Statuto ASSOSISTEMA_31.05.2012

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___________________________________________________________________________________________________ STATUTO Con le modifiche adottate dall’Assemblea dei Soci del 31 maggio 2012 ______________________________________________________________________________________________ Associazione Sistema Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e Medici Affini 00144 ROMA Viale Pasteur, 8 (Palazzo Confindustria) Telefono 06/5903.430 fax 06/5918.648 www.assosistema.it [email protected] Codice Fiscale 97090540150

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Approvato Assemblea dei Soci Roma, 31 maggio 2012__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 00144 ROMA Viale Pasteur, 8 (Palazzo Confindustria) Telefono 06/5903.430 fax 06/5918.648 www.assosistema.it [email protected] Codice Fiscale 97090540150

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STATUTO

Con le modifiche adottate

dall’Assemblea dei Soci del

31 maggio 2012

______________________________________________________________________________________________

Associazione Sistema Industriale Integrato

di beni e Servizi Tessili e Medici Affini

00144 ROMA Viale Pasteur, 8 (Palazzo Confindustria)

Telefono 06/5903.430 fax 06/5918.648

www.assosistema.it [email protected]

Codice Fiscale 97090540150

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INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO 4

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE 4

ARTICOLO 2 – SEDE 4

ARTICOLO 3 – SCOPO 4

TITOLO II – DEGLI ASSOCIATI 6

ARTICOLO 4 – SOCI 6

ARTICOLO 5 – GRUPPI DI INTERESSE 7

ARTICOLO 6 – AMMISSIONE 7

ARTICOLO 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI. DURATA 8

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI 9

ARTICOLO 9 – SANZIONI 10

ARTICOLO 10 – CESSAZIONE DELLA QUALITAÊ DI SOCIO 10

TITOLO III – DEGLI ORGANI DELLÊASSOCIAZIONE 11

ARTICOLO 11 – ORGANI DELLÊASSOCIAZIONE 11

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI 11

ARTICOLO 13 – DIRITTO DI VOTO DEI SOCI 12

ARTICOLO 14 – COMPETENZE DELLÊASSEMBLEA 12

ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO 13

ARTICOLO 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 14

ARTICOLO 17 – COMITATO DI PRESIDENZA 15

ARTICOLO 18 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA 16

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE 16

ARTICOLO 20 – PRESIDENTE ONORARIO 17

ARTICOLO 21 – VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI DELEGATI 18

ARTICOLO 22 – TESORIERE 19

ARTICOLO 23 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 19

ARTICOLO 24 – PROBIVIRI 20

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE 21

ARTICOLO 26 – SEGRETARIO GENERALE 22

ARTICOLO 27 – BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE 22

ARTICOLO 28 – FONDO COMUNE 22

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Statuto Assosistema Roma, maggio 2012

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TITOLO IV – DELLE ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE INTERNE E DELLA PICCOLA INDUSTRIA 23

ARTICOLO 29 – SEZIONI 23

ARTICOLO 30 – ASSEMBLEA DI SEZIONE 23

ARTICOLO 31 – CONSIGLIO DI SEZIONE 24

ARTICOLO 32 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI SEZIONE 24

ARTICOLO 33 – DELEGAZIONE PICCOLA INDUSTRIA 25

ARTICOLO 34 – PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE PICCOLA INDUSTRIA 25

TITOLO V – DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELLÊASSOCIAZIONE 26

ARTICOLO 35 – MODIFICAZIONI ALLO STATUTO 26

ARTICOLO 36 – SCIOGLIMENTO DELLÊASSOCIAZIONE 26

ARTICOLO 37 – NORMA DI RINVIO 26

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TITOLO I –

COSTITUZIONE,

SEDE E SCOPO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

EÊ costituita, con durata illimitata, lÊAssociazione denominata ASSOSISTEMA - AUIL, ovvero ASSOCIAZIONE del

SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO di beni e SERVIZI TESSILI e MEDICI AFFINI, come dettagliatamente specificato al

successivo art. 4 sui „Soci‰.

L'Associazione adotta il proprio „Codice deontologico‰ che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando

ad esso i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Assosistema aderisce a Confindustria e ne adotta il logo abbinandolo alla propria denominazione.

Essa assume il ruolo di Associazione nazionale di categoria del sistema della rappresentanza acquisendone i diritti e

gli obblighi conseguenti per sé stessa e per le proprie associate.

LÊAssociazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali non concorrenti con il

Sistema Confindustria.

In relazione allÊappartenenza al Sistema Confindustria, lÊAssociazione sÊimpegna allÊosservanza dello Statuto

confederale, del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi che diventano parte integrante del

presente Statuto.

ARTICOLO 2 – SEDE

LÊAssociazione ha sede in Roma, Viale Pasteur n. 8. Essa potrà avere gli uffici e servizi in altre località per

deliberazione del Consiglio Direttivo; questÊultimo, in via d'urgenza, potrà deliberare il trasferimento della sede da

Viale Pasteur n. 8 ad altra sede e la delibera dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea valida successiva.

ARTICOLO 3 – SCOPO

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le componenti del

sistema, Assosistema ha lo scopo di promuovere, rappresentare e tutelare i legittimi interessi di carattere generale e

collettivo delle imprese associate.

LÊAssociazione consegue i suoi scopi, attraverso lo studio e lÊattivazione dei mezzi migliori per proteggere, diffondere

e migliorare lÊattività imprenditoriale dei Soci.

LÊAssociazione assume iniziative di potenziamento della solidarietà tra imprenditori e ispira il suo comportamento e

quello dei Soci al rispetto dei valori sociali e civili di una libera società in sviluppo.

LÊAssociazione è apartitica, indipendente e non persegue finalità di lucro.

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Eventuali attività di natura commerciale sono ammesse solo se strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione

degli scopi statutari.

L'Associazione si propone, in modo specifico:

a) di riunire per la trattazione delle questioni di comune interesse tutti coloro che esercitano le attività di cui al

successivo art. 4;

b) di difendere solidalmente i legittimi interessi dei Soci in tutte le questioni di ordine economico, giuridico e

sindacale;

c) di stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro di interesse generale per la categoria;

d) dÊintervenire per le risoluzioni delle eventuali vertenze di carattere sindacale qualora queste dovessero

pregiudicare i contratti di carattere nazionale e collettivo;

e) di collaborare per le questioni di interesse generale tanto con le autorità quanto con eventuali altre

Associazioni aventi scopi identici o similari ai propri;

f) di diffondere anche con corsi professionali, studi, ricerche, mostre, esposizioni, pubblicazioni, opere di

divulgazione e con ogni mezzo utile la conoscenza, lo sviluppo, il progresso, la discussione delle attività

proprie del settore rappresentato, nonché delle relative articolazioni merceologiche, per il miglioramento dei

processi e la riduzione dei costi anche nell'interesse del consumatore;

g) di coordinare e favorire, anche per il tramite di società od enti fieristici, la promozione del settore

rappresentato, nonché delle relative articolazioni merceologiche, con particolare rilevanza alle

manifestazioni fieristiche specializzate ed ai prodotti e servizi in genere;

h) di promuovere, studiare e seguire lÊelaborazione di leggi e provvedimenti nellÊinteresse del settore

rappresentato, nonché delle relative articolazioni merceologiche;

i) di promuovere e diffondere fra gli Associati le innovazioni tecnologiche di interesse del settore

rappresentato, nonché delle relative articolazioni merceologiche;

j) di promuovere il dialogo fra le articolazioni merceologiche rappresentate per la crescita e lo sviluppo del

settore;

k) di promuovere e studiare iniziative volte allÊimplementazione di Sistemi di Qualità e Sicurezza dei servizi e

prodotti forniti dalle imprese Associate;

l) di promuovere la garanzia della sicurezza igienica dei tessili anche attraverso lÊadozione di un marchio

collettivo distintivo della Certificazione UNI EN 14065 secondo le Linee Guida associative, disciplinandone

lÊutilizzo con apposito regolamento, allegato al presente Statuto.

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TITOLO II –

DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 4 – SOCI

Sono Soci dellÊAssociazione, in forma singola e/o aggregata, le imprese produttrici di beni e servizi, con

organizzazione industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, operanti nel sistema

industriale integrato per lÊigiene, la sanificazione e la sicurezza di prodotti destinati allÊuso individuale e collettivo,

come di seguito precisato.

Possono aderire allÊAssociazione come:

Soci Effettivi:

1) Le imprese con sede legale nel territorio nazionale nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano

comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto

previsto dallo specifico regolamento confederale, svolgenti lÊattività di:

a) sanificazione e/o sterilizzazione dei dispositivi tessili;

b) sanificazione e sterilizzazione dello strumentario chirurgico;

c) assemblaggio e/o sterilizzazione di dispositivi medici riutilizzabili, con assunzione del ruolo di

fabbricante ai sensi della direttiva 93/42/CEE (e successivi aggiornamenti) e dei vigenti decreti

nazionali di attuazione;

d) fornitura, ricondizionamento, manutenzione e ripristino degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di

protezione individuale;

e) servizi tessili affini.

Le suddette attività sono destinate allÊuso professionale nei settori del turismo, della ristorazione, dellÊindustria, del

commercio, dellÊedilizia, della sanità, dellÊassistenza socio-sanitaria, delle comunità non assistenziali, delle forze

armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico e sono erogate

anche nella forma integrata di noleggio e gestione della logistica dei magazzini e dei guardaroba.

2) Le imprese, di cui al punto 1), riunite in Associazioni legalmente costituite e con organizzazione adeguata

allo scopo sociale.

3) Le imprese, di cui al punto 1), in forma consortile legalmente costituite.

4) Le imprese artigiane, di cui al punto 1), con connotazione organizzativa prevalentemente di tipo industriale.

5) Le imprese cooperative con lÊosservanza delle disposizioni presenti nello Statuto Confindustria, in merito al

loro ingresso nel sistema.

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I Soci effettivi sono iscritti nel Registro delle Imprese di Confindustria che certifica, ufficialmente e ad ogni effetto

organizzativo, lÊappartenenza al Sistema confederale.

Soci Aggregati: gli Enti, le Società ed i soggetti che hanno interesse nellÊattività di rappresentanza dellÊAssociazione,

in quanto presentano elementi di affinità, complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con

lÊimprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione

rappresentativa dellÊAssociazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati.

ARTICOLO 5 – GRUPPI DI INTERESSE

In relazione ai diversi campi di interesse in cui viene indirizzata lÊattività di rappresentanza, lÊAssociazione può

costituire al proprio interno Gruppi di interesse, senza scopo di lucro, composti da Soci Effettivi e da Soci Aggregati

che abbiano peculiarmente tra i propri fini la ricerca, lo sviluppo imprenditoriale e la divulgazione di determinati

prodotti/servizi facenti parte della filiera dei servizi erogati dalle imprese che rientrano nellÊambito di rappresentanza

istituzionale dellÊAssociazione.

I Gruppi, costituiti per delibera del Consiglio Direttivo, dovranno dimostrare autonomia finanziaria per funzionare

utilmente.

Ciascun Gruppo, che sarà composto dalle aziende Associate interessate ad un particolare settore, potrà esercitare

unÊattività propria, tenere riunioni ed istituire anche, ove occorre, uffici speciali con proprio personale provvedendo

alle relative spese.

LÊattività dei Gruppi potrà essere disciplinata da apposito Regolamento approvato con delibera del Consiglio

Direttivo.

Le deliberazioni dei Gruppi, per avere valore sia nei confronti dei Soci sia dei terzi, dovranno essere approvate dal

Consiglio Direttivo dellÊAssociazione.

Per quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento al presente Statuto e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – AMMISSIONE

L'azienda, individuata ai sensi del precedente articolo 4, che intende far parte dellÊAssociazione, come Socio Effettivo

o Aggregato, deve presentare domanda di adesione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, su apposito

modulo predisposto dallÊAssociazione, dichiarando esplicitamente di accettare e di impegnarsi ad osservare tutte le

disposizioni del presente Statuto.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità, secondo quanto previsto dal

Codice deontologico dellÊAssociazione, dal Codice etico nonché dalla Carta dei valori associativi di Confindustria.

Nel caso di Associazioni e/o Consorzi di imprese le domande di ammissione devono essere corredate:

• dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

• dalla copia della delibera dell'organo competente che ha deciso di richiedere l'ammissione;

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• dalle generalità dei Soci ciascuno dei quali compilerà il modello predisposto per la classificazione delle

aziende.

Sulla domanda di adesione di nuovi Soci Effettivi ed Aggregati decide il Comitato di Presidenza, dopo aver informato

il Consiglio Direttivo.

Qualora il Comitato di Presidenza non accolga la richiesta di ammissione, il richiedente potrà esperire ricorso al

Consiglio Direttivo. Il ricorso non produce effetti sospensivi e dovrà pervenire alla Segreteria dell'Associazione entro

20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di reiezione.

In caso di rigetto del ricorso da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente potrà ricorrere allÊorgano dei Probiviri, la

cui decisione si considera definitiva.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI. DURATA

Il Socio Effettivo è legittimato a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo dell'Associazione

secondo le norme di questo Statuto ed in particolare può esercitare:

a) il diritto a ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere

dallÊAssociazione;

b) il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea. Il voto è espresso secondo quanto previsto dal

successivo articolo 13;

c) il diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dellÊAssociazione e delle

Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari. Per la carica di membro del Consiglio Direttivo, il diritto

di eleggibilità è limitato ad un solo rappresentante per ciascuna azienda.

Il Socio Aggregato ha diritto di avvalersi delle prestazioni erogate dallÊAssociazione secondo i criteri e con le

modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Restano, invece, escluse per i Soci Aggregati tutte quelle prestazioni che

comportino lÊassunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte

dellÊAssociazione.

I Soci Effettivi ed Aggregati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni degli

organi sociali e del „Codice deontologico‰ dell'imprenditore associato all'Associazione, come parte integrante del

presente Statuto, nonché del Codice etico e della Carta dei valori associativi di Confindustria.

Sono altresì tenuti a:

a) astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi e le direttive dellÊAssociazione e che possa

risultare lesivo dellÊimmagine della categoria o di alcuno dei suoi partecipanti;

b) dare collaborazione al fine di conseguire lo scopo associativo;

c) versare i contributi associativi;

d) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria

e costituite per scopi analoghi.

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Le aziende aderenti forniranno alla Segreteria associativa le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo riterrà

utile chiedere per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tali informazioni e notizie saranno tenute riservate o, qualora necessario, utilizzate dallÊAssociazione in forma

riassuntiva ed aggregata senza indicazione delle singole fonti.

L'iscrizione a Socio Effettivo ed Aggregato è impegnativa per 2 (due) anni e si intende tacitamente rinnovata di

biennio in biennio se il Socio non abbia dato le dimissioni con lettera raccomandata al Comitato di Presidenza

dell'Associazione, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Il biennio decorre dal 1°gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

Al fine di uniformare le scadenze associative, il primo periodo associativo decorre dal 1 gennaio 1990.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI

I Soci sono tenuti a corrispondere i contributi annui ordinari (fissi e variabili) deliberati dal Consiglio Direttivo e

successivamente sottoposti all'approvazione dellÊAssemblea.

LÊentità e la modalità di ripartizione del contributo annuale sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo

entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono, in rapporto alle esigenze di bilancio

ed al gettito dei contributi.

Qualora non siano stati deliberati entro il 31 dicembre, i contributi saranno automaticamente rivalutati secondo gli

indici ISTAT relativi alle variazioni del costo della vita, salvo conguaglio.

La quota fissa è unica per ogni azienda, anche nel caso in cui sia articolata su più unità produttive, mentre la quota

variabile deve essere determinata in riferimento alla generalità degli addetti (ivi compresi i lavoratori somministrati)

anche se impegnati in più unità produttive della stessa azienda.

I contributi straordinari, a carattere occasionale, sono proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati

dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per tutti i Soci.

All'accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi ordinari dovuti dal Socio all'Associazione e alle

altre componenti del sistema alle quali esso partecipa, provvederà una tesoreria istituita presso l'Associazione, ovvero

istituita presso l'Associazione competente per territorio, ovvero istituita in forma consortile con altre associazioni

confederate.

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ARTICOLO 9 – SANZIONI

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti

sanzioni:

a) sospensione del diritto del Socio a partecipare allÊAssemblea dei Soci;

b) decadenza dalle cariche direttive;

c) decadenza dagli incarichi in sede di rappresentanza esterna;

d) sospensione del rapporto associativo e delle relative prestazioni istituzionali per un periodo non superiore ai

6 (sei) mesi;

e) espulsione di cui alla lettera c) dellÊarticolo 10 seguente.

Le sanzioni sono deliberate in via alternativa, o cumulativa, dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – CESSAZIONE DELLA QUALITAÊ DI SOCIO

La qualità di Socio cessa:

a) per dimissioni presentate dal Socio ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

b) per il venir meno dei requisiti richiesti per lÊammissione del Socio;

c) per grave inadempienza degli obblighi assunti dal Socio a norma del presente Statuto, previa

deliberazione del Consiglio Direttivo, con il voto di almeno i due terzi dei presenti. Contro il

provvedimento è ammesso il ricorso ai Probiviri nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica del

provvedimento stesso. Il ricorso non produce effetto sospensivo;

d) con cessazione dell'attività dell'azienda Associata con effetto, quanto al pagamento del contributo, alla

fine dell'anno solare in corso alla data di cessazione;

e) in caso di mancato o ridotto versamento delle quote associative, lÊimpresa è formalmente costituita in

mora con lettera di diffida R/R. Per il periodo entro il quale permane lo stato di mora, il rapporto

associativo è sospeso e saranno attivate le procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, dei

contributi. Decorsi inutilmente 12 (dodici) mesi dalla scadenza del termine di versamento, lÊimpresa

risultante ancora parzialmente o totalmente morosa è espulsa dallÊAssociazione con provvedimento del

Presidente;

f) nei casi previsti alle lettere c) ed e), il Socio escluso sarà comunque tenuto al pagamento dei contributi

fino alla data di cessazione della validità biennale della sua adesione.

In ogni caso di espulsione dovrà esserne data comunicazione al Socio interessato a mezzo lettera raccomandata R/R.

Con la cessazione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente ed immediatamente gli incarichi di

rappresentanza interna ed esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali allÊinterno dellÊAssociazione e del Sistema

confederale.

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TITOLO III -

DEGLI ORGANI DELLÊASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11– ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Comitato di Presidenza;

d) il Presidente, il Presidente onorario ed i Vice-Presidenti;

e) il Tesoriere;

f) i Probiviri;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione i quali vi partecipano per mezzo del loro legale rappresentante o

di altra persona munita di delega scritta che può essere conferita ad altro Socio o a referente interno allÊazienda con

requisiti di responsabilità rilevante. Ogni Socio può assumere 1 (una) sola delega.

LÊAssemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

LÊAssemblea si riunisce:

a) una volta lÊanno, di norma entro 6 (sei) mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;

b) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero su domanda motivata del Collegio dei

Revisori dei Conti, limitatamente a questioni connesse con lÊesercizio delle funzioni ad esso affidate,

ovvero quando ne facciano richiesta scritta contenente gli argomenti da porre allÊordine del giorno, le

Associate che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti al 31 dicembre dellÊanno precedente.

LÊAssemblea è convocata dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione mediante fax o

posta elettronica o lettera raccomandata.

LÊavviso di convocazione deve contenere lÊordine del giorno, lÊindicazione del luogo, del giorno, dellÊora e

lÊindicazione della seconda convocazione.

In caso di urgenza lÊAssemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima con le stesse mobilità.

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Nei casi in cui la convocazione sia decisa o richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero richiesta dal Collegio dei Revisori

contabili o dalle Associate, il Presidente deve provvedere entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della richiesta

altrimenti la convocazione sarà effettuata entro i successivi 10 (dieci) giorni ad iniziativa dei proponenti.

LÊAssemblea é valida in prima convocazione quando sia presente la metà dei voti attribuiti a tutti i Soci più uno.

LÊAssemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti attribuiti agli intervenuti.

Qualora lÊAssemblea sia costituita in collegio (seggio) elettorale, il Presidente propone la nomina di uno dei

partecipanti a Segretario (coadiuvato dal Segretario Generale) e di altri due Soci per la verifica dei poteri e per lo

scrutinio dei voti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei votanti senza tener conto degli

astenuti e delle schede bianche. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Le deliberazioni dellÊAssemblea vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo lÊesercizio della

facoltà di recesso, nel caso in specie previsto allÊarticolo 35 del presente Statuto.

E' devoluta al Presidente, con il concorso del Segretario Generale, la constatazione della legale costituzione

dell'Assemblea.

Delle riunioni viene redatto un verbale a disposizione dei Soci.

ARTICOLO 13 – DIRITTO DI VOTO DEI SOCI

Sono ammessi al voto esclusivamente i Soci che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun Socio Effettivo sono determinati assegnando 1 (un) voto, più tanti voti quante

volte è stata versata la quota fissa o frazione superiore alla metà.

Ai Soci Aggregati è attribuito 1 (un) voto.

ARTICOLO 14 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

a) esamina i problemi d'ordine generale che interessano la categoria rappresentata e fissa le direttive di

massima dell'Associazione;

b) delibera sulle questioni di indirizzo generale aventi per oggetto l'attività dell'Associazione;

c) elegge il Presidente ed i Vice Presidenti dellÊAssociazione, ne approva il programma e gli indirizzi di attività,

su proposta del Consiglio Direttivo;

d) elegge tra i Soci i membri elettivi del Consiglio Direttivo;

e) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

f) elegge i Probiviri;

g) esamina ed approva il bilancio consuntivo;

h) esamina ed approva il bilancio preventivo;

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i) approva la delibera relativa ai contributi annui ordinari e a quelli straordinari su proposta del Consiglio

Direttivo;

j) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

k) delibera, in conformità all'articolo 36, lo scioglimento dellÊAssociazione;

l) propone ed elegge cariche onorifiche;

m) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto negli anni dispari dallÊAssemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre al Presidente:

- da 15 membri eletti dallÊAssemblea, ai sensi del precedente articolo 14, comma d), a scrutinio segreto, su

una lista di candidature in numero superiore ai seggi da ricoprire. Ciascun Socio potrà esprimere al

massimo 8 (otto) preferenze;

- e dai seguenti membri di diritto:

• il Presidente di ciascuna Sezione istituita;

• il Presidente della Delegazione Piccola Industria;

• lÊultimo Past President.

Fanno parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Consiglieri a vita che sono nominati per particolari

benemerenze dall'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il

Tesoriere ed i Probiviri.

I membri eletti rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili, ma per non più di 3 (tre) bienni consecutivi allo

stesso titolo.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o altro mezzo

equipollente da spedire almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza, la cui

convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e

qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei membri elettivi del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, anche in videoconferenza, di almeno un terzo dei suoi

componenti, oltre il Presidente, ciascuno dei quali ha diritto ad 1 (un) voto.

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Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del

Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale approvato nella riunione seguente.

La partecipazione al Consiglio Direttivo non è delegabile.

Decadono dalla carica, previa pronuncia del Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, i

componenti che non intervengono alle riunioni, senza darne comunicazione formale per 3 (tre) volte consecutive e,

comunque, quelli che nei 12 (dodici) mesi precedenti non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il componente che non appartenga più allÊazienda a cui apparteneva al

momento dellÊelezione o la cui azienda abbia esercitato diritto di recesso dallÊAssociazione.

In caso di decadenza o dimissioni dalla carica di un componente, il Presidente convoca, entro 6 (sei) mesi, dalla data

delle dimissioni, lÊAssemblea in cui sarà eletto il Consigliere mancante.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, si intende decaduto lÊintero Consiglio.

In tal caso, a cura del Presidente deve essere convocata lÊAssemblea per la nomina dellÊintero Consiglio.

ARTICOLO 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

a) delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, seguendo le direttive indicate

dall'Assemblea;

b) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed

organizzazioni in genere;

c) promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

d) propone le modifiche dello Statuto da sottoporre alla delibera dellÊAssemblea e dei relativi regolamenti

attuativi;

e) esamina e delibera sulle richieste di costituzione dei Gruppi di interesse di cui allÊarticolo 5 e ne approva il

relativo Regolamento;

f) esamina le richieste e delibera sulla costituzione delle Sezioni di cui allÊarticolo 29;

g) definisce il criterio di determinazione e delibera l'ammontare dei contributi ordinari annui distinti per

categoria di Soci, stabilendone le modalità di pagamento, nonché propone lÊammontare dei contributi

straordinari di cui allÊarticolo 8 del presente Statuto, da sottoporre per delibera alla prima Assemblea utile;

h) definisce i criteri e le modalità di erogazione dei servizi per i Soci Aggregati;

i) determina l'adesione e l'associazione ad organizzazioni nazionali o internazionali aventi finalità attinenti

al settore;

j) delibera la partecipazione dell'Associazione a fiere, mostre e manifestazioni pubbliche;

k) predispone il bilancio preventivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;

l) predispone il bilancio consuntivo ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea;

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Statuto Assosistema Roma, maggio 2012

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- 15 -

m) delibera sui ricorsi per l'ammissione dei Soci;

n) delibera, con le modalità previste dall'articolo 10, punti b) e c), sulla cessazione dalla qualità di Socio;

o) elegge la Commissione di designazione del Presidente;

p) propone allÊAssemblea il Presidente, i Vice Presidenti ed il programma di attività;

q) elegge, nel proprio ambito, i 2 (due) Consiglieri con incarichi speciali delegati al Comitato di Presidenza;

r) elegge il Tesoriere;

s) nomina il Segretario Generale;

t) istituisce e nomina i componenti delle Commissioni Tecniche-Tematiche e ne regolamenta il funzionamento;

u) istituisce e nomina i componenti della Delegazione Piccola Industria e ne regolamenta il funzionamento;

v) impartisce le direttive generali per lÊamministrazione dellÊAssociazione e del suo patrimonio;

w) determina le prestazioni e le relative modalità da erogarsi ai Soci Effettivi ed Aggregati;

x) convoca lÊAssemblea quando lo ritenga opportuno e determina gli argomenti da sottoporre allÊAssemblea

stessa;

y) commina le sanzioni di cui allÊart. 9 e le sanzioni di cui all'articolo 19 del Codice deontologico;

z) delibera sulle proposte avanzate dal Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 17 – COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza si compone:

• del Presidente;

• dei Vice-Presidenti;

• dei Consiglieri delegati;

• dellÊultimo Past President.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Comitato di Presidenza è

convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o mezzo equipollente spedito almeno 8 (otto) giorni prima

della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti con

diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza assiste, senza diritto di voto, il Tesoriere.

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ARTICOLO 18 – ATTRIBUZIONI DEL

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza:

a) esamina i problemi di rilievo afferenti all'attuazione degli scopi sociali ed elabora le relative soluzioni da

sottoporre alla delibera del Consiglio Direttivo;

b) assiste il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

c) prende iniziative al fine di potenziare la solidarietà tra le aziende della categoria ed intensificarne la

collaborazione;

d) delibera sull'ammissione dei Soci;

e) esprime il proprio parere sulle domande di costituzione dei Gruppi di interesse;

f) tiene i rapporti con i Gruppi di interesse per il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione;

g) in caso di urgenza può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva

ratifica di quest'ultimo entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione;

h) approva le direttive per la struttura e lÊorganico, necessari per il funzionamento dellÊAssociazione.

ARTICOLO 19– PRESIDENTE

Il Presidente è eletto, negli anni pari, dallÊAssemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo

elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta

di 3 (tre) componenti scelti tra rappresentanti dei Soci dellÊAssociazione che abbiano maturato una significativa

esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di

raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione deve esaurire il suo mandato nei 45 (quarantacinque) giorni successivi a quello della sua elezione

con discrezionalità di procedura.

La Commissione di designazione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse; devono comunque essere

sottoposte al voto del Consiglio Direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti

assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione di designazione, il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio

segreto, individua il nome di un candidato allÊelezione da proporre allÊAssemblea.

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Statuto Assosistema Roma, maggio 2012

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LÊAssemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la

procedura di designazione.

Il Presidente eletto dallÊAssemblea dei Soci decade dalle eventuali altre cariche di Presidente di Sezione o della

Delegazione Piccola Industria.

Il Presidente dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima

elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro 6 (sei) mesi e il

Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei confronti dei terzi sia delle aziende Associate. Ha

facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Presidenza,

all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza sull'andamento degli uffici e servizi.

Egli propone al Consiglio Direttivo i Vice Presidenti, fino ad un massimo di 7 (sette).

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vice Presidenti al fine della

elaborazione collegiale delle direttive della loro attività. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, collegialmente o

singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente

designato dal Presidente stesso con propria delega o, in mancanza di delega, dal Vice Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 20 – PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario viene eletto dallÊAssemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Svolge funzioni di pubbliche relazioni per lÊAssociazione senza potere di rappresentanza e/o di firma.

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ARTICOLO 21– VICE PRESIDENTI

E CONSIGLIERI DELEGATI

I Vice Presidenti e i Consiglieri delegati dell'Associazione coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni.

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il

Presidente è affiancato dai Vice Presidenti, da lui scelti nellÊambito del Consiglio Direttivo.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il

Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di

attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da

parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe

affidate. Tali deleghe potranno riguardare lÊapprofondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché lÊattuazione

dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica per tutto il mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente

stesso; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili al medesimo titolo per non più di 3 (tre) bienni consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse

dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a quello del/i mandato/i ricoperto/i.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente può sottoporre

al Consiglio Direttivo la nomina dei loro sostituti. I Vice Presidenti nominati dal Consiglio Direttivo durano in carica

fino alla prima seduta utile dellÊAssemblea dei Soci.

I Consiglieri delegati sono eletti negli anni pari dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, a scrutinio segreto su una

lista di candidature in numero superiore ai seggi da ricoprire; ciascun votante potrà esprimere una solo preferenza.

I Consiglieri delegati durano in carica per tutto il mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al

Presidente stesso. Essi sono rieleggibili al medesimo titolo per non più di 3 (tre) bienni consecutivi. Ulteriori rielezioni

sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a quello del/i mandato/i ricoperto/i.

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Statuto Assosistema Roma, maggio 2012

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ARTICOLO 22– TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non Soci, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. Il

Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione, in conformità al bilancio preventivo e riferisce al

Consiglio Direttivo per la relazione del consuntivo.

Il Tesoriere assiste alle sedute del Comitato di Presidenza senza avere diritto di voto.

ARTICOLO 23 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LÊAssemblea (in un anno diverso da quello dellÊelezione del Presidente) elegge a scrutinio segreto, un Collegio di 3

(tre) Revisori contabili effettivi e 2 (due) supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci

dellÊAssociazione, in una lista di almeno 7 (sette) candidati, di cui almeno 1 (un) Revisore effettivo deve avere la

qualifica di Revisore ufficiale contabile.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con

comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Ciascun Socio può votare per non più di 2 (due) candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i 3 (tre) candidati che

ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in

caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

La carica di Revisore è incompatibile con le altre cariche dellÊAssociazione.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce

all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dellÊAssemblea. Il Presidente del Collegio assiste, senza diritto di voto, alle

riunioni del Consiglio Direttivo.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili senza limiti di

mandato.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli

effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

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ARTICOLO 24 – PROBIVIRI

LÊAssemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dellÊelezione del Presidente) elegge, a scrutinio

segreto, 5 (cinque) Probiviri, i quali durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze nellÊambito di una lista che sia composta da un

numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare lÊAssemblea chiamata allÊelezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto

le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità dÊimpresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di unÊaltra organizzazione

confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna allÊAssociazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura

insorte tra le componenti dellÊAssociazione e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte

interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 (cinque) Probiviri eletti dallÊAssemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 3 (tre) Probiviri rimanenti con lÊaccordo dei due Probiviri nominati dalle

parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma

che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 (cinque) Probiviri eletti dallÊAssemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle

fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta

dei valori associativi di Confindustria.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la

controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento di Confindustria.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il collegio si è

costituito e ha avviato lÊesame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta)

giorni.

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Statuto Assosistema Roma, maggio 2012

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Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dellÊAssociazione entro 5 (cinque) giorni dalla

data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo appello ai Probiviri di Confindustria.

LÊinterpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dellÊAssociazione è di esclusiva

competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice deontologico dellÊAssociazione, la decadenza dalle cariche può essere

disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi

motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 (cinque) Probiviri eletti

dallÊAssemblea designano, allÊinizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 (tre) Probiviri delegati ad

assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

LÊesame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle

disciplinari, spetta ai restanti 2 (due) Probiviri eletti dallÊAssemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Codice deontologico, secondo

le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri sono invitati ad assistere alle riunioni dellÊAssemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25– DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di cui agli articoli 23 e 24 del

presente Statuto. Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale

risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori

generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì

considerati rappresentanti dellÊimpresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti

dellÊimpresa muniti di specifica procura.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dallÊAssociazione.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dellÊAssociazione.

Le cariche associative sono a titolo gratuito, ad eccezione del Tesoriere che, se prescelto tra i non Associati, potrà

avere diritto ad un emolumento stabilito dal Consiglio Direttivo allÊatto dellÊelezione.

Eventuali emolumenti possono essere previsti per i Revisori contabili; il rimborso delle spese vive solo per i Probiviri.

Si intendono rivestite per lÊintera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla

metà del mandato stesso.

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I candidati a cariche elettive devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa confederale.

ARTICOLO 26 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e gli organi direttivi nellÊesecuzione

delle attività associative.

EÊ responsabile del funzionamento della struttura dellÊassociazione e sovraintende a tutte le attività della stessa.

Prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone al Comitato di Presidenza lÊarticolazione dellÊorganico dellÊAssociazione e provvede al buon andamento

degli uffici dando le necessarie disposizioni al personale.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dellÊAssociazione.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi dell'Associazione, delle Commissioni Tecniche-Tematiche, dei

Gruppi di interesse istituiti e delle Sezioni, nonché della Delegazione Piccola Industria.

ARTICOLO 27– BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo semestre dell'anno, devono essere compilati il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo al 31

dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dallÊapposito

regolamento confederale.

LÊavanzo di amministrazione eventualmente risultante a consuntivo sarà riportato a nuovo.

ARTICOLO 28– FONDO COMUNE

Il fondo comune dellÊAssociazione è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti allÊAssociazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dellÊAssociazione.

In ogni caso, durante la vita dellÊAssociazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto,

eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

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TITOLO IV –

DELLE ARTICOLAZIONI

MERCEOLOGICHE INTERNE E DELLA

PICCOLA INDUSTRIA

ARTICOLO 29– SEZIONI

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari,

lÊAssociazione può essere articolata in Sezioni, istituite con delibera del Consiglio Direttivo, che sono l'espressione dei

comparti merceologici rappresentati e sono costituite dai Soci Effettivi operanti nei comparti stessi. Le imprese che

esercitano più rami di attività sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni corrispondenti, proporzionalmente, al

numero dei dipendenti occupati in ciascuna delle fasi produttive.

Le Sezioni hanno il compito di: curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti,

sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di queste presso gli

organi statutari dellÊAssociazione.

Gli organi di ogni Sezione, ove costituita, sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio;

c) il Presidente ed il Vice Presidente.

Possono essere invitati alle riunioni delle Sezioni i rappresentanti (o loro delegati) dei Soci Aggregati

dellÊAssociazione.

ARTICOLO 30 – ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea della Sezione è composta da tutti i Soci dellÊAssociazione appartenenti alla Sezione stessa.

Per la convocazione dell'Assemblea, la forma e validità delle sue deliberazioni, valgono le norme di cui allÊarticolo

12 del presente Statuto in quanto applicabili.

Sono compiti dell'Assemblea di Sezione:

a) eleggere a scrutinio segreto ogni biennio, il Presidente e il Vice Presidente della Sezione;

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b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della particolare categoria e

l'attività della Sezione;

c) eleggere a scrutinio segreto ogni biennio, ed almeno 15 (quindici) giorni prima dellÊelezione degli organi

dellÊAssociazione, il Consiglio della Sezione, determinandone il numero dei componenti che dovrà essere,

comunque, non superiore ad 11 (undici);

d) determinare eventuali contributi aggiuntivi.

ARTICOLO 31 – CONSIGLIO DI SEZIONE

Il Consiglio della Sezione è composto da un numero variabile, comunque non superiore ad 11 (undici), di membri

eletti ogni 2 (due anni), a scrutinio segreto, su una lista, predisposta dall'Assemblea di Sezione, contenente un numero

di candidati superiore rispetto agli eligendi.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente di Sezione almeno una volta ogni 4 (quattro)

mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quarto dei suoi componenti.

Il Presidente dellÊAssociazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione laddove lo ritenga

opportuno.

Per le formalità della convocazione, per la validità della riunione e delle deliberazioni valgono le norme di cui

all'articolo 15 del presente Statuto in quanto applicabili.

Spetta al Consiglio di Sezione:

a) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dellÊAssociazione

o dal Presidente della Sezione stessa;

b) rendersi interprete presso gli organi dellÊAssociazione delle necessità del settore in conformità alle

deliberazioni dell'Assemblea di Sezione.

ARTICOLO 32 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, dura in carica 2 (due anni) ed è rieleggibile

solo per un altro mandato.

Il Vice Presidente è eletto dallÊAssemblea della sezione stessa ed è il Consigliere che ha ricevuto più voti dopo il

Presidente.

Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il Presidente

dellÊAssociazione, in quelli esterni.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione ed adempie a tutte le altre

funzioni che gli siano delegate dai competenti organi dellÊAssociazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

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Statuto Assosistema Roma, maggio 2012

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- 25 -

Il Presidente di Sezione è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, nonché componente del

Consiglio Direttivo dellÊAssociazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente di Sezione, il Vice Presidente può partecipare ai lavori del Consiglio

Direttivo dellÊAssociazione, senza diritto di voto.

ARTICOLO 33 – DELEGAZIONE PICCOLA INDUSTRIA

LÊAssociazione può costituire al proprio interno la Delegazione Piccola Industria, con lo scopo di tutelare la Piccola

Industria quale espressione diretta della libera iniziativa, di promuoverne lo sviluppo in armonia con quello

economico e sociale e di favorire l'aggregazione associativa.

La Delegazione attua gli scopi di cui al precedente comma svolgendo le seguenti attività in linea con gli indirizzi

generali dell'Associazione:

a) esamina i problemi della piccola industria, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti in

collegamento con la base associativa;

b) elabora idonee soluzioni a tali problemi e ne promuove la realizzazione;

c) programma ed attua iniziative dirette ad attirare l'attenzione sui problemi gli obiettivi ed il ruolo della Piccola

Industria da parte della pubblica opinione e delle istituzioni del territorio.

La Delegazione è composta da tanti membri quante sono le Sezioni (articolo 289 dello Statuto).

I componenti della Delegazione devono essere Soci Effettivi e rappresentanti di piccole industrie che occupano

normalmente non più di 25 (venticinque) dipendenti.

La Delegazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

La Delegazione Piccola Industria può essere articolata su base territoriale.

ARTICOLO 34 – PRESIDENTE

DELLA DELEGAZIONE PICCOLA INDUSTRIA

Il Presidente della Delegazione Piccola Industria rappresenta la Delegazione nei rapporti organizzativi interni.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente della Delegazione Piccola Industria è componente di diritto del Consiglio Direttivo dellÊAssociazione.

In caso assenza o di impedimento del Presidente della Delegazione Piccola Industria, il Vice Presidente può

partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo dellÊAssociazione, senza diritto di voto.

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TITOLO V -

DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO E

DELLO SCIOGLIMENTO

DELLÊASSOCIAZIONE

ARTICOLO 35 – MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dallÊAssemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti

presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i Soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni

dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto

di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni dallÊavvenuta comunicazione delle

modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1°gennaio dellÊanno successivo.

ARTICOLO 36 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea assunta da un numero di Soci rappresentanti almeno

1/3 (un terzo) della totalità dei voti e convocata unÊapposita Assemblea per deliberare in proposito.

L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di 3 (tre) membri e ne

determinerà i poteri.

Il Patrimonio Sociale che risultasse in eccedenza dopo la liquidazione dellÊAssociazione sarà devoluto ad altra

organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto

dalla legge 662/96.

ARTICOLO 37 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali

della prassi e del diritto, nonché allo statuto e ai regolamenti confederali.