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Stefania Stefanelli

Documento elettronico e firme

Istituto per gli Studi Economici e Giuridici “Gioacchino Scaduto”

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Cosa sono gli SMS, MMS, e-mail, pagine web, profilo

facebook?

Sono documenti informatici

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Nozione di “documento informatico”

Attraverso una serie di zero e di uno (stati dipresenza o assenza di corrente), interpretati dal microprocessore del computer, si riproducono suoni, caratteri e immagini.

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Nozione di “documento informatico”

Nell’informatica il documento non è il supporto ma è la sequenza di bit contenuta nel supporto stesso.

Un FILE è documento informatico sia quando viene memorizzato nell’hard disk, sia quando viene masterizzato in un cd-rom o dvd-rom, sia quando viene memorizzato in una pen-drive e sia infine quando viene spedito per e-mail.!!

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Fragilità dell’informazione digitale

1) Facilmente modificabile

2) Difficoltà di attribuire la paternità

3) I bit viaggiano su canali poco sicuri

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Il “peccato originale”

L. 23 dicembre 1993 n° 547 sulla criminalità informatica:

Art. 491 bis c.p. “Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (falsità in atti) riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.A tal fine, per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli.

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L’evoluzione concettuale e normativa

Nel 1993 il legislatore intendeva per documento informatico il “supporto” nel quale il medesimo viene memorizzato.

A 4 anni di distanza, con il progredire della cultura informatica dello stesso legislatore, il documento informatico non si identifica più nel supporto bensì nella: “rappresentazione informatica di atti o fatti giuridicamente rilevanti” (art. 1, lett. a, D.P.R. 10 novembre 1997 n° 513)

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La definizione attuale di documento informatico

ART. 1, lett. p), D. Lgs. n° 82/2005 (CAD)

documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

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La nozione del CAD anche per la materia penale?

ART. 2 D. Lgs. n° 82/2005 (CAD)

Le disposizioni di cui al capo II (documento informatico e firme elettroniche) […] si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

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La nozione del CAD anche per la materia penale?

Art. 20 Documento informatico1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

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L’adeguamento dell’art. 491 bis c.p.

Art. 3, comma 1, L. n° 48/2008 di ratifica della Conv. di Budapest: Viene soppresso il secondo periodo del primo comma dell’art. 491 bis c.p.

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L’adeguamento dell’art. 491 bis c.p.

Art. 491 bis c.p. modificato dalla L. 48/2008:

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private

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Informatica come modalità di rappresentazione o di incorporamento?

Rappresentare un fatto significa costruirne uno equivalente, in modo da renderlo conoscibile quando non sia più presente. (F. Cordero)

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Informatica come modalità di rappresentazione o di incorporamento?

Art. 234 c.p.p.

Il documento è ogni cosa che rappresenta un fatto, una persona o un’altra cosa mediante la scrittura, la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo

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Informatica come modalità di rappresentazione o di incorporamento?

La rappresentazione avviene quindi attraverso le parole, le immagini, i suoni o i gesti

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Informatica come modalità di rappresentazione o di incorporamento?

La scrittura, la fotografia, la cinematografia la fonografia sono mezzi di incorporamento della rappresentazione in un supporto

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Informatica come modalità di rappresentazione o di incorporamento?

Quindi l’informatica non è tanto un modo di rappresentazione, ma una modalità di incorporamento in un supporto digitale (F. Tonini)

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Informatica come modalità di rappresentazione o di incorporamento?

Esempio: la narrazione di un fatto in un diarioSia che il diario venga scritto di pugno, sia che venga realizzato con un file di word, la rappresentazione del fatto è la stessa.Cambia il metodo di incorporazione

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Due tipi di incorporamento: analogico e digitale

ANALOGICO

La rappresentazione è incorporata in un supporto materiale mediante grandezze fisiche variabili con continuità e proporzionali all’intensità del fenomeno da riprodurre

Incorporamento analogico necessariamente “materiale”: la rappresentazione non esiste senza il supporto fisico sul quale è incorporata

DIGITALE

La rappresentazione è incorporata in un supporto materiale mediante grandezze fisiche variabili con discontinuità: sequenza di bit 0 e 1, acceso/spento

Incorporamento digitale “immateriale”: la rappresentazione esiste a prescindere dalla scelta del supporto

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D.Lgs. 7-3-2005 n. 82Codice dell'amministrazione digitale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

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Art. 1, Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

(Omissis)

p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

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q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite

associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica in ogni

caso,

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q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un

documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la

connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo

esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi

siano stati successivamente modificati

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r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma

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s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una

pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti

informatici

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Smart card e usb per firma digitale o qualificata

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D.P.C.M. 22 febbraio 2013

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

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Art. 1, g): funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l’evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti

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D.P.C.M. 22 febbraio 2013

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Art. 47.Validazione temporale con marca temporale

1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta.2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema di validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di:a) garantire l’esattezza del riferimento temporale conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;b) generare la struttura dei dati temporali secondo quanto specificato negli articoli 48 e 51;c) sottoscrivere elettronicamente la struttura di dati di cui alla lettera b) .3. L’evidenza informatica da sottoporre a validazione temporale può essere costituita da un insieme di impronte.

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Art. 56. Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzatagarantiscono:a) l’identificazione del firmatario del documento;b) la connessione univoca della firma al firmatario;c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;

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f) l’individuazione del soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) (coloro che erogano soluzioni di firma elettronicaavanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti consoggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali) ;g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

2. La firma elettronica avanzata generata in violazione di quanto disposto da una o più disposizioni di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) , g) , h) del comma 1, non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 20, comma 1 -bis , e 21, comma 2, del Codice.

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Art. 61. Soluzioni di firma elettronica avanzata

1. L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c -bis ) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche.

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Art. 61. Soluzioni di firma elettronica avanzata

2. L’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe) , del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice (accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono l’autenticazione informatica). Il Mod. ATe è valido per l’espatrio.

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Nuove Regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici (GU n. 59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20)

1. Superamento della distinzione fra conservazione di documenti informatici e conservazione sostitutiva di documenti analogici: per documento informatico deve intendersi sia quello prodotto mediante l'utilizzo di appositi strumenti (word processor, fogli di calcolo, etc.), sia quello prodotto mediante acquisizione informatica (ad esempio tramite scansione)2. In entrambi i casi il documento deve essere conservato attraverso un «sistema di conservazione» dei documenti e dei fascicoli informatici con i metadati a essi associati, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie idonee a garantirne le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità

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3. Dovranno essere assicurati mediante la predisposizione di un processo di conservazione attraverso cui si provveda all'acquisizione e alla verifica del pacchetto di versamento, alla generazione del rapporto di versamento, alla preparazione del pacchetto di archiviazione sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del responsabile della conservazione e, infine, alla preparazione del pacchetto di distribuzione, sempre sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.4. Nomina di un Responsabile della conservazione: soggetto, interno all'ente che per legge ha l'obbligo di conservazione di un determinato documento, che definisce e attua le politiche del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e autonomia.

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5. Obbligatoria adozione del Manuale della conservazione, un «documento informatico» che illustri dettagliatamente i ruoli, le responsabilità, gli obblighi e le eventuali deleghe dei soggetti coinvolti, le tipologie dei documenti conservati, il modello di funzionamento e il processo di conservazione e di trattamento dei pacchetti di archiviazione (con particolare riferimento alle modalità di presa in carico dei pacchetti di versamento e della predisposizione del rapporto di versamento, che ora viene reso obbligatorio e per il quale è prevista la necessaria apposizione di un riferimento temporale), le procedure per la produzione di duplicati o copie (che sostituiscono i precedenti concetti di riversamento diretto e sostitutivo), le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti, nonché le infrastrutture utilizzate e le misure di sicurezza adottate.

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Tipi di firme

Firma elettronica: es. password per l’apertura di un documento (identificazione all’accesso) o modalità di trasmissione affidabile

Firma el. avanzata: comprende

1) f. el. qualificata: smart card, strumenti biometrici e grafometrici, algoritmi (R.S.A. senza i requisiti previsti dal C.A.D.)

2) f. digitale: certificato qualificato + doppia chiave crittografica R.S.A. (pubblica e privata) + eventuale accreditamento dei gestori al sistema certificatori presso il CNIPA

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Documento informatico

Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti

di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

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1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed

immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21

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2. [Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del

dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità,

dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile]Comma così sostituito dall'art. 8 D.lgs. 159/2006 e poi abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. 235/2010

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3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione

temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica

avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte

in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale

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Doc. informatico sottoscritto con firma elettronica

Art. 21 C.A.D.: Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle

sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità

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È scrittura privata riconosciuta

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo

20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del

documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia

prova contraria

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Valida a pena di nullità

2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo

comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena

di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale

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Eccezioni

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica

qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata

sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi

richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

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