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Anno II - 8 ottobre 2012 - Supplemento ad Entilocalinews n. 39 del 8 ottobre 2012 N. 8 3 Approfondimenti “Servizi pubblici locali a rilevanza economica” tra le modifiche del Decreto “Sviluppo” e la Pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta “Spending review” Tra gli indirizzi operativi ai Ministeri ai fini del contenimento della spesa pubblica anche alcuni punti inerenti le Società pubbliche 5 Approfondimenti Società costituite o partecipate dagli Enti Locali: criteri, divieti e limiti nelle assunzioni 8 Mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali pubblici pubblici Servizi locali

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Anno II - 8 ottobre 2012 - Supplemento ad Entilocalinews n. 39 del 8 ottobre 2012

N.

8

3 Approfondimenti“Servizi pubblici localia rilevanza economica”tra le modifichedel Decreto “Sviluppo”e la Pronunciadi incostituzionalitàda parte della Consulta

“Spending review”Tra gli indirizzi operativiai Ministeri ai finidel contenimentodella spesa pubblicaanche alcuni puntiinerenti le Societàpubbliche

5 ApprofondimentiSocietà costituiteo partecipatedagli Enti Locali:criteri, divieti e limitinelle assunzioni

8

Mensiledi approfondimentosulle tematichedei Servizi PubbliciLocali applicateal CompartoEnti Localipubblicipubblici

Servizi locali

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NOTIZIARIO

“Spending review”: tra gli indirizzi operativi ai Ministeriai fini del contenimento della spesa pubblica anche alcuni punti inerentile Società pubbliche

Società pubbliche: approvato dal Consiglio dei Ministri lo schemadi Regolamento per la parità di accesso

Avcp: approvate le Linee guida per gli affidamenti a Cooperative sociali

“Servizio idrico integrato”: definite le modalità di raccolta dati dai gestori

GLI APPROFONDIMENTI

“Servizi pubblici locali a rilevanza economica” tra le modifiche del Decreto“Sviluppo” e la Pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta di Ivan Bonitatibus e di Federica Giglioli

Società costituite o partecipate dagli Enti Locali: criteri,

divieti e limiti nelle assunzioni

di Ivan Bonitatibus e di Federica Giglioli

IL PARERE DELLA CORTE

Note della Corte

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali

LO SCADENZARIO

agosto 2012

Centro Studi Enti Locali

SOMMARIO8

1

Servizi Pubblici LocaliMensile di approfondimento sulle tematiche dei ServiziPubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali

Collaborano alla Rivista:

Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente

Università Cattolica, Esperto della Pubblica Amministra-

zione, Pubblicista

Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,

Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Econo-

mia aziendale

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e

Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia

di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,

Consulente Ancirisponde

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate

Roma

Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio Finan-

za Locale del Ministero dell'Interno

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e

Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti

pubblici Cndcec

Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,

Esperto in fiscalità Enti pubblici

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revi-

sore contabile, Consulente e formatore P.A.

Dott. Roberto Camporesi, Dottore Commercialista,

Revisore contabile, Componente della Commissione

“Governance delle partecipate” Cndcec

Rag. Giosuè Boldrini, Senior partner Studio Commer-

ciale Associato Boldrini di Rimini, Revisore contabile

Dott.ssa Silvia Capacci, Responsabile Servizi finanziari

Comune di Monte San Savino (Ar)

Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici,

Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche

Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici,

Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche

Dott.ssa Alexia Delfino, Allieva ordinaria Settore Scien-

ze economiche, Scuola superiore Sant’Anna di Studi uni-

versitari e di Perfezionamento, Pisa

Dott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autrice di pubblica-

zioni in materia di tributi locali

Dott. Ivan Bonitatibus, Consulente nelle materie

Amministrativo-Contabili, giuridiche e fiscali della T.A.

Dott.ssa Valeria Gambassi, Esperta in contrattualistica

pubblica

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Pro-

vincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Loca-

le Anci, Consulente Ancirisponde

Dott. Luca Panicucci, Funzionario di Ente Locale, Esper-

to nel Settore dei Servizi pubblici locali.

Comitato di redazione:

Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Federica Giglioli,

Luca Panicucci

Segretaria di redazione: Ambra Valori

Versione editoriale: Centro Studi Enti Locali

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario:

Centro Studi Enti Locali s.r.l.

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN

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Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in

data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della

stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del

Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Leg-

ge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

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agosto 2012SOMMARIO 8

Centro Studi Enti Locali2

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agosto 2012

Centro Studi Enti Locali

NOTIZIARIO8

3

“Spending review”:tra gli indirizzi operativi ai Ministeri ai fini del contenimento della

spesa pubblica anche alcuni punti inerenti le Società pubblicheE’ stata pubblicata sulla G.U. n.

170 del 23 luglio 2012 la Diret-

tiva Presidente del Consiglio

dei Ministri 3 mag gio 2012,

recante gli “Indirizzi operativi aifini del conteni mento della spesapubblica”, al fine di disciplinare

“il contribu to che le Amministra-zioni cen trali sono tenute a pre-stare per il raggiungimento del-

l’obietti vo di riduzione sopraindicato”. La Direttiva dispone

che ogni Ministro riconosca

“l’attività di revisione della spesa(‘Spending review’) come priori-taria dell’a zione di Governo”.

Per il coordinamento genera le

delle attività, è costituito il

Comitato interministeriale per

la revisione della spesa, presie-

duto dal Presidente del Consi-

glio e composto dal Ministro

per il Programma di Governo,

dal Ministro per la Pubblica

Amministrazione, dal Vice-

ministro dell’Economia e delle

Finanze e dal Sottose gretario

alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

Ogni Amministrazione, nell’at-

tività di revisione della spesa,

dovrà concentrarsi su diversi

punti, tra i quali segnaliamo:

- riduzione, anche mediante

accorpamento, degli Enti stru -

mentali e vigilati e delle Società

pubbliche;

- estensione alle Società “in-house” dei vincoli vigenti in

materia di consulenza;

Società pubbliche:approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di Regolamento

per la parità di accessoIl Consiglio dei Ministri del 3

agosto 2012 ha approvato, tra

gli altri provvedimenti, uno

Schema di regolamento con i

termini e le modalità di attua-

zione della disciplina sulla

parità di accesso agli Organi

di amministrazione e di con-

trollo delle Società pubbliche

costituite in Italia.

La bozza del Dpr. riguarda le

Società, costituite in Italia,

controllate da Pubbliche

Amministrazione, ai sensi del-

l’art. 2359, commi 1 e 2, del

Codice civile, che non siano

quotate in mercati regola-

mentati. Per quest’ultime,

infatti, si fa riferimento alla

Legge n. 120/11, rubricata

”Modifiche al Testo unico delledisposizioni in materia di inter-mediazione finanziaria, di cuial Decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58, concernenti laparita’ di accesso agli Organi diamministrazione e di controllodelle società quotate in mercatiregolamentati. (11G0161)“ e

pubblicata nella GU n. 174 del

28 luglio 2011.

In estrema sintesi, lo Schema

di regolamento prevede che,

negli Organi sociali di ammi-

nistrazione (Cda, Comitato di

gestione) e di controllo (Colle-

gio sindacale, Comitato di sor-

veglianza o di controllo) ove

composti da almeno 3 mem-

bri, ciascun Organo sociale

deve essere composto da

almeno un terzo dei membri

appartenente al genere meno

rappresentato.

Per il primo mandato succes-

sivo all’entrata in vigore del

futuro Regolamento, la quota

di cui al precedente periodo

deve essere pari ad almeno

un quinto. Tale meccanismo è

esteso anche ai Sindaci sup-

plenti. Lo schema prevede, in

attuazione di tale obbligo, l’a-

deguamento statutario sul cui

adempimento è affidato com-

pito di vigilanza al Diparti-

mento per le Pari opportu-

nità, cui le Società sono tenu-

te a inviare apposite comuni-

cazioni.

Avcp:approvate le Linee guida per gli affidamenti a Cooperative sociali

In data 3 agosto 2012 l’Auto-

rità di Vigilanza per i contratti

pubblici ha approvato la

Determinazione n. 3, rubricata

”Linee guida per gli affidamentia Cooperative sociali ai sensidell’art. 5, comma 1, della Leggen. 381/91”, pubblicata nella

G.U. n. 185 del 09 agosto 2012.

Trattasi di un importante

provvedimento con cui l’Auto-

rità precisa le modalità ineren-

ti i possibili affidamenti di ser-

vizi da parte di Enti pubblici a

Cooperative sociali.

In particolare, l’art. 5 della Leg-

ge 381/91 prevede che le con-

venzioni con le cd. “Cooperati-ve sociali ‘di tipo B’”, finalizzate

alla fornitura di determinati

beni e servizi - diversi da quel-

li socio-sanitari ed educativi –

possano essere stipulate in

deroga alle procedure di cui al

Dlgs. n. 163/06 (“Codice deicontratti”), purché detti affida-

menti siano di importo infe-

riore alla soglia di rilevanza

comunitaria.

E’ da rimarcare altresì come gli

affidamenti in deroga alle

Cooperative sociali di tipo B si

collochino in un contesto nor-

mativo, nazionale ed europeo,

sempre più attento all’integra-

zione di aspetti sociali nella

contrattualistica pubblica.

L’Avcp delimita in modo preci-

so sia la nozione di “Cooperati-ve di tipo B” dettagliando che si

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agosto 2012NOTIZIARIO 8

Centro Studi Enti Locali4

tratta di quelle che svolgono

attività diverse (agricole, indu-

striali, commerciali o di servi-

zi), finalizzate all’inserimento

lavorativo di persone svantag-

giate che abbiano in organico

almeno il 30 per cento dei

lavoratori (soci o non) costitui-

to da persone svantaggiate,

nozione quest’ultima per il

quale si fa riferimento alle nor-

mative specifiche.

L’Avcp fornisce poi indicazioni

circa l’oggetto e la possibile

durata della convenzione, le

modalità di affidamento (che

per consolidata giurispruden-

za amministrativa non posso-

no comunque comportare

una deroga completa al gene-

rale obbligo di confronto con-

correnziale) e sulle condizioni

e clausole inseribili nei bandi

di gara.

Per maggiori informazioni, il

Documento è consultabile sul

sito dell’Autorità, nelle Sezio-

ne “Attività/Atti”.

“Servizio idrico integrato”:definite le modalità di raccolta dati dai gestori

In data 2 agosto 2012 l’Auto-

rità per l’Energia elettrica e il

Gas ha approvato la Delibera

n. 347/2012/R/IDR, recante la

”Definizione dei contenutiinformativi e delle procedure diraccolta dati in materia di ser-vizio idrico integrato”.

Trattasi di un documento tec-

nico che stabilisce le modalità

e i termini entro cui devono

pervenire all’Autorità una

serie di informazioni tecniche

da parte dei gestori necessa-

rie allo svolgimento delle atti-

vità di definizione della meto-

dologia tariffaria transitoria e

finalizzate alla determinazio-

ne delle tariffe in un periodo

transitorio. La Delibera in

oggetto fa seguito al Docu-

mento per la consultazione n.

290/2012/R/IDR del 12 luglio

2012, dal tema “Consultazione

pubblica per l’adozione di prov-vedimenti tariffari in materia diServizi idrici – Il metodo tariffa-rio transitorio”.

Ricordiamo infatti che l’art. 21,

commi 13 e 19, del Dl. n.

201/11, ha trasferito all’Auto-

rità per l’Energia elettrica e il

Gas “le funzioni di regolazionee controllo dei Servizi idrici”,precisando che tali funzioni

“vengono esercitate con i

medesimi poteri attribuitiall’Autorità stessa dalla Leggen. 481/95” e sopprimendo con-

testualmente l’Agenzia nazio-

nale per la regolazione e la

vigilanza in materia di acqua,

le cui funzioni, in particolare

inerenti la definizione delle

componenti di costo dei Ser-

vizi idrici, finalizzate alla

determinazione delle tariffe,

sono trasferite all’Autorità.

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agosto 2012

Centro Studi Enti Locali

APPROFONDIMENTI8

5

GLI APPROFONDIMENTI“Servizi pubblici locali a rilevanza economica”

tra le modifiche del Decreto “Sviluppo”

e la Pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta di Ivan Bonitatibus - Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore contabiledi Federica Giglioli - Consulente e formatrice P.A., Esperta nelle materie giuridiche e fiscaliapplicate agli Enti pubblici

La recente Sentenza della

Corte Costituzionale n. 199

del 20 luglio 2012, ha dichia-

rato costituzionalmente ille-

gittimo l’art. 4 del Dl. n.

138/11, come convertito con

Legge n. 148/11 (“Manovra diFerragosto”), in quanto adot-

tato in violazione del divieto

di ripristino della normativa

abrogata dalla volontà popo-

lare. In particolare, ricordiamo

che il citato art. 4 è stato ema-

nato dopo che, con Dpr. 18

luglio 2011, n. 113, era stata

dichiarata l’abrogazione, a

seguito di referendum popo-

lare, dell’art. 23-bis del Dl. n.

112/08, recante la disciplina

dei “servizi pubblici locali a rile-vanza economica”. Con la con-

sultazione referendaria del 12

e 13 giugno 2011 si realizzava

l’intento di consentire l’appli-

cazione diretta della normati-

va comunitaria in merito alle

ipotesi di affidamento diretto

dei “servizi pubblici locali a rile-vanza economica” ed in parti-

colare per la gestione “in-hou-se” degli stessi, sottraendoli al

regime più restrittivo previsto

dalla normativa nazionale.

Tuttavia, a distanza di meno di

un mese dall’abrogazione

dell’art. 23-bis, il Governo è

tornato nuovamente a rego-

lare la materia dei “servizi pub-blici locali a rilevanza economi-ca”, riproponendo nell’art. 4,

del Dl. n. 138/11 – anche lette-

ralmente – buona parte della

norma abrogata e quasi la

totalità del suo Regolamento

di attuazione, contenuto nel

Dpr. n. 168/10. Di fatto, non

solo è stata riprodotta una

norma abrogata, ma addirit-

tura in sede di conversione in

legge e successive modifiche

legislative, sono state drasti-

camente ridotte le ipotesi di

affidamento “in-house”, con-

trariamente a quanto prescrit-

to dall’ordinamento comuni-

tario. Come riporta la Consul-

ta nella Sentenza in esame, la

norma contenuta nell’art. 4

“da un lato, rende ancor piùremota l’ipotesi dell’affida-mento diretto dei servizi, inquanto non solo limita, in viagenerale, l’attribuzione di dirittidi esclusiva alle ipotesi in cui, inbase ad una analisi di mercato,la libera iniziativa economicaprivata non risulti idonea agarantire un servizio rispon-dente ai bisogni della comu-nità, analogamente a quantodisposto dall’art. 23-bis del Dl.n. 112 del 2008, ma la àncoraanche al rispetto di una sogliacommisurata al valore dei ser-vizi stessi, il superamento dellaquale (900.000 Euro, nel testooriginariamente adottato; ora200.000 Euro, nel testo vigentedel comma 13) determinaautomaticamente l’esclusionedella possibilità di affidamentidiretti”. La Corte Costituzionale, pur

dichiarando inammissibili i

ricorsi proposti dalle Regioni

per difetto di legittimazione

dei ricorrenti, ha comunque

dichiarato l’incostituzionalità

dell’art. 4 del Dl. n. 138/11, sia

nel testo originario che in

quello risultante dalle succes-

sive modificazioni, in quanto

riproducente la stessa disci-

plina in materia di “servizipubblici locali a rilevanza eco-nomica” senza modificare, “néi principi ispiratori della com-plessiva disciplina normativapreesistente né i contenuti nor-mativi essenziali dei singoliprecetti, in palese contrasto,quindi, con l’intento perseguitomediante il referendum abro-gativo”. In proposito, si segna-

la che l’art. 53 del Dl. n. 83/12,

in sede di conversione in leg-

ge, recante “Misure urgenti perla crescita del Paese” (G.U.n.147 del 26 giugno 2012 –Supplemento ordinario n. 129),

ha recentemente apportato

delle modifiche alla disciplina

sui “servizi pubblici locali a rile-vanza economica” (“spl”) di cui

agli artt. 3-bis e 4 del Dl n.

138/11.

L’intervento del Governo in

funzione legislativa ha reso

più veloce e semplice (attra-

verso opportune precisazioni)

la procedura propedeutica

all’organizzazione dei “servizipubblici locali a rilevanza eco-nomica” a rete che, si ram-

menta, è di competenza

regionale e persegue il preci-

puo intento di massimizzare

l’efficienza dei servizi medesi-

mi. È ora chiaro che le suddet-

te Autonomie per il predetto

fine seguono (o meglio dove-

vano seguire, giacché il termi-

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agosto 2012APPROFONDIMENTI 8

Centro Studi Enti Locali6

ne della ristrutturazione dei

servizi era previsto per lo scor-

so 30 giugno 2012) una rego-

la che porta, sia alla perime-

trazione dell’area territoriale

in cui il servizio a rete va ad

innestarsi, che all’identifica-

zione dell’Ente deputato alla

regolazione dello stesso servi-

zio. Allo scopo, le Regioni

provvedono, o a fondare exnovo un Ente di governo,

oppure a dare l’incarico di

soggetto regolatore ad un

Organismo già istituito - cfr.

art. 53, comma 1, lett. a), nn. 1 e

2, del Dl. n. 83/12, che ha

apportato modificazioni

all’art. 3-bis, comma 1, primo

periodo, del citato Dl. n.

138/1111. Per effetto delle

modifiche che il predetto art.

53 ha apportato alla materia

di cui trattasi, i processi di

organizzazione dei “servizipubblici locali a rilevanza eco-nomica” a rete già avviati in

virtù di dettami normativi

contenuti in discipline di set-

tore o in leggi regionali, non-

ché in attuazione di direttive

europee, mantengono la loro

validità se la ristrutturazione

dei servizi medesimi ricalca i

principi ispiratori del comma

1 dell’art. 3-bis. All’atto pratico,

affinché il percorso così avvia-

to venga fatto salvo, il Legisla-

tore richiede che esso miri

all’identificazione di ambiti o

bacini territoriali ottimali e

omogenei (di solito di dimen-

sione provinciale) che con-

sentono di massimizzare l’effi-

cienza del servizio attraverso

la realizzazione di economie

di scala e di differenziazione.

Avendo richiesto omogeneità

nelle prefate procedure di

riorganizzazione in atto,

anche se preordinate da diffe-

renti normative, il Governo in

funzione legislativa si è anche

preoccupato di coordinare le

relative scadenze. A tal fine,

l’Esecutivo ha disposto che il

termine previsto nella discipli-

na di cui al all’art. 3-bis men-

zionato (ossia la data del 30

giugno 2012) va a sostituire le

eventuali ed originarie sca-

denze programmate in altre

legislazioni - cfr. art. 53, com-

ma 1, lett. a), nn. 3 e 4 del Dl. n.

83/12 che ha apportato modi-

ficazioni all’art. 3-bis, comma

1, quarto periodo, del citato

Dl. n. 138/112). A chiusura del

mutato quadro concernente i

“servizi pubblici locali a rilevan-za economica” a rete, il Dl. n.

83/12 non ha mancato di pre-

cisare che, nell’ambito o baci-

no territoriale definito secon-

do le norme contenute nelle

disposizioni sopra richiamate,

la competenza ad eseguire gli

adempimenti per poter, in

alternativa, o liberalizzare le

attività economiche connesse

ai “spl” (concorrenza nel mer-

cato), o far competere più

operatori per l’attribuzione

della gestione “in esclusiva”

dei servizi medesimi (concor-

renza per il mercato)3, com-

petono, a far data dal 24 gen-

naio 2012, agli Enti di governo

istituiti, oppure designati, dal-

le Regioni secondo le indica-

zioni del comma 1 del ridetto

art. 3-bis cfr. art. 53, comma 1,

lett. b), n. 6, che ha aggiunto

all’art. 4, del citato Dl. n.

138/2011 il comma 35-bis4. Le

novelle fin qui esaminate,

aventi ad oggetto la disciplina

sui “servizi pubblici locali a rile-vanza economica”, hanno per-

messo di eliminare alcune

distonie presenti nel quadro

normativo previgente; come

quella fatta notare da taluni

secondo cui le Autorità d’am-

bito territoriale di cui all’art.

201 del Decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, ancora esi-

stenti e destinate ad essere

soppresse per la fine dell’an-

no 2012 (giusta la proroga di

cui all’art. 13, comma 2, Dl. 29

dicembre 2011, n. 216, con-

vertito con modificazioni dal-

la Legge 24 febbraio 2012, n.

14), avrebbero potuto avviare,

benché destinate a morire, l’i-

struttoria avente il fine di evi-

denziare le motivazioni che

portano all’eventuale sottra-

zione alla liberalizzazione del

servizio di “Gestione integratadei rifiuti” (art. 4, comma 1 e 2,

del Dl. n. 138/11 menzionato).

Dopo il chiarimento legislati-

vo, è ora appurato che le pre-

dette Autorità d’ambito non

hanno competenza in merito

al compimento della verifica

di cui all’appena citato com-

ma 1 e all’adozione della con-

seguente Delibera-quadro

che illustra l’istruttoria com-

piuta. Peraltro, la data di sop-

pressione (del 31 dicembre

2012) delle stesse Autorità

d’ambito, in virtù della modifi-

cazione subita dal quarto

periodo del comma 1 dell’art.

3-bis del citato Dl. n. 138/11, è

da intendersi derogata da

quella del 30 giugno 20125. Il

portato normativo dell’art. 53,

oltre a semplificare la proce-

dura propedeutica all’orga-

nizzazione dei “servizi pubblicia rete a rilevanza economica”, è

intervenuto rendendo anche

più veloce l’istruttoria che gli

Enti Locali avrebbero dovuto

compiere per l’attribuzione

dei diritti di esclusiva per la

gestione dei “servizi pubblicilocali a rilevanza economica” ai

sensi dell’art. 4 del Dl. n.

138/11. Con il quadro norma-

tivo previdente, l’esonero dal-

l’adempimento di inviare i

relativi atti6 (entro il 13 ago-

sto 2012) all’Autorità garante

della concorrenza e del mer-

cato per un parere obbligato-

rio era previsto solamente per

gli Enti con popolazione pari

o inferiore a 10.000 abitanti.

Le novelle apportate al com-

ma 3 dell’art. 4 del citato Dl. n.

138/11 avrebbero invece pre-

visto, nel generale intento di

semplificare la procedura che

portava all’adozione della

Delibera-quadro, un’ulteriore

fattispecie di esonero dall’ob-

bligo di acquisizione del pre-

fato7 parere, che è legata al

seguente parametro di carat-

tere economico: il valore eco-

nomico del servizio che si

intende far gestire in regime

di monopolio deve essere

inferiore alla somma comples-

siva di 200.000 Euro annui.

Altre modifiche legislative

invece sembrano far venire

meno il carattere obbligatorio

del rilascio del parere da parte

dell’Autority8. Per la verità, la

versione novellata del comma

3 del ridetto art. 4, se da un

lato rimarca che “la delibera dicui al comma 2 … è trasmessaper un parere obbligatorioall’Autorità garante della con-correnza e del mercato”, dall’al-

tro precisa che lo stesso orga-

nismo “… può pronunciarsientro 60 giorni …”. Pertanto, il

corpo testuale del comma 3

menzionato, dapprima attri-

buisce una valenza obbligato-

ria al parere della predetta

Autorità, poi però lascia inten-

dere che lo stesso Organismo

ha la facoltà e non l’obbligo di

pronunciarsi. La contraddizio-

ne può essere risolta pensan-

do che il Legislatore abbia

voluto introdurre un meccani-

smo di “silenzio assenso”, in

virtù del quale ogni qualvolta

l’Agcm non dovesse pronun-

ciarsi nel termine indicato,

deve intendersi che l’istrutto-

ria compiuta dall’Ente ha

comunque il beneplacito del-

la stessa “Autority”, presuppo-

nendo che nell’arco tempora-

le di 60 giorni tal Organismo

ha in ogni modo esaminato

gli atti che le sono stati inviati.

Così ragionando, la natura

“obbligatoria” del prefato

parere permane. In coerenza

con la semplificazione della

procedura che avrebbe porta-

to all’adozione della Delibera-

quadro che autorizza le

gestioni monopolistiche dei

“spl”, il Governo, con il Dl. n.

83/12, ha altresì rivisitato il

termine entro cui l’Ente Loca-

le avrebbe dovuto licenziare

tale provvedimento. Più preci-

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agosto 2012

Centro Studi Enti Locali

APPROFONDIMENTI8

7

samente, la nuova versione

del corpo testuale del citato

comma 4 utilizza la seguente

espressione:“La Delibera-qua-dro di cui al comma 2 è comun-que adottata … entro 90 giornidalla trasmissione del parereall’Autorità garante della con-correnza e del mercato”. Un’at-

tenta interpretazione della

nuova norma conduce alla

considerazione che la predet-

ta scadenza non sia più legata

alla data di acquisizione del

parere dell’Autority (la previ-

gente versione della norma

recitava“ … entro 30 giorni dalparere dell’Autorità …”), bensì

al giorno di trasmissione degli

atti da parte dell’Ente Locale

allo stesso Organismo. Consi-

derato che l’Autority potreb-

be non rendere affatto il pare-

re, e ritenuto che esista un

refuso nella nuova locuzione “

… entro 90 giorni dalla tra-smissione del parere all’Auto-rità …”, è logico supporre che,

per effetto della novella in

esame, l’Ente Locale avrebbe

potuto votare la Delibera-

quadro nel termine di 90 gior-

ni dall’invio dei relativi atti

all’Agcm (ossia della verifica

di cui al comma 1 del ridetto

art. 4 e dello Schema di deli-

bera-quadro di cui al comma

2 dello stesso articolo). Per

ultimo, si reputa corretto

segnalare, per opportuna

conoscenza, la modifica che

l’art. 53 del Dl. 83/12 ha appor-

tata all’art. 4, comma 32, lett.

a), del citato Dl. n. 138/11. In

proposito, si rammenta che la

seconda parte di tale comma

prevedeva la possibilità, al

ricorrere di determinate con-

dizioni, che la gestione di quei

Servizi il cui valore economico

superasse la soglia consentita

dei 200.000 Euro (e che attual-

mente sono gestiti dai Comu-

ni singolarmente per il trami-

te di Società “in house”, o in

economia) potesse comun-

que avvenire “in house” anche

oltre la scadenza del

c.d.“periodo transitorio” (fino

al 31 dicembre 2012). Affinché

ciò potesse realizzarsi, occor-

reva anzitutto che le Regioni

annoverassero detti servizi

fra quelli che, per loro natura,

potevano essere organizzati

in ambiti o bacini ottimali ai

sensi del più volte menziona-

to art. 3-bis. L’ulteriore condi-

zione richiesta per la deroga

era che la loro gestione fosse

affidata ad “un’unica società inhouse risultante dalla integra-zione operativa di preesistentigestioni in affidamento direttoe gestioni in economia, tale daconfigurare un unico gestoredel servizio a livello di ambito odi bacino territoriale ottimale… ”. Per realizzare questa for-

ma di gestione “in house”, oltre

alla già prevista soppressione

delle gestioni esistenti entro

fine anno, la versione aggior-

nata del disposto normativo

in esame ora specificava che

“la costituzione dell’unicasocietà in house (deve) essereperfezio nat(a) entro il terminedel 31 dicembre 2012”. La modi-

fica legislativa sopra esamina-

ta ha voluto precisare, che per

i predetti affidamenti in dero-

ga l’integrazione operativa

delle preesistenti gestioni,

potesse essere realizzata sola-

mente mediante la costituzio-

ne di nuove Società “in-house”,

e non invece attraverso

Società che avessero già ope-

rato - cfr. art. 53, comma 1, lett.

b), n.4, del Dl. n. 83/12 che ha

modificato l’art. 4, comma 32,

lett. a), del citato Dl. n.

138/119). In realtà, le modifi-

che apportate dal Dl. n. 83/12

all’art. 4, sopra esaminate, per-

dono di significato, alla luce

della pronuncia di incostitu-

zionalità della stessa disposi-

zione. Nell’attuale situazione,

ferma restando la disciplina

dettata dall’art. 3-bis del Dl. n.

138/11 (con le novelle sopra

esaminate) per la riorganizza-

zione in ambiti o bacini terri-

toriali ottimali dei “servizi a

rete di rilevanza economica”, gli

Enti Locali sono nuovamente

liberi nella determinazione

della migliore modalità di

gestione dei “servizi pubblicilocali a rilevanza economica”,

nel rispetto dei principi gene-

rali europei per la tute la del

mercato e della concorrenza.

Pertanto, fatte salve le discipli-

ne specifiche di quei Servizi

già espressamente esclusi dal

novero dell’art. 4 (gas - ener-

gia elettrica,- farmacie comu-

nali, idrico), con l’abrogazione

dell’art. 4, vengono meno tut-

ta una serie di adempimenti

che i Comuni avrebbero

dovuto adottare per l’affida-

mento dei servizi. Non solo

vengono meno i termini del

regime transitorio previsti per

la riorganizzazione della

gestione dei servizi in ogget-

to ma, al contempo, non è più

obbligatorio porre in essere

l’analisi di mercato per la veri-

fica della realizzabilità o meno

di una gestione concorrenzia-

le dei servizi, così come non è

più richiesta la pronuncia del-

l’Agcm sull’analisi compiuta e

sulla delibera quadro da adot-

tare. L’abrogazione dell’art. 4

non incide solo sulla soppres-

sione di termini, ma anche

sulle modalità di attuazione

delle gestioni prescelte:

- le attuali gestioni, che rispon-

dono ai dettati comunitari,

saranno valide fino alla natura-

le scadenza del contratto;

- nel caso della “in-house”, non

sono più previste soglie massi-

me del valore del servizio oltre

le quali non sia consentito, fat-

to salvo il rispetto dei requisiti

comunitari;

- la costituzione di una società

mista dovrà rispettare le con -

dizioni previste per il “Parte-nariato pubblico privato”

(“PPP”).

In ogni caso, è opportuno pre-

cisare che la soppressione

della disciplina di cui all’art. 4,

Dl. 138/11, in materia di “servi-zi pubblici locali a rilevanzaeconomica”, non fa venire

meno per gli Enti Locali la

necessità di attuare un atten-

to monitoraggio delle gestio-

ni parallele per garantirne il

rispetto di tutte le altre dispo-

sizioni limitative diffuse nelle

varie normative interne. In

proposito, si rammentano, tra

tutti, i limiti per i Comuni di

detenere partecipazioni in

Società di cui all’art. 14, com-

ma 32, del Dl. n. 78/10; l’obbli-

go per i Comuni fino a 5.000

abitanti di gestire in forma

associata tutta una serie di

funzioni fondamentali fonda-

mentali di cui agli artt. 16 del

Dl. n. 138/11 e 14 del Dl. n.

78/10, come entrambi modifi-

cati dalla recente “Spendingreview” (Dl. n. 95/12); la disci-

plina delle Società strumenta-

li di cui all’art. 13 del Dl. n.

223/06 alla luce delle nuove

disposizioni previste nella

suddetta “Spending review” e

tutte le norme in materia di

contenimento dei costi appli-

cabili alle Società pubbliche

(spese di personale, composi-

zione cda, compensi).

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agosto 2012APPROFONDIMENTI 8

Centro Studi Enti Locali8

Negli ultimi anni il Legislatore,

nell’ambito di un processo di

consolidamento del Settore

pubblico allargato della finan-

za locale, ha voluto evitare

che le gestioni parallele dei

“servizi pubblici” e “strumenta-li” affidati alle Società costitui-

te o partecipate dagli Enti

Locali potessero fungere da

valvola di sfogo per collocare

unità lavorative non più assu-

mibili alle dirette dipendenze

delle Amministrazioni socie (a

seguito della stringente disci-

plina che ha colpito le Auto-

nomie territoriali in materia di

spesa di personale).

Infatti, la tendenza è stata

quella di varare un mosaico di

norme al fine di estendere,

per quanto possibile, al varie-

gato mondo delle Società

pubbliche locali, le stesse

disposizioni che sanciscono

per gli Enti Locali soci i criteri,

i divieti e i limiti nelle assun-

zioni.

Il processo ha preso avvio con

il Dl. 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni

dalla Legge 6 agosto 2008, n.

133 (“Manovra d’estate 2008”),

che ha imposto (con l’art. 18,

commi 1 e 2)10 alle Società

che gestiscono servizi pubbli-

ci locali a totale partecipazio-

ne pubblica l’adozione di

appositi atti interni, nel rispet-

to dei principi di cui al comma

3 dell’art. 35 del Decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n.

16511, per disciplinare, sia il

reclutamento del personale

che il conferimento degli

incarichi. Per il medesimo fine,

le altre imprese collettive a

partecipazione pubblica tota-

le o di controllo (Società miste

affidatarie di servizi pubblici

locali, nonché quelle esercenti

attività “strumentali” costituite

dagli Enti Locali con o senza

l’apporto di soci privati) sono

tenute a redigere un provve-

dimento a carattere generale

che rispetti i principi, anche di

derivazione comunitaria, di

trasparenza, pubblicità e

imparzialità.

Va tenuto presente che, in una

fase successiva, l’art. 4, comma

17, del Dl. 13 agosto 2011, n.

138, convertito con modifica-

zioni dalla Legge 14 settem-

bre 2011, n. 148 (“Manovra diFerragosto”), ha riprodotto

sostanzialmente lo stesso

contenuto del comma 1 del-

l’art. 18 citato, aggiungendo

tuttavia nel suo ambito sog-

gettivo di applicazione (riferi-

to ai soli “servizi pubblici localia rilevanza economica”), oltre

le Società a totale partecipa-

zione pubblica, anche quelle

miste che gestiscono “servizipubblici locali”. Ciò viene dedotto dal fatto

che la disposizione più recen-

te per definire le imprese col-

lettive che adottano provve-

dimenti ispirati ai principi di

cui al comma 3 dell’art. 35 del

Dlgs. n. 165/01 non ha ripro-

dotto la dizione più restrittiva

“Società che gestiscono servizipubblici locali a totale parteci-pazione pubblica”, ma quella

più generale“Società a parteci-pazione pubblica che gestisco-no servizi pubblici locali” (che

include, sia le imprese colletti-

ve pubbliche cosiddette “inhouse” che quelle a partecipa-

zione mista pubblica e priva-

ta).

Anche con l’avvenuta dichia-

razione di incostituzionalità

dell’art. 4 menzionato (Sen-

tenza n. 199 del 20 luglio

2012), le Società interamente

pubbliche o miste affidatarie

di “servizi pubblici locali a rile-vanza economica”, ai fini del

reclutamento del personale e

del conferimento degli incari-

chi, restano comunque obbli-

gate ad emanare atti interni a

carattere generale che si ispi-

rano semplicemente ai princi-

pi, anche di derivazione

comunitaria, di trasparenza,

pubblicità e imparzialità, nel

rispetto di quanto previsto

dall’art. 18, del Dl. n 112/08.

All’esaminato primo Provve-

dimento legislativo che ha

preso di mira, per quanto

riguarda la gestione del per-

sonale, le Società costituite o

partecipate dalle Autonomie

territoriali, è seguito quello

contenuto nel Dl. 1° luglio

2009, n. 78, convertito con

modificazioni dalla Legge 3

agosto 2009, n. 102 (“Manovrad’estate 2009”). Infatti, l’art. 19,

comma 1, di tale Decreto ha

disposto l’introduzione del

comma 2-bis all’art. 18, al fine

di applicare direttamente a

talune Società pubbliche

locali le disposizioni previste

per le proprie Amministrazio-

ni controllanti, sia in materia

di divieti e limitazioni nelle

assunzioni di personale, che

in materia di contenimento

degli oneri contrattuali e delle

altre voci di natura retributiva

o indennitaria e per consulen-

ze.

Il perimetro del precetto nor-

mativo evocato include le

Società quantomeno control-

late da Enti Locali che hanno

ricevuto l’affidamento di “ser-vizi pubblici locali a rilevanzaeconomica” in via diretta (l’af-

fidamento della gestione di

un servizio a Società con capi-

tale in parte pubblico e in par-

te privato, la cui selezione del

partner privato è avvenuta

con procedura competitiva ad

evidenza pubblica, è conside-

rata dalla normativa comuni-

taria alla stregua di un affida-

mento diretto senza gara12),

nonché quelle che, a prescin-

dere dall’affidamento diretto,

esercitano attività, sia nel

campo dei servizi pubblici

locali a carattere non econo-

mico che nel settore delle atti-

vità “strumentali” 13.

Da quanto sopra si evince che,

ai fini dell’applicazione della

norma “de qua”, mentre per le

Società che gestiscono “servizipubblici locali a rilevanza eco-nomica” è richiesto l’ulteriore

requisito dell’affidamento

diretto del Servizio, per le altre

imprese collettive si prescin-

de da tale requisito. La ragio-

ne “è coerente con la natura di‘attività di impresa di enti pub-blici’ (Corte Costituzionale, Sen-tenza n. 326/2008), fisiologica-mente protesa al mercato erivolta al pubblico (consumato-ri o utenti), a differenza sia del-la c.d. ‘attività amministrativadi diritto privato’ propria delleSocietà strumentali sia, ovvia-mente, delle Società che svol-gono servizi pubblici locali prividi rilevanza economica” (Cfr.

Sezione regionale di controllo

per la Lombardia della Corte

dei conti, Deliberazione n.

479/2011/Par).

Ciò detto, vi è da aggiungere

che il dato testuale della

Società costituite o partecipate dagli Enti Locali:

criteri, divieti e limiti nelle assunzionidi Ivan Bonitatibus - Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore contabiledi Federica Giglioli - Consulente e formatrice P.A., Esperta nelle materie giuridiche e fiscali applicateagli Enti pubblici

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agosto 2012

Centro Studi Enti Locali

APPROFONDIMENTI8

9

disposizione di cui trattasi

porta a ritenere che il comma

2-bis dell’art. 18 citato si appli-

ca alle suddette Società solo

se sono (altresì) inserite nell’e-

lenco Istat, “ai sensi del comma5 dell’art. 1 della Legge 30dicembre 2004, n. 311 …”.

Sul punto, però, vi è da notare

che la Corte dei conti operan-

te in sede consultiva ha preci-

sato che l’elenco Istat riveste

“propriamente valore ricogniti-vo e non costitutivo dei requisi-ti che determinano l’inclusionedi determinati soggetti nel Set-tore ‘Amministrazioni pubbli-che’”. Quindi, poiché tale elenco

“non contiene l’indicazione ditutti i soggetti che presentanole caratteristiche proprie del-l’Amministrazione pubblica aisensi della normativa comuni-taria”, si rende opportuno con-

siderare soggette alla discipli-

na di cui al comma 2-bis del

ridetto art. 18 anche le Società

che non vi sono incluse, onde

evitare che le misure di conte-

nimento della spesa pubblica

possano “essere vanificat(e) dauna lettura esclusivamente let-terale delle norme”.

Questa è l’interpretazione

data alla norma “de qua” dalla

Sezione regionale di controllo

per la Lombardia della Corte

dei conti con la già citata Deli-

berazione n. 479.

Si è dall’avviso, però, che sul

punto la stessa Sezione nelle

più recenti Deliberazioni ha

fornito una nuova visione

ermeneutica, in quanto ha

avuto modo di rimarcare che

la differenza tra la norma con-

tenuta nel ridetto comma 2-

bis e quella (di simile specie)

successivamente emanata

con l’art. 25, comma 1, lett. a)

del Dl. 24 gennaio 2012, n. 1

(“Decreto Liberalizzazioni”), è

rilevabile (fra l’altro) in virtù

dell’ambito soggettivo di

applicazione delle norme

medesime. Infatti, per i Giudici

lombardi, se la prima norma è

limitata a talune Società se e

in quanto inserite “nel c.d.‘elenco Istat’ (che consolidano ibilanci con quello dello Stato edelle altre Amministrazionipubbliche ai fini del rispetto deiparametri d’indebitamentonetto e debito concordati insede europea)”, l’altra si riferi-

sce a determinate Società

“anche non inserite nell’elencosopra citato” (Cfr. Lombar-

dia/223/2012/Par ).

Alla luce di quanto sopra

esposto e optando per una

visone esegetica che dia pre-

minenza al senso letterale

della prefata disposizione,

occorre considerare che, in

quanto l’elenco Istat previsto

dall’art. 1, comma 3, della Leg-

ge n. 196/09 non contiene

(salvo possibili e rarissime

eccezioni) Società partecipate

da Enti Locali, di fatto il com-

ma 2-bis non è ad oggi attua-

bile nei loro riguardi.

È appena il caso di specificare

che le diposizioni sin qui pre-

fate non vengono ad applicar-

si, sia alle Società quotate nei

mercati regolamentati, sia alle

Società a partecipazione pub-

blica totale o di controllo che

sono affidatarie dei relativi

Servizi in virtù di una proce-

dura competitiva ad evidenza

pubblica.

A siffatta cornice legislativa in

materia di gestione del perso-

nale per determinate Società

pubbliche il Legislatore ha

apportato delle novità con

l’art. 25, comma 1, lett. a) del

Dl. 24 gennaio 2012, n. 1, con-

vertito con modificazioni dal-

la Legge 24 marzo 2012, n. 27

(“Decreto Liberalizzazioni”),

che ha introdotto, al Dl. 13

agosto 2011, n. 138, convertito

con modificazioni dalla Legge

14 settembre 2011, n. 148,

l’art. 3-bis.

Per la verità, l’Autore delle leg-

gi sulla medesima materia ha

emanato, tra le altre, la disci-

plina di cui all’art. 9, comma

29, del Dl. 31 maggio 2010, n.

78, convertito con modifica-

zioni dalla Legge 3 luglio

2010, n. 122 (“Manovra econo-mica 2010-2012”), che, mutan-

do l’ambito soggettivo di

applicazione del comma 2-bisdel già citato art. 18 del Dl. n.

112/08, convertito con modi-

ficazioni con la Legge n.

133/08, prevede che le

Società non quotate inserite

nel Conto economico consoli-

dato della Pubblica Ammini-

strazione, come individuate

dall’Istat ai sensi dell’art. 1,

comma 3, della Legge n.

196/09 (“Legge di contabilità efinanza pubblica”), controllate

direttamente ed indiretta-

mente dagli Enti Locali e da

altre Amministrazioni pubbli-

che, sono tenute ad adeguare

le loro politiche assunzionali

ad una serie di limiti previsti

per i dipendenti pubblici,

anche Dirigenti, fissando dei

tetti massimi anche in caso di

assunzioni a tempo determi-

nato. Considerato, anche in

questo caso, che l’elenco Istat

previsto dall’art. 1, comma 3,

della Legge n. 196/09, non

contiene (salvo possibili e

rarissime eccezioni) Società

partecipate da Enti Locali, di

fatto la disposizione sembre-

rebbe inattuabile nei loro

riguardi. Tuttavia, è necessario

precisare come la Corte dei

conti sia di diverso avviso,

sostenendo, come nel caso

dell’ambito di applicazione

dell’art. 18 comma 2-bis, Dl. n.

112/8, che l’interpretazione

esclusivamente letterale delle

norme che indicano come

soggetti destinatari di una

disposizione “le Amministra-zioni pubbliche inserite nel pre-detto elenco Istat” vanifiche-

rebbe l’intenzione del Legisla-

tore, il quale è intervenuto

direttamente sulla platea dei

soggetti in modo da conse-

guire effettivamente un signi-

ficativo contenimento della

spesa (Corte dei conti Tosca-

na, Delibera n. 12/11).

Tornando al citato art. 3-bis, si

rende opportuno specificare

che, al comma 6, è scritto che

“le Società affidatarie in house… adottano, con propri prov-vedimenti, criteri e modalitàper il reclutamento del perso-nale e per il conferimento degliincarichi nel rispetto dei princi-pi di cui al comma 3 dell’art. 35del Decreto legislativo 30 mar-zo 2001, n. 165 nonché delledisposizioni che stabiliscono acarico degli Enti Locali divieti olimitazioni alle assunzioni dipersonale, contenimento deglioneri contrattuali e delle altrevoci di natura retributiva oindennitarie e per le consulenzeanche degli Amministratori”. È d’intuitiva evidenza che il

precetto normativo ricavabile

dalla disposizione di cui sopra

(la quale riprende frammenti

testuali sparsi nei commi 1, 2 e

2-bis dell’art. 18 del menzio-

nato Dl. n. 112/08) colpisce, a

prescindere dal loro inseri-

mento nell’elenco Istat, “leSocietà cui gli Enti Locali, inquanto interamente partecipa-te, possono affidare diretta-mente sia la fornitura di beni eservizi strumentali che di servizipubblici locali (la normarimanda, implicitamente, all’e-laborazione giurisprudenziale,comunitaria e nazionale, diidentificazione dei presuppostie requisiti del c.d. ‘affidamentoin house’)” (Cfr. Sezione regio-

nale di controllo per la Lom-

bardia, Deliberazione n. 260

del 31 maggio 2012).

Ne sono escluse pertanto le

imprese collettive costituite o

partecipate dagli Enti Locali

che provvedono alla gestione

dei servizi pubblici o “stru-mentali” attraverso l’impiego

di capitale in parte pubblico

ed in parte privato (c.d. “Ppp”,

ovvero “Partenariato pubblicoe privato”), nonché (ovvia-

mente) quelle Società intera-

mente pubbliche affidatarie

dei medesimi servizi in virtù

di una gara ad evidenza pub-

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agosto 2012APPROFONDIMENTI 8

Centro Studi Enti Locali10

blica.

Al quadro legislativo sin qui

evocato il recente Decreto

“Spending review 2” ha appor-

tato nuove norme applicabili

a (quasi tutte) le imprese col-

lettive con capitale intera-

mente pubblico o misto già

costituite nel 2011 dalle

Amministrazioni regionali e

locali per la produzione di

beni e servizi strumentali

all’attività di tali Enti (ossia le

Società di cui all’art. 13 del

Decreto “Bersani”).

Infatti, il Dl. 6 luglio 2012, n. 95,

convertito con modificazioni

dalla Legge 7 agosto 2012, n.

135, ha previsto (fra l’altro)

l’applicazione di un’apposita

disciplina in materia di politi-

che assunzionali per le

“Società controllate diretta-mente o indirettamente dallePubbliche Amministrazioni dicui all’art. 1, comma 2, delDecreto legislativo n. 165 del2001, che abbiano conseguitonell’anno 2011 un fatturato daprestazione di servizi a favoredi Pubbliche Amministrazionisuperiore al 90% dell’intero fat-turato” (art. 4 comma 1).

Nello specifico, alle Società

“strumentali” di cui sopra ven-

gono ad applicarsi diretta-

mente (a far data dal 7 luglio

2012 e sino al 31 dicembre

2015) le disposizioni limitati-

ve delle assunzioni previste

per la propria Amministrazio-

ne controllante (art. 4, comma

9).

Fermo restando che le mede-

sime imprese collettive:

1) a decorrere dall’anno 2013,

“possono avvalersi di personalea tempo determinato ovverocon contratti di collaborazionecoordinata e continuativa nellimite del 50% della spesasostenuta per le rispettive fina-lità nell’anno 2009” (art. 4,

comma 10). Si ritiene che la

corretta applicazione della

norma determini l’individua-

zione di un solo limite com-

plessivo di spesa per ambe-

due le tipologie di lavoro fles-

sibile. Ciò per effetto dell’as-

sioma desumibile dalla Sen-

tenza n. 139/12 della Corte

Costituzionale, secondo il

quale leggi dello Stato che

pongono, attraverso precetti

puntuali e dettagliati, dei limi-

ti alla spesa anche alle Ammi-

nistrazioni locali, debordano

dai contorni del coordina-

mento della finanza pubblica

di cui all’art. 117, comma 3,

Costituzione, e dell’autono-

mia finanziaria di cui all’art.

119 Costituzione, solo alla

condizione che dalle stesse

leggi non sia possibile ricava-

re un principio generale che

lasci ai suddetti Enti un margi-

ne di azione su come allocare

i risparmi richiesti fra i diversi

ambiti e obiettivi di spesa.

Così ragionando, la suddetta

norma può essere considera-

ta a prova di costituzionalità

perché consente di avviare un

processo logico che, muoven-

do dai “tagli” particolari pun-

tuali per le 2 voci di spesa, poi

permette di giungere ad un

criterio di riduzione generale

per saldi complessivi delle

spese medesime;

2) per il periodo 1° gennaio

2013-31 dicembre 2014, “iltrattamento economico com-plessivo dei singoli dipendenti…, ivi compreso quello acces-sorio, non può superare quelloordinariamente spettante perl’anno 2011” (art. 4, comma

11).

Inoltre, al fine di poter recluta-

re personale e conferire inca-

richi, l’obbligo di redigere un

apposito provvedimento a

carattere generale che ricalchi

i soli principi, anche di deriva-

zione comunitaria, di traspa-

renza, pubblicità e imparzia-

lità viene a vigere per le

medesime Società “strumen-tali”, tanto se costituite con

l’impiego di capitale in parte

pubblico ed in parte privato,

quanto se affidatarie “in hou-se”.

Ciò lo si deduce dalla circo-

stanza che l’art. 4, comma 9,

del citato Dl. 6 luglio 2012, n.

95, nel fare salvo quanto pre-

visto nell’art. 18, comma 2, del

Dl. 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni

dalla Legge 6 agosto 2008, n.

133, non richiama altresì l’ap-

plicazione (per le Società stru-

mentali affidatarie “in house”)

del già esplicitato art. 3-bis,

comma 6, Dl. 13 agosto 2011,

n. 138, convertito con modifi-

cazioni dalla Legge 14 set-

tembre 2011, n. 148 (che a sua

volta si ricollega ai principi più

restrittivi previsti dal comma

3 dell’art. 35 del Dlgs. n.

165/01).

Vale la pena sottolineare che

l’applicazione dei commi 9, 10

e 11 dell’art. 4 del Decreto

“Spending review 2” si rivolge a

quelle Società controllate

direttamente o indirettamen-

te dalle P.A. di cui all’art. 1,

comma 2, Dlgs. n. 165/01 (tra

cui gli Enti Locali) che:

● hanno svolto prestazioni di

servizi in favore di tali Enti;

● per effetto di tale attività

hanno emesso per l’anno

2011 (nei confronti delle

Amministrazioni medesime)

fatture per un ammontare

superiore al 90% dell’intero

fatturato.

Da ciò consegue che una

Società costituita da Enti

Locali che nel 2011 ha eroga-

to esclusivamente un servizio

destinato “a rendere un’utilitàimmediatamente percepibile aisingoli o all’utenza complessi-vamente considerata”, ma il cui

corrispettivo delle relative

prestazioni è stato elargito

direttamente dall’Ammini-

strazione affidante in virtù di

un rapporto bilaterale incardi-

nato in un contratto di appal-

to (e non dal singolo cittadino

che ha invece pagato apposi-

ta tariffa direttamente alla sta-

zione appaltante per il servi-

zio ricevuto dalla Società

appaltatrice), non è soggetta

alle cennate limitazioni nella

gestione del personale.

Per meglio comprendere

quanto appena detto, si ram-

menta che la giurisprudenza

amministrativa (Consiglio di

Stato, Sezione V, Sentenza n.

2537 del 3 maggio 2012), esa-

minando una fattispecie ine-

rente il Servizio di “Raccoltadei rifiuti solidi urbani”, si è

espressa nel senso che la

nozione di “servizio pubblicolocale a rilevanza economica”

(in luogo di quella di servizio

“strumentale”) può ricorrere,

non solo nel caso in cui l’Am-

ministrazione affidi il Servizio

tramite un atto di concessio-

ne, ma anche quando ponga

in essere un appalto di servizi,

sempreché il soggetto eroga-

tore rivolga la propria attività

direttamente nei confronti

dell’utenza e questa sia chia-

mata a sopportarne i relativi

costi mediante il pagamento

di un’apposita tariffa. Rileva, in

tal caso, non tanto la qualifica

giuridica dell’affidamento

mediante appalto piuttosto

che mediante concessione,

quanto l’aspetto sostanziale

della modalità di erogazione

del servizio e la sua remunera-

zione mediante una tariffa

sostenuta dall’utenza.

La resa di un servizio nei modi

sopra esplicitati da parte di

Società quantomeno control-

lata da Enti Locali avrebbe

potuto ingenerare dei dubbi

se includere la relativa attività

sociale nell’alveo dell’applica-

zione dell’art. 4 del Dl. n.

95/12, anche perché, a diffe-

renza della versione originale

del comma 3 del medesimo

articolo - che escludeva l’ap-

plicazione dello stesso artico-

lo alle Società eroganti servizi

in favore del cittadino - il suo

testo coordinato con la Legge

di conversione sancisce che le

imprese collettive che eserci-

tano attività nel campo dei

“servizi di interesse generale”

(anche aventi rilevanza eco-

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agosto 2012

Centro Studi Enti Locali

APPROFONDIMENTI8

11

nomica) sono escluse non

dall’intero articolato di legge,

ma solo dall’applicazione del

comma 1. Cioè da quel com-

ma che disciplina le modalità

di scioglimento (o di aliena-

zione delle relative partecipa-

zioni) delle Società “che abbia-no conseguito nell’anno 2011un fatturato da prestazione diservizi a favore di PubblicheAmministrazioni superiore al90%”.

Va altresì precisato che l’inter-

pretazione dell’ambito sog-

gettivo di applicazione del

comma 4 del Decreto “Spen-ding review 2” porta a ritenere

che si possano espungere dal-

la sua applicazione (e quindi

anche dalle relative norme

che disciplinano politiche di

personale) le seguenti tipolo-

gie di Società “strumentali”:

- “le Società holding”, ma non le

controllate tramite la holding

che presentino un fatturato a

favore dell’Ente superiore al

90%;

- “le Società strumentali” il cui

fatturato complessivo non è

costituito per oltre il 90% da

ricavi a carico della P.A.;

- le Società che non ricevono

corrispettivi da Pubbliche

Amministrazioni pur eserci-

tando attività “in settori chel’Autorità garante della Con-correnza e del Mercato ha defi-

nito (discutibilmente) strumen-tali (es. aziende di fiere e mer-

cati)”, avendo altra forma di

remunerazione.

Volendo schematizzare il

mosaico di norme deputato a

regolamentare le assunzioni

degli Enti Locali da estendere

al mondo delle Società c.d.

“partecipate”, nella formula

interpretativa data dal pre-

sente lavoro, si avrà:

Società affidatarie “in house” di servizi

pubblici locali

- adozione, per il tramite di apposito

provvedimento interno, di criteri e

modalità per il reclutamento del perso-

nale e per il conferimento degli incari-

chi nel rispetto dei principi di cui al

comma 3 dell’art. 35 del Decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle

disposizioni che stabiliscono a carico

degli enti locali divieti o limitazioni alle

assunzioni di personale, contenimento

degli oneri contrattuali e delle altre voci

di natura retributiva o indennitarie e

per le consulenze anche degli Ammini-

stratori

art. 3-bis, comma 6, Dl. 13 agosto 2011, n.

138, convertito con modificazioni dalla

Legge 14 settembre 2011, n. 148

art. 18, comma 1, Dl. n. 112/08, convertito

con Legge n. 133/08

nel caso dei servizi pubblici locali a rile-vanza economica, prima della dichiarataincostituzionalità, trovava applicazionel’art. 4, comma 17, Dl .n. 138/11, convertitocon Legge n. 148/11

secondo alcune Pronunce della Corte deiconti sono altresì applicabili:- art. 18 comma 2-bis, Dl. n. 112/08, conver-tito con Legge n. 133/08

- art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertitocon Legge n. 122/10

Società controllate che gestiscono in

virtù di affidamento diretto servizi pub-

blici attraverso l’impiego di capitale in

parte pubblico ed in parte privato (“Par-tenariato pubblico e privato”)

- adozione, per il tramite di apposito

provvedimento interno, di criteri e

modalità per il reclutamento del perso-

nale e per il conferimento degli incari-

chi nel rispetto dei principi, anche di

derivazione comunitaria, di trasparenza,

pubblicità e imparzialità;

- non sono state dettate (se non per le

società inserite nell’elenco Istat) dispo-

sizioni limitative delle assunzioni previ-

ste per l’Ente controllante

art. 18, comma 2, del Dl. 25 giugno 2008,

n. 112, convertito con modificazioni dal-

la Legge 6 agosto 2008, n. 133

nel caso dei servizi pubblici locali a rile-vanza economica, prima della dichiarataincostituzionalità, trovava applicazionel’art. 4, comma 17, Dl .n. 138/11, convertitocon Legge n. 148/11

secondo alcune pronunce della Corte deiConti sono altresì applicabili:- art. 18 comma 2-bis, Dl. n. 112/08, conver-tito con Legge n. 133/08 (se l’affidamentoè avvenuto senza gara e la partecipazionepubblica è di controllo)

- art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertitocon Legge n. 122/10 (se la partecipazionepubblica è di controllo)

Tipologia societaria Criteri per l’assunzione di personale Fonte normativa

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agosto 2012APPROFONDIMENTI 8

Centro Studi Enti Locali12

Società già costituite nel 2011 affidatarie

“in house” di “servizi strumentali”- adozione, per il tramite di apposito

provvedimento interno, di criteri e

modalità per il reclutamento del

personale e per il conferimento degli

incarichi nel rispetto dei principi,

anche di derivazione comunitaria,

di trasparenza, pubblicità e imparzia-

lità;

- senza l’intermediazione di alcun

atto:

1.dal 7 luglio 2012 al 31 dicembre

2015 applicano le disposizioni limi-

tative delle assunzioni previste per

l’Amministrazione controllante;

2. dal 2013 possono avvalersi di per-

sonale a tempo determinato ovvero

con contratti di collaborazione coor-

dinata e continuativa nel limite del

50% della spesa sostenuta per le

rispettive finalità nell’anno 2009;

3. per il periodo 1° gennaio 2013-31

dicembre 2014, devono far si che “iltrattamento economico complessivodei singoli dipendenti …, ivi compresoquello accessorio, non può superarequello ordinariamente spettante perl’anno 2011”

art. 4, comma 9, del citato Dl. 6 luglio

2012, n. 95, che fa salvo quanto previsto

nell’art. 18, comma 2, del Dl. 25 giugno

2008, n. 112, convertito con modificazio-

ni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

In ogni caso, avrebbe trovato applicazio-

ne l’art. 3-bis, comma 6, Dl. 13 agosto

2011, n. 138, convertito con modificazio-

ni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148,

in quanto società in-house

art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertito

con Legge n. 122/10, in quanto espressa-

mente richiamato

secondo alcune pronunce della Corte deiConti è altresì applicabile:- art. 18 comma 2-bis, Dl. n. 112/08, conver-tito con Legge n. 133/08

Società già costituite nel 2011 che gesti-

scono in virtù di affidamento diretto ser-

vizi “strumentali” attraverso l’impiego di

capitale in parte pubblico ed in parte

privato (c.d. “Partenariato pubblico e pri-vato”)

- adozione, per il tramite di apposi-

to provvedimento interno, di criteri

e modalità per il reclutamento del

personale e per il conferimento

degli incarichi nel rispetto dei

principi, anche di derivazione

comunitaria, di trasparenza, pubbli-

cità e imparzialità;

- senza l’intermediazione di alcun

atto interno:

1. dal 7 luglio 2012 al 31 dicembre

2015 applicano le disposizioni limi-

tative delle assunzioni previste per

l’Amministrazione controllante;

2. dal 2013 possono avvalersi di

personale a tempo determinato

ovvero con contratti di collabora-

zione coordinata e continuativa nel

limite del 50% della spesa sostenu-

ta per le rispettive finalità nell’anno

2009;

3. per il periodo 1° gennaio 2013-31

dicembre 2014, devono far si che “iltrattamento economico complessi-vo dei singoli dipendenti …, ivi com-preso quello accessorio, non puòsuperare quello ordinariamente spet-tante per l’anno 2011”

art. 4, comma 9, del Dl. 6 luglio 2012, n.

95, convertito con modificazioni dalla

Legge 7 agosto 2012, n. 135, che fa salvo

l’art. 18, comma 2, del Dl. 25 giugno

2008, n. 112, convertito con modificazio-

ni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133

art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertito

con Legge n. 122/10, in quanto espressa-

mente richiamato

secondo alcune Pronunce della Corte deiconti è altresì applicabile:- art. 18 comma 2-bis, Dl. n. 112/08, conver-tito con Legge n. 133/08

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agosto 2012

Centro Studi Enti Locali

APPROFONDIMENTI8

13

NOTE

1 L’ultima versione dell’art. 14 del citato Dl. n. 138/01 sancisce che “per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamentodella finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulte-riori parametri:… e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità con-tabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezio-ni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono posse-dere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al Decreto legislativo 27gennaio 2010,n. 39, edessere in possesso d specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli entiterritoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti”.2 L’art. 21 al comma 1, testualmente recita:“1. Gli organi di controllo devono assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipen-dente. Ai Revisori e Sindaci presso Enti ed Organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art.2387 del Codice civile”.3 L’art. 2387 testualmente recita:“Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di Amministratore al possesso di speciali requisiti di onora-bilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni dicate goria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l’art. 2382. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazio-ne all’esercizio di particolari attività”.4 Che si sostanzia con il “possesso del diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche ed al conseguito svolgimento del tirociniotriennale presso un revisore già abilitato (ivi incluso il superamento dell’esame di idoneità professionale) …”.5 Testualmente, il nuovo comma 1, primo periodo, dell’art. 3-bis citato prevede che, “… a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e leProvince autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ((definendo il peri-metro degli)) ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’effi-cienza del servizio ((e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi)), entro il termine del 30 giugno 2012 …” (in neretto sono evidenzia-

te le modifiche apportate).6 Testualmente, il nuovo comma 1, quarto periodo, dell’art. 3-bis citato prevede che “ … Fermo restando il termine di cui al primo periodo delpresente comma ((che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti)), è fat-ta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttiveeuropee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti obaci ni territoriali ((in coerenza con le previsioni)) indicate nel presente comma …” (in neretto sono evidenziate le modifiche apportate).7 Sempreché, per quest’ultimo caso, ricorrendone le condizioni, l’Ente Locale non opti per la gestione cosiddetta “in house” (quale modello

organizzativo succedaneo alla gestione diretta del servizio).8 Il dato testuale del nuovo comma 35-bis è il seguente:“Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore delDecreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività dicui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’art. 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designatiai sensi del medesimo articolo”.9 In merito all’inutile decorrere di tal ultimo termine, si rammenta che l’ultimo periodo del comma 1 del ridetto art. 3-bis precisa che “il Con-siglio dei ministri, a tutela dell’unita’ giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, per orga-nizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala edi differen ziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio”.

Nello specifico, i commi 1 e 2 del citato art. 18 (rubricato: “Reclutamento del personale delle Società pubbliche”) recitano: “1. A decorrere dal ses-santesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-legge, le Società che gestiscono servizipubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il con-ferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le altre Società a par-tecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferi-mento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”.

Testualmente, il comma 3 dell’art. 35 citato prevede che “le procedure di reclutamento nelle pubbliche Amministrazioni si conformano ai seguen-ti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l’imparzialità e assicurino economicità e celerità diespletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di mec-canismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle Commissioniesclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei allemedesime, che non siano componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non sianorappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Cfr. Sentenza della Corte costituzionale 17 novembre 2010 n. 325, pag. 36, ultimo periodo.

Il predetto comma 2-bis recita testualmente che le disposizioni ivi contenute si applicano “alle Società a partecipazione pubblica locale totaleo di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze diinteresse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a sup-porto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individua-te dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 …”.

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agosto 2012PARERE DELLA CORTE 8

Centro Studi Enti Locali14

IL PARERE DELLA CORTE

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Regione Toscana,

Delibera n. 202 del 14 giugno 2012:

contrazione di mutuo a favore della propria Società partecipata

La concessione di un prestito ad una Società partecipata totalmente dall’Ente finanziatore va fatta rientrare nel novero delle ope-

razioni di reimpiego temporaneo delle somme giacenti presso il conto corrente di Tesoreria (c.d. “gestione attiva della liquidità”),

consentita nella misura in cui non comporti una sostanziale utilizzazione delle risorse diversa rispetto a quanto previsto dalla leg-

ge o dai documenti di bilancio dell’Ente._______________________________

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Regione Basilicata,

Delibera n. 15 del 13 luglio 2012:

applicazione del divieto ex art. 14, comma 32, Dl. n. 78/10 anche alle Aziende speciali

I Comuni a densità demografica ridotta cioè con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire Società, salvo le

deroghe previste dall’art. 14, comma 32, del Dl. n. 78/10; tale divieto vale anche per le Aziende speciali.

Infatti, il nuovo art. 114, comma 5-bis, del Tuel, come aggiunto dalla lett. a), dall’art. 25, comma 2, del Dl. n. 1/12, ha esteso alle Azien-

de speciali ed alle Istituzioni l’applicazione delle disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti Locali “obblighi e limiti alla parte-cipazione societaria degli Enti Locali” con esclusione delle “Aziende speciali … che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,culturali e farmacie”. Per effetto di tale disposizione, le limitazioni alla costituzione e al mantenimento di Organismi societari da par-

te dei Comuni devono intendersi estese anche alle Aziende speciali che non rientrano nella clausola di esclusione; non sono obbli-

gati a mettere in liquidazione le Società (già costituite alla data di entrata in vigore del Dl. n. 78/10), ovvero a cederne le parteci-

pazioni entro il 31 dicembre 2012._______________________________

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Regione Lombardia,

Delibera n. 350 del 30 luglio 2012:

affidamento “servizio di rilevanza economica” a Fondazione

Il Comune non può costituire una Fondazione e affidare alla stessa, direttamente e senza gara, la gestione di una scuola con spa-

zi di edilizia residenziale pubblica costruita su area pubblica tramite concessione di un diritto di superficie trentennale su un’area

di proprietà comunale nemmeno se lo statuto della Fondazione preveda che la stessa non ha scopo di lucro, svolge la sua attività

anche al fine di integrare l’offerta formativa propria del Comune, presenta un Consiglio di amministrazione integralmente nomi-

nato dal Sindaco e nel caso di scioglimento, il suo patrimonio venga devoluto al Comune.

Sulla base della nozione derivata dalla giurisprudenza europea, un soggetto si può considerare “in-house” rispetto all’Ammini-

strazione laddove esso sia a partecipazione totalitariamente pubblicistica, svolga la parte più importante della propria attività in

favore dell’Amministrazione e subisca da detta Amministrazione un “controllo analogo” rispetto a quello esercitato sugli Organi

della stessa, in altre parole, si presenti come un mero strumento della medesima: rispetto ad una Fondazione, né il mero potere di

nomina della maggioranza dei rappresentanti dell’Organo amministrativo, né la devoluzione del patrimonio a favore dell’Ente,

surrogano i requisiti anzi descritti, che nel caso in esame, non sembrano sussistere, in quanto, nella circostanza, la partecipazione

pubblica totalitaria risulta di difficile individuazione, visto che, a seguito dell’atto di Fondazione, il patrimonio del conferente assu-

me soggettività distinta per cui di fatto non sembra possibile configurare un soggetto “in-house“. Quindi se, come nella fattispe-

cie, data l’applicazione di tariffe all’utenza, non si può escludere, almeno potenzialmente, la rilevanza economica del servizio affi-

dato, la concessione del medesimo deve essere affidata tramite gara.

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agosto 2012

Centro Studi Enti Locali

PRASSI E GIURISPRUDENZA8

15

LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA

Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II,

Sentenza n. 380 del 31 maggio 2012:

affidamento “in-house” del “Servizio di accertamento e riscossione volontariadi tributi locali” e “controllo analogo”

Una Società strumentale quale quella che svolge il “Servizio di accertamento e riscossione volontaria tributi locali” può ben ricevere

l’affidamento “in-house” di tale servizio in quanto coerente con la specifica normativa settoriale a quel momento vigente, che, nel

prevedere una chiara limitazione all’affidamento del “Servizio di riscossione” alle Società private concessionarie e ai poteri da que-

ste esercitati, appare diretta, oltre che a semplificare e rendere meno gravosa per il contribuente, sotto il profilo finanziario, l’ope-

razione di riscossione dei tributi locali, anche a finalità di contenimento della spesa pubblica degli Enti Locali. Mentre al contrario,

l’affidamento esterno del Servizio è precluso riguardo alla c.d. “riscossione coattiva”, con la conseguenza che la riscossione c.d.

“spontanea” rimane tuttora disciplinata dall’art. 52 del Dlgs. n. 446/97, che prevede, oltre all’affidamento “in-house” allo stesso

Comune o a Società strumentale a capitale interamente pubblico, anche altre modalità prevedenti, l’indizione di gara pubblica

preordinata alla scelta, o della Società privata concessionaria del servizio, o del socio privato di una costituenda Società a capita-

le misto.

Tuttavia, non osta il fatto che il Comune detenga partecipazione di minoranza ove il necessario “controllo analogo” sulla stessa sia

esercitato congiuntamente da parte delle Amministrazioni locali socie per la totalità del capitale sociale._______________________________

Tar Lombardia, Brescia Sezione II,

Sentenza n. 1003 del 5 giugno 2012:

diritto di accesso del Consigliere comunale ai verbali del Consiglio

di amministrazione di una Società controllata dal Comune

Il Consigliere comunale ha un diritto di accesso che si estende anche nei confronti di soggetti con personalità giuridica di diritto

privato, qualora si tratti di soggetti gestori di servizio pubblico o più in generale costituiti per il soddisfacimento di interessi gene-

rali di carattere non industriale o commerciale. L’istanza di accesso deve essere diretta alla Società.

Al Comune dunque possono essere richiesti tutti gli atti in qualche modo espressione della volontà comunale correlata alla pro-

pria partecipazione nella Società (designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione, direttive, finanziamenti, aumen-

ti di capitale, ecc.), ma gli atti più strettamente espressione dell’attività della Società stessa non possono che essere richiesti alla

medesima, ancorché la richiesta sia giustificata dall’esigenza di acquisire informazioni strumentali al corretto esercizio del man-

dato politico di uno dei Consiglieri._______________________________

Consiglio di Stato, Sezione III,

Sentenza n. 3843 del 2 luglio 2012:

modalità pubblicazione bando per concessione di servizi

Non è indispensabile pubblicare il bando di gara anche nella Gazzetta Ufficiale oltre che nell’Albo pretorio del Comune, nel caso

di gara per l’affidamento in concessione di servizi.

L’omessa pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, prescritto per gli appalti sottosoglia dall’art. 124 del Dlgs. n. 163/06

(”Codice dei contratti pubblici”), deve essere valutata nell’ambito di una procedura - quale è quella di specie - che ha avuto ad

oggetto l’affidamento di una concessione di servizi, fattispecie cui a norma dell’art. 30 del medesimo Dlgs. n. 163/06, non si

applicano le disposizioni del “Codice dei contratti” quanto piuttosto i principi generali desumibili dal Trattato. Si tratta quindi di

valutare se la pubblicazione del bando - anche nella Gazzetta Ufficiale, oltre che all’Albo pretorio - sia una condizione irrinun-

ciabile a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata pubblicità.

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Centro Studi Enti Locali16

agosto 2012PRASSI E GIURISPRUDENZA 8

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

Delibera n. AS958 del 6 luglio 2012:

rinnovo concessione senza espletamento gara

Il rinnovo della concessione a favore del precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente

procedura di selezione del concessionario, determina una restrizione concorrenziale.

Nei mercati in cui specifiche caratteristiche oggettive delle attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o giustificano

una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi

deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri oggettivi, tra-

sparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di pri-

vilegio attribuita al concessionario. Nelle suddette occasioni, anche i rinnovi delle concessioni senza gara hanno l’effetto di restrin-

gere ingiustificatamente la concorrenza. Pertanto, nel caso di specie, la Deliberazione della Giunta provinciale risulta fortemente

restrittiva della concorrenza in quanto stabilisce un rinnovo automatico della concessione di esercizio dell’impianto seggiovia,

invece di riaprire, al termine del rapporto concessorio, la concorrenza per il mercato.

Dunque, la Delibera è basata su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali del Diritto comunitario a tute-

la della concorrenza e, in quanto tale, è disapplicabile.

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Centro Studi Enti Locali 17

agosto 2012 SCADENZIARIO8

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il ver-

samento dell’Iva dovuta per il mese pre-

cedente, da effettuarsi tramite il nuovo

Modello “F24EP” (approvato con Provvedi-

mento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi

codici di cui alla Risoluzione n. 101/10).

Fatture differite

Deve essere emessa entro tale data della

fattura afferente la cessione di beni la cui

consegna o spedizione, effettuata nel

mese precedente, risulti da un documen-

to di trasporto idoneo a identificare i

soggetti tra i quali è conclusa l’operazio-

ne, comprensiva anche della data e del

numero dei documenti (art. 21, comma 4,

Dpr. n. 633/72).

Irap - Acconto mensile

Amministrazioni dello Stato

e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte

degli Organi e le Amministrazioni dello

Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,

comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-

conto mensile Irap, calcolato in base alle

retribuzioni e compensi corrisposti nel

mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.

n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-

mento deve essere operato telematica-

mente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte

(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le

Province, per i Comuni (tranne quelli con

meno di 5.000 abitanti che non benefi-

ciano di trasferimenti statali) e per i Con-

sorzi, Associazioni, Unioni di comuni e

Comunità montane con più di 10.000

abitanti, che non si avvalgono della pos-

sibilità di compensazione di cui all’art. 17

del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-

mite Modello “F24EP” delle ritenute alla

fonte sui redditi soggetti a tale disciplina

corrisposti nel mese precedente.

Contributo del 18% (27,72%)

per i lavoratori parasubordinati

Entro oggi deve essere effettuato il versa-

mento all’Inps – gestione separata, ex art.

2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il

nuovo Modello “F24EP” (approvato con

Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-

do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.

98/10), del contributo del 18% (27,50%)

sui compensi comunque denominati, cor-

risposti nel mese precedente per presta-

zioni inerenti ai rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa di cui all’art. 50,

comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma

770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n.

7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07).

Si ricorda che per i compensi corrisposti

dal 7 novembre 2007 deve essere operata

una maggiorazione dello 0,22% come

previsto dal Decreto 12 luglio 2007, pub-

blicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre

2007 e come reso noto dall’Inps con il

Messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007

e con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2008

(Circolare Inps n. 13 del 2 febbraio 20109).

Ricordiamo che l’art. 22, comma 1, della

Legge n. 183/11 ha previsto che “con effet-to dal 1° gennaio 2012 l’aliquota contributi-va pensionistica per gli iscritti alla gestioneseparata di cui all’art. 2, comma 26, dellaLegge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa ali-quota contributiva per il computo delle pre-stazioni pensionistiche sono aumentate diun punto percentuale”.

Contributi per prestatori di lavoro

occasionale con reddito annuo sopra

5.000 Euro

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps, tramite il nuovo Model-

lo “F24EP” (approvato con Provvedimento

3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici

di cui alla Risoluzione n. 98/10, con le

stesse modalità previste per i collabora-

tori coordinati e continuativi, dei contri-

buti sui compensi corrisposti nel mese

precedente ai lavoratori occasionali il cui

reddito annuo per tale tipo di prestazioni

supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44,

comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito

nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,

Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Compensazione “orizzontale” credito

Iva 2010 e 2011

Entro tale data:

può essere compensato in modo “orizzonta-le” il credito Iva maturato nel 2011, soltanto

per importi inferiori a 5.000 Euro annui

(importo modificato con Provvedimento

Agenzia Entrate 16 marzo 2012), se non è

stata ancora inviata telematicamente la

Dichiarazione “Iva 2012”, con indicazione

dell’anno di riferimento 2011 sul Modello

“F24”, codice 6099;

può essere compensato in modo “orizzonta-le” il credito Iva maturato nel 2011 per

importi superiori ai 5.000 Euro annui

(importo modificato con Provvedimento

Agenzia Entrate 16 marzo 2012), se è stata

inviata telematicamente la Dichiarazione

“Iva 2012”, ma inferiori ai 15.000 Euro annui,

se non è stato apposto sulla Dichiarazione

“Iva 2012” il “visto di conformità” o la firma

dell’Organo di revisione (Circolare Entrate

n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferi-

mento 2010 sul Modello “F24”, codice 6099;

può essere compensato in modo “orizzonta-le” il residuo credito Iva maturato nel 2010

anche per importi oltre i 15.000 Euro annui

qualora sia stato apposto sulla Dichiarazio-

ne Iva 2011, inviata entro il 30 settembre

2011, il “visto di conformità” o la firma del-

l’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1

del 15 gennaio 2009), anno di riferimento

2010 sul Modello “F24”, codice 6099.

Versamento Imu – seconda rata per

l’anno 2012

Scade oggi il versamento della seconda

rata dell’Imposta municipale propria per

il 2012, prevista soltanto per l’abitazione

principale e le sue pertinenze, secondo le

indicazioni fornite al punto 10.3, della

Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012,

Prot. n. 9485/12, utilizzando il Modello

“F24 Semplificato” approvato con Provve-

dimento Direttore Agenzia Entrate Prot.

n. 2012/74461 del 25 maggio 2012.

Dichiarazioni Modello 770/2012

Scade in data odierna il termine per pre-

sentare le Dichiarazioni dei sostituti d’im-

posta Modelli 770/2012 Semplificato e

(eventuale) Ordinario, riferite alle ritenu-

te operate nell’anno 2011, a seguito della

proroga del termine consueto del 31

luglio disposta da apposito Dpcm. e

comunicata dal Mef il 26 luglio scorso.

Unioni e Comunità montane: invio

certificati per contributi sui servizi

associati

Scade in data odierna il termine per l’invio,

Sabato settembre (*)15

Lunedì settembre17

Giovedì settembre20

Domenica settembre (*)30

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18 Centro Studi Enti Locali

agosto 2012SCADENZIARIO 8

da parte delle Unioni di Comuni e delle

Comunità montane, dei certificati per la

richiesta del contributo erariale per l’anno

2012 per i Servizi gestiti in forma associata,

approvati dal Dipartimento per gli Affari

interni e territoriali del Ministero dell’Inter-

no, con il Dm. 8 maggio 2012, pubblicato

sulla G.U. n. 109 dell’11 maggio 2012.

Dichiarazioni fiscali relative all’anno

2011

Scade in data odierna il termine per l’in-

vio telematico delle Dichiarazioni fiscali

Iva 2012 e Irap 2012, riferite all’anno

2011, per l’eventuale reinvio telematico

delle Dichiarazioni fiscali Iva 2012 e Irap

2012 “correttive nei termini”, riferite all’an-

no 2011, nonché per l’eventuale reinvio

telematico delle Dichiarazioni Iva 2011 e

Irap 2011 “integrative” o “integrative afavore”, riferite all’anno 2010.

Irap – versamento saldo 2011 metodo

“retributivo”

Scade in data odierna il termine per il

versamento Irap, tramite Modello “F24EP”

dell’eventuale saldo 2011 a debito sul

metodo “retributivo” ex art. 10-bis, com-

ma 1, Dlgs. n. 446/97, utilizzando il codice

tributo Modello “F24EP” 380E.

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia delle

Entrate, da parte degli Enti Locali che

hanno assunto il ruolo di soggetti passivi

Iva in base alle nuove disposizioni in

vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i

contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del

12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16

dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”

approvati dall’Agenzia con il Provvedi-

mento 16 aprile 2010 per dichiarare gli

acquisti di beni e servizi da soggetti non

residenti effettuati nel mese precedente.

Denuncia mensile analitica (“Dma”)

Inpdap

Scade in data odierna il termine per l’in-

vio telematico all’Inpdap della Dichiara-

zione mensile analitica (“Dma”), di cui

all’art. 44 , comma 9, del Dl. n. 269/03, con-

vertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai

contributi versati all’Inpdap per il mese

precedente.

Denuncia mensile Inps (“EMens”)

Scade in data odierna il termine per l’invio

telematico all’Inps del Modello di denun-

cia mensile “Emens”, di cui all’art. 44 , com-

ma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla

Legge n. 326/03, relativa ai contributi ver-

sati all’Inps per il mese precedente.

Servizio idrico integrato – invio dati

Scade in data odierna il termine per

inviare, all’Autorità per l’energia elettrica

e il gas (Aeeg), da parte di tutti i soggetti

che alla data del 31 luglio 2012 gestivano

impianti funzionali alla fornitura dei ser-

vizi idrici - compresi i Comuni che li gesti-

scono in economia - i dati e la documen-

tazione di cui alla Deliberazione 2 agosto

2012, pubblicata sulla G.U. n. 193 del 20

agosto 2012, che ha definito i “Contenutiinformativi e le procedure di raccolta datiin materia di servizio idrico integrato (Deli-berazione 347/2012/R/idr)” (vedi commen-to all’interno della presente Rivista).

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il

versamento dell’Iva dovuta per il mese

precedente, da effettuarsi tramite il

Modello “F24EP”.

Fatture differite

Deve essere emessa entro tale data della

fattura afferente la cessione di beni la cui

consegna o spedizione, effettuata nel

mese precedente, risulti da un documen-

to di trasporto idoneo a identificare i

soggetti tra i quali è conclusa l’operazio-

ne, comprensiva anche della data e del

numero dei documenti (art. 21, comma 4,

Dpr. n. 633/72).

Irap - Acconto mensile

Amministrazioni dello Stato

e Enti pubblici

Deve essere versato entro oggi, da parte

degli Organi e le Amministrazioni dello

Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,

comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-

conto mensile Irap, calcolato in base alle

retribuzioni e compensi corrisposti nel

mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.

n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-

mento deve essere operato telematica-

mente utilizzando il Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte

(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per le

Province, per i Comuni (tranne quelli

con meno di 5.000 abitanti che non

beneficiano di trasferimenti statali) e

per i Consorzi, Associazioni, Unioni di

comuni e Comunità montane con più di

10.000 abitanti, che non si avvalgono

della possibilità di compensazione di

cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il

versamento tramite Modello “F24EP”

delle ritenute alla fonte sui redditi sog-

getti a tale disciplina corrisposti nel

mese precedente.

Contributo del 18% (27,72%)

per i lavoratori parasubordinati

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps – gestione separata, exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tra-

mite il nuovo Modello “F24EP” (appro-

vato con Provvedimento 3 giugno

2010, utilizzando i nuovi codici di cui

alla Risoluzione n. 98/10), del contribu-

to del 18% (27,50%) sui compensi

comunque denominati, corrisposti nel

mese precedente per prestazioni ine-

renti ai rapporti di collaborazione coor-

dinata e continuativa di cui all’art. 50,

comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, com-

ma 770, Legge n. 296/06 e Circolare

Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n.

247/07).

Si ricorda che per i compensi corrisposti

dal 7 novembre 2007 deve essere ope-

rata una maggiorazione dello 0,22%

come previsto dal Decreto 12 luglio

2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23

ottobre 2007 e come reso noto dall’In-

ps con il Messaggio n. 27090 del 9

novembre 2007 e con la Circolare n. 8

del 17 gennaio 2008 (Circolare Inps n.

13 del 2 febbraio 20109).

Contributi per prestatori di lavoro

occasionale con reddito annuo sopra

5.000 Euro

Entro oggi deve essere effettuato il ver-

samento all’Inps, tramite il nuovo

Modello “F24EP” (approvato con Prov-

vedimento 3 giugno 2010, utilizzando i

nuovi codici di cui alla Risoluzione n.

98/10), con le stesse modalità previste

per i collaboratori coordinati e conti-

nuativi, dei contributi sui compensi cor-

risposti nel mese precedente ai lavora-

tori occasionali il cui reddito annuo per

Lunedì ottobre15

Martedì ottobre16

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Centro Studi Enti Locali 19

agosto 2012 SCADENZIARIO8

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

tale tipo di prestazioni supera i 5.000

Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del

Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n.

326/03 (art. 1, comma 770, Legge n.

296/06 e Circolare Inps n. 7/07).

Compensazione “orizzontale”

credito Iva 2011

Entro tale data può essere compensato

in modo “orizzontale” il credito Iva matu-

rato nel 2011 per importi superiori ai

5.000 Euro annui (importo modificato

con Provvedimento Agenzia Entrate 16

marzo 2012), essendo stata inviata tele-

maticamente la Dichiarazione “Iva 2012”,

ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora

non sia stato apposto sulla Dichiarazione

“Iva 2012” il “visto di conformità” o la firma

dell’Organo di revisione (Circolare Entra-

te n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di

riferimento 2011 sul Modello “F24”, codice

6099.

Bilancio di previsione 2012

Scade in data odierna il termine per l’ap-

provazione del bilancio di previsione

degli Enti Locali per l’esercizio 2012, a

seguito della nuova ulteriore e, a questo

punto da ritenere definitiva, proroga

disposta Dm. 2 agosto 2012, pubblicato

sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012.

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per pre-

sentare in via telematica all’Agenzia del-

le Entrate, da parte degli Enti Locali che

hanno assunto il ruolo di soggetti passi-

vi Iva in base alle nuove disposizioni in

vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i

contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del

12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16

dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra

12” approvati dall’Agenzia con il Provve-

dimento 16 aprile 2010 per dichiarare

gli acquisti di beni e servizi da soggetti

non residenti effettuati nel mese prece-

dente.

Denuncia mensile analitica (“Dma”)

Inpdap

Scade in data odierna il termine per l’invio

telematico all’Inpdap della Dichiarazione

mensile analitica (“Dma”), di cui all’art. 44 ,

comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla

Legge n. 326/03, relativa ai contributi ver-

sati all’Inpdap per il mese precedente.

Denuncia mensile Inps (“EMens”)

Scade in data odierna il termine per l’invio

telematico all’Inps del Modello di denuncia

mensile “Emens”, di cui all’art. 44, comma 9,

del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n.

326/03, relativa ai contributi versati all’Inps

per il mese precedente.

Martedì ottobre31

Page 22: Servizi locali Mensile pubblici Enti Locali · 2014-12-03 · spesa pubblica anche alcuni punti inerenti le Società pubbliche E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 170 del 23 luglio

Sono ormai 67.500 i dipendenti

iscritti a Fonservizi, per un totale

di 371 aziende. Questi i recenti

dati numerici che fotografano lo

scenario del Fondo Formazione

Servizi pubblici Industriali. Negli

ultimi sei mesi, l’incremento per-

centuale delle imprese che han-

no scelto di aderire a Fonservizi

è stato pari al 37 %, passando

dalle 235 aziende, registrate a

dicembre 2011, alle 371 imprese

aderenti a giugno 2012. Un

incremento cospicuo che non

solo dimostra le potenzialità del

Fondo, ma ne intercetta anche la

capacità attrattiva e la portata

gestionale. Come è noto Fonser-

vizi, Fondo Paritetico Interpro-

fessionale per la Formazione

Continua nei Servizi Pubblici

Industriali (FPSI), nasce e si strut-

tura con l’obiettivo di offrire alle

aziende un vantaggio competi-

tivo rispetto ai concorrenti che

operano sui mercati interni e

internazionali. Lo strumento uti-

lizzato è quello della Formazio-

ne Continua focalizzata sull’in-

novazione tecnologica, sullo svi-

luppo organizzativo e sulle com-

petenze tecnico-professionali

dei lavoratori. Fonservizi è stato

istituito con Accordo Interconfe-

derale del 5 Luglio 2010, sotto-

scritto tra l'organizzazione dato-

riale Confservizi (ASSTRA, FEDE-

RAMBIENTE, FEDERUTILITY) e le

organizzazioni sindacali dei

lavoratori Cgil, Cisl e Uil. Le

imprese possono iscriversi al

Fondo in qualsiasi mese dell’an-

no: aderire a Fonservizi non ha

alcun costo né per l’azienda né

per il lavoratore; è sufficiente

indicare nella denuncia UNIE-

MENS (ex DM10) il codice di

adesione FPSI. Nel caso in cui l’a-

zienda sia aderente ad altro Fon-

do occorre indicare prima il

codice di revoca REVO e quindi il

codice di adesione FPSI. Al Fon-

do aderiscono tutte le imprese

facenti parte del sistema asso-

ciativo Confservizi (settori

acqua, luce, gas, igiene urbana e

trasporto locale); in base ad un

recente accordo, tra gli associati

al Fondo si annoverano anche le

farmacie comunali, le aziende

sanitarie e ospedaliere e gli Isti-

tuti Case Popolari aderenti (ICP),

per il tramite di Assofarm e

Federcasa , a CISPEL e le aziende

sanitarie aderenti a C.l.R.M.

(Consorzio ltaliano per la ricerca

in Medicina). Fonservizi ha scel-

to di strutturare la propria offer-

ta di finanziamento su due

canali: il Conto.

Formazione Aziendale (CFA) e

gli Avvisi pubblici. Il Conto For-

mazione Aziendale (CFA) è il

canale di finanziamento più

diretto per l'assegnazione dei

contributi per la Formazione

Continua. Le risorse che ogni

impresa versa a Fonservizi ven-

gono accantonate e messe a

disposizione dell'impresa stessa

per il finanziamento dei piani

formativi. Da diversi mesi Fon-

servizi ha introdotto un'impor-

tante novità relativa al Conto

Formazione Aziendale e cioè

l'ampliamento delle tipologie di

Piani formativi finanziabili che

passano da due (Piani Aziendali

e Piani Individuali) a quattro

(Piani Aziendali, Piani Multia-

ziendali, Piani "di Gruppo", Piani

Individuali). I Piani “Multiazien-

dali” consentono a più imprese

aderenti di vedersi finanziati

percorsi formativi comuni,

unendo occasionalmente le

risorse finanziarie di ciascun

Conto Formazione Aziendale. I

Piani “di Gruppo” permettono

invece alla Capogruppo, su pre-

ciso mandato di tutte e/o parte

delle imprese controllate, di pro-

grammare ed erogare percorsi

formativi comuni. Il vero punto

di forza di fonservizi riguarda la

velocità di attuazione delle pro-

cedure e quindi di erogazione

dei finanziamenti: Il primo avvi-

so pubblico emanato (l’Avviso

01/2011) ha previsto uno stan-

ziamento economico pari a Euro

1.200.000 e ha già assegnato le

risorse stanziate. Nel 2012,

accanto all’Avviso 01/2012, che

si è chiuso nel mese di Luglio,

impegnando circa 900.000 Euro

per il finanziamento di azioni

formative sui temi della Salute e

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,

Fonservizi ha puntato su un’of-

ferta formativa strategica, met-

tendo sul piatto un nuovo avvi-

so ad evidenza pubblica che

uscirà entro il mese di Novem-

bre e rispecchierà le priorità

tematiche evidenziate dalle

analisi dei fabbisogni condotte

tra le associate.

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Il trattamento fiscaledelle diverse tipologiedi contributierogati e ricevutida un'Amministrazione locale

Gianluca RuglioniMonica TempestiNicola TonveronachiFrancesco Vegni

I Revisoridegli Enti LocaliFunzioni, competenze e responsabilitàdel Collegio dei Revisori degli Enti Localialla luce delle recenti modifiche legislative

IV Edizione

Antonio Martiniin collaborazione con gli espertidel Centro Studi Enti Locali

Nicola TonveronachiFrancesco Vegni

Gli adempimenti ai fini Ivadegli Enti Locali nelle loro operazioni

intracomunitarie, con San Marinoe con soggetti non residenti

Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioniintracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi

non residenti compiute dagli Enti Locali sia nella loro veste istituzionaleche in quella commerciale, alla luce delle novità introdotte

dalle Direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Cee dal Dlgs. 11 febbraio 2010, n. 18

La cessione dei creditie dei debiti degli Enti LocaliTra sana e correttagestione di bilancioed opportunità economica

Angelo BachiStefano CiulliPantaleo IsceriNicola TonveronachiGiuseppe Vanni

L'IVAapplicata agli Enti LocaliPrincipi generali ed applicazioni pratichedell'Imposta sul Valore Aggiuntonelle Amministrazioni locali

Sergio CucchiFrancesco FiaschiAlessandro NacciNicola TonveronachiFrancesco Vegni

Alessandro NacciNicola Tonveronachi

Francesco Vegni

L'IVA APPLICATAAGLI ENTI LOCALI

Prassi amministrativa

Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall'Agenziadelle Entrate negli anni 2008/2010 in materia di

applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntoai servizi ed alle attività di un Ente Locale

commentate dagli esperti del Centro Studi Enti Locali

La riforma dei ServiziPubblici Locali ed i riflessisui rapporti tra Enti Localie Società Partecipate

Federica GiglioliCarmine PoddaNicola TonveronachiI contratti pubblici

di lavori, servizi e fornituredegli Enti Locali

Marco Panaro

Maria AltobelliIacopo Cavallini

Riccardo CompagninoAlexia Delfino

Nicola Tonveronachi

Il “Federalismo fiscale“per gli Enti Locali: il nuovosistema di finanziamentodel bilancio del territorio

Analisi delle criticità e delle opportunità connesse con l’entrata in vigoredei Decreti attuativi del “Federalismo fiscale” e sviluppo dei un modellooperativo per la misurazione della performance dei servizi locali e delloro costo effettivo, nell’ottica dell’introduzione dell’armonizzazione

del sistema contabile pubblico

Guida praticaper l’applicazione dell’IRAPnegli Enti Locali e nelleAmministrazioni Pubbliche

Sergio CucchiFrancesco FiaschiAlessandro NacciNicola TonveronachiFrancesco Vegni

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