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Sommario

TeamSystem Review 100 1/2005

IL SOLE-24 ORE

01.04.2005

STUDI DI SETTORE PER I PROFESSIONISTI - DA SPERIMENTALI A MONITORATI Fra gennaio e febbraio 2005 la Commissione di esperti ha validato i seguenti 9 studi di settore “revisionati” applicabili, già a partire dal 2004, ad altrettante categorie professionali: TK08U – Attività tecniche svolte da disegnatori; TK16U – Amministrazioni di beni immobili; TK20U – Attività professionale svolta da psicologi; TK21U – Servizi degli studi odontoiatrici; TK01U – Attività degli studi notarili; TK03U – Attività tecniche svolte da geometri; TK04U – Attività degli studi legali; TK05U – Servizi forniti dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali e dai consulenti del lavoro; TK18U – Studi di architettura: Il meccanismo di calcolo dei compensi congrui, che fino ad ora attribuiva molto peso al valore dei beni strumentali utilizzati e agli anni di anzianità nella professione, sposta l’attenzione sul numero e la qualità delle prestazioni eseguite nel periodo d’imposta (leggi: incassate). La funzione di regresso terrà conto del valore medio dichiarato per ciascuna prestazione e fornirà, insieme al dato quantitativo, la valutazione della relativa congruità: il valore congruo potrà essere diverso anche per la stessa prestazione in funzione di ulteriori elementi quali: il contesto territoriale, l’esperienza professionale, l’impegno professionale in termini di tempo, la struttura dei costi. Negli intendimenti dell’Amministrazione finanziaria la revisione degli studi avrebbe dovuto comportare per i professionisti la fine del periodo di sperimentazione: è utile ricordare che nella fase “sperimentale”: • le segnalazioni di non congruità o incoerenza possono essere utilizzate solo

per la formulazione dei criteri di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo;

• i compensi risultanti dallo studio “revisionato” saranno utilizzabili per l’accertamento di tutti i periodi risultati non congrui nella fase sperimentale;

• i professionisti che hanno dichiarato compensi congrui in base agli studi “sperimentali”, o vi si sono adeguati, evitano l’accertamento in base agli studi “revisionati” anche nell’ipotesi in cui la nuova versione comporti “compensi puntuali” più elevati.

La fine della fase sperimentale avrebbe costituito un duro colpo per i professionisti interessati, anche in considerazione del fatto che i parametri di riferimento degli studi “revisionati” risultano profondamente modificati: In linea teorica le modifiche appaiono favorevoli ai professionisti, ma il giudizio finale sulla bontà dello strumento modificato potrà essere dato solo dopo la verifica sul campo. Alle preoccupate lamentele delle categorie interessate ha fatto eco la stessa “Commissione di esperti” che ha suggerito una nuova fase di verifica degli studi “revisionati” chiamata “monitoraggio”: sulla scorta dei dati raccolti per l’anno 2004 saranno varati gli studi per il 2005, che saranno definitivi ed avranno quindi effetti diretti ai fini dell’accertamento. Ciò significa che per l’anno 2004 gli studi “revisionati” per i professionisti conserveranno le caratteristiche proprie degli studi “sperimentali” con le conseguenze sopra esaminate ai fini dell’accertamento, in particolare: le risultanze degli studi soggetti a “monitoraggio” rappresenteranno solo una “presunzione semplice”, priva cioè dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti per far scattare l’accertamento automatico. In concreto le risultanze degli studi potranno essere utilizzate, in caso di non congruità e incoerenza, solo per la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo ordinario.

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TeamSystem Review 100/2005

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STUDI DI SETTORE PER IL COMPARTO “TAC” (tessile, abbigliamento, calzature) Quanto sopra detto per gli sudi revisionati dei professionisti, da “monitorare” sulla base dei dati raccolti con UNICO 2005, è applicabile anche agli studi revisionati del comparto produttivo tessile, abbigliamento e calzature (sono escluse dal “monitoraggio” le attività commerciali e i servizi). Le differenze rispetto agli studi dei professionisti sono da ricercare nel fatto che la giustificazione del monitoraggio in questo caso trova origine nel profondo stato di crisi che ha colpito il settore. La “revisione” degli studi del comparto “TAC” nasce dalla necessità di adeguare la relativa funzione di ricavo allo stato di crisi: occorre premettere che la funzione di ricavo si basa su due ordini di variabili: quelle di “flusso”, rappresentate da costo del venduto, costo per la produzione dei servizi, spese per lavoro dipendente e spese per acquisto di servizi, che seguono automaticamente gli andamenti congiunturali (di fronte ad una diminuzione della produzione l’impresa riduce automaticamente l’incidenza dei relativi costi) e quelle di “stock”, rappresentate da beni strumentali, collaboratori familiari e soci, che, al contrario si dimostrano difficilmente ridimensionabili nel breve periodo. Gli studi “revisionati” in questione “rettificano” il peso delle variabili di “stock” in funzione dell’effettivo consumo di energia elettrica. Tali consumi sono infatti assunti come indicatori di ciclo economico: in presenza di riduzione di produzione (e di ricavi) si riduce il consumo di energia elettrica (Kwh): tale riduzione si traduce automaticamente, nella funzione di ricavo, in una minore incidenza delle variabili di “stock”. Ulteriore differenza è che qui il “monitoraggio” riguarderà il 2004 e il 2005. Questi gli studi revisionati del comparto ai quali si applicherà il “monitoraggio”: TD06U – Fabbricazione di ricami; TD07A – Fabbricazione di calzetteria; TD07B – Fabbricazione di confezioni in genere; TD08U – Fabbricazione di calzature; TD10B – Fabbricazione di biancheria da letto, tavola e arredo.

IL SOLE-24 ORE

16.02.2005

AFFRANCAMENTO DI RISERVE E FONDI - SALDI DI RIVALUTAZIONE EX- LEGE 72/83 Il comma 473, art. 1, della legge n. 311/04 (Finanziaria 2005), consente alle imprese di procedere all’affrancamento di riserve e fondi in sospensione d’imposta, esistenti in bilancio alla data del 31.12.2004, mediante pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRES e IRAP in misura del 10%. Non è consentito l’affrancamento delle riserve per ammortamenti anticipati. Il comma 474 della stessa legge 311/04 prevede che per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione monetaria (L. 408/90, L. 413/91, L. 342/00, L. 350/03) l’imposta sostitutiva è dovuta con l’aliquota del 4%. E’ importante sottolineare come quest’ultima disposizione faccia espresso riferimento alle Leggi di rivalutazione che imponevano il versamento di una imposta sostitutiva all’atto della rivalutazione stessa. Fra queste non viene richiamata la L. 72/83. che consentiva la rivalutazione senza oneri di alcun genere. Ne consegue che l’affrancamento delle eventuali riserve di rivalutazione ex-lege 72/83, presenti in bilancio alla data del 31.12.2004, potrà essere effettuato in base al comma 473 e quindi con pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%. Sintetizzando risultano affrancabili con l’aliquota del 4% i saldi attivi di rivalutazione ex leggi: 408/90, 413/91, 342/2000, 350/03; mentre sono affrancabili con l’aliquota del 10% le riserve e saldi ex: L. 72/83, L. 413/91 (art. 33, comma 9), D.L. 429/82 (art. 15), art. 55 del Tuir, altre riserve da operazioni di concentrazione specificatamente previste. L’imposta sostitutiva in oggetto (del 4% o del 10%) è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004.

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TeamSystem Review 100/2005

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IL SOLE-24 ORE

28.02.2005

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI Il comma 376 della Legge Finanziaria concede alle persone fisiche che detengono (al di fuori del reddito di impresa) partecipazioni non quotate in mercati regolamentati e terreni (sia agricoli che edificabili) una ulteriore proroga fino al 30 giugno 2005 per rivalutare i relativi valori fiscali (il precedente termine era scaduto il 30 settembre 2004), fermo restando il riferimento temporale del possesso dei beni al 1° luglio 2003. Il costo è rappresentato da una imposta sostitutiva del 2% del valore delle partecipazioni non qualificate e del 4% del valore delle partecipazioni qualificate e dei terreni. Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. La prima o unica rata deve essere versata entro il 30 giugno 2005; le rate successive, sulle quali si applicano interessi in misura del 3% annuo, devono essere versate entro il 30 giugno 2006 e 30 giugno 2007. I codici tributo da utilizzare sono: 8053 per la rivalutazione delle partecipazioni e 8054 per la rivalutazione dei terreni. Trattandosi di riapertura dei termini della rivalutazione scaduta il 30 settembre 2004 i contribuenti che entro quella data hanno predisposto la perizia ed effettuato il versamento della prima o unica rata possono, sulla scorta di una nuova perizia, effettuare una maggiore rivalutazione dei beni alla data del 1° luglio 2003: in questo caso le somme versate entro il 30 settembre 2004 potranno essere portate in diminuzione dall’imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore periziato. Al contrario i contribuenti che intendono rideterminare il costo fiscale di partecipazioni e terreni già oggetto di rivalutazioni in base a perizie riferite al 1° gennaio 2002 e/o 1° gennaio 2003, devono versare per intero l’imposta sostitutiva che scaturisce dalla nuova perizia riferita al 1° luglio 2003. I contribuenti in questione possono, tuttavia, omettere di versare le eventuali rate residue e possono chiedere il rimborso di quanto versato per effetto delle vecchie perizie. E’ importante sottolineare che redazione della perizia e versamento dell’imposta sostituiva in data successiva a quella di vendita dei beni sono consentiti per le partecipazioni. Al contrario per i terreni la perizia deve necessariamente precedere l’atto di vendita. Pei i terreni, infatti, i valore di perizia è assunto quale valore minimo anche ai fini dell’imposta di registro.

TUIR, art. 102 IL SOLE-24 ORE

28.02.2005

Ag. Entrate:

C.M. 40/2002

TELEFONI CELLULARI – DEDUDUCIBILITA’ DEI COSTI PER AUTOTRASPORTO E PER RICARICHE Il comma 9 dell’art. 102 del Tuir prevede che le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le spese di impiego e manutenzione relative ai telefoni cellulari sono deducibili nella misura del 50% (identica limitazione è prevista ai fini IVA). I motivi della limitazione sono noti e derivano dalla presunzione (in molti casi innegabile) dell’utilizzo personale dei “telefonini”. Il caso delle imprese di autotrasporto. In considerazione del prevedibile esclusivo impiego aziendale, la stessa norma consente la deducibilità integrale degli oneri in questione relativi ad “impianti di telefonia” utilizzati su veicoli adibiti al trasporto merci da parte delle imprese di autotrasporto (limitatamente ad un solo impianto di telefonia per ciascun veicolo). Questa disposizione, introdotta dalla “Finanziaria 2000” è stata successivamente estesa anche all’IVA: con la modifica dell’art. 19-bis, comma 1, lett. g) del Dpr 633/72, dal 2001 l’IVA relativa a questi costi è divenuta integralmente detraibile. La “Finanziaria 2002” ha poi eliminato, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette ogni riferimento alla “fissità”, originariamente prevista, dell’impianto telefonico rispetto al veicolo. La circolare 40/E del 2002 ha definitivamente stabilito la deduzione integrale delle spese (e la detrazione integrale dell’IVA relativa) nei limiti di un apparecchio (fisso o mobile) per ciascun veicolo adibito al trasporto merci.

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TeamSystem Review 100/2005

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C.M. 217/1999 Dir. Reg. Veneto

Ris 907-34177/04

In merito ai soggetti destinatari dell’agevolazione (che a lume di naso si tenderebbe a far coincidere con le imprese esercenti autotrasporto per conto terzi) è interessante notare come i citati articoli 102 del Tuir e 19-bis1 del Dpr 633/72 nulla dispongono in merito limitandosi a parlare di imprese di autotrasporto. Nel silenzio della norma la circolare 217/E del 1999 ha correttamente stabilito che l’agevolazione compete sia alle imprese di trasporto merci per conto terzi, sia alle imprese che trasportano merci proprie. La deducibilità delle “ricariche”. L’unica disposizione che si occupa della questione è l’articolo 54, comma 3-bis del Tuir, dettata in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. La norma consente la deducibilità del 50% delle spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico (cellulari), soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al Dpr 641/72 (tassa di concessione governativa). In caso di utilizzo di schede prepagate, non è prevista la stipula di un contratto e quindi, mancando il pagamento della tassa di concessione governativa, si dovrebbe concludere per la totale indeducibilità di questo costo. Argomentando sul fatto che quando la norma in questione fu emanata le schede prepagate non erano state ancora inventate, la Direzione Regionale del Veneto, con la risoluzione indicata a margine, ha considerato deducibili anche: “…quei costi per la telefonia mobile sostenuti per servizi che non sono colpiti dalla tassa sulle concessioni governative”. Si può quindi concludere che le “ricariche” possano essere dedotte oltre che dai professionisti anche dalle imprese, nei limiti stabiliti dalla norma, purché il relativo costo risulti adeguatamente documentato con apposita ricevuta.

INPS

Circ. del 25.2.05 n .36

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI I contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l’anno 2005 aumentano dello 0,2%. Premesso che i contributi in questione sono dovuti da: • Titolari di imprese individuali, commerciali e artigiane, per sé e per eventuali familiari collaboratori che prestano la propria attività nell’impresa. • Soci di società di persone titolari di una propria posizione previdenziale. • Soci di S.r.l. iscritti, in quanto tali, alla gestione commercianti o artigiani. La base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani o Commercianti, è costituita da tutti i redditi d’impresa e di partecipazione dichiarati (per i soci di S.r.l. la base imponibile è rappresentata dalla rispettiva quota del reddito imponibile della società) per l’anno 2005, con un minimo di € 13.133,01 ed un massimo di € 64.402, rapportati ai mesi di attività nell’anno. Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere nonché per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale. Per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.95 e iscritti a decorrere dal 1.1.96, il massimale è stabilito per il 2005 in € 84.049 e, contrariamente al minimale, non può essere rapportato ai mesi di attività. Il contributo sul minimale è calcolato direttamente dall’INPS mentre quello dovuto sul reddito eccedente il minimale deve essere calcolato dal titolare utilizzando per il 2005 le seguenti aliquote: Gestione artigiani: • 17,2% dei redditi compresi fra € 13.133,01 e € 38.641 • 18% dei redditi compresi fra € 38.641 e € 64.402 (€ 84.049 per i soggetti privi

di anzianità contributiva al 31.12.95) Gestione commercianti: • 17,59% dei redditi compresi fra € 13.133,01 € 38.641 • 18,59 dei redditi compresi fra € 38.641 e € 64.402 (€ 84.049 per i soggetti

privi di anzianità contributiva al 31.12.95)

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TeamSystem Review 100/2005

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Sono previste le seguenti riduzioni: • abbattimento del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati

ultrasessantacinquenni; • riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età

inferiore a 21 anni (ad es. l’aliquota del 17,2 si riduce al 14,2 per gli artigiani e dal 17,59 al 14,59 per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;

Artigiani e commercianti versano i contributi dovuti per il 2005 utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze: • contributi sul minimale in quattro rate con scadenza 16 maggio, 16 agosto, 16

novembre 2005 e 16 febbraio 2006; • contributi sul reddito eccedente il minimale, entro i termini di pagamento

dell’IRPEF da UNICO e quindi: saldo 2004 e 1° acconto 2005 al 20 giugno 2005 (20 luglio con la maggiorazione dello 0,4%), 2° acconto 2005 al 30 novembre 2005, saldo 2005 e 1° acconto 2006 al 20 giugno 2006 (20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Legge 1.3.2005 n. 26

PRIVACY – ANCORA PROROGA PER IL DPSS La legge indicata a margine, in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 (“mille proroghe”), fa slittare di altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2005, il termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza. Occorre però precisare che la proroga si riferisce alle sole misure minime che sono state introdotte dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), mentre non riguarda gli ulteriori adempimenti e le misure minime già previste dalla precedente normativa. In particolare, lo slittamento dei termini non riguarda gli adempimenti da adottare già dal 29 marzo 2000 (31 dicembre 2000 per quanti hanno usufruito della proroga ex art. 1 della legge L. 325/2000). Questi gli adempimenti non soggetti a proroga: • Informativa preventiva all'interessato, prevista dall'art. 10 della L. 675/96. • DPSS previsto dalla 675/96, per i soggetti che trattano dati sensibili o attinenti

a provvedimenti giudiziari mediante una rete di telecomunicazioni accessibile al pubblico.

• Password previste dall’art. 2, lett. a) e b) del Dpr 318/99 per gli incaricati del trattamento elettronico dei dati e la nomina del custode delle parole chiave.

Inoltre, non subisce proroghe l’art. 15 del Codice Privacy, in base al quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto della mancata adozione delle misure minime di sicurezza, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Permane quindi l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga in modo da ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. La legge in oggetto ha, inoltre, previsto l’ulteriore slittamento, dal 30 settembre 2005 al 31 marzo 2006, del termine per l'adeguamento degli strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata osservanza delle misure minime di sicurezza. Ad esempio nel caso in cui i dati siano trattati con sistemi operativi che non permettono la gestione delle credenziali di autenticazione. In tali casi, rimane comunque fermo l'obbligo per il Titolare del trattamento di documentare le suddette ragioni con un atto di data certa, da redigere quanto prima e da conservare all'interno della propria struttura (art. 180, comma 2° del Codice Privacy).

Italia Oggi 1.4.2005

ACQUISTO PRIMA CASA – LIMITI ALLA DETRAIBILITA’ DEGLI INTERESSI SUL MUTUO La detrazione degli interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (“prima casa”) devono essere rapportati al valore dell'immobile indicato nell’atto di acquisto registrato. Questo è quanto afferma

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TeamSystem Review 100

l'Agenzia delle entrate nella circolare relativa all'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Caf, attualmente alla firma del direttore generale.L'amministrazione finanziaria, in analogia a quanto già illustrato nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi (730/2005 e Unico/2005) con riferimento, però, ai soli mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio e a quelli relativi alla costruzione e ristrutturazione, conferma che anche nel caso di mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di importo superiore al valore dell’immobile indicato nell’atto di acquisto, la detrazione degli interessi deve essere rapportata a quest’ultimo valore (es: prezzo di acquisto 80, mutuo 100, detrazione interessi 80%).

Ag. Entrate:

Ris. 16.3.2005 n. 35/E

CONFERIMENTO DI OPERE E SERVIZI IN SRL La risoluzione in questione ha precisato che:

- La conferitaria può dedurre il costo per le prestazioni ricevute secondo il principio di competenza;

- I soci conferenti sottopongono a tassazione il reddito relativo all’attività svolta (reddito di lavoro dipendente o assimilato, reddito di lavoro autonomo, ecc.) per l’importo che scaturisce dalla differenza fra: debito maturato dal socio e credito iscritto all’atto della sottoscrizione della quota (valore di conferimento della prestazione). Ovviamente la tassazione verrà effettuata nel momento in cui avviene la compensazione fra il debito ed il credito.

- I soci imprenditori dovranno iscrivere a bilancio un provento per la quota maturata (pari al costo della prestazione iscritto dalla conferitaria).

Ag. Entrate:

C.M. 16.3.2005 n. 10/E

TELEFISCO 2005: IL BILANCIO DOPO LE RIFORME A seguito delle novità introdotte con la legge n. 311/2004 (c.d. “Finanziaria 2005”), l’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti controversi relativi al “bilancio dopo le riforme societaria e fiscale”.

7 TELEFISCO 2005 - TRASPARENZA In relazione al nuovo istituto della trasparenza, previsto agli artt. 115 e 116 del Tuir, in base al quale è possibile optare per l’imputazione del reddito prodotto da società di capitali ai soci, indipendentemente dalla effettiva percezione, oltre alla già corposa Circolare dell’Agenzia n. 49/E del 22.11.2004 (già trattata in precedenti Focus), l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti.

8 TELEFISCO 2005:ACCERTAMENTI DA STUDI DI SETTORE A seguito delle novità introdotte con la legge n. 311/2004 (c.d. “Finanziaria 2005”), l’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti controversi relativi all’accertamento da studi di settore e l’operatività e retroattività delle indagini bancarie.

9 TELEFISCO 2005: NOVITÀ PER I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA Tra gli argomenti trattati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10/E del 16 marzo 2005 vi è anche quello delle novità per i redditi di natura finanziaria.

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TeamSystem Review 100

Art. 2429 c.c.

ESEMPIO DI RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE “OMNIBUS” Presentiamo un esempio di relazione del collegio sindacale di S.p.A. / S.r.l. per i casi in cui, a seguito della riforma del diritto societario (D.Lgs n. 6/2003), il controllo legale, amministrativo e contabile siano svolti dal Collegio sindacale. Si ricorda che nelle S.r.l., ai sensi dell’art. 2477, comma 4 c.c., quando l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale.

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Piano dei Conti (4)

LA CONTABILITA’ DEI PROFESSIONISTI Si fornisce una guida per la corretta contabilizzazione in partita doppia delle operazioni più ricorrenti effettuate dai professionisti.

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Focus

TELEFISCO 2005: IL BILANCIO DOPO LE RIFORME Rif.: CM n. 10/E del 16 marzo 2005

IMPOSTE DIRETTE

TeamSystem Review 100/2005 8

A seguito delle novità introdotte con la legge n. 311/2004 (c.d. “Finanziaria 2005”), l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 ha diffuso diversi chiarimenti. In particolare, in questo focus, vengono esaminate le risposte riguardanti il bilancio dopo le riforme societaria e fiscale.

Utilizzo di riserve a

copertura di perdite

Alle domande: 1) cosa accade se le riserve, di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b) del

Tuir, poste a "copertura" delle variazioni iscritte nel prospetto, sono utilizzate per coprire perdite di esercizio,

2) le riserve di cui sopra sono quelle di utili e anche quelle di capitale. L’Agenzia delle entrate precisa che: • relativamente al 1° quesito: mentre non è possibile distribuire senza

tassazione le riserve poste a garanzia delle deduzioni extracontabili (art. 109, c. 4, lett. b del Tuir), è invece consentito l’utilizzo delle stesse a copertura di perdite in esercizi successivi a quello in cui sono stati distribuiti utili o riserve non tassati. In questa seconda ipotesi, quindi, non si verifica alcun presupposto impositivo. Il vincolo (di non distribuibilità) si trasferirà però sulle riserve che si formeranno nei successivi esercizi, che non saranno liberamente distribuibili senza imposizione. In pratica, le riserve utilizzate a copertura delle perdite lasciano in eredità il vincolo (di non distribuibilità) ai futuri utili o riserve, che saranno ricostituite se e quando saranno realizzati nuovi utili;

• relativamente al 2° quesito: possono essere utilizzate, a copertura delle deduzioni extracontabili, sia le riserve di utili, tranne la riserva legale, che le riserve di capitali, in quanto la norma fa testualmente riferimento alle “riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale”.

Vincolo patrimoniale:

bilancio di riferimento

Alla domanda: a quali riserve, poste a copertura delle variazioni operate nel quadro EC, si deve fare riferimento al fine della verifica dell’ammontare degli utili distribuibili nel corso dell'esercizio. L’Agenzia delle entrate precisa che: • per la distribuzione di utili e/o riserve durante l’esercizio, il bilancio di

riferimento è l’ultimo approvato prima della delibera. • se si delibera la distribuzione dell’utile in sede di approvazione del

bilancio, quindi prima della dichiarazione dei redditi, per determinare se la distribuzione debba o meno concorrere al reddito imponibile, si deve fare riferimento all’ammontare complessivo delle deduzioni extracontabili incrementato per effetto di ulteriori deduzioni operate o ridotto per effetto di riallineamenti verificatisi nel periodo d’imposta chiuso (quadro EC della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo esercizio e che al momento della delibera non è stata ancora presentata).

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Telefisco 2005: Il bilancio dopo le riforme 7

TeamSystem Review 100/2005 9

Ammortamento delle

manutenzioni incrementative)

Manutenzione straordinaria

Manutenzione ordinaria

L’istante fa riferimento all'ipotesi in cui le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione siano imputate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono e gli ammortamenti sono computati, anche ai fini fiscali, sull'intero valore incrementato. Ad esempio: costo del bene 1.000, completamente ammortizzato, costi incrementativi 100 e aliquota di ammortamento 10%. Costo da ammortizzare: 1.100 per 10%; l'ammortamento, della miglioria, pari a 100, avviene in un solo esercizio. Il comportamento illustrato non considera la vita utile residua del bene e, pertanto, consente l'ammortamento della miglioria in un solo esercizio, anche se la miglioria, in quanto tale, incrementa la vita utile del bene (in caso contrario non si tratterebbe di una miglioria, ma di un costo di esercizio). Il comportamento civilisticamente più corretto è quello che considera il costo globale (1.100), che deve essere ammortizzato in base alla residua vita utile: di conseguenza, per esempio, l'ammortamento potrebbe essere calcolato con aliquota del 4%. Tuttavia, in precedenza, il fisco poteva contestare l'utilizzo di un'eventuale aliquota inferiore al 50% dell'aliquota consentita. Dal 2004 questo non accadrà, dal momento che tale disposizione è stata soppressa. Si chiede, se è possibile utilizzare il prospetto EC al fine di usufruire del maggior ammortamento civilisticamente non imputabile nel bilancio per ottenere il beneficio fiscale di carattere temporaneo. Tornando all'esempio: ammortamento in bilancio 44 (4% su 1.100) e, nel prospetto, l’importo di 56, risultante dalla differenza tra quota massima di ammortamento pari a 100 (1.100 al 10%) e quota di ammortamento di 44 iscritta in bilancio. L’Agenzia delle entrate a riguardo precisa che: • le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e

trasformazione, secondo corretti principi contabili, sono capitalizzabili ad incremento del valore dei relativi beni solo nel caso in cui si riferiscano a migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti dei cespiti esistenti e sempre che si concretizzino in un incremento significativo e misurabile di produttività, ovvero prolunghino la vita utile del bene (c.d. spese di manutenzione straordinaria). In tal caso gli ammortamenti vanno computati sull’intero valore incrementato del bene. Ne consegue che l’eventuale maggior ammortamento non imputabile in bilancio potrà essere dedotto extracontabilmente attraverso il prospetto EC;

• diversamente, qualora dette spese siano sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, onde garantire la loro vita utile prevista e la loro capacità produttiva originaria, esse rappresentano costi di periodo da imputare integralmente al conto economico dell’esercizio di competenza (c.d. spese di manutenzione ordinaria). In tal caso trova applicazione la norma contenuta nel comma 6 dell’art. 102 del Tuir, secondo la quale le spese in questione sono deducibili nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, mentre l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi. In tale ultima ipotesi, non può trovare applicazione la deduzione extracontabile prevista dall’art. 109, comma 4, del Tuir trattandosi di spese già imputate al conto economico dell’esercizio nel quale sono state sostenute.

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Focus

TELEFISCO 2005 - TRASPARENZA Rif.: CM n. 10/E del 16 marzo 2005

IMPOSTE DIRETTE

TeamSystem Review 100/2005 10

In relazione al nuovo istituto della trasparenza, previsto agli artt. 115 e 116 del Tuir, in base al quale è possibile optare per l’imputazione del reddito prodotto da società di capitali ai soci, indipendentemente dalla effettiva percezione, oltre alla già corposa Circolare dell’Agenzia n. 49/E del 22.11.2004 (già trattata in precedenti Focus), l’’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti che si sintetizzano nella tabella che segue.

Attribuzione ai soci dei crediti d’imposta

I) I crediti d’imposta utilizzabili in diminuzione della sola imposta sul reddito (ad es. eventuali acconti versati dalla partecipata) devono obbligatoriamente essere trasferiti dalla partecipata ai soci cui è imputato il reddito trasparente;

II) gli altri crediti d’imposta, indicati nel quadro RU, da utilizzare in diminuzione dei debiti contributivi ed erariali, sono trasferibili ai soci nei limiti di quanto residua dopo la fruizione dei medesimi da parte della società trasparente: la partecipata è libera di stabilire quale sia l’ammontare dei crediti d’imposta da trasferire ai propri soci.

Riporto perdita trasparente

Per effetto dell’imputazione per trasparenza, la perdita non conserva le caratteristiche che questa ha maturato in capo alla società partecipata. In sostanza, la perdita della partecipata, confluendo nel reddito del socio, è come se fosse da quest’ultimo prodotta; con la conseguenza che per verificare se la perdita è illimitatamente riportabile o riportabile con limite temporale occorre far riferimento al socio e alla sua situazione e non alla società trasparente.

Presenza di utili di diversa natura -

presunzioni

La presunzione di distribuzione di utili e di riserve di utili formatesi nei periodi di trasparenza può essere superata mediante una delibera assembleare che stabilisca diversamente. In particolare, nell’ipotesi in cui la delibera assembleare decida per una distribuzione di riserve di capitali, la presunzione di cui all’articolo 47, co. 1, Tuir opera se risultano essere presenti nel patrimonio netto riserve di utili formatesi in periodi d’imposta in cui non è stata efficace la trasparenza. In questo caso, indipendentemente dalla circostanza che il patrimonio netto della partecipata possa essere dotato anche di riserve di utili prodotti in periodi di tassazione per trasparenza, si considereranno distribuite riserve IRES, vale a dire riserve di utili che concorrono a formare il reddito della società partecipante nella misura del 5% del loro ammontare (del 40% se trattasi di socio qualificato persona fisica o assoggettate a ritenuta del 12,5% se il socio persona fisica non è qualificato). Viceversa, in presenza di sole riserve di capitale e di utile “trasparente”, se l’assemblea vuole distribuire riserve di capitale, esse si considereranno effettivamente distribuite anche sotto il profilo fiscale.

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Telefisco 2005 - Trasparenza Focus 8

TeamSystem Review 100/2005 11

Possesso di partecipazioni

esenti

La detenzione di partecipazioni esenti, per adempiere ad un obbligo normativo, regolamentare o amministrativo, non rappresentano causa ostativa all’applicazione del regime della trasparenza; inoltre, non costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni che non consentono di realizzare plusvalenze (quando le partecipazioni risultano, in base a previsioni legislative, statutarie o regolamentari, incedibili ovvero rimborsabili al loro valore nominale).

Cooperative agricole

Una società cooperativa agricola, partecipante in altra società ai sensi dell’articolo 115, Tuir, fruirà delle agevolazioni ex art. 10, DPR 601/73, sui soli redditi agricoli derivanti dall’attività svolta per scopi mutualistici e non sulla quota di reddito attributo dalla partecipata. La fonte di tale reddito da partecipazione, infatti, è da ricondurre ad un’attività avente ad oggetto un chiaro intento speculativo (non afferente l’esercizio di un’impresa agricola) di carattere non mutualistico.

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Focus

TELEFISCO 2005:ACCERTAMENTI DA STUDI DI SETTORE Rif.: CM n. 10/E del 16 marzo 2005

IMPOSTE DIRETTE

TeamSystem Review 100/2005 12

A seguito delle novità introdotte con la legge n. 311/2004 (c.d. “Finanziaria 2005”), l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 ha diffuso diversi chiarimenti. In particolare, in questo focus, vengono esaminate le risposte riguardanti l’accertamento da studi di settore e l’operatività e retroattività delle indagini bancarie.

Imprese in contabilità ordinaria

(per obbligo)

Non congruità per 2 anni su un triennio

Indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale

Periodi d’imposta

precedenti al 2004

Viene chiesto, relativamente a un’impresa in contabilità ordinaria in regime naturale, sottoposta agli studi di settore che si trova nella seguente situazione: 2002 incongruo, 2003 congruo, 2004 incongruo, se, per effetto delle modifiche apportate dalla “Finanziaria 2005”, il periodo d’imposta 2004 è immediatamente accertabile. Nella risposta l’Agenzia delle entrate precisa che: • l’art. 10, comma 2, della legge n. 146/1998 riguardante “Modalità di

utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento”, così come modificato dall’art. 1, comma 409, della “Finanziaria 2005” (con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004), stabilisce che gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto legge n. 331/93, possono essere effettuati nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta;

• come precisato dalla citata norma, l’accertamento da studi di settore può essere effettuato nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione di esperti degli studi di settore. Questi indici devono ancora essere individuati e possono essere anche scelti tra quelli già previsti come indicatori di coerenza per gli studi di settore. L’incoerenza è sterilizzata dalla congruità dei ricavi: un contribuente congruo, sebbene non sia in linea con i nuovi indici di coerenza, non potrà essere sottoposto all’accertamento fondato sull’automatismo. Però, in presenza di incoerenza, l’AdE è legittimata ad effettuare un accertamento nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria che risultino non congrui, anche per un solo anno;

• per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo non è possibile procedere ad accertamenti, con il criterio dei due periodi d’imposta su tre (comma 2, primo periodo, del citato art. 10 della legge n. 146/98), con riguardo ai periodi d’imposta precedenti al 2004; ma è possibile procedere ad accertamento, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 e ai successivi, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di incoerenza per gli appositi indici sopra citati,

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Telefisco 2005: Accertamenti da studi di settore 9

TeamSystem Review 100/2005 13

qualora la predetta condizione della non congruità ai ricavi sia verificata per due periodi d’imposta su tre consecutivi, a decorrere già dal periodo d’imposta 2002;

• in conclusione, i periodi d’imposta 2002 e 2003 possono essere considerati ai fini della verifica della condizione “2 su 3” di cui all’articolo 10, comma 2, primo periodo della citata legge n. 146/98, come sintetizzato dalla tabella seguente.

Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 2004 Accertabile?

Non congruo Congruo Non congruo Si Congruo Non congruo Congruo No Congruo Non congruo Non congruo Si

Naturalmente i soggetti interessati, come già detto, sono: • gli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per

effetto di opzione; • gli esercenti arti e professioni.

Impresa in contabilità

semplificata non congrua

nell’anno 2005

Viene chiesto, relativamente a un’impresa in regime di contabilità semplificata, se, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 395 della Finanziaria 2005, qualora risultasse incongrua per il 2005, deve attendersi immediatamente l’avviso di accertamento o, piuttosto, prima un invito al contraddittorio. Nella risposta l’Agenzia delle entrate precisa che: • in base all’art. 1, c. 395 della Finanziaria 2005, l’accertamento parziale

da parte dell’AdE si applica, tra l’altro, nell’ipotesi in cui il contribuente dichiara ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore;

• lo stesso comma prevede che, anche in tali ipotesi di non congruità, risulta applicabile il procedimento di accertamento con adesione (DLgs n. 218/1997);

• in conclusione, il suddetto comma non preclude all’AdE di instaurare il contraddittorio finalizzato ad un accertamento parziale con adesione prima di emettere un avviso di accertamento.

Rilevanza Irap dell’adegua-

mento

Viene chiesto se le modifiche apportate al DPR n. 195/1999 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2005. In questo caso sarebbe corretto sostenere che per il periodo d’imposta 2004: - l’adeguamento ai fini dell’IRAP segue le precedenti indicazioni dell’agenzia delle Entrate; - non è dovuta la maggiorazione disposta dal comma 2-bis dell’articolo 2 della disposizione in parola? Nella risposta l’Agenzia delle entrate precisa che: • l’art. 2 del DPR n. 195/1999, come modificato dall’articolo 1, comma 411,

della Finanziaria 2005, stabilisce che “per i periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni di cui all’articolo

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Telefisco 2005: Accertamenti da studi di settore 9

TeamSystem Review 100/2005 14

Maggiorazione del 3%

1 del regolamento di cui al DPR n. 322/1998, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore”;

• la nuova normativa è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, quindi, essendo una modifica di una norma procedurale, produrrà i suoi effetti già dalle prossime dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2004;

• in conclusione, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, effettuato in dichiarazione, concorre ai fini delle determinazione della base imponibile IRAP ed interesserà indifferentemente tutti i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore, senza distinzione riguardo alla decorrenza dell’annualità di applicazione (o di evoluzione) degli studi stessi;

• il comma 2-bis dello stesso art. 2 del DPR n. 195/1999, come introdotto dall’articolo 1, comma 411, stabilisce che l’adeguamento è effettuato, per i periodi d’imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Naturalmente, la maggiorazione del 3%, sarà dovuta, già con riferimento al periodo d’imposta 2004, solo da quei contribuenti che applicano gli studi di settore per i periodi d’imposta diversi dal primo ovvero in conseguenza alla revisione del medesimo.

Accertamento: operatività e retroattività

delle indagini bancarie

Alla domanda circa la decorrenza delle nuove norme sull’accertamento e relative indagini bancarie, l’Agenzia delle entrate precisa che: • tra le novità di maggior rilievo della Finanziaria 2005 (commi 402, 403 e

404) vi è l’estensione delle indagini bancarie da parte dell’Amministrazione finanziaria alle cosiddette operazioni bancarie fuori conto, cui si accompagna l’estensione della nuova disciplina ai professionisti;

• i nuovi poteri accertativi sono da ritenersi operativi fin dal 1° gennaio 2005, nonostante il comma 404 preveda che a partire dal 1° luglio le “nuove” informazioni, richieste e risposte, debbano essere effettuate esclusivamente in via telematica. Di conseguenza, fino al 30 giugno 2005, i nuovi poteri saranno esercitati mediante raccomandata con avviso di ricevimento (art. 60, DPR n. 600/1973);

• le richieste degli uffici riguarderanno anche i periodi d’imposta precedenti il 2005 (“retroattività delle indagini bancarie”): tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione del controllo.

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Focus

TELEFISCO 2005: NOVITÀ PER I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA Rif.: CM n. 10/E del 16 marzo 2005

IMPOSTE DIRETTE

TeamSystem Review 100/2005 15

Tra gli argomenti trattati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10/E del 16 marzo 2005 vi è anche quello delle novità per i redditi di natura finanziaria. Di seguito vengono illustrati chiarimenti forniti più significativi.

Neutralità dell’apporto di

servizi – conferimenti

non proporzionali

Con la riforma del diritto societario vengono introdotti particolari istituti fra i quali la possibilità di conferire opere e servizi nel capitale di società a responsabilità limitata. Ora, l’art. 9, comma 2, del Tuir dispone che “in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”. Viene chiarito quindi che, alla luce di tale assunto, la disciplina fiscale dettata per i conferimenti non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto opere e servizi. In tal caso, infatti, a fronte dell’emissione di strumenti finanziari partecipativi la società non iscrive alcun valore nel proprio attivo di bilancio e ciò in quanto gli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi non determinano alcun incremento contabile del patrimonio netto. Pertanto, l’apporto di opere e di servizi non genera redditi imponibili in capo all’apportante. L’amministrazione finanziaria chiarisce inoltre che nel caso di apporto di beni e crediti si verifica la tassazione. Che avviene: • qualora gli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto siano

negoziati nei mercati regolamentati e l’apporto sia proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale degli strumenti finanziari ricevuti (media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese);

• nel caso in cui gli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto sono negoziati nei mercati regolamentati ma il conferimento non è proporzionale ovvero non sono negoziati nei mercati regolamentati, il corrispettivo è costituito dal valore normale dei beni e dei crediti conferiti.

Azioni prive del diritto di

voto per cause non legate alla

natura del titolo

Si possono avere situazioni in cui, per condizioni soggettive dell’azionista, le azioni sono prive di diritto di voto, (azioni proprie possedute tramite la controllata, omessa comunicazione alla Consob articolo 1/5 della legge 216/74 articolo 120, comma 5, del decreto legislativo 58/98 - violazione della legge Opa articolo 10, legge 149/92 e articolo 110, del decreto legislativo 58/1998). L’amministrazione finanziaria ritiene che ai fini della determinazione della percentuale dei diritti di voto per la qualificazione della partecipazione si deve tener conto anche delle azioni occasionalmente prive di tale diritto. In quanto il criterio per determinare la percentuale dei diritti di voto ai fini della qualificazione della partecipazione si basa sulla possibilità del possessore del titolo di esercitare il diritto di voto nell’assemblea ordinaria o di acquistare titoli aventi tale diritto (quali diritti di opzione e warrant).

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Telefisco 2005: novità per i redditi di natura finanziaria 10

TeamSystem Review 100/2005 16

Ciò è confermato sia dall’art. 2368 del C.C. che, nel computo del quorum costitutivo dell’assemblea, tiene conto delle azioni per le quali il diritto di voto è sospeso, mentre non tiene conto delle azioni istituzionalmente senza diritto di voto, sia dall’art. 67 del TUIR che fa riferimento al diritto di voto “esercitabile” in assemblea ordinaria.

Obbligazioni – condizioni per

essere titoli atipici

Viene chiarito che rientrano nella disciplina dei “titoli atipici”, assoggettati al trattamento fiscale previsto dall’articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, i titoli che non presentano: • né i requisiti per essere considerati similari alle azioni, in quanto la

relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare;

• né i requisiti per essere considerati similari alle obbligazioni perché, ad esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell’affare in relazione al quale sono stati emessi.

Pertanto: • sono assimilati alle azioni anche i titoli obbligazionari, se la loro

remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, indipendentemente dalla loro denominazione formale;

• i titoli obbligazionari i cui rendimenti siano commisurati a parametri di natura finanziaria rientrano nel novero dei titoli atipici, qualora non garantiscano la restituzione del capitale versato.

Recesso tipico –

determinazio- ne del costo

della partecipazione

Nel caso di recesso atipico da parte del socio di società di capitali con conseguente acquisizione della partecipazione da parte degli altri soci, si genera un reddito diverso a norma dell’art. 67 del Tuir e non un dividendo imponibile al 40% (partecipazione qualificate) o tassato al 12,50% (partecipazioni non qualificate). Pertanto: • nel caso di recesso atipico, in cui si verifica la vera e propria cessione

della partecipazione, il contribuente può far valere il costo della partecipazione come rideterminato con la perizia di cui alla legge 448 del 2001 e successive disposizioni;

• nel caso di recesso tipico, trattandosi di ipotesi che da luogo a redditi di capitale, non si può tener conto del costo “rideterminato” in luogo del prezzo pagato per le partecipazioni. Ciò in quanto in tal caso si ha l’annullamento delle azioni o quote, e le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono “utile” per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale.

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Telefisco 2005: novità per i redditi di natura finanziaria 10

TeamSystem Review 100/2005 17

Imprenditore individuale:

conferimento dell’unica azienda;

cessione delle partecipazioni

L’articolo 175, comma 4, del TUIR prevede che, alle cessione di partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale, si applicano le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 (cessione di partecipazioni “qualificate”) del TUIR. Per cui si prevede ora che la tassazione viene comunque secondo il regime del capital gain (tassazione al 40%), anche se la cessione delle partecipazioni si verifica nel corso del triennio successivo al conferimento. La norma ha portata generale e non sono previste condizioni di esclusione. Pertanto, l’amministrazione finanziaria è dell’avviso che non rileva in alcun modo l’eventuale regime di tassazione cui sarebbero state sottoposte le plusvalenze eventualmente realizzate dall’imprenditore individuale in occasione della cessione delle partecipazioni effettuata quando ancora esercitava l’attività d’impresa. Circa la decorrenza dell’art. 175, comma 4, del TUIR, in riferimento al trattamento delle cessioni di partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dell’unica azienda avvenuto entro il 31.12.2004, l’amministrazione finanziaria rileva che l’art. 175, comma 4 si applica alle plusvalenze percepite dal 1° gennaio 2004 a nulla rilevando il momento di ricevimento delle partecipazioni, che può essere anche anteriore a tale data.

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Focus

ESEMPIO DI RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE “OMNIBUS” Rif.: art. 2429 c.c.

DIRITTO SOCIETARIO

TeamSystem Review 100/2005 18

Presentiamo un esempio di relazione del collegio sindacale di S.p.A. / S.r.l. per i casi in cui, a seguito della riforma del diritto societario (D.Lgs n. 6/2003), il controllo legale, amministrativo e contabile siano svolti dal Collegio sindacale. Si ricorda che nelle S.r.l., ai sensi dell’art. 2477, comma 4 c.c., quando l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2004

Parte I – Attività di vigilanza svolta nel corso dell’anno 2004 (art. 2429, comma 2) Signori soci, nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2004 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri. In particolare: Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo partecipato a n… assemblee dei soci e a n… adunanze del Consiglio di amministrazione e a n… riunioni del comitato esecutivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale (oppure il contrario, precisando gli specifici rilievi). Abbiamo ottenuto dagli amministratori nel corso delle riunioni svolte (oppure con periodicità semestrale/trimestrale) informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuata dalla società e dalle sue controllate e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale (oppure il contrario, precisando gli specifici rilievi). Abbiamo tenuto n… riunioni con i Sindaci delle società controllate ……e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione (oppure il contrario, precisando gli specifici rilievi). Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire (oppure: osserviamo quanto segue…) Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire (oppure: osserviamo in particolare …..). Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 c.c. (oppure sono intervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c. in ordine a …… e a seguito delle stesse sono state esperite adeguate indagini con il seguente esito ………… esito che, unitamente alle nostre proposte, è stato riferito nel corso dell’Assemblea del …….). Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati i seguenti pareri …………. (oppure: Nel corso dell’esercizio non sono stati richiesti al/rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge). Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere la menzione nella presente relazione (oppure: Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dall’organo di controllo contabile sono state rilevate ulteriori omissioni e/o fatti censurabili, irregolarità, fondati sospetti di irregolarità, tuttora

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non sanate, che sono state oggetto di informazione all’assemblea convocata ex art. 2406, comma 2, c.c., in data…. e/o di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. In particolare …………….). Parte II – Giudizio del Collegio sindacale incaricato anche del controllo contabile sul bilancio chiuso al 31/12/2004 (art. 2409-ter, comma 1, lett. c) Signori soci, il bilancio relativo all’esercizio 2004, che viene sottoposto oggi alla vostra approvazione, è stato redatto in conformità alle norme dettate in materia dal Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 127/91 e dal D.Lgs. 6/2003. Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori espressi in unità di EURO):

ATTIVO Anno 2004 Anno 2003

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

C) Attivo Circolante

D) Ratei e risconti

Totale Attivo

PASSIVO

A.I Capitale sociale

A… Riserve

A.IX Utile (perdita) dell’esercizio

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subord.

D) Debiti

E) Ratei e risconti

Totale Passivo

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico: Valore della produzione

Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte di esercizio

Utile (perdita) dell’esercizio

Il bilancio e la Nota Integrativa (ed eventualmente: la relazione dell’organo amministrativo) vi hanno fornito un quadro esauriente e completo dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione.

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Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal C.C. e delle disposizioni fiscali in ordine al contenuto formale e sostanziale. I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale. Per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. (oppure: gli Amministratori, nella redazione del bilancio, hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; la deroga è stata motivata nella nota integrativa ed è stata indicata la sua influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico di esercizio. Si tratta in particolare di……………… (descrizione della deroga): il Collegio Sindacale in merito osserva quanto segue………..). In particolare le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo storico senza alcuna svalutazione (oppure: risultano svalutate come segue………….). (Eventuale: Ai sensi dell’articolo 2426 del Codice Civile il Collegio ha espresso parere favorevole alla iscrizione fra le immobilizzazioni immateriali di: Brevetti, marchi, concessioni, avviamento, spese su beni di terzi …………….tali spese risultano ammortizzate sulla base di una vita utile di 5 anni.) Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5, abbiamo espresso il nostro consenso (oppure: non concordiamo con) all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € ……, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità per € …….. (in caso di discordanza indicare i motivi). (Sempre con il nostro parere favorevole le spese di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità, aventi utilità pluriennale, sono state iscritte fra le immobilizzazioni immateriali al netto dell’ammortamento calcolato in ragione di ………..: tali spese residuano a bilancio per complessivi €…….; constatato che questo importo è comunque inferiore al totale delle riserve disponibili si conferma, a norma del n. 5 dell’articolo 2426 del Codice Civile, che non ne consegue alcuna limitazione alla distribuzione di dividendi. Nota Bene: in caso contrario segnalare l’impossibilità di distribuire dividendi) Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 6, abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € ……… (oppure: non concordiamo per i seguenti motivi…). La valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è stata effettuata al costo (eventualmente: salvo che per i cespiti rivalutati ai sensi delle leggi n. 576/75, n. 408/90 e n. 72/83 ancora presenti in patrimonio), i relativi importi sono stati aumentati dei costi aventi natura incrementativa; non sono state effettuate svalutazioni salvo quelle previste dai piani di ammortamento (oppure: sono state effettuate le seguenti svalutazioni………) Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE consistenti in partecipazioni sono iscritte al costo (eventualmente: rettificato – nei casi specificati in nota integrativa – per tener conto delle perdite patrimoniali delle partecipate.) Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni. L’accantonamento al FONDO T.F.R. è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente e del contratto di lavoro; il valore del fondo, pari ad €………., corrisponde all’effettivo debito nei confronti di tutti i dipendenti in servizio alla chiusura dell’esercizio. (Eventualmente: Con il nostro parere favorevole i FONDI RISCHI risultano incrementati nell’esercizio come segue: fondo rischi per contenzioso fiscale per €…..; fondo spese future per €.…; fondo rischi per contenzioso per €…..) I DEBITI E I CREDITI sono iscritti in bilancio al valore nominale; in particolare i crediti risultano rettificati, con il nostro parere favorevole, dal FONDO SVALUTAZIONE CREDITI calcolato come segue ……...

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La determinazione dei RATEI E RISCONTI, sia attivi che passivi, è stata con noi concordata in modo da riflettere in bilancio il principio di competenza. Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano perfettamente con le risultanze della contabilità sociale regolarmente tenuta. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente. Nella Nota Integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’articolo. 2427 del Codice Civile e dall’articolo 10 della legge 72/83 sulle rivalutazioni. La relazione sulla gestione contiene le informazioni richieste dall’articolo 2428 del Codice Civile e a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire (oppure: osserviamo in particolare …..). (Oppure: La Nota Integrativa, nel rispetto dell’articolo 2435-bis del C.C., contiene le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell’articolo 2428, e quindi correttamente non è stata redatta la relazione sulla gestione.) (Oppure per le Cooperative: La Nota Integrativa, nel rispetto dell’ar. 2435-bis del C.C., contiene le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell’ar. 2428, ed è stata integrata con i criteri seguiti nella gestione in ossequio al disposto dell’art. 2 della legge 59/92, e quindi correttamente non è stata redatta la relazione sulla gestione.) Nel corso dell’esercizio il Collegio ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità e sulla amministrazione effettuando le verifiche previste dall’articolo 2409-ter del Codice Civile. Sulla scorta dei controlli effettuati questo Collegio attesta che la contabilità della ………………….S.r.l./S.p.a. è tenuta in conformità alla legge e alle regole di corretta amministrazione e che la società esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo (oppure: osserviamo in particolare quanto segue…..). [eventuale: Infine, tenuto conto delle difficoltà incontrate dalla società in sede di chiusura del bilancio dell’esercizio 2004 a causa………, il Collegio ritiene realizzate le speciali ragioni che a norma di legge (articolo 2364 del Codice Civile) e di Statuto hanno reso possibile il rinvio del termine per la convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.] In considerazione di tutto quanto sopra questo Collegio invita l’Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio 2004 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico e si associa alla proposta formulata da quest’ultimo in ordine alla destinazione (copertura) del risultato (della perdita) di esercizio. (oppure: il Collegio Sindacale richiama l’attenzione dei soci su quanto precedentemente riferito in merito a…………., e propone all’Assemblea di approvare il bilancio previa modifica……) (oppure: si propone all’Assemblea di non approvare il bilancio d’esercizio per i seguenti motivi ………….) …………lì ….. aprile 2005 Il collegio sindacale

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4 Piano dei Conti

LA CONTABILITA’ DEI PROFESSIONISTI Rif.: art. 53 e 54 del TUIR

CONTABILITA’

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I regimi contabili fiscali applicabili ai professionisti con partita IVA possono essere così schematizzati:

Registro degli incassi/pagamenti1

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Contabilità semplificata (regime naturale) Registro delle somme in deposito2

Registri IVA

Contabilità ordinaria (solo su opzione)

Registro cronologico I professionisti in contabilità ordinaria possono registrare i fatti di gestione con il metodo della partita doppia (come nelle attività di imprese) tenendo presente che: - il principio generale per la determinazione del reddito è quello di “cassa” (il principio della

competenza rappresenta l’eccezione); - non si perviene alla formulazione del bilancio (ma a componenti positivi e negativi di reddito)

così come conosciuto per le imprese. Di seguito si fornisce una guida per la corretta contabilizzazione in partita doppia delle operazioni più ricorrenti. COMPENSI PROFESSIONALI Le parcelle emesse dal professionista vengono così contabilizzate:

Conti Descrizione Dare Avere58/15/005 COMPENSI PROFESS. PERCEPITI CON R/A 1.000,0052/05/150 DEBITI V/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA 40,0048/05/045 IVA SU VENDITE 208,0014/00/000 CREDITO VERSO CLIENTI 1.248,00

Per gli iscritti alla gestione separata INPS 10/18%, l’eventuale 4% addebitato in fattura, si consiglia di registrarlo nell’ambito del compenso professionale (quindi come ricavo principale). Le spese anticipate in nome e per conto del cliente (escluse art. 15 DPR 633/72) vanno registrate nel conto 15/05/040 - CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE – utilizzando la descrizione aggiuntiva per segnalare il nominativo del cliente per cui sono state anticipate le spese. Tale conto verrà stornato con l’addebito in fattura. Il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (spese di vitto, alloggio, viaggi, ecc.) non possono essere escluse dal reddito e quindi, anche se distinte in fattura, rappresentano sempre un compenso da assoggettare a IVA, contributo previdenziale e ritenuta. Gli acconti per anticipazione onorari rappresentano un elemento positivo del reddito professionale. 1 Il registro degli incassi e pagamenti può essere eliminato se i registri IVA riportano anche le operazioni non IVA (esempio: i costi per

i dipendenti) e i compensi non incassati e gli oneri non pagati (tale annotazione può avvenire a fine esercizio). 2 I notai, avvocati e commercialisti in contabilità semplificata devono obbligatoriamente tenere tale registro per annotare le somme

che il cliente versa al conferimento dell’incarico quale deposito per spese e onorari senza una specifica distinzione. Tale registro è sostituito dal cronologico (con apposite annotazioni) per i professionisti in contabilità ordinaria.

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La contabilità dei professionisti PdC 4

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CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZI O IN CONTO CAPITALE I contributi erogati a fronte di spese sostenute dal professionista vengono portati in deduzione delle spese sostenute (esempio: un contributo per l’acquisto di computer viene portato in diminuzione del valore degli stessi). Se tali contributi vengono incassati in esercizi successivi a quello di sostenimento delle spese rappresentano delle sopravvenienze attive non tassabili. I contributi non collegati a specifiche spese, rappresentano dei proventi non tassabili dal reddito di lavoro autonomo. NOTE DI ACCREDITO EMESSE Le note di accredito per errori nella fatturazione vanno così registrate: Conti Descrizione Dare Avere54/25/005 COMPENSI NON RISCOSSI - PROFESSIONISTI 1.000,00 52/05/150 DEBITI V/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA 40,00 48/05/045 IVA SU VENDITE 208,00 14/00/000 CREDITO VERSO CLIENTI 1.248,00

Se il compenso è stato già incassato, la rettifica opera sul conto che accoglie il ricavo incassato. INCASSO CON RI.BA., CON ASSEGNO BANCARIO, CON CAMBIALE Il momento dell’incasso è importante per individuare il periodo di riferimento in cui dichiarare il ricavo; in generale valgono le seguenti indicazioni:

- Incasso con RI.BA. – il momento dell’incasso coincide con la data in cui la banca che ha riscosso il denaro effettua l’accredito sul c/c bancario del professionista;

- Incasso con A/B – il momento dell’incasso coincide con la data dell’assegno bancario; - Incasso con cambiali – il momento dell’incasso coincide con la ricezione della cambiale.

ANTICIPI A FORNITORI e GESTIONE PREPAGATO PER SERVIZI CAMERALI Il pagamento effettuato dal professionista prima della consegna dei beni o ultimazione della prestazione di servizi viene così registrato: Pagamento Conti Descrizione Dare Avere40/00/000 DEBITI VERSO FORNITORI 120,00 24/15/005 DENARO IN CASSA 120,00 Fattura Conti Descrizione Dare Avere18/40/501 FORNITORI C. ACCONTI 100,00 18/20/005 IVA SU ACQUISTI 20,00 40/00/000 DEBITO VERSO FORNITORE 120,00 Consegna beni o prestazione servizi Conti Descrizione Dare Avere66/30/025 CANCELLERIA 100,00 18/40/501 FORNITORI C. ACCONTI 100,00 Con riferimento alla gestione dei servizi telematici della Camera di Commercio con pagamento anticipato le registrazioni contabili sono: Pagamento Conti Descrizione Dare Avere40/00/000 DEBITI VERSO FORNITORI 1.200,00 24/05/001 BANCA C/C 1.200,00

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Fattura Conti Descrizione Dare Avere18/45/090 CREDITI DIVERSI 1.000,00 18/20/005 IVA SU ACQUISTI 200,00 40/00/000 DEBITI VERSO FORNITORI 1.200,00 Con l’utilizzo del prepagato Conti Descrizione Dare Avere18/45/090 CREDITI DIVERSI 500,0068/05/375 FORMALITA’ AMMINISTRATIVE 500,00 ACQUISTI DI BENI AMMORTIZZABILI Con riferimento ai beni ammortizzabili inferiori a euro 516,46 (ad esempio l’acquisto del cellulare) si può decidere di iscriverli nel registro dei beni ammortizzabili (e quindi ammortizzarli al 100%) o spesarli per cassa utilizzando il conto 66.30.060 - BENI DI CONSUMO - COSTO UNITARIO < 516,46. Tale seconda procedura di contabilizzazione, che non prevede l’iscrizione di tali beni nel registro dei cespiti ammortizzabili, comporta lo svantaggio di dover riprendere “manualmente” ogni anno tali importi per inserirli fra il valore “beni ammortizzabili” rilevanti ai fini dei parametri e studi di settore. PLUSVALENZA, MINUSVALENZA, SOPRAVVENIENZA PASSIVA In caso di cessione di un bene strumentale, la minusvalenza non è deducibile come pure non è tassabile la plusvalenza. In caso di eliminazione del cespite (senza cessione) per furto o inutilizzo il valore contabile non rappresenta un costo deducibile a titolo di sopravvenienza passiva. AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI In linea generale, i coefficienti di ammortamento sono i seguenti:

Descrizione beni Coefficienti Edifici 3% Macchinari, apparecchi e attrezzature varie 15% Arredamento 15% Impianti di allarme, di ripresa fotografica, ecc. 30% Impianti interni speciali di comunicazione 25% Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12% Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici

20%

Autovetture, motoveicoli 25% Il professionista applica sempre l’intera percentuale di ammortamento (anche in caso di acquisto o cessione in corso d’anno), senza eseguire alcun ragguaglio alla durata di utilizzo del bene. Si rammenta che l'art. 54 del TUIR, con riferimento agli ammortamenti, cita: “sono ammesse in deduzione quote di ammortamento non superiore ……” quindi, è sempre possibile utilizzare un coefficiente di ammortamento inferiore a quello indicato dalle tabelle ministeriali. Esempio - Permuta di computer; nell’anno in cui avviene l’operazione si applicheranno le seguenti percentuali massime di ammortamento:

- Computer acquistati = percentuale di ammortamento pari al 20% - Computer ceduti = percentuale di ammortamento pari al 20%

Al reddito di lavoro autonomo non si applica:

- l’ammortamento ridotto al 50% nell’esercizio di entrata in funzione del bene;

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- l’ammortamento anticipato; - l’ammortamento accelerato. SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI Per gli immobili di proprietà acquistati o costruiti dopo il 14.6.1990 non è possibile dedurre la quota di ammortamento (o il canone di leasing); per gli immobili ad uso promiscuo si può dedurre il 50% della rendita catastale (non viene contabilizzata, ma dedotta direttamente nel quadro RE). SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI AD USO PROMISCUO (casa-ufficio) A CONDIZIONE CHE IL PROFESSIONISTA NON DISPONGA NEL MEDESIMO COMUNE DI ALTRO IMMOBILE ADIBITO ESCLUSIVAMENTE ALL’ESERCIZIO DELL’ARTE O DELLA PROFESSIONE Sono deducibili al 50% le spese di manutenzione, le spese condominiali, affitto, pulizia, spese per riscaldamento e acqua. Non sono deducibili in tale percentuale fissa le spese di energia elettrica e le spese telefoniche in quanto non sono relative all’immobile ma alla produzione del reddito (per tali spese, se promiscue, occorre individuare un criterio oggettivo di ripartizione). Ai fini IVA occorre far riferimento all’art. 19, c. 4 del DPR n. 633/72, che consente la detrazione dell’IVA per una quota da determinarsi con criteri “oggettivi” (es: spese di riscaldamento in base alla cubatura dei locali destinati ad ufficio e quelli destinati ad abitazione); quindi ai fini IVA si prescinde dalla percentuale del 50% prevista ai fini II.DD., ma occorre individuare un criterio di ripartizione. Contabilmente:

Conti Descrizione Dare Avere68/10/010 SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI AD USO PROMISCUO 1.000,00 68/10/010 IVA INDETRAIBILE 150,00 18/20/005 IVA SU ACQUISTI 50,00 40/00/000 DEBITI VERSO FORNITORI 1.200,00 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E ONERI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE I professionisti, in linea generale, non possono capitalizzare le spese per le immobilizzazioni immateriali; quindi i costi sostenuti a tale titolo sono dedotti integralmente secondo il principio di cassa. Le spese per l’acquisizione del software di sistema o di base può essere ammortizzato insieme all’hardware. Su tale argomento si segnala la risoluzione ministeriale n. 117 del 12.4.2002 che fa rientrare fra i beni strumentali ammortizzabili anche il costo del software acquisito in licenza d’uso a tempo determinato o indeterminato. Il costo del software concorre alla formazione del reddito imponibile per quote costanti in misura non superiore ad un terzo, a prescindere dal pagamento del prezzo. La risoluzione, inoltre, precisa che non rientrano nella fattispecie l‘utilizzazione del software a fronte di canoni periodici. Fra gli oneri pluriennali rientrano le spese di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di ristrutturazione relative all’immobile posseduto a qualsiasi titolo e destinato ad uso ufficio (si rammenta che se l’immobile è ad uso promiscuo, casa-ufficio, le spese rilevano al 50%); tali spese sono deducibili in 5 quote costanti (a partire dall’esercizio in cui vengono pagate) con la tecnica dell’ammortamento. Quindi gli unici conti relativi a beni immateriali o oneri ammortizzabili sono quelli relativi a:

Conti Descrizione 03/15/015 LICENZA D'USO SOFTWARE A TEMPO INDETERMINATO 03/20/015 LICENZA D'USO SOFTWARE A TEMPO DETERMINATO 03/35/010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-PROFESSIONISTI

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CANONI DI LEASING AUTOVETTURE Le autovetture (ad eccezione di quelle immatricolate come uso ufficio) sono deducibili al 50% (limitatamente a Euro 18.075,99) e relativamente ad un solo veicolo per ogni professionista; nella stessa percentuale sono deducibili le relative spese di gestione (carburante, assicurazione, ecc.). Si rammenta che l’IVA è detraibile al 10% e quindi la parte indetraibile deve essere capitalizzata insieme al bene. Le fatture relative ai canoni di leasing vanno così registrate:

Conti Descrizione Dare Avere70/10/005 CANONI DI LEASING BENI MOBILI DEDUCIBILI 1.180,00 18/20/005 IVA SU ACQUISTI 20,00 40/00/000 DEBITI VERSO FORNITORI 1.200,00

A fine anno occorre individuare: - la componente del canone leasing che si riferisce agli interessi, in quanto indeducibili ai fini

IRAP; - l’importo del canone leasing deducibile dal reddito e quindi anche l’importo del risconto in

quanto i leasing sono deducibili per competenza e non per cassa (eccezione al principio di cassa);

Contabilmente:

Conti Descrizione Dare Avere70/10/005 CANONI DI LEASING BENI MOBILI DEDUCIBILI 5.000,0070/10/006 CANONI DI LEASING BENI MOBILI INDEDUCIBILI 4.800,00 70/10/015 CANONI DI LEASING QUOTA INTERESSI BENI MOBILI

INDEDUCIBILI IRAP 200,00

Conti Descrizione Dare Avere70/10/005 CANONI DI LEASING BENI MOBILI DEDUCIBILI 800,0026/10/005 RISCONTI ATTIVI 800,00 COSTO DEL PERSONALE Le spese per lavoro dipendente (compresi i co. co. pro.) sono integralmente deducibili secondo il principio di cassa, ad eccezione del TFR che è deducibile per competenza o per cassa. In pratica il professionista può decidere di dedurre il TFR anche nell’anno in cui questo viene pagato (in acconto o come saldo alla cessazione del rapporto). Si segnala, con riferimento ai collaboratori a progetto, che l’attività svolta dai medesimi è comunque rilevante ai fini dell’attività professionale. RIMBORSO SPESE COMUNI DI STUDIO Quando più professionisti autonomamente svolgono l’attività in un’unica unità immobiliare, si pone il problema del riaddebito delle spese (sia quelle soggette a IVA e sia quelle fuori campo IVA); generalmente le fatture/ricevute di fornitura dei servizi sono intestate ad un solo professionista. La C.M. del 18.6.2001 n . 58 ha precisato quanto segue: ”Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza. Il professionista che emette la fattura per il riaddebito dei costi comuni dovrà assoggettare ad IVA l’importo del costo da ripartire, senza l’applicazione del contributo alla cassa nazionale di previdenza (2% o 4%) e senza ritenuta d’acconto.

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La contabilità dei professionisti PdC 4

TeamSystem Review 100/2005 27

Contabilmente:

Conti Descrizione Dare Avere68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 1.000,0048/05/045 IVA SU VENDITE 200,0014/00/00 CREDITO VERSO CLIENTI 1.200,00 Il professionista che riceve la fattura effettuerà la seguente registrazione: Conti Descrizione Dare Avere68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 1.000,00 18/20/005 IVA SU ACQUISTI 200,00 40/00/000 DEBITI VERSO FORNITORI 1.200,00 Nel caso in cui venga pattuito un rimborso spese a forfait non direttamente collegato al sostenimento dei costi (quindi senza possibilità di indicare in fattura i singoli elementi di costo rimborsati), emergono diverse problematiche: 1. come trattare il rimborso spese, non potendolo portare in diretta rettifica dei costi; 2. come indicare nell’ambito degli studi di settore e parametri gli elementi di costo rilevanti a tal

fine, in quanto non possono essere oggetto di rettifica (esempio: le spese telefoniche verrebbero indicate al 100% anche se in parte riaddebitate).

Si consiglia, quindi, di indicare analiticamente i costi che vengono riaddebitati. IRAP, IMPOSTE PERSONALI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALI L’IRAP, essendo un costo non rilevante ai fini reddituali può essere registrato nel conto 28/05/020 “TITOLARE C. PRELEVAMENTI”; anche l’IRPEF pagata in acconto e saldo e il contributo soggettivo (da determinarsi in base al reddito) versato alle Casse Nazionali di previdenza vanno registratI sempre nel conto 28/05/020 “TITOLARE C. PRELEVAMENTI”. Il contributo integrativo (2%/4% in base al volume d’affari) va registrato nel conto 52/05/150 “DEBITI V/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA”. LE SCRITTURE DI “ASSESTAMENTO” DEI PROFESSIONISTI A fine anno i professionisti devono rilevare: 1. le competenze bancarie. Gli interessi passivi e gli oneri bancari sui conti correnti sono

deducibili dal reddito mentre gli interessi attivi non sono tassabili (e la ritenuta non scomputabile)

2. i costi pagati ma non documentati, in attesa di ricevere la fattura. Conti Descrizione Dare Avere66/30/025 CANCELLERIA 200,00 41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 200,00

3. i risconti sui canoni leasing; 4. il TFR di competenza; 5. gli ammortamenti sui beni strumentali e sulle manutenzioni straordinarie relative ai beni

immobili. I costi a deducibilità limitata (in base ai ricavi), quali: le spese di rappresentanza e le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, verranno dedotti nell’effettivo importo in sede di compilazione del quadro RE e quindi non necessitano di alcuna scrittura di rettifica per ricondurli nell’ambito dei limiti prefissati.

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Scadenze

MAGGIO 2005

PRINCIPALI SCADENZE MAGGIO 2005

TeamSystem Review 100/2005 28

LUNEDI’ 021

IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione la cui annualità decorre dal 1° aprile 2005. I.N.P.S.: presentazione, su supporto magnetico o via internet, della denuncia (Modello GLA) per il 2004 relativa ai contributi versati alla “gestione separata” da parte dei committenti che si avvalgono di collaboratori. I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia contributiva relativa ai versamenti dei contributi lavoratori dipendenti del mese di marzo. II.DD.: termine di presentazione del Modello 730 al datore di lavoro.

LUNEDI’ 16

VERSAMENTO UNITARIO (Modello F242): 1) IVA: liquidazione e versamento contribuenti mensili e trimestrali. 2) II.DD.: versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e

assimilati, comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di aprile.

3) I.N.P.S.: - versamento contributi lavoratori dipendenti, relativi al mese di aprile;- versamento contributi 10%3 sui compensi corrisposti nel mese di

aprile per le collaborazioni; - commercianti ed artigiani: versamento contributo fisso IVS 1a rata

anno 2005. DICHIARAZIONI D’INTENTO da ESPORTATORI ABITUALI: comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute entro il 30 aprile 2005.

VENERDI’ 20

IVA: presentazione in Dogana dei modd. INTRASTAT relativi al mese di aprile per coloro che hanno superato nell’anno 2004 l’importo di Euro 200.000 per le cessioni intracomunitarie ed Euro 150.000 per gli acquisti intracomunitari. CONAI: presentazione al Conai, da parte dei produttori di imballaggi, della denuncia mensile riferita al mese precedente. E.N.A.S.A.R.C.O.: versamento trimestrale periodo gennaio-marzo 2005.

LUNEDI’ 30

IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione la cui annualità decorre dal 1° maggio 2005. BILANCIO 2004: termine per la presentazione del bilancio e dei relativi allegati al Registro Imprese (società di capitali che hanno approvato il bilancio in data 30/04/2005).

MARTEDI’ 31

I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia contributiva relativa ai versamenti dei contributi lavoratori dipendenti del mese di aprile.

1 Termine normale festivo (30 aprile) prorogato al 1° giorno non festivo. 2 Il mod. F24 deve essere presentato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero. 3 Dal 1° gennaio 2005 per i soggetti che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta l’aliquota rimane al

15%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali la nuova aliquota è pari al 18%.

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