Strutture societarie e professione d'avvocato · 2014-12-13 · SA o di una Sagl,4 la Federazione...

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Strutture societarie e professione d'avvocato 1 Strutture societarie e professione d'avvocato Simone Gianini Indice I. Punto della situazione 1 II. Esigenza della libertà organizzativa anche per gli studi legali 4 III. Problematiche connesse con le peculiarità della professione di avvocato 5 IV. Ammissibilità di uno studio legale in forma di società di capitale 6 A. Garanzia dei diritti fondamentali e assenza di proibizioni federali 6 B. Libera circolazione degli avvocati 7 C. Responsabilità disciplinare e penale 8 D. Responsabilità civile e conseguenze di diritto esecutivo 8 E. Rappresentanza processuale 10 F. Indipendenza e segreto professionale 11 1. Indipendenza 11 2. Segreto professionale 12 V. Requisiti organizzativi di uno studio legale in forma di società di capitale 13 A. Soci e deliberazioni sociali 13 B. Entrata e uscita dalla società 14 C. Scopo e ragione sociale 15 D. Alta direzione e gerenza 16 E. Contratti di lavoro e patto parasociale 19 F. Procura processuale e polizza RC 19 G. Modifiche e fine della società 20 VI. Considerazioni finali 20 I. Punto della situazione 1 Uno dei temi di sicura attualità e con le maggiori aspettative nel campo del diritto professionale degli avvocati è quello che ruota attorno all'ammissione di strutture di collaborazione societaria finora mai – o ancora poco – utilizzate, poiché non di sicura approvazione da parte delle preposte autorità di sorve- glianza. 2 1 Stato al momento della consegna per la pubblicazione: settembre 2006. 2 Così ad esempio ancora il Bollettino n. 31 (aprile 2006) dell'Ordine degli avvocati del Cantone Tici- no, pag. 21, in cui si ricordava la raccomandazione della FSA ai propri membri «di evitare, per il momento, iniziative spontanee, che potrebbero disattendere alcuni aspetti ritenuti fondamentali per l'ammissibilità dell'operazione e potrebbe così sfociare in decisioni negative». Nella medesima dire- zione anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, il quale ritiene che «sia prefe-

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Strutture societarie e professione d'avvocato

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Strutture societarie e professione d'avvocato

Simone Gianini

Indice

I. Punto della situazione 1 II. Esigenza della libertà organizzativa anche per gli studi legali 4 III. Problematiche connesse con le peculiarità della professione di avvocato 5 IV. Ammissibilità di uno studio legale in forma di società di capitale 6

A. Garanzia dei diritti fondamentali e assenza di proibizioni federali 6 B. Libera circolazione degli avvocati 7 C. Responsabilità disciplinare e penale 8 D. Responsabilità civile e conseguenze di diritto esecutivo 8 E. Rappresentanza processuale 10 F. Indipendenza e segreto professionale 11

1. Indipendenza 11 2. Segreto professionale 12

V. Requisiti organizzativi di uno studio legale in forma di società di capitale 13 A. Soci e deliberazioni sociali 13 B. Entrata e uscita dalla società 14 C. Scopo e ragione sociale 15 D. Alta direzione e gerenza 16 E. Contratti di lavoro e patto parasociale 19 F. Procura processuale e polizza RC 19 G. Modifiche e fine della società 20

VI. Considerazioni finali 20

I. Punto della situazione1

Uno dei temi di sicura attualità e con le maggiori aspettative nel campo del diritto professionale degli avvocati è quello che ruota attorno all'ammissione di strutture di collaborazione societaria finora mai – o ancora poco – utilizzate, poiché non di sicura approvazione da parte delle preposte autorità di sorve-glianza.2

1 Stato al momento della consegna per la pubblicazione: settembre 2006. 2 Così ad esempio ancora il Bollettino n. 31 (aprile 2006) dell'Ordine degli avvocati del Cantone Tici-no, pag. 21, in cui si ricordava la raccomandazione della FSA ai propri membri «di evitare, per il momento, iniziative spontanee, che potrebbero disattendere alcuni aspetti ritenuti fondamentali per l'ammissibilità dell'operazione e potrebbe così sfociare in decisioni negative». Nella medesima dire-zione anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, il quale ritiene che «sia prefe-

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Sia l'organizzazione di uno studio legale in forma di società di capitale, sia la partecipazione a società esterne di servizi legali o paralegali, sia ancora le forme di associazione con professionisti non avvocati (multidisciplinary part-nerships), quand'anche contemplate e – di principio – avallate dalla dottrina più recente,3 non sono infatti ancora state sufficientemente recepite a livello normativo e giurisprudenziale, per poterne garantire una messa in pratica priva di incognite.

Dopo che una sua speciale commissione è sostanzialmente giunta alla conclu-sione dell'ammissibilità dell'esercizio di uno studio legale nella forma di una SA o di una Sagl,4 la Federazione svizzera degli avvocati (FSA) ha incaricato un gruppo di lavoro di elaborare le condizioni pratiche atte a garantire il ri-spetto delle esigenze poste dai requisiti d'iscrizione a registro (art. 8 LLCA) e dalle regole professionali (art. 12 e seg. LLCA).

Attualmente il progetto è affidato a un gruppo di coordinamento con il compito di promuovere una procedura di consultazione presso i vari ordini cantonali e le diverse autorità di sorveglianza, al fine di ottenere un consenso di principio che permetta di fornire regole chiare a quei professionisti che intendono esercitare la propria attività in forma di società di capitale.

Particolarmente attese sono, in quest'ottica, le prese di posizione delle autorità di Ginevra e Zurigo,5 le cui indicazioni fungeranno sicuramente da punto di riferimento per l'elaborazione di direttive comuni. Questo non soltanto perché si tratta dei Cantoni con il maggior numero di avvocati iscritti, ma anche per- ribile attendere prima di procedere ad avventurarsi nella creazione di nuove strutture che, a seguito delle notevoli incognite ancora aperte, potrebbero anche avere ripercussioni amministrative consi-stenti nell'incompatibilità del mantenimento dell'iscrizione a Registro dell'avvocato membro di una società di avvocati […]» (op. cit., pag. 7 e seg.). 3 Cfr. ad esempio HANS NATER, Grünes Licht für die Anwaltskörperschaft, SJZ 101 (2005) n. 23, pag. 550, WALTER FELLMANN, Rechtsformen der Zusammenarbeit von Rechtsanwälten, Anwaltsrevue 10/2003, pag. 339 e segg., PETER NOBEL, Freizügigkeitsgesetz für Anwälte – Freiheit für wen?, An-waltsrevue 4/2000, pag. 17 e seg., ERNST STÄHLIN/CHRISTIAN OETIKER, in: WALTER FELL-MANN/GAUDENZ G. ZINDER (editori), Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, n. 51 e segg. ad art. 8 e i riferimenti di volta in volta citati. 4 Con rapporto finale del 25 ottobre 2004 la Commissione "Anwaltsgesellschaften" composta degli avvocati Theobald Brun, Jean-Pierre Gross, Ulrich Hirt, Vincent Jeanneret e Niklaus Studer ha infatti concluso che gli studi legali (Anwaltskanzleien) «auch als Aktiengesellschaft oder GmbH organisiert werden können». La posizione dei suoi membri non è tuttavia sempre apparsa così possibilista; si vedano ad esempio le controverse considerazioni del suo presidente ULRICH HIRT, Anwaltsgesell-schaften: Zum Stand der Arbeiten im SAV, Anwaltsrevue 6-7/2004, pag. 223 e seg., poi criticate con veemenza da WALTER FELLMANN, Anwaltsgesellschaften: Zum Stillstand der Arbeiten im SAV, Anwaltrevue 8/2004, pag. 277 e segg. 5 Da quest'ultima è attesa una prima decisione di principio proprio nel corso dell'autunno 2006. La FSA ha già dichiarato l'intenzione di mettere a disposizione dei propri membri la documentazione necessaria per la costituzione di uno studio legale in forma di società di capitale dopo la pubblicazio-ne della prevista decisione dell'autorità di sorveglianza zurighese. Cfr. www.swisslawyers.com.

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ché in materia di diritto deontologico si trovano spesso su posizioni contra-stanti. Basti pensare, ad esempio, che il § 3 cpv. 3 dello Statuto dell'Ordine degli avvocati di Zurigo prevede esplicitamente la possibilità di associazione fra avvocati membri e non avvocati, mentre a Ginevra l'attuale art. 10 della Legge cantonale sulla professione di avvocato prescrive che «l'avocat inscrit au registre ne peut s'associer ou avoir des locaux communs qu'avec des per-sonnes exerçant la même activité professionnelle» e che «l'association d'avo-cats ne peut revêtir la forme d'une société de capitaux».

Si tratta beninteso di norme deontologiche che nell'ambito del monopolio del-l'avvocato sono senza portata autonoma e non possono derogare alla compe-tenza esclusiva della Confederazione,6 ma che ben rappresentano la sensibilità – spesso antitetica – che storicamente si riscontra nei vari Cantoni.

Con decisione del 29 maggio 2006 la Anwaltskommission del Canton Obwaldo ha dal canto suo già accolto – quale prima autorità in Svizzera – la richiesta formulata da tre avvocati iscritti nel relativo registro cantonale di esercitare la propria attività professionale in forma di società anonima.7

Dai tempi della mozione COTTIER8 nulla si è invece più mosso a livello di le-gislazione federale, visto che anche l'ultima modifica della LLCA, di prossima introduzione, non contempla alcuna norma specifica sulle strutture societarie per la professione di avvocato.9

6 Art. 1 e 3 LLCA. Cfr. pure il Messaggio concernente la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, FF 1999, n. 172.2, pag. 5007, nonché n. 232.5, pag. 5016. Nell'ambito del monopolio dell'avvocato le norme deontologiche di diritto cantonale e quelle emanate dalle associazioni profes-sionali assumono l'unico ruolo, ove necessario, di mezzo d'interpretazione delle regole professionali federali; loc. cit., pag. 5007 i.f. 7Inc. n. AKO 06/001/ab. Gli istanti avevano chiesto di constatare la liceità dell'esercizio di uno studio legale in forma di società anonima, del quale sarebbero stati soci soltanto loro medesimi o altri pro-fessionisti iscritti nel registro cantonale degli avvocati. L'autorità di sorveglianza, ammettendo di principio la domanda, ha nondimeno posto diverse condizioni: il divieto di rappresentanza degli azio-nisti all'assemblea generale tramite persone non iscritte nel registro cantonale; la ripresa nello scopo sociale del principio dell'esercizio dell'attività conformemente alla LLCA; la limitazione dello scopo ad attività prettamente giuridiche; il dovere degli organi di gestione di rispettare l'indipendenza degli avvocati della società nell'esecuzione dei mandati professionali; la proibizione di attribuire la gestione della società a persone non iscritte nel registro cantonale; l'obbligo di comunicare all'autorità di sor-veglianza ogni eventuale modifica degli atti della società e delle iscrizioni nel registro di commercio. 8 «Rechtliche Organisationsformen für freie Berufe» (BU CS 2000, pag. 47 e seg.), approvata dal Consiglio degli Stati l'8 marzo 2000 e dal Consiglio nazionale il 7 dicembre 2000, attualmente al vaglio dell'Ufficio federale di giustizia e dell'Ufficio federale del registro di commercio. Cfr. pure FELLMANN (nota 3), pag. 352, nonché PIETRO CRESPI, Forma giuridica di uno studio legale e respon-sabilità civile, in: CFPG (editrice), collana gialla n. 4, Lugano 2003, pag. 44 e seg. 9 Previsti sono infatti soltanto l'adeguamento delle condizioni di formazione (art. 7 LLCA) al nuovo modello di Bologna (bachelor e master), la trasformazione dell'obbligo di disporre di un'adeguata assicurazione RC da semplice regola professionale (attuale art. 12 lett. f LLCA) a vero e proprio re-quisito d'iscrizione (nuovo art. 8 cpv. 1 lett. e LLCA), nonché l'ampliamento dell'obbligo di comuni-

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II. Esigenza della libertà organizzativa anche per gli studi legali

Di pari passo con le trasformazioni in atto nella nostra società, i servizi richiesti dalla clientela di uno studio legale si sono viepiù estesi. A immagine del qui festeggiato, attivo nel campo della ricerca universitaria, dell'alta direzione aziendale e dell'attività forense, oggigiorno uno studio legale deve infatti essere sempre più in grado di fornire una consulenza globale nell'ambito, spesso, di fattispecie composite e con valenza internazionale.10 Va da sé che, pur restando ancora attuale la figura dell'avvocato generalista individuale, la tendenza che si osserva è quella della specializzazione e dell'accresciuta collaborazione con altri avvocati ed esponenti di altre professioni.

Da quando poi il Tribunale federale ha sancito che studi legali di certe dimen-sioni, con un particolare tipo di organizzazione o che offrono determinati ser-vizi, esercitano senz'altro un'impresa commerciale e non costituiscono quindi una società semplice, ma una società in nome collettivo,11 è sempre più attuale il rischio – già accresciuto in seguito ai noti principi di responsabilità basata sull'affidamento (Vertrauenshaftung)12 – di dover rispondere personalmente per inadempienze contrattuali o atti illeciti di propri associati.13

Anche da qui l'esigenza di molti studi legali di potersi avvalere di forme societarie più consone alla loro struttura organizzativa e di mercato rispetto a quelle sinora utilizzate,14 così da poter pure affrontare con successo la crescente concorrenza nel campo della consulenza giuridica da parte di istituti bancari, fiduciari, assicurativi e di studi legali esteri, generalmente liberi nella scelta della loro organizzazione.

cazione da parte delle autorità giudiziarie e amministrative alla mancanza dei requisiti d'iscrizione (nuovo art. 15 LLCA). Cfr. il rapporto finale della procedura di consultazione del 28 luglio 2005 sub www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2005.html (stato del sito: settembre 2006). 10 Cfr. ad esempio NOBEL (nota 3), pag. 18, nonché CRESPI (nota 8), pag. 25 e seg. Così pure DTF 130 II 87, cons. 4.1. 11 DTF 124 III 363, cons. II.2b. 12 Cfr. ad esempio le DTF 120 II 331 (Swissair) e 124 III 297 (Motor-Columbus). 13 Art. 567, in particolare cpv. 3, combinato con l'art. 568 cpv. 1 CO. Critici nei confronti della cosid-detta «vertrauenstheoretische Kollektivgesellschaft», ALEXANDER C. BÜRGI/HANS CASPAR VON DER CRONE, Haftung in der Anwaltskanzlei, SWZ 74 (2002), pag. 59 e seg., i quali sottolineano che il medesimo risultato potrebbe benissimo essere raggiunto per mezzo dell'applicazione delle normali regole sulla responsabilità per affidamento. 14 Si ricordino ad esempio la comunione di cancelleria (Bürogemeinschaft) e la comunione di avvocati (Anwaltsgemeinschaft) per lo più in forma di società semplice. Cfr. in generale sull'argomento FELL-MANN (nota 3), pag. 341 e CRESPI (nota 8), pag. 28.

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III. Problematiche connesse con le peculiarità della professione di avvocato

Per essere ammesso all'esercizio della rappresentanza in giudizio nell'ambito del monopolio, il titolare di una patente cantonale di avvocato deve essere i-scritto nel registro del Cantone in cui ha l'indirizzo professionale (art. 6 cpv. 1 LLCA). Requisiti per l'iscrizione sono in particolare il «non essere gravato da attestati di carenza di beni» e l'«essere in grado di esercitare in piena indipendenza», ritenuto che si può essere impiegati «soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale» (art. 8 cpv. 1 lett. c e lett. d LLCA).

L'avvocato così autorizzato a operare anche nell'ambito del monopolio è sot-toposto alle regole professionali per tutta la sua attività.15 In particolare egli deve esercitare «in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria re-sponsabilità» (art. 12 lett. b LLCA), «dev'essere assicurato entro limiti ragio-nevoli contro le conseguenze della sua responsabilità professionale» (art. 12 lett. f LLCA) ed è tenuto «senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al se-greto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione» (art. 13 LLCA).

I punti sensibili in relazione alla scelta della struttura societaria di uno studio legale sono pertanto sostanzialmente rappresentati dalla necessità di assoluta indipendenza verso terzi non iscritti a registro cantonale, dal mantenimento del segreto professionale e dalla responsabilità riguardo al proprio operato.16

15 Messaggio LLCA (nota 6), pag. 4991 e 5025. 16 Cfr. infra, IV.F.1, IV.F.2, nonché IV.C e segg. Accanto ai requisiti per l'iscrizione nel registro can-tonale (art. 7 e 8 LLCA), in sede di ammissione all'esercizio dell'avvocatura l'autorità di sorveglianza è infatti tenuta a verificare soltanto il rispetto delle regole professionali più importanti (DTF 131 I 223, cons. 4.6.3); così pure la Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 1.5 e 7.1: «Aus Gründen der Verhältnismässigkeit sind allerdings nur die Einhaltung der wichtigsten Berufsregeln des BGFA, namentlich das Berufsgeheimnis und die Haftung zu überprüfen»

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IV. Ammissibilità di uno studio legale in forma di società di capitale

A. Garanzia dei diritti fondamentali e assenza di proibizioni federali

Ancora recentemente con l'importante sentenza 130 II 87,17 il Tribunale fede-rale ha avuto modo di sottolineare che anche l'attività sottoposta al monopolio dell'avvocato gode essenzialmente della garanzia dell'art. 27 Cost. Questa norma, oltre a includere la libera scelta della professione e il libero accesso a un'attività economica privata, ne protegge il libero esercizio, ivi compresa la determinazione della struttura organizzativa e della forma giuridica.18

A livello federale, inoltre, né il Codice delle obbligazioni, né la Legge sulla libera circolazione degli avvocati proibiscono la costituzione di studi legali in forma di società di capitale e dagli atti parlamentari non emerge che il legisla-tore volesse in qualche modo escluderne la libertà di organizzazione.19

Vi è quindi da ritenere che anche il Tribunale federale, qualora fosse chiamato in ultima istanza a esprimersi sull'interpretazione dei requisiti personali at-tualmente imposti dalla LLCA,20 permetterebbe di principio l'esercizio di uno studio legale in forma di società anonima o di società a garanzia limitata.

Come già sottolineato in apertura,21 eventuali leggi cantonali che vietassero certe forme societarie avrebbero semmai valenza soltanto per l'attività esterna al monopolio dell'avvocato. Ritenuto quanto esposto nei paragrafi precedenti e considerato che si tratta di ambiti ove il cliente non necessita di maggiore pro-tezione rispetto a quella garantitagli nei settori soggetti al monopolio, tali proibizioni apparirebbero ad ogni modo di ben dubbia costituzionalità.22

17 Con questa decisione di principio l'Alta corte ha confermato l'ammissibilità all'esercizio indipen-dente dell'avvocatura di un avvocato impiegato a tempo parziale (ma gli stessi criteri sarebbero sor-prendentemente valsi anche se si fosse trattato di un impiegato a tempo pieno; cons. 6.2) presso una banca, a patto che vi fosse una netta distinzione fra la struttura della datrice di lavoro e quella per l'esercizio dell'avvocatura, che il contratto di lavoro impedisse ogni possibile influenza da parte della datrice di lavoro sull'attività di avvocato e che fosse in particolare escluso che clienti dell'avvocato potessero essere la datrice di lavoro medesima o i di lei clienti. Così pure il caso ticinese in DTF 2A.258/2003. 18 NATER (nota 3), pag. 551, CRESPI (nota 8), pag. 48 e segg. 19 FELLMANN (nota 3), pag. 349, con espliciti riferimenti al dibattito parlamentare sulla LLCA. 20 Cfr. supra, III. 21 Cfr. supra, I, pag. 3. 22 Così pure CRESPI (nota 8), pag. 54 e seg. e i riferimenti ivi citati.

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Diversa è invece la questione per le limitazioni cantonali imposte agli avvocati che esercitano pure la professione di notaio. Trattandosi di una funzione stata-le, che in taluni Cantoni è delegata a professionisti privati,23 essa non gode della libertà economica e si differenzia sostanzialmente da quella di avvoca-to.24 Va da sé che gli avvocati che desiderano esercitare pure l'attività di no-taio, devono ossequiare, oltre alla LLCA, anche le norme imposte dalle leggi cantonali sul notariato. Nel Cantone Ticino, ad esempio, essi non potranno associarsi con non avvocati o con persone che si trovano in stato di incompa-tibilità con l'esercizio del notariato (art. 11 cpv. 2 e 3 LN), a meno di rinuncia-re all'attività di notaio.25

Così come le norme cantonali, anche quelle emanate dagli ordini degli avvo-cati non possono derogare alla LLCA.26 Sia nell'ambito del monopolio che al suo esterno, esse possono tutt'al più proibire l'entrata o imporre l'esclusione di un membro dall'associazione professionale, ma non costituire un impedimento giuridico all'esercizio dell'attività in una determinata forma societaria, peraltro non proibita dalla legislazione federale.27 Per quegli ordini cantonali, a cui l'appartenenza è imposta per legge e i cui statuti costituiscono regole di diritto pubblico,28 valgono le medesime considerazioni formulate in precedenza per le norme cantonali, subordinate in ogni caso alla Costituzione federale.

B. Libera circolazione degli avvocati

Con l'entrata in vigore della Legge federale sulla libera circolazione degli av-vocati, i cittadini UE/AELS abilitati a praticare l'avvocatura nel loro Stato di provenienza possono chiedere di esercitare la rappresentanza in Svizzera a titolo di prestazione di servizi (art. 21 e segg. LLCA) o in modo permanente (art. 27 e segg. LLCA) anche senza necessariamente ottenere l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati. Atteso che le regole professionali prescritte dall'art. 12 e seg. LLCA non impediscono di principio l'esercizio dell'attività in forma di società di capitale,29 porre un simile divieto quale requisito per

23 Cfr. nel dettaglio MICHAEL MOOSER, Le droit notarial en Suisse, Berna 2005, pag. 27 e segg. 24 DTF 2P.151/1995, cons. 3. Cfr. pure CRESPI (nota 8), pag. 35. 25 Cfr. pure FELLMANN (nota 3), pag. 348, il quale si chiede addirittura – considerate le restrizioni accresciute a cui dovrebbe essere sottoposta una società di notai –, se per questi professionisti valga alla fine ancora la pena di costituirsi in società di capitale. Aperta resta la questione dell’eventuale ammissibilità dell’esercizio del notariato in una struttura esterna a quella in cui viene praticata l’avvocatura. 26 Messaggio LLCA (nota 6), n. 172.2, pag. 5007. 27 Cfr. supra, IV.A, pag. 6. 28 Cfr. l'art. 19 della Legge sull'avvocatura del Cantone Ticino e l'art. 7 di quella del Canton Giura. 29 Cfr. infra, IV.C e segg.

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l'iscrizione nel registro cantonale costituirebbe una illecita disparità di tratta-mento fra avvocati indigeni e avvocati esteri (Inländerbenachteiligung). Que-sti ultimi sono infatti sempre più in concorrenza con studi legali elvetici e spesso costituiti in forme societarie a responsabilità limitata.30

C. Responsabilità disciplinare e penale

La prescrizione dell'art. 12 lett. b LLCA, in base alla quale l'avvocato esercita la sua attività professionale «sotto la propria responsabilità», è oggi quasi unanimemente interpretata nel solo senso che l'avvocato deve operare sotto la propria responsabilità disciplinare e penale.31

Così come nel caso esplicitamente ammesso dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA di avvocati impiegati di persone a loro volta iscritte in un registro cantonale, an-che gli avvocati che dovessero essere soci o impiegati di uno studio legale con personalità giuridica propria continuerebbero a essere personalmente e diret-tamente sottoposti alla sorveglianza professionale e all'imputabilità penale per tutto il loro operato.

D. Responsabilità civile e conseguenze di diritto esecutivo

Non sembra invece che la summenzionata regola intenda imporre all'avvocato iscritto di esercitare in ogni caso anche sotto la propria illimitata responsabilità civile.

Da un lato, gli avvocati impiegati di altri avvocati non rispondono infatti già oggi personalmente verso il cliente per eventuali loro inadempienze contrat-tuali.32 Dall'altro, il legislatore medesimo non può essere partito dal presuppo-sto che il singolo professionista fosse necessariamente tenuto a rispondere personalmente e illimitatamente nei confronti dei clienti, dal momento che ha

30 Per una panoramica sulle forme giuridiche di studi legali esteri cfr. RETO SANWALD, Rechtsformen für freie Berufe – eine Auslageordnung, in: PETER RUF/ROLAND PFÄFFLI (editori), Festschrift 100 Jahre Verband bernischer Notare, Langenthal 2003, pag. 239 e segg., in particolare 264 e segg. 31 Cfr. ad esempio CRESPI (nota 8), pag. 59 e seg., nonché NATER (nota 3), pag. 551. 32 Il contratto di mandato viene infatti normalmente concluso fra il cliente e il datore di lavoro, all'oc-casione rappresentato dal proprio dipendente. Restano evidentemente salvi il diritto di rivalsa del datore di lavoro ex art. 321a CO e la responsabilità diretta del lavoratore nei confronti del cliente per propri atti illeciti ex art. 41 cpv. 1 CO.

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prescritto l'obbligo di un'assicurazione RC commisurata al genere e all'entità dell'attività esercitata.33

Di fatto, l'esercizio di uno studio legale in forma di società di capitale non rap-presenterebbe comunque un peggioramento della copertura finanziaria dei clienti, bensì – in taluni casi – addirittura un miglioramento.34 Sebbene la re-sponsabilità dei soci venga effettivamente limitata al solo capitale sociale,35 sia le norme a garanzia della solidità finanziaria,36 sia le maggiori possibilità d'informazione in favore di terzi37 renderebbero infatti più sicuro il substrato patrimoniale rispetto a quello di professionisti che sì rispondono personalmen-te e illimitatamente nei confronti dei clienti, ma il cui unico requisito per esse-re iscritti a registro resta quello di non avere attestati di carenza di beni (art. 8 cpv. 1 lett. c LLCA) e non quello di disporre di un patrimonio sufficiente a coprire eventuali richieste di risarcimento.38

È ad ogni modo evidente che la copertura assicurativa dovrà sempre essere confacente all'importanza dei mandati assunti che, a maggior ragione nel caso di studi legali che necessitano della forma di società di capitale, potrebbero richiedere delle polizze d'importo ben superiore a quello minimo sinora fissato da alcune leggi cantonali.39

Malgrado possa infine risultare irritante che, in caso di fallimento del loro stu-dio legale in forma di società di capitale, degli avvocati abbiano teoricamente la possibilità di costituirne un altro o mettersi in proprio senza venire meno alla condizione di non essere gravati da attestati di carenza di beni,40 ciò non

33 Art. 12 lett. f LLCA. Cfr. pure supra, III, nonché FELLMANN (nota 3), pag. 349. 34 Cfr. pure FELLMANN (nota 3), pag. 349, nonché RETO VONZUN, Die Anwalts-Kapitalgesellschaft, ZSR 120 (2001) I, pag. 457 e seg. 35 Art. 680 cpv. 1 e 802 cpv. 1 CO. 36 Cfr. per la SA ad esempio gli art. 621 (capitale minimo), 634 e segg. (conferimenti in natura), 664 e segg. (valori di bilancio), 671 e segg. (riserve), 678 e segg. (restituzione di prestazioni) e 725 CO (misure di risanamento in caso di perdita di capitale o eccedenza di debiti). 37 Oltre all'obbligo delle iscrizioni (pubbliche; art. 930 CO) nel registro di commercio ex art. 640 e 780 e segg. CO, si notino, per la SA, ad esempio i combinati art. 662 e segg. (relazione sulla gestione) e 697h cpv. 2 CO (pubblicazione del conto annuale). 38 Così pure infra, nota 42. 39 Nel Cantone Ticino, ad esempio, la prescrizione generale dell'art. 12 lett. f LLCA è stata precisata nel senso che la copertura assicurativa deve ammontare ad almeno fr. 2'000'000.–. Cfr. pure l'art. 7 dell'Ordinanza sulla professione d'avvocato del Canton Friborgo che prevede «un montant minimal de 1 million de francs». Nella medesima direzione pure CRESPI (nota 8), pag. 67 e segg. 40 Così ad esempio la Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 6.3 i.f., la quale, con riferimento alla disparità di trattamento nei confronti di avvocati con responsabilità personale e illimi-tata, si è riservata «bei Konkurs einer Anwaltsaktiengesellschaft einen disziplinarischen Durchgriff auf die massgebenden Anwältinnen und Anwälte vorzunehmen, so dass das Vorliegen der persönli-chen Voraussetzungen in Bezug auf den Registereintrag geprüft werden kann».

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toglie che – come in molti altri ambiti professionali41 – questo requisito di ca-rattere personale non può avere l'effetto di impedire scelte organizzative pre-viste dalla legge medesima.42

E. Rappresentanza processuale

Alla pratica dell'avvocatura in forma di società di capitale non osta neppure il fatto che all'avvocato è richiesto di esercitare l'attività «a proprio nome» (art. 12 lett. b LLCA).

Con questa formulazione viene in effetti unicamente ribadito che la capacità di chiedere in giudizio (Postulationsfähigkeit) è concessa al solo avvocato iscrit-to e non a eventuali società di avvocati per cui egli lavori.43

Che un avvocato possa tuttavia esercitare sotto il nome di una società di avvo-cati e che quindi anche l'interpretazione del correlato art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA debba essere estesa al di là del suo mero significato letterale, lo sta a dimostra-re il fatto che – come visto in precedenza – molti studi legali già oggi operano verso l'esterno in forma di società (in nome collettivo),44 i cui avvocati non si ritrovano evidentemente a essere impiegati di «persone a loro volta iscritte in un registro cantonale».45

Nulla impedisce dunque che incaricata del mandato – anche di rappresentanza processuale – sia una persona giuridica, che per agire in giudizio dovrà gioco-forza avvalersi di un proprio avvocato iscritto, il quale, sulla base di una pro-cura processuale rilasciatagli dal cliente, adempirà in questo senso il mandato quale ausiliario della società (art. 101 CO) e non necessariamente sotto la pro-pria ulteriore responsabilità contrattuale.46

41 Si pensi ad esempio all'art. 8 cpv. 1 lett. d della Legge ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario. 42 Con riguardo allo scopo effettivo dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LLCA, e cioè quello di garantire unica-mente che l'avvocato iscritto non sia insolvibile, si veda il relativo Messaggio (nota 6), pag. 5017, nonché STÄHLIN/OETIKER (nota 3), n. 23 ad art. 8. 43 Cfr. ad esempio gli art. 64 CPC TI, 49 e 71 CPP TI, 29 ZPO ZH, 8 StPO ZH e 29 OG. Cfr. NATER (nota 3), pag. 552 e FELLMANN (nota 4), pag. 278 e seg. 44 Cfr. supra, pag. 4, in riferimento alla DTF 124 III 363. 45 Considerato che la società in nome collettivo è dotata di personalità giuridica parziale (art. 562 CO), gli avvocati assunti collettivamente da avvocati organizzati in forma di società in nome colletti-vo sono infatti dipendenti della società e non dei singoli titolari. Così pure CRESPI (nota 8), pag. 58 e seg. 46 Cfr. supra, IV.D. Nei casi in cui il cliente non attribuisce l'incarico ad personam, la procura (auto-rizzazione unilaterale del rappresentante da parte del rappresentato; rapporto esterno, art. 32 e segg. CO), può infatti benissimo essere distinta dal mandato nei confronti della società (rapporto interno, art. 394 e segg. CO). Cfr. FELLMANN (nota 3), pag. 351 e seg., idem (nota 4), pag. 278 e seg., NATER

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F. Indipendenza e segreto professionale

Se in relazione ai vari tipi di responsabilità nulla osta all'esercizio di uno stu-dio legale in forma di società di capitale, ben più delicata è la questione legata ai requisiti dell'assoluta indipendenza e del mantenimento del segreto profes-sionale. La loro salvaguardia è tuttavia possibile anche nell'ambito di una so-cietà anonima o di una società a garanzia limitata,47 di modo che un divieto assoluto non sarebbe – una volta ancora – rispettoso della Costituzione federa-le.48

1. Indipendenza

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale un avvocato iscritto deve poter svolgere la propria attività senza essere sottoposto a qualsivoglia in-fluenza (giuridica, di fatto, diretta o indiretta) da parte di persone non iscritte in un registro cantonale degli avvocati.49

Nel caso di avvocati dipendenti di persone fisiche o giuridiche non iscritte a registro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare quali sono i pre-supposti essenziali, sottolineando che sta al singolo avvocato dimostrare in sede di iscrizione di aver preso le necessarie cautele a garanzia della propria indipendenza.50

Ne consegue che anche l'esercizio dell'avvocatura in forma di società di capi-tale non può essere di principio escluso. Starà evidentemente all'avvocato (so-cio o semplice impiegato della società) provare all'autorità di sorveglianza in ossequio all'art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA di operare in un contesto ove è esclusa ogni possibilità d'influenza nei suoi confronti da parte di terzi non iscritti a registro cantonale.51

(nota 3), pag. 552, nonché la Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 3.6.2, pag. 16. Non così HIRT (nota 4), pag. 224, dalla cui presa di posizione si è tuttavia espressamente distanziata la maggioranza della Commissione "Anwaltsgesellschaften" nel proprio rapporto finale (nota 4), pag. 2 e seg. 47 Cfr. infra, V. 48 Art. 36 Cost. La limitazione di un diritto fondamentale dei cittadini presuppone infatti – oltre a una sufficiente base legale e all'esistenza di un interesse pubblico preponderante –, che essa sia assoluta-mente necessaria (Erforderlichkeit), nel senso che non esistano altre possibilità ugualmente idonee allo scopo, ma meno lesive degli interessi privati. 49 DTF 130 II 87, cons. 5.2 i.f. e 6.3.1. Cfr. pure FELLMANN (nota 3), pag. 348 e i riferimenti ivi citati. 50 DTF 130 II 87, cons. 6. Cfr. supra, nota 17, nonché infra, V. 51 Cfr. infra, in particolare V.A e V.D.

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2. Segreto professionale

Malgrado in passato siano state opposte parecchie riserve52 sul fatto che, so-prattutto nell'ambito di una SA,53 l'ufficio di revisione avrebbe potuto prendere conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale, anche questa resistenza sembra oggi superata.54

Ritenuto che, giusta i combinati art. 730, rispettivamente 819 cpv. 2 CO e 321 n. 1 CPS, anche i revisori di una SA e di una Sagl sono sottoposti al segreto professionale, che le medesime riserve potrebbero d'altronde valere in ugual modo per la procedura di tassazione IVA55 e che in ogni caso non è necessario che l'ufficio di revisione venga messo a conoscenza, ad esempio, del nome dei clienti, anche un simile argomento non è infatti tale da escludere la costituzio-ne di uno studio legale in forma di società di capitale. Lo stesso dicasi per e-ventuali membri di servizi interni o esterni di contabilità e di segretariato, già oggi necessari per la conduzione e l'amministrazione dei mandati e quindi pu-re loro astretti al segreto in qualità di ausiliari del detentore principale.56

Se è vero infine che non sussiste alcun problema di segreto professionale con riguardo agli azionisti,57 decisamente più delicata è la questione nei confronti dei membri dell'organo di gestione di una SA o verso i soci gerenti e non ge-renti di una Sagl.

Troppo lontano sembra infatti spingersi la tesi recentemente avanzata anche all'interno della FSA, secondo cui – attribuendo il mandato a una società – il cliente autorizzerebbe implicitamente la comunicazione di informazioni pro-tette a tutti gli organi societari, rispettivamente che essi non costituirebbero in ogni caso persone terze a cui il segreto non possa essere rivelato. Una simile

52 Cfr. in particolare HIRT (nota 4), pag. 224. 53 Per la società a garanzia limitata la legge non prescrive ancora l'obbligatorietà dell'ufficio di revi-sione (art. 819 CO). Cfr. invece la prevista modifica del diritto societario (FF 2005, pag. 6473 e seg.), in base alla quale una società di capitale potrà rinunciare all'ufficio di revisione soltanto se «presenta una media annua di posti di lavoro a tempo pieno non superiore a 10» (nuovi art. 727a cpv. 2, 818 e 906 CO). 54 Cfr. ad esempio FELLMANN (nota 3), pag. 351, idem (nota 4), pag. 279, NATER (nota 3), pag. 551 e seg., la Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 3.6.2, pag. 16, nonché il rapporto finale della Commissione "Anwaltsgesellschaften" (nota 4), pag. 4. 55 Art. 57 LIVA. Cfr. pure il relativo opuscolo n. 17 (610.540-17) della Divisione principale dell'IVA destinato agli avvocati e ai notai, cifra 7, pag. 16. 56 ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 480. 57 Nella misura in cui ciò possa compromettere segreti d'affari o altri interessi degni di protezione della società, agli azionisti può infatti essere negata l'informazione sia nell'ambito del loro diritto di ragguaglio e di consultazione (art. 697 cpv. 2 e 3 CO), sia in relazione a una eventuale verifica specia-le (art. 697e cpv. 1 e 2 CO). Nei loro confronti tanto il controllore speciale, quanto l'ufficio di revisio-ne sono tenuti a mantenere il segreto (art. 697d cpv. 4 e 730 cpv. 2 CO).

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visione non è inoltre certamente applicabile nei confronti dei soci non gerenti di una Sagl priva dell'organo di revisione, i quali conservano in tal caso un diritto di controllo inalienabile pari a quello dei membri di una società sempli-ce esclusi dall'amministrazione (art. 819 cpv. 1 CO).58

V. Requisiti organizzativi di uno studio legale in forma di società di capitale

A. Soci e deliberazioni sociali

Una delle questioni maggiormente controverse nel quadro dell'ammissione di uno studio legale in forma di società di capitale è quella di sapere se i soci debbano essere tutti avvocati iscritti a registro cantonale.59

In questo ambito bisogna concordare con quella che è l'attuale tendenza nella dottrina dominante, secondo cui per garantire la necessaria indipendenza degli avvocati iscritti basta che essi rappresentino sempre almeno la maggioranza richiesta per le diverse deliberazioni sociali.60 Nel caso di una società anonima ciò corrisponde ad esempio alla maggioranza assoluta dei voti presenti per le deliberazioni dell'art. 703 e alla maggioranza qualificata del capitale e dei due terzi dei voti presenti per le decisioni di cui all'art. 704 CO.

Ne consegue che la qualità di socio potrà essere assunta anche da persone non iscritte in un registro cantonale degli avvocati, ma che gli statuti dovranno assicurare una struttura dell'azionariato e dei quorum assembleari, tali per cui non si possa mai verificare che la volontà di soci non iscritti venga imposta a soci avvocati iscritti. Per la medesima ragione, dovrà essere statutariamente

58 Cfr. pure infra, V.A e V.D. Sul diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti in base al nuovo diritto della Sagl, si veda l’introducendo art. 802 CO, il quale prevede tuttavia che «se vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare, per quanto necessario, di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione» (FF 2005, pag. 6491 e seg.). 59 All’estero, solo avvocati possono ad esempio essere soci della “società tra avvocati” del diritto italiano. Anche avvocati non iscritti all’albo, consulenti fiscali e revisori contabili possono invece far parte della tedesca Rechtsanwalts-GmbH. Cfr. in generale SANWALD (nota 30), pag. 267 e segg. 60 NATER (nota 3), pag. 552, FELLMANN (nota 3), pag. 350, NOBEL (nota 3), pag. 18, VONZUN (nota 34), pag. 463. Di altro avviso invece HIRT (nota 4), pag. 223, BENOIT CHAPPUIS, La pratique du bar-reau en sein d'une personne morale, Anwaltsrevue 8/2003, pag. 264. Non concludente a tal proposito sembra invece essere la decisione della Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), la quale ha dovuto esprimersi soltanto in merito a una società anonima formata da soli avvocati iscritti (cons. 3.5).

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esclusa la messa a pegno e la costituzione di usufrutti sulle azioni, rispettiva-mente la possibilità che gli avvocati iscritti vengano rappresentati all'assem-blea generale da persone non iscritte in un registro cantonale.61

Le medesime condizioni valgono per la società a garanzia limitata,62 tuttavia soltanto se questa è dotata di un ufficio di revisione (art. 819 cpv. 2 CO). In caso contrario non possono infatti essere limitati i diritti d'informazione e con-sultazione dei soci non gerenti,63 di modo che – con riguardo alla salvaguardia del segreto –, accanto a una maggioranza qualificata di avvocati iscritti, tutti i soci dovranno essere persone astrette al segreto professionale64 e attive nella società.65

Solo avvocati, che non esercitino nel contempo un’attività incompatibile con il notariato, potranno infine essere soci di uno studio legale, fra i cui associati figurano pure dei notai.66

B. Entrata e uscita dalla società

Il controllo permanente della società da parte di avvocati iscritti presuppone precise regole sull'acquisto e il trasferimento della qualità di socio.

61 Così pure la Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 3.5.1. 62 Le cui deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi (art. 808 cpv. 3 CO), rispet-tivamente con maggioranza qualificata dei ¾ dei soci e del capitale sociale (art. 784 cpv. 2, 791 cpv. 2, 820 n. 2 CO). Sui quorum prescritti dal nuovo diritto della Sagl, cfr. in particolare i previsti art. 808 e 808b CO in: FF 2005, pag. 6495. 63 Art. 819 cpv. 1 combinato con l'art. 541 cpv. 2 CO. Dato il carattere dispositivo del rimando di cui all'art. 557 CO, ciò non dovrebbe invece apparentemente valere per una società in nome collettivo; cfr. comunque ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, § 13 n. 54, secondo cui «auch für die Kollektivgesellschaft gilt OR 541». In tal caso, nella misura in cui non costituiscano degli ausiliari dei soci avvocati (cfr. pure infra, V.D), in uno studio legale in forma di società in nome collettivo non potrebbero essere ammessi soci che non siano pure loro avvocati astretti al segreto professionale; di opinione diversa, con riguardo tuttavia al solo requisito dell'indipendenza, è VONZUN (nota 34), pag. 463. Sul diritto di ottenere ragguagli e di con-sultare documenti in base al nuovo diritto della Sagl cfr. supra, nota 58. 64 Cfr. pure supra, IV.F.2. Nel campo di applicazione dell'art. 321 n. 1 CPS non rientrano soltanto gli avvocati iscritti in un registro cantonale, bensì tutte le persone in possesso di una corrispondente pa-tente d’avvocato ed effettivamente attivi nel campo dell'avvocatura. Non vi rientrano invece altri giuristi, economisti, fiduciari, contabili o consulenti d'altro tipo, così come i titolari di una patente d'avvocato nella loro attività di dipendenti di azienda (Unternehmensjuristen). Cfr. DO-NATSCH/WOHLERS (nota 56), pag. 479 e seg. 65 Ritenuto che protetti sono soltanto quei segreti, di cui le persone astrettevi ne sono venute a cono-scenza «per ragione della loro professione o nell’esercizio della medesima», queste ultime devono necessariamente essere attive nella società. La conoscenza di fatti confidenziali ottenuta al di fuori della professione non è infatti tale da ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 321 CPS. DO-NATSCH/WOHLERS (nota 56), pag. 481 e seg. con ulteriori riferimenti. 66 Cfr. supra, pag. 7 con particolare riferimento alla Legge ticinese sul notariato.

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Nel caso di una SA bisognerà obbligatoriamente prevedere, accanto ad azioni nominative libere, una percentuale sufficiente67 di azioni vincolate, la cui pro-prietà è riservata ad avvocati della società iscritti in un registro cantonale e non collegati ad altre strutture in concorrenza con la loro,68 i quali dovranno espressamente dichiarare di acquistare le azioni a proprio nome e per proprio conto (art. 685a cpv. 1, 2 e 3 CO). Considerato che l'acquisto per successione, divisione ereditaria, scioglimento del regime dei beni ed esecuzione forzata può essere negato soltanto se la società offre all'acquirente di assumere le a-zioni al loro valore reale (art. 685a cpv. 4 CO) e che la società è comunque vincolata dall'esistenza di sufficienti mezzi e da una percentuale massima di azioni proprie (art. 659 CO), in questo caso i soci dovranno prevedere un loro obbligo contrattuale di ripresa delle azioni.69 Disposizioni simili dovranno pure essere previste nei casi di incapacità, revoca dell'autorizzazione all'eser-cizio dell'avvocatura, disdetta o estromissione societaria, sia a tutela dei diritti del socio uscente, sia a garanzia del fatto che egli non possa imporre agli altri un subentrante di sua scelta.

Le medesime condizioni, favorite dal fatto che la cessione di quote sociali può essere ulteriormente ristretta (art. 791 cpv. 3 CO),70 valgono per la società a garanzia limitata, la quale prevede già analoghe e sufficienti regole per i casi di morte, esecuzione forzata, uscita ed estromissione dalla società (art. 792, 794 e 822 cpv. 2 e 3 CO).

C. Scopo e ragione sociale

L'apertura di massima a soci esercitanti altre professioni71 presuppone comun-que che la società, oltre a garantire l'indipendenza degli avvocati iscritti e la tutela del segreto professionale, mantenga la propria natura di studio legale.72

67 Cfr. supra, V.A. 68 Cfr. pure VONZUN (nota 34), pag. 465 e seg. con ulteriori riferimenti. Si tratta di assicurare la ne-cessaria indipendenza degli avvocati iscritti nei confronti di altri loro datori di lavoro e l'assenza di potenziali conflitti con gli interessi della clientela. Il Tribunale federale ha d'altronde già avuto modo di sottolineare che un avvocato iscritto può essere impiegato di un datore di lavoro non iscritto a regi-stro cantonale, soltanto se è in particolare garantito che clienti dell'avvocato non possano mai essere il datore di lavoro non iscritto o i clienti di quest’ultimo (cfr. supra, nota 17: DTF 130 II 87, cons. 4.3.3 e 7) e quindi che il datore di lavoro non sia in concorrenza con la struttura in cui l’avvocato svolge l'attività soggetta a monopolio. 69 Così pure FELLMANN (nota 3), pag. 350, VONZUN (nota 34), pag. 464, nonché la Anwaltskommissi-on del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 3.5.1 (Kaufpflicht). 70 Si veda pure l’introducendo nuovo art. 786 CO in: FF 2005, pag. 6486. 71 Cfr. supra, V.A. 72 Così anche il § 3 cpv. 3 degli Statuti della Zürcher Anwaltsverband: «Umfasst eine Kanzlei auch Nichtanwältinnen oder Nichtanwälte, setzt die Mitgliedschaft voraus, dass der Charakter einer An-

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Va inoltre da sé che l'esercizio dell'attività forense potrà avvenire soltanto tramite i propri avvocati iscritti in un registro cantonale ex art. 4 e segg. LLCA o altrimenti abilitati alla rappresentanza in giudizio giusta gli art. 21 e segg. o 27 e segg. LLCA.73

L'eventuale offerta di prestazioni notarili, per quanto non impedita dal diritto cantonale74 e prestata nell'ambito di studi legali formati da soli avvocati,75 do-vrà dal canto suo avvenire in assoluta indipendenza, a proprio nome e sotto la responsabilità personale e diretta del notaio rogante.76

Per evitare ogni possibile illecita influenza della società nei confronti dei sin-goli avvocati iscritti, è inoltre opportuno riprendere anche nello scopo sociale il principio secondo cui l'esecuzione dei mandati professionali avviene a nor-ma della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati.77

La ditta della società dovrà infine contenere il cognome di suoi soci78 con la conseguente indicazione obbligatoria del tipo di forma societaria (art. 949 cpv. 2 e 950 cpv. 2 CO).79

D. Alta direzione e gerenza

Contrariamente ai membri dell'ufficio di revisione, quelli del consiglio di am-ministrazione o dell'eventuale direzione di una SA e i soci gerenti di una Sagl non sono sottoposti al segreto professionale ex art. 321 CPS.80

waltskanzlei gewahrt bleibt. Es ist klarzustellen, welchen Beruf die Nichtanwältinnen und Nichtan-wälte ausüben». Cfr. pure la decisione della Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 3.6.3, in cui è stato imposto lo stralcio dello scopo di acquistare e vendere immobili. 73 Cfr. supra, III e IV.B. 74 Cfr. ad esempio gli art. 4 cpv. 2 lett. a, 4 cpv. 3 e 5 della Legge sul notariato del Canton Ginevra, che escludono la possibilità di esercizio del notariato in forma commerciale, nell'ambito di una perso-na giuridica o in associazione con persone che non siano pure loro medesime dei notai. Così anche CRESPI (nota 8) in relazione al diritto ticinese e, in definitiva, pure FELLMANN (nota 3), pag. 348. 75 Cfr. supra, pag. 7 e 14 con ulteriori riferimenti. 76 Cfr. ad esempio gli art. 6 e 11 cpv. 3 della Legge sul notariato del Cantone Ticino e gli attuali art. 5 e 6 della Legge notarile del Canton Vallese. 77 Così pure la Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 3.6.3 e 7.2, la quale – malgra-do lo studio in esame sarebbe stato controllato e gestito esclusivamente da avvocati iscritti e la volon-tà della società non avrebbe quindi mai potuto discostarsi dalla LLCA, se non con conseguenze disci-plinari per i soci medesimi – ha nondimeno imposto l'introduzione di detta formula nello scopo sociale. 78 Già così ad esempio il § 3 cpv. 4 dello Statuto della Zürcher Anwaltsverband: «Die Bezeichnung der Kanzlei besteht aus Namen jetziger oder ehemaliger Partnerinnen oder Partner […]. Das Führen von Fantasie-, Sach- und Ortsbezeichnungen ist nicht zugelassen». 79 Cfr. pure il previsto nuovo art. 950 CO (FF 2005, pag. 6515), in base al quale nelle ditte delle socie-tà anonime, a garanzia limitata e cooperative dovrà essere sempre indicata la forma giuridica.

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Nella misura in cui non costituiscano degli ausiliari degli avvocati della socie-tà nell'esecuzione dei mandati legali a questi affidati81 o non siano essi mede-simi sottoposti al segreto professionale, il loro diritto (e dovere) di ragguaglio, di audizione, di consultazione e di gestione degli affari della società82 potreb-be quindi innanzitutto costituire un problema per la salvaguardia del segreto.

Infatti, anche ammesso che – con riguardo ad attività coperte dal segreto pro-fessionale ex art. 13 LLCA – tali diritti possano essere validamente limitati per mezzo di adeguate disposizioni societarie,83 resta reale il pericolo che persone non soggette al segreto professionale, senza che nella loro funzione siano ne-cessariamente d'aiuto all'esecuzione di uno specifico mandato legale, vengano a conoscenza di fatti segreti che potrebbero in seguito anche essere tenuti a rivelare, ad esempio di fronte ad autorità civili o penali.84

Da più parti si rileva inoltre l'esigenza di una gestione composta dei soli avvo-cati della società iscritti a registro cantonale, onde evitare che persone non sottoposte alla LLCA siano in condizione di dar loro direttive in merito all'e-secuzione dei mandati professionali.85

Come nel caso dell'assemblea dei soci, dovrebbe tuttavia anche qui bastare l'adozione negli statuti e nel regolamento di organizzazione di adeguati quo-rum di composizione e presenza, a garanzia del fatto che le decisioni non pos-

80 E, contrariamente agli organi di una banca (art. 47 n. 1 Legge sulle banche), nemmeno ad altri tipi di segreto, la cui violazione comporta delle conseguenze di carattere penale. Cfr. ad ogni buon conto gli art. 161 (sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali) e 162 CPS (segreto di fabbrica o commerciale). 81 Sebbene oggigiorno vi sia effettivamente la tendenza a estendere considerevolmente il concetto di persona ausiliaria – cfr. ad esempio NIKLAUS OBERHOLZER, in: MARCEL ALEXANDER NIGGLI/HANS WIPRÄCHTIGER (editori), Strafgesetzbuch, Basilea 2003, n. 6 ad art. 321: «der Kreis der Hilfsperso-nen ist praktisch unbegrenzt» –, ciò non significa ancora che i membri del CdA di uno studio legale in forma di società anonima, rispettivamente che i soci gerenti di una Sagl siano tutte persone che per ogni concreto mandato «die Schweigepflichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgabe in einer Funktion unterstützen, welche die Kenntnisnahme von Geheimnissen der betreuten Personen in sich schliesst»; cfr. ancora recentemente DONATSCH/WOHLERS, (nota 56), pag. 480. 82 Art. 715a, 716, 716a e 716b CO. 83 Non così ad esempio GEORG KRNETA, Praxiskommentar Verwaltungsrat, Berna 2005, n. 1060 ad art. 715a CO, il quale consiglia ad ogni modo l'introduzione nel regolamento della società di una pena convenzionale in caso di violazione dell'obbligo di confidenzialità (n. 1900 i.f. ad art. 717 CO). 84 Cfr. ad esempio gli art. 42 cpv. 1 lett. b Legge di procedura civile federale, 77 Legge federale sulla procedura penale, 159 n. 3 ZPO ZH, 130 StPO ZH, 230 lett. c e d CPC TI, 124 lett. b CPP TI, tutti e contrario. Sul previsto art. 168 del nuovo Codice di procedura penale svizzero cfr. ALAIN BRUNO LÉVI, Anwaltsrevue 8/2006, pag. 275 e seg. e il relativo Messaggio del 21 dicembre 2005 (FF 2006, pag. 1183). 85 Così ad esempio CHAPPUIS (nota 60), pag. 264, HIRT (nota 4), pag. 223 e seg., nonché la Anwalts-kommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 3.7. Cfr. pure VONZUN (nota 34), pag. 469 e seg., il quale richiede una gestione da parte di soli avvocati iscritti per l'ambito forense, ma non per quello burocratico e amministrativo.

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sano mai essere imposte da una maggioranza di persone non iscritte in un re-gistro cantonale degli avvocati. Negli statuti, nel regolamento di organizzazio-ne, negli atti di nomina degli organi societari, nel patto parasociale e nei sin-goli contratti di lavoro bisognerà poi sottolineare che l'avvocato iscritto non può essere in nessun modo sottoposto ad imposizioni da parte della società o dei suoi organi per quanto concerne l'esecuzione dei mandati professionali a lui affidati,86 anche se va comunque rilevato che la legge medesima accetta che avvocati iscritti siano sottoposti a direttive da parte di persone a loro volta iscritte in un registro cantonale.87

Ne consegue che membri del CdA e della direzione di studi legali costituiti in forma di società di capitale possono eventualmente essere anche persone non iscritte in un registro cantonale degli avvocati, alla condizione che non rappre-sentino mai la maggioranza prevista per una determinata decisione e che siano esse medesime astrette al segreto professionale.88

Data la possibilità che decida anche da solo,89 rispettivamente vista l'impor-tanza della sua funzione, è evidente che il presidente dell'organo di gestione deve per forza essere un avvocato sottoposto alla LLCA.

Non è infine necessario che tutti i soci avvocati iscritti siedano pure obbligato-riamente nel CdA e nella direzione della società.90 Già oggi viene infatti leci-tamente operata una distinzione fra partners gerenti e non gerenti, anche per evitare che gli organi di gestione siano eccessivamente affollati e quindi meno efficienti. Pure in uno studio legale costituito in forma di società di capitale deve quindi essere possibile optare per la gestione individuale (Einzelge-schäftsführung) al posto della gestione collettiva (Gesamtgeschäftsführung), fermo restando che ogni avvocato iscritto dovrà comunque disporre dei neces-sari diritti di consultazione e di rappresentanza91 per esercitare al meglio la propria attività professionale.

86 Gli interessi della società datrice di lavoro potrebbero infatti anche non sempre coincidere con quel-li della clientela. Cfr. pure DTF 130 II 87, cons. 4.3.3, nonché CHAPPUIS (nota 60), pag. 262. 87 Art. 8 cpv. 1 lett. d i.f. LLCA. Così anche FELLMANN (nota 3), pag. 351: «Weisungen einer An-waltsmehrheit in der Generalversammlung oder im Verwaltungsrat wären demnach nicht verpönt». 88 Cfr. supra. note 64 e 84. Anche in questo caso la protezione del segreto è garantita soltanto se la persona astrettavi, oltre alla funzione di membro dell’organo di gestione, è pure attiva professional-mente nella società di avvocati. L’esercizio della (sola) funzione di membro del CdA non ricade infat-ti nel campo di applicazione dell’art. 321 CPS. Cfr. DTF 115 Ia 197, cons. 3, nonché supra, nota 65 e i riferimenti ivi citati. 89 Cfr. ad esempio l'art. 715a cpv. 3 CO. 90 Cfr. FELLMANN (nota 3), pag. 351 e seg., idem (nota 4), pag. 278, nonché la Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 3.6.1 i.f. Non così HIRT (nota 4), pag. 223 e VONZUN (nota 34), pag. 469 e seg. 91 Cfr. in particolare gli art. 718 e 811 CO.

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E. Contratti di lavoro e patto parasociale

Nel senso appena espresso, i contratti di lavoro degli avvocati iscritti dovran-no assicurare la facoltà di questi ultimi nei confronti della società di visionare gli atti necessari all'esecuzione dei mandati professionali e di ottenere raggua-gli sull'andamento degli affari.

Come già rilevato in precedenza,92 bisognerà inoltre garantire a ogni singolo avvocato la gestione dei mandati a norma delle proprie regole deontologiche, con particolare riguardo all'assoluta indipendenza e alla salvaguardia del se-greto professionale.

In favore degli avvocati iscritti soci della società, i medesimi principi dovran-no pure essere convenientemente assicurati – assieme alla limitazione della trasferibilità e all'obbligo di ripresa delle partecipazioni93 – in un corrispon-dente patto parasociale.

F. Procura processuale e polizza RC

Nei casi di rappresentanza in giudizio, accanto al conferimento del mandato alla società, bisognerà esplicitamente prevedere una procura processuale e-messa al nome di uno o più avvocati abilitati a esercitare nell'ambito del mo-nopolio.94

Lo studio legale dovrà inoltre obbligatoriamente disporre di una polizza di assicurazione responsabilità civile che copra eventuali danni causati dai propri avvocati (e rispettivi praticanti) nell'esercizio della loro attività professionale. Con riguardo all'importanza delle attività esercitate e dei mandati assunti, l'importo dovrà evidentemente sempre essere commisurato ai rischi ad essi legati (art. 12 lett. f LLCA), ciò che – come già osservato95 – potrà comportare l’obbligo di stipulare delle polizze d'importo ben superiore a quello minimo sinora fissato da alcune leggi cantonali.

92 Cfr. supra, pag. 18. 93 Cfr. supra, V.B. 94 Cfr. pure supra, IV.E e i relativi riferimenti. 95 Cfr. supra, IV.D e i riferimenti ivi citati.

Simone Gianini

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G. Modifiche e fine della società

Oltre a doverli presentare qualora un nuovo avvocato intenda iscriversi a regi-stro, bisognerà sottoporre gli statuti, il libro delle quote o delle azioni, i rego-lamenti interni, il patto parasociale, i contratti di lavoro degli avvocati iscritti e la polizza RC all'autorità di sorveglianza ogniqualvolta vi sia una modifica suscettibile di interessare le condizioni d'iscrizione o le regole professionali degli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 12 lett. j LLCA).96

Così come previsto dall'art. 4 del Codice svizzero di deontologia per il caso di decesso di un avvocato, anche nell'ambito della liquidazione di uno studio le-gale in forma di società di capitale gli statuti e i regolamenti interni dovranno infine prevedere le necessarie misure a tutela degli interessi dei clienti e del segreto professionale.

VI. Considerazioni finali

Né la legge, né la giurisprudenza – sino a poco tempo fa silente – escludono la possibilità di esercitare l'avvocatura nell'ambito di società di capitale.

L'ammissione di uno studio legale in forma di società anonima o di società a garanzia limitata permetterebbe di adeguare le strutture sin qui utilizzate alle accresciute necessità della clientela e ai mutati rapporti di concorrenza con studi legali esteri e altre organizzazioni di consulenza giuridica.

L'apertura di massima anche a soci non avvocati offrirebbe inoltre regole uni-voche e più precise in merito alla multidisciplinarità di uno studio legale.

L'applicazione dei medesimi principi contribuirebbe infine a dare delle rispo-ste alla recente esigenza di creare strutture esterne di consulenza legale o para-legale.97

A garanzia degli interessi della clientela e del rispetto delle regole professio-nali, è ad ogni modo imprescindibile che tali possibilità siano corredate da regole e condizioni ben definite.

Proprio per permettere a quei professionisti che intendono avvalersene, di di-sporre della necessaria sicurezza giuridica, è quindi indispensabile la defini-zione a livello nazionale di chiare direttive comuni.

96 In questa direzione la Anwaltskommission del Canton Obwaldo (nota 7), cons. 7.3. 97 Si veda ad esempio la Vischer GmbH, legata all’omonimo studio legale basilese.

Strutture societarie e professione d'avvocato

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In quest'ottica, numerosi avvocati98 sono in attesa delle prime decisioni delle autorità cantonali di sorveglianza, alle quali farà verosimilmente seguito una indicazione di principio da parte del Tribunale federale.

Tutto ciò, sino a quando il legislatore avrà finalmente portato a termine il la-voro iniziato con la promulgazione della LLCA, non già istituendo accanto a possibilità già oggi sufficienti una forma societaria ad hoc per le professioni liberali,99 bensì indicando in maniera chiara a quali concrete restrizioni debba essere sottoposta la garanzia costituzionale della libera organizzazione di uno studio legale.

98 Oltre alla Lenz & Staehlin AG, si veda ad esempio ancora recentemente la costituzione della Bär & Karrer AG, per ora con uno scopo sociale che esclude qualsiasi attività di avvocatura. 99 Cfr. pure CRESPI (nota 8), pag. 44 e segg. con ulteriori riferimenti.