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Società degli Interporti Siciliani S.p.A. Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: [email protected] Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO – Tel: 091 7303193 R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale € 7.255.678,20 i.v. 1 SERVIZIO DI ESECUZIOE DI U PROGRAMMA DI IDAGII GEOLOGICHE, GEOTECICHE, IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE, SISMICHE ELLE AREE ITERESSATE DALLA STRADA DI ACCESSO ALL’ITERPORTO - POLO LOGISTICO DI CATAIA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

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SERVIZIO DI ESECUZIO�E DI U� PROGRAMMA DI I�DAGI�I GEOLOGICHE,

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I�TERESSATE DALLA STRADA DI ACCESSO ALL’I�TERPORTO - POLO LOGISTICO DI

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

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Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni di cui al presente capitolato sono finalizzate, in ottemperanza all’art. 25 comma 2 lettera c) e all’art. 27 comma 1-2-3 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., alla individuazione ed alla definizione dei caratteri geologici, geotecnici, idrogeologici, idraulici, sismici, delle aree interessate dalla Strada di accesso al Polo Logistico - Interporto di Catania da realizzarsi in località Bicocca. L’appalto mira a mettere in campo un programma di indagini, in numero congruo alla specifica fase progettuale definitiva della strada di “Accesso all’Interporto - Polo Logistico di Catania”, caratterizzato da:

− sondaggi geognostici;

− prove geotecniche in situ e in laboratorio;

− indagini idrogeologiche;

− indagini idrauliche;

− prove sismiche.

Art. 2

AMMONTARE E CONDIZIONI DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA) L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 57.969,95 (dicasi Euro cinquantasettemilanovecentosessantanove/95) oltre IVA di cui € 0,00 (dicasi Euro 0/00) per oneri per la sicurezza dovuti ad attività interferenti sui luoghi oggetto del servizio non soggetti a ribasso d'asta.

2.2. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Appalto con corrispettivo a corpo e pertanto ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. 2.3. CONDIZIONI DI APPALTO

L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare prima dell’inizio delle prestazioni oggetto dell’appalto un cronoprogramma operativo con l’indicazione dei tempi di esecuzione del servizio che non potrà comunque eccedere i 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Con l'assunzione dell'appalto l’Appaltatore dichiara, pertanto, implicitamente di avere le possibilità, le professionalità, le attrezzature ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle campagne di indagine ambientale nei tempi prefissati, nonché di avere la perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che la regolano, sia di tutte le condizioni generali e particolari che si riferiscono alla tipologia del servizio e alle metodiche da utilizzare ed in generale di tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto.

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Art. 3

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO

3.1. SONDAGGI GEOGNOSTICI I sondaggi geognostici permettono di analizzare il suolo in profondità per la valutazione delle sue caratteristiche geologiche e geotecniche. Il raggiungimento di tale scopo dovrà avvenire attraverso le seguenti operazioni:

− approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto di lavoro;

− installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compreso lo smontaggio e tutto quant'altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto di lavori (il numero di sondaggi previsto è 9);

− perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, compreso l'eventuale rivestimento del foro, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluse rocce lapidee tenaci, compresa l'estrazione, la descrizione e la conservazione del cutting in apposite cassette catalogatrici e compreso, infine, lo schema planimetrico dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda (la profondità totale di investigazione è di circa 215 ml);

− prelievo di campioni, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i sondaggi a rotazione, di diametro minimo 85 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, la paraffinatura, l'etichettatura e l'invio al laboratorio di analisi (il numero dei campioni da prelevare nel corso delle 9 perforazioni previste è di 21);

− cassette catalogatrici scompartate in maniera tale da consentire la conservazione di carote o campioni, compreso l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato dalla D.L. (in considerazione della profondità totale di investigazione il numero di cassette previsto è di 43);

− certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati nel singolo sondaggio redatta in scala adeguata ed ai sensi del D.M. 14/09/05 (il numero previsto è 9);

− approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in serbatoio, compreso ogni onere il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del consumo, di carburante per lo stesso;

− apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia copia del campione (il numero previsto dei campioni da aprire è di 21).

3.2. PROVE GEOTECNICHE IN SITU Le prove geotecniche in situ permettono di definire la stratigrafia del terreno e le caratteristiche meccaniche e di permeabilità dei singoli strati. Il raggiungimento di tale scopo dovrà avvenire attraverso la seguente operazione:

− prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo RAYMOND o simile, compreso l’approntamento dell’attrezzatura, profilo penetrometrico e relazione illustrativa (in considerazione della profondità totale di investigazione e dei litotipi ivi presenti il numero di prove previsto è di 20).

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3.3. PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO Le prove geotecniche di laboratorio permettono di identificare e determinare le caratteristiche fisico-chimiche delle rocce. Il raggiungimento di tale scopo dovrà avvenire attraverso le seguenti operazioni:

− determinazione del contenuto d’acqua naturale;

− determinazione del peso dell’unità di volume;

− analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione;

− prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati su provini aventi diametro da 40 a 100 mm con il mantenimento di ogni gradino di carico per un intervallo di tempo minore di 48 h, con pressione massima non superiore a 6,4 MPa per un numero massimo di 8 incrementi nella fase di carico e 4 decrementi nella fase di scarico, con misura di almeno n. 5 valori del modulo edometrico; determinazione Cv (coefficiente di consolidazione), Kv (permeabilità), Mv (modulo di compressibilità) nel corso delle prove edometriche, compresa la preparazione dei diagrammi cedimenti/tempo e Cv – Log σv da effettuare per ogni incremento di carico;

− prova triassiale consolidata – non drenata (CU) da effettuare su almeno n. 3 provini di diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm, con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali durante la fase di rottura;

− prova di taglio diretto, da eseguire su almeno n. 3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata drenata (CD) con rilievo e diagrammazione delle curve cedimenti/tempo e tensioni - deformazioni con velocità compresa tra 0,02 e 0,002 mm/min; determinazione della resistenza residua da effettuare su almeno n. 3 provini, nel corso di una prova di taglio diretto, con almeno 6 cicli di rottura a velocità elevata e gli ultimi cicli a velocità doppia di quella di picco;

− prova triassiale non consolidata – non drenata (UU) da effettuare su almeno n. 3 provini di diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm, con saturazione preliminare e misura della pressione interstiziale durante la fase di rottura.

3.4. INDAGINI IDROGEOLOGICHE Le indagini idrogeologiche sono finalizzate alla ricerca ed al monitoraggio delle falde acquifere. Il raggiungimento di tale scopo dovrà avvenire attraverso la seguente operazione:

− installazione di piezometri a tubo aperto da 2” in PVC microfessurato, in fori già predisposti, compresa la fornitura del materiale occorrente, la formazione del tappo di fondo, la collocazione del tubo metallico od in materiale plastico, la costituzione del filtro drenante; approntamento dell'apparecchiatura di misurazione e del personale addetto, compreso il trasporto in andata e ritorno e lo spostamento da tubo a tubo; l’analisi sarà fatta su 4 fori per 12 rilievi mensili della falda (anno idrologico).

3.5. INDAGINI IDRAULICHE Le indagini idrauliche permettono di acquisire dati specifici sull’interazione fra lo scheletro solido del terreno ed il fluido che ne satura completamente o parzialmente i pori. Il raggiungimento di tale scopo dovrà avvenire attraverso le seguenti operazioni:

− scavo di pozzetto superficiale e prova di permeabilità in pozzetto, restituzione del grafico abbassamento/tempo compresa la fornitura dell'acqua necessaria anche per la preventiva saturazione del terreno (3 pozzetti superficiali);

− prova di permeabilità per immissione di acqua in fori di sondaggi a rotazione, a carico costante o variabile (prova di abbassamento) compresa la fornitura dell'acqua e l'approntamento dell'apparecchiatura esterna per la misurazione del livello dell'acqua (3 fori).

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3.6. PROVE SISMICHE Le indagini geofisiche permettono di rilevare, tramite delle apposite strumentazioni, eventuali anomalie (magnetiche o gravimetriche) rispetto all'ambiente circostante (indagini passive) oppure, in riferimento ai rilievi di tipo geoelettrico e sismico, permettono, tramite l'attivazione nel sottosuolo di diverse forme di energia, di studiare come si comporta il materiale in esame (indagini attive). Il raggiungimento di tale scopo dovrà avvenire attraverso le seguenti operazioni:

− prova sismica attiva del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con geofoni verticali disposti secondo geometria lineare ed "offset" e collegati ad un sismografo multicanale a memoria incrementale; determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh, inversione del modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior "fitting" tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione, restituzione di profili Vs del sottosuolo (8 prove sismiche tipo MASW);

− prova sismica passiva per la valutazione della risposta sismica di sito mediante l’acquisizione di rumore sismico per una finestra temporale di registrazione in continuo non inferiore a 20 minuti e registrato con geofono 3D avente periodo di oscillazione non superiore a 1 Hz e collegato ad una stazione sismometrica con risoluzione 16 - 24 bit, compresa l'elaborazione dei dati con tecniche spettrali FFT sulle tre componenti del moto del suolo nonché la restituzione del rapporto H/V per la valutazione della frequenza del sito e di eventuali effetti di amplificazione sismica locale (16 prove sismiche tipo passivo).

3.7. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI Lo svolgimento delle indagini descritte precedentemente deve essere documentato nel dettaglio, con verbali quotidiani (giornali di cantiere) elaborati dal Responsabile del Servizio. Per ogni attività prevista dal presente protocollo dovrà essere espressamente individuato il responsabile della stessa, che dovrà garantire le corrette modalità esecutive. I campionamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dalla ditta aggiudicataria secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, compreso tutto il materiale occorrente per la loro corretta esecuzione e conservazione ed ogni altro onere per la migliore qualità della prestazioni richieste. La ditta appaltatrice comunicherà preventivamente il nominativo dell’incaricato autorizzato alla effettuazione dei campionamenti nonché il recapito telefonico dello stesso anche per richieste urgenti ed eventuali variazioni. Il prelievo dovrà essere analitico, esplicitato da una dichiarazione che attesti che lo stesso è certificato ai sensi della norme vigenti in materia, con precisa indicazione delle prove per le quali esso è certificato. Le analisi sui campioni devono essere effettuate con metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. L’ubicazione dei prelevamenti in sito che formano oggetto dell'appalto, saranno riportati in una planimetria disponibile al momento della sottoscrizione del contratto presso la stazione appaltante. Al termine della campagna di indagini dovrà essere compilata una relazione conclusiva comprendente l'elencazione di tutti i risultati conseguiti nella esecuzione dei lavori compresa la descrizione delle metodologie utilizzate. 3.8. ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI I risultati delle attività di campo e di laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi e di rappresentazioni cartografiche, tra cui devono essere realizzate, come minimo:

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− carta/e di ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento e/o misura, con distinzione tipologica;

− documentazione fotografica dei sondaggi;

− carta geologica;

− carta geomorfologica;

− carta idrogeologica;

− profilo geologico;

− profilo geotecnico.

Art. 4

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le varianti in corso di esecuzione del contratto si rinvia alla disciplina dettata dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art.5

RIFERIMENTO NORMATIVO

Nell’ambito dell’effettuazione del servizio oggetto dell’appalto, si dovrà fare riferimento, quand’anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia INOLTRE dovranno essere pienamente osservate:

− le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione del servizio in materia di appalti di servizi;

− le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il servizio comunque applicabili al servizio;

− le norme tecniche e i decreti di applicazione, ed in particolare le norme e le disposizioni sui metodi di prelievo e campionamenti del suolo e delle acque e sulle metodologie di laboratorio per le analisi chimiche;

− il D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i. e le normative sulla tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

− tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).

L’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le norme di cui sopra impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

− la lettera d’invito della Società appaltante;

− il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

− il cronoprogramma delle attività presentato dall’Appaltatore;

− il piano di sicurezza presentato dall’appaltatore.

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Art. 7

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

7.1. CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo del servizio offerto in fase di gara da prestare anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale cauzione sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%. La fidejussione bancaria od assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Società appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e la aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal con-tratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Società appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La Società appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività oggetto del presente appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Società degli Interporti S.p.A. abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

7.2. POLIZZA ASSICURATIVA

L’Assuntore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Assuntore stesso, quanto della Società appaltante e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente gara, sollevando in tal modo, la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. da ogni responsabilità.

L’impresa aggiudicataria è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno della Società appaltante, pertanto si obbliga a tenere indenne quest’ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a inadempienze e/o errori nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

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L’appaltatore si impegna altresì ad intervenire in giudizio sollevando la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. da qualsivoglia responsabilità.

L’impresa aggiudicataria sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dalla Società appaltante o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell’opera e del comportamento dei suoi dipendenti.

A tal fine, l’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l’Assuntore possa arrecare alla Società appaltante, ai propri dipendenti e collaboratori e comunque a tutti i rappresentanti della Società appaltante che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamenti dei dati personali, ecc.

L’ Assuntore dovrà essere in possesso di una Polizza assicurativa RCT – RCO, stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore Società degli Interporti Siciliani S.p.A. con esclusivo riferimento alla presente gara con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) senza limiti al numero di sinistri e la massimale annuo per danni, con esclusione di franchigia (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell’onere delle franchigia a carico dell’impresa appaltante) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l’Impresa appaltatrice potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna del servizio e cesserà alla data di emissione del Certificato di di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

Copia di tale polizza conforme all’originale, dovrà essere consegnata successivamente all’aggiudicazione, su richiesta della Società appaltante.

Art. 8

INIZIO DEL SERVIZIO

8.1. CONSEGNA

La consegna avverrà mediante comunicazione scritta all’Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento della Società appaltante.

La Società appaltante si riserva comunque, nelle more del perfezionamento contrattuale, la facoltà di consegnare il servizio oggetto dell’appalto all’Appaltatore sotto riserve di legge; pertanto l’Appaltatore si impegna a dare inizio alle attività su richiesta della Società appaltante entro i termini da questa stabiliti.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Responsabile del Procedimento fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, la Società appaltante avrà facoltà di revocare l’aggiudicazione, di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva. 8.2. CRONOPROGRAMMA L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare il servizio secondo il cronoprogramma operativo presentato prima dell’inizio delle attività e che è parte integrante del contratto. In ogni caso tale cronoprogramma operativo non potrà eccedere i 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio. 8.3. INIZIO DELLE ATTIVITA’ - PENALE PER IL RITARDO L’Appaltatore dovrà dare inizio al servizio entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) naturali e

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Società degli Interporti Siciliani S.p.A. Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: [email protected] Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO – Tel: 091 7303193

R.I. - C.F. - P.IVA 03205100872 - R.E.A. C.C.I.A.A. CT n. 202908 - Capitale sociale € 7.255.678,20 i.v.

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consecutivi dalla data del verbale di consegna, secondo il cronoprogramma operativo redatto dall’Appaltatore. In caso di ritardo di inizio dalla data del verbale di consegna sarà applicata una penale giornaliera di € 50,00 (dicasi Euro cinquanta/00). Se il ritardo dovesse superare giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna del servizio, il Responsabile del Procedimento avrà la facoltà di revocare l’aggiudicazione, di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 9

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

REPORTISTICA FINALE - PENALE PER IL RITARDO - PROROGHE

L’ultimazione delle attività di indagine sarà determinata dalla consegna di una relazione conclusiva con il riepilogo delle risultanze complessive delle indagini effettuate, con allegati, sotto forma di tabelle di sintesi, i risultati delle attività di indagine, secondo quanto stabilito all’art. 3 del presente Capitolato. Tale relazione conclusiva dovrà essere consegnata alla Società appaltante non oltre il termine dichiarato nel cronoprogramma operativo redatto dall’Appaltatore. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 50,00 (dicasi Euro cinquanta/00) fino al sessantesimo giorno dalla data di consegna del servizio. In caso di ritardo oltre i 60 (sessanta) giorni sarà applicata una penale giornaliera di € 250,00 (dicasi Euro duecentocinquanta/00). Eventuali proroghe temporali possono essere concesse solo a discrezione della Società appaltante qualora le cause del ritardo non dipendano dalla tempistica necessaria all’effettuazione dei campionamenti e delle analisi. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna del servizio, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle operazioni di indagine, l’Appaltatore è tenuto a proseguire il servizio eventualmente eseguibile, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, del servizio non eseguibile in conseguenza di detti impedimenti. La Società appaltante ne disporrà la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Art. 10

ANTICIPAZIONI

Non è prevista alcuna forma di erogazione di anticipazione sull’importo contrattuale da parte della Società appaltante all'Appaltatore.

Art. 11

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L’importo di aggiudicazione sarà soggetto a fatturazione posticipata in ragione dell’effettiva esecuzione del servizio certificata dal Responsabile del Procedimento (Certificato di regolare esecuzione). Il pagamento della fattura, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni e previa presentazione del DURC, viene effettuato dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. a 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui la società appaltante abbia concesso l’autorizzazione al subappalto o al cottimo, il pagamento dei corrispettivi ai subappaltatori verrà effettuato secondo le modalità previste dall’art. 13.5 della lettera d’invito.

Ove non diversamente specificato, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato, nonché da leggi, regolamenti e

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disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato.

Art. 12

DANNI

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 13

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

13.1. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO Non appena avvenuta l'ultimazione l'Appaltatore informerà per iscritto la Stazione appaltante e contestualmente consegnerà la relazione conclusiva delle attività eseguite e delle certificazioni delle analisi condotte.

13.2. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Le operazioni di collaudo del servizio reso avranno inizio entro 15 giorni dalla data di consegna della documentazione finale e saranno portate a compimento nel termine di 30 giorni dall'inizio con l'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione.

Qualora durante il collaudo venissero accertati dalla Società appaltante incongruenze, inesattezze o comunque inadempienze alle clausole contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a correggere o a ripetere le attività di campionamento e/o analisi che la Società appaltante riterrà necessari, nel tempo dalla stessa assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, la Società appaltante potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà detratta dal credito dell’Appaltatore.

Art. 14

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

14.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto del presente appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolge il servizio ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

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I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

14.2. TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio del servizio e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

14.3 SICUREZZA

L’appaltatore dovrà dimostrare un’adeguata capacità organizzativa e gestionale per la programmazione e l’attuazione della prevenzione in azienda dichiarando il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale, adeguatamente organizzati, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati a svolgere la prestazione richiesta. L’affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante non ha redatto il D.U.V.R.I. previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 poiché dall’analisi dei rischi da interferenza effettuata non si riscontra alcuna interferenza tra le attività dell’appaltatore e quelle della stazione appaltante e inoltre i luoghi in cui verrà svolto il servizio in oggetto non sono di proprietà della stazione appaltante stessa. All’affidatario sarà richiesta la redazione di un apposito piano di sicurezza al quale sarà allegata la prescritta documentazione di conformità alle norme di sicurezza di tutte le macchine che verranno utilizzate nella fase di esecuzione del servizio in oggetto. L’affidatario munirà i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art.18 comma 2 lettera u, D.Lgs. 81/2008).

Art. 15

ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Società appaltante del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Art. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di rieseguire parti del servizio oggetto di contestazione nella fase di collaudo o sospendesse unilateralmente il servizio e comunque in caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C., la Società appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione per colpa dell’appaltatore la Società appaltante procederà all’escussione dell’intero deposito cauzionale senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti. In caso di risoluzione contrattuale la Società appaltante procederà ad interpellare il secondo classificato alla

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procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio. La Società appaltante ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle attività effettivamente eseguite, oltre il decimo delle attività non ancora eseguite.

Art. 17

SUBAPPALTO - DIVIETI – FUSIONI

17.1. SUBAPPALTO E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto, come meglio specificato dall’art. 13 della lettera d’invito. 17.2. ALTRI DIVIETI ED OBBLIGHI Ai sensi dell’art. 118, comma 1, D.lgs. 163/2006 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dalla Società appaltante, salvo quanto previsto dall’art. 117 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 17.3. FUSIONI E CONFERIMENTI Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna Società appaltante aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991. n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 163/2006.

Nei sessanta giorni successivi la Società appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al pretendente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 18

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività di indagine ambientale in conformità alle condizioni contrattuali e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia ed è l’unico responsabile delle risultanze delle stesse anche ai fini delle possibili successive attività di bonifica che rimangono a carico della Società appaltante. Le disposizioni impartite dalla Società appaltante, la presenza nei luoghi oggetto delle indagini di proprio personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione delle modalità di campionamento, dei procedimenti e qualunque altro intervento effettuato dalla Società appaltante nel corso delle attività di indagine oggetto dell’appalto devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Società appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed esclusivo con la consegna delle certificazioni e della reportistica finale.

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Art. 19

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni insorgenda controversia derivante dall’esecuzione del contratto, la competenza esclusiva è del foro di Catania.