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SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso ( n. 6028/2002 R.G.) proposto dalla SIAE-Societa' Italiana Autori ed Editori in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Tomaselli, dall’Avv. prof. Carlo Rienzi, dall’Avv. prof. Paolo Picozza dall’Avv. Luciana Selmi, con domicilio eletto in Roma Viale della Letteratura n. 30, presso l’Avv. Antonio Tomaselli; contro RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE, MONTERUMICI MASSIMO, RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI ROBERTO, COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO, VISCARDINI SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO, FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE, RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA, GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO, VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL, SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE, BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO, MICIONI PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG. DELLA MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG. MXM MUSICA EX MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG. ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL, N.4440/03 Reg.Dec. N.6028-6033-6160 Reg.Ric. ANNO 2002

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SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Biblioteca giuridica

1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul ricorso ( n. 6028/2002 R.G.) proposto dalla SIAE-Societa' Italiana Autori ed Editori in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Tomaselli, dall’Avv. prof. Carlo Rienzi, dall’Avv.

prof. Paolo Picozza dall’Avv. Luciana Selmi, con domicilio eletto in Roma Viale della Letteratura n. 30,

presso l’Avv. Antonio Tomaselli;

contro

RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE, MONTERUMICI MASSIMO,

RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI ROBERTO,

COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO,

VISCARDINI SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO,

FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE, RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA,

GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO, VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO

MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL, SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE,

BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO, MICIONI

PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG.

DELLA MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP.

LEG. MXM MUSICA EX MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI

CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG. ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL,

N.4440/03

Reg.Dec.

N.6028-6033-6160

Reg.Ric.

ANNO 2002

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BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., VERONA TONINO RAP.

LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., VERONA TONINO RAPP. LEG. DELLA FINVER S.R.L., FARINA

MAURO RAPP. LEG DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA JACOMO MUSIC

S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA SYM MUSIC S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG.

DELLA FUCSIA EDIZIONI MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI

NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAPP. LEG. DELLA FLASH MUSIC SAS, LANDRO GIUSEPPE RAPP.

LEG. PIELLE EDIZIONI MUSICALI S.R.L., MARTINI PAOLO RAPP. LEG. DELLA OCEAN TRAX MUSIC

S.R.L., PALLANCA EMILIO E CONTINI LUCA RAP. LEG. DELLA B5 MUSIC S.R.L., MOROLDO

MASSIMILIANO RAP. LEG. DELLA DO IT YOURSELF S.R.L., ROMANATO CARLO RAP. LEG. DELLA

EDIZIONI MUSICALI SUGAMAN, ROSIN GILBERTO E VERLANZI PAOLO RAP. LEG. DELLA JAYWORK

S.A.S., UGOLINI ALVARO RAP.LEG. DELLA ENERGY PRODUCTION, PIGNAGNOLI ALFREDO RAPP. LEG.

DELLA OFF LIMITS, IOVINO EMMA RAP. LEG. DELLA COCK AN EAR, SPAGNA GIORGIO RAP. LEG. DELLA

ALAMODE, RIVA DAVIDE RAP. LEG. DELLA SISTER MOON, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG.

DUCALE SNC DI M. MATALON E C., NATALE GIOVANNI RAP. LEG. DELLA EXPANDED MUSIC

S.R.L.,VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., LEONI DIEGO RAP. LEG. DELLA

MEDIA RECORDS S.R.L., FARINA MAURO RAP. LEG. DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., LIMONGELLI MARIO

RAPP. LEG. DELLA FUCSIA ED. MUSICALI S.N.C., LIMONGELLI MARIO RAP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI

RIUNITI NAR S.A.S., MONGIELLO GIUSEPPINA RAP. LEG. FLASH MUSIC S.A.S., LANDRO GIUSEPPE

RAPP. LEG. DELLA NEW MUSIC INTERNATIONAL S.R.L., MAURI PIERANGELO RAP. LEG. DIPIU' S.R.L.,

TORRENTE DANIELE RAPP. LEG. DIEFFE S.R.L., ZAPPATA MICHELE, SCARPANTE NICOLA, CAMINITA

MARIO, ZOFFOLI MAURIZIO, BRAMBILLA FERNANDO, BRAMBILLA MARIA LUISA, PAGLIARI SIMONE,

TONOLI MARIO, ZUCCHINI STEVEN, SCARICO SEBASTIANO, SCUTERI DOMENICO, BIANCHI IGINO,

MASUTTI ROBERTO, RIZZA CORRADO, TORRENTE DANIELE, ALBONI ADRIANO, non costituiti;

e nei confronti

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del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, non

costituito;

di MICALIZZI FRANCO, NI-NAP S.N.C., LEISURE RECORDS, RADIO DIMENSIONE SUONO, MASI

ROBERTO, PEGORARO GRAZIANO, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III Ter, n. 4485 del

20 maggio 2002;

nonché

sul ricorso (n. 6033/2002 R.G.) proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in

persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 domiciliato ex lege;

contro

RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE, MONTERUMICI MASSIMO,

RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI ROBERTO,

COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO,

VISCARDINI SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO,

FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE, RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA,

GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO, VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO

MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL, SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE,

BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO, MICIONI

PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG.

DELLA MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP.

LEG. MXM MUSICA EX MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI

CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG. ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL,

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BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., VERONA TONINO RAP.

LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., VERONA TONINO RAPP. LEG. DELLA FINVER S.R.L., FARINA

MAURO RAPP. LEG DELA S.A.I.F.A.M. S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA JACOMO MUSIC

S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA SYM MUSIC S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG.

DELLA FUCSIA EDIZIONI MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI

NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAPP. LEG. DELLA FLASH MUSIC SAS, LANDRO GIUSEPPE RAPP.

LEG. PIELLE EDIZIONI MUSICALI S.R.L., MARTINI PAOLO RAPP. LEG. DELLA OCEAN TRAX MUSIC

S.R.L., PALLANCA EMILIO E CONTINI LUCA RAP. LEG. DELLA B5 MUSIC S.R.L., MOROLDO

MASSIMILIANO RAP. LEG. DELLA DO IT YOURSELF S.R.L., ROMANATO CARLO RAP. LEG. DELLA

EDIZIONI MUSICALI SUGAMAN, ROSIN GILBERTO E VERLANZI PAOLO RAP. LEG. DELLA JAYWORK

S.A.S., UGOLINI ALVARO RAP. LEG. DELLA ENERGY PRODUCTION, PIGNAGNOLI ALFREDO RAPP. LEG.

DELLA OFF LIMITS, IOVINO EMMA RAP. LEG. DELLA COCK AN EAR, SPAGNA GIORGIO RAP. LEG. DELLA

ALAMODE, RIVA DAVIDE RAP. LEG. DELLA SISTER MOON, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG.

DUCALE SNC DI M. MATALON E C., NATALE GIOVANNI RAP. LEG. DELLA EXPANDED MUSIC

S.R.L.,VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., LEONI DIEGO RAP. LEG. DELLA

MEDIA RECORDS S.R.L., FARINA MAURO RAP. LEG. DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., LIMONGELLI MARIO

RAPP. LEG. DELLA FUCSIA ED. MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI

RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAP. LEG. FLASH MUSIC S.A.S., LANDRO GIUSEPPE RAPP.

LEG. DELLA NEW MUSIC INTERNATIONAL SRL, MAURI PIERANGELO RAP. LEG. DIPIU' S.R.L.,

TORRENTE DANIELE RAPP. LEG. DIEFFE S.R.L., ZAPPATA MICHELE, SCARPANTE NICOLA, CAMINITA

MARIO, ZOFFOLI MAURIZIO, BRAMBILLA FERNANDO, BRAMBILLA MARIA LUISA, PAGLIARI SIMONE,

TONOLI MARIO, ZUCCHINI STEVEN, SCARICO SEBASTIANO, SCUTERI DOMENICO, BIANCHI IGINO,

MASUTTI ROBERTO, RIZZA CORRADO, TORRENTE DANIELE, ALBONI ADRIANO, non costituiti;

e nei confronti

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MICALIZZI FRANCO, NI-NAP S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, LEISURE

RECORDS, in persona del legale rappresentante pro tempore, RADIO DIMENSIONE SUONO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, MASI ROBERTO, PEGORARO GRAZIANO, non

costituiti in giudizio;

della S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori in persona del Commissario pro tempore

non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III Ter, n. 4485 del

20 maggio 2002;

nonché

sul ricorso (n. 6160/2002 R.G.) proposto da RECCA RENATO, RISPOLI CLAUDIO, DAMIANI UMBERTO, CERA CESARE,

MONTERUMICI MASSIMO, RINALDI RICCARDO, GARDINI MASSIMILIANO, BERTONI MARCO, PUCELLO SANTE, ZANETTI

ROBERTO, COSTANTI NICOLA, DILIBERTO ETTORE, SOLIERI MAURIZIO, BROGI MARCO, GIORGI RENATO, VISCARDINI

SILVIA, ANTONINO ROMEO, DIAN STEFANO, REMONDINA FRANCO, FARINA MAURO, FARINA SIMONE, LANDRO GIUSEPPE,

RAIMONDI COMINESI DARIO, UGOLINI ALVARO, VASS ANDREA, GUERRINI BRUNO, GIALLOMBARDO ALESSANDRO,

VARISCO TIZIANA, DUPRE' FRANCESCO, BOSCOLO MASSIMO, FAVRETTO IGOR, GORDON ANNERLEY, SEARS PAUL,

SPAGNA GIORGIO, RIVA DAVIDE, BENASSI ALESSANDRO, SONCINI MARCO, PIGNAGNOLI ALFREDO, BERARDI MASSIMO,

MICIONI PAOLO, MICIONI PIETRO, ZANGIROLAMI MARCO, MALCANGI SERGIO, BENINI MASSIMO RAPPR. LEG. DELLA

MUSIC MARKET S.R.L., RISPOLI CLAUDIO RAP. LEG. ART. MOZ S.A.S., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG. MXM MUSICA EX

MACHINA S.R.L., NATALE GIOVANNI RAPP. LEG EDIZIONI MUSICALI CAMALEONTE S.R.L., ZANETTI ROBERTO RAP. LEG.

ED. MUSIC. EXTRAVAGANZA PUBLISHING SRL, BARBONI MATALON TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C.,

VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., VERONA TONINO RAPP. LEG. DELLA FINVER S.R.L.,

FARINA MAURO RAPP. LEG DELA S.A.I.F.A.M. S.R.L., MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA JACOMO MUSIC S.R.L.,

MAIOLINI GIACOMO RAPP. LEG. DELLA SYM MUSIC S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA EDIZIONI

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MUSICALI SNC, LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAPP.

LEG. DELLA FLASH MUSIC SAS, LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. PIELLE EDIZIONI MUSICALI S.R.L., MARTINI PAOLO RAPP.

LEG. DELLA OCEAN TRAX MUSIC S.R.L., PALLANCA EMILIO E CONTINI LUCA RAP. LEG. DELLA B5 MUSIC S.R.L., MOROLDO

MASSIMILIANO RAP. LEG. DELLA DO IT YOURSELF S.R.L., ROMANATO CARLO RAP. LEG. DELLA EDIZIONI MUSICALI

SUGAMAN, ROSIN GILBERTO E VERLANZI PAOLO RAP. LEG. DELLA JAYWORK S.A.S., UGOLINI ALVARO RAP. LEG. DELLA

ENERGY PRODUCTION, PIGNAGNOLI ALFREDO RAPP. LEG. DELLA OFF LIMITS, IOVINO EMMA RAP. LEG. DELLA COCK AN

EAR, SPAGNA GIORGIO RAP. LEG. DELLA ALAMODE, RIVA DAVIDE RAP. LEG. DELLA SISTER MOON, BARBONI MATALON

TARCISIA RAP. LEG. DUCALE SNC DI M. MATALON E C., NATALE GIOVANNI RAP. LEG. DELLA EXPANDED MUSIC

S.R.L.,VERONA TONINO RAP. LEG. DELLA ALA BIANCA GROUP S.R.L., LEONI DIEGO RAP. LEG. DELLA MEDIA RECORDS

S.R.L., FARINA MAURO RAP. LEG. DELLA S.A.I.F.A.M. S.R.L., LIMONGELLI MARIO RAPP. LEG. DELLA FUCSIA ED. MUSICALI

SNC, LIMONGELLI MARIO RAP. LEG. DELLA NUOVI AUTORI RIUNITI NAR SAS, MONGIELLO GIUSEPPINA RAP. LEG. FLASH

MUSIC S.A.S., LANDRO GIUSEPPE RAPP. LEG. DELLA NEW MUSIC INTERNATIONAL SRL, MAURI PIERANGELO RAP. LEG.

DIPIU' S.R.L., TORRENTE DANIELE RAPP. LEG. DIEFFE S.R.L., ZAPPATA MICHELE, SCARPANTE NICOLA, CAMINITA MARIO,

ZOFFOLI MAURIZIO, BRAMBILLA FERNANDO, BRAMBILLA MARIA LUISA, PAGLIARI SIMONE, TONOLI MARIO, ZUCCHINI

STEVEN, SCARICO SEBASTIANO, SCUTERI DOMENICO, BIANCHI IGINO, MASUTTI ROBERTO, RIZZA CORRADO, TORRENTE

DANIELE, ALBONI ADRIANO, rappresentati e difesi dall’Avv. Renato Recca con domicilio eletto in Roma Via

Aniene 14, presso il suo studio;

contro

la SIAE-Societa' Italiana Autori ed Editori in persona del Commissario pro tempore, non costituita in giudizio;

il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma Via dei Portoghesi n. 12 è per legge

domiciliato;

e nei confronti di

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MICALIZZI FRANCO, NI - NAP S.N.C. in persona del rappresentante legale pro tempore,

LEISURE RECORDS in persona del rappresentante legale pro tempore, MASI ROBERTO,

PEGORARO GRAZIANO, RADIO DIMENSIONE SUONO in persona del rappresentante legale pro

tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III Ter, n. 4486 del

20 maggio 2002;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Recca Renato e dei suoi consorti in lite,

nonché (limitatamente al ricorso n. 6160/2002 R.G.) del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali;

Viste le memorie prodotte dalla SIAE e dall’avv. Recca e dai suoi consorti a

sostegno delle rispettive difese;

Viste, altresì, le note depositate dalla SIAE;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2003 il Consigliere Alessandro

Pajno, ed uditi, altresì l’avv. Picozza e l’avv. Rienzi per la SIAE, l’avv. dello Stato Polizzi

per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’avv. Renato Recca per se medesimo e

per i suoi consorti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l’Avv. Renato Recca e i

suoi consorti in lite esponeva che il d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 aveva aggiornato

compiti e funzioni della SIAE, precisando, tra l’altro, all’art. 7, comma 1, che l’Ente cura

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l’attività di “intermediazione, comunque attuata per i diritti di rappresentazione, di

esecuzione, di recitazione, di radio diffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico

via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate”. Lo stesso

art. 7, comma 4, nel riunire allo Statuto la disciplina ed il funzionamento dell’ente,

precisava che quest’ultimo era chiamato ad assicurare una adeguata presenza di autori

ed editori negli organi dell’ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti

d’autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla

formazione dei proventi stessi.

Lo Statuto della SIAE veniva poi, approvato con decreto del Ministro per i beni e le

attività culturali, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e con il Ministro delle Finanze del 4 giugno 2001.

Tanto premesso, i ricorrenti, assumendo di essere autori o editori, titolari in via

originaria di diritti d’autore o di diritti connessi su opere musicali, e per tali ragioni, di

essere iscritti in varie posizioni presso la SIAE, impugnavano:

- il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i ministri del

Tesoro e delle Finanze del 4 giugno 2001, recante l’approvazione dello statuto della SIAE;

- lo Statuto della SIAE nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del

19 luglio 2001;

- lo Statuto della SIAE, nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del

14 agosto 2001, con la correzione degli errori verificatisi nella stampa del provvedimento

nel Testo della Gazzetta Ufficiale n. 166 del 2001;

- la deliberazione del Commissario Straordinario della SIAE, con cui, ai sensi

dell’art. 2, n. 2, dello Statuto, le società Ducale di Marco Matalon e Ala Bianca Group s.r.l.;

Dieffe s.r.l.; Dipiù s.r.l.; Expanded music s.r.l.; Media Records s.r.l.; SAIFAM s.r.l., già

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iscritte alla SIAE come produttori di fonogrammi e simili, nella Sezione Musica, quota

editori, in esecuzione di ordinanze cautelari giurisdizionali erano state “ammesse” alla

SIAE in qualità di associati straordinari, e relativamente alle quali era stato disposto che

alle stesse “saranno direttamente attribuiti, dopo il loro effettivo incasso, i compensi ex art.

73 legge d’Autore, con la modalità e nella misura di cui all’art. 23 del R.D. 18 maggio 1942

n. 1369 e del D.P.C.M. 1 settembre 1975”, fermo restando che i compensi spettanti ai

sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 93 saranno ripartiti “sulla base

del rapporto percentuale tra il numero dei supporti fonografici prodotti e messi in

commercio dai singoli produttori (relegati fra gli associati straordinari) ed il numero

complessivo di tutti i supporti registrati e messi in commercio nel territorio italiano durante

il medesimo anno solare, numero complessivo che la SIAE è in grado di conoscere

attraverso l’incasso dei diritti di autore per la riproduzione ex art. 13 legge d’Autore”.

A sostegno del ricorso gli interessati proponevano le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per violazione dei principi di democraticità nei confronti di

coloro che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 Statuto approvato con D.M. del 4 giugno 2001,

pur titolari di diritti inerenti opere dell’ingegno, siano costretti ad essere inquadrati fra gli

associati straordinari (ovvero in altra categoria neanche elencata non meritevole neanche

di menzione tale da ritenersi ancora più deteriore, e quindi privati di partecipazione alla

vita associativa, in un ente in condizioni di monopolio di fatto, per la sola circostanza di

non avere conseguito somme per diritti d’autore non inferiori al doppio del contributo

associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda (art. 2, comma 3, lett.

b), ovvero, pur avendo percepito la somma suddetta, abbiano conferito il mandato alla

SIAE da meno di un anno (art. 2, comma 3, lett. A).

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Violazione dell’obbligo di imporre discriminazione arbitrarie in applicazione dell’art.

2597 c.c., ai sensi delle affermazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza

15 maggio 1990 n. 241.

Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di imparzialità ex art. 97

Cost..

2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra le previsioni di presupposti necessari

per l’iscrizione come associati ordinari e la contestuale previsione di un sistema elettorale

con “liste elettorali e fasce reddituali” ex art. 4 comma 4 dello Statuto approvato con D.M.

4 giugno 2001.

Violazione del principio di ragionevolezza e democraticità.

3) Eccesso di potere per violazione del principio di democraticità nei confronti di

coloro che, attualmente aderenti alla SIAE, in qualità di iscritti, soci e mandanti, vengono

collocati secondo criteri da definire da parte dell’attuale Commissario Straordinario tra gli

associati ordinari straordinari ai sensi dell’art. 23 dello Statuto approvato con D.M. 4

giugno 2001. Violazione dell’obbligo di imporre discriminazioni arbitrarie in applicazione

dell’art. 2597 c.c. ai sensi delle affermazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella

sentenza 15 maggio 1990 n. 241.

Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di imparzialità ex art. 97

Cost..

Contrasto con i principi affermati nell’art. 2, comma 4, in merito alle cause di

interruzione del rapporto associativo.

4) Eccesso di potere per violazione del principio di democraticità nella misura in cui

l’art. 4, comma 3, prevede un regolamento che stabilisca “i requisiti per l’elettorato attivo e

quello passivo”. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per contraddittorietà

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di una categoria con solo elettorato attivo rispetto alla previsione di un sistema elettorale

con “liste elettorali con fasce reddituali” ex art. 4 comma 4 dello Statuto approvato con

decreto del Ministro per i beni culturali e le attività culturali del 4 giugno 2001.

5) Eccesso di potere per violazione dell’art. 7, comma 1, lettere B) e C) del D. lgs.

n. 419/99. Disparità di trattamento, elusione del giudicato. Violazione dell’obbligo di

imporre discriminazioni arbitrarie in applicazione dell’art. 2597 c.c. ai sensi delle

affermazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15 maggio 1990 n. 241.

Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di imparzialità ex art. 97

Cost.

6) Eccesso di potere per violazione dell’art. 7, comma 5, del D. lgs. n. 419/99, nella

parte in cui si è sottoposto lo Statuto dell’ente all’approvazione del Ministro vigilante,

senza precisare la disciplina prevista per coloro che non disponendo attualmente dei

presupposti per aderire come associati ordinari della SIAE, non rientrino neanche negli

associati straordinari, lasciando così che detta categoria venga ad essere disciplinata da

disposizioni dirette dall’Ente senza alcun controllo ministeriale.

7) Eccesso di potere per violazione dell’art. 23 Cost., nella parte in cui una fonte

non legislativa quale deve considerarsi l’art. 20 dello Statuto approvato con D.M. 4 giugno

2001, impone agli editori, produttori e concessori di contribuire nella misura del 2%,

alimentando il fondo di solidarietà senza però poter disporre di alcuna prestazione

solidaristica. Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 del d. lgs. n. 419/99, nella parte in

cui prevede che la disciplina contenuta in detto decreto legislativo si applica “agli enti

pubblici nazionali”, non svolgenti attività di previdenza.

8) Eccesso di potere dell’art. 19 comma 3 dello Statuto approvato con D.M. 4

giugno 2001, nella parte in cui prevede che il bilancio preventivo approvato dall’organo

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assembleare (interno alla SIAE) sia solo comunicato e non approvato dall’autorità

vigilante, diretto a confermare l’attribuzione all’autorità di vigilanza del potere di

approvazione dei bilanci e rendiconti.

Con sentenza n. 4485 del 20 maggio 2002, il TAR del Lazio – Sez. II ter – riteneva

preliminarmente che non sussisteva la necessità di integrare il contraddittorio; accoglieva

l’eccezione di inammissibilità del ricorso relativamente agli atti diversi dallo Statuto, perché

solo al primo si riferivano le procure ad litem; rigettava una eccezione di difetto di

interesse dei ricorrenti; disattendeva, altresì, l’eccezione ove volta a far constatare un

conflitto di interesse specifico fra i ricorrenti che dovrebbero automaticamente ottenere

l’ammissione tra gli associati ordinari e quelli che ipso iure non potrebbero che essere

associati Straordinari perché titolari solo di diritti connessi.

Il Tribunale accoglieva, poi, il primo motivo del ricorso, con cui i ricorrenti

lamentavano l’irragionevole differenza di regime tra gli associati ordinari e quelli

straordinari, non potendo lo Statuto né derogare all’effettività della base associativa, né

introdurre differenze tra categorie di associati, né escludere a priori e fattualmente per

sempre dall’associazione i soggetti che non avevano titolo per essere associati ordinari e

non rientravano nei presupposti per essere associati straordinari, pur essendo titolari di

diritti di autore. Il TAR osservava, altresì, che, nonostante quanto affermato dall’art. 2,

commi 1 e 2 dello Statuto le posizioni evincibili dalla disciplina erano tre, e cioè quella

degli associati ordinari, quella degli associati straordinari e quella dei soggetti esclusi.

Il Tribunale accoglieva anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano

che il meccanismo di preclusione all’adesione dell’ente come associati ordinari

contrastava con le regole dell’art. 4 dello Statuto sulla composizione della liste elettorali e

dell’assemblea, nonché il sesto, concernente l’assenza, ritenuta illegittima, di una

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disciplina specifica con riferimento a coloro che, non avendo ab initio i presupposti per

l’iscrizione come associati straordinari, non rientravano, pur se titolari di diritti di autore,

neppure tra gli associati straordinari.

Il TAR osservava, altresì che la caducazione dello sbarramento all’ingresso alla

posizione di associato ordinario determinava il travolgimento automatico dell’impugnato

art. 23 dello Statuto, nella parte in cui, dando facoltà all’Assemblea, su proposta del CDA

ed a maggioranza qualificata, di disciplinare il passaggio degli attuali soci ed iscritti alla

SIAE nelle nuove posizioni di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, li suddivideva tra

associati ordinari e straordinari, e che, in sede di nuova emanazione del regolamento

conseguente all’annullamento in parte qua dell’art. 2, si sarebbe dovuto provvedere sia

sulle predette posizioni, sia sulla prima applicazione delle stesse, in base alla norma

transitoria ex art. 23.

Il TAR accoglieva, altresì la doglianza, prospettata dai ricorrenti, riguardante

l’illegittima discriminazione tra gli stessi associati ordinari, attraverso un apposito

regolamento adottato dall’assemblea a maggioranza qualificata, ai fini del riconoscimento

solo ad una parte di costoro dell’elettorato passivo.

Il Tribunale accoglieva anche il quinto motivo di ricorso, concernente la collocazione

dei titolari di soli diritti connessi in un contesto associativo separato da quello dei titolari

dei diritti d’autore.

Il TAR respingeva, infine, il settimo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano la

pretesa illegittimità di previsione di un obbligo di contribuzione a carico di editori, produttori

e concessionari, in assenza di una legge ad hoc, e l’ottavo motivo, riguardante la mancata

previsione dell’approvazione del bilancio preventivo da parte del Ministero vigilante.

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La sentenza di primo grado è stata, adesso, impugnata dalla SIAE con ricorso (n.

6028/2002 R.G.) al Consiglio di Stato.

La SIAE dichiara preliminarmente di limitare la propria impugnazione al capo della

pronuncia che ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dei titolari dei diritti connessi

dall’attività associativa e da ogni forma di rappresentanza, avendo, relativamente agli altri

capi della decisione, provveduto a modificare il proprio statuto.

In particolare, la SIAE ha dedotto le doglianze che seguono:

1) Violazione art. 7 d. lgs. n. 419/99; violazione l. n. 633/41; violazione l. n. 1034/71;

205/2000, art. 105 c.p.c. e principi generali. Omesso esame di eccezioni di inammissibilità.

Contraddittorietà.

I titolari di diritti connessi avrebbero un interesse confliggente con i ricorrenti titolari

di diritti d’autore, avendo un chiaro e diretto interesse ad abbattere il “costo” del diritto

d’autore e più in generale a limitare il contenuto del diritto a proprio, esclusivo vantaggio.

Erroneamente la sentenza non avrebbe riconosciuto l’inammissibilità del ricorso

collettivamente proposto da soggetti in posizione di conflitto di interessi, incorrendo in

contraddittorietà.

2) La sentenza sarebbe erronea ed immotivata nella parte in cui esamina la

problematica dei titolari dei diritti connessi, accogliendo, per tale profilo, il ricorso.

L’ente appellante, dopo aver ricordato le vicende legislative dei diritti di autore e dei

“diritti connessi”, deduce che il d. lgs. n. 419/99 avrebbe ribadito il contenuto dell’attività di

intermediazione della SIAE esclusivamente per il diritto di autore, e che avrebbe previsto

che l’ente si occupi di diritti connessi con norma avente solo finalità organizzatoria, con

obbligo di “accounting separation” rispetto alla gestione dei c.d. servizi di cui all’art. 7,

comma 3. L’art. 7 del d. lgs. n. 419 del 1999 prevederebbe che lo statuto assicura una

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adeguata presenza degli autori e degli editori, sicché lo Statuto non poteva che inserire

negli organi di gestione soltanto autori ed editori.

Il TAR avrebbe dovuto, ove avesse ritenuto illegittima la disposizione, rimettere la

relativa questione alla Corte Costituzionale.

Il controllo della corretta gestione dei proventi dei diritti connessi non

presupporrebbe la presenza dei titolari di diritti connessi negli organi sociali.

La sentenza di primo grado è stata, altresì, impugnata con ricorso al Consiglio di

Stato (n. 6033/2002 R.G.) dal Ministero per i Beni e le attività culturali, limitatamente al

capo con cui ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dei titolari di diritti connessi

dall’attività associativa e da ogni forma di rappresentanza.

Il Ministero osserva che la categoria dei titolari dei diritti connessi comprende in particolare

i produttori di fonogrammi, da un lato, e gli interpreti, artisti e esecutori dall’altro. La

marginalità di tale figura e la contrapposizione di interessi con autori ed editori

spiegherebbe la collocazione in un titolo autonomo della legge n. 633 del 1941.

I titolari di diritti connessi avrebbero così, costituito una associazione privata, (AFI) alla

quale si sarebbero affiancate FIMI e SCF che avrebbero stipulato con la SIAE delle

convenzioni affinché quest’ultima, curando la riscossione dei diritti di autore, raccogliesse

altresì gli introiti dovuti per lo sfruttamento delle risorse discografiche, per poi devolvere

loro il relativo incasso al netto di un aggio per la riscossione. Si tratterebbe, peraltro, non

di una attività di raccolta e ripartizione dei proventi, ma di raccolta e trasmissione dei

proventi alle associazioni degli aventi diritto che ne curerebbero poi la ripartizione.

La SIAE, curerebbe, al contrario l’attività di intermediazione dei diritti di autore,

mentre le funzioni di riscossione dei proventi sarebbero secondarie a serventi rispetto a

quella di intermediazione.

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La situazione non sarebbe mutata per effetto dalla legge n. 93 del 1992, sulla c.d.

copia privata, che avrebbe, tra l’altro, previsto una persona giuridica diversa dalla SIAE, e

cioè l’IMAIE, per procedere alla ripartizione tra gli aventi diritto degli introiti soltanto raccolti

dalla SIAE.

Si comprenderebbe, così, il significato dell’art. 7 della legge n. 419 del 1999, che

demanderebbe allo Statuto il compito di assicurare la presenza adeguata di autori ed

editori, ed il cui comma 7 esprimerebbe soltanto l’esigenza di trasparenza nella

ripartizione dei proventi sia dei diritti di autore che dei diritti connessi.

Il Ministero appellante osserva, altresì, che non può essere ignorata la singolarità

della situazione venutasi a creare a seguito della tutela cautelare concessa dal Consiglio

di Stato ad alcuni produttori, che avrebbero cercato di eludere il sistema, chiedendo di

essere associati alla SIAE, al fine di ottenere da questa una ripartizione dei proventi che

non soltanto evitasse il passaggio alle associazioni di categoria ma desse anche loro titolo

a partecipare agli organi sociali della SIAE.

La SIAE si è, così trovata, a seguito di tale tutela cautelare, nella necessità di

elaborare un complesso sistema di ripartizione di tali proventi, che non le competerebbe.

Il Ministero ricorda che gli appellanti hanno impugnato la delibera SIAE n. 89/2001,

ma che il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di procura tale impugnazione,

negando poi la legittimità dell’esclusione dei diritti connessi da varie forme di

rappresentanza. I proventi di tali diritti non verrebbero, peraltro, ripartiti dalla SIAE né in

fatto né in diritto.

Analogiche considerazioni varrebbero nei confronti delle ulteriori posizioni degli

extracomunitari e degli aventi causa, relativamente ai quali il TAR avrebbe, sia pure

genericamente, affermato il diritto all’iscrizione presso la SIAE.

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Per i primi, la SIAE svolgerebbe l’attività di intermediazione in collegamento con gli

analoghi organismi degli altri Paesi; per gli eredi ed aventi diritto, la posizione apparirebbe

distinta da quella degli autori.

Nei due giudizi instauratisi seguito delle due notifiche dei due ricorsi si sono

costituiti l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite, i quali hanno, altresì, spiegato autonoma

impugnazione (ricorso n. 6160/2002 R.G.) nei confronti della sentenza di primo grado, in

relazione ai capi in cui sono rimasti soccombenti.

In particolare, l’Avv. Recca e i suoi consorti in lite, dopo aver illustrato alcune

circostanze sopravvenute e dopo aver contestato il fondamento delle impugnazioni della

SIAE e del Ministrero, hanno dedotto le seguenti doglianze:

1) Infondatezza della pronuncia di inammissibilità riguardo all’impugnativa della

delibera commissariale n. 89/2001, stante l’interconnessione fra l’atto impugnato (lo

Statuto) e la successiva delibera n. 89/2001. Violazione dell’art. 1 della legge n. 205/2000.

L’art. 1 della legge 205/2000 prevedrebbe che tutti i provvedimenti adottati in

pendenza del ricorso debbano essere impugnati con motivi aggiunti, sicché non sarebbe

fondata la censura di un difetto di legitimatio ad causam per uno straripamento della

forma. I ricorrenti avrebbero conferito mandato anche per proporre motivi aggiunti.

2) Censura n. 7 (cap. 5 della sentenza del TAR Lazio n. 4485/2002). Errata

interpretazione del pregiudizio attuale recato ai ricorrenti.

Erroneamente il Tribunale non avrebbe ravvisato nell’art. 20 dello Statuto la

capacità di creare un pregiudizio attuale a carico degli editori, concessionari e produttori,

essendo gli stessi tenuti attualmente a contribuire nella misura del 2% del loro reddito a

favore del Fondo di Solidarietà.

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Gli appellanti osservano che, ove si ritenga che il fondo di solidarietà abbia

carattere previdenziale, l’editore non dovrebbe versare alcuna contribuzione; ove invece si

affermi che esso avrebbe carattere solidaristico, l’editore dovrebbe essere assoggettato a

contributo nella stessa misura dell’Autore.

3) Censura n. 8 (capo 5 della sentenza del TAR Lazio 4485/2002). Illegittimità

dell’art. 19 dello Statuto per violazione dell’art. 13, coma 1, lett. c), del d. lgs. n. 419/99.

Il controllo ministeriale a consuntivo potrebbe servire solo ai fini di comunicazioni

alla Corte dei Conti (o alla Procura della Repubblica), mentre per gli aderenti alla SIAE

sarebbe più importante ottenere un controllo ministeriale preventivo sul bilancio si spesa.

Nel relativo giudizio si è costituito il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Con memoria depositata in tutti e tre i giudizi, l’Avv. Recca e i suoi consorti in lite

hanno fatto presente di avere ancora un interesse attuale alla pronuncia, per dopo

l’adozione di un nuovo statuto, attuativo della sentenza del TAR del Lazio n. 4485/02, dal

momento che esso non avrebbe innovato riguardo ai capi già oggetto di impugnazione da

parte dei medesimi. L’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite hanno dedotto, altresì, la

sussistenza dell’interesse quanto alle censure prospettate avverso la delibera n. 89/2001

e l’inammissibilità dell’appello della SIAE.

Con apposita memoria depositata prima dell’udienza di discussione, la SIAE, dopo

aver ricordato di aver proposto appello avverso la sentenza del TAR del Lazio

limitatamente al capo che aveva riconosciuto l’illegittimità della disposizione statutaria che

escludeva i titolari dei diritti connessi dall’attività associativa dell’Ente, attribuendo ad essi

lo status di associati straordinari, ha fatto presente che la SIAE ha provveduto a

modificare il testo statutario, dando esecuzione ai capi di sentenza non appellati e che con

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delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 3 giugno 2002 sono state redatte nuove

norme, successivamente approvate dal Ministero Vigilante.

In particolare:

- è stata eliminata la distinzione tra associati ordinari e straordinari. Lo status di

associato, che comporta la acquisizione del diritto a partecipare alla vita associativa

dell’Ente, sarà conferito su richiesta degli interessati, purché autori o editori, concessionari

e produttori cinematografici, senza necessità del requisito economico a dimostrazione

della loro acquisita professionalità;

- è stato modificato l’art. 23, che disciplina il passaggio degli ex soci ed iscritti

ordinari alla nuova categoria degli associati, con conseguente riconoscimento agli stessi

dell’elettorato attivo e passivo; il riconoscimento dei diritti elettorali non è più soggetto a

requisiti di censo, ma limitatamente all’elettorato passivo, all’acquisizione di una anzianità

di quattro anni di rapporto associativo;

- per quanto riguarda i titolari di diritti connessi, è stata prevista nel testo statutario

l’emanazione di norme organizzative interne volte a consentire una gestione partecipata e

trasparente dei diritti connessi di coloro che decideranno di iscriversi alla SIAE, piuttosto

che ad altre società di collecting.

Agli stessi soggetti saranno attribuiti forme di adeguate rappresentanza, con

esclusione dei diritti sociali spettanti ai sensi del d. lgs. n. 419 del 1999 agli autori ed

editori.

La SIAE ha fatto, altresì, presente che l’Avv. Recca ed i propri consorti in lite hanno

proposto ricorso per l’ottemperanza e che, con sentenza n. 9851 del 2002 la Sez. III Ter

del TAR del Lazio ha, sul punto, confermato la legittimità dell’operato

dell’Amministrazione.

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La SIAE ha fatto presente che la sentenza del Tribunale n. 9851 del 2002 non è

stata fino ad ora, appellata, ed ha altresì, insistito per l’infondatezza del gravame proposto

dall’Avv. Recca e dai suoi consorti.

Con ulteriori note la SIAE ha fatto presente che con decreto interministeriale del 3

dicembre 2002 è stato emanato il nuovo statuto, che ha recepito le indicazioni del TAR del

Lazio; che esso non è stato impugnato dagli “odierni appellanti” (e cioè dall’Avv. Recca e

consorti); che il gravame dei medesimi dovrà essere dichiarato inammissibile, essendo

tutte le censure proposte nei riguardi della sentenza appellata superate dal nuovo statuto;

che uguale considerazione deve essere fatta per lo stesso appello della SIAE, proposto

cautelativamente, in vista di una interpretazione della sentenza di primo grado

relativamente ai titolari dei diritti connessi, poi chiarita dal TAR.

La SIAE ha fatto, così, presente che gli appelli contrapposti sarebbero privi di

permanente interesse per le parti appellanti, ed ha, in subordine, insistito per

l’accoglimento del proprio gravame e per il rigetto di quello delle controparti.

DIRITTO

1. I tre ricorsi indicati in epigrafe costituiscono tutti appelli proposti avverso la

medesima sentenza del TAR del Lazio n. 4485 del 2002. Di tali ricorsi, deve, di

conseguenza, essere preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc.

civ..

2. Nell’ordine logico, deve innanzi tutto essere esaminata l’eccezione di

improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, prospettata dalla SIAE con

riferimento alla impugnazione (n. 6160/2002 R.G.) proposta dall’Avv. Recca e dai suoi

consorti in lite, a seguito dell’emanazione del nuovo statuto dell’Ente con decreto

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interministeriale del 3 dicembre 2002 e della sentenza, n. 9851 del 2002, emessa dal TAR

del Lazio sul ricorso proposto dall’Avv. Recca e dei suoi consorti per l’esecuzione della

sentenza n. 4485 del 2002, qui appellata.

La SIAE, peraltro ritiene che anche il proprio appello avverso la predetta sentenza

(ric. n. 6028/2002) dovrebbe, sostanzialmente, essere ormai ritenuto improcedibile; ed è

evidente che ad analogo esito dovrebbe pervenirsi anche nei confronti dell’impugnazione

del Ministero per i beni e le attività culturali, ove dovesse essere condivisa la

prospettazione della SIAE.

3. Il Collegio osserva che l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di

interesse, riferita all’appello proposto dall’Avv. Recca e dei suoi consorti in lite, è

infondata, e deve di conseguenza essere disattesa.

Giova, in proposito, ricordare che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta

carenza di interesse si verifica, in via generale, quando intervenga, rispetto a quello

impugnato, un diverso provvedimento che ha, come suo proprio effetto, quello di mutare le

situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia del giudice amministrativo

(Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714). Decisiva, quindi, ai fini della dichiarazione

di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, è la circostanza che il ricorrente non

possa conseguire alcuna utilità pratica dall’accoglimento del medesimo: circostanza,

questa, che si verifica, come è stato precisato, anche quando l’amministrazione adotta

nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissa un diverso assetto degli

interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione

giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, Sez. VI, 17

settembre 2001 n. 4864). Il nuovo atto deve, pertanto contenere, allo scopo della

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dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, un contenuto innovativo

rispetto al provvedimento originariamente impugnato in sede giurisdizionale.

Una situazione del genere non si verifica nella fattispecie, a seguito

dell’emanazione del nuovo statuto della SIAE, con riferimento all’impugnazione proposta

dall’Avv. Recca e dai suoi consorti.

Il primo motivo di essa riguarda infatti un capo della sentenza di primo grado con

cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera del Commissario

Straordinario della SIAE n. 89 del 2001, e cioè un provvedimento diverso dallo Statuto

approvato con decreto del 4 giugno 2001, sicché nei confronti di tale censura, e

dell’interesse che la sostiene, nessuna conseguenza può essere ricondotta al

sopravvenire del nuovo Statuto dell’Ente.

Le altre due censure spiegate con l’appello riguardano altri due capi della sentenza

di primo grado con cui sono stati ritenuti legittimi rispettivamente gli artt. 20 e 19 dello

Statuto impugnato in prime cure.

Lo Statuto approvato con decreto del 3 dicembre 2002 si limita a reiterare il testo

dei predetti articoli, senza alcun contenuto innovativo rispetto al testo già contenuto nel

decreto del 4 giungo 2001.

Per questa parte, lo statuto non contiene alcuna nuova regolamentazione, sicché

non è idoneo a determinare il venir meno dell’interesse all’impugnazione originariamente

proposta. L’eventuale accoglimento della medesima renderebbe, infatti, illegittime anche

le disposizioni contenute negli artt. 20 e 19 dello statuto del dicembre 2002, di contenuto

identico a quelle approvate con decreto del 4 giugno 2001.

4. Il Collegio ritiene, peraltro che anche le impugnazioni proposte dalla SIAE (n.

6028/2002 R.G.) e dal Ministero per i beni e le attività culturali (n. 6033/2002 R.G.)

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debbano essere esaminate, non apparendo il nuovo statuto approvato con decreto del 3

dicembre 2002 idoneo a determinare il venir meno dell’interesse ai gravami

originariamente proposti.

A tale esito pare, infatti, necessario pervenire sol che si consideri che la SIAE fa

sostanzialmente discendere il venir meno dell’interesse alla propria impugnazione non

soltanto dall’approvazione formale del nuovo statuto, avvenuta con decreto del 3 dicembre

2002, ma anche dalla valutazione positiva data dal TAR del Lazio, con la sentenza n.

9851 del 2002, alla parte del nuovo statuto (poi formalmente approvata con decreto

interministeriale), riguardante le questioni concernenti i titolari dei diritti connessi, e cioè le

questioni di merito sostanzialmente riproposte in questa sede dalla SIAE con il proprio atto

di appello.

Senonché, proprio il contenuto della sentenza del TAR del Lazio n. 9851 del 2002

rende palese come il sopravvenire del nuovo statuto, approvato formalmente con decreto

del 3 dicembre 2001, non possa comportare il venir meno dell’interesse della stessa SIAE

al proprio gravame.

Va, in proposito ricordato che la SIAE, con il proprio atto di appello ha con il primo

motivo, riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto

cumulativamente proposto da soggetti tra di loro in conflitto di interessi, e con il secondo

motivo, censurato la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto illegittima la collocazione

dei titolari dei diritti connessi in un contesto separato da quello dei titolari dei diritti

d’autore.

Sulle questioni concernenti i titolari dei diritti connessi e la loro collocazione non si

è, pertanto formato il giudicato, proprio a seguito dell’impugnazione dell’Ente; e di ciò dà

espressamente atto la sentenza del TAR del Lazio n. 9851 del 2002, che nell’esaminare le

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questioni connesse alle nuove norme statutarie riguardanti la posizione dei titolari dei diritti

connessi, da una parte ricorda gli appelli in proposito proposti dalle “Amministrazioni

intimate”, e dall’altra, con riferimento al ricorso proposto dall’Avv. Recca e dai suoi consorti

dinanzi al medesimo Tribunale, afferma che, relativamente ad esse, occorre seguire la

procedura indicata dall’art. 33, quinto comma della legge n. 1034 del 1971, nel testo

introdotto dall’art. 10 della legge n. 205 del 2000, per l’esecuzione delle sentenze di primo

grado non passate in giudicato. Val quanto dire che le disposizioni contenute nel nuovo

statuto del 3 dicembre 2002, concernenti la previsione dei titolari dei diritti connessi non

costituiscono ottemperanza ad una pronuncia passata in giudicato, ma esecuzione di una

sentenza soggetta a gravame; ed è evidente che l’attività di mera esecuzione di una

pronuncia giurisdizionale dotata di esecutività ma non passata in giudicato non può

comportare il venir meno dell’interesse all’appello avverso la medesima pronuncia

proposta.

Il venir meno dell’interesse al gravame non può, poi, derivare dalla circostanza che

il Tribunale, pur avendo accolto, per la parte relativa ai diritti connessi, l’eccezione di

inammissibilità del ricorso proposto dall’Avv. Recca e dai suoi consorti in lite, ha tuttavia

ritenuto di esaminare la nuova disciplina statutaria in proposito, ritenendola legittima.

La sentenza del TAR del Lazio n. 9852 del 2002 non è infatti – come riferisce la

stessa SIAE – ancora passata in giudicato, sicché le statuizioni ivi contenute, con

riferimento ai diritti connessi, ben possono ancora essere impugnate e contestate dagli

interessati.

Sussiste, pertanto, ancora l’interesse della SIAE all’esame delle doglianze

prospettate con il proprio atto di appello. Altrettanto deve, dirsi, per le medesime ragioni,

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con riferimento alle doglianze spiegate dal Ministero per i beni e le attività culturali con la

propria impugnazione.

5. Le osservazioni sopra esposte, evidenziando la persistenza dell’interesse della

SIAE e del Ministero alle proprie impugnazioni, evidenziano altresì l’infondatezza

dell’eccezione prospettata dall’Avv. Recca e dai suoi consorti in lite, alla stregua della

quale l’Amministrazione, nell’adottare il nuovo statuto, avrebbe prestato acquiescenza alla

sentenza del TAR Lazio n. 4485 del 2002, oggetto del gravame. Qui pare sufficiente

ricordare che nelle premesse del decreto del 3 dicembre 2002, espressamente si afferma

che le modificazioni introdotte con il decreto non appaiono in contrasto con i principi

affermati con la sentenza del TAR, anche per quanto riguarda l’introduzione di forme di

partecipazione non associative per i titolari di diritti connessi, “la esclusione dei quali dalla

gestione dell’ente è stata ritenuta illegittima da un capo della predetta sentenza – pure

appellato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla SIAE -”.

L’esplicita menzione, nelle premesse del decreto di approvazione del nuovo statuto

– delle impugnazioni proposte con riferimento al capo riguardante la posizione dei titolari

di diritti connessi, conferma che le Amministrazioni interessate non hanno inteso

rinunciare agli appelli né porre in essere atti con questi incompatibili.

6. Deve, adesso, essere esaminato il primo motivo del ricorso dalla SIAE, con cui

l’Ente deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe disatteso l’eccezione di

inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposta da ricorrenti in posizione di

conflitto di interessi.

I titolari di diritti connessi si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi nei

confronti dei ricorrenti titolari di diritto di autore; autori ed editori non potrebbero,

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ragionevolmente, auspicare l’inserimento di produttori discografici negli organi sociali

dell’ente.

Da qui appunto, il conflitto d’interessi fra ricorrenti che dovrebbero automaticamente

ottenere l’ammissione tra gli associati ordinari e quelli che, ipso iure, non possono che

essere associati straordinari, perché solo titolari di diritti connessi.

La doglianza in tal modo formulata è infondata e deve, di conseguenza, essere

disattesa.

Va, in proposito ricordato che si verte in una situazione di conflitto di interesse fra i

ricorrenti, che preclude l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, allorché l’accoglimento

del ricorso, con il conseguenziale annullamento dell’atto impugnato, determinerebbe,

come propria conseguenza immediata e diretta, quella di giovare ad alcuni soggetti e di

nuocere, contemporaneamente ad altri ricorrenti. In questa prospettiva, il vantaggio per

alcuni dei ricorrenti e lo svantaggio per altri, devono costituire, perché sussista il conflitto

di interessi, un effetto immediato e diretto della statuizione di accoglimento, e non

costituire, invece, una semplice possibilità connessa con l’attività dell’Amministrazione

successiva all’annullamento giurisdizionale.

Una situazione di conflitto di interessi, preclusiva dell’ammissibilità del ricorso di

primo grado, non appare, pertanto ravvisabile nella fattispecie, dal momento che l’Avv.

Recca ed i suoi consorti in lite si sono limitati ad impugnare, ritenendolo illegittima, una

disciplina statutaria che non tiene in adeguata considerazione le esigenze connesse con

coloro che sono portatori di diritti connessi e con la loro rappresentanza, ed auspicano,

come esattamente è stato osservato dal Tribunale, che attraverso il nuovo esercizio del

potere amministrativo di procedere alla determinazione dello statuto dell’ente, sia possibile

pervenire alla definizione di criteri diversi, idonei a realizzare un più equilibrato assetto

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nella ripartizione dei diritti spettanti alle varie categorie di iscritti, anche in ordine alle

partecipazione alla vita sociale.

7. Deve, adesso, essere esaminato il secondo motivo dell’appello della SIAE, con

cui l’ente censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui la stessa ha ritenuto

illegittima la collocazione dei titolari dei soli diritti connessi in un contesto associativo

separato da quello dei titolari dei diritti di autore. I titolari di diritti connessi infatti, essendo

automaticamente inquadrati fra gli associati straordinari sarebbero esclusi dall’attività

associativa e da ogni altra forma di rappresentanza, anche e soprattutto con riferimento

alla ripartizione dei proventi, senza alcuna garanzia contro eventuali abusi.

Ad avviso dell’Ente appellante, il TAR avrebbe omesso di considerare le norme che

disciplinano la materia, la diversa posizione dei titolari di diritti connessi (nella fattispecie

dei ricorrenti in primo grado, tutti produttori discografici) rispetto a quella dei diritti di

autore, nonché la presenza di altri organismi di intermediazione (IMAIE, SCF, FIMI, AFI),

operanti per la tutela degli interessi economici dei titolari dei diritti connessi.

8. Unitamente al secondo motivo della impugnazione della SIAE, deve essere

esaminato l’appello del Ministero per i beni e le attività culturali che, nel censurare la

medesima statuizione del Tribunale, deduce che sin dalla legge istitutiva del diritto di

autore la posizione dei titolari dei diritti connessi sarebbe stata diversa da quella degli

autori e degli editori: la marginalità della figura dei titolari dei diritti connessi e la sua

contrapposizione con quelle degli autori ed editori spiegherebbe la collocazione in un titolo

autonomo della legge n. 633 del 1941. I titolari di diritti connessi avrebbero costituito una

propria associazione privata (AFI) alla quale si sarebbero successivamente affiancate

FIMI e SCF, che avrebbero stipulato con la SIAE delle convenzioni, affinché la stessa,

curando la riscossione dei diritti di autore, raccolga altresì gli introiti dovuti per lo

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sfruttamento delle risorse discografiche, per poi devolvere loro il relativo incasso al netto di

un aggio.

Il Ministero osserva altresì che alla diversa configurazione del diritto di autore

rispetto ai diritti connessi corrisponderebbe una diversa funzione della SIAE, che

curerebbe fondamentalmente l’attività di intermediazione, mentre secondarie e serventi

sarebbero le funzioni di riscossione dei proventi. In tale contesto, sostanzialmente non

modificato dalla legge n. 93 del 1992, risulterebbe comprensibile il significato dell’art. 7 del

d. lgs. n. 419 del 1999, il cui comma 7 esprimerebbe l’esigenza di garantire la massima

trasparenza sia per i diritti di autore che per i diritti connessi.

9. Le doglianze in tal modo prospettate sia dalla SIAE che dal Ministero per i beni e

le attività culturali sono infondate e devono, di conseguenza essere rigettate. Deve, di

conseguenza essere confermata la pronuncia di primo grado, con le precisazioni di

seguito esposte.

In proposito, il Collegio non ritiene necessario ripercorrere – come hanno fatto le

Amministrazioni appellanti - le nozioni di diritto di autore e di diritti connessi, e le loro

vicende legislative, apparendo sia le une che le altre sufficientemente chiare e definite.

Acquista, invece, rilievo decisivo, ai fini della soluzione della questione, il riferimento

al d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali,

il cui art. 7 detta una specifica disposizione sulla società italiana autori ed editori.

L’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999, nell’indicare, al comma 1, le funzioni

proprie della SIAE, richiama non solo l’esercizio delle “attività di intermediazione,

comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato,

rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio di diritti di rappresentazione, di

esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico via

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satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” (art. 7, comma 1,

lett. a), ma anche la necessità di assicurare “la migliore tutela dei diritti di cui alla lett. a)

nell’ambito della società dell’informazione” (art. 7, comma 1, lett. c).

Il successivo comma 3 precisa, poi, che l’ente esercita le altre funzioni attribuite

dalla legge e che lo stesso “può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e

riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in ragione di convenzioni con pubbliche

amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati” (art. 7, comma 3); il

comma 4 demanda l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente allo statuto, che

“assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente”, (art. 7, comma

4); l’art. 7, comma 6 dispone che “la SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa

alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori

servizi”; l’art. 7, comma 7, precisa, infine, che “la gestione dei servizi attinenti alla tutela

del diritto di autore e dei diritti connessi si uniforma ai principi della massima trasparenza

nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente

predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante”.

Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame,

appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che

il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche

modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE.

A tale esito pare necessario pervenire non soltanto in relazione all’ampiezza della

formula di cui all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in considerazione dal

disposto dell’art. 7, comma 6.

La norma, infatti, contrapponendo la “gestione relativa alla tutela del diritto d’autore

e dei diritti connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi” evidenzia con chiarezza

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che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva

della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa norma, richiamando unitariamente

la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una gestione

unitaria, di cui va assicurata la separazione contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori

servizi”, (art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni relative ai diritti

connessi non rientrano tra quelle che vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in

regime di convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419 del 1999.

Non a caso, d’altra parte, i principi della “massima trasparenza della ripartizione dei

proventi” riguardano la “gestione dei servizi” attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei

diritti connessi” (art. 7, comma 7, d. lgs. n. 419 del 1999).

In una situazione del genere, nella quale quelle relative ai “diritti connessi” sono

anch’esse funzioni istituzionali dell’ente, non può essere considerato legittimo un assetto

organizzativo, come quello contenuto nello statuto impugnato ed annullato dal Tribunale,

che sostanzialmente esclude da ogni forma rappresentativa e partecipativa i titolari di diritti

connessi.

Una affermazione del genere non si risolve, peraltro, nella negazione delle diversità

esistenti fra diritto d’autore e diritti connessi, e nella astratta omologazione di titolari di

diritti d’autore, editori e titolari di diritti connessi.

Appare, infatti, possibile, predisporre forme partecipative e di rappresentanza che

tengano presente, sia qualitativamente che quantitativamente, le diversità esistenti (e in

questo senso sembrano orientarsi anche gli interessati: pag. 32 dell’atto di costituzione in

giudizio ed appello); quel che è certo, peraltro, è che senza adeguate forme partecipative

e di rappresentanza l’applicazione dei principi di massima trasparenza anche nel riparto

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dei proventi derivanti dai diritti connessi voluto dall’art. 7, comma 7, del d. lgs. n. 419 del

1999, è destinato a rimanere meramente nominale.

Quanto, infine, al riferimento al nuovo statuto, approvato con decreto del Ministro

per i beni e le attività culturali del 3 dicembre 2002 ed all’art. 10, comma 2, lett. g, operato

dall’Avv. Recca e dai suoi consorti con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza

di discussione, si osserva che le disposizioni contenute nel nuovo statuto, poi approvato

con il decreto del 3 dicembre 2002, sono state oggetto di esame da parte del TAR del

Lazio con la sentenza n. 9851 del 2002, sicché ogni contestazione non può che essere

rivolta avverso tale sentenza.

10. Deve, adesso, passarsi all’esame delle doglianze spiegate dall’Avv. Recca e dai

suoi consorti in lite con il ricorso n. 6160/2002 R.G..

Con la prima di esse gli interessati deducono che erroneamente il Tribunale

avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado con riferimento all’impugnazione

della delibera commissariale n. 89 del 2001, con ciò facendo erronea applicazione dell’art.

1 della legge n. 205 del 2000. Poiché infatti tale disposizione di legge prevede che i

provvedimenti successivi al ricorso, ad esso inerenti siano impugnati con motivi aggiunti,

non sarebbe fondata la censura di un difetto di legitimatio ad causam per straripamento

della procura, avendo i ricorrenti conferito mandato ai propri difensori anche per proporre

motivi aggiunti.

La doglianza è infondata.

Va, in proposito ricordato che nel caso in esame, tutte le procure speciali allegate al

ricorso introduttivo del giudizio si riferiscono espressamente, ed esclusivamente

“all’impugnativa avverso lo Statuto SIAE pubblicato sulla G.U. della Repubblica il 19 luglio

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2001, in ogni sua fase e grado, compresa la fase esecutiva, di opposizione ed eventuale

riassunzione”.

E’ “a tal fine” – ai fini cioè dell’impugnazione dello Statuto della SIAE che, attraverso

tali procure viene concessa al nominato procuratore “ogni più ampia ed opportuna facoltà”,

compresa, tra le altre, quella di “firmare e depositare motivi aggiunti”. Le possibilità di

proporre motivi aggiunti è stata, così prevista dalle procure in funzione dell’impugnazione

dello Statuto della SIAE sicché attraverso di essa si è, pertanto inteso effettivamente

conferire al procuratore – conformemente alla tradizionale configurazione dell’istituto dei

motivi aggiunti di creazione giurisprudenziale – la possibilità di introdurre nuovi profili di

illegittimità dell’unico atto per la cui impugnazione è stato conferito mandato, e cioè lo

Statuto della SIAE.

Né ad un contrario avviso può condurre la considerazione della legge n. 205 del

2000.

L’art. 1 della legge n. 205 del 2000 che, nel modificare l’art. 21 della legge n. 1034

del 1971, ha disposto che “tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le

stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante

proposizione di motivi aggiunti”, obbedisce allo scopo di concentrare in un unico processo

l’impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato ma con essi

connessi, (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2002 n. 1974) e riguardanti le stesse parti.

La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice un

ordine all’ampiezza ed all’estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere

invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da

quelli originariamente gravati di ricorso.

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33

Ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto

nel processo già instaurato a proposito dell’atto connesso, ai fini dell’impugnazione di un

atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una

nuova procura ad litem.

Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un

mero strumento di concentrazione processuale, ma nell’introduzione di un diverso

rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull’ampiezza dei poteri

di quest’ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura

destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce.

Tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all’art. 1 della legge n.

205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo

simultaneo, reso possibile dall’art. 1 dalla legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova

utilizzazione dei “motivi aggiunti” non esclude la legittimità dell’impugnazione con

autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole

apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina

diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione

autonoma e con l’escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto

inserita nel processo già esistente.

11. Si deve, peraltro, rilevare che, a prescindere da quanto sopra esposto, ed

anche a voler, considerare rilevante la disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 205 del

2000, nel caso di specie non sembravano comunque ricorrere i presupposti per la

impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento del Commissario Straordinario n. 8

del 2001.

L’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 consente la proposizione di motivi aggiunti in

relazione a “tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso fra le stesse parti”. La

norma richiede, pertanto profili di connessione significativa fra i provvedimenti, ed in

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sostanza l’inerenza dei medesimi alla stessa vicenda procedimentale, nonché l’identità

soggettiva tra le parti. Ora, con la delibera n. 89 del 2001 il Commissario straordinario, da

una parte ha provveduto ad ammettere alcuni dei soggetti che avevano proposto il ricorso

collettivo alla SIAE in qualità di associati straordinari, e dall’altra ha previsto che ad essi

“saranno direttamente attribuiti, dopo, il loro effettivo incasso, i compensi ex art. 73 della

legge 22 aprile 1941 n. 635, con le modalità e nella misura ex art. 23 del R.D. 18 maggio

1942 n. 1369 e D.P.C.M. 1° settembre 1975, fermo restando che i compensi spettanti ai

sensi dell’art. 3, comma 5 della l. 5 febbraio 1992 n. 93 saranno ripartiti sulla base del

rapporto percentuale tra il numero dei supporti fonografici prodotti e messi in commercio

dai singoli produttori ed il numero complessivo di tutti i supporti registrati e messi in

commercio nel territorio italiano durante il medesimo anno solare”.

Il provvedimento Commissariale riguarda pertanto, nella sua parte fondamentale e

più significativa, una questione di riparto dei compensi, e cioè una vicenda procedimentale

diversa da quella riguardante l’impugnazione di alcune norme statutarie, mentre un

rapporto di commissione con il ricorso originariamente proposto poteva, semmai, essere

riscontrato limitatamente alla parte con cui veniva disposta l’ammissione alla SIAE dei

soggetti presi in considerazione quali associati straordinari.

Considerato nel suo contenuto oggettivo, il provvedimento n. 89 del 2001 del

Commissario Straordinario della SIAE non può essere ritenuto dotato di quella coerenza

alla medesima vicenda procedimentale e di quel grado di stretta connessione che, anche

con riferimento alla disciplina della legge n. 205 del 2000 legittimerebbe l’impugnazione

con motivi aggiunti; mentre, per quanto riguarda il profilo soggettivo, non può essere

trascurato il fatto che il provvedimento commissariale, riferito sostanzialmente ad un

diverso procedimento, concerneva soltanto nove soggetti fra tutti gli altri ricorrenti dal

ricorso collettivo, molti dei quali non avrebbero avuto interesse a contestarlo.

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35

Se ne deduce che, anche voler ritenere che, in virtù della procura conferita e del

riferimento in essa contenuta alla possibilità di proporre motivi aggiunti, fosse possibile

impugnare atti diversi da quello originariamente gravato da ricorso, non per questo le

procure esistenti potevano abilitare all’impugnazione di un atto come quello n. 89 del 2001

del Commissario Straordinario, giacché il medesimo appariva privo dei requisiti indicati

dall’art. 1 della legge n. 205 del 2000 per l’impugnazione con motivi aggiunti.

Sotto questo profilo esattamente il giudice di primo grado ha sostanzialmente

rilevato che le procure ad litem presenti in atti si riferivano soltanto allo Statuto ed agli atti

“immediatamente connessi”, e che quindi non potevano riguardare un provvedimento,

come quello del Commissario Straordinario privo di tale immediata connessione.

Gli argomenti sopra esposte evidenziano, in fine, l’irrilevanza della osservazione da

ultimo formulato dagli interessati, alla stregua della quale con il ricorso originario sarebbe

stato richiesto l’annullamento, oltre che dello Statuto anche “di ogni altro atto connesso,

coordinato, anteriore e/o successivo”.

A tacer d’altro si tratta, infatti, di una mera formula di stile, inidonea a fondare

alcuna concreta conseguenza circa la procura rilasciata e la ammissibilità

dell’impugnazione dell’atto del Commissario Straordinario.

12. Con il secondo motivo di impugnazione l’Avv. Recca ed i suoi consorti

deducono l’erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il settimo

motivo del ricorso di primo grado, con cui era stata dedotta l’illegittimità della previsione di

un obbligo di contribuzione a carico di editori produttori e concessionari, nei riguardi del

Fondo di Solidarietà senza godimento corrispettivo di alcuna prestazione.

Ad avviso degli appellanti, erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la capacità

della norma di recare un pregiudizio attuale a carico degli editori, concessionari e

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produttori, essendo la disciplina del fondo rinviata ad un futuro regolamento. A fronte del

futuro regolamento, vi sarebbe, infatti l’attualità della percezione della contribuzione del

2% da parte della SIAE.

In proposito, il Collegio osserva che la sentenza di primo grado non si è limitata ad

attribuire carattere eventuale e futuro alla doglianza prospettata dagli interessati, ed al

pregiudizio provocato dalla norma statutaria, ma ha altresì ritenuto “ragionevole in sé”, e

quindi legittima, la previsione di una ritenuta contributiva per l’alimentazione del fondo,

“essendo metodo comune in tutti i contesti analoghi”, ed ha affermato che non è

conducente il richiamo alla disposizione di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 419 del 1999.

Tale essendo il tenore, sul punto, della pronuncia impugnata, la doglianza

prospettata deve essere respinta, apparendo sostanzialmente corrette le statuizioni

adottate dal primo giudice.

Ed infatti, non può essere considerata illegittima la previsione di una contribuzione

solidaristica, a carico degli editori, concessionari e produttori, in relazione alla loro

appartenenza alla SIAE, ed ai vantaggi comunque a tale appartenenza collegati, ed

affidata alla norma statutaria, sulla base della norma avente valore di legge contenuta nel

decreto legislativo n. 419 del 1994 (art. 7, comma 4), che, demandando allo statuto

l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, demanda al medesimo anche la fissazione

di eventuali misure di solidarietà.

La stessa ricostruzione storica operata dagli odierni appellanti conferma l’esattezza

di tale assunto, dal momento che essa fa riferimento espresso alla pronuncia della

Sezione n. 97 del 1992, che, nel condividere l’adozione di iniziative a carattere

solidaristico da parte dell’ente, intervenendo in sede di ottemperanza ad un precedente

giudicato, ha ritenuto, con una correzione statutaria direttamente apportata in sede di

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ottemperanza, di determinare nella misura del 4% l’aliquota minima di contribuzione al

Fondo di solidarietà, (in misura identica sia per gli autori che per gli editori), precisando

che a tale esito si perveniva “onde evitare che il fine della solidarietà venga frustrato per

effetto dell’incertezza sia sull’ammontare dei fondi, sia sulla loro destinazione”, che

occorreva evitare che l’aliquota minima veniva determinata “in misura irrisoria” che

occorreva “poi eliminare le altre possibili destinazioni estranee alla solidarietà medesima”

(Cons. Stato Sez. VI, 19 gennaio 1995 n. 418 cit.).

Il riferimento alla pronuncia della Sezione n. 41 del 1995 e alla disciplina a seguito

di essa introdotta nell’art. 13 del D.P.R. n. 223 del 1995, di approvazione del nuovo statuto

della SIAE, sembra anzi evidenziare come con riferimento agli editori ed agli altri soggetti

interessati che oggi censurano l’art. 20 del decreto del 4 giugno 2001, deducendo

l’esistenza di una contribuzione senza controprestazione, la nuova disciplina statutaria

riservi, in realtà un più favorevole trattamento, riducendo al 2% l’aliquota della

contribuzione.

Quanto poi, all’art. 1 del d. lgs. n. 419 del 1999 esattamente il primo giudice ha

rilevato che esso obbedisce allo scopo di escludere dal riordino disposto con il medesimo

decreto legislativo gli enti previdenziali, ma niente dice in ordine alla legittimità della

misura di cui all’art. 20 dello Statuto dell’Ente.

In tale contesto, appare, pertanto evidente che il Tribunale si è, in realtà,

pronunciato sulla legittimità della clausola statutaria impugnata. Il riferimento alla natura

“eventuale e futura” della “asserzione” di illegittimità operata dagli odierni appellanti

sembra pertanto, per un verso legata al convincimento (contestato dagli appellanti) di una

non immediata operatività dell’obbligo di contribuzione, nell’assenza delle norme

regolamentari di modalità di funzione delle prestazioni, e per l’altro evidenziare come la

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futura emanazione del regolamento, determinando nel concreto ed in modo palese tutte le

modalità di fruizione delle prestazioni del Fondo di solidarietà, consentirà di porre con

assoluta chiarezza le questioni connesse alla natura di tale fondo, e di esercitare, di

conseguenza, l’eventuale ulteriore sindacato di legittimità.

In tal modo, intesa, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata appare, nel

contesto della statuizione, non irragionevole; la circostanza, infine, affermata dagli

appellanti che gli editori, i produttori ed i concessionari versino già al fondo il 2% dei propri

incassi in assenza della fissazione, con regolamento, delle modalità di previsione delle

prestazioni del fondo, può legittimare una richiesta volta a conoscere le modalità di

utilizzazione di tali contribuzioni in assenza del regolamento, ed anche, eventualmente

una istanza di rimborso delle contribuzioni nell’assenza della disciplina regolamentare e

fino alla sua emanazione, ma non è idonea ad evidenziare una erroneità od omissione di

pronuncia del giudice di primo grado , in realtà, nei sensi sopra precisati, non sussistente.

13. Con l’ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del rigetto dell’ottavo

motivo del ricorso di primo grado.

Il TAR avrebbe ritenuto esistente “la potestà tutoria ministeriale sui bilanci e sui

rendiconti”, sebbene l’art. 19, comma 3 dello Statuto abbia previsto la mera

comunicazione del bilancio preventivo; ad avviso degli appellanti il controllo ministeriale

sul conto consuntivo potrebbe servire soltanto per una comunicazione alla Corte dei Conti

e alla Procura della Repubblica, mentre sarebbe rilevante per gli aderenti alla SIAE

ottenere un controllo ministeriale preventivo delle spese.

La censura non può trovare accoglimento, in quanto il Tribunale, con statuizione

non censurata né dal Ministro né dalla SIAE, e che quindi per questa parte non appare

modificabile, ha già ritenuto, che “a differenza di ciò che opinano i ricorrenti, la

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comunicazione del bilancio preventivo dell’ente al Ministero vigilante di per sé non implica

alcuna menomazione dei relativi poteri di quest’ultimo, l’art. 13 comma 1, lett. c) del d. lgs.

419/1999 (la cui applicazione non è esclusa dal precedente art. 7, comma 4, II par.),

appunto stabilendo espressamente la potestà tutoria ministeriale sui bilanci e rendiconti

dell’ente intimato”.

In tal modo il Tribunale ha, con motivazione non censurata né dalla SIAE né dal

Ministero e quindi non modificabile, ritenuto che la comunicazione del bilancio preventivo

all’Amministrazione vigilante, prevista dallo Statuto, non implichi “alcuna menomazione dei

relativi poteri” di essa, e che quindi non escluda la potestà tutoria ministeriale, (e cioè

l’approvazione) anche nei confronti del predetto bilancio preventivo.

Si tratta di una lettura dei rapporti fra decreto delegato e norma statutaria

chiaramente espressa dal Tribunale e non censurata dalla SIAE e dal Ministero che

sembra realizzare per via interpretativa l’esito al quale gli odierni appellanti intenderebbero

pervenire con il motivo di impugnazione.

14. In conclusione, il ricorso n. 6028/2002 R.G., proposto dalla SIAE, il ricorso n.

6033/2002 R.G., proposto dal Ministero, ed il ricorso n. 6160/2002, proposto dall’Avv.

Recca e dai suoi consorti, devono essere respinti.

Deve, di conseguenza, essere confermata, nei sensi sopra esposti, l’impugnata

sentenza di primo grado.

Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere compensate,

avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente

pronunciando, così provvede:

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- dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in epigrafe;

- respinge i ricorsi n. 6028/2002 R.G., n. 6033/2002 R.G., n. 6160/2002 R.G.,

indicati in epigrafe;

- conferma per l’effetto l’impugnata sentenza di primo grado;

- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di

giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003, dal Consiglio di Stato, in sede

giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Alessandro PAJNO Consigliere Est.

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere

Pietro FALCONE Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere