speciale approfondimento

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1 ANNO REDDITOMETRO Sentenza boccia il redditometro perché viola la privacy dei cittadini Il Tribunale di Pozzuoli, paese in provincia di Napoli, boccia il redditometro a poco più di un mese dalla sua entrata in vigore. Il ricorso effettuato da un pensionato che riteneva che lo strumento violasse la privacy ha trovato conferma nella sentenza del giudice. Oltre alla violazione della privacy, la sentenza boccia anche tecnicamente il redditometro. Come parametro infatti userebbe le stime Istat che non hanno rilevanza con la specificità della materia tributaria. Secondo il tribunale inoltre il redditometro viola anche il diritto di difesa perché rende impossibile fornire la prova di aver speso meno di quanto risulta dalla media Istat e ciò porterebbe il contribuente ad affrontare un procedimento "inquisitorio e sanzionatorio". Il giudice accusa il redditometro di accomunare situazioni territoriali differenti non equiparabili, infatti, vi sono oscillazioni del costo concreto della vita anche all’interno della stessa provincia, così come altrettanto forti oscillazioni vi possono essere all'interno di un'area metropolitana. La sentenza obbliga l'Agenzia delle Entrate a non "intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza o di utilizzo dei dati", anzi anche di "cessarla se iniziata" e di "distruggere tutti i relativi archivi" se già esistenti. Edizione Speciale Coldiretti Reggio Emilia N. V 27 febbraio 2013 NEWS – AGGIORNAMENTI – FOCUS – ATTUALITA’ – ADEMPIMENTI - NORMATIVA

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ANNO

REDDITOMETRO

Sentenza boccia il redditometro perché viola la privacy dei cittadini

Il Tribunale di Pozzuoli, paese in provincia di Napoli, boccia il redditometro a poco più di un mese dalla sua entrata in vigore. Il ricorso effettuato da un pensionato che riteneva che lo strumento violasse la privacy ha trovato conferma nella sentenza del giudice. Oltre alla violazione della privacy, la sentenza boccia anche tecnicamente il redditometro. Come parametro infatti userebbe le stime Istat che non hanno rilevanza con la specificità della materia tributaria. Secondo il tribunale inoltre il redditometro viola anche il diritto di difesa perché rende impossibile fornire la prova di aver speso meno di quanto risulta dalla media Istat e ciò porterebbe il contribuente ad affrontare un procedimento "inquisitorio e sanzionatorio". Il giudice accusa il redditometro di accomunare situazioni territoriali differenti non equiparabili, infatti, vi sono oscillazioni del costo concreto della vita anche all’interno della stessa provincia, così come altrettanto forti oscillazioni vi possono essere all'interno di un'area metropolitana. La sentenza obbliga l'Agenzia delle Entrate a non "intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza o di utilizzo dei dati", anzi anche di "cessarla se iniziata" e di "distruggere tutti i relativi archivi" se già esistenti.

Edizione Speciale Coldiretti Reggio Emilia

N. V – 27 febbraio 2013

NEWS – AGGIORNAMENTI – FOCUS – ATTUALITA’ – ADEMPIM ENTI - NORMATIVA