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www.studiolegalestefanelli.it 2008 New Legislative Framework (introduzione di Regolamenti) REG (EC) 765/2008 DEC (EC) 768/2008

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2008

New Legislative Framework(introduzione di Regolamenti)

REG (EC) 765/2008DEC (EC) 768/2008

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NUOVO SITO COMMISSIONE UE

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New Legislative Framework(introduzione di Regolamenti)

Direttiva sicurezza generale prodotti Direttive sugli specifici prodotti

PROFILI “SOGGETTIVI”

PROFILI “OGGETTIVI”

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FABBRICANTE i fabbricanti garantiscono che i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui a …[riferimento alla relativa normativa].• preparano la documentazione tecnica prescritta • eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità

applicabile.• redigono una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura

di conformità.• conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di

conformità per … garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme.

• eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

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FABBRICANTE

• garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

• indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

• garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

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FABBRICANTE

Caso di non conformità, prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Caso di rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

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IMPORTATORE

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IMPORTATORE

1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi.

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità.

Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio o i marchi di conformità prescritti siano apposti sul prodotto, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6].

[

OBBLIGO CONTROLLO

CONFORMITA’

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IMPORTATORE

L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme …, non immette il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.

Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato

Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la lorodenominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’ imballaggio o in un documento di accompagnamento delprodotto

OBBLIGO DI NON IMMISSIONE

IN COMMERCIO

OBBLIGO DI DENUNCIA

OBBLIGO DI ESSERE

CONTATTABILI

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IMPORTATORE

li importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui...

OBBLIGO CONTROLLO

SULLE ISTRUZIONI D’USO

OBBLIGO DI CORRETTA TRASPORTO E

IMMAGAZZINAMENTO

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IMPORTATORE

Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano idistributori di tale monitoraggio

.

OBBLIGO DI EFFETTUARE

PROVE A CAMPIONE

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IMPORTATORE

Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti le autorità nazionali degli Stati membri in cui hannomesso a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa

NON CONFORMITA’

OBBLIGO DI ASSUMERE LE

MISURE CORRETTIVE

RISCHIO

OBBLIGO DI DENUNCIA

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IMPORTATORE

Gli importatori conservano per ………… la dichiarazione CE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità

Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

OBBLIGO CONSEGAN DOCUMENTAZIONE

TECNICA

OBBLIGO CONSEGAN DOCUMENTAZIONE

TECNICA, TRADOTTE IN ITALIANO

OBBLIGO COOPERAZIONE

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DISTRIBUTORE

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DISTRIBUTORE

OBBLIGO DI DILIGENZA

OBBLIGO DI CONTROLLO • MARCATURA • ISTRUZIONI USO

CONTROLLO ATTI IMPORTATORI E FABBRICANTI

E

Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

2.   Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6] e all’articolo [R4, paragrafo 3].

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DISTRIBUTORE

NON CONFORMITA’OBBLIGO NON

COMMERCAILIZZAZIONE

RISCHIO OBBLIGO DENUNCIA

OBBLIGO IMMAGAZZINAMNETO

TRASPORTO

Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che il prodotto non sia conforme a … [riferimento alla relativa normativa], non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui a …. [riferimento alla relativa normativa].

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DISTRIBUTORE

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

OBBLIGO CONSEGAN DOCUMENTAZIONE

TECNICA

OBBLIGO CONSEGAN DOCUMENTAZIONE

TECNICA, TRADOTTE IN ITALIANO

OBBLIGO COOPERAZIONE

 I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

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DISTRIBUTORE

OBBLIGO DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

OBBLIGO COOPERAZIONE

5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

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RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

VALUTAZIONE SULL’OBBLIGO DI

MANDATO SCRITTO

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all’articolo [R2, paragrafo 1,] e la stesura della documentazione tecnica non rientrano

nel mandato del rappresentante autorizzato.

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RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

OBBLIGO DI

• CONSERVAZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

• CONSEGNA DOCUMENTAZIONE TECNICA

• COOPERAZIONE

2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno i seguenti compiti:a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per … [periodo da specificare, in proporzione al ciclo di vita del prodotto e al livello di rischio];b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.

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Rappor to t ra

obb l igh i NLF

cont ra t t i t ra l e par t i

responsab i l i tà c i v i l e

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IL NOSTRO

SITO INTERNE

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LA NOSTRALETTERA

INFORMATIVA

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LINKEDIN GRUPPO DISPOSITIVI MEDICI

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