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La pubblicazione di questo volume è stata possibile grazie al contributo finanziario delDipartimento di Diritto, Economia e Culture [DiDEC] dell’Università degli Studi dell’Insu-bria. Desidero, quindi, esprimere la mia sentita riconoscenza alla Direttrice, ProfessoressaBarbara Pozzo, e agli altri Componenti del Dipartimento per la generosa ed amichevoledimostrazione di attenzione rivoltami.

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Paolo Lepore

Iurium Florilegium

Materiali giurisprudenziali per la didatticae lo studio del diritto privato romano

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I edizione: aprile

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Ad Antonella, per avermi accolto come compagno nella vita

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INDICE SOMMARIO

15 Introduzione

23 Elenco delle abbreviazioni

25 Caratteri tipografici e segni diacritici del testo latino

29 PROEMIUM

«IUSTITIA E IUS, IURA E FONTES

POPULI ROMANI»

1. IUSTITIA E IUS [LA GIUSTIZIA E IL DIRITTO] ─ 2. IURA POPULI

ROMANI [I DIRITTI DEL POPOLO ROMANO] ─ 2.1. Ius publicum e

ius privatum [Il diritto pubblico e il diritto privato] ─ 2.2. Ius

naturale [Il diritto naturale] ─ 2.3. Ius gentium [Il diritto delle

“genti”] ─ 2.4. Ius civile [Il diritto civile] ─ 2.5. Ius honora-

rium [Il diritto onorario] ─ 2.6. Ius singulare [Il diritto “singo-

lare”] ─ 3. FONTES IURIS POPULI ROMANI [LE FONTI DI PRODU-

ZIONE DEL DIRITTO DEL POPOLO ROMANO] ─ 3.1. Lex e plebisci-

tum [La legge e il plebiscito] ─ 3.2. Senatus consultum [Il sena-

toconsulto] ─ 3.3. Constitutio principis [La costituzione impe-

riale] ─ 3.4. Edicta magistratuum [Gli editti dei magistrati] ─

3.5. Responsa prudentium [I responsi dei giuristi] ─ 3.6. Mores

e consuetudo [I mores e la consuetudine]

43 PARS PRIMA

«PERSONAE»

1. STATUS PERSONARUM (DIVISIONES) [LE CONDIZIONI GIURIDI-

CHE DELLE PERSONE (SUDDIVISIONI)] ─ 1.1. Status libertatis

(vel servitutis) [La condizione giuridica di libero (o di schia-

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Indice sommario 8

vo)] ─ 1.1.1. Manumissiones [Le manomissioni] ─ 1.2. Status

civitatis [La condizione giuridica rivestita all’interno della co-

munità civica] ─ 1.3. Status familiae [La condizione giuridica

rivestita dal componente di una famiglia all’interno del gruppo

familiare] ─ 1.3.1. Familia proprio iure e familia communi iu-

re [La famiglia con “condizione giuridica propria” e la famiglia

in base “a un diritto comune” ai relativi componenti] ─ 1.3.2.

Adgnatio e cognatio [Parentela agnatizia e parentela di sangue]

─ 1.3.3. Iustae nuptiae [Il matrimonio legittimo] ─ 1.3.3.1

Sponsalia [Gli sponsali] ─ 1.3.3.2. Divortium [Il divorzio] ─

1.3.3.3. Dos (profecticia o adventicia) [La dote (“profettizia” o

“avventizia”)] ─ 1.3.4. Personae sui iuris [Le persone giuridi-

camente indipendenti] ─ 1.3.4.1. Tutela (impuberum e

mulieris) [La tutela (degli impuberi e delle donne)] ─ 1.3.4.2.

Cura (minorum, furiosum, prodigum) [La curatela (dei “mino-

ri”, degli infermi di mente, dei dissipatori)] ─ 1.3.5. Personae

alieni iuris [Le persone soggette all’altrui potere giuridico] ─

1.3.5.1. In potestate (dominica vel patria) [Le persone sottopo-

ste alla potestas (del proprietario quiritario o del pater fami-

lias)] ─ 1.3.5.1.1. Emancipatio [L’emancipazione] ─ 1.3.5.1.2.

Adrogatio e adoptio [L’arrogazione e l’adozione] ─ 1.3.5.2. In

manu (confarreatio, usus, coemptio) ─ 1.3.5.3. In mancipio ─

1.3.5.4. Capacità di agire e responsabilità penale delle personae

alieni iuris [persone soggette all’altrui potere giuridico] ─ 1.4.

Capitis deminutio (maxima, media, minima) [La “diminuzione”

di capacità (“massima”, “media”, “minima”)]

87 PARS SECUNDA

«RES»

1. DE RERUM DIVISIONIBUS [LE CLASSIFICAZIONI DELLE COSE] ─

1.1. Res divini iuris (sacrae, religiosae e sanctae) [Le cose di

diritto divino (sacre, religiose, sante)] ─ 1.2. Res publicae

(communes omnium vel universitatis) e res privatae [Le cose

pubbliche (comuni a tutti o appartenenti a una determinata col-

lettività a base personale) e le cose private] ─ 1.3. Res in com-

mercio e res extra commercium [Le cose “in commercio” e le

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cose “fuori commercio”] ─ 1.4. Res mancipi e res nec mancipi

[Le cose mancipi e le cose nec mancipi] ─ 1.5. Res corporales

e res incorporales [Le cose materiali e le cose immateriali] ─

1.6. Res quae usu consumuntur e res quae usu non cunsumun-

tur [Le cose consumabili e le cose inconsumabili] ─ 1.7. Le co-

se divisibili e le cose indivisibili ─ 1.8. Corpora quae uno spi-

ritu continentur, corpora ex contingentibus (o ex cohaerenti-

bus) e corpora ex distantibus [Le cose semplici, le cose com-

poste e le cose collettive] ─ 1.9. Le cose fungibili e le cose in-

fungibili ─ 2. POSSESSIO [IL POSSESSO] ─ 3. DUPLEX DOMINIUM

[LE DUE FORME DI PROPRIETÀ] ─ 4. IURA IN RE ALIENA [I DIRITTI

REALI LIMITATI] ─ 4.1. Servitutes personarum (usus fructus e

usus) [Le servitù personali (l’usufrutto e l’uso)] ─ 4.2. Iura

praediorum rusticorum e iura praediorum urbanorum [Le ser-

vitù rustiche e le servitù urbane] ─ 4.3. Superficies [Il diritto di

superficie] ─ 5. SINGULARUM RERUM ADQUISITIONES (ET ALIENA-

TIONES) [I MODI DI ACQUISTO (E DI ALIENAZIONE) DELLE COSE A

TITOLO PARTICOLARE] ─ 5.1. Mancipatio [La mancipatio] ─

5.2. Traditio [La traditio] ─ 5.3. Usucapio [L’usucapione] ─

5.4. In iure cessio [L’in iure cessio] ─ 5.5. Adiudicatio

[L’aggiudicazione] ─ 5.6. Lex [La legge] ─ 5.7. Occupatio

[L’occupazione] ─ 5.8. Inventio [L’invenzione] ─ 5.9. Acces-

sio [L’accessione] ─ 5.9.1. Adluvio, avulsio, insula in flumine

nata, alveus derelictus [L’alluvione, l’avulsione, l’isola nata

nel fiume, l’alveo abbandonato] ─ 5.9.2. Implantatio, satio,

scriptura, pictura, textura, ferruminatio [L’impianto di alberi,

la semina, la scrittura, la pittura, la tessitura, la saldatura a fuo-

co] ─ 5.9.3. Inaedificatio [La costruzione di un edificio] ─

5.10. Confusio e commixtio [La confusione e la commistione]

─ 5.11. Specificatio [La specificazione] ─ 5.12. Litis aestima-

tio [La stima del valore pecuniario della “lite”] ─ 5.13. Legata

con effetti reali [I legati con effetti reali] ─ 5.14. Obligationes

[Le obbligazioni] ─ 5.14.1. Fontes obligationum [Le fonti delle

obbligazioni] ─ 5.14.2. La categoria generale della conventio

[convenzione] e il suo fungere da presupposto necessario per la

valida stipulazione di un contractus [contratto] ─ 5.14.3. Obli-

gationes ex contractu (genera) [Le obbligazioni che nascono

da contratto (i generi)] ─ 5.14.3.1. Obligationes re contractae

[I contratti reali] ─ 5.14.3.1.1. Mutuum [Il mutuo] ─ 5.14.3.1.2.

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Indice sommario 10

Depositum [Il deposito] ─ 5.14.3.1.2.1. depositum in seque-

strem [Il sequestro convenzionale] ─ 5.14.3.1.2.2. Il deposito

necessario ─ 5.14.3.1.2.3. Il deposito irregolare ─ 5.14.3.1.3.

Commodatum [Il comodato] ─ 5.14.3.1.4. Pignus (datum e

conventum) [Il pegno (dato e pattuito)] ─ 5.14.3.1.5. Fiducia

[La fiducia] ─ 5.14.3.2. Obligationes verbis contractae [I con-

tratti verbali] ─ 5.14.3.2.1. Sponsio ─ stipulatio [La sponsio ─

la stipulazione] ─ 5.14.3.2.1.1. Le stipulazioni di garanzia

(sponsio, fidepromissio, fideiussio) [Le stipulazioni di garanzia

(la sponsio, la fidepromissio, la fideiussio)] ─ 5.14.3.2.2. Dotis

dictio e dotis promissio [La dichiarazione unilaterale di costitu-

zione della dote e la stipulazione a causa di dote]) ─ 5.14.3.2.3.

Promissio iurata liberti [La promessa giurata del liberto] ─

5.14.3.3. Obligationes litteris contractae [I contratti letterali] ─

5.14.3.3.1. Nomina transscripticia [I titoli trascritti] ─

5.14.3.3.2. Chirographa e syngraphae [I chirografi e le singra-

fi] ─ 5.14.3.4. Obligationes consensu contractae [I contratti

consensuali] ─ 5.14.3.4.1. Emptio et venditio [La compravendi-

ta] ─ 5.14.3.4.2. Locatio conductio [La locazione–conduzione]

─ 5.14.3.4.3. Societas [La società] ─ 5.14.3.4.4. Mandatum [Il

mandato] ─ 5.14.3.5. I contratti innominati ─ 5.14.3.5.1. Per-

mutatio [La permuta] ─ 5.14.3.5.2. Precarium [Il precario] ─

5.14.3.6. La responsabilità contrattuale ─ 5.14.4. Obligationes

quasi ex contractu [Le obbligazioni “quasi da contratto”] ─

5.14.4.1. Indebiti solutio [Il pagamento di indebito] ─ 5.14.4.2.

Negotiorum gestio [La gestione di affari altrui] ─ 5.14.4.3.

Tutela [La tutela] ─ 5.14.4.4. Legata con effetti obbligatori e

fideicommissa [I legati con effetti obbligatori e i fedecommes-

si] ─ 5.14.4.5. Communio incidens [La comunione incidentale]

e la coeredità ─ 5.14.5. Obligationes ex delicto [Le obbligazio-

ni da atto illecito] ─ 5.14.5.1. Furtum [Il furto] ─ 5.14.5.2. Bo-

na vi rapta [La rapina] ─ 5.14.5.3. Damnum iniuria datum [Il

danno arrecato ingiustamente] ─ 5.14.5.4. Iniuria

[L’“ingiuria”] ─ 5.14.5.5. Gli illeciti pretori: dolus e metus

(sive vis) [Gli illeciti pretori: il dolo e il timore (generato

dall’altrui violenza)] ─ 5.14.6. Obligationes quasi ex delicto

[Le obbligazioni “quasi da atto illecito”] ─ 5.14.6.1 Iudex qui

litem suam fecit [Il giudice che «ha fatto sua la lite»] ─

5.14.6.2. Effusum vel deiectum e positum ac suspensum [La re-

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Indice sommario 11

sponsabilità penale per ciò che è stato lanciato o versato o, co-

munque, lasciato cadere dall’alto delle abitazione sulla via

pubblica e per ciò che è stato appoggiato o posato sul tetto o

sul cornicione di un edificio che, cadendo, potrebbe provocare

danni ai passanti] ─ 5.14.6.3. Actiones adversus nautas, cau-

pones, stabularios [Le azioni penali concesse contro gli arma-

tori, gli albergatori, i gestori] ─ 5.14.7. Aliae causae obligatio-

nis [Altre cause fonti di obbligazione] ─ 5.14.7.1. Pollicitatio

[La promessa unilaterale in favore di una comunità cittadina] ─

5.14.7.2. Votum [La promessa a una divinità] ─ 5.14.8. Obliga-

tiones naturales [Le obbligazioni naturali] ─ 5.14.9. Modi di

estinzione delle obbligazioni ─ 5.14.9.1. La regola del contra-

rius actus [La regola dell’atto simmetrico e contrario (a quello

che ha originato l’obbligazione)] ─ 5.14.9.2. Solutio

[L’adempimento] ─ 5.14.9.3. Datio in solutum [La dazione in

pagamento] ─ 5.14.9.4. Solutio per aes et libram

[L’adempimento “fittizio” realizzato “per mezzo del metallo e

della bilancia”]] ─ 5.14.9.5. Acceptilatio [L’acceptilatio] ─

5.14.9.6. Novatio [La novazione] ─ 5.14.9.7. Confusio [La con-

fusione] ─ 5.14.9.8. Pactum de non petendo [L’accordo infor-

male concernente l’impegno a non pretendere l’adempimento

della prestazione] ─ 5.14.9.9. Compensatio [La compensazio-

ne] ─ 5.14.9.10. Transactio [La transazione] ─ 5.14.9.11. Con-

cursus causarum [Il concorso di cause] ─ 5.14.9.12. Delegatio

[La delegazione] ─ 5.14.9.13. L’impossibilità sopravvenuta

della prestazione ─ 5.14.9.14. Litis contestatio [La litis conte-

statio] ─ 5.15. Donatio (inter vivos o mortis causa) [La dona-

zione (tra vivi o a causa di morte] ─ 6. PER UNIVERSITATEM RE-

RUM ADQUISITIONES [I MODI DI ACQUISTO DELLE COSE A TITOLO

UNIVERSALE] ─ 6.1. Successiones in universum ius mortis cau-

sa [Le successioni universali a causa di morte] ─ 6.1.1. Succes-

sio in universum ius mortis causa iure civili [La successione

universale, a causa di morte, secondo il diritto civile] ─ 6.1.1.1.

Heredes (necessarii, sui et necessarii, voluntarii) [Gli eredi

(“necessari”, “propri e necessari”, “volontari”)] ─ 6.1.1.2. De-

latio hereditatis [La delazione ereditaria] ─ 6.1.1.3. Aditio he-

reditatis [L’adizione dell’eredità] ─ 6.1.1.4. In iure cessio

hereditatis [L’in iure cessio dell’eredità] ─ 6.1.1.5. Ius adcre-

scendi [Il diritto di accrescimento] ─ 6.1.1.6. Successio legiti-

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Indice sommario 12

ma ingenuorum [La successione legittima delle persone nate li-

bere] ─ 6.1.1.6.1. Sui heredes [Gli “eredi propri”] ─ 6.1.1.6.2.

Consanguinei [I consanguinei] ─ 6.1.1.6.3. Adgnatus proximus

[L’agnato “prossimo”] ─ 6.1.1.6.4. Gentiles [I membri della

gens dell’ereditando] ─ 6.1.1.6.5. Senatus consulta Tertullia-

num e Orphitianum [I senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano] ─

6.1.1.7. Successio ex testamento ingenuorum [La successione

testamentaria delle persone nate libere] ─ 6.1.1.7.1. Testamenti

factio (attiva e passiva) [La capacità giuridica di testare e di es-

sere validamente istituiti eredi] ─ 6.1.1.7.2. Testamentum (no-

zione) [Il testamento (nozione)] ─ 6.1.1.7.2.1. Genera testa-

mentorum (calatis comitiis, in procinctu, per aes et libram,

tripertitum) [I generi di testamento (“innanzi ai comizi curiati

convocati a tale scopo”, “innanzi all’esercito pronto e armato”,

“per mezzo del metallo e della bilancia”, “tripartito”)] ─

6.1.1.7.3. Heredis institutio [L’istituzione di erede] ─ 6.1.1.7.4.

Exheredatio o praeteritio suorum heredum [La diseredazione o

la preterizione degli “eredi propri”] ─ 6.1.1.7.5. Substitutio he-

redis (vulgaris o pupillaris) [La sostituzione di erede (volgare

o pupillare)] ─ 6.1.1.7.6. L’invalidità e l’inefficacia del testa-

mento ─ 6.1.1.7.7. Querela inofficiosi testamenti [La querela

inofficiosi testamenti] ─ 6.1.1.8. Legatum (nozione) [Il legato

(nozione)] ─ 6.1.1.8.1. Genera legatorum (per vindicationem,

per damnationem, sinendi modo, per praeceptionem) [I generi

di legato (“per rivendicazione”, “per imposizione di

un’obbligazione”, “con prescrizione di permettere”, “per prele-

vamento”)] ─ 6.1.1.9. Fideicommissa [I fedecommessi] ─

6.1.1.10. Codicilli [I codicilli] ─ 6.1.2. Bonorum possessio [Il

possesso pretorio dei beni ereditari] ─ 6.1.2.1. Bonorum pos-

sessionis datio sine tabulis [La concessione pretoria del posses-

so dei beni ereditari in mancanza di un testamento valido se-

condo il diritto onorario] ─ 6.1.2.2. Bonorum possessionis da-

tio secundum tabulas [La concessione pretoria del possesso dei

beni ereditari in conformità alle tavole testamentarie] ─ 6.1.2.3.

Bonorum possessionis datio contra tabulas [La concessione

pretoria del possesso dei beni ereditari “contro” le tavole te-

stamentarie] ─ 6.1.2.4. Bonorum possessionis datio sine re o

cum re [La concessione pretoria del possesso dei beni ereditari

“senza profitto” o “con profitto”] ─ 6.1.13. Successio liberto-

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Indice sommario 13

rum [La successione dei liberti] ─ 6.2. Bonorum venditio [La

bonorum venditio] ─ 6.3. Adrogatio [L’arrogazione] ─ 6.4

Conventio in manum [La conventio in manum]

293 PARS TERTIA

«ACTIONES»

1. AGERE PER LEGIS ACTIONES [IL PROCESSO FONDATO SULLE

“AZIONI DI LEGGE”] ─ 1.1. Legis actio sacramenti [L’“azione di

legge” fondata su un solenne giuramento consacratorio] ─ 1.2.

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem [L’“azione di

legge” fondata sulla richiesta di un giudice o di un arbitro] ─

1.3. Legis actio per condictionem [L’“azione di legge” fondata

su un’intimazione] ─ 1.4. Legis actio per manus iniectionem

[L’“azione di legge” fondata sull’imposizione della mano] ─

1.5. Legis actio per pignoris capionem [L’“azione di legge”

fondata sulla presa a pegno] ─ 2. AGERE PER FORMULAS [IL

PROCESSO “FORMULARE”] ─ 2.1. In ius vocatio e vadimonium

[La chiamata in giudizio e la promessa di comparizione in giu-

dizio] ─ 2.2. Editio actionis [L’“indicazione” dell’azione] ─

2.3. Pluris petitio [La formulazione di una pretesa “eccessiva”]

─ 2.4. La fase in iure [La fase che si svolge alla presenza del

magistrato titolare della iurisdictio] ─ 2.4.1. Iusiurandum [Il

giuramento] ─ 2.4.2. Interrogationes [Le domande formali] ─

2.4.3. Indefensio [L’indefensio] ─ 2.4.4. Confessio [La confes-

sione] ─ 2.4.5. Litis contestatio [La litis contestatio] ─ 2.5. La

fase apud iudicem [La fase che si svolge alla presenza del giu-

dice] ─ 2.5.1. Litis aestimatio [La stima del valore pecuniario

della “lite”] ─ 2.5.2. Res iudicata [La “cosa giudicata”] ─ 2.6.

Partes formularum (demonstratio, intentio, adiudicatio,

condemnatio) [Le parti delle “formule” (la demonstratio,

l’intentio, l’adiudicatio, la condemnatio)] ─ 2.7. Praescriptio-

nes [Le prescrizioni (= Le clausole scritte prima del testo della

“formula”)] ─ 2.8. Exceptiones (replicationes, duplicationes,

triplicationes) [Le eccezioni (le repliche, le duplicazioni, le tri-

plicazioni)] ─ 2.9. La categoria generale dell’actio e i genera

actionum [La categoria generale dell’azione e i generi delle

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Indice sommario 14

azioni] ─ 2.9.1. Actiones in rem e actiones in personam [Le

azioni “sulla cosa” (= reali) e le azioni “sulla persona” (= per-

sonali)] ─ 2.9.2. Actiones civiles e actiones honorariae [Le

azioni civili e le azioni onorarie] ─ 2.9.2.1. Actiones in ius con-

ceptae e actiones in factum conceptae [Le azioni “contruite in

diritto” e le “azioni costruite in fatto”] ─ 2.9.2.2. Actiones

utiles [Le azioni “utili”] ─ 2.9.2.2.1. Actiones ficticiae [Le

azioni “fittizie”] ─ 2.9.2.2.2. Formulae con trasposizione di

soggetti (actiones adiecticiae qualitatis) [Le “formule” con tra-

sposizione di soggetti (le azioni “adiettizie”)] ─ 2.9.2.3. Actio-

nes reipersecutoriae, actiones poenales e actiones mixtae [Le

azioni reipersecutorie, le azioni penali, le azioni miste] ─

2.9.2.3.1. Actiones noxales [Le azioni nossali] ─ 2.9.2.3.2.

Actiones infamanti [Le azioni infamanti] ─ 2.9.2.3.3. Actiones

bonae fidei [Le azioni di buona fede] ─ 2.9.2.3.4. Actiones

arbitrariae [Le azioni arbitrarie] ─ 2.9.2.3.5. Actiones popula-

res [Le azioni popolari] ─ 2.9.2.4. Iudicia legitima e iudicia

imperio continentia [I giudizi “legittimi” e i giudizi “fondati

sull’imperium del magistrato”] ─ 2.9.3. Interdicta [Gli interdet-

ti] ─ 2.9.4. Missiones in possessionem [Le missiones in posses-

sionem] ─ 2.9.5. Stipulationes praetoriae [Le stipulazioni im-

poste dal pretore] ─ 2.9.6. In integrum restitutio [La in inte-

grum restitutio] ─ 2.10. Bonorum venditio [La bonorum vendi-

tio] ─ 2.11. Cognitor e procurator ad litem [Il cognitore e il

procuratore processuale] ─ 3. COGNITIO EXTRA ORDINEM [IL

PROCESSO “POSTO AL DI FUORI DEL REGIME PROCESSUALE ORDI-

NARIO”] ─ 3.1. Contumacia [La contumacia] ─ 3.2. Sententia

[La sentenza] ─ 3.3. Appellatio [L’appello] ─ 3.4. Bonorum

cessio [Il rilascio spontaneo dei beni da parte dell’esecutato]

357 Indice delle fonti

371 Indice analitico

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INTRODUZIONE

Il volume, che s’introduce con queste note, è connotato da una preci-

sa impostazione didattica.

Esso ha preso forma dalle lezioni di Istituzioni di diritto romano che

da un decennio svolgo, quale professore aggregato, nell’ambito del

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Di-

ritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Mettere a disposizione degli studenti, in modo diretto, le fonti, in

particolare quelle giurisprudenziali, relative agli argomenti trattati a

lezione, quantomeno a quelli maggiormente “battuti”, mi è sempre

sembrato il metodo migliore sia per agevolarli nella comprensione

dell’origine, dello sviluppo e della concreta applicazione dei principi,

delle regole e degli istituti del diritto privato romano sia per “spronar-

li” ad una ricezione non passiva delle diverse ipotesi interpretative e

ricostruttive, quindi, per favorire in loro la maturazione di una consa-

pevole elaborazione critica del sapere.

A fronte del progressivo consolidarsi, nel corso degli anni, di tale at-

tività, mi sono deciso a conferire veste editoriale al materiale testuale

via via raccolto.

Nel rivolgermi, in prima istanza, agli studenti del “mio” Corso non

nascondo l’ambizione di potere interessare una platea più ampia,

composta, oltre che da altri studenti, non solo universitari, anche da

quanti, cultori o semplici curiosi dell’antica Roma, desiderino avere

un “saggio” del fondamentale apporto arrecato all’elaborazione del

suo diritto dai giureconsulti di età classica e tardo–classica, nonché da

quanti siano interessati al quadro documentale qui proposto in ragione

dei rilevanti aspetti di “modernità” connotanti numerosi testi. Questi,

infatti, in molti casi, costituiscono vivida espressione di come la giuri-

sprudenza romana sia stata capace di elaborare principi, concetti e isti-

tuti che sono sopravvissuti vitali ben oltre l’arco temporale, peraltro

assai già ampio, proprio della società in cui sono originati e che hanno

finito per consegnarsi, quale lascito di immane valore, alla nostra real-

tà socio–giuridica e alle nostre moderne legislazioni e codificazioni.

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Introduzione 16

La matrice giurisprudenziale accomuna, per l’appunto, i brani che

compongono il nostro florilegium ─ questi sono presentati anche in

traduzione italiana, funzionale a proporre più che l’“esatto” significato

letterale del testo una sua, possibile lettura interpretativa1 (in alcuni

casi ─ che, peraltro, si è cercato di limitare il più possibile – specifici

termini e locuzioni del testo latino si è preferito non tradurli, ciò, es-

senzialmente, in ragione del precipuo valore tecnico degli stessi a cui

non è sembrato corrispondere un altrettanto tecnico equivalente nella

lingua italiana, per cui qualsiasi opera di “scioglimento” avrebbe, di

fatto, comportato un significativo impoverimento e, quindi, una rile-

vante alterazione del significato originario; inoltre, laddove,

nell’intento di assicurare una migliore intellezione, si è ritenuto oppor-

tuno ricomprendere nella traduzione parole o espressioni integrative

ed esplicative, se ne è dato evidenza ponendo tali aggiunte fra parente-

si quadre […]2).

Giurisprudenziale è anche il “primo livello” della ripartizione siste-

matica data al florilegium. Questa è stata, infatti, derivata dalla nota

tripartizione che permea le Institutiones di Gaio, quale risulta esplici-

tata nell’esordio dell’opera: «Omne autem ius quo utimur, vel ad per-

sonas pertinet vel ad res vel ad actiones», Gai 1.8 (conformi D. 1.5.1

e Inst. 1.2.12).

Va, comunque, precisato che, nell’inserimento delle fonti all’interno

di ciascuna delle tre Partes (Pars Prima «Personae», Pars Secunda

«Res», Pars Tertia «Actiones») ─ oltre che all’interno del Proemium

«Iustitia e Ius, Iura e Fontes populi Romani» (vertente sul significato

generale di ius, sul rapporto tra ius e iustitia, sui diversi iura populi

Romani e sui relativi fontes), che integra, completandoli, la struttura e

1 Si è, cioè, volutamente, evitato di fare una traduzione a calco dei testi e si è, piuttosto,

cercato di cogliere l’essenza normativa degli stessi e di esprimerla al meglio in lingua italiana. 2 Quando possibile si è tenuto conto ─ talvolta anche in prospettiva modificativa ─ delle

traduzioni correnti, quali quelle presenti nelle seguenti opere: M. STRINA – L. RIZZO, Le Istitu-

zioni di Gaio (traduzione e note), Roma 1952; E. NARDI, Istituzioni di diritto romano. A: Te-

sti, 1 – B: Testi 2, Milano 19862; A.M. GIOMARO, Spunti per una lettura critica di Gaio: Insti-

tutiones. 1. Il testo: versione illustrata e ipotesi interpretative, Urbino 1994; M. BALZARINI

(cur.), Le Istituzioni di Gaio. Traduzione italiana, Torino 20002; D. MANTOVANI, Le formule

del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano, Padova

19992, pp. 119–189; S. SCHIPANI (dir.), A. PETRUCCI e A. SACCOCCIO (curr.), Iustiniani Augu-

sti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, I (1–4), Milano 2005; II (5–11), Milano 2005;

III (12–19), Milano 2007; IV (20–27), Milano 2011; V.1 (28–32), Milano 2014; nonché di di-

verse, altre opere, analoghe, per tipologia e per contenuti, a quella qui presentata; si v. infra

nt. 9.

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Introduzione 17

i contenuti del volume ─ si è, talvolta, disatteso l’ordine espositivo

gaiano a favore di una successione degli argomenti e degli istituti rite-

nuta meglio rispondente alla fruibilità didattica e, quindi, maggior-

mente in linea con l’impianto sistematico connotante la gran parte dei

manuali istituzionali (ciascuna Pars e il Proemium sono stati struttura-

ti in diversi paragrafi e sottoparagrafi, sezioni e sottosezioni, campi e

sottocampi, ognuno identificato da un codice numerico e preceduto da

un titolo3 esplicativo dell’argomento su cui è incentra il contenuto dei

testi ivi ricompresi).

Riguardo, poi, al titolo del volume, a molti non sarà sfuggito che il

sintagma “Iurium florilegium” riprende quello utilizzato da Vincenzo

Arangio–Ruiz e da Antonio Guarino per denominare la Parte III del

loro celeberrimo «Breviarium iuris Romani»: «Iurium et Legum Flori-

legium»4. Di questo costrutto ─ e, quindi, della fondamentale distin-

zione tardo imperiale tra le fonti normative introdotte dalle costituzio-

ni imperiali (leges) e il restante complesso del diritto romano, da iden-

tificarsi con la grande congerie degli scritti dei giureconsulti classici e

tardo–classici (iura) ─ il nostro titolo “sacrifica” il secondo lemma.

Si è voluto così “denunciare” l’univocità e la tipologia della fonte

utilizzata e, di riflesso, come ogni attenzione sia stata circoscritta ai

testi giurisprudenziali.

La (comune) persuasione secondo cui «la centralità dei giuristi [ro-

mani], la loro capacità di integrare assieme piani normativi differenti

e, nel corso del tempo, nuove fonti di produzione del diritto: leggi (o

plebisciti), editti dei magistrati giusdicenti, senatoconsulti e costitu-

zioni imperiali»5 ha rappresentato l’autentica costante del diritto ro-

mano, in particolare di quello privato (un diritto questo che, secondo

la visione degli stessi giuristi romani, non avrebbe potuto non solo

evolvere ma neanche sopravvivere senza la loro costante e continua

attività6, più esattamente, senza la loro opera di interpretatio, la quale

avrebbe finito, addirittura, per identificare l’essenza stessa dello ius

3 Anche di questo si è ritenuto opportuno fornire la traduzione italiana. 4 V. ARANGIO–RUIZ, A. GUARINO, Breviarium iuris Romani8, Milano 1998. 5 Così C. GIACHI – V. MAROTTA, Diritto e giurisprudenza in Roma antica, Roma 2012, p.

11. 6 D. 1.2.2.13 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): (…) constare non potest ius, nisi sit

aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci (…).

Il diritto non può sopravvivere, se non vi è qualche giurista che, giorno dopo giorno, possa

migliorarlo.

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Introduzione 18

civile7), ha determinato ─ e, al contempo, ritengo legittimi pienamente

─ questa scelta.

Peraltro, quella che si propone (non potrebbe essere altrimenti) è so-

lo un selezione, una tra le tante possibili.

I testi sono stati scelti in ragione della loro, specifica attitudine didat-

tico–istituzionale, ossia della loro idoneità ad illustrare uno o più sin-

goli aspetti qualificanti la disciplina di un determinato istituto giuridi-

co o a darne un preciso inquadramento definitorio e sistematico e, al

tempo stesso, a fungere da “punto di partenza” per una più estesa di-

samina dei diversi aspetti della relativa disciplina (il fatto, poi, che

non tutti gli istituti abbiano potuto essere tenuti presenti e che, co-

munque, riguardo solo ad alcuni di essi si sia fornita una “diffusa”

rappresentazione del quadro regolamentare se, per un verso, appare ri-

spondente al quadro testuale di riferimento del volume, per altro ver-

so, si spiega col carattere dello stesso ossia col fatto che lo si sia con-

cepito, essenzialmente, quale supporto da affiancare e non certo da so-

stituire al manuale di riferimento).

All’interno di ogni “voce” i testi sono stati inseriti secondo un ordine

che ha tenuto conto del contenuto “illustrativo” di ciascuno di essi, in

modo da ottenere una successione espositiva il più possibile coerente

con l’impostazione didattica dell’opera.

Non sempre la fonte è stata trascritta per esteso, in tale caso, per evi-

denziare l’omissione si è fatto uso del seguente segno diacritico: (…).

Inoltre, laddove è sembrato che un passo, in ragione dei suoi conte-

nuti, si prestasse ad essere inserito sotto più “voci”, lo si è riportato e

7 D. 1.2.2.12 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): Ita in civitate nostra (…) est pro-

prium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit (…).

Così nella nostra città (…) vi è il diritto civile in senso proprio, il quale, senza tradursi in

norme scritte, si identifica con la sola attività di interpretazione svolta dai giuristi (…).

Si v. anche D. 1.2.2.5 (POMPONIUS libro singulari enchiridii): His legibus [duodecim tabu-

lis] latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctorita-

tem) necessarium esse disputationem fori. haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit

compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis

nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine

appellatur ius civile.

Emanate queste leggi [le Dodici Tavole] (così come suole, naturalmente, avvenire che

l’interpretazione richieda il parere autorevole dei giuristi), cominciò ad essere necessario che

[i giureconsulti] dibattessero, riunendosi nel Foro, le questioni [tra loro] controverse. Il diritto

scaturito da questo “disputare”, che, senza tradursi in norme scritte, è stato elaborato dai giuri-

sti, a differenza delle “altre parti del diritto”, le quali sono indicate da specifiche denomina-

zioni ad esse attribuite, non è connotato da un suo proprio nome, ma viene chiamato, con ter-

mine di portata generale, diritto civile.

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Introduzione 19

se ne è data traduzione una volta soltanto, nella sede ritenuta mag-

giormente perspicua e a questa si è fatto rinvio negli altri luoghi ove il

passo è stato solo citato.

Spesso, poi, di seguito al singolo passo si è proceduto a richiamare

(tra parentesi tonda) uno o più testi (senza, peraltro, fornirne la trascri-

zione). Si è così voluto dare conto dell’esistenza: o di altra(e) versio-

ne(i) del brano, pressoché identica(che) a quella riportata e tradotta,

tradita(e) da altra(e) compilazione(i), e/o di fonti aventi contenuto

normativo, sostanzialmente, equivalente o, comunque, assimilabile (in

alcuni casi, poi, pur in presenza di testi alquanto simili, addirittura,

talvolta, pressoché identici, connotati da una comune derivazione, si è

ritenuto opportuno riportarli e tradurli tutti; ciò in ragione

dell’avvertita utilità di evidenziare variazioni che, se minime sotto il

profilo testuale, risultano di grande rilevanza – almeno così le si è ri-

tenute – nel definire e nel differenziare il significato e il “messaggio”

giuridico normativo della singola fonte8).

8 Così si è proceduto, ad esempio, rispetto a D. 1.4.1pr. [n. 29 del florilegium] e a Inst.

1.2.6 [n. 30 del florilegium]. Come è noto, entrambi i testi presentano una medesima deriva-

zione ulpianea (D. 1.4.1 reca nella praecriptio «Ulpianus libro primo institutionum»); en-

trambi, con identica formula testuale («Quod principi placuit, legis habet vigorem») enuncia-

no che i provvedimenti di emanazione imperiale hanno “valore di legge”; entrambi individua-

no il fondamento di ciò in una «lex regia quae de imperio eius [ossia imperatoris] lata est»,

ovvero in una legge “regia”, concernente il potere imperiale. Solo che, mentre D. 1.4.1pr., in

rapporto a tale “lex”, enuncia che «populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem

conferat», sembra, cioè, presupporre, stante l’impiego del congiuntivo presente “conferat”,

circa l’emanazione della lex e il correlato conferimento di poteri all’imperatore, un rappresen-

tazione di “attualità”; Inst. 1.2.6, laddove, a significare la funzione della lex, in luogo del

“conferat” – proprio di D. 1.4.1pr. e, è logico ritenere, dell’originale testo ulpianeo – utilizza

l’indicativo perfetto “concessit” (per cui si ha: «populus ei et in eum omne suum imperium et

potestatem concessit»), risulta, piuttosto, proporre una rappresentazione storicizzata della lex

in parola e, di riflesso, della processo attributivo dell’imperium che in forza di essa si sarebbe

realizzato, come se ─ viene immediato ipotizzare ─ in età giustinianea essa, lex, e esso, pro-

cedimento, non fossero più “operativi” o, quantomeno, non fossero più avvertiti come neces-

sari. Rispetto, quindi, al conferimento dei poteri imperiali, quale appare essere delineato da

D. 1.4.1pr., Inst. 1.2.6 finisce, di fatto, per sostituire una diversa rappresentazione, segno evi-

dente di una cultura politica radicalmente mutata, nella quale le prerogative del popolo roma-

no (espresse attraverso lo strumento della “lex regia”) risultano essere state trasferite da tem-

po e in modo definitivo nelle mani dell’imperatore (da notare che lo stesso quadro prospettico

che permea Inst. 1.2.6 è riscontrabile nella costituzione Deo auctore 7, laddove enuncia: «(…)

cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas populi Romani

in imperatoriam translata sunt potestatem (…)»; rispetto al profilo in rilievo, ossia al proces-

so attributivo dell’imperium all’imperatore e al carattere “attuale” o “storico” della lex quale

strumento, espressione della volontà popolare, attuattivo dello stesso, la forma verbale

“translata sunt” della costituzione giustinianea, avente come soggetto “omne ius omnisque

potestas populi Romani”, si presenta come, sostanzialmente, fungibile con il “concessit” di

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Introduzione 20

I passi sono stati escerpiti, oltre che dalle Institutiones di Gaio e dai

Digesta e dalle Institutiones di Giustiniano, dai Fragmenta Augusto-

dunensia, dall’Epitome Gai, dai Tituli ex corpore Ulpiani, dalle Pauli

Sententiae, dai Vaticana Fragmenta, dalla Collatio legum Mosaica-

rum et Romanarum (sive Lex Dei), dalla Consultatio veteris cuiusdam

iurisconsulti.

Nella trascrizione delle Institutiones di Gaio e delle altre fonti pre-

giustinianee si è fatto riferimento alle edizioni critiche dei Fontes iuris

Romani Antejustiniani. Pars altera. Auctores2, ed. G. Baviera, Floren-

tiae 1940, rist. 1968; i passi dei Digesta e delle Institutioniones di

Giustiniano sono stati riportati nella versione del Corpus iuris civilis,

I22

, ed. Th. Mommsen, P. Krüger, Berlin 1973.

Si è ritenuto opportuno completare il tutto con un indice delle fonti,

così da consentire una più agevole e rapida ricognizione dei testi costi-

tuenti il florilegium, e con un indice analitico degli argomenti e degli

istituti considerati, richiamati in ordine alfabetico e ciascuno accom-

pagnato dalla numerazione indicativa del paragrafo ed, eventualmente,

del sottoparagrafo, nonché della sezione e della sottosezione, ancora,

del campo e del sottocampo in cui risulta collocato all’interno del flo-

rilegium.

Superfluo dire che il lavoro se, per un verso, sconta un rilevante debito

rispetto a diverse opere di analogo genere9; per altro verso, appare su-

Inst. 1.2.6). È d’uopo, altresì, richiamare come il riferimento ad una lex (anche se non, esplici-

tamente, qualificata “regia”), quale “fonte” attributiva dell’imperium all’imperatore, ricorra

anche in Gai 1.5: «(…) ipse imperator per legem imperium accipiat» [infra n. 28 del florile-

gium]. Tra l’altro, l’uso che il testo gaiano fa dell’espressione verbale “accipiat”, nel momen-

to in cui lo avvicina a D. 1.4.1pr., ove ─ come si è sottolineato ─ si ha “confero”, anch’esso

utilizzato al tempo presente (oltre che al modo congiuntivo): “conferat” (marcando, al con-

tempo, il medesimo, significativo distinguo che intercorre tra D. 1.4.1pr. e Inst. 1.2.6, ove ─

come si è sottolineato ─ si ha “concessit”), fornisce ─ se non altro in ragione della tradizione

“diretta” connotante le Istituzioni di Gaio ─ un’importante conferma del carattere genuino del

“conferat” di D. 1.4.1pr. (e, quindi, della sua corrispondenza all’originale ulpianeo); di contro,

del carattere insiticio del “concessit” di Inst. 1.2.6. In argomento, si v., per tutti, C. LANZA,

‘Sovranità’, poteri e lex de imperio Vespasiani, in La Lex de imperio Vespasiani e la Roma

dei Flavi (Atti del Convegno, Roma, 20–22 novembre 2008), a cura di L. CAPOGROSSI COLO-

GNESI, E. TASSI SCANDONE, Roma 2009 (ACTA FLAVIANA, 1), p. 180. 9 Si v. G. VIGNALI, Raccolta delle principali massime del Corpo del Diritto Romano, or-

dinate alfabeticamente con testo latino voltato in italiano, Napoli 1876; P. COGLIOLO, Ma-

nuale delle fonti del diritto romano secondo i risultati della più recente critica filologica e

giuridica2, Torino 1911; B. KÜBLER, Lesebuch des Römischen Rechts3, Leipzig 1925; R.

DÜLL, Corpus Iuris Civilis. Eine Auswahl der Rechtsgrundsätze der Antike, München 1960;

E. SCHARR, De Romanorum iure: Latine et Germanice, Zurich 1960; G. CERVENCA, Il proces-

so privato romano. Le fonti2, Bologna 1986; B. SANTALUCIA, Il diritto ereditario. Le fonti,

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Introduzione 21

scettibile di correzioni, di migliorie e di integrazioni, eventualmente,

anche nella prospettiva dell’assunzione in esso di altre tipologie di

fonti. Con tale consapevolezza lo si propone al Lettore.

Bologna 1987; ID. (cur.), Antologia delle Istituzioni di Gaio, Bologna 2005; G. NICOSIA, Passi

scelti dalle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano con traduzione a fronte e commento, I, Catania

1990; II, Catania 1991; G. MELILLO – V. GIUFFRÈ – A. PALMA, Il processo civile romano.

Fonti raccolte da C. PENNACCHIO, I. DE FALCO, M. PENTA. Testi latini con traduzione e note,

Napoli 1998; JUAN IGLESIAS–REDONDO, Diccionario de Definiciones y Reglas de Derecho

Romano, Madrid 2001; G. POLARA, Antologia delle fonti. Institutiones3, Milano 2002; M.

BIANCHINI – G. CRIFÒ – F.M. D’IPPOLITO (curr.), Materiali per un Corpus Iudiciorum, Torino

2002; U. ALBANESE, Il latino giuridico. Massime, Locuzioni e Formule latine. Traduzione,

commento, fonti e riferimenti sistematici alla legislazione italiana, Napoli 2005; F. SCOTTI, Il

deposito nel diritto romano. Testi con traduzione italiana e commento, Torino 2008; ID., Il te-

stamento nel diritto romano. Studi esegetici, Roma 2012; N. MORGESE, Il diritto romano nel

Codice Civile. Passi del diritto romano tradotti e confrontati con gli articoli del Codice Civi-

le, Roma 2009; A. BOTTIGLIERI – E. GERMINO, Il diritto privato dei romani. I. Antologia di

fonti, Napoli 2012; V. PONTE Y ARREBOLA – S. RUIZ PINO, Compendio de Instituciones de De-

recho Romano. Terminologίa, conceptos y fuentes2, Córdoba 2014; I. FARGNOLI – M. DE

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Seconda edizione ampliata e riveduta, Torino 2015; S. PULIATTI, De cuius hereditate agitur. Il

regime romano delle successioni (estratto da A. LOVATO – S. PULIATTI – L. SOLIDORO, Diritto

privato romano), Torino 2016, pp. 169–237; G. SANTUCCI (cur.), Il sistema aperto del diritto

romano: antologia di testi, Torino 2016.