

24%

14%

27%

3%

31%1%

Marchio biologico europeo Nome dell'organismo di controlloIndicazioni sulla provenienza Tabella nutrizionaleElenco degli ingredienti Altro

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98 di 142

Alla quinta domanda, che chiedeva al consumatore cosa lo farebbe sentire più tranquillo

nell’acquisto e nel consumo di un prodotto biologico, il 40% ha risposto che avrebbe maggiori

sicurezze da un aumento dei controlli volti alla propria tutela. Il 15% si sentirebbe più sicuro ad

acquistare prodotti biologici se ci fosse maggiore informazione/educazione a riguardo. Il 13%

avrebbe maggiore fiducia dal marchio di garanzia dell’organismo di controllo. L’11%, sarebbe

rassicurato dalla presenza del marchio europeo ed un altro 11% dall’adozione di un marchio

biologico nazionale. Le risposte della restante parte dei consumatori risultano suddivide in piccole

percentuali, come si nota dal grafico sottostante. Soltanto il 5% e il 3% farebbero affidamento

rispettivamente alla dicitura – Garantito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali – e ad un marchio regionale.

Cosa la farebbe sentire ancora più sicuro nell'acquisto/consumo dei prodotti biologici?

15%

40%

11%

5%11% 3%

13%

2%

Più informazione/educazione Più controlli per garantire il consumatoreAdozione di un marchio biologico nazionale Dicitura -Garantito dal MIPAAF-Marchio europeo Marchio regionaleMarchio organismo di controllo Altro

Il grafico che segue è di facile interpretazione e dimostra chiaramente che ben l’88% dei

consumatori ai quali è stato sottoposto il questionario sarebbe favorevole all’introduzione e quindi

all’utilizzo in etichetta di un eventuale marchio biologico nazionale. Solo il 12% ha espresso un

parere negativo.

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99 di 142

Sarebbe favorevole all'inserimento in etichetta di un eventuale

marchio biologico?

88%

12%

Si No

Inoltre tutti coloro che hanno risposto positivamente alla precedente domanda, hanno anche

manifestato gli aspetti che preferirebbero fossero garantiti proprio dall’introduzione di un

eventuale marchio. Gli aspetti più rilevanti sono i seguenti:

- standard produttivi più rigorosi di quelli previsti dal regolamento europeo, (esempio:

limitazioni o divieto dell’uso di additivi, coadiuvanti, ingredienti non biologici, adozione

dei principi dell’agroecologia, ulteriori specifiche relative al benessere animale);

- maggiori controlli sul prodotto;

- azienda produttrice con sede in Italia;

- maggiore frequenza di visite ispettive;

- utilizzo esclusivo di materia prima italiana;

- bassa impronta ecologica dell’intero ciclo di vita del prodotto (utilizzo energie rinnovabili,

logistica e confezionamento a basso impatto ambientale, riduzione dei percorsi

trasporto/Km 0, vuoti a rendere);

- assenza di imballaggi non biodegradabili;

- Riduzione dei tempi di raccolta, distribuzione, vendita del prodotto (es. prodotto

stagionale, indicazione della data di raccolta del prodotto);

- Uso di materia prima derivante solo da varietà vegetali e razze animali italiane e/o non

italiane, ma introdotte da almeno mezzo secolo e ormai integrate tradizionalmente

nell’agricoltura e nell’allevamento del territorio;

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100 di 142

- Prodotto che sia anche DOP, IGP, STG (sistemi di qualità specifici dell’Unione Europea che

consentono ai consumatori di identificare i prodotti caratterizzati da particolari qualità

legate all’origine e/o al metodo di produzione);

- Azienda distributrice con sede in Italia.

Gli aspetti, ai quali i consumatori darebbero minore importanza, sono i seguenti:

• certificazione etica SA 8000 (Social Account) attestante il comportamento

socialmente responsabile dell’azienda (integrazione su base volontaria dei problemi

sociali e ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro

relazioni con le altre parti) e/o adozione di strumenti di Responsabilità sociale

(Codice etico, Bilancio di sostenibilità, Bilancio sociale, Carta dei valori);

• certificazione del sistema di gestione ambientale ISO:14001 e/o EMAS dell’azienda;

• almeno il 75%di ingredienti italiani;

• certificazione del sistema per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (OHSAS

18001);

• metodi di produzione e/o trasformazione associati in modo costante o periodico ad

attività culturali e/o didattiche e/o sociali (es. fattorie didattiche e/o

sensibilizzazione delle comunità locali; inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati

quali persone con disagi psicologici, ex tossicodipendenti, ex detenuti, disoccupati

di lungo periodo; integrazione di lavoratori immigrati, erogazione di sevizi

terapeutici per portatori di handicap e anziani, ec…).

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101 di 142

0

50

100

150

200

Se si, quali aspetti vorrebbe fossero garantiti dal marchio

biologico nazionale?

Azienda produttrice con sede in ItaliaAzienda distributrice con sede in ItaliaSolo materia prima italianaAlmeno 75% di ingredienti italianiStandard produttivi più rigorosiMateria prima derivante da varietà autoctoneProdotto che sia anche DOP, IGP, STGBassa impronta ecologica del ciclo di vita del prodottoRiduzione dei tempi di raccolta, distribuzione e vendita prodottoProduzione e trasformazione associate ad attività culturali e didatticheMaggiore frequenza di visite ispettiveMaggiori controlli sul prodottoCertif icazioni ISO:14001, EMASCertif icazione OHSAS 18001Certif icazione etica SA 8000Imballaggi biodegradabiliAltro

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102 di 142

5.3 Il questionario rivolto agli operatori:analisi delle risposte

Il numero complessivo dei questionari elaborati, rivolti agli operatori, è pari a 28. In questa sezione

si analizzeranno brevemente i risultati elaborati delle otto domande in cui si articola ciascun

questionario.

Nella prima domanda, agli operatori, viene chiesto se considerano utile l’adozione di un marchio

nazionale da apporre sui prodotti biologici. Solo il 29% degli operatori intervistati risulta

favorevole, il 71% si manifesta, invece, contrario, come mostra chiaramente il grafico che segue.

Considera utile l'adozione di un marchio biologico

nazionale?

29%

71%

si no

Le motivazioni alla risposta di cui sopra sono di seguito esposte.

Coloro che hanno risposto positivamente alla precedente domanda credono che l’adozione di un

eventuale marchio biologico possa identificare più facilmente il prodotto nazionale, migliorare la

valorizzazione dei prodotti italiani, essere utile per creare campagne istituzionali che promuovano

il consumo e dare maggiore sicurezza al consumatore; come risulta dal grafico qui sotto esposto.

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103 di 142

0

2

4

6

Considera utile l'adozione di un marchio biologico

nazionale? SI

Facile identificazione del prodotto nazionaleMaggiore sicurezza per il consumatoreDiversificazione della produzioneMigliore valorizzazione dei prodotti italianiCreazione di campagne istituzionali per promuovere il consumoVantaggio competitivoAltro

Tra coloro che, invece, si sono mostrati contrari all’introduzione di un probabile marchio biologico

nazionale, alcuni lo ritengono superfluo perché a breve entrerà in vigore obbligatoriamente il logo

europeo, altri ritengono che il nuovo marchio si andrebbe ad aggiungere ad un’etichetta già ricca

di contrassegni ed aumenterebbe gli aggravi economici ed amministrativi. Altri ancora vorrebbero

che gli investimenti nella comunicazione riguardassero tutto il settore e non solo una parte di

esso; ed infine secondo altri il mercato del biologico ha dimensioni così limitate da non trarre

giovamento da un’ulteriore segmentazione; inoltre un eventuale marchio biologico nazionale

potrebbe creare una turbativa del mercato, convincendo i consumatori che la qualità dei prodotti

esteri sia inferiore a quella dei prodotti italiani. I risultati appena esposti sono visibili nel grafico

sotto riportato.

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104 di 142

Considera utile l'adozione di un marchio biologico

nazionale? NO

25%

18%

11%11%

14%

18%3%

Logo europeo sarà obbligatorio Troppi marchi in etichettaTroppa segmentazione Prodotti esteri inferiori ai naz.Investire in tutto il settore Aggravi economici e organizzativiAltri motivi

Nella seconda domanda a risposta multipla, gli operatori hanno indicato quali dovrebbero essere i

criteri distintivi del proprio disciplinare. Primo fra tutti, l’utilizzo esclusivo di materia prima italiana.

A seguire, tra i più rilevanti: l’adozione di standard produttivi più rigorosi di quelli previsti dal

regolamento europeo, una bassa impronta ecologica dell’intero ciclo di vita del prodotto (logistica

a basso impatto, vuoti a rendere, ecc…), l’azienda produttrice con sede in Italia, la materia prima

deve provenire da varietà autoctone, una maggiore frequenza di visite ispettive, l’utilizzo di

processi di trasformazioni artigianali e di imballaggi biodegradabili. La figura che segue mostra

anche quei criteri distintivi del disciplinare che per gli operatori risulterebbero meno significanti:

l’azienda distributrice con sede in Italia, l’utilizzo esclusivo di ricette tradizionali, una percentuale

minima (50%) di ingredienti italiani, un prodotto biologico che sia anche a marchio D.O.P., D.O.C,

I.G.P., ecc, la presenza di certificazioni ISO:9000, ISO:14001; EMAS dell’azienda ed infine un’analisi

sensoriale ed un panel di degustatori addestrati.

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105 di 142

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nel caso dell'adozione di un marchio nazionale per i

prodotti biologici, quali dovrebbero essere i criteri

distintivi del suo disciplinare?

Azienda produttrice in ItaliaAzienda distributrice in ItaliaSolo materia prima italianaAlmeno il 50% di ingredienti italianiStandard produttivi più rigorosiMateria prime derivante da varietà autoctoneProcessi di trasformazione artigianaliRicette tradizionaliProdotto che sia anche DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT, PATImballaggi biodegradabiliBassa impronta del ciclo di vita del prodottoAnalisi sensoriale, panel di degustatori addestratiMaggiore frequenza di visite ispettiveCertif icazioni ISO:9000, ISO:14001, EMASAltro

La terza domanda è rivolta solo a coloro che operano sul mercato del biologico in qualità di

distributore all’ingrosso o al dettaglio. Come si evince dal grafico seguente, il 31% degli intervistati

è sicuro che tra i prodotti da inserire nella propria gamma non darebbe la preferenza a quelli

forniti del probabile marchio nazionale. Il 61% è incerto ed così suddiviso: il 46% è probabile che

non preferisca i prodotti con il marchio nazionale ed il 15% è invece probabile che inserisca tali

prodotti all’interno del proprio assortimento.

Solo una piccola percentuale (8%) certamente prediligerebbe tali prodotti

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106 di 142

-Per i distributori- Ritiene che privileggerebbe prodotti

corredati dall'eventuale marchio biologico nazionale per

l'inserimento nel Suo assortimento?

8%15%

46%

31%

Certamente si Probabilmente siProbabilmente no Certamente no

Analizzando i risultati della quarta domanda, esposti nel grafico sottostante, si deduce che

secondo gli operatori intervistati, l’attività di controllo di un possibile marchio biologico nazionale

dovrebbe essere commissionata principalmente agli attuali organismi di controllo ed alle strutture

del Ministero. Secondo piccole percentuali le Regioni e le aziende (attraverso l’autocertificazione)

dovrebbero svolgere tale attività di controllo.

A chi dovrebbe essere affidata l'attività di controllo

dell'eventuale marchio nazionale per i prodotti biologici?

02468

1012

Aut

ocer

tific

azio

nede

ll' a

zien

da

Alle

Reg

ioni

Agl

i att

uali

orga

nism

i di

cont

rollo

bio

logi

ci

Alle

str

uttu

re d

elM

inis

tero

(N

AS

,IC

Q,

CF

S,

ecc.

.)

Ad

altr

i

In base all’elaborazione delle risposte fornite alla quinta domanda, secondo la maggior parte degli

operatori, gli oneri riguardanti gli accertamenti del sistema di controllo, conseguenti alla possibile

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107 di 142

adozione di un marchio biologico dovrebbero essere sostenuti dalle Regioni e/o dal Ministero,

mentre per la restante parte degli operatori tali responsabilità dovrebbero essere sostenute dalle

aziende in base alla percentuale sul fatturato del marchio.

0

5

10

15

20

Dell'azienda inquota f issa

Delle aziendein % sul

fatturato amarchio

Dei prodottisenza marchio

Delle Regionie/o del

Ministero

Gli oneri relativi alle verifiche dello specifico sistema di

controllo dell'eventuale marchio biologico dovrebbero essere a

carico:

È stato inoltre chiesto agli operatori di indicare, orientativamente, quale quota dei prodotti

attualmente commercializzati contiene ingredienti di produzione nazionale. Dal grafico che segue

è evidente che la maggior parte degli operatori commercializza prodotti con il 100% di ingredienti

italiani

Percentuale di prodotti commercializzati con il 100%

di ingredienti italiani

0

2

4

6

8

10

12

Inferiore al 50% Dal 50% al 95% 100%

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108 di 142

Gli operatori , che commercializzano prodotti contenenti ingredienti italiani in percentuali

comprese tra il 50% e il 100%, sono pari alla metà degli intervistati, come si nota dal grafico

seguente.

0

0,5

1

1,5

2

Inferiore al 50% Dal 50% al 95% 100%

Percentuale di prodotti commercializzati con ingredienti

italiani dal 50% al 100%

L’elaborazione delle risposte della penultima domanda ha permesso di capire quale posizione della

filiera occupano gli operatori cui è stato sottoposto il questionario.

I risultati ben visibili dal grafico sotto riportato, sono i seguenti: il 34% è produttore agricolo e/o

raccoglitore, il 27% è preparatore e/o trasformatore, il 20% è distributore all’ingrosso; il 14% è

dettagliante ed infine il 5% è importatore.

Posizione nella filiera. L'azienda svolge le attività di:

34%

27%

14%

20%

5%

Produttore agricolo, raccoglitore Preparatore, trasformatoreDettagliante Distributore all'ingrossoImportatore

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L’ultimo grafico è di facile interpretazione. È stato chiesto agli operatori di indicare la fascia di

fatturato annuo derivante da prodotti biologici. I risultati più significativi sono i seguenti: il17% ha

un fatturato annuo superiore a 20 milioni di euro, il 21% ha un fatturato annuo compreso tra 10 e

20 milioni di euro e il 29% fattura tra i 100.000 ed i 500.000 euro.

Dimensioni dell'azienda. Fascia di fatturato annuo

derivante da prodotti biologici4% 4%

29%

4%4%13%4%

21%

17%

Meno di 50.000 euro Da 50.000 a 100.000 Da 100.000 a 500.000Da 500.000 a 1 milione Da 1 milione a 3 milioni Da 3 milioni a 5 milioniDa 5 milioni a 10 milioni Da 10 milioni a 20 milioni Oltre 20 milioni

5.4 Riflessioni conclusive

Al termine dell’indagine condotta su un campione di consumatori di prodotti biologici ed un

campione di operatori del settore biologico, risulta ben definita, ed anche contrapposta, la

posizione di entrambe le categorie relativamente all’introduzione di un eventuale marchio

biologico nazionale. Mentre i consumatori sarebbero ben favorevoli alla diffusione di un eventuale

marchio da ritrovare sulle confezioni dei prodotti che acquistano, (è probabile che il nuovo

marchio dia loro un’ulteriore garanzia riguardo alla qualità del prodotto stesso), di contro, con

forza corale, gli operatori del settore hanno manifestato seri dubbi e perplessità per il possibile

inserimento, sul mercato, di prodotti biologici con il marchio nazionale, mostrandosi, in definitiva,

contrari e consapevoli che il sovrapporsi di marchi diversi (in una medesima confezione si

possono trovare quello del produttore, quello dell'impresa di commercializzazione, quello

dell'organismo di coordinamento regionale, quello dell'organismo di coordinamento nazionale e

quello dell'organismo di coordinamento internazionale), nonché la presenza di marchi specifici

per le coltivazioni in conversione (periodo che deve intercorrere durante il passaggio

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dall'agricoltura convenzionale a quella biologica), non fanno altro che creare confusione nel

consumatore, il quale può essere spinto ad evitare di acquistare quel prodotto che non gli

fornisce reali garanzie di qualità (asimmetria informativa).

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6 Scenari per la costituzione di un marchio biologico nazionale

6.1 Problematiche di mercato

Se il criterio della concessione del marchio fosse l’incompatibile origine nazionale di ciascun

ingrediente di un prodotto preconfezionato, gli organismi nazionali di controllo dovrebbero

accertarla in sede d’ispezione, con aggravi di tempo e di costo (non sembra infatti opportuno che

un marchio di proprietà pubblica sia concesso dietro la semplice autocertificazione del richiedente,

soprattutto quando s’intenda sostenere che il marchio è istituito per assicurare un elevato livello

di protezione e trasparenza d’informazione).

Andrebbero stabiliti piani-tipo d’ispezione, frequenza delle ispezioni, equo compenso (a meno di

non attribuire l’incarico agli Uffici periferici dell’ispettorato centrale per il controllo della qualità

dei prodotti agroalimentari o ad altri Uffici pubblici, così –però- gravati di altre incombenze non

istituzionali).

Va da sé che se i nuovi costi dovuti allo specifico sistema di verifica non fossero bilanciati da un

apprezzamento del mercato tale da compensarli, l’operazione non costituirebbe uno strumento

per la promozione del prodotto, ma per l’ingiustificato aggravio dei conti economici delle imprese.

Si tratta, tuttavia, di una pura esercitazione teorica, stante l’incompatibilità di marchi pubblici che

facciano riferimento all’origine nazionale degli ingredienti.

Tra le problematiche tecniche con cui le imprese (e ancor più quelle esportatrici) si devono

confrontare è non irrilevante la difficoltà di collocare in etichetta una pluralità di marchi.

Un’impresa che intendesse introdurre i propri prodotti su più mercati nazionali, infatti, oltre che

gestire rapporti con tutte le autorità e gli organismi titolari dei marchi, dovrebbe etichettare i

prodotti con il logo europeo (dal 1 luglio 2010), con il Bio-Siegel e con il Marque AB (fino alla loro

dismissione), per ciascuno dei cui pittogrammi le norme tecniche prevedono dimensioni minime

che rendono complessa la composizione delle confezioni.

Va inoltre ricordato che norme cogenti, obblighi tecnici e usi consolidati impongono l’inserimento

in etichetta, oltre di una serie di diciture testuali, di numerosi altri pittogrammi e simboli grafici.

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Solo a titolo esemplificativo: il pittogramma ecologico che invita a non disperdere nell’ambiente, il

bollo sanitario, il pittogramma che assicura l’utilizzo di materiale per imballi idoneo all’uso

alimentare, l’esagono che dettaglia il materiale d’imballaggio, il codice a barre, il logo

dell’eventuale Denominazione di origine protetta o della Indicazione geografica protetta, il logo di

taluni Consorzi di tutela (Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma ecc.).

Appare evidente che se di qualcosa le etichette sono prive, non è di simboli grafici, che è

estremamente complesso armonizzare graficamente e collocare, e solo a scapito di spazio che

potrebbe proficuamente essere destinato a una migliore e più coerente informazione al

consumatore.

Al di là della considerazione sull’inesistente conoscenza del Bio-Siegel da parte del pubblico

italiano e francese o del Marque AB da parte di quello italiano e tedesco, appare evidente che una

pluralità di marchi con medesima funzione e contenuti costituisce una ridondanza di nessuna

utilità.

Se l’Italia scegliesse di introdurre un proprio marchio (che non potrà che essere di conformità, in

quanto ogni marchio connesso all’origine darebbe luogo a procedure d’infrazione) e lo

decidessero anche Austria, Belgio e Gran Bretagna, unico risultato sarebbe la necessità da parte

delle imprese di inserire la pluralità di marchi nazionali d’identico significato nelle etichette, nel

materiale di presentazione al pubblico e di pubblicità, oppure di gestire più linee distinte di

etichette e materiali commerciali, con chiaro aggravio di costi.

Un’etichetta che recasse il logo europeo e una mezza dozzina di marchi nazionali assolutamente

equivalenti, oltre a costituire un ingiustificato onere per le imprese e materiale per un caso di

studio di semplificazione negata, nulla aggiungerebbe in trasparenza e informazione al

consumatore; al contrario, potrebbe costituire un elemento di destabilizzante confusione o di

errore, inducendo taluno a ritenere che un prodotto che esponesse in etichetta più marchi fosse

in qualche misura “più biologico” di un altro della medesima qualità che si limitasse a esporre il

logo europeo (l’unico obbligatorio e l’unico per il quale vige uno specifico sistema di controllo).

Le difficoltà sopra descritte non riguarderebbero solo le imprese estere che commercializzano

prodotti tramite operatori italiani della distribuzione, ma chiaramente anche le imprese italiane,

tenute a rinnovare il parco etichette con oneri di estrema rilevanza; l’onere sarebbe distribuito sia

su quelle di maggiori dimensioni (per le quali sarebbe più rilevante in termini assoluti, stante la

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maggior numerosità di referenze per le quali si renderebbe necessaria un rinnovo delle etichette,

con i relativi costi di grafici e di tipografia) che su quelle minori (per le quali sarebbe in termini

assoluti inferiore, ma proporzionalmente più sensibile, stante il maggior costo unitario delle

etichette dovuto alle minori tirature di stampa e alla frequente realizzazione di imballaggi con la

previsione di un lungo periodo di utilizzo).

Va infine segnalato che un marchio attribuito sulla base del criterio fondamentale dell’origine

geografica del prodotto pur se non attesta, neppure garantisce qualità organolettiche superiori né

chiaramente definite: in assenza di panel di degustazione (come nel caso degli oli extravergini o

dei vini a denominazione) un prodotto a marchio potrebbe anche non risultare soddisfacente al

consumatore, con effetti controproducenti sulle caratteristiche qualitative di altri prodotti

marchiati.

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6.2 Disciplinari “più rigorosi”

L’articolo 34 (Libera circolazione dei prodotti biologici) del regolamento CE n. 834/2007 al comma

2 prevede che possano essere legittimamente istituiti disciplinari più rigorosi di quelli europei,

2. Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione

biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione

non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la

commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro

interessato,

Di norma, “norme più rigorose” comportano maggiori costi (o quantomeno minori rese), con ciò

provocando uno svantaggio competitivo alle imprese che le adottano; perché un’impresa scelga

di sopportare tali maggiori costi (o minori ricavi) è necessario che il vantaggio competitivo portato

dall’adesione a dette norme sia almeno equivalente a tali costi.

L’uso nell’articolato del regolamento CE n.834/2007 dell’aggettivo “applicabili” sembrerebbe

consentire uno scenario in cui siano ammissibili norme più rigorose teoricamente anche solo

“applicabili” e non necessariamente “applicate” nella pratica alla produzione non biologica,

norme che potrebbero essere sostenute da un marchio.

Ma, oltre al fatto che, per superare la presunzione di incompatibilità col Trattato, tale marchio

dovrebbe essere concesso a qualsiasi impresa comunitaria o non comunitaria operasse in

conformità, il considerata 29 del regolamento CE n.834/2007 da cui discende il secondo comma

dell’articolo 34 chiarisce che non di “applicabile” si tratta, ma di “applicato”:

“A fini di coerenza con la normativa comunitaria vigente in altri settori, nel caso della

produzione animale e vegetale si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare, nei

rispettivi territori, norme di produzione nazionali più rigorose delle norme comunitarie relative

alla produzione biologica, purché le norme nazionali in questione si applichino anche alla

produzione non biologica e siano altrimenti conformi al diritto comunitario”.

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Le uniche possibilità che si presentano per un marchio nazionale sembrano quindi:

- marchio di pura conformità tecnica (concesso a qualsiasi impresa comunitaria ex extra-

comunitaria che operi in conformità al Regolamento CE n.834/2007), nella sostanza

ridondante in quanto concettualmente identico al logo europeo

oppure

- istituzione di una norma tecnica più rigorosa, applicata anche all’agricoltura nazionale non

biologica, e relativo marchio (anch’esso concesso a qualsiasi impresa comunitaria ex extra-

comunitaria che operi in conformità al disciplinare del marchio), che comporta un elemento

distintivo rispetto al regolamento europeo, ma comporta ripercussioni tecniche sull’intera

agricoltura nazionale.

6.3 Altre considerazioni

Alle Camere sono depositati diversi progetti di legge in materia di origine dei prodotti alimentari in

genere e/o di loro marchi nazionali, come, a solo titolo esemplificativo:

- Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività

agro - alimentari tradizionali locali6

- Disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini7

- Disciplina della tutela e della valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche dei vini8

- Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività

agro - alimentari tradizionali locali9

- Disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari tipiche, biologiche e a denominazione

protetta10

- Disposizioni in materia di rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola, dei prodotti

alimentari, dei mangimi e tutela della salute umana11

6 www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=499 7 www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0009620.pdf 8 www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=358 9 www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33056.htm 10 www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32672.htm 11 www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00301962.pdf

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- Disposizioni per la riorganizzazione e la promozione dell'agricoltura biologica12

- Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale13

- Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari14

- Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (con istituzione del marchio

«100 per cento made in Italy»)15

Se ciò testimonia l’encomiabile sensibilità del legislatore alla promozione dei prodotti nazionali, da

quanto sopra sommariamente illustrato, rischia però di tradursi in una semplice dichiarazione

politica d’intenti, non essendo nella pratica ammissibili norme contrarie al Trattato.

L’impraticabilità di un marchio nazionale è testimoniata dal fatto che la stessa Legge n. 204 del 3

Agosto 2004, che pur ne disponeva l’adozione per tutti i prodotti alimentari non trasformati o

trasformati:

“62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato

alle produzioni agroalimentari italiane di qualità "Naturalmenteitaliano".

63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio

di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i

Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le

politiche comunitarie”

dopo cinque anni è ancora in attesa dei decreti che pure dovevano individuare le modalità per

l’indicazione dell’origine entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del decreto.

12 www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0003380.pdf 13 www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31318.htm 14 www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00394681.pdf 15http://mobile.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00305115&part=doc_dc&parse=no&mobile=si&index=si&toc=no

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Il regolamento CE n.834/2007 prevede l’obbligo dello specifico logo europeo, integrato dalla

dicitura «Agricoltura UE» che può essere sostituita o integrata dall’indicazione del paese in cui sia

stato prodotto non meno del 98% delle materie prime agricole di cui il prodotto è composto; è

facile prevedere che le imprese conformi al requisito indicheranno «Agricoltura italiana»,

«Agricoltura UE - materia prima italiana» o altra dicitura analoga che rende del tutto ridondante

un’ulteriore specificazione sotto forma di marchio nazionale; la chiara informazione al

consumatore può ritenersi così più che garantita.

Dal breve esame qui riassunto si desume:

- l’incompatibilità comunitaria di qualsiasi misura che agevoli alcuni soggetti e ne escluda

altri senza che ciò sia giustificato dal perseguimento di obbiettivi di interesse comunitario

generale che non possano essere altrimenti soddisfatti;

- la complessità pratica (aggravio degli oneri per il controllo; difficoltà a inserire un ulteriore

marchio in etichetta);

- la relativa scarsità di prodotti marchiabili (stante la non disponibilità di numerosi

ingredienti da produzione nazionale e la conseguente obbligatorietà dell’indicazione

“agricoltura UE/non UE” per parte rilevantissima dei prodotti trasformati, che si palesa

incompatibile con un marchio che intendesse rivendicare, al contrario, l’origine nazionale

del prodotto finito)

Ne consegue che non appare praticabile la via di un intervento pubblico per un marchio nazionale

il cui scopo sia la promozione e l’attribuzione di un vantaggio competitivo alle imprese nazionali;

un marchio basato esclusivamente sull’origine nazionale delle imprese è ammissibile (e dopo

accurata calibrazione della sua regolamentazione) dalla normativa comunitaria esclusivamente se

alla sua gestione e promozione provvedono direttamente le imprese, con l’esclusione di ogni

contributo economico pubblico.

È invece ritenuto ammissibile un marchio di conformità, ancorché di proprietà pubblica, a

condizione che sia concesso a tutte le imprese comunitarie ed extra-comunitarie operanti in

conformità a norme tecniche di riferimento (vedansi i citati casi dei marchi collettivi comunitari

adottati dalle Regioni Toscana e Puglia).

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Un marchio siffatto, tuttavia, si verrebbe integralmente a sovrapporre al logo europeo (a breve

obbligatorio); un marchio nazionale che avesse carattere di volontarietà, in quanto facoltativo

nulla innova nella prassi esistente, ma solo aggiunge un’ennesima prescrizione di legge e oneri per

le imprese.

Va segnalato anche che se la tutela comunitaria e multilaterale del sistema vigente di etichettatura

è universalmente riconosciuta nelle sedi arbitrali, l’ipotesi di un marchio nazionale rischia non

trovare la stessa tutela.

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6.4 Vantaggi e svantaggi nella creazione di un marchio biologico nazionale

strenght weakness

- Rafforzare l’immagine del prodotto biologico made in Italy

- Fornire un valore aggiunto al prodotto biologico tramite l’adozione di disciplinari “più rigorosi”

- Immediata identificazione del prodotto biologico nazionale da parte del consumatore

- Garantire al consumatore che tutte le fasi del processo di produzione e trasformazione sono interamente realizzare sul territorio nazionale, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali

- Accrescere la percezione del valore e della qualità del prodotto biologico nazionale ne consumatore, in termini di sicurezza, garanzia e controlli

- Predisposizione di un panel significativo di consumatori verso il marchio biologico nazionale

- Parere negativo degli operatori e degli esperti del settore

- introduzione di un biologico di serie A e di serie B, a fronte di un segmento di dimensioni limitate

- rischio che le risorse pubbliche, anziché alla promozione del settore biologico, vadano alla promozione di una sua parte minoritaria, quindi a danno della maggioranza degli operatori, stante la ridotta applicabilità del marchio (per barriere tecniche oggettive) e la sua ridotta applicazione (per contrarietà delle aziende)

- coesistenza con il logo europeo e con l’indicazione concorrente “agricoltura italiana”

- coesistenza con il logo europeo e l’indicazione contrastante “agricoltura UE/non UE” per confetture, marmellate, nettari di frutta, caffè, cioccolato, prodotti da forno ecc. (in quanto contenenti ingredienti extra UE oltre il 2%).

- difficile compatibilità con la norma comunitaria generale

- elementi distintivi necessariamente poco significativi

- marchio che non richiede standard qualitativi ed organolettici uniformi, ma si concentra sostanzialmente sulla sola origine

- obbligo di concedere il marchio anche ad aziende estere conformi, annullando quindi il vantaggio competitivo

- presenza di altri strumenti per valorizzare l’origine territoriale e la qualità dei prodotti (Dop,Igp, prodotti agroalimentari tradizionali)

- Rapporto marchio/qualità non necessariamente connesso

- Difficoltà per le imprese di collocare in etichetta una pluralità di marchi

- Obbligo di adozione dei disciplinari “più rigorosi” anche per le aziende convenzionali

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opportunities treats

- identificazione dell’italianità del prodotto con un simbolo grafico e non solo con l’indicazione testuale già obbligatoria

- identificare la produzione biologica puntando sulla garanzia istituzionale della qualità del prodotto (controlli, sicurezza)

- Valorizzare la provenienza (rintracciabilità ed elevati standard qualitativi)

- Fornire maggiore visibilità ai prodotti biologici - Migliorare la capacità di penetrazione del

mercato nazionale - Aumentare il peso del settore biologico sui

consumi domestici - Fornire una maggiore trasparenza informativa e

di mercato tramite l’intervento delle istituzioni pubbliche/Organismi in grado di comunicare/assicurare la qualità dei beni

- Tutelare i produttori che si avvalgono del marchio bio (uso non corretto del marchio, concorrenza leale tra i produttori bio)

- Contrastare l’uso ingannevole o scorretto dei marchi

- Possibilità di revisionare le procedure di controllo

- Possibilità di migliorare il coordinamento degli enti preposti ai controlli

- Possibilità di adottare nuove iniziative e campagne di comunicazione ed educazione

- Effetto trainante sull’intero settore bio

- ulteriore segmentazione del settore bio - maggiore confusione per il consumatore per

l’eccesso di marchi e diciture contraddittorie - appesantimento degli oneri burocratici a carico

delle imprese - complicazione del sistema di controllo - attività ulteriori richieste a ICQ, NAS, CPA ecc. - nuovi costi che graverebbero sulle aziende e

quindi sul prezzo al pubblico dei prodotti - svantaggio competitivo per le imprese dovuto

all’eventuale applicazione di norme più rigorose (più costi e meno resa)

- necessità per gli operatori di rinnovare le confezioni

- incompatibilità con la norma comunitaria generale

- obbligo di concedere il marchio anche ad aziende estere conformi, annullando quindi il vantaggio competitivo

- dispersione delle risorse pubbliche per barriere tecniche oggettive (procedeure e costi aggiuntivi) e soggettive (scarsa convinzione delle aziende) all’applicabilità del marchio

- obbligo dicitura “agricoltura UE/non UE” per prodotti contenenti ingredienti extra UE oltre il 2%, come confetture, marmellate, cioccolata, caffè, ecc

7 CONCLUSIONI: la fattibilità del Marchio biologico Nazionale

- Un marchio di proprietà pubblica non può trovare nell’origine nazionale del prodotto o dei

suoi ingredienti il suo elemento distintivo, né l’amministrazione pubblica può intervenire a

sostegno di tale marchio o di un marchio analogo di proprietà di terzi, in quanto ciò

configurerebbe aiuto di stato in grado di falsare la libera concorrenza su prodotti del tutto

equivalenti. Ogni intervento pubblico che faccia riferimento all’origine nazionale degli

ingredienti non potrà essere autorizzato dalla Commissione e ogni elaborazione a questo

riguardo si tradurrà in spreco di tempo.

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- Un marchio nazionale può essere legittimamente istituito e promosso dall’amministrazione

pubblica qualora non falsi la concorrenza internazionale, e sia quindi accessibile alle stesse

condizioni a qualsiasi impresa comunitaria o extra-comunitaria in regime di equivalenza e

non; va da sé che un siffatto marchio costituirebbe l’esatta duplicazione del logo europeo

di imminente obbligatorietà, venendo quindi a mancare di una pur minima utilità e

costituendo, nei fatti, solo un nuovo gravame per le imprese del settore;

- Un marchio nazionale può essere legittimamente istituito e promosso dall’amministrazione

pubblica qualora si riferisca a un disciplinare con norme tecniche più rigorose (che

rafforzino il legame con il territorio, con le caratteristiche delle cultivar e delle razze animali

autoctone, con le pratiche agrarie ed elevati standard di qualità) di quelle previste

dall’Unione europea, che devono tuttavia valere per l’intera produzione nazionale anche

non biologica; come per gli altri casi, tale marchio non deve falsare la concorrenza

internazionale e deve essere quindi accessibile alle stesse condizioni a qualsiasi impresa

comunitaria o extra-comunitaria in regime di equivalenza e non; un siffatto marchio,

comportando nuovi obblighi tecnici per tutta l’agricoltura nazionale, si palesa

evidentemente come possibilità solo teorica e di scuola, priva di reali prospettive.

- Le dimensioni del settore, per quanto in crescita, sono tuttora limitate, con la massima

probabilità tali da non giustificare né sopportare un’ulteriore segmentazione.

- La dicitura obbligatoria «Agricoltura UE/non UE» o «Agricoltura italiana/non Ue» per tutti i

prodotti in cui sia di origine extra-comunitaria una percentuale uguale o superiore al 2%

(zucchero, grassi vegetali, cacao, ecc.) mal si coniuga con un marchio che intendesse

attestare l’origine “italiana” del prodotto, essendo questo dichiarato altrove nella stessa

etichetta come “blend” di ingredienti nazionali ed extra-comunitari.

- Stante la normativa vigente, al di là del fatto che ciò sia prevalentemente ritenuto a livello

comunitario come limitazione al libero scambio tra i paesi della Ue, al dettaglio dell’origine

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sono già tenute le imprese che producono o commercializzano numerosi prodotti sia di

origine biologica che non biologica.

- Come già esposto, dal 1 luglio 2010 l’obbligo di indicare l’origine, limitatamente alla

produzione biologica (continuano, infatti, a essere esonerati da tale adempimento le

produzioni non biologiche, salvo che per i prodotti sopra richiamati), si estenderà a tutte le

produzioni di alimentari preconfezionate, informando il consumatore del luogo in cui sono

state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

- L’inammissibilità comunitaria di marchi nazionali legati all’origine nazionale del prodotto

e/o dei suoi ingredienti limita l’intervento pubblico nel solo campo dei marchi nazionali, ma

non lo impedisce in tutti gli altri ambiti di estremo rilievo per il settore: promozione

generale del consumo di prodotti biologici e del marchio europeo (che sul mercato interno

è comprensibilmente presente in assoluta prevalenza su prodotti nazionali), green public

procurement, sostegno all’internazionalizzazione, sostegno all’interprofessione e agli

accordi di filiera, rapida emanazione delle norme di settore, ecc.

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Appendice

L’agricoltura biologica nel mondo

Secondo l’ultimo sondaggio in materia di agricoltura biologica (pubblicato in The World of Organic

Agriculture) effettuato dall’istituto di ricerca di Agricoltura Biologica, FiBL e dall’IFOAM,

l’agricoltura biologica si sta sviluppando rapidamente e le informazioni statistiche sono adesso

disponibili in ben 141 Paesi nel mondo.

I principali risultati del più recente sondaggio a livello globale sulle produzioni biologiche mostrano

che 32,2 milioni di ettari di terreni agricoli sono gestiti in biologico da oltre 1,2 milioni di

produttori, inclusi i piccoli proprietari terrieri.

In aggiunta ai terreni agricoli, ci sono 0,4 milioni di ettari destinati all’acquacoltura biologica.

Figura 1

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

Distribuzione delle aree biologiche

Tra le macroaree con le più ampie superfici di terreni destinati al biologico si segnalano l’Oceania,

l’Europa e l’America Latina.

Dell’Europa e dell’America Latina si dirà in seguito.

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Figura 2

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

L'Oceania, con circa 12 milioni di ettari, ha più di un terzo delle terre coltivate con metodi biologici,

la maggior parte delle quali è in Australia. Una gran parte di questi è dedicata ai pascoli e sostiene

significativamente la produzione di carni bovine in Australia e di prodotti lattiero-caseari, lana in

Nuova Zelanda.

Figura 3

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

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“Quote” di terreno biologico Liechtenstein, Austria e Svizzera sono gli unici Paesi al mondo che hanno destinato più del 10%

della loro superficie all’agricoltura biologica. È un dato di eccezionale rilevanza se si pensa che il

68% dei Paesi esercita attività di agricoltura biologica su una superficie inferiore all’1%.

Figura 4

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

Figura 5

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

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Paesi in via di sviluppo Circa un terzo di tutte le terre gestite in biologico nel mondo – quasi 11 milioni di ettari – è

localizzato nei paesi in via di sviluppo. Tra questi troviamo al primo posto l’America

Latina,(Argentina, Brasile e Uruguay) seguita dall’Asia (Cina e India) e dall’Africa al secondo e terzo

posto.

L'America Latina ha circa 6 milioni di ettari di terreno biologico, con l'Argentina, Brasile, Uruguay

come leader. La maggior parte di questi terreni sono utilizzati per la coltivazione di colture

destinate all'Unione Europea, agli Stati Uniti e al Giappone; almeno l' 85% di prodotti alimentari

biologici viene esportato in Messico. Due dei più importanti prodotti biologici della regione sono il

cacao e il caffè, che forniscono un importante fonte di reddito per i piccoli agricoltori.

L’Europa verrà trattata più in dettaglio successivamente.

In Asia, la Cina ha più della metà dei 2,8 milioni di ettari di terreni agricoli, gestiti biologicamente.

L'India segue a stretto contatto con più di 1 milione di ettari ma ha un numero maggiore di

produttori: quasi 200.000 in confronto con la Cina con 1600.

L'Africa ha più di 800 mila ettari di terreni agricoli gestiti biologicamente, con l'Uganda al primo

posto con quasi 300 mila ettari (2,33 per cento del totale delle superfici agricole). Anche se il

continente è la patria di quasi la metà dei terreni biologici di tutto il mondo, le aziende tendono ad

essere di numero molto inferiore a quello di altre regioni. I maggiori prodotti biologici raccolti in

Africa sono il caffè e le olive.

Uso del suolo Quasi i due terzi dei terreni mondiali gestiti in biologico sono destinati al pascolo (20 milioni di

ettari). La superficie coltivata (seminativi e colture permanenti) invece ricopre 7,8 milioni di ettari.

Rispetto alla precedente indagine condotta da FiBL &IFOAM, vi è una chiara tendenza ad

aumentare la superficie coltivata destinata al biologico. Per alcune colture già si sono registrati

degli aumenti; zone biologiche destinate alle coltivazioni del caffè e delle olive, ad esempio,

rappresentano più del 5% del totale delle superfici di raccolta. E in alcuni Paesi le percentuali sono

ancora più elevate: il 30% del caffè proveniente dal Messico è biologico.

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Figura 6

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

Figura 7

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

La crescita dei terreni biologici A livello mondiale, si è registrato un aumento delle superfici dei terreni biologici di quasi 1,5

milioni di ettari rispetto ai dati del 2006.

Figura 8

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Fonte: FiBL, IFOAM & SOEL 2000- 2009

Un aumento del 28% (o 1,4 milioni di ettari) dei terreni investiti a biologico è stato registrato in

America Latina (compresi 0,9 milioni di ettari in conversione in Brasile, per i quali fino ad ora non

erano disponibili dati).

Figura 9

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

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In Europa la superficie destinata al biologico è aumentata di 0,33 milioni di ettari e di 0,18 milioni

di ettari in Africa.

Dal 1999 la superficie destinata all’agricoltura biologica è quasi triplicata. Ma spesso i dati relativi

allo sviluppo del territorio relativamente alla gestione biologica sono in fase di costante revisione.

Produttori

Fino al 2007 sono stati registrati 1,2 milioni di produttori che operano nel campo del biologico.

Secondo i dati ottenuti, quasi la metà dei produttori è localizzata in ordine crescente nelle

seguenti aree geografiche: Africa, America Latina ed Europa.

Figura 10

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

Il paese con il maggior numero di produttori è l’Uganda, seguito da India, Etiopia e Messico.

Trovare dati precisi sul numero di aziende agricole biologiche rimane difficile, in quanto alcuni

paesi riportano il numero dei piccoli produttori ed altri paesi riportano solo il numero di aziende o

di gruppi di agricoltori. Inoltre ci sono Paesi che forniscono il numero di produttori per singola

coltura; risulta chiaro che si possono verificare delle sovrapposizioni per quegli agricoltori la cui

attività è incentrata su più colture.

Figura 11

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130 di 142

Fonte: FiBL &IFOAM 2009

Il numero globale di produttori biologici, pari a 1,2 milioni, dovrebbe pertanto essere considerato

con cautela.

Mercato globale La domanda globale di prodotti biologici rimane robusta, con vendite in aumento di oltre 5 milioni

di dollari l’anno. È stato stimato che le vendite internazionali hanno raggiunto 46,1 miliardi di

dollari nel 2007.

Figura 12

Fonte: Organic Monitor 2009, Sahota 2009

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La domanda dei consumatori di prodotti biologici è concentrata in Nord America e in Europa;

queste macroaree costituiscono il 97% del fatturato globale. Asia America Latina e Oceania sono

importanti produttori ed esportatori di alimenti biologici. Gli elevati ritmi di crescita hanno

rafforzato quasi ogni settore dell’industria dei prodotti alimentari biologici: frutta, verdura,

bevande, cereali, semi, sementi, erbe e spezie.

In piena crisi finanziaria si prevedono tassi di crescita positivi del mercato, ma inferiori rispetto agli

anni precedenti.

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L’agricoltura biologica in Europa

L’Europa, con la sua costante crescita di terreni coltivati a biologico, detiene circa un quarto

dell’intera superficie mondiale. Alla fine del 2007, 7,8 milioni di ettari in Europa sono stati gestiti in

biologico da oltre 200.000 aziende. Nell’Unione Europea, invece, sono risultati 7,2 milioni gli ettari

condotti in biologico da più di 180.000 aziende biologiche.

Figura 13

Fonte: FiBL and ZMP

L’1,9% dell’agricoltura europea e il 4% dell’agricoltura dell’Unione Europea è biologica.

Il 24% della superficie biologica del mondo è localizzata in Europa.

I Paesi con la più vasta superficie dedicata al biologico sono: Italia (1'150'253 ettari), Spagna

(988'323 ettari) e Germania (865'336 ettari).

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Rispetto al 2007 la superficie europea coltivata a biologico è aumentata di 0,3 milioni di ettari

(+4,5%) con sostanziali incrementi in Paesi come la Spagna (+61.932 ettari), la Polonia (+57.869) e

la Gran Bretagna (+55.629).

Figura 14

Fonte: FiBL, Institute of Rural Sciences and ZMP

Figura 15

Fonte: FiBL, Institute of Rural Sciences and ZMP

Purtroppo dati ancor più recenti hanno confermato che la Spagna ha scavalcato l'Italia come

maggior produttore biologico europeo.

La Spagna è arrivata a un totale di 1,25 milioni di ettari, rispetto a 1,15 milioni dell'Italia.

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Il sorpasso spagnolo è avvenuto soprattutto grazie alla Andalusia che sta diventando uno dei centri

del biologico europeo. Con 784mila ettari coltivati e 8.125 operatori biologici, l'Andalusia è di gran

lunga la prima comunità regionale spagnola per il biologico.

I dati sono stati diffusi al BioFach 2009 da Francisco Casero, presidente del Ccae, Comité de

Agricultura Ecológica de Andalucía.

Il mercato europeo dei prodotti biologici

Le vendite dei prodotti biologici sono state circa di 16 miliardi di euro nel 2007. sempre nel 2007 il

più grande mercato dei prodotti biologici è stata la Germania con un fatturato di 5,3 miliardi di

euro (5,8 miliardi di euro nel 2008), seguita dal Regno Unito (2,6 miliardi di euro), Francia e Italia

(1,9 miliardi di euro entrambe).

Figura 16

Fonte: Institute of Rural Science of Aberystwyth University, FiBL, ZMP.

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Figura 17

Fonte: Institute of Rural Science of Aberystwyth University, FiBL, ZMP.

La più alta spesa pro capite per i prodotti biologici si registra nei seguenti paesi: Austria,

Danimarca e Svizzera.

Figura 18

Fonte: Institute of Rural Science of Aberystwyth University, FiBL, ZMP.

Al primo posto, tra i Paesi con la più elevata quota di prodotti biologici si colloca la Danimarca,

seguita dall’Austria, dalla Svizzera e dalla Svezia. L’Italia non è presente in questa classifica.

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Figura 19

Fonte: Institute of Rural Science of Aberystwyth University, FiBL, ZMP.

Le più alte vendite per I prodotti biologici si registrano nei seguenti Paesi : Germania, Regno Unito,

Francia e al quarto posto si colloca l’Italia.

L’agricoltura biologica in Italia

Dall’analisi completa dei dati forniti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dagli

Organismi di Controllo (OdC) operanti in Italia al 31 dicembre 2008, sulla base delle elaborazioni

del SINAB – Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica, risulta che gli operatori

del settore sono 49.654 di cui: 42.037 produttori; 5.047 preparatori (comprese le aziende che

effettuano attività di vendita al dettaglio); 2.324 che effettuano sia attività di produzione che di

trasformazione; 51 importatori esclusivi; 195 importatori che effettuano anche attività di

produzione o trasformazione.

Tabella 3 - Numero operatori per tipologia e regione

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Fonte: Sinab

Rispetto ai dati riferiti al 2007 si rileva una riduzione complessiva del numero di operatori

dell’1,2%. La distribuzione degli operatori sul territorio nazionale vede, come per gli anni passati,

la Sicilia seguita dalla Calabria tra le regioni con maggiore presenza di aziende agricole biologiche.

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Figura 20 - Variazione percentuale del numero di operatori per regione: confronto 2007 - 2008

Fonte: Sinab

Figura 21 - Numero di PRODUTTORI per regione

Fonte: Sinab

Per il numero di aziende di trasformazione impegnate nel settore la leadership spetta all’Emilia

Romagna seguita dal Veneto, come dimostrano i due grafici che seguono. (figg. 22 e 23)

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Figura 22 - Numero di PREPARATORI per regione

Fonte: Sinab

Figura 23 - Numero degli IMPORTATORI per regione

Fonte: Sinab

La superficie interessata, in conversione o interamente convertita ad agricoltura biologica, risulta

pari a 1.002.414 ettari, con una riduzione rispetto all’anno precedente circa del 12,8%. Il principale

orientamento produttivo è rappresentato dai cereali che, insieme a foraggi, prati e pascoli,

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coprono più del 50% della superficie totale ad agricoltura biologica. Segue, in ordine di

importanza, la superficie investita ad olivicoltura e quella a viticoltura.

Tabella 4 - Superfici e colture in agricoltura biologica

Fonte: Sinab

Nei grafici successivi (figg. 24 e 25) si riportano rispettivamente le superfici e le colture in

agricoltura biologica e la distribuzione regionale della superficie

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Figura 24 - Superfici e colture in agricoltura biologica (in ettari)

Fonte: Sinab

Figura 25 – Distribuzione regionale della superficie (dati in corso di elaborazione)

Fonte: Sinab

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Per le produzioni animali, distinte sulla base delle principali specie allevate, i dati evidenziano un

incremento del numero di capi in particolare per quanto riguarda il pollame, le pecore ed i maiali.

Tabella 5 - ZOOTECNIA

Fonte: Sinab

L’attività esercitata dagli Organismi di controllo riconosciuti si è concretizzata in un totale di

63.060 visite ispettive, con prelievo ed analisi di 5.500 campioni.