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PATENT BOXDETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI
Art. 1, commi 37-45L. 23.12.2014 N. 190
Art. 5 co. 1, D.L. 24.01.2015 N. 1 (Investment Compact)
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L’AGEVOLAZIONE
La legge di Stabilità 2015 introduce un’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di Beni
Immateriali o c.d. Intangibles (marchi, brevetti , know how), denominata
PATENT BOX
Consiste in una tassazione ridotta a favore delle imprese che sfruttano i risultati prodotti dai propri progetti di
Ricerca & Sviluppo
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LO SCOPOIncoraggiare gli investimenti in ricerca e sviluppo rendendo il mercato
nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri
Relazione illustrativa al disegno di L. di stabilità 2015:
1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere
2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia («o meglio, evitarne la rilocalizzazione all’estero», cfr. Rel Gov.)
3. favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo («gli investimenti in innovazione contribuiscono alla crescita media della produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34 per cento» cfr. Rel. Gov., fonte: Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, OECD 2013)[email protected] Dott. Paolo Zanatta 18.02.2015 3
Stato UE Caratteristiche principaliPaesi Bassi Riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese
di ricerca e sviluppo qualificate. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5%
Gran Bretagna
Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 10%
Belgio Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un’aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%
Lussemburgo Riguarda brevetti, software, diritti d’autore e marchi. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5,8%
Spagna Riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know-how. É prevista un’aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%
Francia Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un’aliquota di imposta effettiva del 15%
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GLI ALTRI PAESI DELL’UNIONEL’estrema facilità di trasferimento dei beni immateriali da un paese
all’altro dell’Unione Europea richiedeva l’introduzione di una legislazione fiscale nazionale competitiva con quella degli altri paesi
SOGGETTI BENEFICIARI A CONDIZIONE CHE svolgano le attività di ricerca e sviluppo
finalizzate alla produzione di beni immateriali agevolabili
Tutti:Ø i titolari di reddito di impresa a prescindere dalla propria
forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, eccetera), dalle dimensione e dal regime contabile
Ø le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con o senza personalità giuridica, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo
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L’OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Redditi derivanti dall’utilizzo di:
• opere dell’ingegno
• brevetti industriali
• marchi d’impresa (inclusi quelli commerciali)
• disegni e modelli
• processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know how)
Non è necessaria la registrazione ma è sufficiente che si tratti di beni immateriali potenzialmente tutelabili dalle leggi vigenti
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LE CARATTERISTICHE
Decorrenza dall’esercizio 2015
Accesso per opzione (rinnovabile?)
Durata 5 anni irrevocabile
Imposte rileva sia per la determinazione del reddito complessivo imponibile IRES o IRPEF, che per il calcolo del «valore della produzione netta» ai fini IRAP
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L’OPZIONEE’ necessario esercitare una specifica OPZIONE
L’opzione è consentita A CONDIZIONE che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione di beni immateriali agevolabili:
Ø con attività svolte internamente
Ø mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l’impresa
Ø mediante contratti di ricerca stipulati con Università o Enti di Ricerca e Organismi Equiparati
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LA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Esclusione da tassazione del 50% del Reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali
L’agevolazione si applica gradualmente:
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RedditoRicavi fiscalmente
rilevanti
Componenti negatividi reddito
Segue LA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
La Quota di Reddito Agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i seguenti costi fiscalmente rilevanti:
A = Costi di R&S per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppodel bene immateriale
Costi complessivi per produrre il bene immateriale
Il DM di prossima emanazione definirà gli elementi di tale rapporto
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ENTRO MAX 30% di A
§ Costi per l’acquisizione del bene immateriale§ Costi infragruppo per contratti di ricerca
L’UTILIZZO DIRETTONel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è obbligatorio
concludere un apposito accordo con L’Agenzia Entrate (Ruling), conforme all’art. 8 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, al fine di individuare il Contributo Economico di tali beni alla produzione del
reddito complessivo
Oggetto del Ruling
Determina in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate i componenti positivi di reddito impliciti e i componenti
negativi di reddito ad essi inerenti
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RedditoRicavi fiscalmente
rilevantiComponenti negativi
di reddito
IL RULINGIstanza
dell’Impresa
Invito a comparire dell’Agenzia
Entro 30 gg
Entro 180 gg
Sottoscrizione dell’accordo
(validità 5 anni)
Mancato raggiungimento
dell’accordo
L’Agenzia Entrate:– riscontra la completezza delle
informazioni fornite– valuta l’ammissibilità
dell’istanza
Contraddittorio in più incontri .Eventuale richiesta di ulteriore documentazione.Effettuazione di accessi presso i locali dell’impresa, per acquisire diretta cognizione dei fatti ed elementi informativi utili ai fini istruttori.(Accessi anche successivamente all’eventuale accordo)
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L’UTILIZZO ESTERNOIMPRESE CHE CONCEDONO A TERZI L’USO COMMERCIALE
Il regime opzionale è accessibile anche ai redditi derivanti dalla
concessione in uso a terzi dei beni immateriali
I Ricavi sono effettivi (royalties determinate contrattualmente)
I Costi specifici inerenti il bene immateriale devono essere individuati
Nel caso in cui i redditi siano realizzati tra società controllate o controllanti la procedura di Ruling è facoltativa
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PLUSVALENZE DELLA CESSIONE
DEI BENI AGEVOLABILI
Sono escluse dalla formazione del Reddito Complessivo a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla
cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili
Non sono previsti specifici effetti sanzionatori in caso di mancato reinvestimento nei termini
Nel caso di cessione infragruppo è facoltativo attivare la procedura di Ruling
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DECRETO MINISTERIALE
Le disposizioni attuative saranno fissate da un Decreto del Ministero delle sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze
In particolare saranno definiti gli elementi del quoziente per il calcolo della “quota di reddito agevolabile”
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