Sezioni unite penali; sentenza 31 marzo 1962; Pres. Vista P., Est. Frisoli, P. M. Dettori (concl....

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Sezioni unite penali; sentenza 31 marzo 1962; Pres. Vista P., Est. Frisoli, P. M. Dettori (concl. conf.); Sulas Author(s): R. A. Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 327/328-335/336 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153397 . Accessed: 28/06/2014 18:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.39 on Sat, 28 Jun 2014 18:05:02 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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Sezioni unite penali; sentenza 31 marzo 1962; Pres. Vista P., Est. Frisoli, P. M. Dettori (concl.conf.); SulasAuthor(s): R. A.Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 327/328-335/336Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153397 .

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PARTE SECONDA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione ferial© penale ; sentenza 21 settembre 1962 ; Pres.

Erra, Rel. Bokghese, P. M. Biscotti (concl. conf.); ric. Eonco e altri.

(Oassa Assise app. Torino 2 luglio 1962)

Libertä personale dell'imputato — Custodia pre ventiva — Scarcerazione per deeorrenza del ter

mine massimo — Cauzione — Inapplieabilita

(Cod. proc. pen., art. 272, 282).

II provvedimento di scarcerazione per deeorrenza del periodo massimo di custodia preventiva non pud essere subordinato

a prestazione di cauzione. (1)

II P. m. — Rileva che con ordinanza 2 luglio 1962 la

Corte di assise di Torino, nel disporre, in conseguenza della

dichiarata nullitä della sentenza di rinvio a giudizio, la

scarcerazione di Ronco Giammichele, Andreossi Lorenzo

e Mussa Franco, per avvenuta deeorrenza del termine

massimo della carcerazione preventiva, impose a ciascuno

degli imputati la cauzione di un milione di lire, subordi

nando (come 6 dato desumere dalla formulazione del di

spositivo e dal fatto stesso che i ricorrenti Ronco e Andreossi

risultano tuttora detenuti) l'esecuzione del provvedimento alia prestazione della cauzione.

Avverso tale ordinanza lianno proposto ricorso per cas

sazione soltanto il Ronco e l'Andreossi.

Con il primo motivo essi deducono l'erronea applica zione dell'art. 272, 4° comma, in relazione all'art. 282 cod.

proc. pen., sostenendo che con il provvedimento che dispone la scarcerazione per deeorrenza del termine massimo della

custodia preventiva potrebbero essere imposti soltanto gli

obblighi di carattere personale previsti dal 2° comma del

l'art. 282 e non anche quelli di natura patrimoniale (cau zione o malleveria) previsti dal 1° comma.

Con il secondo motivo, essi si dolgono che sia stata im

posta una cauzione troppo elevata in rapporto alle condi

zioni economiclie degli imputati, si che qucsti si trovereb

bero nella assoluta impossibility di prestarla. Per quanto concerne il primo motivo, deve premettersi

che sulla questione con esso proposta vi 6 contrasto nella

giurisprudenza di codesta Corte, la quale, mentre con or

dinanza 21 marzo 1956 (Sez. II, ric. Di Lauro, Foro it.,

Rep. 1956, voce Impugnazioni pen., nn. 23, 24) ha affer

mato che la scarcerazione per deeorrenza dei termini puõ essere sottoposta soltanto agli obblighi di carattere stret

tamente personale previsti nel 2° comma dell'art. 282

(divieto, ovvero obbligo di dimora in un dato luogo), con

ordinanza 18 novembre 1957 (Sez. I, ric. Aversano, id.,

Rep. 1958, voce Libertä personale dell'imputato, n. 55) ha invece affermato la possibility di imporre anche gli ob

blighi di carattere patrimoniale previsti nel 1° comma

dello stesso art. 282 (cauzione o malleveria). L'orientamento iniziale ö stato sostanzialmente giu

stifieato soltanto con la interpretazione del termine « ob

blighi ». usato nell'art. 272, 4° comma : si e detto, cioe, che

tale espressione poteva essere riferita soltanto agli « ob

blighi » personali previsti dal 2° comma dell'art. 282. Lo

(1) In senso conforme risultano : App. Roma 6 novembre 1956 e 16 novembre 1956, Foro it., Rep. 1957, voce Libertä

;personate dell'imputato, nn. 139, 140, nonchž la sentenza della

Suprema corte richiamata in motivazione, che, in proposito, ha anche affermato Pammissibilitä del gravame proposto dal

l'imputato in ordine ai vincoli stabiliti dal giudice col provvedi mento di scarcerazione automatica.

Scarsi anche i precedenti contrari editi: Cass. 18 novembre 1957, Aversano, id., Rep. 1958, voce cit., n. 55 (eitata nel testo) ; Trib. Perrara 8 giugno 1951, id., Rep. 1951, voce cit., n. 57.

In dottrina, cons. Costa, Scarcerazione per deeorrenza dei termini. Impugnabilitä dell'ordinanza per eccessivita della cau

zione, in Arch, ricerche giur., 1959, 393 ; Manzini, Trattato di diritto processuale penale, 1956, III, pag. 555.

orientamento successivo e stato invece giustificato con

l'opposto rilievo della genericitä della formulazione del

l'art. 272, 4° comma : onde, si e detto, essendo anche la

cauzione e la malleveria « obblighi » sia pure di natura noil

personale, « non si comprendc la ragione per cui debbano

essere esclusi nel caso di scarcerazione ». Sembra al Requi rente ebe debba essere confermato l'orientamento restrit

tivo, sul fondamentale rilievo che la cauzione e la malleveria, essendo configurate dalla legge come condizioni sospensive

(art. 299 cod. proc. pen.), non possono in alcun modo con

ciliarsi con la scarcerazione per decorrenza del termine mas

simo della custodia preventiva, giacche questa, a differenza

della liberty provvisoria, non e un beneficio concesso discre

zionalmente all'imputato, ma, al contrario, un vero e proprio diritto che, in quanto estrinsecazione del fondamentale

diritto di liberty, postula la propria immediata attuazione

(tanto clie i'impugnajcione del P. m. non ha ef.'etto sospen

sivo) e tollera quindi soltanto condizioni di carattere riso

lutivo, per sopravvenuta indegnitä conseguente alia inos

servanza di quelle particolari restrizioni personali previste dal 2° comma dell'art. 282, le quali, corrispondendo a esi

genze particolari del caso concreto, non sono incompatibili con la ripristinata libertä e possono condizionarne, risoluti

vamente, il godimento. Una conferma testuale sembra potersi trarre dal 5°

comma dello stesso art. 272 cbe, con disposizione del tutto

corrispondente a quella dell'art. 292 in tema di libertä

provvisoria, prescrive l'emissione del mandato di cattura

«se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli»: il cbe puõ aversi soltanto in rapporto agli obblighi di ca

rattere personale previsti dal 2° comma dell'art. 282 perehe, come giä e stato rilevato, la mancata prestazione della

cauzione o della malleveria impedisce addirittura che l'im

putato sia posto in libertä.

La mancanza di una esplicita disposizione limitativa nel 4° comma dell'art. 272 puõ essere spiegata con un difetto di coordinamento : fenomeno non infrequente quando una

disposizione dettata dalla legge per regolare una de termi nata situazione viene successivamente utilizzata per regolare altra situazione senza un perfetto adeguamento alle parti colaritä di questa ultima (va, infatti, ricordato che la scar cerazione automatica costituisce una innovazione per la

prima volta introdotta con l'art. 6 del decreto legisl. luog. 10 agosto 1944 n. 194). L'ordinanza impugnata deve essere

quindi annullata nella parte relativa alia cauzione. Con la

conseguenza che i due imputati devono essere immediata mente scarcerati.

Pertanto, visti gli art. 272 bis, 531 e 539 cod. proc. pen., chiede che la Corte di eassazione annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata, nella sola parte in cui subordina la esecuzione del provvedimento alia prestazione di una

cauzione, e ordina, per conseguenza l'immediata scarce razione dei ricorrenti se non detenuti per altra causa.

La Corte adotta la motivazione e le conclusioni della

sopraestesa requisitoria del P. m. Per questi motivi, visti gli art. 272 bis, 531, 539 cod.

proc. pen. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella sola parte in cui subordina l'esecuzione del provvedi mento alia prestazione di una cauzione e ordina per conse

guenza l'immediata scarcerazione dei ricorrenti se non de tenuti per altra causa.

I

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite penali; sentenza 31 marzo 1962 ; Pres. Vjsta P., Est. Frisoli, P. M. Dettoki (concl. conf.); Sulas.

(Oonflitto di competenza)

Competenza e giurisdizione in materia penale — Estra zione di sabbia da spiaggia demaniale — Furto e

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329 GIURISPRUDENZA PENALE 330

contravvenzione ai codice della iiavitjazione — Com

petenza del giudice penale ordinario (Cod. pen., art.

15, 624; cod. nay., art,. 1162).

Poichi chi estrae abusivamente sabbia da spiaggia demaniale,

commette, oltre la contravvenzione prevista nelVart. 1162

cod. nav., furto, competente a conoscere del duplice illecito e il giudice penale ordinario e non il comandante

di porto. (1)

II

PRETURA Dl NARDÖ

Sentenza 25 maggio 1963 ; Grind. Sodo ; imp. Zecca.

Competenza e giurisdizione in materia penale — Estra

zione di sabbia da spiaggia demaniale — Contrav

venzione — Competenza del comandante di porto

(Cod. pen., art. 15, 624; cod. nay., art. 1162).

Poichb chi estrae abusivamente sabbia da spiaggia demaniale

e se ne appropria, commette la sola oontravvenzione pre vista nelVart. 1162 cod. nav., competente a conoscere

delVillecito e il comandante di porto e non il giudice

penale ordinario. (2)

(1-2) L'art. 51 cod. nav. sottopone a concessione del capo del compartimento marittimo l'estrazione e la raccolta di arena,

alghe, ghiaia o altri materiali nelle zone comprese nell'^mbito del demanio marittimo o del mare territoriale.

L'estrazione dei materiali accennati senza la prescritta concessione costituisce contravvenzione punibile aj sensi del l'art. 1162 cod. nav. (modificato, per quanto riguarda l'am

montare della pena pecuniaria, dall'art. 3 legge 12 luglio 1961

n. 603) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire

quarantamila. Si discute se questa ipotesi contravvenzionale possa con

correre con il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) per di piii aggravato dalla circostanza di essere commesso su cose desti

nate a pubblico servizio o a pubblica utility (art. 625, n. 7). La giurisprudenza ormai pacifica del Supremo collegio,

specie dopo la pronunzia delle Sezioni unite penali 31 marzo

1962, che qui si riporta (cfr., da ultimo, Sez. II 8 ottobre 1962,

Cervasi, Mass. pen., 1963, 147 ; 21 maggio 1962, Finizio, ibid., 1076, e, precedentemente, 16 luglio 1960, Fiume, Riv. dir. nav.,

1961, II, 304, con nota di Gaeta) e nel senso del concorso dei

due reati : contro di essa si pone il Pretore di Nardö aderendo in sostanza alia tesi del Manzini, Trattato di dir pen. it.3, IX,

1952, pag. 40 (peraltro in contrasto con quanto sostenuto dallo

stesso Autore nel suo Trattato del furto, IV, 2a ed., 1926, pagg. 370-371).

A favore della tesi del Manzini, secondo cui, essendo le situazioni di fatto previste rispettivamente neli'art. 624 cod.

pen. e neli'art. 1162 cod. nav. sostanzialmente identiche, deve, a norma dell'art. 15 cod. pen., escludersi 1'applicabilitA. del l'art. 624 (norma generale rispetto all'altra, avente carattere

speciale), si e recentemente pronunciato anche il Gaeta,

op cit., osservando che a sostegno di detta tesi militano un argomento di carattere letterale (l'art. 1162 sanzione rebbe penalmente la violazione del precetto posto dall'art. 51 cod. nav.), un argomento di carattere storico (nel precedente sistema legislativo 1'ipotesi del concorso del reato di furto non si profilava nemmeno, poichd l'art. 420 cod. mar. mere., da cui deriva l'art. 1162 cod. nav., si limitava a punire l'estra zione abusiva operata nelle zone per le quali era necessaria la

licenza, del tutto libera essendo l'estrazione nelle altre zone ; l'unica innovazione introdotta dal codice della navigazione rispetto al precedente sistema & appunto l'abolizione di queste ultime zone), e infine, in confutazione del rilievo (messo in evidenza soprattutto nella sentenza 16 luglio 1960, Fiume, cit.) secondo cui i eitati art. 1162 e 624 avrebbero diversa oggettivit& giuridica, il primo tutelando l'attitudine del bene a soddisfare i pubblici usi del mare ed il secondo la mera propriety, l'argo mento di carattere sistem&tico, che l'art. 1162 non mira affatto a preservare l'attitudine del bene demaniale alia soddisfazione dei pubblici usi del mare, poichd alia tutela di questo bene giuri dico gi& provvede il precedente art. 1161, punendo le innova zioni non autorizzate.

Secondo il Gaeta, per la semplice estrazione del materiale

(senza cioe la raccolta) sarebbe stata sufficiente una semplice

I

La Corte, ecc. — Su richiesta del Procuratore della

Eepubblica, datata 20 febbraio 1959, Sulas Francesco, Alba Giosue e Puddu Giuseppe furono eitati a comparire davanti il Tribunale penale di Cagliari per rispondere di

furto continuato aggravate di una imprecisata quantity di sabbia, in pregiudizio del demanio dello Stato (in ter

ritorio di Quarto S. Elena, fino al 6 giugno 1958 ; art. 81,

625, n. 5, cod. pen.). Con sentenza 12 giugno 1961 il Tribunale

di Cagliari ritenne ehe il fatto, contestato agli imputati, costituisse la contravvenzione ex art. 1162 cod. nav. e

pertanto, dichiarata la propria incompetenza, ordinõ tras

mettersi gli atti al Comandante di porto di Cagliari. Questo ultimo Giudice e stato, invece, di avviso che nell'episodio obietto del procedimento siano riscontrabili, in concorso

formale, il delitto di furto, previsto dalla legge penale

comune, e la contravvenzione di estrazione abusiva di

sabbia, prevista dal codice della navigazione ; onde, con

provvedimento 16 ottobre 1961, ha denunciato a questa Corte suprema l'insorto conflitto.

Questo Supremo collegio giudica che la tesi, svolta dal

Tribunale, non possa condividersi, in quanto le argomen tazioni su cui essa si incardina non sembrano giuridi camente corrette.

A) Al fine di sostenere che, nella ipotesi in esame, sarebbe applicabile esclusivamente la previsione contrav

venzionale ex art. 1162 cod. nav., il Tribunale ha creduto, in primo luogo, di dover attribuire alia predetta disposizione il carattere di norma speciale, nei confronti di quella rac

chiusa nell'art. 624 cod. pen., ritenuta di carattere generale ;

rapporto codesto che assicura in ogni caso la prevalenza della prima sulla seconda, giusta una regola fondamentale

testualmente accolta nell'ordinamento giuridico in vigore

(art. 15 cod. penale). Le Sezioni unite, peraltro, sono di avviso che il rife

rito assunto non possa accettarsi. Perche fra due norme

incriminatrici sia riscontrabile il rapporto di specialita occorre che quella a carattere speciale presenti, enunciati

nel proprio testo, tutti i requisiti costitutivi della norma

generale, con in piu gli elementi a funzione specializzante. Solo ove codesto presupposto sussista, puõ realizzarsi il

fenomeno della elisione della norma generale ad opera di quella contrassegnata dalla presenza di ulteriori requi siti aggiuntivi, vale a dire il sacrificio della norma generale di fronte a quella c. d. speciale.

Senonchö, messe a raffronto le strutture proprie del

l'art. 1162 cod. nav. e dell'art. 624 cod. pen. e agevole rilevare che il rapporto, intercorrente fra esse, non risulta

contraddistinto dalle note or ora sottolineate.

Anzitutto deve osservarsi, con riguardo alle modalitä

della condotta tipica, che il concetto di «estrazione», su cui si impernia la figura contravvenzionale ex art. 1162

eod. nav., non corrisponde appieno a quello di «imposses samento mediante sottrazione» che costituisce il nucleo

essenziale dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 624

cod. penale. Mentre il primo riguarda la mera attivitä

autorizzazione dell'autoritil marittima, ma, poiche l'estrazione a nulla giova senza la possibility. di raccogliere il materiale

estratto, il legislatore, una volta abolite le zone di libera estra

zione, non poteva fare a meno di esigere un atto di concessione da parte dell'autoritä marittima, per conferire al privato una t'ncoltu interamente nuova, vale a dire il diritto di appropriarsi di parti del bene demaniale o dei suoi frutti ; il reato previsto dall'art. 1162 consisterebbe appunto nell'appropriazione del

l'arena, della ghiaia e di altro materiale senza aver ottenuto la

prescritta concessione. Sulla questione vedasi, comunque, anehe A ngei.otti,

Delilti contro il patrimoniio, in Trattato di dir. yen., coordinate da Florian, 4a ediz., 1936, pag. 149.

Sulla natura giuridica dell'atto del capo del comparti mento (che l'art. 51 cod. nav. qualifica come concessione) e

sulla disciplina in generale dell'estrazione e raccolta di arena o altri materiali, cfr. Gaeta, Arena (estrazione di), voce del

I'Enciclopedia del diritto, II, 1958, 1047. R. A.

Il Foro Italiano — Volume LXXXVI — Parte 11-23.

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PARTE SECONDA

svolta per portare alia superficie quanto e racchiuso nel

grembo terrestre oppure marino, il secondo attiene alia

instaurazione del potere sigaorile di fatto sulla cosa altrui, in capo alia persona clie I'll a sottratta ; in altre parole, solo in quest'ultima previsione, e non anche nella prece

dente, yiene messo in risalto l'intervenuto mutamento

nel rapporto di disponibilitä materiale fra l'uomo ed il bene.

Posto che fra le due anzidette nozioni non vi e coinci

denza, ne deriva ehe, come puõ aversi « estrazione » senza

i impossessamento» (semplice messa in luce di arena,

gliiaia, algke ed altri materiali, senza la prescritta conces

sione), cosi ü perfettamente concepibile uu «impossessa mento con sottrazione» senza preventiva «estrazione»

(asportazione di materiali, giä estratti ed accumulati a

cura dell'Amministrazione pubblica ovvero di eventuali

concessionari). Va poi rilevato, dal punto di vista della intenziona

litä, clie, a differenza dal delitto di furto che esige nell'au

tore il fine di trarre un profitto per se o per altri, la con

dotta tipica della contravvenzione ex art. 1162 puõ essere

sollecitata da una finalitä di qualsiasi natura. Il ehe e suf

ficiente per escludere che la seconda previsione racchiuda

in se, come requisito costitutivo essenziale, un elemento

caratteristico della prima. Le considerazioni che precedono autorizzano a con

cludere che le due norme incriminatrici in esame non

si trovano fra loro in rapporto di genere a specie. Si tratta,

per contro, di due precetti a struttura pienamente auto

noma e differenziata : quello di cui all'art. 1162 cod. nav.

fa divieto di procedere alia estrazione di determinati beni

in zona demaniale, senza che sia stata emessa la relativa

concessione ; l'altro, contenuto nell'art. 624 cod. pen., tende ad impedire rimpossessamento di cose mobili altrui

a scopo di ingiusto profitto da parte di persona diversa

dal titolare. Grazie alle predette note distintive, le due

disposizioni non possono in nessun caso, sul piano logico, risultare confligenti, e perciõ incompatibili fra loro. Esse,

invece, ove sussistano tutti i reqaisiti richiesti dai rispettivi

paradigmi, ben possono dare luogo a concorso ideale di

illeciti e di corrispondenti sanzioni.

B) A conforto della soluzione prescelta, il Tribunale

ha creduto di poter avvalersi di una ulteriore argomen tazione. Secondo l'ordinamento giuridico-penale in vi

gore, i beni particolari elencati nell'art. 1162 cod. nav.

(arena, alghe, ghiaia, ecc.) verrebbero in considerazione, essenzialmente a causa della natura pubblicistica degli

interessi, cui i predetti beni si riferiscono. Eestando, per

tanto, nell'ombra l'interesse alia inviolability dei beni

medesimi, quali componenti patrimoniali, la norma incri

minatrice ex art. 624, in quanto predisposta alia tutela del

patrimonio, non avrebbe nel caso di specie un terreno su

cui operare. Osserva questo Supremo collegio che l'assunto, espresso

dal Tribunale, riposa su un criterio discriminatore asso

lutamente inaccettabile. £ senza dubbio esatto che, se

condo il vigente ordinamento, i beni c. d. demaniali inte

grano una categoria autonoma di fronte all'altra, com

prensiva dei beni c. d. patrimoniali (disponibili o indi

sponibili). A differenza di questi ultimi, che sono destinati ad

assolvere un compito di carattere complementare nello

svolgimento di pubblici servizi, i primi costituiscono de

gli strumenti di natura essenziale e primaria per lo svolgi mento delle funzioni, proprie dello Stato o di altri enti

territoriali (regioni, province, comuni). L'assegnazione del

bene all'una piuttosto che all'altra classe, non e ricava

bile dalla natura intima del medesimo, bensi dal particolare trattamento giuridico ad esso fatto dal legislatore (art. 822,

823 cod. civ.). Una volta attribuito il carattere della dema

nialitä al singolo bene, questo soggiace a tutte le regole valide per quella determinata materia: prima, fra ogni

altra, quella della inalienability, temperabile con lo stru

mento della concessione, che comporta nel titolare il dtritto

di utilizzare nei modi previsti il bene che ne e l'oggetto.

Dell'ampio settore del demanio statale necessario, fa

parte il c. d. demanio marittimo, comprensivo, fra l'altro,

della spiaggia, vale a dire di quella fascia di terreno sab

bioso o ginaioso, situata oltre il limite del lido. I materiali

di cui la spiaggia si compone, sono passibili di estrazione

e di convenient© eyentuale utilizzazione, sia ad opera della

stessa Amministrazione pubblica, sia da parte di priyati concessionari. Ü di tutta eyidenza ehe, potendo le cose

anzidette adoperarsi nella esecuzione di lavoro nell'appron tamento di xnanufatti economicamente rileyanti, esse si

presentano alia stregua di ogni altro bene, capace di dive

nire obietto di traffici giuridici. Ma, se deye accogliersi la fondamentale differenziazione

tra beni patrimoniali e beni demaniali, nel senso indicato,

non e lecito inferirne che, nei riguardi dei secondi, non

verrebbe in gioco il carattere della inviolabilitä, che pre siede ad ogni genuino rapporto concernente il patrimonio. Ancorche predisposti al soddisfacimento di interessi squisi tamente pubblicistici, i beni demaniali costituiscono pur

sempre l'obietto di un complesso di rapporti, facenti

capo air Amministrazione pubblica, che devono considerarsi

espressione, grazie appunto al vincolo che li lega all'ente

titolare, di pubblica proprietä. Ne consegue che, ove attra

verso una condotta illecita si attenti alia essenza del rap

porto intercorrente fra lAmministrazione ed il bene, assog

gettato a regime demaniale, il fatto puõ assumere gli

aspetti di un'offesa ingiusta, attuata liell'ambito schema

ticamente patrimoniale. La soluzione qui accolta trova valido conforto in non

poche norme di diritto penale sostantivo, le quali con

siderano come figure di furto dei fatti aventi ad obietto, tanto beni demaniali (art. 625, n. 7, cod. pen. : furto com

messo su cose esistenti in cimiteii; art. 67 legge 1° giugno 1939 n. 1089 : sottrazione di ritrovati archeologici), quanto beni di natura indisponibile (art. 625, n. 7, cod. pen. :

furto di cose esistenti, in qualitä di arredi, in pubblici

uffici; art. 230, 2° comma, cod. pen. militare di pace :

furto di cose dell'Amministrazione, commesso in caserme, su navi, aeromobili). Grazie alle considerazioni che prece

dono, deve concludersi che, qualora una persona non tito

lare di valida concessione provveda ad estrarre sabbia in

zona demaniale e ad impossessarsene a scopo di profitto, codesto fatto e assumibile, oltre che nello schema di cui

all'art. 1162 cod. nav., nel parametro ex art. 624 cod.

pen.; con la conseguenza che, competente a giudicare del

duplice illecito, e il giudice penale ordinario.

Per questi motivi, ecc.

II

II Prtftore, ecc. — I fatti, in rubrica sintetizzati, furono

denunciati dalla guardia di finanza di Torre Cesarea con

rapporto in data 9 gennaio 1963. Iniziatosi procedimento

penale a carico di Zecca Salvatore da Leverano, costui

veniva rinviato a giudizio davanti a questa Pretura per

rispondere dei reati di cui in epigrafe. All'odierno dibatti

mento, preliminarmente, il difensore dell'imputato, ed a

questi si associava il P. m., rilevava che nel caso di specie non poteva parlarsi di concorso di reati in quanto il fatto

compiuto dallo Zecca doveva inquadrarsi soltanto nell'ipo tesi criminosa prevista dall'art. 1162 cod. nav., norma spe ciale rispetto al delitto di furto pure contestato al medesimo

imputato, con la conseguente incompetenza per materia

del giudice ordinario ai sensi dell'art. 1205 cod. navigazione.

Orbene, il Giudicante ritiene di poter accedere a questa tesi ispirata all'art. 15 cod. pen., il quale stabilisce appunto il principio generi per speciem, derogatur, disponendo che

« quando piü leggi penali o piu disposizioni della medesima

legge penale regolano la stessa materia, la legge o la dispo sizione di legge speciale deroga alia legge o alia disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito ».

A conforto di tale soluzione del problema vi e la con

forme opinione di autorevole dottrina, ma sono anche

noti al Giudicante due recenti indirizzi giurisprudenziali in senso contrario (l'ultimo dei quali autorevolissimo pro venendo dalla Suprema corte a Sezioni unite), che š ovvia

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333 GIURISPRUDENZA PENALE 334

mente necessario prendere in esame per una maggior com

piutezza d'indagine. Seoondo il primo dei due orientamenti giurisprudenziali,

cui ora si b fatto cenno, il problema d-ella speciality o meno

nell'ipotesi in esame va risolto in senso negativo sul pre

supposto che «perehe possa trovare applicazione il prin

cipio di speciality, c necessario che una delle norme clie

descrivono reati aventi elementi comuni a tutti, contenga in piu un elemento specializzante e che tutte le ipotesi

configurate abbiano in comune la medesima oggettivitä,

giuridica, in quanto sono dirette a tutelare lo stesso bene

interesse, oggetto di tutela giuridico penale ».

In coerenza con tale premessa si b quindi stabilito (Pret. Salerno 28 febbraio 1961) che «l'estrazione e asportazione di materiale dal lido marino e elemento comune al reato

di furto e di abusiva estrazione, ma diversa b l'oggettivita

giuridica, in quanto il furto b un reato contro il patrimonio

preveduto ad esclusiva tutela della propriety, mentre

la contrayvenzione di cui all'art. 1162 cod. nav. e diretta

a tutelare 1'integrity del lido marino, scongiurando il danno

generale che invece minaccerebbe gli immobili e che, per

ripetute manomissioni di spiagge o arenili in costa al mare

darebbe luogo a quei fenomeni di alterazione del regime delle acque, di riflusso marino o di acqua dal retroterra, ai quali sono strettamente legati impaludamenti, cedimenti

del suolo prossimo al lido, erosioni e alluvioni ».

Non si puõ perõ aderire a tale prima soluzione del pro blema in quanto, come b stato giustamente osservato, la

sussistenza del concorso delle due norme incriminatrici

in esame non puõ riconoscersi soltanto per la diversa

oggettivity giuridica delle stesse, diversity che comunque b alquanto dubbia poiche, in definitiva, con entrambe

si tutela la integrity del bene pubblico contro manomis

sioni da parte di terzi.

L'espressione « stessa materia », che nell'art. 15 cod. pen.

figura, non comporta infatti che debba esservi identity

materiale nfe identity giuridica, cioe di oggettivity giuridica, tra le due norme incriminatrici.

All'uopo si e acutamente osservato che la oggettivity

giuridica si ha soltanto nei reati ed il rapporto di speeialitä non ha luogo soltanto tra norme incriminatrici bensl an

ehe tra disposizioni di ogni specie, come quelle che contem

plano circostanze aggravanti o attenuanti o di non puni

bility, cause di estinzione del reato e della pena ; che la

oggettivity giuridica si ha soltanto per lo stesso reato e che

ogni reato ha una sua propria oggettivity giuridica distinta

da quella di ogni altro, se pur pii\ o meno affine ad altre :

che tanto meno si puõ riscontrare identity di oggettivitä,

giuridica tra disposizioni previste in titoli diversi del codice,

od in corpi di leggi"diverse (cod. pen. comune e cod. pen.

mil.) per cui pure ha applicazione il principio ; che se ve

nisse accolta la tesi della necessaria identity di oggetto

giuridico per l'applicazione dell'art. 15 cod. pen., dovreb

besi conseguentemente ammettere (in contrasto con quanto

giustamente stabilito costantemente dalla dottrina e dalla

giurisprudenza) la sussistenza del concorso, ad esempio, tra il reato di favoreggiamento bellico (art. 247 cod. pen.), e lo spionaggio politico o militare (art. 527), tra l'madem

pimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355) e

l'inadempimento di contratti di forniture in tempo di

guerra (art. 251), tra il reato di cui all'art. 567 e quelli di cui agli art. 495, 2° capov., e 483 cod. pen., tra quello di cui all'art. 278 cod. pen. e quello di cui all'art. 341 ed

infine tra quello di cui all'art. 388 e quello di cui all'art. 574

(Cass. 22 aprile 1952, Pellizzetti, Foro it., Rep. 1952, voce

öoncorso äi reati, n. 21), tra i'quali non vi e assolutamente

identity di oggettivitä, giuridica e pure prevale il prin

cipio di speciality, in quanto detti reati hanno in comune gli

elementi costitutivi, ma uno di essi e caratterizzato da

un elemento specializzante nei confronti dell'altro ; che in

fine la stessa Relazione al codice penale b esplicita nell'am

mettere che piit leggi possono regolare la stessa materia

anche se non abbiano lo stesso identico oggetto (n. 12

Relazione generale al codice^del Gruardasigilli) e non si

vede quale sia la ratio per cui bisogna completamente

obliarla se poi si incorre, non osservandola, in conseguenze non solo illogiche, ma contrarie alio spirito della legge, come nel caso in esame in cai, se si aderisse alla tesi del

concorso, si punirebbe in definitiva 1'autore di uno stesso

fatto, una prima volta per l'illegittimo impossessamento e una seoonda volta per non aver chiesto 1'autorizzazione

all'avente diritto.

Con altra argomentazione (ed ö notevole rilevarlo), anche la Suprema corte di eassazione a Sezioni unite (31 marzo 1962, Sulas), c giunta alla conclusione ehe 1'estrazione

di sabbia o altri materiali in zona demaniale marittima senza

valida coneessione amministrativa ed il correlativo impos sessamento a fine di profitto, integrano il delitto di furto

e la contravvenzione prevista dal codiee della navigazione in concorso tra loro. Con questa sentenza il Supremo col

legio, mentre ha precisato un principio invero esattissimo, ed accolto dalla stessa autorevole dottrina dianzi eitata

secondo cui « ancorchö i beni demaniali si distinguano ai

fini del diritto civile e amministrativo dai beni patrimoniali in senso stretto, indisponibili o disponibili, appartenenti alio Stato e agli enti territoriali, sono anch'essi indubbia

mente beni patrimoniali agli effetti del diritto penale

perche oggetto di proprieta pubblica, con la conseguenza ehe debbono considerarsi eose altrui nel senso delle ineri

minazioni stabilite a tutela del patrimonio e quindi suscet

tibili di furto mediante mobilizzazione della cosa immobile », ha nel contempo statuito (a differenza dell'indirizzo giu

risprudenziale cui giä si ö fatto cenno) ehe, «affinche fra

due norme ineriminatrici sia riscontrabile il rapporto di

speciality, occorre ehe quella a carattere speeiale presenti, enuneiati nel proprio testo, tutti i requisiti costitutivi

della norma generale, con in pi 11 gli elementi a funzione

specializzante e, solo ove codesto presupposto sussista,

puõ realizzarsi il fenomeno della elisione della norma gene rale ad opera di quella contrassegnata dalla presenza di

ulteriori requisiti aggiuntivi, vale a dire il sacrificio della

norma generale di fronte a quella c. d. speeiale ».

Senonehfe, sempre secondo il Supremo collegio, messe a

confronto le strutture proprie dell'art. 1162 eod. nav.

e dell'art. 624 cod. pen., h agevole rilevare ehe il rapporto intercorrente fra esse non risulta contraddistinto dalle

note or ora sottolineate, in quanto anzitutto, con riguardo alla modalitä, della condotta, il concett-o di «estrazione », su cui si impernia la figura contravvenzionale ex art. 1162

cod. nav., non corrisponde appieno a quello di'<< imposses samento mediante sottrazione» ehe costituisce il nucleo

essenziale dell'ipotesi delittuosa deseritta dall'art. 624

cod. pen. e'mentre il primo riguarda la mera attivitä per

portare alia superfieie quanto fe racchiuso nel grembo terrestre oppure marino, il secondo attiene alia instaura

zione del potere signorile di fatto sulla eosa altrui in capo alia persona che l'ha sottratta.

Continuando e concludendo sullo stesso argomento, i

G-iudici della Suprema corte hanno poi rilevato che dal

punto di vista della intenzionalitä, a differenza del delitto

di furto che esige nell'autore il fine di trarre un profitto

per sõ o per altri, la condotta tipica della contravvenzione

ex art. 1162 puõ esser sollecitata da una finality di qual siasi natura ed il che e sufficiente ad eschidere che la se

conda previsione racchiuda in sfe, come requisito costitu

tivo essenziale, un elemento caratteristico della prima. Orbene, al G-iudicante sembra anzitutto sintomatico

lo sforzo dell'elaborazione giurisprudenziale per poter rav

visare il concorso dei due reati in esame facendosi ricorso

ad argomentazioni completamente diverse, la prima delle

quali non e presa in considerazione dalla seconda.

Quest'ultima perõ, nonostante il rispettoso ossequio che

devesi per la fonte da cui proviene. non convince egual

mente, specie per le sommesse considerazioni che seguono. Anzitutto h necessario far presente che secondo una

dottrina autorevolissima ed i lavori preparatori del codice

penale (Relazione del Guardasigilli Eocco) I'espressione «stessa materia» di eui all'art. 15 dello stesso "codice

non h da assumersi nel senso di una perfetta identity, ma

nel senso che se la legge speeiale non eccettuasse espres

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335 PARTE SECONDA 336

samente la materia di cui si tratta, questa rientrerebbe

perfettamente, e 11011 soltanto per analogia, nella disciplina della legge generate.

Si e peroio detto che la espressione dianzi richiamata

debbi valere per «stessa situazione di fatto ». Orbene tale

situazione puõ senza dubbio riscontrarsi tra le due norme

in esame in quanto, anzitutto, per ciõ ehe concerne la

modalita della condotta, devesi osservare ehe l'art. 1162

eod. nav. prevede invero la sanzione contravvenzionale

per «l'estrazione abusiva di arena o altri materiali nell'am

bito di demanio marittimo, ecc. », ma fa riferimento all'art.

5 dello stesso codice speciale in cui si parla di « estrazione

e raccolta di arena o altri materiali », sottoposta alia con

cession del capo di compartimento. E quindi gift, palese, at, tra verso il tenore letterale delle

norme in esame, lo scopo del legislatore del codice speciale di punire non chiunque si limiti « a portare alia superficie

quanto e rinchiuso nel grembo terrestre oppure marino »

(attivitä il cui scopo appare in veri til difficilmente ipotiz

zabile), ma piuttosto ehi, oltre ad estrarre. raccolga e quindi in definitiva se lie impossessi.

D'altra parte, non si spiegherebbe una concessione am

ministrativa da parte del capo di compartimento per la

mera estrazione dei materiali cui si e fatto cenno e quale interesse potrebbe aversi, specie nel caso di sabbia, per

compiere tale operazione (l'ipotesi di danneggiamento e

ovviamente al di fuori dell'indagine e comunque prevista da altre disposizioni) senza la successiva utilizzazione, pur

sottoponendosi ad oneri fiscali conseguenziali. Ne decisivo appare l'ulteriore rilievo che puõ aversi

impossessamento senza preventiva «estrazione» (aspor tazione di materiali gi£t estratti ed accumulati a cura del

l'Amministrazione pubblica ovvero di eventuali concessio

nari, situazione questa che comunque non ricorre nella

fattispecie in esame, come puõ evincersi dall'ispezione in loco eseguita appositamente e attraverso la quale si e

potuto accertare che la sabbia fu «estratta » da cumuli esistenti lungo tutta la costa per vari chilometri e formatisi

senza dubbio naturalmente). Infatti, non per questo potrebbe ravvisarsi il venir

meno della «stessa materia », nel senso dianzi precisato di stessa situazione di fatto e di identity di estremi costitu tivi con in piu altri elementi specifici, tra il furto e l'estra zione abusiva di sabbia per impossessarsene e ciõ per varie

ragioni. - Soprattutto perehe, tra le modalitä della condotta della

contrawenzione del codice della navigazione, potrebbe annoverarsi, per le ragioni giä esposte, anche l'abusiva

raccolta (e quindi impossessamento) senza previa estrazione

(art. 1162 in relaz. art. 5 stesso codice) e pertanto non ver

rebbe meno 1'identitä degli estremi costitutivi dei due reati ed in secondo luogo perehe, in ogni caso, tale identity

non potrebbe considerarsi inesistente solo perehe la moda lity della condotta del reato piu generico (furto) puõ avere, oltre gli atteggiamenti del reato piti specifico (impossessa mento previa estrazione), anche altri (impossessamento senza estrazione) che magari assumono rilevanza a se e comunque ciõ non incide negativamente sul ravvisarsi della medesima situazione di fatto e della stessa materia tra la estrazione e raccolta abusiva di arena per impossessar sene (art. 1162 cod. nav.) e 1'impossessamento della cosa mobile altrui nell'ipotesi piu particolare ma egualmente ricorrente della mobilizzazione di cose immobili (furto di

piante e. di terriccio). Le considerazioni ora esposte valgono altresi sotto

l'aspetto delPintenzionalitä che puõ sollecitare la condotta

tipica dei due reati e che quindi si sostanzia per entrambi

nella finalitä, di trarre profitto per se o per altri, anche se

tale intendimento non h espressamente richiesto nella con

trawenzione.

Alla stregua di tali osservazioni, puõ quindi conclu dersi che tra le due norme in esame esiste una relazione

di genus ad speciem e la norma dell'art. 624 ha indubbiamente

una sfera maggiore (genus) comprensiva di quella della

norma del codice della navigazione (species); comunque

trattasi della « stessa situazione di fatto » anchc se la moda

litä dell'azione del furto puõ non consistere nella «estrazione».

La sottrazione abusiva di sabbia previa estrazione 11011

e, in definitiva, come esattamente si e sostenuto, che un

settore del delitto di furto (oosa eertamente nota al legis latore del codioe della navigazione del 1942, il quale pe raltro dimostrõ chiaramente di lion voler creare un concorso

di reati usando una formulazione letterale della norma

in contrasto con una tale soluzione e senza alcuna riserva

per i reati giä previsti dal cod. pen. del 1930) ; tutti gli elementi del furto, invero, in essa si riscontrano e l'elemento

specifico e specializzante che la caratterizza e appunto l'og

getto materiale del reato che nel furto puõ essere qualsiasi cosa mobile, mentre, nel reato previsto dall'art. 1162 cod.

nav., deve necessariamente essere «arena estratta dal

demanio m irittimo », la cui sottrazione fu opportuuamente

disciplinata dal legislatore in modo particolare date le sue

peculiari caratteristiche, ma che altrimenti sarebbe rien

trata nell'ipotesi piu generica del delitto di cui all'art. 624

cod. pen. e quindi non vi era motivo di incriminarla se 11011

per creare un'ipotesi speciale. La soluzione adottata com

porta una di versa definizione giuridica del « fatto », il quale va inquadrato esclusivamente nella fattispecie di cui agli art. 51 e 1162 cod. nav., reato la cui cognizione e riservata

al giudice speciale (capitaneria di porto) ex art. 1205

cod. navigazione. Per questi motivi, dichiara la propria incompetenza, ecc.

TRIBUNALE DI TRIESTE.

Seiitenza 7 maggio 1963 ; Pres. Boschini P., Est. Camuto;

imp. Mirghetti e alt.ri.

Frode nei commerci c nelle Industrie — Carne trat lata col «Bovis» — Vendita di sostanze non jje iiuinc — Sus sistenza (Cod. pen., art. 516).

Ai fini dell'art. 516 cod. pen. e da considerarsi non genwina la carne bovina posta in commercio con Vaggiunta del Bovis,

impoverendone tale prodotto il contenuto vitaminico. (1)

II

PRETURA DI ROMA

Sentenza 7 febbraio 1963 ; Griud. Cochetti ; imp. Marroni e altri.

Frode nci eommerci e nelle industrie — Carne trat tata eon «Bovis» — Vendita di sostanze non jje nuine —- Sussistenza (Cod. pen., art. 516).

La carne bovina con Vaggiunta del Bovis e da ritenersi non

genwina ai fini dell'art. 516 cod. pen., alterandone detto

solfito il colore e la primitiva composizione (2)

I

Il Tribunale, ecc. — Gli imputati devono tutti ri

spondere dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 516 cod.

(1-2) Sulle conseguenze penali del trattamento delle carni mediante il prodotto Bovis, cons. Pret. Sulmona 19 novemhre 1962, Sonsini (retro, 28, con nota di richiami), che esclude il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine e ritiene sussistere il reato di frode in commercio a II ore lie si consegni all'acquirente carne con 1'aggiunta del Bovis.

Per il reato di frode in commercio, a proposito del caffe Hag, Cass. 8 maggio 1962, retro, 110, con nota di richiami.

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