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PROVINCIA DI VERONA Settore Ecologia – Servizio Gestione Rifiuti Ufficio responsabile del procedimento/istruttoria indirizzo Via Delle Franceschine 10 – 37122 Verona rif. protocollo n. responsabile Ferdinando Cossio, Paolo Malesani, Fabio Furlan, Federica Pecchio codice fiscale 00654810233 telefono e fax 045-9288891 045-9288876 partita IVA 00654810233 e-mail [email protected] allegati n. web www.provincia.vr.it file 100898_05 Pagina 1/14 Prot. n. 100898 del 01/12/2005 Ai gestori di discariche Ai controllori indipendenti e p.c. All’ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona Servizio Territoriale Via Dominutti, 8 37123 VERONA Alla Regione del Veneto Direzione Ambiente Calle Priuli - Cannaregio 99 30121 – VENEZIA Ai comuni sede di discarica Loro sedi Alle Province del Veneto Loro sedi Oggetto: Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti e Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 che sostituisce il precedente Decreto Ministeriale 13 marzo 2003. Metodiche di campionamento ed analisi sui rifiuti da conferire in discarica di cui alla norma UNI 10802 – Indirizzi tecnico operativi. In seguito all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 di definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che sostituisce il precedente Decreto Ministeriale 13 marzo 2003, con la presente si modifica e sostituisce la precedente nota della Provincia di Verona prot. n. 101387 del 17 dicembre 2004 1 . Pertanto, valutate le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto 1 Che faceva seguito alla nota della Provincia di Verona, prot. n. 60822 del 22 luglio 2004, con la quale si trasmettevano le metodiche di campionamento e analisi elaborate dell’A.R.P.A.V., dipartimento di Verona.

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PROVINCIA DI VERONA Settore Ecologia – Servizio Gestione Rifiuti

Ufficio responsabile del procedimento/istruttoria

indirizzo Via Delle Franceschine 10 – 37122 Verona rif. protocollo n.

responsabile Ferdinando Cossio, Paolo Malesani, Fabio Furlan, Federica Pecchio codice fiscale 00654810233

telefono e fax 045-9288891 045-9288876 partita IVA 00654810233 e-mail [email protected] allegati n. web www.provincia.vr.it file 100898_05

Pagina 1/14 Prot. n. 100898 del 01/12/2005

Ai gestori di discariche Ai controllori indipendenti

e p.c. All’ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona Servizio Territoriale Via Dominutti, 8 37123 VERONA Alla Regione del Veneto Direzione Ambiente Calle Priuli - Cannaregio 99 30121 – VENEZIA Ai comuni sede di discarica Loro sedi Alle Province del Veneto Loro sedi

Oggetto: Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti e Decreto

Ministeriale 3 agosto 2005 che sostituisce il precedente Decreto Ministeriale 13 marzo 2003.

Metodiche di campionamento ed analisi sui rifiuti da conferire in discarica di cui alla norma UNI 10802 – Indirizzi tecnico operativi.

In seguito all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 di definizione dei criteri

di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che sostituisce il precedente Decreto Ministeriale 13 marzo 2003, con la presente si modifica e sostituisce la precedente nota della Provincia di Verona prot. n. 101387 del 17 dicembre 20041.

Pertanto, valutate le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto

1 Che faceva seguito alla nota della Provincia di Verona, prot. n. 60822 del 22 luglio 2004, con la quale si trasmettevano le metodiche di campionamento e analisi elaborate dell’A.R.P.A.V., dipartimento di Verona.

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Pagina 2/14 Ministeriale, sentita l’A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona2 e, per il caso particolare delle discariche di rifiuti inerti, prese anche in considerazione le osservazioni effettuate dalla ditta3 Società Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty le indicazioni operative da adottare sono le seguenti: Tipologia di campionamento a) Discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi in conto terzi:

- si mantiene in essere l’attuale tipologia di campionamento sistematico in quanto pienamente aderente alla norma UNI 10802 e di semplice ed immediata applicazione anche a seguito dell’esperienza maturata dal personale addetto. Il lotto da campionare andrà pertanto suddiviso in settori mediante una griglia regolare a base quadrata e si preleveranno i diversi incrementi ai nodi o all’interno di ciascun settore individuato dalla griglia.

b) Discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi in conto proprio e per rifiuti inerti: - anche in questo caso si dovrà applicare la tipologia di campionamento sistematico con suddivisione

del lotto in settori mediante una griglia regolare a base quadrata prelevando i diversi incrementi ai nodi o all’interno di ciascun settore individuato dalla griglia.

c) Discariche per car fluff (rifiuti non pericolosi ex categoria 2B): - si dovrà mantenere la specifica metodica di campionamento concordata ed applicata da tempo in

Provincia di Verona per questo tipo di rifiuto in quanto non in contrasto con i criteri indicati dalla norma UNI 10802 e per la quale si è acquisita ormai una certa esperienza.

Numero minimo di incrementi a) Discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, in conto terzi e in conto proprio, e discariche per

rifiuti inerti: - considerando che le presenti metodiche devono avere una valenza generale e consentire di produrre

campioni rappresentativi anche nelle condizioni più sfavorevoli, cioè con rifiuti non omogenei, è necessario mantenere un numero minimo di incrementi pari a 18.

Per talune tipologie di rifiuti come fanghi derivanti da un trattamento chimico – fisico o i limi di marmo, non si esclude la possibilità che le caratteristiche del processo produttivo siano tali da conferire buona omogeneità al materiale e rendere quindi possibile un numero inferiore di incrementi. Una diminuzione del numero di incrementi dai 18 stabiliti dovrà basarsi su approfondite sperimentazioni, da condurre in conformità alle indicazioni della norma UNI 10802, che dovranno essere validate dal parere positivo dell’ARPAV dipartimento di Verona.

2 Nota A.R.P.A.V. prot. n. 69671 del 7 novembre 2005, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 95228 del 11 novembre 2005 e nota A.R.P.A.V. prot. n. 69672 del 7 novembre 2005 acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 94824 del 10 novembre 2005. 3 Nota della Società Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty del 11 ottobre 2005, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 86180 del 12 ottobre 2005.

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Nel caso di rifiuti prelevati da big – bags, in ragione della ridotta quantità di rifiuto da campionare, sarà sufficiente limitare il prelievo a 3 incrementi per ogni sacco campionato da ottenersi inserendo la sonda campionatrice diagonalmente verso il centro interessando l’intero spessore del rifiuto. Verrà campionato per ogni carico almeno un numero di sacchi pari alla radice cubica totale, con arrotondamento al numero intero superiore e comunque in numero non inferiore a 3 big – bags per carico.

b) Discariche per car fluff (rifiuti non pericolosi ex categoria 2B): - si dovrà mantenere la specifica metodica di campionamento concordata ed applicata da tempo in

Provincia di Verona per questo tipo di rifiuto in quanto non in contrasto con i criteri indicati dalla norma UNI 10802 e per la quale si è acquisita ormai una certa esperienza.

Massa minima dei campioni

- La massa minima del campione primario da dividere in aliquote, viste le tipologie di rifiuti usualmente ritirate, dovrà essere di circa 8 Kg.

Nel caso di rifiuti contenuti in big – bags, solitamente di granulometria fine, la massa minima del campione primario da dividere in aliquote dovrà essere di circa 1 Kg.

Procedure di analisi Il campionamento e l’analisi dei rifiuti sono stabiliti all’allegato 3 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005. La preparazione dei campioni per la determinazione dei parametri chimico – fisici dovrà avvenire secondo quanto previsto dal punto 14 della norma UNI 10802 (aprile 2002). Le indicazioni che seguono vanno intese nel senso più generale. Non si esclude tuttavia la modifica di alcuni parametri per particolari tipologie di rifiuti. Le prove di eluizione e l’analisi degli eluati per i parametri previsti dalle tabelle 2, 5, 6 del Decreto Ministeriale 3 Agosto 2005 devono essere effettuate mediante i metodi analitici ENV 12457/1-4, ENV 12506 ed ENV 13370, come riportato al punto 2 dell’allegato 3 del medesimo Decreto.

a) Discariche per rifiuti inerti: � Sul rifiuto tal quale vanno determinati almeno i seguenti parametri:

� residuo secco a 100° C � residuo secco a 600° C � cianuri � cromo esavalente � TOC � solventi aromatici � oli minerali

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� metalli quali cromo, cadmio, piombo, nichel, mercurio, rame, arsenico e antimonio.

Per i rifiuti inerti la determinazione analitica degli IPA in fase di caratterizzazione (obbligatoria almeno una volta all’anno) potrebbe essere limitata, analogamente a diossine e furani, ai soli rifiuti per i quali vi è il fondato sospetto della loro presenza, come previsto al punto 3 dell’art. 5 del DM 3agosto 2005. Per quanto riguarda le prove di eluizione dovranno essere determinati tutti i parametri previsti dalla tabella 2 del DM 3 agosto 2005 tenendo conto delle indicazioni riportate sui parametri asteriscati.

In particolare per i rifiuti inerti costituiti da limi di marmo e granito identificati con il codice

CER 010413 i parametri minimi da valutare sono: � Sul rifiuto tal quale:

� residuo secco a 100° C � cromo esavalente � TOC � solventi aromatici (BTEX) � cromo totale � cadmio � piombo � nichel � rame � stirene

� Sull’eluato: � cadmio � cromo totale � rame � nichel � piombo � DOC � TDS (o in alternativa cloruri e solfuri).

� Rimane salva tuttavia la necessità da parte delle ditte di determinare comunque tutti i parametri in caso di dubbi sulla conformità dei rifiuti o di sospetto di contaminazione degli stessi; in alternativa, di procedere a respingere i carichi sospetti.

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b) Discariche per rifiuti non pericolosi � Nel caso di rifiuti non pericolosi, sul rifiuto tal quale dovranno essere determinati almeno i

seguenti parametri: � Residuo secco a 100°C � residuo secco a 600°C � potere calorifico in KJ/Kg � punto di infiammabilità � cianuri � cromo esavalente � solventi clorurati � metalli quali cromo, cadmio, piombo, nichel, mercurio, arsenico e antimonio.

Per i rifiuti pericolosi, stabili e non reattivi, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi, andranno inoltre determinati sul tal quale anche pH e TOC. Per i rifiuti non pericolosi la determinazione analitica degli IPA in fase di caratterizzazione (obbligatoria almeno una volta all’anno) potrebbe essere limitata, analogamente a diossine e furani, ai soli rifiuti per i quali vi è il fondato sospetto della loro presenza, come previsto al punto 7 dell’art. 6 del DM 3agosto 2005. Per i rifiuti stabili non reattivi e per particolari tipologie di rifiuti disciplinate dal DM 3 agosto 2005, il piano di gestione operativa ed il programma dei controlli dovrà rispettare la gestione secondo le particolari procedure previste dal decreto stesso. Per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell’elenco europeo dei codici CER) e per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi in impianti di trattamento (sottocategoria 19.01 dell’elenco europeo dei codici CER) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione (obbligatoria almeno una volta all’anno). Non è previsto l’obbligo di cui sopra (determinazione almeno annuale in fase di caratterizzazione di diossine e furani) per i seguenti codici:

� 10.02.12 � 10.03.28 � 10.04.10 � 10.05.09 � 10.06.10 � 10.08.20 � 10.11.09 � 10.11.10

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Per l’analisi dell’eluato di rifiuti non pericolosi andranno analizzati i parametri previsti dalla tabella 5 del DM 3 agosto 2005, tenendo conto delle indicazioni riportate sui parametri asteriscati. Disposizioni di carattere generale Resta inteso che questa Provincia ritiene che per smaltire i rifiuti tossico – nocivi la discarica dovrà essere sottoposta a procedura di V.I.A. nazionale, in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 377 del 10/08/1988. Pertanto le discariche attualmente in esercizio continueranno ad essere limitate ai rifiuti non tossico – nocivi e i gestori delle discariche dovranno porre in essere gli adeguati controlli anche in tal senso. Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuto o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità compreso un controllo periodico indipendente di supervisione delle procedure. Caratterizzazione di base (art. 2 Decreto Ministeriale 3 agosto 2005) Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato. La caratterizzazione di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all’allegato 1 al DM 3 agosto 2005. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque almeno una volta l’anno. I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti:

1. fonte ed origine dei rifiuti; 2. le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle

materie prime e dei prodotti);

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3. descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell’art. 6, lettera a), della direttiva discariche o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;

4. i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del colaticcio quando sia presente;

5. aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); 6. codice dell’elenco europeo dei rifiuti; 7. per i rifiuti pericolosi, nel caso di voci speculari: le proprietà che rendono pericolosi i

rifiuti, a norma dell’allegato III della direttiva 91/689/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

8. le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva discariche;

9. la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili; 10. se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica; 11. un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.

Verifiche di conformità (art. 3 Decreto Ministeriale 3 agosto 2005) Le verifiche di conformità previste nel DM 3 agosto 2005 corrispondono alle attuali analisi di omologa. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione e con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, ovvero in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque almeno una volta l’anno. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base per determinare quali parametri verificare. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti, intesi come lotti di produzione dei rifiuti. Per il test di cessione sono utilizzati i metodi di campionamento ed analisi di cui all’allegato 3 del DM 3 agosto 2005. La verifica di conformità va effettuata per ogni produttore di rifiuti. Verifiche in loco (art. 4 Decreto Ministeriale 3 agosto 2005) Le verifiche in loco previste dal DM 3 agosto 2005 corrispondono alle analisi a bocca di discarica su ogni singolo carico. Ai fini dell’ammissione in discarica, il gestore dell’impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità del DM 3 agosto 2005 per la specifica categoria di discarica.

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I rifiuti smaltiti dal produttore, in una discarica da lui gestita, possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica, sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall’autorità territorialmente competente, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l’impianto di discarica, a disposizione dell’autorità territorialmente competente, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Disposizioni in materia di gestione delle discariche per rifiuti non pericolosi in conto terzi dotate di laboratorio di controllo. a) Tecnico Responsabile della discarica E’ nominato dalla ditta in sede di comunicazione di avvio provvisorio e di richiesta di autorizzazione all’esercizio. Per individuare le persone fisiche tecnicamente competenti a ricoprire la figura di Responsabile Tecnico della discarica è necessario fare riferimento alle previsioni, per quanto applicabili, del DM n. 406/1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” che all’articolo 11 disciplina i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dai responsabili tecnici delle imprese tenute all’iscrizione all’Albo ed alle relative deliberazioni dell’Albo nazionale. La responsabilità dell’accoglimento dei rifiuti in discarica è del tecnico responsabile della discarica che risponde dell’eventuale conferimento nell’impianto di partite di rifiuti non conformi e non sufficientemente accertate o comunque e per qualsiasi altro motivo non smaltibili. Egli ammette i rifiuti al conferimento partita per partita dopo averne accertate natura e caratteristiche attraverso: - conoscenza della caratterizzazione di base eseguita dal produttore; - conoscenza del ciclo produttivo o delle lavorazioni di provenienza e dei prodotti in essi

impiegati; - analisi chimiche che il produttore sia in grado di esibire; - esame dei rifiuti stessi (stato fisico, consistenza, odore, grado di eterogeneità, ecc.); - analisi effettuate presso il laboratorio della discarica o presso il laboratorio esterno

autorizzato.

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Il tecnico responsabile della discarica deve accertare inoltre che ai rifiuti ammessi non ne siano frammisti altri non dichiarati. b) Registrazione L’annotazione dei rifiuti, anche quando destinati a stoccaggio provvisorio in pendenza dell’accertamento di laboratorio e quindi suscettibili di essere respinti, va eseguita sul registro di carico e scarico entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti4 . I registri sono tenuti presso ogni impianto di smaltimento di rifiuti e vanno conservati, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Considerato che la norma non è chiara in materia per termine dell’attività questa Provincia intende la fine della gestione della discarica comprensiva del periodo post operativo. c) Rifiuti da sottoporre agli accertamenti di laboratorio In linea di massima devono essere preventivamente sottoposti ad analisi i rifiuti di tipo diverso dagli assimilabili agli urbani. All’occorrenza andranno analizzati anche i rifiuti assimilabili agli urbani che risultino imbrattati o inquinati in modo tale che ne possano risultare modificate in modo apprezzabile le caratteristiche. Dovrà comunque essere previsto il campionamento di ogni carico. Gli accertamenti analitici andranno effettuati su ogni partita di rifiuti che perviene presso la discarica. Per partita deve intendersi ogni carico pervenuto singolarmente. Quando più partite sono parte di uno stesso “lotto” di rifiuti trasportato a più riprese, il lotto stesso può essere considerato come una singola partita e il Tecnico Responsabile può disporre, sotto la propria personale responsabilità, di effettuare un numero di accertamenti inferiore rispetto al numero dei carichi. Di ciò darà notizia nel registro di carico e scarico. Non può essere considerato unico lotto o unica partita il conferimento periodico dello stesso tipo di rifiuto fatto a fronte del suo periodico formarsi. Quando però conferimenti abituali provenienti dallo stesso produttore e dallo stesso processo produttivo, mostrino di avere caratteristiche uniformi e stabili nel tempo, il Tecnico Responsabile della discarica può disporre, sotto la propria personale responsabilità, di effettuare accertamenti analitici saltuari anziché sistematicamente su tutte le partite, sempre dandone notizia nel registro di carico e scarico.

4 Articolo 12 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

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Nel caso di rifiuti provenienti da impianti di trattamento, per “partita” deve intendersi il prodotto di ogni singola operazione di trattamento effettuata, anche quando questa interessi contemporaneamente più partite originarie, purché il risultato sia un prodotto omogeneo e non distinguibile nei diversi componenti di partenza. Il Responsabile Tecnico della discarica deve contraddistinguere, con un numero progressivo, ciascuna partita proveniente dallo stesso impianto di trattamento. Deve inoltre conoscere ed essere in grado di documentare la natura originaria dei rifiuti trattati ed il tipo di trattamento che hanno subito. Ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione o da altro trattamento può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti il processo produttivo che l’ha originato, l’impianto dove è stato trattato, il processo di trattamento, il lotto di riferimento indicato dall’impianto e i codici di origine di tali rifiuti che devono essere compresi fra quelli autorizzati. A tal fine la sola miscelazione e la sola diluizione dei rifiuti non ricadono nella definizione di trattamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 36/2003 che stabilisce “trattamento” quei processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. In caso di rifiuti con codice CER relativo a miscugli, questi potranno essere conferiti in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che debbono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli oppure anche di questi dovranno essere specificati i codici di origine che dovranno comunque essere fra quelli autorizzati in discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa. Lo stoccaggio di rifiuti fra di loro incompatibili deve avvenire in aree distinte della discarica tra loro opportunamente separate e distanziate. d) Finalità degli accertamenti analitici Le analisi effettuate presso il laboratorio della discarica o presso il laboratorio esterno autorizzato devono verificare che i rifiuti conferiti abbiano le caratteristiche di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984. Dal 1° gennaio 2006, salvo proroghe del termine per legge, le analisi dovranno verificare che i rifiuti conferiti abbiano le caratteristiche di cui al DM 3 agosto 2005. A tal fine il tecnico responsabile del laboratorio provvederà alla determinazione di tutti gli elementi e composti utili ai fini della classificazione del rifiuto (sia sul tal quale che nella prova di eluizione).

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Quando, in base alla propria conoscenza della natura e della provenienza del rifiuto, ritenga di limitare la ricerca ad alcuni elementi e composti, dando per sicuramente assenti gli altri, lo farà sotto la propria esclusiva responsabilità e ne darà notizia nel quaderno di laboratorio. e) Responsabilità degli accertamenti analitici Il laboratorio chimico della discarica deve essere condotto da un chimico laureato iscritto all’Ordine dei Chimici. Egli è responsabile di tutte le operazioni volte all’accertamento analitico dei rifiuti, dal prelievo dei campioni all’esecuzione delle analisi, fino alla conservazione dei referti e dei campioni di riscontro. Tutte le analisi effettuate devono essere numerate in ordine progressivo, firmate dal responsabile del laboratorio e conservate presso il laboratorio stesso a disposizione dell’organo di controllo. Il Responsabile Tecnico della discarica e il chimico responsabile del laboratorio devono verificare, sotto la propria responsabilità, che i rifiuti in ingresso abbiano caratteristiche tali da non produrre biogas e da non risultare pericolosi o molesti. f) Organizzazione e manutenzione delle piazzole di stoccaggio In attesa dell’accertamento analitico sui rifiuti conferiti gli stessi dovranno stazionare nell’apposita piazzola di stoccaggio. Questa deve essere stabilmente suddivisa in settori fissi contraddistinti da numeri riportati su indicatori anch’essi fissi. Della suddivisione deve essere tenuta mappa presso gli uffici della discarica. Le piazzole devono essere organizzate in modo tale da evitare il mescolamento e la sovrapposizione di rifiuti diversi e di consentire l’esatta identificazione di ciascun cumulo. Il numero del settore di stoccaggio dovrà comparire, fin dal momento di arrivo del rifiuto, sul quaderno di laboratorio. Le piazzole di stoccaggio devono essere costantemente mantenute in buone condizioni funzionali. Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato in ogni condizione, in modo da evitare ristagni a contatto con i cumuli. Dovranno essere respinti i fanghi melmosi che non permettano di costituire cumuli stabili. La pavimentazione e la via di accesso dovranno essere mantenute pulite da melme al fine di evitare l’imbrattamento delle ruote dei mezzi che vi accedono. Anche le modalità di scarico dovranno essere tali da evitare il contatto delle ruote con i rifiuti. I numeri che contraddistinguono ciascun settore dovranno essere mantenuti puliti in modo da essere sempre visibili.

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g) Quaderno di laboratorio Presso la discarica deve essere tenuto un quaderno di laboratorio ove registrare le operazioni di accertamento analitico e l’attestazione di idoneità. Il registro, redatto su fogli numerati e vidimati dall’Amministrazione Provinciale, dovrà contenere i seguenti elementi: - numero progressivo; - identificazione del produttore; - codice CER e tipologia del rifiuto; - data di conferimento in piazzola di stoccaggio della discarica; - numero di registrazione del carico; - numero del settore della piazzola di stoccaggio provvisorio; - data di effettuazione delle analisi; - numero del certificato di analisi; - classificazione del rifiuto; - caratteristiche del test di eluizione; - giudizio sintetico di ammissibilità; - firma del responsabile del laboratorio che certifica l’ammissibilità o meno del rifiuto; - data del conferimento in discarica; - firma del tecnico responsabile della discarica che autorizza lo smaltimento definitivo. h) Comunicazioni da effettuarsi A cura del Tecnico Responsabile della discarica deve essere trasmesso al Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona e per conoscenza all’Amministrazione Provinciale, con cadenza trimestrale, un quadro riepilogativo dei quantitativi di rifiuti conferiti nel trimestre, suddivisi per codice CER e per lotto di discarica, del percolato prodotto comprensivo della destinazione finale, della provenienza (regionale o extraregionale, provinciale o extraprovinciale), comprensivo della stima dei volumi residui del lotto in esercizio e dell’intera discarica. Detti adempimenti non sostituiscono l’obbligo della relazione annuale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l) del Decreto Legislativo n. 36/2003.

Procedure per analisi di revisione 1. le aliquote di campione sono 4 di cui:

a) la prima, a disposizione della ditta, destinata all’analisi di conformità del rifiuto; b) la seconda e la terza vengono prelevate dal dipartimento A.R.P.A.V. di Verona che ne

dispone destinandole rispettivamente all’analisi di prima istanza e a quella eventuale di revisione. L’ente di controllo è obbligato a dare avviso del giorno, ora e luogo dell’apertura del campione e delle analisi, con la previsione della possibilità di presenziare con un proprio consulente. L’esito dell’analisi è sfavorevole quando viene

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accertato il superamento dei parametri fissati dalla legge (anche di una sola sostanza). Ne consegue la facoltà della ditta di chiedere la revisione dell’analisi;

c) infine la quarta aliquota, anch’essa prelevata dal dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, viene conservata per 12 mesi dal prelievo a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuale perizia giudiziale;

2. il dipartimento A.R.P.A.V. di Verona è tenuto a comunicare alla ditta, e per conoscenza anche al Settore Ecologia della Provincia di Verona, l’esito delle analisi di prima istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale nota deve contenere l’espresso avvertimento che, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’esito dell’analisi, a pena di decadenza, la ditta può richiedere allo stesso dipartimento A.R.P.A.V. di Verona l’analisi di revisione sull’aliquota di campione a tale scopo conservata;

3. il ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole dell’analisi di prima istanza comporta per la ditta divieto temporaneo di conferire nuovi rifiuti in discarica sopra alla cella interessata o in celle adiacenti in posizioni tali da rendere difficoltose le eventuali successive operazioni di asportazione della cella interessata dal conferimento di rifiuti accertati non conformi;

4. decorso il termine per chiedere l’analisi di revisione e in assenza di una formale istanza della ditta interessata, il dipartimento A.R.P.A.V. di Verona comunica al Settore Ecologia della Provincia di Verona l’avvenuta decorrenza del termine con espressa indicazione di quest’ultimo;

5. in caso di mancata presentazione, entro i termini, dell’istanza di revisione, la ditta è comunque tenuta ad asportare la cella contenente rifiuti non conformi entro 30 giorni dalla notifica dell’esito sfavorevole dell’analisi di prima istanza;

6. si precisa che la revisione dell’analisi verrà affidata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale n. 3/2000, al dipartimento A.R.P.A.V. di Verona (che potrà svolgere attraverso il proprio laboratorio o altro laboratorio dallo stesso individuato tecnicamente idoneo) con spese a carico della ditta. A tal fine la ditta è tenuta a versare anticipatamente la somma dovuta che sarà indicata nella comunicazione dell’esito dell’analisi di prima istanza;

7. il dipartimento A.R.P.A.V di Verona (o il laboratorio terzo individuato dal dipartimento A.R.P.A.V. di Verona) è tenuto a comunicare, con un preavviso di almeno 10 giorni, il giorno, l’ora e il luogo dell’analisi di revisione, ricordando la possibilità di presenziare con un proprio consulente;

8. l’esito dell’analisi di revisione sarà comunicata alla ditta e al Settore Ecologia della Provincia di Verona;

9. nel caso in cui l’analisi di revisione dia un giudizio di conformità dei rifiuti all’impianto di discarica verrà meno il divieto temporaneo di conferire nuovi rifiuti sopra e nelle immediate vicinanze della cella interessata dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito positivo dell’analisi di revisione;

10. in caso di conferma, in sede di revisione, dell’esito sfavorevole dell’analisi di prima istanza la

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ditta dovrà attuare il piano di asportazione dell’intera cella nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole dell’analisi di revisione;

11. nel caso di richiesta, da parte della ditta, dell’analisi di revisione il procedimento amministrativo di accertamento potrà considerarsi concluso solo dopo l’esito dell’analisi di revisione stessa;

12. nell’eventualità di campioni rapidamente deteriorabili viene escluso il diritto alla revisione e l’analisi avverrà in analogia con quanto stabilito dall’art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Si precisa che le 3 aliquote di campione sigillate dal personale indipendente, a disposizione dell’ente di controllo, dovranno essere conservate, sotto la diretta responsabilità del Gestore, per un periodo di 60 giorni, come stabilito dall’articolo 11 (3° comma, lettera f) del Decreto Legislativo n. 36/2003. Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ferdinando Cossio