Storia cantiere via fellini

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Provincia di Bari SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E TERRITORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: GIOIA DEL COLLE (BA). Permesso di Costruire n. 35/2011, rilasciato dal Dirigente UTC del Comune di Gioia del Colle per la realizzazione di un fabbricato in zona omogenea F1 del vigente P.R.G. – Prot. 30590/637, in LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l. - Annullamento ex art. 39 D.P.R. 380/2001 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Premesso che: - con esposto in data 21.08.2011, in atti dell’Amministrazione al prot. PG 0049370 del 30.08.2011, il Sig. Vinci Vito Antonio ha esposto profili di presunta illegittimità del permesso di costruire n. 35/2011 richiesto dalla società IM.CA. S.r.l., in qualità di proprietaria, e dal Sig. Loiotila Matteo Antonio in qualità di committente, con progetto elaborato dall’Arch. Loiotila Matteo Antonio, e poi concesso in data 19.07.2011, a seguito di trasferimento di proprietà, alla ditta LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l., invocando, tra l’altro, per quanto di competenza del Servizio scrivente i provvedimenti relativi alle funzioni delegate dalla Regione alle province con l’art. 19 della legge regionale 19.07.2006, n. 22, con particolare riferimento all’art. 39 recante “Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione” del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”; - con nota prot. PG 0051218 del 06.09.2011, il Servizio Urbanistica – Espropriazioni, al fine di dare formale avvio al procedimento volto all’eventuale annullamento del Permesso di Costruire n. 35/2011, ha invitato il Sig. Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle a trasmettere: a) “copia del Permesso di Costruire n. 35 del 19 luglio 2011, con relativi elaborati scritto- grafici allegati; b) ogni ulteriore notizia e/o documentazione inerente la pratica in oggetto;” - con nota prot. 26413/3180/29508 del 14.10.2011, acquisita al protocollo generale dell’Ente PG 0069342 del 24.10.2011 il Comune di Gioia del Colle ha trasmesso copia del Permesso di Costruire n. 35 del 19.07.2011, unitamente a: o Relazione tecnica e tavola Allegato A; o Tav. 1 - stralci del catastale, dell’aerofotogrammetico e del P.R.G; conteggi e verifica della normativa; planimetria 1:200; o Tav. 2 - piante, prospetti e sezioni; o Tav. 3 – verifica visitabilità (Legge 13/89) o Tav. 4 – verifica accessibilità differita (Legge 13/89) o Relazione tecnica e dichiarazione legge 13/89; o Piante quotate – piano terra, primo, secondo e coperture; 1 Determina Dirigenziale N. 5939 del 01/08/2013 Protocollo N. 135219/2013 Firmato digitalmente da LASTELLA CATALDO Copia informale dell'Atto pubblicato all'Albo on-Line della Provincia di Bari pagina 1

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Provincia di BariSERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: GIOIA DEL COLLE (BA). Permesso di Costruire n. 35/2011, rilasciato dal Dirigente UTC del Comune di Gioia del Colle per la realizzazione di un fabbricato in zona omogenea F1 del vigente P.R.G. – Prot. 30590/637, in LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l. - Annullamento ex art. 39 D.P.R. 380/2001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:− con esposto in data 21.08.2011, in atti dell’Amministrazione al prot. PG 0049370 del

30.08.2011, il Sig. Vinci Vito Antonio ha esposto profili di presunta illegittimità del permesso di costruire n. 35/2011 richiesto dalla società IM.CA. S.r.l., in qualità di proprietaria, e dal Sig. Loiotila Matteo Antonio in qualità di committente, con progetto elaborato dall’Arch. Loiotila Matteo Antonio, e poi concesso in data 19.07.2011, a seguito di trasferimento di proprietà, alla ditta LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l., invocando, tra l’altro, per quanto di competenza del Servizio scrivente i provvedimenti relativi alle funzioni delegate dalla Regione alle province con l’art. 19 della legge regionale 19.07.2006, n. 22, con particolare riferimento all’art. 39 recante “Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione” del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”;

− con nota prot. PG 0051218 del 06.09.2011, il Servizio Urbanistica – Espropriazioni, al fine di dare formale avvio al procedimento volto all’eventuale annullamento del Permesso di Costruire n. 35/2011, ha invitato il Sig. Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle a trasmettere:a) “copia del Permesso di Costruire n. 35 del 19 luglio 2011, con relativi elaborati scritto-

grafici allegati;b) ogni ulteriore notizia e/o documentazione inerente la pratica in oggetto;”

− con nota prot. 26413/3180/29508 del 14.10.2011, acquisita al protocollo generale dell’Ente PG 0069342 del 24.10.2011 il Comune di Gioia del Colle ha trasmesso copia del Permesso di Costruire n. 35 del 19.07.2011, unitamente a:

o Relazione tecnica e tavola Allegato A;o Tav. 1 - stralci del catastale, dell’aerofotogrammetico e del P.R.G; conteggi e

verifica della normativa; planimetria 1:200;o Tav. 2 - piante, prospetti e sezioni;o Tav. 3 – verifica visitabilità (Legge 13/89)o Tav. 4 – verifica accessibilità differita (Legge 13/89)o Relazione tecnica e dichiarazione legge 13/89;o Piante quotate – piano terra, primo, secondo e coperture;

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Determina Dirigenziale N. 5939 del 01/08/2013Protocollo N. 135219/2013

Firmato digitalmente da LASTELLA CATALDO

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− con nota del Servizio, prot. PG 0080434 in data 24.11.2011, “rilevata la completezza della richiesta e della documentazione allegata, nonché “constatata l’assenza – allo stato – di eventuali cause di improcedibilità, a norma dell’art. 10 del “Regolamento provinciale per l’esercizio delle funzioni delegate dall’art. 39 della L.R. n. 22/06” è stato comunicato il formale avvio del procedimento;

− con nota del 30.01.2012, in atti al prot. PG 0012266 del 30.01.2012, la Società LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l., in esito alla comunicazione di avvio del procedimento, ha controdedotto l’esposto del Sig. Vinci Vito Antonio trasmettendo una “Memoria ex art. 10 Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 10 del Regolamento per l’esercizio delle funzioni delegate dall’art. 39 della L.R. 19.07.2006 n. 22” con allegati:

Atto di vincolo autenticato dal Notar D’Abbicco di Gioia del Colle n. Rep n. 26730 in data 28.07.2010 Raccolta n. 10628;

Art. 22 delle N.T.A. del P.R.G.;

− con nota prot. 34301/4129/12360 del 25.01.2012, in atti al prot. PG 0024351 del 16.02.2012, il Comune di Gioia del Colle ha richiesto, per ragioni organizzative dell’Ufficio Tecnico, una proroga di trenta giorni dei termini di riscontro previsti dalla comunicazione di avvio del procedimento;

− con messaggio di posta elettronico in data 14.05.2012, in atti al prot. PG 0083210 del 18.05.2012, il Sig. Vinci Vito Antonio ha sollecitato, tra l’altro, una definizione del procedimento in parola;

− con ulteriore messaggio di posta elettronico in data 14.05.2012, in atti al prot. PG 83226 del 18.05.2012, il Sig. Vinci Vito Antonio ha trasmesso la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02578/2012 REG.PROV.COLL, depositata il 4.05.2012, e citata nel precedente messaggio a supporto delle tesi esposte nell’istanza di annullamento del permesso di costruire in esame;

− con nota prot. 34301/4129/19858 del 25.07.2012, in atti al prot. PG 0129734 del 25.07.2012, il Comune di Gioia del Colle si è espresso sulla fondatezza dei motivi della richiesta del Sig. Vinci Vito Antonio, trasmettendo i seguenti allegati:

nota del Comune di Gioia del Colle prot. 2193/19032 del 1.07.2011; nota del Comune di Gioia del Colle prot. 22192/2609/25184 del 6.09.2011;

− in data 26.07.2012, il Comitato Tecnico Amministrativo in materia di urbanistica, esaminato il fascicolo alla luce delle integrazioni pervenute, ha rilasciato il parere di competenza di seguito integralmente riportato:

Parere del Comitato(rif. Artt. 12 comma 4 e 13 comma 2 delle norme di funzionamento del Comitato)“Oggetto: Comune di Gioia del Colle (Ba) - P.d.C.35/2011 PremessaIl Comitato Tecnico Amministrativo, sulla scorta della documentazione fornita dall’Amministrazione

provinciale (cfr. elenco allegato), in ordine alla verifica della conformità del P.d.C. in oggetto alle

prescrizioni degli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi del Comune di Gioia del Colle,

fornisce il proprio parere ai sensi degli Artt. 12 comma 4 e 13 comma 2 delle norme di

funzionamento del Comitato.

In data 15.12.2009, con domanda registrata al protocollo dell’Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica

del Comune di Gioia Del Colle, al n. 30590/637, la “IM.CA S.r.I.”, con sede in Gioia del Colle alla

Via Garibaldi n. 7, in qualità di proprietaria e l’Arch. Loiotila Matteo Antonio, residente in Turi alla

Via Santa Maria Assunta n. 34, quale Committente, in data 15.12.2009, chiedevano il rilascio di un

P.d.C. per la realizzazione di un fabbricato da adibire a uffici e negozi ad uso pubblico in Zona F1

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del P.R.G. con ubicazione in Via 3a Trav. Prov. Casamassima, ora Via F. Fellini, su suolo in

Catasto al Fg. n. 32, p.lle nn. 906, 1061, 1237, 1239, 1241, 1243.

Nelle more della definizione della pratica, la titolarità del progetto è stata acquisita dalla LOI.CA

COSTRUZIONI S.r.l, con sede in Turi (BA) Via Santa Maria Assunta n. 34, come da “Atto di

Compravendita del 05.07.2010, a rogito del Notaio Nicola Guida, n. 101344 di rep. registrato a

Gioia del Colle in data 07.07.2010 al n. 6145.

Con nota avente ad oggetto riscontro note PP.d.C. n. 96/2010 e n. 21/2011 rilasciati dal Dirigente

dell'U.T.C, di Gioia del Colle e esposto avverso il rilascio del P.d.C. 35 del 19/07/2011 In zona

omogenea "F1" del P.R.G., assunta al protocollo del Servizio Urbanistica-Espropriazioni della

Provincia di Bari in data 30 Settembre [n.d.r. Agosto] 2011, al n° 0049370, il Sig. Vito Antonio

VINCI, chiedeva l'intervento sostitutivo per l'annullamento del P.d.C. ex art. 39 della L.R.

19/7/2006, n.22, come previsto dall'Art. 39 del D.P.R. n. 380/2001, sostenendo i motivi della

presunta illegittimità. L’intervento in Via 3a Trav. Prov. Casamassima, ora Via F. Fellini, su suolo in

Catasto al Fg. n. 32, p.lle nn. 906, 1061, 1237, 1239, 1241, 1243, ricade in zona omogenea "F1" di

P.R.G., disciplinata dall'Art. 22 delle N.T.A..

Tale zona, ai sensi del D.M. 2.4.1968 n° 1444, è destinate a ”Servizi per l'urbanizzazione secondaria” relativi alle zone residenziali.

Nella sua richiesta il Sig. Vinci, nel ritenersi legittimato a chiedere l'annullamento dei più volte citati

PP.d.C., ex Art.9 della legge n.241/1990 e ss.rnm.ii., pone interrogativi sulla competenza dei

soggetti deputati a valutare la possibilità che un privato possa intervenire nella realizzazione di “

….. presunti servizi non contemplati nel citato D.M.”, richiamando la sentenza della Corte

Costituzionale n.179/1999 e l'Art.15, 5° comma, della L.R. n.20/2001.

In particolare il Sig. Vinci evidenzia che “ la "possibilità" di intervento del privato è subordinata alla

volontà del Consiglio Comunale che si manifesta attraverso un "atto di indirizzo ... ed

all'approvazione di un apposito schema di convenzione ... che tuteli l'interesse pubblico" .

Ancora, il Sig. Vinci, in merito alle affermazioni dell’Avv. Mastroviti, sulla questione interpretativa

dell’Art. 39 delle N.T.A. del P.R.G. vigente nel Comune di Gioia del Colle, richiama il parere, a

firma dell'Ass. Nicola Fusillo che, dopo le premesse, a pag. 3. testualmente recita: "..Tutto ciò

premesso, in ordine alla più generale problematica del "vincoli" di P.R.G., nel caso di specie si è in

presenza di una specifica disposizione delle N.T.A. di P.R.G. che, per le zone "F", prospetta

un'adeguata regolamentazione in caso di decadenza dei vincoli a servizi (zone F), cui occorre

attenersi, stante la "COGENZA" dell'Art.39 delle N.T.A. di P.R.G.”.

Per contro, il Comune di Gioia del Colle e per esso il Dirigente dell’U.T.C., Ing. Laruccia, con nota

prot. 26413/3180 del 14.10.2011, assunta al protocollo del Servizio Urbanistica – Espropriazioni

della Provincia di Bari, al n. PG 0069342 del 24.10.2011, oltre che ribadire i contenuti di precedenti

note afferenti le stesse argomentazioni (n. 21931 di prot. del 1.7.2011, nn. 22192/2609/25184 di

prot. del 6.9.2011, riporta sinteticamente sentenze che ritiene meritevoli di approfondimenti.

In particolare:

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- Consiglio di Stato — Sezione IV — Sentenza del 7 aprile 2010, n. 1982, che nella parte

“DIRITTO” si legge "…. Tuttavia il Collegio condivide la conclusione del primo giudice che

ha ritenuto l'insussistenza di alcun obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere

sull'istanza in questione, in quanto il vincolo suindicato nel caso di specie ha natura

conformativa anziché espropriativa e, conseguentemente, non è soggetto a decadenza né

a indennizzo”, ed ancora, “….Al riguardo, giova richiamare il pregresso orientamento della

Sezione che attribuisce natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà

esistente sui suoli, a tutti quei vincoli che non solo siano esplicitamente preordinati

all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in

una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione

degli interventi su di essi previsti anche da parte di privati ed in regime di economia di

mercato (cfr. Cons. Stato, sez. ottobre 2007, n. 5059; id, 28 febbraio 1995, n. 693)” ; ed

inoltre con richiamo alla normativa locale: "…..Nel caso di specie, come correttamente

evidenziato dal giudice di primo grado, la concreta disciplina urbanistica per i suoli de

quibus è dettata dall'art.2 delle N.T.A. del P.R.G., il quale elenca le tipologie di opere e

attrezzature ivi realizzabili (parcheggi, consultori, centri culturali, cliniche, etc) senza affatto

limitarne l'edificazione alla "mano pubblica" e quindi, ben consentendo che le stesse siano

realizzate anche a iniziativa privata,".

- T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. 3 marzo 2011, n. 383 nella parte “DIRITTO” si legge "…..Ed

invero, contrariamente agli assunti di parte ricorrente che ritiene erroneamente la stessa

ormai priva di destinazione urbanistica per effetto di una presunta, quanto inesistente,

decadenza del vincolo di destinazione previsto, rileva il Collegio che viceversa il vincolo

gravante sull'area in questione non è soggetto a decadenza quinquennale ai sensi dell'Art.

2 della Legge 19 novembre 1968 n. 1187, con conseguente manifesta infondatezza

dell'istanza di riqualificazione urbanistica."; ed ancora "…….Com'è noto, infatti, nella

ripartizione effettuata dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 55/68 e nelle

successive pronunce 92/82 e 179/99, i vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano

dalla localizzazione del territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali sono

espressamente indicate le aree sulle quali essi dovranno sorgere, con preclusione di ogni

attività edificatoria privata, mentre vanno qualificati come conformativi quei vincoli che

derivano dalla zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici che, nel

dividere in zone il territorio dell'ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e

caratteri dell’edificabilità dei vari terreni e così conformano le varie proprietà che vi

ricadono, limitando la fruibilità di esse nell'interesse pubblico (TAR. Puglia Bari Sez, II

28.7.2009 n. 1991)."

A tali valutazioni del Tecnico comunale va aggiunta la memoria dell’Arch, Matteo Antonio Loiotila,

quale Legale Rappresentante della “Loi.Ca. Costruzioni S.r.l.”, acquisita al protocollo del Servizio

Urbanistica – Espropriazioni della Provincia di Bari, al n. PG 0012266 del 30.01.2012.

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La memoria, redatta ai sensi dell’Art. 10 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, e Art.10 del Regolamento

per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Art. 39 della L.R. 19.07.2006, n, 22, contesta l’esposto

del Sig. Vinci, in quanto ritenuto completamente infondato perché mosso da errati e fuorvianti

presupposti sia fattuali che giuridici.

In particolare l’Arch. Loiotila, oltre che ribadire concetti già espressi dal Dirigente comunale Ing.

Laruccia, nella propria nota inviata al Servizio Urbanistica – Espropriazioni della Provincia di Bari,

richiama la citazione del Sig. Vinci in merito all'Art. 15, della L.R. n. 20/2001, rubricato "Piani

urbanistici esecutivi" che, al comma 5 recita: " Fino alla formazione del DRAG, la realizzazione di

interventi riservati dalla pianificazione comunale all'iniziativa pubblica, può essere affidata ai

proprietari legittimati, previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il

perseguimento del pubblico interesse".

L’Arch. Loiotila in merito sostiene che: “……la norma de qua: a) da un lato, si appalesa del tutto

inconferente, per essere riferita esclusivamente alla formazione di "P.U.E." (piani urbanistici

esecutivi) che, come è noto, possono essere formati solo in presenza della preventiva

approvazione di un P.U.G. (piano urbanistico generale), mentre, nel caso di specie, si è in

presenza di un "intervento edilizio diretto" ed in vigenza di un P.R.G approvato ai sensi della L.R.

n. 56/1980; b) dall'altro, rappresenta la prova dell'infondatezza delle tesi sostenute dallo stesso

sig. Vinci, atteso che detta previsione normativa consentirebbe, in caso di sua applicabilità,

l'affidamento al "privato” anche di interventi "riservati dalla pianificazione comunale".

Né, tantomeno, può accedersi alla tesi secondo cui, nella fattispecie de qua, sarebbe mancato il

"convenzionamento" con la P.A., atteso che, come risulta ad tabulas, il rilascio del P.d.C. n.

35/2011 è stato preceduto, tra l'altro, dalla sottoscrizione di apposito atto d'obbligo "relativo a

destinazione di uso pubblico dell'intervento a farsi", autenticato dal Notaio D'Abbicco di Gioia del

Colle, n. 26730 di rep. in data 28.07.2010, regolarmente registrato a Gioia del Colle al n. 7132 in

data 29.07.2010: "atto d'obbligo" che, ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 10/1977 (successivamente

trasfuso nell'Art. 18 del D.P.R. n. 380/2001) e come costantemente confermato dalla

giurisprudenza formatasi in materia (ex multis: Cass. Civile Sez. H, del 04/04/2011, n. 7630), è del

tutto "equivalente", sotto il profilo urbanistico, alla stipula di una "convenzione" con il Comune”.

Infine, l’Arch. Loiotila, con riferimento alla destinazione d’uso prevista per la zona omogenea "F1 –

Servizi di quartiere, di cui al P.d.C. 35/2011, ritiene la "doglianza del Vinci" completamente

destituita di fondamento, sia in fatto che in diritto, atteso che: “a) l'art. 3 del D.M. 02.04.1968, n.

1444, rubricato " Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi

pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", come è noto, così

statuisce: "Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'Art. 17, penultimo comma,

della Legge n. 765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante insediato o da

insediare la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività

collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinali alle sedi viarie.

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Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: a)...; b) mq. 2 di aree

per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,

amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; c)...; dj... .

c) Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si

assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano

mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile, eventualmente maggiorati di una quota non

superiore a 5 mq. per le destinazioni non specificamente residenziali, ma strettamente connesse

con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali,

ecc.)”; d) Il P.R.G. di Gioia del Colle, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale

n. 537 del 27 febbraio 1974 e, quindi, "conforme" ai criteri indicati dal D.M. n, 1444/68 disciplina,

all'Art. 22 delle N.T.A., le aree destinate a "Servizi di quartiere" prevedendo che, in detta zona

omogenea, tra l'altro, è "consentita la costruzione di : a)... b) attrezzature di interesse comune,

religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative, per pubblici esercizi, etc", laddove,

l'inclusione di "pubblici esercizi" tra le destinazioni consentite, non rappresenta un "refuso"

rispetto al riferimento ai "pubblici servizi" contenuta dal D.M., bensì una maggiore specificazione

delle destinazioni ritenute compatibili con la zona de qua, legittimamente operata dal redattore del

P.R.G. sia perché conforme agli usi previsti per i "servizi per la residenza" sia, comunque, per la

non tassatività delle indicazioni contenute nel detto Art. 3 del citato D.M., "trattandosi di una

ripartizione prevista in "linea di massima", come è reso palese dall'uso dell'espressione “di norme"

(cfr., sul punto, T.A.R. Catania Sicilia sez .III, 08.04. 2010, n. 1058). Circa la nozione di "servizio

pubblico", la giurisprudenza amministrativa, muovendo da quanto disposto dall'Art. 22 della

Legge 142/1990 (successivamente riprodotto dall'Art. 122 del D. Lgs. n. 267/2000), ha peraltro,

avuto modo di così statuire: "Servizio pubblico locale, secondo la disposizione dell'Art. 22 della

Legge 08.06.1990 n. 142, ribadita dall'Art. 122 D.Lgs. 18.08.2000 n, 267 è qualsiasi attività

concretantesi nella produzione di beni e di servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale,

non solo in termini economici, ma anche ai fini di promozione sociale" (Consiglio di Stato, Sez, V,

17.04.2003, n. 2024; in termini: Consiglio di Stato, Sez. V 09.05 2001, n. 2605); " La P.A. è al

servizio della collettività e perciò tutta l'organizzazione amministrativa, pubblici uffici, ma anche

strutture private connesse a pubblici uffici ai fini dell'assolvimento di pubbliche funzioni o

dell'erogazione di pubblici servizi, rientra nell'ambito del pubblico servizio" (TAR, Sicilia, Catania,

sez. III, 10.09. 2001, n. 1549).”

Sulla scorta di tali valutazioni e richiami giurisprudenziali, l’Arch. Loiotila, conclude: “…si é ritenuto

opportuno proporre un intervento su di un'area che per destinazione e ubicazione é idonea ad

accogliere una struttura edilizia polifunzionale a servizio delle necessità del nuovo quartiere. In

questo senso l'intervento, pur essendo di iniziativa privata, persegue nel contempo finalità di

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interesse pubblico essendo volta alla realizzazione di attrezzature di uso collettivo e aperte al

pubblico. L'intera struttura sarà, infatti, di utilizzo pubblico, e conterrà pubblici servizi, sedi sociali o

ricreative, uffici pubblici, attività di servizio in genere, ambulatori ecc.,. con aree esterne attrezzate

tali da configurare, nel loro complesso, un vero e proprio centro di servizi del nuovo quartiere, da

integrarsi a quelli già realizzati e quelli a realizzarsi sulla stessa maglia. La soluzione progettuale

prevede una soluzione architettonica di massima, in attesa di constatare in corso d'opera le

relative richieste di attività da svolgere nello stesso, secondo le richieste di mercato e fermo

restando, chiaramente, l'uso pubblico di qualsiasi unità edilizia a farsi. Il tutto perseguendo gli

stessi obiettivi e con le stesse finalità dell'intervento pubblico, poiché si viene a dotare una nuova

zona urbana degli indispensabili servizi per i quali si fa sempre più pressante la domanda sociale,

rispettando le destinazioni previste dal P.R.G.".

Considerazioni del comitatoL’intervento in Via 3a trav. della Prov. per Casamassima, ora Via F. Fellini, su suolo in Catasto al

Fg. n. 32, p.lle nn. 906, 1061, 1237, 1239, 1241, 1243, ricade in zona omogenea "F1" di P.R.G.,

disciplinata dall'Art. 22 delle N.T.A. .

Tali zone, ai sensi del D.M. 2.4.1968 n° 1444, sono destinate a ”Servizi per l'urbanizzazione

secondaria” relativi alle zone residenziali.

In tali zone è consentita la costruzione di:

a) asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie inferiori (scuola dell'obbligo);

a) attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative, per

pubblici esercizi, etc.

E' consentita, inoltre, la costruzione di abitazioni solo per l’eventuale personale di sorveglianza.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

If. = Indice di fabbricabilità fondiaria 3 mc/mq.;

H = Altezza massima del fabbricato ml.12,00 salvo volumi spec.;

Q r= Rapporto massimo di copertura 30%.

Il fabbricato, di cui si chiede l’annullamento del P.d.C., comprende:

• un piano interrato destinato a box-auto con accesso pedonale dal vano scala e carrabile a

mezzo di rampa larga m. 4,50 int. ad uso esclusivo dei box,.; l'altezza del piano interrato sarà di

m. 3,05;

• un piano terra destinato a locali commerciali (quali alimentari, tabacchi, giornali, negozi ed

eventualmente anche a farmacia, ecc„,), che avrà un'altezza netta interna pari a 4,00 m.

• due piani superiori (primo e secondo) destinati ad uffici ad uso pubblico o sedi distaccate di

servizi che avranno ciascuno un ‘altezza netta interna pari a 3,00 m

La destinazione urbanistica “F1” non costituisce vincolo espropriativo e, come tale, non è

suscettibile di decadenza quinquennale.

In merito, il Tribunale di Bari, Ia Sezione Penale, con decisione n. 889/2002, del 12.03.2002 ha

chiarito che: “le N.T.A. del P.R.G. del Comune di Gioia del Colle, in realtà, non prevedono, con

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riferimento alle zone “F”, vincoli preordinati all’esproprio, ma meri vincoli di destinazione diretti a

regolamentare l’attività edilizia del territorio comunale costituenti peculiare manifestazione della

podestà conformativa della Pubblica Amministrazione e come tali non passibili di decadenza.”

Ebbene, la ratio della zona “F1” è proprio quella di garantire varie tipologie di intervento,

comunque, tutte tese a soddisfare interessi essenziali della comunità, come ad esempio, servizi di

quartiere ai sensi del D.M. 02.04.1968 n° 1444, come espressamente elencati dall’Art. 22 delle

N.T.A. del P.R.G..

In merito, la Regione Puglia – Assessorato Qualità del Territorio – Asse Politiche per la Mobilità e

Qualità Urbana – Servizio Urbanistica, con nota prot. A00079/10999 del 22.09.2011, in risposta ai

chiarimenti posti in merito dal Comune di Gioia del Colle per altro P.d.C. che presenta analoghe

problematiche, con nota prot. 2193/19032 dell’01.07.2011, ha specificato che: “ …la realizzazione

di un complesso edilizio per uffici e locali commerciali, pur nell’ipotesi di accedere alla

interpretazione applicativa dell’Art. 22 delle N.T.A.., resta evidente per l’intervento stesso,

ancorché proposto da un privato, comporta la necessità di conformarsi in toto alla disciplina

fissata per la zona “F1” dal medesimo Art. 22 delle N.T.A., sia a livello di destinazione urbanistica

che di indici e parametri tecnico-edilizi. Ciò stante, ad avviso di questo Servizio, la realizzazione di

uffici e locali commerciali, non risulta coerente con i servizi di quartiere, ai sensi del D.M. 2.4.1968

n. 1444 (segnatamente: asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie inferiori ecc.) come

espressamente elencati dall’Art. 22 delle N.T.A. del P.R.G.. In particolare si puntualizza che i

predetti uffici e locali commerciali proposti in progetto, si qualificano come attività direzionali e

commerciali e si configurano propriamente come insediamenti produttivi (Zona omogenea di tipo

“D” ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444).

A quanto in precedenza la Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1999, ha specificato: “… gli

interventi edilizi sul territorio per raggiungere gli obbiettivi di interesse generale, di dotare il

territorio di attrezzature e servizi, sono ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi

nelle previsioni edificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata, se accompagnati da

strumenti di convenzionamento.”

Pertanto, il Comune di Gioia del Colle, prima del rilascio del P.d.C. 35/2011, avrebbe dovuto

approvare uno specifico schema di convenzione, garantendo che la costruzione di attrezzature e

servizi per il territorio, da parte di un privato, potesse consentire, il perseguimento del pubblico

interesse.

Ancora, con sentenza del Consiglio di Stato – Sezione IV – n. 2578 del 04.05.2012, è stato

annullato il P.d.C. n. 115/2004 del Comune di Gioia del Colle, relativo alla realizzazione, anche di

una piastra suddivisa di tre attività commerciali … piccoli negozi, …uffici ecc., realizzati in parte in

zone F1 del P.R.G., disciplinate dall’Art. 22 delle N.T.A., in quanto: “ Le norme da ultimo citate,

contemplanti destinazione a servizi per l’urbanizzazione secondaria … osterebbero

all’insediamento della struttura descritta che anche a voler considerare le poche attività sussumibili

sotto la voce “urbanizzazione secondaria” presenterebbero una marcata caratterizzazione

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commerciale; né potrebbe assumere valenza abilitante il generico e vago impegno, sottoscritto

trascritto dalla Società interessata, di destinare ad uso pubblico la struttura …”

L’ultima parte della predetta sentenza chiaramente definisce in via restrittiva i titoli abilitanti a

sottoscrivere, con la P.A., un impegno di destinazione ad uso pubblico di interventi privati,

essendo, invece, esclusivamente necessaria una idonea convenzione.

Parere del ComitatoSulla scorta delle considerazioni di cui in precedenza, questo Comitato, valutato l’interesse

pubblico primario come prevalente rispetto all’interesse privato secondario, esprime parere

favorevole all’annullamento del P.d.C. n° 35/11, rilasciato dal Comune di Gioia del Colle in data

19.07.2011, pratica edilizia n° 450/2009.”

− con nota prot. PG 0137236 del 07.08.2012 il Servizio Territorio della Provincia di Bari “fatto proprio il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in materia di Urbanistica in data 26.07.2012, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del DPR 380/2001 e dell’art. 13 del Regolamento approvato con DCP n. 19 del 5.11.2009,” ha contestato “le violazioni evidenziate e, valutate le ragioni di interesse pubblico, che si dimostrano attuali e concrete alla rimozione del titolo edilizio, nonché prevalenti sull’interesse privato e sul legittimo affidamento che si è venuto a costituire in seguito al rilascio del permesso di costruire” ha comunicato che “sulla base della istruttoria sin qui svolta, intende adottare apposita determinazione di annullamento del permesso di costruire in parola” invitando “quindi, il titolare del permesso di costruire, il proprietario della costruzione, il progettista ed il Comune di Gioia del Colle a presentare controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente contestazione;”

− nella seduta in data 7.09.2012 del Comitato Tecnico Amministrativo in materia di Urbanistica è stata concessa, su richiesta informale dello stesso, un’audizione al Sindaco del Comune di Gioia del Colle, Sig. Sergio Povia, accompagnato dagli ingg. Vito Ludovico e Donato Antonio Mancino, in qualità rispettivamente di Presidente e Componente della IV Commissione Consiliare del Comune di Gioia del Colle in tema di: “Assetto ed Uso del Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici, Traffico, Protezione Civile”, anche in relazione al procedimento di annullamento del permesso di costruire in parola. In tale occasione il Sindaco e i Consiglieri hanno illustrato alcune peculiarità del PRG del Comune di Gioia del Colle che hanno, a loro dire, motivato la concessione del permesso di costruire all’esame, riservandosi di presentare, entro trenta giorni dalla data dell’audizione, una memoria che documenti e specifichi nel dettaglio quanto relazionato a grandi linee nel corso della riunione;

− con nota-fax prot. 21444/2517/23795 del 14.09.2012, in atti al prot. PG 0153320 del 14.09.2012, il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Gioia del Colle, al fine di approfondire i temi trattati nelle Relazione di accertamento e Contestazione delle violazioni, di cui alla nota del Servizio Territorio prot. PG 0137236 del 7.08.2012, tenuto conto anche del periodo di ferie, ha richiesto una proroga dei termini;

− con lettera in data 14.09.2012, in atti al prot. PG 0154861 del 18.09.2012, l’arch. Matteo Antonio Loiotila, in qualità di legale rappresentante della Società LOI.CA Costruzioni S.r.l. titolare del permesso di costruire in parola, assistito dallo studio legale Avv. Medina & Partners ha presentato le proprie controdeduzioni alla relazione di accertamento e contestazione delle violazioni;

− con nota prot. PG 0155279 del 19.09.2012, il Servizio Territorio dell’Amministrazione Provinciale di Bari a seguito della richiesta del Comune di Gioia del Colle ha concesso la proroga di trenta giorni dei termini per la presentazione delle controdeduzioni;

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− con nota prot. 21444/2517/27526 del 18.10.2012, in atti al prot. PG 0177260 del 19.10.2012, il Comune di Gioia del Colle ha riscontrato la nota prot. PG 0137236 del 7.08.2012 del Servizio Territorio della Provincia di Bari presentando le proprie controdeduzioni alla relazione di accertamento ed alla contestazione delle violazioni, nonché richiedendo “di sospendere qualunque determinazione in merito alla pratica in oggetto riportata, in considerazione, anche, che un eventuale provvedimento contrario esporrebbe questa Amministrazione (il Comune di Gioia de Colle – n.d.r.) oltre che alla richiesta di risarcimento danni anche alla ripercussione negativa sulla collettività per la perdita di numerosi posti di lavoro” invitando al contempo “la Regione Puglia – Servizio Urbanistica ad organizzare un tavolo di lavoro per la definizione della problematica de quo;”

− con nota prot. PG 0202439 del 26.11.2012 il Servizio Territorio, nel riscontrare la nota del Comune di Gioia di cui all’alinea precedente, ha rappresentato che, “conformemente alla delega ricevuta con l’art. 39 della Legge della Regione Puglia n. 22, del 19 luglio 2006, il ruolo e le funzioni della Provincia di Bari afferiscono, nella fattispecie in parola, esclusivamente all’analisi di motivi di illegittimità specificatamente riferibili a provvedimenti amministrativi concretamente individuati da colui che attiva la speciale procedura inerente al potere sostitutivo. … omissis … Per quanto detto, pur auspicando un esito positivo delle iniziative che codesto Comune vorrà porre in atto con la Regione Puglia competente in materia di Urbanistica per risolvere problematiche di carattere generale relative al governo del territorio della Città di Gioia del Colle, non paiono ammissibili al momento sospensioni del procedimento amministrativo e coinvolgimenti diretti del Servizio Territorio di questa Amministrazione Provinciale su questioni di gestione e programmazione del territorio che si allontanano dalle attività di stretta competenza e, peraltro, non specificatamente tipizzate dall’ordinamento legislativo nazionale e regionale”. Così concludendo:“il Servizio scrivente procederà alla conclusione del procedimento con l’emissione del provvedimento definitivo nel rispetto della procedura prevista dal “Regolamento per l’esercizio delle funzioni delegate dall’art. 39 della L.R. 19 luglio 2006 n° 22” approvato con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 05 novembre 2009;”

− con nota prot. 31521/3630 del 21.11.2012, in atti al prot. PG 0200496 del 22.11.2012, il Comune di Gioia del Colle ha trasmesso “per opportuna conoscenza” una proposta di deliberazione da sottoporre al proprio Consiglio avente ad oggetto “Inquadramento giuridico delle zone a “Servizi di quartiere F1” disciplinate dall’art. 22 delle N.T.A. di P.R.G., con particolare riferimento alla natura del vincolo, alle attrezzature di interesse comune ed agli accordo tra P.A. e privato. Contestuale approvazione dello schema di convenzione tipo”; nonché chiedendo la disponibilità “ad attivare un tavolo di lavoro con la presenza di rappresentanti della Provincia, della Regione Puglia e del Comune di Gioia del Colle per creare indirizzi operativi per la soluzione della problematica di che trattasi;”

− con nota PG 0207014 del 30.11.2012 il Servizio Territorio della Provincia di Bari in esito alla nota del Comune di Gioia del Colle di cui all’alinea appena sopra ha rinviato “a quanto già espresso” con la nota PG 0202559 in data 26.11.2012, “confermando che la scrivente Amministrazione non possiede alcuna specifica competenza e/o delega per la soluzione concordata della problematica di che trattasi”.

− con messaggio di posta elettronico in data 17.02.2013, in atti al prot. PG 0035187 del 20.02.2013, il Sig. Vinci Vito Antonio ha sollecitato una definizione del procedimento in parola nel rispetto della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

− in data 2.04.2013, è stato acquisito, al protocollo PG 0060488, un atto di significazione sottoscritto da due Consiglieri del Comune di Gioia del Colle, avente ad oggetto la deliberazione del consiglio Comunale di Gioia del Colle n. 54 del 18.12.2012;

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− con nota del 9.04.2013, in atti al prot. PG 0066516 del 11.04.2013, l’Avv. Mario Barnaba, in qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale dell’Arch. Matteo Loiotila, legale rappresentante della LOICA Costruzioni S.r.l., e del Sig. Filippo Monte, legale rappresentante della TECNOCOSTRUZIONI S.r.l., rispettivamente titolari dei Permessi di Costruire n. 35/2011 e 96/2010 rilasciati dal Comune di Gioia del Colle ha richiesto un’audizione al Comitato Tecnico Amministrativo in materia urbanistica;

− nel corso dell’audizione, concessa dal Comitato in data 30.04.2013, l’Avv. Mario Barnaba ha illustrato una memoria difensiva depositata agli atti con prot. PG 0077874 del 30.04.2013;

− in data 30.05.2013 il Comitato Tecnico Amministrativo in materia di urbanistica esaminato nuovamente il fascicolo alla luce delle integrazioni e delle controdeduzioni pervenute a seguito del parere espresso in data 26.07.2012 e della relazione di accertamento e contestazione delle violazioni notificata alle parti con la nota del Servizio Territorio prot. PG 0137236 del 7.08.2012, ha rilasciato il parere definitivo ex art. 13 comma 2 del Regolamento per l’esercizio delle funzioni delegate approvato con D.C.P. n. 19 del 5.11.2009 di seguito integralmente riportato:

Parere definitivo del Comitato (rif. Art. 13, comma 2, del Regolamento per l’esercizio delle funzioni delegate delegate dall’art. 39

della l.r. 19.07.2006 n. 22 approvato con D.C.P. n.19 del 05.11.2009)

Oggetto: GIOIA DEL COLLE (BA) – Permesso di Costruire n. 35/2011, rilasciato dal

Dirigente U.T.C. di Gioia del Colle per la realizzazione di un fabbricato in zona omogenea F/1 del vigente PRG – Prot. 30590/637, alla LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l.

PremessaIl Comitato Tecnico Amministrativo, sulla scorta della documentazione fornita dall’Amministrazione

provinciale (cfr. elenco allegato), afferenti le controdeduzioni al proprio parere emesso per la

verifica della conformità del P.d.C. in oggetto, rilasciato dal Comune di Gioia del Colle in data

19.07.2011, (pratica edilizia n° 450/2009) alla LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l, con sede in Turi (BA)

Via Santa Maria Assunta n. 34, esprime il parere definitivo, ai sensi dell’Art. 13 comma 2 delle

norme di funzionamento del Regolamento per l’esercizio delle funzioni delegate dall’art. 39 della

legge regionale 19.07.2006 n. 22 approvato con D.C.P. n.19 del 05.11.2009.

Controdeduzioni Con nota assunta al protocollo PG 0177260 della Provincia di Bari, in data 19 Ottobre 2012, il

Comune di Gioia del Colle, nelle persone del Sindaco e del Dirigente dell’Ufficio Tecnico,

riscontrando il parere di questo Comitato, integrato nella nota prot. PG 0137236 in data 7 Agosto

2012 del Servizio Territorio della Provincia di Bari, chiedevano di sospendere qualunque

determinazione in merito alla pratica in oggetto, ritenendo necessario ampliare alcuni aspetti che

dimostrerebbero il comportamento costante ed uniforme dell’Amministrazione Comunale nel

raggiungimento del pubblico interesse, nel rilascio del P.d.C. di che trattasi.

Gli aspetti a cui i soggetti fanno riferimento afferiscono ad una doppia sentenza, rispettivamente

del TAR Puglia, in merito alla P.E. n. 206/89 intestata alla ditta Scarabaggio Donato, nonché, della

Ia Sezione Penale del Tribunale di Bari, per quanto riguarda la C.E. n. 43/97 intestata alla

MEDICOL S.r.l.

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Page 12: Storia cantiere via fellini

La sentenza di annullamento del TAR di Puglia n. 731, del 3.11.1997, riguarda un ricorso

presentato dalla Ditta Scarabaggio avverso l’ordinanza sindacale n. 28 del 29.3.1996 del Comune

di Gioia del Colle.

L’ordinanza sindacale, in sintesi, respingeva la domanda di Condono Edilizio ai sensi della legge n.

724/1994, con cui si chiedeva la mutazione di destinazione d'uso del primo piano di un edificio

ricadente in zona omogenea "F/1" del PRG in corso di edificazione da parte della ditta

Scarabaggio.

In particolare, si ordinava la demolizione di quelle opere, in fase di realizzazione, che

precostituivano la destinazione residenziale di nove unità immobiliari, in sostituzione di attrezzature

di interesse collettivo.

In termini di diritto, la sentenza del TAR Puglia riportava: “… le opere erano ancora in corso di

edificazione e la verifica della loro conformità al progetto assentito non poteva che essere

effettuata al termine delle opere stesse, in sede di verifica dell'ultimazione dei lavori ed in sede di

certificazione della agibilità delle opere realizzate. Nella specie non soltanto tale imprescindibile

presupposto non si era verificato, ma il Comune era in possesso, relativamente al manufatto in

corso di edificazione, di un primo atto di asservimento ad uso pubblico di quanto a realizzarsi

sottoscritto dal dante causa del ricorrente ed autenticato in data 17.12.1990 e di un secondo atto

di asservimento delle ulteriori opere assentite, sottoscritto ed autenticato in data 29.4.1994.”

Per quanto riguarda la sentenza dalla 1a Sezione Penale, questa è stata emessa contro l'ing.

Pietro Milella che, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle, aveva

rilasciato la Concessione Edilizia n. 43/97 intestata alla MEDICOL S.r.l. per costruzione di una

Casa di Cura privata in zona F/4 del PRG.

La sentenza specifica, tra l’altro, “…è agevole osservare che:

a) le norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Gioia del Colle in realtà non prevedono, con

riferimento alle zone F vincoli preordinati all'esproprio, ma meri vincoli di destinazione diretti a

regolamentare l'attività edilizia nel territorio comunale, costituenti peculiare manifestazione della

potestà conformativa della P.A., come tali non passibili di decadenza;

b) anche a ritenersi il contrario, e cioè che fosse stato imposto un vincolo preordinato

all'esproprio, la sua sopravvenuta inefficacia non comporta di per se stessa il venir meno

dell'originaria destinazione urbanistica e del relativo indice di fabbricabilità previsto

originariamente dal piano, di guisa che, nulla vieta al proprietario del suolo di ottenere le

richieste concessioni edilizie per manufatti rispettosi di detta destinazione e dell'originario indice

di fabbricabilità.

D'altronde, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza (n.d.r. 12-20 maggio 1999, n. 179), ebbe

a precisare che "sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie

costituzionali ... i vincoli che importano una destinazione… realizzabile ad iniziativa privata o

promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad

esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato senza necessità di

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previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta politica programmatoria tutte le

volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano

ritenuti realizzabili ... anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da

strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, anche ai parcheggi, impianti

sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e

sanitarie e per altre utilizzazioni quali zone artigianali e/o industriali o residenziali; in breve, a tutte

quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato.”

Ad ulteriore conferma della giustezza del proprio operato, il Sindaco del Comune di Gioia del Colle,

in allegato alla raccomandata A/R prot. 31521/3630 del 21 Novembre 2012, allibrata al protocollo

del Servizio Territorio della Provincia di Bari, al n. 200496, del 22 Novembre 2012, ha trasmesso il

parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare, per la ricerca di una

soluzione di inquadramento giuridico delle zone a "Servizi di Quartiere F/1", disciplinate dall'Art. 22

delle N.T.A. di P.R.G., con particolare riferimento alla natura del vincolo, alle attrezzature di

interesse comune ed agli accordi tra P.A. e privato.

La stessa Commissione ha approvato uno schema di convenzione per disciplinare eventuali

rapporti tra la P.A. e il privato che intendesse realizzare opere in zone F del PRG.

Ancora, lo “studio Legale Medina & Partners”, in nome e per conto della LOI.CA COSTRUZIONI

S.r.l.”, con raccomandata allibrata al protocollo del Servizio Territorio della Provincia di Bari, al n.

154861, del 18 Settembre 2012, ha chiesto l’emanazione di un provvedimento dirigenziale di

archiviazione dell'attivato procedimento ex art. 39 del D.P.R. n. 380/2001, manifestando, in stretto

subordine ed al solo fine di evitare un altrimenti ineludibile contenzioso giudiziario, la disponibilità

della LOI.CA Costruzioni S.r.l., a sottoscrivere, con il Comune di Gioia del Colle, un atto

convenzionale che riproduca le stesse "obbligazioni" già oggetto dell'atto d'obbligo del 28.07.2010.

A supporto di tale richiesta sono state esposte le seguenti motivazioni:

“ 1) in primo luogo, si ribadisce quanto già dedotto con memoria del 27 gennaio 2012, e cioè che,

nel caso di specie, il rilascio del P.d.C. 35/2011 è stato preceduto, tra l'altro, dalla

sottoscrizione di apposito atto d'obbligo "relativo a destinazione di uso pubblico dell'intervento

a farsi", autenticato dal Notaio D'Abbicco di Gioia del Colle, n. 26730 di rep. in data

28.07.2010, regolarmente trascritto e registrato a Gioia del Colle al n. 7132 in data

29.07.2010: "atto d'obbligo", già previsto sia dalla legislazione nazionale con l'Art. 7 della

Legge n. 10/1977 (ed attualmente trasfuso nell'Art. 18 del D.P.R. n. 380/2001) sia dalla

legislazione regionale con l'Art. 38 della L.R. n. 6/1979 che così recita: «L'atto unilaterale d'obbligo di cui all'Art. 7 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, conserva gli stessi contenuti

delle convenzioni tipo di cui al precedente Art. 37» e che, come costantemente confermato

dalla giurisprudenza formatasi in materia (ex multis: Cass. Civile Sez. I del 04/04/2011, n.

7630), è del tutto «equivalente» (soprattutto quando, come nel caso di specie, l'atto de quo è

stato anche registrato e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II.), sotto il profilo della

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garanzia delle prescrizioni di carattere urbanistico a carico del soggetto privato ed a favore di

un Comune, alla stipula di una «convenzione», avente identico contenuto.

Né, nel caso in esame, sono state ravvisate e rappresentate specifiche ragioni che

escludessero detta «equivalenza».

2) Per altro verso, l'Art. 21 nonies prescrive - come è noto - che: «1. Il provvedimento

amministrativo illegittimo ai sensi dell'Art. 21-octies può essere annullato d'ufficio,

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto

degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da

altro organo previsto dalla Legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento

annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

Ammesso e non concesso, quindi, che, nel caso di specie, lo «strumento convenzionale»

utilizzato possa essere ritenuto «non idoneo», non vi sarebbero – comunque - i presupposti

indicati nel primo comma della riportata norma per addivenire all'annullamento del P.d.C.

intestato alla LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l., atteso che, da un lato, non sussistono specifiche

ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto all'interesse del privato (ulteriori rispetto alla

contestata illegittimità) e, dall'altro, un eventuale provvedimento in autotutela non risulterebbe

neppure adottato entro un «termine ragionevole», essendo i lavori di cui al contestato P.d.C,

già ultimati dal punto di vista strutturale, come facilmente verificabile in sede istruttoria. La

giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ha, infatti, avuto modo di chiarire e

puntualizzare che: «Ai sensi dell'Art. 21 nonies, Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'esercizio del

potere di autotutela, e quindi il concreto provvedimento di ufficio adottato

dall'Amministrazione, richiede che quest'ultima, oltre ad accertare entro un termine

ragionevole l'illegittimità dell'atto (nella specie di rilascio del permesso di costruire), debba

altresì valutare la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento, attuale e prevalente

sulle posizioni giuridiche private costituitesi e consolidatesi medio tempore, dovendosi in

particolare escludere che tale interesse pubblico possa consistere nel mero ripristino della

legalità violata» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4770); Ed ancora:

«L'annullamento d'ufficio di una concessione edilizia, per le rilevanti conseguenze in fatto ed in diritto che provoca, deve trovare la sua giustificazione, non solo nella

necessità di ripristinare l'ordine giuridico violato, ma anche nella sussistenza di comprovate ragioni di pubblico interesse, concreto ed attuale, prevalenti rispetto

all'interesse del privato al punto da giustificare il sacrificio, e tali da imporre la modificazione dello stato di fatto; e, pertanto, è illegittimo il provvedimento di

annullamento in autotutela della concessione, allorquando non contenga una puntuale motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle che

avrebbero giustificato «l'ordinario» diniego della concessione edilizia, sottese all'esercizio del potere di ritiro in autotutela e, pur se adottato a breve distanza di tempo

dal perfezionamento della concessione, intervenga quando le opere siano già ultimate,

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così da richiedere una motivazione «rafforzata»» (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27

febbraio 2012, n. 391).

3) Infine. Ammesso e non concesso che nel caso di specie sussistano tutte le condizioni previste

dalla richiamata giurisprudenza per un legittimo esercizio del potere di autotutela, può non

essere superfluo richiamare che il secondo comma della riportata norma prevede

espressamente il ricorso all'istituto della «convalida» da parte del Comune emettente l’atto

contestato, evidentemente al fine di elidere il rischio per l'Ente pubblico di dover risarcire i

danni cagionati dall'affidamento ingenerato nel privato, con inevitabile danno per il pubblico

erario.”

Con nota assunta al protocollo PG 0077874 della Provincia di Bari, in data 30/04/13, l’Avv. Mario

Barnaba, nell’interesse della LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l., depositava memoria difensiva tesa a

sottolineare principalmente due temi:

a) gli interventi di urbanizzazione secondaria non rappresentano un numero chiuso come

comprovato dall’art. 22 lett b) delle N.T.A. del Comune di Gioia del Colle laddove vengono

ricomprese tra le “attrezzature di interesse comune” anche i “pubblici esercizi, etc.”; la memoria

difensiva, sul punto, fonda le proprie ragioni sull’interpretazione del quadro normativo fornita dalla

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3797/11 secondo la quale “In via generale, ad esempio, le

destinazioni relativamente alle zone F del D.M. n.1444/1968, possono essere anche interpretate,

se non accompagnate da alcuna altra specificazione o limitazione, nel più generale senso della

assentibilità di interventi tanto pubblici quanto privati, con l'unico limite della destinazione di quanto

realizzato ad un uso, appunto, "collettivo", poiché il detto D.M. (che, com’è noto detta le linee

guida per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, da operarsi nel

P.R.G.) afferma che, con la lettera F, debbono essere indicate "le parti del territorio destinate ad

attrezzature ed impianti di interesse generale".

In effetti, in linea generale, le opere di interesse generale costituiscono una categoria logico-

giuridica nettamente differenziata rispetto a quella delle "opere pubbliche", poiché si riferiscono a

quegli impianti ed attrezzature che, sebbene non destinate a scopi di stretta cura della pubblica

Amministrazione, sono idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzate e

gestite da soggetti privati: in tale ambito, ci si riferisce a supermercati, strutture alberghiere,

stazioni di servizio, banche, discoteche, etc. (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 405 del 23.3.1993;

Cons. di Stato sez. V, n. 268 del 27.4.1988; Cons. di Stato sez. V, n. 1000 dell'11.7.1975; T.A.R.

Campania - Napoli n. 6604 del 23.10.2002; T.A.R. Puglia - Bari n. 4632 del 21.10.2002; T.A.R.

Puglia - Bari n. 1157 del 28.2.2002; T.A.R. Basilicata n. 288 del 21.10.1996; T.A.R. Campania

-Napoli n. 180 del 22.5.1990; T.A.R. Lombardia - Brescia n. 693 dell'8.9.1987; T.A.R. Piemonte n.

321 del 29.10.1984).”;

b) la perfetta equivalenza degli atti unilaterali d’obbligo rispetto alle convenzioni essendo i primi

“accordi endoprocedimentali di natura preliminare alla stipula della convenzione/accordo a titolo

definitivo”.

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Valutazioni del Comitato sulle controdeduzioni Nel ribadire integralmente i contenuti del proprio parere emesso in data 26.07.2012 il Comitato, in

merito alle controdeduzioni espresse dal Comune di Gioia del Colle, significa:

per quanto attiene la sentenza del TAR Puglia n. 731, del 3.11.1997, lo stesso Tribunale,

nell’annullare il ricorso del Sig. Scarabaggio ha, di fatto, ritenuto indispensabile non già che

fossero rispettati l’atto di asservimento ad uso pubblico del 17.12.1990 ed il secondo atto di

asservimento delle ulteriori opere assentite, sottoscritto ed autenticato in data 29.4.1994, ma che si

fosse concretizzato l’abuso con l’ultimazione dei lavori e la verifica dell’agibilità, nel qual caso si

sarebbero potute concretizzare le condizioni di un eventuale sanatoria della variazione di

destinazione d’uso del primo piano dell’immobile oggetto della P.E. n. 206/89.

Si ritiene, pertanto, il richiamato riferimento giurisprudenziale inconferente rispetto alla prospettata

equivalenza degli atti di asservimento ad uso pubblico come sostitutivi di un regolare regime di

convenzionamento.

In merito alla sentenza del Tribunale di Bari, n. 889/02, contro il Tecnico comunale, in relazione ad

un intervento privato in zona F/4 del P.R.G., questa non appare utile a fornire indicazioni sulla

problematica di che trattasi.

Quanto, invece, alla proposta di modifica dei contenuti dell’Art. 22 delle N.T.A. del P.R.G., della

Commissione Consiliare, seppur individuabile quale tentativo utile a risolvere la problematica di

tutti gli interventi concessi in zona F, si ritiene che la stessa proposta, perché efficace, necessiti di

pareri regionali che tengano conto anche di eventuali deroghe al D.M. 2.4.1968 n° 1444. Sicché,

per quanto attiene al proposto schema di convenzione, per i suddetti motivi, si rileva la sua

inoperatività.

In merito alle controdeduzioni di cui alla nota raccomandata dello Studio Medina & Partners, PG

0154861, del 18/09/12, questo Comitato prende atto dei temi rappresentati che, sostanzialmente,

si sviluppano su due argomentazioni: la prima, relativa alla asserita equivalenza del rapporto

instaurato con un atto unilaterale d’obbligo rispetto a quello invece scaturente da una convenzione;

la seconda, relativa all’esercizio del potere di autotutela con riferimento alle connesse

problematiche del pubblico interesse e del termine ragionevole, quest’ultimo esaminato sia con

riferimento all’annullamento d’ufficio dell’atto sia in merito all’applicazione dell’istituto della

convalida.

Quanto alla prima questione, a parere di questo Comitato, il rapporto che scaturisce da un atto

unilaterale d’obbligo non è assolutamente equiparabile, sia sostanzialmente che formalmente, a

quello derivante da una convenzione stipulata prima del rilascio di un P.d.C..

Da un punto di vista sostanziale, infatti, l’urbanistica degli atti unilaterali d’obbligo tradisce la

primaria funzione della materia di mirare ad un ordinato e legittimo evolversi dell’assetto

territoriale; questa finalità è perseguibile unicamente attraverso il perfezionarsi di provvedimenti

che vedano sempre una parte schierata a tutela del pubblico interesse (questo avviene sempre nel

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rapporto instaurato con una convenzione). Con l’atto unilaterale d’obbligo, invece, la P.A. non

riveste nessun ruolo essendo questo atto formato unilateralmente dalla parte.

Per quanto detto, tra le due figure negoziali v’è grande differenza e non paiono assimilabili: non si

tratta di un problema di assimilabilità di atti, ma di assimilabilità dei rapporti tra le parti (privato,

P.A. e cittadinanza detentrice del diritto di difesa del pubblico interesse).

Dal punto di vista formale, poi, la convenzione è un atto che si forma tra le parti e con le parti. Nel

caso di specie è significativo come l’Amministrazione, successivamente al provvedimento della

Provincia di Bari, Servizio Territorio, P.G. 0137236, del 07/08/12, che recepiva il parere

“preliminare” del Comitato Tecnico Amministrativo, abbia approvato, in Commissione Consiliare,

una proposta di deliberazione per l’inquadramento giuridico delle Zone F1 con contestuale

approvazione dello schema di convenzione tipo.

Ebbene, nello stesso schema di convenzione predisposto dall’Amministrazione vi sono elementi e

caratteristiche formali rigidi e molto precisi indispensabili per l’instaurarsi del rapporto con la P.A. ,

posti a salvaguardia del pubblico interesse ad un evoluzione lecita e legittima dell’urbanistica nel

territorio. Detta caratteristica non è assolutamente riscontrabile in un atto unilaterale d’obbligo. La

seconda questione, relativa all’esercizio del potere di autotutela all’annullamento d’ufficio dell’atto,

a parere del Comitato, è questione che investe principalmente i rapporti con la P.A. che ha emesso

il provvedimento autorizzatorio eventualmente illegittimo, atteso che il Comitato, sulla scorta delle

norme che ne regolano il funzionamento, non si pronuncia sull’annullamento in autotutela, ma sulla

legittimità dei vizi del provvedimento lamentati dal soggetto istante. L’Amministrazione provinciale,

quindi, dapprima invita l’Amministrazione interessata dal procedimento ad annullare e, solo

successivamente, qualora questa non provveda, annulla il provvedimento eventualmente

illegittimo, ma non d’ufficio, bensì su istanza di parte.

Eventuali questioni relative al termine ragionevole entro cui annullare, qualora fondate, potrebbero

al limite essere oggetto di procedimenti in chiave risarcitoria con la P.A. che ha emesso il P.d.C.

laddove avesse ingenerato nel privato una legittima aspettativa, poi tradita.

In merito alla sussistenza del pubblico interesse all’annullamento dei provvedimenti, questo è in re

ipsa essendo la questione posta all’evidenza degli Enti competenti all’annullamento da soggetti

controinteressati che, come nel caso di specie, propongono una formale istanza di annullamento.

Infine, quanto all’istituto della convalida, a parere del Comitato, nella nota in commento, non sono

state analiticamente evidenziate le ragioni di interesse pubblico eventualmente necessarie alla

P.A. per una convalida dei provvedimenti impugnati, né, in verità, i vizi dei provvedimenti in esame

paiono facilmente rimovibili con l’istituto della convalida.

In ogni modo, pur forzatamente ammettendo come ragionevole il termine per poter convalidare i

provvedimenti, la questione è di stretta competenza della P.A. che ha emesso il P.d.C.

eventualmente illegittimo la quale, servendosi dell’istituto, anche qui, dovrà bene valutare le ragioni

del soggetto istante, bilanciando l’interesse privato alla conservazione del P.d.C. con l’interesse

pubblico all’ordinato e legittimo evolversi dell’assetto territoriale.

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Quanto alla memoria depositata dall’Avv. Mario Barnaba sempre nell’interesse della LOI.CA

Costruzioni S.r.l. valgano le seguenti osservazioni.

In merito alle tipologie di intervento consentite in zone F, il Comitato preferisce aderire ad altro

orientamento giurisprudenziale (C.d.S. n. 2578/12), certamente più restrittivo, a mente del quale

nell’indicare gli interventi possibili in tali zone F adopera la specificazione di interventi tesi a

soddisfare interessi essenziali della persona di natura non commerciale fruibili dall’intera comunità;

si legge nella Sentenza, in merito alla ratio della Zona F1 e della relativa sua natura di area adibita

a servizi per l’urbanizzazione secondaria: “Gli interventi di urbanizzazione secondaria sono

descritti dall’art. 16 comma 8 del dPR 380/2001 (sebbene ai fini del computo dei relativi oneri) ed

individuati negli “asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per

l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici

religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e

sanitarie…. impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,

speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”. Sebbene l’elencazione non

possa considerarsi tassativa anche a fini diversi dalla quantificazione degli oneri, essa lascia

intuire il legame che unisce le varie tipologie di intervento, tutte tese a soddisfare interessi

essenziali della persona di natura non commerciale…”.

Per quanto su riferito il Comitato ritiene decisamente più conforme, sul piano della coerenza

sistematica, quella interpretazione, sicuramente più restrittiva, che possiede in se la capacità di

operare una netta distinzione tra tipologie di interventi posti in essere nell’interesse della

collettività; il discrimen, pertanto, sarà tra interventi tesi a soddisfare semplicemente interessi

generali della collettività e tipologie di interventi tesi a soddisfare interessi essenziali della

collettività tra i quali, stando all’interpretazione giurisprudenziale in commento, certamente, non

possono annoverarsi supermercati, alberghi, discoteche, stazioni di servizio attività, queste ultime,

invece, di natura strettamente economico-commerciale, comunque, tutte tese a soddisfare

interessi particolari e non squisitamente essenziali della collettività.

In merito alla seconda osservazione di cui alla memoria in commento e relativa alla equivalenza

degli atti unilaterali d’obbligo rispetto alla convenzione valga quanto già riferito in merito alle

controdeduzioni dello Studio Medina & Partners tra l’altro rassegnate sempre nell’interesse della

stessa LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l..

Parere del ComitatoSulla scorta di quanto detto in precedenza, questo Comitato, considerato che le controdeduzioni

dei soggetti interessati al procedimento non hanno fornito elementi tali da far riconsiderare il

precedente convincimento, ribadisce parere favorevole all’annullamento del P.d.C. n° 35/11,

rilasciato dal Dirigente U.T.C. di Gioia

del Colle per la realizzazione di un fabbricato in zona omogenea F/1 del vigente PRG – Prot.

30590/637, alla LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l.”.

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− con nota PG 0105096 del 12.06.2013 il Servizio Territorio della Provincia di Bari “fatto proprio il parere definitivo espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in materia di Urbanistica nella seduta del 30.05.2013, ai sensi dell’art. 39 del DPR 380/2001 e dell’art. 14 comma 1 del Regolamento approvato con DCP n. 19 del 5.11.2009”, ha contestato “le violazioni evidenziate e, valutate le ragioni di interesse pubblico, che si dimostrano attuali e concrete alla rimozione del titolo edilizio, nonché prevalenti sull’interesse privato e sul legittimo affidamento che si è venuto a costituire in seguito al rilascio del permesso di costruire, ravvisando la fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo 21 octies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.” ha invitato “il Comune di Gioia del Colle ad attivare la procedura di cui all’art. 21 nonies della legge appena citata fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adottare apposita determinazione di annullamento del permesso di costruire in parola”; precisando che “decorso infruttuosamente il termine di cui sopra lo scrivente Servizio provvederà con proprio specifico provvedimento ad annullare il predetto titolo edilizio”.

− con nota in data 31.05.2013, in atti al prot. PG 0113570 del 26.06.2013, i Consiglieri Comunali del Comune di Gioia del Colle Sig.ri Enzo Cuscito e Donato Lucilla, hanno trasmesso la nota della Regione Puglia prot. AOO_079-0005943 del 16.05.2013 avente per oggetto “Comune di Gioia del Colle - DCC n. 54 del 18.12.2012. Disciplina delle zone F del PRG”;

− con nota in data 21.06.2013, in atti al prot. PG 0114647 del 27.06.2013, il Sig. Loiotila Matteo Antonio, amministratore unico della LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l, ha richiesto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, l’esercizio del diritto di accesso agli atti del fascicolo;

− con nota del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio prot. PG 0124799 del 15.07.2013 è stato notificata ai controinteressati l’istanza di accesso agli atti da parte del Sig. Loiotila Matteo Antonio;

Tutto ciò premessoConsiderato che il termine di trenta giorni assegnato al Comune, con nota PG 0105096 del 12.06.2013 del Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari, per attivare la procedura di cui all’art. 21 nonies della legge 241/90, al fine di adottare apposita determinazione di annullamento del permesso di costruire in parola è spirato infruttuosamente;

Valutate le ragioni di interesse pubblico, che si dimostrano attuali e concrete alla rimozione del titolo edilizio, nonché prevalenti sull’interesse privato e sul legittimo affidamento che si è venuto a costituire in seguito al rilascio del permesso di costruire, come meglio specificato in narrativa, avuto riguardo dello stato dei lavori e del decorso periodo di tempo dal rilascio del titolo;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto lo Statuto della Provincia di Bari;Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;Visto l’art. 39 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22;Visto il “Regolamento per l’esercizio delle funzioni delegate dall’art. 39 della L.R. 19.07.2006, n. 22”, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 5.11.2009;Visto il Regolamento “Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Amministrativo in materia Urbanistica” approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 91 del 4.07.2011;

DETERMINA

a) l’annullamento ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del Permesso di Costruire n. 35/2011, rilasciato in data 19.07.2011 con prot. 30590/637, dal Comune di Gioia del Colle a favore della Società LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Turi (BA) in Via

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Santa Maria Assunta, 34, per la realizzazione di un fabbricato da adibire a uffici e negozi ad uso pubblico in zona F/1 di P.R.G. con ubicazione in Via 3^ Trav. Prov. Casamassima, ora Via F. Fellini, in catasto al Foglio 32 particelle 906, 1061, 1237, 1239, 1241, 1243;

b) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

c) di dichiarare la presente determinazione esecutiva dal momento della sua emanazione;

d) di demandare al Comune di Gioia del Colle i successivi adempimenti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dagli artt. 39, comma 4 e 38 del D.P.R. 380/2001;

e) di dare atto che la presente determina va pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on-line della Provincia come disposto dall'art. 32 della L. n. 69/2009 ;

f) di notificare il presente provvedimento: al Sindaco e al Dirigente U.T.C. del Comune di Gioia del Colle, che dovranno provvedere ai sensi dell’art. 39, comma 5 del DPR 380/2001 all’affissione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni, nonché alla Ditta LOI.CA COSTRUZIONI S.r.l., alla Ditta IM.CA S.r.l., all’Arch. Loiotila Matteo Antonio;

g) di comunicare il presente provvedimento all’istante Sig. Vinci Vito Antonio, all’Assessorato Qualità del Territorio e al Servizio Urbanistica della Regione Puglia ai sensi dell’art. 39, comma 2 della L.R. n. 22/2006, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, alla Prefettura di Bari, al Comando Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle, al Presidente, all’Assessore all’Assetto e programmazione territoriale, Urbanistica, Viabilità, Mobilità e Trasporti, all’Assessore alla Attuazione del Programma, Trasparenza e Legalità dell’Amministrazione Provinciale di Bari;

h) di dare atto che, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento per l’esercizio delle funzioni delegate dall’art. 39 della L.R. 19.07.2006, n. 22”, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 5.11.2009, la notifica/comunicazione del provvedimento definitivo costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Bari, 01/08/2013Il Dirigente

CATALDO LASTELLA

Avverso il suesteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento al sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.ii.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

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