Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

82
Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010 Francesco Natalini

description

Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010. Francesco Natalini. COLLEGATO LAVORO. ENTRATO IN VIGORE IL 24.11.2010. COLLEGATO LAVORO. 50 ARTICOLI NORME CON FUNZIONI DI LEGGE DELEGA NORME IMMEDIATAMENTE PRECETTIVE. LAVORI USURANTI. Art. 1. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Page 1: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Il Collegato lavoroLegge 183/2010

G.U. n.243 del 9.11.2010

Francesco Natalini

Page 2: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

COLLEGATO LAVORO

ENTRATO IN VIGORE IL

24.11.2010

Page 3: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

COLLEGATO LAVORO

• 50 ARTICOLI

• NORME CON FUNZIONI DI LEGGE DELEGA

• NORME IMMEDIATAMENTE PRECETTIVE

Page 4: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

LAVORI USURANTI

Art. 1.(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori

usuranti)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere da a) a f) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Restano ferme le modalità procedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

LEGGE DELEGA

Page 5: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

LAVORI USURANTI

Quali sono i lavori usuranti ?

- da elenco DM 19.5.1999

- notturni (Dlgs 66/2003)- addetti a lavorazioni a

catena- conducenti veicoli

pesanti trasporto pubblico di persone

Requisito anagrafico ridotto di 3 anni

Età minima 57 anni con 35 anni di contributi

Se le domande sono troppe =

criteri di priorità

Page 6: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4)• 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già

previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.  

• 4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

• 5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

• «3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;       

• «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo [oppure da altri adempimenti obbligatori] precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

• «5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».  

  

Page 7: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NEROLa modifica sul lavoro nero in pillole

→ Solo per lavoratori subordinati (ritorno al passato)

→ Non si applica per i lavoratori domestici

→ Si applica anche alle agenzie di somministrazione ed alle scuole private (secondo Min.Lav. Circ. 38/2010)

→ In caso di lavoro nero successivamente regolarizzato la sanzione è ridotta: da 1.000 a 8.000 euro + 30 euro per ogni giorno di lavoro nero.

→ Per tutti gli altri casi confermata la “vecchia” sanzione: da 1.500 a 12.000 euro + 150 euro al giorno.

→ Assorbe la sanzione amministrativa inerente la comunicazione al C.p.i.

→ Le sanzioni civili contributive aumentano del 50% = quindi 30% * 1,5 = 45%

→ No sanzione se si dimostra tramite adempimento contributivo la volontà a non occultare il rapporto

→ Estensione potere di irrogazione sanzione anche da parte dell’Inps e degli organi fiscali (Agenzia entrate, GDF)

→ Non è più vietata la diffida

Page 8: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NERO

Circolare n.38/2010 Ministero lavoro

E’ possibile la diffida anche per la quota sanzionatoria giornaliera: € 150 o € 30

Quindi:

150/ 4 = € 37,50

30/4 = € 7,50

Page 9: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NERO

Se vi è stata una successione di trasgressori:

Parte fissa: a carico di entrambi

Parte variabile (150 / 30 euro): ripartita sui trasgressori in base al periodo di reciproca responsabilità.

Page 10: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NEROCircolare n.38/2010 Ministero lavoro

Decorrenza nuove disposizioni sanzionatorie:

Sanzioni amministrative:- accertamenti in corso al 24.11.2010 (anche se

le omissioni si riferiscono a periodi antecedenti)- ordinanze ingiunzioni non ancora emesse

Sanzioni civili- Accertamenti in corso al 24.11.2010 (anche se

le omissioni si riferiscono a periodi antecedenti)

Page 11: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NERO

Circolare n.38/2010 Ministero lavoro

Perplessità:

• concetto di “requisito della subordinazione dato per accertato” per i lavoratori accessori, familiari e soci ?

• Requisiti per i lavoratori occasionali (iscrizione CCIAA, p.iva, ecc.) ?

• Obbligo di denunciare spontaneamente la situazione debitoria entro 12 mesi

Page 12: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NERO

La maxi-sanzione torna ad applicarsi al solo lavoro subordinato

Però

N.B. il lavoro nero “non subordinato” continua ad incidere sul provvedimento di sospensione ex art.16 TUSIC (20% di lavoratori in nero rispetto al totale)

Page 13: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4) Esempio A

Un dipendente presta un mese di “lavoro nero” (20 giorni lavorativi) assieme ad altri 4 regolarmente assunti senza essere retribuito, poi regolarizzato a seguito di diffida.

SANZIONI OGGI DOMANI

Maxi-sanzione (3000+3000) 6000 (1500+3000) 4500

Lettera di assunzione 250 250

Comunicazione C.P.I. 100 -

Libro unico del lavoro 150 150

Sanzioni civili INPS/INAIL 3000 + 45%

Sospensione 1500 1500

Page 14: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4) Esempio B

Un lavoratore subordinato dichiara di avere svolto una settimana di “prova in nero” (5 gg.) prima della regolare assunzione, poi regolarizzata a seguito di diffida.

SANZIONI OGGI DOMANIMaxi-sanzione (3000+750) 3750 (1000+150) 1150

Lettera di assunzione 250 250

Comunicazione C.P.I. 100 -

Libro unico del lavoro 150 150

Prospetto di paga 125 125

Sanzioni civili INPS/INAIL 3000 + 45%

Page 15: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4) Esempio C

Un collaboratore autonomo viene impiegato “in nero” da un anno (200 gg.) assieme ad altri quattro regolarmente assunti, poi regolarizzato a seguito di diffida.

(*) Cfr. vademecum sul libro unico del lavoro, pubblicato dal Ministero del lavoro(°) Cfr. Lettera circolare del Ministero del lavoro, 18/04/2008, prot. n. 5407

SANZIONI OGGI DOMANI

Maxi-sanzione (3000+30000) 33000 -

Comunicazione C.P.I. 100 100

Libro unico del lavoro (150 x 12)* 1800 1800

Sanzioni civili INPS/INAIL 3000 + 45%

Sospensione (oltre 20%) 1500 1500

Page 16: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4) Esempio D

Una lavoratrice domestica (*) viene impiegata “in nero” (violazione non regolarizzata a seguito di diffida) e non le vengono pagate le ferie da due anni (600 giorni).

SANZIONI OGGI DOMANI

Maxi-sanzione (3000+90000) 93000,00 -

Comunicazione C.P.I. 166,66 166,66

Lettera di assunzione 250,00 250,00

Ferie (260x2) 520,00 500,00

Page 17: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ASSUNZIONE NEL TURISMO

Comunicazione di assunzione al C.p.i. in due tempi:

- Preventiva (con dati essenziali)

- A “completamento” (con dati mancanti) entro 3 gg. dall’assunzione

Per il solo settore del turismo

Page 18: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ASSUNZIONI P.A.Comunicazione di assunzione, modificazione ed estinzione del rapporto entro il 20° giorno del mese successivo all’assunzione

Quindi:

NON PIU’ COMUNICAZIONE PREVENTIVA (in caso di assunzione)

O NEI 5 GG. (modifica e cessazione)

Page 19: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

OBBLIGHI CONNESSI ASSUNZIONE PER LE P.A.

Obblighi di informazione ex D.Lgs 152/1997

Sempre entro 20 gg.

Puo essere assolto: con la copia dell’UNILAV con la copia del contratto di lavoro

Page 20: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

OLD13. Diffida.1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. 2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio. 3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1. 4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.

 

NEWArt. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attivita` di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalita`del loro impiego;b) la specificazione delle attivita` compiute dal personale ispettivo;c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido e` ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine dicui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.………………………………..

SEGUE %

ACCESSO ISPETTIVODIFFIDA

VERBALE UNICO

Page 21: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

SEGUE: ART.33 (NUOVO ART.13 D.LGS 124/2004)

4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche´ alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;c) la possibilita` di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia` oggetto di regolarizzazione; d) la possibilita` di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e` esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attivita` con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e` esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

Page 22: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Potere di diffida

• Il personale ispettivo del Ministero del lavoro diffida il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a regolarizzare le violazioni da cui derivano sanzioni amministrative, che siano materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni.

• Ottemperando, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura pari al minimo o ad 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa, entro ulteriori 15 giorni.

• La diffida interrompe i termini di contestazione e di ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

• Il potere di diffida è esteso anche ai funzionari degli enti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate ed a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Page 23: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Verbale unico4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche´ alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;c) la possibilita` di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo alpagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia` oggetto di regolarizzazione; d) la possibilita` di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

Page 24: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Diffida e verbale unico

Per la disciplina delle nuove procedure relative alla diffida ed al verbale unico vedasi

Circolare Ministero del lavoro n.41/2010

Page 25: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ORARIO DI LAVOROArt. 18 bis (Sanzioni)

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione (1).

4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore (2).

5. (4).

6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (3).

7. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

Art. 18 bis (Sanzioni)

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

«3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;

«4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

5. (4).

6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (3).

7. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

Page 26: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ORARIO DI LAVOROSuperamento limite 48 ore medio/massime nel periodo di riferimento

Vecchia sanzione (€)

Nuova sanzione (€)

Note

Fino a 5 lavoratori e fino a 2 periodi di riferimento

(4 mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)

130 a 780

Per ogni periodo (4 mesi, 6 mesi, ecc.) di riferimento

100 a 750 No diffida

Non si ripropone la sanzione per la violazione di cui all’art.4, commi 3 e 4 (?)

Più di 5 lavoratori IDEM 400 a 1.500 IDEM

Verificatasi in almeno 3 periodi di riferimento (4 mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)

IDEM 400 a 1.500 IDEM

Più di 10 lavoratori IDEM 1.000 a 5.000 IDEMNo pagamento in misura ridotta

Verificatasi in almeno 5 periodi di riferimento (4 mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)

IDEM 1.000 a 5.000 IDEMNo pagamento in misura ridotta

Page 27: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ORARIO DI LAVORO

Inosservanza limite minimo riposo settimanale (2 gg. nei 14)

Vecchia sanzione (€)

Nuova sanzione (€) Note

Fino a 5 lavoratori e fino a 2 periodi di riferimento

(4 mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)

130 a 780

Per ogni periodo (4 mesi, 6 mesi, ecc.) di riferimento

100 a 750 No diffida

Più di 5 lavoratori IDEM 400 a 1.500 IDEM

Verificatasi in almeno 3 periodi di riferimento (4 mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)

IDEM 400 a 1.500 IDEM

Più di 10 lavoratori IDEM 1.000 a 5.000 IDEMNo pagamento in misura ridotta

Verificatasi in almeno 5 periodi di riferimento (4 mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)

IDEM 1.000 a 5.000 IDEMNo pagamento in misura ridotta

Page 28: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ORARIO DI LAVORO

Mancato godimento limite minimo ferie (4 settimane, anche nella modalità 12 + 12)

Vecchia sanzione (€)

Nuova sanzione (€) Note

Fino a 5 lavoratori e per 1 solo anno

130 a 780

Per ogni periodo (4 mesi, 6 mesi, ecc.) di riferimento

100 a 600 No diffida

Più di 5 lavoratori IDEM 400 a 1.500 IDEM

Verificatasi in almeno 2 anni IDEM 400 a 1.500 IDEM

Più di 10 lavoratori IDEM 800 a 4.500 IDEMNo pagamento in misura ridotta

Verificatasi in almeno 4 anni IDEM 800 a 4.500 IDEMNo pagamento in misura ridotta

Page 29: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ORARIO DI LAVORO

Inosservanza limite 11 ore riposo gg. e consecutività. (Art.7, co 1 D.Lgs 66/2003)

Vecchia sanzione (€)

Nuova sanzione (€) Note

Fino a 5 lavoratori e fino a 2 periodi di 24 ore

da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore

50 a 150 No diffida

Più di 5 lavoratori IDEM 300 a 1.000 IDEM

Verificatasi in almeno 3 periodi di 24 ore

IDEM 300 a 1.000 IDEM

Più di 10 lavoratori IDEM 900 a 1.500 IDEMNo pagamento in misura ridotta

Verificatasi in almeno 5 periodi di 24 ore

IDEM 900 a 1.500 IDEMNo pagamento in misura ridotta

Page 30: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Esempio 1

Un portiere notturno lavora anche nel giorno di riposo settimanale per 50 settimane (3 periodi), retribuito “fuori busta” (violazione non sanata a seguito di diffida).

SANZIONI OGGI DOMANI

Riposo settimanale (260 x 52) 13520 500

Straordinario non registrato 50 50

Libro unico del lavoro (300 x 12)* 3600 3600

Prospetto di paga (250 x 12)° 3000 (250 x 12)° 3000

(*) Cfr. vademecum sul libro unico del lavoro, pubblicato dal Ministero del lavoro(°) Cfr. Lettera circolare del Ministero del lavoro, 18/04/2008, prot. n. 5407

Page 31: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Esempio 2

Un lavoratore in regime di reperibilità, viene chiamato al lavoro, senza usufruire del riposo giornaliero di almeno 11 ore, anche frazionate, per 50 volte in un anno.

SANZIONI OGGI DOMANI

Riposo giornaliero (33,33 x 50) 1666,50 (non ridotta)900-1500

Straordinario non registrato - -

Prospetto di paga - -

Libro unico del lavoro - -

Page 32: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Esempio 3

Un operaio presta regolarmente lavoro straordinario tutti i sabati, arrivando a 48 ore settimanali e talvolta superando tale soglia, per un intero anno (3 periodi):

SANZIONI OGGI DOMANI

Superamento delle 48 ore settimanali medie

(260 x 3) 780 500

Superamento delle 250 ore annue di straordinario

(non ridotta) 154-1032 (non ridotta) 154-1032

Page 33: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Art.20 – Censure PDR

Interpretazione autentica art.2 legge 51/1955Si era interpretato in modo autentico una legge delega del 1955 (poi attuata a mezzo del D.p.r. 303/1956) nel senso di escludere dalle responsabilità penali in materia di igiene del lavoro anche il lavoro svolto sul naviglio dello Stato (e non solo sulle navi mercantili private).

Su questo punto (oltre che su alcuni aspetti legati all'arbitrato: vedi infra art.31) si era incentrata la censura del Presidente della Repubblica che aveva rimandato il testo alle Camere ritenendo che tale norma penalizzasse i lavoratori che hanno subito danni causati dall'amianto presente sul naviglio di proprietà statale.

Page 34: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Nuovo art.20 (2° comma)

2. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitone eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.

Page 35: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Art.20

Correzione di tiro sull’art.20

Resta fermo il diritto al risarcimento del danno da parte del lavoratore o dei suoi eredi

Page 36: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

AGEVOLAZIONI PER ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP Art. 33

(Agevolazioni)

1. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (1).

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (2).

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (3).

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

Art. 33 (Agevolazioni)

1. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (2). b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «»;

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (3).

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti».

Page 37: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

AGEVOLAZIONI PER ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP

“Nuovo” Art.33 legge 104/1992

Il permesso di 3 giorni al mese (retribuiti) per assistere un familiare affetto da grave handicap spetta :

→solo a parenti ed affini entro il 2° grado

→fino al 3° grado se impossibilitati genitori o coniuge (basta uno dei due soggetti)

→solo ad un lavoratore per ogni disabile da assistere

→ai due genitori per assistere il figlio (alternandosi fra loro)

Per maggiori dettagli: cfr. Circ. Inps n.155/2010

Page 38: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE

Art. 25

(Certificati di malattia)

. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.      

Page 39: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINEArt. 55-septies. Controlli sulle assenze.

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione .6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

Page 40: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO

Art. 23 32 30 (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

     2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

]Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, [oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione], delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. (VEDI SUCCESSIVE SLIDES)

5  (VEDI SUCCESSIVE SLIDES) 

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Page 41: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO

Comma 1

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui:- art.409 c.p.c. (lavoro subordinato e parasubordinato)- Art.63, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 (lavoratori dipendenti del pubblico impiego),

contengano clausole generali, (norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso)

il controllo giudiziale solo peraccertamento del presupposto di legittimità

No sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive (art.41 cost.).

Lo diceva già la giurisprudenzaTra tutte: Cass. civ., Sez. lavoro, 04/11/2004, n.21121

Page 42: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO

Comma 2   Nella qualificazione del contratto di lavoro e

nell’interpretazione delle relative clausole

il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione

Salvo:- erronea qualificazione del contratto, - vizi del consenso- difformità tra il programma negoziale certificato e la

sua successiva attuazione.

Si preannunciano proteste e ricorso alla Corte Cost.

Page 43: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO

Comma 3 Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento

il Giudice

“ tiene conto “

- fondamentali regole del vivere civile

- oggettivo interesse dell’organizzazione- tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi - tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione.

CHE VUOL DIRE: TIENE CONTO ?

LO IMPEGNA O NO AL RISPETTO DELLE CLAUSOLE ?ELIMINATE

NELL’ULTIMO ESAME DELLE CAMEREDOPO LA CENSURA PDR

Page 44: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO

Comma 3, (2° periodo)

Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’art. 8 della legge 604/1966 (da 2,5 a 6 mensilità, ovvero fino a 10 o 14 in alcuni casi)

di elementi e di parametri fissati dai contratti collettivi

ed individuali

•le dimensioni della struttura del datore di lavoro

•condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro

•la situazione del mercato del lavoro locale

•l’anzianità del lavoratore

•le condizioni del lavoratore

•il comportamento delle parti anche prima del licenziamento

Il Giudice

Tiene conto

considera

Page 45: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

La conciliazione e l’arbitrato nel Ddl

1167

Francesco Natalini

Page 46: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

“NUOVA” CONCILIAZIONE«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione).

Ferma restando l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 del presente codice e dall’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413 del presente codice.

    La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.La richiesta deve precisare:

         1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

         2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;   3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;   4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

    Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

    La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

Page 47: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

“NUOVA” CONCILIAZIONE    «Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio una domanda

relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.    La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.    Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.    Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.    La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.    

segue

Page 48: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

“NUOVA” CONCILIAZIONELa richiesta deve precisare:        1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il

convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;        

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;        

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;        

4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.    Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.    La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».    

Page 49: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CONCILIAZIONEArt. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione) (*)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenzaLa commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

TESTO PRECEDENTE

    «Art. 410. – (Tentativo di conciliazione).

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.    La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.    Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.    Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.    La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.    La richiesta deve precisare:       

  1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;        2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;        3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;        4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.    Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.    La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».    

NON PIU’ OBBLIGATORIO !!

Page 50: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CONCILIAZIONEIl tentativo di conciliazione di cui all’art.80, comma 4, del D.Lgs 276/2003

resta obbligatorio.

Trattasi dei contratti certificati (e non solo *)

(N.B. Tentativo obbligatorio anche per gli Enti se il contenzioso su un contratto certificato viene avviato da costoro: cfr. Circ. Min.Lav. 3428/2010)

* Vedi slide successiva

Page 51: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Altro caso di obbligatorietà della conciliazione

La “riviviscenza” dell’art.5 della legge 108/90.Permane un altro obbligo di esperire le procedure di conciliazione ex art.410 c.p.c., (e 411 c.p.c.) non espressamente abrogato, anzi proprio “riesumato” proprio dal venir meno, in via ordinaria, del tentativo di conciliazione obbligatorio. Si tratta dell’art.5 della legge 108/90, laddove, al comma 1, si prevede che “la domanda in giudizio di cui all’articolo 2 della presente legge non può essere proposta se non è preceduta alla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile”Si verte in tema di contenzioso afferente i licenziamenti nell’area della tutela obbligatoria, tale norma venne di fatto superata dalla previsione introdotta dall’art.36 del D.Lgs 80/1998 (e del successivo art.19 del D.Lgs 387/1998) che introdusse l’obbligo conciliativo per tutti i casi di contenzioso prima di attivare la via giudiziaria.Oggi che, con l’entrata in vigore del Collegato lavoro, tale obbligo in via generale viene a mancare, la norma di cui sopra, perlomeno per i casi a cui essa si rivolge (licenziamenti al di fuori dell’ambito della tutela reale ex art.18) potrebbe ritornare ad avere una sua applicabilità.

Peraltro, la riviviscenza di tale disposizione potrebbe creare problemi di sovrapposizione con le nuove decadenze previste per l’impugnativa e la presentazione del ricorso di cui all’art.32 del Collegato.

Page 52: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CONCILIAZIONEArt. 411 (Processo verbale di conciliazione)

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto (1).

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto

«Art. 411. – (Processo verbale di conciliazione).

Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

    Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

Page 53: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

“NUOVA” CONCILIAZIONE

LA NUOVA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE C/O DPL IN PILLOLE

→ NON PIU’ OBBLIGATORIA→ SI PUO’ ESPERIRE ANCHE PRESSO LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE

→ SONO PREVISTE MEMORIE DIFENSIVE (ECCEZIONI DI FATTO, DI DIRITTO ED EVENTUALI RICONVENZIONALI)

→ SE NON C’E’ ACCORDO (ANCHE PARZIALE) LA COMMISSIONE PROMUOVE UN (ULTIMO) TENTATIVO DI COMPOSIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA

→ IL GIUDICE TIENE CONTO DEL RIFIUTO AD ACCETTARE LA PROPOSTA BONARIA SENZA MOTIVAZIONE

→ SE NON RIESCE IL TENTATIVO IL RICORSO AL GIUDICE DEVE CONTENERE IN ALLEGATO ANCHE IL VERBALE DI MANCATO ACCORDO E LE MEMORIE

→ SI PUO’, IN CORSO DI SVOLGIMENTO, RICORRERE ALL’ARBITRATO (ARBITRO E’ LA STESSA COMMISSIONE DPL: ART.412 CPC) (*)

VEDI SLIDE SUCCESSIVA

(*) E’ però possibile anche il passaggio “inverso”: cioè da arbitrato c/o collegio di conciliazione e arbitrato irrituale a conciliazione

“nuovo” art.412-quater, 8 comma

Page 54: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CONCILIAZIONI

Disciplina regime transitorio

• Vedi circolare Ministero lavoro n.3428 del 25.11.2010

Page 55: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ARBITRATO

QUATTRO POSSIBILITA’:

1. Arbitrato presso la Commissione DPL nel corso di un tentativo di conciliazione (art.412 cpc)

2. Arbitrato in base alle regole stabilite dai contratti collettivi (art.412-ter cpc)

3. Arbitrato c/o “collegio di conciliazione e arbitrato” irrituale (art.412-quater cpc)

4. Arbitrato istituito da commissioni di certificazione (art. 31, comma 10 ddl 1167)

Page 56: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ARBITRATO• «Art. 412-quater. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e

di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.  

• Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.    

• La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento,   Nonché  nel rispetto dei principi regolatori della materia

•  • Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni

dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.    

• In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.   

• Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.    Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.    

• All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo.    

• Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.   

• La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.    

• Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.    

• I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

Page 57: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ARBITRATO

Art.31 DDL 1167 (quando e possibile ricorrere all’arbitrato)9. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.

    Quindi:

Arbitrato possibile se:

Trattasi di fattispecie ex art.806 c.p.c.

Trattasi di fattispecie ex art. 5 legge 533/1973

Nei casi in cui l’arbitrato sia stato previsto in contratti “certificati”

Page 58: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ARBITRATO

In ogni caso:• La clausole compromissoria può essere pattuita solo

dopo aver superato il periodo di prova• Oppure dopo 30 gg. se non c’è prova• Non può riguardare controversie relative alla risoluzione

del rapporto di lavoro• In assenza di accordi interconfederali sull’arbitrato, dopo

12 mesi il Ministero del Lavoro individua in via sperimentale, con proprio decreto le ipotesi di ricorso, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali.

• la decisione secondo equità deve essere pronunciata , oltre che nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, anche nel rispetto dei principi regolatori della materia

Page 59: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

NUOVE COMPETENZE DEGLI ORGANI DI CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

10. Gli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 412, commi terzo e quarto, del

codice di procedura civile.

11. Presso le sedi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.

Camere arbitrali

Tentativo di conciliazione

Page 60: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CERTIFICAZIONE CONTRATTIOGGI

Art. 75 - (Finalità)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.

Art.76, comma 1, lettera c-ter c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del

lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 DOMANI

«Art. 75. – (Finalità). 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».    

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica «e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».

INTRODUZIONE VINCOLI PERLA CERTIFICAZIONE DA PARTE

GLI ORDINI PROVINCIALI DEI CDL

SLIDE SUCCESSIVA: NUOVO ART.76 D.LGS 276

Page 61: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ORGANI DI CERTIFICAZIONE

OGGIArt. 76 (Organi di certificazione)

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto; c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (1); c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (1). 1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2). 2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

DOMANI

Art. 76 (Organi di certificazione)

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto; c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (1); c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica «e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi». (1). 1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2). 2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

Page 62: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CERTIFICAZIONE

Capo II Altre ipotesi di certificazione

Art 82. Rinunzie e transazioni.

1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.

Capo II Altre ipotesi di certificazione

Art. 82. Rinunzie e transazioni.

1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. «1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

Page 63: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CERTIFICAZIONEArt. 83. 

Deposito del regolamento interno delle cooperative.

1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Art. 83. Deposito del regolamento interno delle

cooperative.

1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato. 2. Abrogato

Quindi

I regolamenti delle coop si possono certificare

presso tutti gli organi di certificazione !!

Page 64: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO

Art. 25. 34 32 (Decadenze)

    Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dal seguente:

    «Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua

comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento

stesso».   

però

Vedi slide successiva

Page 65: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO

L’impugnazione nei 60 gg. è inefficace se entro i successivi 270 gg. non si:

1) deposita il ricorso

2) non si chiede il tentativo di conciliazione o arbitrato (*)

(*) in questo secondo caso il ricorso deve essere presentato entro 60 gg. dal rifiuto o mancato accordo

Page 66: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO

Le disposizioni in materia di decadenza si applicano a tutti i casi di:

“invalidità” del licenziamento

E per il licenziamento inefficace ?

Il licenziamento è inefficace se manca la forma scritta.

Se però manca la forma scritta = NO decadenza se non si impugna nei 60 gg. (la legge fa partire i 60 gg. dalla comunicazione scritta: art.32, comma 1)

segue

Anche i licenziamenti NULLI ?

Page 67: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

DECADENZA PER ALTRE CAUSE DI CONTENZIOSO

I termini di decadenza sopra richiamati, si applicano inoltre:     a) ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni

relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

     b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli artt.1, 2 e 4 del D.Lgs 368/2001, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

Page 68: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

DECADENZA PER ALTRE CAUSE DI CONTENZIOSO

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;       

 b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. 

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;         

d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Page 69: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Contratti a termine• l’impugnazione dell’assunzione a termine è soggetta ai termini di decadenza

previsti per il licenziamento.

• In caso di conversione del contratto a termine, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità. (*)

• Il massimo dell’indennità è dimezzato in presenza di accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, dei lavoratori già occupati con contratto a termine, secondo specifiche graduatorie

(*) Si deve intendere:

Conversione a T.IND + indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità.

Vedasi anche dichiarazioni Ministro Sacconi ad interpello Presidente Commissione Lavoro nel corso dell’audizione del 19.10.2010

( art. 32 , commi 5-7 ).

Page 70: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

CONCILIAZIONE MONOCRATICA

Modifiche al D.Lgs 124/2004

Il verbale di conciliazione monocratica, su istanza delle parti, è dichiarato esecutivo con

decreto del Giudice.

Prima la legge non diceva nulla al riguardo.

Page 71: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Indicatore di situazioneeconomica equivalente (ISEE)

Ai fini del riconoscimento del diritto a prestazioni "non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche" (escluse prestazioni previdenziali; invalidità civile, di accompagnamento ed assimilate),

• l’ISEE è determinato dall’INPS in base ai dati dichiarati dall’interessato• La dichiarazione è presentata all’amministrazione cui è richiesta la

prestazione, ai Comuni , ai CAF o all’INPS, anche in via telematica.• L’ente rilascia un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione

economica equivalente determinato dall’INPS, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo.

• La dichiarazione, munita dell’attestazione, ha validità di un anno e può essere utilizzata da ogni componente del nucleo familiare

• Resta salva la facoltà di presentare una nuova dichiarazione per far valere eventuali mutamenti delle condizioni economiche familiari

• L’Agenzia delle Entrate effettua i controlli automatici sui dati dichiarati, • La Guardia di finanza effettua i controlli sostanziali, con criteri selettivi.• Gli enti erogatori eseguono, gli ulteriori controlli necessari.

( art. 34 )

Page 72: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

Apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo scolastico( art. 48, comma 8 )

    Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Trattasi dell’apprendistato per l’espletamentodel diritto – dovere di istruzione e formazione

(non ancora avviato)

10 anni

Page 73: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

NUOVI CRITERI PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Articolo 40(Contribuzione figurativa)

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Page 74: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

NUOVI CRITERI PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVAOsservazioni e perplessità:

Unificazione ed omogeneizzazione del calcolo della contribuzione figurativa L’imponibile su cui calcolare la CF è pari all’importo della “normale retribuzione

che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento”.

Si dispone che nella c.d. normale retribuzione entrano gli “elementi retributivi ricorrenti e continuativi”. E gli elementi “non continuativi”, ancorché non occasionali ?

La disposizione ha effetto, retroattivo, dal 1° gennaio 2005 Bisogna chiarire se il concetto di prestazioni a sostegno o integrazione del

reddito sia da intendersi in modo estensivo (nel qual caso entrano in gioco tutte le prestazioni: malattia, maternità, ecc.) ovvero riduttivo (solo Cig, Cigs, solidarietà, ecc.)

La legge sembra comunque riferirsi ad eventi verificatisi nel corso del rapporto di lavoro escludendo la novellata disciplina ai trattamenti “esterni” al medesimo (es. disoccupazione, mobilità, ecc.)

Non è chiaro il riferimento alla “liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito”. Cosa vuol significare ? Che anche le prestazioni da erogare devono adeguarsi all’ammontare della normale retribuzione persa ? E addirittura con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005?

Page 75: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ESTENSIONE REATO PER OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI

Art.39 (Obbligo di versamento delle ritenute

previdenziali)

L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Page 76: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Anche l’omesso versamento contributi a carico co.co.co. e co.co.pro.

È reato

Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032,00 euro

Page 77: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

ESTENSIONE REATO PER OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI

Osservazioni e perplessità- Non sono computati gli associati in partecipazione ed i

lavoratori occasionali > 5.000 euro. - Quindi per costoro: NO reato (principio di legalità e divieto di

applicazione analogica del precetto penale)- Pena: reclusione fino a 3 anni e multa fino a € 1.032,00. - Categoria della pena: delitto = NO prescrizione obbligatoria - Non punibilità se si provvede entro 3 mesi dalla

contestazione o notifica accertamento della violazione- Applicazione solo per omissioni verificatesi dalla data di

entrata in vigore della legge = NO retroattività legge penale- Accertamenti svolti dopo l’entrata in vigore del Collegato ma

riferiti ad omissioni commesse nel periodo previgente = No reato.

Page 78: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

SANATORIA CO.CO.CO.

Articolo 50(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e

continuative)

• 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche´ abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il

rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Page 79: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

SANATORIA CO.CO.CO.Osservazioni e perplessità Si può ricorrere a questa sorta di sanatoria se c’è contenzioso pendente (e non

definitivo) vertente sulla natura subordinata di una co.co.co./co.co.pro. Quindi = NO se c’è già sentenza passata in giudicato

Dovrebbe valere per le istanze di stabilizzazione (co.co.co. e co.co.pro.) ex art.1, co. 1202 e ss. legge 296/2006 che non sono andate a buon fine

E’ necessario aver offerto al lavoratore, entro il 30.09.2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

Oppure, è necessario aver ulteriormente offerto, dopo il 24.11.2010, la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere

Si chiude la “partita” con il lavoratore pagando unicamente una penale compresa tra 2,5 e 6 mensilità (come per il licenziamento illegittimo in regime di tutela obbligatoria)

Per individuare l’importo (tra 2,5 e 6) Si tiene conto dei criteri (novellati dal collegato) di cui all’art.8 della legge 604/1966. Ma chi stabilisce l’esatto ammontare?

E i risvolti contributivi ? Vengono sanati con la penale o possono sempre essere richiesti ? Sembra di no visto che la norma dice “è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro” e non altri.

Page 80: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

AMPLIAMENTO AMBITO DI POSSIBILE RICORSO ALLE MINI CO.CO.CO.

Art.48 (Modifiche al decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

comma 7

7.All’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».

Page 81: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

AMPLIAMENTO AMBITO DI POSSIBILE RICORSO ALLE MINI CO.CO.CO.

D.Lgs 276/2003Art. 61

(Definizione e campo di applicazione)

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare «ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,» con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

Page 82: Il Collegato lavoro Legge 183/2010 G.U. n.243 del 9.11.2010

AMPLIAMENTO AMBITO DI POSSIBILE RICORSO ALLE MINI CO.CO.CO.

Osservazioni e perplessità:Si legittima la prestazione su base oraria di una

mini-co.co.co. (con relativo compenso a ore)Ancorché abbia efficacia ex nunc la novella

potrebbe riverberare i suoi effetti anche sul contenzioso giacente in materia di prestazioni occasionali (purché rientranti nel limite dei 30 gg.).

Si ritiene che il limite di 240 ore per le mini.co.co.co impegnati in lavori di cura e assistenza alla persona vada considerato (alla pari dell’ordinario limite di 30 gg.) sempre per anno solare, ancorché l’inciso aggiunto dal Collegato non lo stabilisca in modo chiaro.