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Scheda Paese – Spagna Tutela preventiva del credito Scheda Paese Spagna

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Scheda Paese – Spagna

Tutela preventiva del credito

Scheda Paese

Spagna

Scheda Paese – Spagna

Introduzione

Nell’era del mercato globale, si sono intensificati gli scambi transfrontalieri e internazionali e prendono

così piede numerosi rapporti commerciali tra aree più o meno staccate sotto il profilo geografico e, a

volte, distanti dal punto di vista culturale.

Sotto il profilo giuridico, nell’ambito dell’Unione Europea e non, si riscontrano numerosi e decisivi

interventi settoriali, volti ad armonizzare le singole legislazioni nazionali in ambito commerciale.

Ciò nonostante, le tutele ed i rimedi che siamo abituati ad impiegare nel nostro contesto giuridico,

potrebbero non essere applicabili in un altro ambiente. Spesso, quindi, la carenza di uniformitànormativa deve essere colmata dall’iniziativa delle parti.

In questo senso, assume una particolare importanza lo strumento della documentazione dapredisporre e poter esibire per evitare problematiche sia durante la fase stragiudiziale che nella

successiva fase legale.

Questa guida si pone l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche degli ordinamenti giuridici vigenti nei

diversi Stati, in un’ottica di tutela preventiva del credito.

AVVERTENZA LEGALE ED ESONERO DA RESPONSABILITA’

Questa guida si pone l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche generali degli ordinamenti giuridici vigenti neidiversi Stati, in un’ottica di tutela preventiva del credito con l’avvertenza, comunque, che essa contiene dellemere indicazioni di riferimento che vanno sempre verificate caso per caso prima di intraprendere la relativaazione legale, anche perché non si garantisce la loro completezza, accuratezza ed aggiornamento e si declinaogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni.

Di conseguenza, tali indicazioni non devono essere interpretate come raccomandazioni per lo svolgimentodelle relative attività ed azioni legali.

Per tutti i motivi rappresentati Euler Hermes S.A. (N.V.) Rappresentanza generale per l'Italia, i suoi partners,agenti, dipendenti declinano ogni tipo responsabilità nei confronti di chiunque prenda qualsiasi decisione ointraprenda azioni sulla base delle informazioni contenute nella presente guida.

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SpagnaLa Spagna rappresenta uno dei principali partner dell’Italia per le relazioni commerciali internazionali.

Il sistema commerciale spagnolo è contraddistinto da pagamenti tardivi e da un sistema giudiziario

lento ed inefficiente.

Per un’efficace tutela preventiva del proprio credito è assolutamente opportuno conservare e produrre

tutta la documentazione che potrebbe essere necessaria in un’eventuale fase giudiziale.

La strategia di recupero più veloce ed efficiente, prevede, comunque, come prima fase, una ben

orchestrata azione di recupero stragiudiziale e poi, in via secondaria ed eventuale, la fase del recupero

giudiziale .

Il sistema giuridico spagnolo presenta elementi comuni con il sistema italiano: entrambi si fondano sul

civil law e sul principio del contraddittorio.

Il termine ordinario di prescrizione in materia civile e commerciale è di 15 anni

La prescrizione, in ogni caso, si interrompe con l’introduzione di un giudizio o con il riconoscimento del

debito da parte del debitore (documento importante anche ai fini del giudizio).

E’ possibile interrompere il termine di prescrizione anche mediante una reclamación inviata con

raccomandata.

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Indice:

Documenti richiesti ..................................................................................................... p. 3

Azione legale............................................................................................................... p. 4

Procedure concorsuali ............................................................................................... p. 6

1. Documenti richiesti

Indichiamo di seguito i documenti richiesti per lo svolgimento dell’azione legale in Spagna.

Fatture originali o copie conformi (firmate e timbrate dal legale rappresentante);

Bolle di consegna firmate dall’acquirente o alternativamente certificato del trasportatore che dichiara

di aver consegnato la merce;

Ordini firmati e timbrati dall’acquirente ;

Assegni o cambiali originali;

Qualunque documento o corrispondenza scambiata tra le parti dalla quale si evinca l’esistenza ed il

riconoscimento del credito;

Procura autenticata dal notaio ed apostillata.

20103

General Information

USD1393.0402 bn (World ranking 13, World Bank 2013)

46.65 mn (World ranking 29, World Bank 2013) Parliamentary Monarchy

Mariano RAJOY (PP)

2015, Parliament

Parliamentary Monarchy

Economicrisk

A2 Country Rating

Businessenvironmentrisk

Political risk Commercial risk

Financing risk

Source: Euler Hermes

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2. Azione legale

Procedimento monitorio

Il procedimento giudiziale più efficace e veloce, per il recupero di un credito commerciale, è normalmente

il decreto ingiuntivo (procedimiento monitorio).

Il decreto ingiuntivo deve essere richiesto presso il Tribunale dove il debitore ha la residenza o il

domicilio.

Se il giudice ritiene la documentazione prodotta (fatture, bolle di consegna, ordini, etc ) sufficiente, per

provare che il credito è liquido certo ed esigibile, emette il provvedimento e, tramite notifica effettuata

dalla cancelleria, ordina al debitore di pagare o di opporsi entro 20 giorni.

In caso di prima notifica negativa, l’avvocato può richiedere alla cancelleria del tribunale di effettuare una

ricerca su eventuali altri indirizzi e rinotificare l’atto. In caso di ulteriore notifica negativa si chiude il

procedimento.

In caso di notifica positiva il debitore invece potrà: o pagare, oppure, opporsi al provvedimento,

indicando le motivazioni.

Procedimento ordinario

In caso di opposizione al decreto si instaura il procedimento ordinario e bisogna distinguere due casi:

1. L’importo reclamato è < di Euro 6.000,00

In questo caso il giudice archivia il decreto e fissa l’udienza citando direttamente le parti. In questa

udienza le parti dovranno esporre tutte le domande e proporre tutte le difese oralmente. E’ consigliabile

recarsi all’udienza per testimoniare (purtroppo si può essere chiamati in causa direttamente in

quell’occasione da controparte ed la mancata testimonianza non favorisce l’esito positivo del

procedimento).

2. L’importo reclamato è > di euro 6.000,00:

In questo caso il giudice darà un termine di 30 giorni alle parti per presentare gli atti. Entro termine si

dovrà depositare tutta la documentazione istruttoria (visto il breve termine è consigliabile produrre tale

documentazione fin dalla richiesta di decreto ingiuntivo).

Viene quindi fissata l’audiencia previa ( normalmente in un arco di tempo non inferiore ai 5 mesi,

periodo che varia in base ai carichi dei tribunali).

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Durante questa udienza viene fatto un tentativo di conciliazione e vengono richiesti ed ammessi dal

giudice i mezzi istruttori ed eventuali consulenze tecniche.

Successivamente viene stabilita una seconda ed ultima udienza nel corso della quale si assumono le

prove e si precisano le conclusioni.

Il giudice emette poi la sentenza, immediatamente esecutiva, che può essere appellata entro 20 giorni

dalla notifica.

La durata media di un procedimento ordinario è di circa 14-16 mesi che si sommano ai 5-8 mesi

necessari al procedimiento monitorio.

La fase esecutiva viene introdotta con domanda del procurador (ufficiale giudiziario) e l’efficacia della

stessa dipende naturalmente dalla sussistenza o meno di asset aggredibili nel patrimonio della società

debitrice.

ATTENZIONE:

La giurisprudenza maggioritaria richiede che la documentazione da produrre per l’emissione del

decreto ingiuntivo debba essere originale.

In mancanza di bolle di consegna firmate dal debitore (documento fondamentale per l’emissione del

decerto ingiuntivo) si può produrre alternativamente un certificato emesso dalla ditta di trasporti in cui

sia certificata, dal vettore, la consegna.

In caso di recupero gli avvocati spagnoli richiedono, quale ulteriore onorario, normalmente una

percentuale pari al 10% della somma recuperata.

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In caso di controversie ordinarie per somme inferiori a € 6000 è previsto un rito caratterizzato

dall’oralità dove è assolutamente necessario presenziare fisicamente all’unica udienza per evitare di

perdere il giudizio.

In caso di contestazione è consigliabile produrre tutta la documentazione utile ai fini dell’azione di

recupero giudiziale fin dal deposito del procedimiento monitorio.

I tempi per l’emissione di un decreto ingiuntivo variano, in base al tribunale, da uno a cinque mesi. I

tribunali più veloci sono localizzati nel Nord della Spagna; i peggiori nella zona di Valencia Alicante

Extremadura e Murcia.

È la cancelleria del tribunale che si occupa di notificare gli atti e di cercare eventuali indirizzi del

debitore in termini di efficienza e di tempo molto variabili a seconda del Tribunale.

3. Procedure concorsualiIn Spagna esiste fondamentalmente un solo tipo di procedura concorsuale chiamato CONCURSO DE

ACREEDORES.

Nella prima fase viene nominato il curatore e vengono ammessi i crediti al passivo; nella seconda fase il

procedimento può trasformarsi in CONVENIO (concordato preventivo) o in LIQUIDACIÓN (fallimento).

Il concurso può essere aperto sia su istanza del debitore stesso, ed in questo caso si chiama

Voluntario, sia su istanza dei creditori, ed in tal caso viene denominato Necesario. In caso di

accettazione viene emessa dal tribunale la declaración de concurso.

Viene quindi nominato il curatore (administrator) che si occuperà di inviare la comunicazione a tutti i

creditori (N.B. non esiste obbligo per il curatore di inviare tale comunicazione).

Il termine per il riconoscimento del credito è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del Concurso

nell’apposito BOE (boletin oficial de el estado). E’ necessario comunicare al curatore la richiesta di

ammissione al passivo integrandola con la documentazione a supporto del proprio credito (la stessa

necessaria per l’emissione del decreto ingiuntivo). Si può insinuare il credito anche tardivamente, ma si

rischia che venga classificato come credito subordinato.

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Qualora siano presenti le scritture contabili ben tenute dal debitore, è possibile che il riconoscimento del

credito venga effettuato direttamente dal curatore a prescindere della domanda di parte.

Successivamente il curatore invia una comunicazione ai creditori confermando il loro credito.

In questa fase è possibile opporsi al mancato riconoscimento del credito instaurando un procedimento di

opposizione.

Una volta approvato l’inventario e l’elenco dei creditori (ossia confermato che non ci sono contestazioni)

a seconda che il debitore proponga o meno una proposta di pagamento si può optare per una o l’altra

delle seguenti soluzioni legali:

1. FASE DI CONVENIO (CONCORDATO): consiste fondamentalmente in una proposta ai creditori di

remissione del debito non superiore al 50% e/o in un differimento non superiore a 5 anni;

2. FASE DI LIQUIDACIÓN (FALLIMENTO): si procede alla liquidazione, di preferenza mediante la

vendita dell’impresa o di unità produttive, utilizzando poi il ricavato per pagare i debiti nell’ordine

approvato.

Il convenio si presenta accompagnato da una proposta di pagamento e da un piano di risanamento

dell’impresa sul quale daranno informazioni i curatori fallimentari. Il concordato viene presentato ai

creditori che, convocati in assemblea, possono accettarlo o respingerlo. Per la sua approvazione è di

regola necessario il voto favorevole dei creditori che rappresentano la metà del passivo ordinario. Una

volta accettato dai creditori, il concordato è successivamente approvato dal giudice tramite

sentenza. Da questo momento il concordato avrà valore. Il debitore dovrà informare semestralmente il

giudice sull’adempimento del concordato.

La procedura non si conclude fino a quando non sia data piena attuazione al concordato; fino a quel

momento è possibile passare alla fase di liquidazione in caso di mancata attuazione o voto contrario.

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