Workshop Italia Startup - "Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme societarie ordinarie" di...

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Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme societarie ordinarie Dottoressa Eleonora Guerriero 30 giugno 2014
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Le deroghe e le agevolazioni rispetto alle norme societarie

ordinarie

Dottoressa Eleonora Guerriero

30 giugno 2014

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2© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Ambito di applicazione e durata della disciplina di favore

Società di nuova

costituzione

Società già esistenti alla

data di entrata in vigore del

Decreto

■ Durata massima di 4 anni

■ Eccezioni:

(i) contratti di lavoro a termine di cui all'art. 28 del Decreto, regolarmente stipulati dalla start up e in corso al termine del periodo massimo di operatività della disciplina di favore, per i quali troverà applicazione la naturale scadenza fissata nel contratto

(ii) strumenti finanziari emessi

(iii) quote create in deroga al codice civile e sottoscritte

■ La durata del regime speciale per le società esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto è pari a:

(i) 4 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto, se la società è stata costituita entro i 2 anni precedenti

(ii) 3 anni se la società è stata costituita entro i 3 anni precedenti

(iii) 2 anni se la società è stata costituita entro i 4 anni precedenti

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Fase costitutiva – Overview sulle principali novità

Il Decreto ha introdotto alcune novità e agevolazioni riguardanti la fase di costituzione della società relativi a:

■ iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese

■ per le società a responsabilità limitata, possibilità di determinare liberamente nell'atto costitutivo il contenuto delle varie categorie di quote, anche in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3, c.c.

■ possibile creazione di strumenti finanziari con diritti patrimoniali o anche amministrativi per prestatori di opere o servizi. Resta escluso tuttavia il diritto di voto nell’assemblea dei soci di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile

Strumenti finanziari partecipativi con

diritti patrimoniali o anche amministrativi

per prestatori di opere o servizi

Regime pubblicitario: iscrizione in una

sezione speciale del Registro delle

Imprese

Atto costitutivo: possibile creazione di categorie di quote

fornite di diritti diversi

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Fase di sviluppo e consolidamento – Deroghe alla normativa ordinaria

Regime delle perdite

Operazioni su partecipazioni

proprie e strumenti di raccolta del capitale

diffuso attraverso portali on line (c.d.

crowdfunding)

Il Decreto prevede altresì delle deroghe alle norme societarie ordinarie applicabili a seguito della costituzione della start up innovativa

In particolare, è ammessa:

1 l’estensione del periodo per il rinvio a nuovo delle perdite

2 la possibilità di operazioni sulle proprie partecipazioni nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche di natura professionale

3 la possibilità di raccolta del capitale diffuso attraverso portali on line (in aggiunta a condizioni di accesso gratuito e semplificato alla garanzia sul credito bancario)

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Fase di sviluppo e consolidamento – Deroghe allanormativa ordinaria

Regime pubblicitario

■ Le informazioni specifiche pubblicate nella sezione speciale del Registro delle Imprese devono essere aggiornate con cadenza non superiore a 6 mesi

■ Inoltre, è previsto un apposito meccanismo pubblicitario con riferimento a: (i) mantenimento; e (ii) perdita dei requisiti necessari per la qualifica di start up innovativa. Più precisamente:

‒ autocertificazione del legale rappresentante relativa al mantenimento dei requisiti

‒ deposito presso il Registro delle Imprese, entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio d’esercizio, e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, della summenzionata autodichiarazione

■ Entro 60 gg. dalla perdita dei requisiti, o in caso di mancato deposito della summenzionata autodichiarazione, cancellazione dalla sezione speciale

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Fase di sviluppo e consolidamento – Deroghe allanormativa ordinaria

Lavoro subordinato

■ Possibilità di stipulazione di contratti a tempo determinato per una durata compresa tra i 6 mesi e i 4 anni, con facoltà di uno o più rinnovi nell'ambito di questo termine

■ Decorso il termine di 4 anni, automaticamente il rapporto diventa a tempo indeterminato

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Fase di chiusura – Deroghe alla normativa ordinaria

Crisi da sovra indebitamento

■ Applicazione in via esclusiva delle procedure previste per la composizione della crisi da sovra indebitamento della Legge 27 gennaio 2012 n. 3

■ Tali procedure trovano applicazione anche quando la start up supera i requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 della legge fallimentare; pertanto, non potrà essere dichiarata fallita o essere sottoposta alle altre procedure

Offrire all’impresa strumenti rapidi che consentano all’imprenditore di prendere atto dell’insuccesso della propria iniziativa e di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale

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Alcune considerazioni di carattere fiscale

Dottor Alan Scampolo

30 giugno 2014

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Agevolazioni fiscali per le start up innovative – Agevolazioni per gli investitori

Incentivi per gli investitori

Detrazione del 19% dall’IRPEF degli investimenti nel capitale sociale di start up per le persone fisiche (per un massimo di €500

mila), per i periodi d’imposta dal 2013 al 2015

Condizioni …

■ L’investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni

■ Anche per mezzo di OICR che investono prevalentemente in start up innovative

■ Possibilità di riporto dell’eccedenza non detraibile ai 3 periodi d’imposta successivi

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Esempio

■ % detraibilità: 19%

■ Massimo detraibile: €500 mila

Esempio per persone fisiche

€'000 Importo Massimo detraibile Aliquota Detrazione

Caso n.1 400 500 19% 76

Caso n.2 600 500 19% 95

Agevolazioni fiscali per le start up innovative –Agevolazioni per gli investitori

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Agevolazioni fiscali per le start up innovative –Agevolazioni per gli investitori

Incentivi per gli investitori

Deduzione del 20% dal proprio reddito complessivo per gli investimenti nel capitale sociale di start up per le società capitali (con un massimo di €1,8 milioni), per i periodi d’imposta dal 2013

al 2015 (per soggetti con periodo di imposta solare)

Condizioni …

■ L’investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni

■ Anche per mezzo di OICR che investono prevalentemente in start up innovative

■ Possibilità di riporto dell’eccedenza non detraibile ai 3 periodi d’imposta successivi

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Agevolazioni fiscali per le start up innovative –Agevolazioni per gli investitori

Esempio

■ % deducibilità: 20%

■ Massimo deducibile: €1,8 milioni

Esempio per società

€'000 Importo Massimo deducibile Aliquota Deducibile Beneficio fiscale

Caso n.1 1.000 1.800 20% 200 55

Caso n.2 2.000 1.800 20% 360 99

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Incentivi per le start up

■ Escluse dalla disciplina delle società di comodo

■ Esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio

Incentivi per i dipendenti

■ Per dipendenti e amministratori di start up e incubatori è detassato il reddito da lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi dalla start up

■ Le azioni, le quote e i titoli partecipativi assegnati a seguito dell’apporto di opere o servizi non entrano nel reddito complessivo dell’apportante

Agevolazioni fiscali per le start up innovative – Altre agevolazioni

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Agevolazioni fiscali per le start up innovative – Altre agevolazioni

Incentivi all'investimentoin R&S

Risorse umane

■ Credito d’imposta annuale di massimo €2,5 milioni

■ Deducibilità IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo

■ Credito d’imposta pari al 35% del costo delle assunzioni a tempo indeterminato

■ Per le start-up innovative sono agevolabili anche le assunzioni a tempo indeterminato mediante contratto di apprendistato

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Agevolazioni fiscali per le start up innovative – Altre agevolazioni

Aumento di capitalein denaro

■ ACE: le percentuali stabilite per gli anni 2014, 2015 e 2016 corrispondono al 4%, 4,5%, 4,75%

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Grazie

Contatti

Dottoressa Eleonora Guerriero

Senior Manager, Studio Associato Consulenza legale e tributaria

E: [email protected]

Dottor Alan Scampolo

Manager, Studio Associato Consulenza legale e tributaria

E: [email protected]

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Denominazione e logo KPMG e "cutting through complexity" sono marchi e segni distintivi di KPMG International.

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