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Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari Anno 64° - Numero 9 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Parte I e II Cagliari, martedì 6 marzo 2012 Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando oc- corre esclusi i giorni festivi DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061 PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA: Vendita a fascicoli separati: Parti I e II € 1,03, Parte III € 1,81. Supplementi ordinari e straordinari: € 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso. I fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno sod- disfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione europea. L'importo dovuto per le inserzioni e per l'acquisto dei bollettini dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma Sardegna – cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 oppure sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a: Regione Autonoma Sardegna, causale: BURAS (inserzione/acquisto) – Rif. Entrate:EC 312.001 – CdR 01.02.04. I versamenti effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601 04800 000060747748. AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la genera- lità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato. COMUNICATO Dal 1° aprile 2012 il Bollettino ufficiale della Re- gione Autonoma della Sardegna sarà pubblicato esclusivamente in forma digitale. Non sono più previsti la stampa e gli abbonamenti. I fascicoli del B.U.R.A.S. saranno disponibili gra- tuitamente nel sito Internet della Regione. SENTENZA N. 18 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alfonso QUARANTA Presidente - Franco GALLO Giudice - Luigi MAZZELLA " - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " - Giuseppe TESAURO " - Paolo Maria NAPOLITANO " - Giuseppe FRIGO " - Alessandro CRISCUOLO " - Paolo GROSSI " - Giorgio LATTANZI " - Aldo CAROSI " - Marta CARTABIA " - Sergio MATTARELLA " - Mario Rosario MORELLI " ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 feb- braio 2011, n. 6, recante «Modifiche all’articolo 2 del- la legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e norme sul trasfe- rimento dell’attività», nella parte in cui inserisce l’art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5 del 2006, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18 aprile 2011, depositato in can- celleria il 21 aprile 2011 ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2011. Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese; uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 18 aprile 2011 e depo- sitato presso la cancelleria di questa Corte il 21 aprile 2011 (reg. ric. n. 35 del 2011), il Presidente del Con- siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvo- catura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge del- la Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante «Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regio- nale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e norme sul trasferimento dell’at- tività», nella parte in cui inserisce l’art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5 del 2006, per violazione degli artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione, nonché dell’art. 3 della legge costi- tuzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). L’art. 3 della legge della Regione autonoma Sarde-

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REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALEDELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II Cagliari, martedì 6 marzo 2012Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando oc-corre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA: Vendita a fascicoli separati: Parti I e II € 1,03, Parte III € 1,81. Supplementi ordinari e straordinari: € 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso. I fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno sod-disfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione europea. L'importo dovuto per le inserzioni e per l'acquisto dei bollettini dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma Sardegna – cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 oppure sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a: Regione Autonoma Sardegna, causale: BURAS (inserzione/acquisto) – Rif. Entrate:EC 312.001 – CdR 01.02.04. I versamenti effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601 04800 000060747748.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la genera-lità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

COMUNICATODal 1° aprile 2012 il Bollettino ufficiale della Re-

gione Autonoma della Sardegna sarà pubblicato esclusivamente in forma digitale.

Non sono più previsti la stampa e gli abbonamenti.I fascicoli del B.U.R.A.S. saranno disponibili gra-

tuitamente nel sito Internet della Regione.

SENTENZA N. 18

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori:- Alfonso QUARANTA Presidente- Franco GALLO Giudice- Luigi MAZZELLA "- Gaetano SILVESTRI "- Sabino CASSESE "- Giuseppe TESAURO "- Paolo Maria NAPOLITANO "- Giuseppe FRIGO "- Alessandro CRISCUOLO "- Paolo GROSSI "- Giorgio LATTANZI "- Aldo CAROSI "- Marta CARTABIA "- Sergio MATTARELLA "- Mario Rosario MORELLI "ha pronunciato la seguente

Sentenzanel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo

3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 feb-braio 2011, n. 6, recante «Modifiche all’articolo 2 del-

la legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e norme sul trasfe-rimento dell’attività», nella parte in cui inserisce l’art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5 del 2006, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18 aprile 2011, depositato in can-celleria il 21 aprile 2011 ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto1. - Con ricorso notificato il 18 aprile 2011 e depo-

sitato presso la cancelleria di questa Corte il 21 aprile 2011 (reg. ric. n. 35 del 2011), il Presidente del Con-siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge del-la Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante «Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regio-nale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e norme sul trasferimento dell’at-tività», nella parte in cui inserisce l’art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5 del 2006, per violazione degli artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione, nonché dell’art. 3 della legge costi-tuzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

L’art. 3 della legge della Regione autonoma Sarde-

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gna n. 6 del 2011 ha introdotto l’art. 15-bis, rubricato «Trasferimento dell’attività commerciale», nella legge regionale n. 5 del 2006. Tale articolo – in cui è inclusa, al comma 4, la norma censurata – disciplina le modalità di trasferimento delle attività commerciali, prevedendo quanto segue: «1. Il trasferimento dell’attività compor-ta a favore dell’avente causa il trasferimento del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività fino alla scadenza originaria dello stesso. 2. L’avente causa, salvo quanto stabilito dal comma 5, deve possedere tutti i requisiti ai quali è subordinato l’accesso e l’esercizio dell’attività. 3. Il titolo abilitativo assegnato in base a una riserva a favore di particolari categorie, salvo quanto stabilito dal comma 5, può essere trasferito esclusivamente in capo ad un soggetto appartenente alla medesima categoria. 4. La cessione dell’attività per atto tra vivi è comunicata dal cessionario al comune territorialmente competen-te entro sessanta giorni e non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilita-tivo all’esercizio dell’attività stessa. 5. La successione nell’attività per causa di morte è comunicata, entro tre mesi, al comune territorialmente competente dal succes-sore il quale, anche se privo dei requisiti di cui all’arti-colo 2 della presente legge o di quelli ulteriori eventual-mente richiesti per l’accesso e l’esercizio dell’attività, può proseguire in via provvisoria l’esercizio dell’attivi-tà per non più di un anno dalla data dell’acquisto. De-corso l’anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti determina la decadenza dell’autorizzazione e delle con-cessioni sui posteggi.».

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 15-bis della legge della Regione autonoma Sar-degna n. 5 del 2006, nella parte in cui, al comma 4, stabilisce che la cessione di un’attività commerciale per atto tra vivi non possa essere effettuata prima che siano trascorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo necessario per l’esercizio dell’attività. Tale disposizione violerebbe gli artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, nonché l’art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Innanzi tutto, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con il principio – sancito dall’art. 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attua-zione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) – secondo il quale le limitazioni al libero esercizio dell’attività di servizi possono essere giustificate esclusivamente per ragioni di ordine pubbli-co, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente. Ne deriverebbe la violazione sia dell’art. 3, primo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, «che non conferi[rebbe] alla Regione le potestà legisla-tive concretamente esercitate nel caso di specie», sia dell’art. 117, primo comma, Cost., che obbliga il legi-slatore regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall’or-dinamento comunitario.

Inoltre, la disposizione impugnata, nel prevedere una

limitazione temporale alla cessione dell’attività, deter-minerebbe – ad avviso del ricorrente – «un ostacolo alla libera esplicazione delle forze economiche sul merca-to». Pertanto, la norma violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto interferirebbe con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e sarebbe contraria al disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Ri-forma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che individuano il fondamento dell’attivi-tà commerciale nel principio della libertà di iniziativa economica privata e stabiliscono che il suo esercizio debba avvenire nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Infine, la disposizione impugnata violerebbe il principio della libertà di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 Cost., in quanto «la prevista restri-zione della potestà di cessione dell’attività d’impresa si traduce in una discriminazione nell’eguale garanzia della libertà economica e della libertà di circolazione di persone e servizi nel Paese, per effetto di un vincolo temporale privo di un ragionevole fondamento».

3. - Con atto depositato presso la cancelleria di que-sta Corte il 30 maggio 2011, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, nel merito non fondato.

In via preliminare, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità di tutte le censure sollevate dalla di-fesa statale, in quanto esse sarebbero formulate senza «consider[are] la sfera di competenza legislativa espres-samente riconosciuta alla Regione dallo Statuto d’au-tonomia». In particolare, il ricorrente, nel formulare le censure, si sarebbe limitato a «un riferimento meramen-te formale alle disposizioni dello Statuto di autonomia, senza dispiegare alcun accenno di motivazione».

Nel merito, la difesa regionale sostiene, innanzi tut-to, la conformità della disciplina regionale impugnata alla normativa europea e nazionale in materia di libera circolazione dei servizi. Ad avviso della difesa regio-nale, infatti, la direttiva 2006/123/CE e il d.lgs. n. 59 del 2010 di recepimento ammetterebbero limitazioni all’accesso e all’esercizio delle attività di servizi, a con-dizione che esse siano giustificate e non discriminatorie e, in particolare, che non corrispondano alle ipotesi di divieto elencate dall’art. 14 della direttiva 2006/123/CE e dall’art. 11 del d.lgs. n. 59 del 2010. Dal momento che «la norma impugnata non integra alcuna delle ipotesi vietate», la censura prospettata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. non sarebbe fondata.

La Regione autonoma Sardegna deduce, altresì, l’in-fondatezza della censura prospettata dal ricorrente in re-lazione all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. In particolare, secondo la difesa regionale, la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza «non può essere considerata titolo abilita-tivo a resecare interi ambiti materiali di sicura compe-tenza regionale, sostanzialmente vanificando il riparto costituzionale delle competenze, che opera per materia

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e non certo per funzioni». Tale competenza esclusiva dello Stato verrebbe in rilievo «soltanto quando la Re-gione ha inteso incidere direttamente sui meccanismi concorrenziali». Nel caso in esame, la norma impugna-ta non introdurrebbe alcuna limitazione all’accesso al mercato, ma si limiterebbe a disciplinare le modalità di esercizio delle attività commerciali, dettando limiti che rispondono a fini di utilità sociale.

Inoltre, la portata dell’art. 15-bis, comma 4, do-vrebbe essere interpretata in stretta correlazione con il dettato dell’art. 15-bis, comma 1, ai sensi del quale «Il trasferimento dell’attività comporta a favore dell’aven-te causa il trasferimento del titolo abilitativo all’eserci-zio dell’attività fino alla scadenza originaria dello stes-so». Secondo la difesa regionale, il limite triennale alla cessione dell’attività disposto dalla norma impugnata, tutelando l’utilità sociale, costituirebbe «la logica con-seguenza (perfettamente rispettosa del principio di pro-porzionalità e non eccessività) dell’apertura determina-ta dall’art. 15-bis, comma 1».

La Regione rileva, infine, che non sussisterebbe al-cuna violazione dell’art. 41 Cost., in quanto il limite triennale alla cessione dell’attività commerciale sareb-be diretto a salvaguardare finalità sociali di rilievo co-stituzionale.

4. - Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte il 20 dicembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce le ragioni poste a fon-damento del ricorso introduttivo e replica alle deduzio-ni svolte dalla Regione resistente. Con riguardo all’as-serita violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la difesa dello Stato sostiene che la direttiva 2006/123/CE vieterebbe non solo le condotte e le previsioni indicate dall’art. 14, ma anche tutte le misure che restringono in modo ingiustificato e non proporzionato la libera pre-stazione di servizi. Tra tali misure rientrerebbe quella che limita la facoltà di un operatore stabilito in uno Sta-to membro «non solo di insediarsi in un altro territorio in concorrenza con un altro già operante in esso, ma anche di rilevare in ogni momento un’attività già esi-stente sul luogo».

5. - Con memoria depositata il 20 dicembre 2011, la Regione autonoma Sardegna ribadisce la legittimità costituzionale della norma impugnata, in quanto essa ri-guarderebbe l’attività commerciale su aree pubbliche, la cui disciplina è espressamente affidata alla competenza regionale dall’art. 28, comma 12, del d.lgs. n. 114 del 1998, come modificato dall’art. 70 del d.lgs. n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE. Sareb-be, dunque, la stessa disciplina statale di recepimento della direttiva comunitaria ad aver previsto la compe-tenza regionale a regolare la materia, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

Considerato in diritto1. - Con ricorso notificato il 18 aprile 2011 e depo-

sitato presso la cancelleria di questa Corte il 21 aprile 2011 (reg. ric. n. 35 del 2011), il Presidente del Consi-glio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legitti-

mità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Re-gione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante «Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 mag-gio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione auten-tica dell’articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e norme sul trasferimento dell’attività», nella parte in cui inserisce l’art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5 del 2006, limitando nel tempo la facoltà di cessione dell’attività commerciale per atto tra vivi.

Nel disciplinare il trasferimento dell’attività com-merciale su aree pubbliche, l’art. 15-bis, comma 4, sta-bilisce che «La cessione dell’attività per atto tra vivi […] non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dal-la data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività stessa». Tale previsione interferirebbe con la materia «tutela della concorrenza», che l’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. assegna alla compe-tenza esclusiva del legislatore statale; si porrebbe, inol-tre, in contrasto con le norme dell’Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, che vincolano la potestà legislativa delle Regioni ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost.; lederebbe, infine, il principio della libertà di iniziativa economica privata, sancito dall’art. 41 Cost., nonché l’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

2. - In via preliminare, va respinta l’eccezione solle-vata dalla Regione autonoma Sardegna, secondo la qua-le le censure prospettate dal ricorrente non sarebbero adeguatamente motivate e non terrebbero conto della sfera di competenza legislativa espressamente ricono-sciuta alla Regione dallo statuto speciale.

Ai fini del giudizio sulla ammissibilità dei ricorsi proposti nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, assume rilievo il riferimento alle competen-ze stabilite dallo statuto (da ultimo, sentenza n. 90 del 2011) ed è necessario specificare, con riguardo all’art. 117 Cost., «quale tra le diverse sfere di competenza sta-tale sarebbe stata in concreto invasa» (sentenza n. 258 del 2004).

Nel caso in esame, il ricorrente riconosce che il commercio è materia di competenza regionale e fa rife-rimento alle materie riservate dallo statuto alla potestà legislativa della Regione, deducendo, tra l’altro, la vio-lazione dell’art. 3. Le censure così prospettate non sono generiche o non sufficientemente motivate. Le viola-zioni lamentate e i parametri invocati sono chiaramente individuati (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011).

3. - Nel merito, la questione è fondata.3.1. - L’art. 15-bis, comma 4, della legge della Re-

gione autonoma Sardegna n. 5 del 2006 stabilisce che la cessione dell’attività commerciale su suolo pubblico non può essere effettuata «prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all’eser-cizio dell’attività stessa». Tale norma, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commer-ciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi opera-tori, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo

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comma, lettera e), Cost. («tutela della concorrenza»).La circostanza che la restrizione riguardi il commer-

cio «su aree pubbliche» non modifica questa conclusio-ne. L’esercizio dell’attività è, in ogni caso, consentito solo in base a un titolo abilitativo, il cui rilascio dipende dalla disponibilità di aree specificamente adibite. L’art. 15, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2006 pre-vede, infatti, che il commercio può essere svolto «su posteggi dati in concessione» oppure «su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti da ogni singolo co-mune, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi». Anche in un contesto nel quale il numero complessi-vo delle autorizzazioni all’esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di «spazi appositamen-te definiti», una limitazione temporale alla cessione dell’attività si traduce inevitabilmente in una barriera all’entrata di nuovi operatori.

3.2. - L’art. 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 (Direttiva del Parlamento europeo e del Con-siglio relativa ai servizi nel mercato interno), recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno), stabilisce che una deroga al principio della libera circolazione dei servizi può ritenersi necessaria – e dunque ammissibi-le – solo quando sia giustificata «da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente». Nessuna di tali ragioni può essere addotta a fondamento della norma impugnata.

Come rilevato dalla difesa regionale, l’art. 15-bis, comma 4, della legge regionale n. 5 del 2006 persegue fini di utilità sociale (quali la garanzia della «serietà» dell’esercizio del commercio, la qualità dei servizi resi, la produttività della rete distributiva e la solidità dell’intera filiera produttiva), in quanto mira «ad evitare la spinta all’acquisizione dei titoli abilitativi e all’aper-tura dell’attività commerciale al solo fine di ricavarne, immediatamente, un profitto attraverso l’alienazione, con l’evidente conseguenza del possibile svuotamento dell’ordinario procedimento amministrativo che deve essere seguito al fine dell’apertura di un’impresa com-merciale (procedimento che prevede la richiesta dell’in-teressato e la verifica dei suoi requisiti)». Tali fini di utilità sociale – già adeguatamente tutelati, in caso di trasferimento dell’attività, mediante l’accertamento del possesso dei requisiti soggettivi effettuato dall’ammini-strazione ex art. 15-bis, comma 2, della medesima legge regionale n. 5 del 2006 – non rientrano tra le ragioni di pubblico interesse che, secondo l’art. 16 della diretti-va 2006/123/CE, possono giustificare l’imposizione di una restrizione al principio della libera circolazione dei servizi.

3.3. - Inoltre, l’attinenza della norma impugnata alla materia del commercio, riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è di per sé sufficiente ad escludere eventuali profili di illegittimità costituziona-le. Infatti, «è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di com-petenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuo-vi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e

alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale» (sentenza n. 150 del 2011). L’art. 15-bis, comma 4, della legge regionale della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 2006, subordinando la cessione di attività commer-ciali su aree pubbliche al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo, ostacola l’accesso a quelle attività e condiziona, restringendolo, il libero esplicarsi dell’attività imprenditoriale, con conseguen-te violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

4. - Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Per questi motivi

La Corte Costituzionaledichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15-bis,

comma 4, della legge della Regione autonoma Sarde-gna 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), introdotto dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6 recante «Modifiche all’articolo 2 della legge regio-nale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpreta-zione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell’attività», nella parte in cui prevede che la cessione dell’attività «non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività stessa».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2012.

Quaranta PresidenteCassese RedattoreMelatti Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2012.Il Direttore della Cancelleria

Melatti

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL’ART. 20 DELLE NORME INTEGRATIVE

PER I GIUDIZI DAVANTI LA CORTE COSTITU-ZIONALE

Ricorso n. 21 depositato il 2 febbraio 2012

del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tem-pore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12

nei confronti

della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma della Sarde-

gna del 21/11/2011. n 21 pubblicata sul BUR n. 35 del

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56 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

29/11/2011 recante: “Modifiche e integrazioni alla leg-ge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere ur-banistico “.

quanto:- all’art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale

n. 21/2011 per contrasto con gli articoli: 9; 117, primo comma; 117, secondo comma, lettere I) e s), della Co-stituzione;

- all’art. 18 per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione;

- all’articolo 20 per contrasto con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

- all’art. 23, commi 6 e 7, perché eccede dalle com-petenze statutarie di cui all’articolo 3 dello statuto spe-ciale di autonomia della Regione Sardegna adottato con legge costituzionale n. 3 del 1948 e contrasta con gli articoli 117, comma 2 lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione.

*****La predetta legge della Regione autonoma della Sar-

degna viene impugnata con riferimento alle norme so-pra indicate giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2012 allegata in estratto al presente ricorso.

MOTIVI1) L’art. 7, comma 1, lettera f), della legge regionale

n. 21/2011 è illegittimo per contrasto con gli articoli: 9; 117, primo comma; 117, secondo comma, lettere 1) e s), della Costituzione.

Com’è noto la Regione Sardegna ha potestà legisla-tiva di tipo primario in materia di urbanistica ed edi-lizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) del-lo Statuto speciale di autonomia, l.cost. n. 3/1948. La Regione è, altresì, titolare di competenza esclusiva in materia di «piani territoriali paesistici», in base all’ar-ticolo 6, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, di approvazione delle Nuove norme dì attuazione dello Statuto.

Sul piano legislativo la Regione nell’esercitare la propria competenza esclusiva è, tuttavia, tenuta ad osservare i limiti espressamente individuati nell’art. 3 dallo Statuto in riferimento alle materie affidate alla po-testà legislativa primaria della Regione e cioè l’armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

In relazione a quest’ultimo limite, codesta Corte, an-che con riferimento alla Regione Sardegna, ha, invero, avuto modo di affermare che:

- il legislatore statale conserva il potere di vincola-re la potestà legislativa primaria della Regione specia-le attraverso l’emanazione di leggi qualificabili come “riforme economico-sociali”, e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislative nella materia “tutela

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere s), della Co-stituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela del beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia po-tranno continuare ad imporsi al necessario rispetto del legislatore della Regione Sardegna che eserciti la pro-pria competenza statutaria nella materia “edilizia ed urbanistica” (Corte Costituzionale sentenza n. 51 del 2006, riferita proprio alla Regione Sardegna; v. anche sentenza n. 536 del 2002);

- la potestà normativa della Regione autonoma, che deve esercitarsi “in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale”, deve rispettare quali norme "di grande riforma economico-sociale” le disposizioni della c.d. legge “Galasso” ed in specie l’elenco delle aree tutelate per legge contenuto nell’odierno art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 (sentenza n. 164 del 2009 che ha accolto un ricorso in via d’azione dello Stato avverso una legge della Regione autonoma della Valle d’Aosta).

Ciò detto in linea generale, la legge regionale n. 21/2011, nell’intervenire sulla legge regionale n. 4/2009 (“Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’eco-nomia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza stra-tegica per lo sviluppo”), apporta, fra le altre, delle si-gnificative modifiche alla disciplina degli interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente (art. 2), di ampliamento per le costruzioni in zona agricola (art. 3), di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva (art. 4) e di demolizione e ricostruzione (art. 5).

L’articolo 7, comma 1, lettera f), della legge n. 21 prevede, inoltre, che gli interventi edilizi di cui ai no-vellati articoli 2, 3, 4, 5 e all’art.6 (riferito al patrimonio edilizio pubblico) siano realizzabili non solo “in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti”, ma in deroga anche “alle vigenti disposizioni normative regionali”. Viene fatto “salvo il rispetto delle disposizioni del codice civile e i diritti dei terzi”.

Tale disposizione, nel consentire di effettuare gli interventi in deroga non solo alle previsioni dei rego-lamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, ma anche alle vigenti disposizioni regionali, con il solo limite del rispetto del codice civile e dei terzi, senza al-cuna ulteriore clausola di salvaguardia, appare suscetti-bile di essere interpretata secondo un'accezione ampia. tale da ricomprendere nella deroga anche normative che afferiscono ad ambiti di legislazione statale esclusiva.

Dall’ampia accezione della norma conseguono, per-tanto, le violazioni che si vanno ed esporre.

1.1. In primo luogo, la generica locuzione “dispo-sizione normative regionali” è suscettibile di essere interpretata in modo ampio, comprensivo anche della disciplina di uso del territorio stabilita dal piano pae-saggistico regionale, con la conseguenza che si ha una incostituzionale riduzione della tutela paesaggistica,

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agli effetti della realizzazione del piano casa, allo stesso livello degli strumenti urbanistici ed edilizi.

Ciò comporta un diretto contrasto con la norma di grande riforma economico-sociale posta dall’art. 5 del decreto legge n. 70 del 2011 (convertito, con modifi-cazioni, nella legge n. 106 del 2011), che ha posto i principi fondamentali sui cosiddetti “piani - casa” (leg-ge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane), chiarendo, senza ombra di dubbio, che resta fermo il rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (in linea, del resto, con i contenuti dell’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 1 aprile 2009, che ha fissato gli ambiti e i limiti di intervento generali dei piani casa regionali, salvaguardando le reciproche com-petenze dello Stato e delle regioni nelle materie della tutela ambientale e dell’urbanistica).

Di conseguenza, la disciplina dettata dalla legge del-la Regione Sardegna in esame, consentendo, nell’ac-cezione prospettata, una deroga generale alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplina-no l’attività edilizia senza tener conto della disciplina statale paesaggistica ed in particolare dei vincoli pae-saggistici, contrasta in generale con i principi di tute-la dei beni paesaggistici contenuti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 131 e ss.. parte terza del codice di settore).

Ne deriva che l’art. 7, viola gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, di cui dette dispo-sizioni costituiscono diretta attuazione.

1.2. L’art. 7, comma 1. lett. f), inoltre, contrasta anche con i principi dell’ordinamento civile laddove nell’autorizzare genericamente, attraverso la norma in esame, interventi edilizi “in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comu-nali vigenti”, e in generale in deroga anche “alle vigenti disposizioni normative regionali”, facendo salvo il ri-spetto del solo codice civile e dei diritti dei terzi, non impone il rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, contenente disposizioni in materia di distanze e altezze degli edifici.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto che gli art. 8 e 9 del predetto decreto ministeriale in tema di distanze tra edifici per la genesi del decreto (è stata adottato ex art. 41-quinquies, com-ma 8, della legge 17.08.1942 n. 1150) e per la sua fun-zione igienico-sanitaria (evitare intercapedini malsane mediante la fissazione di valori minimi inderogabili), costituiscono un principio inderogabile della materia anche per le regioni e province autonome che, in base agli statuti di autonomia, siano titolari di competenza esclusiva nella materia urbanistica (cfr. ex pluribus, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 7731/2010 e n. 4374/2011).

In proposito codesta Corte, sin dalla sentenza n. 120 del 1996, ha ritenuto che “la predetta norma sulle di-stanze tra edifici, deve considerarsi integrativa di quelle previste dal codice civile (art. 873 cod. civ. e segg.)” e che “le disposizioni sulle distanze fra costruzioni sono giustificate dal fatto di essere preordinate, non solo alla tutela degli interessi del due frontisti ma, in una più am-

pia visione, anche al rispetto di una serie di esigenze generali, tra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio. Si tratta, quindi, di una normativa che prevale sulla pote-stà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze” (cfr. anche Corte Costituzio-nale 16 giugno 2005, n. 232)”.

Nella sentenza 16 giugno 2005, n.232, codesta Corte ha avuto modo, peraltro, di precisare che le normative locali (regionali o comunali) possono si prevedere di-stanze inferiori alla misura minima di cui all’art. 9 del D.M 1444/1968, ma entro precisi limiti: l’introduzione di deroghe è consentita solo nell’ambito della pianifi-cazione urbanistica, come nell’ipotesi espressamente prevista dall’art. 9 comma 3 del DM 1444/1968, che riguarda edifici tra loro omogenei perché inseriti in un piano particolareggiato o in un piano di lottizzazione.

Ne consegue che l’articolo 7, comma 1 lettera f), della legge regionale in esame, laddove, non prevede la salvezza anche delle disposizioni in materia di al-tezze e distanze di cui al citato decreto ministeriale n. 1444/1968, contrasta con l’articolo 117. secondo com-ma. lettera l). della Costituzione, che riserva alla com-petenza esclusiva statale la materia dell’ordinamento civile.

1.3. Infine, lo stesso art. 7. comma 1. lettera f). nel-la sua ampia accezione già ricordata, derogatoria del-le “previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti”, e in generate delle “vi-genti disposizioni normative regionali”, consente che gli interventi edilizi di cui agli articoli 2. 3, 4. 5 e 6 siano realizzabili senza fare salve le misure di controllo dell’urbanizzazione stabilite dalla normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti previste dal decreto legi-slativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE (Seveso).

Al riguardo, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche, recante attuazione del-la direttiva 96/82/CE (c.d. direttiva Seveso), relativa al controllo dei rischi di incidenti rilevanti causati da determinate sostanze pericolose, detta disposizioni vin-colanti in materia di assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione.

A tal fine il D.M. 9 maggio 2001, che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazio-ne urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, prevede che le autorità responsabili della gestione del territorio rece-piscono negli strumenti di regolamentazione territoriale ed urbanistica e negli atti autorizzativi dell’attività edi-lizia, nelle aree interessate dagli effetti degli scenari in-cidentali ipotizzabili in relazione alla presenza di stabi-limenti a rischio di incidente rilevante, le informazioni fornite dai gestori sulle aree di danno e le valutazioni di compatibilità degli interventi fornite dall’autorità tecni-ca competente.

La suesposta normativa statale è, pertanto, indero-gabile e trova fondamento nella disciplina recata dalla direttiva 96/82/CE, ed in particolare nell’art. 12 della stessa direttiva che stabilisce misure in materia di con-trollo dell’urbanizzazione.

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Sulla scorta delle suesposte argomentazioni la nor-ma in esame viola, pertanto, l’art. 117, comma 1, della Costituzione nella misura in cui contrasta con la norma-tiva comunitaria e l’art. 117, comma 2, lett. s), della Co-stituzione nella misura in cui dispone in modo difforme della normativa nazionale di riferimento afferente alle materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella quale lo Stato ha competenza legislativa esclusi-va.

2) L’art. 18 della l.r. n. 21/2011 è illegittimo per con-trasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera s) del-la Costituzione.

L’art. 18 della legge regionale n. 21/2011 inserisce, dopo l’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1998, il seguente: «Art. 5-bis (Semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lie-ve entità).

1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottopo-sti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, ed indicati nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), sempre che comportino un’alterazione dei luoghi e dell’aspet-to esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedi-mento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale.

2. La Giunta regionale, con direttiva adottata previa deliberazione, può individuare ulteriori forme di sem-plificazione del procedimento di autorizzazione paesag-gistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n.139 del 2010.».

In sintesi l’art. 18 prevede che, dopo la prima ap-plicazione (fase nella quale si applica il d.P.R. n. 139 del 2010), la Giunta regionale per gli interventi di lieve entità possa individuare ulteriori forme di semplifica-zione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 139 del 2010.

Appare dunque evidente l’irragionevolezza della di-sposizione regionale ed il contrasto con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e segnata-mente della disciplina statale sull’autorizzazione pae-saggistica ex art. 146 del Codice di settore.

Essa costituisce una norma di grande riforma econo-mico-sociale perché assicura su tutto il territorio nazio-nale, in una fase così delicata come quella della tutela preventiva, una uniformità di trattamento su tutto il ter-ritorio nazionale, e dunque in tutte le regioni, ivi incluse quelle che godono di autonomia speciale.

La norma regionale, cosi disponendo, esercita una potestà legislativa che appartiene in via esclusiva allo Stato, al quale spetta di disciplinare la materia della tu-tela dell’ambiente e dell’ecosistema e, per l’effetto,viola l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costitu-zione che riserva al legislatore statale la predetta mate-

ria della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».3) L’articolo 20 è illegittimo per contrasto con gli

articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Co-stituzione.

L’articolo 20 della legge in esame introduce modifi-che alla legge regionale n. 22 del 1984 (“Norme per la classificazione delle aziende ricettive”), riformulando l’art. 4-bis, come inserito dalla l.r. n.3/2009.

La nuova formulazione dell’articolo 4-bis, prevede che «nelle aziende ricettive all’area aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata gli al-lestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulot-te, caravan, mobil-home. maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all’esercizio dell’at-tività sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turi-stico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allesti-menti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzio-ne:

b) non possedere alcun collegamento di natura per-manente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnolo-giche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimo-vibili in ogni momento.”.

Non spetta, tuttavia, alla normativa regionale qua-lificare alcuni interventi come paesaggisticamente irri-levanti, ampliando la previsione dell’articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Peraltro, sul piano concreto, l’estensione dell’ambi-to degli interventi qualificati come paesaggisticamente irrilevanti, contenuta nella nuova formulazione dell’ar-ticolo 4-bis (la precedente si limitava agli “allestimenti mobili di pernottamento”), pone seri problemi di impat-to paesaggistico.

Occorre, infatti, considerare che:- per “aziende ricettive” si intendono villaggi turi-

stici e campeggi e, quindi, la previsione riguarda aree assai importanti dal punto di vista paesaggistico;

- la definizione delle “case mobili” è incerta, e ri-schia di costituire motivo di elusione dell’intera disci-plina di tutela del territorio, comportando la disapplica-zione delle regole di edificazione stabilite nella legge e negli strumenti di pianificazione; tanto più che la dispo-sizione in questione vanifica la necessaria sussistenza delle caratteristiche tecniche individuate quali indici di precarietà e temporaneità (esistenza dei “meccanismi di rotazione” in funzione, “rinnovabilità degli allaccia-menti alle reti tecnologiche”), poiché qualifica detti in-terventi come comunque «diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee» anche e nonostante questi risultino « collocati in via continua-tiva»;

- tra le «pertinenze ed accessori funzionali all’eser-cizio dell’attività» ricettiva, potrebbero rientrare strut-ture edificatorie (ad esempio, quelle dei servizi e degli spazi comuni dei villaggi vacanze) di grande dimensio-ne e di grande impatto paesaggistico, che altrimenti do-vrebbero indubbiamente essere sottoposte ad una piena valutazione di compatibilità paesaggistica (oltre che di compatibilità urbanistico-edilizia).

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Si aggiunga che interventi del tutto analoghi, se non sostanzialmente coincidenti con quelli che la l.r. n. 21 del 2011 intende “liberalizzare”, sono compresi tra quelli soggetti al procedimento di autorizzazione pa-esaggistica, seppure in forma semplificata, dal D.P.R. n. 139 del 2010, attuativo della previsione dell’articolo 146, comma 9, del Codice di settore (vedi, tipologie di cui al n. 38 e, soprattutto, al n. 39, dell’Allegato) e che il Piano Paesaggistico Regionale, all’articolo 20, comma 1, lettera b), n. 3 (“Fascia costiera”), detta una disciplina di tutela che esclude la realizzazione di detti interventi.

Appare dunque evidente, anche in questo caso, l’ir-ragionevolezza della disposizione regionale ed il con-trasto con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e segnatamente dell’autorizzazione ex art. 146, che costituisce una norma di grande riforma economico-sociale perché assicura su tutto il territorio nazionale, in una fase così delicata come quella della tutela preventiva, una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, e dunque in tutte le regioni, ivi incluse quelle che godono di autonomia speciale.

Un’analoga questione, del resto, è stata già esami-nata e accolta da codesta Corte Costituzionale con sen-tenza n. 235 del 19 luglio 2011, che ha dichiarato l’ille-gittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui, nel disciplinare le strutture turistiche presso gli stabilimenti balneari, prevedendo, tra l’altro, «la permanenza delle istallazioni e delle strutture, rea-lizzate per l’uso balneare, per l’intero anno solare», dif-feriva dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con particolare riguardo alla pianificazione paesaggistica e al regime dell’autorizzazione paesaggistica. “La nor-mativa censurata - ha osservato la Corte - prevede sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica.Vi è, quindi, una invasione nella competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in mate-ria di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (da ulti-mo, sentenze n. 101 del 2010 e n. 272 del 2009)”.

La norma in esame viola, pertanto. gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

4) L’articolo 23, commi 6 e 7, eccede dalle compe-tenze statutarie di cui all’articolo 3 dello statuto specia-le di autonomia della Regione Sardegna e contrasta con gli articoli 117, comma 2 lettera s), e 118, terzo comma, Cost.,

L’articolo 23, commi 6 e 7, della l.r. in esame, so-stituendo l’articolo 5, commi 4 e 5, della l.r. n. 19 del 2011, ha previsto che la Giunta regionale sia autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale consenten-do la realizzazione nella fascia costiera, entro la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf e disponendo che per tali fi-nalità si applica la procedura di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 che si conclude con una deliberazione della Giunta.

Segnatamente l’art. 23, ai commi 6 e 7, così dispone:

“6. Il comma 4 dell’articolo 5, è sostituito dal seguen-te:

“4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’en-trata in vigore della presente legge, attiva la procedura di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), proponendo gli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale necessari per consenti-re la realizzazione di nuove strutture residenziali e ricet-tive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia, 500 metri per le isole minori.”.

7. Il comma 5 dell’articolo 5, è sostituito dal seguen-te:

“5. In considerazione della valenza strategica degli interventi di promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf previsto della presente legge, i termini del procedimento di cui al comma 4 sono eccezional-mente ridotti alla metà “.

Ebbene, il principio della pianificazione necessaria-mente congiunta (Stato-Regione) sui beni paesaggistici, contenuto negli art. 135 e 143 del Codice dei beni cul-turali e del paesaggio approvato con d.lgs. n. 42/2004 (e successivi decreti correttivi del 2006 e del 2008) costituisce senz’altro una norma di grande riforma economico-sociale (o norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica), che si impone, in quanto tale - come anticipato nell’esposizione del primo motivo di ricorso - uniformemente su tutto il territorio nazionale, e dunque in tutte le regioni, ivi incluse quelle che godono di autonomia speciale.

Nella nuova disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio, introdotta dal codice del 2004, la pianifica-zione paesaggistica, come strumento di tutela dinamica del territorio, rappresenta, invero, il cuore del sistema, rispetto al quale ruotano sia i vincoli che gli strumen-ti autorizzatori e sanzionatori di gestione e controllo, e nel quale la partecipazione statale assume particolare rilievo in via preventiva soprattutto attraverso la piani-ficazione in conformità a standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.

La partecipazione statale in sede di pianificazione nel consentire di assicurare proprio la ridetta uniformità di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni cultu-rali su tutto il territorio impedisce, in altre parole, che le Regioni, con propria legge regionale, possano in ipotesi adottare piani paesaggistici che compromettono il bene primario del paesaggio.

Ciò detto in linea di principio, l’articolo 23, commi 6 e 7. - al pari del sostituito art. 5 commi 4 e 5, della legge regionale n. 19/2011, invero dal contenuto non dissimi-le e già oggetto di impugnativa in via diretta pendente presso codesta Corte - contrasta con la norma di grande riforma economico-sociale di cui agli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004 sulla pianificazione congiunta Stato-Regione in materia di piani paesaggistici.

Il comma 6, invero, senza che in alcun modo lo Sta-to abbia partecipato alla scelta a monte di adeguare il piano paesaggistico per la realizzazione delle strutture

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connesse ai campi da golf e di adeguarlo entro specifici limiti, stabilisce già in via legislativa che il piano va adeguato e le distanze dalla battigia: “La Giunta regio-nale ... attiva la procedura di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 ... proponendo gli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture resi-denziali e ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia, 500 metri per le isole minori”.

Sempre il comma 6 ed il comma 7, dispongono, inoltre, secondo quale procedimento e quali tempi il piano paesaggistico deve essere modificato in via am-ministrativa atteso che «“La Giunta regionale.. attiva la procedura di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009. n. 4... ” e che “In considerazione del-la valenza strategica degli interventi di promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf previsto della presente legge, i termini del procedimento di cui al comma 4 sono eccezionalmente ridotti alla metà (...) con i termini ridotti alla metà».

L’art. 11 disciplina, infatti, il procedimento di «ag-giornamento e revisione del Piano paesaggistico regio-nale», che si conclude con una deliberazione della Giun-ta, senza alcuna partecipazione dell’Amministrazione statale, con la conseguenza che anche sotto l’aspetto procedimentale amministrativo di modificazione del piano l’art. 6 non attribuisce alcun ruolo allo Stato.

Si tratta di modifiche al piano paesaggistico che as-sumono già in linea programmatica particolare rilievo ove si consideri che, ai sensi dell’articolo 19 delle nor-me tecniche di attuazione del PPR vigente, “la fascia co-stiera”, così come perimetrata nella cartografia del PPR, rientra nella categoria dei beni paesaggistici d’insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo e che l’articolo 20, comma 1, lett. b), n. 1), delle stesse N.T.A, stabili-sce che nella fascia costiera «non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf».

Sulla base di quanto premesso le norme censurate sono all’evidenza illegittime perché la vigente pianifi-cazione paesaggistica, non può essere modificata se non secondo le modalità (“intese” ed “accordi”) previste dall’Articolo 143 del Codice, essendo quello della pia-nificazione congiunta un principio cardine del sistema di tutela del paesaggio, assicurato dal Codice in diretta attuazione del principio fondamentale espresso dall’ar-ticolo 9, secondo comma, della Costituzione.

Invero, la Regione Sardegna, con le disposizioni normative censurate, pretende di modificare unilateral-mente, con lo strumento legislativo, le misure di tutela concordate con lo Stato e consacrate, in attuazione de-gli artt. 135 e 143 del Codice di settore, nel previgente piano paesaggistico del 2006, quando, invece, avrebbe dovuto concordare le modifiche nella appropriata sede della nuova concertazione di riforma e modifica con-giunta del piano medesimo.

La scelta ed il limite entro il quale consentire i campi da golf e annesse strutture ricettive deve, in altri termi-ni, tradursi e operarsi attraverso una modifica congiunta

del piano paesaggistico, con l’accordo dello Stato, men-tre viene ad essere anticipata e compiuta unilateralmen-te dalla legge regionale censurata; del pari il concreto adeguamento del piano paesaggistico vigente secondo le linee direttive dettate con il comma 6 non può essere rimesso alla procedura individuata dai commi 6 e 7, ma deve passare attraverso un accordo con lo Stato.

La violazione del principio di pianificazione con-giunta si presenta, peraltro, di particolare rilievo, atteso che il piano paesaggistico è stato definito nel 2006 con l’accordo dello Stato e viene ora ad essere ridefinito, con la legge regionale in esame, in base all’esclusiva volontà regionale.

In questa ottica ogni Regione con il succedersi delle giunte regionali, potrebbe, in via di mera ipotesi, fare e disfare ogni volta a propria discrezione i piani pae-saggistici concordati con lo Stato, svuotando di ogni contenuto le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio sopra richiamate.

In proposito giova, per mera completezza, chiari-re sin d'ora che non si intende in questa sede in alcun modo discutere o contrastare nel merito le scelte della Sardegna in ordine alla opportunità e convenienza di promuovere i campi da golf o la realizzazione delle an-nesse strutture ricettive turistico - alberghiere, ma esclu-sivamente difendere il rispetto dei principi fondamenta-li di grande riforma economico-sociale della materia, che impongono che le modifiche ai piani paesaggistici, concordati in ossequio al Codice di settore, siano defi-nite anch’esse con lo Stato.

Ciò tanto più se, come nella specie, le misure con-tenute nella legge regionale, oltre alla realizzazione dei campi da golf, consentono, all’interno della aree pa-esaggistiche qualificate dal vigente piano come di ri-spetto della “fascia costiera”, la realizzazione di cospi-cui interventi edificatori (turistico-residenziali) fino a 75.000 mc. (per ciascun impianto), di cui il 50 per cento a tipologia di villa unifamiliare (art. 6, comma 1, lettera d)), oltre 4.000 mc. per “club house” e altri locali di servizio, volumi che possono essere poi considerevol-mente aumentati al ricorrere di determinati presupposti (fino al 30% nel caso di impianti di prima categoria e di un altro 25% in caso di riutilizzo di volumi - anche a de-stinazione rurale - preesistenti: art. 6, commi 2, 5 e 3).

La disposizione regionale nell’eliminare in radice forme di intesa e di coordinamento tra la Regione e lo Stato viola, altresì, l’art. 118, comma terzo, Cost, che affida alla competenza legislativa statale le “forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali”.

Per quanto detto, l’art. 23. commi 6 e 7, è illegittimo per violazione dell’art. 3 dello Statuto speciale di au-tonomia della Regione Sardegna adottato con la legge costituzionale n. 3 del 1948, e degli articoli 117, comma 2 lettera s, e 118, terzo comma, della Costituzione.

*****Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affin-

ché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della leg-ge n. 21/2011 della Regione autonoma della Sardegna viene impugnata con riferimento alle norme sopra in-

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dicate giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2012 allegata in estratto al presente ricorso, quanto: all’art. 7, comma 1, lettera f), all’art. 18, all’ar-ticolo 20, all’art. 23, commi 6 e 7.

Si allega l’estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 20.1.2012.

Roma, Avvocato dello Stato

Venturini

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEggI E dECRETI

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2012, n. 15Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

- Nomina Commissario ai sensi dell'art. 35 del vigen-te Statuto consortile.

pag. 18

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2012, n. 16Agenzia regionale per la protezione dell’ambien-

te della Sardegna. Nomina Direttore generale.pag. 18

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2012, n. 19Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della

Sardegna. Nomina del Commissario straordinario.pag. 18

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEL-L’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTO-RALE 17 novembre 2011, n. 96Articolo 16 comma 3 del decreto MIPAAF 16 di-

cembre 2010 sulle disposizioni applicative del D. Lgs 61/2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini per quanto concerne lo schedario viticolo e la riven-dicazione annuale delle produzioni. Rese unitarie nei primi anni produttivi a decorrere dalla data di impianto dei vigneti. Disposizioni regionali.

pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2011, n. 42/22Legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, articolo 5.

Fondo Sociale. Ripartizione fra gli Enti Gestori del-lo stanziamento di competenza dell’anno 2011 pari a € 258.000.

pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 49/26Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento “Progetto di im-pianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 12,23 MW” nel Comune di Villasor. Proponente: Sardinia Green Island s.r.l.

pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 49/27Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai

sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 2008 e s.m.i. relativa al progetto “Inter-venti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio San Teodoro – Completamento opere idrauliche a protezione dell'abitato (zona Ri-nagghju)” in comune di San Teodoro. Proponente: Comune di San Teodoro.

pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 49/28Procedura di verifica ai sensi della D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento “Progetto di im-pianto fotovoltaico in Comune di Sassari, località Badde Trippida". Proponente: Terra 3 s.r.l.

pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 52/44Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento “Impianto foto-voltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 7”. Propo-nente: Partecipazioni e Strategie s.r.l.

pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 52/45Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento “Impianto foto-voltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 8”. Propo-nente: Horizonta s.r.l.

pag. 26

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

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116 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 11 marzo 2011, n. 89Bilancio Regionale 2011 - Economia formale.

Prelevamento della somma complessiva di Euro 480.304,92 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 - a fa-vore dell’ U.P.B. SC06.05.001 - cap. S08.1358 - CdR 00.01.05.02. Riassegnazione somme a favore della Provincia di Cagliari.

pag. 28

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 16 marzo 2011, n. 97Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 410.974,49 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.08.006 - cap. SC04.1910 - CdR 00.01.05.02. Riassegnazione somme e impegno a fa-vore del Consorzio Ramsar-Molentargius e ing. An-tonio Manca.

pag. 29

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 22 aprile 2011, n. 144Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 25.700,06 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01 .004 -cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.02.002 - cap. SC04.0377 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno a fa-vore dei comuni di Samassi, Siliqua, Gergei e Ca-gliari.

pag. 29

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 5 maggio 2011, n. 170Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di euro 28.000,00 dal fondo speciale di cui alla U.P.B.

S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.003 - cap. SC04.0340 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno a fa-vore dell’A.T.P. “IRIS S.a.s. (capogruppo) - Criteria S.r.l.” per spettanze contrattuali dovute per le atti-vità del Progetto “Piano generale per la definizione delle linee guida regionali per la realizzazione degli interventi di riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica.

pag. 30

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 30 maggio 2011, n. 216Bilancio Regionale 2011 - Economia formale.

Prelevamento della somma complessiva di Euro 51.645,70 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a favore della U.P.B. S04.08.005 - cap. SC04.1902 - CdR 00.01.05.02. Riassegnazione somme a favore dell’Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale per spettanze re-lative alla convenzione n. 35 A.D.A. del 29.12.2000 recante “Elaborazione del Piano di salvaguardia e valorizzazione dei laghi salsi - Esecuzione indagini in relazione ai descrittori ecologici”.

pag. 30

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 30 maggio 2011, n. 217Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 10.489,50 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.003 - cap. SC04.0345 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno a fa-vore dei professionisti ing. Marco Mancini e dott. Giovanni Tilocca, relativi al pagamento del secon-do acconto di cui al contratto Rep. n. 15/2009 del 12.11.2009 per le attività inerenti lo Studio “Analisi dell’assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ol-lastru” a seguito dell’evento di piena del 22 ottobre 2008. Rivisitazione e integrazione dello studio deno-minato Piano stralcio delle fasce fluviali”.

pag. 31

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

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12 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 7 luglio 2011, n. 295Bilancio Regionale 2011. Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 21.600,00 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.03 - cap. SC04.0375 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno fina-lizzato al pagamento dei professionisti Ing. Marco Mancini e Dott Giovanni Tilocca, relativamente al 3° acconto dovuto per le attività di Direzione di Pro-getto e di consulenza Scientifica del progetto “Pia-no Stralcio per le Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”- CIG 2435987011.

pag. 31

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 13 luglio 2011, n. 301Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di euro 8.000,00 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.003 - cap. SC04.0340 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno fina-lizzato al pagamento dell’ATP - Ing. Marco Man-cini, Dott. Giovanni Tilocca, Dott. Panzeri e Dott. Damonte per la liquidazione del 1° acconto relativo all’incarico di “Predisposizione di Direttive in mate-ria di: a) manutenzione della rete idrografica e delle opere idrauliche di sistemazione dei corsi d’acqua dell’intero reticolo idrografico isolano; b) Gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua, con parti-colare riferimento alle attività estrattive dagli stessi alvei e dalle aree di pertinenza fluviale, nell’intero territorio regionale della Sardegna”. - Convenzione Rep. n.9 del 10.11.2008 - CIG 2433155F02.

pag. 32

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 21 luglio 2011, n. 316Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 72.000,00 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.004 - cap. SC04.0390 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno fina-

lizzato al pagamento dell’Università degli Studi di Cagliari - Centro Interdipartimentale di Ingegne-ria e Scienze Ambientali per spettanze relative alla convenzione rep. n. 38 Ass.to LLPP. del 06.12.2005 recante “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idroge-ologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orien-tale - Piano di coordinamento degli interventi neces-sari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite da eventi alluvionali” - CIG 2528217EA7.

pag. 32

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 2 febbraio 2012, n. 53L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Iscrizione nel Re-

gistro regionale delle associazioni di promozione so-ciale. Associazione Culturale “Amici della Cartape-sta” con sede in Tempio Pausania.

pag. 33

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 56L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Iscrizione nel Re-

gistro regionale delle associazioni di promozione so-ciale. Associazione “Amm.so. Sardegna”, con sede in Cagliari.

pag. 33

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 57L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Iscrizione nel Re-

gistro regionale delle associazioni di promozione so-ciale. “Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti” onlus (A.N.P.V.I. onlus) sezione provin-ciale di Oristano, con sede in Oristano.

pag. 33

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Page 13: Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di ... · mercato, ma si limiterebbe a disciplinare le modalità di esercizio delle attività commerciali, dettando limiti

136 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

SERVIZIO POLITIChE DI MERCATO E QUALITàESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 20 dicembre 2011, n. 30565/950 Reg. CE n. 1234/2007, artt. 122-125-125bis-125ter del

Reg. UE di esecuzione n. 543/2011 – DM n. 5463/2011. Riconoscimento quale Organizzazione di produttori ortofrutta della AGRISARDA Società Cooperativa Agricola - categoria prodotto CN code ex 0709 - “Altri ortaggi, freschi o refrigerati”.

pag. 33

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITIChE DI MERCATO E QUALITàESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 20 dicembre 2011, n. 30566/951 Reg. CE n. 1234/2007, artt. 122-125-125bis-125ter del

Reg. UE di esecuzione n. 543/2011 – DM n. 5463/2011. Estensione del Riconoscimento quale Organizzazione di produttori ortofrutta della Soc. Sa Marigosa Con-sortile a r.l. - categoria prodotto CN code ex 07 ortaggi 08 frutta .

pag. 34

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITIChE DI MERCATO E QUALITàESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 22 dicembre 2011, n. 30746/962 Reg. CE n. 1234/2007, artt. 122-125-125bis-125ter del

Reg. UE di esecuzione n. 543/2011 – DM n. 5463/2011. Riconoscimento quale Organizzazione di produttori or-tofrutta della Soc. Agricola Valle del Coghinas coop a r.l. - categoria prodotto CN code ex 0709 - “Altri ortag-gi, freschi o refrigerati”.

pag. 34

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PRODUZIONIESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 15 febbraio 2012, n. 2527/84 Reg. CE n. 834/2007 e n. 889/2008 Agricoltura biolo-

gica. Concessione deroga uso di mangimi non biologici per avverse condizioni meteorologiche.

pag. 35

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PRODUZIONIESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 15 febbraio 2012, n. 2528/85

Reg. (CE) n. 555/2008 e Reg. (CE) n. 1234/2007 come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009. Program-ma nazionale di sostegno nel settore del vino. Misura “investimenti”. Approvazione disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto. Annuali-tà finanziaria 2012.

pag. 35

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 87Rinnovo della zona in concessione autogestita per

l’esercizio della caccia in agro di Sanluri.pag. 36

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 88Rinnovo della concessione della zona autogestita

per l’esercizio della caccia in agro di Gesturi.pag. 36

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 89Rinnovo della zona in concessione autogestita per

l’esercizio della caccia in agro di Gadoni.pag. 36

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 90Rinnovo della concessione e ridefinizione dei

confini e della superficie della zona autogestita per l’esercizio della caccia in agro di Ollolai.

pag. 37

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 91Rinnovo della concessione e ridefinizione dei

confini e della superficie della zona autogestita per l’esercizio della caccia in agro di Atzara.

pag. 39

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14 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 92Rinnovo della concessione e ridefinizione dei

confini e della superficie della zona autogestita per l’esercizio della caccia in agro di Meana Sardo.

pag. 41

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 93Rinnovo e ridelimitazione dei confini e della su-

perficie della zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia “Isola di Sant’Antioco” in agro di Sant’Antioco e Calasetta.

pag. 43

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 98Rinnovo della concessione, modifica della zona di

rispetto e ridimensionamento della superficie della zona autogestita per l’esercizio della caccia in agro di Tresnuraghes.

pag. 45

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 99Rinnovo della zona in concessione autogestita per

l’esercizio della caccia in agro di Neoneli e modifica zona di rispetto.

pag. 47

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 100Rinnovo della zona in concessione autogestita per

l’esercizio della caccia in agro di Montresta.pag. 47

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VALUTAZIONE IMPATTI E SISTEMI

INFORMATIVI AMBIENTALI (SAVI)ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 101“Studio preventivo sulla possibile incidenza am-

bientale dell’applicazione del piano casa sul SIC Iso-la di San Pietro” - Comune di Carloforte. Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, DPR 357/97 e s.m.i. e conseguente sostituzione della deter-minazione 2714/30 del 1 febbraio 2010.

pag. 47

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI ORISTANO NUORO E MEDIO

CAMPIDANOESTRATTO DETERMINAZIONE INTERDIRETTO-

RIALE 31 gennaio 2012, n. 108 Sdemanializzazione ed inserimento nella consi-

stenza, patrimoniale della Regione Autonoma della Sardegna di un reliquato idraulico, sito in territorio del Comune di Gonnosfanadiga (VS), già afferente e appartenente al “Rio Piras”, distinto in catasto al Foglio 604 - mappale 1256, di 41,00 mq.

pag. 50

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI ORISTANO NUORO E MEDIO

CAMPIDANOESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 10 febbraio 2012, n. 142Vendita, all’Associazione L.A.S.A. (Libera Asso-

ciazione Soccorso Arbus), di un terreno già afferente al demanio idrico, sito in territorio del comune di Arbus e distinto in catasto al fg. 716, mapp. 2161 di mq 36,00.

pag. 51

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVEESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 129Proroga della durata dell’autorizzazione alla colti-

vazione della cava denominata ‘Tanca Santa Marra” in agro del comune di Busachi (OR), a favore della Soc. Cava Tirso Snc ai sensi e agli effetti della L.R. 07.06.1989 n. 30.

pag. 51

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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVEESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 130L.R. 30/89 “Disciplina delle Attività di Cava” -

Determinazione riguardante la proroga dell’auto-rizzazione alla coltivazione della cava denominata Maretola” in agro del comune di Luogosanto (OT), a favore della ditta Granirosa S.r.l.

pag. 52

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVEESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 22 febbraio 2012, n. 132L.R. 30/89 “Disciplina delle Attività di Cava” -

Determinazione riguardante la cessazione dell’atti-vità di cava in località Baddjos - agro di Ittiri SS), a favore della ditta Trachite Artigiana di Sandra Cor-rias s.n.c.

pag. 52

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVEESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 22 febbraio 2012, n. 133Autorizzazione alla variante non sostanziale del

progetto di coltivazione della cava denominata “Gut-turu Coa Cerbus” in agro del comune di Samatzai (CA), a favore della Italcementi SpA ai sensi e agli effetti della L.R. 07.06.1989 n. 30.

pag. 53

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITà E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 4615/230 Provincia di Cagliari – D.Lgs 285/92 (Nuovo

Codice della Strada), art. 2; D.P.R. 495/92, art. 3 e della L.R. 12.06.2006 n. 9, art. 64, comma 2, punto b); Classificazione a Strada Provinciale del tratto di strada del Consorzio di Bonifica del Cixerri, deno-minata “Strada Pedemontana meridionale del Ci-xerri”, compreso tra la S.S. 130 e la S.S. 131 e degli svincoli con la S.S. 130 e la S.S. 131, con la S.P. 4 (per Sestu e San Sperate), con la strada comunale Asse-mini – Machiareddu Grogastu.

pag. 54

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO POLITIChE DEL LAVORO E PER LE PARI OPPORTUNITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 6 febbraio 2012, n. 7522/302 Avviso pubblico “Impresa Donna” - procedura “a

sportello”per la concessione di contributi per favori-re l’imprenditoria femminile - POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità, Linea d’azione f.1.1 “proget-ti integrati finalizzati all’autoimpiego”. Plichi privi di data e/o ora certa di spedizione.

pag. 54

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO POLITIChE DEL LAVORO E PER LE PARI OPPORTUNITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 7 febbraio 2012, n. 7601/316Avviso pubblico “Impresa Donna” - procedura “a

sportello”per la concessione di contributi per favori-re l’imprenditoria femminile - POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità, Linea d’azione f.1.1 “proget-ti integrati finalizzati all’autoimpiego”. Non ammis-sibilità domande pervenute fuori termine.

pag. 60

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 8902/379Avviso di chiamata per la costituzione di un elen-

co di organismi autorizzati all’erogazione di inter-venti di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficia-ri degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L. 2/2009) – LINEA DI INTERVENTO 1 E LINEA DI INTERVENTO 2. Aggiornamento del Catalogo on-line di offerta formativa.

pag. 61

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 9185/383Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco di

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16 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

Esperti per la valutazione di progetti. Modifica alla Determinazione n.55367/6454/F.P. del 30.11.2011. Esclusione plico Sclocchis Luisa.

pag. 61

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 15 febbraio 2012, n. 9264/384Avviso Pubblico “Promuovidea”- finanziamento

di idee di impresa - POR FSE Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1. Esiti ammissione alla fase di valutazione. Linea A e B Provincia Sassari.

pag. 61

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 17 febbraio 2012, n. 10082/417“Avviso pubblico di chiamata di progetti per l’im-

plementazione del Catalogo regionale di fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell’ambito del contratto di apprendistato professio-nalizzante nel macrosettore Edilizia. “CATALOGO APPRENDISTATO”. Ammissione delle proposte progettuali alla fase di valutazione.

pag. 62

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1 febbraio 2012, n. 41Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa. Approvazione atti e indizione procedura di gara.

pag. 62

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1 febbraio 2012, n. 42

Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Alghero – Milano Linate e viceversa. Approvazione atti e in-dizione procedura di gara.

pag. 63

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1° febbraio 2012, n. 43Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa. Approvazione atti e indizione procedura di gara.

pag. 64

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1° febbraio 2012, n. 44Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa. Approvazione atti e in-dizione procedura di gara.

pag. 64

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1° febbraio 2012, n. 45Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Olbia Roma Fiumicino e viceversa. Approvazione atti e indizione procedura di gara.

pag. 65

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1° febbraio 2012, n. 46Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Olbia – Mi-

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176 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

lano Linate e viceversa. Approvazione atti e indizio-ne procedura di gara.

pag. 65

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 73Incarico di assistenza e di supporto tecnico-am-

ministrativo per la Continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Determinazione a contrarre.

pag. 66

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 10 febbraio 2012, n. 172PO FESR 200712013, Competitività regionale e

occupazione, Asse V - Sviluppo Urbano, Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori” - Linea d’attività 5.2.2.a “Iniziative volte alla valorizzazione delle specificità territoriali, an-che sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e produttive locali in una lo-gica di sviluppo durevole”. Ampliamento dotazione finanziaria.

pag. 66

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 16 febbraio 2012, n. 184PO FESR 200712013, Competitività regionale e

occupazione, Asse IV - Ambiente, Attrattività Natu-rale, Culturale e Turismo, Obiettivo Operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare processi di integrazione cre-ando reti e sinergie tra risorse ambientali, cultura-li e settori economici” - Linea di intervento 4.2.4.c. “Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”. Ampliamento dotazione finanziaria.

pag. 67

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 21 febbraio 2012, n. 193Rinnovo Iscrizione al Registro regionale delle

Guide Turistiche. L.R. 18.12.2006, n. 20pag. 72

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 22 febbraio 2012, n. 195L.R. 9/1999. Norme per la disciplina dell’attivi-

tà degli operatori del turismo subacqueo. Registro Regionale degli operatori del turismo subacqueo – Sezione Centri di Immersione subacquea. Iscrizioni al Registro.

pag. 73

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATOComunicato ai sensi dell’art. 6 Bis, comma 4,

della L.R. n. 31/1 998. Convenzione stipulata con la Dott.ssa Roberta Piras.

pag. 73

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATOComunicato ai sensi dell'art. 6 Bis, comma 4,

della L.R. n. 31/1998. Convenzione stipulata con la Dott.ssa Emanuela Montisci.

pag. 73

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATOComunicato ai sensi dell'art. 6 Bis, comma 4, del-

la L.R. n. 31/1998. Affidamento incarichi di progetta-zione, consulenza o studio - Ing. Alfonso Damiano.

pag. 74

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATOComunicato ai sensi dell’art. 6 Bis, comma 4, del-

la L.R. n. 31/1998. Convenzione stipulata con la Sig.ra Romina Desogus.

pag. 74

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18 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

PARTE SECONDA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

AVVISO

CONDIZIONALITÁ 2012pag. 74

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL

SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

ESTRATTO ORDINANZA n. 1 del 2 febbraio 2012Fornitura attrezzature informatiche e materia-

le di consumo per il funzionamento dell’Ufficio del Commissario. Art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. CIG 2424103114. Approvazione contratto rep. n. 1/341 del 20.12.2011 e atto aggiuntivo rep. n. 1/19 del 17.01.2012.

pag. 74

COMMISSARIO DELEGATO Ex OPCM 3933/2011 PER L’EMERGENZA IMMIGRAZIONE DAL

NORD AFRICA

AVVISOServizio di accoglienza temporanea per i migran-

ti richiedenti asilo. OPCM 3933/2011 Emergenza Nord Africa - Avviso manifestazione interesse strut-ture alberghiere e extraalberghiere. Anno 2012

pag. 75

COMMISSARIO DELEGATO Ex OPCM 3933/2011 PER L’EMERGENZA IMMIGRAZIONE DAL

NORD AFRICA

AVVISOServizio di accoglienza per i migranti richiedenti

asilo. OPCM 3933/2011 . Emergenza Nord Africa- Avviso manifestazione interesse strutture di acco-glienza. Anno 2012.

pag. 75

PARTE PRIMA

LEggI E dECRETI

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2012, n. 15Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

- Nomina Commissario ai sensi dell'art. 35 del vigen-te Statuto consortile.

Il Presidente della Regione con proprio decreto n. 15 del 15 febbraio 2012 ha nominato, per un periodo non superiore a tre mesi, il Dott. Marco Atzei, commissario del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 febbraio 2012, n. 16Agenzia regionale per la protezione dell’ambien-

te della Sardegna. Nomina Direttore generale.Il Presidente della Regione con proprio decreto n. 16

del 15 febbraio 2012 ha nominato il dott. Bruno Simola, nato a Iglesias il 17 maggio 1946, Direttore generale dell’ Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2012, n. 19Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della

Sardegna. Nomina del Commissario straordinario.Il Presidente della Regione, con proprio decreto n.

19 del 22 febbraio 2012, per le motivazioni e le finali-tà formulate nella deliberazione della Giunta regionale, adottata nella seduta del 21 febbraio 2012, ha nominato il sig. Franco Piga Commissario Straordinario dell’Au-torità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna fino al 29 febbraio 2012.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEL-L’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTO-RALE 17 novembre 2011, n. 96Articolo 16 comma 3 del decreto MIPAAF 16 di-

cembre 2010 sulle disposizioni applicative del D. Lgs 61/2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini per quanto concerne lo schedario viticolo e la riven-dicazione annuale delle produzioni. Rese unitarie nei primi anni produttivi a decorrere dalla data di impianto dei vigneti. Disposizioni regionali.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art.1Fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive

dei rispettivi disciplinari di produzione, al fine della ri-vendicazione annuale delle produzioni di cui al Decreto ministeriale 12 dicembre 2010, si applicano le seguenti rese unitarie massime nei primi anni produttivi a decor-rere dalla data d’impianto o di sovrainnesto dei vigneti a DOP o IGP:

- 1° anno: 20% della produzione massima stabilita

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196 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

dal disciplinare di produzione;- 2° anno: 50 % della produzione massima stabilita

dal disciplinare di produzione;- 3° anno e successivi: 100 % della produzione mas-

sima stabilita dal disciplinare di produzioneCherchi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2011, n. 42/22Legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, articolo 5.

Fondo Sociale. Ripartizione fra gli Enti Gestori del-lo stanziamento di competenza dell’anno 2011 pari a € 258.000.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che:- la legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, recante la

nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazio-ne degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, all’ar-ticolo 5 ha istituito il Fondo Sociale per il pagamento di contributi a favore di assegnatari che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere l’one-re derivante dal pagamento del canone, delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione, nonché di quelli derivanti da situazioni di morosità e da spese con-dominiali;

- il comma 3 dell’articolo 5 sopra citato stabilisce che il fondo è alimentato da contributi regionali deter-minati annualmente con legge di bilancio e da una quota annuale delle entrate dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica nella misura dello 0,5 per cento;

- per gli anni dal 2000 al 2010 la ripartizione degli stanziamenti di rispettiva competenza tra gli Enti gesto-ri è stata effettuata sulla base dei dati del patrimonio ge-stiti e dal numero degli assegnatari collocati nelle fasce reddituali più basse;

- nella considerazione che anche per la ripartizione delle risorse del Fondo relativo all’esercizio 2011 può essere utilizzato il medesimo anzidetto criterio, si è provveduto a pubblicare apposito avviso sul B.U.R.A.S. n. 17 del 6 giugno 2011, con il quale gli Enti gestori del patrimonio pubblico di edilizia residenziale sono sta-ti invitati a comunicare i dati relativi al numero degli alloggi da essi gestiti, nonché i dati riguardanti il nu-mero degli assegnatari collocati nelle fasce dei redditi più bassi (fascia “A” – Tabella “A” allegata alla L.R. n. 7/2000), entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, a pena di esclusione dalla ripartizione. A tale invito hanno risposto l’AREA e i Comuni di Alghero, Cagliari, El-mas, Monserrato, Nuoro, Oristano e Sassari.

Tutto ciò premesso, considerato che la dotazione re-gionale destinata al Fondo Sociale in oggetto, per l’an-no 2011 è stata fissata in € 258.000 (U.P.B. S04.10.004 – Cap. SC04.2715), l’Assessore dei Lavori Pubblici, propone che la ripartizione venga effettuata secondo il medesimo criterio adottato nei precedenti esercizi, ovvero in proporzione al numero degli assegnatari in fascia “A” di ogni Ente gestore.

Il prospetto di seguito riportato fornisce il quadro di ripartizione delle risorse:

Enti Gestori Numero assegnatari Fascia “A”

Contributo assegnato euro

AREA 12.074 224.335

Comune di Alghero 24 450

Comune di Cagliari 1.016 18.880

Comune di Elmas 34 635

Comune di Monserrato 82 1.525

Comune di Nuoro 64 1.190

Comune di Oristano 23 430

Comune di Sassari 568 10.555

TOTALE 13.885 258.000

L’Assessore dei Lavori Pubblici inoltre precisa che per il Fondo sociale in argomento sono rispettati i limiti fissati dagli impegni di spesa, come previsto dal patto di stabilità interno per l’anno 2011.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-sentato e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso sulla proposta in esame il parere favorevole di legittimità

Deliberadi approvare la proposta di ripartizione delle risorse

regionali destinate al Fondo Sociale e quantificate per l’anno 2011 in € 258.000 (U.P.B. S04.10.004 – Cap. SC04.2715), fra l’Azienda Regionale Edilizia Abitativa (AREA) e i Comuni di Alghero, Cagliari, Elmas, Mon-serrato, Nuoro, Oristano e Sassari nella misura indicata nella tabella riportata in premessa.

Letto, confermato e sottoscrittoIl Direttore Generale

MassiddaIl PresidenteCappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 49/26Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento “Progetto di im-pianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 12,23 MW” nel Comune di Villasor. Proponente: Sardinia Green Island s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Sardinia Green Island s.r.l. ha presentato, ad aprile 2011, e regolarizzato ad agosto 2011, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa all’intervento “Progetto di impian-to fotovoltaico a terra della potenza nominale di 12,23 MW” nel Comune di Villasor, ascrivibile alla catego-ria di cui al punto 2 lettera c) “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda” dell’Allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008.

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20 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

L’intervento proposto, il cui costo previsto è pari a € 37.444.400, consiste nella realizzazione di un impian-to fotovoltaico a terra della potenza nominale di 12,23 MWp, nel territorio comunale di Villasor (CA) in loca-lità “Cuccuru Sa Spinada”.

Le aree interessate dal progetto ricadono nel territo-rio del Comune di Villasor, al confine con il Comune di Decimoputzu, in zona urbanistica agricola E.

L’impianto sarà composto da un numero di 49.960 pannelli in silicio policristallino, aventi ciascuno una potenza nominale di 285 Wp, per una produzione di energia annua pari a 16.453.170,65 kWh. L’orienta-mento dell’impianto sarà di 0° sud e l’inclinazione dei moduli rispetto all’orizzontale sarà di 30°.

E’ prevista inoltre la realizzazione di dieci cabine di trasformazione, all’interno delle quali alloggiare inver-ter, trasformatori e quadri elettrici di connessione, oc-cupanti, complessivamente, una superficie pari a circa 300 m2.

L’area totale che si prevede di occupare con il parco fotovoltaico è di circa 10,5 ettari.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio So-stenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi in-formativi ambientali (SAVI), a conclusione dell’istrut-toria, ha rilevato le seguenti criticità con riferimento agli aspetti tecnico-ambientali:

1) considerato che l’impianto in oggetto ricade in aree classificate dal Piano Paesaggistico Regionale “ad utilizzazione agro-forestale” (colture erbacee specializ-zate), sarebbe opportuno fornire una adeguata relazio-ne atta a dimostrare la rilevanza pubblica economica e sociale dell’opera e l’impossibilità di localizzazioni alternative;

2) data la rilevante occupazione di territorio agricolo da parte dell’impianto, dovrà essere stimato l’impatto dovuto all’”occupazione del suolo”, sia tramite rilievi e indagini in situ atte a dimostrare che la suscettività all’uso agricolo dei suoli presente nell’area non viene alterata dall’esercizio dell’impianto nell’orizzonte tem-porale di vita, sia tramite un’analisi costi/benefici (non meramente economici, ma anche ambientali e sociali, diretti ed indiretti, monetizzabili e qualitativi), sia tra-mite un’analisi approfondita delle alternative (localiz-zative e tecnologiche). Tali studi di dettaglio risultano compatibili con una fase di Valutazione di Impatto Am-bientale e non con una procedura di “screening”;

3) data la consistenza dell’intervento in termini di scavi, reinterri, produzione di imballaggi e produzio-ne di rifiuti, dovrà essere fornita una accurata analisi quali/quantitativa sulle terre e rocce da scavo e sulla produzione dei rifiuti in fase di cantiere (es. quantità e tipologia di imballaggi), esercizio (es.utilizzo di olii e lubrificanti) e decommissioning (es. destinazione dei componenti dei pannelli e dei telai di supporto);

4) considerato che l’area di intervento è interessata dalla presenza del corso d’acqua denominato Gora Zir-va Terramaini, dovrà essere prodotta una relazione idro-geologica, finalizzata ad evidenziare eventuali impatti e modifiche apportate dall’opera sulle stratigrafie e sugli acquiferi superficiali. La relazione dovrà inoltre essere

accompagnata dagli elaborati progettuali, attualmente non presenti nel progetto presentato a screening, neces-sari a descrivere le opere di attraversamento del corso d’acqua da parte dei cavidotti di connessione elettrica;

5) considerato che la realizzazione dell’impianto, per quanto desumibile dal layout presentato, comporte-rà il totale espianto di un filare frangivento ad eucalip-tus di circa 700 metri lineari, di cui lo studio prelimina-re ambientale non tiene conto, dovranno essere valutati in dettaglio gli impatti dovuti a tale aspetto;

6) considerato che il progetto prevede la realizza-zione di n. 10 locali tecnici differenti, di volumetria complessiva considerevole pari a circa 800 mc, ognuno con fondazioni di profondità di circa 0,62 m, dovranno essere studiate opportune alternative di layout al fine di ottimizzare il numero di cabine e conseguentemente diminuire l’occupazione netta di territorio e l’impatto paesaggistico delle opere;

7) infine, considerato che l’impatto visivo costitui-sce una delle criticità più rilevanti per tale tipologia di opera, è necessario che venga presentato uno studio di dettaglio, non compatibile con una fase di “screening” preliminare, che metta in evidenza tutti i punti visua-li “sensibili” del territorio dai quali costruire ulteriori fotosimulazioni, individuabili sia in prossimità del sito che nell’ambito dell’area vasta. Le simulazioni foto-grafiche dovranno inoltre contenere anche il rendering delle opere connesse all’impianto (es. le cabine di tra-sformazione, piste di accesso), ed essere accompagnate da una rappresentazione cartografica in scala adeguata, riportante le zone di influenza visuale (ZVI) dell’im-pianto.

L’Assessore riferisce quindi che il Servizio Soste-nibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi infor-mativi ambientali (SAVI), evidenziato quanto sopra, ha concluso l’istruttoria con la proposta di sottoporre alla procedura di VIA l’intervento denominato “Progetto di impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 12,23 MW” nel Comune di Villasor, in quanto soltanto lo studio di impatto ambientale (SIA), ed un livello di progettazione che presenta almeno un grado di detta-glio equivalente ai fini della valutazione ambientale, a quello di cui all'articolo 93, comma 4 del decreto n. 163 del 2006 e del Regolamento di Attuazione, consente di individuare e valutare più approfonditamente l’entità degli impatti potenziali, l’analisi di alternative proget-tuali orientate in maniera tale da minimizzare gli stessi, nonché indicare le opportune misure per la conseguente mitigazione ed eventuale compensazione di quelli re-sidui.

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), che, nel ri-spetto della normativa, dovrà contemplare l’esame di soluzioni alternative e dell’opzione zero, e contenere un’analisi costi-benefici che non si limiti ad analizzare gli aspetti finanziari, ma quantifichi anche gli oneri ed i vantaggi economici, ambientali e sociali, dovrà nello specifico esaminare in maniera puntuale tutte le proble-matiche sopra evidenziate e dovrà, se del caso, essere corredato dalla relazione paesaggistica in conformità a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 24/23 del 2008.

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216 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Am-biente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Am-biente

Delibera- di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le

motivazioni esposte in premessa, il “Progetto di impian-to fotovoltaico a terra della potenza nominale di 12,23 MW” nel Comune di Villasor, proposto dalla società Sardinia Green Island s.r.l.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-ne Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscrittoIl Direttore Generale

MassiddaIl PresidenteCappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 49/27Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai

sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 2008 e s.m.i. relativa al progetto “Inter-venti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio San Teodoro – Completamento opere idrauliche a protezione dell'abitato (zona Ri-nagghju)” in comune di San Teodoro. Proponente: Comune di San Teodoro.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il comune di San Teodoro ha presentato, a luglio 2011, e regolarizzato a settembre 2011, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di "Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio San Te-odoro – Completamento opere idrauliche a protezione dell'abitato (zona Rinagghju)", ascrivibile alla categoria di cui al Punto 7, lettera m) “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed inter-venti di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di ma-teriali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”, dell’Alle-gato B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008.

Il progetto, dell'importo di € 1.000.000, ha come obiettivo la messa in sicurezza di aree residenziali, at-traverso l'adeguamento di alcuni tratti degli argini del Rio San Teodoro, sia in sinistra che in destra idrografi-ca, in corrispondenza del centro abitato, presso il ponte di Via Sardegna.

Al fine di proteggere dall’esondazione gli edifici che stanno nelle adiacenze dell’alveo il progetto prevede i seguenti lavori:

- scavo di risagomatura dell'alveo e delle sponde, dalla sezione 1 alla sezione 5 in sinistra idrografica, e

dalla sezione 4 alla sezione 8, in destra idrografica;- risagomatura del fondo dell’alveo e la formazione

di un alveo di magra, con asportazione del materiale alluvionale in esubero;

- realizzazione di rivestimento spondale con gabbio-ni di pietrame del tipo a scatola, per una lunghezza di circa 170 metri, sulla sponda sinistra (dalla sezione 1 alla sezione 5), e di circa 153 metri sulla sponda destra (dalla sezione 4 alla sezione 8). L’argine, rispetto al fon-do dell’alveo, sarà alto circa 5 metri.

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che il pro-cedimento è stato avviato a settembre 2011; nel corso del procedimento è pervenuto al Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) il parere istruttorio del Servizio Tu-tela Paesaggistica per la provincia di Olbia-Tempio, che non ha rilevato criticità sotto il profilo paesaggistico ai fini dell'eventuale assoggettamento a VIA.

L’Assessore riferisce, quindi, che il SAVI, tenuto conto che la documentazione depositata è sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle opere previ-ste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimen-to, nonché per l’individuazione di opportune misure di mitigazione e di monitoraggio, ha concluso l’istruttoria con una proposta di esclusione dalla VIA dell’interven-to, a condizione che siano rispettate e recepite, nel pro-getto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni di seguito riportate:

1. in riferimento alle caratteristiche tecniche e di-mensionali delle opere:

a. al fine di conservare le caratteristiche morfologi-che ed ecologiche dell’alveo, gli scavi di risagomatura dovranno essere limitati alla preparazione del piano di posa dei gabbioni e alla rimozione dei soli accumuli lo-calizzati di materiale litoide presenti nei tratti d'inter-vento, evitando l'eccessiva regolarizzazione del fondo dell'alveo;

b. su tutte le aree soggette a lavori di scavo il terre-no vegetale dovrà essere preventivamente asportato ed accantonato al fine del suo riutilizzo nelle fasi di ripri-stino, in particolare per la realizzazione delle scarpate in terra a tergo dei gabbioni;

c. gli argini in gabbioni dovranno essere incassati nelle ripe del rio e raccordati alla quota dell’adiacente piano di campagna tramite riporto di materiale idoneo, utilizzando i materiali sciolti presenti in situ, provenien-ti dagli scavi di risagomatura, o altro materiale coerente con le caratteristiche pedologiche dell’area, e dovran-no seguire l'andamento altimetrico e planimetrico delle sponde naturali;

d. sui rinterri degli argini dovrà essere riportato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a 30 cm, al fine del successivo rinverdimento mediante se-mina di specie erbacee e messa a dimora di piantine di specie arbustive e basso arbustive;

e. dovrà essere previsto il rinverdimento al piede dei gabbioni e sulle file superiori, mediante inserimento, in corso d'opera, di talee passanti attraverso il gabbione stesso e radicanti nel terreno a tergo, con specie arbusti-ve autoctone (es. Tamarix sp., Nerium oleander, Vitex

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22 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

agnus-castus, Salix sp.pl.);f. esternamente all'argine, dovrà essere realizzata

una fascia vegetata, con funzioni antierosive, fitodepu-ranti, di corridoio ecologico, di miglior inserimento pa-esaggistico, della larghezza di almeno 5 metri, mediante messa a dimora di piantine radicate di specie arbustive e basso-arbustive; dovrà essere predisposto uno specifico progetto di rinverdimento;

g. tutto il materiale vegetale di propagazione dovrà provenire da ecotipi locali;

2. al fine di minimizzare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo dei materiali e il recupero di ma-teria:

a. le terre e il pietrame, risultanti dall’escavo per la realizzazione del piano di posa dei gabbioni e dall'aspor-tazione degli accumuli di materiale alluvionale, previa verifica del livello di contaminazione e di idoneità tec-nica, dovranno essere riutilizzati, prioritariamente, in situ; per le quantità in esubero, dovrà essere previsto il reimpiego anche in altri lavori gestiti dall’Amministra-zione proponente;

b. per pianificare il riutilizzo dei materiali di cui al punto precedente, dovrà essere predisposto uno specifico progetto, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i.; in particolare detto progetto dovrà contenere, oltre a un primo bilancio delle quantità/qua-lità di materiali e dei relativi flussi, l’indicazione della/e aree di stoccaggio temporaneo e delle relative modalità di gestione;

3. il cronoprogramma dovrà essere aggiornato te-nendo conto dei periodi idonei per l'impiego di mate-riale vegetale vivo e prevedere la sospensione dei lavori nelle fasi critiche di riproduzione e di sviluppo dell’avi-fauna e della fauna acquatica vulnerabile (erpetofauna e ittiofauna) potenzialmente presente nel sito d’intervento e nei tratti a valle, compreso lo Stagno di San Teodoro;

4. il progetto esecutivo dovrà contenere:a. una specifica relazione, a firma di un esperto (bio-

logo, naturalista, forestale o agronomo), con competen-ze specialistiche in botanica e tecniche di ingegneria naturalistica, nella quale siano definite le caratteristi-che degli interventi di rinverdimento dei gabbioni e di realizzazione delle fasce vegetate di cui al punto 1.f; in particolare la relazione dovrà definire la scelta delle specie vegetali da impiegare, in coerenza con la vegeta-zione potenziale del sito e le condizioni stazionali locali dell'ambiente ripariale, le modalità, i tempi e la densità di impianto;

b. il piano di monitoraggio delle opere, che includa la verifica dell'attecchimento e dello stato fitosanitario delle piante messe a dimora, e nel quale siano previsti i risarcimenti ad un anno dai lavori e le necessarie cure colturali;

c. l'indicazione planimetrica delle aree destinate al deposito di materiali e mezzi e operazioni di vagliatura, nonché per l'accumulo del terreno vegetale; tali aree do-vranno essere individuate in zone prive di vegetazione spontanea di pregio e opportunamente distanziate dal corso d’acqua, contenendo al minimo indispensabile gli spazi operativi e la viabilità provvisoria;

5. al fine della mitigazione degli impatti sulla vege-

tazione spontanea e sull'ecosistema, gli interventi sulla vegetazione spontanea, dovranno essere di tipo selet-tivo, al fine di garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli am-bienti ripariali e le zone di deposito alluvionale adia-centi, escludendo l'abbattimento di esemplari arborei e arborescenti ed eliminando preferenzialmente gli esem-plari di specie esotiche;

6. durante le fasi di cantiere:a. lungo tutto il tratto oggetto d’intervento si dovrà

procedere all’allontanamento, classificazione e smalti-mento, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., dei rifiuti presenti;

b. in ogni fase dei lavori dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque e il normale apporto idri-co verso i tratti più a valle; tutti i lavori dovranno es-sere eseguiti con modalità e precauzioni che limitino il trasporto di materiali solidi e l’intorbidimento delle acque;

c. su tutte le aree soggette ai lavori e al transito di mezzi meccanici, il terreno vegetale dovrà essere pre-ventivamente asportato e stoccato separatamente dagli altri materiali, al fine del suo riutilizzo nelle fasi di ripri-stino, in particolare per la realizzazione delle scarpate in terra a tergo dei gabbioni;

d. dovrà essere adottata ogni tecnica idonea a ga-rantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque su-perficiali e sotterranee; in particolare, il lavaggio e la manutenzione periodica dei mezzi d’opera, se eseguita in cantiere, dovrà avvenire in aree appositamente attrez-zate per impedire sversamenti di sostanze inquinanti;

e. dovranno essere impiegate macchine movimento terra ed operatrici gommate e di piccole dimensioni, evitando il ricorso a mezzi meccanici invasivi; in parti-colare l'impiego di mezzi meccanici in alveo dovrà es-sere limitato ai soli punti di realizzazione delle opere;

f. per l'accesso ai siti di intervento, dovrà essere uti-lizzata la viabilità esistente, evitando l'apertura di nuo-ve piste;

g. ad opere ultimate le aree di cantiere e le piste tem-poranee dovranno essere celermente liberate, provve-dendo allo sgombero e allo smaltimento di ogni tipo di materiale estraneo, ripristinando l’originaria funzionali-tà pedologica e agronomica ed assetto vegetazionale;

7. durante l’esecuzione delle opere la direzione la-vori dovrà essere supportata da un esperto in discipline naturalistiche, agronomiche e forestali, al fine di:

a. evitare/mitigare eventuali impatti sulle compo-nenti biotiche non evidenziati in fase progettuale;

b. verificare la coerenza delle specie messe a dimora con la vegetazione potenziale e le condizioni ecologi-che del sito e la corretta esecuzione delle opere di rin-verdimento e rinaturalizzazione;

c. provvedere, in caso di rinvenimento di specie fau-nistiche oggetto di tutela (Convenzione di Berna; DIR. CEE 43/92; L.R. n. 23/1998), alle azioni di allontana-mento, custodia temporanea e reinserimento delle stes-se, di concerto con gli enti competenti;

8. dovrà essere elaborato, ed allegato al progetto esecutivo, un piano di monitoraggio e controllo degli interventi progettuali e dei loro effetti sulle componenti

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ambientali, da concordare col Dipartimento ARPAS ter-ritorialmente competente;

9. il proponente dovrà trasmettere al Servizio SAVI gli elaborati del progetto esecutivo da porre a base d'asta per l'appalto, ovvero definitivo in caso di appalto inte-grato, attestanti il recepimento delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, compresi il computo metrico esti-mativo ed il capitolato speciale d'appalto e, al termine dei lavori, una relazione tecnico–descrittiva, corredata di documentazione fotografica, sul monitoraggio effet-tuato in fase di cantiere e sull'attuazione delle misure di mitigazione.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Am-biente, constatato che il Direttore generale ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudi-zio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Am-biente

Delibera- di non assoggettare a procedura di Valutazione di

Impatto Ambientale, per le motivazioni indicate in pre-messa, l’intervento in esame denominato "Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeo-logico sul Rio San Teodoro – Completamento opere idrauliche a protezione dell'abitato (zona Rinagghju)", proposto dal comune di San Teodoro (OT), a condizio-ne che siano rispettate e recepite, nel progetto da sotto-porre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in pre-messa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di San Teodoro, la Provincia di Olbia Tempio, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, il Servizio Territoriale dell'Ispetto-rato Ripartimentale del CFVA di Nuoro e l'ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servi-zio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, pena l’attivazione di una nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione del-la presente deliberazione ai soggetti interessati al proce-dimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscrittoIl Direttore Generale

MassiddaIl PresidenteCappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 49/28Procedura di verifica ai sensi della D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento “Progetto di im-

pianto fotovoltaico in Comune di Sassari, località Badde Trippida". Proponente: Terra 3 s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Terra 3 s.r.l. ha presentato, ad aprile 2011 e regolarizzato a maggio 2011 l’istanza di verifica di as-soggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale rela-tiva al "Progetto di impianto fotovoltaico in Comune di Sassari, località Badde Trippida", ascrivibile alla cate-goria di cui all’allegato B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, Punto 2, lettera c) “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda”.

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 2,739 MWp composto da 11.907 moduli in silicio policristal-lino da 230 Wp. L’impianto occupa una superficie lorda di 63.926 m2 e si trova all’interno dell’agglomerato in-dustriale di Porto Torres.

Le strutture di sostegno dei pannelli, interamente in acciaio, saranno rese solidali al suolo attraverso pali a infissione e avranno un’altezza minima di 50 cm rispet-to al piano di campagna. È prevista la realizzazione di 3 cabine di campo in struttura prefabbricata, di una cabi-na di consegna e di un locale ad uso guardiania.

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, con deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 246 del 22 febbraio 2011, ha espresso “parere favorevole sul progetto presentato dalla Società Terra 3”.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio So-stenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi in-formativi ambientali (SAVI), a conclusione dell’istrut-toria, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della ti-pologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sot-toporre alla procedura di VIA l’intervento in oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. in fase di cantiere:a. dovranno essere contenuti al minimo indispensa-

bile i movimenti di terra necessari per la realizzazione delle opere;

b. i rifiuti generati, dovranno essere opportunamen-te separati a seconda della classe, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debitamente riciclati o in-viati a impianti di smaltimento autorizzati;

2. previo accordo con il Servizio Tutela paesaggisti-ca per la Provincia di Sassari e con il Servizio dell'Ispet-torato ripartimentale del CFVA territorialmente compe-tente, dovrà essere predisposto uno studio di mitigazione dell’impatto visivo dell’intervento, che preveda la pian-tumazione di specie arboree e arbustive autoctone oltre che la tutela della vegetazione presente lungo i confini dei lotti e dei muretti a secco eventualmente presenti.

3. sentito il Servizio del Genio Civile competente per territorio, dovrà essere verificata, nella successiva fase di autorizzazione, la necessità di rimodulare il la-yout dell’impianto in modo tale da garantire una fascia

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di rispetto di almeno 10 metri dalle sponde del complu-vio esistente, in conformità a quanto previsto nel R.D. n. 523 del 1904;

4. la viabilità interna di nuova realizzazione non dovrà costituire un ostacolo al regolare deflusso delle acque meteoriche;

5. come richiesto dal Servizio Territoriale dell’Ispet-torato Ripartimentale del CFVA di Sassari con nota prot. n. 43293 del 30.5.2011, per la difesa dagli incendi e per la salvaguardia dello stesso impianto dovrà esse-re realizzata una fascia perimetrale antincendio di 10 metri;

6. dovrà essere previsto lo sfalcio periodico dell’erba all’interno del parco fotovoltaico, da effettuarsi per via manuale o meccanica, evitando il ricorso a pirodiserbo o diserbo chimico;

7. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tu-tela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere tempe-stivamente data notizia alle competenti Soprintendenze e al Servizio Tutela paesaggistica per la provincia di Sassari;

8. le operazioni di dismissione dovranno essere con-dotte secondo le seguenti fasi:

a. le varie parti dell’impianto dovranno essere se-parate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei sin-goli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di recupero e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica au-torizzata;

b. si dovrà provvedere al completo ripristino mor-fologico e vegetativo dell’area restituendola agli usi originari;

9. le modalità di controllo e monitoraggio dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPAS territo-rialmente competente;

10. prima del rilascio del provvedimento di autoriz-zazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, ai sensi delle norme vigenti, il proponente dovrà tra-smettere una fidejussione bancaria a favore dell’Ammi-nistrazione procedente, a garanzia del completo ripri-stino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

11. prima dell’approvazione del progetto da sotto-porre ad autorizzazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI e agli Enti di controllo gli elaborati progettuali che rece-piscono le prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Am-biente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Am-biente

Delibera- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il

progetto relativo all’intervento "Progetto di impianto fotovoltaico in Comune di Sassari, località Badde Trip-

pida", proposto dalla società Terra 3 s.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premes-sa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Sassari, il Servizio tutela paesaggistica per la provincia di Sassari, il Servi-zio Energia dell’Assessorato regionale dell’Industria, il Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari e l’ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisi-re gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servi-zio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-ne Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscrittoIl Direttore Generale

MassiddaIl PresidenteCappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 52/44Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento “Impianto foto-voltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 7”. Propo-nente: Partecipazioni e Strategie s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Partecipazioni e Strategie s.r.l. ha presentato, a gennaio 2011 e regolarizzato a marzo dello stesso anno, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all’intervento “Im-pianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 7”. Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 2 lettera c) “Impianti industriali non termici per la produ-zione di energia, vapore ed acqua calda” dell’Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008.

L’intervento proposto, il cui costo previsto è pari a € 10.209.091,29, sarà finanziato con capitali privati e intende usufruire dei finanziamenti in Conto Energia di cui al D.M. 19 febbraio 2007.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fo-tovoltaica della potenza nominale di 2.212,8 kWp su un’area sita in località "Perd’è Quaddu", nella zona in-dustriale del Comune di Isili. L’impianto sarà realizzato su un terreno prevalentemente pianeggiante e in parte inclinato in direzione sud.

Il lay-out di impianto prevede 9220 moduli fotovol-taici in silicio monocristallino della potenza nominale di 240 Wp, suddiviso in stringhe composte da 20 mo-duli fotovoltaici in serie per un totale di 461 stringhe. La superficie lorda complessiva occupata dall’impianto

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è di 30.723 m2. Le strutture metalliche di sostegno dei moduli saranno infisse nel terreno senza l’uso di calce-struzzo e avranno un’altezza media da terra pari a 2,2 metri.

L’area verrà recintata con rete metallica plastificata di colore verde ancorata al terreno con pali in metallo alloggiati in piccoli quantitativi di calcestruzzo. Al fine di mitigare l’impatto visivo verranno piantumate lungo il perimetro dell’impianto delle siepi che produrranno un effetto di schermatura vegetale. I percorsi interni di servizio saranno realizzati in terra battuta o pietrisco. I cavi elettrici di collegamento fra le varie stringhe e la cabina elettrica saranno posizionati in cavidotti interrati fino ad una profondità massima di circa 1 metro.

L’Assessore fa presente che, contemporaneamente all’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento in oggetto, sono state presentate al Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) anche le istanze di verifica relative agli inter-venti inerenti alla realizzazione di impianti fotovoltaici nella Zona Industriale di Isili, in località “Perd’è Quad-du” dai proponenti sotto elencati, per una potenza com-plessiva di 11.650 kwp:

- Centro Servizi Sardegna Europa sc.ar.l.; realizza-zione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale pari a 1.622,40 kWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 21.465 m2;

- Centro Servizi Sardegna Europa sc.ar.l.; realizza-zione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale pari a 3.259,2 kWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 43.387 m2;

- horizonta s.r.l.: realizzazione di un impianto di pro-duzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale pari a 3.403,2 kWp; superficie lor-da complessiva occupata dall’impianto è di 45.730 m2;

- Centro Studi Riuniti s.r.l.: realizzazione di un im-pianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale pari a 1.152,00 kWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 17.148 m2.

Ricorda l’Assessore che in data 30.9.2010 la Giunta regionale ha deliberato (Delib.G.R. n. 33/48, n. 33/49, n. 33/50, n. 33/51, n. 33/52) di non sottoporre all’ul-teriore procedura di VIA i progetti relativi ai seguenti impianti fotovoltaici nella Zona Industriale di Isili, in località “Perd’è Quaddu”, per una potenza complessiva di 15.897,60 kWp, che ottenuta l’Autorizzazione Uni-ca, sono oggi in fase di realizzazione:

- “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovol-taico 1”. Proponente: Centro Servizi Sardegna Europa sc.ar.l., potenza nominale 2.014,80 kWp; superficie lor-da complessiva occupata dall’impianto è di 24.256 m2;

- “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovol-taico 2”. Proponente: Partecipazioni e strategie s.r.l.; potenza nominale 1.007,4 kWp; superficie lorda com-plessiva occupata dall’impianto è di 17.378 m2;

- “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovol-

taico 3”. Proponente: horizonta S.r.l.; potenza nomina-le 1.761,8 kWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 29.808 m2;

- “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovol-taico 4”. Proponente: Centro Studi Riuniti S.r.l.; poten-za nominale 3.836,40 kWp; superficie lorda complessi-va occupata dall’impianto è di 58.698 m2;

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in agglomerato industriale di Isili. Proponente: Isisol SAS di Sarsol & C.; potenza nominale complessiva di 7.277,20 KWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 118.000 m2.

Il Servizio SAVI, a fronte della complessità sopra rappresentata, derivante dalla previsione di una molte-plicità di impianti fotovoltaici insistenti nella medesima area, pur essendo presentati separatamente da soggetti in apparenza distinti, ha condotto l’istruttoria in modo coordinato al fine di valutare i potenziali effetti di cia-scuna proposta progettuale sul territorio, l’ambiente e le diverse componenti ambientali in modo cumulativo. Ciò ha evidenziato la complessità derivante dalla note-vole occupazione di suolo di un’area industriale in cui non può essere trascurata la potenziale preclusione di qualsiasi ampliamento delle imprese esistenti e ogni al-tra nuova iniziativa di carattere produttivo, stante l’oc-cupazione di oltre 40 ettari della superficie complessi-va, appunto dell’area industriale. Altrettanto critica la situazione che potrebbe scaturire in termini di impatti visivi; detto aspetto necessità di un più approfondito esame riconducibile a una valutazione globale riferita alla molteplicità di impianti visti nell’insieme.

Il Servizio SAVI, nell’ambito della istruttoria, ha an-che tenuto conto delle seguenti comunicazioni:

- del Servizio Energia dell’Assessorato regionale dell’Industria che, con nota prot. 11094 del 26.7.2011, ha informato che “le società Centro Studi Riuniti S.r.l. e Horizonta S.r.l. sono riconducibili, come da certificato C.C.I.A.A., allo stesso amministratore/rappresentante nella figura della sig.ra Boni Loreta, e le società Cen-tro Servizi Sardegna Europa sc.ar.l. e Partecipazioni e strategie s.r.l. sono riconducibili, come da certificato C.C.I.A.A., allo stesso amministratore/rappresentante nella figura della sig.ra Boni Alessandra”;

- del Comune di Isili che, con nota prot. 7988 del 23.8.2011, ha trasmesso al Servizio SAVI copia della de-liberazione della Giunta comunale n. 73 dell’11.8.2011, nella quale viene revocato il punto 1) della delibera-zione della Giunta comunale n. 35/2011, con la quale si stabiliva nella misura del 12% la percentuale della superficie totale dell’area industriale di Perd’e Quaddu da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Pertanto la percentuale massima concedibile risulta li-mitata al 4%, come stabilito con la precedente delibera-zione della Giunta comunale n. 79 del 6.8.2010.

Stante il quadro sopra delineato, il Servizio SAVI, evidenziata la necessità che la proponente verifichi pres-so l’Amministrazione comunale di Isili le condizioni di ammissibilità dell’intervento in relazione alle percen-tuali occupabili da impianti fotovoltaici, richiamata la nota del Servizio Energia in merito alla rappresentanza

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legale della Società, vista la nota del Servizio Tutela Paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias del giugno 2011, che nonostante il contesto in-dustriale, chiede misure idonee per la mitigazione degli impatti paesaggistici, ha concluso l’istruttoria ritenendo necessario sottoporre l’intervento in oggetto alla proce-dura di VIA per le seguenti motivazioni:

- rilevante occupazione di territorio e conseguente necessità di stimare l’impatto dovuto all’”occupazione del suolo” tramite un’analisi costi/benefici (diretti ed indiretti, monetizzabili o qualitativi) e con una analisi delle alternative compatibile con una fase di Valuta-zione Impatto Ambientale e non con una procedura di “screening”;

- rilevante impatto visivo e conseguente necessità che sia presentato uno studio di dettaglio atto a eviden-ziare tutti i punti visuali “sensibili” del territorio dai quali costruire ulteriori fotosimulazioni, individuabili sia in prossimità del sito che nell’ambito dell’area vasta e avendo riguardo degli impatti cumulativi, da valutare con riferimento agli impianti fotovoltaici autorizzati, realizzati e realizzandi, e a quelli proposti. Le simu-lazioni fotografiche dovranno inoltre contenere anche il rendering delle opere connesse all’impianto (es. le cabine di trasformazione, piste di accesso), ed essere accompagnate da una rappresentazione cartografica in scala adeguata, riportante le zone di influenza visuale (ZVI) dell’impianto;

- data la consistenza dell’intervento in termini di movimentazioni di terreno, produzione di imballaggi e produzione di rifiuti in fase di dismissione, dovrà es-sere fornita una accurata analisi quali/quantitativa dei rifiuti in fase di cantiere (es. quantità e tipologia di im-ballaggi), esercizio (es. utilizzo di olii e lubrificanti) e decommissioning (es. destinazione dei componenti dei pannelli e dei telai di supporto), contenente anche l’in-dicazione delle aree di produzione delle terre e rocce da scavo, i volumi prodotti, le aree di riutilizzo, la destina-zione finale dei volumi non utilizzabili, in conformità a quanto disposto dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), da predi-sporre nel rispetto della normativa vigente che prevede, tra l’altro, un livello di progettazione con un grado di dettaglio equivalente, ai fini della valutazione ambien-tale, a quello di cui all'articolo 93, comma 4 del decreto n. 163 del 2006 e del Regolamento di Attuazione, do-vrà:

1. valutare, in maniera cumulativa, gli impatti am-bientali determinati dal progetto in esame unitamente a quelli riconducibili agli altri impianti presentati per lo screening e riportati in premessa, tenendo conto, altresì, degli impianti fotovoltaici già realizzati e autorizzati/realizzandi;

2. contemplare l’esame di soluzioni localizzative e tecnologiche alternative, nonché l’opzione zero, aven-do riguardo delle potenziali interferenze con le attività produttive presenti nell’area industriale;

3. sviluppare l’analisi costi-benefici con metodolo-gia rigorosa e basata su di un sistema di supporto alle decisioni, in grado di rendere evidenti tutti i criteri sui

quali poggia l’ipotesi progettuale proposta, evidenzian-do le eventuali ripercussioni sulle attività produttive presenti e potenziali;

4. effettuare delle idonee simulazioni fotografiche realistiche per la valutazione dell’impatto visivo cumu-lativo;

5. esaminare gli aspetti relativi alla produzione di rifiuti attraverso una accurata analisi quali/quantitativa in fase di cantiere, esercizio e decommissioning.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Am-biente, constatato che il Direttore generale dell'Asses-sorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-sentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Am-biente

Delibera- di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per

le motivazioni esposte in premessa, il progetto relativo all’intervento “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 7”, proposto dalla società Partecipazioni e Strategie s.r.l..

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-ne Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscrittoIl Direttore Generale

MassiddaIl PresidenteCappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 52/45Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa all’intervento “Impianto foto-voltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 8”. Propo-nente: Horizonta s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società horizonta s.r.l. ha presentato, a gennaio 2011 e regolarizzato a marzo dello stesso anno, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all’intervento “Impianto fo-tovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 8”. Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 2 lettera c) “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda” dell’Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008.

L’intervento proposto, il cui costo previsto è pari a € 11.167.271,85, sarà finanziato con capitali privati e intende usufruire dei finanziamenti in Conto Energia di cui al D.M. 19 febbraio 2007 e s.m.i.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare foto-voltaica da 3.403,2 kWp di capacità da installare nel territorio del Comune di Isili nella zona industriale in

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località Perd’è Quaddu. L’impianto sarà realizzato su un terreno aperto prevalentemente pianeggiante e in parte inclinato in direzione sud. Il lay-out di impianto prevede 14.180 moduli fotovoltaici in silicio policri-stallino della potenza nominale di 240 Wp, suddiviso in stringhe composte da 20 moduli fotovoltaici in serie per un totale di 709 stringhe. La superficie lorda complessi-va occupata dall’impianto è di 45.730 mq. Le strutture metalliche di sostegno dei moduli saranno infisse nel terreno senza l’uso di calcestruzzo e avranno un’altezza media da terra pari a 2,2 metri.

L’area verrà recintata con rete metallica plastificata di colore verde ancorata al terreno con pali in metallo alloggiati in piccoli quantitativi di calcestruzzo. Al fine di mitigare l’impatto visivo verranno piantumate lungo il perimetro dell’impianto delle siepi, che produrranno un effetto di schermatura vegetale. I percorsi interni di servizio saranno realizzati in terra battuta o pietrisco. I cavi elettrici di collegamento fra le varie stringhe e la cabina elettrica saranno posizionati in cavidotti interrati fino ad una profondità massima di circa 1 metro.

L’Assessore fa presente che, contemporaneamente all’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento in oggetto, sono state presentate al servizio SAVI anche le istanze di ve-rifica relative agli interventi inerenti alla realizzazione di impianti fotovoltaici nella Zona Industriale di Isili, in località “Perd’è Quaddu” dai proponenti sotto elencati, per una potenza complessiva di 11.650 kwp:

- Centro Servizi Sardegna Europa Sc.ar.l.; realizza-zione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale pari a 1.622,4 kWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 21.465 m2;

- Centro Servizi Sardegna Europa Sc.ar.l.; realizza-zione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale pari a 3.259,2 kWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 43.387 m2;

- Partecipazioni e Strategie s.r.l.; realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale pari a 2.212,8 kWp; superficie lorda complessiva occupata dall’im-pianto è di 30.723 m2;

- Centro Studi Riuniti s.r.l.: realizzazione di un im-pianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza nominale pari a 1.152,00 kWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 17.148 m2.

Ricorda l’Assessore che in data 30.9.2010 la Giunta regionale ha deliberato (Delib.G.R. n. 33/48, n. 33/49, n. 33/50, n. 33/51, n. 33/52) di non sottoporre all’ul-teriore procedura di VIA i progetti relativi ai seguenti impianti fotovoltaici nella Zona Industriale di Isili, in località “Perd’è Quaddu”, per una potenza complessiva di 15.897,60 kWp, che ottenuta l’Autorizzazione Uni-ca, sono oggi in fase di realizzazione:

- “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovol-taico 1”. Proponente: Centro Servizi Sardegna Europa sc.ar.l., potenza nominale 2.014,80 kWp; superficie lor-da complessiva occupata dall’impianto è di 24.256 m2;

- “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovol-taico 2”. Proponente: Partecipazioni e strategie s.r.l.; potenza nominale 1.007,4 kWp; superficie lorda com-plessiva occupata dall’impianto è di 17.378 m2;

- “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovol-taico 3”. Proponente: horizonta S.r.l.; potenza nomina-le 1.761,8 kWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 29.808 m2;

- “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovol-taico 4”. Proponente: Centro Studi Riuniti S.r.l.; poten-za nominale 3.836,40 kWp; superficie lorda complessi-va occupata dall’impianto è di 58.698 m2;

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in agglomerato industriale di Isili. Proponente: Isisol SAS di Sarsol & C.; potenza nominale complessiva di 7.277,20 KWp; superficie lorda complessiva occupata dall’impianto è di 118.000 m2.

Il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione im-patti e sistemi informativi ambientali (SAVI), a fronte della complessità sopra rappresentata, derivante dalla previsione di una molteplicità di impianti fotovoltaici insistenti nella medesima area, pur essendo presentati separatamente da soggetti in apparenza distinti, ha con-dotto l’istruttoria in modo coordinato al fine di valutare i potenziali effetti di ciascuna proposta progettuale sul territorio, l’ambiente e le diverse componenti ambienta-li in modo cumulativo. Ciò ha evidenziato la comples-sità derivante dalla notevole occupazione di suolo di un’area industriale in cui non può essere trascurata la potenziale preclusione di qualsiasi ampliamento delle imprese esistenti e ogni altra nuova iniziativa di caratte-re produttivo, stante l’occupazione di oltre 40 ettari del-la superficie complessiva, appunto dell’area industriale. Altrettanto critica la situazione che potrebbe scaturire in termini di impatti visivi; detto aspetto necessita di un più approfondito esame riconducibile a una valuta-zione globale riferita alla molteplicità di impianti visti nell’insieme.

Il Servizio SAVI, nell’ambito della istruttoria, ha an-che tenuto conto delle seguenti comunicazioni:

- del Servizio Energia dell’Assessorato regionale dell’Industria che, con nota prot. 11094 del 26.7.2011, ha informato che “le società Centro Studi Riuniti S.r.l. e Horizonta S.r.l. sono riconducibili, come da certificato C.C.I.A.A., allo stesso amministratore/rappresentante nella figura della sig.ra Boni Loreta, e le società Cen-tro Servizi Sardegna Europa sc.ar.l. e Partecipazioni e strategie s.r.l. sono riconducibili, come da certificato C.C.I.A.A., allo stesso amministratore/rappresentante nella figura della sig.ra Boni Alessandra”;

- del Comune di Isili che, con nota prot. 7988 del 23.8.2011, ha trasmesso al Servizio SAVI copia della de-liberazione della Giunta comunale n. 73 dell’11.8.2011, nella quale viene revocato il punto 1) della delibera-zione della Giunta comunale n. 35/2011, con la quale si stabiliva nella misura del 12% la percentuale della superficie totale dell’area industriale di Perd’e Cuaddu da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Pertanto la percentuale massima concedibile risulta li-mitata al 4%, come stabilito con la precedente delibera-zione della Giunta comunale n. 79 del 6.8.2010.

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Stante il quadro sopra delineato, evidenziato, inol-tre, che la società proponente non ha mai trasmesso al Servizio SAVI la copia del titolo che la abilita alla re-alizzazione dell’intervento, il SAVI, evidenziata la ne-cessità che il proponente verifichi presso l’Amministra-zione comunale di Isili le condizioni di ammissibilità dell’intervento in relazione alle percentuali occupabili da impianti fotovoltaici, richiamata la nota del Servi-zio Energia in merito alla rappresentanza legale della Società, vista la nota del Servizio Tutela Paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias del giugno 2011, che nonostante il contesto industriale, chiede misure idonee per la mitigazione degli impatti paesaggistici, ha concluso l’istruttoria ritenendo neces-sario sottoporre l’intervento in oggetto alla procedura di VIA per le seguenti motivazioni:

- rilevante occupazione di territorio e conseguente necessità di stimare l’impatto dovuto all’”occupazione del suolo” tramite un’analisi costi/benefici (diretti ed indiretti, monetizzabili o qualitativi) e con una analisi delle alternative compatibile con una fase di Valuta-zione Impatto Ambientale e non con una procedura di “screening”;

- rilevante impatto visivo e conseguente necessità che sia presentato uno studio di dettaglio atto a eviden-ziare tutti i punti visuali “sensibili” del territorio dai quali costruire ulteriori fotosimulazioni, individuabili sia in prossimità del sito che nell’ambito dell’area vasta e avendo riguardo degli impatti cumulativi, da valutare con riferimento agli impianti fotovoltaici autorizzati, realizzati e realizzandi, e a quelli proposti. Le simu-lazioni fotografiche dovranno inoltre contenere anche il rendering delle opere connesse all’impianto (es. le cabine di trasformazione, piste di accesso), ed essere accompagnate da una rappresentazione cartografica in scala adeguata, riportante le zone di influenza visuale (ZVI) dell’impianto;

- data la consistenza dell’intervento in termini di movimentazioni di terreno, produzione di imballaggi e produzione di rifiuti in fase di dismissione, dovrà es-sere fornita una accurata analisi quali/quantitativa dei rifiuti in fase di cantiere (es. quantità e tipologia di im-ballaggi), esercizio (es. utilizzo di olii e lubrificanti) e decommissioning (es. destinazione dei componenti dei pannelli e dei telai di supporto), contenente anche l’in-dicazione delle aree di produzione delle terre e rocce da scavo, i volumi prodotti, le aree di riutilizzo, la destina-zione finale dei volumi non utilizzabili, in conformità a quanto disposto dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), da predi-sporre nel rispetto della normativa vigente che prevede, tra l’altro, un livello di progettazione con un grado di dettaglio equivalente, ai fini della valutazione ambien-tale, a quello di cui all'articolo 93, comma 4, del decreto n. 163 del 2006 e del Regolamento di Attuazione, do-vrà:

1.valutare, in maniera cumulativa, gli impatti am-bientali determinati dal progetto in esame unitamente a quelli riconducibili agli altri impianti presentati per lo screening e riportati in premessa, tenendo conto, altresì,

degli impianti fotovoltaici già realizzati e autorizzati/realizzandi;

2.contemplare l’esame di soluzioni localizzative e tecnologiche alternative, nonché l’opzione zero, aven-do riguardo delle potenziali interferenze con le attività produttive presenti nell’area industriale;

3.sviluppare l’analisi costi-benefici con metodologia rigorosa e basata su di un sistema di supporto alle deci-sioni, in grado di rendere evidenti tutti i criteri sui quali poggia l’ipotesi progettuale proposta, evidenziando le eventuali ripercussioni sulle attività produttive presenti e potenziali;

4.effettuare delle idonee simulazioni fotografiche realistiche per la valutazione dell’impatto visivo cumu-lativo;

5.esaminare gli aspetti relativi alla produzione di ri-fiuti attraverso una accurata analisi quali/quantitativa in fase di cantiere, esercizio e decommissioning.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Am-biente, constatato che il Direttore generale dell'Asses-sorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappre-sentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Am-biente

Deliberadi sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le

motivazioni esposte in premessa, il progetto relativo all’intervento “Impianto fotovoltaico Z.I. Isili – Campo fotovoltaico 8”, proposto dalla società horizonta s.r.l.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regio-ne Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscrittoIl Direttore Generale

MassiddaIl PresidenteCappellacci

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 11 marzo 2011, n. 89Bilancio Regionale 2011 - Economia formale.

Prelevamento della somma complessiva di Euro 480.304,92 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 - a fa-vore dell’ U.P.B. SC06.05.001 - cap. S08.1358 - CdR 00.01.05.02. Riassegnazione somme a favore della Provincia di Cagliari.

Il Direttore Generale

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296 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

Omissis

Determina

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa nello stato di

previsione della spesa della Direzione Generale Agen-zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del bilancio regionale per l’anno 2011, - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzioneU.P.B. S08.01.004, Capitolo SC08.0045 Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati peren-ti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art 26, L. R. 2.8.2006, n. 11)”,

C.D.R. 00.01.05.00 Competenza € 480.304,92In aumentoU.P.B. S06.05.001, Capitolo SC06.1358 ‘Interventi

nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 63, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art.16, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)” AS,

C.D.R. 00.01.05.02 Competenza € 480.304,92Codice SIOPE bilancio 20203 gestionale 2232.

OmissisCittadini

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 16 marzo 2011, n. 97Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 410.974,49 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.08.006 - cap. SC04.1910 - CdR 00.01.05.02. Riassegnazione somme e impegno a fa-vore del Consorzio Ramsar-Molentargius e ing. An-tonio Manca.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa nello stato di

previsione della spesa della Direzione Generale Agen-zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del bilancio regionale per l’anno 2011, - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzioneU.P.B. S08.01.004, Capitolo SC08.0045 Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati peren-ti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26,

L.R. 2.8.2006, n. 11)”,C.D.R. 00.01.05.00 Competenza - € 451,179,36In aumentoU.P.B S04.08.006, Capitolo SC04.1910 “Spese ine-

renti al programma di intervento per la salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse inter-nazionale dell’area metropolitana di Cagliari - art. 17, comma 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 e articolo 73, comma 3, Decreto Legislativo 31 marzo 1988, n. 112) Rif.cap. entrata EC421.268” AS,

C.D.R. 00.01.05.02 Competenza € 451.179,36.

Art. 2 Ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) della L.R.

11/2006 e ss.mm.ii., lo stanziamento di cui all’art, 1 pari a complessivi euro €451.179,35, è impegnato nel Bilancio della Regione per l’anno 2011 sul capitolo SC04.1910 - U.P.B. S04.08.006 - CdR 00.01.05.02 co-dice SIOPE bilancio 20101 - gestionale 2107 con la se-guente ripartizione:

- Euro 410.974,49 a favore del Consorzio Ramsar-Molentargius codice fornitore 3937,

- Euro 40.204,87 a favore dell’ing. Antonio Manca - codice fornitore 7076.

OmissisCittadini

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 22 aprile 2011, n. 144Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 25.700,06 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01 .004 -cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.02.002 - cap. SC04.0377 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno a fa-vore dei comuni di Samassi, Siliqua, Gergei e Ca-gliari.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa nello stato di

previsione della spesa della Direzione Generale Agen-zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del bilancio regionale per l’anno 2010, - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzioneUPB S08.01.004, Capitolo SC08.0045 “Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui dichiarati peren-ti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26,

Page 30: Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di ... · mercato, ma si limiterebbe a disciplinare le modalità di esercizio delle attività commerciali, dettando limiti

30 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

L.R. 2.8.2006, n. 11)”,C.D.R. 00.01.05.00 Competenza € 25.700,06In aumentoU.P.B. S04.03.004, Capitolo SC04.0377 “Spese ine-

renti la gestione e l’aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico (art. 142, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Rif. cap, entrata EC421.231” AS. C.D.R. 00.01.05.01 Competenza € 25.700,06

Art. 2 Ai sensi dell’art. 38 della LR. 11/2006 comma 3

lett.d) e ss.mm.ii., pari a complessivi euro 26.289,46, è impegnato sul capitolo SC04.0377 - U.P.B. S04.03.004 - CdR 00.01.05.01 codice SIOPE bilancio 20203 - ge-stionale 2234 nel Bilancio della Regione per l’anno 2010 così suddiviso:

- euro 6.719,76 a favore del comune di Samassi - co-dice fornitore 6000155

- euro 4.275,00 a favore del comune di Siliqua - co-dice fornitore 6000215

- euro 4.705,30 a favore del comune di Gergei - co-dice fornitore 6000272

- euro 10.000,00 a favore del comune di Cagliari - codice fornitore 6000063

OmissisCittadini

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 5 maggio 2011, n. 170Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di euro 28.000,00 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.003 - cap. SC04.0340 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno a fa-vore dell’A.T.P. “IRIS S.a.s. (capogruppo) - Criteria S.r.l.” per spettanze contrattuali dovute per le atti-vità del Progetto “Piano generale per la definizione delle linee guida regionali per la realizzazione degli interventi di riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa nello stato di

previsione della spesa della Direzione Generale Agen-zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del bilancio regionale per l’anno 2011,- sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

U.P.B. S08.01004, Capitolo SC08.0045 “Fondo spe-ciale per la riassegnaziorie dei residui dichiarati peren-ti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 2.8.2006, n. 11)”,

C.D.R. 00.01.05.00 Competenza € 28.000,00In aumento U.P.B. S04.03.003, Capitolo SC04.0340 “Spese per

l’attività di aggiornamento del Piano di Assetto idro-geologico (D.L. 11 giugno 1998, n.180 convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 1998, n.1 e D.P.C.M del 12.01.1999) FR

C.D.R. 00.01.05.01 Competenza € 28.000,00.

Art. 2 Ai sensi dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma

3 lett.d) e ss.mm.ii., lo stanziamento di cui all'art.1 è impegnato nel Bilancio della Regione per l'anno 2011 sul capitolo SC04.0340 - U.P.B. S04.03.003 - CdR 00.01.05.01 codice SIOPE 10301 - gestionale 1348 a favore di IRIS S.A.S di Bacci Maurizio Strategie per l’ambiente, omissis... Codice fornitore 16687;

OmissisCittadini

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 30 maggio 2011, n. 216Bilancio Regionale 2011 - Economia formale.

Prelevamento della somma complessiva di Euro 51.645,70 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a favore della U.P.B. S04.08.005 - cap. SC04.1902 - CdR 00.01.05.02. Riassegnazione somme a favore dell’Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale per spettanze re-lative alla convenzione n. 35 A.D.A. del 29.12.2000 recante “Elaborazione del Piano di salvaguardia e valorizzazione dei laghi salsi - Esecuzione indagini in relazione ai descrittori ecologici”.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa nello stato di

previsione della spesa della Direzione Generale Agen-zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del bilancio regionale per l’anno 2011, - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzioneU.P.B. S08.01.004, Capitolo SC08.0045 “Fondo

speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati pe-

Page 31: Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di ... · mercato, ma si limiterebbe a disciplinare le modalità di esercizio delle attività commerciali, dettando limiti

316 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

renti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art, 26, L.R. 2.8.2006, n. 11)”,

C.D.R. 00.01.05.00 Competenza € 51.645,70In aumentoU.P.B. S0408.005, Capitolo SC04.1902 ‘Spese per

il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei la-ghi salsi e per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale (art, 15, LR. 19 luglio 2000, n, 14)”) FR, C.D.R. 00.01.05.02 Competenza € 51.645,70

Cod. SIOPE bilancio 10301 gestionale 1348.

OmissisCittadini

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 30 maggio 2011, n. 217Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 10.489,50 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.003 - cap. SC04.0345 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno a fa-vore dei professionisti ing. Marco Mancini e dott. Giovanni Tilocca, relativi al pagamento del secon-do acconto di cui al contratto Rep. n. 15/2009 del 12.11.2009 per le attività inerenti lo Studio “Analisi dell’assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ol-lastru” a seguito dell’evento di piena del 22 ottobre 2008. Rivisitazione e integrazione dello studio deno-minato Piano stralcio delle fasce fluviali”.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa nello stato di

previsione della spesa della Direzione Generale Agen-zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del bilancio regionale per l’anno 2011, - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzioneU.P.B. S08.01.004, Capitolo SC08.0045 “Fondo

speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati pe-renti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2.0.2006, n. 11),

C.D.R. 00.01.05.00 Competenza € 10.489,50In aumentoU.P.B. S04.03003, Capitolo SC04.0345 “Realizza-

zione di studi di maggior dettaglio delle aree dei bacini fluviali costieri con foce compresa tra il rio Masoni Ol-

lastu-San Girolamo a ovest e il rio Is Cungiaus a est, in-teressati dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2008 (art. 1, comma 3, lett. b), L. R. 29 ottobre 2008, n. 15). FR

C.D.R. 00.01.05.01 Competenza 10.489,50,

Art. 2 Ai sensi dell’art. 38 della L.R, 11/2006 comma 3

lett.d) e ss.mm.ii., lo stanziamento di cui all’art.1 pari a complessivi 10.489,50 è impegnato nel Bilancio del-la Regione per l’anno 2011 sul capitolo SC04.0345 - U.P.B. S04.03.003 - CdR 00.01.05.01 codice SIOPE 10301 gestionale 1348 con la seguente ripartizione:

- euro 6.293,70 a favore della società M.M.I. s.r.l. - .. . omissis... (della quale l’ing. Mancini è socio e diretto-re tecnico) codice fornitore 2032;

- euro 4.195,80 a favore del dott. Giovanni Tilocca ... omissis...- codice fornitore 3000386.

OmissisCittadini

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 7 luglio 2011, n. 295Bilancio Regionale 2011. Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 21.600,00 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap.SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.03 - cap. SC04.0375 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno fina-lizzato al pagamento dei professionisti Ing. Marco Mancini e Dott Giovanni Tilocca, relativamente al 3° acconto dovuto per le attività di Direzione di Pro-getto e di consulenza Scientifica del progetto “Pia-no Stralcio per le Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”- CIG 2435987011.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa nello stato di

previsione della spesa della Direzione Generale Agen-zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del bilancio regionale per l’anno 2011, - sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzioneU.P.B. S08.01.004, Capitolo SC08.0045 “Fondo

speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati pe-renti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2.8.2008, n. 11)”

C.D.R. 00.01.05.00 Competenza € 21.600,00In aumento

Page 32: Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di ... · mercato, ma si limiterebbe a disciplinare le modalità di esercizio delle attività commerciali, dettando limiti

32 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

U.P.B. S04.03.003, Capitolo SC04. 0375 “Spese per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (art.9 D.L., 11.06.1998 n.180 convertito con modificazioni, dalla L.3.08.1998 n.267, art. 1, D.P.C.M. del 12.01.1999) AS,

C.D.R. 00.01.05.01 Competenza 21.600,00

Art. 2 Ai sensi dell’art. 38 della L.R. 11/2006 comma 3

lett.d) e ss.mm.ii., lo stanziamento di cui all’art.1 è im-pegnata sul Bilancio della Regione, per l’anno 2011, sul capitolo SC04.0375 - U.P.B. S04.03.003 - CdR 00.01.05.01 codice SIOPE 20801 - gestionale 2710, la somma complessiva di € 21.600,00 così ripartita;

- euro 10.800,00 a favore dell'Ing. Marco Mancini, Società MMI Srl, codice fornitore 2032 ... omissis...;

- euro 10.80000 a favore del Dott. Geol. Giovanni Tilocca per Euro 10.800,00, codice fornitore 3000386 ... omissis.

OmissisCittadini

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 13 luglio 2011, n. 301Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di euro 8.000,00 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.003 - cap. SC04.0340 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno fina-lizzato al pagamento dell’ATP - Ing. Marco Man-cini, Dott. Giovanni Tilocca, Dott. Panzeri e Dott. Damonte per la liquidazione del 1° acconto relativo all’incarico di “Predisposizione di Direttive in mate-ria di: a) manutenzione della rete idrografica e delle opere idrauliche di sistemazione dei corsi d’acqua dell’intero reticolo idrografico isolano; b) Gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua, con parti-colare riferimento alle attività estrattive dagli stessi alvei e dalle aree di pertinenza fluviale, nell’intero territorio regionale della Sardegna”. - Convenzione Rep. n.9 del 10.11.2008 - CIG 2433155F02.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa nello stato di

previsione della spesa della Direzione Generale Agen-zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del bilancio regionale per l’anno 2011, -sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzioneU.P.B. S08.01.004, Capitolo SC08.0045 “Fondo

speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati pe-renti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, LR. 2.6.2006, n. 11)”,

C.D.R. 00.01 .05.00 Competenza euro 7.996,80In aumentoU.P.B. S04.03.003, Capitolo SC04.340 “Spese per

l’attività di aggiornamento del Piano di Assetto Idro-geologico (D.L. 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 1998, n.1 e D.P.C.M del 12 gennaio 1999) AS - titolo 1,

C.D.R. 00.01.05.01 Competenza euro 7.996,80:

Art. 2 Ai sensi dell’art. 38 della LR. 11/2006 comma 3

lett.d) e ss.mm.ii., lo stanziamento di cui all’art.l, pari a € 7.996,80 è impegnato sul Bilancio della Regio-ne, per l’anno 2011, sul capitolo SC04.0340 - U.P.B. S04.03.003 CdR 00.01.05.01 codice SIOPE 10301 - ge-stionale, 1348 , con la seguente ripartizione:

- euro 3.096,00 all’ing. Marco Mancini (Capogrup-po), ...omissis...-codice fornitore 21004;

- euro 1.960,00 al Dott.Giovanni Tilocca (Mandan-te), ...omissis..- codice fornitore 3000386;

- euro 1.468,80 al Dott. Roberto Panzeri (Mandan-te), ... omissis..- codice fornitore 21007;

- euro 1.472,00 all’Avv. Roberto Damonte (Mandan-te), ...omissis - codice fornitore 21006;

OmissisCittadini

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO

IDROGRAFICO DELLA SARDEGNAESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 21 luglio 2011, n. 316Bilancio Regionale 2011 - Perenzione ammini-

strativa. Prelevamento della somma complessiva di Euro 72.000,00 dal fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045 - CdR 00.01.05.00 a fa-vore della U.P.B. S04.03.004 - cap. SC04.0390 - CdR 00.01.05.01. Riassegnazione somme e impegno fina-lizzato al pagamento dell’Università degli Studi di Cagliari - Centro Interdipartimentale di Ingegne-ria e Scienze Ambientali per spettanze relative alla convenzione rep. n. 38 Ass.to LLPP. del 06.12.2005 recante “Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idroge-ologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orien-tale - Piano di coordinamento degli interventi neces-sari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite da eventi alluvionali” - CIG 2528217EA7.

Il Direttore Generale

Omissis

Page 33: Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di ... · mercato, ma si limiterebbe a disciplinare le modalità di esercizio delle attività commerciali, dettando limiti

336 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

Determina

Art. 1 Per le motivazioni citate in premessa nello stato di

previsione della spesa della Direzione Generale Agen-zia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna del bilancio regionale per l’anno 2011, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzioneU.P.B. S08.01.004, Capitolo SC08.0045 “Fondo

speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati pe-renti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, LR. 2.8.2006, n. 11)”,

C.D.R. 00.01.05.00 Competenza € 72.000,00In aumentoU.P.B. S04.03.004, Capitolo SC04.0390 “Spese ine-

renti la gestione e l’aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico (art. 142, Legge 23 dicembre 2000, n, 388) - Incarichi professionali- Rif. cap. entrata EC421231”

CDR 00.01.05.01 Competenza € 72.000,00;

Art. 2 Ai sensi dell'art.38 della L.R. 11/2006 comma 3 lett.

d) e ss.mm.ii., lo stanziamento di cui all’art. 1, pari a € 72.000,00. è impegnato sul Bilancio della Regio-ne, per l'anno 2011, sul capitolo SC04.0390 - U.P.B. S04.03.004 - CdR 00.01.05.01 codice SIOPE 20801 - gestionale 2710 a favore dell’Università degli Studi di Cagliari - Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali - (codice fornitore 16688);

OmissisCittadini

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 2 febbraio 2012, n. 53L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Iscrizione nel Re-

gistro regionale delle associazioni di promozione so-ciale. Associazione Culturale “Amici della Cartape-sta” con sede in Tempio Pausania.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-nali, con propria determinazione n. 53 del 2 febbraio 2012, ha disposto l’iscrizione dell’ Associazione Cultu-rale “Amici della Cartapesta”, con sede in Tempio Pau-sania, via Palau n. 44, nella prima sezione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale con il numero 106.

f.f Melis

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 56L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Iscrizione nel Re-

gistro regionale delle associazioni di promozione so-ciale. Associazione “Amm.so. Sardegna”, con sede in Cagliari.

Il Direttore del Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità con determinazione n. 56 del 20 feb-braio 2012, ha disposto l’iscrizione dell’Associazione “Amm.So. Sardegna”, con sede in Cagliari, via Cadello n. 9/B, presso l’Assessorato delle Politiche sociali del-la provincia di Cagliari (primo piano - stanza n. 24/A), nella prima sezione del Registro regionale delle asso-ciazioni di promozione sociale con il numero 107.

Deidda

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 57L.R. 23.12.2005 n. 23, art. 12. Iscrizione nel Re-

gistro regionale delle associazioni di promozione so-ciale. “Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti” onlus (A.N.P.V.I. onlus) sezione provin-ciale di Oristano, con sede in Oristano.

Il Direttore del Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità con determinazione n. 57 del 20 feb-braio 2012, ha disposto l’iscrizione dell’ “Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti” onlus (an-che “A.N.P.V.I.” onlus) sezione provinciale di Oristano, con sede in Oristano, via D. Petti n. 9/A, nella seconda sezione del Registro regionale delle associazioni di pro-mozione sociale con il numero 18.

Deidda

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITIChE DI MERCATO E QUALITàESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 20 dicembre 2011, n. 30565/950 Reg. CE n. 1234/2007, artt. 122-125-125bis-125ter del

Reg. UE di esecuzione n. 543/2011 – DM n. 5463/2011. Riconoscimento quale Organizzazione di produttori ortofrutta della AGRISARDA Società Cooperativa Agricola - categoria prodotto CN code ex 0709 - “Altri ortaggi, freschi o refrigerati”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Page 34: Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di ... · mercato, ma si limiterebbe a disciplinare le modalità di esercizio delle attività commerciali, dettando limiti

34 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

Determina

Art. 1 Ai sensi della normativa in oggetto e per le causali

citate in premessa è concesso il riconoscimento giuri-dico quale Organizzazione di produttori per il prodotto CN code ex “0709” - Altri ortaggi freschi e refrigerati - all’ AGRISARDA Società Cooperativa Agricola - con sede in Villasor - Loc. Sa Serra - 09034 (CA) – P.I. 02197330927.

Art. 2Si procede alla comunicazione del riconoscimento

di cui all’art. 1 al Ministero delle Politiche Agricole Ali-mentari e Forestali e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art.3La presente determinazione sarà trasmessa all’Agen-

zia ARGEA Sardegna e all’Agenzia LAORE Sardegna ai sensi della L. R. 8 agosto 2006, n. 13.

Art. 4La presente determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’As-sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della LR. 13 novembre 1998, n. 31.

Art. 5 È disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito internet della Regione Autonoma della Sarde-gna www.regione.sardegna.it.

Paderi

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITIChE DI MERCATO E QUALITàESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 20 dicembre 2011, n. 30566/951 Reg. CE n. 1234/2007, artt. 122-125-125bis-125ter del

Reg. UE di esecuzione n. 543/2011 – DM n. 5463/2011. Estensione del Riconoscimento quale Organizzazione di produttori ortofrutta della Soc. Sa Marigosa Con-sortile a r.l. - categoria prodotto CN code ex 07 ortaggi 08 frutta .

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 Ai sensi della normativa in oggetto e per le causali

citate in premessa è concessa l’estensione del ricono-scimento giuridico quale Organizzazione di produttori per il prodotto CN code ex ex 07 ortaggi e 08 frutta - alla Soc. Sa Marigosa Soc. Consortile a r.l. con sede

in Riola Sardo - Loc. Sa Marigosa S.P. 7 Km 5,900 - 09070 Riola Sardo (OR) – P.I. 01119730958.

Art. 2Si procede alla comunicazione del riconoscimento

di cui all’art. 1 al Ministero delle Politiche Agricole Ali-mentari e Forestali e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art.3La presente determinazione sarà trasmessa all’Agen-

zia ARGEA Sardegna e all’Agenzia LAORE Sardegna ai sensi della L. R. 8 agosto 2006, n. 13.

Art. 4La presente determinazione è trasmessa per conoscen-

za all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessora-to dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della LR. 13 novembre 1998, n. 31.

Art. 5 È disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito internet della Regione Autonoma della Sarde-gna www.regione.sardegna.it.

Paderi

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO POLITIChE DI MERCATO E QUALITàESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 22 dicembre 2011, n. 30746/962 Reg. CE n. 1234/2007, artt. 122-125-125bis-125ter del

Reg. UE di esecuzione n. 543/2011 – DM n. 5463/2011. Riconoscimento quale Organizzazione di produttori or-tofrutta della Soc. Agricola Valle del Coghinas coop a r.l. - categoria prodotto CN code ex 0709 - “Altri ortag-gi, freschi o refrigerati”.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 Ai sensi della normativa in oggetto e per le causali

citate in premessa è concesso il riconoscimento giuri-dico quale Organizzazione di produttori per il prodotto CN code ex “0709” - Altri ortaggi freschi e refrigerati - alla Soc. Agricola Valle del Coghinas coop a r.l. con sede in S.P. Valledoria - S.Maria Coghinas Km 3,00 – 07030 Santa Maria Coghinas (SS) P.I. 01693600908.

Art. 2Si procede alla comunicazione del riconoscimento

di cui all’art. 1 al Ministero delle Politiche Agricole Ali-mentari e Forestali e all’Agea entro 30 giorni dalla data del presente atto.

Art.3

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356 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

La presente determinazione sarà trasmessa all’Agen-zia ARGEA Sardegna e all’Agenzia LAORE Sardegna ai sensi della L. R. 8 agosto 2006, n. 13.

Art. 4La presente determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’As-sessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della LR. 13 novembre 1998, n. 31.

Art. 5 È disposta la pubblicazione della presente determi-

nazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito internet della Regione Autonoma della Sarde-gna www.regione.sardegna.it.

Paderi

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PRODUZIONIESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 15 febbraio 2012, n. 2527/84 Reg. CE n. 834/2007 e n. 889/2008 Agricoltura biolo-

gica. Concessione deroga uso di mangimi non biologici per avverse condizioni meteorologiche.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 di autorizzare gli allevatori biologici al ricorso ai

mangimi provenienti da agricoltura convenzionale su tutto il territorio regionale, a condizione ché gli stessi non contengano OGM e previa comunicazione al pro-prio organismo di controllo e certificazione.

Art. 2di stabilire che la deroga sia applicabile dalla data

di adozione della presente determinazione e fino al 29 febbraio 2012, salvo prorogare o revocare la predetta deroga al permanere o al mutare delle condizioni che l’hanno determinata.

Art. 3Avverso le disposizioni del presente provvedimen-

to è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pasto-rale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispetti-vamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

Art. 4La presente determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la suc-cessiva informazione alla Commissione Europea e sarà

pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Re-gione Sardegna ed integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Il Direttore di Servizio ad interimSanna

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PRODUZIONIESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 15 febbraio 2012, n. 2528/85 Reg. (CE) n. 555/2008 e Reg. (CE) n. 1234/2007

come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009. Program-ma nazionale di sostegno nel settore del vino. Misura “investimenti”. Approvazione disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto. Annuali-tà finanziaria 2012.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 Di approvare le disposizioni regionali di cui all’alle-

gato “Programma nazionale di sostegno nel settore del vino. Bando pubblico per la presentazione delle doman-de di aiuto per la Misura “Investimenti”. Campagna viticola 2011-2012. Annualità finanziaria 2012”.

Art. 2Le succitate disposizioni saranno adeguate succes-

sivamente all’adozione dei provvedimenti relativi alla Misura Investimenti - Annualità 2012 che verranno adottati da AGEA Organismo Pagatore.

Art. 3 Con un comunicato sul sito internet della regione

Sardegna sarà resa nota la disponibilità dei servizi on line per la presentazione della domanda di aiuto sul por-tale SIAN.

Art. 3Avverso le disposizioni del presente provvedimen-

to è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pasto-rale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispetti-vamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione

Art. 4La presente determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sar-degna ed integralmente sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Il Direttore di Servizio ad interimSanna

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36 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 87Rinnovo della zona in concessione autogestita per

l’esercizio della caccia in agro di Sanluri.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 Ferme restando le altre condizioni stabilite dai prov-

vedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse, la concessione della zona auto-gestita sita in agro di Sanluri a nome del Sig. Walter Caneglias nella sua qualità di presidente pro-tempore dell’Associazione venatoria “Sanluri” è rinnovata sino al 10.04.2012, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998. Fino all’approvazio-ne del piano faunistico venatorio regionale, la conces-sione è comunque da ritenersi annualmente rinnovata a condizione che venga presentata regolare richiesta di rinnovo e permangano i requisiti essenziali che legitti-mano il rinnovo della stessa.

Art. 2Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 88Rinnovo della concessione della zona autogestita

per l’esercizio della caccia in agro di Gesturi.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 Ferme restando le altre condizioni stabilite dai

provvedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Am-biente di cui alle premesse, la concessione della zona autogestita sita in agro di Gesturi a nome del Sig. Ila-rio Corona nella sua qualità di presidente pro-tempore dell’Associazione venatoria “Gesturi” è rinnovata sino al 26.09.2012, fatte salve le disposizioni di cui all’art.

97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998. Fino all’approvazio-ne del piano faunistico venatorio regionale, la conces-sione è comunque da ritenersi annualmente rinnovata a condizione che venga presentata regolare richiesta di rinnovo e permangano i requisiti essenziali che legitti-mano il rinnovo della stessa.

Art. 2Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 89Rinnovo della zona in concessione autogestita per

l’esercizio della caccia in agro di Gadoni.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 Ferme restando le altre condizioni stabilite dai prov-

vedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse, la concessione della zona autoge-stita sita in agro di Gadoni a nome del Sig. Antonio Sal-vatore Boi nella sua qualità di presidente pro-tempore dell’Associazione venatoria “Corongiu Sarcidano” è rinnovata sino al 12.09.2012, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998. Fino all’approvazione del piano faunistico venatorio regiona-le, la concessione è comunque da ritenersi annualmente rinnovata a condizione che venga presentata regolare richiesta di rinnovo e permangano i requisiti essenziali che legittimano il rinnovo della stessa.

Art. 2Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

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376 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 90Rinnovo della concessione e ridefinizione dei

confini e della superficie della zona autogestita per l’esercizio della caccia in agro di Ollolai.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 Ferme restando le altre condizioni stabilite dai prov-

vedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse, la concessione della zona autoge-stita sita in agro di Ollolai a nome del Sig. Francesco Soro nella sua qualità di presidente pro-tempore della Associazione venatoria “Ampos” è rinnovata sino al 11.10.2016, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998.

Art. 2La superficie della concessione della zona autoge-

stita “Ampos” in agro del comune di Ollolai è rideter-minata a ettari 534,00 circa ed i suoi confini come da cartina allegata sono cosi ridefiniti:

SUD: lungo il Rio “Sos Molinos” partendo dal map-pale 49 del foglio 9 in località “Inghenza” in direzio-ne SO sino al punto in cui il fiume incontra, in località “Marcortei”, una vecchia carrareccia che segue in dire-zione Ovest collegandosi alla Strada Statale 128. Segue detta strada in direzione Sud per 500 mt. fino al limite comunale Ollolai-Gavoi in localita “Callai”; lascia la S.S. 128 e continua sul confine comunale Ollolai-Gavoi in direzione Sud-Ovest per 580 mt. Circa.

OVEST: dal confine comunale predetto lungo un muro a secco direzione Ovest per circa 280 mt. e poi in direzione Nord-Est per circa 300 mt. fino a quota 956 per poi proseguire in direzione Nord-Ovest costeggian-do la periferia dell’abitato, interseca la S.S. 128, per im-mettersi nella strada vicinale Palai fino al rio Gaguseli.

NORD: lungo il rio Gaguseli fino ad incontrare la S.S. 128 per poi seguire la nuova strada di collegamen-

to dalla S.S. 128 Janna Gaguseli alla S.P. 22 per circa 1700 mt.; Segue muro a secco in direzione Sud-Est fino a incontrare la strada di campagna Su Carrargiu in loc. Orrocoghina che si percorre per circa 1 km fino a loc. Su Mucru - Mastrunele.

EST: da loc. Su Mucru - Mastrunele in direzione Sud segue i pali della linea elettrica fino a incontrare la strada vicinale nel punto di confine fra il Foglio 5 e il Foglio 6; segue la strada vicinale in direzione loc. Cor-riolu fino al rio Sos Mulinos punto di partenza.

Art. 3All’intero della zona in concessione autogestita è

costituita una nuova zona di rispetto della superficie di ettari 65,00 circa cosi delimitata:

NORD-EST: il limite della zona di rispetto segue il confine perimetrale nord-est dell’autogestita dalla loca-lità Orrocoghinas fino al punto in cui il confine dell’au-togestita incontra la strada vicinale per loc. Madalis;

SUD-OVEST: segue detta strada incrociando la S.S 128 e proseguendo in direzione Nord Ovest incontran-do in località “Funtana Istesiolo-Orrocoghinas” il pun-to di partenza sulla nuova strada di collegamento dalla S.S. 128 Janna Gaguseli alla S.P. 22.

Art. 4Il concessionario dovrà provvedere alla tabellazio-

ne dei nuovi confini perimetrali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. L’Amministrazione Provinciale di Nuoro è incaricata di verificare e riferire in merito all’esatto posizionamento delle tabelle.

Art. 5Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

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38 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

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396 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 91Rinnovo della concessione e ridefinizione dei

confini e della superficie della zona autogestita per l’esercizio della caccia in agro di Atzara.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 Ferme restando le altre condizioni stabilite dai prov-

vedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse, la concessione della zona auto-gestita sita in agro di Atzara a nome del Sig. Davide Corongiu nella sua qualità di presidente pro-tempore della Associazione venatoria “Atzara” è rinnovata sino al 11.10.2016, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998.

Art. 2La superficie della concessione della zona autogesti-

ta “Atzara” in agro del comune di Atzara è ridetermina-ta a ettari 716,00 circa ed i suoi confini come da cartina allegata sono cosi ridefiniti:

NORD: dalla loc. “Laccheddos”, procedendo in senso orario si segue il muro a secco fino alla strada vicinale “Intecucuros” in loc. “S’ena ‘e Sarena”;

EST: si percorre detta strada fino a località “Par-du Longu” per poi deviare lungo la strada vicinale di “Ispennei” e quindi, seguendo un muro a secco che co-steggia la loc. “Ispennei” si discende fino alla confluen-za della roia di “Sa Menga” con la roia di “Conchedda e Erdone” (quota 379 circa), per poi proseguire lungo la roia “Ierissi” fino ad incrociare il fiume “Araxisi”;

SUD: si segue il corso del fiume “Araxisi” fino ad incontrare la roia “R. Lavru” e da qui, risalendo tale roia e successivamente la roia di “Perda Morta” ci si ricongiunge nuovamente alla strada vicinale di “Intecu-curos” in loc. “Barisone”; si prosegue su detta strada

fino alla loc. “Abba Suergiu”(quota 351 circa) per poi continuare lungo il muro a secco che, fiancheggiando tale località, porta a loc. “Su Argedu”;

OVEST: da loc. “Su Argedu” e attraversando la roia omonima, si prosegue lungo un muro a secco verso la località “Ghenna e Gara” e quindi sulla strada sterrata di penetrazione agraria tra le località di “Canargios” e “Corte e Accas” fino alla roia di “Nuedda”. Risalendo tale roia, di seguito denominata roia di “Mortuoe”, si arriva al muro a secco che costeggia la località “Lac-cheddos”, punto di partenza.

Art. 3All’intero della zona in concessione autogestita è

costituita una nuova zona di rispetto della superficie di ettari 97,00 circa cosi delimitata:

dall’incrocio della strada vicinale “Intecucuros” con la strada vicinale di “Ispennei” si prosegue in senso ora-rio lungo il confine perimetrale est dell’autogestita fino ad incrociare la strada vicinale “Ligios - Monte Cresia” e da qui discende lungo detta strada fino ad incontrare la roia di “Is Pisanus”; si segue tale roia in direzione nord-ovest per proseguire nella stessa direzione lungo il corso della roia in loc. “Barisone” fino ad intersecare la strada vicinale di Intecucuros che si segue in direzione nord-est fino all’incrocio con la strada vicinale “Ispen-nei” punto di partenza.

Art. 4Il concessionario dovrà provvedere alla tabellazio-

ne dei nuovi confini perimetrali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. L’Amministrazione Provinciale di Nuoro è incaricata di verificare e riferire in merito all’esatto posizionamento delle tabelle.

Art. 5Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

Page 40: Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di ... · mercato, ma si limiterebbe a disciplinare le modalità di esercizio delle attività commerciali, dettando limiti

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416 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 92Rinnovo della concessione e ridefinizione dei

confini e della superficie della zona autogestita per l’esercizio della caccia in agro di Meana Sardo.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1 Ferme restando le altre condizioni stabilite dai prov-

vedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse, la concessione della zona autoge-stita sita in agro del comune di Meana Sardo a nome del Sig. Ignazio Poddi nella sua qualità di presidente pro-tempore dell’Associazione venatoria “Meana Sardo”, è rinnovata sino al 27.05.2016, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998.

Art. 2La superficie della zona in concessione autogestita

“Meana Sardo” in agro del comune di Meana Sardo è rideterminata in ettari 1253,00 circa ed il suo confine (nella parte settentrionale) come da cartina allegata è cosi ridefinito:

NORD : da località “S’enna sa Pruna” partendo dal punto di confluenza della roia con il rio “Araxisi” (quota 210 circa) si segue in senso orario il sentiero che costeggia il rio “Araxisi” attraversando le località “Su Sammuccu”, “Cammedda” fino a quota 379. Da quota 379 si discende fino al rio “Tonaresu”, per poi risalire fino a quota 324 da dove si prosegue lungo il sentiero che porta al rio “Gunnarellia“ in corrispondenza della “funt.na Ziccadolgiu”. Si segue il rio “ Gunnarellia” fino a loc. “sa Conca Orrubia” nei pressi della ex Mi-niera di Piombo.

Gli altri confini rimangono invariati come da decreto

n. 288 del 21.05.1986:EST: con strada comunale Murus - Laccè; SUD: con la strada comunale Meana Sardo - LaconiOVEST: dal Rio Araxiri che delimita anche il con-

fine comunale con il comune di Samugheo fino a loc. “S’enna sa Pruna (punto di partenza).

Art. 3All’intero della zona in concessione autogestita è in-

dividuata una nuova zona di rispetto della superficie di ettari 127,00 circa cosi delimitata:

NORD-EST: procedendo in senso orario, dal loc. “Murus” (quota 427 circa) si segue la strada che porta a loc. “Laccè” fino a all’incrocio della strada vicinale per loc .” s’Orroa e Sebba” (quota 540);

SUD-OVEST: da quota 540, seguendo la suddet-ta strada vicinale fino a quota 430, si devia per circa 400 mt in direzione sud per poi proseguire in direzione ovest-nord, seguendo il sentiero che delimita il perime-tro di un rimboschimento in loc. “Ispelluncas” e ricon-giungersi alla strada vicinale predetta che si percorre per circa 800 mt fino a loc. “ Suelgiu Trottu”. Da qui si segue un muro a secco fino alla strada “Murus - Sisca” che si percorre in direzione Nord fino a loc. “Murus” punto di partenza.

Art. 4Il concessionario dovrà provvedere alla tabellazione

dei nuovi confini della zona di rispetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazio-ne. L’Amministrazione Provinciale di Nuoro è incarica-ta di verificare e riferire in merito all’esatto posiziona-mento delle tabelle.

Art. 5Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 93Rinnovo e ridelimitazione dei confini e della su-

perficie della zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia “Isola di Sant’Antioco” in agro di Sant’Antioco e Calasetta.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1Ferme restando le altre condizioni stabilite dai prov-

vedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse, la concessione della zona autoge-stita sita in agro dei comuni di Sant’Antioco e Calasetta a nome del Sig. Crastus Mario nella sua qualità di pre-sidente pro-tempore dell’Associazione venatoria “Isola di Sant’Antioco”, è rinnovata sino al 12.09.2014, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998.

Art. 2La superficie della zona in concessione autogestita

“Isola di Sant’Antioco” in agro dei comuni di Sant’An-tioco e Calasetta è rideterminata a ettari 6431 circa ed i suoi confini come da cartina allegata sono così rideli-mitati:

Nord: dal bivio strada provinciale Canai – Sant’An-tioco strada per Mori de Maccioni, Bega Trotta, Su de Piredda (incluso), si attraversa la strada comunale Sant’Antioco – Canai per riprendere la strada comuna-le Bega Marronis costeggiando Monte Gavoni (inclu-so), Bega Marronis (esclusa) per deviare in prossimità del limite comunale Sant’Antioco - Calasetta lungo un

sentiero in direzione Nord-Ovest. Segue detto sentiero, quota 46, 45, P.gio Sisineddu escluso, sino ad interseca-re il Rio Tupei.

Ovest: lungo il Rio Tupei verso sud e, in prossimità delle case Rombi, lungo la strada per S’Acqua sa Mur-ta. Devia verso ovest in prossimità delle case Armeni lungo i mappali 330 e 331 (Inclusi) del foglio 22 di Ca-lasetta per deviare verso Nord lungo un sentiero sino a case Grosso per deviare nuovamente verso ovest sino a congiungersi alla strada comunale Spiaggia Grande. Lungo tale strada che si segue verso sud sino alla de-viazione sullo stradello che costeggia M. Su Casteddu, ed il canale per Porto Triga, sino alla costa occidentale dell’isola. Si segue la linea costiera verso sud per Capo Sperone;

Sud: linea costiera per Torre Canai;Est: linea costiera per Maladroxia, da qui verso nord

sulla strada di collegamento con la strada provinciale Canai – Sant’Antioco per deviare sulla strada per “Ex Fornace” sino a case Massa per deviare ad ovest sulla strada provinciale che si segue sino al punto di parten-za.

Art. 3Il concessionario dovrà provvedere alla tabellazio-

ne dei nuovi confini perimetrali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. L’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias è incaricata di verificare e riferire in merito all’esatto po-sizionamento delle tabelle.

Art. 4Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 98Rinnovo della concessione, modifica della zona di

rispetto e ridimensionamento della superficie della zona autogestita per l’esercizio della caccia in agro di Tresnuraghes.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1Ferme restando le altre condizioni stabilite dai prov-

vedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse, la concessione della zona autoge-stita sita in agro di Tresnuraghes a nome del Sig. An-drea Medda nella sua qualità di presidente pro-tempore dell’Associazione venatoria “Marrargiu” è rinnovata sino al 12.09.2012, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998. Fino all’ap-provazione del piano faunistico venatorio regionale, la concessione è comunque da ritenersi annualmente rinnovata a condizione che venga presentata regolare richiesta di rinnovo e permangano i requisiti essenziali che legittimano il rinnovo della stessa.

Art. 2La superficie della zona autogestita “Marrargiu” in

agro del comune di Tresnuraghes è rideterminata in et-tari 570,00 circa ed il suo confine nella parte orientale, come da cartina allegata, è cosi ridefinito:

Est: Rio Mannu sino a “Benna de Sau” con esclu-sione delle zone di “San Marco”, “Barbara Idda” e “Zia Maria Sanna”.

Art. 3All’intero della zona in concessione autogestita è

costituita una nuova zona di rispetto della superficie di ettari 57,00 circa cosi delimitata:

Nord: coincidente con il confine della zona autoge-stita da quota 143 direzione Est fino a località “Rocca de Muras”;

Est: da “Rocca de Muras”, lungo la località “Bena e Sau” direzione sud fino a quota 137;

Sud: da località “Sos Oltilos” quota 137 direzione ovest quota 153, da questa verso sud quota 137;

Ovest: all’interno del cantiere forestale lungo uno strabello e la recinzione in direzione nord fino al ricon-giungimento alla quota 143 punto di partenza.

Art. 4Il concessionario dovrà provvedere alla tabellazio-

ne dei nuovi confini perimetrali della zona di rispetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della pre-sente determinazione. L’Amministrazione Provinciale di Oristano è incaricata di verificare e riferire in merito all’esatto posizionamento delle tabelle.

Art. 5Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 99Rinnovo della zona in concessione autogestita per

l’esercizio della caccia in agro di Neoneli e modifica zona di rispetto.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1Ferme restando le altre condizioni stabilite dai prov-

vedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse, la concessione della zona autoge-stita sita in agro di Neoneli a nome del Sig. Piergiorgio Careddu nella sua qualità di presidente pro-tempore del-la Associazione venatoria “Neoneli” è rinnovata sino al 17.09.2012, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998. Fino all’approvazione del piano faunistico venatorio regionale, la concessione è comunque da ritenersi annualmente rinnovata a con-dizione che venga presentata regolare richiesta di rinno-vo e permangano i requisiti essenziali che legittimano il rinnovo della stessa.

Art. 2All’intero della zona in concessione autogestita è

costituita una nuova zona di rispetto della superficie di ettari 96,00 circa cosi delimitata:

Nord: strada vicinale “Funtana Lidone” in direzione est da località “Craccaniles” alla S.P. n. 31 Neoneli - Austis in prossimità del ponte “Canale Figus”;

Est: da ponte “Canale Figus” direzione sud segue la strada S.P. n.76 fino a località “Su Forrogu”;

Sud: direzione ovest segue il confine in rete metalli-ca della proprietà di Careddu Salvatore fino alla strada vicinale “Tonnai”, costeggiando la proprietà degli eredi Careddu delimitata da rete metallica di altezza mt. 2,00 fino alla località “Sos Contones”;

Ovest: direzione nord da strada vicinale “Tonnai”, in linea retta si ricongiunge alla strada vicinale “Funtana Lidone” in località “Craccaniles”.

Art. 3Il concessionario dovrà provvedere alla tabellazio-

ne dei nuovi confini perimetrali della zona di rispetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della pre-sente determinazione. L’Amministrazione Provinciale di Oristano è incaricata di verificare e riferire in merito all’esatto posizionamento delle tabelle.

Art. 4Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 100Rinnovo della zona in concessione autogestita per

l’esercizio della caccia in agro di Montresta.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1Ferme restando le altre condizioni stabilite dai prov-

vedimenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di cui alle premesse, la concessione della zona autoge-stita sita in agro di Montresta a nome del Sig. Lucio Sat-ta nella sua qualità di presidente pro-tempore dell’As-sociazione venatoria “Sos Aspros” è rinnovata sino al 02.12.2012, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 97 della L.R. n. 23 del 29.07.1998. Fino all’approvazione del piano faunistico venatorio regionale, la concessione è comunque da ritenersi annualmente rinnovata a con-dizione che venga presentata regolare richiesta di rinno-vo e permangano i requisiti essenziali che legittimano il rinnovo della stessa.

Art. 2Il concessionario provvederà al versamento di una

somma in denaro, in sostituzione del conferimento di selvaggina, a favore dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio secondo le modalità stabilite nel D.A.D.A. n. 36/V del 14.12.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollet-tino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO SOSTENIBILITà AMBIENTALE, VALUTAZIONE IMPATTI E SISTEMI INFORMATIVI AMBIENTALI (SAVI)

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 101“Studio preventivo sulla possibile incidenza am-

bientale dell’applicazione del piano casa sul SIC Iso-la di San Pietro” - Comune di Carloforte. Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, DPR 357/97 e s.m.i. e conseguente sostituzione della deter-minazione 2714/30 del 1 febbraio 2010.

Il Direttore del Servizio

Omissis

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Determina

Art. 1Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative

norme di attuazione.Vista la LR. 7 gennaio 1977, n.1 e s.m. e i.Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Gene-

rali, Personale e Riforma della Regione del 6 dicembre 2011, n.143 con il quale sono state conferite all’ing. Gianluca Cocco le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali.

Visto il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presi-dente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, con-cernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Vista la L. n. 157 del 11.02.97 e la L.R. n. 23 del 29.07.1998, recanti attuazione della direttiva 79/409/CEE del 02.04.1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e s. m. e i.

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente 20/01/1999 “Modificazioni degli allegati A e B del D.P.R. 08/09/97, n. 357, in attuazione della direttiva del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE”.

Visto il D.Lgs n.152/06 e s. m. e i.Visti i decreti del Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio 25.3.2005 n. 428 e 429, i cui alle-gati sostituiscono rispettivamente gli allegati A e B al decreto dello stesso Ministero del 3.4.2000 n.65, con il quale è stato divulgato l’elenco dei siti di importanza comunitaria proposti e delle zone di protezione speciale designate, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Vista la nota DPN/2007/7045 del 14 marzo 2007 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ha inviato alla Commissione Europea le nuove 22 Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate con D.G.R. n. 9/17 del 7 marzo 2007.

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17.10.2007 recante Crite-ri minimi uniformi per la definizione di misure di con-servazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22.01.2009 recante “Mo-difica del decreto 17.10.2007, concernente i criteri mi-nimi uniformi per la definizione di misure di conserva-zione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Vista la Decisione della Commissione Europea del 12.12.2008 “che adotta ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco di siti di impor-tanza comunitaria per la regione biogeografica mediter-ranea”.

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 19.06.2009 recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”.

Visto il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio n. 224 del 3.09.2002 recante “Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regio-nale n. 108/2007 che ha attribuito a questo Servizio la procedura di valutazione di incidenza ex art. 6 D.P.R. 120/2003.

Considerato che con la Determinazione 2714/30 del 1 febbraio 2010 è stata valutata l’incidenza ambienta-le del complesso delle concessioni edilizie rilasciate dall’Ufficio Tecnico del Comune di Carloforte dal 2000 al 2007 e le proposte progettuali in itinere fino al 2007.

Considerato che le valutazioni espresse con la Deter-minazione 2714/30 del 1 febbraio 2010 e le prescrizio-ni impartite hanno la finalità di evitare che gli impatti generati in particolare dalla precedente attività edilizia (sottrazione di habitat, frammentazione, etc.) diventino significativi per il verificarsi di effetti cumulativi con le nuove proposte di intervento e che dunque devono essere applicate anche agli interventi proposti successi-vamente alla stessa Determinazione.

Considerato che le proposte di intervento presenta-te, sia dal Comune di Carloforte che da soggetti pri-vati in data successiva alla Determinazione 2714/30 del 1 febbraio 2010 ritenute assimilabili per tipologia alle proposte contenute nello “Studio per la valutazione di incidenza concessioni edilizie rilasciate tra gli anni 2000-2007 e nuove proposte progettuali in agro”, relati-vo alla determinazione di cui all’oggetto, devono essere valutate in conformità alla stessa determinazione.

Considerato che tra le numerose nuove proposte di intervento presentate la maggior parte è relativa alla at-tuazione della L.R. N.4 del 23.10.2009 (Piano Casa) e s.m.i..

Considerato che la L.R. N.4 del 23.10.2009 prevede anche il superamento degli indici massimi di edificabi-lità previsti dagli strumenti urbanistici e la deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l’adeguamen-to e l’incremento volumetrico dei fabbricati ad uso re-sidenziale.

Considerato che le proposte presentate nello “Stu-dio per la valutazione di incidenza concessioni edili-zie rilasciate tra gli anni 2000-2007 e nuove proposte progettuali in agro” sono antecedenti alla L.R. N.4 del 23.10.2009 e che pertanto nelle prescrizioni relative alla Determinazione 2714/30 del 1 febbraio 2010 non è stata considerata la possibilità di interventi in attuazione di tale legge.

Considerato che tra le numerose nuove proposte di intervento presentate, anche in attuazione della L.R. n.4 del 23.10.2009 (Piano Casa), alcune concernono inter-venti di scarsa entità la cui incidenza, anche considerati gli effetti cumulativi, non appare significativa.

Considerata la richiesta dell’ufficio tecnico del Co-mune di Carloforte in riferimento alla Determinazione 2714/30 del 1 febbraio 2010 di chiarimenti ed eventua-li integrazioni alla luce delle disposizioni temporanee contenute nella L.R. n.4 del 23.10.2009 (Piano Casa).

Considerato lo “Studio preventivo sulla possibile incidenza ambientale dell’applicazione del piano casa sul SIC Isola di San Pietro” elaborato a supporto ditale

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496 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

richiesta.Ritenuto opportuno che le categorie di intervento in-

dividuate nella Determinazione 2714/30 del 1 febbraio 2010 siano meglio puntualizzate e le pregresse valuta-zioni estese anche agli interventi di ampliamento e ri-strutturazione edilizia.

Ritenuto pertanto necessario che le prescrizioni im-partite con la Determinazione 2714/30 del 1 febbraio 2010 siano adeguate a tale esigenza al fine di valutare in maniera adeguata e coerente la complessa casistica delle proposte di interventi edilizi.

Considerato che il relativo provvedimento è di com-petenza del Direttore del Servizio S.A.V.I.

Determina

Art. 1 la Determinazione 2714/30 del 1 febbraio 2010 è in-

tegralmente sostituita dalla presente determinazione.

Art.2gli interventi edilizi da realizzare all’interno delle

zone urbanistiche E ed F sono sottoposti alle seguenti prescrizioni relative alla procedura di valutazione di in-cidenza ambientale:

1) Interventi non assoggettabili alla procedura di va-lutazione di incidenza ambientale

Le seguenti categorie di interventi sono valutate di incidenza non significativa e pertanto non devono esse-re assoggettate alla procedura di valutazione di inciden-za ambientale:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordi-naria, come definiti dall’art. 3, comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. purché non com-portino aumento di volume, aumento di unità abitative, spostamento di volumi;

b) interventi di accorpamento di volumi accessori a edifici esistenti, in regola con i titoli abilitativi, a con-dizione che l’accorpamento non comporti un aumento della superficie e del volume complessivi e si proceda alla demolizione della struttura accessoria preesistente, ivi comprese eventuali pavimentazioni ad essa perti-nenti, ed al recupero naturalistico dello spazio occupato dalla stessa struttura accessoria;

C) la realizzazione di tettoie, pergole, loggiati a co-pertura di superfici di spazi esterni già dotati di pavi-mentazione regolarmente autorizzata.

Gli interventi che interessano la vegetazione natura-le esistente e in particolare habitat di interesse comuni-tario (prioritari), le zone umide (saline, stagni) e le fasce perimetrali, le aree prossime alla costa (300 m), dovran-no comunque richiedere il parere di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza.

A) Interventi in zona e (zona agricola)A l) Realizzazione di nuovi edificiGli interventi di costruzione di nuovi edifici ricaden-

ti nella Zona E del vigente Programma di Fabbricazione sono soggetti al parere preventivo del Servizio SAVI e devono rispondere alle seguenti condizioni:

- rispetto delle stesse prescrizioni contenute all’art.83 comma 1), lett. a); comma 3) nelle norme di attuazione del vigente Piano Paesaggistico Regionale (pubblicate

nel BURAS N.30 del 8/9/2006), Come stabilito dal so-pracitato art. 83 comma 1), lett. a) il Piano aziendale do-vrà dare priorità al recupero di edifici esistenti rispetto alle nuove costruzioni.

I progetti di intervento dovranno definire con pre-cisione gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti e previsti, oltre che delle aree libere di pertinenza, infra-strutture di accesso, recinzioni e piantumazioni;

- dovranno essere mantenuti e/o recuperati all’inter-no del lotto: siepi, filari, alberature, fasce boscate, aree vegetate anche isolate, muretti a secco.

Qualora l’intervento comporti oltre agli interventi edilizi modifiche nell’uso del suolo, opere di migliora-mento fondiario, variazione della tipologie colturali o dell’ordinamento produttivo dovrà essere assoggettato direttamente alla procedura di valutazione di incidenza ambientale.

A 2) Ristrutturazione edilizia e ampliamento di edi-fici esistenti

Gli interventi di ristrutturazione edilizia come defi-niti dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., e gli interventi di ampliamento (quali in particolare quelli previsti dalla legge regionale n.4/2009 e s.m.i.) sono soggetti al parere preventivo del Servizio SAVI e devono rispondere alle seguenti con-dizioni:

- eventuali nuovi manufatti devono essere realizzati in contiguità all’edificio esistente privilegiando l’uti-lizzo di spazi già occupati da superfici pavimentate. E’ pertanto valutata negativamente la realizzazione di cor-pi di fabbrica e di manufatti, anche interrati, separati dal fabbricato principale:

- non devono comportare spostamenti di volume, ad esclusione degli interventi di accorpamento di cui al punto 1). Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono quindi essere realizzati nella stessa area di sedi-me del fabbricato esistente;

- deve essere previsto il massimo recupero di super-ficie a verde da destinare all’impianto di vegetazione naturale caratteristica dell’area (nel caso in cui l’inter-vento comporti l’occupazione di superficie permeabile il recupero a verde dovrà essere compensativo della su-perficie sottratta);

- deve essere prevista la conservazione e il recupero della vegetazione naturale ancora presente nell’area e in particolare degli elementi che delimitano i fondi quali siepi, muri a secco e alberature anche isolate;

- la realizzazione degli interventi deve essere prece-duta dall’eliminazione di piante alloctone invasive, qua-lora esistenti nelle aree interessate, nonché di eventuali pavimentazioni e opere non regolarmente autorizzate.

A 3 ) Interventi su ruderi e altri interventi assimilabi-li alla nuova costruzione

Gli interventi genericamente classificati nello studio di incidenza (pag. ‘35) come “Recupero fabbricato ru-rale, recupero rudere, Demolizione con spostamenti e ristrutturazione, Demolizione e ricostruzione, Accorpa-mento volume, Spostamento Volumi, Ristrutturazione fabbricato (ruderi), Ristrutturazione fabbricato rurale (ruderi)” o comunque anche gli altri interventi diversa-mente classificati, che richiedono operazioni differenti

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da quelle descritte al precedente punto A2 e da quelle descritte al punto 1) Interventi non assoggettabili alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, con particolare riferimento agli interventi che interessa-no ruderi, vengono assimilati (ai fini della valutazione dell’incidenza) ad interventi di nuova costruzione e per-tanto possono essere realizzati nel rispetto delle stesse prescrizioni di cui al punto Al) Realizzazione di nuovi edifici,

B) Interventi in zona f (turistica)Nelle zone urbanistiche F, come individuate nello

strumento urbanistico vigente, per gli edifici inseriti in piani attuativi da sottoporre alla procedura di valutazio-ne di incidenza, sono consentiti solamente gli interven-ti di cui al punto 1) Interventi non assoggettabili alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, sino all’espletamento della predetta procedura.

Gli interventi su edifici in regola con i titoli abili-tativi, non inseriti in piani attuativi o inseriti in piani attuativi che non devono essere sottoposti alla procedu-ra di valutazione di incidenza, sono soggetti al parere preventivo del Servizio SAVI. In particolare gli inter-venti di ristrutturazione edilizia come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., e gli interventi di ampliamento (quali in par-ticolare quelli previsti dalla legge regionale n.4/2009 e s.m.i.) devono rispondere alle seguenti condizioni:

- eventuali nuovi manufatti devono essere realizzati in contiguità all’edificio esistente privilegiando l’uti-lizzo di spazi già occupati da superfici pavimentate. E’ pertanto valutata negativamente la realizzazione di cor-pi di fabbrica e di manufatti, anche interrati, separati dal fabbricato principale;

- non devono comportare spostamenti di volume, ad esclusione degli interventi di accorpamento di cui al punto 1). Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono quindi essere realizzati nella stessa area di se-dime del fabbricato esistente (ad eccezione degli inter-venti di trasferimento della volumetria di cui all’art.5 comma 3 della legge regionale n.4/2009 che verranno valutati in maniera specifica);

- deve essere previsto il massimo recupero di super-ficie a verde da destinare all’impianto di vegetazione naturale caratteristica dell’area (nel caso in cui l’inter-vento comporti l’occupazione di superficie permeabile il recupero a verde dovrà essere compensativo della su-perficie sottratta);

- deve essere prevista la conservazione e il recupero della vegetazione naturale ancora presente nell’area;

- la realizzazione degli interventi deve essere prece-duta dall’eliminazione di piante alloctone invasive, qua-lora esistenti nelle aree interessate, nonché di eventuali pavimentazioni e opere non regolarmente autorizzate.

C) Prescrizioni generaliLe seguenti prescrizioni sono applicate a tutti gli in-

terventi sopra disciplinati:- non deve essere prevista la realizzazione di retico-

lati né di muri perimetrali qualora costituenti impedi-mento al transito della piccola fauna terrestre,-

- non deve essere prevista la realizzazione di nuo-ve piste, strade, sentieri e accessi e l’allargamento di

quelle esistenti in assenza di valutazione di incidenza ambientale;

- non deve essere prevista la pavimentazione e l’uti-lizzo di cementi e asfalti per la sistemazione delle piste, strade, sentieri e accessi, in assenza di specifica valuta-zione di incidenza ambientale;

- deve essere evitato il danneggiamento della vege-tazione naturale;

- non è consentita l’introduzione in natura di specie animali o vegetali alloctone;

- gli interventi di sistemazione del verde dovranno prevedere l’uso esclusivo di specie autoctone, presenti nel sito di intervento e appartenenti al medesimo geno-tipo.

Art. 3la presente Determinazione, che si riferisce alla

zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico vi-gente (programma di fabbricazione), resta valida fino all’espletamento con esito positivo del procedimento di valutazione dì incidenza dello strumento urbanistico vi-gente o del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

Art. 4La presente determinazione è espressa solo ai sensi

e per gli effetti dell’ art.5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., e sono fatti salvi altri eventuali pareri, concessioni, auto-rizzazioni, etc. previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto viene comuicato ai soggetti del pro-cedimento e trasmesso al B.U.R.A.S. per la pubblica-zione.

Cocco

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI ORISTANO NUORO E MEDIO

CAMPIDANOESTRATTO DETERMINAZIONE INTERDIRETTO-

RIALE 31 gennaio 2012, n. 108 Sdemanializzazione ed inserimento nella consi-

stenza, patrimoniale della Regione Autonoma della Sardegna di un reliquato idraulico, sito in territorio del Comune di Gonnosfanadiga (VS), già afferente e appartenente al “Rio Piras”, distinto in catasto al Foglio 604 - mappale 1256, di 41,00 mq.

Si rende noto che, con determinazione interdiretto-riale n. 108/DOR del 31.01.2012, adottata congiunta-mente dal Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano - Nuoro Medio Campidano e dal Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari, è stato sdemanializzato ed acquisito al patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna un reliquato idrau-lico, sito in territorio del Comune di Gonnosfanadiga (VS), già afferente e appartenente al ‘Rio Piras”, distin-to in catasto al foglio 604- mappale 1256, di 41,00 mq.

Il patrimonio della Regione Autonoma della Sarde-

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516 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

gna subisce una variazione in aumento di € 3.300,00 (diconsi euro tremilatrecento e zero centesimi).

Campus

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

SERVIZIO TERRITORIALE DEMANIO E PATRIMONIO DI ORISTANO NUORO E MEDIO

CAMPIDANOESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 10 febbraio 2012, n. 142Vendita, all’Associazione L.A.S.A. (Libera Asso-

ciazione Soccorso Arbus), di un terreno già afferente al demanio idrico, sito in territorio del comune di Arbus e distinto in catasto al fg. 716, mapp. 2161 di mq 36,00.

Si rende noto che, con determinazione n. 142/DOR del 10 febbraio 2012, è stata disposta la vendita a fa-vore dell’Associazione L.A.S.A. (Libera Associazione Soccorso Arbus), di un terreno già afferente al demanio idrico, sito in territorio del comune di Arbus e distinto in catasto al foglio 716, mappali 2161 di mq 36,00, al prezzo di € 2.610,00 (diconsi euro duemilaseicentodieci e zero centesimi).

Campus

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVEESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 129Proroga della durata dell’autorizzazione alla colti-

vazione della cava denominata ‘Tanca Santa Marra” in agro del comune di Busachi (OR), a favore della Soc. Cava Tirso Snc ai sensi e agli effetti della L.R. 07.06.1989 n. 30.

Il Direttore del Servizio

OmissisVisto il D.P.Reg. Rep. n. 12 Prot. 10915 del

26.05.2009, che nomina la Dott.ssa Paola Botta Diret-tore del Servizio delle Attività Estrattive;

Vista la legge 07.08.1990 n. 241 e successive mo-difiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio delle Attività Estrattive n. 92 del 13.02.2001, con la quale la Soc. Cava Tirso Snc di Mura G. e Peluzzi C. Snc, con sede in Fordongianus (OR), Via Ipsitani n.35, è stata autorizzata alla coltivazione della cava di basalto per uso civile, (L.R. n.30/89, art.2 lett.”c”), in località “Tanca Santa Marra”, in agro del comune di Busachi (OR), per una durata di anni 10 (dieci);

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio

Attività Estrattive n. 76 del 22.02.2011, con la quale è stata prorogata alla Soc. Cava Tirso Snc di Mura G. e Peluzzi C. Snc l’autorizzazione suddetta per una durata di 1 (uno) anno nelle more del procedimento di rinno-vo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 22 punto 1 della L.R. n. 30/89

Vista l’istanza dell’08.02.2012 (nota prot. n. 3940 del 13.02.2012) della ditta Soc. Cava Tirso Snc di Mura G. e Peluzzi C. Snc, che ha chiesto una proroga dei ter-mini di scadenza della suddetta;

Accertato che i lavori previsti ed autorizzati con la Determinazione 92/2001 su citata non sono stati portati a termine;

Considerato altresì che l’attività in argomento consi-ste nel proseguimento all’interno della stessa area, così come previsto dal progetto autorizzato con Determina-zione 92/2001 summenzionata, dei lavori di coltivazio-ne di un giacimento di basalto per usi civili

Considerato che la richiesta di proroga risulta origi-nata dalla necessità di coltivare i volumi di materiali in-dustrialmente utilizzabili ancora disponibili nell’area;

Valutate le conseguenze negative sull’attività e sull’occupazione che scaturirebbero dall’interruzione dei lavori in assenza dell’accoglimento della proroga del termine dell’autorizzazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DeterminaPer quanto sopra esposto:

Art. 1E’ prorogata l’autorizzazione di cui alla Determi-

nazione n. 76 del 22.02.2011 relativa alla coltivazione e ripristino della cava di basalto per usi civici di cui all’art. 2 lettera “c” della L.R. 30/89, nella località ‘Tan-ca Santa Marra” in territorio del Comune di Busachi (OR) già accordata alla Soc. Cava Tirso Snc di Mura G. e Peluzzi C. Snc CF 00053640959, con sede in Fordon-gianus (OR), Via Ipsitani n.35;

Art. 2 L’autorizzazione di cui al precedente art. 1 ha una

durata di anni 1 (uno) a far data dal 22.02.2012;

Art. 3 I lavori di coltivazione dovranno essere svolti nelle

stesse aree e con le modalità previste nel progetto ap-provato con la succitata Determinazione n. 76/2011.

Per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve far riferimento alle norme vigenti in materia e agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedimenti amministrativi;

La presente determinazione è comunicata al Diretto-re Generale ed all’Assessore dell’industria ed è pubbli-cata per estratto nel B.U.R.A.S. ed inoltre comunicata a tutti gli interessati.

E’ altresì ammessa la tutela amministrativa e giuri-sdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

Botta

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52 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVEESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 130L.R. 30/89 “Disciplina delle Attività di Cava” -

Determinazione riguardante la proroga dell’auto-rizzazione alla coltivazione della cava denominata Maretola” in agro del comune di Luogosanto (OT), a favore della ditta Granirosa S.r.l.

Il Direttore del Servizio

OmissisVisto il D.P.R.G. Rep. n. 12, Prot. 10915, del

26.05.2009, che nomina la Dott.ssa Paola Botta Diret-tore del Servizio delle Attività Estrattive;

Vista la legge 07.08.1990 n. 241 e successive mo-difiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la Determinazione n. 367 del 10 Marzo 2000, con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria ha rilasciato il titolo di autorizzazione alla coltivazione del giacimento di granito per uso ornamen-tale nella località ‘MARETOLA”, in agro del comune di Luogosanto, distinta in catasto al Foglio 6, mappali 58-59 (ex mappale 35), alla ditta Piero Giuseppe - con sede in Luras, via Solforino n. 1, per la durata di annio 10 (dieci);

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive n. 851 del 09.12.2009, che trasferisce il titolo di autorizzazione alla coltivazione del giaci-mento di granito di cui sopra dalla ditta Piero Giuseppe alla Soc. Granirosa S.r.l., con sede nella Zona Industria-le - Sett. 7 di Olbia, P.IVA 01286700909;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive n. 2447 del 22.02.2011 concernen-te la proroga dell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di granito di cui sopra dalla ditta Piero Giu-seppe alla Soc. Granirosa Srl. , con sede nella Zona In-dustriale - Sett. 7 di Olbia, P.IVA 01286700909 per anni 1 (uno);

Vista l’istanza n. 2917 del 31 .01 .2012 della ditta Granirosa S.r.l. , con sede nella Zona Industriale - Sett. 7 di Olbia, P.IVA 01286700909, con la quale ha chiesto la proroga della suddetta determina poiché non risulta ancora concluso l’iter istruttorio per il rinnovo dell’au-torizzazione stessa;

Accertato che i lavori previsti e autorizzati con la Determinazione n. 367 dei 10.03.2000, su citata, non sono stati portati a termine;

Considerato che la richiesta di proroga risulta origi-nata dalla necessità di coltivare i volumi di materiali in-dustrialmente utilizzabili ancora disponibili nell’area;

Valutate le conseguenze negative sull’attività e sull’occupazione che scaturirebbero dall’interruzione dei lavori in assenza dell’accoglimento della proroga della durata dell’autorizzazione;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Determina

Art. 1Alla GRANIROSA S.r.l. con sede nella Zona Indu-

striale - Sett. 7 di Olbia, P.IVA 012867009091- è accordata, la proroga dell’autorizzazione alla

coltivazione di un giacimento di granito nella località MARETOLA in territorio del comune di Luogosanto, Provincia di Olbia - Tempio.

Art. 2L’autorizzazione di cui precedente art. 1 ha validità

di un anno a decorrere dalla data della presente deter-minazione;

Art. 3 L’autorizzazione di cui alla presente determinazio-

ne ha carattere personale e non è soggetta ad autonomo trasferimento, salvo i casi e le modalità previsti espres-samente dall’art. 21 della L.R. n. 30/89;

Art. 4 Le lavorazioni di cava dovranno interessare esclusi-

vamente le aree e le quantità di materiali estraibili auto-rizzate con la precedente Determinazione n. 367/2000.

Art. 5Per quanto non riportato nel presente dispositivo si

deve far riferimento alle norme vigenti in materia e agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedimenti amministrativi.

La presente determinazione è comunicata al Diretto-re Generale ed all’Assessore dell’industria ed è pubbli-cata per estratto nel B.U.R.A.S. ed inoltre comunicata a tutti gli interessati.

E’ altresì ammessa la tutela amministrativa e giuri-sdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

Botta

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVEESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 22 febbraio 2012, n. 132L.R. 30/89 “Disciplina delle Attività di Cava” -

Determinazione riguardante la cessazione dell’atti-vità di cava in località Baddjos - agro di Ittiri SS), a favore della ditta Trachite Artigiana di Sandra Cor-rias s.n.c.

Il Direttore del Servizio

OmissisVisto il D.P.R.G. Rep. n. 12, Prot. 10915, del

26.05.2009, che nomina la Dott.ssa Paola Botta Diret-tore del Servizio delle Attività Estrattive;

Vista la legge 07.08.1990 n. 241 e successive mo-difiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

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536 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

Vista la determinazione rilasciata dal Direttore del Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato Industria, n. 282 del 19.06.1997 con scadenza alla data 18.06.2007, con la quale è stata autorizzata la ditta Trachite Artigia-na di Sandra Corrias s.n.c., P.1. 01661890903 , con sede legale in Ittiri (SS), alla coltivazione nella cava denomi-nata Baddjos in agro del comune di Ittiri (SS);

Verificato peraltro lo stato di perdurante inattività della cava in argomento;

Vista la nota prot. n. 1407 del 18.01.2012 concer-nente la comunicazione di avvio del procedimento am-ministrativo di cessazione dell’attività estrattiva ai sensi dell’art. 7 - L. 241/90 e ss.mm.ii e atteso che alla pre-detta comunicazione non ha fatto peraltro seguito alcun riscontro da parte della suddetta ditta;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla cessa-zione della predetta attività di cava per scadenza del termine della autorizzazione suddetta;

Determina

Art. 1 È dichiarata cessata, per scadenza del termine, l’auto-

rizzazione alla coltivazione della cava in località “Bad-djos”, in territorio del comune di Ittiri (SS) rilasciata alla ditta Trachite Artigiana di Sandra Corrias s.n.c. di cui alla determinazione n. 282 del 19.06.1997.

Art. 2 Si prescrive alla Ditta medesima di dare inizio

all’esecuzione delle opere di recupero ambientale e di messa in sicurezza dell’area entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente deter-minazione e di ultimare i lavori entro 1 anno dalla data di inizio degli stessi seguendo, eventualmente, ulterio-ri prescrizioni impartite dal Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato dell’industria e dagli altri Uffici com-petenti.

Art. 3 La presente determinazione è notificata al comune

territorialmente competente per essere esposta nell’albo pretorio per un periodi di 15 giorni.

Art. 4 Per quanto non riportato nel presente dispositivo si

deve far riferimento alle norme vigenti in materia e agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedimenti amministrativi.

Gli Uffici che leggono per conoscenza sono invitati a garantire per quanto di competenza la necessaria vi-gilanza sul sito ed a verbalizzare ogni eventuale discor-danza da quanto autorizzato, dandone comunicazione al Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato dell’indu-stria, in quanto ogni lavoro, non finalizzato alla sistema-zione ambientale e messa in sicurezza dell’area, deve considerarsi abusivo e pertanto passibile della sanzione prevista per legge.

La presente determinazione è comunicata al Diretto-re Generale ed all’Assessore dell’industria ed è pubbli-cata per estratto nel B.U.R.A.S. ed inoltre comunicata a tutti gli interessati.

E’ altresì ammessa la tutela amministrativa e giuri-sdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

Botta

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

SERVIZIO ATTIVITà ESTRATTIVEESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 22 febbraio 2012, n. 133Autorizzazione alla variante non sostanziale del

progetto di coltivazione della cava denominata “Gut-turu Coa Cerbus” in agro del comune di Samatzai (CA), a favore della Italcementi SpA ai sensi e agli effetti della L.R. 07.06.1989 n. 30.

Il Direttore del Servizio

OmissisVisto il D.P.Reg. Rep. n. 12 Prot. 10915 del

26.05.2009, che nomina la Dott.ssa Paola Botta Diret-tore del Servizio delle Attività Estrattive;

Vista la legge 07.08.1990 n. 241 e successive mo-difiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la Determinazione dei Direttore del Servizio delle Attività Estrattive n. 293 del 15.03.2001, con la quale la Società Italcementi SpA - C.F. 00637110164 e P.IVA 00223700162 - con sede in Bergamo, via G. Camozzi 124, è stata autorizzata alla coltivazione del-la cava di marne arenacee per uso industriale, (L.R. n.30/89, art.2 lett.”b”), in località “Gutturu Coa Cer-bus”, in agro del comune di Samatzai (CA), per una du-rata di anni 15 (quindici);

Vista l’istanza del 05.01.2012 (nota prot. n. 213 del 10.01.2012) della Società Italcementi SpA inerente la richiesta di un parere su una variante non sostanziale del progetto autorizzato;

Visti la relazione e gli allegati tecnici alla stessa;Visto il parere positivo espresso dall’Assessorato

della Difese dell’Ambiente, Servizio Sostenibilità Am-bientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Am-bientali (SAVI) con nota prot. n. 4148 del 15.02.2012;

Accertato che la suddetta variante non sostanziale è relativa ad aree già interessate da attività estrattive e non comporta un incremento della volumetria autoriz-zata dalla precedente determinazione n. 92/2001;

Considerato altresì che la variante di progetto in argomento permette di ridurre l’area interessata dallo scavo e di recuperare, da subito, una superficie di cava più ampia rispetto a quella prevista nel progetto auto-rizzato;

Considerato che la variante suddetta nasce dalla esi-genza di pianificare la coltivazione secondo determinati standard qualitativi della annessa cementeria della Ital-cementi SpA di Samatzai;

Valutate le conseguenze negative sull’attività e sull’occupazione che scaturirebbero dall’interruzione dei lavori in assenza dell’accoglimento della variante

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54 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

non sostanziale di progetto;Ritenuto di dover provvedere in merito;

DeterminaPer quanto sopra esposto:

Art. 1 E’ autorizzata la variante non sostanziale al progetto

di coltivazione e ripristino della cava di marne arenacee per uso industriale di cui all’art. 2 lettera “b” della L.R. 30/89, nella località “Gutturu Coa Cerbus” in territo-rio del Comune di Samatzai (CA) relativo all’autoriz-zazione accordata alla Società Italcementi SpA - C.F. 00637110164 e P.IVA 00223700162 - con sede in Ber-gamo, via G. Camozzi 124 con Determinazione n. 293 del 15.03.2001 per la durata di anni 15 (quindici).

Per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve far riferimento alle norme vigenti in materia e agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedimenti amministrativi;

La presente determinazione è comunicata al Diretto-re Generale ed all’Assessore dell’industria ed è pubbli-cata per estratto nel B.U.R.A.S. ed inoltre comunicata a tutti gli interessati.

E’ altresì ammessa la tutela amministrativa e giuri-sdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

Botta

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITà E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 4615/230 Provincia di Cagliari – D.Lgs 285/92 (Nuovo

Codice della Strada), art. 2; D.P.R. 495/92, art. 3 e della L.R. 12.06.2006 n. 9, art. 64, comma 2, punto b); Classificazione a Strada Provinciale del tratto di strada del Consorzio di Bonifica del Cixerri, deno-minata “Strada Pedemontana meridionale del Ci-xerri”, compreso tra la S.S. 130 e la S.S. 131 e degli svincoli con la S.S. 130 e la S.S. 131, con la S.P. 4 (per Sestu e San Sperate), con la strada comunale Asse-mini – Machiareddu Grogastu.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.unicoAi sensi dell’art. 2, comma 6/c del D.Lgs 285/92

(Nuovo Codice della Strada), degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 495/92 e dell’art. 64, comma 2, punto b) della L.R. n. 9/2006, il tratto di strada denominato “Strada Pedemontana meridionale del Cixerri” compreso tra la S.S. 130 e la S.S. 131 compresi gli svincoli con la S.S. 130, con la S.S. 131 e con la S.P. 4 (per Sestu e San Spe-rate), con la strada comunale Assemini – Machiareddu

Grogastu per uno sviluppo complessivo di m. 4.600,00 è classificata Strada Provinciale.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bol-lettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sarde-gna e trasmesso all’Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Direttore SostitutoPiras

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO POLITIChE DEL LAVORO E PER LE PARI OPPORTUNITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 6 febbraio 2012, n. 7522/302 Avviso pubblico “Impresa Donna” - procedura “a

sportello”per la concessione di contributi per favori-re l’imprenditoria femminile - POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità, Linea d’azione f.1.1 “proget-ti integrati finalizzati all’autoimpiego”. Plichi privi di data e/o ora certa di spedizione.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1Per le ragioni di cui in premessa, i plichi di cui all’Al-

legato A verranno istruiti quali plichi spediti tutti alla stessa ora del giorno 17.10.2011, ma successivamente rispetto a tutti gli altri plichi spediti con un orario certo lo stesso giorno, fatta salva la possibilità che le interes-sate dimostrino l’orario certo di spedizione, mediante esibizione dell’originale della ricevuta di spedizione del suddetto plico e formazione di copia conforme da parte del funzionario incaricato presso gli uffici dell’Asses-sorato del Lavoro, Formazione Professionale, Coope-razione e Sicurezza Sociale, Via xxVIII Febbraio, 1, Cagliari, Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità, I Piano, ovvero presso i Centri Regionali di Formazione Professionale presenti nelle province di Carbonia, Oristano, Sassari, Olbia e Nuoro, ai seguenti indirizzi:

C.R.F.P. di Carbonia: Via della Costituente, 43C.R.F.P. di Oristano: Via Madrid, 1C.R.F.P. di Sassari: Strada Provinciale La Crucca

1/FC.R.F.P. di Olbia: Via Piemonte, 27C.R.F.P. di Nuoro: Via dei Ragazzi del ’99, 60;

Art. 2I plichi di cui all’Allegato B, per le causali di cui

alle premesse, verranno istruiti quali plichi spediti alla stessa ora del giorno di arrivo presso l’Assessorato Re-gionale del Lavoro, ma successivamente rispetto a tutti

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gli altri plichi spediti con un orario certo lo stesso gior-no, fatta salva la possibilità che le interessate dimostri-no l’effettiva data e orario certi di spedizione, mediante esibizione dell’originale della ricevuta di spedizione del suddetto plico e formazione di copia conforme da parte del funzionario incaricato presso gli uffici dell’Asses-sorato del Lavoro, Formazione Professionale, Coope-razione e Sicurezza Sociale, Via xxVIII Febbraio, 1, Cagliari, Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità, I Piano, ovvero presso i Centri Regionali di Formazione Professionale presenti nelle province di Carbonia, Oristano, Sassari, Olbia e Nuoro, agli indiriz-zi indicati all’art. 1;

Art. 3Resta salva la possibilità per le interessate di inviare

l’originale della ricevuta di spedizione del plico trami-te raccomandata A/R presso gli uffici dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via xxVIII Febbraio, 1, Cagliari, Servizio Politiche del Lavoro e per le Pari Opportunità,

I Piano;

Art. 4Nei casi previsti agli artt. 1, 2 e 3 del presente decre-

to, si dispone che, per ragioni di celerità della procedu-ra, le suddette ricevute debbano essere esibite in Ammi-nistrazione o nei Centri di Formazione Professionale, ovvero pervenire in Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di richiesta inte-grazione che l’Amministrazione avrà cura di trasmette-re a tutte le interessate con raccomandata A/R;

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S.

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è altresì tra-smessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Profes-sionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo articolo.

Marinelli

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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO POLITIChE DEL LAVORO E PER LE PARI OPPORTUNITà

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 7 febbraio 2012, n. 7601/316Avviso pubblico “Impresa Donna” - procedura “a

sportello”per la concessione di contributi per favori-re l’imprenditoria femminile - POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità, Linea d’azione f.1.1 “progetti integrati finalizzati all’autoimpiego”. Non ammissi-bilità domande pervenute fuori termine.

Il Direttore del Servizio

OmissisAssume la seguente

Determinazione

Art. 1Per le motivazioni in premessa, le domande invia-

te antecedentemente al 17 ottobre 2011 ore 10, di cui all’elenco allegato che costituisce parte integrante e so-stanziale della presente determinazione, sono da con-siderarsi non ammissibili, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 dell’Avviso, così come modificato, integrato ed approvato con la determinazione prot. n. 42234 - 5038 del 29 settembre 2011.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S.

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è altresì tra-smessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Profes-sionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo articolo.

Marinelli

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SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 13 febbraio 2012, n. 8902/379Avviso di chiamata per la costituzione di un elen-

co di organismi autorizzati all’erogazione di inter-venti di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficia-ri degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L. 2/2009) – LINEA DI INTERVENTO 1 E LINEA DI INTERVENTO 2. Aggiornamento del Catalogo on-line di offerta formativa.

Il Direttore del Servizio

OmissisAssume la seguente

Determinazione

Art. 1Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone

la cancellazione dell’attività formativa dell’Agenzia TECFOR Tecnologia e Formazione e dell’Agenzia SO-GES S.p.a. relativamente ai corsi inseriti nel Catalogo on-line Linea di Intervento 1 e Linea di Intervento 2;

Art. 2Avverso il presente provvedimento è possibile espe-

rire ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’As-sessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale Amministrativo nel termine, ri-spettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n. 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del Ix comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Galassi

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E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 14 febbraio 2012, n. 9185/383Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco di

Esperti per la valutazione di progetti. Modifica alla Determinazione n.55367/6454/F.P. del 30.11.2011. Esclusione plico Sclocchis Luisa.

Il Direttore del Servizio

OmissisAssume la seguente

Determinazione

Art. 1Per le motivazioni in premessa, si dispone l’esclusio-

ne del plico presentato dalla Dott.ssa Sclocchis Luisa.

Art. 2Avverso il presente provvedimento è possibile espe-

rire ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’As-sessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale Amministrativo nel termine, ri-spettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n. 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del Ix comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Galassi

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SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 15 febbraio 2012, n. 9264/384Avviso Pubblico “Promuovidea”- finanziamento

di idee di impresa - POR FSE Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3.1. Esiti ammissione alla fase di valutazione. Linea A e B Provincia Sassari.

Il Direttore del Servizio

OmissisAssume la seguente

Determinazione

Art. 1Si dispone per le motivazioni indicate in premessa

l’ammissione alla fase di valutazione delle idee di im-presa presentate a valere sull’Avviso pubblico -“Pro-

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muovidea”- finanziamento di idee di impresa-POR FSE Sardegna 2007/2013–Asse II Occupabilità - linee d’azione e.1.1 ed e.3, Linea A e B Provincia Sassari, espressamente indicate nell’allegato 1 Linea A e nell’al-legato 1 Linea B e l’esclusione delle idee di impresa indicate nell’Allegato 2 Linea A e nell’Allegato 2 Linea B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Resta fermo che se da succes-sive attività di controllo dovesse emergere l’insussisten-za dei requisiti o la presenza di cause di esclusione di cui all’art. 8 dell’Avviso, l’Amministrazione si riserva di disporre l’esclusione delle idee d’impresa.

Art. 2Gli esiti di ammissione alla fase di valutazione ver-

ranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Sar-degna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it (nell’ap-posita sezione “Bandi e gare” del menu’ “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it; nella sezione relativa all’Avviso in oggetto. Agli esclusi verrà data comunicazione perso-nale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con le motivazioni della non ammissibilità alla fase di valutazione. Avverso il presente provvedimento è pos-sibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale Amministrativo nel ter-mine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n. 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del Ix comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Galassi

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 17 febbraio 2012, n. 10082/417“Avviso pubblico di chiamata di progetti per l’im-

plementazione del Catalogo regionale di fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell’ambito del contratto di apprendistato professio-nalizzante nel macrosettore Edilizia. “CATALOGO APPRENDISTATO”. Ammissione delle proposte progettuali alla fase di valutazione.

Il Direttore del Servizio

OmissisAssume la seguente

Determinazione

Art. 1Si approvano i verbali della Commissione di valu-

tazione n. 1 e n. 2, trasmessi con nota prot n. 9904 del 16.02.2012 al Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale in cui sono descritte le attività istruttorie inerenti la verifica della documen-tazione amministrativa di cui al punto a dell’art. 11 dell’Avviso.

Art. 2Si dispone l’ammissione alla fase di valutazione del-

le proposte progettuali espressamente indicate nell’alle-gato, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determinazione.

Art. 3La Commissione procederà a effettuare tutte le va-

lutazioni delle proposte progettuali; l’esito della valu-tazione determinerà l’individuazione di 1 progetto am-messo a finanziamento.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n. 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del Ix comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Galassi

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1 febbraio 2012, n. 41Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa. Approvazione atti e indizione procedura di gara.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Per le motivazioni in premessa

Determina

Art.1E’ indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del re-

golamento (CE) 1008/2008, una gara, per l’affidamen-

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to dei servizi aerei onerati sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa con compensazione finanzia-ria da assumere a base di gara per l’affidamento di € 5.389.868,18 al netto dell’IVA (pari a € 5.928.855,00 comprensivo di IVA al 10%) per ciascun anno, per un totale complessivo pari a € 21.559.472,73 al netto di IVA (pari a € 23.715.420,00 Comprensivo IVA al 10%) per un periodo pari a quattro anni, a valere sulle risorse presenti nel Bilancio regionale Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02.

Art. 2Sono approvati i seguenti allegati alla presente de-

terminazione, per farne parte integrante e sostanziale: bando di gara, capitolato d’oneri, Formulari A e B, schema di Convenzione;

Art. 3Si procederà alle pubblicazioni di seguito indicate:- pubblicazione, a norma dell’art. 17 par. 4 del reg.

1008/2008, della nota informativa nella Gazzetta uffi-ciale dell’Unione europea a cura della Commissione;

- pubblicazione del bando e dei documenti comple-mentari sul sito Internet della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it;

- pubblicazione dell’estratto della presente determi-nazione, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S.

Art. 4l’efficacia del presente bando di gara è subordina-

ta alla condizione che entro 2 mesi dalla pubblicazio-ne nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della nota informativa della Commissione (2012/C 10/03) del 12.01.2012 nessun vettore aereo comunitario comu-nichi alla Regione Sardegna l’intenzione di iniziare ad operare dal 25.03.2012 i servizi aerei onerati sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo fi-nanziario;

Art. 5Il Responsabile unico del procedimento relativo alla

procedura aperta per l’affidamento dei servizi aerei one-rati sulla rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa è individuato nella persona dell’ing. Giorgio Ferrari.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1 febbraio 2012, n. 42Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Alghero – Milano Linate e viceversa. Approvazione atti e in-dizione procedura di gara.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Per le motivazioni in premessa

Determina

Art.1E’ indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regola-

mento (CE) 1008/2008, una gara, per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa con compensazione finanziaria da assume-re a base di gara per l’affidamento di € 2.244.341,82 al netto dell’IVA (pari a € 2.468.776,00 comprensivo di IVA al 10%) per ciascun anno, per un totale com-plessivo pari a € 8.977.367,27 al netto di IVA (pari a € 9.875.104,00 Comprensivo IVA al 10%) per un pe-riodo pari a quattro anni, a valere sulle risorse presen-ti nel Bilancio regionale Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02.

Art. 2Sono approvati i seguenti allegati alla presente de-

terminazione, per farne parte integrante e sostanziale: bando di gara, capitolato d’oneri, Formulari A e B, schema di Convenzione;

Art. 3Si procederà alle pubblicazioni di seguito indicate:- pubblicazione, a norma dell’art. 17 par. 4 del reg.

1008/2008, della nota informativa nella Gazzetta uffi-ciale dell’Unione europea a cura della Commissione;

- pubblicazione del bando e dei documenti comple-mentari sul sito Internet della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it;

- pubblicazione dell’estratto della presente determi-nazione, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S.

Art. 4l’efficacia del presente bando di gara è subordina-

ta alla condizione che entro 2 mesi dalla pubblicazio-ne nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della nota informativa della Commissione (2012/C 10/03) del 12.01.2012 nessun vettore aereo comunitario comu-nichi alla Regione Sardegna l’intenzione di iniziare ad operare dal 25.03.2012 i servizi aerei onerati sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finan-ziario;

Art. 5Il Responsabile unico del procedimento relativo alla

procedura aperta per l’affidamento dei servizi aerei one-rati sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa è individuato nella persona dell’ing. Giorgio Ferrari

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1° febbraio 2012, n. 43Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa. Approvazione atti e indizione procedura di gara.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1E’ indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del re-

golamento (CE) 1008/2008, una gara, per l’affidamen-to dei servizi aerei onerati sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa con compensazione finanzia-ria da assumere a base di gara per l’affidamento di € 17.056.370,91 al netto dell’IVA (pari a € 18.762.008,00 comprensivo di IVA al 10%) per ciascun anno, per un totale complessivo pari a € 68.225.483,64 al netto di IVA (pari a € 75.048.032,00 Comprensivo IVA al 10%) per un periodo pari a quattro anni, a valere sulle risorse presenti nel Bilancio regionale Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02.

Art. 2Sono approvati i seguenti allegati alla presente de-

terminazione, per farne parte integrante e sostanziale: bando di gara, capitolato d’oneri, Formulari A e B, schema di Convenzione;

Art. 3Si procederà alle pubblicazioni di seguito indicate:- pubblicazione, a norma dell’art. 17 par. 4 del reg.

1008/2008, della nota informativa nella Gazzetta uffi-ciale dell’Unione europea a cura della Commissione;

- pubblicazione del bando e dei documenti comple-mentari sul sito Internet della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it;

- pubblicazione dell’estratto della presente determi-nazione, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S.

Art. 4l’efficacia del presente bando di gara è subordina-

ta alla condizione che entro 2 mesi dalla pubblicazio-ne nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della nota informativa della Commissione (2012/C 10/03) del 12.01.2012 nessun vettore aereo comunitario comu-nichi alla Regione Sardegna l’intenzione di iniziare ad operare dal 25.03.2012 i servizi aerei onerati sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo fi-nanziario;

Art. 5Il Responsabile unico del procedimento relativo alla

procedura aperta per l’affidamento dei servizi aerei one-rati sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino è individuato nella persona dell’ing. Giorgio Ferrari.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1° febbraio 2012, n. 44Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa. Approvazione atti e in-dizione procedura di gara.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1E’ indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regola-

mento (CE) 1008/2008, una gara, per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa con compensazione finanziaria da assume-re a base di gara per l’affidamento di € 12.720.149,09 al netto dell’IVA (pari a € 13.992.164,00 comprensivo di IVA al 10%) per ciascun anno, per un totale com-plessivo pari a € 50.880.596,36 al netto di IVA (pari a € 55.968.656,00 Comprensivo IVA al 10%) per un pe-riodo pari a quattro anni, a valere sulle risorse presen-ti nel Bilancio regionale Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02.

Art. 2Sono approvati i seguenti allegati alla presente de-

terminazione, per farne parte integrante e sostanziale: bando di gara, capitolato d’oneri, Formulari A e B, schema di Convenzione;

Art. 3Si procederà alle pubblicazioni di seguito indicate:- pubblicazione, a norma dell’art. 17 par. 4 del reg.

1008/2008, della nota informativa nella Gazzetta uffi-ciale dell’Unione europea a cura della Commissione;

- pubblicazione del bando e dei documenti comple-mentari sul sito Internet della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it;

- pubblicazione dell’estratto della presente determi-nazione, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S.

Art. 4l’efficacia del presente bando di gara è subordina-

ta alla condizione che entro 2 mesi dalla pubblicazio-ne nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della nota informativa della Commissione (2012/C 10/03) del 12.01.2012 nessun vettore aereo comunitario comu-nichi alla Regione Sardegna l’intenzione di iniziare ad operare dal 25.03.2012 i servizi aerei onerati sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa senza usufruire di

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diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finan-ziario;

Art. 5Il Responsabile unico del procedimento relativo alla

procedura aperta per l’affidamento dei servizi aerei one-rati sulla rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa è individuato nella persona dell’ing. Giorgio Ferrari.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1° febbraio 2012, n. 45Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Olbia Roma Fiumicino e viceversa. Approvazione atti e indizione procedura di gara.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1E’ indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regola-

mento (CE) 1008/2008, una gara, per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Olbia Roma Fiumicino e viceversa con compensazione finanziaria da assumere a base di gara per l’affidamento di € 3.616.200,00 al netto dell’IVA (pari a € 3.977.820,00 comprensivo di IVA al 10%) per ciascun anno, per un totale complessivo pari a € 14.464.800,00 al netto di IVA (pari a € 15.911.280,00 Comprensivo IVA al 10%) per un periodo pari a quattro anni, a valere sulle risorse presenti nel Bilancio regio-nale Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02.

Art. 2Sono approvati i seguenti allegati alla presente de-

terminazione, per farne parte integrante e sostanziale: bando di gara, capitolato d’oneri, Formulari A e B, schema di Convenzione;

Art. 3Si procederà alle pubblicazioni di seguito indicate:- pubblicazione, a norma dell’art. 17 par. 4 del reg.

1008/2008, della nota informativa nella Gazzetta uffi-ciale dell’Unione europea a cura della Commissione;

- pubblicazione del bando e dei documenti comple-mentari sul sito Internet della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it;

- pubblicazione dell’estratto della presente determi-nazione, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S.

Art. 4

l’efficacia del presente bando di gara è subordina-ta alla condizione che entro 2 mesi dalla pubblicazio-ne nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della nota informativa della Commissione (2012/C 10/03) del 12.01.2012 nessun vettore aereo comunitario comu-nichi alla Regione Sardegna l’intenzione di iniziare ad operare dal 25.03.2012 i servizi aerei onerati sulla rotta Olbia Roma Fiumicino e viceversa senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finan-ziario;

Art. 5Il Responsabile unico del procedimento relativo alla

procedura aperta per l’affidamento dei servizi aerei one-rati sulla rotta Olbia Roma Fiumicino e viceversa è indi-viduato nella persona dell’ing. Giorgio Ferrari.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 1° febbraio 2012, n. 46Procedura di gara d’appalto per gli oneri di ser-

vizio pubblico ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Rotta Olbia – Mi-lano Linate e viceversa. Approvazione atti e indizio-ne procedura di gara.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1E’ indetta, ai sensi dell’art. 16 par. 9 e 10 del regola-

mento (CE) 1008/2008, una gara, per l’affidamento dei servizi aerei onerati sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa con compensazione finanziaria da assumere a base di gara per l’affidamento di € 4.104.542,73 al netto dell’IVA (pari a € 4.514.997,00 comprensivo di IVA al 10%) per ciascun anno, per un totale complessivo pari a € 16.418.170,91 al netto di IVA (pari a € 18.059.988,00 Comprensivo IVA al 10%) per un periodo pari a quattro anni, a valere sulle risorse presenti nel Bilancio regio-nale Capitolo SC07.0627 - U.P.B. S07.06.001 - C.d.R. 00.13.01.02.

Art. 2Sono approvati i seguenti allegati alla presente de-

terminazione, per farne parte integrante e sostanziale: bando di gara, capitolato d’oneri, Formulari A e B, schema di Convenzione;

Art. 3Si procederà alle pubblicazioni di seguito indicate:- pubblicazione, a norma dell’art. 17 par. 4 del reg.

1008/2008, della nota informativa nella Gazzetta uffi-ciale dell’Unione europea a cura della Commissione;

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- pubblicazione del bando e dei documenti comple-mentari sul sito Internet della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it;

- pubblicazione dell’estratto della presente determi-nazione, nella parte concernente il solo dispositivo, nel B.U.R.A.S.

Art. 4l’efficacia del presente bando di gara è subordina-

ta alla condizione che entro 2 mesi dalla pubblicazio-ne nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della nota informativa della Commissione (2012/C 10/03) del 12.01.2012 nessun vettore aereo comunitario comu-nichi alla Regione Sardegna l’intenzione di iniziare ad operare dal 25.03.2012 i servizi aerei onerati sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere un corrispettivo finan-ziario;

Art. 5Il Responsabile unico del procedimento relativo alla

procedura aperta per l’affidamento dei servizi aerei one-rati sulla rotta Olbia – Milano Linate e viceversa è indi-viduato nella persona dell’ing. Giorgio Ferrari.

Ferrari

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA-ZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 20 febbraio 2012, n. 73Incarico di assistenza e di supporto tecnico-am-

ministrativo per la Continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Determinazione a contrarre.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1Di procedere all’affidamento diretto di un “Servizio

di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo per la Continuità territoriale aerea da e per la Sardegna” ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 così come richiamato dall’art. 8 del “Regolamento in-terno delle forniture di beni e servizi da eseguire in economia” adottato con Decreto dell’Assessore dei Trasporti n. 9 del 4 giugno 2010, previa negoziazione del corrispettivo con operatore economico in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia.

Art. 2La spesa derivante dall’affidamento di cui al prece-

dente art. 1) andrà a gravare sul Capitolo SC07.0627 - UPB S07.06.001 – CdR 00.13.01.02 del Bilancio re-gionale.

Art. 3

La presente determinazione viene trasmessa al B.U.R.A.S. per la pubblicazione per estratto del dispo-sitivo.

Art. 4La presente determinazione viene inviata all’Asses-

sore dei Trasporti ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. n. 31/98.

Ferrari

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale dell’Ambiente

AVVISO PUBBLICO

POR FESR 2007-2013 Asse IV – Linea di attività 4.1.2c. Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di sostenibilità ambientale nelle strutture pubbliche dei Centri di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità, per un importo di Euro 1.968.000,00.

Il Direttore del Servizio S.A.V.I. dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente informa che con Determinazione

n. 26110 Rep. n. 1064 del 11 novembre 2011, è stato approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di

sostenibilità nelle strutture pubbliche dei Centri di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità nell’ambito del “POR

FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2c “Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione Ambientale e

dei Nodi della rete di informazione, formazione ed educazione ambientale”, per l’importo complessivo di Euro

1.968.000,00. Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni, gli Enti Gestori di Aree Marine Protette e i

Parchi Nazionali e Regionali titolari di un CEAS accreditato e/o certificato con Deliberazione della Giunta Regionale n.

34/46 del 20.07.2009 e i CEAS non ancora accreditati in possesso dei requisiti stabiliti nell’avviso.

Gli interventi ammessi a finanziamento sono: a) adeguamento infrastrutturale delle strutture pubbliche dei CEAS

attuato secondo i criteri della architettura sostenibile, sia con riferimento ai contenuti del progetto che ai requisiti

prestazionali che dovrà garantire in fase di utilizzo. A tal fine l’intervento si dovrà caratterizzare per la qualità progettuale,

la scelta dei materiali e delle tecnologie. Gli interventi ammessi a finanziamento sono piccoli interventi di adeguamento

infrastrutturale quali ad esempio: interventi di miglioramento della domotica, dell’accessibilità e funzionalità degli spazi

per tutti i possibili fruitori, ovvero pensati per un utenza differenziata che possa presentare anche delle limitazioni

funzionali e sensoriali, interventi di risparmio idrico, di efficienza energetica, di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, del

confort visivo interno, acustica e salubrità degli ambienti interni, la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico-

architettoniche del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico in cui è inserito; b) completamento e

miglioramento dell’arredo e dell’allestimento dei CEAS attraverso l’acquisto di beni eco-sostenibili. L’acquisto si

dovrà caratterizzare, ad esempio, per l’attenzione alla scelta delle materie prime provenienti dal riciclo, l’utilizzo di vernici

e solventi non tossiche, la lunga vita utile del bene e il suo riutilizzo/riciclo, il basso costo della gestione (con riferimento

a prodotti di consumo, manutenzione, consumo energetico, utilizzo da parte di una molteplicità di utenti). Gli interventi

ammessi a finanziamento sono riconducibili alle seguenti tipologie: acquisto di attrezzature informatiche e strumentazioni

per la sperimentazione; acquisto di arredi; pannelli e supporti espositivi; strumenti per la didattica e la pratica

esperienziale, ecc..

Il contributo per ciascun progetto è stabilito nella misura del 100% della spesa ammissibile e non potrà superare

l’importo totale di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00). Il progetto dovrà obbligatoriamente comprendere interventi

di opere di adeguamento infrastrutturale (intervento a) nella misura di almeno 80% dell’importo totale del progetto.

L’acquisto di arredi e allestimenti (intervento b) potrà rientrare in misura non superiore al 20% dell’importo totale del

progetto. Per maggiori informazioni si rimanda all’avviso completo e ai relativi allegati, reperibili sul sito internet

www.regione.sardegna.it e presso gli uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

La domanda di partecipazione al finanziamento dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10

gennaio 2012.

Le informazioni possono essere richieste al Servizio SAVI tel. 070 606 6388 – 8034 – 6546 e all’URP dell’Assessorato

tel. 070 606 7031, o via posta elettronica agli indirizzi: [email protected] ; [email protected];

[email protected] e [email protected]..

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 10 febbraio 2012, n. 172PO FESR 200712013, Competitività regionale e

occupazione, Asse V - Sviluppo Urbano, Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori” - Linea d’attività 5.2.2.a “Iniziative volte alla valorizzazione delle specificità territoriali, an-che sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e produttive locali in una lo-gica di sviluppo durevole”. Ampliamento dotazione finanziaria.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1Per le motivazioni di cui in premessa, è ampliata la

dotazione finanziaria del Bando “Promozione di inter-venti di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri mi-nori”, di cui al Programma Operativo Regionale della Sardegna FESR 2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione», Asse V, Obiettivo operati-vo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori” - Linea d’attività 5.2.21 “Iniziative volte alla valoriz-zazione delle specificità territoriali, anche sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e produttive locali in una logica di sviluppo durevole», fino al raggiungimento del valore di € 15.130.572,00

Art. 2Le somme necessarie, pari a complessivi €

5.130.572,00 saranno reperite mediante l’utilizzo a tal fine delle ulteriori risorse già programmate sulla linea di. attività 5.2.2.a (ex 5.2.2.b) con la Deliberazione del-

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la Giunta Regionale n. 19/29 del 14/04/2011

Art. 3Della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21,

comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

Art. 4La presente determinazione sarà inviata al B.U.R.A.S

(Bollettino Ufficiale Regione Autonoma della Sarde-gna) per la successiva pubblicazione

CapelliIl Bando con i relativi allegati è consultabile online

sul sito istituzionale della Regione Sardegna

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale dell’Ambiente

AVVISO PUBBLICO

POR FESR 2007-2013 Asse IV – Linea di attività 4.1.2c. Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di sostenibilità ambientale nelle strutture pubbliche dei Centri di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità, per un importo di Euro 1.968.000,00.

Il Direttore del Servizio S.A.V.I. dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente informa che con Determinazione

n. 26110 Rep. n. 1064 del 11 novembre 2011, è stato approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di

sostenibilità nelle strutture pubbliche dei Centri di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità nell’ambito del “POR

FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2c “Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione Ambientale e

dei Nodi della rete di informazione, formazione ed educazione ambientale”, per l’importo complessivo di Euro

1.968.000,00. Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni, gli Enti Gestori di Aree Marine Protette e i

Parchi Nazionali e Regionali titolari di un CEAS accreditato e/o certificato con Deliberazione della Giunta Regionale n.

34/46 del 20.07.2009 e i CEAS non ancora accreditati in possesso dei requisiti stabiliti nell’avviso.

Gli interventi ammessi a finanziamento sono: a) adeguamento infrastrutturale delle strutture pubbliche dei CEAS

attuato secondo i criteri della architettura sostenibile, sia con riferimento ai contenuti del progetto che ai requisiti

prestazionali che dovrà garantire in fase di utilizzo. A tal fine l’intervento si dovrà caratterizzare per la qualità progettuale,

la scelta dei materiali e delle tecnologie. Gli interventi ammessi a finanziamento sono piccoli interventi di adeguamento

infrastrutturale quali ad esempio: interventi di miglioramento della domotica, dell’accessibilità e funzionalità degli spazi

per tutti i possibili fruitori, ovvero pensati per un utenza differenziata che possa presentare anche delle limitazioni

funzionali e sensoriali, interventi di risparmio idrico, di efficienza energetica, di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, del

confort visivo interno, acustica e salubrità degli ambienti interni, la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico-

architettoniche del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico in cui è inserito; b) completamento e

miglioramento dell’arredo e dell’allestimento dei CEAS attraverso l’acquisto di beni eco-sostenibili. L’acquisto si

dovrà caratterizzare, ad esempio, per l’attenzione alla scelta delle materie prime provenienti dal riciclo, l’utilizzo di vernici

e solventi non tossiche, la lunga vita utile del bene e il suo riutilizzo/riciclo, il basso costo della gestione (con riferimento

a prodotti di consumo, manutenzione, consumo energetico, utilizzo da parte di una molteplicità di utenti). Gli interventi

ammessi a finanziamento sono riconducibili alle seguenti tipologie: acquisto di attrezzature informatiche e strumentazioni

per la sperimentazione; acquisto di arredi; pannelli e supporti espositivi; strumenti per la didattica e la pratica

esperienziale, ecc..

Il contributo per ciascun progetto è stabilito nella misura del 100% della spesa ammissibile e non potrà superare

l’importo totale di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00). Il progetto dovrà obbligatoriamente comprendere interventi

di opere di adeguamento infrastrutturale (intervento a) nella misura di almeno 80% dell’importo totale del progetto.

L’acquisto di arredi e allestimenti (intervento b) potrà rientrare in misura non superiore al 20% dell’importo totale del

progetto. Per maggiori informazioni si rimanda all’avviso completo e ai relativi allegati, reperibili sul sito internet

www.regione.sardegna.it e presso gli uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

La domanda di partecipazione al finanziamento dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10

gennaio 2012.

Le informazioni possono essere richieste al Servizio SAVI tel. 070 606 6388 – 8034 – 6546 e all’URP dell’Assessorato

tel. 070 606 7031, o via posta elettronica agli indirizzi: [email protected] ; [email protected];

[email protected] e [email protected]..

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 16 febbraio 2012, n. 184PO FESR 200712013, Competitività regionale e

occupazione, Asse IV - Ambiente, Attrattività Natu-rale, Culturale e Turismo, Obiettivo Operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare processi di integrazione cre-ando reti e sinergie tra risorse ambientali, cultura-li e settori economici” - Linea di intervento 4.2.4.c. “Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”. Ampliamento dotazione finanziaria.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1 E’ ampliata la dotazione finanziaria del Bando “Pro-

mozione di itinerari tematici che valorizzano il patri-monio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”, a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”, Linea di at-tività 4.2.4.c, fino al raggiungimento del valore di euro 8.057.985,40

Art. 2Le somme necessarie, pari a complessivi euro

1.410.704,03 saranno reperite mediante l’utilizzo a tal fine delle risorse già previste per il Bando “Completa-mento e razionalizzazione della segnaletica degli iti-nerari’ sulla linea di attività 4.2.4.c, programmato con la Deliberazione della Giunta Regionale n.19/29 del 14/04/2011

Art. 3per effetto dell’ampliamento della dotazione finan-

ziaria del bando in parola, sono ammesse a finanzia-mento, a valere sul Bando PO FESR 2007/2013, Asse IV, “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turi-smo”, Linea di attività 4.2.4.c “Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, pae-saggistico e ambientale sardo” le proposte specificate nell’allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione

Art. 4La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Sardegna e sarà resa di-sponibile all’utenza con l’allegata graduatoria sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Art.5Della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21,

comma 9 della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigia-nato e Commercio.

Murru

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Murru

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72 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 21 febbraio 2012, n. 193Rinnovo Iscrizione al Registro regionale delle

Guide Turistiche. L.R. 18.12.2006, n. 20

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1E’ rinnovata l’iscrizione al Registro regionale delle

Guide turistiche dei soggetti di cui all’elenco allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Art.2La data di decorrenza del rinnovo coincide con il

giorno successivo la scadenza del triennio laddove la ri-chiesta di rinnovo è stata presentata alla Provincia entro

la scadenza stessa. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata dopo la scadenza del triennio, la data di decorrenza del rinnovo coincide con la data di presenta-zione dell’istanza di rinnovo.

Art.3La richiesta di ulteriore rinnovo dell’iscrizione deve

essere presentata alla segreteria dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedente la scadenza pena la so-spensione o la cancellazione d’ufficio dal Registro.

Art. 4La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5La pubblicazione nel BURAS della presente deter-

minazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai sog-getti interessati.

Murru

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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 22 febbraio 2012, n. 195L.R. 9/1999. Norme per la disciplina dell’attivi-

tà degli operatori del turismo subacqueo. Registro Regionale degli operatori del turismo subacqueo – Sezione Centri di Immersione subacquea. Iscrizioni al Registro.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art.1E’ iscritto al Registro regionale degli Operatori del

turismo subacqueo – Sezione Centri di Immersione su-bacquea, il Centro di immersione KoraKodes Diving di cui al prospetto (al n. 189) allegato alla presente de-terminazione, per farne parte integrante e sostanziale. L’iscrizione ha valenza annuale.

Art.2

La data di decorrenza del rinnovo coincide con il giorno successivo la scadenza dell’anno laddove la ri-chiesta di rinnovo è stata presentata alla Provincia entro la scadenza stessa. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata dopo la scadenza dell’anno, la data di decorrenza del rinnovo coincide con la data di presenta-zione dell’istanza di rinnovo.

Art.3La richiesta di rinnovo dell’iscrizione deve essere

presentata alla segreteria dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedente la scadenza pena la sospen-sione o la cancellazione d’ufficio dal Registro.

Art. 4La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5La pubblicazione nel BURAS della presente deter-

minazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai sog-getti interessati.

Murru

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATOComunicato ai sensi dell’art. 6 Bis, comma 4,

della L.R. n. 31/1 998. Convenzione stipulata con la Dott.ssa Roberta Piras.

Si rende noto che il Direttore Generale della Presi-denza della Regione ha stipulato una convenzione con la Dott.ssa Roberta Piras, della durata di dodici mesi, per un importo lordo pari a euro 28.516,00 (ventottomi-lacinquecentosedici/00), avente ad oggetto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per fornire assistenza al Servizio Elettorale della Regione.

Massidda

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATOComunicato ai sensi dell'art. 6 Bis, comma 4,

della L.R. n. 31/1998. Convenzione stipulata con la Dott.ssa Emanuela Montisci.

Si rende noto che il Direttore Generale della Presi-denza della Regione ha stipulato una convenzione con la Dott.ssa Emanuela Montisci, della durata di dodici mesi, per un importo lordo pari a euro 28.516,00 (ven-tottomilacinquecentosedici/00), avente ad oggetto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per fornire assistenza al Servizio Elettorale della Regione.

Massidda

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PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATOComunicato ai sensi dell'art. 6 Bis, comma 4, del-

la L.R. n. 31/1998. Affidamento incarichi di progetta-zione, consulenza o studio - Ing. Alfonso Damiano.

Si rende noto che il Direttore Generale della Presi-denza della Regione ha stipulato una convenzione con l'Ing. Alfonso Damiano, della durata di dodici mesi, per un importo lordo complessivo pari a euro 85.067,84 (ot-tantacinquemilasessantasette/84), avente ad oggetto un rapporto di lavoro autonomo per prestazione di elevata professionalità in materia di consulenza tecnico scien-tifica relativa al coordinamento delle attività di piani-ficazione energetica nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni clima alteranti nell'ambito del Progetto “Smart City – Comuni in classe A”.

Massidda

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

COMUNICATOComunicato ai sensi dell’art. 6 Bis, comma 4, del-

la L.R. n. 31/1998. Convenzione stipulata con la Sig.ra Romina Desogus.

Si rende noto che il Direttore Generale della Presi-denza della Regione ha stipulato una convenzione con la Sig.ra Romina Desogus, della durata di dodici mesi, per un importo lordo pari a euro 28.516,00 (ventottomi-lacinquecentosedici/00), avente ad oggetto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per fornire assistenza al Servizio Elettorale della Regione.

Massidda

PARTE SECONDA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

AVVISO

CONDIZIONALITÁ 2012Si informa che con Decreto n. 231/DecA/12 del

23.02.2012 dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale è stato adottato il recepimento regionale per la Condizionalità 2012.

Il decreto con gli allegati 1 e 2, contenenti rispetti-vamente i Criteri di Gestione Obbligatori e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, sono pubblicati e integralmente disponibili sul sito ufficiale della Re-gione Sardegna www.regione.sardegna.it .

Capobianco

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL

SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

ESTRATTO ORDINANZA n. 1 del 2 febbraio 2012Fornitura attrezzature informatiche e materia-

le di consumo per il funzionamento dell’Ufficio del Commissario. Art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. CIG 2424103114. Approvazione contratto rep. n. 1/341 del 20.12.2011 e atto aggiuntivo rep. n. 1/19 del 17.01.2012.

Il Commissario Delegato

Omissis

Dispone

Art. 1Sono approvati il Contratto rep. 1/341 del 20.12.2011

e relativo Atto aggiuntivo n. 1/19 del 17.01.2012 con la società Gruppo Arena s.r.l. (codice fiscale 03233950231, partita IVA 03233950231) con sede in via Fleming a Settimo di Pescantina (VR) per l’affidamento della for-nitura in economia di attrezzature informatiche e mate-riale di consumo per il funzionamento dell’Ufficio del Commissario (CIG 2424103114) per un importo com-plessivo pari a 19.461,00 Iva esclusa .

Art. 2Con successivo decreto sarà disposto l’impegno del-

la somma complessiva pari a € 23.547,81 - composta da imponibile € 19.461,00 e Iva € 4.086,81 - sul cap. SC01010, nel quale sussiste idonea capienza finanzia-ria, del Bilancio n. 3 approvato con Decreto n. 5 del 18.10.2011, contabilità speciale n. 5118 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Caglia-ri – intestata a “Commissario delegato per l’emergen-za ambientale delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e Guspinese”.

Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi deri-vanti dall’approvazione di cui all’art. 1 della presente Ordinanza. La presente ordinanza commissariale viene trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti affinché venga sottoposta al controllo preventi-vo di legittimità, ai sensi del Decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante modifiche alla legge 14 gennaio, n. 20 e successive modificazioni.

Il Commissario DelegatoCappellacci

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756 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

Cappellacci

COMMISSARIO DELEGATO ex OPCM 3933/2011 PER L’EMERGENZA IMMIGRAZIONE DAL

NORD AFRICA

AVVISOServizio di accoglienza temporanea per i migran-

ti richiedenti asilo. OPCM 3933/2011 Emergenza Nord Africa - Avviso manifestazione interesse strut-ture alberghiere e extraalberghiere. Anno 2012

Il Soggetto Attuatore per la Sardegna dell’ OPCM 3933/2011, rende noto che visto il perdurare della situa-zione di emergenza di cui all’Ordinanza della presiden-za del Consiglio dei Ministri 3933/2011 è necessario implementare il sistema di accoglienza dei migranti sul territorio Regionale.

A tal fine con questo avviso intende sollecitare l’in-teresse delle strutture ricettive alberghiere e extraal-berghiere presenti nel territorio regionale, Per l’acco-glienza temporanea dei migranti assegnati alla Regione Sardegna secondo quanto previsto dal piano nazionale e con le modalità previste dall’ allegato schema di con-venzione.

Il costo giornaliero massimo per migrante non dovrà essere superiore a € 40,00 (euro Quaranta/00) compren-sivo di qualunque onere. Le offerte superiori a tale cifra non saranno prese in considerazione al fine dell’even-tuale assegnazione del servizio.

Gli operatori interessati possono inoltrare via fax al n. 0706064865 la propria offerta compilando l’allegato modulo.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Dott. Massidda al n. 0706066402, al Dott. Pietro Pa-olo Pittau al n. 0706064881 o al Rag Nieddu al n. 0706066730.

Si precisa che la presentazione dell’offerta da parte dell’interessato non è in alcun modo vincolante per il Soggetto Attuatore, il quale, qualora dovesse verificarsi la necessità, oltre che in relazione al prezzo offerto sele-zionerà discrezionalmente gli operatori ai quali affidare il servizio anche in base al parametro dell’omogenea distribuzione dei migranti nell’intero territorio sardo.

Cagliari, 08 Febbraio 2012Il Soggetto Attuatore

Cicalò

Cappellacci

COMMISSARIO DELEGATO ex OPCM 3933/2011 PER L’EMERGENZA IMMIGRAZIONE DAL

NORD AFRICA

AVVISOServizio di accoglienza per i migranti richiedenti

asilo. OPCM 3933/2011 . Emergenza Nord Africa- Avviso manifestazione interesse strutture di acco-glienza. Anno 2012.

Il Soggetto Attuatore per la Sardegna del’ OPCM 3933/2011, rende noto che visto il perdurare della situa-zione di emergenza di cui all’Ordinanza della presiden-za del Consiglio dei Ministri 3933/2011 è necessario implementare il sistema di accoglienza dei migranti sul territorio Regionale

A tal fine con questo avviso intende sollecitare l’in-teresse delle cooperative sociali e delle strutture ricet-tive presenti nel territorio regionale, per l’accoglienza dei migranti assegnati alla Regione Sardegna secondo quanto previsto dal piano nazionale e con le modalità previste dall’ allegato schema di convenzione.

Il costo giornaliero massimo per migrante non do-vrà essere superiore a € 42,50 (euro Quarantadue/50) comprensivo di qualunque onere. Le offerte superiori a tale cifra non saranno prese in considerazione al fine dell’eventuale assegnazione del servizio.

Gli operatori interessati possono inoltrare via fax al n. 0706064865 la propria offerta compilando l’allegato modulo.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Dott. Massidda al n. 0706066402, al Dott. Pietro Pa-olo Pittau al n. 0706064881 o al Rag Nieddu al n. 0706066730.

Si precisa che la presentazione dell’offerta da parte dell’interessato non è in alcun modo vincolante per il Soggetto Attuatore, il quale, qualora dovesse verificarsi la necessità, oltre che in relazione al prezzo offerto sele-zionerà discrezionalmente gli operatori ai quali affidare il servizio anche in base al parametro dell’omogenea distribuzione dei migranti nell’intero territorio sardo.

Cagliari, 08 Febbraio 2012Il Soggetto Attuatore

Cicalò

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76 6 - 3 - 2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 9

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI PREZZO € 1,03

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(Sassari)