SPESE PER LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E … · RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA...
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SPESE PER LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO
ENERGETICO E PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA DELLE DETRAZIONI
FISCALI Le novità introdotte dalla
Legge di stabilità per il 2014 n. 147 del 27 dicembre 2103
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RISPARMIO ENERGETICO: LA DETRAZIONE DEL 65%
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INTRODUZIONE
La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per 2007) ha introdotto per una vasta platea di
contribuenti (lavoratori autonomi, società di persone e di capitali, enti, ecc.) una agevolazione sotto
forma di detrazione di imposta per interventi finalizzati al risparmio energetico.
L’agevolazione oggetto di analisi, originariamente prevista per le spese sostenute nel 2007, è stata
prorogata dalla Legge Finanziaria per il 2008 per il triennio 2008 – 2010, per effetto dell’articolo 1,
comma 48 della legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) per l’anno 2011, e con il decreto legge n. 201
del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) è stata prolungata anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.
Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato sul S.O n. 129/L alla G.U. n. 147 del 26
giugno 2012) convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 (pubblicato sul S.O n. 171 alla G.U. n.
187 dell’1 agosto 2012) recante una serie di misure urgenti per la crescita del Paese all’articolo 11
ha previsto una proroga del beneficio sempre nella misura del 55%, fermi restando i requisiti
richiesti ed i valori massimi di spesa dall’1.1.2013 al 30.6.2013 per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti ex art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007.
LE ULTIME MODIFICHE IN SINTESI
Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013
contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della
direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, oltre a prorogare le
detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni
edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che rendono le predette agevolazioni più
convenienti rispetto al passato.
In sede di conversione del predetto decreto, in legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su G.U. n.
181 del 3 agosto 2013, sono state apportate delle modifiche di seguito analizzate.
In sostanza, il predetto decreto n. 63/2013 dispone:
1. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla
riqualificazione energetica degli edifici potenziata al 65% (invece del 55%);
2. che la detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30
giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli
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articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si
compone il condominio;
3. la proroga della detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013
per gli interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
4. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare;
5. l’introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l’acquisto di
mobili, se legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa
di € 10.000, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe
A per i forni) sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
LE MODIFICHE INTRODOTTE PER IL 2014 E IL 2015
Le ultime modifiche sono state apportate dalla legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27 dicembre
2013) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 le detrazioni delle spese per interventi di risparmio
energetico, per ristrutturazione del patrimonio edilizio ed ha introdotto la detrazione per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici di classe A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
dell’intervento.
Le spese per opere a risparmio energetico sono detraibili nella misura del:
a) 65% se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50% se sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le
aliquote sono stabilite come segue:
a) 65%, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
b) 50%, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.
65%
Spese sostenute dal 6.6.2013 sino al 31.12.2014
50%
Spese sostenute dal 1.1.2015 sino al 31.12.2015
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CLASSIFICAZIONE DISPOSIZIONE NORMATIVA
INTERVENTI FINALIZZATI
AL
RISPARMIO ENERGETICO
Articolo 1, commi 344-347 Legge n. 296/06;
Articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, Legge n. 244/2007
Articolo 29, comma 6 e ss., Decreto Legge n. 185/2008
Art. 1, co. 46, Legge n. 220/2010
Art. 4, comma 4, D.L. n. 201/2011
Art. 11 D.L. N. 83/2012 (convertito in L. n. 134/2012)
Art. 14 D.L. n. 63/2013 (convertito in L. n. 90/2013
Art. 1, co. 139 L. n. 147/2013
Vale la pena evidenziare che la detrazione del 65 per cento dei costi sostenuti per lavori finalizzati
al risparmio energetico è una agevolazione accolta, fin dalla sua introduzione, con notevole favore
dai contribuenti che nel corso di questi anni ne hanno decretato il successo.
Il legislatore, tuttavia, è più volte intervenuto modificando le caratteristiche dell’intervento. In
particolare, è mutato il numero delle quote annuali in cui deve essere ripartito il beneficio, sono
cambiati i valori di trasmittanza termica, sono state introdotte nuove comunicazioni da inviare
all’Agenzia delle entrate nei casi in cui i lavori proseguano oltre l’anno e da ultimo anche la
percentuale di detrazione.
55% Spese sostenute fino al
5.6.2013
65%
Spese sostenute dal 6.6.2013 sino al 31.12.2014
50%
Spese sostenute dal 1.1.2015 sino al 31.12.2015
65% Spese sostenute fino al
30.06.2015
50%
Spese sostenute dal 1.7.2015 sino al 30.6.2016
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A partire dal 2011, inoltre, sono state variate le modalità di fruizione della detrazione per cui:
è stato eliminato l’obbligo di separata indicazione in fattura del costo della manodopera,
è stata ridotta al 4% la ritenuta che deve essere operata dalla banca/posta all’atto del
pagamento con bonifico delle spese in esame ed ha modificato,
in caso di cessione dell’immobile, il beneficio è trasferito all’acquirente (per la parte non
ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti.
LA DETRAZIONE DEL 65% PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI
CONDOMINIALI
Il comma 2 dell’art. 14 del decreto legge n. 63/2013, non modificato dalla legge di conversione,
prevede che:
la detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese
sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.”
Le disposizioni di cui al citato comma 2 sono state ulteriormente prorogate dal comma 139 della
legge n. 147/2013 che in caso di spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici
condominiali le aliquote sono stabilite come segue:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.
Con riferimento ai lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, si segnala che il
legislatore ha previsto una maggiore durata dell’agevolazione, il cui termine di scadenza è stato
fissato al 30 giugno 2014, poi prorogato dalla legge di stabilità 2014 al 30 giugno 2016, poiché tale
tipologia di lavori richiede tempi per la progettazione, l’espletamento delle procedure autorizzatorie
65% Spese sostenute fino al
30.06.2015
50%
Spese sostenute dal 1.7.2015 sino al 30.6.2016
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e l’attuazione più ampi. Per tale ragione, le disposizioni sul tema chiariscono che il beneficio si
applica se i lavori:
sono relativi a parti comuni degli edifici condominiali;
che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Per quanto concerne la nozione di “parti comuni degli edifici condominiali”, si fa presente che le
disposizioni del codice civile disciplinanti il condominio degli edifici sono state modificate ad opera
della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), in
vigore dal 18 giugno 2013.
L’art. 1117 del codice civile (Parti comuni dell'edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a
godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria,
incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il
condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al
punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso
di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore
in materia di reti pubbliche.
Il successivo art. 1117-bis del codice civile, inserito dalla citata legge n. 220 del 2012, estende
l’applicazione delle disposizioni del codice civile sul condominio degli edifici, in quanto
compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità
immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.
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IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione viene concessa ai contribuenti che sostengono spese per la realizzazione di taluni
interventi volti al contenimento dei consumi energetici realizzati su edifici esistenti e consiste nel
riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 65% delle spese sostenute dai
contribuenti.
In sostanza tale beneficio intende favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio già
esistente - potenziando le agevolazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio - proprio al fine di dare inizio ad un processo di riduzione dei consumi energetici degli
edifici in presenza di un parco edilizio nazionale in tale ambito poco efficiente.
La prima formulazione della norma prevedeva che le spese suddette venissero sostenute entro il
2007 e ripartite in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile
differentemente stabilito in relazione a ciascuno dei predetti interventi.
In seguito, sul punto la legge Finanziaria per il 2008, all’articolo 1, comma 24, lett. b), ha previsto
che per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, la detrazione spettante venisse ripartita in un numero
di quote annuali da un minimo di 3 a un massimo di 10.
Il decreto legge n. 185 del 29.11.2008, all’articolo 29, comma 6, convertito in legge n. 2 del
28.1.2009 (pubb. sul suppl. ordinario della G.U. n. 22 del 28.1.2009) per le spese sostenute a
decorrere dal 1° gennaio 2009, ha ulteriormente modificato le regole per beneficiare correttamente
dell’agevolazione in commento, introducendo una serie di obblighi “nuovi” per il contribuente, come
ad esempio l’obbligo per il contribuente di ripartire le spese in 5 rate annuali di pari importo e quello
di inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione con la quale si forniscono una serie di dati
relativamente agli interventi che sull’immobile che proseguono oltre l’anno di inizio.
Con l’articolo 1, comma 48 della legge n. 220/2010, il legislatore oltre a prorogare per il 2011 la
detrazione in commento, ha disposto che le spese debbano essere ripartite in 10 rate annuali di pari
importo.
La detrazione ricalca quella spettante, ai fini dell'IRPEF, per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, introdotta dall'art. 1 della legge n. 449/1997, alla cui normativa la legge finanziaria 2007
(che ha introdotto il beneficio) fa espressamente rinvio.
Gli interventi agevolati in commento, peraltro, sono già genericamente compresi tra quelli elencati
dal citato articolo 1 della legge n. 449/1997.
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Quindi il numero di rate nel quale è possibile suddividere la detrazione varia in base all’anno di
sostenimento/competenza delle spese in esame come di seguito riepilogato:
RATEIZZAZIONE DETRAZIONE
55%
Spese Sostenute
nel
2007
2008
2009 e 2010
3 QUOTE
Da 3 a 10 QUOTE
5 QUOTE
Dal 2011
10 QUOTE
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IL DECRETO ATTUATIVO
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico in data 19 febbraio 2007, sono state fissate le modalità attuative
dell’agevolazione in esame. Tale decreto, individua:
le tipologie degli interventi ammessi al beneficio e le tipologie di spese agevolabili;
i soggetti interessati;
gli adempimenti richiesti per la fruizione del beneficio.
Il decreto 7 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 24 aprile 2008, contiene, inoltre, una serie
di disposizioni con le quali il Ministero dell’economia e delle Finanze, ha stabilito le nuove
modalità di attuazione delle disposizioni in tema di 65 per cento alla luce della proroga
dell’agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria per il 2008.
Sul tema si evidenzia anche che la disciplina in commento, come verrà approfonditamente spiegato
nei paragrafi successivi, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 è stata ulteriormente
variata a seguito dell’approvazione del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, all’articolo 29,
comma 6, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicato sul supplemento ordinario della
G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009).
Una novità sostanziale introdotta a partire dal 2012 dal comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n.
201/2011 estende la detrazione fiscale oggi del 65% alle spese per interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria.
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CHI PUO’ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
L’articolo 2 del decreto attuativo stabilisce che sono ammessi a fruire dell’agevolazione in
argomento:
le persone fisiche,
gli enti e i soggetti di cui all’art. 5, TUIR non titolari di reddito d’impresa.
Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati
e le società semplici
i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.)
che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari
esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.
Come specificato dalla R.M. 244/E dell’11.9.2007, la circostanza che il decreto faccia costante
riferimento a edifici esistenti, esclude che l’agevolazione possa riguardare gli interventi in
questione realizzati su immobili in costruzione.
Le modalità per beneficiare dell’agevolazione cambiano a seconda dei soggetti interessati.
Al riguardo si ricorda che per “spese sostenute”, si intendono:
PER PERSONE FISICHE E LAVORATORI
AUTONOMI
le spese pagate negli anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011 –
2012 e fino al 31.12.2015,
in virtù del principio di cassa;
PER
TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA
Si applica il principio di competenza stabilito dall’articolo
109 TUIR:
le prestazioni di servizi devono essere “ultimate”
per le cessioni, i beni devono essere “consegnati o
spediti” nel periodo in esame.
Nel caso di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e, in generale, per le
persone fisiche, sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre.
La formulazione letterale della norma, con la locuzione “in corso”, potrebbe far sorgere alcuni
dubbi in relazione al riconoscimento dell’agevolazione per i soggetti cessati prima del 31 dicembre.
Tuttavia, si ritiene che la finalità della norma, caratterizzata dall’incentivazione degli strumenti di
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tutela ambientale, induca a considerare comprese nell’agevolazione le spese sostenute nel corso
dell’anno.
ESEMPIO
Una società che ha sostenuto la spesa il 31 gennaio 2013 e cessa la sua attività il 30 marzo 2013, ha
diritto alla detrazione (se sussistono gli altri requisiti) anche se alla data del 31 dicembre 2013 non
ci sarà alcun periodo d’imposta in corso.
ALTRI SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO
L’agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari, ma anche a:
1. usufruttuari,
2. comodatari,
3. inquilini,
4. condomini (per le parti comuni),
5. nudi proprietari.
CONTRATTI DI COMODATO
In passato, con riferimento alla detrazione del 36% (oggi 50%), l’Agenzia delle entrate si è espressa
con le circolari n. 57/E del 24.02.1998 e n. 121/E dell’11.05.1998 chiarendo che sebbene i contratti
verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti
all’obbligo di registrazione (tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti) per la compilazione del
modello dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione
edilizia, nel caso di lavori eseguiti dal locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi
dell’atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato. A seguito dei suddetti
chiarimenti, è risultato, dunque, decisamente opportuno che il contribuente, per godere del beneficio
del 36% (oggi 50%), registri il contratto di comodato, a norma del D.P.R. n. 131/1986. Le suddette
precisazioni si ritiene possano essere estese anche alla detrazione del 65% per lavori finalizzati al
risparmio energetico.
CONDOMINI
Con riferimento ai condomini si sottolinea che tale agevolazione spetta per i lavori eseguiti sulle
parti comuni di esso e va ripartita per le spese sostenute:
a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, per effetto della proroga della
detrazione disposta dalla Legge Finanziaria 2011, in un numero di 10 rate sempre di
uguale importo.
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La detrazione spettante per le spese sostenute per lavori su parti comuni dei condomini, spetta ad
ogni singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell’amministratore in base
alla tabella millesimale.
Anche per gli interventi condominiali, l’ammontare massimo della detrazione, come nel caso delle
ristrutturazioni edilizie, va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio
tranne che per l’intervento di riqualificazione energetica che riguarda l’intero edificio.
In tale ipotesi, l’ammontare di 100.000 euro si ritiene che costituisca il limite complessivo della
detrazione da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
IMMOBILI IN LEASING
Per gli immobili in leasing, l’articolo 2, comma 2 del decreto attuativo specifica che l’agevolazione
spetta all’utilizzatore.
La detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (risultante dal contratto o
da altra documentazione rilasciata all’utilizzatore) e quindi non rilevano i canoni pagati
dall’utilizzatore.
In merito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21/E del 23.4.2010 ha chiarito che:
per quanto riguarda le modalità con le quali devono essere eseguiti i pagamenti delle spese
agevolabili, “non sussiste l’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale”
poiché si ritengono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d’impresa;
l’obbligo di inviare la documentazione all’ENEA e la comunicazione all’Agenzia delle
Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta va assolto dal soggetto che si
avvale della detrazione e quindi dall’utilizzatore.
Chiaramente, a tal fine, la società di leasing è tenuta a fornire la documentazione necessaria (fine
lavori e relative certificazioni tecniche e ammontare del costo sostenuto sul quale calcolare la
detrazione).
SOGGETTI CONVIVENTI
La circolare 36/E del 31 maggio 2007 chiarisce che la detrazione spetta oltre che al possessore o
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, anche ai conviventi che sostengano le spese per la
realizzazione dei lavori.
La convivenza, tuttavia, così come specificato dalla circolare n. 34/E del 4.4.2008 deve:
1. avere carattere di stabilità e non deve essere solo episodica;
2. sussistere fin dal momento di inizio dei lavori.
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RESIDENZA
Il legislatore nella stesura della norma non fa alcun riferimento alla residenza dei soggetti; per tale
ragione si ritiene che tale requisito non assuma alcuna rilevanza e di conseguenza siano ammessi a
beneficiare della detrazione sia i soggetti residenti che quelli non residenti proprietari o solo in
possesso di edifici in Italia su cui siano stati effettuati interventi agevolabili.
A CHI NON SPETTA L’AGEVOLAZIONE
Non possono usufruire dell’agevolazione:
1. le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica su immobili merce;
2. poiché i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li
utilizza, per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili
locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in
questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e
non beni strumentali.
LAVORI ESEGUITI DAL DETENTORE DELL’IMMOBILE
In caso di lavori eseguiti dal detentore dell’immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori
conviventi, è richiesta una dichiarazione del possessore dell’immobile di consenso all’esecuzione
dei lavori.
Di seguito si propone un fac simile della citata dichiarazione.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori da parte del detentore
Il sottoscritto/a ………………, nato/a a ……. in data ………………….., codice fiscale ………….
residente a …………… in via/piazza …………., possessore dell’immobile sito in ……Via ………
individuato con i seguenti dati catastali: partita ……foglio …. Mappale……. subalterno ………
AUTORIZZA
il/la Signor/a …….., nato/a a ……… il ……..….. detentore dell’immobile in oggetto in seguito a:
� contratto di locazione (estremi e data di registrazione……………………………………);
� comodato (se presenti, estremi e data di registrazione……………………………………);
ad effettuare interventi di riqualificazione energetica (L. n. 296/2006) nell’immobile sopra citato.
Luogo………………………….
Data …………………………...
Firma ………………………………
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VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE
L’agevolazione è quantificata per tutti gli interventi nella misura del 65% degli importi rimasti a
carico del contribuente.
Il limite massimo di detrazione in valore assoluto (si veda tabella a seguire) deve intendersi riferito
all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o
possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno
effettivamente sostenuto.
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili
connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali
necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.
A decorrere dal 2011, l’importo delle spese “sostenute”, va scomputato dall’imposta lorda, in un
numero di quote obbligatorio di 10 quote.
La detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti, per ciascuna tipologia di intervento. Gli importi
massimi di spesa, relativi ai singolo interventi, sono stati riproporzionati alla nuova percentuale
di detrazione al fine di non superare la soglia massima di detrazione spettante.
COMMA INTERVENTI
AGEVOLABILI
VALORE
MASSIMO
DETRAZIONE
IMPORTO MASSIMO
DELLA SPESA
(DETR.NE 55%)
SPETTANTE
FINO
AL 5.6.2013
IMPORTO MASSIMO DELLA
SPESA
(DETR.NE 65%)
SPETTANTE DAL
6.6.2013 AL 31.12.2014
344
Riqualificazione energetica di edifici
esistenti che conseguono un valore limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di
almeno il 20% rispetto ai valori riportati in
apposite Tabelle.
€ 100.000
€ 181.818,18
€ 153.846,15
345
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti
strutture opache verticali, strutture
opache orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di
infissi delimitanti il volume riscaldato verso
l’esterno e verso vani non riscaldati, a
condizione che siano rispettati i requisiti di
trasmittanza termica. Gli infissi sono
comprensivi anche delle strutture accessorie
che hanno effetto sulla dispersione del
calore quali ad esempio scuri o persiane o
che risultino strutturalmente accorpate
come nel caso di cassonetti incorporati nel
telaio dell’infisso.
€ 60.000
€ 109.090,91
€ 92.307,69
346 Installazione di pannelli solari per la
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15
produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura,
scuole e università. Sono assimilabili ai
pannelli solari i sistemi termodinamici a
concentrazione solare utilizzati per la sola
produzione di acqua calda.
€ 60.000 € 109.090,91 € 92.307,69
347 e
art. 9,
comma
3, DM
19.2.07
Sostituzione (integrale o parziale) di
impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione.
Rientra in tale ambito anche la
trasformazione degli impianti individuali
autonomi in impianto di climatizzazione
invernale centralizzato con
contabilizzazione del calore e le
trasformazioni degli impianti centralizzati
per rendere applicabile la contabilizzazione
del calore.
È escluso il passaggio da impianto di
climatizzazione invernale centralizzato per
l'edificio o il complesso di edifici ad
impianti individuali autonomi.
€ 30.000
€ 54.545,45
€ 46.153,85
Si ricorda che per le detrazioni in esame, diversamente, da quelle per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, è previsto un limite di importo detraibile,
variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. Ne consegue
che la maggiore aliquota del 65%, rispetto all’applicazione dell’aliquota del 55%, comporta nella
sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile.
Nella formulazione originaria dell’articolo 14 del D.L. n. 63/02013, entrato in vigore il 6 giugno
2013, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con quelli dotati di
pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e quelli di sostituzione
di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria, erano esclusi dalla proroga dall’agevolazione.
Tale esclusione aveva determinato una anomalia in quanto l’agevolazione connessa con i predetti
interventi era stata prorogata fino al 30 giugno 2013 dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012.
Pertanto, era facile suppore, in assenza di una norma transitoria, che le spese relative ai citati
interventi esclusi dalla proroga e dal “rafforzamento” dell'agevolazione, avrebbero potuto,
comunque, beneficiare sino al 30 giugno dell'agevolazione nella misura del 55%.
La legge di conversione del D.L. ha abrogato le suddette esclusioni dalla proroga per cui gli stessi
interventi sono stati nuovamente ammessi al beneficio.
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16
COMMA
ALTRI
INTERVENTI
AGEVOLABILI
VALORE
MASSIMO
DETRAZIONE
IMPORTO MASSIMO
DELLA SPESA
(DETR.NE 55%)
SPETTANTE
FINO
AL 5.6.2013
IMPORTO MASSIMO
DELLA SPESA
(DETR.NE 65%)
SPETTANTE DAL
6.6.2013 AL
31.12.2013
347
Dal 2008 è agevolabile la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con
quelli dotati di pompe di calore ad alta
efficienza o con impianti geotermici a bassa
entalpia
€ 30.000
€ 54.545,45
€ 46.153,85
347
Dal 2012 sono agevolabili le spese per
interventi di sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria
€ 30.000
€ 54.545,45
€ 46.153,85
Tale ulteriore modifica ha apportato un’altra anomalia soprattutto con riferimento agli interventi
effettuati a decorrere dal 1° luglio 2013 fino al 4 agosto 2013 (data di conversione del D.L. n.
63/2013).
Sul tema si segnala che la circolare n. 29/E in commento ha fornito un chiarimento molto atteso
sulla questione.
In particolare, è stato precisato che le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013,
data di entrata in vigore della legge di conversione.
Tale conclusione, secondo l’Agenzia, si basa sulla considerazione che il legislatore, disponendo la
soppressione dell’esclusione, ha ricondotto anche queste due tipologie di interventi agevolabili a
quelli cui l’aliquota del 65% che si applica “alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del
presente decreto”. Inoltre, a parere dell’Agenzia, non apparirebbe coerente sotto il profilo della
ratio complessiva della modifica prevedere, per queste tipologie di spese, l’aliquota del 55% fino al
30 giugno 2013 (precedente termine finale dell’agevolazione) e quella del 65% solo a decorrere dal
4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione, con un’interruzione nel periodo
intermedio.
INTERVENTI
AMMESSI sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria
SPESE
SOSTENUTE
DAL 6.6.2013
sostituzione di impianti di riscaldamento
con pompe di calore ad alta efficienza ed
impianti geotermici a bassa entalpia
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17
Con riferimento alla detrazione connessa alla sostituzione (integrale o parziale) di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione, si rileva che la agevolazione si estende anche a tutta quella
serie di prodotti che generalmente sono connessi all’installazione di caldaie.
In particolare, la norma prevede solo che venga sostituito un impianto di climatizzazione
invernale con una caldaia a condensazione, percui qualora nel prezzo di tale bene siano inclusi
anche filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua
sanitaria e circuiti di riscaldamento, tali beni si ritiene siano anch’essi agevolabili.
Tale conclusione deriva dal fatto che in questo modo si ottiene non solo un risparmio
energetico ma, nello specifico, anche un risparmio idrico.
In merito all’individuazione degli interventi agevolati si rammenta che:
se un intervento è riconducibile a diverse fattispecie agevolabili, quale ad esempio la
coibentazione delle pareti esterne (potenzialmente rientrante sia nel comma 344 che nel
comma 345), è possibile applicare una sola agevolazione, specificando nella scheda
informativa da inviare all’ENEA il comma di riferimento della Finanziaria 2007;
se sono effettuati più interventi agevolabili tra loro “cumulabili”, la detrazione massima è
pari alla somma degli importi previsti per ciascun intervento. Così, ad esempio, per
l’installazione di pannelli solari e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale
la detrazione massima è pari a € 90.000 (60.000 + 30.000);
se vengono eseguiti più interventi autonomamente agevolabili (ad esempio, sostituzione
degli impianti di climatizzazione e degli infissi), a seguito dei quali si consegue anche la
riqualificazione energetica dell’edificio nel suo complesso, è possibile scegliere di
mantenere i singoli interventi separati sommando la detrazione massima spettante per
ciascun intervento (nel caso esemplificato € 30.000 + € 60.000) oppure ricondurre detti
interventi alla riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344 con la detrazione
massima di € 100.000. Le 2 soluzioni sono alternative e non cumulabili. Soltanto nel caso in
cui uno degli interventi non incide sul livello di climatizzazione invernale (ad esempio,
l’installazione di pannelli solari), la specifica detrazione può essere fruita in aggiunta a
quella per la riqualificazione energetica complessiva dell’edificio. In tal caso, quindi, spetta
la detrazione nel limite di € 60.000 per i pannelli solari e quella di € 100.000 per la
riqualificazione energetica complessiva;
per beneficiare della detrazione spettante per la riqualificazione energetica complessiva di
cui al comma 344, l’indice di risparmio da conseguire va calcolato relativamente al
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18
fabbisogno energetico dell’intero edificio e non delle singole unità immobiliari che lo
compongono;
con riferimento alla sostituzione delle finestre comprensive degli infissi, la sostituzione
degli infissi o il rifacimento delle pareti che risultino già conformi agli indici di trasmittanza
termica previsti dalla norma non è sufficiente ai fini della detrazione. È infatti necessario
che a seguito dell’intervento si verifichi la riduzione di tali indici;
nell’ambito della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, è agevolata la
trasformazione degli impianti individuali autonomi in un impianto di climatizzazione
invernale centralizzato con contabilizzazione del calore mentre è escluso dall’agevolazione
in esame il passaggio da un impianto centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad
impianti individuali autonomi;
l’agevolazione è riconosciuta a condizione che gli interventi siano eseguiti su edifici
esistenti e quindi, nel caso in cui l’immobile è demolito e ricostruito, è possibile fruire
della detrazione soltanto se si realizza la “fedele ricostruzione” dell’immobile preesistente.
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COMUNICAZIONE PER I LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO DI IMPOSTA
Il decreto attuativo del 7 aprile 2008, all’articolo 2, ha disciplinato il riconoscimento della
detrazione nei casi di mera prosecuzione dei lavori oltre l’anno. In particolare il principio ribadito
nel predetto decreto prevede la possibilità che possa verificarsi il caso di soggetti che abbiano
sostenuto spese nel 2011 (ad esempio per l’installazione di pannelli solari) i cui lavori continuano
nel 2012. Nel caso in cui, quindi, uno degli interventi agevolabili consista nella mera prosecuzione
di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si
tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti”.
In tale fattispecie, il limite di € 60.000 sarà unico e varrà sia per le spese sostenute nel 2011 che per
quelle sostenute nel 2012; per cui per il calcolo della corretta detrazione delle spese sostenute nel
2012 (mera prosecuzione di lavori per l’installazione di pannelli solari iniziata nel 2011) dovrà
essere verificato quanto già si è usufruito nel 2011 su quella stessa categoria di interventi.
Sempre con riferimenti ai lavori che proseguono oltre l’anno in cui sono iniziati, l’articolo 29,
comma 6 e ss. del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2 del 28
gennaio 2009 dispone che la fruizione dei crediti di imposta è subordinata all’effettiva disponibilità
di fondi da parte dello Stato.
A tal fine, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, i contribuenti inviano all’Agenzia
delle entrate apposita comunicazione, in via telematica, nei termini e secondo le modalità previsti
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009.
Il citato articolo 29, comma 6 del decreto legge n. 185/2008 dispone che un apposito decreto,
emanato il 6 agosto 2009, provvede a semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti
amministrativi a carico dei contribuenti.
Tale decreto individua i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in
possesso dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 2007.
Il predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è comunque modificato con decreto di
natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti
amministrativi a carico dei contribuenti.
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Si evidenzia che, il citato decreto, è improntato, fondamentalmente, a semplificare gli adempimenti
in materia energetica.
In particolare lo stesso ha previsto:
una semplificazione dell’asseverazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto
19.02.2007, che viene sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al
progetto delle opere realizzate;
una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione delle
finestre comprensive di infissi. Ai fini della fruizione della detrazione del 55%, infatti,
l’asseverazione può essere sempre sostituita dalla certificazione dei produttori di detti
elementi che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico richiesti dalla legge senza
più la necessità, però, che la stessa sia corredata dalla certificazione dei singoli componenti
rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità al
prodotto;
una semplificazione degli adempimenti documentali per i pannelli solari in auto-costruzione
atteso che, per fruire della detrazione, viene richiesto solo l’attestato di partecipazione ad
uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario e non più anche la
certificazione di qualità del vetro solare;
una semplificazione degli adempimenti documentali concernenti la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti di bassa potenza (art. 9, comma 4, decreto
attuativo). Per fruire della detrazione, infatti, l’asseverazione può essere sempre sostituita
dalla certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti di risparmio energetico
richiesti dalla legge senza più la necessità, però che la stessa sia corredata dalle
certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformità al prodotto.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza per i lavori che proseguono oltre l’anno di inizio
L’articolo 29, comma 6 del D.L. n. 185/2008 ha introdotto per le spese sostenute dal 2009 in poi,
l’obbligo per i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 65% di inviare all’Agenzia
delle entrate una apposita istanza.
I termini e le modalità dell’invio sono definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 6 maggio 2009.
Il citato articolo 29, disponeva in origine che l’invio di tale modello fosse obbligatorio per tutti quei
soggetti che volessero beneficiare della detrazione.
Faber Sviluppo S.r.l.
21
Il realtà, alla luce di quanto indicato nel provvedimento del 6 maggio 2009, l’ambito della
comunicazione è stato fortemente limitato solamente a coloro, che a decorrere dal 1° gennaio
2009 sostengono spese per interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta.
In tale caso, oltre a verificarsi lo svolgimento dei lavori in più periodi d’imposta è altresì necessario
che le relative spese siano sostenute in più annualità. Le istruzioni per la compilazione della
comunicazione specificano infatti che il modello ha lo scopo di: “comunicare le spese sostenute nei
periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”.
Conseguentemente il modello non deve essere presentato se:
i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d’imposta
successivo) non sono state sostenute spese.
Nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d’imposta (quindi interessino almeno 3 anni) sarà
necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d’imposta nel quale sono eseguiti
lavori non terminati.
Esempio
Se gli interventi iniziano nel 2011, proseguono nel 2012 e si concludono nel 2013, con
sostenimento delle relative spese nei citati tre anni, dovrà essere inviata una comunicazione per il
2011 ed una per il 2012.
Sentita in via informale l’Amministrazione finanziaria sul tema è stato precisato che la domanda
relativamente ai costi sostenuti nel 2013, non deve essere inviata in quanto i dati vengono reperiti
dall’Ufficio tramite la comunicazione da presentare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Spese sostenute dal 01.01.2009
Invio telematico di una Comunicazione
all’Agenzia delle entrate
Modello
approvato con Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia
Entrate 06.05.2009
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Si segnala che tale comunicazione non sostituisce ma si aggiunge agli usuali adempimenti già in
essere per poter beneficiare della detrazione. Alla luce delle predette considerazioni, quindi
permangono in vigore gli ordinari adempimenti richiesti:
acquisizione documentazione tecnica (asseverazione, attestato di
qualificazione/certificazione energetica se richiesti);
invio all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori delle schede informative (Allegati A, E
ecc.).
In particolare, si osserva che, con riferimento alla predetta comunicazione, il modello per adempiere
a tale obbligo doveva essere predisposto dall’amministrazione finanziaria entro il 27 febbraio 2009,
ma che è stato approvato solo in data 6 maggio 2009 con apposito Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Sul tema, il predetto Provvedimento conferma che la comunicazione:
1. ha solo la finalità di monitorare l’andamento di tale beneficio in modo da tenere sempre
aggiornato il dato relativo al costo per lo Stato delle detrazioni in commento;
2. non è obbligatoria per quei contribuenti che iniziano e terminato i lavori entro l’anno (ad
esempio entro il 2011);
3. è obbligatoria solo per coloro che iniziano i lavori nell’anno (ad esempio 2011) e li
terminano l’anno successivo (ad esempio 2012). In questo caso la citata comunicazione
non è preventiva ma deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine del periodo di
imposta.
Ad esempio se i lavori sono iniziati a gennaio 2012 e sono terminati a gennaio 2013, il
contribuente dovrà inviare telematicamente la comunicazione entro il 31 marzo 2013.
La comunicazione deve essere presentata obbligatoriamente in via telematica entro 90 giorni dal
termine del periodo di imposta in cui i lavori sono iniziati (ovvero nel caso in cui i lavori
Lavori iniziati e terminati nell’anno (es. 2012)
Lavori iniziati nell’anno (es. 2012) e terminati
l’anno successivo (es. 2013)
La comunicazione NON E’ OBBLIGATORIA
La comunicazione DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90g. DALLA FINE DEL PERIODO DI IMPOSTA (es. 31.03.2013)
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proseguano per più di 2 anni, dal termine del periodo di imposta in cui sono state sostenute spese
per lavori ancora non terminati).
Si ricorda che la comunicazione in commento non è alternativa a quella da presentare all’Enea che
continua a dover essere presentata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Come si compila il modello
Rispetto alle prime indicazioni fornite dal legislatore con il decreto legge n. 185/2008, il modello è
stato notevolmente semplificato. In realtà la motivazione alla base della sua introduzione consiste
nel fatto che il legislatore ha voluto introdurre un meccanismo solamente per conoscere
l’ammontare di tali spese sostenute nel periodo di imposta e di conseguenza monitorare
costantemente il costo per lo Stato di tale detrazione.
Per tale ragione, quindi, nella comunicazione sono richiesti esclusivamente i seguenti dati:
1. anno/periodo d’imposta di sostenimento delle spese cui la comunicazione si riferisce (per
spese sostenute nel 2013 i cui lavori che proseguono nel 2014, l’anno di riferimento è il
“2013”;
2. dati identificativi del soggetto dichiarante e dell’eventuale soggetto che presenta la
comunicazione per conto di altri.
Per quanto riguarda il dichiarante, oltre ai consueti dati anagrafici, è richiesta l’indicazione del
diritto goduto sull’immobile oggetto dell’intervento. In particolare, barrando la relativa casella, va
indicato se il dichiarante è il “Possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero il
“Detentore” (locatario, comodatario) dell’immobile. Nel caso in cui vi siano più soggetti
proprietari/detentori che hanno diritto alla detrazione va barrata anche la casella “Contitolare”.
2 0 1 3
Faber Sviluppo S.r.l.
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Nel caso in cui i proprietari/detentori dell’immobile che sostengono le spese fossero più di uno si
ritiene che la comunicazione possa essere trasmessa soltanto da uno di essi.
Qualora, invece, gli interventi riguardano parti comuni di un condominio, vanno indicati i dati
della persona che presenta la dichiarazione barrando la casella “Amministratore” ovvero
“Condomino”, indicando in ogni caso il “Codice fiscale del condominio”;
3. dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi. In merito le istruzioni per la
compilazione del modello specificano che, in mancanza dei dati catastali, devono essere
riportati i riferimenti della domanda di accatastamento;
4. tipologia di intervento effettuato e non terminato (riqualificazione energetica di edifici
esistenti, interventi sull’involucro dell’edificio esistente, installazione di pannelli solari o
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) e ammontare delle relative spese
sostenute nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
5. data di inizio lavori.
Sanzioni per omessa o ritardata presentazione della Comunicazione
In caso di omessa presentazione della comunicazione in commento, ovvero in caso di presentazione
oltre il termine previsto, il contribuente non decade dall’agevolazione, ma sarà soggetto alla
sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da € 258 a € 2.065)
Al fine di adempiere in maniera corretta a tale adempimento si riportano di seguito alcuni casi
esemplificativi:
Esempio 1
Un contribuente a maggio 2013 ha iniziato dei lavori per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione di un immobile di sua proprietà, con caratteristiche tali da rientrare tra gli interventi agevolabili di cui all’art. 1, comma 347, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati ad settembre 2013 per cui lo stesso: 1) non deve presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno; 2) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Esempio 2
Un contribuente a settembre 2012 ha iniziato dei lavori finalizzati al risparmio energetico dell’immobile, di cui all’art. 1, comma 344, Legge n. 296/2006. I lavori sono terminati a febbraio 2013 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori. In tale fattispecie il contribuente in oggetto: 1) non deve presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto, ancorché i lavori siano iniziati nel 2012 e terminati nel 2013, nel 2012 non ha sostenuto alcuna spesa; 2) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
R S S M R A 7 1 M 1 5 F 5 0 1 R
X
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COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale in oggetto non è necessario effettuare alcuna
comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria.
La procedura di accesso, quindi, è molto semplice ed immediata e si giustifica col fatto che tale
agevolazione e indirizzata a migliorare l’efficienza energetica per garantire una tutela ambientale e
non si pone come obiettivo quello di garantire una emersione dell’imponibile creando un contrasto
di interesse (come invece avveniva con l’agevolazione del 36% per le ristrutturazioni del
patrimonio edilizio).
La documentazione necessaria per ottenere la detrazione è costituita da certificazioni e attestazioni
della riduzione dei consumi energetici e, più in generale, dal miglioramento dell’efficienza
energetica conseguito con i lavori effettuati sull’immobile esistente
L’articolo 1, comma 348, della legge finanziaria per il 2007 che ha introdotto tale agevolazione,
oltre a richiamare le modalità già previste per la detrazione del 50%, stabilisce ulteriori condizioni
(meglio dettagliate nel decreto attuativo del 19 febbraio 2007). In particolare, l’art. 4 del decreto in
argomento illustra la procedura da seguire, come spiegato nei paragrafi seguenti.
OCCORRE ACQUISIRE L’ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO
Per poter beneficiare della detrazione è necessario che la conformità dell’intervento ai requisiti
previsti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente
dell’asseverazione. In particolare, come stabilito dall’articolo 1, comma 6 del decreto attuativo, per
“tecnico abilitato” si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini
professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei
periti industriali. I dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agronomi sono inseriti nell’elenco
dei tecnici abilitati a rilasciare l’asseverazione in quanto abilitati alla costruzione di edifici.
L’asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità
al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 192/2005, articolo 8,
comma 2. Qualora sullo stesso edificio siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile
acquisire un’unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.
Per agevolare l’applicabilità della procedura, tuttavia, è ammesso che le caratteristiche energetiche
di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento (ad esempio le caldaie con potenza
inferiore a 100 kW), possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.
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Come indicato in precedenza, quindi, a seguito dell’approvazione dell’articolo 1 del decreto 6
agosto 2009 che modifica la lettera a) dell’articolo 4, comma 1 del decreto 7 aprile 2008, per le
agevolazioni sul risparmio energetico, la necessaria asseverazione del tecnico abilitato, che
attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma, può ora essere
sostituita dall’asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle
opere realizzate.
In alternativa, tale asseverazione ai fini del 65 per cento si esplicita nella relazione attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi
impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il
proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti
secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Le considerazioni sopra riportate si ritiene possano essere estese anche a filtri addolcitori,
sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di
riscaldamento semprechè le stesse siano destinate ad essere installate su caldaie aventi i
requisiti per beneficiare dell’agevolazione; in questo caso infatti sarà il produttore stesso ad
attestare le caratteristiche dei prodotti forniti.
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27
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AGEVOLABILI
Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono stati individuati con il decreto attuativo del
19.2.2007, come di seguito riportato.
COMMA TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CONTENUTO DELL’ASSEVERAZIONE
344
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
L’articolo 6 del D.M. attuativo 19.2.2007, relativamente agli
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, stabilisce
che l’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione
energetica1 per la climatizzazione invernale risulta inferiore di
almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle
indicate nell’allegato C del decreto attuativo.
345
INTERVENTI
SULL’INVOLUCRO
DI EDIFICI
ESISTENTI
L’articolo 7 del D.M. attuativo 19.2.2007, precisa che in tal caso
l’asseverazione deve specificare il valore della trasmittanza
originaria del componente su cui si interviene e che,
successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi
componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella
nell’allegato D del decreto attuativo. Fino alle spese sostenute entro
il 31 dicembre 2007, nel caso di sostituzione di finestre
comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una
certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto
dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformità del prodotto. A decorrere 1°
gennaio 2008, per le spese sostenute per la sostituzione di
finestre ed infissi non è più necessario che il contribuente
acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero
l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato
da un professionista abilitato. Inoltre per effetto del Decreto 6
agosto 2009, sempre con riferimento alla sostituzione di finestre
comprensive di infissi, la certificazione del produttore sul
rispetto dei requisiti minimi non deve essere più corredata dalle
certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della
normativa europea in materia di attestazione di conformità del
prodotto.
L’articolo 8 del decreto attuativo stabilisce per le spese sostenute
per gli interventi di installazione di pannelli solari che
l’asseverazione doveva specificare il rispetto dei seguenti requisiti:
i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno 5 anni; per i pannelli solari autocostruiti, in
alternativa può essere prodotta la certificazione di qualità
del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme
1 Con Decreto del ministero dello sviluppo economico dell’11.03.2008, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18.03.2008, è
stato individuato il nuovo valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e dei
valori della trasmittanza termica di cui rispettivamente agli allegati C e D del decreto attuativo del 19 febbraio 2007.
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346
INTERVENTI DI
INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI
UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e
l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di
formazione da parte del soggetto beneficiario. Si sottolinea
che il D.M. 26 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302
del 31 dicembre 2007, per i pannelli solari autocostruiti
ha abolito, a decorrere dal 31 dicembre 2007, l’obbligo di
certificazione delle strisce assorbenti di cui al comma 2
dell’art. 8 del decreto attuativo.
accessori e componenti elettrici ed elettronici sono garantiti
almeno due anni;
i pannelli solari presentano una certificazione di qualità
conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un
laboratorio accreditato; per i pannelli solari autocostruiti, in
alternativa può essere prodotta la certificazione di qualità
del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme
UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e
l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di
formazione da parte del soggetto beneficiario.
l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di
installazione dei principali componenti.
A decorrere 1° gennaio 2008, per l’installazione di pannelli
solari non è più necessario che il contribuente acquisisca la
certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di
qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato.
Per i pannelli solari in auto-costruzione, per fruire della
detrazione, viene richiesto solo l’attestato di partecipazione ad
uno specifico corso di formazione da parte del soggetto
beneficiario e non più anche la certificazione di qualità del vetro
solare.
347
INTERVENTI DI
SOSTITUZIONE
DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE
L’articolo 9 del decreto attuativo stabilisce che l’asseverazione deve
specificare che:
sono installati generatori di calore a condensazione con
rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza
termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn,
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per
valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW;
sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica
(o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)
su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di
climatizzazione invernale progettati e realizzati con
temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare
maggiori od uguali a 100 kW l'asseverazione deve anche indicare
(quindi, in aggiunta agli elementi sopraindicati) che:
è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
la regolazione climatica agisce direttamente sul
bruciatore;
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è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri
variabili.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a
100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione
dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole
termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei
medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di
attestazione di conformità del prodotto (come precisato dall’articolo
9, comma 4 del decreto attuativo).
Dal 1° gennaio 2009, per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, di cui al
comma 347 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, non è più necessario per il contribuente
acquisire la certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di qualificazione
energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.
Il comma 4 dell’articolo 27 del D.L. n. 201/2011 estende la detrazione fiscale relativa al
risparmio energetico alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012 per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria.
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L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
Il soggetto che intende avvalersi della detrazione deve acquisire, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lett. b), decreto attuativo:
l’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio: tale documento è prodotto, dopo
l’esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle
Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato anteriormente
l’ 8 ottobre 2005);
ovvero, in assenza delle predette procedure,
l’attestato di “qualificazione energetica”, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato
(che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), con il contenuto previsto
nell’allegato A al decreto attuativo.
Tuttavia
A) l’attestato di certificazione/qualificazione energetica non è necessario dal 1
gennaio 2008, in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda, dal 15 agosto 2009, invece, tale attestazione non è più richiesta in caso di
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale;
B) è necessario inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate,
utilizzando il mod. IRE, per gli interventi che proseguono per più periodi
d’imposta.
In merito agli adempimenti da espletare in generale, si rammenta inoltre che:
qualora sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi, è possibile
acquisire un’unica asseverazione, un attestato di certificazione/qualificazione energetica e
predisporre una scheda informativa, recanti le informazioni richieste in modo complessivo;
l’asseverazione del tecnico abilitato non è necessaria quando:
a. è presente l’asseverazione del direttore lavori, prevista dal D.Lgs. n.
192/2005, che attesta la conformità dei lavori al progetto;
b. l’asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall’art. 28,
Legge n. 10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici
disposte dalla stessa Legge e che va depositata in doppia copia presso le
competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori;
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il termine dei lavori coincide con la data del collaudo o dell’attestazione della
funzionalità dell’impianto. Nei casi in cui non è necessario eseguire il collaudo o la verifica
di funzionalità, la fine lavori deve essere certificata da un documento emesso dal soggetto
che ha eseguito i lavori e non può essere autocertificata dal contribuente;
la correzione/implementazione della Comunicazione da inviare all’ENEA può essere
effettuata anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori ma entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere detratta;
la mancata/ritardata presentazione all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione relativa
alle spese di lavori che proseguono per più periodi d’imposta non comporta la decadenza
dal beneficio fiscale ma è sanzionabile (da € 258 a € 2.065).
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COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL’ENEA
Il soggetto fruitore dell’agevolazione deve trasmettere la seguente documentazione all’Enea:
a) copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato;
b) scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati indicati nell’allegato E
al decreto attuativo, cioè:
dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
dati della struttura oggetto dell’intervento;
tipologia di intervento;
risparmio di energia previsto;
costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali.
Sanatoria per il mancato o tardivo invio all’ENEA della comunicazione di fine lavori
Il contribuente in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, che ha
dimenticato di inviare all’Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei
lavori, non perde, il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 65 per cento e, come chiarito dalla
circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E/2013, può regolarizzare il mancato adempimento.
L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, ha, infatti, introdotto una particolare
forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che semplici
dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti
tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla
norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Tale sanatoria è vincolata, tuttavia, al rispetto di un termine ed è esercitabile tramite il versamento
di un importo pari ad euro 258,23, tramite il modello F24 (cfr. articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
D - Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la
documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all'Enea i
documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Ho perso il diritto a fruire
delle detrazioni fiscali del 55%? Non c'è modo di sanare l'omissione?
R - L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n.
44, al comma 1 recita:
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"La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati
all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
compensazione ivi prevista".
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COME SI TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE
Il D.M. 7 aprile 2008 ha chiarito che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono
obbligati a:
a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica nei
casi e con le modalità di cui all’articolo 5 del D.M. sopra citato;
b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet:
www.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di
qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al presente decreto,
prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce
l’asseverazione di cui al comma 1, lettera a);
2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l’installazione di
pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto.
In un’ottica di maggiore semplificazione, quindi, l’unica modalità ammessa per l’invio della
documentazione è quella telematica.
Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi
disponibili dall’ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, in
copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a:
ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese n. 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
specificando come riferimento
Detrazione fiscali – Riqualificazione energetica
Il contribuente che non è in possesso della predetta documentazione in quanto l’intervento è ancora
in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun
periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
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ENTRO QUANDO SI TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni
dalla fine dei lavori.
In merito l’Agenzia delle Entrata aveva già chiarito che la data di fine lavori coincide con la data
del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto, a nulla rilevando il momento
di effettuazione dei pagamenti.
Ora, in considerazione del fatto che non tutti gli interventi per i quali è possibile fruire della
detrazione in esame richiedono il collaudo ovvero l’attestazione di funzionalità (si pensi ad esempio
alla sostituzione delle finestre) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
“Nell’ipotesi in cui ... non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la
data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o
tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una
dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione”.
Da quanto sopra si desume quindi che, nei casi in cui, tecnicamente, non è necessario il rilascio
della certificazione relativa al collaudo o alla funzionalità dell’impianto da parte del
tecnico/soggetto che ha eseguito i lavori, i soggetti interessati sono tenuti a richiedere a
quest’ultimo il rilascio di un documento attestante la data di fine dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate specifica infatti che non può ritenersi valida un’autocertificazione
rilasciata dal soggetto che intende beneficiare della detrazione del 65%.
Correzione o implementazione documentazione inviata all’Enea
Per quanto riguarda la documentazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la
procedura messa a disposizione permetteva di integrare ovvero modificare i dati precedentemente
trasmessi entro lo stesso termine di 90 giorni.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha chiarito che, qualora il
contribuente volesse:
1. correggere errori materiali compiuti in fase di compilazione;
2. indicare importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati a seguito del
sopravvenire di sconti o abbuoni ovvero perché alcuni costi hanno avuto manifestazione
finanziaria successivamente all’invio della documentazione;
è possibile modificare o integrare il contenuto della scheda precedentemente inviata:
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anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di fine lavori previsto per l’invio ma entro
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere
portata in detrazione;
mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti
compreso l’attestato di certificazione energetica quando richiesto, che annulla e sostituisce
quella precedentemente trasmessa.
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che nel caso di sopravvenuti sconti o
abbuoni:
1. la detrazione va calcolata sulla spesa effettivamente rimasta a carico e quindi al netto dello
sconto/abbuono;
2. se gli stessi si manifestano quando si è già usufruito della detrazione in dichiarazione dei
redditi, il relativo importo va assoggettato a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-
bis), TUIR.
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COME EFFETTUARE I PAGAMENTI
L’articolo 4, comma 1, lett. c), prevede obbligatoriamente la modalità di pagamento tramite
bonifico bancario o postale unicamente per i soggetti non imprenditori, cioè per le persone fisiche,
enti e soggetti di cui all’articolo 5 TUIR non titolari di reddito d’impresa.
Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:
- la causale del versamento,
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il
bonifico è effettuato).
Per gli altri soggetti titolari di reddito d’impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di
pagamento: di conseguenza, il medesimo può essere effettuato anche con assegno bancario,
circolare, etc.
Gli ultimi chiarimenti sui bonifici: La risoluzione nr. 55/E del 7 giugno 2012
Al fine di fruire della detrazione del 65%, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico si
rende necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico bancario o postale (anche on line) dal
quale risulti:
1. “la causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento”. (Legge n.
296/2006);
2. il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione;
3. la partita IVA / codice fiscale del soggetto (ditta che ha eseguito i lavori).
Queste le indicazioni contenute nella risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, le quali, specie in
ordine alla causale, impongono di adottare un comportamento non espressamente previsto dalla
vigente normativa (Legge n. 296/2006 e seguenti).
Si segnala che i chiarimenti contenuti nella suddetta risoluzione, sebbene riferiti alla detrazione del
36% per le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, si ritiene, possano essere estesi anche alla
detrazione per le spese sostenute per lavori finalizzati al risparmio energetico.
In pratica la mancata indicazione del riferimento normativo nella causale impedirebbe agli istituti di
crediti ed a Poste Italiane di effettuare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. nr. 78/2010 nei confronti
delle imprese beneficiarie il pagamento.
Per tale ragione, la non condivisibile posizione dell’Agenzia delle Entrate, porta al mancato
riconoscimento della detrazione del 65%, in capo al soggetto ordinante il bonifico.
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Ciò sebbene lo stesso decreto attuativo sopra citato preveda genericamente di indicare una causale
riferita ai lavori effettuati (la quale non deve necessariamente coincidere con il riferimento
normativo) e, soprattutto, l’art. 4, comma 1, lett. c) del decreto attuativo dello stesso decreto,
contempli la decadenza dall’agevolazione esclusivamente laddove il contribuente abbia adottato
modalità diverse dal bonifico, per i propri pagamenti e non qualora non abbia correttamente
indicato il riferimento normativo nella causale.
Ritenuta d’acconto sui bonifici
L’articolo 25 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, ha
introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di
pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono
riconosciuti oneri deducibili o per le quali spetta la detrazione d’imposta.
Tale ritenuta con l’art. 23, comma 8, DL n. 98/2011, modificando il citato art. 25, DL n. 78/2010, è
stata ridotta dal 10% a 4% a decorrere dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del citato Decreto).
In merito si evidenzia che rileva la data in cui è effettuato il pagamento con il bonifico
bancario/postale e non la data di esecuzione dei lavori o quella della fattura.
Da quanto sopra, quindi, ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale a decorrere dal
6.7.2011, relativi ai lavori per i quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione del 65%, la
banca/Posta è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto nella nuova misura del 4%, fermo restando
che la stessa va calcolata sull’importo del bonifico decurtando l’IVA forfetariamente determinata
nella misura del 20%.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, prot. n. 94288, è
stato stabilito che la ritenuta va effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (con diritto alla detrazione del 50%);
spese per interventi di risparmio energetico (con diritto alla detrazione del 65%).
La ritenuta è operata direttamente dalle banche o Poste al momento dell’accreditamento dei
pagamenti.
Le banche o Poste effettuano il versamento delle ritenute, tramite il modello F24 utilizzando il
codice tributo “1039”, rilasciano la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario
stesso ed indicano nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti
effettuati.
Si sottolinea che tale ritenuta non ha riflessi sul soggetto che commissiona l’intervento e
beneficia della citata detrazione.
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OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L’articolo 4, comma 1, lett. d), decreto attuativo, prevede l’obbligo di conservare ed esibire a
seguito di richiesta dell’Ufficio:
L’asseverazione del tecnico abilitato (se necessaria per l’intervento eseguito);
La ricevuta dell’invio della documentazione trasmessa all’ENEA;
Le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
La copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori;
La copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese
riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
La dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore
(ad esempio, locatario).
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CUMULABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE CON LE ALTRE
La risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010 ha affrontato la materia della cumulabilità della
detrazione del 65% dei costi per lavori finalizzati al risparmio energetico con il beneficio attribuito
a seguito di alcune iniziative a carattere regionale finalizzate a promuovere interventi di
riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio del territorio.
Le suddette agevolazioni, nel caso di specie, si concretizzano in:
a) finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo;
b) contributi in conto interessi, corrisposti al fine di ridurre l’entità degli interessi passivi maturati
con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari;
c) prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti
finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione.
A seguito del recepimento della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici avvenuta con l’emanazione del decreto legislativo n. 115 del 30
maggio 2008, la possibilità di cumulo ha subito notevoli modifiche.
Sul tema, l’art. 6, comma 3 del predetto decreto, dispone che:
“a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo
Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi
comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto
salvo quanto previsto dal comma 4”.
Il successivo comma 4 prevede che:
“Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna
applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Agenzia di cui all’articolo
4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell’adempimento alle disposizioni
di cui al presente comma”.
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A seguito di una esplicita richiesta dell’Agenzia delle entrate, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha chiarito che la detrazione d’imposta per lavori finalizzati al risparmio energetico
va ricompresa fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato indicati dal
comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo precedentemente citato e, di conseguenza, non è
cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o
dagli enti locali.
Alla luce dei suddetti chiarimenti, quindi, vengono superate le disposizioni contenute nell’articolo
10, comma 2, del predetto decreto attuativo per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è fatto
espresso divieto di cumulo tra la detrazione del 65 per cento e tutti quei contributi, siano essi
comunitari, regionali o locali concessi con qualunque modalità.
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ALIQUOTA IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI AGEVOLATI
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono
assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio
immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si
rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio
sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).
In particolare, per l’anno 2007, l’art. 1, comma 387, lett. b) della legge n. 296/2006 ha disposto che
le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999. La circolare 36/E del 31 maggio 2007,
chiarisce che l’aliquota Iva del 10% è subordinata, a partire dal 2007, alla condizione che venga
esposto separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione dei lavori.
La successiva legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) all’articolo 1 comma 19
dispone che l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per
l’esecuzione degli interventi per poter beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% è obbligatorio
unicamente nei casi in cui (art. 1, comma da 17 a 19 della Legge Finanziaria 2008) si volesse
beneficiare della detrazione ai fini dell’Irpef del 50 per cento in materia di recupero del patrimonio
edilizio e della detrazione del 65 per cento per i lavori finalizzati al risparmio energetico.
Soppressione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera
L’articolo 7, comma 2, lettera r) del decreto legge 70 de 13.5.2011 ha eliminato l’obbligo di
indicare in fattura il costo della manodopera sia per l’agevolazione del 65% per le spese di
riqualificazione energetica sia per quella del 50% per le spese di ristrutturazione a decorrere dal 14
maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto) poiché tale adempimento era già stato eliminato
ai fini dell’aliquota Iva ridotta.
Sussistono, tuttavia, elementi per ritenere che, per effetto del principio del “favor rei”, la norma
potrebbe essere applicabile anche al pregresso, senza alcun limite di tempo. Infatti l’articolo 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che “salvo diversa previsione di legge nessuno può
essere assoggettato a sanzioni per il fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
violazione punibile”. Su tale questione sarebbe utile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.
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AGEVOLAZIONE
PERIODO DI VALIDITA’
DELL’OBBLIGO DI INDICAZIONE
DEL COSTO DELLA MANODOPERA
IN FATTURA
NORMA/PRASSI
INTRODUTTIVA
NORMA DI
ABROGAZIONE
Detrazione 50% Dal 4.7.2006 Al 14.5.2011 Art. 35, co 19
D.L. 223/2006
Art. 7, co. 2, lett. r)
D.L. 70 del 13.5.2011
Aliquota Iva ridotta
10%
Dal 1.1.2007 Al 31.12.2007 Art. 1, co. 388
L. 296/2006
Art. 1, co. 19
L. 244/2007
Detrazione 65% Dal 1.1.2007 Al 14.5.2011 C.M. 36/E DEL
31.5.2007
Art. 7, co. 2, lett. r)
D.L. 70 del 13.5.2011
Sul punto, la C.M. n. 71/E del 2000, ha precisato che l’aliquota IVA del 10% si applica alle
prestazioni di servizi.
Diversamente, le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA del 10% solo se la relativa
fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l’appaltatore
fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre
1999 (quali infissi esterni ed interni, caldaie, apparecchiature di condizionamento e riciclo
dell’aria) l’aliquota ridotta al 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore
della prestazione considerato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere
individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero
corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
Tuttavia, si fa presente che:
in ipotesi di recupero, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica (lettere c) e d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978) si applica
l’aliquota del 10% sia alle prestazioni di servizi sia alla cessione di beni. Ciò vuol dire che,
ad esempio, l’installazione di una caldaia (considerata bene significativo) effettuata
nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, beneficerà dell’aliquota Iva ridotta (10%)
senza le limitazioni, precedentemente rappresentate, applicabili alla sostituzione di un bene
significativo (appunto, in base al decreto che individua i beni significativi, la caldaia);
inoltre, sempre nell’ambito di una ristrutturazione compresa tra le tipologie sopra indicate, la
cessione della caldaia beneficerà dell’aliquota del 10% anche se viene acquistata
singolarmente dal produttore (tabella A, parte III, 127-terdecies del D.P.R. n. 633/1972).
La cessione di pannelli solari, invece, ai sensi della tabella A, parte III n. 127-quinquies del D.P.R.
n. 633/1972, beneficia sempre dell’aliquota agevolata del 10%.
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:
DETRAZIONE DEL 50%
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INTRODUZIONE
Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di analizzare e commentare in sintesi, la detrazione
fiscale pari al 50 per cento dal reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per i lavori di
recupero edilizio di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio
dello Stato alla luce delle numerose modifiche introdotte nel corso dell’anno 2013.
Si ricorda che tale agevolazione fiscale, è stata introdotta molti anni fa dall'art. 1 della legge n.
449/1997 ed è stata sempre riproposta dal legislatore nel corso di questi ultimi anni dopo averne
constatato l’enorme consenso da essa ottenuto.
A partire dal 1° gennaio 2012, l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (pubblicata su S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27
dicembre 2011) tale agevolazione non ha più scadenza in quanto, è stata resa strutturale, e pertanto
definitiva, con l’inserimento nel testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986)
dell’articolo 16-bis (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione.
II legislatore, pur rendendo strutturale il beneficio del 36 per cento, ha riproposto nella sostanza, le
norme relative alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio –
introdotta dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – nonché quelle relative alla
detrazione spettante agli acquirenti o agli intestatari degli immobili facenti parti di fabbricati
interamente ristrutturati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, introdotta dall’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, successivamente
prorogate.
Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato sul S.O n. 129/L alla G.U. n. 147 del 26
giugno 2012) convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 (pubblicato sul S.O n. 171 alla G.U.
n. 187 dell’1 agosto 2012) recante una serie di misure urgenti per la crescita del Paese che
all’articolo 11 ha previsto per i lavori iniziati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 un
aumento della percentuale di detrazione (dal 36% al 50%) e un incremento della soglia
massima detraibile (da € 48.000 a € 96.000).
LE MODIFICHE PER IL 2013
Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013,
relativo alle disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della
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direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, oltre a prorogare le
detrazioni per le spese finalizzate al risparmio energetico dispone:
1. la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese
sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare;
2. l’introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l’acquisto di
mobili, ove sia legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di
spesa di € 10.000;
3. che la detrazione del 65% si applica anche alla spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30
giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli
articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si
compone il condominio.
LE MODIFICHE PER IL 2014 E IL 2015
Il comma 139 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, proroga come di seguito
indicato, le disposizioni relative al beneficio, già potenziate e prorogate dal citato articolo 16 del
D.L. n. 63/2013.
In particolare, per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono
fissate le seguenti aliquote:
Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relative all'adozione di misure
antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:
50% Spese sostenute fino
dall’1.1.2014 al 31.12.2014
40%
Spese sostenute fino Dall’1.1.2015 al 31.12.2015
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Per coloro che usufruiscono delle detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata
per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
65%
Spese sostenute fino dall’1.1.2014 al 31.12.2014
50%
Spese sostenute fino Dall’1.1.2015 al 31.12.2015
DETRAZIONE 50%
Spese
Sostenute
(max € 10.000)
dal 6.6.2013 al
31.12.2014
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QUOTE
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IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
Preliminarmente si osserva che l'agevolazione - concessa ai contribuenti che sostengono spese per la
realizzazione di taluni interventi volti al recupero del patrimonio edilizio - consiste nel
riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% delle spese sostenute.
La norma originaria prevedeva che le spese suddette fossero ripartite in dieci rate annuali di pari
importo, entro un limite massimo di spesa pari a € 48.000 per unità immobiliare ristrutturata.
Fino al 2006, il suddetto limite era riferito a ciascuna persona fisica che aveva sostenuto le spese;
successivamente, invece, lo stesso, tramite modifica alla normativa introduttiva, è stato attribuito ad
ogni unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione.
Pertanto, se un proprietario ha più abitazioni, le spese agevolate sono pari a 48mila euro per
ciascuna unità, fermo restando che per ciascuna annualità vige il limite di 48.000 Euro.
Il imiti di spesa e le percentuali di detrazione hanno subito nel corso del tempo numerose
modifiche, pertanto, ad oggi, il beneficio risulta fruibile come di seguito indicato:
36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite massimo si € 48.000;
50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al dicembre 2014 nel limite massimo
si € 96.000;
40% per le spese sostenute fino dal 31.12.2015 nel limite massimo si € 96.000.
Ulteriore precisazione va riportata in relazione al limite per tipologia di intervento, per cui se per
la medesima unità immobiliare lo stesso intervento prosegue su più anni, il limite di 96.000 Euro
non può essere moltiplicato per le annualità interessate, ma deve essere considerato “unitario”, ossia
pari al limite massimo di spesa di 96.000 Euro, in relazione a quello specifico intervento. Si ricorda
che si è sicuramente in presenza di un nuovo intervento quando vi è la richiesta di una nuova
abilitazione amministrativa, parimenti, tuttavia, si è in presenza di un nuovo intervento anche nei
casi in cui non sia necessario richiedere una nuova abilitazione amministrativa, come per la
sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante (circolare 13/E/2001).
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ESEMPIO
Un soggetto il 7 luglio 2012 ha iniziato una manutenzione straordinaria di un'abitazione che
prosegue anche nel 2013:
nel 2012 si sono sostenuti costi pari a 60mila euro;
nel 2013 si sono sostenuti costi pari a 38mila euro;
Il limite massimo per questo intervento, di 96mila euro, è stato superato, perché sono stati spesi
98mila euro:
i 60mila euro spesi nel 2012 potranno essere considerati ai fini della detrazione al 50% per
intero;
diversamente i 38mila euro spesi nel 2013 potranno essere considerati ai fini della detrazione al
50% solo per 36mila Euro, in quanto per lo stesso intervento nella stessa abitazione deve essere
rispettato il limite di 96mila euro. I 2mila euro residui non potranno essere detratti al 50%, neanche
negli anni successivi.
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CHI PUO’ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
Sono ammessi a fruire dell’agevolazione in argomento tutti coloro che sono soggetti all’IRPEF, ed
in particolare:
le persone fisiche,
gli enti,
i soggetti di cui all’art. 5, TUIR non titolari di reddito d’impresa.
Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati
e le società semplici.
che sostengono le spese sugli edifici o su unità immobiliari esistenti, abitativi posseduti o detenuti.
L’agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari ma anche ai titolari di diritti reali sugli
immobili ed in particolare:
Nudo proprietario,
Usufruttuario,
Uso,
Diritto di abitazione o superficie,
Locatario,
Comodatario,
Soci di cooperative divise ed indivise,
Soci di società semplici,
Imprenditori individuali, con esclusivo riferimento agli immobili che non costituiscono beni
strumentali o beni merce.
In passato, l’Agenzia delle entrate si è espressa con le circolari n. 57/E del 24.02.1998 e n. 121/E
dell’11.05.1998 chiarendo che sebbene i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto
beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo di registrazione (tranne nell’ipotesi di
enunciazione in altri atti) per la compilazione del modello dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla
comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia, nel caso di lavori eseguiti dal locatario o
dal comodatario devono essere indicati gli estremi dell’atto di registrazione del contratto di
locazione o di comodato. A seguito dei suddetti chiarimenti, è risultato, dunque, decisamente
opportuno che il contribuente, per godere del beneficio del 50%, registri il contratto di comodato, a
norma del D.P.R. n. 131/1986.
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La detrazione spetta oltre che al possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, anche
ai conviventi che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La convivenza, tuttavia, così come specificato dalla circolare n. 34/E del 4.4.2008 in materia di
detrazione del 65%, ma estensibile anche alla detrazione in commento deve:
1. avere carattere di stabilità e non deve essere solo episodica;
2. sussistere fin dal momento di inizio dei lavori.
Il legislatore nella stesura della norma non fa alcun riferimento alla residenza dei
soggetti; per tale ragione si ritiene che tale requisito non assuma alcuna rilevanza e di
conseguenza siano ammessi a beneficiare della detrazione sia i soggetti residenti che
quelli non residenti proprietari o solo in possesso di edifici in Italia su cui siano stati
effettuati interventi agevolabili.
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Nel caso in cui un contribuente che ha stipulato esclusivamente un contratto preliminare di
compravendita e sostenuto nel frattempo spese agevolabili volesse iniziare a beneficiare della
detrazione dovrà registrare il compromesso presso l’Ufficio competente.
LAVORI DI RITRUTTURAZIONE EFFETTUATI IN PROPRIO
Nel caso in cui un soggetto effettui in proprio i lavori di ristrutturazione dell’unità abitativa potrà
detrarre esclusivamente il 50 per cento delle spese sostenute relativa ai materiali acquistati.
IMMOBILI A USO PROMISCUO E IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO
Ai commi 5 e 6 dell’articolo 16-bis del Tuir recentemente introdotto dall’articolo 4 del D.L. n.
201/2011, viene stabilita la riduzione del 50 per cento, rispettivamente:
a) della detrazione spettante per interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività
commerciale,
b) delle agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora gli interventi riguardino i predetti
immobili vincolati.
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLABILI
Si ribadisce, innanzitutto, che sono agevolabili gli interventi edilizi effettuati sulle unità
residenziali “di qualsiasi categoria catastale, anche rurali” e relative pertinenze.
I lavori che possono beneficiare della detrazione in commento sono stati individuati dall’articolo 31,
lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978 poi ripresi dall’art. 3 del D.P.R. n. 380 del
6 giugno 2001 in materia edilizia.
Art. 31 - Definizione degli interventi
[1] Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
Cosa si intende per “Manutenzione ordinaria”
Con esplicito riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, il legislatore ha chiarito che la
detrazione spetta solamente se gli stessi si riferiscono a determinate parti comuni di edifici
condominiali per cui la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
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Sul tema l’Agenzia delle entrate ha chiarito con la risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010, che le parti
comuni agevolabili sono quelle indicate dall’articolo 1117, nn. 1, 2 e 3 del Codice civile, tra cui ad
esempio:
il suolo su cui sorge l’edificio,
le fondazioni,
i muri maestri,
i tetti e i lastrici solari,
le scale,
i portoni d’ingresso,
i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili,
tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune,
i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere,
gli ascensori,
i pozzi,
le cisterne,
le fognature, ecc.).
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine,
soffitte), non consentono la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute.
SOSTITUZIONE DI PAVIMENTI,
INFISSI E SERRAMENTI
TINTEGIATURA DI PARETI,
SOFFITTI, INFISSI INTERNI ED
ESTERNI
ESEMPI
DI
MANUTENZIONI
ORDINARIE
OPERE PER IL MANTENIMENTO E
L’INTEGRAZIONE
DELL’EFFICIENZA DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI
ESISTENTI
RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO E
SOSTITUZIONE DI FINITURE
DI EDIFICI
RIFACIMENTO DI INTONACI
INTERNI
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Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la
realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è
comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
Si segnala che la sostituzione dell’intonaco, la tinteggiatura interna di tutta l’abitazione, compresa la
verniciatura e stuccatura degli infissi, poiché rientra tra le manutenzioni ordinarie, beneficia della
detrazione unicamente nel caso in cui i predetti lavori siano stati svolti su parti comuni di edifici
residenziali e spetta sulla base della quota millesimale. Nel caso in cui i predetti lavori siano stati
effettuati su una abitazione privata, non spetterà alcuna agevolazione.
Si ritiene le spese sostenute per l’acquisto di filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti
per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento possano godere della
detrazione del 50%, se nel caso di interventi su singole unità abitative gli stessi siano
inquadrabili nell’ambito di una manutenzione straordinaria e nel caso di interventi su parti
comuni di edifici condominiali siano inquadrabili nell’ambito di una manutenzione ordinaria.
Cosa si intende per “Manutenzione straordinaria”
Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi
igienico/sanitari e tecnologici, a condizione che non si modifichino:
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari,
le destinazioni d’uso.
ESEMPI
DI
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
INSTALLAZIONE DI ASCENSORI
INSTALLAZIONE DI SCALE DI SICUREZZA
REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI SERVIZI IGIENICI
SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI E SERRAMENTI O PERSIANE CON SERRANDE E CON MODIFICA DI
MATERIALE O TIPOLOGIA DIO INFISSO
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO
RECINZIONE AREAPRIVATA
RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TETTO
COSTRUZIONE SCALE INTERNE
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Cosa si intende per “Risanamento conservativo”
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la
funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e
strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Cosa si intende per “Ristrutturazione edilizia”
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato
mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal
precedente.
ESEMPI
DI
RISANAMENTO
CONSERVATIVO
INTERVENTI PER PREVENIRE ED
ELIMINARE SITUAZIONI DI
DEGRADO
ADEGUAMENTO ALTEZZE SOLAI
NEL RISPETTO DELLE
VOLUMETRIE ESISTENTI
APERTURA FINESTRE PER
ESIGENZE DI
AREAZIONE LOCALI
ESEMPI
DI
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA
DEMOLIZIONE E FEDELE
RICOSTRUZIONEDELL’IMMOBILE
MODIFICA DELLA FACCIATA
REALIZZAZIONE DI MANSARDA
O BALCONE
TRASFORMAZIONE DI SOFFITTA IN
MANSARDA O BALCONE IN
VERANDA
O BALCONE
APERTURA NUOVE PORTE E
FINESTRE
COSTRUZIONE DI SERVIZI
IGIENICI AMPLIANDO VOLUMI E
SUPERFICI
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Ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi
La lettera c) del comma uno del nuovo articolo 16-bis introdotto con il comma 4 dell’articolo 4 del
decreto legge n. 201/2011 inserisce tra le fattispecie agevolabili anche il ripristino o ricostruzione
degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di
emergenza.
In tali casi la nuova disposizione riconosce l’agevolazione anche se:
− lo stato di emergenza è stato dichiarato prima dell’1.1.2012;
− gli interventi non rientrano tra quelli sopra riportati;
Box pertinenziale: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
La detrazione IRPEF del 50% spetta anche con riferimento:
alla realizzazione di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, alle
condizioni e nei limiti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
all’acquisto (da impresa o cooperativa) di box o posti auto pertinenziali già realizzati:
1. limitatamente alle spese di realizzazione degli stessi;
2. a condizione che l’ammontare di dette spese risulti da apposita attestazione del
costruttore.
Per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 50%, in entrambi i casi è determinante che
sussista il vincolo di pertinenzialità tra il box o posto auto e l’abitazione e che tale vincolo risulti:
in generale, dal rogito ovvero dal preliminare di compravendita registrato;
in caso di costruzione in economia, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 24/E del 10 giugno 2004, dalla concessione edilizia.
Su tale fattispecie si è pronunciata nuovamente l’Agenzia delle entrate che con la risoluzione del 13
gennaio 2011 ha fornito un’interpretazione “di favore” per il contribuente, ancorché di limitata
applicazione.
In particolare, nella citata Risoluzione, oltre a ribadire il principio evidenziato nella Risoluzione n.
38/E dell’8 febbraio 2008, in base al quale è necessario, per godere del beneficio in oggetto
formalizzare il vincolo pertinenziale nell’atto di compravendita ovvero, per i pagamenti precedenti,
nel preliminare di vendita registrato antecedentemente ai pagamenti), l’Agenzia delle Entrate
afferma che:
“... in relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con
quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve
ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente di tutti gli altri
requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
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Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione
non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia
attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista
dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata”.
Quindi, se non è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita, è possibile beneficiare della
detrazione del 50% anche per il pagamento effettuato prima del contratto di vendita (rogito) ma
nello stesso giorno.
Rimane pertanto inalterato il fatto che, in assenza della registrazione del preliminare, se il
pagamento è effettuato anche solo il giorno precedente al rogito, non è possibile fruire della
detrazione.
Altre tipologie di interventi detraibili
Possono inoltre godere della detrazione del 50 per cento anche i seguenti interventi:
eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei
singoli appartamenti;
conseguimento di risparmi energetici;
cablatura degli edifici;
contenimento dell’inquinamento acustico;
adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
esecuzione di opere interne.
Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla
corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad
esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). Gli interventi che non
presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore non possono essere
qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non
sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole
vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria;
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
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all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili,
mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se
diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Ad esempio, da tale beneficio sono esclusi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le
tastiere espanse per i quali i contribuenti possono godere della detrazione del 19 per cento in sede di
dichiarazione dei redditi;
adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente
illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui
realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi
casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad
esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti,
tra cui, ad esempio:
1. rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
2. apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
3. porte blindate o rinforzate;
4. apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
5. installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
6. apposizione di saracinesche;
7. tapparelle metalliche con bloccaggi;
8. vetri antisfondamento;
9. casseforti a muro;
10. fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
11. apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
12. esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o
elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un
intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a
spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
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L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su
immobili, come, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa
malfunzionante.
Tra le opere agevolabili rientrano:
l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
il montaggio di vetri anti-infortunio;
l’installazione del corrimano;
interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere
residenziale.
Oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono agevolabili anche:
1. le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
2. le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
3. le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e
delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
4. le spese per l’acquisto dei materiali;
5. il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
6. le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
7. l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
8. gli oneri di urbanizzazione;
9. gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli
adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41
del 18 febbraio 1998).
INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ
La legge di conversione (L. 90/2013) del D.L. n. 63/2013, ha introdotto nell’art.16 il comma 1-bis,
il quale consente di detrarre, nella misura del 65%, le spese per interventi finalizzati all’adozione di
misure antisismiche - di cui alla lett. i) comma 1, dell’art. 16-bis - riferite ad abitazioni principali e
ad attività produttive ubicate in zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2) dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003.
Il tetto massimo di spesa è pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare.
Per tale tipologia di spese, sostenute fino al 31 dicembre 2014, la detrazione è stata potenziata dal
50% al 65% e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute dal
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la percentuale di detrazione è stata fissata dalla legge di
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stabilità nella misura del 40%. A regime, poiché le stesse, rientrano, come già detto, tra quelle
agevolabili ai sensi dell’art.16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, saranno detraibili nella misura del
36%, al pari degli altri interventi di ristrutturazione edilizia.
La detrazione del 65% spetta esclusivamente agli immobili:
adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive;
situati nelle zone a più alto rischio antisismico (zone 1 e 2).
Per individuare quali siano le zone 1 e 2 va fatto riferimento all’ordinanza del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003 – allegato A.
Sono state individuate 4 diverse zone in relazione al rischio sismico e nell’allegato A viene riportata
la lista dei singoli comuni con la zona di appartenenza.
Solo quelli con assegnazione di zona 1 e 2 possono ritenersi idonei a godere della detrazione al
65%, una volta rispettate le ulteriori condizioni.
Per gli interventi realizzati su immobili situati al di fuori di tali aree (zona 3 e 4) e per gli immobili
siti in zone 1 e 2, ma non adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva, l’agevolazione si
attesta, sino al 31 dicembre 2014, al 50%.
ADIBITI AD
ABITAZIONE
PRINCIPALE
SITUATI IN ZONE 1 E 2 A
PIU’ ALTO RISCHIO
ANTISISMICO
IMMOBILI CHE BENEFICIANO
DELLA DETRAZIONE DEL 65%
ADIBITI AD
ATTIVITA’
PRODUTTIVA
IMMOBILI SITUATI IN ZONE 1 E 2
NON ADIBITI
AD ABITAZIONE PRINCIPALE
IMMOBILI SITUATI
IN ZONE 3 E 4
NON BENEFICIANO
DELLA DETRAZIONE
DEL 65%
SITUATI IN ZONE 1 E 2
NON ADIBITI
AD ATTIVITA’ PRODUTTIVA
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Le opere ammesse al bonus maggiorato sono:
la messa in sicurezza statica degli edifici;
adozione di misure antisismiche alle parti strutturali;
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio;
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, possono beneficiare della nuova detrazione del 65%:
i soggetti passivi IRPEF,
i soggetti passivi IRES.
Tali soggetti devono:
possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro
diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento);
sostenere le spese per gli interventi agevolabili, le quali devono rimanere a loro carico.
INTERVENTI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE SI
INTERI FABBRICATI
La detrazione in analisi si applica anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 3
dell’art. 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione
dell’unità immobiliare.
Gli interventi oggetto del predetto comma 3 si riferiscono al restauro e risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e cooperative edilizie i quali coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base
al comma 1 (in particolare alle lett. a e b dell’art. 16-bis: interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici
residenziali e interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria, anche rurali,
e sulle loro pertinenze), così come sono i medesimi l’aliquota applicabile (50%) e l’importo
massimo della spesa ammissibile (€ 96.000,00).
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COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L’AGEVOLAZIONE
Dal momento che la norma in commento ha come obiettivo principalmente quello di garantire una
emersione dell’imponibile creando un contrasto di interesse, per beneficiare dell’agevolazione
fiscale in oggetto sono previsti una serie di adempimenti come di seguito riportato.
La procedura per beneficiare della detrazione nel tempo è stata notevolmente semplificata in
quanto, a decorrere dal 14 maggio 2011, per effetto dell’approvazione del decreto legge n. 70 del 13
maggio 2011, la Comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara è stata abolita.
In luogo di tale adempimento, come indicato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 2 novembre 2011 il contribuente ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa
alle autorizzazioni ed alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori come ad esempio:
1. la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione lavori, se previste
dalla legislazione edilizia;
2. i dati catastali (o in mancanza, fotocopia della domanda di accatastamento);
3. fotocopie delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997 (se dovuta). Se i lavori
sono svolti dall’inquilino o su parti comuni, le predette attestazioni non sono richieste;
4. fotocopia della delibera assembleare (per gli interventi per cui è richiesta) e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori siano eseguiti su parti comuni
di edifici residenziali;
5. la dichiarazione del proprietario dell’immobile di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso
in cui questi siano effettuati dal detentore (locatario, comodatario).
A fronte di tale semplificazione, in dichiarazione dei redditi (mod. 730/UNICO) sono richiesti
maggiori dati rispetto al passato.
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COME EFFETTUARE I PAGAMENTI
Al fine di beneficiare in maniera corretta della detrazione, l’articolo 1 del decreto ministeriale n. 41
del 18 febbraio 1998, attuativo della legge n. 449/1997, introduttiva dell’agevolazione, prevede
obbligatoriamente la modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale.
Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:
- la causale del versamento,
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il
bonifico è effettuato).
Gli ultimi chiarimenti sui bonifici: La risoluzione nr. 55/E del 7 giugno 2012
Al fine di fruire della detrazione del 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si
rende necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico bancario o postale (anche on line) dal
quale risulti:
1. “la causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento”. Fino al 2011 andava
richiamata la Legge n. 449/97 mentre, a decorrere dal 2012, va fatto riferimento al nuovo art. 16-
bis, TUIR;
2. il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione;
3. la partita IVA / codice fiscale del soggetto (ditta che ha eseguito i lavori).
Queste le indicazioni contenute nella risoluzione in esame, le quali, specie in ordine alla causale,
impongono di adottare un comportamento non espressamente previsto dalla vigente normativa (art.
16 bis TUIR e decreto ministeriale nr. 41 del 18 febbraio 1998, art. 1, comma 3).
In pratica la mancata indicazione del riferimento normativo nella causale impedirebbe agli istituti di
crediti ed a Poste Italiane di effettuare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. nr. 78/2010 nei confronti
delle imprese beneficiarie il pagamento.
Per tale ragione, la non condivisibile posizione dell’Agenzia delle Entrate, porta al mancato
riconoscimento della detrazione del 50%, in capo alla persona fisica, ordinante il bonifico. Ciò
sebbene lo stesso decreto attuativo sopra citato preveda genericamente di indicare una causale
riferita ai lavori effettuati (la quale non deve necessariamente coincidere con il riferimento
normativo) e, soprattutto, l’art. 4 dello stesso decreto, contempli la decadenza dall’agevolazione
esclusivamente laddove il contribuente abbia adottato modalità diverse dal bonifico, per i propri
pagamenti e non qualora non abbia correttamente indicato il riferimento normativo nella causale.
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Inoltre la nuova posizione si pone in contrasto con precedenti pronunce che avevano generato un
certo affidamento tra i contribuenti e gli operatori del settore quali:
Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 2.1.3 in ogni caso, qualora il bonifico risulti
incompleto del riferimento normativo, può essere ugualmente ritenuto valido qualora il
contribuente sia in grado di dimostrare che la spesa si riferisce ad un intervento di
ristrutturazione;
Risoluzione 15.07.2008 n. 300 in relazione alla mancanza di alcuni elementi del bonifico
per pagamenti a saldo di fatture, l’Amministrazione finanziaria ha ulteriormente chiarito che
quando l’incompletezza dei dati è colmata dalla coincidenza degli elementi posti alla base
dello stesso, non è pregiudicata l’attività di controllo ed il pagamento è ritenuto valido per
beneficiare della detrazione;
Risoluzione 7.8.2008, n. 353 che autorizzava il contribuente a comunicare nuovamente alla
banca i dati mancanti nel primo bonifico senza perdere il diritto alla detrazione fiscale.
Ritenuta d’acconto sui bonifici
L’articolo 25 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, ha
introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di
pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono
riconosciuti oneri deducibili o per le quali spetta la detrazione d’imposta.
Tale ritenuta con l’art. 23, comma 8, DL n. 98/2011, modificando il citato art. 25, DL n. 78/2010, è
stata ridotta dal 10% a 4% a decorrere dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del citato Decreto).
In merito si evidenzia che rileva la data in cui è effettuato il pagamento con il bonifico
bancario/postale e non la data di esecuzione dei lavori o quella della fattura.
Da quanto sopra, quindi, ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale a decorrere dal
6.7.2011, relativi ai lavori per i quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione del 50%, la
banca/Posta è tenuta ad operare la ritenuta d’acconto nella nuova misura del 4%.
La ritenuta è operata direttamente dalle banche o Poste al momento dell’accreditamento dei
pagamenti e non ha riflessi sul soggetto che commissiona l’intervento e beneficia della citata
detrazione.
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DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Il citato Provvedimento 2.11.2011 dispone che per beneficiare della detrazione IRPEF del 50% il
contribuente è obbligato a conservare ed eventualmente esibire a richiesta dell’Ufficio i seguenti
documenti:
1. le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
tipologia dei lavori da realizzare (quali, ad esempio, la concessione, l’autorizzazione o la
comunicazione di inizio lavori da presentare in Comune). Nei casi in cui la normativa edilizia non
preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione /
manutenzione agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, con la quale l’interessato deve dichiarare:
− la data di inizio dei lavori;
− la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, ancorché i
medesimi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
2. la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
3. le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
4. la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti
parti comuni di edifici residenziali nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese
sostenute; (ad esempio, locatario);
5. la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori nei casi in cui i lavori sono
effettuati dal detentore dell’immobile, se soggetto diverso dai familiari conviventi;
6. la Comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale indicante la data di inizio dei lavori,
qualora la stessa sia obbligatoria in base alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei cantieri;
7. le fatture/ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
8. le ricevute dei bonifici di pagamento.
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TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI SU CUI SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI
In relazione alla variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento
dell’agevolazione, le disposizioni in vigore fino al 17 settembre 2011 prevedevano ai sensi dell’art.
1, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57 del 1998, che la variazione del
possesso dell’immobile comportava il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo
al nuovo titolare.
Con il decreto legge n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, a decorrere dal 17 settembre
2011 (data di entrata in vigore della legge n. 148/2011) sono cambiate le disposizioni applicabili in
caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi.
In particolare, è lasciata facoltà alle parti di stabilire se le quote residue devono rimanere al soggetto
venditore che ha posto in essere gli interventi, o se si trasferiscono all’acquirente.
Con le circolari n. 19/E del 1° giugno 2012 e n. 25/E del 19 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate
ha fornito alcune precisazioni in relazione alla detrazione del 50% e del 65% per spese di recupero
edilizio e risparmio energetico in caso di trasferimento dell’immobile.
In riferimento a tali agevolazioni (disposizioni recentemente riformate e veicolate nel nuovo art. 16
bis TUIR) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
in assenza di specifica previsione nell’atto di compravendita o nell’atto di trasferimento,
l’agevolazione del 50%, in conformità alla precedente disciplina, viene ceduta
all’acquirente;
in riferimento alla negoziabilità dell’agevolazione del 65%, l’Agenzia ritiene che la nuova
disciplina sul trasferimento dell’agevolazione si applica egualmente sia agli interventi di
recupero edilizio sia agli interventi di risparmio energetico;
la disciplina del trasferimento della detrazione si applica anche in caso di donazione e
permuta;
in caso di cessione di quota si applicano le nuove disposizioni sul trasferimento della
detrazione solo nel caso in cui l’acquirente diventi unico proprietario dell’immobile.
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CUMULABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE CON LE ALTRE
La norma sull’agevolazione prevede che la detrazione in esame non è cumulabile con altre
agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione
65%).
Esempio
Un soggetto che sta beneficiando della detrazione del 50% relativa a spese di ristrutturazione di un
immobile che non riguardano il risparmio energetico (sostituzione del bagno o della canna fumaria)
potrà beneficiare anche della detrazione del 65% nel caso in cui sostenga spese relative
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o quelli per la sostituzione
dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto di caldaia a condensazione (in relazione
ai quali non sta usufruendo del 50%).
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 16-bis, introdotto dal D.L. n. 201/2011, la detrazione del 50% è
cumulabile nella misura ridotta del 50%, con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse
storico/artistico vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
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ALIQUOTA IVA APPLICABILE AGLI INTERVENTI AGEVOLATI
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono
assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio
immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si
rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio
sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc.).
In particolare, per l’anno 2007, l’art. 1, comma 387, lett. b) della legge n. 296/2006 ha disposto che
le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999. La circolare 36/E del 31 maggio 2007,
chiarisce che l’aliquota Iva del 10% è subordinata, a partire dal 2007, alla condizione che venga
esposto separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione dei lavori.
La successiva legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria per il 2008) all’articolo 1 comma 19
dispone che l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata per
l’esecuzione degli interventi per poter beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% è obbligatorio
unicamente nei casi in cui (art. 1, comma da 17 a 19 della Legge Finanziaria 2008) si volesse
beneficiare della detrazione ai fini dell’Irpef in materia di recupero del patrimonio edilizio e della
detrazione per i lavori finalizzati al risparmio energetico.
Soppressione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera
L’articolo 7, comma 2, lettera r) del decreto legge 70 de 13.5.2011 ha eliminato l’obbligo di
indicare in fattura il costo della manodopera sia per l’agevolazione del 65% per le spese di
riqualificazione energetica sia per quella del 50% per le spese di ristrutturazione a decorrere dal 14
maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto) poiché tale adempimento era già stato eliminato
ai fini dell’aliquota Iva ridotta.
Sussistono, tuttavia, elementi per ritenere che, per effetto del principio del “favor rei”, la norma
potrebbe essere applicabile anche al pregresso, senza alcun limite di tempo. Infatti l’articolo 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che “salvo diversa previsione di legge nessuno può
essere assoggettato a sanzioni per il fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
violazione punibile”. Su tale questione sarebbe utile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.
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AGEVOLAZIONE
PERIODO DI VALIDITA’
DELL’OBBLIGO DI INDICAZIONE
DEL COSTO DELLA MANODOPERA
IN FATTURA
NORMA/PRASSI
INTRODUTTIVA
NORMA DI
ABROGAZIONE
Detrazione 50% Dal 4.7.2006 Al 14.5.2011 Art. 35, co 19
D.L. 223/2006
Art. 7, co. 2, lett. r)
D.L. 70 del 13.5.2011
Aliquota Iva ridotta
10%
Dal 1.1.2007 Al 31.12.2007 Art. 1, co. 388
L. 296/2006
Art. 1, co. 19
L. 244/2007
Detrazione 65% Dal 1.1.2007 Al 14.5.2011 C.M. 36/E DEL
31.5.2007
Art. 7, co. 2, lett. r)
D.L. 70 del 13.5.2011
Sul punto, la C.M. n. 71/E del 2000, ha precisato che l’aliquota IVA del 10% si applica alle
prestazioni di servizi.
Diversamente, le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA del 10% solo se la relativa
fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l’appaltatore
fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre
1999 (quali infissi esterni ed interni, caldaie, apparecchiature di condizionamento e riciclo
dell’aria) l’aliquota ridotta al 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore
della prestazione considerato al netto del valore beni stessi. Tale limite di valore deve essere
individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero
corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
Tuttavia, si fa presente che:
in ipotesi di recupero, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica (lettere c) e d) ed e) dell’articolo 31 della legge n. 457 del 1978) si applica
l’aliquota del 10% sia alle prestazioni di servizi sia alla cessione di beni. Ciò vuol dire che,
ad esempio, l’installazione di una caldaia (considerata bene significativo) effettuata
nell’ambito di un intervento di ristrutturazione, beneficerà dell’aliquota Iva ridotta (10%)
senza le limitazioni, precedentemente rappresentate, applicabili alla sostituzione di un bene
significativo (appunto, in base al decreto che individua i beni significativi, la caldaia);
inoltre, sempre nell’ambito di una ristrutturazione compresa tra le tipologie sopra indicate, la
cessione della caldaia beneficerà dell’aliquota del 10% anche se viene acquistata
singolarmente dal produttore (tabella A, parte III, 127-terdecies del D.P.R. n. 633/1972).
La cessione di pannelli solari, invece, ai sensi della tabella A, parte III n. 127-quinquies del D.P.R.
n. 633/1972, beneficia sempre dell’aliquota agevolata del 10%.
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I contenuti, curati da Faber Sviluppo Srl per conto di Associazione AQUA ITALIA/Anima, sono
stati aggiornati a febbraio 2014.
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