Sito nuovo ue internal market industries - sme
-
Upload
studio-legale-stefanellistefanelli -
Category
Law
-
view
69 -
download
4
Transcript of Sito nuovo ue internal market industries - sme
www.studiolegalestefanelli.it
2008
New Legislative Framework(introduzione di Regolamenti)
REG (EC) 765/2008DEC (EC) 768/2008
www.studiolegalestefanelli.it
New Legislative Framework(introduzione di Regolamenti)
Direttiva sicurezza generale prodotti Direttive sugli specifici prodotti
PROFILI “SOGGETTIVI”
PROFILI “OGGETTIVI”
www.studiolegalestefanelli.it
FABBRICANTE i fabbricanti garantiscono che i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a …[riferimento alla relativa normativa].• preparano la documentazione tecnica prescritta • eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità
applicabile.• redigono una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura
di conformità.• conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di
conformità per … garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme.
• eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
[
www.studiolegalestefanelli.it
FABBRICANTE
• garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
• indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
• garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
www.studiolegalestefanelli.it
FABBRICANTE
Caso di non conformità, prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Caso di rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.
cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
www.studiolegalestefanelli.it
IMPORTATORE
www.studiolegalestefanelli.it
IMPORTATORE
1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità.
Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio o i marchi di conformità prescritti siano apposti sul prodotto, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6].
[
OBBLIGO CONTROLLO
CONFORMITA’
www.studiolegalestefanelli.it
IMPORTATORE
L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme …, non immette il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.
Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato
Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la lorodenominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’ imballaggio o in un documento di accompagnamento delprodotto
OBBLIGO DI NON IMMISSIONE
IN COMMERCIO
OBBLIGO DI DENUNCIA
OBBLIGO DI ESSERE
CONTATTABILI
www.studiolegalestefanelli.it
IMPORTATORE
li importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui...
OBBLIGO CONTROLLO
SULLE ISTRUZIONI D’USO
OBBLIGO DI CORRETTA TRASPORTO E
IMMAGAZZINAMENTO
www.studiolegalestefanelli.it
IMPORTATORE
Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano idistributori di tale monitoraggio
.
OBBLIGO DI EFFETTUARE
PROVE A CAMPIONE
www.studiolegalestefanelli.it
IMPORTATORE
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti le autorità nazionali degli Stati membri in cui hannomesso a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa
NON CONFORMITA’
OBBLIGO DI ASSUMERE LE
MISURE CORRETTIVE
RISCHIO
OBBLIGO DI DENUNCIA
www.studiolegalestefanelli.it
IMPORTATORE
Gli importatori conservano per ………… la dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità
Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
OBBLIGO CONSEGAN DOCUMENTAZIONE
TECNICA
OBBLIGO CONSEGAN DOCUMENTAZIONE
TECNICA, TRADOTTE IN ITALIANO
OBBLIGO COOPERAZIONE
www.studiolegalestefanelli.it
DISTRIBUTORE
www.studiolegalestefanelli.it
DISTRIBUTORE
OBBLIGO DI DILIGENZA
OBBLIGO DI CONTROLLO • MARCATURA • ISTRUZIONI USO
CONTROLLO ATTI IMPORTATORI E FABBRICANTI
E
Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6] e all’articolo [R4, paragrafo 3].
www.studiolegalestefanelli.it
DISTRIBUTORE
NON CONFORMITA’OBBLIGO NON
COMMERCAILIZZAZIONE
RISCHIO OBBLIGO DENUNCIA
OBBLIGO IMMAGAZZINAMNETO
TRASPORTO
Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che il prodotto non sia conforme a … [riferimento alla relativa normativa], non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].
www.studiolegalestefanelli.it
DISTRIBUTORE
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
OBBLIGO CONSEGAN DOCUMENTAZIONE
TECNICA
OBBLIGO CONSEGAN DOCUMENTAZIONE
TECNICA, TRADOTTE IN ITALIANO
OBBLIGO COOPERAZIONE
I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
www.studiolegalestefanelli.it
DISTRIBUTORE
OBBLIGO DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE
OBBLIGO COOPERAZIONE
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
www.studiolegalestefanelli.it
RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO
VALUTAZIONE SULL’OBBLIGO DI
MANDATO SCRITTO
Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all’articolo [R2, paragrafo 1,] e la stesura della documentazione tecnica non rientrano
nel mandato del rappresentante autorizzato.
www.studiolegalestefanelli.it
RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO
OBBLIGO DI
• CONSERVAZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
• CONSEGNA DOCUMENTAZIONE TECNICA
• COOPERAZIONE
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno i seguenti compiti:a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per … [periodo da specificare, in proporzione al ciclo di vita del prodotto e al livello di rischio];b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.
www.studiolegalestefanelli.it
Rappor to t ra
obb l igh i NLF
cont ra t t i t ra l e par t i
responsab i l i tà c i v i l e
www.studiolegalestefanelli.it
IL NOSTRO
SITO INTERNE
T
www.studiolegalestefanelli.it
LA NOSTRALETTERA
INFORMATIVA
www.studiolegalestefanelli.it
LINKEDIN GRUPPO DISPOSITIVI MEDICI
www.studiolegalestefanelli.it
Via Calanco, 11
40139 Bologna (BO)
Tel. 051-6241209
Tel. 051-54633
Fax. 051-0821641
www.studiolegalestefanelli.it