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Faber Sviluppo S.r.l. SPESE PER LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI Le novità introdotte dalla Legge di stabilità per il 2014 n. 147 del 27 dicembre 2103

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SPESE PER LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO

ENERGETICO E PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA DELLE DETRAZIONI

FISCALI Le novità introdotte dalla

Legge di stabilità per il 2014 n. 147 del 27 dicembre 2103

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RISPARMIO ENERGETICO: LA DETRAZIONE DEL 65%

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INTRODUZIONE

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per 2007) ha introdotto per una vasta platea di

contribuenti (lavoratori autonomi, società di persone e di capitali, enti, ecc.) una agevolazione sotto

forma di detrazione di imposta per interventi finalizzati al risparmio energetico.

L’agevolazione oggetto di analisi, originariamente prevista per le spese sostenute nel 2007, è stata

prorogata dalla Legge Finanziaria per il 2008 per il triennio 2008 – 2010, per effetto dell’articolo 1,

comma 48 della legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) per l’anno 2011, e con il decreto legge n. 201

del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) è stata prolungata anche alle

spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.

Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato sul S.O n. 129/L alla G.U. n. 147 del 26

giugno 2012) convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 (pubblicato sul S.O n. 171 alla G.U. n.

187 dell’1 agosto 2012) recante una serie di misure urgenti per la crescita del Paese all’articolo 11

ha previsto una proroga del beneficio sempre nella misura del 55%, fermi restando i requisiti

richiesti ed i valori massimi di spesa dall’1.1.2013 al 30.6.2013 per gli interventi di riqualificazione

energetica degli edifici esistenti ex art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007.

LE ULTIME MODIFICHE IN SINTESI

Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013

contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della

direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, oltre a prorogare le

detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni

edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che rendono le predette agevolazioni più

convenienti rispetto al passato.

In sede di conversione del predetto decreto, in legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su G.U. n.

181 del 3 agosto 2013, sono state apportate delle modifiche di seguito analizzate.

In sostanza, il predetto decreto n. 63/2013 dispone:

1. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla

riqualificazione energetica degli edifici potenziata al 65% (invece del 55%);

2. che la detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30

giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli

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articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si

compone il condominio;

3. la proroga della detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013

per gli interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

4. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese

sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare

complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare;

5. l’introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l’acquisto di

mobili, se legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa

di € 10.000, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe

A per i forni) sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

LE MODIFICHE INTRODOTTE PER IL 2014 E IL 2015

Le ultime modifiche sono state apportate dalla legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27 dicembre

2013) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 le detrazioni delle spese per interventi di risparmio

energetico, per ristrutturazione del patrimonio edilizio ed ha introdotto la detrazione per l’acquisto

di mobili ed elettrodomestici di classe A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto

dell’intervento.

Le spese per opere a risparmio energetico sono detraibili nella misura del:

a) 65% se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50% se sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le

aliquote sono stabilite come segue:

a) 65%, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;

b) 50%, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

65%

Spese sostenute dal 6.6.2013 sino al 31.12.2014

50%

Spese sostenute dal 1.1.2015 sino al 31.12.2015

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CLASSIFICAZIONE DISPOSIZIONE NORMATIVA

INTERVENTI FINALIZZATI

AL

RISPARMIO ENERGETICO

Articolo 1, commi 344-347 Legge n. 296/06;

Articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, Legge n. 244/2007

Articolo 29, comma 6 e ss., Decreto Legge n. 185/2008

Art. 1, co. 46, Legge n. 220/2010

Art. 4, comma 4, D.L. n. 201/2011

Art. 11 D.L. N. 83/2012 (convertito in L. n. 134/2012)

Art. 14 D.L. n. 63/2013 (convertito in L. n. 90/2013

Art. 1, co. 139 L. n. 147/2013

Vale la pena evidenziare che la detrazione del 65 per cento dei costi sostenuti per lavori finalizzati

al risparmio energetico è una agevolazione accolta, fin dalla sua introduzione, con notevole favore

dai contribuenti che nel corso di questi anni ne hanno decretato il successo.

Il legislatore, tuttavia, è più volte intervenuto modificando le caratteristiche dell’intervento. In

particolare, è mutato il numero delle quote annuali in cui deve essere ripartito il beneficio, sono

cambiati i valori di trasmittanza termica, sono state introdotte nuove comunicazioni da inviare

all’Agenzia delle entrate nei casi in cui i lavori proseguano oltre l’anno e da ultimo anche la

percentuale di detrazione.

55% Spese sostenute fino al

5.6.2013

65%

Spese sostenute dal 6.6.2013 sino al 31.12.2014

50%

Spese sostenute dal 1.1.2015 sino al 31.12.2015

65% Spese sostenute fino al

30.06.2015

50%

Spese sostenute dal 1.7.2015 sino al 30.6.2016

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A partire dal 2011, inoltre, sono state variate le modalità di fruizione della detrazione per cui:

è stato eliminato l’obbligo di separata indicazione in fattura del costo della manodopera,

è stata ridotta al 4% la ritenuta che deve essere operata dalla banca/posta all’atto del

pagamento con bonifico delle spese in esame ed ha modificato,

in caso di cessione dell’immobile, il beneficio è trasferito all’acquirente (per la parte non

ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti.

LA DETRAZIONE DEL 65% PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI

CONDOMINIALI

Il comma 2 dell’art. 14 del decreto legge n. 63/2013, non modificato dalla legge di conversione,

prevede che:

la detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese

sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi

a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che

interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.”

Le disposizioni di cui al citato comma 2 sono state ulteriormente prorogate dal comma 139 della

legge n. 147/2013 che in caso di spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici

condominiali le aliquote sono stabilite come segue:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

Con riferimento ai lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, si segnala che il

legislatore ha previsto una maggiore durata dell’agevolazione, il cui termine di scadenza è stato

fissato al 30 giugno 2014, poi prorogato dalla legge di stabilità 2014 al 30 giugno 2016, poiché tale

tipologia di lavori richiede tempi per la progettazione, l’espletamento delle procedure autorizzatorie

65% Spese sostenute fino al

30.06.2015

50%

Spese sostenute dal 1.7.2015 sino al 30.6.2016

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e l’attuazione più ampi. Per tale ragione, le disposizioni sul tema chiariscono che il beneficio si

applica se i lavori:

sono relativi a parti comuni degli edifici condominiali;

che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Per quanto concerne la nozione di “parti comuni degli edifici condominiali”, si fa presente che le

disposizioni del codice civile disciplinanti il condominio degli edifici sono state modificate ad opera

della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in

vigore dal 18 giugno 2013.

L’art. 1117 del codice civile (Parti comuni dell'edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà

comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a

godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le

fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i

portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria,

incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le

caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli

ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di

distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il

condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro

genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al

punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso

di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore

in materia di reti pubbliche.

Il successivo art. 1117-bis del codice civile, inserito dalla citata legge n. 220 del 2012, estende

l’applicazione delle disposizioni del codice civile sul condominio degli edifici, in quanto

compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità

immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.

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IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione viene concessa ai contribuenti che sostengono spese per la realizzazione di taluni

interventi volti al contenimento dei consumi energetici realizzati su edifici esistenti e consiste nel

riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 65% delle spese sostenute dai

contribuenti.

In sostanza tale beneficio intende favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio già

esistente - potenziando le agevolazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio

edilizio - proprio al fine di dare inizio ad un processo di riduzione dei consumi energetici degli

edifici in presenza di un parco edilizio nazionale in tale ambito poco efficiente.

La prima formulazione della norma prevedeva che le spese suddette venissero sostenute entro il

2007 e ripartite in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile

differentemente stabilito in relazione a ciascuno dei predetti interventi.

In seguito, sul punto la legge Finanziaria per il 2008, all’articolo 1, comma 24, lett. b), ha previsto

che per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, la detrazione spettante venisse ripartita in un numero

di quote annuali da un minimo di 3 a un massimo di 10.

Il decreto legge n. 185 del 29.11.2008, all’articolo 29, comma 6, convertito in legge n. 2 del

28.1.2009 (pubb. sul suppl. ordinario della G.U. n. 22 del 28.1.2009) per le spese sostenute a

decorrere dal 1° gennaio 2009, ha ulteriormente modificato le regole per beneficiare correttamente

dell’agevolazione in commento, introducendo una serie di obblighi “nuovi” per il contribuente, come

ad esempio l’obbligo per il contribuente di ripartire le spese in 5 rate annuali di pari importo e quello

di inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione con la quale si forniscono una serie di dati

relativamente agli interventi che sull’immobile che proseguono oltre l’anno di inizio.

Con l’articolo 1, comma 48 della legge n. 220/2010, il legislatore oltre a prorogare per il 2011 la

detrazione in commento, ha disposto che le spese debbano essere ripartite in 10 rate annuali di pari

importo.

La detrazione ricalca quella spettante, ai fini dell'IRPEF, per gli interventi di recupero del patrimonio

edilizio, introdotta dall'art. 1 della legge n. 449/1997, alla cui normativa la legge finanziaria 2007

(che ha introdotto il beneficio) fa espressamente rinvio.

Gli interventi agevolati in commento, peraltro, sono già genericamente compresi tra quelli elencati

dal citato articolo 1 della legge n. 449/1997.

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Quindi il numero di rate nel quale è possibile suddividere la detrazione varia in base all’anno di

sostenimento/competenza delle spese in esame come di seguito riepilogato:

RATEIZZAZIONE DETRAZIONE

55%

Spese Sostenute

nel

2007

2008

2009 e 2010

3 QUOTE

Da 3 a 10 QUOTE

5 QUOTE

Dal 2011

10 QUOTE

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IL DECRETO ATTUATIVO

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico in data 19 febbraio 2007, sono state fissate le modalità attuative

dell’agevolazione in esame. Tale decreto, individua:

le tipologie degli interventi ammessi al beneficio e le tipologie di spese agevolabili;

i soggetti interessati;

gli adempimenti richiesti per la fruizione del beneficio.

Il decreto 7 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 24 aprile 2008, contiene, inoltre, una serie

di disposizioni con le quali il Ministero dell’economia e delle Finanze, ha stabilito le nuove

modalità di attuazione delle disposizioni in tema di 65 per cento alla luce della proroga

dell’agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria per il 2008.

Sul tema si evidenzia anche che la disciplina in commento, come verrà approfonditamente spiegato

nei paragrafi successivi, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 è stata ulteriormente

variata a seguito dell’approvazione del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, all’articolo 29,

comma 6, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicato sul supplemento ordinario della

G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009).

Una novità sostanziale introdotta a partire dal 2012 dal comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n.

201/2011 estende la detrazione fiscale oggi del 65% alle spese per interventi di sostituzione di

scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua

calda sanitaria.

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CHI PUO’ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

L’articolo 2 del decreto attuativo stabilisce che sono ammessi a fruire dell’agevolazione in

argomento:

le persone fisiche,

gli enti e i soggetti di cui all’art. 5, TUIR non titolari di reddito d’impresa.

Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati

e le società semplici

i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.)

che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari

esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.

Come specificato dalla R.M. 244/E dell’11.9.2007, la circostanza che il decreto faccia costante

riferimento a edifici esistenti, esclude che l’agevolazione possa riguardare gli interventi in

questione realizzati su immobili in costruzione.

Le modalità per beneficiare dell’agevolazione cambiano a seconda dei soggetti interessati.

Al riguardo si ricorda che per “spese sostenute”, si intendono:

PER PERSONE FISICHE E LAVORATORI

AUTONOMI

le spese pagate negli anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011 –

2012 e fino al 31.12.2015,

in virtù del principio di cassa;

PER

TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA

Si applica il principio di competenza stabilito dall’articolo

109 TUIR:

le prestazioni di servizi devono essere “ultimate”

per le cessioni, i beni devono essere “consegnati o

spediti” nel periodo in esame.

Nel caso di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e, in generale, per le

persone fisiche, sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La formulazione letterale della norma, con la locuzione “in corso”, potrebbe far sorgere alcuni

dubbi in relazione al riconoscimento dell’agevolazione per i soggetti cessati prima del 31 dicembre.

Tuttavia, si ritiene che la finalità della norma, caratterizzata dall’incentivazione degli strumenti di

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tutela ambientale, induca a considerare comprese nell’agevolazione le spese sostenute nel corso

dell’anno.

ESEMPIO

Una società che ha sostenuto la spesa il 31 gennaio 2013 e cessa la sua attività il 30 marzo 2013, ha

diritto alla detrazione (se sussistono gli altri requisiti) anche se alla data del 31 dicembre 2013 non

ci sarà alcun periodo d’imposta in corso.

ALTRI SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO

L’agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari, ma anche a:

1. usufruttuari,

2. comodatari,

3. inquilini,

4. condomini (per le parti comuni),

5. nudi proprietari.

CONTRATTI DI COMODATO

In passato, con riferimento alla detrazione del 36% (oggi 50%), l’Agenzia delle entrate si è espressa

con le circolari n. 57/E del 24.02.1998 e n. 121/E dell’11.05.1998 chiarendo che sebbene i contratti

verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti

all’obbligo di registrazione (tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti) per la compilazione del

modello dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione

edilizia, nel caso di lavori eseguiti dal locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi

dell’atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato. A seguito dei suddetti

chiarimenti, è risultato, dunque, decisamente opportuno che il contribuente, per godere del beneficio

del 36% (oggi 50%), registri il contratto di comodato, a norma del D.P.R. n. 131/1986. Le suddette

precisazioni si ritiene possano essere estese anche alla detrazione del 65% per lavori finalizzati al

risparmio energetico.

CONDOMINI

Con riferimento ai condomini si sottolinea che tale agevolazione spetta per i lavori eseguiti sulle

parti comuni di esso e va ripartita per le spese sostenute:

a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, per effetto della proroga della

detrazione disposta dalla Legge Finanziaria 2011, in un numero di 10 rate sempre di

uguale importo.

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La detrazione spettante per le spese sostenute per lavori su parti comuni dei condomini, spetta ad

ogni singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell’amministratore in base

alla tabella millesimale.

Anche per gli interventi condominiali, l’ammontare massimo della detrazione, come nel caso delle

ristrutturazioni edilizie, va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio

tranne che per l’intervento di riqualificazione energetica che riguarda l’intero edificio.

In tale ipotesi, l’ammontare di 100.000 euro si ritiene che costituisca il limite complessivo della

detrazione da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

IMMOBILI IN LEASING

Per gli immobili in leasing, l’articolo 2, comma 2 del decreto attuativo specifica che l’agevolazione

spetta all’utilizzatore.

La detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (risultante dal contratto o

da altra documentazione rilasciata all’utilizzatore) e quindi non rilevano i canoni pagati

dall’utilizzatore.

In merito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21/E del 23.4.2010 ha chiarito che:

per quanto riguarda le modalità con le quali devono essere eseguiti i pagamenti delle spese

agevolabili, “non sussiste l’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale”

poiché si ritengono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d’impresa;

l’obbligo di inviare la documentazione all’ENEA e la comunicazione all’Agenzia delle

Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta va assolto dal soggetto che si

avvale della detrazione e quindi dall’utilizzatore.

Chiaramente, a tal fine, la società di leasing è tenuta a fornire la documentazione necessaria (fine

lavori e relative certificazioni tecniche e ammontare del costo sostenuto sul quale calcolare la

detrazione).

SOGGETTI CONVIVENTI

La circolare 36/E del 31 maggio 2007 chiarisce che la detrazione spetta oltre che al possessore o

detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, anche ai conviventi che sostengano le spese per la

realizzazione dei lavori.

La convivenza, tuttavia, così come specificato dalla circolare n. 34/E del 4.4.2008 deve:

1. avere carattere di stabilità e non deve essere solo episodica;

2. sussistere fin dal momento di inizio dei lavori.

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RESIDENZA

Il legislatore nella stesura della norma non fa alcun riferimento alla residenza dei soggetti; per tale

ragione si ritiene che tale requisito non assuma alcuna rilevanza e di conseguenza siano ammessi a

beneficiare della detrazione sia i soggetti residenti che quelli non residenti proprietari o solo in

possesso di edifici in Italia su cui siano stati effettuati interventi agevolabili.

A CHI NON SPETTA L’AGEVOLAZIONE

Non possono usufruire dell’agevolazione:

1. le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per

interventi di riqualificazione energetica su immobili merce;

2. poiché i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li

utilizza, per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili

locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in

questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e

non beni strumentali.

LAVORI ESEGUITI DAL DETENTORE DELL’IMMOBILE

In caso di lavori eseguiti dal detentore dell’immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori

conviventi, è richiesta una dichiarazione del possessore dell’immobile di consenso all’esecuzione

dei lavori.

Di seguito si propone un fac simile della citata dichiarazione.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori da parte del detentore

Il sottoscritto/a ………………, nato/a a ……. in data ………………….., codice fiscale ………….

residente a …………… in via/piazza …………., possessore dell’immobile sito in ……Via ………

individuato con i seguenti dati catastali: partita ……foglio …. Mappale……. subalterno ………

AUTORIZZA

il/la Signor/a …….., nato/a a ……… il ……..….. detentore dell’immobile in oggetto in seguito a:

� contratto di locazione (estremi e data di registrazione……………………………………);

� comodato (se presenti, estremi e data di registrazione……………………………………);

ad effettuare interventi di riqualificazione energetica (L. n. 296/2006) nell’immobile sopra citato.

Luogo………………………….

Data …………………………...

Firma ………………………………

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14

VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE

L’agevolazione è quantificata per tutti gli interventi nella misura del 65% degli importi rimasti a

carico del contribuente.

Il limite massimo di detrazione in valore assoluto (si veda tabella a seguire) deve intendersi riferito

all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o

possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno

effettivamente sostenuto.

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili

connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali

necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.

A decorrere dal 2011, l’importo delle spese “sostenute”, va scomputato dall’imposta lorda, in un

numero di quote obbligatorio di 10 quote.

La detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti, per ciascuna tipologia di intervento. Gli importi

massimi di spesa, relativi ai singolo interventi, sono stati riproporzionati alla nuova percentuale

di detrazione al fine di non superare la soglia massima di detrazione spettante.

COMMA INTERVENTI

AGEVOLABILI

VALORE

MASSIMO

DETRAZIONE

IMPORTO MASSIMO

DELLA SPESA

(DETR.NE 55%)

SPETTANTE

FINO

AL 5.6.2013

IMPORTO MASSIMO DELLA

SPESA

(DETR.NE 65%)

SPETTANTE DAL

6.6.2013 AL 31.12.2014

344

Riqualificazione energetica di edifici

esistenti che conseguono un valore limite di

fabbisogno di energia primaria annuo per la

climatizzazione invernale inferiore di

almeno il 20% rispetto ai valori riportati in

apposite Tabelle.

€ 100.000

€ 181.818,18

€ 153.846,15

345

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici

esistenti o unità immobiliari, riguardanti

strutture opache verticali, strutture

opache orizzontali (coperture e

pavimenti), finestre comprensive di

infissi delimitanti il volume riscaldato verso

l’esterno e verso vani non riscaldati, a

condizione che siano rispettati i requisiti di

trasmittanza termica. Gli infissi sono

comprensivi anche delle strutture accessorie

che hanno effetto sulla dispersione del

calore quali ad esempio scuri o persiane o

che risultino strutturalmente accorpate

come nel caso di cassonetti incorporati nel

telaio dell’infisso.

€ 60.000

€ 109.090,91

€ 92.307,69

346 Installazione di pannelli solari per la

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produzione di acqua calda per usi

domestici o industriali e per la copertura del

fabbisogno di acqua calda in piscine,

strutture sportive, case di ricovero e cura,

scuole e università. Sono assimilabili ai

pannelli solari i sistemi termodinamici a

concentrazione solare utilizzati per la sola

produzione di acqua calda.

€ 60.000 € 109.090,91 € 92.307,69

347 e

art. 9,

comma

3, DM

19.2.07

Sostituzione (integrale o parziale) di

impianti di climatizzazione invernale con

impianti dotati di caldaie a

condensazione e contestuale messa a

punto del sistema di distribuzione.

Rientra in tale ambito anche la

trasformazione degli impianti individuali

autonomi in impianto di climatizzazione

invernale centralizzato con

contabilizzazione del calore e le

trasformazioni degli impianti centralizzati

per rendere applicabile la contabilizzazione

del calore.

È escluso il passaggio da impianto di

climatizzazione invernale centralizzato per

l'edificio o il complesso di edifici ad

impianti individuali autonomi.

€ 30.000

€ 54.545,45

€ 46.153,85

Si ricorda che per le detrazioni in esame, diversamente, da quelle per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, è previsto un limite di importo detraibile,

variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. Ne consegue

che la maggiore aliquota del 65%, rispetto all’applicazione dell’aliquota del 55%, comporta nella

sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile.

Nella formulazione originaria dell’articolo 14 del D.L. n. 63/02013, entrato in vigore il 6 giugno

2013, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di

pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e quelli di sostituzione

di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda

sanitaria, erano esclusi dalla proroga dall’agevolazione.

Tale esclusione aveva determinato una anomalia in quanto l’agevolazione connessa con i predetti

interventi era stata prorogata fino al 30 giugno 2013 dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012.

Pertanto, era facile suppore, in assenza di una norma transitoria, che le spese relative ai citati

interventi esclusi dalla proroga e dal “rafforzamento” dell'agevolazione, avrebbero potuto,

comunque, beneficiare sino al 30 giugno dell'agevolazione nella misura del 55%.

La legge di conversione del D.L. ha abrogato le suddette esclusioni dalla proroga per cui gli stessi

interventi sono stati nuovamente ammessi al beneficio.

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COMMA

ALTRI

INTERVENTI

AGEVOLABILI

VALORE

MASSIMO

DETRAZIONE

IMPORTO MASSIMO

DELLA SPESA

(DETR.NE 55%)

SPETTANTE

FINO

AL 5.6.2013

IMPORTO MASSIMO

DELLA SPESA

(DETR.NE 65%)

SPETTANTE DAL

6.6.2013 AL

31.12.2013

347

Dal 2008 è agevolabile la sostituzione degli

impianti di climatizzazione invernale con

quelli dotati di pompe di calore ad alta

efficienza o con impianti geotermici a bassa

entalpia

€ 30.000

€ 54.545,45

€ 46.153,85

347

Dal 2012 sono agevolabili le spese per

interventi di sostituzione di scaldacqua

tradizionali con scaldacqua a pompa di calore

dedicati alla produzione di acqua calda

sanitaria

€ 30.000

€ 54.545,45

€ 46.153,85

Tale ulteriore modifica ha apportato un’altra anomalia soprattutto con riferimento agli interventi

effettuati a decorrere dal 1° luglio 2013 fino al 4 agosto 2013 (data di conversione del D.L. n.

63/2013).

Sul tema si segnala che la circolare n. 29/E in commento ha fornito un chiarimento molto atteso

sulla questione.

In particolare, è stato precisato che le modifiche apportate dalla legge di conversione sono

applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013,

data di entrata in vigore della legge di conversione.

Tale conclusione, secondo l’Agenzia, si basa sulla considerazione che il legislatore, disponendo la

soppressione dell’esclusione, ha ricondotto anche queste due tipologie di interventi agevolabili a

quelli cui l’aliquota del 65% che si applica “alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del

presente decreto”. Inoltre, a parere dell’Agenzia, non apparirebbe coerente sotto il profilo della

ratio complessiva della modifica prevedere, per queste tipologie di spese, l’aliquota del 55% fino al

30 giugno 2013 (precedente termine finale dell’agevolazione) e quella del 65% solo a decorrere dal

4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione, con un’interruzione nel periodo

intermedio.

INTERVENTI

AMMESSI sostituzione di scaldacqua tradizionali con

scaldacqua a pompa di calore dedicati alla

produzione di acqua calda sanitaria

SPESE

SOSTENUTE

DAL 6.6.2013

sostituzione di impianti di riscaldamento

con pompe di calore ad alta efficienza ed

impianti geotermici a bassa entalpia

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Con riferimento alla detrazione connessa alla sostituzione (integrale o parziale) di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a

punto del sistema di distribuzione, si rileva che la agevolazione si estende anche a tutta quella

serie di prodotti che generalmente sono connessi all’installazione di caldaie.

In particolare, la norma prevede solo che venga sostituito un impianto di climatizzazione

invernale con una caldaia a condensazione, percui qualora nel prezzo di tale bene siano inclusi

anche filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua

sanitaria e circuiti di riscaldamento, tali beni si ritiene siano anch’essi agevolabili.

Tale conclusione deriva dal fatto che in questo modo si ottiene non solo un risparmio

energetico ma, nello specifico, anche un risparmio idrico.

In merito all’individuazione degli interventi agevolati si rammenta che:

se un intervento è riconducibile a diverse fattispecie agevolabili, quale ad esempio la

coibentazione delle pareti esterne (potenzialmente rientrante sia nel comma 344 che nel

comma 345), è possibile applicare una sola agevolazione, specificando nella scheda

informativa da inviare all’ENEA il comma di riferimento della Finanziaria 2007;

se sono effettuati più interventi agevolabili tra loro “cumulabili”, la detrazione massima è

pari alla somma degli importi previsti per ciascun intervento. Così, ad esempio, per

l’installazione di pannelli solari e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale

la detrazione massima è pari a € 90.000 (60.000 + 30.000);

se vengono eseguiti più interventi autonomamente agevolabili (ad esempio, sostituzione

degli impianti di climatizzazione e degli infissi), a seguito dei quali si consegue anche la

riqualificazione energetica dell’edificio nel suo complesso, è possibile scegliere di

mantenere i singoli interventi separati sommando la detrazione massima spettante per

ciascun intervento (nel caso esemplificato € 30.000 + € 60.000) oppure ricondurre detti

interventi alla riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344 con la detrazione

massima di € 100.000. Le 2 soluzioni sono alternative e non cumulabili. Soltanto nel caso in

cui uno degli interventi non incide sul livello di climatizzazione invernale (ad esempio,

l’installazione di pannelli solari), la specifica detrazione può essere fruita in aggiunta a

quella per la riqualificazione energetica complessiva dell’edificio. In tal caso, quindi, spetta

la detrazione nel limite di € 60.000 per i pannelli solari e quella di € 100.000 per la

riqualificazione energetica complessiva;

per beneficiare della detrazione spettante per la riqualificazione energetica complessiva di

cui al comma 344, l’indice di risparmio da conseguire va calcolato relativamente al

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fabbisogno energetico dell’intero edificio e non delle singole unità immobiliari che lo

compongono;

con riferimento alla sostituzione delle finestre comprensive degli infissi, la sostituzione

degli infissi o il rifacimento delle pareti che risultino già conformi agli indici di trasmittanza

termica previsti dalla norma non è sufficiente ai fini della detrazione. È infatti necessario

che a seguito dell’intervento si verifichi la riduzione di tali indici;

nell’ambito della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, è agevolata la

trasformazione degli impianti individuali autonomi in un impianto di climatizzazione

invernale centralizzato con contabilizzazione del calore mentre è escluso dall’agevolazione

in esame il passaggio da un impianto centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad

impianti individuali autonomi;

l’agevolazione è riconosciuta a condizione che gli interventi siano eseguiti su edifici

esistenti e quindi, nel caso in cui l’immobile è demolito e ricostruito, è possibile fruire

della detrazione soltanto se si realizza la “fedele ricostruzione” dell’immobile preesistente.

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COMUNICAZIONE PER I LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO DI IMPOSTA

Il decreto attuativo del 7 aprile 2008, all’articolo 2, ha disciplinato il riconoscimento della

detrazione nei casi di mera prosecuzione dei lavori oltre l’anno. In particolare il principio ribadito

nel predetto decreto prevede la possibilità che possa verificarsi il caso di soggetti che abbiano

sostenuto spese nel 2011 (ad esempio per l’installazione di pannelli solari) i cui lavori continuano

nel 2012. Nel caso in cui, quindi, uno degli interventi agevolabili consista nella mera prosecuzione

di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si

tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti”.

In tale fattispecie, il limite di € 60.000 sarà unico e varrà sia per le spese sostenute nel 2011 che per

quelle sostenute nel 2012; per cui per il calcolo della corretta detrazione delle spese sostenute nel

2012 (mera prosecuzione di lavori per l’installazione di pannelli solari iniziata nel 2011) dovrà

essere verificato quanto già si è usufruito nel 2011 su quella stessa categoria di interventi.

Sempre con riferimenti ai lavori che proseguono oltre l’anno in cui sono iniziati, l’articolo 29,

comma 6 e ss. del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2 del 28

gennaio 2009 dispone che la fruizione dei crediti di imposta è subordinata all’effettiva disponibilità

di fondi da parte dello Stato.

A tal fine, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, i contribuenti inviano all’Agenzia

delle entrate apposita comunicazione, in via telematica, nei termini e secondo le modalità previsti

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009.

Il citato articolo 29, comma 6 del decreto legge n. 185/2008 dispone che un apposito decreto,

emanato il 6 agosto 2009, provvede a semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti

amministrativi a carico dei contribuenti.

Tale decreto individua i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in

possesso dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47

del 26 febbraio 2007.

Il predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è comunque modificato con decreto di

natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti

amministrativi a carico dei contribuenti.

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Si evidenzia che, il citato decreto, è improntato, fondamentalmente, a semplificare gli adempimenti

in materia energetica.

In particolare lo stesso ha previsto:

una semplificazione dell’asseverazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto

19.02.2007, che viene sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al

progetto delle opere realizzate;

una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione delle

finestre comprensive di infissi. Ai fini della fruizione della detrazione del 55%, infatti,

l’asseverazione può essere sempre sostituita dalla certificazione dei produttori di detti

elementi che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico richiesti dalla legge senza

più la necessità, però, che la stessa sia corredata dalla certificazione dei singoli componenti

rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità al

prodotto;

una semplificazione degli adempimenti documentali per i pannelli solari in auto-costruzione

atteso che, per fruire della detrazione, viene richiesto solo l’attestato di partecipazione ad

uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario e non più anche la

certificazione di qualità del vetro solare;

una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione di impianti

di climatizzazione invernale con impianti di bassa potenza (art. 9, comma 4, decreto

attuativo). Per fruire della detrazione, infatti, l’asseverazione può essere sempre sostituita

dalla certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico

richiesti dalla legge senza più la necessità, però che la stessa sia corredata dalle

certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in

materia di attestazione di conformità al prodotto.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza per i lavori che proseguono oltre l’anno di inizio

L’articolo 29, comma 6 del D.L. n. 185/2008 ha introdotto per le spese sostenute dal 2009 in poi,

l’obbligo per i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 65% di inviare all’Agenzia

delle entrate una apposita istanza.

I termini e le modalità dell’invio sono definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate del 6 maggio 2009.

Il citato articolo 29, disponeva in origine che l’invio di tale modello fosse obbligatorio per tutti quei

soggetti che volessero beneficiare della detrazione.

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Il realtà, alla luce di quanto indicato nel provvedimento del 6 maggio 2009, l’ambito della

comunicazione è stato fortemente limitato solamente a coloro, che a decorrere dal 1° gennaio

2009 sostengono spese per interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta.

In tale caso, oltre a verificarsi lo svolgimento dei lavori in più periodi d’imposta è altresì necessario

che le relative spese siano sostenute in più annualità. Le istruzioni per la compilazione della

comunicazione specificano infatti che il modello ha lo scopo di: “comunicare le spese sostenute nei

periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”.

Conseguentemente il modello non deve essere presentato se:

i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;

nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d’imposta

successivo) non sono state sostenute spese.

Nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d’imposta (quindi interessino almeno 3 anni) sarà

necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti

lavori non terminati.

Esempio

Se gli interventi iniziano nel 2011, proseguono nel 2012 e si concludono nel 2013, con

sostenimento delle relative spese nei citati tre anni, dovrà essere inviata una comunicazione per il

2011 ed una per il 2012.

Sentita in via informale l’Amministrazione finanziaria sul tema è stato precisato che la domanda

relativamente ai costi sostenuti nel 2013, non deve essere inviata in quanto i dati vengono reperiti

dall’Ufficio tramite la comunicazione da presentare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Spese sostenute dal 01.01.2009

Invio telematico di una Comunicazione

all’Agenzia delle entrate

Modello

approvato con Provvedimento

del Direttore dell’Agenzia

Entrate 06.05.2009

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Si segnala che tale comunicazione non sostituisce ma si aggiunge agli usuali adempimenti già in

essere per poter beneficiare della detrazione. Alla luce delle predette considerazioni, quindi

permangono in vigore gli ordinari adempimenti richiesti:

acquisizione documentazione tecnica (asseverazione, attestato di

qualificazione/certificazione energetica se richiesti);

invio all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori delle schede informative (Allegati A, E

ecc.).

In particolare, si osserva che, con riferimento alla predetta comunicazione, il modello per adempiere

a tale obbligo doveva essere predisposto dall’amministrazione finanziaria entro il 27 febbraio 2009,

ma che è stato approvato solo in data 6 maggio 2009 con apposito Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate.

Sul tema, il predetto Provvedimento conferma che la comunicazione:

1. ha solo la finalità di monitorare l’andamento di tale beneficio in modo da tenere sempre

aggiornato il dato relativo al costo per lo Stato delle detrazioni in commento;

2. non è obbligatoria per quei contribuenti che iniziano e terminato i lavori entro l’anno (ad

esempio entro il 2011);

3. è obbligatoria solo per coloro che iniziano i lavori nell’anno (ad esempio 2011) e li

terminano l’anno successivo (ad esempio 2012). In questo caso la citata comunicazione

non è preventiva ma deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine del periodo di

imposta.

Ad esempio se i lavori sono iniziati a gennaio 2012 e sono terminati a gennaio 2013, il

contribuente dovrà inviare telematicamente la comunicazione entro il 31 marzo 2013.

La comunicazione deve essere presentata obbligatoriamente in via telematica entro 90 giorni dal

termine del periodo di imposta in cui i lavori sono iniziati (ovvero nel caso in cui i lavori

Lavori iniziati e terminati nell’anno (es. 2012)

Lavori iniziati nell’anno (es. 2012) e terminati

l’anno successivo (es. 2013)

La comunicazione NON E’ OBBLIGATORIA

La comunicazione DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90g. DALLA FINE DEL PERIODO DI IMPOSTA (es. 31.03.2013)

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proseguano per più di 2 anni, dal termine del periodo di imposta in cui sono state sostenute spese

per lavori ancora non terminati).

Si ricorda che la comunicazione in commento non è alternativa a quella da presentare all’Enea che

continua a dover essere presentata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Come si compila il modello

Rispetto alle prime indicazioni fornite dal legislatore con il decreto legge n. 185/2008, il modello è

stato notevolmente semplificato. In realtà la motivazione alla base della sua introduzione consiste

nel fatto che il legislatore ha voluto introdurre un meccanismo solamente per conoscere

l’ammontare di tali spese sostenute nel periodo di imposta e di conseguenza monitorare

costantemente il costo per lo Stato di tale detrazione.

Per tale ragione, quindi, nella comunicazione sono richiesti esclusivamente i seguenti dati:

1. anno/periodo d’imposta di sostenimento delle spese cui la comunicazione si riferisce (per

spese sostenute nel 2013 i cui lavori che proseguono nel 2014, l’anno di riferimento è il

“2013”;

2. dati identificativi del soggetto dichiarante e dell’eventuale soggetto che presenta la

comunicazione per conto di altri.

Per quanto riguarda il dichiarante, oltre ai consueti dati anagrafici, è richiesta l’indicazione del

diritto goduto sull’immobile oggetto dell’intervento. In particolare, barrando la relativa casella, va

indicato se il dichiarante è il “Possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero il

“Detentore” (locatario, comodatario) dell’immobile. Nel caso in cui vi siano più soggetti

proprietari/detentori che hanno diritto alla detrazione va barrata anche la casella “Contitolare”.

2 0 1 3

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Nel caso in cui i proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese fossero più di uno si

ritiene che la comunicazione possa essere trasmessa soltanto da uno di essi.

Qualora, invece, gli interventi riguardano parti comuni di un condominio, vanno indicati i dati

della persona che presenta la dichiarazione barrando la casella “Amministratore” ovvero

“Condomino”, indicando in ogni caso il “Codice fiscale del condominio”;

3. dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi. In merito le istruzioni per la

compilazione del modello specificano che, in mancanza dei dati catastali, devono essere

riportati i riferimenti della domanda di accatastamento;

4. tipologia di intervento effettuato e non terminato (riqualificazione energetica di edifici

esistenti, interventi sull’involucro dell’edificio esistente, installazione di pannelli solari o

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) e ammontare delle relative spese

sostenute nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

5. data di inizio lavori.

Sanzioni per omessa o ritardata presentazione della Comunicazione

In caso di omessa presentazione della comunicazione in commento, ovvero in caso di presentazione

oltre il termine previsto, il contribuente non decade dall’agevolazione, ma sarà soggetto alla

sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da € 258 a € 2.065)

Al fine di adempiere in maniera corretta a tale adempimento si riportano di seguito alcuni casi

esemplificativi:

Esempio 1

Un contribuente a maggio 2013 ha iniziato dei lavori per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione di un immobile di sua proprietà, con caratteristiche tali da rientrare tra gli interventi agevolabili di cui all’art. 1, comma 347, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati ad settembre 2013 per cui lo stesso: 1) non deve presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno; 2) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Esempio 2

Un contribuente a settembre 2012 ha iniziato dei lavori finalizzati al risparmio energetico dell’immobile, di cui all’art. 1, comma 344, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati a febbraio 2013 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori. In tale fattispecie il contribuente in oggetto: 1) non deve presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto, ancorché i lavori siano iniziati nel 2012 e terminati nel 2013, nel 2012 non ha sostenuto alcuna spesa; 2) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

R S S M R A 7 1 M 1 5 F 5 0 1 R

X

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COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale in oggetto non è necessario effettuare alcuna

comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria.

La procedura di accesso, quindi, è molto semplice ed immediata e si giustifica col fatto che tale

agevolazione e indirizzata a migliorare l’efficienza energetica per garantire una tutela ambientale e

non si pone come obiettivo quello di garantire una emersione dell’imponibile creando un contrasto

di interesse (come invece avveniva con l’agevolazione del 36% per le ristrutturazioni del

patrimonio edilizio).

La documentazione necessaria per ottenere la detrazione è costituita da certificazioni e attestazioni

della riduzione dei consumi energetici e, più in generale, dal miglioramento dell’efficienza

energetica conseguito con i lavori effettuati sull’immobile esistente

L’articolo 1, comma 348, della legge finanziaria per il 2007 che ha introdotto tale agevolazione,

oltre a richiamare le modalità già previste per la detrazione del 50%, stabilisce ulteriori condizioni

(meglio dettagliate nel decreto attuativo del 19 febbraio 2007). In particolare, l’art. 4 del decreto in

argomento illustra la procedura da seguire, come spiegato nei paragrafi seguenti.

OCCORRE ACQUISIRE L’ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che la conformità dell’intervento ai requisiti

previsti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente

dell’asseverazione. In particolare, come stabilito dall’articolo 1, comma 6 del decreto attuativo, per

“tecnico abilitato” si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti

nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini

professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei

periti industriali. I dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agronomi sono inseriti nell’elenco

dei tecnici abilitati a rilasciare l’asseverazione in quanto abilitati alla costruzione di edifici.

L’asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità

al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 192/2005, articolo 8,

comma 2. Qualora sullo stesso edificio siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile

acquisire un’unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Per agevolare l’applicabilità della procedura, tuttavia, è ammesso che le caratteristiche energetiche

di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento (ad esempio le caldaie con potenza

inferiore a 100 kW), possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.

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26

Come indicato in precedenza, quindi, a seguito dell’approvazione dell’articolo 1 del decreto 6

agosto 2009 che modifica la lettera a) dell’articolo 4, comma 1 del decreto 7 aprile 2008, per le

agevolazioni sul risparmio energetico, la necessaria asseverazione del tecnico abilitato, che

attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma, può ora essere

sostituita dall’asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle

opere realizzate.

In alternativa, tale asseverazione ai fini del 65 per cento si esplicita nella relazione attestante la

rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi

impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il

proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti

secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi

alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Le considerazioni sopra riportate si ritiene possano essere estese anche a filtri addolcitori,

sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di

riscaldamento semprechè le stesse siano destinate ad essere installate su caldaie aventi i

requisiti per beneficiare dell’agevolazione; in questo caso infatti sarà il produttore stesso ad

attestare le caratteristiche dei prodotti forniti.

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27

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AGEVOLABILI

Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono stati individuati con il decreto attuativo del

19.2.2007, come di seguito riportato.

COMMA TIPOLOGIA DI

INTERVENTO

CONTENUTO DELL’ASSEVERAZIONE

344

RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA

L’articolo 6 del D.M. attuativo 19.2.2007, relativamente agli

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, stabilisce

che l’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione

energetica1 per la climatizzazione invernale risulta inferiore di

almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle

indicate nell’allegato C del decreto attuativo.

345

INTERVENTI

SULL’INVOLUCRO

DI EDIFICI

ESISTENTI

L’articolo 7 del D.M. attuativo 19.2.2007, precisa che in tal caso

l’asseverazione deve specificare il valore della trasmittanza

originaria del componente su cui si interviene e che,

successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi

componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella

nell’allegato D del decreto attuativo. Fino alle spese sostenute entro

il 31 dicembre 2007, nel caso di sostituzione di finestre

comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una

certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto

dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli

componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in

materia di attestazione di conformità del prodotto. A decorrere 1°

gennaio 2008, per le spese sostenute per la sostituzione di

finestre ed infissi non è più necessario che il contribuente

acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero

l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato

da un professionista abilitato. Inoltre per effetto del Decreto 6

agosto 2009, sempre con riferimento alla sostituzione di finestre

comprensive di infissi, la certificazione del produttore sul

rispetto dei requisiti minimi non deve essere più corredata dalle

certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della

normativa europea in materia di attestazione di conformità del

prodotto.

L’articolo 8 del decreto attuativo stabilisce per le spese sostenute

per gli interventi di installazione di pannelli solari che

l’asseverazione doveva specificare il rispetto dei seguenti requisiti:

i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per

almeno 5 anni; per i pannelli solari autocostruiti, in

alternativa può essere prodotta la certificazione di qualità

del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme

1 Con Decreto del ministero dello sviluppo economico dell’11.03.2008, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18.03.2008, è

stato individuato il nuovo valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei

valori della trasmittanza termica di cui rispettivamente agli allegati C e D del decreto attuativo del 19 febbraio 2007.

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346

INTERVENTI DI

INSTALLAZIONE DI

PANNELLI SOLARI

UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e

l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di

formazione da parte del soggetto beneficiario. Si sottolinea

che il D.M. 26 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302

del 31 dicembre 2007, per i pannelli solari autocostruiti

ha abolito, a decorrere dal 31 dicembre 2007, l’obbligo di

certificazione delle strisce assorbenti di cui al comma 2

dell’art. 8 del decreto attuativo.

accessori e componenti elettrici ed elettronici sono garantiti

almeno due anni;

i pannelli solari presentano una certificazione di qualità

conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un

laboratorio accreditato; per i pannelli solari autocostruiti, in

alternativa può essere prodotta la certificazione di qualità

del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme

UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e

l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di

formazione da parte del soggetto beneficiario.

l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di

installazione dei principali componenti.

A decorrere 1° gennaio 2008, per l’installazione di pannelli

solari non è più necessario che il contribuente acquisisca la

certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di

qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un

professionista abilitato.

Per i pannelli solari in auto-costruzione, per fruire della

detrazione, viene richiesto solo l’attestato di partecipazione ad

uno specifico corso di formazione da parte del soggetto

beneficiario e non più anche la certificazione di qualità del vetro

solare.

347

INTERVENTI DI

SOSTITUZIONE

DEGLI IMPIANTI DI

CLIMATIZZAZIONE

INVERNALE

L’articolo 9 del decreto attuativo stabilisce che l’asseverazione deve

specificare che:

sono installati generatori di calore a condensazione con

rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza

termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn,

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile

nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per

valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo

corrispondente a 400 kW;

sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica

(o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)

su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di

climatizzazione invernale progettati e realizzati con

temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare

maggiori od uguali a 100 kW l'asseverazione deve anche indicare

(quindi, in aggiunta agli elementi sopraindicati) che:

è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

la regolazione climatica agisce direttamente sul

bruciatore;

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29

è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri

variabili.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a

100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione

dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole

termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei

medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli

componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di

attestazione di conformità del prodotto (come precisato dall’articolo

9, comma 4 del decreto attuativo).

Dal 1° gennaio 2009, per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, di cui al

comma 347 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, non è più necessario per il contribuente

acquisire la certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di qualificazione

energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.

Il comma 4 dell’articolo 27 del D.L. n. 201/2011 estende la detrazione fiscale relativa al

risparmio energetico alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012 per interventi di

sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla

produzione di acqua calda sanitaria.

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30

L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE

Il soggetto che intende avvalersi della detrazione deve acquisire, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,

lett. b), decreto attuativo:

l’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio: tale documento è prodotto, dopo

l’esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle

Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato anteriormente

l’ 8 ottobre 2005);

ovvero, in assenza delle predette procedure,

l’attestato di “qualificazione energetica”, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato

(che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), con il contenuto previsto

nell’allegato A al decreto attuativo.

Tuttavia

A) l’attestato di certificazione/qualificazione energetica non è necessario dal 1

gennaio 2008, in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole

unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua

calda, dal 15 agosto 2009, invece, tale attestazione non è più richiesta in caso di

sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale;

B) è necessario inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate,

utilizzando il mod. IRE, per gli interventi che proseguono per più periodi

d’imposta.

In merito agli adempimenti da espletare in generale, si rammenta inoltre che:

qualora sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi, è possibile

acquisire un’unica asseverazione, un attestato di certificazione/qualificazione energetica e

predisporre una scheda informativa, recanti le informazioni richieste in modo complessivo;

l’asseverazione del tecnico abilitato non è necessaria quando:

a. è presente l’asseverazione del direttore lavori, prevista dal D.Lgs. n.

192/2005, che attesta la conformità dei lavori al progetto;

b. l’asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall’art. 28,

Legge n. 10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il

contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici

disposte dalla stessa Legge e che va depositata in doppia copia presso le

competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori;

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il termine dei lavori coincide con la data del collaudo o dell’attestazione della

funzionalità dell’impianto. Nei casi in cui non è necessario eseguire il collaudo o la verifica

di funzionalità, la fine lavori deve essere certificata da un documento emesso dal soggetto

che ha eseguito i lavori e non può essere autocertificata dal contribuente;

la correzione/implementazione della Comunicazione da inviare all’ENEA può essere

effettuata anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori ma entro il termine di

presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere detratta;

la mancata/ritardata presentazione all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione relativa

alle spese di lavori che proseguono per più periodi d’imposta non comporta la decadenza

dal beneficio fiscale ma è sanzionabile (da € 258 a € 2.065).

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COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL’ENEA

Il soggetto fruitore dell’agevolazione deve trasmettere la seguente documentazione all’Enea:

a) copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato;

b) scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati indicati nell’allegato E

al decreto attuativo, cioè:

dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;

dati della struttura oggetto dell’intervento;

tipologia di intervento;

risparmio di energia previsto;

costo dell’intervento al netto delle spese professionali;

importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali.

Sanatoria per il mancato o tardivo invio all’ENEA della comunicazione di fine lavori

Il contribuente in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, che ha

dimenticato di inviare all’Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei

lavori, non perde, il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 65 per cento e, come chiarito dalla

circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E/2013, può regolarizzare il mancato adempimento.

L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, ha, infatti, introdotto una particolare

forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che semplici

dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti

tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla

norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Tale sanatoria è vincolata, tuttavia, al rispetto di un termine ed è esercitabile tramite il versamento

di un importo pari ad euro 258,23, tramite il modello F24 (cfr. articolo 11, comma 1, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

D - Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la

documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all'Enea i

documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Ho perso il diritto a fruire

delle detrazioni fiscali del 55%? Non c'è modo di sanare l'omissione?

R - L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n.

44, al comma 1 recita:

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33

"La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati

all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non

tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non

siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali

l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di

presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11,

comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite

dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la

compensazione ivi prevista".

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COME SI TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE

Il D.M. 7 aprile 2008 ha chiarito che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono

obbligati a:

a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica nei

casi e con le modalità di cui all’articolo 5 del D.M. sopra citato;

b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet:

www.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica:

1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di

qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto,

prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce

l’asseverazione di cui al comma 1, lettera a);

2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli

interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre

comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l’installazione di

pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto.

In un’ottica di maggiore semplificazione, quindi, l’unica modalità ammessa per l’invio della

documentazione è quella telematica.

Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi

disponibili dall’ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, in

copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a:

ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile

Via Anguillarese n. 301

00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

specificando come riferimento

Detrazione fiscali – Riqualificazione energetica

Il contribuente che non è in possesso della predetta documentazione in quanto l’intervento è ancora

in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun

periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

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35

ENTRO QUANDO SI TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni

dalla fine dei lavori.

In merito l’Agenzia delle Entrata aveva già chiarito che la data di fine lavori coincide con la data

del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto, a nulla rilevando il momento

di effettuazione dei pagamenti.

Ora, in considerazione del fatto che non tutti gli interventi per i quali è possibile fruire della

detrazione in esame richiedono il collaudo ovvero l’attestazione di funzionalità (si pensi ad esempio

alla sostituzione delle finestre) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“Nell’ipotesi in cui ... non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la

data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o

tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una

dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione”.

Da quanto sopra si desume quindi che, nei casi in cui, tecnicamente, non è necessario il rilascio

della certificazione relativa al collaudo o alla funzionalità dell’impianto da parte del

tecnico/soggetto che ha eseguito i lavori, i soggetti interessati sono tenuti a richiedere a

quest’ultimo il rilascio di un documento attestante la data di fine dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate specifica infatti che non può ritenersi valida un’autocertificazione

rilasciata dal soggetto che intende beneficiare della detrazione del 65%.

Correzione o implementazione documentazione inviata all’Enea

Per quanto riguarda la documentazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la

procedura messa a disposizione permetteva di integrare ovvero modificare i dati precedentemente

trasmessi entro lo stesso termine di 90 giorni.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha chiarito che, qualora il

contribuente volesse:

1. correggere errori materiali compiuti in fase di compilazione;

2. indicare importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati a seguito del

sopravvenire di sconti o abbuoni ovvero perché alcuni costi hanno avuto manifestazione

finanziaria successivamente all’invio della documentazione;

è possibile modificare o integrare il contenuto della scheda precedentemente inviata:

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anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di fine lavori previsto per l’invio ma entro

il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere

portata in detrazione;

mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti

compreso l’attestato di certificazione energetica quando richiesto, che annulla e sostituisce

quella precedentemente trasmessa.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che nel caso di sopravvenuti sconti o

abbuoni:

1. la detrazione va calcolata sulla spesa effettivamente rimasta a carico e quindi al netto dello

sconto/abbuono;

2. se gli stessi si manifestano quando si è già usufruito della detrazione in dichiarazione dei

redditi, il relativo importo va assoggettato a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-

bis), TUIR.

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37

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

L’articolo 4, comma 1, lett. c), prevede obbligatoriamente la modalità di pagamento tramite

bonifico bancario o postale unicamente per i soggetti non imprenditori, cioè per le persone fisiche,

enti e soggetti di cui all’articolo 5 TUIR non titolari di reddito d’impresa.

Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:

- la causale del versamento,

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il

bonifico è effettuato).

Per gli altri soggetti titolari di reddito d’impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di

pagamento: di conseguenza, il medesimo può essere effettuato anche con assegno bancario,

circolare, etc.

Gli ultimi chiarimenti sui bonifici: La risoluzione nr. 55/E del 7 giugno 2012

Al fine di fruire della detrazione del 65%, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico si

rende necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico bancario o postale (anche on line) dal

quale risulti:

1. “la causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento”. (Legge n.

296/2006);

2. il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione;

3. la partita IVA / codice fiscale del soggetto (ditta che ha eseguito i lavori).

Queste le indicazioni contenute nella risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, le quali, specie in

ordine alla causale, impongono di adottare un comportamento non espressamente previsto dalla

vigente normativa (Legge n. 296/2006 e seguenti).

Si segnala che i chiarimenti contenuti nella suddetta risoluzione, sebbene riferiti alla detrazione del

36% per le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, si ritiene, possano essere estesi anche alla

detrazione per le spese sostenute per lavori finalizzati al risparmio energetico.

In pratica la mancata indicazione del riferimento normativo nella causale impedirebbe agli istituti di

crediti ed a Poste Italiane di effettuare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. nr. 78/2010 nei confronti

delle imprese beneficiarie il pagamento.

Per tale ragione, la non condivisibile posizione dell’Agenzia delle Entrate, porta al mancato

riconoscimento della detrazione del 65%, in capo al soggetto ordinante il bonifico.

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38

Ciò sebbene lo stesso decreto attuativo sopra citato preveda genericamente di indicare una causale

riferita ai lavori effettuati (la quale non deve necessariamente coincidere con il riferimento

normativo) e, soprattutto, l’art. 4, comma 1, lett. c) del decreto attuativo dello stesso decreto,

contempli la decadenza dall’agevolazione esclusivamente laddove il contribuente abbia adottato

modalità diverse dal bonifico, per i propri pagamenti e non qualora non abbia correttamente

indicato il riferimento normativo nella causale.

Ritenuta d’acconto sui bonifici

L’articolo 25 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, ha

introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di

pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono

riconosciuti oneri deducibili o per le quali spetta la detrazione d’imposta.

Tale ritenuta con l’art. 23, comma 8, DL n. 98/2011, modificando il citato art. 25, DL n. 78/2010, è

stata ridotta dal 10% a 4% a decorrere dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del citato Decreto).

In merito si evidenzia che rileva la data in cui è effettuato il pagamento con il bonifico

bancario/postale e non la data di esecuzione dei lavori o quella della fattura.

Da quanto sopra, quindi, ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale a decorrere dal

6.7.2011, relativi ai lavori per i quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione del 65%, la

banca/Posta è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto nella nuova misura del 4%, fermo restando

che la stessa va calcolata sull’importo del bonifico decurtando l’IVA forfetariamente determinata

nella misura del 20%.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, prot. n. 94288, è

stato stabilito che la ritenuta va effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (con diritto alla detrazione del 50%);

spese per interventi di risparmio energetico (con diritto alla detrazione del 65%).

La ritenuta è operata direttamente dalle banche o Poste al momento dell’accreditamento dei

pagamenti.

Le banche o Poste effettuano il versamento delle ritenute, tramite il modello F24 utilizzando il

codice tributo “1039”, rilasciano la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario

stesso ed indicano nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti

effettuati.

Si sottolinea che tale ritenuta non ha riflessi sul soggetto che commissiona l’intervento e

beneficia della citata detrazione.

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39

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L’articolo 4, comma 1, lett. d), decreto attuativo, prevede l’obbligo di conservare ed esibire a

seguito di richiesta dell’Ufficio:

L’asseverazione del tecnico abilitato (se necessaria per l’intervento eseguito);

La ricevuta dell’invio della documentazione trasmessa all’ENEA;

Le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;

La copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori;

La copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese

riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;

La dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore

(ad esempio, locatario).

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40

CUMULABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE CON LE ALTRE

La risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010 ha affrontato la materia della cumulabilità della

detrazione del 65% dei costi per lavori finalizzati al risparmio energetico con il beneficio attribuito

a seguito di alcune iniziative a carattere regionale finalizzate a promuovere interventi di

riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio del territorio.

Le suddette agevolazioni, nel caso di specie, si concretizzano in:

a) finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo;

b) contributi in conto interessi, corrisposti al fine di ridurre l’entità degli interessi passivi maturati

con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari;

c) prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti

finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione.

A seguito del recepimento della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali

dell’energia e i servizi energetici avvenuta con l’emanazione del decreto legislativo n. 115 del 30

maggio 2008, la possibilità di cumulo ha subito notevoli modifiche.

Sul tema, l’art. 6, comma 3 del predetto decreto, dispone che:

“a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo

Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi

comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto

salvo quanto previsto dal comma 4”.

Il successivo comma 4 prevede che:

“Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna

applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e

d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Agenzia di cui all’articolo

4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell’adempimento alle disposizioni

di cui al presente comma”.

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41

A seguito di una esplicita richiesta dell’Agenzia delle entrate, il Ministero dello Sviluppo

Economico ha chiarito che la detrazione d’imposta per lavori finalizzati al risparmio energetico

va ricompresa fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato indicati dal

comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo precedentemente citato e, di conseguenza, non è

cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o

dagli enti locali.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, quindi, vengono superate le disposizioni contenute nell’articolo

10, comma 2, del predetto decreto attuativo per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è fatto

espresso divieto di cumulo tra la detrazione del 65 per cento e tutti quei contributi, siano essi

comunitari, regionali o locali concessi con qualunque modalità.

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42

ALIQUOTA IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI AGEVOLATI

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono

assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio

immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si

rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio

sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).

In particolare, per l’anno 2007, l’art. 1, comma 387, lett. b) della legge n. 296/2006 ha disposto che

le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e

straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, ai

sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999. La circolare 36/E del 31 maggio 2007,

chiarisce che l’aliquota Iva del 10% è subordinata, a partire dal 2007, alla condizione che venga

esposto separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione dei lavori.

La successiva legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) all’articolo 1 comma 19

dispone che l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per

l’esecuzione degli interventi per poter beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% è obbligatorio

unicamente nei casi in cui (art. 1, comma da 17 a 19 della Legge Finanziaria 2008) si volesse

beneficiare della detrazione ai fini dell’Irpef del 50 per cento in materia di recupero del patrimonio

edilizio e della detrazione del 65 per cento per i lavori finalizzati al risparmio energetico.

Soppressione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera

L’articolo 7, comma 2, lettera r) del decreto legge 70 de 13.5.2011 ha eliminato l’obbligo di

indicare in fattura il costo della manodopera sia per l’agevolazione del 65% per le spese di

riqualificazione energetica sia per quella del 50% per le spese di ristrutturazione a decorrere dal 14

maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto) poiché tale adempimento era già stato eliminato

ai fini dell’aliquota Iva ridotta.

Sussistono, tuttavia, elementi per ritenere che, per effetto del principio del “favor rei”, la norma

potrebbe essere applicabile anche al pregresso, senza alcun limite di tempo. Infatti l’articolo 3,

comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che “salvo diversa previsione di legge nessuno può

essere assoggettato a sanzioni per il fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce

violazione punibile”. Su tale questione sarebbe utile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.

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43

AGEVOLAZIONE

PERIODO DI VALIDITA’

DELL’OBBLIGO DI INDICAZIONE

DEL COSTO DELLA MANODOPERA

IN FATTURA

NORMA/PRASSI

INTRODUTTIVA

NORMA DI

ABROGAZIONE

Detrazione 50% Dal 4.7.2006 Al 14.5.2011 Art. 35, co 19

D.L. 223/2006

Art. 7, co. 2, lett. r)

D.L. 70 del 13.5.2011

Aliquota Iva ridotta

10%

Dal 1.1.2007 Al 31.12.2007 Art. 1, co. 388

L. 296/2006

Art. 1, co. 19

L. 244/2007

Detrazione 65% Dal 1.1.2007 Al 14.5.2011 C.M. 36/E DEL

31.5.2007

Art. 7, co. 2, lett. r)

D.L. 70 del 13.5.2011

Sul punto, la C.M. n. 71/E del 2000, ha precisato che l’aliquota IVA del 10% si applica alle

prestazioni di servizi.

Diversamente, le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA del 10% solo se la relativa

fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l’appaltatore

fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre

1999 (quali infissi esterni ed interni, caldaie, apparecchiature di condizionamento e riciclo

dell’aria) l’aliquota ridotta al 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore

della prestazione considerato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere

individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero

corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

Tuttavia, si fa presente che:

in ipotesi di recupero, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione

urbanistica (lettere c) e d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978) si applica

l’aliquota del 10% sia alle prestazioni di servizi sia alla cessione di beni. Ciò vuol dire che,

ad esempio, l’installazione di una caldaia (considerata bene significativo) effettuata

nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, beneficerà dell’aliquota Iva ridotta (10%)

senza le limitazioni, precedentemente rappresentate, applicabili alla sostituzione di un bene

significativo (appunto, in base al decreto che individua i beni significativi, la caldaia);

inoltre, sempre nell’ambito di una ristrutturazione compresa tra le tipologie sopra indicate, la

cessione della caldaia beneficerà dell’aliquota del 10% anche se viene acquistata

singolarmente dal produttore (tabella A, parte III, 127-terdecies del D.P.R. n. 633/1972).

La cessione di pannelli solari, invece, ai sensi della tabella A, parte III n. 127-quinquies del D.P.R.

n. 633/1972, beneficia sempre dell’aliquota agevolata del 10%.

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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:

DETRAZIONE DEL 50%

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INTRODUZIONE

Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di analizzare e commentare in sintesi, la detrazione

fiscale pari al 50 per cento dal reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per i lavori di

recupero edilizio di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio

dello Stato alla luce delle numerose modifiche introdotte nel corso dell’anno 2013.

Si ricorda che tale agevolazione fiscale, è stata introdotta molti anni fa dall'art. 1 della legge n.

449/1997 ed è stata sempre riproposta dal legislatore nel corso di questi ultimi anni dopo averne

constatato l’enorme consenso da essa ottenuto.

A partire dal 1° gennaio 2012, l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (pubblicata su S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27

dicembre 2011) tale agevolazione non ha più scadenza in quanto, è stata resa strutturale, e pertanto

definitiva, con l’inserimento nel testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986)

dell’articolo 16-bis (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di

riqualificazione.

II legislatore, pur rendendo strutturale il beneficio del 36 per cento, ha riproposto nella sostanza, le

norme relative alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio –

introdotta dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – nonché quelle relative alla

detrazione spettante agli acquirenti o agli intestatari degli immobili facenti parti di fabbricati

interamente ristrutturati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative

edilizie, introdotta dall’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, successivamente

prorogate.

Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato sul S.O n. 129/L alla G.U. n. 147 del 26

giugno 2012) convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 (pubblicato sul S.O n. 171 alla G.U.

n. 187 dell’1 agosto 2012) recante una serie di misure urgenti per la crescita del Paese che

all’articolo 11 ha previsto per i lavori iniziati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 un

aumento della percentuale di detrazione (dal 36% al 50%) e un incremento della soglia

massima detraibile (da € 48.000 a € 96.000).

LE MODIFICHE PER IL 2013

Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013,

relativo alle disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della

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direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, oltre a prorogare le

detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico dispone:

1. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese

sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare

complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare;

2. l’introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l’acquisto di

mobili, ove sia legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di

spesa di € 10.000;

3. che la detrazione del 65% si applica anche alla spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30

giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli

articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si

compone il condominio.

LE MODIFICHE PER IL 2014 E IL 2015

Il comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, proroga come di seguito

indicato, le disposizioni relative al beneficio, già potenziate e prorogate dal citato articolo 16 del

D.L. n. 63/2013.

In particolare, per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un

ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono

fissate le seguenti aliquote:

Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relative all'adozione di misure

antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità

immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

50% Spese sostenute fino

dall’1.1.2014 al 31.12.2014

40%

Spese sostenute fino Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

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47

Per coloro che usufruiscono delle detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata

per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di

grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per un

ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

65%

Spese sostenute fino dall’1.1.2014 al 31.12.2014

50%

Spese sostenute fino Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

DETRAZIONE 50%

Spese

Sostenute

(max € 10.000)

dal 6.6.2013 al

31.12.2014

10

QUOTE

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IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE

Preliminarmente si osserva che l'agevolazione - concessa ai contribuenti che sostengono spese per la

realizzazione di taluni interventi volti al recupero del patrimonio edilizio - consiste nel

riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% delle spese sostenute.

La norma originaria prevedeva che le spese suddette fossero ripartite in dieci rate annuali di pari

importo, entro un limite massimo di spesa pari a € 48.000 per unità immobiliare ristrutturata.

Fino al 2006, il suddetto limite era riferito a ciascuna persona fisica che aveva sostenuto le spese;

successivamente, invece, lo stesso, tramite modifica alla normativa introduttiva, è stato attribuito ad

ogni unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione.

Pertanto, se un proprietario ha più abitazioni, le spese agevolate sono pari a 48mila euro per

ciascuna unità, fermo restando che per ciascuna annualità vige il limite di 48.000 Euro.

Il imiti di spesa e le percentuali di detrazione hanno subito nel corso del tempo numerose

modifiche, pertanto, ad oggi, il beneficio risulta fruibile come di seguito indicato:

36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite massimo si € 48.000;

50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al dicembre 2014 nel limite massimo

si € 96.000;

40% per le spese sostenute fino dal 31.12.2015 nel limite massimo si € 96.000.

Ulteriore precisazione va riportata in relazione al limite per tipologia di intervento, per cui se per

la medesima unità immobiliare lo stesso intervento prosegue su più anni, il limite di 96.000 Euro

non può essere moltiplicato per le annualità interessate, ma deve essere considerato “unitario”, ossia

pari al limite massimo di spesa di 96.000 Euro, in relazione a quello specifico intervento. Si ricorda

che si è sicuramente in presenza di un nuovo intervento quando vi è la richiesta di una nuova

abilitazione amministrativa, parimenti, tuttavia, si è in presenza di un nuovo intervento anche nei

casi in cui non sia necessario richiedere una nuova abilitazione amministrativa, come per la

sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante (circolare 13/E/2001).

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ESEMPIO

Un soggetto il 7 luglio 2012 ha iniziato una manutenzione straordinaria di un'abitazione che

prosegue anche nel 2013:

nel 2012 si sono sostenuti costi pari a 60mila euro;

nel 2013 si sono sostenuti costi pari a 38mila euro;

Il limite massimo per questo intervento, di 96mila euro, è stato superato, perché sono stati spesi

98mila euro:

i 60mila euro spesi nel 2012 potranno essere considerati ai fini della detrazione al 50% per

intero;

diversamente i 38mila euro spesi nel 2013 potranno essere considerati ai fini della detrazione al

50% solo per 36mila Euro, in quanto per lo stesso intervento nella stessa abitazione deve essere

rispettato il limite di 96mila euro. I 2mila euro residui non potranno essere detratti al 50%, neanche

negli anni successivi.

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CHI PUO’ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

Sono ammessi a fruire dell’agevolazione in argomento tutti coloro che sono soggetti all’IRPEF, ed

in particolare:

le persone fisiche,

gli enti,

i soggetti di cui all’art. 5, TUIR non titolari di reddito d’impresa.

Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati

e le società semplici.

che sostengono le spese sugli edifici o su unità immobiliari esistenti, abitativi posseduti o detenuti.

L’agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari ma anche ai titolari di diritti reali sugli

immobili ed in particolare:

Nudo proprietario,

Usufruttuario,

Uso,

Diritto di abitazione o superficie,

Locatario,

Comodatario,

Soci di cooperative divise ed indivise,

Soci di società semplici,

Imprenditori individuali, con esclusivo riferimento agli immobili che non costituiscono beni

strumentali o beni merce.

In passato, l’Agenzia delle entrate si è espressa con le circolari n. 57/E del 24.02.1998 e n. 121/E

dell’11.05.1998 chiarendo che sebbene i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto

beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo di registrazione (tranne nell’ipotesi di

enunciazione in altri atti) per la compilazione del modello dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla

comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia, nel caso di lavori eseguiti dal locatario o

dal comodatario devono essere indicati gli estremi dell’atto di registrazione del contratto di

locazione o di comodato. A seguito dei suddetti chiarimenti, è risultato, dunque, decisamente

opportuno che il contribuente, per godere del beneficio del 50%, registri il contratto di comodato, a

norma del D.P.R. n. 131/1986.

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51

La detrazione spetta oltre che al possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, anche

ai conviventi che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La convivenza, tuttavia, così come specificato dalla circolare n. 34/E del 4.4.2008 in materia di

detrazione del 65%, ma estensibile anche alla detrazione in commento deve:

1. avere carattere di stabilità e non deve essere solo episodica;

2. sussistere fin dal momento di inizio dei lavori.

Il legislatore nella stesura della norma non fa alcun riferimento alla residenza dei

soggetti; per tale ragione si ritiene che tale requisito non assuma alcuna rilevanza e di

conseguenza siano ammessi a beneficiare della detrazione sia i soggetti residenti che

quelli non residenti proprietari o solo in possesso di edifici in Italia su cui siano stati

effettuati interventi agevolabili.

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Nel caso in cui un contribuente che ha stipulato esclusivamente un contratto preliminare di

compravendita e sostenuto nel frattempo spese agevolabili volesse iniziare a beneficiare della

detrazione dovrà registrare il compromesso presso l’Ufficio competente.

LAVORI DI RITRUTTURAZIONE EFFETTUATI IN PROPRIO

Nel caso in cui un soggetto effettui in proprio i lavori di ristrutturazione dell’unità abitativa potrà

detrarre esclusivamente il 50 per cento delle spese sostenute relativa ai materiali acquistati.

IMMOBILI A USO PROMISCUO E IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO

Ai commi 5 e 6 dell’articolo 16-bis del Tuir recentemente introdotto dall’articolo 4 del D.L. n.

201/2011, viene stabilita la riduzione del 50 per cento, rispettivamente:

a) della detrazione spettante per interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite

promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività

commerciale,

b) delle agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi del codice di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora gli interventi riguardino i predetti

immobili vincolati.

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52

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLABILI

Si ribadisce, innanzitutto, che sono agevolabili gli interventi edilizi effettuati sulle unità

residenziali “di qualsiasi categoria catastale, anche rurali” e relative pertinenze.

I lavori che possono beneficiare della detrazione in commento sono stati individuati dall’articolo 31,

lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978 poi ripresi dall’art. 3 del D.P.R. n. 380 del

6 giugno 2001 in materia edilizia.

Art. 31 - Definizione degli interventi

[1] Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere

in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari

e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto

degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni

d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo

degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti

richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante

un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte

diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi

costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

Cosa si intende per “Manutenzione ordinaria”

Con esplicito riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, il legislatore ha chiarito che la

detrazione spetta solamente se gli stessi si riferiscono a determinate parti comuni di edifici

condominiali per cui la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

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Sul tema l’Agenzia delle entrate ha chiarito con la risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010, che le parti

comuni agevolabili sono quelle indicate dall’articolo 1117, nn. 1, 2 e 3 del Codice civile, tra cui ad

esempio:

il suolo su cui sorge l’edificio,

le fondazioni,

i muri maestri,

i tetti e i lastrici solari,

le scale,

i portoni d’ingresso,

i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili,

tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune,

i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere,

gli ascensori,

i pozzi,

le cisterne,

le fognature, ecc.).

Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine,

soffitte), non consentono la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute.

SOSTITUZIONE DI PAVIMENTI,

INFISSI E SERRAMENTI

TINTEGIATURA DI PARETI,

SOFFITTI, INFISSI INTERNI ED

ESTERNI

ESEMPI

DI

MANUTENZIONI

ORDINARIE

OPERE PER IL MANTENIMENTO E

L’INTEGRAZIONE

DELL’EFFICIENZA DEGLI

IMPIANTI TECNOLOGICI

ESISTENTI

RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO E

SOSTITUZIONE DI FINITURE

DI EDIFICI

RIFACIMENTO DI INTONACI

INTERNI

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Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la

realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è

comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Si segnala che la sostituzione dell’intonaco, la tinteggiatura interna di tutta l’abitazione, compresa la

verniciatura e stuccatura degli infissi, poiché rientra tra le manutenzioni ordinarie, beneficia della

detrazione unicamente nel caso in cui i predetti lavori siano stati svolti su parti comuni di edifici

residenziali e spetta sulla base della quota millesimale. Nel caso in cui i predetti lavori siano stati

effettuati su una abitazione privata, non spetterà alcuna agevolazione.

Si ritiene le spese sostenute per l’acquisto di filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti

per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento possano godere della

detrazione del 50%, se nel caso di interventi su singole unità abitative gli stessi siano

inquadrabili nell’ambito di una manutenzione straordinaria e nel caso di interventi su parti

comuni di edifici condominiali siano inquadrabili nell’ambito di una manutenzione ordinaria.

Cosa si intende per “Manutenzione straordinaria”

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi

igienico/sanitari e tecnologici, a condizione che non si modifichino:

i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari,

le destinazioni d’uso.

ESEMPI

DI

MANUTENZIONI

STRAORDINARIE

INSTALLAZIONE DI ASCENSORI

INSTALLAZIONE DI SCALE DI SICUREZZA

REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SERVIZI IGIENICI

SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI E SERRAMENTI O PERSIANE CON SERRANDE E CON MODIFICA DI

MATERIALE O TIPOLOGIA DIO INFISSO

INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

RECINZIONE AREAPRIVATA

RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TETTO

COSTRUZIONE SCALE INTERNE

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Cosa si intende per “Risanamento conservativo”

Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la

funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e

strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

Cosa si intende per “Ristrutturazione edilizia”

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato

mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal

precedente.

ESEMPI

DI

RISANAMENTO

CONSERVATIVO

INTERVENTI PER PREVENIRE ED

ELIMINARE SITUAZIONI DI

DEGRADO

ADEGUAMENTO ALTEZZE SOLAI

NEL RISPETTO DELLE

VOLUMETRIE ESISTENTI

APERTURA FINESTRE PER

ESIGENZE DI

AREAZIONE LOCALI

ESEMPI

DI

RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA

DEMOLIZIONE E FEDELE

RICOSTRUZIONEDELL’IMMOBILE

MODIFICA DELLA FACCIATA

REALIZZAZIONE DI MANSARDA

O BALCONE

TRASFORMAZIONE DI SOFFITTA IN

MANSARDA O BALCONE IN

VERANDA

O BALCONE

APERTURA NUOVE PORTE E

FINESTRE

COSTRUZIONE DI SERVIZI

IGIENICI AMPLIANDO VOLUMI E

SUPERFICI

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Ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi

La lettera c) del comma uno del nuovo articolo 16-bis introdotto con il comma 4 dell’articolo 4 del

decreto legge n. 201/2011 inserisce tra le fattispecie agevolabili anche il ripristino o ricostruzione

degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di

emergenza.

In tali casi la nuova disposizione riconosce l’agevolazione anche se:

− lo stato di emergenza è stato dichiarato prima dell’1.1.2012;

− gli interventi non rientrano tra quelli sopra riportati;

Box pertinenziale: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

La detrazione IRPEF del 50% spetta anche con riferimento:

alla realizzazione di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, alle

condizioni e nei limiti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

all’acquisto (da impresa o cooperativa) di box o posti auto pertinenziali già realizzati:

1. limitatamente alle spese di realizzazione degli stessi;

2. a condizione che l’ammontare di dette spese risulti da apposita attestazione del

costruttore.

Per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50%, in entrambi i casi è determinante che

sussista il vincolo di pertinenzialità tra il box o posto auto e l’abitazione e che tale vincolo risulti:

in generale, dal rogito ovvero dal preliminare di compravendita registrato;

in caso di costruzione in economia, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate

n. 24/E del 10 giugno 2004, dalla concessione edilizia.

Su tale fattispecie si è pronunciata nuovamente l’Agenzia delle entrate che con la risoluzione del 13

gennaio 2011 ha fornito un’interpretazione “di favore” per il contribuente, ancorché di limitata

applicazione.

In particolare, nella citata Risoluzione, oltre a ribadire il principio evidenziato nella Risoluzione n.

38/E dell’8 febbraio 2008, in base al quale è necessario, per godere del beneficio in oggetto

formalizzare il vincolo pertinenziale nell’atto di compravendita ovvero, per i pagamenti precedenti,

nel preliminare di vendita registrato antecedentemente ai pagamenti), l’Agenzia delle Entrate

afferma che:

“... in relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con

quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve

ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente di tutti gli altri

requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

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Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione

non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia

attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista

dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata”.

Quindi, se non è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita, è possibile beneficiare della

detrazione del 50% anche per il pagamento effettuato prima del contratto di vendita (rogito) ma

nello stesso giorno.

Rimane pertanto inalterato il fatto che, in assenza della registrazione del preliminare, se il

pagamento è effettuato anche solo il giorno precedente al rogito, non è possibile fruire della

detrazione.

Altre tipologie di interventi detraibili

Possono inoltre godere della detrazione del 50 per cento anche i seguenti interventi:

eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei

singoli appartamenti;

conseguimento di risparmi energetici;

cablatura degli edifici;

contenimento dell’inquinamento acustico;

adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;

esecuzione di opere interne.

Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla

corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad

esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). Gli interventi che non

presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore non possono essere

qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non

sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole

vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria;

realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro

mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna

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all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili,

mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se

diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

Ad esempio, da tale beneficio sono esclusi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le

tastiere espanse per i quali i contribuenti possono godere della detrazione del 19 per cento in sede di

dichiarazione dei redditi;

adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di

terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente

illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui

realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi

casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad

esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti,

tra cui, ad esempio:

1. rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

2. apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

3. porte blindate o rinforzate;

4. apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

5. installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

6. apposizione di saracinesche;

7. tapparelle metalliche con bloccaggi;

8. vetri antisfondamento;

9. casseforti a muro;

10. fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

11. apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;

12. esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o

elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un

intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a

spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

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L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su

immobili, come, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa

malfunzionante.

Tra le opere agevolabili rientrano:

l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;

il montaggio di vetri anti-infortunio;

l’installazione del corrimano;

interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere

residenziale.

Oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono agevolabili anche:

1. le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

2. le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

3. le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e

delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);

4. le spese per l’acquisto dei materiali;

5. il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

6. le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

7. l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le

autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

8. gli oneri di urbanizzazione;

9. gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli

adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41

del 18 febbraio 1998).

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ

La legge di conversione (L. 90/2013) del D.L. n. 63/2013, ha introdotto nell’art.16 il comma 1-bis,

il quale consente di detrarre, nella misura del 65%, le spese per interventi finalizzati all’adozione di

misure antisismiche - di cui alla lett. i) comma 1, dell’art. 16-bis - riferite ad abitazioni principali e

ad attività produttive ubicate in zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2) dell’ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003.

Il tetto massimo di spesa è pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare.

Per tale tipologia di spese, sostenute fino al 31 dicembre 2014, la detrazione è stata potenziata dal

50% al 65% e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute dal

1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la percentuale di detrazione è stata fissata dalla legge di

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stabilità nella misura del 40%. A regime, poiché le stesse, rientrano, come già detto, tra quelle

agevolabili ai sensi dell’art.16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, saranno detraibili nella misura del

36%, al pari degli altri interventi di ristrutturazione edilizia.

La detrazione del 65% spetta esclusivamente agli immobili:

adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive;

situati nelle zone a più alto rischio antisismico (zone 1 e 2).

Per individuare quali siano le zone 1 e 2 va fatto riferimento all’ordinanza del Consiglio dei Ministri

n. 3274 del 20 marzo 2003 – allegato A.

Sono state individuate 4 diverse zone in relazione al rischio sismico e nell’allegato A viene riportata

la lista dei singoli comuni con la zona di appartenenza.

Solo quelli con assegnazione di zona 1 e 2 possono ritenersi idonei a godere della detrazione al

65%, una volta rispettate le ulteriori condizioni.

Per gli interventi realizzati su immobili situati al di fuori di tali aree (zona 3 e 4) e per gli immobili

siti in zone 1 e 2, ma non adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva, l’agevolazione si

attesta, sino al 31 dicembre 2014, al 50%.

ADIBITI AD

ABITAZIONE

PRINCIPALE

SITUATI IN ZONE 1 E 2 A

PIU’ ALTO RISCHIO

ANTISISMICO

IMMOBILI CHE BENEFICIANO

DELLA DETRAZIONE DEL 65%

ADIBITI AD

ATTIVITA’

PRODUTTIVA

IMMOBILI SITUATI IN ZONE 1 E 2

NON ADIBITI

AD ABITAZIONE PRINCIPALE

IMMOBILI SITUATI

IN ZONE 3 E 4

NON BENEFICIANO

DELLA DETRAZIONE

DEL 65%

SITUATI IN ZONE 1 E 2

NON ADIBITI

AD ATTIVITA’ PRODUTTIVA

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Le opere ammesse al bonus maggiorato sono:

la messa in sicurezza statica degli edifici;

adozione di misure antisismiche alle parti strutturali;

redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del

patrimonio edilizio;

realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, possono beneficiare della nuova detrazione del 65%:

i soggetti passivi IRPEF,

i soggetti passivi IRES.

Tali soggetti devono:

possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro

diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento);

sostenere le spese per gli interventi agevolabili, le quali devono rimanere a loro carico.

INTERVENTI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE SI

INTERI FABBRICATI

La detrazione in analisi si applica anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 3

dell’art. 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione

dell’unità immobiliare.

Gli interventi oggetto del predetto comma 3 si riferiscono al restauro e risanamento conservativo o

ristrutturazione edilizia di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione

immobiliare e cooperative edilizie i quali coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base

al comma 1 (in particolare alle lett. a e b dell’art. 16-bis: interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici

residenziali e interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di

ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria, anche rurali,

e sulle loro pertinenze), così come sono i medesimi l’aliquota applicabile (50%) e l’importo

massimo della spesa ammissibile (€ 96.000,00).

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COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE

Dal momento che la norma in commento ha come obiettivo principalmente quello di garantire una

emersione dell’imponibile creando un contrasto di interesse, per beneficiare dell’agevolazione

fiscale in oggetto sono previsti una serie di adempimenti come di seguito riportato.

La procedura per beneficiare della detrazione nel tempo è stata notevolmente semplificata in

quanto, a decorrere dal 14 maggio 2011, per effetto dell’approvazione del decreto legge n. 70 del 13

maggio 2011, la Comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara è stata abolita.

In luogo di tale adempimento, come indicato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate del 2 novembre 2011 il contribuente ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa

alle autorizzazioni ed alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori come ad esempio:

1. la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione lavori, se previste

dalla legislazione edilizia;

2. i dati catastali (o in mancanza, fotocopia della domanda di accatastamento);

3. fotocopie delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997 (se dovuta). Se i lavori

sono svolti dall’inquilino o su parti comuni, le predette attestazioni non sono richieste;

4. fotocopia della delibera assembleare (per gli interventi per cui è richiesta) e della tabella

millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori siano eseguiti su parti comuni

di edifici residenziali;

5. la dichiarazione del proprietario dell’immobile di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso

in cui questi siano effettuati dal detentore (locatario, comodatario).

A fronte di tale semplificazione, in dichiarazione dei redditi (mod. 730/UNICO) sono richiesti

maggiori dati rispetto al passato.

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COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Al fine di beneficiare in maniera corretta della detrazione, l’articolo 1 del decreto ministeriale n. 41

del 18 febbraio 1998, attuativo della legge n. 449/1997, introduttiva dell’agevolazione, prevede

obbligatoriamente la modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale.

Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:

- la causale del versamento,

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il

bonifico è effettuato).

Gli ultimi chiarimenti sui bonifici: La risoluzione nr. 55/E del 7 giugno 2012

Al fine di fruire della detrazione del 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si

rende necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico bancario o postale (anche on line) dal

quale risulti:

1. “la causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento”. Fino al 2011 andava

richiamata la Legge n. 449/97 mentre, a decorrere dal 2012, va fatto riferimento al nuovo art. 16-

bis, TUIR;

2. il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione;

3. la partita IVA / codice fiscale del soggetto (ditta che ha eseguito i lavori).

Queste le indicazioni contenute nella risoluzione in esame, le quali, specie in ordine alla causale,

impongono di adottare un comportamento non espressamente previsto dalla vigente normativa (art.

16 bis TUIR e decreto ministeriale nr. 41 del 18 febbraio 1998, art. 1, comma 3).

In pratica la mancata indicazione del riferimento normativo nella causale impedirebbe agli istituti di

crediti ed a Poste Italiane di effettuare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. nr. 78/2010 nei confronti

delle imprese beneficiarie il pagamento.

Per tale ragione, la non condivisibile posizione dell’Agenzia delle Entrate, porta al mancato

riconoscimento della detrazione del 50%, in capo alla persona fisica, ordinante il bonifico. Ciò

sebbene lo stesso decreto attuativo sopra citato preveda genericamente di indicare una causale

riferita ai lavori effettuati (la quale non deve necessariamente coincidere con il riferimento

normativo) e, soprattutto, l’art. 4 dello stesso decreto, contempli la decadenza dall’agevolazione

esclusivamente laddove il contribuente abbia adottato modalità diverse dal bonifico, per i propri

pagamenti e non qualora non abbia correttamente indicato il riferimento normativo nella causale.

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64

Inoltre la nuova posizione si pone in contrasto con precedenti pronunce che avevano generato un

certo affidamento tra i contribuenti e gli operatori del settore quali:

Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 2.1.3 in ogni caso, qualora il bonifico risulti

incompleto del riferimento normativo, può essere ugualmente ritenuto valido qualora il

contribuente sia in grado di dimostrare che la spesa si riferisce ad un intervento di

ristrutturazione;

Risoluzione 15.07.2008 n. 300 in relazione alla mancanza di alcuni elementi del bonifico

per pagamenti a saldo di fatture, l’Amministrazione finanziaria ha ulteriormente chiarito che

quando l’incompletezza dei dati è colmata dalla coincidenza degli elementi posti alla base

dello stesso, non è pregiudicata l’attività di controllo ed il pagamento è ritenuto valido per

beneficiare della detrazione;

Risoluzione 7.8.2008, n. 353 che autorizzava il contribuente a comunicare nuovamente alla

banca i dati mancanti nel primo bonifico senza perdere il diritto alla detrazione fiscale.

Ritenuta d’acconto sui bonifici

L’articolo 25 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, ha

introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di

pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono

riconosciuti oneri deducibili o per le quali spetta la detrazione d’imposta.

Tale ritenuta con l’art. 23, comma 8, DL n. 98/2011, modificando il citato art. 25, DL n. 78/2010, è

stata ridotta dal 10% a 4% a decorrere dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del citato Decreto).

In merito si evidenzia che rileva la data in cui è effettuato il pagamento con il bonifico

bancario/postale e non la data di esecuzione dei lavori o quella della fattura.

Da quanto sopra, quindi, ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale a decorrere dal

6.7.2011, relativi ai lavori per i quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione del 50%, la

banca/Posta è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto nella nuova misura del 4%.

La ritenuta è operata direttamente dalle banche o Poste al momento dell’accreditamento dei

pagamenti e non ha riflessi sul soggetto che commissiona l’intervento e beneficia della citata

detrazione.

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65

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Il citato Provvedimento 2.11.2011 dispone che per beneficiare della detrazione IRPEF del 50% il

contribuente è obbligato a conservare ed eventualmente esibire a richiesta dell’Ufficio i seguenti

documenti:

1. le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla

tipologia dei lavori da realizzare (quali, ad esempio, la concessione, l’autorizzazione o la

comunicazione di inizio lavori da presentare in Comune). Nei casi in cui la normativa edilizia non

preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione /

manutenzione agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, con la quale l’interessato deve dichiarare:

− la data di inizio dei lavori;

− la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, ancorché i

medesimi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;

2. la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

3. le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;

4. la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti

parti comuni di edifici residenziali nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese

sostenute; (ad esempio, locatario);

5. la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori nei casi in cui i lavori sono

effettuati dal detentore dell’immobile, se soggetto diverso dai familiari conviventi;

6. la Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale indicante la data di inizio dei lavori,

qualora la stessa sia obbligatoria in base alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri;

7. le fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

8. le ricevute dei bonifici di pagamento.

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TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI SU CUI SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI

In relazione alla variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento

dell’agevolazione, le disposizioni in vigore fino al 17 settembre 2011 prevedevano ai sensi dell’art.

1, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57 del 1998, che la variazione del

possesso dell’immobile comportava il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo

al nuovo titolare.

Con il decreto legge n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, a decorrere dal 17 settembre

2011 (data di entrata in vigore della legge n. 148/2011) sono cambiate le disposizioni applicabili in

caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi.

In particolare, è lasciata facoltà alle parti di stabilire se le quote residue devono rimanere al soggetto

venditore che ha posto in essere gli interventi, o se si trasferiscono all’acquirente.

Con le circolari n. 19/E del 1° giugno 2012 e n. 25/E del 19 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate

ha fornito alcune precisazioni in relazione alla detrazione del 50% e del 65% per spese di recupero

edilizio e risparmio energetico in caso di trasferimento dell’immobile.

In riferimento a tali agevolazioni (disposizioni recentemente riformate e veicolate nel nuovo art. 16

bis TUIR) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

in assenza di specifica previsione nell’atto di compravendita o nell’atto di trasferimento,

l’agevolazione del 50%, in conformità alla precedente disciplina, viene ceduta

all’acquirente;

in riferimento alla negoziabilità dell’agevolazione del 65%, l’Agenzia ritiene che la nuova

disciplina sul trasferimento dell’agevolazione si applica egualmente sia agli interventi di

recupero edilizio sia agli interventi di risparmio energetico;

la disciplina del trasferimento della detrazione si applica anche in caso di donazione e

permuta;

in caso di cessione di quota si applicano le nuove disposizioni sul trasferimento della

detrazione solo nel caso in cui l’acquirente diventi unico proprietario dell’immobile.

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CUMULABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE CON LE ALTRE

La norma sull’agevolazione prevede che la detrazione in esame non è cumulabile con altre

agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione

65%).

Esempio

Un soggetto che sta beneficiando della detrazione del 50% relativa a spese di ristrutturazione di un

immobile che non riguardano il risparmio energetico (sostituzione del bagno o della canna fumaria)

potrà beneficiare anche della detrazione del 65% nel caso in cui sostenga spese relative

all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o quelli per la sostituzione

dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto di caldaia a condensazione (in relazione

ai quali non sta usufruendo del 50%).

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 16-bis, introdotto dal D.L. n. 201/2011, la detrazione del 50% è

cumulabile nella misura ridotta del 50%, con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse

storico/artistico vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

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ALIQUOTA IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI AGEVOLATI

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono

assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio

immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si

rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio

sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc.).

In particolare, per l’anno 2007, l’art. 1, comma 387, lett. b) della legge n. 296/2006 ha disposto che

le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e

straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, ai

sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999. La circolare 36/E del 31 maggio 2007,

chiarisce che l’aliquota Iva del 10% è subordinata, a partire dal 2007, alla condizione che venga

esposto separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione dei lavori.

La successiva legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) all’articolo 1 comma 19

dispone che l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per

l’esecuzione degli interventi per poter beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% è obbligatorio

unicamente nei casi in cui (art. 1, comma da 17 a 19 della Legge Finanziaria 2008) si volesse

beneficiare della detrazione ai fini dell’Irpef in materia di recupero del patrimonio edilizio e della

detrazione per i lavori finalizzati al risparmio energetico.

Soppressione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera

L’articolo 7, comma 2, lettera r) del decreto legge 70 de 13.5.2011 ha eliminato l’obbligo di

indicare in fattura il costo della manodopera sia per l’agevolazione del 65% per le spese di

riqualificazione energetica sia per quella del 50% per le spese di ristrutturazione a decorrere dal 14

maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto) poiché tale adempimento era già stato eliminato

ai fini dell’aliquota Iva ridotta.

Sussistono, tuttavia, elementi per ritenere che, per effetto del principio del “favor rei”, la norma

potrebbe essere applicabile anche al pregresso, senza alcun limite di tempo. Infatti l’articolo 3,

comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che “salvo diversa previsione di legge nessuno può

essere assoggettato a sanzioni per il fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce

violazione punibile”. Su tale questione sarebbe utile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.

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AGEVOLAZIONE

PERIODO DI VALIDITA’

DELL’OBBLIGO DI INDICAZIONE

DEL COSTO DELLA MANODOPERA

IN FATTURA

NORMA/PRASSI

INTRODUTTIVA

NORMA DI

ABROGAZIONE

Detrazione 50% Dal 4.7.2006 Al 14.5.2011 Art. 35, co 19

D.L. 223/2006

Art. 7, co. 2, lett. r)

D.L. 70 del 13.5.2011

Aliquota Iva ridotta

10%

Dal 1.1.2007 Al 31.12.2007 Art. 1, co. 388

L. 296/2006

Art. 1, co. 19

L. 244/2007

Detrazione 65% Dal 1.1.2007 Al 14.5.2011 C.M. 36/E DEL

31.5.2007

Art. 7, co. 2, lett. r)

D.L. 70 del 13.5.2011

Sul punto, la C.M. n. 71/E del 2000, ha precisato che l’aliquota IVA del 10% si applica alle

prestazioni di servizi.

Diversamente, le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA del 10% solo se la relativa

fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l’appaltatore

fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre

1999 (quali infissi esterni ed interni, caldaie, apparecchiature di condizionamento e riciclo

dell’aria) l’aliquota ridotta al 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore

della prestazione considerato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere

individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero

corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

Tuttavia, si fa presente che:

in ipotesi di recupero, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione

urbanistica (lettere c) e d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978) si applica

l’aliquota del 10% sia alle prestazioni di servizi sia alla cessione di beni. Ciò vuol dire che,

ad esempio, l’installazione di una caldaia (considerata bene significativo) effettuata

nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, beneficerà dell’aliquota Iva ridotta (10%)

senza le limitazioni, precedentemente rappresentate, applicabili alla sostituzione di un bene

significativo (appunto, in base al decreto che individua i beni significativi, la caldaia);

inoltre, sempre nell’ambito di una ristrutturazione compresa tra le tipologie sopra indicate, la

cessione della caldaia beneficerà dell’aliquota del 10% anche se viene acquistata

singolarmente dal produttore (tabella A, parte III, 127-terdecies del D.P.R. n. 633/1972).

La cessione di pannelli solari, invece, ai sensi della tabella A, parte III n. 127-quinquies del D.P.R.

n. 633/1972, beneficia sempre dell’aliquota agevolata del 10%.

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I contenuti, curati da Faber Sviluppo Srl per conto di Associazione AQUA ITALIA/Anima, sono

stati aggiornati a febbraio 2014.

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