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REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna Misure ex art. 3, comma 6, Legge 14 gennaio 1994, n. 20 conseguenti all’indagine di controllo successivo sulla gestione nei confronti della RAS in merito al patrimonio immobiliare regionale. Relazione Magistrato relatore: Consigliere Giorgio Longu Funzionari collaboratori: Dott.ssa Cecilia Licheri Sig.ra Giovanna Medici Per la parte grafica - informatica: Sig.ra Simonetta Murgia

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REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna

Misure ex art. 3, comma 6, Legge 14 gennaio 1994,

n. 20 conseguenti all’indagine di controllo successivo

sulla gestione nei confronti della RAS in merito al

patrimonio immobiliare regionale.

Relazione

Magistrato relatore: Consigliere Giorgio Longu

Funzionari collaboratori: Dott.ssa Cecilia Licheri

Sig.ra Giovanna Medici

Per la parte grafica - informatica: Sig.ra Simonetta Murgia

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I N D I C E

Premessa pag

. 1

1 Le risultanze del controllo sulla gestione del patrimonio

regionale per gli anni 1998/2002

pag

. 4

2 Esercizio 2003 pag

. 5

3 Esercizio 2004 pag

. 9

4 L’alienazione del patrimonio disponibile e nuove

acquisizioni

pag

. 12

5 Esercizio 2005 pag

. 20

6 L’alienazione del patrimonio disponibile pag

. 27

7 Il sistema Informativo Territoriale Regionale pag

. 32

8 La conservatoria delle coste della Sardegna pag

. 33

9 Problematiche relative alla rivendica dei beni immobili

regionali (art. 14 dello Statuto sardo)

pag

. 35

10 Un caso a sé: lo stabile di Via Lo Frasso n. 4 pag

. 38

11 Esercizio 2006 pag

. 43

12 Una importante nuova norma di attuazione: Decreto

legislativo 18 sett. 2006, n. 267

pag

. 43

13 Brevi considerazioni conclusive pag

. 46

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1

Misure ex art. 3, comma 6, Legge 14 gennaio 1994, n. 20 conseguenti all’indagine di controllo successivo sulla gestione nei confronti della RAS in merito al patrimonio immobiliare regionale.

Premessa

Con deliberazione n. 19 del 27 novembre 2003 la Sezione del controllo della

Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna aveva approvato la

relazione concernente l’indagine sulla gestione del “patrimonio immobiliare

regionale, tendente ad accertarne consistenza, ubicazione, uso e redditività,

distinguendo tra gli immobili detenuti a titolo di proprietà, ovvero in locazione

passiva, in leasing, ceduti in locazione attiva dietro corrispettivo oppure in

comodato gratuito”. L’indagine è stata estesa all’esercizio dei poteri di

vigilanza dell’amministrazione e la deliberazione approvativa aveva disposto

che il competente Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica

dovesse fornire, entro il termine di un anno, comunicazione scritta all’Ufficio di

controllo delle misure conseguenzialmente adottate in ordine alle osservazioni

mosse con la succitata relazione, in osservanza dell’art. 3, comma 6, della

Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Le suddette misure sono state trasmesse con la nota n. 41923 del 29

dicembre 2004 a firma dell’Assessore degli Enti locali. Al riguardo si osserva

che l’Amministrazione ha indicato, in un primo momento, come misure

consequenziali le previsioni racchiuse al par. 1.4.1 del DPEF 2005/2007, il

quale prevede, come “non più procrastinabile”, l’adozione di soluzioni

legislative ed organizzative in tema di demanio e patrimonio regionale, che

però a tutt’oggi non si sono ancora concretizzate.

Con le suddette previsioni il D.P.E.F. ravvisava la necessità di approvare una

legge con le seguenti finalità, che sinteticamente si riportano qui di seguito:

a) amministrazione unificata sia del patrimonio immobiliare della Regione

che di quello degli Enti strumentali;

b) completa ricognizione dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare

pubblico, con particolare considerazione per quelli suscettibili di

utilizzazione economica e con l’obiettivo di una loro costante

valorizzazione, anche attraverso forme di gestione indiretta;

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c) accelerazione della procedura di alienazione del patrimonio immobiliare

ritenuto privo di utilizzazione, anche mediante procedure di

cartolarizzazione;

d) adeguamento della normativa regionale in materia patrimoniale alla

legislazione statale del settore, nonché ai principi valutativi previsti dal

Sistema europeo dei conti (SEC 95), al precipuo fine di garantire la

veridicità della parte in bilancio;

e) rafforzamento delle iniziative rivolte a trasferire dallo Stato alla Regione

i proventi della gestione del demanio marittimo, così come già in atto

presso le altre regioni ad autonomia differenziata.

Quanto alle comunicate misure del dic. 2004, si evidenzia che alle stesse non

è stato dato seguito nei modi consueti, in quanto si ritenne di doverne fare

immediata utilizzazione in sede di deliberazione annessa alla Decisione delle

Sezioni Riunite per la Sardegna in occasione del giudizio di parificazione del

rendiconto regionale per l’esercizio 2003 e a seguire per gli anni 2004 e 2005.

In ragione dei riferiti riscontri dati dalle locali Sezioni Riunite in sede di

giudizio di parificazione per detti anni, al fine di evitare inutili sovrapposizioni

di interventi nei confronti dell’Amministrazione regionale nella stessa materia,

la Sezione non diede autonomamente seguito alle risposte pervenute dal

competente Assessorato regionale, in ordine alle “misure adottate”, a mezzo

di una specifica deliberazione da parte della Sezione del controllo, così come

di consueto si è soliti procedere.

L’ufficio istruttore ha comunque continuato a seguire l’evolversi delle vicende

di natura patrimoniale attraverso l’esame degli atti comunicati ed anche dei

fatti verificatisi, con l’intento di poter concludere autonomamente le proprie

verifiche ed a tal fine ha rivolto particolare attenzione ai fatti sopraggiunti nel

corso degli anni, ancorché in parte già utilizzati in sede di parificazione.

La presente relazione è stata predisposta con la su accennata finalità.

Fatte queste premesse, venendo al merito delle verifiche effettuate, l’ufficio si

è soffermato in modo particolare sulla sopraggiunta bozza di disegno di legge

“Disciplina del demanio e del patrimonio regionale”, di cui l’Assessorato

competente aveva già fatto riferimento sin dalla fase istruttoria dell’indagine

definita con la citata deliberazione n. 19/2003. In ordine alle previsioni

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normative contenute nei documenti precedentemente citati, si riferisce più

ampiamente nel paragrafo relativo all’esercizio 2005.

Quanto all’attività posta in essere dall’Amministrazione relativamente alla

gestione del proprio patrimonio immobiliare negli anni considerati, al fine di

avviare a conclusione la verifica delle misure prospettate dall’Amministrazione

regionale, si è preliminarmente proceduto al riesame dell’intera

documentazione acquisita nel corso degli anni ed utilizzata in occasione dei

giudizi di parificazione. E’ opportuno sottolineare che in questa seconda fase

l’Assessorato Enti locali ha dimostrato una maggiore e più puntuale

collaborazione rispetto a quella fornita nella prima fase istruttoria e di cui si

era reso necessario darne conto nella relazione conclusiva.

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1. Le risultanze del controllo sulla gestione del patrimonio regionale

per gli anni 1998/2002

Nella relazione riferita alla gestione per gli anni 1998/2002, approvata con la

già citata delibera n. 19/2003, la Sezione del controllo aveva formulato

numerose negative osservazioni con riguardo al rispetto delle norme, alla

correttezza della gestione e alla funzionalità delle strutture amministrative,

talché risultavano complessivamente poco attendibili le relative scritture

contabili (incongruenze negli inventari, mancato aggiornamento dei valori

immobiliari, consistenti contraddizioni e divergenze nei valori delle entrate,

ritardi nelle acquisizioni del canone delle concessioni, ecc.), come anche

rilevato nelle circostanze, anche dalle Sezioni Riunite regionali.

Nel corso della discussione orale, i rilievi in questione erano stati in parte

condivisi dall’Assessorato regionale, i cui rappresentanti avevano evidenziato

la “centralità” del tema trattato (la tutela dei beni regionali) e la priorità

riconosciuta alla funzione gestoria del patrimonio complessivamente

considerato, anche al fine prioritario di recuperarne la redditività come fatto

osservare dalla Sezione del controllo. Nella circostanza era stata anche

rappresentata dall’Amministrazione regionale l’esigenza di voler affrontare

concretamente le numerose problematiche che l’indagine aveva evidenziato,

sia quelle di natura organizzativa e gestionale, che quelle afferenti alla sfera

giuridica, avvalendosi di un programma di lavoro diretto ad individuare

preliminarmente gli obiettivi prioritari e più urgenti, in quanto sarebbe stato

necessario graduare nel tempo la risoluzione delle numerose questioni

rilevate, dando ovviamente la precedenza ai settori ritenuti

dall’Amministrazione di preminente carattere strategico.

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2. Esercizio 2003

Si è anche avuto modo di constatare che relativamente agli ultimi esercizi

finanziari, diversi comparti della Corte (Sezione controllo e Sezioni Riunite per

la Sardegna) hanno manifestato una certa qual rinnovata attenzione verso il

comparto dei beni patrimoniali immobiliari della Regione. Anche perché già,

con la legge finanziaria regionale 2002 era stato previsto che la Giunta

predisponesse un organico disegno di legge sulla razionalizzazione delle

procedure di dismissione dei beni facenti parte del patrimonio regionale,

attenendosi alle indicazioni date dalla legge finanziaria 22 aprile 2002, n. 7, il

cui art. 1 comma 15, assegnava alla Giunta il compito di predisporre apposito

disegno di legge sull’alienazione dei beni patrimoniali regionali. Il successivo

comma 16 stabiliva che anche gli Enti e le Aziende regionali avrebbero dovuto

presentare, entro il 30 giugno 2002 (vd. paragrafo relativo esercizio 2005) un

piano di dismissione dei propri beni non più utilizzati per fini istituzionali.

Successivamente il DPEF per il 2003 precisava da un lato che

l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto amministrare il proprio

patrimonio nel migliore dei modi, individuando per ogni singolo bene l’utilizzo

più vantaggioso in modo da trarne il maggior beneficio, sia in termini

economici che sociali. Dall’altro lato, le dismissioni e la valorizzazione degli

immobili avrebbero dovuto mirare al miglioramento dell’utilità sociale evitando

eccessivi squilibri e logiche di profitto e di privatizzazione. Tali beni, dislocati

in più parti del territorio, avendo provenienza e consistenza diverse,

necessitavano di una individuazione più precisa e puntuale anche mediante

l’adozione di un archivio aggiornato. Trattandosi di operazione necessaria, ma

non risolvibile in tempi brevi, il DPEF indicava la necessità di coinvolgere

anche gli Enti sub-regionali (Comuni, Province, Comunità Montane), in quanto

ritenuti in grado di meglio conoscere l’esistenza e la consistenza dei beni

esistenti nel proprio territorio, anche sia attraverso l’individuazione delle

migliori esigenze sia alla luce di nuove potenzialità economico-sociali.

Nel corso del 2003 è stata predisposta dall’Assessorato agli Enti locali la bozza

del disegno di legge recante la “Disciplina del demanio e del patrimonio

regionale”, acquisita da questo Ufficio per l’esame, ancora prima che fosse

recepito dalla Giunta regionale.

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Per quanto riguarda l’attività svolta nel corso di detto anno, nel quadro della

prevista razionalizzazione e del riordino del patrimonio regionale, il D.P.G.R.

n. 18 del 5 febbraio 2003 istituiva il Servizio territoriale del demanio e

patrimonio di Sassari e il Servizio territoriale di Tempio - Olbia, ai quali

veniva successivamente assegnata una adeguata dotazione organica,

nell’intento di meglio incidere sull’assetto organizzativo del Servizio demanio e

patrimonio. Queste prime esigenze di decentramento erano emerse dall’analisi

delle criticità relative alla operatività dell’esistente unico Servizio competente

in materia, ubicato in Cagliari. Secondo quanto riferisce l’Assessorato,

l’avvicinamento del Servizio all’utenza e la conoscenza dei siti da parte del

personale impiegato nei Servizi suddetti avrebbe contribuito a migliorare la

qualità del rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini.

Prendendo atto delle osservazioni formulate dalla più volte citata

deliberazione n. 19 della Sezione del controllo, l’Amministrazione ha dato

priorità all’attività di riscossione dei crediti maturati dalla stessa, ed ha

sottolineato di aver portato avanti, con molta difficoltà, il rapporto con lo

Stato sulla rivendica dei beni immobili disponibili che, ai sensi dell’art. 14

dello Statuto Sardo, devono transitare nel patrimonio regionale (vd. paragrafi

all’argomento dedicati es. 2004 e 2005).

Oltre ciò, ha comunicato di aver già adito il giudice ordinario e di aver

proposto anche ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni,

contro gli atti di disposizione posti in essere dai Monopoli di Stato in relazione

al fabbricato in Cagliari (dismesso) denominato “Manifattura Tabacchi”.

L’Assessorato ha anche partecipato agli incontri tenutisi a Roma presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza dei rappresentanti del

Ministero della Difesa e della Direzione della Agenzia del Demanio.

Quest’ultimo ufficio ha dato assicurazione (poi disattesa) che, negli anni a

venire, sarebbero stati osservati tutti gli impegni volti al trasferimento alla

Regione di un considerevole numero di beni immobili, previa predisposizione

degli elenchi e in attuazione delle disposizioni di attuazione dello Statuto di

autonomia prevista dall’art. 39 del D.P.R. n. 250/1949. Tra questi immobili

dovrebbero essere ricompresi sia l’isola dell’Asinara che quelli esistenti

nell’Arcipelago della Maddalena. Le riferite iniziative regionali hanno preso

avvio a seguito di un comportamento contraddittorio da parte dello Stato, i cui

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organi da lungo tempo ritardano l’espletamento delle procedure atte a dare

attuazione sia al quadro statutario, che agli impegni assunti in sede

governativa e paritetica.

In merito alle procedure vertenti sul demanio marittimo per finalità turistico

ricreative, riferisce l’Assessorato che sono state affidate, attraverso gare

pubbliche, aree in concessione sulla base di criteri economici con offerte di

sovra-canoni introitati dalla Regione. I canoni acquisiti consentiranno sia la

copertura delle spese di gestione per l’esercizio delle funzioni conferite,

quanto il sostegno di impegni finanziari per la predisposizione dei piani di

utilizzazione dei litorali.

Il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio ha ripartito tra i comuni costieri

della Sardegna lo stanziamento di 600.000 euro, di cui il 50% in maniera fissa

e il restante 50% sulla base dello sviluppo del litorale costiero, attraverso la

realizzazione dei servizi essenziali alla balneazione, quali ad esempio quelli di

salvataggio, primo soccorso, servizi igienici, pulizia degli arenili, ecc.

Nelle tabella seguente si riporta la consistenza, relativa all’esercizio 2003, del

patrimonio immobiliare, che evidenzia, a fronte di un valore patrimoniale di

341.132.696,43 euro, un reddito di appena 239.025,05 euro pari allo 0,07 per

cento del valore:

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Tabella n 1

Riepilogo generale dei Beni Immobili Indisponibili e Disponibili

Anno 2003

Immobili indisponibili

N. Immobili Superficie mq. Valore Iniziale

Variazione in aumento

Variazione in diminuzione Valore finale Reddito

Fabbricati 364 965.180,00 254.347.118,71 12.868.018,04 12.098.504,10 255.116.632,65 2.855,47

Terreni 514 64.280.897,00 21.294.881,13 3.251.407,60 41.316,56 24.504.972,17 27.551,16Totale

87865.246.077,00 275.641.999,8416.119.425,6412.139.820,66 279.621.604,82 30.406,63

Immobili disponibili

Fabbricati 255 393.316,00 22.657.069,22 9.014.909,54 6.133.525,62 25.538.453,14 155.012,57

Terreni 869 34.089.982,25 36.367.236,28 1.542.978,11 1.937.575,91 35.972.638,47 53.605,85Totale

112434.483.298,25 59.024.305,5010.557.887,65 8.071.101,53 61.511.091,61208.618,42

Totale

Generale

2003 200299.729.375,25 334.666.305,3426.677.313,2920.210.922,19 341.132.696,43239.025,05

N.B. Al totale generale voce “valore finale” si deve aggiungere il valore dei

beni di natura industriale pari a euro 32.577,83

A seguito delle notizie sin qui sinteticamente esposte, le Sezioni Riunite per la

Sardegna, esprimendo le proprie valutazioni conclusive in sede di parifica del

rendiconto per l’esercizio 2003, ebbero a manifestare apprezzamento e

incoraggiamento per l’avviato dinamismo organizzativo.

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3. Esercizio 2004

Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2004-2006

nulla aggiunge in tema di demanio e patrimonio regionale a quanto già

previsto da DPEF 2003, mentre merita migliore evidenza il DPEF 2005-20071

per lo spazio assegnato alla “Gestione del demanio e patrimonio regionale”

sostenendo ancora una volta la necessità di approvare una legge di riordino e

valorizzazione della realtà patrimoniale immobiliare. In merito si riferisce più

dettagliatamente al successivo paragrafo dedicato all’esercizio 2005.

In concreto, risulta sia stata predisposta dall’Assessorato degli Enti Locali,

Finanze ed Urbanistica, nel mese di ottobre 2004, una bozza di disegno di

legge elaborata, a dire il vero, anche nel corso del 2003 sulla “Disciplina del

demanio e del patrimonio regionale”, che se approvata, potrebbe dare

adeguate risposte anche alle diverse problematiche rilevate e determinate da

una inadeguata presentazione del conto del patrimonio di cui si è dato conto

sin dal 2003 in occasione dell’indagine sulla gestione del patrimonio

immobiliare definita con la deliberazione n. 19/2003.

Quanto alle nuove disposizioni, previste dal citato disegno di legge si

segnalano quelle riguardanti la classificazione dei beni; l’inventario degli stessi

con la relativa aggiornata valutazione; l’indicazione della loro eventuale

redditività e/o suscettibilità di utilizzazione economica; l’unificazione dei

sistemi di amministrazione dei beni immobili; l’attività di vigilanza affidata al

Corpo forestale e di vigilanza ambientale; l’inserimento, dei beni classificati e

valutati su base di criteri economici, nel conto generale del patrimonio;

disposizioni per l’accelerazione delle procedure di alienazione del patrimonio

immobiliare con conseguente abrogazione della legge regionale 5 dicembre

1995 n.35 in materia di “Alienazione dei beni patrimoniali” e di cui la già citata

Legge regionale finanziaria per il 2002 (n. 7/2002) ne prevedeva l’espressa

modifica al fine di accelerare e razionalizzare le procedure di dismissione.

La relazione illustrativa dell’Assessorato degli Enti locali, finanze, urbanistica

che accompagna il ricordato disegno di legge testualmente afferma che

l’attività di ricognizione dei beni patrimoniali costituisce “il naturale

1 Approvato dal Consiglio regionale il 22 dicembre 2004.

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presupposto di qualsivoglia politica di gestione del patrimonio. Occorre infatti

evidenziare, prosegue, che la sua consistenza, quantitativa e qualitativa,

quale risultante dal conto di cui all’articolo 65 della legge regionale 5 maggio

1983, n. 11 non corrisponde al dato reale. In altre parole l’Amministrazione

Regionale ha solamente una cognizione parziale del proprio patrimonio

immobiliare”.

Si tratta di affermazioni di particolare gravità (ancorché coraggiose) che

necessitano di imponenti interventi per la loro soluzione.

A questo riguardo, giova ricordare che il predetto art. 65 (Conto del

patrimonio), dopo aver affermato che il conto del patrimonio deve indicare, in

termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si

riferisce:

1. le attività e le passività finanziarie;

2. i beni mobili ed immobili;

3. ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificate.

Deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la

contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Oltre a ciò è previsto un elenco allegato descrittivo dei beni immobiliari della

Regione alla data di chiusura dell’esercizio…., con l’indicazione delle rispettive

destinazioni e dell’eventuale reddito prodotto.

La relazione ribadisce e riconosce maggiormente, ancora una volta, che

l’imprecisa conoscenza della massa immobiliare regionale e la sua

sottoutilizzazione appare, in tutta evidenza, come non sia garantistica della

dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella

del patrimonio. Si da’ inoltre conto delle criticità legate alla presentazione

dell’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare, che

dovrebbe riportare la destinazione e l’eventuale reddito prodotto.

Si ritiene di particolare importanza sottolineare che i valori dei beni, in effetti,

sono aggiornati, per la maggior parte, al lontano 1990 “per il perdurare di una

obiettiva difficoltà a provvedere alla loro rivalutazione”, come si rileva dalle

note introduttive al conto del patrimonio immobiliare regionale ed inoltre il

prezzo minimo di vendita degli immobili è stabilito, come tuttora avviene,

dalla Commissione tecnica regionale, a cui spetta determinarne la reale

valutazione a seguito della verifica della situazione giuridica e del valore di

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mercato dei beni.

Tali considerazioni trovano conferma anche nelle note esplicative del sesto

programma quinquennale di dismissione dei beni immobili di proprietà della

Regione e nel settimo elenco annuale dei beni immobili del patrimonio

disponibile da alienare di proprietà della Regione, approvati, come previsto

dall’art.1 della legge regionale n.35/1995, con delibera della Giunta Regionale

n.42/11 del 12.10.2004 e, in via definitiva, con delibera n.2/7 del 25.1.2005.

Il programma e l’elenco sopra citati, ripropongono i beni inseriti nel

precedente sesto elenco 2003, per i quali non è stato possibile procedere

all’alienazione, integrato con i beni trasferiti dallo Stato al patrimonio

regionale e ritenuti alienabili, oltre ai beni sdemanializzati e assunti nella

consistenza patrimoniale.

Quanto alle competenze affidate al Servizio Centrale Demanio e Patrimonio

esse sono suddivise in quattro Servizi2 articolati sul territorio regionale, e

ricomprendono anche l’acquisto di beni immobili, la gestione, manutenzione e

liquidazione del patrimonio (l.r.n.35/95), la gestione del demanio anche

marittimo, il conto del patrimonio immobiliare e gli adempimenti connessi

(l.r.11/83).

In merito all’attività svolta si riportano di seguito le informazioni pervenute

con nota n. 143 del 29 marzo 2005, in sede di parifica del rendiconto per

l’esercizio 2004, che attribuiscono al Servizio centrale l’aggiornamento e la

riscossione dei canoni di locazione oltre che la vigilanza sul territorio, onde

limitare l’abusivismo.

Altre acquisizioni provengono dalle richieste di sdemanializzazione dei reliquati

idraulici3, nonché da concessioni per uso erbatico di aree fluviali e pertinenze

idrauliche ecc..

2 Servizio centrale (competenza Cagliari, Carbonia-Iglesias, Ogliastra), Servizio territoriale di Sassari e di Tempio-Olbia (istituiti con DPGR n.18 del 5 febbraio 2003), Servizio territoriale Oristano-Nuoro-Medio Campidano ( istituito con DPGR n.188 del 22 settembre 2004), operante dal mese di dicembre 2004. 3 Con la legge regionale 14 aprile 2005 n.7 (legge finanziaria 2005), il c.7 dell’art.39 modifica l’art.1 della l.r. n.35/95 (Alienazione dei beni patrimoniali) aggiungendo dopo il comma 8, il comma 8 bis: “I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all’approvazione dell’elenco annuale sono alienati previa la sola autorizzazione da parte della Giunta regionale”.

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4. L’alienazione del patrimonio disponibile e nuove acquisizioni

Per ciò che concerne gli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio

disponibile nel corso del 2004, come previsto dalla legge regionale n.35/1995,

la seguente tabella, evidenzia un ammontare complessivo pari a 448.292

euro:

Tabella n. 2

Beni venduti anno 2004

Comune Fg. Mapp. F (fabbricato) T (terreno)

Acquirente Prezzo di vendita €

Arbus 714 534/536/539(parte) T Comune 25.174,09

Assemini 20 1659 F Saba 22.590,00

Assemini 20 1658 F Dionis 29.943.00

Ballao 30 372 T Boi M. 14.331,68

Busachi 26 276-278 T Enel 1.910,00

CA-Elmas-Monserrato

3-4 1942-1814 T Gatti 32.495,32

CA-Elmas-Monserrato

3/4/12 1940-157-1813 T Muscas 43.630,08

Cagliari 21 1351 T Marras R. 178.750,00

CA-Monserrato 3-4 1941-1815 T Corongiu 22.155,00

Galtellì 26 438 F Comune 51,65

Iglesias E/1 21 sub2 T Enel 2.500,00

Muravera 5 185 T Comune 51,65

Musei (Ex ESMAS) 3 1260 F Comune 51,65

Oniferi 14 582 F Comune 51,65

Oristano 2 1789 F Comune 51,65

Oristano 26 vari T Cons. ind. Oristanese

25.835,00

Orosei 34 355-356-366 F.-T. Comune 51,65

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Beni venduti anno 2004

Comune Fg. Mapp. F (fabbricato) T (terreno)

Acquirente Prezzo di vendita €

Pula 34 da 477 a 483 T Aymerich 8.517,25

Riola Sardo 24 4151 T Spiga T. 8.263,31

Sadali 19 1166 F Comune 51,65

Sedini 75 1365 F Comune 51,65

Siliqua 208 1718 F Comune 51,65

Taluna 10 1087 F Comune 51,65

Teulada 1 415 T Lai A. 4.183,29

Ussana 19-20-23 vari T Comune 51,65

Vallermosa 4/C 414 F Comune 51,65

Villacidro 601 3219-3220 T Pilleri M. 8.140,00

Villacidro 1 3217-3218 T Cuccu 6.490,00

Villamassargia E/1 783 F Comune 51,65

Villasimius 14 da 220 a 227 T Comune 3.720,97

TOTALE €448.292,00

Fonte: Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica. Direzione generale Enti Locali e Finanze L’art. 2 della legge regionale sull’alienazione degli immobili (n. 35/1995)

prevede che il prezzo minimo della loro vendita sia determinato da una

Commissione tecnica regionale, alla quale può anche essere richiesto di

effettuare la valutazione degli immobili da acquisire, nonché la determinazione

dei canoni e fitti attivi e passivi, e la congruità sul prezzo degli immobili in

acquisto o in leasing da adibire a sede e servizi degli Enti strumentali

regionali.

Diverse le decisioni assunte dalla suddetta Commissione nel corso dell’anno di

riferimento, suddivise tra decisioni relative ad immobili da vendere e da

acquistare.

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Tabella n. 3

Decisioni anno 2004 relative ad immobili da vendere

Comune bene dati identificativi e/o catastali

anno decisione

valore bene €

1 ASSEMINI RELIQUATO IDRAULICO

FG. 25 MAPP. 1674

2004 4.420,00

2 BOSA RELIQUATO IDRAULICO

FG. 37 MAPP. 1974 - 1975 - 2219

2004 48.480,00

3 CAGLIARI TERRENO

VIA GENERALE CAGNA FG. 21 MAPP. 897 - 896 - 281 - 254

2004 1.848.750,00

4 CAGLIARI FABBRICATO

VIA VITTORIO VENETO FG. 9 MAPPALE 1349 SUBALTERNI DAL N. 1 AL N. 20

2004 4.036.000,00

5 CAGLIARI TERRENO LOC. SA SCAFA FG. 17 MAPP. 96

2004 525.750,00

6 CARLOFORTE TERRENO LOC. SAN VITTORIO FG. 26 MAPP. 13

2004 62.248,00

7 CARLOFORTE TERRENO LOC. GABBE FG. 11 MAPP. 474

2004 4.386,00

8 CARLOFORTE TERRENO LOC. GABBE FG. 11 MAPP. 475

2004 2.399,40

9 CARLOFORTE TERRENO LOC. SA PUNTA FG. 6 MAPP. 16

2004 15,60

10 CARLOFORTE TERRENO LOC. PUNTA NERA FG. 42 MAPP. 277

2004 13.354,80

11 CASTELSARDO RELIQUATO IDRAULICO

LOC. LU BAGNU FG. 14

2004 55.750,00

12 DESULO RELIQUATO IDRAULICO

PARTE RIO LUNACCI FG. 27 MQ. 518

2004 36.260,00

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Decisioni anno 2004 relative ad immobili da vendere

Comune bene dati identificativi e/o catastali

anno decisione

valore bene €

13 ELMAS RELIQUATO IDRAULICO

FG. 4 - 7 2004 192.200,00

14 GONNOSFANADIGA RELIQUATO IDRAULICO

FG. 2 MAPP. 677 1/2

2004 14.800,00

15 LOTZORAI RELIQUATO IDRAULICO

FG. 6 MAPP. 275

2004 3.901,80

16 MONSERRATO TERRENO FG. 20 MAPP. 771 - 772 (EX 320)

2004 65.000,00

17 MONSERRATO TERRENO VIA PORTO BOTTE FG. 25 MAPP. 1 - 178

2004 744.607,00

18 NURACHI RELIQUATO IDRAULICO

FG. 5 MAPP. VARI

2004 14.700,00

19 OLBIA RELIQUATO IDRAULICO

FG. 29 MAPP. 2579 RIO GADDURESU

2004 104.151,00

20 OLBIA RELIQUATO IDRAULICO

FG. 31 MAPP. 1446 - 3380 (EX 56 1/2)

2004 16.380,00

21 OLIENA FABBRICATO

CASE MINIME FG. 57 MAPP. 1475 SUB. 1 - 2 - 3

2004 111.500,00

22 ORISTANO TERRENO FG. 5 MAPP. 377 (ex 140)

2004 1.875,00

23 QUARTU SANT'ELENA FABBRICATO LOC. SU FORTI FG. 55 MAPP. 357

2004 620.000,00

24 SAMASSI RELIQUATO IDRAULICO

FG. 21 MAPP. 2836 - 2837 - 2838 - 2839 - 2840 - 2841 - 2842 - 2843

2004 12.625,00

25 SAN TEODORO RELIQUATO IDRAULICO

FG. 16 MAPP. 1470

2004 19.050,00

26 SAN VERO MILIS RELIQUATO IDRAULICO

FG. 7 MAPP. 351

2004 4.320,00

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Decisioni anno 2004 relative ad immobili da vendere

Comune bene dati identificativi e/o catastali

anno decisione

valore bene €

27 SAN VITO TERRENO FG. 70 MAPP. 84 PARTE

2004 116.865,00

28 SANLURI TERRENO FG. 57 MAPP. 8 - 9 PODERE AGRICOLO

2004 248.030,00

29 SANTA GIUSTA RELIQUATO IDRAULICO

FG. 12 MAPP. 138

2004 147.250,00

30 SASSARI TERRENO

LOC. RIZZEDDU SAN SIMPLICIO FG. 26 MAPP. 1751 - 1752 (EX 540)

2004 160.000,00

31 SILIQUA RELIQUATO IDRAULICO

EX ALVEO DEL RIO CIXERRI LOC. SA MIZZA

2004 3.555,00

32 TRINITA' D'AGULTU FABBRICATO LOC. TINNARI FG. 20 MAPP. 189 (EX 29)

2004 675.000,00

33 USSANA RELIQUATO IDRAULICO

FG. 19 MAPP. 1430

2004 19.500,00

34 VILLAGRANDE STRISAILI

TERRENO FG. 40 MAPP. 117

2004 208.160,00

35 VILLAPUTZU TERRENO FG. 48 MAPP. 4

2004 57.750,00

36 VILLASOR RELIQUATO IDRAULICO

GORA ECCA FIGUS

2004 124.942,25

37 VILLASPECIOSA RELIQUATO IDRAULICO

GORA SAN SEBASTIANO FG. 7

2004 15.840,00

Fonte: Assessorato Enti locali, Finanze ed Urbanistica. Direzione generale Enti locali e Finanze

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Tabella n. 4

DECISIONE ANNO 2004 RELATIVE AD IMMOBILI DA ACQUISTARE

Comune destinazione bene dati identificativi o catastali

anno decisione

valore bene (iva compresa) €

Cagliari Fabbricato da destinare ad uffici Ass.to Turismo

Viale Trieste 2004 4.120.800,00

Cagliari

Ampliamento fabbricato da destinare ad uffici “Edilizia Nora”

Via Cesare Battisti 2004 6.480.000,00

Cagliari Fabbricato da destinare ad uffici

Via San Paolo e Via Posada

2004 40.560.000,00

Cagliari Fabbricato da destinare ad uffici “Ienove”

Via Santa Gilla 2004 98.280.000,00

Nuoro

Fabbricato da destinare ad ufficio e punto vendita I.S.O.L.A.

Via Garibaldi 2004 244.800,00

Nuoro

Fabbricato da destinare ad autoparco del Corpo e di Forestale V.A.

Zona industriale Prato Sardo

2004 5.580.000,00

Porto Torres

Fabbricato da destinare ad uffici per. la B.L.O.N del C.F.V.A.

Foglio 13 Allegato E mappali 1798 - 1804

2004 420.000,00

Sassari

Fabbricato da adibire ad autoparco dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Loc. Predda Niedda 2004 6.170.000,00

Fonte: Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica. Direzione generale Enti Locali e Finanze Non meno significativa si è rivelata l’azione svolta dai Servizi Territoriali, nella

gestione e messa a reddito del proprio patrimonio.

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Il Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio-Olbia ha iniziato nel

secondo semestre del 2004 una ricognizione dei beni appartenenti al

patrimonio regionale, che avrebbe dovuto avere il supporto dell’Agenzia del

Demanio, data la difficoltà oggettiva di individuare i beni in fase di

trasferimento. La mancata disponibilità dell’Agenzia, a vario titolo motivata, si

è accompagnata, inoltre, ad alcune procedure, ritenute non corrette dalla

struttura regionale, di cui si riassumono i punti di maggior significato:

numerosi contratti di locazione sono stati stipulati dall’Agenzia poco prima del

previsto trasferimento alla Regione, ex art.14 dello Statuto, impedendo di

fatto l’adeguamento dei canoni locativi; su alcuni beni, il mancato esercizio

della vigilanza da parte dell’Amministrazione statale e dell’Agenzia del

demanio, ha fatto sì che il privato ne acquistasse la piena disponibilità.

Il Servizio territoriale ha riscosso al 31/12/2004 euro 500.995,87 per somme

canoni locativi e euro 149.510,86 per alienazione di beni patrimoniali pari

all’introito totale di euro 650.506,73. Lo stesso Servizio ha precisato, inoltre,

che dovrà essere riscossa la somma di euro 646.000,00 a seguito

dell’alienazione di altri cinque beni del patrimonio disponibile.

L’Assessorato competente ha avviato, in particolare, la procedura di

inserimento nel conto del patrimonio della Regione dell’intero compendio

dell’isola dell’Asinara (demanio idrico), partendo dall’accatastamento dei

relativi immobili.

Nelle tabella seguente si riportano i dati dei beni immobili disponibili e

indisponibili, nonché il riepilogo per provincia, dalla quale si evince la

consistenza finale del patrimonio immobiliare. Il valore finale è determinato

per il 78% dal patrimonio indisponibile (€ 340.235.789,37 dai fabbricati e €

20.550.696,50 dai terreni), mentre il reddito è prodotto per il 95% dagli

immobili disponibili (€ 659.532,74 dai fabbricati e € 73.739,83 dei terreni).

Si evidenzia, pertanto, a fronte di un valore finale patrimoniale di

460.209.623,30 euro, un reddito di 772.400,99 euro pari allo 0,17 per cento

del valore.

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Tabella n.5

RIEPILOGO DEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI E INDISPONIBILI GENERALE E PER PROVINCIA - 2004

Immobili disponibili / indisponibili

N. immobili Valore iniziale

Variazione in aumento Variazione in

diminuzione Valore finale Reddito

CAGLIARI

Fabbricati i. 228 173.435.528,91 48.259.442,67 305.660,20 221.389.311,38 8.902,27

Terreni i. 416 10.141.870,36 155.880,88 4.140.537,90 6.157.213,34 29.630,71

Totale 644 183.577.399,27 48.415.323,55 4.446.198,10 227.546.524,72 38.532,98

Fabbricati d. 153 10.357.719,01 5.781.934,20 2.625.771,00 13.513.882,21 146.508,70

Terreni d. 667 23.183.606,52 3.400.946,82 354.922,10 26.229.631,24 67.518,81

Totale 820 33.541.325,53 9.182.881,02 2.980.693,10 39.743.513,45 214.027,51

Tot.provincia CA 1.464,00 217.118.724,80 57.598.204,57 7.426.891,20 267.290.038,17 252.560,49

NUORO

Fabbricati i. 46 16.291.698,52 182.931,03 16.108.767,49

Terreni i. 30 5.422.972,56 5.422.972,56 570,15

Totale 76 21.714.671,08 182.931,03 21.531.740,05 570,15

Fabbricati d. 62 7.073.781,09 244.033,00 55.362,05 7.262.452,04 10.430,14

Terreni d. 49 1.744.125,79 323.753,41 14.423,64 2.053.455,56 77,21

Totale 111 8.817.906,88 567.786,41 69.785,69 9.315.907,60 10.507,35

Tot.provincia NU 187,00 30.532.577,96 567.786,41 252.716,72 30.847.647,65 11.077,50

ORISTANO

Fabbricati i. 36 29.525.849,90 92.962,24 29.432.887,66

Terreni i. 47 2.046.620,57 30.381,35 2.077.001,92 25,29

Totale 83 31.572.470,47 30.381,35 92.962,24 31.509.889,58 25,29

Fabbricati d. 15 428.788,33 428.788,33

Terreni d. 143 1.985.319,44 135.578,63 10.173,31 2.110.724,76 143,15

Totale 158 2.414.107,77 135.578,63 10.173,31 2.539.513,09 143,15

Tot.provincia OR 241,00 33.986.578,24 165.959,98 103.135,55 34.049.402,67 168,44

SASSARI

Fabbricati i. 59 35.863.555,32 37.869.926,76 428.659,24 73.304.822,84

Terreni i. 28 6.893.508,68 6.893.508,68

Totale 87 42.757.064,00 37.869.926,76 428.659,24 80.198.331,52

Fabbricati d. 73 7.678.164,71 20.289.811,21 27.967.975,92 502.593,90

Terreni d. 82 9.059.586,72 10.947.874,52 151.233,87 19.856.227,37 6.000,66

Totale 155 16.737.751,43 31.237.685,73 151.233,87 47.824.203,29 508.594,56

Tot.provincia SS 242,00 59.494.815,43 69.107.612,49 579.893,11 128.022.534,81 508.594,56

TOTALI

Fabbricati i. 369 255.116.632,65 86.129.369,43 1.010.212,71 340.235.789,37 8.902,27

Terreni i. 521 24.504.972,17 186.262,23 4.140.537,90 20.550.696,50 30.226,15

Tot.immobili i. 890 279.621.604,82 86.315.631,66 5.150.750,61 360.786.485,87 39.128,42

Fabbricati d. 303 25.538.453,14 26.315.778,41 2.681.133,05 49.173.098,50 659.532,74

Terreni d. 941 35.972.638,47 14.808.153,38 530.752,92 50.250.038,93 73.739,83

Tot.immobili d. 1.244 61.511.091,61 41.123.931,79 3.211.885,97 99.423.137,43 733.272,57

TOT.GENERALE 2.134 341.132.696,43 127.439.563,45 8.362.636,58 460.209.623,30 772.400,99

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5. ESERCIZIO 2005

Come già accennato, il DPEF 2005-2007 affronta incisivamente il tema di

nuove soluzioni legislative ed organizzative in materia di demanio e

patrimonio regionale, resesi urgenti anche in ragione della necessità di

migliorare l’approvvigionamento delle entrate e, dunque, nella direzione di

promuovere un adeguato censimento della massa immobiliare e della sua

sottoutilizzazione.

A tal fine l’apposito disegno di legge, a tutt’oggi non ancora approvato, è

incentrato principalmente, come già accennato in precedenza, a realizzare:

a) l’ amministrazione unificata del patrimonio immobiliare della Regione e

degli Enti strumentali;

b) una efficace ricognizione dei beni demaniali e dei beni del patrimonio

immobiliare pubblico nella direzione della compiuta applicazione dell’art.

14 dello Statuto regionale e, specie se suscettibili di utilizzazione

economica, alla loro costante valorizzazione, anche mediante forme

indirette di gestione;

c) la gestione più redditizia del patrimonio immobiliare e/o l’accelerazione

delle attività di alienazione del medesimo laddove non suscettibile di

utilizzo per finalità istituzionali;

d) l’adeguamento della normativa regionale, in tema di contenuti e finalità

del conto del patrimonio, ai principi dettati dal legislatore statale ed ai

principi valutativi esplicitati dal Sistema Europeo dei conti (SEC 95) al

fine di garantire in ultima analisi la veridicità delle poste di bilancio.

Il suddetto DPEF prevede, altresì, che dovranno essere sostenute

ordinariamente tutte le iniziative tese al trasferimento, dallo Stato alla

Regione sarda, dei proventi derivanti dalla gestione del demanio marittimo,

così come già in atto presso altre Regioni a statuto speciale. E’ opportuno

rilevare che con l’approvazione del previsto testo normativo sarà consentito

porre rimedio alle varie patologie emerse nell’indagine cui le misure all’esame

si riferiscono.

Parimenti, significativo di un nuovo approccio in materia è l’art. 39 sul

“Riordino del patrimonio immobiliare regionale” inserito nella L.R. n. 7/2005

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(legge finanziaria 2005), con il quale sono state avviate le premesse per il

raggiungimento di alcuni degli obiettivi stabiliti nello stesso DPEF 2005/2007

relativi alla gestione del patrimonio immobiliare. E’ stata, perciò, prevista la

successione della Regione nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare

degli enti e società regionali (cit. art. 39, comma 2). Conseguentemente il

Governo regionale si è attivato per intensificare tutte le attività necessarie alla

ricognizione di tali beni, finalizzata alla loro inclusione nel conto del patrimonio

immobiliare regionale. L’Amministrazione regionale è stata, altresì,

autorizzata ad attuare programmi di dismissione del patrimonio immobiliare

disponibile (anche attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi

derivanti dalle dismissioni medesime), con l’obiettivo di garantire un efficace

utilizzo dello strumento patrimoniale nella gestione delle entrate e delle spese

regionali (art. 39 comma 1). Inoltre la Giunta regionale è chiamata ad

approvare un apposito elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile

della Regione, del quale fanno parte anche i beni immobili che rivestono

particolare interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico o funzionale

(comma 3).

La problematica sul riordino del patrimonio immobiliare deve essere

inquadrata nell’ambito della più ampia riforma degli enti strumentali avviata

con la suddetta legge finanziaria. Infatti, in particolare, il Capo V ha

disciplinato la riorganizzazione e la soppressione di diversi enti strumentali

elencati nell’art. 69 della L. R. 31/984, con il conseguente trasferimento dei

beni immobili di alcuni di essi al patrimonio regionale. Il successivo comma 4

(art. 39 succitato) ha previsto la trasmissione al Servizio Centrale Demanio e

patrimonio dell’Assessorato degli enti locali, da parte dei suddetti enti di cui al

citato art. 39, della copia del proprio conto patrimoniale immobiliare

unitamente all’elenco di cui all’art. 65 della legge regionale di contabilità n.

11/835.

Le disposizioni suddette riguardano i seguenti Enti:

a) l’ Ente Sardo Acquedotti e Fognature (Esaf), del quale si è prevista

la soppressione a far data dal 29 luglio 2005 e la successiva gestione

liquidatoria, secondo direttive e modalità della legge 4 dicembre 1998

4 Detto articolo è stato modificato dall’art. 33 della L.R: n. 7/2005 5 Tale legge è stata modificata con la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006

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n. 33, assunte con direttiva della Giunta regionale, cui compete la

nomina del commissario liquidatore (art. 5 cit. legge finanziaria 2005);

b) le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (A.A S.T.) le

loro funzioni vengono trasferite ai comuni (art. 23);

c) gli Enti provinciali del turismo (EPT) le loro funzioni vengono

trasferite alle province (art. 23);

d) l’E.S.I.T. è stato soppresso ai sensi dell’art. 26 della legge finanziaria

2005; il relativo processo di liquidazione ha avuto termine il 28

febbraio 2006. Le funzioni dell’E.S.I.T. saranno svolte dall’Assessorato

competente in materia di Turismo;

e) il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari,

Oristano, Nuoro e il Consorzio provinciale di Sassari vengono

soppressi e le loro funzioni trasferite al nuovo ERSAT Sardegna (art.

29);

f) Nei confronti dell’E.R.S.A.T. e dei Consorzi della Frutticoltura, l’art. 29

della finanziaria 2005 ha disposto, rispettivamente, il riordino e lo

scioglimento. In particolare l’E.R.S.A.T., ridenominato E.R.S.A.T.

Sardegna, è subentrato nelle funzioni e nei rapporti giuridici facenti

capo ai consorzi, dalla data di scioglimento degli stessi.

g) l’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna (I.Z.C.) viene

soppresso e le sue funzioni trasferite al nuovo ERA Sardegna (ente

ricerca in agricoltura) (art. 30);

h) l’Istituto Incremento Ippico della Sardegna (I.I.I.) viene

soppresso e le sue funzioni trasferite al nuovo ERA Sardegna (art.

30);

i) la Stazione Sperimentale del Sughero (S.S.S.) viene soppresso e le

sue funzioni trasferite al nuovo Era Sardegna (art. 30);

j) il Centro Agrario Sperimentale (CRAS) viene soppresso e le sue

funzioni trasferite al nuovo ERA Sardegna (art. 30);

k) il Consorzio interregionale per formazione dei divulgatori

agricoli (CIFDA) viene soppresso (art. 34).

La tabella che segue dà conto dei cennati processi di trasformazione:

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24

Tabella n. 6

6 LR. n. 14/95 “Indirizzo, controllo,vigilanza e tutela sugli Enti, istituti ed aziende regionali” cui è allegata la tabella ricognitiva: “Tabella A”. 7 L.R. n. 20/95 “Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale.” 8 L.R. n. 31/98 “ Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”. 9 L’Ente non è ricompresso nella tabella A prevista dalla L.R. n.14/95.3.

L.R. n. 14/956 L.R. n. 20/957 L.R. n. 31/988 L.R. n. 7/05 (Legge finanziaria 2005) C.R.A..S C.R.A.S. C.R.A.S.

Ist.Zoot.Casear. Ist.Zoot.Casear Ist.Zoot.Casear

Ist.Incr.Ippico. Ist.Incr.Ippico.

Ist.Incr.Ippico.

Staz.Sper.Sugh Staz.Sper.Sugh Staz.Sper.Sugh

Sostituiti dal nuovo Ente E.R.A. Sardegna che ne assume le funzioni (art. 30, comma 2)

E.R.S.A.T. E.R.S.A.T. E.R.S.A.T. Trasformato in E.R.S.A.T. Sardegna

Cons. Interprov. Frutticoltura CA, OR, NU

Consorzio prov. Frutticoltura SS

Sciolti e le relative funzioni assegnate dall’E.R.S.A.T. Sardegna (art. 29).

Istituzione A.R.S.E.A. Sardegna Agenzia reg. sarda per l’erogazione in agricoltura (art. 35).

E.S.I.T. E.S.I.T. E.S.I.T. Soppresso e le relative funzioni assunte dall’Assessorato del Turismo (art. 26, comma 8).

Az. Aut. Soggiorno

Trasferimento delle funzioni, risorse umane e strumentali ai comuni sedi delle aziende.

Ente Prov. Turismo

Trasferimento delle funzioni, risorse umane e strumentali ai comuni e alle otto province.

I.S.O.L.A. I.S.O.L.A. I.S.O.L.A. E.A.F E.A.F E.A.F

E.S.A.F. E.S.A.F. E.S.A.F. Soppresso e in fase di liquidazione

I.A.C.P. I.A.C.P. I.A.C.P. Art. 5 L. R. n. 11/2002

Ist. Zooprof. Sard.

Ist. Zooprof. Sard.

.

I.S.R.E. I.S.R.E. I.S.R.E. E.R.S.U. E.R.S.U. E.R.S.U. A.R.S.T. A.R.S.T. Ente Foreste

C.I.F.D.A.9 Sciolto e trasferimento del personale all’’Assessorato dell’Agricoltura

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25

In merito alle attività poste in essere, in attuazione delle disposizioni

contenute nel succitato art. 39 della L.R. n. 7/05, il Servizio Centrale Demanio

e Patrimonio ha acquisito dagli Enti regionali la documentazione prevista.

Di seguito si riferisce in merito alla situazione immobiliare di ciascun ente che

risulterebbe ad oggi così censita dai competenti uffici dell’Assessorato:

a) Le A.A.S.T. (Aziende Autonome Soggiorno e Turismo) con sede in

Cagliari, La Maddalena-Palau, Muravera, Olbia e Sassari non

posseggono patrimonio immobiliare. Le sedi di Alghero, Arzachena e

Santa Teresa dispongono, rispettivamente, di un terreno in località

Maria Pia, nel comune di Alghero, di un fabbricato in località

Cannigione (Comune di Arzachena) e di un fabbricato sede di uffici nel

comune di Santa Teresa.;

b) L’ E.P.T. di Cagliari possiede beni immobili rappresentati dalla sede

dell’ente, un albergo in Carloforte, località Bue marino, concesso per

venticinque anni al Comune di Carloforte, a partire dal 6 marzo 1997,

un terreno nello stesso comune, otto fabbricati siti in Carloforte,

anch’essi concessi all’Amministrazione comunale per venticinque anni,

un fabbricato in Cagliari, concesso per venticinque anni all’Azienda

autonoma di soggiorno e turismo di Cagliari per la gestione delle

informazioni turistiche, con decorrenza dal 20 marzo 1981;

c) L’E.P.T. di Nuoro dispone di quattro fabbricati nello stesso comune

compreso un magazzino concesso in comodato d’uso ad una società

sportiva e da un terreno in località Farcana, Monte Ortobene;

d) L’E.P.T. di Oristano non possiede immobili;

e) L’E.P.T. di Sassari detiene un appartamento destinato ad uffici.

f) Tra i cespiti dell’E.S.I.T. figurano, in prevalenza, alberghi e due

immobili sedi di scuole alberghiere. Le strutture alberghiere sono le

seguenti:

• Hotel “Villa Fiorita” Sorgono,

• Hotel “Il Noccioletto” Tonara,

• Hotel sul Monte Ortobene di Nuoro,

• Hotel ESIT di Alghero,

• Hotel San Carlo Tempio Pausania,

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26

• Hotel La Scogliera S. Caterina di Pittinuri,

• Hotel S. Leonardo Santulussurgiu,

• Zona Archeologica e casa sarda, località Nora-Pula,

• Terreno “Capriccioli” Arzachena,

• Terreno” Spalmadoreddu” Carloforte.

g) Il Consorzio interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari

dispone di terreni agricoli, fabbricati (uffici e relative pertinenze,

pertinenze aziendali, trasformazione prodotti agricoli e rurali), impianti

e macchinari tecnologici, impianti arborei, costruzioni leggere;

h) Il Consorzio provinciale per la Frutticoltura di Sassari possiede

beni immobili, rappresentati da edifici destinati ad uffici, fabbricati

rurali e terreni;

i) L’E.R.S.A.T. dispone di beni immobili, ripartiti per servizio territoriale,

costituiti da fabbricati e da terreni.

j) Il C.R.A.S. detiene immobili in Cagliari, la sede dell’ente, e le aziende

agricole San Michele di Ussana, Palloni di Nuraxinieddu (Or), Borore,

Iscra di Illorai (Nu) e S’appassio di Uta;

k) L’I.I.I. possiede cespiti rappresentati dall’ippodromo di Chilivani,

dall’azienda Su Padru e dagli uffici amministrativi siti in Ozieri;

l) L’I.Z.C. ha cespiti rappresentati da fabbricati e da terreni siti nei

comuni di San Sperate e Monastir;

m) La S.S.S. ha cespiti patrimoniali rappresentati da terreni nel comune di

Tempio e da fabbricati adibiti a sede principale dell’ente, laboratori e

depositi.

n) I su citati ultimi quattro enti sono stati soppressi ai sensi dell’art. 30

della L.R. n. 7/05 e le funzioni sono state assunte dall’Ente per la

Ricerca in Agricoltura (ERA) Sardegna, di nuova istituzione. Secondo le

disposizioni dell’art. 31, comma 3, della suddetta legge, “i commissari

dell’ERSAT Sardegna e dell’ERA Sardegna, sulla base delle direttive

impartite dalla Giunta regionale, individuano i beni degli enti sciolti e

soppressi che non sono strumentalmente funzionali all’attività dei nuovi

enti e li trasferiscono al patrimonio della regione”.

o) L’I.S.R.E. dispone dei cespiti costituiti da terreni (area museale) e

fabbricati, tutti ubicati nel comune di Nuoro. Tra gli immobili

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dell’istituto sono compresi un museo, il centro studi deleddiani e un

fabbricato sede di uffici e di una biblioteca;

p) L’E.R.S.U. di Cagliari possiede immobili tra i quali rientrano la sede

amministrativa, un appartamento, cinque case dello studente e relativi

spazi culturali e, mentre l’E.R.S.U. di Sassari detiene cinque fabbricati

adibiti a casa dello studente, una mensa, un edificio adibito ad uffici

amministrativi, due archivi e due pertinenze.

q) L’E.S.A.F. possiede cespiti tutti destinati ad uffici dislocati in diversi

comuni della regione. L’Ente è stato soppresso a far data dal 29 luglio

2005 ai sensi dell’art. 5 della legge finanziaria n. 7/05.

r) L’E.A.F. possiede fabbricati adibiti ad uffici amministrativi, con sede in

Cagliari e Senorbì;

s) L’I.S.O.L.A. detiene cespiti tra i quali figurano: due fabbricati in cui

hanno sede gli uffici dell’ente, diciotto centri pilota, tre edifici adibiti a

bottega, una sala espositiva ed un centro espositivo.

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28

6. L’alienazione del patrimonio disponibile e nuove acquisizioni

nell’esercizio 2005

L’Amministrazione ha comunicato10, in sede di verifica del rendiconto esercizio

2005, che relativamente alla dismissione dei beni immobili, l’attività svolta dal

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio in collaborazione con i Servizi

Territoriali di Sassari, Tempio-Olbia, Oristano-Nuoro-Medio Campidano, nel

corso del 2005, rientrava nell’ambito degli obiettivi volti allo sviluppo delle

azioni finalizzate alla gestione redditizia del Patrimonio e del Demanio

regionale.

L’alienazione dei beni patrimoniali disponibili della Regione è attualmente

regolata dalla L.R. n.35/95 e successive modifiche che prevede l’inserimento

dei beni immobili di proprietà della Regione (ritenuti non più funzionalmente

utilizzabili per i servizi regionali e non destinabili agli Enti Locali, ovvero che

non rivestano interesse ambientale o culturale) nel programma di dismissione

quinquennale e nell’elenco annuale, che viene approvato dalla Giunta

Regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di Demanio e

Patrimonio e successivamente sottoposto al parere della Commissione

consiliare competente.

L’Amministrazione evidenzia che i criteri di scelta del contraente per la vendita

degli immobili (terreni, fabbricati) sono stati predisposti nel rispetto del

disposto della succitata L.R. 35/95, in particolare per la vendita dei fabbricati

facenti parte delle cosiddette “case minime”, sono state applicate le

disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, della L. n.560/93; per i terreni, invece,

si è fatto ricorso al sistema del pubblico incanto, secondo quanto previsto

dagli articoli 576 e seguenti del Codice di procedura civile (ai quali fa rinvio la

L. 35/95) ovvero al sistema della “trattativa privata”, per le cessioni che

rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 1, commi 6 e 8 della stessa

legge.

Inoltre, l’Ufficio competente ha portato a conclusione la procedura di

alienazione di alcuni immobili a “prezzo simbolico” (pari a € 51.65), in favore

degli Enti Locali territoriali. Trattasi di quei beni il cui utilizzo da parte dell’Ente

10 La comunicazione è pervenuta con nota in via FAX del 27.04.2006 dell’Assessorato agli Enti locali.

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locale, pur non comportando introiti considerevoli per la Regione stessa,

apporta una utilità sociale, con benefici alla qualità della vita della collettività.

Tali cessioni sono state fatte nel rispetto delle condizioni dettate dalla L.R.

35/95, art. 3 comma 3, così come modificato dall’art. 39, comma 6, della L.R.

n. 7/2005. Il valore di vendita degli immobili e di presa in carico nel conto del

patrimonio, è stato determinato dalla Commissione Tecnica Regionale, istituita

ai sensi della predetta norma (art. 2) ed è riferito ai valori di mercato.

La tabella n. 7, (corrispondente a quella in materia di alienazioni predisposta

in sede di giudizio di parificazione 2005) di seguito riportata, descrive in

dettaglio le vendite effettuate nel periodo gennaio – dicembre 2005. Da essa

si evince che l’alienazione degli immobili del patrimonio disponibile ha

comportato introiti al conto entrate del bilancio per un importo complessivo

pari a 1.100.371,72 euro così ripartito:

- alienazioni a seguito di vendita a “prezzo simbolico”, introiti pari a € 413,20;

- alienazioni a seguito di “Pubblico Incanto” introiti pari a €595.000,00;

- alienazioni a seguito di “trattative private” introiti pari a € 504.958,50.

Al riguardo è opportuno riferire che in sede di parifica del rendiconto regionale

per l’esercizio 2005 era stato rilevato che detto importo complessivo non

trovava riscontro nel conto del patrimonio – Sezione II - “Punti di concordanza

tra bilancio e patrimonio” sotto la voce “Entrate del Titolo IV” (alienazione

beni patrimoniali) che indicava, invece, il diverso importo di 1.033.805,38

euro.

In merito alla rilevata differenza l’Assessorato Enti locali (nota 13921 del

30.05.2005) ha precisato, su richiesta di chiarimenti da parte dell’ufficio di

controllo, che detta discrasia scaturisce dalla somma degli importi di

61.957,16 euro, cap. 43602 – Assessorato Lavori Pubblici e di 971.848,25

euro, cap. 41001 – Assessorato Enti locali.

Tuttavia quest’ultimo dato è differente da quello precedentemente trasmesso

all’Ufficio di controllo, essendo stato integrato con i dati aggiornati rispetto a

quelli comunicati alla Ragioneria Regionale in sede di accertamento delle

entrate, risultato pari a 1.100.371,72 euro.

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30

Tabella n. 7

Vendite effettuate nel periodo Gennaio - Dicembre anno 2005 VALUTAZ COMMIS TECN.

REG. PREVISIONE VENDITA VENDITE EFFETTUATE

COMUNE FG Mapp Sub T/F mq Acquirente Forma di

dismissione

Valore in euro

a mq/mc

Valore comp.in Euro

Verbale N. data

Deter. vendita Importo in Euro

Contratto data

repertorio

Importo in Euro

ASSEMINI Rio Sa Nuxedda

25 1674 T 221 Comune di Assemìni Trattativa privata 20 mq 4.420,00 n. 82

7.10.2004 67/D del 25.01.05 4.420,00 21.02.2005 4.420,00

ASSEMINI Via lglesias, 22 Fabb. F

20 1654 2 elenco descrittivo

F Casula Giovanni Trattativa privata 27.580,00 n. 69

22/05/04 619/D del 26.04.2005 27.580,00 27.05.2005 27.580,00

CAPOTERRA Rio Liori

4 1194 T 37 Trudu Bruno Trattativa privata 93/mq 3.441,00 117/D del 09.02.2005 3.441,00 15.03.2005 3.441,00

DONORI 25 1647 F Comune di Donori Prezzo simbolico 51,65 15.04.2005 51,65 ELMAS Rio Is Molentis

4 2254-2255 T 33 Impresa Caria Costruzioni

Trattativa privata 220/ mq

7.260,00 N. 67

18/12/2002 116/D del 09.02.2005 7.260,00 15.04.2005 7.260,00

CAGLIARI A/21 1282 F Comune Prezzo Simbolico 51,65 2400/D del 05.12.2005 51,65 21.12.2005 51,65

CAGLIARI 21 1370-1352 T 243 Cadeddu Bruno Trattativa privata 303.750,00 303.750,00 08.07.2005 303.750,00

CARBONIA 32 3161 T 362 Medda Augusto Trattativa privata 3.620,00 118/D del 09.02.2005 3.620,00 08.06.2005 3.620,00

CARLOFORTE 19 1028 F 83 Comune Prezzo simbolico 51,65 2227/D del 23.12.2004 51,65 01.02.2005 51,65

GAVOI 11 1474 F Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 07.04.2005 51,65

SINISCOLA 94 17076 T/F 8428 Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 07.04.2005 51,65

USSANA 19-20-23

Vari T 54139 Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 04.02.2005 51,65

USSANA 14 525 F Zoncheddu R. Trattativa privata 53.984,50 1088/Ddel18.07.2007 53.984,50 15.12.2005 53.984,50

VIL.L.APUTZU 48 4 T Pezzullo G. Trattativa privata 38.500,00 1002/Ddel 04.07.2005 38.500,00 13.12.2005 38.500,00

SAN VITO 70 319 T 1113 Meloni L Trattativa privata 11.498,00 11.498,00 29.12.2005 11.498,00

SAN VERO MILIS 7 351 T 54 Delogu G. Trattativa privata 4.320,00 4.320,00 27.07.2005 4.320,00

SASSARI 19 5734 F 241 Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 22.04.2005 51,65

SASSARI 47 807 F Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 22.04.2005 51,65

SASSARI 126 vari T Sigg. Loi/Marras Pubblico incanto 595.000,00 78/DSS 06/06/2005 595.000,00 25.07.2005 595.000,00

CASTELSARDO 14 2007 T Sigg. Sini Trattativa privata 25.125,00 25.125,00 28.04.2005 25.125,00

BUDONI 34/39 vari T 1648 Comune Trattativa privata 5. 080,02 5 080,02 16.09.2005 5 080,02

OLBIA 31 14462 T 84 Sigg. Serra/Di Medici Trattativa privata 16.380,00 16.380,00 31.05.2005 16.380,00

TOTALE Vendite 1.100.371,72 Fonte: Assessorato Enti Locali , Finanze e Urbanistica

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La tabella n. 8 dà conto delle acquisizioni effettuate nel corso dell’anno 2005.

Tabella n. 8

Acquisizioni 2005

FG Mapp. T/F MQ Venditore Contratto valore

SASSARI 82 vari T/F 6.151 Soc. Icom Rep. 3106 del

05.04..2005

6.170.000,00

TOTALE Acquisizioni 6.170.000,00

Fonte: Assessorato Enti locali

Nella tabella seguente si riportano i dati riassuntivi relativi ai beni immobili

disponibili e indisponibili distinti in fabbricati e terreni. Si evidenzia, pertanto,

a fronte di un valore finale patrimoniale di euro 439.773.555,47, un reddito di

593.327,36 euro pari a 0,13 per cento del valore.

Tabella n. 9

Riepilogo generale dei Beni Immobili Indisponibili e Disponibili

Anno 2005

Immobili Indisponibili

N. imm. Superf. mq. Valore Iniziale Variazione in aumento

Variazione in diminuzione Valore finale Reddito

Fabbricati 341 1.108.580 340.235.789,37 7.584.232,72 38.234.692,90 309.585.329,19 9.421,48

Terreni 520 78.101.250 20.550.696,50 2.438.581,48 0,00 22.989.277,98 2.340,26

Totale 861 79.209.830 360.786.485,87 10.022.814,20 38.234.692,90 332.574.607,17 11.761,74

Immobili disponibili

Fabbricati 294 529.071 9.173.098,50 5.586.363,57 552.460,88 54.207.001,19 504.313,00

Terreni 933 35.425.343,73 50.250.039,93 3.957.165,89 1.215.257,71 52.991.947,11 77.252,62

Totale 1227 35.954.414,73 99.423.137,43 9.543.529,46 1.767.718,59 107.198.948,30 581.565,62

Tot. Gen. 2005 2.088 115.164.244,73 460.209.623,30 19.566.343,66 40.002.411,49 439.773.555,47 593.327,36

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32

La successiva tabella n. 10 espone le variazioni intercorse nel triennio

2003/2005 circa la consistenza del patrimonio immobiliare e il rapporto tra

il valore complessivo finale degli immobili e il reddito da essi prodotto.

Tabella n. 10

Esercizi N. Imm. Superf. mq. Valore inizialeVariazione in aumento

Variazione in diminuzione Valore finale Reddito %

2003 2002 99.729.375,25 334.666.305,34 26.677.313,29 20.210.922,19 341.132.696,43 239.025,05 0,07

2004 2134 n.p. 341.132.696,43 127.439.563,45 8.362.636,58 460.209.623,30 772.400,99 0,17

2005 2088 115.164.244,73 460.209.623,30 19.566.343,66 40.002.411,49 439.773.555,47 593.327,36 0,13

Raffronto dei Beni immobili Triennio 2003/2005

.

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7. Il Sistema Informativo Territoriale Regionale

La Direzione generale degli Enti locali11 ha fatto un breve cenno al Sistema

Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.). Trattasi di un progetto che

riguarda la costituzione e l’attuazione di un sistema informativo territoriale

regionale, finalizzato alla condivisione delle informazioni geografiche ed al

potenziamento dei servizi resi al cittadino. In particolare il Sistema si basa

sulla raccolta progressiva delle informazioni, a seguito di continue integrazioni

da parte dei singoli utenti istituzionali, rappresentati inizialmente dai Servizi

della Regione Autonoma della Sardegna e successivamente da altri enti

esterni; informazioni che saranno condivise con numerosi utilizzatori.

I Servizi territorialmente competenti del demanio e patrimonio hanno

evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione di tutto il

patrimonio regionale, omogeneizzando tutte le procedure informatiche

attualmente in uso con una struttura informatica avanzata, che utilizzi dei

data-base documentali e cartografici.

La costituzione ed integrazione dell’archivio unico del patrimonio immobiliare

regionale con la banca dati del Sistema Informativo Territoriale Regionale, in

fase di realizzazione e sviluppo da parte della Direzione generale, avrebbe

evidenti risvolti positivi sulle attività e sulla gestione unitaria da parte dei

quattro Servizi del demanio e patrimonio e consentirebbe di dotare la Regione

di un sistema in grado di offrire agli utenti una piattaforma conoscitiva

unitaria.

11 Nota n.8601 del 27 marzo 2005 acquisita per la verifica del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2005

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8. La conservatoria delle coste della Sardegna

Per completare il quadro in materia di patrimonio, l’Amministrazione ha

evidenziato (vd nota n. 8601/2006) il legame con la Conservatoria delle Coste

della Sardegna, istituita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9/2 del 9

marzo 2005, la cui struttura, in attesa di una apposita legge regionale, è

articolata in un Comitato interassessoriale di indirizzo, in un Comitato

scientifico ed un Servizio allocato presso la Presidenza della Regione.

Tale struttura ha il compito di gestione e conservazione degli ambiti costieri

del territorio regionale di maggior interesse naturalistico, paesaggistico,

storico e culturale. Nel piano di attività del Conservatore, infatti, approvato

con deliberazione n. 36/1 del 26 luglio 2005, è prevista una ricognizione del

patrimonio immobiliare regionale ricadente nella fascia costiera dei due

chilometri mediante acquisizione dei dati presso tutti gli Assessorati ed enti

regionali. Inoltre è previsto che il Comitato scientifico possa pronunciarsi su

tutti gli atti che riguardano l’alienazione, concessione, comodato d’uso o

qualsiasi altra forma di disposizione dei beni immobiliari della Regione e degli

enti regionali.

L’Assessore degli Enti locali nella deliberazione n. 7/12 del 21 febbraio 2006

evidenzia l’esigenza di favorire, nello spirito di sussidarietà, adeguatezza e

differenziazione e di decentramento, al massimo il ruolo dei Comuni nella

gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico di proprietà della Regione,

laddove venga accertata l’assenza di interessi sovracomunali o di obiettivi di

valenza regionale. Inoltre rileva l’opportunità di procedere (con specifica

norma inserita all’art. 10, L.R. n.4/06, recante “disposizioni varie in materia di

entrate, riqualificazione della spese, politiche sociali e di sviluppo, in deroga

alla legge12 regionale 5 dicembre 1995 n. 35) alla cessione a prezzo simbolico

ai comuni interessati di una parte consistente del patrimonio alienabile, sia

per la valorizzazione che per la gestione, nonché alla cessione a titolo oneroso

ai rispettivi conduttori dei terreni dell’ex Opera Nazionale Combattenti. Con la

stessa delibera viene approvato l’ottavo elenco annuale dei beni del

patrimonio disponibile da alienare, distinto in due parti: la prima riportante

12 Recante la disciplina per l’alienazione dei beni patrimoniali di proprietà della Regione e degli Enti strumentali.

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l’elenco dei beni immediatamente cedibili ai comuni, la seconda parte

contenente i beni ritenuti utili per la redazione, unitamente ai rispettivi

comuni, dei progetti integrati di sviluppo locale, nonché i beni da trasferire

alla Conservatoria delle Coste e all’Ente Foreste.

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9. Problematiche relative alla rivendica dei beni immobili regionali

(art. 14 dello Statuto sardo)

In occasione della verifica e parifica del rendiconto generale della Regione

autonoma della Sardegna per l’esercizio finanziario 2004 (decisione n.

1/05SS.RR), la Corte dei conti ha ritenuto di non poter parificare il conto del

patrimonio in alcune sue parti, tra cui il conto 3 (beni patrimoniali),

sollevando diverse perplessità, illustrate esaustivamente già dalla Sezione del

controllo nella propria relazione di verifica (delibera n. 12/05).

L’esame specifico successivamente condotto per conto proprio dall’Ufficio di

controllo ha consentito di individuare alcune notevoli importanti incertezze

particolarmente in merito ad un immobile urbano, di notevole valore sito in

Cagliari al n. 4 della via Lo Frasso, risultante ora intestato a terzi, soggetti di

diritto privato, a seguito dell’inclusione da parte dell’Agenzia statale del

demanio di detto stabile tra gli edifici destinati alla cartolarizzazione.

In riscontro alle note istruttorie di quest’Ufficio e con riferimento alle

osservazioni formulate dalle SS. RR., la Direzione generale Enti Locali e

Finanze, ha comunicato quanto segue:

<< per quanto concerne le eccezioni riguardanti il conto del patrimonio

immobiliare, pag. 8, identificativo 1119, si tratta di una porzione dello stabile

succitato, distinto alla partita 2505, fg. 18 mapp. 4869 sub. 2 mapp. 4870

sub. 4 e mapp. 5343, categ. B/4, cl. 3 R.C. 43066, piano terzo.

Detto immobile è pervenuto in capo alla R.A.S. a seguito di un verbale di

consegna in data 11 ottobre 1978, redatto ai sensi dell’art. 27 del DPR 22

maggio 1975, n. 480 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione

Autonoma della Sardegna) a firma congiunta dei rappresentanti dell’A.R. e del

Ministero dei LL.PP. Il verbale di consegna è stato corredato dell’elenco

descrittivo dei locali appartenenti al Demanio dello Stato da trasferire alla

Regione Sarda, che consistono in n. 17 stanze e n. 1 locale servizi.

Da allora l’A.R. ne ha esercitato il possesso uti dominus. Infatti già in data 18

ottobre 1978, a seguito del su citato verbale di consegna, l’immobile è stato

consegnato alla Sezione del controllo della Corte dei conti di Cagliari, con

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apposito verbale a firma congiunta tra la R.A.S. e il rappresentante della

Corte13.

Per altro verso il Ministero delle finanze - Direzione Generale del Demanio,

con nota del 13 marzo 1983, aveva comunicato all’Intendenza di Finanza di

Cagliari che il trasferimento delle sedi degli uffici periferici del Ministero dei

LL.PP., inseriti nel “primo elenco di beni immobili dello Stato siti nella

provincia di Cagliari, in uso al Ministero dei LL.PP., da trasferire alla R.A.S.”

era subordinato a preventivi accordi, tra Stato e Regione, in ordine alla

ripartizione dei predetti beni.

Avverso il decreto della Agenzia del demanio del 19 luglio 2002, ove era stato

incluso, fra gli altri beni, anche l’immobile in argomento, la Regione con atto

di citazione notificata il 28 luglio 2003 ha convenuto in giudizio la suddetta

Agenzia al fine di “ ottenere l’accertamento che i beni elencati nel decreto

ultimo citato, sono di esclusiva proprietà della R.A.S. ai sensi dell’art. 14 dello

Statuto Speciale della Sardegna“ (il riferimento normativo, come sarà

dimostrato più avanti, è però errato).

Per questo bene ed altri immobili in occasione del conferimento dal Ministero

dell’Economia e delle Finanza, con decreto del 23 dicembre 2004, al “F.I.P. -

Fondo Immobili Pubblici – “il legale della Regione incaricato ha presentato

ricorso al Tribunale civile di Cagliari al fine di ottenere il suo sequestro

giudiziario. A gennaio 2006 è subentrato, nella difesa della RAS, l’Ufficio

Legale regionale. In sede di procedimento cautelare è emerso che “ le

controparti eccepiscono che i beni oggetto di causa non rientrerebbero nella

previsione di cui all’art. 14 dello Statuto Speciale per la Sardegna, posto che

quasi tutti gli immobili di cui si chiede il sequestro sarebbero pervenuti allo

Stato successivamente al 1 gennaio 1950, ovvero sarebbero ancora

attualmente destinati ad usi governativi”. I legali dell’Amministrazione

contestano la fondatezza della eccezione relativa al supposto discrimine

temporale sull’applicazione dell’art. 14 citato, alla luce della rilevanza

costituzionale della norma di attuazione invocata.

13 Le risposte sono pervenute con nota n. 8601 del 27 marzo 2006

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Da parte dell’Amministrazione sono in corso accertamenti in ordine alla

dedotta persistente destinazione dei beni oggetto di causa a servizi di

competenza statale>>.

Poiché sull’immobile di Via Lo Frasso 4 continuano a persistere numerose

incertezze, il paragrafo che segue mira ad operare il tentativo di fare

chiarezza.

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10. Un caso a sé: lo stabile di Via Lo Frasso n. 4

In tema di trasferimento di beni patrimoniali dallo Stato alla Regione

autonoma della Sardegna, si prospetta come un caso a sé stante quello

dell’immobile sito in Cagliari al n. 4 della Via Antonio Lo Frasso, che a ben 54

anni di distanza dalla disposizione che gli ha dato origine (art. 9 D.P.R. n.

327/1950) continua a rimanere una vicenda non conclusa per l’inerzia delle

parti interessate.

Il trasferimento dell’immobile soprammenzionato dallo Stato alla Regione

trova il suo principale fondamento giuridico nell’art. 9, comma 3°, del D.P.R.

19 maggio 1950, n. 327, il quale prevede che “sono trasferiti alla Regione

autonoma della Sardegna: il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per

la Sardegna e gli uffici del Genio civile…”.

Si tratta di una disposizione che si appalesa come norma speciale rispetto a

quella di carattere generale racchiusa nell’art. 14 dello Statuto di autonomia

speciale, che afferma il diritto della Regione a succedere “nei beni e diritti

patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali…”.

Al D.P.R. n. 327/1950 ha fatto seguito il D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, il cui

art. 27 dà valore confermativo al trasferimento disposto nel 1950 dalla

precedente disposizione, ampliandone il contenuto. Infatti quest’ultima

norma precisa che “il trasferimento alla Regione degli uffici statali di cui ai

precedenti articoli, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti

ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo

arredamento”.

Il riferimento, per quanto concerne il caso specifico, in esame, è agli uffici del

Genio civile e del Provveditorato alle opere pubbliche oggetto del precedente

art. 4, comma 2°, trasferiti alla Regione dopo che le funzioni esercitate dai

suddetti organismi statali erano state riconosciute, sulla base delle

sopraggiunte norme statutarie, di esclusiva competenza regionale.

Dalla complessa ricostruzione normativa testé esposta, è dato dedurre che il

passaggio della proprietà dallo Stato alla Regione non può che intendersi

come avvenuto “ope legis”, in quanto le conseguenti pratiche burocratiche per

la consegna del bene non possono avere rilevanza sino al punto di

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condizionare il diritto della proprietà in capo alla Regione disposto dalla legge,

cioè “ipso iure”, con gli effetti traslativi che ne derivano.

Infatti la norma procedurale che presiede alla “consegna” dell’immobile, cioè

l’art. 39 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, stabilisce che “per la consegna

dei beni dello Stato che passano alla Regione “spetta all’Intendenza di finanza

di Cagliari, all’epoca competente in materia, compilare gli “elenchi dei beni

patrimoniali” da consegnare, previa convalida del Ministro per le finanze.

Si tratta di una disposizione che detta regole per il completamento del quadro

sostanziale, con l’indicazione degli adempimenti di natura burocratica (elenchi

dei beni), dell’ufficio statale tenuto a predisporli (Intendenza di finanza) e

dell’autorità competente a convalidarli (Ministro delle finanze).

Con la consegna del bene la Regione viene immessa nel “possesso” dello

stabile, di cui ha già la proprietà “ope legis”.

Dall’esame degli atti, risulta che la procedura di consegna registri un primo

tentativo soltanto nel 1978, quando il rappresentante del Ministero dei LL.PP.

(Dott. Tancredi PILATO), accertata la consistenza dei locali dello Stato da

trasferire alla Regione ex art. 27 citato, aveva provveduto a consegnare alla

Regione i locali stessi, individuati all’epoca nel solo terzo piano dell’edificio (17

stanze più servizi), come meglio precisato nell’allegato elenco descrittivo del 2

ottobre 1978.

Da una nota successiva del Ministero LL.PP. (n. 5214 del 9 ottobre 1978 è

dato evincere l’esistenza di un nuovo elenco descrittivo dei locali di proprietà

dello Stato, in uso al Ministero LL.PP. da trasferire alla Regione sempre in

attuazione del più volte citato art. 27. A seguire, risulta agli atti un ulteriore

“1° elenco dei beni immobili dello Stato (…), in uso al Ministero dei lavori

pubblici, da trasferire alla Regione Autonoma della Sardegna”, in osservanza

del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.

In questo ultimo elenco a firma dell’Intendente di finanza e datato 22 maggio

1979 sono ricompresi, questa volta in aggiunta, al già citato piano 3°, anche i

restanti piano terra, 1°, 2° e attico, con l’indicazione dei relativi vani, ed

altresì il piano seminterrato, tutto con l’indicazione dei relativi vani ed

ambienti accessori.

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Quest’ultimo elenco a firma dell’Intendente di finanza, sebbene risulti redatto

per la prima volta in conformità dell’art. 39 del D.P.R. n. 250/1949, non

avendo ottenuto la convalida ministeriale, è rimasto a tutt’oggi privo di effetti.

I motivi della mancata convalida ministeriale non sono noti, tuttavia è

possibile ipotizzare che possa essere dipeso dall’aver considerato che il primo

piano dello stabile continuava ad essere occupato dagli uffici della Ragioneria

regionale dello Stato, che a tutt’oggi, anche dopo la soppressione di detta

Ragioneria14, sono tuttora occupati da una parte del personale della

Ragioneria provinciale dello stato, in attesa di potersi accorpare al restante

personale trasferito da tempo in altra sede.

In tempi più recenti l’Agenzia del demanio ha emanato il decreto 19 luglio

2002 nel cui allegato A sono stati ricompresi numerosi beni dello Stato

dislocati in varie località della Sardegna, compreso l’immobile in discussione,

ai fini della loro privatizzazione ed alienazione della proprietà nel quadro del

programma statale di cartolarizzazione.

Invocando la violazione dell’art. 14 dello Statuto, la Regione ha presentato

ricorso per conflitto d’attribuzioni alla Corte Costituzionale, che con propria

sentenza n. 177 del 2 maggio 2005 ha dichiarato inammissibile il ricorso per

“difetto del necessario tono costituzionale” in quanto il problema è riducibile

ad “una mera vindicatio rerum…” “di competenza dei giudici comuni”. Infatti la

Regione “non deducendo menomazione di poteri o funzioni”, in effetti si limita

a “rivendicare la proprietà di immobili”, che assume ad essa trasferiti de iure,

presupponendo che la loro inclusione nel decreto impugnato ne attribuisca

invece la “proprietà allo Stato”, mentre la Regione assumeva di essere “già

proprietaria” di quei beni “ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, essendo ormai

cessata la loro connessione con servizi di competenza dello Stato”,

soggiungendo “che, ciò malgrado, nessun organo dello Stato gliene ha mai

trasferito il possesso”.

Non ricadendo l’immobile di Via Lo Frasso nella previsione statutaria dell’art.

14, la Sezione del controllo con nota n. 48/P del 16 marzo 2005, ha

14 Per quanto attiene alle vigenti Ragionerie provinciali dello Stato si rileva che la legge finanziaria 2007 prevede ai commi da 426 a 428, nel quadro di una ridefinita articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze su base regionale, la soppressione delle attuali Ragionerie provinciali con conseguente costituzione di uffici regionali denominati “Ragionerie territoriali dello Stato”.

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richiamato l’attenzione del Presidente della Regione sulla mancata definizione

della pratica relativa alla consegna dello stabile.

Tralasciando le comunicazioni intermedie, con nota n. 25133 del 29 settembre

2006 l’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica

comunicava che il piano terzo dello stabile era “stato trasferito alla Regione

col verbale di consegna dell’11 ottobre 1978 a firma del rappresentante del

Ministero dei lavori pubblici Dr. Tancredi Pilato”, per cui l’Amministrazione

regionale da allora si era “sempre comportata uti dominus provvedendo… a

tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da cui

l’inserimento nel conto del patrimonio regionale”.

Conseguentemente l’Amministrazione regionale ha convenuto in giudizio

l’Agenzia del demanio onde ottenere “l’accertamento che i beni elencati nel

predetto decreto, relativi al territorio regionale, siano di esclusiva proprietà

della Regione Sardegna”.

Attualmente pende un ricorso per sequestro giudiziario dei predetti beni,

proposto in corso di causa. Quanto alla causa ordinaria, questa sarebbe stata

discussa nell’udienza del 5 dicembre 2006.

In sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per

l’anno 2004 sia la Sezione del Controllo in sede di verifica che le Sezioni

Riunite della Corte dei conti per la Sardegna avevano eccepito l’inclusione nel

conto patrimoniale anche dell’immobile di Via Lo Frasso, sebbene lo stesso

fosse ricompreso fra i beni patrimoniali dello Stato. Al riguardo con la nota per

ultima citata la Regione ha reso noto, attraverso il proprio Assessorato, che

detta iscrizione nel conto del patrimonio regionale è coerente con la intrapresa

azione di rivendica del bene. Infatti un diverso comportamento

dell’Amministrazione regionale sarebbe “lesivo della piena tutela dei propri

interessi nelle controversie in essere”.

In ordine alla predetta giustificazione non può non esprimersi piena

condivisione, in quanto la cancellazione dell’immobile de quo dagli elenchi

patrimoniali regionali sarebbe contradditoria rispetto alle azioni giudiziarie

intraprese, così da essere interpretata come un abbandono delle attivate e

giuste rivendicazioni giudiziarie a difesa della proprietà acquisita, senza che la

stessa possa essere inficiata della mancata consegna ex art. 39 D.P.R. n.

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250/1949, che ha valore di semplice immissione nel possesso del bene già in

proprietà de iure.

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11. ESERCIZIO 2006

L’Amministrazione regionale con nota n. 25133 del 29 settembre 2006 ha

ribadito che l’immobile sito in Cagliari, via Lo Frasso, come già accennato

inserito nell’elenco descrittivo dei beni immobili regionali, è stato trasferito

al patrimonio della RAS con verbale di consegna a seguito delle disposizioni

contenute nel DPR n. 480/75, art. 27.15

L’Amministrazione regionale, sin da quel momento, si è sempre comportata

“uti dominus” provvedendo tra l’altro e senza soluzione di continuità, anche

a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da cui

l’inserimento nel conto del patrimonio regionale.

Con la suddetta nota si è appreso che in data 9 marzo 2006 si è tenuta

l’udienza per la discussione del ricorso per il sequestro giudiziario, proposto

in corso di causa, avente ad oggetto i beni elencati nel decreto della Agenzia

del Demanio del 19 luglio 2002, ove è annotato, tra gli altri beni, anche

l’immobile in argomento. L’udienza risulta rinviata al 12 ottobre 2006. Per

quanto concerne la causa ordinaria la prossima udienza era stata fissata al 5

dicembre 2006.

Il continuo possesso “uti dominus” congiuntamente alla rivendicazione in

sede giudiziale della proprietà del bene paiono giustificare pienamente

l’iscrizione prima e il mantenimento della stessa fin’ora nel conto del

patrimonio regionale; ciò anche ad evitare che un diverso comportamento

della RAS sia lesivo della piena tutela dei propri interessi nella controversia

in essere.

L’Amministrazione conferma che segue costantemente con particolare

attenzione l’andamento del procedimento relativo alla controversia di cui

sopra e che qualora la stessa dovesse concludersi con esito negativo,

provvederà, conformandosi alla pronuncia giurisdizionale, alla immediata

cancellazione del bene in argomento dal conto del patrimonio regionale.

15 “nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna” L’art n. 27 stabilisce che il trasferimento alla regione delle competenze degli uffici statali, nel caso considerato il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e il Genio civile, effettuato ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/50, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti e obblighi inerenti agli immobili, sedi degli uffici stessi.

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12. Una importante nuova norma di attuazione: Decreto legislativo 18

sett. 2006, n. 267

Una recente ed importante innovazione normativa in materia di demanio e

patrimonio a modifica di preesistenti norme di attuazione (D.P.R. n.

250/1949): Decreto legislativo n. 18 settembre 2006, n. 267 (norme di

attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna).

In materia di trasferimento di beni patrimoniali dello Stato alla Regione

autonoma della Sardegna, una importante e significativa modifica alle vigenti

disposizioni attuative dello Statuto speciale autonomia è stata introdotta dal

Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 267, che sembrerebbe dare

concreta e formale attuazione alle intese raggiunte tra il Presidente della

Regione ed il Presidente del Consiglio dei ministri, di cui la stampa locale ha

dato ampia risonanza.

Le anzidette nuove disposizioni attuative dello Statuto sono composte da un

articolo unico (contraddistinto come art. 1), articolato in quattro commi.

Di particolare significato ed importanza risulta il comma 1, in quanto

abrogativo dell’ultimo comma dell’art. 39 del D.P.R. N. 250/1949, ricompreso

in preesistenti disposizioni di attuazione.

Sul piano sostanziale, detta abrogazione mette fine ad una antica polemica fra

le parti (Stato e Regione) sull’interpretazione delle disposizioni riguardanti il

trasferimento dei beni.

Infatti, mentre lo Stato, facendosi forte della espressione letterale racchiusa

proprio nell’ultimo comma dell’art. 39, oggetto della recente abrogazione,

riteneva che i beni da trasferire dovessero necessariamente limitarsi ai beni

pervenuti allo Stato “anteriormente” alla data di entrata in vigore dello

Statuto sardo di autonomia (10 marzo 1948) e ciò proprio per effetto della

disposizione ora oggetto di approvazione, che letteralmente affermava

“Resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all’entrata in

vigore della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3”, di emanazione dello

Statuto regionale. Di segno contrario era l’interpretazione di parte regionale

che, in forza dell’art. 14 del proprio Statuto di autonomia, ha sempre

sostenuto che la successione nei beni dello Stato, esistenti in Sardegna, non

dovesse riscontrare alcuna limitazione temporale, quale quella appena

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ricordata, peraltro inserita in un complesso di norme di semplice valore

procedurale.

Alla luce di quanto precede, appare di tutta evidenza e chiarezza l’importanza

che riveste per la Regione la disposta abrogazione.

Viceversa di particolare rilevanza e di significato innovativo risultano le

restanti disposizioni contenute nelle novellate disposizioni di attuazione, di cui

di seguito si dà conto:

- il comma 2 prevede, con riferimento alla prescrizione statutaria dell’art.

14, la periodica identificazione dei beni sia demaniali che patrimoniali

pervenuti allo Stato in data successiva a quella precedentemente ricordata del

10 marzo 1948 (entrata in vigore dello Statuto sardo) e da trasferire alla

Regione previa loro inclusione negli elenchi previsti dall’art. 39 delle

preesistenti norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 250/1949;

- il comma 3 rassegna, come di consueto, ad una commissione paritetica

l’individuazione dei beni da iscrivere nei citati elenchi. Tra i beni di cui è

consentito il trasferimento figurano anche quelli di interesse storico, artistico

ed archeologico che entrerebbero a far parte del demanio regionale.

Alla Commissione anzidetta è anche demandata la pronuncia in ordine

all’appartenenza dei beni di interesse storico, archeologico, paletnologico ed

artistico, nel rispetto dell’art. 826 del codice civile (Patrimonio dello Stato,

delle Province e dei Comuni).

- Il comma 4, infine preclude il trasferimento alla Regione dei beni di cui al

precedente comma 3, appartenenti al patrimonio indisponibile, almeno fino a

quando perduri la “loro destinazione a servizi di competenza statale”.

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Brevi considerazioni conclusive

Esaminate e valutate le misure comunicate, non resta che formulare le

seguenti sintetiche considerazioni finali:

1. nonostante gli intenti di riforma organica ripetutamente evidenziati nei

Documenti di programmazione finanziaria che si sono succeduti negli

anni, le problematiche segnalate con la deliberazione n. 19/2003

continuano a persistere, in quanto l’indifferibile esigenza di procedere ad

una esaustiva revisione della normativa in materia, al fine di rimuoverne

le criticità esistenti (che la stessa Amministrazione regionale ha

riconosciuto senza riserve), non sono state ancora tradotte in legge,

sebbene sin dall’ottobre 2004 sia stato presentato dall’Esecutivo un

apposito disegno di legge a cui però non risulta sia stato dato alcun

seguito approvativo da parte dell’Assemblea legislativa regionale;

2. si deve peraltro dare atto al competente Assessorato ed alla Giunta di

aver fatto quanto nelle proprie possibilità, sia dando corpo al cennato

Disegno di legge di riforma, sia operando in via amministrativa con

l’emanazione di alcuni provvedimenti di propria competenza, come quelli

attuativi del decentramento attraverso una opportuna articolazione

periferica di unità organizzative in materia di demanio e patrimonio

(D.P.G.R. n. 18/2003 istitutivo dei due Servizi territoriali di Sassari e

Tempio-Olbia; D.P.G.R. n. 188/2004 istitutivo del Servizio territoriale di

Oristano-Nuoro-Medio Campidano);

3. poiché tutto ciò non è ovviamente sufficiente al superamento delle

criticità esistenti, non resta che formulare l’esigenza che da parte dei

competenti organi dell’Esecutivo siano attivate tutte le iniziative

consentite per stimolare l’avvio dell’iter legislativo del predisposto

Disegno di legge di riordino della “Disciplina del demanio e del

patrimonio regionale”, in quanto si confida che soltanto attraverso un

rinnovato sistema di norme organiche sia possibile superare l’attuale

inammissibile stato di grave incertezza, dando credibilità e veridicità alla

situazione patrimoniale esistente e consentendo il superamento di ogni

possibile dubbio in ordine ai punti di concordanza tra il conto del

patrimonio e quello del bilancio consuntivo.