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LIBRO X SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’ DI TESSERATI E AFFILIATI Art. 1 provv - Contratti di sponsorizzazione 1.1 I soggetti tesserati alla Federazione Italiana Sport Equestri, e gli enti affiliati/aggregati alla F.I.S.E. possono concludere contratti di sponsorizzazione nei limiti e nel rispetto delle specifiche norme emanate dal CONI o da F.I.S.E.. Il contratto di sponsorizzazione dei soggetti di cui al capoverso precedente, concluso nei limiti e termini di seguito riportati, autorizza i tesserati e gli enti affiliati/aggregati all’abbinamento del logotipo e/o del marchio dello sponsor al loro, ma non può consentire che lo sponsor utilizzi il logo, il marchio, l’acronimo F.I.S.E.. Possono concludere uno e/o più contratto/i di sponsorizzazione i seguenti soggetti: a) un cavaliere tesserato o gli esercenti la potestà parentale in caso di tesserato minore; b) un proprietario di cavallo iscritto ai ruoli Fise; c) un ente affiliato/aggregato; 1.2 Prima di procedere ad effettuare l’utilizzo di abbigliamento e/o attrezzatura con il logotipo e/o marchio dello/degli Sponsor, detto/i contratto/i deve/devono essere preventivamente comunicato/i a F.I.S.E.. 1.3 Se la comunicazione è effettuata da ente affiliato che ha concluso contratto di sponsorizzazione, è consentito l’uso del logotipo e/o marchio dello Sponsor solo a cavalieri tesserati presso l’ente che ha sottoscritto il contratto 1.4 Se la durata contrattuale è superiore ad un’annualità, la comunicazione a F.I.S.E. deve essere annualmente ripetuta. 1.5 Con il/i contratto/i di cui all’articolo precedente, i soggetti di cui all’art. 1.1 possono ricevere un corrispettivo o altra utilità, a titolo di contributo e/o sostegno economico, per lo svolgimento di attività sportiva che preveda anche la partecipazione a Manifestazioni Nazionali ed Internazionali. Art. 3 provv - Casi di diniego da parte di F.I.S.E. 1. Il prodotto e/o servizio pubblicizzato nonché il logotipo e/o il marchio non devono essere in contrasto con i Regolamenti della F.E.I., della F.I.S.E. e/o del Comitato Organizzatore della gara alla quale il Cavaliere è iscritto o a cui partecipa il cavallo; non devono essere in conflitto neppure con la Carta Olimpica e le sue norme di applicazione. 2. F.I.S.E. si riserva di negare l’utilizzo del logotipo e/o del marchio dello Sponsor, per prodotti le cui caratteristiche, e/o servizi i cui contenuti, siano ritenuti insindacabilmente in conflitto con gli sport equestri e/o con lo spirito sportivo o comunque insindacabilmente valutati inopportuni o non graditi.

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LIBRO X

SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’ DI TESSERATI E AFFILIATI

Art. 1 provv - Contratti di sponsorizzazione

1.1 I soggetti tesserati alla Federazione Italiana Sport Equestri, e gli enti affiliati/aggregati alla F.I.S.E. possono concludere contratti di sponsorizzazione nei limiti e nel rispetto delle specifiche norme emanate dal CONI o da F.I.S.E.. Il contratto di sponsorizzazione dei soggetti di cui al capoverso precedente, concluso nei limiti e termini di seguito riportati, autorizza i tesserati e gli enti affiliati/aggregati all’abbinamento del logotipo e/o del marchio dello sponsor al loro, ma non può consentire che lo sponsor utilizzi il logo, il marchio, l’acronimo F.I.S.E.. Possono concludere uno e/o più contratto/i di sponsorizzazione i seguenti soggetti: a) un cavaliere tesserato o gli esercenti la potestà parentale in caso di tesserato minore; b) un proprietario di cavallo iscritto ai ruoli Fise; c) un ente affiliato/aggregato;

1.2 Prima di procedere ad effettuare l’utilizzo di abbigliamento e/o attrezzatura con il logotipo e/o marchio dello/degli Sponsor, detto/i contratto/i deve/devono essere preventivamente comunicato/i a F.I.S.E..

1.3 Se la comunicazione è effettuata da ente affiliato che ha concluso contratto di sponsorizzazione, è consentito l’uso del logotipo e/o marchio dello Sponsor solo a cavalieri tesserati presso l’ente che ha sottoscritto il contratto

1.4 Se la durata contrattuale è superiore ad un’annualità, la comunicazione a F.I.S.E. deve essere annualmente ripetuta.

1.5 Con il/i contratto/i di cui all’articolo precedente, i soggetti di cui all’art. 1.1 possono ricevere un corrispettivo o altra utilità, a titolo di contributo e/o sostegno economico, per lo svolgimento di attività sportiva che preveda anche la partecipazione a Manifestazioni Nazionali ed Internazionali.

Art. 3 provv - Casi di diniego da parte di F.I.S.E.

1. Il prodotto e/o servizio pubblicizzato nonché il logotipo e/o il marchio non devono essere

in contrasto con i Regolamenti della F.E.I., della F.I.S.E. e/o del Comitato Organizzatore

della gara alla quale il Cavaliere è iscritto o a cui partecipa il cavallo; non devono essere

in conflitto neppure con la Carta Olimpica e le sue norme di applicazione.

2. F.I.S.E. si riserva di negare l’utilizzo del logotipo e/o del marchio dello Sponsor, per

prodotti le cui caratteristiche, e/o servizi i cui contenuti, siano ritenuti insindacabilmente

in conflitto con gli sport equestri e/o con lo spirito sportivo o comunque insindacabilmente

valutati inopportuni o non graditi.

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3. Ricevuta la comunicazione di cui ai precedenti articoli, F.I.S.E. si riserva di comunicare

nei successivi 15 giorni il divieto di utilizzo del logotipo e/o marchio dello Sponsor, se

ritenuto in conflitto con quanto ai commi precedenti. Al termine dei suddetti 15 giorni in

assenza di comunicazione, l’utilizzo si intende autorizzato

Art. 4 provv – Divieto di utilizzo logotipo e/o marchio e/o prefisso commerciale

1. Non è consentito esporre il logotipo e/o marchio del proprio Sponsor in occasione dei

Giochi Olimpici, dei Campionati Mondiali, Campionati Continentali, Coppe delle Nazioni

e/o altre manifestazioni internazionali o nazionali di analogo tipo di rilievo sportivo

secondo indicazioni impartite da F.I.S.E.

2. Il prefisso o suffisso commerciale, aggiunto al nome del cavallo, non può essere utilizzato

e/o figurare in occasione dei Giochi Olimpici e/o in altre manifestazioni internazionali di

rilevante valore sportivo secondo indicazioni impartite da F.I.S.E..

Art. 5 provv – Dimensioni del logotipo e/o marchio

1. Quando un atleta è sul campo di gara/di prova e/o durante le premiazioni è consentito

esporre il logotipo e/o marchio di uno Sponsor con le seguenti modalità e misure

massime:

a) sul campo di gara, sul campo prova e durante le premiazioni:

• 400 cmq. su ogni lato della carrozza, delle coperte di volteggio e delle coperte coprireni;

• 200 cmq. su ogni lato del sottosella;

• 80 cmq., una sola volta, sulla giacca da concorso o sull’abbigliamento della parte superiore del corpo e posizionato sul petto all’altezza della tasca, ad eccezione delle gare di Endurance e della prova di fondo delle gare di Concorso Completo;

• 200 cmq. complessivi sulla manica dell’abbigliamento della parte superiore del corpo per le gare di Endurance e per la prova di fondo delle gare di Concorso Completo;

• 16 cmq. complessivi sui due lati del collo della camicia;

• 100 cmq., una sola volta, sulla tenuta di volteggio;

• nei Concorsi di Attacchi, nella sola prova di Maratona, il nome e/o il logotipo dello Sponsor scritto sul paraspruzzi anteriore e su ciascun lato della carrozza può misurare complessivamente fino a 2520 cmq. Sulla schiena dell’abbigliamento dei grooms può misurare fino a 1260 cmq.

b) Durante la ricognizione del percorso: I concorrenti possono portare il nome e/o il logotipo del loro Sponsor, che può misurare

fino a 400 cmq. complessivi, sul fronte e sul retro dei capi di abbigliamento della parte

superiore del corpo, e fino a 50 cmq. sul copricapo.

Al concorrente non in regola con quanto previsto dal presente articolo la Giuria interdirà

l’ingresso in campo.

Qualora la Giuria ravvisi l’irregolarità dopo che il concorrente abbia già effettuato la e/o

le gare, gli verrà comminata una multa di importo pari al costo del tesseramento per la

patente posseduta dal concorrente.

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Art. 7 provv – Prefisso o suffisso commerciale

1. Non è consentito dare un nome commerciale ad un cavallo.

2. Un prefisso o suffisso commerciale può essere aggiunto al nome di un cavallo previa

autorizzazione, concessa da F.I.S.E. dopo pagamento del diritto di segreteria, dell’importo

annualmente determinato dal Consiglio Federale. Detta autorizzazione è valida per l’intero

anno solare in cui viene rilasciata.

3. Il prodotto e/o servizio pubblicizzato mediante l’aggiunzione di prefisso o suffisso

commerciale al nome di un cavallo, non deve essere in contrasto con i Regolamenti della

F.E.I., della F.I.S.E. e/o del Comitato Organizzatore della gara alla quale il Cavaliere è

iscritto o a cui partecipa il cavallo; non deve essere in conflitto neppure con la Carta

Olimpica e le sue norme di applicazione.

4. F.I.S.E. si riserva di non approvare la richiesta di aggiunzione del prefisso o suffisso

commerciale al nome del cavallo, e quindi di non consentire l’uso del logotipo e/o del

marchio dello Sponsor per prodotti le cui caratteristiche, o servizi i cui contenuti, siano

ritenuti insindacabilmente in conflitto con gli sport equestri e/o con lo spirito sportivo o

comunque insindacabilmente valutati inopportuni o non graditi.

Art. 8 provv – Modalità per aggiunta prefisso o suffisso commerciale

1. Al fine di poter aggiungere prefisso o suffisso commerciale al nome di un cavallo, è

necessario che il proprietario di cavallo iscritto ai ruoli F.I.S.E. proceda ad inviare a F.I.S.E.

richiesta di autorizzazione alla sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso

commerciale al nome del cavallo, indicando con chiarezza ed in maniera esplicita il nome

dell’azienda sponsor, il logotipo e/o marchio e l’indicazione del prodotto o servizio della

stessa che si intenda pubblicizzare mediante l’aggiunta del prefisso o suffisso

commerciale al nome del cavallo.

2. Solo dopo l’approvazione della richiesta di autorizzazione alla sponsorizzazione mediante

aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo da parte di F.I.S.E., il

proprietario avrà diritto di abbinare il prefisso o suffisso commerciale al nome del cavallo.

3. La richiesta di autorizzazione alla sponsorizzazione deve essere accompagnata dal

contestuale versamento di un diritto di segreteria, nell’importo annualmente determinato

dal Consiglio Federale anche in entità differente in funzione del tipo di contratto e del

numero di soggetti interessati.

4. L’autorizzazione rilasciata dalla Federazione ha validità per l’intero anno solare.

5. Se il proprietario richiede anche l’aggiunta del prefisso o suffisso commerciale richiesto

per la partecipazione a manifestazioni nazionali anche sul Passaporto F.E.I., l’aggiunta

sul Passaporto F.E.I. è subordinata all’apposizione del prefisso o suffisso stesso sul

certificato di identità Nazionale.

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Art. 9 provv – Nominativo del cavallo con denominazione dell’allevamento

1. Gli allevamenti italiani che denuncino all’atto dell’iscrizione il nominativo del cavallo

accompagnato dalla denominazione dell’allevamento stesso – sia essa la ragione sociale

dell’allevamento e/o la sua usuale denominazione commerciale – affinché lo stesso figuri

sul certificato di identità nazionale prima o dopo del nome del cavallo, come insieme del

nome del cavallo stesso, sono esonerati dal pagamento di diritto di segreteria e/o di altre

tasse e/o diritti.

2. Tale norma sarà applicata unicamente a favore degli allevamenti che abbiano sede in

Italia e per cavalli italiani.

3. Sono fatte salve le norme sul tema previste dai regolamenti F.E.I. o di altre Federazioni

per manifestazioni internazionali che si svolgano in Italia o all’estero.

Art. 10provv – Casi di esonero dalla comunicazione

1. Sono esonerati dall’effettuare comunicazione a F.I.S.E., i cavalieri che utilizzino il logotipo

e/o marchio di Enti Sportivi Affiliati o di una delle Forze Armate della Repubblica italiana.

2. Le Forze Armate della Repubblica Italiana potranno richiedere l’aggiunta del prefisso e/o

suffisso della specifica Forza Armata al nome dei cavalli di cui la stessa Forza Armata è

proprietaria o affidataria in forza di contratto scritto.

3. In questi casi si seguirà lo stesso iter previsto al precedente art. 8 provv al fine della

registrazione dello stesso sul certificato d’identità nazionale.

4. Le Forze Armate sono esentate dal pagamento dei correlati diritti di segreteria e/o di altre

tasse e/o diritti.

5. Sono fatte salve le norme sul tema previste dai regolamenti F.E.I. o di altre Federazioni,

per manifestazioni internazionali che si svolgano in Italia o all’estero

Art. 11 provv- Nome e cognome del cavaliere

1. È espressamente consentita, senza necessità di comunicazione e/o autorizzazione

alcuna, l’esibizione del nome e/o cognome del cavaliere, per come risulta nel

tesseramento dello stesso a F.I.S.E., sul sottosella, sull’abbigliamento del cavaliere

stesso, sulle coperte eventualmente usate in campo prova e per la premiazione.

2. Il nome e cognome potranno essere esposti nel rispetto di misure non superiori a quanto

previsto per le sponsorizzazioni al precedente art. YY (attuale art. 5).

3. Tale esposizione non è considerata sponsorizzazione e l’utilizzo non va sommato ai limiti

di spazio imposti alle sponsorizzazioni dai precedenti articoli.

Art. 12 provv – Manifestazioni internazionali

1. I Comitati Organizzatori di Concorsi Internazionali hanno facoltà di non autorizzare

l’esposizione del logotipo e/o marchio di sponsor anche se oggetto di comunicazione a

F.I.S.E. per le manifestazioni nazionali.

Art. 13 provv – Utilizzo di abbigliamento e/o materiale e/o attrezzatura personale

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1. I cavalieri potranno utilizzare abbigliamento personale e/o materiale e/o attrezzatura per il

cavallo, in campo gara o nel percorso di gara o in campo prova o, comunque, nell’area

specificamente identificata per lo svolgimento della manifestazione e durante le

premiazioni, avendo cura che il logotipo e/o il marchio che identificano il nome e/o

l’azienda del fabbricante dell’abbigliamento e/o del materiale e/o dell’attrezzatura

rispettino le misure massime indicate all’art. 5 per le sponsorizzazioni.

2. In qualsiasi caso la somma di logotipo/i e marchio/i di sponsor e produttori non potrà

superare le misure massime indicate nel precedente art. 5.

3. Qualora il fabbricante dell’abbigliamento e/o del materiale e/o dell’attrezzatura sia anche

lo Sponsor per il quale si è proceduto ad acquisire autorizzazione da parte di F.I.S.E., si

applicheranno le norme degli articoli precedenti sugli Sponsor.

Art. 14 provv- Modalità trasmissione comunicazione e/o richieste (sostituito da

versione che segue)

1. La comunicazione di sponsorizzazione e/o la richiesta di autorizzazione alla

sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del

cavallo deve essere predisposta sull’allegato modello riportante i dati necessari a F.I.S.E.

per valutare la richiesta.

2. La scansione della richiesta andrà inoltrata a F.I.S.E. all’indirizzo [email protected],

unitamente alla scansione della ricevuta del bonifico attestante il pagamento dei diritti di

segreteria quando previsti ed alla copia di documento di identità del/i sottoscrittore/i.

3. La comunicazione di sponsorizzazione e/o la richiesta di autorizzazione alla

sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del

cavallo, dovrà essere sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’azienda

sponsor o da suo delegato, inviando in tal caso copia della delega e dei documenti di

identità di delegante e delegato.

Art. 14 provv- Forma delle comunicazioni e/o richieste

1. All’atto della comunicazione a F.I.S.E. i soggetti di cui all’art. 1.1 lett. b) e c) dovranno

allegare specifico elenco nominativo dei cavalieri tesserati e/o dei cavalli iscritti ai ruoli

F.I.S.E. che fruiscono della sponsorizzazione e indicare con chiarezza ed in maniera

esplicita il nome dell’azienda sponsor, il logotipo e/o marchio e l’indicazione del prodotto

e/o servizio della stessa che si intenda pubblicizzare

2. La comunicazione di sponsorizzazione e/o la richiesta di autorizzazione alla

sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del

cavallo deve essere predisposta sull’allegato modello e inviata all’indirizzo

[email protected], unitamente alla ricevuta del bonifico attestante il pagamento dei

diritti di segreteria quando previsti e alla copia di documento di identità del/i sottoscrittore/i.

3. La comunicazione di sponsorizzazione e/o la richiesta di autorizzazione alla

sponsorizzazione mediante aggiunta di prefisso o suffisso commerciale al nome del

cavallo, dovrà essere sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’azienda

sponsor o da suo procuratore o delegato, inviando in tal caso copia della delega e dei

documenti di identità di delegante e delegato.

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Allegato

REGOLAMENTO PER SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’

Art. 1 - A norma dell’art.135 punto 1 (Regolamento Generale F.E.I.) e dell’ordinamento sportivo C.O.N.I., un Cavaliere tesserato F.I.S.E., o Proprietario di cavallo iscritto ai ruoli F.I.S.E. o Affiliato può concludere contratti individuali di sponsorizzazione, che vanno sottoposti ad approvazione di F.I.S.E. prima di procedere con l’utilizzo di abbigliamento o attrezzatura con il logo dello sponsor.

Art. 2 - Con il contratto di cui all’art.1, stipulato con lo Sponsor o il suo Agente, il Cavaliere, o

il Proprietario o l’Affiliato può ricevere contributi economici quali contributi per la partecipazione a Concorsi Nazionali ed Internazionali. Un Cavaliere o Proprietario di cavallo iscritto ai ruoli F.I.S.E. o Affiliato può beneficiare di più contratti di sponsorizzazione.

Art. 3 - Nel caso in cui un contratto di sponsorizzazione sia stipulato tra una Associazione o Società Sportiva Affiliata e riconosciuta dalla F.I.S.E. ed uno Sponsor, previa richiesta dell’Associazione o Società e dello Sponsor, è consentito l’uso del logo dello Sponsor stesso da parte di cavalieri tesserati presso l’Associazione o Società Sportiva, ovvero di cavalli di proprietà dell’Associazione o Società Sportiva. In tale caso la FISE consentirà l’uso del logo previo pagamento di un diritto di segreteria da pagare alla F.I.S.E., pari a quella fissata annualmente per l’approvazione di un contratto di sponsorizzazione tra Cavaliere o Proprietario o Affiliato e Sponsor. L’Associazione o Società Sportiva dovrà fornire a FISE l’elenco e il numero di tessera dei propri cavalieri e/o l’elenco dei cavalli di proprietà dell’Associazione che usufruiscono della sponsorizzazione.

Art. 4 - I contratti non devono essere in contrasto con i Regolamenti della F.E.I., della F.I.S.E.

o del Comitato Organizzatore della gara alla quale il Cavaliere è iscritto, o a cui partecipa il cavallo, e devono essere, infine, conformi alla Carta Olimpica ed alle sue norme di applicazione.

Art. 5 - Non è consentito esporre il logo del proprio Sponsor, in occasione dei Giochi Olimpici,

dei Campionati Mondiali, Campionati Continentali e delle Coppe delle Nazioni. Il prefisso commerciale, aggiunto al nome del cavallo, non può figurare in occasione dei Giochi Olimpici.

Art. 6 - Quando un concorrente è sul campo di gara e durante le premiazioni è consentito di

esporre il logo o marchio di uno Sponsor con le seguenti modalità:

1. Identificazione del fabbricante dell’abbigliamento o del materiale a) sul luogo di gara o durante le premiazioni il logo del fabbricante

dell’abbigliamento o del materiale può apparire con le seguenti misure massime:

• cmq. sull’abbigliamento o sul materiale.

• 50 cmq. su ogni lato della carrozza. b) qualora il fabbricante dell’abbigliamento o del materiale sia anche lo Sponsor,

si applicheranno le norme di cui al successivo punto 2 del presente articolo. 2. Identificazione degli Sponsor

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Sul campo di gara o durante le premiazioni il/i nome/i dello/degli Sponsor del concorrente e/o della Squadra, può/possono apparire con le seguenti misure massime:

• 400 cmq. su ogni lato della carrozza e delle coperte di volteggio.

• 200 cmq. su ogni lato del sottosella.

• 80 cmq., una sola volta, sulla giacca da concorso o sull’abbigliamento della parte superiore del corpo sul petto all’altezza della tasca, ad eccezione delle gare di Endurance e della prova di fondo delle gare di Concorso Completo.

• 200 cmq. sulla manica dell’abbigliamento della parte superiore del corpo per le gare di Endurance e per la prova di fondo delle gare di Concorso Completo.

• 16 cmq. sui due lati del collo della camicia.

• 100 cmq., una sola volta, sulla tenuta di volteggio.

Nei Concorsi di Attacchi, nella sola prova di Maratona, il nome e/o il logo dello Sponsor del concorrente e/o Squadra, scritto sul paraspruzzi anteriore e su ciascun lato della carrozza può misurare fino a 2520 cmq. Sulla schiena della tenuta dei grooms può misurare fino a 1260 cmq.

Al concorrente non in regola con quanto previsto dal presente articolo, la Giuria interdirà l’ingresso in campo. Qualora la Giuria ravvisi l’irregolarità dopo che il concorrente abbia già effettuato la o le gare, lo stesso sarà squalificato e gli verrà comminata una multa pari a 100,00 €.

3. Ricognizione del percorso

I concorrenti, durante la ricognizione del percorso, possono portare il nome e/o il logo del loro Sponsor, che può misurare fino a 400 cmq. sul fronte e sul retro dei capi di abbigliamento della parte superiore del corpo, e fino a 50 cmq. sul copricapo.

Art. 7 - Non è consentito dare un nome commerciale ad un cavallo. Un prefisso o suffisso

commerciale può essere aggiunto al nome di un cavallo. L’autorizzazione rilasciata da F.I.S.E. ha validità annuale e sarà autorizzato previo pagamento di un diritto di segreteria di € 200,00.

Art. 8 - L’approvazione del contratto di sponsorizzazione tra il Cavaliere e lo Sponsor,

prevede un diritto di segreteria annuale da pagare a F.I.S.E.. L’aggiunta del prefisso o suffisso commerciale sul certificato di identità nazionale, prevede una tassa da pagare a F.I.S.E.. L’aggiunta del prefisso commerciale sul Passaporto F.E.I., prevede una tassa da pagare alla F.E.I., per il tramite di F.I.S.E.. L’aggiunta del prefisso o suffisso commerciale sul Passaporto F.E.I. è subordinata all’apposizione del prefisso stesso sul certificato di identità Nazionale.

Art. 9 - Gli allevamenti che facciano richiesta di far riportare sul certificato di identità

nazionale, prima o dopo del nome del cavallo, la denominazione dell’allevamento stesso, sono esonerati dal pagamento del diritto di segreteria previsto da questo regolamento ed altresì dal pagamento della tassa annuale per l’approvazione del contratto tra il Cavaliere e l’allevamento stesso. Tale norma sarà applicata unicamente a favore degli allevamenti italiani. Tale normativa è applicabile solo sulle disposizioni a livello Nazionale.

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Art. 10 - Sono esonerati dal versamento del diritto di segreteria previsto per l’approvazione dei contratti e per l’aggiunta del prefisso o suffisso commerciale sul certificato, i cavalieri che utilizzano il marchio di Associazioni o Società Sportive Affiliate, Enti Pubblici, Forze Armate. Tale normativa è applicabile solo sulle disposizioni a livello Nazionale. Non viene altresì considerata come sponsorizzazione, l’esposizione del nome del Cavaliere sul sottosella.

Art. 11 - I Comitati Organizzatori di Concorsi Internazionali possono autorizzare o meno l’esposizione del logo pubblicitario.

Art. 12 - Un Cavaliere che esponga loghi pubblicitari o che monti un cavallo che porti un prefisso o suffisso commerciale senza avere in essere un contratto con lo Sponsor approvato da F.I.S.E., è appiedato immediatamente dal Concorso, fatte salve altre sanzioni disciplinari comminate dai competenti Organi di Giustizia Federale.

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BOZZA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

(Su carta intestata dello Sponsor)

Tra

……………… (nome sponsor)……………………………………., con Sede in

…………………….…………, Via………………………………………………Cap………………...

Città…………………………………, rappresentata da ……………………………………………

in qualità di…………………………………………., nato a……………………………………..

il ……………………………….

e

il sig. ………………(nome cavaliere)…………, nato a …………………..…………….,

il………………., residente a ……………………………………., in

via…..………………………….., Cap………………..Città ……………………………..grado di

patente….……………… numero ………………………………

(Se il cavaliere è minorenne si deve segnalare il nome di chi esercita la “PATRIA POTESTÀ“ in nome e per conto del (nome cavaliere) JUNIORES)

premesso che

……….(nome sponsor)…………………. intende sponsorizzare, con il seguente logo …………………………………., cavalieri e cavalli che partecipano a concorsi Nazionali e Internazionali, al fine di assicurare ai cavalieri la possibilità di usufruire di una entrata che agevoli, in parte, lo sforzo economico necessario alla partecipazione a Concorsi Nazionali e Internazionali, concordando convenzioni di padrinaggio

si conviene quanto segue:

1) ……….(nome sponsor)…..……. riconoscerà al ……..(nome cavaliere)………, contro presentazione di regolari fatture, il rimborso delle spese di vitto, alloggio, e iscrizione al

Concorso affrontate dal ……..(nome cavaliere)………

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2) Il ……..(nome cavaliere) ……. si impegna ad apporre, sia sul suo abbigliamento che sul sottosella, sulla coperta del cavallo e sul van, tutte le iscrizioni, loghi e materiale pubblicitario, che gli verrà fornito per reclamizzare il logo ………(logo sponsor)……………, il tutto nei limiti e con le modalità stabilite dalle General Regulations F.E.I. e in particolare all’Art. 5 del Regolamento per Sponsorizzazioni e Pubblicità della F.I.S.E. e dai regolamenti del Comitato Organizzatore. Le dette iscrizioni, loghi e materiale pubblicitario, devono essere comunicati, preventivamente, alla F.I.S.E., che si riserva il diritto di vietarne o limitarne l’uso.

3) (FACOLTATIVO) Il…… (nome cavaliere) …… si obbliga a montare, tra gli altri, cavalli recanti, come prefisso o suffisso, il nome commerciale ….(logo sponsor)….. muniti di certificato di iscrizione nei ruoli federali valido per l’anno ………….

4) Il Sig. …. (nome cavaliere) ……… concede all’……(nome sponsor)… l’utilizzo a fini pubblicitari, del suo nome, della sua persona e della sua immagine, così come consentito dalle soprachiamate General Regulations F.E.I. e dal Regolamento per Sponsorizzazioni e Pubblicità della F.I.S.E.

5) La regolamentazione generale adottata dalla F.I.S.E. in materia di Sponsor e Pubblicità, viene a far parte integrante della adozione della presente convenzione.

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6) Sono esclusi dalla presente convenzione i Concorsi Internazionali Ufficiali in Italia e all’estero, nei quali il cavaliere concorra al risultato della squadra italiana. Sono altresì esclusi dalla presente convenzione i Campionati Europei, Mondiali e Giochi Olimpici.

7) La validità della presente convenzione è soggetta al preventivo gradimento e accordo da parte della F.I.S.E. e perde validità ed efficacia qualora la F.I.S.E., a suo insindacabile giudizio, revochi tale accordo e gradimento.

8) Qualunque controversia, in ordine all’interpretazione, esecuzione ed eventuale risoluzione del presente contratto, sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri ‐ due dei quali nominata dalle

parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dalla F.I.S.E. ‐ su richiesta di una delle parti.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale, dovrà comunicarlo all’altra, a mezzo lettera raccomandata, indicando anche il nome del proprio arbitro.

Entro 20 gg. dal ricevimento della raccomandata, l’altra parte è tenuta a nominare il proprio arbitro. In difetto, l’arbitro, sarà nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di …………………

Gli Arbitri decideranno, senza formalità di procedura, in via di equità che le parti sin d’ora dichiarano di accettare la decisione di tale arbitro irrituale, come manifestazione della propria volontà.

9) Il presente accordo ha validità per l’anno e scade comunque il 31 dicembre dell’anno stesso.

..........,li...................

LO SPONSOR IL CAVALIERE

__________________ __________________

N.B.

Se il Cavaliere è minorenne, deve firmare chi esercita la “PATRIA POTESTÀ”. Le firme debbono essere apposte per esteso e leggibili

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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE LOGO SPONSOR PER ATLETI DI ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLA FISE

(Su carta intestata del centro sportivo FISE)

Con la presente desideriamo informarVI che la ……(Società affiliata)………, con sede in

………………………, Via …………………………………., ha stipulato un contratto di

sponsorizzazione con ………(nome sponsor)…….., con sede in Via

……………………………, il cui rappresentante legale è il sig. ………………………………….

Nell’ambito di tale contratto, sarebbe particolarmente importante per lo sponsor che il

logo…….(nome sponsor)……… possa essere esposto dai tesserati della nostra

Associazione, in occasione dei concorsi ai quali i sotto elencati cavalieri parteciperanno.

Considerata la natura del contratto stipulato con la nostra Associazione e lo Sponsor, non è ipotizzabile la stipula di un contratto di sponsorizzazione tra lo Sponsor e ciascuno dei Cavalieri sotto elencati. Con riferimento alla normativa vigente in materia di sponsorizzazione dei cavalieri Vi chiediamo pertanto di farci sapere se è possibile

ottenere una autorizzazione all’esposizione del suddetto logo, nei modi previsti dalle

norme federali.

Il presente accordo ha validità per l’anno in corso e scade comunque il 31 dicembre dell’anno stesso.

I cavalieri regolarmente iscritti all’Associazione ovvero i cavalli di proprietà dell’Associazione e in regola con il tesseramento per l’anno corrente sono:

1. Sig. …………………………..

2. Sig. …………………………..

3. Sig. …………………………..

4. Sig. …………………………..

5. Sig. …………………………..

..............................................

.

Per ….(nome sponsor)….. Per ….(nome associazione)…..

_____________________ _____________________

Timbro e firma Timbro e firma

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MODALITA DI REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

SI PUO’EFFETTUARE IL PAGAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SEGUENDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’:

• Versamento a mezzo ASSEGNO CIRCOLARE o di CONTO CORRENTE intestato a FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, da consegnare in Viale Tiziano n° 74 – 00196 ROMA.

• BONIFICO BANCARIO a favore del conto corrente presso la BNL – IBAN IT82Z0100503309000000010123 intestato a FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, Viale Tiziano n° 74 – 00196 ROMA.

• Versamento POSTALE sul conto corrente postale n° 35560002 intestato a FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, Viale Tiziano n° 74 – 00196 ROMA.

Per la REGISTRAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, l’importo da versare è di € 30,00 (euro trenta/00).

Per la REGISTRAZIONE DEL SUFFISSO o PREFISSO COMMERCIALE ACCANTO AL NOME DEL CAVALLO per le manifestazioni nazionali, l ’ importo da versare e di € 200,00 per le discipline non olimpiche e Pony ed € 300,00 per le discipline olimpiche, da versare presso il Comitato Regionale di competenza (pagamenti in contanti) oppure direttamente alla Federazione Nazionale tramite procedura on‐line.

Per la REGISTRAZIONE DEL SUFFISSO o PREFISSO COMMERCIALE ACCANTO AL NOME DEL CAVALLO per le manifestazioni internazionali (passaporto FEI), l’importo da versare è di € 1.000,00, da versare presso gli uffici della FISE, Ufficio Passaporti FEI, Marco Cimnaghi, tel. 06-83668413, mail: [email protected] .

EFFETTUATO IL PAGAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI INVIARE COPIA DEL CONTRATTO E COPIA DEL PAGAMENTO PER MAIL A: [email protected] o per posta a FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, ufficio Sponsorizzazioni, viale Tiziano 74, 00196 ROMA.

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La FISE provvederà ad aggiornare periodicamente l’elenco degli autorizzati all’utilizzo di abbigliamento del cavaliere e/o attrezzatura per il cavallo nelle manifestazioni federali, pubblicandolo sul sito.

Solo dopo la pubblicazione potrà essere usato il materiale con i loghi dello sponsor.

Per qualsiasi informazione chiamare o inviare mail a Giovanni Paolo Villari ufficio sponsorizzazioni F.I.S.E. - Tel. 06/83668432 - Mail: [email protected]