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IL FENOMENO DELL’USURA: VADEMECUM PER LE VITTIME DELL’USURA E RIFERIMENTO LEGISLATIVO
Premessa: L’usura è un fenomeno storico che si è radicato fin da quando l’uomo ha iniziato a porsi in relazione con
altri esseri uomini ed a vivere in un contesto sociale.
L’usuraio, definito sprezzantemente anche “strozzino” o “cravattaro”, è colui che sfrutta lo stato di
bisogno di una persona per procacciarsi un illecito guadagno attraverso la messa a disposizione di somme
di denaro a tassi di interesse superiori a quelli massimi consentiti dalla legge.
Le organizzazioni criminali hanno, oramai, il controllo di molte zone d’Italia, avendo sviluppato un potente
mercato clandestino del denaro, che sfrutta le condizioni di necessità delle vittime che vengono
costrette a chiedere sempre nuovi prestiti per fare fronte ad interessi sempre maggiori.
Le banche hanno, poi, finito per incrementare involontariamente l’industria criminale dell’usura
attraverso una politica troppo restrittiva di erogazione di crediti fondata sulla richiesta di rigide
garanzie immobiliari.
Per combattere adeguatamente l’usura il legislatore ha introdotto, in particolar modo con la L.1996
n.108, una normativa più repressiva ed articolata della precedente, basata su strategie anche preventive
di lotta a detto fenomeno.
A fianco dell’inasprimento delle sanzioni penali e dei mezzi socio- preventivi contro gli usurai, l’auspicio è
che si sviluppi anche un’efficace campagna di sensibilizzazione degli istituti di credito e degli organi di
comunicazione.
Si chiede, in sintesi, alle banche di orientarsi verso un sistema di tipo europeo di prestito del denaro,
spostando i parametri di concessione del denaro sulla valutazione della validità dei progetti
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imprenditoriali e commerciali di investimento delle somme erogate e sulla consapevolezza di un corretto
utilizzazione del denaro da parte dei singoli privati.
Gli organi di comunicazione dovranno, a loro volta, provvedere a sensibilizzare soprattutto i giovani circa
la gravità e l’estensione della problematica dell’usura, educandoli ad un uso responsabile ed oculato del
denaro.
Capitolo I: CONCETTO DI USURA, ORIGINE STORICA E RAPPORTO TRA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA ED USURA
La parola usura discende dal termine latino usus che rappresentava nel diritto romano il compenso per
l’utilizzazione del capitale altrui. Si trattava di un’eccezione al contratto di mutuo che nel diritto
romano era di natura essenzialmente gratuita, sicché per stabilire convenzionalmente degli interessi sul
capitale prestato era necessario pattuire uno specifico contratto accessorio a quello di mutuo, la
stipulatio usurarum.
Dall’epoca repubblicana fino al periodo giustinianeo il tasso massimo consentito di interessi fu
stabilizzato nel 12% annuo, e, quindi, nella misura dell’1% mensile. Addirittura l’imperatore Giustiniano
abbassò il tasso massimo di interessi, riducendolo nella misura limite del 6% annuo.
A repressione di chi esercitava interessi superiori a quelli previsti normativamente, il diritto romano
prevedeva l’irrogazione da parte dei magistrati edili di pene pecuniarie assai pesanti, oltre alla facoltà in
capo alla vittima di esercitare un’actio poenalis al fine di ottenere la restituzione del quadruplo degli
interessi illegittimamente corrisposti.
In epoca medioevale fu poi stabilito l’assoluto divieto del mutuo oneroso, in armonia con i dettami morali
impartiti dalla Chiesa contro il fenomeno degli interessi sui prestiti.
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L’atteggiamento della Chiesa nei confronti del prestito oneroso è sempre stato apertamente ostile sul
presupposto che esso contraddice il precipuo compito umano di solidarietà, finendo, peraltro, per
determinare ulteriore sperequazione tra i ceti sociali abbienti e quelli più poveri.
Solamente in concomitanza con lo sviluppo del capitalismo – XVI° secolo – la Chiesa ammorbidì la linea di
apodittica intransigenza, distinguendo il concetto di usura (corrispettivo esorbitante illecito) ed
interessi (corrispettivo lecito). Si fa strada, in sintesi, il principio di interesse legale, da intendersi
come prestito oneroso, con corresponsione di interessi entro un determinato e predefinito limite di
proporzione e legalità.
Nell’ordinamento dello Stato italiano si è mantenuta la distinzione tra il concetto di interessi, consentiti
nel limite del lecito, e compenso usurario, quale corrispettivo per un prestito che si manifesti del tutto
sproporzionato ed eccessivo rispetto ai parametri fissati normativamente. Tuttavia, il fenomeno
dell’usura non ha fin dall’inizio rappresentato un illecito penale. II codice penale Zanardelli del 1889,
infatti, non considerava l’usura un delitto; solamente con il codice penale Rocco del 1930 – attualmente
vigente pur con le numerose modifiche, riformulazioni ed abrogazioni operate nel corso degli anni – è
stato introdotto il reato di usura con l’art. 644 c.p., oggetto, a sua volta di recente riformulazione con la
legge 1996 n.108.
Nonostante ciò, l’usura, benchè combattuta dal legislatore ed oggetto di una normativa penale
recentemente ulteriormente inasprita, si è diffusa e radicata stabilmente nel territorio nazionale, e
stratificata in svariati tessuti sociali. La ragione di ciò è da ricercarsi principalmente nell’irrigidimento
del sistema bancario che richiede garanzie tali da non riuscire a soddisfare le esigenze di liquidità dei
piccoli e dei medi imprenditori e quelle dei comuni cittadini. Da detta problematica ne sono discese,
automaticamente, la nascita ed il progressivo incrementarsi del mercato parallelo ed illecito dell’usura
che, a fronte dell’erogazione di prestiti senza le canoniche garanzie richieste dagli istituti di credito,
richiede tassi di interessi abnormi, contra legem ed eticamente riprorevoli.
La criminalità organizzata ha fatto dell’usura uno dei punti di forza della propria organizzazione
attraverso il meccanismo della messa a disposizione di terzi di parte del denaro liquido frutto di attività
illecite quali il traffico di stupefacenti, il contrabbando, le estorsioni, ecc.
Sovente, quindi, attraverso l’usura si attua il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. In siffatte
ipotesi nel mirino degli usurai finiscono piccoli e medi commercianti bisognosi a tal punto di liquidità che
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finiscono per soggiacere a condizioni di restituzione del prestito insostenibili; il passo successivo ed
inevitabile è la cessione dell’attività commerciale o la perdita delle quote di maggioranze della stessa in
favore delle organizzazioni criminali.
Si determina, in definitiva, anche un’alterazione degli equilibri dei mercati commerciali e delle regole di
equa concorrenzialità, in quanto l’usuraio investendo nell’attività imprenditoriale capitali di provenienza
illecita è in grado di offrire prodotti e servizi sottocosto rispetto agli imprenditori onesti.
Capitolo II: LA LEGISLAZIONE PENALE CONTRO L’USURA
Il codice penale Zanardelli del 1889 non prevedeva l’usura come reato in armonia con il codice civile del
1865 e con il codice di commercio del 1882 che lasciavano alla libera volontà delle parti la pattuizione
degli interessi convenzionali.
Solamente con il codice Rocco del 1930 venne introdotto l’art.644 in virtù del quale veniva punito
“chiunque approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile,
interessi o altri vantaggi usurari…”.
In sintesi per la sussistenza del delitto di usura dovevano ricorrere contestualmente tre requisiti
indefettibili: a) l’esistenza di un vantaggio usurario; b) l’esistenza di un obiettivo stato di bisogno; c) la
consapevolezza da parte dell’usuraio dello stato di bisogno, e, quindi, approfittamento di tale stato della
vittima.
La norma di specie si è palesata fragile sotto vari aspetti, che hanno determinato, in pratica, una
difficile punibilità di ipotesi che apparivano, prima facie, fattispecie indiscutibilmente usurarie.
In modo particolare, assai difficile era la dimostrazione della cosciente volontà di approfittare dello
stato di bisogno della vittima, da intendersi non come coscienza e volontà implicita o deducibile per
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tabulas, ma da comprovarsi per certo ed in pieno in capo all’usuraio. Le statistiche processuali in tema di
usura hanno, in definitiva, manifestato che pur a fronte del dato oggettivo di tassi di interesse
sproporzionati e palesemente usurari, l’agente riusciva ad eludere le sanzioni penali in mancanza della
certezza della prova dell’elemento soggettivo della sua volontà approfittatrice.
Inoltre, la mancanza di specifici e preordinati parametri del tasso di interesse definibile come usurario,
ha determinato una troppo ampia discrezionalità al riguardo nelle mani degli organi giudicanti, con
notevoli disparità interpretative pur in casi analoghi, e con la conseguenza di favorire la piaga dell’usura
insinuatasi anche grazie alla carenza di certezza dei principi di diritto.
Inutilmente, a fronte di suindicate difficoltà applicative della norma penale, il D.L. 1992 n.306 ha
introdotto l’ipotesi di usura impropria (art.644- bis c.p.) per l’esistenza della quale, sul presupposto che
la vittima era un imprenditore o comunque un professionista, era sufficiente dimostrare
l’approffittamento delle “condizioni di difficoltà economica o finanziaria”, svincolate dall’obbligo di
dover dar prova dello stato di bisogno.
Come sopra anticipato, la legge 1996 n.108 ha riformulato l’art.644 c.p. in modo tale che è autore del
reato “chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari…”
Il comma 3 della nuova formulazione dell’art. 644 prevede poi che “la legge stabilisce il limite oltre il
quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite,
e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio
praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o
di altre utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha promessi si trova in condizione di
difficoltà economica o finanziaria”.
Viene quindi fatto espresso riferimento ad un tasso limite fissato dalla legge, la cui indicazione è
specificata nell’art.2 della legge 108/96, ove è stabilito che è sempre considerato usurario quel tasso
che supera il “tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (…)
relativamente alla categoria di operazioni il cui credito è compreso, aumentato della metà”.
In pratica, viene previsto un tasso di interesse limite determinato dal Ministero del Tesoro per singole
categorie di operazioni finanziarie omogenee (es. conto corrente, operazioni a breve, ecc.), ed il mero
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superamento del 50% del tasso medio determina il carattere usurario del compenso per il finanziamento
erogato. Per la determinazione dell’entità del tasso occorre tener conto anche delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione
del credito.
La nuova formulazione del delitto di usura è dunque articolata come una “norma penale in bianco”, cioè da
una parte fissa costituita dal precetto rinvenibile nello stesso articolo, e da una parte “in bianco” che fa
riferimento ad una fonte di determinazione esterna alla norma, che, nella fattispecie, è il provvedimento
amministrativo costituito dalla rilevazione del Ministero del Tesoro.
Il fatto poi che sia le banche sia gli intermediari finanziari siano tenuti ad affiggere nelle proprie sedi e
dipendenze, in modo visibile, la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi medi effettuate
trimestralmente dal Ministero del Tesoro, elude la possibilità da parte dell’autore di un’erogazione di
denaro usuraria di invocare l’ignoranza del tasso limite; tale ignoranza non può essere ammessa in
quanto, in base all’art.5 c.p., non è consentita l’ignoranza sulla legge penale, poiché è considerata
inescusabile.
Altra fondamentale caratteristica della novellata normativa è il superamento del precedente requisito
dell’approfittamento dello stato di bisogno: ora è irrilevante lo stato soggettivo della vittima, dato che
l’oggettivazione del delitto di usura permette di considerare perfezionato il reato con il mero
superamento del tasso limite massimo.
Anche la prescrizione del reato, e cioè il termine temporale massimo entro il quale deve trovare
repressione detto illecito penale, ha subito profonde trasformazioni con l’entrata in vigore della nuova
normativa; al riguardo l’orientamento giurisprudenziale di cui all’abrogato art.644 c.p. definiva detto
delitto come reato istantaneo ad effetti permanenti, intendendosi con ciò che l’usura si consumava nel
momento stesso della semplice promessa degli interessi o dei vantaggi usurari. Senonchè, la nuova legge
1996 n.108 ha introdotto l’art.644- ter c.p. che, in deroga alla disciplina generale dell’art.158 c.p.,
prescrive che la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale. Da ciò ne discende la fondatezza della tesi secondo la quale il delitto in
oggetto sia stato trasformato in reato permanente.
Inoltre il comma 2 dell’articolo 1 della legge 1996 n.108 ha formalmente abrogato il reato di usura
impropria di cui all’art.644- bis c.p. Tuttavia, parte di suddetta fattispecie risulta sostanzialmente
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assorbita nel nuovo comma 3 dell’art.644 che sanziona come usurario anche il tasso di interesse che non
superi il tasso limite previsto, allorchè esso appaia comunque sproporzionato ed il soggetto passivo versi
in uno stato oggettivo di difficoltà economica o finanziaria.
A proposito del comma 3 dell’art.644 si rileva come parte della dottrina abbia aspramente criticato tale
norma per essere troppo vaga e per lasciare, in definitiva, troppo margine di discrezionalità al giudice
nell’interpretazione dei concetti espressi.
Infatti i termini generici utilizzati quali “le concrete modalità del fatto”, “il tasso medio praticato per
operazioni similari”, “condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima”, appaiono talmente
generici e variamente interpretabili da ostare al principio costituzionale di legalità (art.25 comma 2
Cost.), di cui i corollari sono le esigenze di tipicità, di determinatezza e di tassatività delle fattispecie
di reato.
Il comma 2 dell’art.644 c.p. disciplina la figura della mediazione usuraria, sancendo che la pena per il
delitto di usura si applica anche a chi “fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere a sé o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario”.
Va chiarito che non ricorre l’ipotesi di mediazione usuraria - per la quale figura è necessario che in
partenza il finanziamento pattuito non sia usurario, ma sia tale solo la provvigione del mediatore - ma
piuttosto quella di concorso in usura, sia allorquando l’usuraio simula di rivolgersi ad altri per il prestito
alla vittima, ma in realtà eroga denaro proprio, sia quando conclude la pattuizione una persona che agisce
per conto dell’usuraio (rappresentante), sia nel caso vi sia un individuo che esercita l’opera di mediazione
rispetto ad un mutuo già di per sé usurario.
Il comma 5 del nuovo art.644 c.p. definisce aggravanti ad effetto speciale del reato di usura, in quanto
prevedono un aumento di pena superiore ad 1/3, e per l’esattezza da 1/3 alla metà, le seguenti
fattispecie: a) il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare; b) il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà immobiliari; c) il reato è stato commesso in danno di persona che si
trovi in stato di bisogno; d) il reato è commesso in danni di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale; e) il reato è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo,
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alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione, e fino a
tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Il comma 4 della nuova formulazione dell’art.644 c.p. disciplina, invece, l’istituto della confisca, che è una
misura di sicurezza a carattere patrimoniale, preceduta nel corso delle indagini preliminari dal sequestro
operato dalla Polizia Giudiziaria o dall’Autorità Giudiziaria, e consistente nell’espropriazione in favore
dello Stato, ex art.240 c.p., di cose appartenenti al reo e collegate al reato commesso. Ebbene, detta
norma statuisce che “nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. (…) viene
sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di
danaro, beni ed altre utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo
pari al valore degli interessi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni ed al risarcimento dei danni”.
Il pregio particolare di suddetto comma del codice penale è l’aver reso in ogni caso obbligatoria, e non
più solamente facoltativa, la confisca delle cose collegate al reato di usura.
Differente dalla sopra descritta confisca di beni collegati al reato è la confisca prevista dall’art.6 della
legge 1996 n.108, che colpisce specificatamente i beni collegati al reo di cui questi non riesca a
giustificare la legittima provenienza. Si tratta, quindi, di beni che si presumono ragionevolmente
provento di una qualche attività illecita e, in rqagione di ciò, suscettibili di applicazione della misura della
confisca.
L’art.9 della legge 1996 n.108, modificando l’art.14 della legge 1990 n.55, ha introdotto la novità
dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) anche per soggetti che si
ritiene derivino proventi dall’attività usuraria: i presupposti per la sottoposizione a tali misure sono la
presunzione che determinati soggetti siano dediti a traffici delittuosi e la presunzione che determinate
persone abbiano un tenore di vita basato abitualmente sui proventi di attività delittuose.
Sempre l’art.9 della legge 1996 n.108, modificando l’art.3- quater della legge 1965 n.575, ha
determinato la possibilità della sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni utilizzabili,
direttamente od indirettamente, per lo svolgimento di attività economiche che agevolano l’attività di
persone sottoposte a procedimento penale per usura.
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Capitolo III: LA LEGISLAZIONE CIVILE CONTRO L’USURA
La legge 1996 n.108 ha introdotto novità anche dal punto di vista civilistico, attraverso la modificazione
del comma 2 dell’art.1815 c.c.
Il precedente comma 2 sanciva la nullità della clausola contrattuale con la quale si convenivano interessi
usurari, con l’automatico adeguamento degli stessi al tasso legale.
Era, sine dubio, una deroga al principio generale di cui all’art.1343 c.c. per il quale l’illiceità della causa
per contrarietà ad una norma imperativa penale (l’art.644 c.p.) travolge l’intero contratto. Deroga
fondata, evidentemente, su ragioni di opportunità, volte alla tutela della parte contrattuale debole, e
cioè il debitore, che in caso di nullità dell’intero contratto avrebbe dovuto restituire l’intera somma
avuta in prestito dal creditore.
La novella introdotta dalla 108/96 ha rielaborato il comma 2 dell’art.1815 c.c. nel seguente modo: “se
sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Si tratta, evidentemente, di un’inasprimento del regime sanzionatorio contro il fenomeno dell’usura,
avente la funzione di ulteriore deterrente nei confronti delle parti creditrici che rischiano di fatto di
erogare mutui senza la corresponsione di alcun tipo di interesse.
Detta disposizione costituisce, a sua volta, una deroga al principio generale, ex art.1282 c.c., della
normale produttività di interessi delle obbligazioni pecuniarie.
A prescindere dal contratto di mutuo, implicazioni della figura dell’usura nel settore privatistico si
ravvisano, altresì, nell’azione generale di rescissione per lesione di cui all’art.1448 c.c.
Requisiti indefettibili per la promozione di tale azione sono la lesione ultra dimidium, intesa come la
sproporzione superiore alla metà fra le due prestazioni pattuite in un contratto, lo stato di bisogno della
parte danneggiata, tale da incidere sulla libera volontà del contraente debole, e l’approfittamento, quale
conoscenza da parte del creditore dello stato di difficoltà economica dell’altro contraente.
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Vi è, indiscutibilmente, una forte analogia tra la disposizione dell’art.1448 c.c. con quella del vecchio
reato di usura impermiato sul concetto di stato di bisogno e dell’approfittamento; al riguardo la dottrina
prevalente riteneva, tuttavia, che il fatto che una determinata fattispecie perfezionasse un reato
punibile penalmente, non determinava particolari conseguenze sul piano civilistico, nel quale la vittima
dell’usura veniva tutelata con il solo strumento, ex art.1448 c.c., della rescissione del contratto, con la
variante del prolungamento del termine di prescrizione della relativa azione, da ritenersi coincidente con
il termine prescrizionale del reato di usura.
Oggi, venuta meno, con la riformulazione degli estremi del delitto di usura, la rilevanza dello stato di
bisogno e dell’approfittamento, vi è la questione se è in qualche modo sanzionabile civilmente l’potesi del
contratto che costituisce un illecito penale ex art.644 c.p., ma non suscettibile di azione generale di
rescissione per lesione, in quanto carente degli elementi della lesione ultra dimidium, dello stato di
bisogno e dell’approfittamento; non si può far a meno di notare, infatti, che qualora si ritenga di
propendere per la nullità del negozio giuridico per illiceità della causa perché contraria a norme
imperative (artt.1418 c.c., in relazione all’art.1343 c.c. e all’art.644 c.p.), si determinerebbe l’assurdo di
una tutela indubbiamente più forte rispetto a quella codicisticamente prevista nell’art.1448 c.c. –
l’azione per rescissione del contratto - nelle fattispecie dolose in cui il contraente debole versi in stato
di bisogno e vi sia l’approfittamento della controparte.
Un’altra forma di repressione civile dell’usura si ravvisa nell’art.1283 c.c., che vieta l’anatocismo. Viene
espresso nella norma richiamata che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti non possono a loro
volta produrre interessi, se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
La materia dell’anatocismo è stata recentemente scossa da diverse sentenze, anche della Suprema Corte
di legittimità, che hanno preso posizione contro la prassi degli istituti di credito di utilizzare nei
contratti bancari clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal
cliente. La Cassazione ha asserito che dette clausole devono considerarsi nulle in virtù di una corretta
interpretazione del concetto di “in mancanza di usi contrari”, che va riferita agli usi normativi e non agli
usi negoziali, unilateralmente imposti dal contraente forte, e cioè dalle banche.
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Collegato all’art.1283 c.c. è l’art.1284 c.c., il cui ultimo comma dispone che gli interessi superiori alla
misura legale devono essere determinati per iscritto, al fine di garantire una maggiore ponderazione da
parte soprattutto del debitore, circa la convenzione alla quale va ad aderire.
Capitolo IV: IL PROTESTO DI TITOLI DI CREDITO
Nella pratica quotidiana la cambiale e l’assegno sono titoli di credito abitualmente impiegati sia in quanto
mezzi di pagamento, sia in quanto strumenti di credito.
Il protesto è un atto pubblico, redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario, nel quale si accerta in
forma solenne la presentazione di una cambiale o di un assegno bancario ed il successivo rifiuto di
pagamento.
Nel caso della cambiale il protesto può essere levato per mancato pagamento o anche per mancata
accettazione, che è l’atto formale con cui il soggetto chiamato a pagare (il trattario) assume
l’obbligazione cambiaria. In mancanza di accettazione, la levata del protesto consente al portatore del
titolo di agire, prima della scadenza, contro chi l’abbia emesso o chi glielo abbia girato.
Nel caso dell’assegno, il protesto è l’atto con cui si constata il rifiuto della banca trattaria a pagare. Ciò
solitamente avviene o per conto estinto, o per mancanza fondi, o per revoca dell’ordine di pagamento,
ecc.
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La levata del protesta rappresenta, in ogni caso, l’atto indispensabile perché il creditore possa agire nei
confronti di coloro i quali sono obbligati in via indiretta, e, dunque, i giratari o coloro che hanno
garantito il pagamento della somma indicata nel titolo.
La legge 1955 n.77 prevede uno specifico regime pubblicitario per la levata del protesto: l’iscrizione dei
protestati in un apposito elenco tenuto dal Tribunale della circoscrizione in cui l’atto di protesto è stato
redatto, con invio di copia di tale elenco alla Camera di Commercio che si occupa della stampa di un
bollettino periodico.
La circostanza che l’elenco del Tribunale sia a disposizione di chiunque faccia richiesta di consultazione
ed il dato che le notizie ivi contenute devono essere conservate per dieci anni, consente di comprendere
il grave discredito commerciale e di immagine per coloro che si vedono inseriti nell’elenco dei protestati.
Lo status di protestato comporta poi automaticamente l’allontanamento dal circuito bancario, che,
ordinariamente, nega l’accesso dei protestati ai propri canali di credito.
Da qui il ricorso delle vittime del levato protesto a forme di finanziamento alernative, attraverso
soggetti privati o società finanziarie non autorizzati, che pattuiscono tassi di interessi da capogiro a
fronte della presunta scarsa attendibilità dei loro interlocutori.
Per evitare deleterie conseguenze ed il protrarsi indefinito di summenzionato stato di emarginazione
economica e finanziaria, già la legge 1973 n.349 aveva disposto alcuni mezzi di tutela per i protestati,
che sono stati modificati ed ampliati dal decreto legge 1995 n.381, convertito con legge 1995 n.480.
Tale disciplina normativa prevede l’istituzione dei registri informatici dei protestati destinati a
sostituire l’attuale elenco, con allungamento fino a 60 giorni del tempo concesso al protestato per
evitare l’inserimento nei registri, con abrogazione della cadenza quindicinale della pubblicazione, e con
abbreviazione del termine di conservazione della notizia di ciascun protesto da dieci a cinque anni.
In suddetta materia è, da ultimo, intervenuta anche la legge 1996 n.108, il cui art.17 istituisce un
apposito sistema di riabilitazione del protestato.
Anzi tutto occorre la presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato corredata da
documenti giustificativi appresso meglio specificati; in secondo luogo serve che vengano rispettate le
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condizioni necessarie per ottenere la riabilitazione che sono l’avvenuto trascorso di un anno dalla levata
del protesto, ed gli elementi che il protestato abbia adempiuto l’obbligazione in questione e che non
abbia subito ulteriori protesti.
Sulla domanda de qua decide il Presidente del Tribunale con proprio decreto, senza la necessità che
venga instaurato un contraddittorio o che il Pubblico Ministero esprima il proprio parere.
In caso di decisione favorevole all’istante è previsto che chiunque abbia interesse possa presentare
reclamo alla Corte di Appello entro giorni dieci dalla pubblicazione del decreto nel “Bollettino dei
protesti”. Da questa ulteriore pubblicazione scaturisce una sorta di cancellazione del protesto poiché
questo si considererà come mai avvenuto.
La decisione sui reclami presentati in tempo utile ed ammessi previa indagine sulla fondatezza
dell’interesse del reclamante, è pubblicizzata, sempre con inserzione, nel Bollettino dei protesti.
Viceversa, qualora l’istanza di riabilitazione venisse respinta dal Presidente del Tribunale, l’interessato
può fare reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Corte di Appello.
L’art.18 della legge 1996 n.108 ha invece introdotto un’ulteriore ipotesi di cancellazione dal registro dei
protestati che attiene specificatamente al fenomeno dell’usura: si tratta della cancellazione decisa dal
Presidente del Tribunale in favore della vittima del delitto di usura che sia parte offesa nel conseguente
procedimento penale e che risulti protestata per il mancato pagamento di un titolo di credito presentato
dall’indagato del reato di usura direttamente o per interposta persona.
Collegato a suddetta forma di cancellazione è l’istituto della sospensione della pubblicazione del
protesto nel Bollettino; condizione di applicabilità di tale situazione di favore è che la fase penale delle
indagini preliminari si concluda con l’emissione di un decreto di rinvio a giudizio dell’indagato del reato di
usura. E’ altrettanto evidente che qualora il processo si concluda con una sentenza definitiva di
assoluzione dell’imputato di usura, ne consegue automaticamente la perdita di efficacia sia del decreto
di cancellazione del protesto, sia della sospensione della pubblicazione.
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Capitolo V: LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLO E DI TRASPARENZA DELLE
ATTIVITA’ DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FINANZIARIA
L’art.16 della legge 1996 n.108, nel tentativo di prevenire il fenomeno dell’usura e di apportare chiarezza
e trasparenza nel settore dell’attività finanziaria, ha introdotto nuove regole in materia di mediazione e
di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche e di intermediari finanziari.
Per intermediazione finanziaria si intende l’assunzione di partecipazioni, la concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento e la intermediazione in cambi.
Gli intermediari finanziari non sono solamente le banche, ma anche i soggetti non bancari, quali le
imprese di assicurazione e le società finanziarie, nelle quali rientrano anche le società di leasing e di
factoring e le società di intermediazione mobiliare (SIM).
Gli intermediari finanziari che esercitano la loro attività nei confronti del pubblico devono essere
iscritti in un apposito elenco del Ministero del Tesoro, e sono assoggettati ad un particolare formalismo
quale l’essere costituiti in S.p.A., in S.r.l. o in società cooperative, l’avere un determinato ammontare del
capitale sociale e l’esclusivo esercizio delle attività in questione, il fregiarsi gli esponenti aziendali di
particolari requisiti di onorabilità e professionalità.
I maggiori intermediari, che abbiano determinate consistenze patrimoniali, vengono poi sottoposti alla
vigilanza della Banca d’Italia. Per questi viene prevista un’ulteriore iscrizione ad un elenco speciale della
Banca d’Italia.
Una forma di tutela e di trasparenza per il pubblico è poi prevista dal dato che l’elenco degli
intermediari finanziari regolarmente iscritti è a disposizione di chiunque sia interessato, in virtù del
fatto che l’Unione Italiana Cambi ha fornito copia dell’elenco alle Camere di Commercio, alle tesorerie,
alle filiali della Banca d’Italia ed alle banche che ne abbiano fatto richiesta.
Questo sistema di salvaguardia ha permesso di filtrare inserimenti della criminalità organizzata nel
settore, volti a ripulire i proventi frutto di attività illecite, tanto che l’UIC, attraverso la rigidità del
meccanismo di esistenza e di funzionamento degli intermediari finanziari, ha finora già effettuato
migliaia di cancellazioni dall’apposito elenco.
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L’abusivo esercizio dell’attività finanziaria è penalmente sanzionato dall’art.5 della legge 108/96, di
concerto con l’art.132 del D.Lgs. 385/93, con l’arresto da 6 mesi a 5 anni e con la multa da Lit. 4 milioni a
Lit. 20.000.000.
Il mirino è stato comunque posto anche nei confronti di coloro i quali, pur non compresi nell’elencazione
dei soggetti abilitati all’erogazione dei finanziamenti (intermediari finanziari sottoposti al D.Lgs 1993
n.385), svolgono il ruolo di mediatori e di agenti finanziari, risultando generalmente iscritti alla Camera
di Commercio con la qualifica di “agenti o procacciatori di affari”.
Il compito dei mediatori e degli agenti finanziari è di lavorare, sotto forma di contratto di agenzia, con
gli intermediari finanziari, al fine di procurarsi clienti che stipuleranno un contratto di finanziamento
direttamente con una banca o con una società finanziaria.
Il problema dell’attività di costoro è che, in mancanza di una disciplina normativa apposita, il loro
operato rimane impregiudicato e, purtroppo, sovente attraverso il loro agire, i procacciatori di affari
disonesti finiscono per arricchire il mercato usurario.
Per questo la stessa Banca d’Italia ha sollecitato le banche a collaborare fattivamente alla lotta contro
l’usura, chiedendo di rafforzare le regole interinali degli istituti di credito di trasparenza sostanziale,
correttezza, collaborazione ed affidabilità.
Il primo passo in tal senso si è avuto, come sopra accennato, con la legge 108/96 che ha disposto la
costituzione di un apposito albo dei mediatori e consulenti finanziari istituito presso il Ministero del
Tesoro con la collaborazione dell’Ufficio Italiano Cambi. Solamente coloro che sono iscritti in detto albo
hanno per legge la facoltà di esercitare le attività di consulenza e mediazione, costituendo altrimenti
reato, punito con la pena sino a 4 anni di reclusione e con la multa da 4 a 20 milioni, l’esercizio abusivo
dell’attività di mediazione creditizia.
Altrettanto, viene prevista come ipotesi di reato contravvenzionale la condotta di coloro che indirizzano
una persona verso operatori non abilitati.
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Particolare rilievo è stato dato dal Testo Unico in materia bancaria (Titolo VI) alla trasparenza
bancaria, quale coacervo di regole che devono disciplinare i rapporti tra istituzioni bancarie e finanziarie
da un lato, ed i clienti dall’altro.
Il citato Testo Unico impone, infatti, agli intermediari bancari e finanziari l’obbligo di pubblicizzare i
tassi di interesse, i prezzi, le spese di comunicazione alla clientela, eventuali altri condizioni economiche,
gli interessi di mora, le valute per l’imputazione degli interessi.
Sempre nel Testo Unico in materia bancaria è determinata la forma scritta del contratto stipulato con il
cliente, ed il contenuto tipico determinato, se previsto dalla Banca d’Italia, mentre è disposta la nullità
delle clausole vessatorie, se non espressamente approvate dal cliente, la nullità delle clausole di rinvio
agli usi, e la nullità di clausole che dettano condizioni più onerose rispetto alle condizioni pubblicizzate.
Di particolare importanza è quindi la legge 1991 n.197 che nei confronti di banche, intermediari
finanziari, mediatori e consulenti ha introdotto, al fine di debellare il fenomeno dell’occultamento
mediante riciclaggio, procedure specifiche di acquisizione di informazioni circa la provenienza illecita del
denaro, beni o altre attività.
Al riguardo la legge 1991 n.197 impone l’obbligo di trasmissione dei dati di identificazione delle
operazioni relative a qualsiasi movimento finanziario, nonché l’istituzione di un’agenzia centrale per
l’analisi dei flussi finanziari.
L’art.3 della legge 197/91 prevede poi che gli intermediari abilitati ad effettuare operazioni di
trasferimento di contante o di titoli al portatore per importi superiori complessivamente a
Lit.20.000.000 sono obbligati a segnalare, senza ritardo, al Questore del luogo le operazioni che possano
indurre a ritenere che il denaro, i beni o le utilità in oggetto provengano da taluno dei reati indicati
nell’art.648- bis c.p.
Si segnala, infine, che anche il diritto comunitario – in particolare modo con la direttiva 91/308/CEE –
ha perseguito la finalità della trasparenza del mercato finanziario e della repressione dei fenomeni di
riciclaggio del denaro di illecita provenienza; la legge 1996 n.52, di attuazione di menzionata direttiva
comunitaria, ha demandato al Governo l’emanazione di appositi provvedimenti quali il riordino del sistema
di segnalazione delle operazioni sospette e l’estensione delle disposizioni in materia ad altre categorie
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professionali a rischio, quali proprio gli esercenti l’attività di recupero dei crediti ed i mediatori
finanziari.
Capitolo VI: LE NORME DI SOLIDARIETA’ E DI PREVENZIONE DELL’USURA In materia di usura la legge n.108 del 1996 ha istituito due fondi, uno di prevenzione e l’altro di
solidarietà.
Il fondo di solidarietà per le vittime di tale fenomeno viene attivato nel caso in cui la persona offesa
abbia sporto denuncia all’Autorità Giudiziaria, mentre il fondo di prevenzione è stato istituito al fine di
aiutare quei soggetti ritenuti meritevoli ad evitare di cadere “nella rete” degli usurai.
L’attività di prevenzione è stata normativamente affidata ai Consorzi Fidi, alle Fondazioni ed alle
Associazioni, a favore dei quali l’art. 15 della legge 108/96 prevede degli stanziamenti governativi
triennali.
A titolo esemplificativo, si segnala che per quanto concerne il triennio 1996-1998 sono stati stanziati
trecento miliardi di lire, e di questi il 70% è stato erogato a favore dei Consorzi Fidi, ed il 30% a favore
delle Fondazioni ed Associazioni Riconosciute.
Il comma 4 del citato art. 15 prevede espressamente l’istituzione, presso il Ministero del Tesoro, di un
apposito elenco delle Fondazioni ed Associazioni che vengono riconosciute come idonee a collaborare alla
prevenzione del fenomeno usura.
Con D.P.R. 1997 n. 315 è stato, poi, emanato il regolamento di attuazione dell’art. 15 che ha istituito una
Commissione costituita da rappresentanti del Ministero del Tesoro e dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato e del Dipartimento per gli Affari Sociali presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
Compito precipuo della Commissione è ripartire la quota di fondo spettante alle singole Fondazioni ed
Associazioni tenendo conto di alcuni parametri, tra i quali la consistenza dei mezzi messi a disposizione
per prevenire il fenomeno dell’usura e l’ambito territoriale di operatività della struttura.
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In ogni caso è stato stabilito che il contributo erogabile da parte del Ministero del Tesoro non può
essere superiore a tre miliardi di lire per ciascuna istituzione preposta a combattere il fenomeno di
specie.
Il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, invece, è previsto dall’art. 14 della legge citata, e si
sostanzia attraverso l’erogazione di mutui senza tasso d’interesse ed attraverso la messa a disposizione
complessiva di trenta miliardi di lire.
Summenzionata erogazione deve necessariamente essere preceduta da specifica domanda, sulla quale
decide il Commissario governativo anti-racket, il quale provvede previo parere del Comitato Anti-racket,
istituito presso la Consap con legge n. 172 del 1992.
Normalmente l’erogazione del mutuo è preceduta da un preciso iter.
La relativa domanda deve, infatti, essere presentata entro sei mesi dalla data in cui la vittima dell’usura
ha notizia dell’inizio delle indagini a seguito dell’avvenuta presentazione della denuncia, ed il mutuo può
essere concesso solamente dopo l’emanazione del decreto del G.I.P. che dispone il rinvio a giudizio
dell’imputato.
Tuttavia, tenuto conto della non indifferente lunghezza dei tempi d’indagine, la legge in oggetto ha
previsto la possibilità di ottenere un’anticipazione, non superiore al 50% dell’importo erogabile. A tal
fine occorre, però, comprovare situazioni di particolare urgenza, ed è necessario il parere favorevole, di
natura vincolante, del Pubblico Ministero.
Tenuto conto della complessità della procedura da avviare per addivenire alla concessione di un mutuo
governativo, e considerato che al momento della presentazione della domanda è obbligatorio presentare
una serie di documenti e di attestati, tra i quali un piano d’investimento e di utilizzo delle somme
mutuate che corrisponda alle finalità di reinserimento della vittima dell’usura, ecco, allora, che anche in
tale situazione appare indispensabile essere supportati da una specifica struttura, che permetta di
agevolare l’accostamento del cittadino all’utilizzazione del fondo di solidarietà specificato nell’art. 14
della legge 108 del 1996.
Collegato a quello dell’usura è il fenomeno del racket, che soprattutto nelle Regioni meridionali sta
gravemente mettendo a repentaglio l’esistenza delle piccole e medie imprese.
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L’intrecciarsi tra i due fenomeni criminosi è oggi ancora di più accentuato in virtù della recentissima
legge 23.02.1999 n.44, recante “disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell’usura”.
La nuova disciplina si è resa necessaria a causa della conclamata inadeguatezza del pregresso decreto
legge 419/1991.
In base alla nuova legge, presupposto per attingere al fondo di specie, istituito presso il Ministero
dell’Interno, è che la vittima non abbia aderito alle richieste estorsive e che l’Autorità Giudiziaria sia
stata informata di tutti i particolari relativi al delitto.
La domanda atta ad ottenere l’elargizione deve essere presentata entro 120 giorni dalla presentazione
della denuncia, ed a seguito di essa è messa a disposizione una somma comunque non superiore ai tre
miliardi di lire, e, se si è in presenza di eventi diversi, relativi allo stesso soggetto, l’elargizione non può
superare nel corso di un triennio la somma di sei miliardi di lire.
L’art. 17 della legge 1999 n.44 prevede che, prima che il procedimento per la concessione del rimborso si
concluda, può essere disposta, su specifica richiesta, la corresponsione di una provvisionale fino al 70%
dell’ammontare complessivo del danno subito.
Di rilievo è poi l’art. 14 della legge citata a norma del quale l’elargizione, disposta con decreto del
Commissario per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed anti-usura su deliberazione del
Comitato di solidarietà per le vittime, può avvenire anche in più soluzioni.
Tuttavia, in questa seconda ipotesi, si deve dare dimostrazione dell’attività di reinvestimento delle
somme ricevute, conditio sine qua non per ottenere ratei di nuove somme di denaro.
Di grande interesse è, infine, l’art. 20 il quale stabilisce che, con riferimento ai soggetti interessati
dall’elargizione de qua, sono prorogati di 300 giorni i termini degli adempimenti amministrativi e dei
pagamenti dei mutui (!).
E’ palese che si tratta di disposizioni della massima importanza, sulla base delle quali è indispensabile
che le imprese e le aziende coinvolte ricevano la necessaria assistenza da una struttura composta da
seri e validi professionisti ed organizzata in forma associativa.
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In definitiva va preso atto che l’intento del legislatore è quello di definire unitariamente l’organismo
anti-racket ed anti-usura, attraverso iniziative e strumenti comuni ai due fenomeni, come, da ultimo, la
creazione di un unico Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, presieduto dal
Commissario per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed anti-usura.
A specificazione della legge 1999 n.44, sono intervenuti con una certa solerzia il decreto del Presidente
della Repubblica 16.08.1999 n.455 ed il decreto 21.10.1999 n.451.
Il D.P.R. 455/99 è il regolamento atto a portare chiarezza riguardo alle norme concernenti il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura; in modo particolare viene disciplinato il
funzionamento del Comitato di solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione, previsto dall’art.19
della legge 1999 n.44.
Viene così previsto che il Comitato di solidarietà è costituito con decreto del Ministero dell’Interno ed è
presieduto e convocato dal commissario, con le modalità stabilite dallo stesso Comitato; il comma 5
dell’art.2 del D.P.R. in oggetto statuisce poi che le deliberazioni del Comitato sono assunte con la
maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto, mentre il comma 7 del citato articolo
chiarisce che il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente, con particolare riferimento alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle
principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni normative concernenti la concessione
di elargizione del mutuo comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse.
Di rilievo è, inoltre, la determinazione del rapporto concessorio con la Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), ad opera del Ministero dell’Interno che, con decreto, approva la
gestione del Fondi di solidarietà (comuni sia per le vittime dell’usura che per le vittime di richieste
estorsive). La concessione di specie ha durata triennale, salva la possibilità di rinnovazione alla scadenza
per un eguale periodo, e compito della CONSAP è, tra gli altri, di occuparsi dell’esecuzione dei decreti
adottati dal commissario, di curare la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della
sua integrità – anche attraverso il controllo dell’effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge
delle somme erogate a titolo di elargizione o di mutuo, e di provvedere alla liquidazione delle spese
relative alle attività di informazione per garantire l’effettiva fruizione dei benefici da parte delle
vittime. La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che
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alimentano il Fondo, nonché i termini e le modalità con i quali il commissario provvede all’approvazione
della previsione delle somme da destinare all’erogazioni di benefici e ad altre specifiche finalità.
L’attività di informazione della portata del fenomeno dell’usura è compito del commissario, che
predispone un programma di informazione sui danni sociali provocati dai fenomeni dell’estorsione e
dell’usura e sulla gravità dei loro riflessi sull’economia.
Per quanto concerne le disposizioni procedimentali di cui al titolo II del D.P.R. 455/1999, al termine di
giorni 120 per la presentazione al Prefetto della Provincia della domanda di concessione dell’elargizione
previsto dall’art.13 della legge 44/1999, decorrente dalla data della denuncia o dalla data in cui
l’interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che
l’evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive, si aggiunge il termine di 180
giorni, dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza dell’inizio delle
indagini, per le domande di concessione del mutuo.
Il Prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie invia al Comitato, entro il termine di giorni 60 dalla
data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei
presupposti e delle condizioni per la concessione dell’elargizione e del mutuo, comprensivo del parere
delpubblico ministero, ove espresso.
L’art.12 del decreto presidenziale 1999 n.455, stabilisce che, qualora si lamenti l’esistenza di un nesso di
causalità tra lesioni personali o decesso del richiedente e fatto illecito estorsivo od usurario, il Prefetto
possa fare richiesta immediata di giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui
all’art.165 del D.P.R. 1973 n.1092. Se, in tali casi di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti
emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione dellla legge 20.10.1990 n.302, le somme
eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti
emolumenti.
Sulla domanda di elargizione o di mutuo delibera il Comitato entro giorni dal ricevimento degli atti
istruttori e del rapporto prefettizio; il termine è prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato
ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al Prefetto.
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Sempre il Comitato delibera sulla richiesta della provvisionale in modo tale da consentire il rispetto del
termine di giorni 90 dal ricevimento della domanda, indicato nel comma 2 dell’art.17 della legge 1999
n.44.
Dopo la deliberazione dl Comitato, la concessione dell’elargizione e del mutuo è adottata con decreto
motivato dal Commissario, che ne dà contestuale comunicazione al Prefetto, e –tramite quest’ultimo –
all’interessato di controparte ed al P.M. competente. Il decreto è, altresì, trasmesso alla CONSAP per
gli adempimenti sopra meglio descritti.
Infine, l’art.16 del D.P.R. 1999 n.455 prevede le ipotesi di revoca dell’elargizione, del mutuo e della
provvisionale nei casi in cui: a) l’interessato non fornisca la prova relativa alla destinazione delle somme
già corrisposte; b) si accerta l’insussitenza dei presupposti dell’elargizione medesima; c) la condizione
prevista dall’art.4 comma 1 lett. a) non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
La concessione del mutuo o della relativa provvisionale è inoltre revocata se nel procedimento penale per
il delitto di usura in cui è parte offesa, ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l’interessato
abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva.
Invece, qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia ancora in corso un procedimento penale, la
concessione del mutuo o della provvsionale è sospesa fino all’esito di tale procedimento.
Il decreto del Ministero dell’Interno 21.10.1999 n.451 detta il regolamento recante norme per
l’iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assisitenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da
attività estorsive in apposito elenco presso le Prefetture.
L’art.13 della legge n.44/99, nel chiarire le modalità di concessione delle elargizioni previste, precisa che
la domanda può essere presentata oltre che dall’interessato, anche da associazioni od organizzazioni
aventi per scopo quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive,
iscritte in apposito elenco tenuto a cura del Prefetto. Il Ministero dell’Interno, nel decreto in questione
dispone che, nel caso in cui la richiesta di iscrizione nell’elenco sia presentata da associazioni o
fondazioni già iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, tale situazione deve essere
espressamente menzionata nella domanda, contenente in allegato specifica attestazione sottoscritta dal
richiedente, e che non occorrerà, pertanto, presentare ulteriore documentazione.
23
Da ultimo è intervenuto in materia il decreto legge 13.09.1999 n.317 recante disposizioni urgenti a
tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura.
Il ricorso alla decretazione d’urgenza si è reso indispensabile per rispettare il dettato dell’art.25 della
più volte citata legge 23.02.1999 n.44 che aveva disposto che alla data di entrata in vigore – entro 6
mesi - del regolamento di cui all’art.21 della stessa legge, e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata
in vigore, venisse abrogato il sistema delle disposizioni vigenti concernente il Fondo per il sostegno delle
vittime delle richieste estorsive, alla cui disciplina aveva medio tempore fatto riferimento la legge 1996
n.108 nel prevedere un sistema di elargizioni pubbliche a favore delle vittime dell’usura. Invece, il
ritardo nei tempi di adozione dello specifico regolamento, il cui termine di 6 mesi è da considerarsi
ordinatorio, e la specifica previsione dell’abrogazione della previgente normativa decorsi giorni 180
dall’entrata in vigore della legge 1999 n.44, ha costretto il legislatore all’adozione del decreto legge
317/1999, pena altrimenti la paralisi dell’attività del Fondo di solidarietà.
In sintesi il decreto legge de quo ha introdotto 3 modifiche al testo della legge 44/99.
In primo luogo ha eliminato la previsione dell’abrogazione delle norme previgenti collegate al mero
decorso del termine di 180 giorni. Come sopra accennato, il rischio era la determinazione di un vuoto
legislativo conseguente all’eliminazione del pregresso decreto legge 419/1991 che aveva disciplinato
l’istituzione ed il funzionamento del Fondo di solidarietà delle vittime dell’estorsione; invece, adesso le
disposizioni indicate dall’art.25 della legge 44/1999 risulteranno abrogate solo con l’entrata in vigore del
futuro regolamento.
In secondo luogo, mentre da una parte si è confermata la previsione della partecipazione al Comitato di
solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura di 3 membri delle associazioni e organizzazioni,
iscritte nell’elenco tenuto dal Prefetto, avente tra i propri scopi quello di prestare assistenza e
solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, dall’altra si è consentito che, nelle more di
adozione dei criteri di determinazione delle condizioni e dei requisiti di iscrizione nell’elenco, i 3 membri
possono essere designati anche da associazioni iscritte nell’elenco già istituito ai sensi di un decreto del
Ministero dell’Interno del 1994.
Infine, viene statuito che il Commissario antiracket, fino all’entrata in vigore del regolamento, operi
secondo le modalità previste dalla legge 108/96 recante disposizioni a favore delle vittime dell’usura, e
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per le finalità proprie della stessa legge, si avvalga del Comitato consultivo previsto dall’art.5 comma 2
del decreto legge 419/1991.
Specchietti di riferimento:
Al termine di pagina 10 (Capitolo II: La legislazione penale contro l’usura) inserire: “in base alla nuova
formulazione del reato di usura:
a) commette il reato di cui all’art.644 c.p. chi supera della metà il tasso medio
pubblicato trimestralmente dal Ministero del Tesoro relativamente alla categoria di operazioni il cui
credito è compreso;
b) il dolo del reato è costituito dalla mera coscienza e volontà del superamento,
nell’ambito del corrispettivo pattuito per il credito erogato, del tasso limite fissato periodicamente per
legge;
c) non è più necessario per integrare il delitto di usura che vi sia l’elemento
dell’approfittamento dello stato di bisogno”.
**** *** ****
Al termine del penultimo capoverso di pagina 13 (Capitolo III: La legislazione civile contro l’usura)
inserire: “nel mese di ottobre del 2000 la Consulta ha emesso una sentenza di illegittimità
costituzionale dell’art.25 comma 3 del decreto legislativo 4.08.1999 n.342 per carenza di espressa
delega riguardo l’assunta validità delle clausole concernenti la produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della deliberazione in
materia demandata al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il decreto legislativo
n.342/1999 – a prescindere dalla censurata affermazione pro banche di validità ed efficacia delle
vecchie clausole, nel tentativo di un estremo ripescaggio di situazioni oramai compromesse - si era reso
indispensabile, su delega del Parlamento, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di legittimità
(Cass. 12507/1999; Cass. 3096/1999; Cass. 2374/1999; Cass. 1417/1998; Cass. 1252/1998) che, a più
riprese, avevano affermato la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente
la cui previsione è contenuta nei contratti di conto corrente bancario, giacchè essa si basa su di un mero
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uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, e, per di più, interviene anteriormente
alla scadenza degli interessi”.
**** *** ****
Al termine di pagina 17 (capitolo IV: Il protesto di titoli di credito) inserire: “Il protesto è un atto
pubblico, redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario, che accerta in forma solenne la
presentazione di una cambiale o di un assegno bancario ed il successivo rifiuto di pagamento. La
regolamentazione normativa avviene con:
1) la legge n.77 del 1955 che prevede, come mezzo di pubblicità, l’iscrizione dei
protestati in un albo tenuto dalla circoscrizione di appartenenza dell’atto protestato e l’invio di copia
dell’albo alla Camera di Commercio che provvede alla stampa di un bollettino periodico;
2) la legge n.480 del 1995 che modifica il sistema prevedendo l’istituzione di registri
informatici, l’abrogazione della cadenza quindicinale della pubblicazione, l’abbreviazione del termine di
conservazione della notizia di protesto da dieci a cinque anni e l’allungamento del tempo concesso al
protestato per evitare l’inserimento nel registro fino a 60 gg.;
3) la legge n.108 del 1996 che regola il procedimento per ottenere la riabilitazione
del protestato quando sia trascorso un anno dalla levata ed egli abbia adempiuto l’obbligazione, e gli
eventuali reclami alla Corte di Appello;
4) l’art.18 della stessa, che prevede la cancellazione dal registro della vittima
dell’usura che sia parte offesa in un procedimento penale in cui risulti protestata per il mancato
pagamento di un titolo di credito presentato dall’indagato del reato di usura.
Al termine di pagina 21 (capitolo V: La normativa in materia di controllo e di trasparenza delle attività di
consulenza e mediazione finanziaria) inserire:
“- Gli intermediari finanziari che esercitano la loro attività nei confronti del pubblico devono essere
iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro a disposizione di chiunque sia interessato;
- L’elenco ha la funzione di filtrare gli inserimenti della criminalità organizzata nel
settore;
- L’abusivo esercizio dell’attività finanziaria è penalmente sanzionato con l’arresto da
6 mesi a 5 anni e con la multa da £ 4 milioni a £ 20.000.000;
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- La legge 108/96 ha disposto la costituzione di un apposito albo dei mediatori e dei
consulenti finanziari istituiti presso il Ministero del Tesoro con la collaborazione dell’Ufficio Italiano
Cambi;
- Chiunque esercita abusivamente l’attività di mediazione e di consulenza al di fuori
di questo albo compie reato punito con la pena della reclusione fino a 4 anni di reclusione e con la multa
da 4 a 20 milioni;
- Per debellare il fenomeno dell’occultamento mediante riciclaggio, l’art. 3 della legge
197/91 prevede che gli intermediari abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di contante o di
titoli al portatore per importi superiori a Lit. 20 milioni, sono obbligati a segnalare al Questore del luogo
le operazioni che possano indurre a ritenere che il denaro, i beni o le utilità provengano da taluno dei
reati indicati nell’art. 648-bis c.p.;
- Anche il diritto comunitario con la direttiva 91/308/CEE impone la trasparenza del
mercato finanziario; la legge n.52 del 1996 di attuazione, infatti, ha demandato al Governo il riordino del
sistema di segnalazione delle operazioni sospette.
**** *** ****
Al termine di pagina 29 (capitolo VI: le norme di solidarietà e di prevenzione dell’usura) inserire:
1) FONDO DI PREVENZIONE
A) L’attività di prevenzione è normativamente affidata ai Consorzi Fidi, alle
Fondazioni ed alle Associazioni, per i quali l’art.15 della legge 108/96 prevede degli stanziamenti
triennali da parte del Governo;
B) Presso il Ministero del Tesoro è istituito un apposito elenco delle Fondazioni ed
Associazioni ritenute idonee alla prevenzione dell’usura;
C) Con D.P.R. 1997 n.315 è stato emanato il regolamento d’attuazione dell’istituita
Commissione costituita da rappresentanti del Ministero del Tesoro e dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato e del Dipartimento per gli Affari Sociali presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
D) La Commissione si occupa della ripartizione della quota di fondo spettante alle
singole Fondazioni ed Associazioni secondo parametri prestabiliti;
E) Il contributo massimo erogabile da parte del Ministero del Tesoro non può
eccedere la somma di Lit.3.000.000.000;
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F) “Lo sportello del cittadino” istituito in seno all’UGL permetterà di fornire adeguata
assistenza giuridica, logistica e strumentale, al fine di permettere, per gli aventi diritto, l’accesso ai
fondi di prevenzione stanziati triennalmente.
2) FONDO DI SOLIDARIETA’
A) Il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura è connotato dall’erogazione di mutui
senza tasso di interesse e nella messa a disposizione complessiva di Lit. 30.000.000.000;
B) L’erogazione deve essere preceduta da specifica domanda, indirizzata al
Commissario governativo anti- racket, il quale decide sentito il parere del Comitato anti- racket istituito
presso la Consap con legge 1992 n.172;
C) La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data in cui la vittima
dell’usura ha notizia dell’inizio delle indagini a seguito dell’avvenuta presentazione della denuncia, ed il
mutuo può essere concesso solo dopo il decreto del G.I.P. che dispone il rinvio a giudizio dell’imputato;
D) Considerati i tempi lunghi d’indagine, può essere concessa un’anticipazione, non
superiore al 50% dell’importo erogabile, in casi di particolare urgenza e con il parere favorevole del P.M.;
E) “Lo sportello del cittadino” appare indispensabile per attingere al fondo di
solidarietà, atteso che l’iter di presentazione della domanda prevede l’allegazione di tutta una serie di
documenti e di attestati, tra i quali un piano di investimento e di utilizzo delle somme mutuate che sia
giudicato consono al reinserimento della vittima dell’usura, che necessitano di un apporto giuridico,
tecnico e logistico di una struttura a ciò preposta.