Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche ... · Created Date: 9/12/2018 11:43:58...

6
Sentenza n. 1714412018 pubbl. il 1 210912018 RG n .4059212015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico dott.ssa Stefania Ciani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4O5gZ del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente TRA ', a 'i Damiano Fabio Mastrorosa giusta procura speciale in atti; Repert. n. 1913512018 del 121A912018 .tO -:' attrice N o N G @ o- N N o 6 o o E ts (o O) N o ! N N N @ $ o N s .g o o o o (, z q o LIJ (L c0 f u 6 o o o E ul z r UJ F a 2 o 6 o o 6 E .! I E CONCLLISIONI ccJ'lvenuto - contumace

Transcript of Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche ... · Created Date: 9/12/2018 11:43:58...

Page 1: Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche ... · Created Date: 9/12/2018 11:43:58 AM

Sentenza n. 1714412018 pubbl. il 1 210912018

RG n .4059212015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice unico dott.ssa Stefania Ciani ha pronunciato la

seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4O5gZ del Ruolo Generale

degli Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA

', a 'i

Damiano Fabio Mastrorosa giusta procura speciale in atti;

Repert. n. 1913512018 del 121A912018

.tO -:'

attrice

NoNG@o-NNo6ooEts(oO)No!NNN

@$oN

s.goooo(,zqoLIJ(L

c0fu6oo

oEul

zrUJFa2o6oo6E.!I

E

CONCLLISIONI

ccJ'lvenuto - contumace

Page 2: Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche ... · Created Date: 9/12/2018 11:43:58 AM

Sentenza n. 1714412018 pubbt. it 1210912018RG n.4A59212015

Repert. n. 1913512018 del 1210912018All'udienza del 6 giugno 2018 parte attrice concludeva come da

verbale di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di

responsabilitd sui

citazicne ritualmente e tempestivamente notificato,

:^ , , in proprio e in qualitd di genitore esercente la

figli (all'epoca tutti minorenni)

(tale dovendosi intendere la dicitura "anche in

nome e per conto dei t-rgli ..." di cui all'epigrat-e dell'atto di citazione),

conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale. l'ex coniuge

per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei

danni patiti per la violazione degli obblighi di mantenimento oltre che

per la lesione della sua dignitd e del suo onore, nella misura di euro

64.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Premesso di aver contratto matrimonio c-on . ,- ' .' -'

il 29 novembre 1997 e che in costalza di rnatrimonio erano nati quattro

figli, i

r .'' deduceva l'attrice che con

sentenza n. 18491 del 2012 il Tribunale di Roma pronunciava lo

scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ponendo a carico clel

l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile la

somma mensile di euro 1000,00 e a titolo di contributo per il

mantenimento dei figli con lei conviventi la ulteriore somma mensile di

euro 2.000.00 a far data dall'ottobre 2012, oltre al SAoh delle spese

stracrrdinarie afferenti ifigli; e'he c.or: decreto del l2 dicembre 2014 il

medesimo Tribunale modificava le ridette condizioni ponendo a carico

NoNo@

NNonoN(ootsoNNNoosN

-goooO

zILa[!(L

dlftrC,oooE

UJ

szIUJFU)

2oirioo

i!-

Page 3: Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche ... · Created Date: 9/12/2018 11:43:58 AM

Sentenza n. 1714412018 pubbl. il 1 210912018RG n .4059212015

Repert. n. 1913512018 del 1210912018del convenuto l'obbligo di corrispondere all'istante la somma mensile di

euro 600,00 a titolo di assegno divorzile e la somma mensile di euro

350,00 per ciascuno dei figli

direttamente al mantenimento della figlia

nonchd di provvedere

che il -sl

era reso sistematicamente inadempiente a tali obblighi di mantenimento

nonch6 a quello di corrispondere il canone di locazione dell'immobile

abitato dalla medesima e dai figli, il cui relativo contratto era stato

sottoscritto da entrambi, di talchd la stessa aveva ricevuto intimazione di

sfratto per morositd; che, inoltre, il aveva posto in essere

condotte lesive della dignitd e dell'onore dell'attrice, offendendola e

minacciandola financo di morte; in ragione di cid la stessa esponente

aveva sporto denuncia nei confronti del - ed aveva

intrapreso azione esecutiva per il recupero dell'ingente credito vantato

nei confronti del medesimo; che, infine, tale situazione aveva cagionato

all'istante un danno morale quantificabile in euro 2000,00 per ogni

mese di inadempimento a decorrere dall'ottobre 2012.

Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato,

i " che veniva, pertanto, dichiarato contumace.

Acquisita la documentazione prodotta dall'attrice e sentito il teste

-, all'udienza del 6 giugno 2018 il giudice tratteneva la

causa in decisione con termine di giorni sessanta per il deposito della

comparsa conclusionale.

La domanda attorea d fondata e merita di essere accolta nei limiti

di seguito esposti.

Premesso che d onere del convenuto provare l'adempimento delle

obbligazioni sul medesimo gravanti in virtir della sentenza di

NoNoooNNoloooEFINooNNNo@toN$.qooooz

+ootJJ0-

d!luirtooaoEuJgzLUJFa2OdoooEiI

tryn

Page 4: Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche ... · Created Date: 9/12/2018 11:43:58 AM

Sentenza n. 1714412018 pubbl. ;t 1Zt0gl201|RG n .4059212015

Repert. n. 1913512018 del 1210912018scioglimento del matrimonio tra le parti (Trib. Roma, n. 18491 delZ0l2

- doc. all. n. I all'atto di citazione). come successivamente modificata

con decreto dell'intestato Tribunale del23 dicembre 2014 (doc. all. n. Z

all'atto di citazione), onere non assolto essendo il rimasto

contumace. niette conto evidenziare che I'inadempimento di

quest'ultimo agli obblighi di mantenimento dei tigli e di corresponsione

dell'assegno divorzile all'ex coniuge d comprovato dal contenuto dei

messaggi prodotti dall'attrice (doc. all. n. 3 all'atto di citazione).

contenenti anche minacce, nonchd dall'atto cii pignoramento presso terzi

notificato dalla

notifica, I'8 agosto 2014, dell'atto di precetto per il mancato pagamento

dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per i figli da

ottobre 2012 a giugno 2014 (doc. all. n. 6 all'atro di citazione).

Orbene, a llonna dell'art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 e

successive modificazioni "Al coniuge che si sottrae all'obbligo di

corresponsione dell'assegno dovuto a nornta degli artt. 5 e 6 della

presente legge si applicano le pene previste dall'art. 520 c.p.,,, norrna

che prevede e punisce il delitto di "l'iolazione degli obblighi di

as s i s te nz a -fam i I i ar e" .

A cid aggiungasi che I'unico teste escusso nel corso del giudizio,

r- '^ - :'- , carabiniere, compagno dell'attrice, ha confermato

che l'attrice ha ricevuto sul celluiare piil volte e almeno in data 22 luglio

2013 e l3 ofiobre 2013 messaggi diminaccia di farla morire di fame da

NoNoooNt6ooN@

No!NNNo@

Nir.goa)oo(,z

4aouJL(Dlx.

ir,o

oE

uJ

zLuJFU'2o6oo6

iI

parte del

panico.

a seguito tlei quali la stessa aveva attacchi di

Page 5: Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche ... · Created Date: 9/12/2018 11:43:58 AM

Sentenza n. 1 7144,2A18 pubbl. il 12/09i2018RG n. 40592/2015

Repert. re. t 91 35i2G 1 I del 12l}gl2}18Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie deve

correttamente ritenersi che la condotta posta in essere dal convenuto

integra gli estremi del reato di cui all'art. 12 sextes cit. oltre che del

delitto di rninaecia (art.612 c.p.c.) e che trattasi di condotte idonee arl

ingenerare nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione, un

turbamento psiehico transitorio e soggettivo conseguente prr:prio al i-atto

di reato, eome, peraltro, confermato nel easo specifico dal teste escusso,

turbamento in cui si sostanzia il cosi detto dannc morale. risarcitriie a

mente del disposto dell'art. 2059 c.c. in presenza di un reato anche se

acceftato incidentalmente.

Tale pregiudizio non puo che essere liquidato in via eq*itativa ai

sensi dell'art. 1226 c.c. e tenutq: conto della graviti dei fatti e delle

illustrate emergenze istruttorie nonchd del prr:trarsi negli anni della

condotta del eonvenuto che, oltre a costringere l'attriee ad agire

esecutivamente, l'ha anche esposta unitamente ai figli ad uno sfratto per

morositir, appare equo quantificarlo in complessivi euro 20.000,$0

attuali {euro 5.000.00 in favore dell'attrice e di ciascuno dei tre figli in

nome dei quali la stessa ha agito).

Su tale somma, liquidata all'attualita e gii rivalutata, decorrono e

sono dovuti gli interessi legali a tar dara dalla pubblieazione della

presente sentenza.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo. seguono la soccombenza

e dovranno essere corrisposte dal, ' - - ,r*, ', all'erario ai sensi dell'art.

133 del d.P"R. 115 dei 2002, stante l'arnmissione dell'attrice al

beneficio delpatrocinio a spese dello Stato.

NoorG6ONNosooEN@oNoNNNoIoN$.goU)ooozqooulo-

d)ltirtoooEui

zItuFU)

2gOdoooE.=I

ffi@

ffi@

P. 8"V{.

Page 6: Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche ... · Created Date: 9/12/2018 11:43:58 AM

Ser:tenza m" t 7144.f 2*1E puhb[. iE t 2l?gl2019ffiffi n. 4*592/2015

ffiepert" r"r" '{SX 3S/2*X S #et 1214912018

I1 Tribunale, defi*itivamente pronunciando nella causa civile in

primo grado iscritta al n. 40592i2015 R.G.A.C., disattesa ogni cr:ntraria

istanza, deduzione ed eccezia*e, cosi decide:

condanna il c<lnvenuto al pagamento, in favore eli ... '" 'i'r

' ., per i titoli di eui in parte motiva, della somma di euro

20.0{}0,00" oltre i*teressi legali a far data dalla pubblieazione della

presente sentenza;

coerdanna il cr:nvenuto ai pagarnento. in favore dell'erario, delle

spese cli lite liquidate in con:plessivi euro 2.417,50 per compenso

prcfbssionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfbttarie {15?6) come

pen legge.

Roma, 1 1 settembre 2{}tr 8.

IlGiudice

Stefania Ciani

NoFo6oNNa6oo!N@oNooNNNo6to$6'troU'ooozqa)OuJ(L

tr!ltido

oEuJ

zrLI,JJFU1

=gohioooEI

.dffi

ffiffiffi#rw