Statuto Dell'Ordine

8
STATUTO DELL'ANTICO ORDINE MARTINISTA Capitolo 1° - Generalità Art. l° L'Antico Ordine Martinista, in seguito chiamato l'Ordine, è una libera Associazione iniziatica di persone di ambo i sessi, desiderose del proprio perfezionamento interiore, che si propongono di raggiungere, attraverso lo studio dei rapporti intercorrenti fra Dio, l'Uomo e la Natura e la pratica delle tecniche e della rituaria dell'Ordine; esse si impegnano ad usare a fin di bene il frutto delle loro acquisite conoscenze trasmettendo le stesse, secondo le regole dell'Ordine, a chi, dimostrandosene idoneo, le desideri per lo stesso fine. I membri dell'Ordine prendono il nome di "Martinisti" e si chiamano reciprocamente "Fratelli " e "Sorelle". Art. 2° L'Ordine agisce nella piena legalità costituzionale ed è regolarmente costituito secondo le Leggi dello stato italiano. Art.3° L'Ordine non pone limiti allo studio ed alla ricerca iniziatica dei suoi membri, nè opera distinzioni di razza, di religione e di ideali sociali e politici. L'Ordine, in Fraterno collegamento con ogni Fratellanza iniziatica, riconosce l'insostituibile valore del Simbolismo e trae le origini della propria attività secondo la dedicatoria di cui al successivo art. 4° e secondo la Tradizione Martinista universalmente accettata e praticata, personalizzata nei Superiori Incogniti Iniziatori nei quali è operante lo Spirito Eggregorico della stessa Tradizione. Art.4° L'Ordine svolge i propri lavori alla Gloria dell'Innominabile Pentagramma e sotto gli auspici dei Venerati Maestri Passati nel segno dell'Eggregoro Martinista. Art. 5°

description

statuto ordine martinista

Transcript of Statuto Dell'Ordine

Page 1: Statuto Dell'Ordine

STATUTO DELL'ANTICO ORDINE MARTINISTA

Capitolo 1° - Generalità

Art. l°

L'Antico Ordine Martinista, in seguito chiamato l'Ordine, è una libera Associazione iniziatica di persone di ambo i sessi, desiderose del proprio perfezionamento interiore, che si propongono di raggiungere, attraverso lo studio dei rapporti intercorrenti fra Dio, l'Uomo e la Natura e la pratica delle tecniche e della rituaria dell'Ordine; esse si impegnano ad usare a fin di bene il frutto delle loro acquisite conoscenze trasmettendo le stesse, secondo le regole dell'Ordine, a chi, dimostrandosene idoneo, le desideri per lo stesso fine. I membri dell'Ordine prendono il nome di "Martinisti" e si chiamano reciprocamente "Fratelli " e "Sorelle".

Art. 2°

L'Ordine agisce nella piena legalità costituzionale ed è regolarmente costituito secondo le Leggi dello stato italiano.

Art.3°

L'Ordine non pone limiti allo studio ed alla ricerca iniziatica dei suoi membri, nè opera distinzioni di razza, di religione e di ideali sociali e politici. L'Ordine, in Fraterno collegamento con ogni Fratellanza iniziatica, riconosce l'insostituibile valore del Simbolismo e trae le origini della propria attività secondo la dedicatoria di cui al successivo art. 4° e secondo la Tradizione Martinista universalmente accettata e praticata, personalizzata nei Superiori Incogniti Iniziatori nei quali è operante lo Spirito Eggregorico della stessa Tradizione.

Art.4°

L'Ordine svolge i propri lavori alla Gloria dell'Innominabile Pentagramma e sotto gli auspici dei Venerati Maestri Passati nel segno dell'Eggregoro Martinista.

Art. 5°

L'Ordine impartisce i propri insegnamenti per mezzo dei suoi componenti Maggiori, cioè i Superiori Incogniti Iniziatori ed i Superiori Incogniti. L'insegnamento si svolge in tre gradi: - Associato Incognito - Iniziato Incognito - Superiore Incognito - Un quarto grado, riservato ai membri di sesso maschile, conferisce il potere di trasmettere l'Iniziazione martinista.

Page 2: Statuto Dell'Ordine

Capitolo 2° - Del Governo dell'Ordine

Art. 6°

Gli Organi nei quali è strutturato l'Ordine sono i seguenti: 1) Il Supremo Consiglio, 2) Il Gran Maestro.

Art.7°

1) Il Supremo Consiglio è formato da tutti i Superiori Incogniti e i Superiori Incogniti Iniziatori. Al Supremo Consiglio compete il potere giurisdizionale nei confronti di tutti i membri dell'Ordine anche per quanto possa riguardare la composizione di divergenze eventualmente insorgenti fra gli stessi. Le decisioni sancite dal Supremo Consiglio sono definitive.

2) Il Gran Maestro è il capo dell'Ordine a vita e viene designato dal suo predecessore tramite lettera testamentaria olografa redatta in busta sigillata controfirmata all’esterno da almeno due Superiori Incogniti Iniziatori e consegnata durante una seduta del Supremo Consiglio a un Superiore Incognito Iniziatore che si incaricherà della sua custodia. Essa potrà essere aperta esclusivamente dopo la scomparsa fisica del testante e alla presenza di tutti i Superiori Incogniti Iniziatori riuniti in sede di Supremo Consiglio. In mancanza di lettera testamentaria il Gran Maestro verrà eletto tra tutti i Superiori Incogniti Iniziatori. A lui è delegato tradizionalmente e ritualmente il deposito ed il potere iniziatico dell'Ordine, nonchè la conservazione dell'Archivio, che dovrà essere trasmesso integro al successore. Il Gran Maestro governa l'Ordine ed è parimenti Presidente del Supremo Consiglio nonchè di tutti gli altri organi amministrativi e docetici dell'Ordine. Al Gran Maestro competono le nomine dei Delegati Magistrali degli eventuali Collegi Regionali dei Superiori Incogniti Iniziatori. Al Gran Maestro spetta di rendere esecutive le deliberazioni del Supremo Consiglio mediante suoi decreti, raccolti in originale in apposito archivio, apponendovi la propria firma ed il proprio sigillo personale, con la controfirma del Segretario Generale. Il Gran Maestro, nel rendere operative le deliberazioni del Collegio dei Superiori Incogniti Iniziatori, ha facoltà di avvalersi della collaborazione dei membri del Supremo Consiglio.

Art .8°

I Grandi Maestri Aggiunti o Delegati Magistrali possono essere non più di due e vengono scelti dal Gran Maestro, il quale ha la facoltà di sollevarli dall'incarico. Il Gran Maestro Aggiunto di maggiore anzianità martinista (e, in successione, l'altro Gran Maestro Aggiunto) sostituisce il Gran Maestro in caso di sua prolungata assenza o impedimento, assolvendo a tutte le incombenze relative. In caso di vacanza della carica di Gran Maestro ne assume pro-tempore l'interim, ottemperando a tutti i doveri, esercitandone tutte le funzioni, godendone tutti i privilegi e provvede a quanto è necessario per assicurare la successione, entro e non oltre i tre mesi successivi all'inizio della vacanza. Il Segretario Generale è nominato dal Gran Maestro, registra tutti gli atti, emanati dal Gran Maestro e dal Supremo Consiglio, conservandone gli originali in appositi archivi. Registra l'elenco dei membri dell'Ordine e provvede alla conservazione e distribuzione alle varie Logge di tutto il materiale cartaceo trasmessogli dai Superiori Incogniti Iniziatori. Il Segretario Generale resta in carica fino alle sue dimissioni o revoca da parte del Gran Maestro.

Page 3: Statuto Dell'Ordine

Capitolo 3° Condizioni per entrare nell’Ordine

Art. 9°

Per essere ammessi all'Iniziazione martinista, condizione essenziale per entrare nell'Ordine, occorrono 21 anni di età compiuti. Il neofita, oltre che essere "Uomo di Desiderio", deve essere di irreprensibile condotta morale e dovrà compilare l’apposita Domanda di Ammissione che andrà presentata anche a mezzo posta alla Grande Loggia o alla Loggia più vicina al proprio domicilio.

Capitolo 4° Gradi e Gruppi di lavoro

Art. 10°

L'Ordine consta di due sezioni:a) Sezione exoterica:l° grado - Associato Incognito A:::I:::b) Sezione esoterica, suddivisa i tre gradi:2° grado - Iniziato Incognito I:::I:::3° grado - Superiore Incognito S:::I:::4° grado - Superiore Incognito Iniziatore S:::I:::I:::

Si accede ad ogni grado con una particolare cerimonia conosciuta dai fratelli Superiori Incogniti insigniti del IV° grado. Il quarto grado è conferito ai Superiori Incogniti di sesso maschile da un Superiore Incognito Iniziatore attraverso un apposito giuramento prestato in Loggia di IV° Grado che costituisce a tutti gli effetti un atto di consacrazione iniziatica. La trasmissione dello “status iniziatico” rappresenta il momento di massima responsabilità spirituale per ogni Superiore Incognito Iniziatore. Prima di precedere alla consacrazione, il Superiore Incognito Iniziatore informerà il Gran Magistero della sua decisione. Con la sua consacrazione il neo Iniziatore ha pieno diritto alla fondazione di una Loggia nella quale assume il titolo iniziatico di Filosofo Incognito.

Art.11°

Il lavoro martinista si realizza come rapporto individuale di trasmissione da Iniziatore ad iniziando e si svolge con un duplice indirizzo ed un unico fine:

a) In via individuale, come prosieguo del momento iniziatico, ed in tal caso si hanno Fratelli e Sorelle considerati "isolati" nell'ambito della Catena formata dal medesimo Iniziatore, b) - In Logge, se i Fratelli e le Sorelle collegati sono in numero pari o maggiore di quattro (dei quali almeno uno del 4° grado - Filosofo Incognito).

Il Gran Maestro ratifica con decreto la costituzione delle Logge, nonchè la loro ubicazione, ed assegna un nome distintivo secondo la scelta del Filosofo Incognito che la dirige.

Art. 12°

La Loggia Martinista può essere fondata solo da un Superiore Incognito Iniziatore - IV° (che

Page 4: Statuto Dell'Ordine

assume il titolo di Filosofo Incognito) e non può mai superare il numero massimo di ventidue componenti, tra Fratelli e Sorelle, Filosofo Incognito compreso.

Art. 13°

Il Filosofo Incognito, che è Presidente a vita della Loggia, ha i più ampi poteri in seno alla Loggia stessa e per la sua direzione, nel rispetto del presente STATUTO, della tradizione martinista cui l'A.O.M. si ispira.

Art. 14°

Il Superiore Incognito Iniziatore che dirige una Loggia e/o Fratelli o Sorelle isolati prende il nome di "Fratello Maggiore".

Art. 15°

I Collegi Regionali dei Superiori Incogniti Iniziatori hanno lo scopo di favorire l'incontro e la discussione tra i Superiori Incogniti Iniziatori. Essi sono costituiti da tutti i Superiori Incogniti Iniziatori residenti nell'area geografica determinata con decreto dal Gran Maestro. I Collegi Regionali si riuniscono almeno una volta l'anno ed i lavori sono diretti dal Delegato Magistrale nominato dal Gran Maestro, il quale ha la facoltà di sollevarlo dalla carica.

Art. 16°

La severità che ogni Iniziatore ha il dovere di esercitare prima del conferimento del titolo iniziatico non fa supporre alcuna possibilità di colpevolezza grave, non compatibile in sede di rapporti personali tra Iniziatore ed iniziato; tuttavia, la negligenza e la cattiva interpretazione dei canoni che regolano l'Ordine, una volta accertate, comportano, come unica soluzione, l'uscita dalla Catena fraterna dell'Ordine. Il giudizio in merito verrà svolto dal Supremo Consiglio, il quale, previa necessaria audizione del Fratello o della Sorella, la cui condotta viene presa in esame, decide in modo definitivo.

Capitolo 5° - Varie

Art. 17°

Il decesso o la indisponibilità di un Superiore Incognito Iniziatore liberano i Fratelli e le Sorelle dalla sua catena di filiazione diretta e pongono per loro la necessità di ricercare un riallaccio valido del vincolo fluidico spezzato, rivolgendosi ad un altro Superiore Incognito Iniziatore. Il Segretario Generale, in intesa con il Gran Maestro, provvederà a procurare gli idonei contatti con altri Iniziatori per le decisioni del caso e per mantenere e consolidare l'intangibilità della Catena.

Art. 18°

I Costumi e le Gioie dell'Ordine consistono in:a) Alba bianca di lino o cotone per tutti i gradi, b) Cordone di seta o vegetale:

Page 5: Statuto Dell'Ordine

nero per i membri Associati, rosso per i membri Iniziati, bianco per i Superiori Incogniti e per i Superiori Incogniti Iniziatori, c) gioiello munito di nastrino nero per gli Associati,Stola-Collare rossa con gioiello per gli Iniziati, Stola-Collare bianca con gioiello per i Superiori Incogniti, Stola-Collare bianca, bordata d'oro, con gioiello per i Superiori Incogniti Iniziatori, d) Il gioiello riproduce il Pentacolo Martinista.

Capitolo 6° Disposizioni finali

Art. 19°

Il presente STATUTO può essere modificato solo con voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri effettivi presenti alla apposita seduta del Supremo Consiglio in cui si svolge la discussione. La convocazione del Supremo Consiglio dei Superiori Incogniti e dei Superiori Incogniti Iniziatori, nel quale saranno discusse le proposte di modifica, deve essere diramata dalla Segreteria almeno trenta giorni prima della data prevista, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 20°

Il presente STATUTO va in vigore con la data della sua approvazione.

Approvato all'unanimità il 17 Marzo 1954.

Rivisto e aggiornato alle decisioni del Supremo Consiglio ed ai Decreti della Gran Maestranza alla data del 22 Ottobre 1987.