STRUMENTI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE PER LA … · Legge 104/92. Il P.E.I. è ... i progetti...
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STRUMENTI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE PER LA DISABILITA’ E I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
27 marzo 2015. Cucciago Prof.ssa Emanuela D’Ambros
Sfondo culturale e antropologico:
ICF
La Speciale Normalita’
Gli strumenti di lavoro
La valutazione
Il successo formativo e il
progetto di vita.
1. Verificare il bisogno : esaminare la documentazione clinica
(dei servizi pubblici o dei centri autorizzati) presentata dalla famiglia;
esaminare qualsiasi altro documento (ad esempio relazione dello psicologo, servizi sociali, lettere di segnalazione di disagio provenienti da chiunque purché verificata…);
prendere in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo pedagogico-didattico
Deve mettere in rilievo:
Punti di forza : cioè il livello
raggiunto e le abilità possedute
Deficit, cioè la carenza o mancanza, lo sviluppo inadeguato rispetto ai criteri e alle aspettative
Relazioni di influenza tra una caratteristica e l’altra dell’alunno
Il rapporto tra capacità e performance
Il contesto (barriere e facilitatori)
Contatto con le insegnanti della scuola precedentemente frequentata
Incontro con la famiglia
DF (Diagnosi Funzionale) PDF (Profilo Dinamico
Funzionale) PEI (Piano Educativo
Individualizzato)
PDP (Piano Didattico Personalizzato)
PDP (Piano Didattico Personalizzato)
Studiare i dati della Diagnosi Funzionale
Riorganizzare i dati integrandoli a quelli
dell’osservazione sistematica ,
stendendo sintesi integrata che
permetta di comprendere a fondo il
funzionamento dell’alunno e di
progettare linee operative a breve e
medio termine.
Il PDF è previsto a norma dell’art.4 del DPR 24.02.1994,
Riassume le caratteristiche fisiche,psichiche,sociali e affettive dell’alunno e pone in evidenza le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap ma anche le capacità possedute che devono essere sostenute e progressivamente rafforzate e sviluppate
Il PDF è Longitudinale e dinamico
• Prende in considerazione l’andamento evolutivo del singolo caso, le dinamiche di cambiamento che lo interessano nel cambiare del tempo
• Si modifica continuamente per registrare i mutamenti dello stato personale e le nuove condizioni evolutive
IL PDF è ecologico
• Lavora sull’intera personalita’ osservando lo sviluppo di tutte le aree funzionali
ASSE COGNITIVO
• Viene evidenziata la capacità dell’alunno di utilizzare in modo integrato diverse competenze, strategie, stili di apprendimento diverso ,modalità di problem solving
ASSE AFFETTIVO-RELAZIONALE
• Viene evidenziata una visione più ampia del concetto di sé inteso come: autostima, tolleranza alle frustrazioni, autocontrollo, motivazione all’apprendimento ed alle relazioni
ASSE LINGUISTICO
• Uso del pensiero verbale nella produzione di un linguaggio in contesti comunicativi diversi
ASSE SENSORIALE
• Non si limita a registrare il livello e grado di deficit, ma considera la funzionalità come sviluppo ed utilizzo delle capacità residue.
ASSE MOTORIO PRASSICO
• Occorre valutare la capacità di comprendere e prevedere azioni semplici e complesse e i loro risultati in base agli scopi da raggiungere
ASSE NEUROPSICOLOGICO
• Acquistano significatività le capacità intellettive intesecome comprensione ed esecuzione di compiti di natura , complessità diversa e svolti in condizioni ambientali differenti.
ASSE DELL’AUTONOMIA
•Si tiene particolarmente conto dell’autonomia personale
•Non necessariamente di quella scolastica
ASSE COMUNICAZIONALE
•Viene differenziato da quello linguistico.
•Quello comunicazionale sottolinea l’importanza dell’intenzionalità comunicativa, le modalità di interazione ed i mezzi per comunicare
ASSE DELL’APPRENDIMENTO
•Si considera l’acquisizione delle strumentalità di base e degli apprendimenti curricolari
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della Legge 104/92.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (servizio di Neuropsichiatria Infantile) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.
i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge 104/92.
Nella definizione del P.E.I., i soggetti propongono, , gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap.
contiene: - finalità e obiettivi didattici - itinerari di lavoro - tecnologia - metodologie, tecniche e verifiche - modalità di coinvolgimento della famiglia tempi: - si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico - si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale - verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà Criteri di verifica
La valutazione è un diritto
La valutazione degli alunni con disabilità
è riferita al loro PEI
La valutazione è compito di tutti gli
insegnanti
La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza
Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato.
Ovviamente può succedere che il PEI
preveda gli stessi obiettivi della classe, oppure completamente diversi
Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base al suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.
Anche le prove nazionali INVALSI possono essere personalizzate (ossia ridotte, adattate o interamente sostituite).
Se le prove non vengono superate l’alunno può ripetere l’anno oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un attestato che certifica i crediti formativi acquisiti e che consente comunque la frequenza della scuola superiore.
Può essere:
Curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi. Segue quindi un normale percorso di studi.
Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze.
La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA".
Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico.
PIANO: è “studio mirante a predisporre un’azione in tutti i suoi sviluppi”, un programma,un progetto,una strategia.
DIDATTICO: lo scopo della didattica è il miglioramento dell’efficacia e soprattutto dell’efficienza dell’apprendimento dell’allievo,dell’efficacia e dell’efficienza dell’insegnamento del docente.
PERSONALIZZATO:indica la diversificazione delle metodologie,dei tempi degli strumenti nella progettazione del lavoro di classe.
Nuove forme di organizzazione didattica e
di trasmissione dei processi del sapere e
del saper fare in modo da predisporre
piani di apprendimento coerenti con le
capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo
degli alunni.
(G.Chiosso “La personalizzazione
dell’apprendimento”.
Grande flessibilita’
E’ compilato dal Team docenti una volta
acquisita la diagnosi specialistica,
All’inizio dell’anno ,entro i primi 2 mesi
Il PDP viene verificato
La DM n° 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” stabilisce che la direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Si insiste sulla necessità di un progetto educativo didattico che deve essere
predisposto per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali anche quelli che hanno uno svantaggio culturale, personale o sociale.
PDP deve essere inteso come progettazione e non solo come chek-list
In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA;
Il PDP è lo strumento in cui si potranno, ad
esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.”
“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.”
Si sottolinea la necessità di
motivazione e di verbalizzazione delle misure adottate.
La Circolare poi fornisce indicazioni per il POF delle singole scuole:
Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione : un concreto impegno programmatico per l’inclusione,
basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso:
della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; collegati e coordinati con i GLIP, di cui all’art. 15 commi 1, 3 e 4 della L. n° 104/92
che, proprio in forza di tale norma estendono le loro
competenze anche ai DSA ed agli altri BES.
Bisogno di normalità, dunque,come affermazione del possesso degli stessi diritti di tutti gli altri,dell’essere soggetto di valore pari a quello di tutti gli altri e di avere pari opportunità. Anzi,diritto a compensazioni e aiuti se qualcosa ostacola la realizzazione del proprio potenziale:si pensi alla lezione di Don Milani “dare di più a chi ha di meno”non solo garantire a tutti le stesse possibilità.