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PATENT BOX DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI Art. 1, commi 37-45L. 23.12.2014 N. 190 Art. 5 co. 1, D.L. 24.01.2015 N. 1 (Investment Compact) [email protected] Dott. Paolo Zanatta 18.02.2015 1

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PATENT BOXDETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI

Art. 1, commi 37-45L. 23.12.2014 N. 190

Art. 5 co. 1, D.L. 24.01.2015 N. 1 (Investment Compact)

[email protected] Dott. Paolo Zanatta 18.02.2015 1

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L’AGEVOLAZIONE

La legge di Stabilità 2015 introduce un’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di Beni

Immateriali o c.d. Intangibles (marchi, brevetti , know how), denominata

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Consiste in una tassazione ridotta a favore delle imprese che sfruttano i risultati prodotti dai propri progetti di

Ricerca & Sviluppo

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LO SCOPOIncoraggiare gli investimenti in ricerca e sviluppo rendendo il mercato

nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri

Relazione illustrativa al disegno di L. di stabilità 2015:

1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere

2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia («o meglio, evitarne la rilocalizzazione all’estero», cfr. Rel Gov.)

3. favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo («gli investimenti in innovazione contribuiscono alla crescita media della produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34 per cento» cfr. Rel. Gov., fonte: Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, OECD 2013)[email protected] Dott. Paolo Zanatta 18.02.2015 3

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Stato UE Caratteristiche principaliPaesi Bassi Riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese

di ricerca e sviluppo qualificate. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5%

Gran Bretagna

Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 10%

Belgio Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un’aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%

Lussemburgo Riguarda brevetti, software, diritti d’autore e marchi. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5,8%

Spagna Riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know-how. É prevista un’aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%

Francia Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 15%

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GLI ALTRI PAESI DELL’UNIONEL’estrema facilità di trasferimento dei beni immateriali da un paese

all’altro dell’Unione Europea richiedeva l’introduzione di una legislazione fiscale nazionale competitiva con quella degli altri paesi

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SOGGETTI BENEFICIARI A CONDIZIONE CHE svolgano le attività di ricerca e sviluppo

finalizzate alla produzione di beni immateriali agevolabili

Tutti:Ø i titolari di reddito di impresa a prescindere dalla propria

forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, eccetera), dalle dimensione e dal regime contabile

Ø le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con o senza personalità giuridica, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo

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L’OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

Redditi derivanti dall’utilizzo di:

• opere dell’ingegno

• brevetti industriali

• marchi d’impresa (inclusi quelli commerciali)

• disegni e modelli

• processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know how)

Non è necessaria la registrazione ma è sufficiente che si tratti di beni immateriali potenzialmente tutelabili dalle leggi vigenti

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LE CARATTERISTICHE

Decorrenza dall’esercizio 2015

Accesso per opzione (rinnovabile?)

Durata 5 anni irrevocabile

Imposte rileva sia per la determinazione del reddito complessivo imponibile IRES o IRPEF, che per il calcolo del «valore della produzione netta» ai fini IRAP

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L’OPZIONEE’ necessario esercitare una specifica OPZIONE

L’opzione è consentita A CONDIZIONE che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione di beni immateriali agevolabili:

Ø con attività svolte internamente

Ø mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l’impresa

Ø mediante contratti di ricerca stipulati con Università o Enti di Ricerca e Organismi Equiparati

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LA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Esclusione da tassazione del 50% del Reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali

L’agevolazione si applica gradualmente:

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RedditoRicavi fiscalmente

rilevanti

Componenti negatividi reddito

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Segue LA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

La Quota di Reddito Agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i seguenti costi fiscalmente rilevanti:

A = Costi di R&S per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppodel bene immateriale

Costi complessivi per produrre il bene immateriale

Il DM di prossima emanazione definirà gli elementi di tale rapporto

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ENTRO MAX 30% di A

§ Costi per l’acquisizione del bene immateriale§ Costi infragruppo per contratti di ricerca

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L’UTILIZZO DIRETTONel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è obbligatorio

concludere un apposito accordo con L’Agenzia Entrate (Ruling), conforme all’art. 8 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, al fine di individuare il Contributo Economico di tali beni alla produzione del

reddito complessivo

Oggetto del Ruling

Determina in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate i componenti positivi di reddito impliciti e i componenti

negativi di reddito ad essi inerenti

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RedditoRicavi fiscalmente

rilevantiComponenti negativi

di reddito

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IL RULINGIstanza

dell’Impresa

Invito a comparire dell’Agenzia

Entro 30 gg

Entro 180 gg

Sottoscrizione dell’accordo

(validità 5 anni)

Mancato raggiungimento

dell’accordo

L’Agenzia Entrate:– riscontra la completezza delle

informazioni fornite– valuta l’ammissibilità

dell’istanza

Contraddittorio in più incontri .Eventuale richiesta di ulteriore documentazione.Effettuazione di accessi presso i locali dell’impresa, per acquisire diretta cognizione dei fatti ed elementi informativi utili ai fini istruttori.(Accessi anche successivamente all’eventuale accordo)

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L’UTILIZZO ESTERNOIMPRESE CHE CONCEDONO A TERZI L’USO COMMERCIALE

Il regime opzionale è accessibile anche ai redditi derivanti dalla

concessione in uso a terzi dei beni immateriali

I Ricavi sono effettivi (royalties determinate contrattualmente)

I Costi specifici inerenti il bene immateriale devono essere individuati

Nel caso in cui i redditi siano realizzati tra società controllate o controllanti la procedura di Ruling è facoltativa

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PLUSVALENZE DELLA CESSIONE

DEI BENI AGEVOLABILI

Sono escluse dalla formazione del Reddito Complessivo a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla

cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili

Non sono previsti specifici effetti sanzionatori in caso di mancato reinvestimento nei termini

Nel caso di cessione infragruppo è facoltativo attivare la procedura di Ruling

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DECRETO MINISTERIALE

Le disposizioni attuative saranno fissate da un Decreto del Ministero delle sviluppo economico di concerto con il

Ministero dell’economia e delle finanze

In particolare saranno definiti gli elementi del quoziente per il calcolo della “quota di reddito agevolabile”

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